Supplemento completo (27-2-2015)
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Supplemento completo (27-2-2015)
CORSO DI PERFEZIONAMENTO “IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE” LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA: SCELTA DELLO STRUMENTO, TECNICHE, RESPONSABILITÀ FIRENZE, 29 GENNAIO E 11 FEBBRAIO 2015 SUPPLEMENTO DI MATERIALI 1. Le ragioni e la struttura del supplemento slides 2. Slides L'individuazione dello strumento di soluzione della crisi: una scelta da ponderare Un (possibile) fronte nuovo: la responsabilità dei soci per la mancata adozione di deliberazioni responsabilità nel diritto societario della crisi. Le azioni di concordato e fallimento e protezione del patrimonio. Rapporto fra Procedure competitive e offerte bloccate: il caso «La Perla». 3. Altri materiali 3.1. Lo Scheme of Arrangement: scheda riepilogativa della struttura di uno Scheme explanatory statement scheme explanatory statement scheme document) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-1 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile scheme of arrangement. scheme 3.2. Il caso Seat: relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 sulla proposta di concordato di Seat Pagine Gialle e relazione integrativa di attestazione delle modifiche alla proposta (estratti). management link 3.3. La responsabilità degli amministratori: revisione dei principi elaborati dalla World Bank in materia di “Directors obligations in the period approaching insolvency” (Gennaio 2015). © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-2 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile L’individuazione dello strumento di soluzione della crisi: una scelta da ponderare Università di Firenze 29 gennaio 2015 1 Le ragioni del perché la scelta dello strumento vada «ponderata» * • La c.d. «ri-commercializzazione del diritto della crisi» e la «ri-privatizzazione del diritto commerciale della crisi» • Nuovi scenari germinati dalla istituzione di variegati strumenti per la regolazione della crisi • Strumenti diversi ma anche flessibili al loro interno • Di riflesso, maggiori poteri, maggiori responsabilità • * Le riflessioni che seguono sono al «netto» delle problematiche fiscali © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-3 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 2 Delimitazione del perimetro oggettivo della situazione dell’impresa, rilevante ai fini della scelta dello strumento • L’ampliamento della nozione di crisi: i) il declino industriale dell’impresa; ii) l’insostenibilità finanziaria del business; iii) la crisi dei mercati; iv) la percezione del venir meno della continuità aziendale; v) la rappresentazione della presenza dello stato di insolvenza. • Le reazioni impraticabili: a) L’insufficienza dell’adozione di iniziative di riorganizzazione imprenditoriale (sia per ricapitalizzazione interna che per modificazione dei fattori della produzione); b) l’insussistenza di apporti finanziari esterni con passaggio del controllo proprietario; c) la pericolosità di acquisizione di risorse finanziarie creditizie e capacità di rimborso. 3 La reazione alla crisi con ostensione ai creditori • Diritto della crisi e «diritto societario della crisi» • Nel diritto societario della crisi si pone il tema delle responsabilità • Di fronte al palesarsi della crisi la reazione è necessaria e non può essere casuale • Anche nella fase di declino può valere la business judgement rule ma con specifiche declinazioni © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-4 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 4 Responsabilità nella scelta dello strumento • Chi gestisce l’impresa deve saper gestire la crisi dell’impresa • Chi gestisce l’impresa deve, prima, dotare l’impresa di un adeguato impianto organizzativo per poterla percepire con tempestività, e poi deve informarsi sulle possibili soluzioni • La scelta degli advisor e le possibili responsabilità, non da insuccesso ma da inadeguatezza del modello organizzativo 5 L’approccio selettivo alle diverse soluzioni • Il diffuso convincimento che i diversi strumenti costituiscano manifestazione dei diversi gradi di crisi dell’impresa • L’opposta tesi che assume che non sia la gravità della crisi ma la qualità della crisi e lo spettro degli interlocutori a spingere l’impresa verso uno o altro strumento • L’ulteriore tesi che distingue fra soluzione in continuità e soluzione liquidatoria • La distinzione fra imprese industriali, commerciali e immobiliari © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-5 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 6 Gli interessi da valutare prima di effettuare la scelta • Di fronte alla fase crepuscolare dell’impresa gli interessi dei creditori assumono rilievo preminente • Vanno, però, considerati anche gli interessi dei soci e della società (inteso come interesse superindividuale e «social/collettivo») • Gli interessi della società possono essere quelli volti a mantenerne la presenza sul mercato; la decisione di arrestare l’attività d’impresa può essere esiziale e non conservativa anche in situazione di insolvenza • Gli interessi dei soci quando lo scenario è ancora incerto e quando con la continuità aziendale non è escluso che il patrimonio possa permanere alla vecchia proprietà (art. 2740 c.c. vs. art. 186-bis l.f.) 7 La fase temporale dell’incertezza • I primi dialoghi fra l’imprenditore ed i professionisti • La necessità di un esame immediato (per grandi numeri) della situazione patrimoniale e finanziaria e la necessità dell’individuazione e segmentazione dei creditori • L’individuazione degli obiettivi dell’imprenditore e il pericolo degli atti protettivi (o distrattivi) impropri • Il ruolo del professionista e la spinta verso una soluzione obiettivamente protetta © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-6 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 8 L’attesa nella determinazione e i rischi • Il rischio nell’aggressione del patrimonio e le ipoteche giudiziali (artt. 169/182bis l.f.) • Il rischio nell’aggressione dei beni personali in caso di garanzie prestate ai creditori sociali e la contromisura del procedimento per la crisi da sovraindebitamento • Il rischio della presentazione di domande di fallimento e la compressione temporale della reazione; la criticità del coordinamento fra procedimenti pre-concorsuali 9 Le soluzioni praticabili • Accordi stragiudiziali «puri» • Piano di risanamento attestato con accessoria convenzione • Accordi di ristrutturazione [i) versione con prosecuzione dell’attività; ii) versione liquidatoria] • Concordato preventivo ! flessibilità della pianificazione © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-7 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 10 Non riproducibile Gli accordi di moratoria Vantaggi Svantaggi Assoluta flessibilità Assenza totale di protezione preventiva Assenza di interventi di controllo esterno Assenza di protezione successiva sul contenuto dell’accordo Lunghezza dei tempi, costi professionali, mancanza di regole per la formazione del consenso 11 Accordi di moratoria e responsabilità • Naturale transitorietà degli accordi per l’utilità di concordare la prosecuzione delle linee di credito correnti «utilizzate» • Prospettazione della nomina di un soggetto con le qualifiche sostanziali dell’attestatore al fine di verificare l’adeguatezza dello strumento come verifica preventiva della correttezza delle scelte di gestione ai fini delle responsabilità • Ipotesi di pianificazione non transitoria ma definitiva purché vi siano risorse sufficienti per i creditori che non aderiscono © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-8 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 12 Non riproducibile Piani attestati di risanamento Vantaggi Svantaggi Limiti Protezione da revocatoria per gli atti esecutivi Assenza di protezione sul patrimonio La questione del risanamento imprenditoriale e sua razionalità Protezione parziale da responsabilità penale Assenza di prededuzione per nuova finanza (quindi necessità di costituire garanzie ad hoc) Possibile lettura del risanamento dell’indebitamento Flessibilità; adeguatezza alla crisi di gruppo (purché attestazione frazionata) Costi professionali + costi di attestazione Eccessiva durata della redazione del piano e mutamento degli scenari di partenza Riservatezza 13 Piani di risanamento e criticità complessive • Offrono opportunità assai rilevanti per la composizione di crisi di gruppi societari; consentono di trattare i creditori anche in modo disomogeneo; • Presuppongono, di solito, la continuità aziendale ma il testo (art. 67 l.f.) non esclude un risanamento liquidatorio anche la ratio premiale dovrebbe imporre un vantaggio sociale • Sono praticabili quando la maggior frazione dell’indebitamento è concentrata in pochi creditori e dotati di capacità informativa • Non escludono, automaticamente, le responsabilità civili dei gestori e dei terzi; l’erogazione del credito potrebbe essere rischiosa se l’impresa non è affidabile in termini di merito creditizio; ipotizzabilità della giustificazione del superamento dei limiti per effetto della attestazione che «restituisce» il merito creditizio © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-9 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 14 Non riproducibile Accordi di ristrutturazione (ADR) e concordato preventivo (CP). La concorsualità da contaminazione funzionale • Nel 2005 ADR e CP erano strumenti fortemente differenziati; non vi potevano essere dubbi (seri) sul fatto che gli ADR non fossero una procedura concorsuale • Le distanze si sono accorciate nel 2010 con la previsione della protezione anticipata del patrimonio del debitore e con il riconoscimento della prededuzione • Si sono ancor più accorciate nel 2012 con la previsione della dilazione del pagamento dei creditori estranei e con la necessità delle autorizzazioni giudiziali per il compimento di atti di speciale straordinaria amministrazione (art. 182 quinquies l.f.), pur quando ciò non significa controllo sulla gestione ma solo sulla efficacia • Il CP a sua volta si è avvicinato agli ADR con la previsione i) del trattamento a-concorsuale dei creditori «strategici», ii) della distribuzione per classi, iii) di tecniche di strumenti di soddisfacimento individuali (accolli di società terze, datio in solutum, segregazioni patrimoniali) 15 La concorsualità da contaminazione legale • La possibile apertura con uno stesso ricorso del percorso del CP o degli ADR sancisce una contaminazione di diritto positivo tra i due strumenti • La de-concorsualizzazione del CP vs. la concorsualizzazione degli ADR © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-10 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 16 Non riproducibile La soluzione del concordato prenotativo: una soluzione omnibus? • Il deposito della domanda con riserva e l’ingresso in un circuito senza vie di fuga ad imbuto • I limiti e i rischi della rinunciabilità della domanda • La necessità di conservare il «valore delle differenze», in modo da evitare di incappare in effetti di automatismo disciplinare non voluto 17 Autonomia del CP e degli ADR CP vs. ADR Solo nel CP Solo negli ADR Gestione dell’impresa controllata; effetti sui crediti Trattamento non vincolato dei crediti degli aderenti Commissario giudiziale Esclusione della fattispecie di bancarotta Spese di procedura Autonomia gestionale Parità di trattamento residuale Principio di maggioranza © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-11 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 18 Non riproducibile CP = ADR CP = ADR CP = ADR Protezione da azioni esecutive Sospensione delle regole sul capitale sociale Protezione da revocatoria per atti esecutivi Pianificazione di operazioni societarie Protezione parziale per esimente penale Continuità aziendale Prededuzione Liquidazione Praticabilità delle azioni di responsabilità Idoneità a regolare la crisi dell’impresa Ingresso nel procedimento prenotativo 19 L’utilità di confermare i confini fra CP e ADR ai fini della scelta consapevole dello strumento • • • • • La mancanza attuale negli ADR dei seguenti profili: a) previsione di un accertamento di una situazione di patologia dell’impresa (insolvenza, crisi, irregolarità); b) previsione che l’accertamento sia rimesso all’apprezzamento di una autorità pubblica (giurisdizionale o amministrativa); c) previsione dell’affidamento della gestione – o di un controllo sulla gestione – ad un organo nominato dall’autorità pubblica; d) previsione del coinvolgimento dell’intero patrimonio dell’imprenditore nella gestione sostitutiva; f) applicazione tendenziale delle regole di parità di trattamento; g) imposizione di un vincolo sui beni del debitore con formazione di una massa funzionalizzata alla soddisfazione dei creditori; h) di formazione di una maggioranza in assemblea; i) volontà della maggioranza che si riflette su coloro che restano estranei; l) sospensione del corso degli interessi. • Gli ADR sono, ancora, fuori dal perimetro delle procedure concorsuali • • • • • © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-12 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 20 Non riproducibile Gli steccati ancora attuali • Il CP è un procedimento di attuazione della responsabilità patrimoniale • Al CP si applicheranno le regole sulle procedure concorsuali + quelle del diritto dei contratti + quelle sul processo anche esecutivo • Gli ADR sono accordi di diritto privato e ad essi si applicherà il diritto dei contratti non le regole del concorso né quelle dell’esecuzione forzata 21 Perché gli ADR • Perché il ceto creditorio è omogeneo e poco frammentato • Perché la struttura dell’impresa è quella dell’inserimento o a capo di un gruppo • Perché non si vogliono gli effetti dell’art. 169 l.f. • Perché si postula che il controllo del giudice sia meno intenso • Perché senza dichiarazione di insolvenza non c’è bancarotta © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-13 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 22 Non riproducibile Perché il CP • Perché occorre forzare il ceto creditorio e far prevalere la regola di maggioranza • Perché il ceto creditorio è ingovernabile • Perché si aspira ad una tutela giudiziale più intensa • Perché la flessibilità di piano e proposta possono consentire trattamenti differenziati ma assicurati egualmente dalla regola di maggioranza • Non perché si evitano i rischi delle responsabilità e della bancarotta 23 Appendice specifica sulla passerella CP !!!"#$% © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-14 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 24 Non riproducibile a) Il percorso 161 6° co. !"#$%-bis • Il debitore presenta una domanda di CP col 6° co. • Dal deposito/pubblicazione del ricorso decorrono gli effetti: • A) 168; B) 169; C) 169-bis; D) 182-quinquies; E) 182-sexies; F) 186-bis (eventuale); G) 161 6° co. • Il tribunale fissa (60/120) + (120) il termine per il deposito di piano, proposta e documentazione • Il debitore presenta ricorso ex 182-bis 1° co. • Si conservano gli effetti A) divieto azioni esecutive e cautelari; B) divieto cause prelazione non concordate; C) inoperatività delle regole sul capitale sociale; D) possibilità di richiedere finanziamenti prededucibili; E) possibilità di richiedere autorizzazione al pagamento di crediti anteriori • Si perdono gli effetti 169, 169-bis, 186-bis e 168 (ipoteche iscritte nei 90 gg.), (69-bis ?); la nullità per l’inosservanza del divieto si trasforma in inefficacia? • Gli effetti si perdono ex tunc? 25 b) Le criticità derivano dal percorso 161 !"#$%-bis • Quando il ricorso produce più effetti, questi effetti maggiori che fine fanno? • Si perdono ? Si perdono ex nunc o ex tunc? • Permangono? • Permane l’effetto del divieto delle azioni e addirittura si espande: col 182-bis 1° co. è di 60 gg.; se si transita dal 161 l’effetto nel 182bis va sino all’omologa (quindi il ricorso 182bis produce meno risultati del 161 6° co.) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-15 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 26 Non riproducibile c) La tesi della produzione di effetti risolutivamente condizionati • Gli effetti del 161 si producono dalla domanda ma resistono solo se poi non viene presentato il ricorso 182-bis • Effetti risolutivamente condizionati al caso della virata verso gli accordi o –in generale- lo scioglimento è condizionato alla omologazione e così si rende il contraente in bonis al pari dei creditori obbligato dal concordato ex 184? 27 Conclusioni • La necessità di ponderare la scelta sullo strumento di regolazione della crisi deriva da cause endogene • i) responsabilità di gestione • ii) protezione dei creditori nuovi «proprietari» dell’impresa • iii) protezione secondaria dei soci • iv) responsabilità c.d. sociale dell’impresa • cause esogene • I) municipalizzazione del diritto fallimentare • II) inefficienza temporale e sostanziale degli esiti positivi dei rimedi • p.s. …… • Ma è proprio giusto e necessario che la scelta debba spettare solo al debitore? © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-16 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso 28 Non riproducibile Un (possibile) fronte nuovo: la responsabilità dei soci per la mancata adozione di deliberazioni Lorenzo Stanghellini Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze (*) Firenze, 29 gennaio 2015 (*) [email protected] lorenzo stanghellini@unifi it 1 Argomenti: Il “costo” del diritto di voto dei soci in caso di incapienza patrimoniale La soluzione spagnola al problema La responsabilità dei soci per mancata approvazione di una delib. assembleare p necessaria all’attuazione del piano? © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-17 2 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile I termini del problema (1) Il p patrimonio di una società incapiente p è destinato alla soddisfazione dei creditori + I diritti amministrativi restano ai soci anche caso di incapienza patrimoniale = In caso di incapienza, i soci esercitano il voto senza avervi interesse (legittimo) respons. amministratori di [[cfr. le speciali p p soc. in crisi] 3 I termini del problema (2) Spesso il risanamento passa da operaz. straord. t d soggette tt all consenso d deii socii Ciò perché trasferire il patrimonio a una nuova società può essere difficile o costoso Non basta quindi la sola responsabilità degli amministratori! © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-18 4 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile I termini del problema (3) È legittimo per i soci rifiutare il consenso? LL’operaz. operaz. è destinata a favorire i creditori T l lt i socii vengono incentivati i ti ti Talvolta, Con diluzione solo p parziale (SEAT?) ( ) Mediante warrants (Eurotunnel, SEAT) 5 Le possibili soluzioni Soluzione S l i 1: 1 il “cramdown” “ d ” dei d i socii (Stati (S i Uniti, dal 2012 anche Germania)) I soci vengono parificati ai creditori, andando d d a formare f una classe l O più classi, se diverse categorie di soci Il piano viene approvato secondo le regole ordinarie Che appunto prevedono il cramdown di una o più classi © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-19 6 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Le possibili soluzioni Soluzione S l i 2: 2 il “superamento” “ ” dei d i socii ((Francia 2014)) Il tribunale può nominare un mandatario che vota in assemblea al posto dei soci Articolo L. 631-9-1 del Code de Commerce: « ll'administrateur administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de q p convoquer l'assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital (…) à la place du (…) actionnaires opposants… » 7 Le possibili soluzioni Soluzione S l i 3: 3 la l responsabilità bili à dei d i socii ((Spagna p g 2014)) Se hanno rifiutato la ricapitalizzazione prevista da un accordo con i creditori © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-20 8 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile La responsabilità deliberativa d soci in Spagna dei S (1) ( ) Art. 172 Ley Concursal (riforma 2014): Sono colpiti dalla dichiarazione di “concurso culpable”: culpable : “(...) los socios que se hubiesen negado sin causa razonable bl a la l capitalización it li ió de d créditos édit o una emisión i ió de valores o instrumentos convertibles (...), en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo” È dubbio se colpisce chi non interviene in assemblea, ma si sostiene ti di sìì 9 La responsabilità deliberativa d soci in Spagna dei S (2) Presunzione legale di dolo o colpa grave dei soci che determinano l’insuccesso l insuccesso di un “acuerdo de refinanciacion” non deliberando: la dei ccrediti azioni a conversione co e s o e de ed t in a o o ll’emissione emissione di strumenti convertibili © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-21 10 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile La responsabilità deliberativa d soci in Spagna dei S (3) A tutela dei soci: e Un esperto indipendente nominato dal giudice deve prima attestare la ragionevolezza dell’operazione I soci hanno diritto di prelazione in caso di cessione da i d parte t dei d i creditori dit i delle d ll azioni o degli altri strumenti convertibili 11 Un (possibile) fronte nuovo? Anche in Italia, la legge ha legittimato e persino rafforzato l’esercizio l esercizio del controllo da parte del socio La legge ha tuttavia anche previsto dei corrispettivi in termini di responsabilità Alcuni indici si ricavano dall’art. 2476 comma 7 e (forse) dall’art. 2497 c.c. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-22 12 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Un (p (possibile)) fronte nuovo? È pensabile che l’esercizio dei poteri del socio sia libero nei fini e privo di conseguenze, se lesivo per i creditori? L’esercizio del voto (quale attuazione del rapporto sociale) è soggetto ai doveri di buona fede e correttezza? I creditori d sono titolari l di d un interesse specifico, f azionabile, al corretto assolvimento di tali obblighi in caso o di incapienza? in pien ? In sede risarcitoria, ma anche, forse, in chiave preventiva in sede cautelare (con un provvedim. ex art. 700 c.p.c.) 13 Un (possibile) fronte nuovo? I tempi paiono maturi per l’affermazione di una u a responsabilità espo sab tà de del soc socio od di soc società età insolvente che trae spunto dalle norme vigenti ma che si estende anche al di là dei casi specifici da esse previste In particolare, che va a colpire la mancata adozione di deliberazioni o una condotta ostruzionistica © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-23 14 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile vs © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-24 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Relazioni dei Commissari Giudiziali ex art. 172 Provvedimenti resi ai sensi dell’art. 173 l.f. mala gestio © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-25 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile ove consti il consenso dei creditori © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-26 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile shareholders stakeholders. residual claimants © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-27 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile anche nelle società a responsabilità limitata © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-28 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile cessio bonorum Provvedimenti in caso di cessione dei beni © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-29 Decisioni dei soci Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile ter, jr © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-30 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-31 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile di cui ppuò avvalersi,, nella ggenerica veste di interessato, anche il singolo socio, il quale invero, diversamente dal creditore dissenziente, non può ritenersi vincolato da una diversa, ed opposta, deliberazione da parte della propria collettività: per la ragione, ragione decisiva, decisiva che la proposta di concordato della società, anche quando prevede una riorganizzazione del capitale proprio, non può dirsi rivolta ai soci jr © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-32 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-33 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile cessio bonorum bis © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-34 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere ppatrimoniale relative ai beni medesimi. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-35 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Non soltanto non può direttamente disporre dei beni, ma non può neppure più interferire sull sull’esercizio esercizio delle azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ceduti, che compete in via esclusiva ai creditori cessionari (ai sensi dell’art. 1979 c.c.) Salva possibile esclusione dal perimetro della cessione di questo cespite (cessione parziale) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-36 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile cessio bonorum comunque non apertura delle votazioni cessio bonorum ter © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-37 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-38 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Corso di p perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare” IX edizione I rapporti tra concordato e fallimento in attesa delle Sezioni unite ____________________ Ilaria Pagni (*) – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze Firenze, 11 febbraio 2015 (*) [email protected] 1 L'ordinanza di rimessione i i “Dicano le Sezioni unite se la pendenza della procedura di concordato, conseguente alla sua apertura ai sensi dell'art. 163 l. fall., precluda, o no, la possibilità di dichiarare il fallimento e se, più in generale, generale il principio della prevalenza della procedura di concordato sia venuto meno o no, in ragione dell'eliminazione dell'inciso contenuto nell'art. ll' t 160 l. l fall. f ll relativo l ti alla ll facoltà f ltà del d l debitore d bit di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento a e to non o venga e ga d dichiarato” c a ato (Cass (Cass. c civ.,, sez. I, ord. 30 aprile 2014, n. 9476) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-39 2 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile S Secondo d l'ordinanza: l' di E' il sistema ad attribuire al concordato la E funzione di prevenire il fallimento, il che p comporta: 1) che prima di dichiarare il fallimento, si debba esaminare la domanda di concordato per far luogo a fallimento p solo in caso di mancata apertura della procedura concordataria 3 Segue … 2) che una volta aperta la procedura di concordato il fallimento non possa concordato, essere dichiarato fino alla conclusione di essa in senso negativo (mancata approvazione ex art 179, art. 179 rigetto ex art. art 180, 180 revoca ex art. 173) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-40 4 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Segue …. 3) secondo l'ordinanza di rimessione, non è necessa io invece, necessario, in ece attendere attende e l'esito delle impugnazioni, perché il sistema prevede la contestualità di rigetto e revoca del concordato e dichiarazione di fallimento,, e la Cassazione ((Cass. civ.,, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901) consente il ricorso ex art. 111 Cost. verso il decreto di inammissibilità della proposta solo a condizione che non sia stato dichiarato il fallimento 5 L'attuale posizione p della Suprema Corte “La possibilità accordata al debitore di proporre all giudice i di una procedura d concorsuale alternativa al fallimento non è un fatto impeditivo della pronuncia di fallimento” (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18190 e Cass. civ sez. civ., sez un., un 23 gennaio 2013, 2013 n. n 1521) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-41 6 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Segue Non è possibile neppure parlare di pregiudizialità dipendenza tra concordato e fallimento (come aveva fatto Cass. civ., sez. I, 5 giugno g g 2009,, n. 12986), ), se non in senso atecnico: il che impedisce una sospensione dell'istruttoria fallimentare ex art. 295 c.p.c. (mentre sono escluse forme di sospensione impropria: Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2003, 2003 n. n 14670) 7 E allora? Per la Cassazione, “il nesso di indubbia consequenzialità logica tra la procedura di concordato e quella di fallimento non si traduce in una consequenzialità q procedimentale”: ciò significa che non vi è l’obbligo di esaurire la procedura di concordato prima di dar corso all’istruttoria fallimentare, perché altrimenti sarebbe come procedere ad una sorta di sospensione © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-42 8 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Segue …. Dunque, i due procedimenti debbono essere soltanto coordinati tra loro, loro ed è il giudice che bilancia le opposte iniziative,, coordinando q quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare (ancora Cass. 18190/2012 e 1521/2013, nonché é Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24969 e Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2014, 2014 n. n 12534) 9 E la vecchia tesi della improcedibilità? Di recente è stata ribadita da Cass. 11 giugno 2013 n. 2013, n 14864 Di fatto, presuppone che l’istanza di fallimento possa essere equiparata all’azione esecutiva, impedita dall’art. 168 l. fall. (nella diversa impostazione di Fabiani, l'art. 168, impedendo comunque la pronuncia della sentenza, spinge nella direzione del principio di prevenzione) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-43 10 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Cos è cambiato con Cos'è l'introduzione del concordato con riserva? A ben vedere, niente. Si prevede che debba essere concesso il termine (in presenza di istanze di fallimento, necessariamente di sessanta giorni, giorni a meno che non vi sia stato già il rigetto dell’istanza e tuttavia penda il reclamo dinanzi alla CDA: art. art 161, 10 co. l. fall.) per l’integrazione della domanda 11 Segue … Del resto, solo a documentazione i t integrata t sii potrà t à procedere d ad d un coordinamento tra le procedure: prima di quel momento, manca in radice la possibilità di una valutazione comparata tra concordato e fallimento © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-44 12 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Come si attua il coordinamento? • La L Cassazione C i non lo l dice, di lasciandolo l i d l alla prassi dei giudici di merito • in prevalenza i giudici optano per la riunione dei procedimenti ex art. art 274 c.p.c., ma ... 13 segue con una divaricazione tra: i) chi hi rinvia i i l trattazione dell'istruttoria la d ll' fallimentare in attesa della definizione della procedura d concordataria d i ii) chi reputa possibile dichiarare il fallimento incidentalmente anche in pendenza della procedura di concordato (essenzialmente motivando col timore dell'abuso del diritto, e talora col rischio di gravi pregiudizi ai creditori) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-45 14 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Diversa competenza o grado In questi casi, in cui la riunione non è possibile, ibil e la l sospensione i è esclusa, l sorgono i maggiori problemi, la cui soluzione presuppone innanzitutto che si provi, nei limiti del possibile, a dare dei rapporti concordato/fallimento una lettura in chiave tecnico-processuale 15 La prevalenza tra concordato e fallimento nelle fasi di impugnazione E un problema sul quale occorrerebbe E' una presa di posizione della Corte I dati certi: il decreto di omologa è provvisoriamente esecutivo e certamente reclamabile in Corte d’appello, nonché ricorribile ex art. art 111 Cost. Cost (Cass., (Cass sez. sez I, I 4 novembre 2011, n. 22932) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-46 16 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Il decreto del tribunale che pronuncia sull’omologa ll’ l è provvisoriamente i i t esecutivo ti (art. 180, 5 co., l. fall.) Non è chiaro invece che efficacia abbia il provvedimento della CDA: se si applichi di nuovo l’art. 180, 5 co., oppure operii l’art. l’ t 741 c.p.c. (che ( h esclude l d l’efficacia esecutiva in pendenza delle impugnazioni) 17 Segue … Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento possono essere rimossi, rimossi sia quanto alla determinazione dello status di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento (Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2013, 2013 n. n 13100; Cass. Cass civ., civ sez. sez un., un 1 febbraio 2012, n. 1418) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-47 18 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Segue … Nella “competizione” tra concordato e f lli fallimento t (i (in caso di revoca del d l fallimento pronunciata dalla Corte d’appello con omologa del concordato) prevale dunque il fallimento finché non intervenga la Cassazione e si abbia il passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento? 19 Le possibili risposte all'ordinanza di rimessione Si deve ritenere ancora operante il principio i i io di prevenzione e e io e (o per ragioni i i legate all'interpretazione delle norme – artt. 162 173, 162, 173 180, 180 161 - o in i considerazione id i di un generale favore del legislatore per le soluzioni negoziali della crisi d'impresa): allora non si p potrà dichiarare il fallimento finché penda la procedura di concordato ((anche,, p però,, in fase di impugnazione) p g ) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-48 20 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Le possibili risposte all'ordinanza di rimessione Si nega che sussista un principio di prevenzione: i i questo in t caso, sii avranno due d possibili strade - ragionare di “incompatibilità” tra gli dei due g giudizi,, con una decisione del oggetti gg giudice che valuterà contemporaneamente se il concordato sia o meno fattibile (giuridicamente) optando, in caso contrario, per il fallimento (Pagni) 21 Segue - ragionare di maggiore o minore maturità t ità istruttoria i t tt i dei d i due d procedimenti di ti (Ferro) © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-49 22 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile La prima soluzione attrib isce al giudice attribuisce gi dice la valutazione di convenienza riservata ai creditori? No. Dire che concordato e fallimento stanno tra loro in rapporto di incompatibilità significa soltanto ribadire che il giudice ha sempre il potere di rilevare d'ufficio l'eventuale infattibilità del piano (negli rimessi da Cass. 1521/2013 al controllo anche spazi p / del tribunale: quel che rimane riservato ai creditori è la valutazione della probabilità di successo economico i del d l piano i e i rischi i hi inerenti: i ti Cass., C sez. I, I 9 maggio 2013, n. 11014) 23 alcuni punti fermi La fattibilità è rilevabile d’ufficio Il controllo del tribunale è identico nelle varie fasi della procedura, pur coi limiti di conoscenza che il giudice ha nelle diverse fasi © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-50 24 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Segue … Non occorre necessariamente esaurire le fasi del procedimento di concordato: infatti, non si dovrà attendere l’omologa in qualunque q q momento risulti che il piano p non sia fattibile, ovvero: sia incompatibile con norme inderogabili p g ne sia “manifesta la non attitudine a raggiungere gg g gli obiettivi p g prefissati” ((sia,, cioè,, “manifesta la irrealizzabilità del piano”): si abbia perciò difetto di causa concreta. Cass., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970 25 In chiusura Giunti Gi nti a questo q esto punto, p nto non resta esta che aspettare le Sezioni Unite..... © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-51 26 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Il c a s o « L a P e rl a » Pa squ ale Lic c ardo 22/5/2013 / / - Deposito p ricorso p per l’ammissione alla p procedura di concordato preventivo ex art. 160 con riserva ex art. 161, 6° comma, L.F. di deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall’art. 161, commi 2° e 3°, L.F. cessio bonorum pura, senza suddivisione in classi Calzedonia Holding S.p.A. classi. S p A il soggetto al quale affittare e successivamente cedere l’azienda sulla base di un contratto già stipulato la cui efficacia era stata condizionata (i) all’autorizzazione del tribunale (ii) al raggiungimento dell’accordo sindacale © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-52 Contestualmente C t t l t all deposito d it d l del Ricorso, depositata istanza ex art 161 VII comma L.F. per ottenere ll’autorizzazione autorizzazione del Tribunale al perfezionamento del suddetto contratto Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 23/5/2013 - Decreto ammissione alla procedura di concordato con riserva e nomina coadiutori ex art. 68 cpc 27/5/2013 – Arriva in sede a La Perla e in Cancelleria Tribunale fax contenente offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda previo affitto da parte di SMS Finance SA (società di diritto Lussemburghese riconducibile all’imprenditore Silvio Scaglia), migliorativa rispetto a offerta di Calzedonia (prevedeva: (i) il pagamento integrale dell’intero prezzo offerto – 45 milioni di euro - all’atto di acquisto, (ii) il trasferimento di tutti i dipendenti con accollo liberatorio di tutti i debiti ad essi riferiti (circa 11 milioni di euro), con la sola eccezione dei dipendenti impiegati presso glili stabilimenti bili i (già ( ià da d tempo chiusi) hi i) di Roseto R d li Abruzzi degli Ab i (TE) e San S Piero Pi in Bagno (FC). in considerazione del maggior prezzo offerto e dell’accollo del debito privilegiato riferito ai dipendenti, avrebbe prefigurato una percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario nell’ordine del 50%, 50% significativamente significati amente superiore a quella derivante dalla proposta originariamente formulata da Calzedonia Holding S.p.A. quantificabile nell’ordine del 25-30%. 28/5/2013 / / – su richiesta del Giudice Relatore dott. Maurizio Atzori il management di La Perla veniva ricevuto in Tribunale riunito in Camera di Consiglio. Constatata l’attendibilità e serietà dell’offerta migliorativa ricevuta il Tribunale: rigettava l’istanza di autorizzazione alla stipula del contratto di affitto e cessione d’azienda al Gruppo Calzedonia © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it Invitava La Perla ad esperire una nuova attività di selezione competitiva tra i soggetti interessati da svolgersi innanzi al Giudice Relatore nelle aule del Tribunale S-53 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Modalità operative della Selezione Competitiva Data selezione competitiva: 4/6/2013 Versamento deposito cauzionale 3 mln di euro su c/c La Perla sottoposto a vincolo assicurativo del Giudice Predisposizione di una data room condivisa in azienda al fine di consentire a tutti gli interessati di avere accesso ai (medesimi) dati aziendali, ed ottenere supporto informativo da parte del personale amministrativo e dirigenziale, previa sottoscrizione di apposito accordo di confidenzialità e patto di riservatezza I f Informativa ti aii precedenti d ti interlocutori i t l t i che h sii erano nell tempo t i t interessati ti e fatti avanti per trattare l’acquisto dell’azienda della imminente selezione competitiva Elaborazione di un regolamento della procedura di selezione competitiva e condivisione di un testo standard, con la supervisione degli organi della procedura, dello stipulando contratto di affitto d’azienda, con contestuale p g all’acquisto q della stessa,, formulato sulla base ed i termini della impegno migliore proposta a quella data pervenuta concedere l’autorizzazione alle parti che ne avrebbero fatto richiesta, a contattare e incontrare le organizzazioni sindacali, al fine di illustrare le linee guida del loro piano industriale e, comunque, porre le basi per una potenziale trattativa post - aggiudicazione. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-54 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Esito della Selezione Competitiva Il giorno 4/6/2013, dinanzi al giudice Relatore Dott. Maurizio Atzori, al Cancelliere e al coadiutore Dott. Carlo Alfonso Lovato, la società ricorrente dichiarava che erano validamente pervenute tre domande di partecipazione da parte di SMS Finance S.A., di Calzedonia Holding S.p.A. e di Delta Galil Industries Ltd, e chiedeva al Giudice che fosse dato corso alla selezione competitiva tra gli offerenti assumendo come base di partenza il prezzo di 45 milioni di euro offerto da SMS Finance La gara terminava dopo 24 rilanci del valore di 1 milione ciascuno con l’offerta di 69 milioni di euro pervenuta da SMS Finance S.A. che sopravanzava Delta G lil (fermatasi Galil (f i a 68 milioni) ili i) e Calzedonia C l d i Holding H ldi S A (fermatasi S.p.A. (f i a 66 milioni). La società La Perla, preso atto dell’esito della selezione competitiva appena s olta depositava svolta, deposita a contestualmente ontest almente istanza istan a di autorizzazione a tori a ione ex e art. art 161, 161 VII comma, L.F. a perfezionare con l’aggiudicataria, SMS Finance S.A., il contratto di affitto e successiva cessione di azienda (allegato in bozza ai documenti della selezione competitiva) e a compiere tutti gli atti ed i negozi funzionali a dare completa e tempestiva esecuzione allo stesso Sempre in data 4/6/2013 il Tribunale di Bologna, riunito in Camera di Consiglio, rilevato, inter alia, che: l’offerta definitivamente selezionata da La Perla all’esito della gara vinta da SMS Fi Finance S S.a. d doveva ritenersi it i certamente t t migliorativa i li ti rispetto i tt a quella ll inizialmente formulata da Calzedonia Holding ed accettata da La Perla; la selezione competitiva svolta dalla società ricorrente nelle aule del Tribunale aveva permesso di acquisire il corretto valore di mercato dell’azienda dedotta in procedura; ricorrevano gli estremi dell’urgenza di cui all’art. 161 comma VII L.F., come più volte evidenziati dalla ricorrente nell nell’ambito ambito delle precedenti udienze e nelle istanze autorizzative depositate, tanto che un differimento della decisione all’esito del deposito del piano e della ulteriore documentazione prevista dall’art. 161 L.F. L F si sarebbe tradotta in un grave danno per la continuità dell dell’attività attività imprenditoriale con conseguente grave ripercussione sul valore degli assets materiali e immateriali della stessa; autorizzava la società La Perla S.r.l. a stipulare con SMS Finance S.A. il contratto di affitto d’azienda e successiva cessione. Il contratto veniva sottoscritto la sera del p in forma notarile 4/6/2013 e il successivo 7/6/2013 veniva ripetuto © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-55 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile La proposta concordataria e l’omologa In data 15/7/2013 La società La Perla depositava in cancelleria il piano e la proposta di concordato preventivo, secondo lo schema del concordato con cessio bonorum di cui all’art. 160,, comma 1°,, lett. a)) L.F. la percentuale di soddisfacimento stimata dal ricorrente a favore dei creditori chirografari ammontava a circa il 75%, ferma restando l’integrale soddisfazione dei creditori prededotti e privilegiati. Con decreto in data 16/7/2013, depositato in cancelleria in data 18 luglio 2013, il Tribunale di Bologna, ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 160 e ss., L.F., dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo. in data 4/10/2013 il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex art 172 L.F. esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato. In data 16/10/2013 si è tenuta l’adunanza dei creditori e in data 5/11/2013 si sono chiuse hi l operazioni le i i di voto t con l’approvazione l’ i d ll proposta della t di concordato. d t Su S un ammontare complessivo di creditori ammessi al voto di euro 74.138.227 sono infatti pervenuti voti favorevoli per euro 74.085.997 e voti contrari pari ad euro 52.280. Il concordato è stato p pertanto approvato pp con una p percentuale di voti favorevoli pari al 99,93% dei creditori ammessi al voto; Con decreto del tribunale di Bologna in data 3/12/2013 i concordato è stato omologato La cessione dell’azienda e le ripartizioni dell’attivo in data 19/12/2013, si è perfezionata la stipula della cessione del ramo d’azienda, introitandone il corrispettivo pattuito (69 milioni di euro) In data 31/1/2014, in conformità a quanto previsto e disposto nel Decreto di Omologa, è stato depositato in cancelleria, reso disponibile sul portale internet della procedura ed inviato a tutti i creditori concorsuali a mezzo PEC, l’Elenco dei Creditori, in versione provvisoria, suscettibile di ulteriori integrazioni e modifiche all’esito delle ulteriori analisi e riscontri che sarebbero bb stati t ti effettuati ff tt ti in i collaborazione ll b i con glili uffici ffi i amministrativi i i t ti i e fiscali fi li della d ll società i tà La Perla e con i creditori stessi, che avrebbero nel frattempo provveduto ad inviare ed integrare la documentazione necessaria a comprovare le proprie ragioni creditorie. Il passivo è risultato essere di circa 86mln di euro di cui 2,1 mln in prededuzione, 5,2 in privilegio e 78,6 78 6 in chirografo suddiviso in circa 1,000 1 000 posizioni creditorie italiane ed estere In data 16/2/2014 è stato depositato il primo riparto parziale che ha consentito di soddisfare il 100% dei crediti prededotti e privilegiati e i crediti chirografari nella misura del 65%) In data 9/12/2014 è stato depositato il secondo progetto di riparto parziale che ha consentito di corrispondere i d un ulteriore lt i 10% a favore f d l ceto del t creditorio dit i chirografario hi f i che h ha h consentito tit di raggiungere la percentuale di soddisfacimento complessivamente prospettata a favore dei creditori chirografari (pari al 75%) entro un anno dall’omologa e con un anno di anticipo rispetto alle tempistiche previste e prospettate ai creditori nell’ambito della relazione ex art. 172 L.F. LF Si prevede che la percentuale di soddisfacimento finale a favore del ceto chirografario sarà superiore al 80% © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-56 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Scheme Explanatory Statement Scheme explanatory statement © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-57 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-58 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-59 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-60 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile STUDIO GMR E ASSOCIATI Relazione di attestazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 161, co. 3, e 186-bis l. fall. Seat Pagine Gialle S.p.A. DOTT. RICCARDO RANALLI 12.3.1.1. L’aumento del capitale al servizio della conversione del debito. In ordine alla fattibilità giuridica della proposta concordataria. L’attività di recupero crediti e la sua compatibilità con l’oggetto sociale. 317 Si tratta, ad ogni buon conto di attività che presuppone lo sfruttamento del knowhow che SEAT ha sviluppato e continua a sviluppare in proprio nella gestione dei numerosissimi clienti avendo maturato esperienza specifica nel recupero di crediti parcelizzati di modesto importo unitario e nella valutazione di convenienza (rapporto costi/benefici) dell’avvio delle azioni recuperatorie. Questo knowhow che verrà offerto (a pagamento) ai clienti che a loro volta abbiano un portafoglio di clienti e presentino tassi insoluti tali da giustificare l’attivazione di procedure e presidi nella gestione dei crediti commerciali. Il servizio si traduce in consulenza e assistenza nella gestione delle problematiche relative al recupero dei crediti, eventualmente con L'attività di recupero crediti a favore di clienti non necessita della modifica dell’oggetto sociale in quanto già svolta in concreto da SEAT PG ITALIA e rientrante nella parte dell'oggetto sociale che così recita: “La Società potrà infine effettuare la prestazione in favore di imprese di un complesso di servizi finalizzato a coadiuvare il cliente nell'analisi del rischio commerciale, mediante la fornitura – nei limiti di legge – di informazioni e di ogni connessa valutazione, con prestazione altresì di ogni servizio accessorio non riservato per legge”. 12.3.1.2. L’art. 5 comma secondo dello statuto prevede che “Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10 per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti”. La norma è meramente riproduttiva del contenuto dell’art. 2441, quarto comma, cod. civ. Essa non costituisce un limite all’operazione per le motivazioni illustrate nella proposta concordataria, tenuto anche conto dello stato di crisi della Società. Per gli stessi motivi, l’eventuale modifica della disposizione in sede di deliberazione dell’aumento del capitale non costituisce causa di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, cod. civ. Appare essenziale che la deliberazione di aumento del capitale sociale sia anteriore alla adunanza dei creditori, ancorché subordinata alla omologazione del concordato di entrambe le società. L’aumento del capitale sociale in questione, data la situazione di crisi in cui versa SEAT PG e pure la sua controllata SEAT PG Italia (ancorché oggi non quotata), è esente da offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 n.5 (a) TUF. Il Piano prevede l’aumento del capitale sociale al servizio della conversione in capitale di parte del debito finanziario dei creditori TBC e SSB. L’operazione è destinata ad essere sottoposta a delibera dell’assemblea straordinaria di futura convocazione il cui esito è determinante per la fattibilità giuridica della Proposta. 12.3. Dott. Riccardo Ranalli – Attestazione ex art. 161, co. 3 e 186-bis l. f. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-61 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile In particolare, al momento della delibera dell’aumento del capitale sociale al servizio della conversione del debito (settembre 2013), il patrimonio di SEAT PG sarà pari a ca. 15,8 milioni di euro. Ci si deve domandare se, in ipotesi di ampliamento dell’oggetto sociale comporti o meno il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ.. A tal riguardo occorre innanzi tutto osservare che il diritto di recesso spetterebbe agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione che modifichi lo statuto estendendo l’oggetto sociale all’attività di recupero crediti, solo ove tale estensione assuma rilevanza ai fini dell’art. 2437 cod. civ. le proiezioni di sviluppo del “progetto crediti” prevedono ricavi che nel 2017 dovrebbero pesare per circa il 9% dei ricavi complessivi e nel 2018 per circa l’11% che, pur se rilevanti e contributivi, non sono tali da avere l’effetto di generare quel “cambiamento significativo” dell’oggetto sociale che l’art. 2437 cod. civ. postula per il riconoscimento del diritto del recesso; - Il mantenimento dei vecchi azionisti nella compagine sociale. 318 A fine 2013 (data per semplicità espositiva assunta quale momento presumibile dell’omologa) la società presenterà, come anzi rappresentato ai § 9.12 e § 10.4, un patrimonio netto positivo che giustifica il mantenimento in capo ai vecchi azionisti, sia ordinari sia di 12.3.1.3. Alla luce di quanto anzi rappresentato, non è portato in conto né nel Piano, né nei numeri delle sensitivity alcuno specifico impatto, quand’anche quanto appostato come “fondo per le altre passività potenziali” possa fronteggiare anche l’evenienza di un pur contenuto rischio di evento. Pertanto può ritenersi che l’eventuale modifica statutaria non sarebbe tale da attribuire il diritto di recesso. il “progetto crediti” non aumenta il profilo di rischio della società e quindi dell’investimento degli azionisti. in concreto si tratta di attività correlata a, e dipendente da, quella principale svolta da SEAT; tant’è che la seconda non avrebbe esistenza o chanche di sviluppo in mancanza della prima; - - in astratto l'attività di recupero crediti non appare come strettamente coerente con l'attività tradizionale del business delle directories, ma è certamente coerente e funzionale all’obiettivo di offrire ai clienti molteplici servizi anche internet che siano complementari al business pubblicitario; - Ciò premesso, si possono trarre alcune conclusioni: risparmio, di una partecipazione del 12% del capitale sociale, oltre agli assegnandi warrant per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale posto al servizio degli stessi pari al 4,98% del capitale post aumento, destinati agli azionisti di risparmio e ai vecchi azionisti che parteciperanno alla deliberazione dell’aumento del capitale sociale (indipendentemente dal voto favorevole o contrario, dagli stessi esercitato). assistenza in fase stragiudiziale, e non nell'attività giudiziale (oltretutto riservata) di recupero forzoso cui provvedono avvocati che, in quanto già collaudati e apprezzati in termini di efficienza, vengono segnalati da Seat. A fronte di tali servizi di consulenza e di assistenza nel recupero crediti, Seat percepisce una fee che è una provvigione sulle somme recuperate dal cliente. 319 b) Un secondo profilo squisitamente civilistico in ordine alla esigenza o meno di abbattere il capitale sociale per l’intero ripianamento della perdita prima di dare corso all’aumento a) Un primo profilo costituito dal disposto dell’art. 2740 cod. civ. al quale si può ritenere che sia anche rivolto il giudizio richiesto all’attestatore dall’art. 186 bis l. fall., reso al successivo capo 13. Con riferimento a tale profilo nel § 4.4. è già stato dal sottoscritto osservato che il giudizio sulla funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori, che si affianca quello “ordinario” di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, trova la propria ratio nel fatto che la continuità presuppone la permanenza, nella disponibilità dell’imprenditore, del patrimonio sociale e quindi, per coerenza, presenta un proprio fabbisogno la cui copertura assorbe risorse finanziarie che come tali non sono messe al servizio dei creditori anteriori al concordato. L’attestatore, nell’esprimere il giudizio richiesto, rimuoverebbe quindi eventuali censure di sottrazione ai creditori del valore dei beni sui quali si poggia la responsabilità patrimoniale del debitore; Quand’anche la fattispecie non ricorra nel caso specifico, il sottoscritto si è anche domandato, con finalità meramente tuzioristiche, se il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale sociale necessiti sempre dell’integrale abbattimento dello stesso o se, nell’interesse degli azionisti di minoranza, che in una pubblic company sono tutti, particolarmente in una società quotata, si possa prevedere un abbattimento solo parziale. Tale tema, che alla luce di quanto anzi rappresentato, non ricorre nel caso di specie, deve essere affrontato sotto due profili diversi: La misura del 12% riconosciuta ai vecchi azionisti integrata dal warrant del quale è prevista l’assegnazione, appare al sottoscritto equa tenendo conto dello stato di crisi in cui versa il Gruppo e del fatto che il suo superamento ha luogo anche attraverso la conversione del debito finanziario. Al momento di efficacia dell’aumento del capitale sociale al servizio della conversione del debito, il patrimonio netto riferibile ai vecchi azionisti corrisponderà prognosticamente a oltre il 17% del patrimonio totale (vedi § 9.12) e in particolare 15,8 milioni di euro su 91,6 milioni di euro. Tale incidenza addirittura cresce a oltre il 22% (15,8 milioni di euro su 68,1 milioni di euro) nella ipotesi di sensitivity (vedi § 10.4). Dott. Riccardo Ranalli – Attestazione ex art. 161, co. 3 e 186-bis l. f. Seat Pagine Gialle S.p.A. Dott. Riccardo Ranalli – Attestazione ex art. 161, co. 3 e 186-bis l. f. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-62 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 320 68 Juventus F.C., Comunicato Stampa - Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, Torino, 18 ottobre 2011, in www.juventus.com. b) Classe A/2 dei creditori privilegiati soggetti a degrado parziale; a) Classe A/1 dei creditori privilegiati non soggetti a degrado alcuno; Il sottoscritto ha constatato, con riferimento al classamento dei creditori chirografari, l’omogeneità della posizione giuridica e dell’interesse economico dei loro componenti e più in particolare: 12.4.1. Le classi di creditori chirografari; la loro omogeneità. 12.4. Il classamento dei creditori e il rispetto dell’ordine prelatizio anche alla luce dell’ultimo periodo del secondo co. dell’art. 160 l. fall.. Tale indirizzo è stato fatto proprio dal Consiglio Notarile di Milano nella massima 122 del 18 ottobre 2011 che così recita: “La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale”. Nello stesso senso si è recentemente espressa ASSONIME, secondo la quale il nuovo indirizzo, in passato osteggiato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, legittimando l’aumento del capitale senza che sia preventivamente deliberata la riduzione dello stesso in proporzione alle perdite accertate, favorisce “la ristrutturazione del debito della società mediante l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e la conversione di crediti in azioni (soprattutto alla luce del nuovo art. 182sexies del RD 267/42, come inserito dall'art. 33 co. 1 lett. f) del DL 83/2012 convertito), a fronte dell'indisponibilità dei vecchi soci a ripianare le perdite e a procedere all'operazione di riduzione e contestuale aumento del capitale”. Con riferimento a tale secondo profilo Consob ha chiaramente enunciato il proprio indirizzo nella comunicazione del 12 ottobre 2011, in relazione alla operazione di ripianamento della perdita rilevante ai sensi dell’art. 2447 cod. civ. della società Juventus F.C., con riferimento alla quale è stata avallata e suggerita la copertura della perdita risultante dal bilancio chiuso al 30 giugno 2011, senza azzeramento del capitale sociale, bensì mediante: i) l’integrale utilizzo delle riserve di patrimonio netto; ii) la riduzione del capitale sociale e, per la restante parte, iii) il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni da costituirsi a seguito dell’esecuzione di un aumento del capitale sociale68. Il che comporta il mantenimento, quanto meno in parte, del capitale preesistente, assicurando una partecipazione ai vecchi soci. del capitale sociale. Rileva sotto tale profilo il fatto che SEAT PG sia una public company. Dott. Riccardo Ranalli – Attestazione ex art. 161, co. 3 e 186-bis l. f. Seat Pagine Gialle S.p.A. 396 • data evidenza dell’impatto di tali fattori di rischio sotto il profilo dell’adempimento della Proposta (capo 12), della fattibilità del Piano (capo 10) e del giudizio della funzionalità della continuità al Miglior Soddisfacimento dei Creditori (capo 12); • tenuto conto dei rappresentati fattori di rischio ai quali sono esposti l’impresa e le stime previsionali sottostanti al Piano (capi 6 e 10 della presente relazione), • sulla base dell’esame degli elementi probatori a supporto delle ipotesi e della formulazione dei dati previsionali riportati al capo 9 della presente relazione, avendo condotto le verifiche di coerenza ivi rappresentate e riepilogate nel paragrafo conclusivo dello stesso capo, di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi, ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali; • ad esito delle indagini compiute con riferimento alla veridicità della base dati di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. e di SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A., che, avendo condotto le verifiche rappresentate al capo 7 e riepilogate nel prospetto riportato nel paragrafo conclusivo dello stesso capo, non sono emersi elementi di anomalia (c.d. “red flags”) che lo inducano a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggiano il Piano e la Proposta o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche; dà atto che la fattibilità del Piano alla base della Proposta concordataria dipende dalla veridicità dei dati aziendali alla base del Piano di entrambe le Società, che il Piano alla base della proposta concordataria di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. è unico e indistinto a quello della sua controllata SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A., la cui incorporazione costituisce atto in esecuzione del Piano stesso preordinato all’adempimento della complessiva proposta concordataria delle due società; premesso Sulla base della documentazione esaminata e delle verifiche condotte anzi descritte, tenuto conto della natura e della portata del presente documento come illustrato nello stesso e delle assunzioni esposte, il sottoscritto 17.CONCLUSIONI. Dott. Riccardo Ranalli – Attestazione ex art. 161, co. 3 e 186-bis l. f. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-63 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Torino, lì In fede. 397 Riccardo Ranalli e) alla luce della proposta concordataria sottostante al Piano e della fattibilità di quest’ultimo, la funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al Miglior Soddisfacimento dei Creditori di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. (capo 13). d) la fattibilità del Piano (capo 9 e capo 10) e della proposta concordataria (capo 12) basata sullo stesso di cui al comb. disp. degli artt. 161 e 186 bis l. fall. di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., nonché la loro idoneità ad assicurare la risoluzione dello stato di crisi, causa concreta del negozio concordatario, attraverso il riequilibrio della situazione finanziaria e dunque al ripristino delle condizioni di normale esercizio (capo 14); c) la veridicità dei dati aziendali di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. e di SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A. sui quali si basano Piano e la proposta concordataria (capo 7); attesta • rilevato che le indagini svolte inducono il sottoscritto a ritenere probabili la fattibilità del Piano e della Proposta, Dott. Riccardo Ranalli – Attestazione ex art. 161, co. 3 e 186-bis l. f. Seat Pagine Gialle S.p.A. STUDIO GMR E ASSOCIATI con riferimento alle modifiche del Piano e della Proposta di concordato preventivo Relazione di attestazione ai sensi dell’art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. Seat Pagine Gialle S.p.A. in concordato preventivo DOTT. RICCARDO RANALLI © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-64 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile all’assunzione del momento di esecuzione del concordato nella fine del 2014, individuata dalla proposta quale momento di pagamento dei creditori privilegiati di classe A e dei creditori chirografari di classe D, nonché dei creditori di classe B e C per la parte degradata, nonché quale momento di adempimento della parte della proposta che prevede l’assegnazione di azioni a favore dei creditori finanziari di classe B e C. b) o o soddisfacimento integrale del debito, con pagamento in denaro, con il riconoscimento degli interessi di legge, che verrà effettuato dalla società che risulterà all’esito della fusione tra SEAT PG e SEAT PG Italia entro quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia (avvalendosi della facoltà di moratoria prevista dall’art. 186-bis, comma 2, lett c) l. fall.); CLASSE B (debiti verso TBC, privilegiati per il valore, ripartito con gli obbligazionisti SSB, dei beni costituiti in pegno, oltre che per il valore dei beni ! CLASSE A (debiti assistiti da privilegio generale38 capiente): ai creditori di SEAT PG Italia: 126 DOTT. RICCARDO RANALLI 38 Trattasi, più correttamente, di tutti i privilegi, eventualmente anche speciali capienti, diversi da quelli di cui alle classi B e C. - Le due società hanno invece modificato, nell’ambito di cui sopra, i termini della Proposta, che, in via di estrema sintesi, ora prevedono, oltre al soddisfacimento integrale (con pagamento in denaro), per entrambe le Società, delle spese di procedura, via via che vengono a maturazione, e dei debiti sorti dopo il 6 febbraio 2013, via via che vengono a maturazione e nel rispetto delle loro scadenze, il seguente trattamento delle passività concorsuali: f) La ripartizione dei creditori in classi. e) Il parziale degrado di alcune categorie di creditori privilegiati ai sensi dell’art. 160, 4,8&96&$8&:%$$# d) L’integrale pagamento in denaro delle spese di procedura e di giustizia e dei debiti /,'0(&(-&1.-).-+%&)(&1',4.)*'%# c) L’assegnazione di warrant a favore dei vecchi azionisti ordinari, che parteciperanno %$$%&).$(3.'%+(,-.&%//.23$.%'.&)(&4*(&%$&1*-0,&356&.&)(&7*.$$(&)(&'(/1%'2(,# b) L’aumento del capitale sociale di SEAT PG al servizio della conversione del debito e $%&'()*+(,-.&).$$,&/0.//,&1.'&($&'(1(%-%2.-0,&).$$.&1.')(0.# a) La fusione per incorporazione di SEAT PG Italia in SEAT !"# Rispetto alla Proposta originaria, restano invariate le seguenti “linee direttrici”: 12.2. Le modifiche della Proposta concordataria. al momento di esecuzione del concordato e all’assunzione, ai fini dell’espressione del giudizio, dell’ipotesi “ragionevolmente” peggiore, per escludere che, anche nel caso di avveramento dei rischi rappresentati, si verifichi, già all’atto dell’adempimento della proposta, una situazione di impedimento alla continuità; Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta a) Seat Pagine Gialle S.p.A. 127 - per quel che concerne la parte del credito degradata a chirografo ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l. fall., soddisfacimento parziale mediante l’attribuzione, in favore del creditore, di n. 3.834 azioni di nuova emissione della società che risulterà dalla fusione tra SEAT PG e SEAT PG Italia per ogni Euro (approssimato all’intero più vicino) di credito chirografario vantato verso SEAT PG Italia. Le predette azioni verranno attribuite ai creditori per effetto del completamento delle operazioni straordinarie previste dal Piano e dalla Proposta modificati, i cui tempi sono stati stimati dalle Società in quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia; ! ai creditori di SEAT PG: DOTT. RICCARDO RANALLI Debiti postergati (debiti verso la controllante SEAT PG e verso la controllata di diritto tedesco Telegate Holding Gmbh): nessuna soddisfazione. o per quel che concerne la parte del credito degradata a chirografo ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l. fall., soddisfacimento parziale mediante l’attribuzione, in favore del creditore, di n. 3.699 azioni di nuova emissione della società che risulterà dalla fusione tra SEAT PG e SEAT PG Italia per ogni Euro (approssimato all’intero più vicino) di credito chirografario vantato verso SEAT PG Italia. Le predette azioni verranno attribuite ai creditori per effetto del completamento delle operazioni straordinarie previste dal Piano e dalla Proposta modificati, i cui tempi sono stati stimati dalle Società in quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia; soddisfacimento integrale, con pagamento in denaro, della sola parte privilegiata del credito, che verrà effettuato dalla società che risulterà all’esito della fusione entro quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia (avvalendosi della facoltà di moratoria prevista dall’art. 186-bis, comma 2, lett c) l. fall.); CLASSE D (debiti chirografari diversi da quelli indicati nelle classi precedenti): soddisfacimento parziale del debito (fino alla concorrenza del 20% del suo ammontare), con pagamento in denaro, senza interessi, che verrà effettuato dalla società che risulterà all’esito della fusione entro quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia. ! ! CLASSE C (debiti verso gli obbligazionisti SSB, privilegiati per il valore, ripartito con TBC, dei beni costituiti in pegno, e degradati a chirografari per il residuo): soddisfacimento integrale, con pagamento in denaro, della sola parte privilegiata del credito, che verrà effettuato dalla società che risulterà all’esito della fusione entro quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia (avvalendosi della facoltà di moratoria prevista dall’art. 186-bis, comma 2, lett c) l. fall.); ! o o Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta gravati dal privilegio speciale previsto dal TUB, e degradati a chirografari per il residuo): Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-65 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile CLASSE B (debiti verso TBC, integralmente degradati a chirografari): soddisfacimento parziale mediante l’attribuzione, in favore del creditore, di n. 596 azioni di nuova emissione della società che risulterà dalla fusione tra SEAT PG e SEAT PG Italia per ogni Euro (approssimato all’intero più vicino) di credito chirografario vantato verso SEAT PG. Le predette azioni verranno attribuite ai creditori per effetto del completamento delle operazioni straordinarie previste dal Piano e dalla Proposta modificati, i cui tempi sono stati stimati dalle Società in quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia; CLASSE C (debiti verso gli obbligazionisti SSB, integralmente degradati a chirografari): soddisfacimento parziale mediante l’attribuzione, in favore del creditore, di n. 466 azioni di nuova emissione della società che risulterà dalla fusione tra SEAT PG e SEAT PG Italia per ogni Euro (approssimato all’intero più vicino) di credito chirografario vantato verso SEAT PG. Le predette azioni verranno attribuite ai creditori per effetto del completamento delle operazioni straordinarie previste dal Piano e dalla Proposta modificati, i cui tempi sono stati stimati dalle Società in quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia; CLASSE D (debiti chirografari diversi da quelli indicati nelle classi precedenti): soddisfacimento parziale del debito (fino alla concorrenza del 5% del suo ammontare), con pagamento in denaro, senza interessi, che verrà effettuato dalla società che risulterà all’esito della fusione entro quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia. Debiti destinati a rimanere insoddisfatti (debiti verso la controllata SEAT PG Italia): nessuna soddisfazione. o o o o DOTT. RICCARDO RANALLI Trattasi, più correttamente, di tutti i privilegi, eventualmente anche speciali capienti. 128 39 Lo scrivente ritiene di poter confermare, anche alla luce della modifica al Piano e alla Proposta, le considerazioni a suo tempo svolte, e sottoposte al vaglio del Tribunale, in ordine alla fattibilità giuridica della proposta, con particolare riguardo al profilo dell’aumento del capitale sociale al servizio della conversione del debito (§ 12.3.1.1 dell’Attestazione Precedente) e a quello della compatibilità con l’oggetto sociale dello svolgimento dell’attività di recupero crediti (§ 12.3.1.2 dell’Attestazione Precedente). 12.3.1. Premessa. 12.3. In ordine alla fattibilità giuridica della proposta concordataria modificata. CLASSE A (debiti assistiti da privilegio generale39 capiente): soddisfacimento integrale del debito, con pagamento in denaro, con il riconoscimento degli interessi di legge, che verrà effettuato dalla società che risulterà all’esito della fusione tra SEAT PG e SEAT PG Italia entro quattro mesi dall’omologazione, in via definitiva, del concordato di SEAT PG e di SEAT PG Italia (avvalendosi della facoltà di moratoria prevista dall’art. 186-bis, comma 2, lett c) l. fall.); Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta o Seat Pagine Gialle S.p.A. Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 129 DOTT. RICCARDO RANALLI 40 Sulla base delle valutazioni in appresso rappresentate corrisponde ad un valore, sottratto ai creditori destinatari delle nuove azioni, nell’intorno di 500 mila euro. 41 Il Piano modificato prevede, in particolare, l’emissione di n. 339.143.137.645 warrant, di cui n. 339.128.849.812 da assegnarsi agli Azionisti Ordinari e n. 14.287.833 da assegnarsi agli Azionisti di Risparmio. L’assegnazione dei warrant destinati agli azionisti ordinari avrà luogo a favore dei soli azionisti che parteciperanno – in proprio o per delega – all’assemblea chiamata a deliberare l’aumento di capitale, con la precisazione che il numero di warrant assegnati per ciascuna azione ordinaria sarà stabilito ex post, in base all’effettiva partecipazione, e ripartito proporzionalmente al numero di azioni ordinarie rappresentate in assemblea. L’assegnazione dei warrant destinati agli azionisti di risparmio avrà luogo secondo il rapporto di n. 21 warrant per ogni Azione di Risparmio posseduta, nel rispetto delle attuali proporzioni fra azioni ordinarie e azioni di risparmio. I warrant, come anzi assegnati, daranno diritto alla sottoscrizione a pagamento di azioni ordinarie di Seat PG di nuova emissione, nel rapporto di 1:1 ad uno strike price calcolato in base alla media dei prezzi di borsa del secondo e terzo venerdì del secondo, terzo e quarto mese di calendario successivi al mese di calendario in cui cadrà la data di esecuzione dell’aumento di capitale, assunta per il mese di settembre 2014, con una maggiorazione del 15%). È prevista una finestra di esercizio di 3 mesi, a partire dal 29 Gennaio 2016 ovverosia un anno dopo l’esecuzione della proposta. 42 Le modalità di definizione dello strike price e i tempi di esercizio del warrant rendono il valore dello stesso ininfluente per i creditori destinatari dell’attribuzione delle azioni. In particolare, lo strike price per l’esercizio del warrant sostanzialmente allineato al valore della società consente di escludere un effetto diluitivo sul valore delle azioni assegnande; pertanto la assegnazione dei warrant non comporta, ad avviso dello scrivente, impatti apprezzabili sul valore attuale delle azioni, consentendo per contro un concreto incentivo per l’espressione del diritto di voto da parte degli attuali azionisti. Per i profili di fattibilità giuridica dell’assegnazione, le relative considerazioni sono state illustrate al precedente § 12.3.2. Sotto il profilo delle disposizioni civilistiche in materia di capitale sociale, il mantenimento di una partecipazione in capo ai precedenti azionisti trova legittimità nella ricostituzione di un patrimonio netto positivo ad esito dell’omologazione del concordato. b) trattandosi di public company, e come tale contendibile, consente a tutti gli azionisti di avvantaggiarsi, in pari misura, per effetto dell’obbligo di OPA, dell’eventuale acquisizione del controllo da parte di terzi investitori. a) consente la negoziabilità delle azioni assegnande, dalla quale deriva un vantaggio corrispondente allo sconto, che si avrebbe nel caso opposto di non quotazione, di c.d. lack of marketability. Il lack of marketability discount si colloca, mediamente, in un range tra il 30% e il 50% del valore per i titolari di partecipazioni di minoranza; La quotazione costituisce, infatti, un indubbio valore nelle attribuzioni riservate ai creditori di classe B e C in quanto: Il mantenimento di una partecipazione in capo ai vecchi azionisti, di ammontare assolutamente trascurabile40, e l’assegnazione dei warrant41 agli azionisti che parteciperanno all’assemblea chiamata a deliberare l’aumento di capitale oltre che agli azioni di risparmio, anch’essa di valore assolutamente trascurabile42, sono ampiamente giustificati dal beneficio della quotazione degli strumenti finanziari destinati ad essere assegnati ai creditori. 12.3.2. In ordine all’entità della partecipazione mantenuta dai vecchi azionisti. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-66 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 149 DOTT. RICCARDO RANALLI Le azioni sono state oggetto di stima da parte del management in contraddittorio con KPMG Advisory S.p.A., in qualità di esperto incaricato di rendere la fairness opinion funzionale all’aumento di capitale sociale, sulla base di un valore attuale dell’intera Società compreso nell’intervallo tra 198,4 milioni di euro e 218,6 milioni di euro, sulla base delle grandezze prognostiche previste dal Piano. Il valore espresso corrisponde a un Enterprise Value attuale della società a fusione intervenuta compreso nell’intervallo tra 133,2 milioni di euro e 153,4 milioni di euro che, al netto della Posizione Finanziaria Netta complessiva, conduce all’anzi rappresentato Equity Value. Ai fini della determinazione delle attribuzione riservate ai creditori di Classe B e a quelli di Classe C occorre che lo scrivente si esprima sul valore dalla società subordinatamente alla esecuzione del concordato. Quanto alle azioni (quella revocatoria, ex art. 67 l.fall., o quella di inefficacia, ex art. 65 l.fall.) che potrebbero, astrattamente, essere proposte in seno alla procedura fallimentare, lo scrivente, al successivo § 13.5.4, illustra le motivazioni per cui ritiene che esse assumano senz’altro rilevanza nella valutazione di convenienza che i creditori devono svolgere a monte dell’espressione del voto ma, al contempo, vadano espunte ai fini dell’espressione del presente giudizio quantitativo di miglior soddisfacimento, non essendo lo scrivente in grado di pronunciarsi (come già rappresentato nella Attestazione Originaria) sulla loro esperibilità e sul loro esito, atteso comunque che, nel caso di specie, la loro considerazione misurerebbe, sotto forma di percentuale di soddisfacimento, l’effetto da esse astrattamente ritraibile per la generalità dei creditori, senza, però, poter misurare lo “svantaggio” che ne deriverebbe per una parte non trascurabile degli stessi creditori. La formulazione del giudizio de quo ha luogo, come già nell’Attestazione Precedente (cfr. § 13.4 dell’Attestazione Originaria), in via autonoma per i creditori dell’una e dell’altra società. 13.5.1. Premessa. Il valore delle assegnande azioni della controllante incorporante. 13.5. Giudizio quantitativo in ordine al miglior soddisfacimento dei creditori. 2) con riferimento al contratto di leasing immobiliare in essere, riduzione in misura pari alla quota in linea capitale dei canoni di leasing pagati in corso di procedura della passività chirografaria, corrispondente all’incapienza del valore di realizzo dell’immobile rispetto al debito residuo al momento della risoluzione del contratto, stimata, nell’Attestazione Originaria, in 28 milioni di euro (cfr. dettaglio della valutazione sub § 13.5.1.1 della predetta attestazione) e pari, al 31 dicembre 2013, a 26,2 milioni di euro. Tale effetto è peraltro destinato a venire meno dal 1 gennaio 2014 in seguito all’accordo di moratoria con la società di leasing (cfr. § 9.5.3.5) 1) incremento del debito chirografario in misura pari ai corrispettivi già incassati dalla Società, per servizi non ancora resi al momento della cessazione dell’attività. Tale importo può essere stimato, in via prognostica alla data del 31 luglio 2014, in 44,2 milioni di euro, corrispondente al valore minimo registrato nel 2013, ridottosi rispetto alla precedente stima in considerazione del calo dei volumi di fatturato; Come già rappresentato al § 13.3.2 dell’Attestazione Originaria, al quale si rinvia, l’indebitamento di SEAT PG Italia, in ipotesi di discontinuità, subirebbe le seguenti variazioni: 13.4. Effetto della discontinuità sull’indebitamento di SEAT PG Italia. Seat Pagine Gialle S.p.A. Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta la coerenza del processo valutativo adottato e segnatamente del metodo DCF sui flussi di cassa operativi maggiorato dei surplus assets costituiti dai crediti finanziari, dalla partecipazione diretta in Telegate AG, nelle DLS e in Consodata, oltre che delle ulteriori attività destinate alla vendita; 150 DOTT. RICCARDO RANALLI Dalla liquidazione atomistica, alla luce delle considerazioni svolte al precedente § 13.2.2, è dato attendersi un flusso complessivo di risorse destinabili ai creditori pari a 294,3 milioni di euro, quali meglio rappresentate nel prospetto conclusivo riportato nel paragrafo medesimo. L’importo tiene conto, lo si ricorda, delle disponibilità liquide esistenti alla data del 31 dicembre 2013 pari a 186,1, milioni di euro, e della variazione dell’attivo liquidabile sino al termine 13.5.2.1. L’indebitamento e le risorse disponibili per i creditori in ipotesi di liquidazione. 13.5.2. Giudizio per i creditori di SEAT PG Italia. Quanto alla stima della Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013, quantificata dalla Società in 65,2 milioni di euro, lo scrivente, verificati i fattori a tal fine portati in conto, ritiene di confermare ai presenti fini tale valore. E’ opinione dello scrivente, per quanto anzi rappresentato, che il valore della società non sia inferiore a quello risultante dalla valutazione effettuata dal management in contraddittorio con KPMG Advisory S.p.A. Ritiene peraltro che il premio addizionale per il rischio portato in conto per le attività core in misura del 3% sia incoerente con il contenuto profilo di rischio nel raggiungimento dei risultati attesi quale emerge dalla verifica condotta dallo scrivente sul current trading e rappresentata al capo 9. Nel senso che tale premio addizionale per il rischio appare allo scrivente eccessivo. Qualora esso fosse inferiore il valore dell’intera società risulterebbe superiore. Quanto alla costruzione del Ke lo scrivente ritiene corretto il tasso risk free del 4,3%, il premio sistematico di mercato del 5% e non ha considerazioni da svolgere con riferimento al beta unlevered assunto nello 0,8 per la misurazione del premio specifico. Parimenti ritiene coerente, con il piano l’assunzione di un tasso g di crescita a regime del 2%, per la determinazione del valore terminale al 2019, in linea con il tasso di inflazione programmato a medio-lungo termine, anche alla luce del prognosticato esito favorevole di turn around industriale. Lo scrivente non condivide, per contro, la misurazione del tasso di attualizzazione riferita, nell’adozione del Capital Asset Pricing Model, al solo tasso Ke, pur in presenza di una contenuta leva finanziaria costituita dal debito residuo per leasing, che presenta un tasso di interesse estremamente contenuto. Qualora se ne fosse tenuto conto, pur ricorrendo ad un beta c.d. leveraged, il valore della Società sarebbe stato superiore. c) la coerenza dei flussi di cassa assunti ai fini della valutazione con quelli base del Piano modificato che esprimono una ipotesi medio probabile. b) la coerenza dell’assunzione di un orizzonte temporale illimitato con l’attività svolta; a) Lo scrivente ha svolto un vaglio critico della valutazione resa, riscontrando: I tassi di attualizzazione adottati sono quelli del capitale proprio assunti, per il valore inferiore dell’intervallo, in misura dell’11,2% per l’attività core e del 14,2% per i proventi attese dal progetto crediti e dall’attività di concessionaria pubblicitaria e, per il valore superiore dell’intervallo, in misura dell’11,2%. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-67 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 7,0 39,3 25,9 13,7 23,5 109,4 26,2 0,4 1.668,2 44,2 /M 1.493,5 75,6 28,3 /M creditori privilegiati per 102,4 milioni di euro, compresi (i) le passività potenziali il cui pagamento è portato in conto nel Piano, (ii) il TFR (pari a 13,7 milioni di euro al 30 settembre 2013), (iii) il Fondo per l’indennità di clientela spettante agli agenti (pari a 23,5 milioni di euro al 30 settembre 2013) e (iv) il debito privilegiato nei confronti dei creditori finanziari (pari a 39,3 milioni di euro), per la parte non degradata a chirografo dello stesso. - 151 - DOTT. RICCARDO RANALLI creditori chirografari per 1.587,8 milioni di euro, compresi, tra gli altri, (i) le passività potenziali il cui pagamento è portato in conto nel Piano, diverse da quelle riferibili all’indennizzo previsto dall’art. 169-bis, co. 2 l.fall. e (ii) i debiti derivanti dalla La rappresentazione dell’indebitamento tiene, inoltre, conto di passività chirografarie per un totale di 1.668,2 milioni di euro, riferibili a: spese di procedura e di giustizia per 7 milioni di euro, in quanto non comprese nell’EBITDA positivo prospettico sino a luglio 2014. - La rappresentazione dell’indebitamento tiene, in particolare, conto di passività privilegiate o in prededuzione per un totale di 109,4 milioni di euro, riferibili a: Chirografari Creditori finanziari chirografari Altri chirografari Passività potenziali Crediti dei clienti per anticipazioni (pagate) di servizi Leasing Resp. ex art. 2560 c.c. da Seat PG Totale chirografari Prededucibili Creditori finanziari privilegiati Altri privilegiati TFR Fondo indennità clientela agenti Totale priv / pred Priv / Pred L’indebitamento, nella consistenza che esso assumerebbe nell’ipotesi di liquidazione atomistica, è riportato nel seguente prospetto: Nell’ipotesi di esercizio provvisorio di cui all’art. 104 l. fall. tali risorse, per effetto di quanto anzi rappresentato, si ridurrebbero di 4,3 milioni di euro, nel caso in cui l’esercizio provvisorio cessi a fine 2014, e di 42,2 milioni di euro nel caso in cui esso cessi a fine 2015, e pertanto di un importo comunque inferiore rispetto alla riduzione dell’indebitamento di SEAT PG Italia per effetto di quanto rappresentato al precedente § 13.4, il che consente, al sottoscritto, di non considerare l’ipotesi de qua in sede di espressione del giudizio quantitativo, atteso che essa non risulterebbe preferibile ad un’ipotesi di liquidazione atomistica fallimentare. dell’esercizio del diritto di voto da parte dei creditori (luglio 2014), pari a 7 milioni di euro in negativo. Seat Pagine Gialle S.p.A. Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta ulteriori passività potenziali, quali risultanti dalle prove di resistenza indicate al § 10.1.7, per 10 milioni di euro. - 11,08% 152 DOTT. RICCARDO RANALLI 48 Si assume, infatti, che la parte non degradata del debito finanziario sia fruttifera di interessi, ai sensi di legge, in corso di procedura e che tali interessi abbiano, però, natura chirografaria, stante l’incapienza del valore dei beni sui quali il privilegio speciale si esercita (cfr. in tal senso § 8.14 dell’Attestazione Originaria e § 8.2.5 della presente attestazione). Ne discende un soddisfacimento dei creditori chirografari in ipotesi liquidatoria pari all’11,08%, e pertanto in misura inferiore a quanto ad essi deriverebbe dalla proposta concordataria (cfr. § 12.2), che prevede, per i creditori chirografari di classe D, un pagamento del 20% e, per la parte degradata dei crediti vantati dai creditori di Classe B e C, l’attribuzione di azioni di nuova emissione di SEAT PG post fusione il cui valore, ad avviso dello scrivente e ai soli fini della misurazione quantitativa del Miglior Soddisfacimento dei Creditori, non è, allo stato, inferiore a quello corrispondente al valore (Equity Value) dell'intera società, stimato, nell'intervallo tra 198,4 e 218,6 milioni di euro, dal management in contraddittorio con KPMG Advisory S.p.A., dal quale deriva una stima della relativa attribuzione, per la classe B, compresa tra l’11,84% e il 13,04% dell'ammontare del credito degradato a chirografo e, per la classe C, compresa tra l’11,42% e il 12,58% dell'ammontare del credito degradato a chirografo. % soddisfacimento 1.668,2 (-) Pred / Priv Residuo attivo Chirografari 294,3 -109,4 184,9 Attività Seat PG Italia Dalla rappresentazione di cui al paragrafo precedente emerge che le risorse che si renderebbero disponibili attraverso una liquidazione atomistica consentirebbero l’integrale pagamento dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati (inclusi i creditori finanziari prelatizi non degradati), pagati i quali residuerebbe un importo di 184,9 milioni di euro a beneficio dei creditori chirografari, pari complessivamente a 1.668,2 milioni di euro (inclusa la parte degradata dei crediti finanziari). L’esito del giudizio quantitativo di miglior soddisfacimento. il debito nei confronti della società di leasing, per 26,2 milioni di euro, a fronte dell’incapienza del valore dell’immobile rispetto al debito residuo (cfr. supra § 13.4, punto 1); - 13.5.2.2. il debito nei confronti dei clienti, per 44,2 milioni di euro, a fronte della restituzione dei corrispettivi incassati su servizi non resi (cfr. supra § 13.4, punto 1); - responsabilità di cui all’art. 2560 c.c., meglio descritta al § 8.3.4. L’indicato importo comprende, per 1.493,5 milioni di euro, il debito chirografario nei confronti dei creditori finanziari, per la parte degradata a chirografo dello stesso, comprensivo della stima degli interessi destinati a maturare sino al momento del pagamento48; Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-68 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 0,0 6,5 0,1 6,6 1.573,3 10,9 /M 10,7 25,0 1.526,6 /M - debiti chirografari nei confronti di taluni degli altri creditori di SEAT PG Italia, per complessivi 10,9 milioni di euro, in relazione alla responsabilità ex art. 2560, co. 1, cod. civ. della conferente SEAT PG. - DOTT. RICCARDO RANALLI debiti chirografari nei confronti dei creditori finanziari di SEAT PG Italia in relazione alla posizione di co-issuer (bondholders) e di garantor (Finanziamento TBC) assunta dalla holding, per complessivi 1.526,6 milioni di euro, come stimato al precedente § 8.3.2; - 153 debiti chirografari per complessivi 35,7 milioni di euro, ivi incluse le passività potenziali descritte al § 8.2.3; - La rappresentazione dell’indebitamento tiene, inoltre, conto di passività chirografarie per un totale di 1.573,3 milioni di euro, riferibili a: spese di procedura e di giustizia, per complessivi euro 0,03 milioni; debiti privilegiati, per complessivi 6,5 milioni di euro oltre al TFR maturato alla data del 30 settembre 2013 e pari a 0,1 milioni. - La rappresentazione dell’indebitamento tiene, in particolare, conto di passività privilegiate o in prededuzione per un totale di 9,0 milioni di euro, riferibili a: Chirografari Altri chirografari Passività potenziali Creditori finanziari Seat PG Italia Resp. ex art. 2560 c.c. da Seat PG Italia Totale chirografari Priv / Pred Prededucibili Privilegiati TFR Totale priv / pred L’indebitamento, nella consistenza che esso assumerebbe nell’ipotesi di liquidazione atomistica, è riportato nel seguente prospetto: La liquidazione atomistica degli asset di SEAT PG, alla luce delle considerazioni svolte sub § 13.2.3, darebbe luogo a un flusso complessivo di risorse di 27,9 milioni di euro, quali meglio rappresentate nel prospetto conclusivo riportato nel paragrafo medesimo. 13.5.3.1. L’indebitamento e le risorse disponibili per i creditori in ipotesi di liquidazione. 13.5.3. Giudizio per i creditori di SEAT PG. Seat Pagine Gialle S.p.A. L’esito del giudizio quantitativo di miglior soddisfacimento. Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta Seat PG 1,35% 1.573,3 27,9 -6,6 21,3 154 DOTT. RICCARDO RANALLI a. Per SEAT PG Italia (cfr. § 13.4.1 dell’Attestazione Precedente): 2) l’individuazione e la quantificazione di massima degli atti astrattamente rilevanti ai fini in commento sono contenute al capo 13.4 dell’Attestazione Precedente, al quale si fa espresso rinvio. Si tratta, in particolare, dei seguenti atti: 1) non compete al sottoscritto attestatore l’espressione di un giudizio di merito sulla fondatezza, sulla proponibilità in concreto e sulle probabilità di successo di tali azioni. Lo scrivente ritiene, per contro, utile fornire ai creditori, richiamando, in proposito, i contenuti dell’Attestazione Originaria, una rappresentazione completa degli atti astrattamente rilevanti e dei loro potenziali riflessi, affinché i creditori possano liberamente valutare tali elementi tenendone conto nell’espressione del voto; Quanto alle azioni (quella revocatoria, ex art. 67 l.fall., o quella di inefficacia, ex art. 65 l.fall.) che potrebbero, astrattamente, essere proposte in seno alla procedura fallimentare di SEAT PG o di SEAT PG Italia, lo scrivente ritiene opportuno rappresentare quanto segue: 13.5.4. Azioni revocatorie e di inefficacia astrattamente prospettabili nell’alternativa fallimentare. Loro irrilevanza ai fini del giudizio quantitativo di miglior soddisfacimento. Ne discende un soddisfacimento dei creditori chirografari in ipotesi liquidatoria pari all’1,35%, e pertanto in misura inferiore a quanto ad essi deriverebbe dalla proposta concordataria (cfr. § 12.2), che prevede, per i creditori chirografari di classe D, un pagamento del 5% e, per i crediti vantati dai creditori finanziari di Classe B e C, l’attribuzione di azioni di nuova emissione di SEAT PG post fusione il cui valore, ad avviso dello scrivente e ai soli fini della misurazione quantitativa del Miglior Soddisfacimento dei Creditori, non è, allo stato, inferiore a quello corrispondente al valore (Equity Value) dell'intera società, stimato, nell'intervallo tra 198,4 e 218,6 milioni di euro, dal management in contraddittorio con KPMG Advisory S.p.A., dal quale deriva una stima della relativa attribuzione, per la classe B, compresa tra l’1,84% e il 2,03% dell'ammontare del credito a chirografo e, per la classe C, compresa tra l’1,44% e l’1,59% dell'ammontare del credito a chirografo. % soddisfacimento Chirografari Attività (-) Pred / Priv Residuo attivo Dalla rappresentazione di cui al paragrafo precedente emerge che le risorse che si renderebbero disponibili attraverso una liquidazione atomistica consentirebbero l’integrale pagamento dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati, pagati i quali residuerebbe un importo di 18,8 milioni di euro a beneficio dei creditori chirografari, pari complessivamente a 1.573,3 milioni di euro. 13.5.3.2. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-69 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 155 DOTT. RICCARDO RANALLI Le “utilità esterne” che possono derivare ai creditori di SEAT PG e di SEAT PG Italia dall’approvazione delle proposte di concordato sono quelle indicate al § 13.5 dell’Attestazione Precedente, i cui contenuti si intendono, in questa sede, integralmente richiamati, unitamente 13.6. Descrizione qualitativa delle “utilità esterne” per le diverse classi di creditori. 5) gli stessi elementi quantitativi assumono, per contro, rilevanza nella valutazione di convenienza che i creditori medesimi devono svolgere a monte dell’espressione del voto, con particolare riferimento alla ponderazione di quelle “utilità esterne” che vengono in considerazione nel processo decisionale del creditore, all’uopo informato, mentre esulano dalla valutazione quantitativa che la legge commette all’attestatore. È in questa prospettiva che il sottoscritto attestatore ritiene utile il richiamo alle informazioni contenute nella precedente relazione, così come appena individuate. 4) le azioni in commento riguarderebbero, in misura – quand’anche non esclusiva – assolutamente prevalente, posizioni degli stessi creditori chiamati ad esprimersi sulla Proposta concordataria, con la conseguenza che le relative stime, comunque operate, devono essere espunte ai fini dell’espressione del presente giudizio quantitativo di miglior soddisfacimento, atteso che, nel caso di specie, la loro considerazione misurerebbe, sotto forma di percentuale di soddisfacimento, l’effetto da esse astrattamente ritraibile per la generalità dei creditori, senza, però, poter misurare lo “svantaggio” che ne deriverebbe per una parte rilevante degli stessi. La considerazione di tali elementi ai fini della comparazione quantitativa risulterebbe, dunque, erronea e fuorviante; 3) i profili di incertezza riguardanti la proponibilità in concreto e gli esiti di tali azioni sono quelli esposti ai capi 13.4.1 (per SEAT PG Italia) e 13.4.2 (per SEAT PG) dell’Attestazione Originaria, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alla opponibilità del disposto dell’art. 67, co. 3, lett. d e dell’art. 70 l. fall.. Lo scrivente ritiene, in ogni caso, necessario dare atto che la prospettiva da assumere per tali azioni, considerata, anche, la numerosità delle controparti, per lo più non residenti, sarebbe quella di una definizione transattiva per un ammontare, necessariamente, frazionario; b. Per SEAT PG (cfr. § 13.4.2 dell’Attestazione Precedente), gli atti astrattamente revocabili ex art. 67 l. fall., con particolare riguardo all’atto di conferimento dell’azienda in SEAT PG Italia, la cui revocatoria darebbe, nella sostanza, luogo al consolidamento “di fatto” delle posizioni attive e passive delle due società, oltre che la riferibilità, in capo a SEAT PG e ai suoi creditori, delle azioni ex artt. 65 e 67 l. fall. ipotizzate sopra ipotizzate per SEAT PG Italia e i suoi creditori; ii. gli atti astrattamente rilevanti ai sensi dell’art. 65 l.fall., per i quali viene in considerazione il rimborso, in occasione del rifinanziamento da parte di RBS, di una passività finanziaria non scaduta, per circa 447 milioni di euro; i. gli atti astrattamente revocabili ex art. 67 l. fall. (pagamento di consent fee per 26,2 milioni di euro e rimborso delle spese di advisoring sostenute dai creditori Senior per 10,6 milioni di euro); Seat Pagine Gialle S.p.A. Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 156 DOTT. RICCARDO RANALLI 49 F. LAMANNA, Il contrasto in Cassazione sulla fattibilità del concordato preventivo: una novità (positiva) che rende necessario l’intervento delle SSUU, in Il Fallimentarista, 11-11-2011. 50 Trib. Milano, decreto 28 febbraio 2011, di ammissione alla procedura di concordato preventivo della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, in www.ilcaso.it. Ulteriori elementi di riflessione in materia possono essere tratti dal disposto dell’art. 2467 cod. civ., norma che – seppur a diverso fine e, precisamente, per escludere la postergazione dei finanziamenti soci nelle S.r.l. e, per via del richiamo operato dall’art. 2497quinquies cod. civ., nei gruppi di società – declina il significato di equilibrio finanziario in termini di rapporto tra l’indebitamento e il patrimonio netto, con la precisazione che l’anomalia (e, quindi, la Un primo riferimento potrebbe essere colto nella previgente formulazione dell’art. 67, comma 1, lett. d) l. fall., con particolare riferimento al richiamo all’art. 2501-bis c.c. e così ai criteri che devono utilizzare gli esperti chiamati ad attestare la ragionevolezza delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni risultanti dalla fusione societaria a seguito di acquisizioni con indebitamento50. Sulla base di ciò e stante la centralità del riequilibrio finanziario ai fini del giudizio che l’attestatore è chiamato a rendere, occorre soffermarsi sul significato da attribuire a tale requisito. In primo luogo, pare doveroso osservare che l’idoneità del piano attestato rientra nel più ampio concetto di feasibility, da esprimersi in termini di capacità prognostica del piano di consentire il superamento dello stato di crisi49 o, in altri termini, “il ripristino di una condizione di normale esercizio, con il pagamento di tutti i creditori” (“Linee guida sul finanziamento delle imprese in crisi”, elaborato dall’Università di Firenze, dal Cndcec e dall’Assonime, 2010), ed è, ad avviso de sottoscritto, proprio in questi termini che deve essere verificata l’idoneità del piano ad assicurare il riequilibrio finanziario dell’impresa. Posto che all’attestatore è richiesto il giudizio di idoneità del Piano ad assicurare il riequilibrio finanziario dell’impresa, ci si deve domandare che cosa si debba intendere per riequilibrio finanziario. Pare doveroso al sottoscritto attestatore escludere, nell’orizzonte di piano, la presenza di elementi sintomatici di insolvenza, anche solo prospettica, riscontrabili in presenza di situazioni di insostenibilità del debito, intendendosi per tale il debito derivante dall’adempimento della proposta concordataria e il debito finanziario in essere costituito dal contratto di leasing avente scadenza nel 2013. Un eventuale disequilibrio finanziario sarebbe, infatti, indicativo della insostenibilità del debito e, quanto meno, di uno stato di crisi. Tant’è che il Legislatore all’art. 67, co. 3, lett. d), l. fall., ha richiesto all’attestatore di esprimersi in ordine all’idoneità del piano al raggiungimento dell’equilibrio finanziario. Non lo ha espressamente fatto il Legislatore nell’art. 186 bis l. fall., ma avendo, alla lett. a) del secondo comma, fatto riferimento all’equilibrio delle risorse finanziarie occorrenti rispetto alle loro fonti di copertura, pare averlo sottointeso. 14.GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO. alle considerazioni svolte sub § 13.5.4 della presente attestazione in ordine agli effetti delle azioni revocatorie e di inefficacia astrattamente proponibili in seno alla procedura fallimentare. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-70 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 157 DOTT. RICCARDO RANALLI G. ZANARONE, Finanziamenti dei soci in commentario Della società a responsabilità limitata, 2010, 440 52 F. MODIGLIANI, M.H. MILLER, The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment in American Economic Review, 48/1958, 261-297. 51 Il che costituisce un innegabile indice del riequilibrio della situazione finanziaria. In particolare, nell’ultimo anno di Piano, i flussi di cassa al servizio del debito, espressi in termini di Free Cash Flow from Operations (FCFO), ammontano a 25,1 milioni di euro e sono, così, pari a 4 volte l’ammontare annuo dei canoni di leasing, di circa 6 milioni di euro. Le considerazioni anzi svolte, peraltro, sono superate dal fatto che la Società al momento di esecuzione della proposta concordataria si troverà priva di debito finanziario diverso dal debito per leasing e che il piano a regime sostiene il pagamento dei canoni di leasing, presentando flussi di cassa netti positivi. Pertanto, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’equilibrio finanziario, occorre rilevare che l’entità dell’equity costituisce una grandezza fondamentale a condizione che a essa venga attribuita la funzione che gli è propria secondo la lettura aziendalistica e, segnatamente, quella di “cassa di assorbimento” dei rischi di impresa propria della teoria di Modigliani e Miller52: si tratta dell’impostazione più evoluta che si ritrova nei requisiti patrimoniali di vigilanza delle banche e delle assicurazioni che emergono dagli accordi c.d. di Basilea e di Solvency. A tal riguardo occorre osservare che è ben vero che la dottrina aziendalistica ha individuato misure di normalità, di attenzione e di criticità del rapporto di leverage, ma altrettanto vero è che non ha senso parlare di misure limite assolute, rivelatrici di un indebitamento “eccessivo”. Infatti, a uno stesso rapporto di indebitamento può corrispondere una situazione di solidità finanziaria (ad esempio, per una realtà che produce rilevanti flussi di cassa e che è esposta a rischi contenuti) così come un disequilibrio finanziario (ad esempio, per imprese che drenano liquidità e presentano, in prospettiva, rilevanti incertezze). Piena contezza di ciò pare aver avuto anche il Legislatore nella misura in cui – diversamente, ad esempio, dall’approccio assunto per l’emissione dei prestiti obbligazionari nell’art. 2412 cod. civ. – si è astenuto dal fissare un limite assoluto del livello di indebitamento51. Anzi l’articolo 2467 cod. civ. prevede esplicitamente che, per la postergazione in esame, la valutazione debba essere svolta “in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società” – sottolineando così la valenza relativa dell’indicatore quantitativo – e equipara a tale valutazione la sussistenza di un elemento qualitativo che, mirando ad acclarare se la società versava in una “situazione finanziaria (…) nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, si traduce in una sorta di valutazione del merito di credito. postergazione) del finanziamento può essere desunta dall’indice c.d. di indebitamento (leverage) costituito dal rapporto tra i debiti finanziari e i mezzi propri. Seat Pagine Gialle S.p.A. Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta 158 DOTT. RICCARDO RANALLI c) la funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al Miglior Soddisfacimento dei Creditori di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. (capo 13). b) la fattibilità della Proposta concordataria di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. (capo 12) e del Piano (capi 9 e 10), nonché la loro idoneità ad assicurare la risoluzione dello stato di crisi, causa concreta del negozio concordatario, attraverso il riequilibrio della situazione finanziaria e dunque il ripristino delle condizioni di -,'2%$.&./.'4(+(,&;4%1,&=>5# a) la veridicità dei dati aziendali di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. e di SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A. sui quali si basano il Piano e la Proposta 4,-4,')%0%'(%&;4%1,&<5# attesta - rilevato che le indagini svolte inducono il sottoscritto a ritenere probabili la fattibilità del Piano e della Proposta, - data evidenza dell’impatto di tali fattori di rischio, sotto il profilo dell’adempimento della Proposta (capo 12) e della fattibilità del Piano (capo 10); - tenuto conto dei rappresentati fattori di rischio ai quali sono esposti l’impresa e le stime previsionali sottostanti al Piano (capi 6 e 10 della presente relazione), - sulla base dell’esame degli elementi probatori a supporto delle ipotesi e della formulazione dei dati previsionali riportati al capo 9 della presente relazione, avendo condotto le verifiche di coerenza ivi rappresentate e riepilogate nel paragrafo conclusivo dello stesso capo, di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi, ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali; - dell’esito positivo delle indagini compiute in funzione della verifica sulla veridicità della base dati di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. e di SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A., come rappresentate al capo 7 della presente e dell’Attestazione Precedente, riguardanti i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggiano il Piano e la Proposta o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche; dà atto che la fattibilità del Piano alla base della Proposta concordataria dipende dalla veridicità dei dati aziendali alla base del Piano di entrambe le Società, che il Piano alla base della proposta concordataria di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. è unico e indistinto rispetto a quello della sua controllata SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A., la cui fusione per incorporazione in SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. costituisce atto in esecuzione del Piano stesso, preordinato all’adempimento delle Proposte concordatarie delle due società; premesso Sulla base della documentazione esaminata e delle verifiche condotte anzi descritte, tenuto conto della natura e della portata del presente documento come illustrato nello stesso e delle assunzioni esposte, il sottoscritto 15.CONCLUSIONI. Seat Pagine Gialle S.p.A. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-71 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile 159 - Attestazione ex art. 161, co. 3, ultimo periodo, l. fall. in relazione alla modifica del Piano e della Proposta DOTT. RICCARDO RANALLI Stralcio della precedente attestazione generale resa per SEAT PG ALLEGATO UNICO Riccardo Ranalli Torino, lì In fede. Seat Pagine Gialle S.p.A. January 2015 REVISED PRINCIPLE B2 DIRECTORS OBLIGATIONS IN THE PERIOD APPROACHING INSOLVENCY World Bank Principle Directors’ Obligations in the Period Approaching Insolvency [B2] Laws governing directors’ obligations in the period approaching insolvency should promote responsible corporate behavior while fostering reasonable risk taking and encouraging business reorganization. The law should provide appropriate remedies for breach of directors’ obligations, which may be enforced after insolvency proceedings have commenced.1 B2.1 The obligation. The law should require that when they know or ought reasonably to know that insolvency of the enterprise is imminent or unavoidable, directors should have due regard to the interests of creditors and other stakeholders, and should take reasonable steps either to avoid insolvency, or where insolvency is unavoidable, to minimize its extent. B2.2 Persons owing the obligation. The law should specify the persons owing the obligation, which may include any person formally appointed as a director and any other person exercising factual control and performing the functions of a director.2 B2.3 Liability and Remedies. Where creditors suffer loss or damage due to a director’s breach of their obligations, the law should impose liability subject to possible defences (including that the director took reasonable steps to avoid or minimize the extent of insolvency). The extent of any liability should not exceed the loss or damage suffered by creditors as a result of the breach. The law should specify that the remedies for liability found by the court to arise from a breach of the obligations should include payment in full to the insolvency estate of any damages assessed by the court. The insolvency representative should have primary standing to pursue a cause of action for breach.3 B2.4 Funding of actions. The law should provide for the costs of an action against a director to be paid as administrative expenses. UNCITRAL Recommendations Directors’ obligations in the period approaching insolvency (part four, paras. 1-44) Purpose of legislative provisions The purpose of provisions addressing the obligations of those responsible for making decisions concerning the management of a company that arise when insolvency is imminent or unavoidable is: (a) To protect the legitimate interests of creditors and other stakeholders; (b) To ensure that those responsible for making decisions concerning the management of a company are informed of their roles and responsibilities in those circumstances; and (c) To provide appropriate remedies for breach of those obligations, which may be enforced after insolvency proceedings have commenced. Paragraphs (a)-(c) should be implemented in a way that does not: (a) Adversely affect successful business reorganization; 1 This principle addresses only accountabilities of directors in the period when they know or ought reasonably to have known that the enterprise imminently or unavoidably faces insolvency. General principles for corporate governance and officer and director liability to their shareholders are dealt with under the OECD Principles for Corporate Governance. 2 Persons owing the obligation are referred to in this principle as "directors”. 3 The liability to compensate creditors for damage caused due to the breach of the obligation does not preclude imposing other remedies in additional to the payment of compensation, for example the disqualification of a director from being a director. It also does not preclude holding directors accountable for fraudulent activities including through taking criminal actions against directors. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-72 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile (b) Discourage participation in the management of companies, particularly those experiencing financial difficulties; or (c) Prevent the exercise of reasonable business judgment or the taking of reasonable commercial risk. Contents of legislative provisions The obligations 255. The law relating to insolvency should specify that from the point in time referred to in recommendation 257, the persons specified in accordance with recommendation 258 will have the obligations to have due regard to the interests of creditors and other stakeholders and to take reasonable steps: (a) To avoid insolvency; and (b) Where it is unavoidable, to minimize the extent of insolvency. 256. For the purposes of recommendation 255, reasonable steps might include: (a) Evaluating the current financial situation of the company and ensuring proper accounts are being maintained and that they are up-to-date; being independently informed as to the current and ongoing financial situation of the company; holding regular board meetings to monitor the situation; seeking professional advice, including insolvency or legal advice; holding discussions with auditors; calling a shareholder meeting; modifying management practices to take account of the interests of creditors and other stakeholders; protecting the assets of the company so as to maximize value and avoid loss of key assets; considering the structure and functions of the business to examine viability and reduce expenditure; not committing the company to the types of transaction that might be subject to avoidance unless there is an appropriate business justification; continuing to trade in circumstances where it is appropriate to do so to maximize going concern value; holding negotiations with creditors or commencing other informal procedures, such as voluntary restructuring negotiations; (b) Commencing or requesting the commencement of formal reorganization or liquidation proceedings. Recommendation 257 Purpose of legislative provisions The purpose of provisions relating to timing is to identify when, in the period before the commencement of insolvency proceedings, the obligations arise. Contents of legislative provisions The time at which the obligation arises 257. The law relating to insolvency should specify that the obligations in recommendation 255 arise at the point in time when the person specified in accordance with recommendation 258 knew, or ought reasonably to have known, that insolvency was imminent or unavoidable. Recommendation 258 Purpose of legislative provisions The purpose of the provisions is to identify the persons owing the obligations in recommendation 255. Contents of legislative provisions Persons owing the obligations 258. The law relating to insolvency should specify the person owing the obligations in recommendation 255, which may include any person formally appointed as a director and any other person exercising factual control and performing the functions of a director. Recommendations 259-261 Purpose of legislative provisions The purpose of provisions on liability is: (a) To provide rules for the circumstances in which the actions of a person subject to the obligations in recommendation 255 that occur prior to the commencement of insolvency proceedings may be considered injurious and therefore a breach of those obligations; © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-73 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile (b) To identify defences to an allegation of breach of the obligations; and (c) To identify the consequences of that breach. Contents of legislative provisions Liability 259. The law relating to insolvency should specify that where creditors have suffered loss or damage as a consequence of the breach of the obligations in recommendation 255 the person owing the obligations may be liable. 260. The law relating to insolvency should provide that the liability arising from breach of the obligations in recommendation 255 is limited to the extent to which the breach caused loss or damage. Elements of liability and defences 261. The law relating to insolvency should specify the elements to be proved in order to establish a breach of the obligations in recommendation 255 and that, as a consequence, creditors have suffered loss or damage; the party responsible for proving those elements; and specific defences to an allegation of breach of the obligations. Those defences may include that the person owing the obligations took reasonable steps of the kind referred to in recommendation 256. Recommendations 262-266 Purpose of legislative provisions The purpose of provisions on enforcement of directors’ liabilities is to establish appropriate remedies for breach of the obligations and facilitate the commencement and conduct of actions to recover compensation for that breach. Contents of legislative provisions Remedies 262. The law relating to insolvency should specify that the remedies for liability found by the court to arise from a breach of the obligations in recommendation 255 should include payment in full to the insolvency estate of any damages assessed by the court. Conduct of actions for breach of the obligation 263. The law relating to insolvency should specify that the cause of action for loss or damage suffered as a result of the breach of the obligations in recommendation 255 belongs to the insolvency estate and the insolvency representative has the principal responsibility for pursuing an action for breach of those obligations. The law relating to insolvency may also permit a creditor or any other party in interest with the agreement of the insolvency representative to commence such an action. Where the insolvency representative does not agree, the creditor or other party in interest may seek leave of the court to commence such an action. Funding of actions for breach of the obligation 264. The law relating to insolvency should specify that the costs of an action against the person owing the obligations be paid as administrative expenses. 265. The law relating to insolvency may provide alternative approaches to address the pursuit and funding of such actions. Additional measures 266. In order to deter behaviour of the kind leading to liability under recommendation 259, the law relating to insolvency may include remedies additional to the payment of compensation provided in recommendation 262. © 2015 – Università di Firenze www.nuovodirittofallimentare.unifi.it S-74 Ad uso esclusivo dei partecipanti al Corso Non riproducibile