Scarica lo statuto - Comunità Giovanile San Michele

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STATUTO della "ASSOCIAZIONE CRISTIANA PER LE ATTIVITÀ RICREATIVE DELLA GIOVENTÙ – COMUNITÀ
GIOVANILE SAN MICHELE"
RIFERIMENTO STORICO
1) La "ASSOCIAZIONE CRISTIANA PER LE ATTIVITÀ' RICREATIVE DELLA GIOVENTÙ' - COMUNITÀ' GIOVANILE SAN MICHELE"
fu costituita con atto pubblico del Notaro Enzo Allodoli in data 25 giugno 19-57, Repertorio n. 13,392/1.608.
Detta costituzione fu approvata anche da Sua Eminenza il Cardinale Elia Della Costa, Arcivescovo di Firenze, tanto che in
attergato allo Statuto fu riportata la sua approvazione:
"Firenze, 24 giugno 1957
Ho esaminato il presente Statuto della "Associazione Cristiana per le Attività Ricreative della Gioventù - Comunità Giovanile San
Michele".
Ne approvo la costituzione, benedicendo alla provvida opera che così si inizia.
F.to: Elia Della Costa — Arcivescovo."
NATURA - FINALITÀ - SEDE - DURATA
2} Lo scopo- dell'Associazione è- quello di promuovere attività ricreative, sportive dilettantistiche e culturali fra i giovani onde
favorire la loro formazione spirituale e la loro vocazione di apostolato cristiano.
Al fine di raggiungere lo scopo sociale 1’associazione potrà far parte di altre associazioni sportive e culturali.
L'Associazione richiede l'alto patronato dell'Arcivescovo pro-tempore di Firenze onde l'Associazione possa perseguire le finalità di
ordine spirituale, religioso e morale quali saranno nel tempo dall'Arcivescovo stesso indicate per il tramite di un sacerdote che
dovrà essere da lui designato e che avrà la qualifica di Co-Presidente, peraltro senza poteri nell'ordine temporale.
3) L'Associazione ha sede in Firenze, Via Pietro di Cosimo n, 21.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà compiere ogni e qualsiasi atto e potrà porre in essere qualsivoglia
rapporto giuridico.
L'Associazione non ha fini di lucro.
4) L’Associazione è laicale e pur operando con piena autonomia, è e vuole essere parte della comunità ecclesiale, tenuto conto
delle finalità di ordine spirituale, religioso e morale a cui deve ispirarsi tutta la sua attività
L'Associazione intende far parte della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e operare secondo i cinque criteri di
ecclesialità formulati dal Magistero (cf. GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici 30).
L’anno sociale inizia il primo agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo. Il primo anno sociale regolato dal presente
Statuto, avrà termine il 31 luglio del 2007
5) L’associazione ha durata illimitata.
Essa si estingue qualora gli associati siano ridotti a sei o meno di sei senza che l'Assemblea – da convocarsi in questo caso entro
tre mesi da quando si sia verificata la riduzione del numero degli associati a sei o meno di sei - abbia provveduto a deliberare
nuovi inviti, oppure se gli invitati non abbiano accettato entro un anno dall1invito ricevuto.
6) L'Associazione si estingue anche per voto dell'Assemblea cui partecipi la totalità degli associati o con la maggioranza dei
cinque sesti.
L'Assemblea, che deliberi lo scioglimento dell'Associazione, nominerà anche un liquidatore -associato o no - per il pagamento
delle passività e per la alienazione dei residui attivi del fondo comune secondo le indicazioni dell'Assemblea stessa la quale, per
questo oggetto, delibera con la maggioranza dei due terzi.
L'eventuale avanzo del fondo comune, dopo aver soddisfatto tutte le passività, dovrà essere devoluto a favore di istituzioni
aventi finalità simili e non potrà mai essere distribuito fra i componenti dell'Associazione. La designazione in concreto delle
Istituzioni alle quali debba essere devoluto l'eventuale avanzo del fondo comune sarà fatta dalla stessa Assemblea che delibera
lo scioglimento dell’associazione sentito il Co-Presidente.
In quanto sia stato costituito sarà sentito anche il parere del "Consiglio di Saggi".
FONDO COMUNE
7) II fondo comune è costituito dai contributi degli associati, da elargizioni e donazioni di terzi, nonché dai beni acquistati con
detti contributi, elargizioni e donazioni e da proventi diversi.
Il fondo comune quindi potrà comprendere, fra l'altro, proprietà di beni mobili ed immobili, di azioni e quote di società
commerciali, di titoli del Debito Pubblico e di titoli rappresentativi di crediti.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o patrimonio salvo che la
destinazione o la distribuzione non per legge.
8) Qualora in occasione delle attività svolte dalla Associazione o per l'impiego del fondo comune, pervenga alla stessa alcunché
a titolo di reddito, questo, per la parte non assorbita dalle spese per il funzionamento della Associazione, deve essere destinato
ad incremento del fondo comune «Nessun reparto di redditi o di avanzi di gestione può essere effettuato a favore degli
associati.
COMPONENTI DELLA ASSOCIAZIONE LORO DIRITTI E DOVERI ACQUISIZIONE DI NUOVI ASSOCIATI
CESSAZIONE DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO
9) Al tempo della costituzione dell'Associazione, come da atto pubblico col citato rogito del Notaro Enzo Allodoli di Firenze in
data 25 giugno 1957, Repertorio n. 13 » 392/1.608, gli associati erano gli intervenuti a detto atto. Gli associati attualmente
sono quelli iscritti nel Libro Verbali delle Assemblee, come da estratto autentico notarile del Notaro Mario Piccinini in data 19
ottobre 1998, Repertorio n. 48.937, agli atti dell'Associazione. L’assemblea degli associati, col voto favorevole dei tre quinti della
totalità degli associati stessi (presenti o non presenti all'Assemblea) potrà deliberare, di invitare determinate altre persone a far
parte dell'Associazione.
Il Presidente del Comitato Direttivo dà comunicazione dell'invito alla persona interessata la quale con l’accettazione scritta
acquista la qualità di associato.
10) Gli associati hanno diritto a prendere parte alla vita dell'Associazione nei modi risultanti dal presente Statuto.
Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso, esclusione o morte, non
possono pretendere alcunché dalla Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.
11) La qualità di associato è personale e non è trasferibile né per atto fra vivi né per causa di morte.
Ciascun associato ha l’obbligo morale di collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione secondo le proprie
attitudini e capacità. Ciascun associato ha inoltre l'obbligo di versare la quota annua associativa in quella misura che il Comitato
Direttivo in carica stabilisca per l'anno successivo se e quando adotti una decisione in tal senso. La quota sociale è non
rivalutabile.
12) La qualità di associato si perde per morte, per recesso, per decadenza, ovvero per esclusione. L'associato che per qualsiasi
motivo non intenda più far parte dell'Associazione ne deve dare comunicazione scritta al Presidente del Comitato Direttivo. La
decadenza del soggetto dalla sua qualità di associato è immediata.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con decisione motivata che riporti il voto dei tre quinti della totalità degli associati
(presenti o non presenti). I motivi che potranno- determinare l’esclusione sono:
a) l'inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea, dal Comitato Direttivo o dal Presidente
nella loro competenza;
b) la morosità nel versamento delle quote associative;
c) azioni dell'associato che compromettano la sua dignità nella vita pubblica o privata ovvero il decoro e il prestigio
dell'Associazione.
L'associato che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte di seguito alle Assemblee dell'Associazione decade dalla
qualità di associato.
Il Comitato Direttivo pronunzia la decadenza.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
13) Gli organi della Associazione sono: il Comitato Direttivo, il Presidente del Comitato Direttivo per i compiti ad esso attribuiti
dal presente Statuto, l'Assemblea degli associati, nonché il Co-Presidente e/o l’Assistente spirituale, che è un Sacerdote
nominato dall’ordinario pro-tempore della Diocesi di Firenze.
II Sacerdote Co-Presidente dovrà assicurare la sua presenza in Comunità, garantire l’assistenza religiosa con la celebrazione
eucaristica, l'amministrazione dei Sacramenti e l'organizzazione della scuola di catechismo. Provvederà ad organizzare corsi di
cultura religiosa per gli associati e per gli amici e frequentatori della Comunità.
II Co-Presidente partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo, ma non assume alcuna responsabilità nelle sue deliberazioni.
Tuttavia, se il Sacerdote Co-Presidente avverte che una decisione non è coerente con le finalità di ordine spirituale, religioso e
morale proprie dell'Associazione, chiede che sia messo a verbale il suo dissenso con l'effetto di rendere inefficace la
deliberazione stessa.
Il Sacerdote Co-presidente partecipa anche all’Assemblea degli associati.
L'Assemblea ordinaria degli associati può istituire il Consiglio dei Saggi composto dai Sacerdoti che abbiano prestato la loro
opera di assistenza nell'Associazione per almeno cinque anni.
Tale organo ha funzione consultiva sugli argomenti di maggiore importanza quali indicati dal Comitato Direttivo.
ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE - OPERAZIONI
14) L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice degli associati
(presenti o non presenti); in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto della totalità
degli associati (presenti o non presenti).
Resteranno però ferme in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, le maggioranze qualificate disposte dal
presente Statuto per determinati affari. Ciascun associato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato con
mandato scritto.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo e di
quello consuntivo.
15) L'Assemblea è convocata con il preavviso di almeno quindici giorni dal Presidente del Comitato Direttivo a mezzo di avviso
scritto da inviare al domicilio degli associati quale risulta dalla- indicazione che ciascuno di essi ne farà all’atto di accettare di far
parte dell’associazione (e per gli associati intervenuti nel presente atto) e dalle eventuali successive comunicazioni di variazione
che ciascuno è tenuto a fare per iscritto.
L'avviso suddetto deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora per la prima convocazione, nonché
quella per la seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve essere altresì affisso in apposito spazio nella sede, destinato
a renderlo di conoscenza di tutti gli associati. In tale spazio dovranno essere altresì pubblicate le relative deliberazioni compresi i
bilanci approvati.
L'Assemblea viene convocata di regola nella sede dell'Associazione, ma può essere anche convocata in un'altra località in
Firenze o in qualsiasi altra località nel territorio della Repubblica Italiana..
16) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il 31 ottobre di ciascun anno o, nell'ipotesi di decadenza o revoca del Comitato
Direttivo, entro uno dei primi trenta giorni successivi all'evento che ha prodotto la decadenza del Comitato stesso e deve
provvedere eventualmente alla nomina dei membri del Comitato Direttivo e del Presidente ove questi siano decaduti o revocati
nonché, in ogni caso, all'esame della relazione e del rendiconto annuale che verranno fatti dal Presidente del Comitato Direttivo.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Comitato Direttivo o il suo Presidente ne ravvisi la necessità o quando almeno
la metà degli associati ne facciano richiesta scritta per discutere su oggetti diversi da quelli sopra indicati e che siano ad essa
sottoposti dal Comitato Direttivo o dal suo Presidente o dai richiedenti la convocazione dell'Assemblea o, in quest'ultimo caso,
l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione della sopra citata richiesta scritta.
L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo di ogni anno, nonché quello consuntivo dell'anno precedente.
Se il Sacerdote Co-presidente avverte che una decisione dell’Assemblea degli Associati è in contrasto con le finalità di ordine
spirituale, religioso e morale proprie dell’Associazione, chiede che sia messo a verbale il suo dissenso con l’effetto di sospendere
l’efficacia della deliberazione stessa. In tal caso l’Assemblea degli Associati viene riconvocata entro 60 giorni con all’ordine del
giorno la decisione contestata dal Sacerdote Co-presidente; la deliberazione diviene definitiva se viene nuovamente approvata
dall’Assemblea.
17) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo se ed in quanto sia in carica o altrimenti dal più anziano
di età dei componenti il Comitato Direttivo se ed in quanto il Comitato Direttivo sia ancora in carica oppure dal più anziano di
età dei partecipanti all'Assemblea.
18.) Nessuna variazione dello Statuto dell'Associazione potrà essere deliberata se non dall'Assemblea straordinaria con la
maggioranza di tre quarti della totalità degli associati (presenti o non presenti). Il relativo verbale dovrà essere redatto per atto
pubblico.
COMITATO DIRETTIVO
19) II Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di dodici membri iscritti alla
Associazione ed eletti a far parte del Comitato stesso dall’Assemblea degli associati
Al numero di membri che l'Assemblea fissa previamente - nei detti termini - prima di procedere alla nomina triennale, si
aggiunge di diritto l'Assistente Spirituale, che non è ricompreso nel novero minimo di cinque e massimo di dodici.
La stessa Assemblea elegge fra i membri del Comitato Direttivo il Presidente di esso ed un Vice Presidente per l'eventualità di
assenza o di impedimento del Presidente.
Il Comitato Direttivo sarà convocato dal suo Presidente e dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Ove il Presidente non
provveda, la convocazione potrà essere fatta da due dei membri del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo nominerà un Segretario il quale potrà essere anche estraneo alla Associazione.
Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza della maggioranza del suoi componenti computando nel
numero anche il Presidente.
20) II Comitato Direttivo ha i poteri, nessuno escluso, per compiere tutti gli atti ritenuti opportuni in ordine allo scopo sociale.
II Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti presenti. Nel caso in cui su
una determinata questione si riscontri un perfetto equilibrio fra voti a favore e voti contrari assume rilevanza determinante il
voto espresso dal Presidente del Comitato Direttivo.
21) II Comitato Direttivo entra in carica il giorno stesso della sua elezione- La durata ordinaria di carica del Comitato Direttivo è
di tre anni solari successivi all'anno nel quale è stato eletto.
La carica di Presidente non può durare oltre due mandati. Peraltro, per il Presidente del Comitato Direttivo ora in carica, si
applica la norma transitoria di cui all'articolo 26).
22) Nel corso di durata del mandato del Comitato Direttivo l'Assemblea può revocarlo con mozione di sfiducia che venga
approvata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria purché con la maggioranza qualificata di tre quarti della totalità degli
associati (presenti o non presenti).
L'Assemblea dovrà essere convocata immediatamente se un quinto degli associati lo richieda per iscritto indicando anche la
mozione di sfiducia da proporre alla Assemblea.
Se il Presidente del Comitato Direttivo rinunciasse all'incarico o per qualsiasi ragione cessasse dall'incarico stesso, decadrà
contemporaneamente l'intero Comitato Direttivo, il quale però in persona del più anziano dei suoi membri provvederà in tal caso
alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la elezione del nuovo Comitato Direttivo o del nuovo Presidente e nel
frattempo curerà il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
Se nel corso di durata dell'incarico del Comitato Direttivo si verifichi una vacanza fra i suoi membri - ad esempio per dimissioni o
per morte – il Comitato Direttivo stesso, in persona dei suoi membri ancora in carica, all'uopo convocato dal suo Presidente,
provvederà entro dieci giorni con sua deliberazione a maggioranza semplice, a chiamare a farne parte un altro associato che
resterà in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo.
Ciò non varrà però per la vacanza del Presidente, nel qual caso si applicheranno sempre le norme del precedente capoverso, e
cioè si procederà alla rielezione dell'intero nuovo Comitato Direttivo.
23) Per lo svolgimento dei vari rami di attività previste dall1oggetto sociale quale definito al precedente articolo 2), il ComitatoDirettivo ha facoltà di adottare strumenti operativi e modalità idonee con appositi regolamenti.
Come principio generale dovranno essere previste sezioni secondo i vari rami di attività (sportive, culturali, tempo libero, teatro,
assistenza, missioni, etc.).
Tali sezioni, nell’ambito delle specifiche attività loro demandate, saranno rette da un Presidente responsabile. In particolare per
quanto riguarda il settore sportivo il Presidente sarà responsabile verso la rispettiva Federazione di appartenenza.
24) La rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Comitato Direttivo, il quale può
validamente obbligare l'Associazione in tutte le convenzioni e in tutti indistintamente gli atti ed i rapporti giuridici. Per gli atti di
ordinaria gestione il Presidente del Comitato Direttivo ha potere decisionale; per gli atti di straordinaria gestione esegue le
deliberazioni del Comitato Direttivo.
L'Assemblea ordinaria o straordinaria può incaricare volta per volta il Presidente o altro associato di dare esecuzione alle sue
deliberazioni. L'incarico comporta anche il potere di rappresentanza e di firma in relazione all'oggetto delle deliberazioni.
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
25) Saranno tenuti a cura del Presidente del Comitato Direttivo:
I - Il "Libro degli Associati", che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta intervengano variazioni. In tale libro saranno annotati,
oltre al nome e cognome di ciascun associato, l'indirizzo ed il numero di telefono.
II - Il "Libro delle Assemblee degli Associati" nel quale sarà trascritto l'atto di approvazione del presente Statuto e lo Statuto
stesso, nonché:
a) le deliberazioni dell'Assemblea che importino variazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto, ovvero lo- scioglimento
dell’associazione e la nomina del Liquidatore;
b) le deliberazioni dell'Assemblea che eventualmen te revochino la fiducia al Comitato Direttivo o al Presidente;
e) le deliberazioni dell'Assemblea che comunque eleggano nuovi membri del Comitato Direttivo o un nuovo Presidente;
d) le deliberazioni dell'Assemblea relative alla nomina di altri associati;
e) le altre deliberazioni dell'Assemblea aventi diverso oggetto.
III - Il "Libro dei Verbali del Comitato Direttivo" nel quale dovranno essere trascritte le relative delibere nonché le deliberazioni
del Comitato Direttivo che - nel caso venga a mancare uno dei componenti del Comitato Direttivo - provvede a cooptare un
nuovo membro in sostituzione.
I libri anzidetti saranno ostensibili liberamente agli associati ed ai terzi, se autorizzati dal Comitato Direttivo.
NORMA TRANSITORIA
26) Don Mario Alberto Lupori, al quale si riconosce il merito di avere promosso la costituzione dell'Associazione e di avere
dedicato ad essa tutta intera la sua esistenza, manterrà, sua vita natural durante, la carica di Presidente del Comitato Direttivo,
cumulando anche la funzione di Co-Presidente sua vita natural durante a meno che egli stesso vi rinunzi espressamente o che
venga sfiduciato con mozione approvata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di due terzi dei partecipanti
all’Assemblea.
L'Assistente Spirituale della Comunità Giovanile San Michele, nominato dall'Ordinario pro-tempore, fa parte- di diritto del
Comitato Direttivo e dell’Assemblea degli associati.
27) Nella fase preparatoria per la redazione del nuovo Statuto è stato richiesto a Sua Eminenza il Cardinale Silvano Piovanelli,
Arcivescovo di Firenze, un preliminare esame. Sua Eminenza con sua lettera del 16 ottobre 1998 ha espresso il suo
incoraggiamento in questi termini:
"Dopo aver esaminato il nuovo Statuto, mi pare di poter dire che la Comunità Giovanile di S. Michele ha tenuto fede alla natura
e finalità che i fondatori si sono proposti, coniugando la preparazione sportiva con la formazione cristiana dei giovani atleti.
Il mio sincero augurio che il rinnovato Statuto, dia anche un rinnovato vigore a questa realtà, ormai ben consolidata nella nostra
città, perché sia sempre più un punto di riferimento e di aggregazione di molti nostri giovani che vivono quotidianamente il
rischio di un momento così carente di valori.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, dopo aver esaminato il presente nuovo Statuto della "Associazione Cristiana per le
Attività Ricreative della Gioventù - Comunità Giovanile San Michele" ne approvo la costituzione, così come aveva fatto il mio
predecessore di venerata memoria S. E. il Cardinale Elia Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze, benedicendo alla provvida opera".