Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari

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Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
Criteri per la distribuzione delle risorse
destinate ai collegi universitari
- luglio 2002 DOC 8/02
Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è previsto dall’articolo 2 della legge
370/99 e alla data dell’insediamento, avvenuto il 19 aprile 2000, è subentrato all’Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario.
Il Comitato nazionale è organo istituzionale del MIUR con il compito di: fissare i criteri generali per la
valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema
universitario; promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare;
attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; effettuare
valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al
rilascio di titoli aventi valore legale; predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della
programmazione; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del
diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione
dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il
Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica,
anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.
Con decreto del 4 aprile 2000 sono stati nominati i seguenti membri: dott. Giuseppe De Rita (presidente),
prof. Luigi Biggeri, Prof. Carlo Calandra Buonaura, dott. Giuseppe Catalano, prof. Alessandro Corbino, dott. Guido
Fiegna, prof. Alessandro Figà Talamanca, dott.ssa Daniela Primicerio, prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi. In
occasione della riunione di insediamento del Comitato, il prof. Biggeri è stato eletto vice-presidente.
Il decreto istitutivo assegna al Comitato nazionale una segreteria amministrativa e tecnica per assicurare il supporto
necessario. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività del Comitato nazionale, possono essere affidati incarichi ad
esperti, a gruppi di lavoro, enti e società specializzate per lo svolgimento di ricerche, studi e indagini. I documenti
prodotti dal Comitato nazionale si articolano nelle seguenti tipologie:
DOC
Documenti prodotti dal Comitato in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da parte
del Ministro;
RdR
Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto del Comitato;
REPRINT
Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti del
Comitato. Il contenuto di tali studi è, ovviamente, responsabilità degli autori e non frutto del lavoro
collegiale del Comitato.
Ulteriori informazioni sul Comitato nazionale e sulla documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito
internet: e www.murst.it/valutazionecomitato.
La documentazione del preesistente Osservatorio è contenuta nel sito internet: www.murst.it/osservatorio.
Tel.06/5991.2809/2069 – fax 06/5991.2223 – e_mail: [email protected]
2
Indice
1.
PREMESSA ............................................................................................................ 3
2.
LE RAGIONI DEL FINANZIAMENTO DELLO STATO ............................... 4
2.1 IL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA ................................................... 4
2.2 IL FINANZIAMENTO DELLE RESIDENZE E DEI COLLEGI STATALI .............................. 6
2.2.1 La Scuola Normale Superiore di Pisa .......................................................... 6
2.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna”
di Pisa........................................................................................................... 7
2.2.3 Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria............... 7
2.3 IL FINANZIAMENTO DEI COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI ....... 13
3.
IL FINANZIAMENTO DELLO STATO 1994-2001 ........................................ 14
3.1 I CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO ................................................................ 15
3.2 I CONTRIBUTI PER L’EDILIZIA .............................................................................. 18
4.
UN’ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.................................................... 22
4.1 LA REGIONE SARDEGNA ...................................................................................... 22
4.2 LE RESIDENZE E I COLLEGI STATALI ..................................................................... 22
4.2.1 La Scuola Normale Superiore di Pisa ........................................................ 22
4.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna”
di Pisa......................................................................................................... 24
4.2.3 Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria............. 25
4.3 I COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI .......................................... 26
4.3.1 Il sito http://universo.murst.it.................................................................... 26
4.3.2 Le relazioni sulle attività svolte nel 1999................................................... 27
4.3.3 I bilanci....................................................................................................... 28
5.
LE PROPOSTE DI RIPARTO ........................................................................... 29
5.1
5.2
5.3
5.4
I CRITERI PROPOSTI DALL’OSSERVATORIO NEL 1998........................................... 29
I CRITERI DI RIPARTIZIONE APPLICATI DAL 1998 AL 2001.................................... 29
I NUOVI CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO .............................. 31
LE PROPOSTE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI COLLEGI NON STATALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI ................................................................................ 31
5.5 LE PROPOSTE DEL COMITATO PER IL RIPARTO TRA LE TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI . 32
5.6 LE PROPOSTE DEL COMITATO PER IL RIPARTO TRA I COLLEGI NON STATALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI ................................................................................ 33
6. VERSO L’ACCREDITAMENTO DEI COLLEGI NON STATALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI ........................................................................ 39
1
Tabelle nel testo
Tabella 1. Il Fondo integrativo statale per borse di studio assegnate al Centro
Residenziale dell’Università degli studi della Calabria 1997 - 2001.
Tabella 2. Le entrate del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria
negli anni 2000 e 2001.
Tabella 3. I borsisti e gli idonei per regione e provincia autonoma a.a. 2000/2001.
Tabella 4. Il numero di borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria
e dall’Edis Calabria nell’a.a. 2000/2001.
Tabella 5. Le borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria nell’a.a.
2000/2001.
Tabella 6. La ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di istituzioni 1994 - 2001.
Tabella 7. La ripartizione delle risorse ai collegi ed alle residenze statali 1994 - 2001.
Tabella 8. La ripartizione delle risorse ai collegi non statali legalmente riconosciuti
1994 – 2001.
Tabella 9. La ripartizione dei contributi per l’edilizia tra i collegi non statali legalmente
riconosciuti 2001.
Tabella 10. La ripartizione dei contributi per l’edilizia dei collegi universitari
legalmente riconosciuti 1998 - 2001.
Tabella 11. Le assegnazioni statali e la spesa della Regione Sardegna per il diritto allo
studio 2001.
Tabella 12. I criteri di ripartizione adottati per il riparto della quota di riequilibrio tra i
collegi non statali legalmente riconosciuti 1998 - 2001.
Tabella 13.La proposta di riparto della quota aggiuntiva 2002 tra le diverse tipologie di
istituzioni.
Tabella 14.La proposta di ripartizione della quota aggiuntiva 2002 tra i collegi e le
residenze statali.
Tabella 15. L’ipotesi di distribuzione delle risorse ai collegi non statali legalmente
riconosciuti per il triennio 2002/2004.
Allegati
Allegato 1. La scheda informativa sugli interventi di diritto allo studio sulla Regione
Sardegna.
Allegato 2. Le attività di sostegno agli studenti della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Allegato 3. Le attività di sostegno agli studenti della Scuola Superiore “S. Anna” di
Pisa.
Allegato 4. Le attività del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria.
Allegato 5. Le attività dei Collegi non statali legalmente riconosciuti.
Allegato 6. I bilanci dei collegi non statali legalmente riconosciuti.
2
1.
Premessa
Con la lettera del 9 aprile 2002, il Capo del Dipartimento per la
Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici del Miur ha chiesto al
Comitato l’individuazione di criteri per la distribuzione dei fondi del capitolo destinato
al finanziamento dei collegi universitari. Il presente documento si pone, quindi,
l’obiettivo di illustrare le ragioni e le regole del finanziamento statale per le diverse
tipologie di soggetti che ricevono i contributi ministeriali e di proporre criteri di
ripartizione dei fondi tra gli stessi.
A tal fine, partendo dal documento approvato nel 1998 dall’allora Osservatorio
(DOC 12/98), il Comitato ha raccolto le informazioni relative ai criteri precedentemente
adottati dal Ministero e i dati del riparto negli altri anni. Sono state poi raccolte
specifiche informazioni sulle attività svolte e sull’utilizzo dei fondi da parte delle
istituzioni che ne beneficiano1. Sono stati inoltre analizzati, per uno studio più
completo, alcuni dati contenuti nei bilanci dei diversi collegi, nel sito Internet del
Ministero e nei singoli siti dei collegi, nelle relazioni inviate dai collegi stessi al
Ministero in relazione alle attività svolte nel 1999.
L’11 aprile 2002, presso la sede del Comitato, si è svolto un incontro con la
Dr.ssa Roberta Cacciamani dell’Ufficio II del Ministero e la Giunta di Presidenza della
Conferenza permanente dei collegi non statali legalmente riconosciuti, formata dal Dr.
Mario Spasiano, Presidente della Conferenza e Segretario dell’Istituto per le ricerche e
attività educative (IPE) di Napoli, dal Prof. Angiolino Stella, Vice Presidente della
Conferenza e Direttore del Collegio Borrromeo di Pavia, dal Dr. Maurizio Carvelli,
Segretario della Conferenza e Amministratore Delegato della Fondazione Ceur di
Bologna e dall’Ing. Alfredo Razzano, Segretario della Conferenza e Direttore della
Fondazione RUI di Roma. In quella occasione sono state raccolte informazioni e
proposte per la stesura di questo rapporto: l’obiettivo primario del Comitato è stato
quello di avviare una sempre collaborazione con i soggetti interessati, al fine di
raccogliere suggerimenti, proposte, pareri, punti di vista. In tale occasione, è stato
inoltre acquisito il recente protocollo di intesa (stipulato il 15 Maggio 2002) tra la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza Permanente dei Collegi
universitari riconosciuti, con il quale viene sancita la possibilità, da parte dei collegi, di
organizzare corsi e attività formative per i quali vengano riconosciuti, da parte
dell’Università, agli studenti partecipanti, dei crediti formativi.
Il documento si chiude con la descrizione degli indirizzi del Ministero, delle
ipotesi di riparto della Conferenza permanente dei Collegi legalmente riconosciuti e
delle proposte del Comitato. Infine, coerentemente con le più recenti innovazioni nelle
“regole del gioco” del sistema universitario, il Comitato ha formulato alcune ipotesi
sull’introduzione, anche in questo settore, di un processo di accreditamento delle
istituzioni che intendono beneficiare del sostegno finanziario pubblico.
1
Si ringraziano per la cortese collaborazione la Dr.ssa Roberta Cacciamani, dirigente dell’ufficio II del
Miur, la Dr.ssa Liana Serra, dell’ufficio VII del Miur, il Dr. Vincenzo Basciu, della Regione Sardegna, il
Dr. Antonio Onofrio, direttore amministrativo del Centro residenziale dell’Università degli studi della
Calabria, il Dr. Moisè Chiodi del Centro residenziale dell’Università degli studi della Calabria, il Dr.
Maurizio Himmelmann della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, la Dr.ssa Daniela Sevieri della Scuola
Normale Superiore di Pisa.
3
Confermando le considerazioni già svolte dall’Osservatorio per la valutazione
del sistema universitario, il Comitato segnala la presenza, nell’ambito del capitolo di
bilancio esaminato, di diversi soggetti istituzionali, con diverse finalità e
caratteristiche, per i quali appare impossibile l’introduzione di criteri omogenei di
distribuzione ex-ante delle risorse e di valutazione ex-post dei risultati.
Al di là del problema immediato della ripartizione dei fondi disponibili, il
Comitato sottolinea l’importanza e la necessità di un riordino strutturale delle modalità
di intervento in questo settore, con particolare riferimento ai livelli di governo delle
competenze e dei finanziamenti, anche alla luce delle modifiche recentemente apportate
alle disposizioni del titolo V della Costituzione2.
In particolare, appare opportuno il riordino dei rapporti istituzionali in questo
campo con la Regione Sardegna, con un conseguente trasferimento definitivo alla
regione delle risorse attualmente destinate al finanziamento delle funzioni “delegate” e
che, invece, ora assumono il carattere di materia di competenza concorrente alla luce
delle recenti modifiche normative.
Allo stesso modo, appare opportuno ricondurre ad una specifica modalità di
finanziamento gli interventi di sostegno a favore degli studenti iscritti a specifiche
istituzioni universitarie (la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore S.
Anna di Pisa e il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria), cui è
stato attribuito per legge il carattere residenziale, al fine di evitare sovrapposizioni
nelle competenze istituzionali e nelle modalità di finanziamento tra Stato e Regioni.
2.
Le ragioni del finanziamento dello Stato
Le istituzioni finanziate sul capitolo sono riconducibili a tre categorie, tra loro
diverse per natura istituzionale e funzioni:
1.
la Regione Sardegna;
2.
le residenze e i collegi statali;
3.
i collegi universitari non statali legalmente riconosciuti.
2.1
Il finanziamento della Regione Sardegna
Con il DPR 19 giugno 1979, n. 348, “Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al DPR 24 luglio 1977,
n. 616” “è stato delegato alla Regione Sardegna l’esercizio delle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli
studenti universitari”. Successivamente, con la legge del 13 aprile 1983, n. 122, è stato
stabilito che “al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con
l’anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si
provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale
relativi alle stesse funzioni delegate”3.Con il D.M. 22 dicembre 1983, infine, “sono stati
2
Art 3 della Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”.
3
Legge 13 aprile 1983, n. 122 –“Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la
riforma tributaria e finanziamento del Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e
4
trasferiti alla Regione Sardegna i beni e il personale delle seguenti opere universitarie:
opera universitaria di Cagliari, opera universitaria di Sassari”.
Nel 1999 con la nota del 10 giugno n. 4144/66, il Dipartimento per l’Autonomia
universitaria e gli studenti, partendo dal presupposto che la legge 2 dicembre 1991, n.
390, concernente norme sul diritto agli studi universitari, costituisce il quadro
normativo, fondamentale ed unitario degli interventi in questo campo, e sottolineando
che, nell’art. 11 della stessa legge che attribuisce le funzioni alle Regioni, non vengono
menzionate né forma e né modalità di finanziamento, ha sostenuto l’abrogazione per
novazione normativa, ad opera direttamente del legislatore, delle legge settoriale
anteriore. Di conseguenza, nell’esercizio finanziario 2000, il Ministero non ha
proceduto al trasferimento di risorse finanziarie a favore della Regione Sardegna, in
precedenza effettuato sul capitolo di bilancio 1508. La Regione Sardegna (con nota n.
17697 del 6 settembre 1999) ha risposto, in primo luogo, sottolineando che da una parte,
sotto il profilo formale, il Governo non può disporre unilateralmente modifiche all’art. 4
della legge del 13 aprile del 1983, n. 122, sul finanziamento delle funzioni delegate alla
Regione Sardegna, poiché, in base all’art. 54 della legge Costituzionale del 13 aprile
1948, n. 3, si può ricorrere alla legge ordinaria per modifiche alla materia di
finanziamento, ma è indispensabile che sia, in ogni caso, sentita la regione in via
preventiva. Dall’altra, sotto il profilo sostanziale, nella legge del 2 dicembre 1991, n.
390, non viene affermato implicitamente il principio che lo Stato possa delegare una
propria funzione ad un altro soggetto pubblico, costituzionalmente riconosciuto e
tutelato, imponendogli di esercitarla, assumendone tutti gli oneri sia sostanziali che di
funzionamento.
Con la nota n. 2447/E del 31 luglio 2000 il Ministero del Tesoro ha affermato
che “al finanziamento delle funzioni delegate alla Regione Sardegna non può che
provvedere lo Stato”, in quanto il finanziamento assegnato annualmente alla Regione
Sardegna per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio
universitario sull’ex cap. 1508 del bilancio statale non ha carattere aggiuntivo, ma è
l’unico trasferimento annuale destinato a tale scopo. A differenza delle altre regioni, alle
quali, a seguito del trasferimento delle funzioni con il DPR del 24 luglio 1997, n. 616, è
stata assegnata una quota di fondi statali destinati al finanziamento del diritto allo studio
universitario, consolidata poi nel Fondo Comune, la Regione Sardegna, per l’esercizio
delle stesse funzioni delegate, secondo quanto previsto dall’art. 33 del DPR del 19
giugno 1979, n. 348, è destinataria di un finanziamento annuale, ai sensi dell’art. 4 della
legge 13 aprile 1983, n. 122, da “prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio
statale relativo alle stesse funzioni delegate”.
Proprio per tali ragioni, nel corso dell’esercizio finanziario 2001, il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha proceduto ad assegnare alla
Regione Sardegna sia la quota relativa a tale esercizio che a quello precedente, grazie ad
uno specifico incremento dello stanziamento, definito a tal fine nella legge di bilancio.
Il finanziamento alla Regione Sardegna è quindi supportato da specifiche norme
legislative, ma appare in ogni caso fondamentalmente diverso rispetto a quello delle
altre regioni: proprio per il suo carattere di eccezionalità dovrebbe, all’interno del
del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348; e disposizioni in materia finanziaria
per la regione Friuli-Venezia Giulia”.
5
bilancio statale, costituire un capitolo a sé stante. Inoltre, nell’ambito del più ampio
ridisegno delle competenze derivante dalle modifiche al titolo V della Costituzione,
sembrerebbe più opportuno procedere al definitivo trasferimento di tali risorse alla
Regione Sardegna.
2.2
Il finanziamento delle residenze e dei collegi statali
Le residenze e i collegi statali che beneficiano del finanziamento relativo al
capitolo in esame sono:
il collegio della Scuola Normale Superiore di Pisa.
il collegio della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S.
Anna” di Pisa;
il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria;
La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa sono
entrambe inserite nel sistema universitario italiano con ordinamento speciale: il loro fine
principale è l’alta formazione e la ricerca scientifica.
L’art. 56, comma 5 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto delle
esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole
superiori ad ordinamento speciale, ha previsto un finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi da destinare proprio a tali soggetti.
Con il DOC 4/2001 il Comitato ha espresso il proprio parere limitatamente alle risorse
da assegnare alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale sul fondo di finanziamento
ordinario.
2.2.1
La Scuola Normale Superiore di Pisa
La Scuola Normale Superiore di Pisa è un istituto di istruzione universitaria a
ordinamento speciale, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810 e
ristabilita con motuproprio granducale 28 novembre 1846
La Scuola Normale Superiore di Pisa è un istituto di istruzione universitaria a
ordinamento speciale e nell’art. 233 del testo unico sull’istruzione universitaria (R.D. 31
agosto 1993, n. 1592) è annoverata tra gli istituti superiori statali e le sono attribuite la
personalità giuridica e l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.
La Scuola ha come fine principale l’alta formazione e la ricerca scientifica: il
notevole potenziamento delle proprie strutture ha portato ad un’espansione dei campi di
ricerca e ad una intensificazione delle collaborazioni scientifiche nazionali ed
internazionali, determinando, così, un alto livello di integrazione tra il patrimonio
tradizionale e i continui elementi di innovazione.
La Scuola ha un peculiare carattere residenziale: ai sensi dello statuto (art. 36)
essa garantisce ai propri allievi il vitto e l’alloggio per tutta la durata dei corsi di studio;
gli studenti hanno così la possibilità di lavorare e studiare a stretto contatto con
ricercatori e docenti, abituandosi al confronto e allo scambio culturale ed
interdisciplinare anche attraverso numerose borse di scambio e soggiorni di studio e di
ricerca all’estero. Tale previsione statuaria non rende possibile scindere la Scuola dai
6
suoi collegi: per realizzare i propri fini istituzionali, la Scuola è sempre stata dotata di
proprie strutture collegiali.
2.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di
Pisa
La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” è stata
istituita con la legge del 14 febbraio 1987, n. 41, grazie alla fusione della Scuola di studi
universitari e di perfezionamento con il Conservatorio “S. Anna”, istituzioni di lunga
tradizione.
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto la Scuola Superiore “S. Anna” “assicura la sua
natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie
strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne”. Il Collegio non è centro
autonomo di spesa, ma è gestito dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento
Strutture e Servizi Comuni della Scuola. Dalla legge istitutiva del 14 febbraio 1987, n.
41, art. 8, si evince che “al finanziamento della scuola continua a provvedere lo Stato a
norma delle disposizioni sulle università e sugli istituti di istruzione superiore statale. Il
mantenimento della Scuola è assicurato dai proventi del patrimonio e da eventuali
contributi di enti, istituzioni e privati”.
2.2.3
Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria
Con la legge 12 marzo 1968, n. 442, è stata istituita l’Università degli studi della
Calabria. L’art. 1 di tale legge stabilisce il carattere residenziale dell’Ateneo; mentre
l’art. 11 prevede la realizzazione di un centro residenziale presso l’Università stessa.
Con l’avvio dell’attività accademica dell’Università nell’a.a. 1972/73 è stata costituita
l’Opera Universitaria con propri compiti specifici in materia di diritto allo studio.
Con il DPR 19 giugno 1978, n. 632, è stato istituito il Centro Residenziale “alle
cui spese di funzionamento provvede, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442,
l’Università degli studi della Calabria, attingendo anche ai contributi ad essa assegnati
dal Ministero della pubblica istruzione” (art. 3); con lo stesso provvedimento sono stati
trasferiti all’Università degli studi della Calabria tutti i rapporti, diritti e doveri facenti
capo all’opera universitaria4. In tale circostanza non venne però chiarita la questione
relativa al personale dell’ex-opera universitaria5.Solo con l’art. 78, secondo comma,
della legge 11 luglio 1980, n. 312, “il personale non docente già appartenente alla
soppressa Opera Universitaria dell’Università della Calabria, in servizio alla data di
entrata in vigore del DPR 19 giugno 1978, n. 632, è inquadrato nei ruoli del personale
non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria” e, come tale, è
stato retribuito dal Ministero prima e successivamente dall’Università all’istituzione del
Fondo per il Finanziamento Ordinario.
4
“Con la costituzione del centro residenziale cessano le funzioni esercitate in via provvisoria dall’opera
universitaria dell’Università degli Studi della Calabria. La predetta Università subentra in tutti i rapporti e
nei diritti e nei doveri facenti capo all’opera.” (D.P.R. 19 giugno 1978, n. 632 art.11).
5
Con il DPR 24 giugno 1977, n. 616, vengono trasferite funzioni, beni e personale dell’opera
universitaria alle Regioni a statuto ordinario. L’O.U. è soppressa, ma rimane il personale che viene pagato
con anticipazione dall’università.
7
La specificità normativa dell’Università degli studi della Calabria è stata poi
riconosciuta dalla legge quadro in materia di diritto allo studio, emanata dopo il
trasferimento delle funzioni alle Regioni. (legge del 2 dicembre del 1991, n. 390). Essa
stabilisce, in particolare all’art. 26, comma 2, che “sono fatte salve per l’Università
della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di
cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442”.
Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 20, è stata istituita la tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo autonomo delle regioni e
delle province autonome, che prevede: “gli studenti sono tenuti al pagamento della
tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella
quale l’università o l’istituto hanno sede, ad eccezione dell’Università degli studi della
Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università, ai sensi del comma 2
dell’articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.” Al Centro Residenziale
dell’Università degli studi della Calabria è anche attribuito, per la propria quota parte, il
Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore, in
quanto soggetto deputato istituzionalmente alle funzioni di sostegno dei propri studenti
(tabella 1).
Dall’analisi delle norme che regolano la materia, appare evidente che il
legislatore statale abbia attribuito, in deroga alla normativa generale, le funzioni di
sostegno agli studenti dell’Università degli studi della Calabria, assegnandole il
personale e le risorse finanziarie per lo svolgimento di tali compiti istituzionali.
In questo quadro istituzionale la Regione Calabria non ha mai svolto alcuna
funzione di intervento per il sostegno degli studenti dell’Università degli studi della
Calabria, offrendo gli interventi e i servizi per il diritto allo studio universitario
esclusivamente agli studenti dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria e all’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro, attraverso
l’istituzione dell’Ente per il diritto allo studio universitario di Reggio Calabria (EDIS).
Ciò ad eccezione di un contributo che ha origine nella legge regionale del 30
novembre 1977, n. 296, che all’art. 3 stabilisce che “i contributi di cui alla presente
legge, sono determinati in £. 500 milioni a favore degli studenti assistiti dall’opera
universitaria dell’Università degli studi della Calabria ed in £. 200 milioni, a favore
degli studenti assistiti dall’opera universitaria dell’Università degli studi di Reggio
Calabria”.
Sino al 1992 la Regione ha, inoltre, garantito il servizio trasporti gratuito per
tutti gli studenti iscritti all’Università degli studi della Calabria, (collocata in una zona
lontana dai centri abitati e sprovvista di autobus di linea) versando un contributo
finanziario ad una ditta concessionaria dei trasporti. Nel 1993 con la legge regionale 8
settembre 1993, n. 3, la Regione “ai fini della concessione di contributi per il diritto
allo studio all’Università degli studi della Calabria e all’Università degli studi di
Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 (…) autorizza
per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di 4 miliardi” (art. 11, comma 1), destinando la
somma di 2 miliardi, all’Università degli studi della Calabria e vincolandone la
destinazione per assicurare la continuità dei servizi di trasporto offerti a tutti gli
6
Legge regionale del 30 novembre 1977, n. 29: “Interventi a favore delle opere universitarie
dell’università della Calabria e dell’Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria”.
8
studenti. Le residenze, infatti, sono dislocate in parte ad Arcavacata, nelle immediate
vicinanze della sede universitaria, ed in parte nella zona residenziale di Rende, distante
cinque chilometri dalla sede universitaria, dove funziona un apposito servizio di autobus
di linea i cui orari sono programmati in base all’attività universitaria. Gli studenti
alloggiati presso il Centro dispongono di appositi abbonamenti nell’ambito dei servizi
erogati dallo stesso ente . Il vincolo di destinazione è stato formalmente rimosso nella
legge regionale del 9 settembre 1994, n. 19, anche se questo contributo è destinato
ancora in larga parte ad assicurare la gratuità del servizio agli studenti alloggiati nelle
residenze non prossime all’università.
Solo recentemente la Regione Calabria ha approvato una legge in materia di
diritto allo studio (legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 34) e, successivamente,
stipulato una convenzione con l’Università degli studi della Calabria per coordinare gli
interventi in materia di diritto allo studio. Secondo tale convenzione la Regione Calabria
delega all’università la gestione di tutti gli interventi del diritto allo studio e destina,
nell’ambito del piano triennale di cui l’art. 24 della legge regionale del 10 dicembre
2001, n. 34, un contributo annuale denominato “contributo regionale al Centro
Residenziale per il diritto allo studio dell’Università della Calabria”. La Regione,
inoltre, si impegna a mettere a disposizione dell’università edifici, spazi e/o impianti per
le finalità proprie del diritto allo studio; tali recenti disposizioni non hanno comunque
trovato sino ad oggi alcuna attuazione.
Di conseguenza il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria
il Centro Residenziale riceve allo stato attuale i seguenti contributi:
• Contributo statale sul capitolo dei collegi;
• Contributo dell’Università per gli stipendi del personale del Centro residenziale
dipendente dall’Università (FFO);
• Contributo regionale di cui alla legge regionale del 30 novembre 1977, n. 29 che
ammonta dal 1993 a 2 miliardi annui;
• Trasferimento regionale del Fondo Integrativo statale per borse di studio;
• Contributo derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio pari a £ 135.000
per studente iscritto, destinato interamente alle borse di studio e ai prestiti d’onore;
• Contributo dell’Università per borse di studio.
Nella tabella 2 sono riportate le entrate del Centro Residenziale dell’Università
degli studi della Calabria, finalizzate sia al finanziamento degli interventi di sostegno
diretto agli studenti (borse di studio) e sia al finanziamento dei servizi offerti dal Centro
stesso (vitto, alloggio, trasporti), come risultano dai bilanci degli ultimi due esercizi
finanziari.
Tabella 1. Il Fondo integrativo statale per borse di studio assegnato al Centro
Residenziale dell’Università degli studi della Calabria 1997 - 2001
9
1997
1998
1999
2000
2001
L. 166.985.353
L. 1.147.963.825
L. 3.297.056.984
L. 3.751.345.625
L. 5.010.714.358
Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff. II.
Tabella 2. Le entrate del Centro Residenziale dell’Università degli studi della
Calabria negli anni 2000 e 2001
Valori in milioni di lire
Finanziamenti per borse di studio
Trasferimenti dall'Università
Tassa regionale per il diritto allo studio
Fondo integrativo statale per borse di studio
Totale
Finanziamenti per servizi
Contributo Murst
Trasferimenti dell'Universitrà per stipendi personale dell'exopera universitaria
Trasferimenti da parte della Regione
Trasferimenti di parte di comuni
Recupero servizi erogati dal Centro Residenziale
Altra entrate (recupero quote borse id studio)
Totale
Totale entrate
31/12/00
31/12/01
25
2.576
3.297
5.898
1.650
2.629
3.737
8.016
10.321
10.404
4.500
4.500
2.000
150
4.338
364
21.673
27.571
2.000
6.316
120
23.340
31.356
Fonte: Rendiconto del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria negli anni 2000 e
2001.
Una quota rilevante di queste risorse (21,4%) ha come vincolo di destinazione il
pagamento delle borse di studio agli studenti beneficiari.
Nella tabella 3, invece, viene evidenziato il grado di copertura della domanda di
borse di studio nelle varie regioni e province autonome.
Nel dato relativo alla Regione Calabria è necessario tener conto del fatto che gli
interventi per il diritto allo studio vengono in parte gestiti dall’Università degli studi
della Calabria, per i propri studenti, e in parte dall’Ente per il diritto allo studio (Edis),
per gli studenti dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e per gli
studenti dell’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro. Come evidenziato nella
tabella 5, il grado di copertura dell’Università degli studi della Calabria è nettamente
10
inferiore al livello medio nazionale (26,2% rispetto al 78,3% a livello nazionale e a
quello dell’Edis Calabria, tabella 4).
Tabella 3. I borsisti e gli idonei per regione e provincia autonoma a.a. 2000/2001
a.a. 2000/01
Regioni/ Province
autonome
ABRUZZO
borsisti
idonei non
beneficiari
idonei
grado di
copertura
3.054
1.989
5.095
59,9
658
470
1.128
58,3
CALABRIA
3.203
2.717
5.920
54,1
CAMPANIA
14.712
6.439
21.153
69,6
EMILIA ROMAGNA
11.496
723
12.491
92,0
100,0
BASILICATA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
3.862
0
3.862
20.829
189
20.943
99,5
2.286
1.385
3.675
62,2
10.311
6.034
16.369
63,0
5.729
91,4
5.237
492
567
353
920
61,6
PIEMONTE
9.602
0
9.602
100,0
PUGLIA
4.878
2.954
10.204
47,8
SARDEGNA
6.199
981
7.180
86,3
MOLISE
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA BOLZANO
9.077
4.639
13.773
65,9
12.239
0
12.239
100,0
264
0
264
100,0
100,0
PROVINCIA TRENTO
1.416
0
1.416
UMBRIA
3.988
423
4.453
89,6
11.275
167.691
65,2
VENETO
TOTALE
7.353
131.231
3.922
33.710
78,3
Fonte: Elaborazioni del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario su dati M.I.U.R,
S.A.U.S, Uff. II.
11
Tabella 4. Le borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria e
dall’Edis Calabria nell’a.a. 2000/2001
Numero
borse per
Enti per il diritto allo studio
studenti
fuori sede
CALABRIA
Univ. degli studi della Calabria
Edis
1.588
726
862
Numero
borse per
studenti
pendolari
1.033
122
911
Numero
Numero
Beneficiari
Totale
di
borse per
Spesa per borse di studio
su Idonei
borse
concesse a.a. 00/01
studenti
studenti
(dati %)
erogate
idonei
in sede
582
116
466
3.203
964
2.239
5.920
3.681
2.239
54,1
26,2
100,0
L. 15.931.821.670
L. 5.261.600.000
L. 10.670.221.670
Spesa per borse di
studio / borsisti
L.
L.
L.
4.974.031
5.458.091
4.765.619
Fonte: Elaborazioni del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario su dati M.I.U.R,
S.A.U.S, Uff. II.
La spiegazione va ricercata, oltre nella scarsità di risorse disponibili, anche nel
carattere residenziale dell’università stessa, che determina la presenza di un elevato
numero di studenti fuori sede (il 38,5% del totale dei beneficiari) e conseguentemente di
un costo per studente più elevato.
Nella tabella 5 sono indicate le borse di studio erogate nell’anno accademico
2001-2002, la spesa relativa e il fabbisogno effettivo che sarebbe necessario per coprire
tutte le richieste. Rispetto all’anno accademico 2000-2001, caratterizzato da un livello
di copertura pari al 26,2% (vedi tabella 4), si nota un lieve incremento nel 2001-2002
(34,03%), sempre però notevolmente al di sotto della media regionale e nazionale.
Tabella 5. Le borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria
nell’a.a. 2001/2002
Valori in milioni di lire
Studenti idonei al primo anno
borsisti
Totale
380
borsisti
Totale
Totale
1570
idonei non
beneficiari
idonei
Spesa
3320 (89,72%)
3700
2.494
Studenti idonei negli anni successivi
idonei non
beneficiari
461 (22,69%)
idonei
Spesa
2031
9.955
Studenti idonei totali
Fabbisogno per i non
beneficiari
20.737
Fabbisogno per i non
beneficiari
2.989
borsisti
idonei non
beneficiari
idonei
Spesa
Fabbisogno per i non
beneficiari
1950
3781 (65,97%)
5731
12.449
23.726
12
Fonte: Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria.
Nonostante un’elevata spesa in materia di diritto allo studio, e nonostante un
incremento dei fondi destinati al sostegno degli studenti, l’Università degli studi della
Calabria riesce a soddisfare solo una piccola parte delle domande degli studenti che
risultano idonei al conferimento di una borsa di studio. In considerazione di tale
situazione il Comitato ritiene necessario che il Centro Residenziale destini tutte le
attuali e future risorse aggiuntive disponibili al finanziamento delle borse di studio, che
appaiono l’area critica degli interventi per il diritto allo studio in tale realtà.
Come evidenziato nella tabella 2, una quota rilevante delle entrate del Centro
Residenziale viene utilizzata per il finanziamento dei servizi offerti agli studenti. Pur
non essendo disponibile un dato di riferimento a livello nazionale, si nota come tale
valore sia piuttosto elevato, ma esso va valutato tenendo conte del carattere residenziale
dell’università. In base ai dati relativi all’anno 2000, il Centro Residenziale dispone di
2741 posti alloggio, che rappresentano il 90% dei posti alloggio totali presenti in tutta la
Regione Calabria (l’Edis, infatti, dispone di 270 posti alloggio) e il 34,9% dei alloggi
per studenti presenti nel sud dell’Italia. L’offerta di servizi abitativi del Centro è
rilevante anche a livello nazionale, dove rappresenta circa il 9,4% dell’offerta totale,
dopo regioni quali la Lombardia (17,2%), la Toscana (10,1%) e l’Emilia Romagna
(10%).
2.3
Il finanziamento dei collegi non statali legalmente riconosciuti
I collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica sono istituzioni universitarie aventi natura giuridica
privata, che esercitano funzioni di interesse pubblico. Il fondamento giuridico del
riconoscimento di tali istituzioni è rappresentato dall’art. 191 del R.D. del 31 agosto
1933 n. 1592, testo unico dell’istruzione superiore, che stabiliva: “le Opere e le
fondazioni che hanno per fine l’incremento degli studi superiori e l’assistenza nelle sue
varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di Istruzione Superiore, sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. Proprio in virtù delle
finalità istituzionali di ampliamento dell’accesso agli studi superiori e di assistenza agli
studenti nel corso degli studi universitari, tali soggetti sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero.
Solo a partire del 1966, con la legge del 31 ottobre, n. 9427, il legislatore ha
riconosciuto la possibilità, per lo Stato, di erogare contributi, a favore dei Collegi
universitari legalmente riconosciuti, per sostenere le loro attività istituzionali,
riconoscendo, quindi un interesse pubblico nell’esercizio delle loro funzioni: “Per
contributi a favore delle Opere universitarie per l’attuazione delle forme varie di
assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all’istituzione e al
mantenimento di case dello studente, nonché per le attività sportive (…) nello stato di
previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti
somme (…) possono essere utilizzate per l’erogazione di contributi anche a favore di
collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente
legge e sottoposti alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.” (art. 33).
7
“Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970”.
13
Proprio al fine di sostenere la crescita dei collegi come soggetti preposti alla
formazione e all’assistenza universitaria, con la legge del 28 luglio 1967, n. 641, tali
istituzioni sono state inserite nel piano di sviluppo per l’edilizia universitaria8.
Con l’art. 11 del DPR 30 dicembre 1995, Piano triennale di sviluppo
dell’Università per il triennio 1994/1996, si è espressamente previsto che “per
specifiche iniziative e programmi relativi ad attività di orientamento, culturali e
didattiche integrative, nonché per l’attuazione delle altre norme previste in materia di
diritto allo studio, da realizzarsi anche tramite Collegi universitari legalmente
riconosciuti, potranno essere concessi contributi alle Università”. In questo modo è
stato riconosciuto il ruolo complementare dei collegi rispetto alla specifica azione
formativa realizzata dagli atenei.
Nel 1997 è stata costituita la Conferenza permanente dei Collegi universitari
legalmente riconosciuti, organo di rappresentanza di tutti i collegi in Italia e all’estero, i
cui obiettivi istituzionali sono: la promozione e valorizzazione di attività e azioni
comuni volte a favorire iniziative di ricerca e collaborazione nei settori
dell’orientamento universitario e professionale, della didattica del tutorato e della
formazione degli studenti; la stesura di proposte presso le sedi legislative e
amministrative al fine ottenere un sempre più ampio riconoscimento all’interno del
sistema universitario.
Infine, con la legge del 14 novembre 2000, n. 338, “Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari”, i collegi non statali legalmente riconosciuti
sono stati tra i possibili beneficiari di interventi di cofinanziamento statale per la
realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio.
3.
Il finanziamento dello Stato 1994-2001
Il Comitato ha ottenuto dal Ministero le informazioni relative al finanziamento
delle istituzioni destinatarie degli interventi:
♦ la Regione Sardegna;
♦ le residenze e i collegi statali:
a. il collegio della Scuola Normale Superiore di Pisa.
b. il collegio della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S.
Anna” di Pisa;
c. il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria;
♦ i collegi non statali legalmente riconosciuti
a. il Collegio Universitario Renato Einaudi di Torino;
b. la Fondazione Residenze Universitarie Internazionali di Roma;
c. l’Almo Collegio Borromeno di Pavia;
d. il Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia;
e. il Collegio Ghisleri e la Fondazione Bruni di Pavia;
8
“Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui l’articolo 35 sono le Università statali,
gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche
per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici
destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle
medesime Università…”.Art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, “Nuove norme per l’edilizia scolastica
e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971”
14
f.
g.
h.
i.
j.
k.
il Collegio universitario Santa Caterina da Siena di Pavia;
il Collegio universitario Don Mazza di Padova;
il Centro Europeo Università e Ricerca (CEUR) di Bologna;
la Fondazione Comunità Domenico Tardini di Roma;
l’Istituto per le ricerche e attività educative (IPE) di Napoli;
l’Associazione Centro Attrezzature Residenziali Culturali ed Educative in Sicilia
(ARCES) di Palermo;
l. il Collegio Universitario Internazionale di Roma (CUIR);
m. la Fondazione S. Carlo di Modena.
Negli ultimi anni hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, e
un contributo finanziario iniziale pari a 200 milioni di lire, il Collegio Internazionale di
Roma (CUIR) la Fondazione Collegio “S. Carlo di Modena.
3.1
I contributi per il funzionamento
Nella tabella 6 sono riportate le erogazioni di contributi dal capitolo dal 1994 al
2001.
Dalla tabella emerge che nel periodo 1994-1999 le assegnazioni sono rimaste
sostanzialmente invariate. Durante l’esercizio finanziario 2000, la Regione Sardegna
non ha ricevuto alcun contributo: le somme rese così libere sono state assegnate ai
collegi e alle residenze statali e ai collegi non statali legalmente riconosciuti. Uno
specifico aumento del capitolo nel 2001 ha consentito di assegnare alla Regione
Sardegna le somme spettanti sia nel 2000 che nel 2001, mantenendo inalterate quelle
delle altre istituzioni. Essendo stato confermato per l’anno in corso lo stesso
stanziamento di quello precedente, sono disponibili nel capitolo risorse aggiuntive pari a
6.885 milioni di lire. Nella tabella 7 è riportato l’ammontare dei contributi statali ai
collegi e alle residenze statali: le rispettive quote di finanziamento sono rimaste
invariate.
Nella tabella 8 sono evidenziati i contributi ministeriali erogati ai collegi non
statali legalmente riconosciuti negli anni 1994-2001.
15
Tabella 6. La ripartizione delle risorse
tra le diverse tipologie di istituzioni 1994 - 2001
Valori assoluti in milioni di lire
1994
Regione autonoma Sardegna
Collegi e residenze statali
Collegi legalmente riconosciuti
Totale
1995
1996
1997
1998
1999
2000
(**)
2001
7.100 6.695 6.946 6.946 6.898 6.884 6.884 8.580
12.055 11.202 11.678 11.678 11.597 11.574 14.311 14.425
17.945 16.398 17.376 17.376 17.505 17.541 21.689 22.110
37.100 34.295 36.000 36.000 36.000 36.000 42.884 45.115
Note:
(*) I valori sono approssimati al milione, mentre i totali tengono conto del valore esatto
(**) Nel 2000 lo stanziamento complessivo è stato pari a 36 miliari di lire. Il contributo alla Regione
Sardegna relativo a tale anno è stato erogato nel 2001.
Quote percentuali
1994
19,1
32,5
48,4
100,0
Regione autonoma Sardegna
Collegi e residenze statali
Collegi legalmente riconosciuti
Totale
1995
19,5
32,7
47,8
100,0
1996
19,3
32,4
48,3
100,0
1997
19,3
32,4
48,3
100,0
1998
19,2
32,2
48,6
100,0
1999
19,1
32,2
48,7
100,0
2000
16,0
33,4
50,6
100,0
2001
19,0
32,0
49,0
100,0
Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff. II.
Tabella 7. La ripartizione delle risorse
ai collegi ed alle residenze statali
Valori assoluti in milioni di lire
Collegi e Residenze statali
Scuola Normale Superiore diPisa
Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa
Centro Residenziale dell'Università di Calabria
Totale
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1.925 1.764 1.877 1.877 1.864 1.860 2.300 2.318
1.475 1.261 1.379 1.379 1.369 1.366 1.690 1.703
8.655 8.177 8.423 8.423 8.364 8.347 10.321 10.404
12.055 11.202 11.678 11.678 11.597 11.574 14.311 14.425
Quote percentuali
Collegi e Residenze statali
Scuola Normale Superiore diPisa
Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa
Centro Residenziale dell'Università di Calabria
Totale
1994
16,0
12,2
71,8
100,0
1995
15,7
11,3
73,0
100,0
1996
16,1
11,8
72,1
100,0
1997
16,1
11,8
72,1
100,0
1998
16,1
11,8
72,1
100,0
1999
16,1
11,8
72,1
100,0
Nota:
(*) I valori sono approssimati al milione, mentre i totali tengono conto del valore esatto.
Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff. II.
16
2000
16,1
11,8
72,1
100,0
2001
16,1
11,8
72,1
100,0
Tabella 8. La ripartizione delle risorse
ai collegi non statali legalmente riconosciuti 1994 - 2001
Valori assoluti in milioni di lire
Collegi non statali legalmente riconosciuti
Collegio Univ. Einaudi di Torino
Fondazione RUI di Roma
Collegio Borromeo di Pavia
Fondazione "S e E Mattei" di Pavia
Collegio Ghislieri di Pavia
Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia
Collegio "Don N. Mazza" di Padova
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna
Fondazione Comunità Tardini di Roma
Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R. di Roma
Fondazione "S. Carlo" di Modena
Totale
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1.700 1.550 1.657 1.656 1.976 1.870 2.270 2.270
4.450 4.138 4.282 4.282 4.178 4.197 5.161 5.136
1.385 1.203 1.309 1.309 1.157 1.247 1.494 1.497
750
685
716
716
745
776
1.009 1.017
1.650 1.502 1.607 1.607 1.573 1.575 1.986 1.985
550
550
577
576
557
588
742
741
3.850 3.570 3.737 3.737 3.512 3.576 4.318 4.301
1.000
775
904
904
1.052 1.027 1.382 1.423
960
910
967
967
1.018
954
1.178 1.194
1.200 1.065 1.147 1.147 1.083 1.100 1.364 1.360
450
450
474
473
452
464
557
554
200
165
228
263
368
17.945 16.398 17.376 17.376 17.503 17.541 21.688 22.111
Quote percentuali
Collegi non statali legalmente riconosciuti
Collegio Univ. Einaudi di Torino
Fondazione RUI di Roma
Collegio Borromeo di Pavia
Fondazione "S e E Mattei" di Pavia
Collegio Ghislieri di Pavia
Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia
Collegio "Don N. Mazza" di Padova
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna
Fondazione Comunità Tardini di Roma
Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R. di Roma
Fondazione "S. Carlo" di Modena
Totale
1994
9,5
24,8
7,7
4,2
9,2
3,1
21,4
5,6
5,3
6,7
2,5
100,0
1995
9,5
25,2
7,3
4,2
9,2
3,4
21,8
4,7
5,5
6,5
2,7
100,0
1996
9,5
24,7
7,5
4,2
9,2
3,3
21,5
5,2
5,6
6,6
2,7
100,0
1997
9,5
24,7
7,5
4,1
9,3
3,3
21,5
5,2
5,6
6,6
2,7
100,0
1998
11,3
23,9
6,6
4,2
9,0
3,2
20,1
6,0
5,8
6,2
2,6
1,1
100,0
1999
10,7
23,9
7,1
4,4
9,0
3,4
20,4
5,9
5,4
6,3
2,6
0,9
100,0
2000
10,5
23,8
6,9
4,7
9,1
3,4
19,9
6,4
5,4
6,3
2,6
1,0
100,0
Nota: (*) I valori sono approssimati al milione, mentre i totali tengono conto del numero completo
Fonte: Murst – D.A.U.S, Uff, II.
17
2001
10,3
23,2
6,8
4,6
9,0
3,4
19,5
6,4
5,4
6,2
2,5
1,2
1,7
100,0
3.2
I contributi per l’edilizia
Con la legge del 28 luglio 1967, n. 641, “Misure di intervento finanziario dello
stato a sostegno dell’edilizia scolastica ed universitaria”, all’art. 42 i collegi non statali
legalmente riconosciuti sono stati inclusi, per la prima volta, tra i soggetti ammessi a
godere di questi contributi.
Attualmente, il 3% del fondo per l’edilizia universitaria viene ripartito tra i
collegi legalmente riconosciuti secondo i seguenti criteri:
il 50% sulla base del numero delle sedi di ciascun collegio e dell’ubicazione delle
sedi stesse (indicatore di struttura), nel seguente modo:
1 punto per ogni collegio, con un incremento di 0,25, se la “sede principale”
è ubicata in una città con megateneo;
0,25 punti per ciascuna delle “altre sedi” di ogni collegio, prevedendo anche
in questo caso un ulteriore incremento di 0,25 per ciascun di tali sedi, se
ubicata in città con megateneo;
il 50% secondo il peso derivante dalla ripartizione dei contributi di funzionamento
concessi ai collegi stessi per l’anno precedente (indicatore di funzionamento).
Nelle seguenti tabelle sono riportati, a titolo di esempio, i calcoli relativi alla
ripartizione della quota del fondo per l’edilizia relativa ai collegi non statali legalmente
riconosciuti nel 2001. Dalla disponibilità totale del fondo, pari a 470 miliardi di lire, il
3% (14.100 milioni di lire) è stato ripartito tra i diversi soggetti interessati.
Nella tabella 10 sono indicati i valori percentuali e le quote di finanziamento
destinate ai collegi non statali legalmente riconosciuti per l’edilizia dal 1998 al 2001.
Tabella 9. La ripartizione dei contributi per l’edilizia
tra i collegi non statali legalmente riconosciuti 2001
Calcolo dell’indicatore di funzionamento
Sede
principale
Torino
Roma
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Padova
Bologna
Roma
Napoli
Palermo
Roma
-
Elenco collegi
Collegio Univ. Einaudi
Fondazione RUI
Collegio Borromeo
Fondazione "S e E Mattei"
Collegio Ghislieri
Fonadzione "S.Bruni"
Collegio "S.Caterina da Siena"
Collegio "Don N. Mazza"
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR
Fondazione Comunità Tardini
Ist. Ric.Attività Educ. IPE
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R.
Fondazione "S. Carlo"
Totale
18
(A)
(B)
2.270
5.161
1.494
1.009
993
993
742
4.318
1.382
1.178
1.364
557
228
21.688
10,5
23,8
6,9
4,7
4,6
4,6
3,4
19,9
6,4
5,4
6,3
2,6
1,1
100,0
Calcolo dell’indicatore di struttura
Elenco collegi
Collegio Univ. Einaudi
Fondazione RUI
Collegio Borromeo
Fondazione "S e E Mattei"
Collegio Ghislieri
Fonadzione "S.Bruni"
Collegio "S.Caterina da Siena"
Collegio "Don N. Mazza"
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR
Fondazione Comunità Tardini
Ist. Ric.Attività Educ. IPE
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R.
Fondazione "S. Carlo"
Sede
principale
Torino
Roma
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Padova
Bologna
Roma
Napoli
Palermo
Roma
Modena
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
0,25
0,25
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
-
0
7
0
0
0
0
0
2
3
0
2
1
0
-
0
1,75
0
0
0
0
0
0,5
0,75
0
0,5
0,25
0
-
0
3
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
-
0
0,75
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0
0,5
0
0
-
LEGENDA
(A) - Punteggio base
(B) - Incremento punti 0,25 se "sede principale" in città con megateneo
(C) - Numero "altre sedi"
(D) - Incremento punti 0,25 per ciascuna delle "altre sedi"
(E) - Numero "altre sedi" in città con megateneo
(F) - Incremento punti 0,25 per ciascuna delle "altre sedi", se in città con megateneo
(G) - Totale punti
(H) - Peso percentuale punteggi di colonna (G)
19
Tot. Punti
(G)
1,25
3,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,25
1,25
2,25
1,50
1,25
20,50
% punti
(H)
6,1
18,3
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
9,8
11,0
6,1
11,0
7,3
6,1
100,0
Calcolo della ripartizione
Elenco collegi
Collegio Univ. Einaudi
Fondazione RUI
Collegio Borromeo
Fondazione "S e E Mattei"
Collegio Ghislieri
Fonadzione "S.Bruni"
Collegio "S.Caterina da Siena"
Collegio "Don N. Mazza"
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR
Fondazione Comunità Tardini
Ist. Ric.Attività Educ. IPE
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R.
Fondazione "S. Carlo"
Sede
principale
Torino
Roma
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Padova
Bologna
Roma
Napoli
Palermo
Roma
-
(A)
(B)
(C)
6,1
18,3
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
9,8
11,0
6,1
11,0
7,3
6,1
100,0
430
1290
344
344
344
344
344
688
774
430
774
516
430
7050
10,5
23,8
6,9
4,7
4,6
4,6
3,4
19,9
6,4
5,4
6,3
2,6
1,1
100,0
(D)
738
1678
486
328
323
323
241
1404
449
383
443
181
74
7050
(E)
1168
2967
830
672
667
667
585
2091
1223
813
1217
697
504
14100
LEGENDA
(A) - Peso percentuale punteggi da tabella precedente (colonna H)
(B) - Ripartizionein base al peso di colonna (A) del 50% dell'importo totale (14.100 milioni di lire)destinato ai
collegi non statali legalmente riconosciuti
(C) - Peso percentuale contributi di finanziamento da tabella precedente (colonna B)
(D) - Ripartizione in base al peso di colonna (C) del 50% dell'importo totale
(E) - Assegnazione totale per il 2001. Somma di colonne (B) e (D)
Fonte: Murst – S.A.U.S, Uff. VII.
20
Tabella 10. La ripartizione dei contributi per l’edilizia ai collegi non
statali legalmente riconosciuti 1998 – 2001
Valori in milioni di lire
Collegi non statali legalmente riconosciuti
Collegio Univ. Einaudi di Torino
Fondazione RUI di Roma
Collegio Borromeo di Pavia
Fondazione "S e E Mattei" di Pavia
Collegio Ghislieri di Pavia
Fonadzione "S.Bruni"
Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia
Collegio "Don N. Mazza" di Padova
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna
Fondazione Comunità Tardini di Roma
Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R. di Roma
Fondazione "S. Carlo" di Modena
totale
1998
1.036
2.766
823
601
633
633
549
2.063
921
778
1.178
593
416
12.990
1999
1.304
3.162
862
685
703
703
605
2.237
1.274
893
1.287
742
543
15.000
2000
1.383
3.483
989
768
773
773
679
2.487
1.388
952
1.423
822
580
16.500
2001
1.168
2.967
829
672
667
667
585
2.091
1.223
813
1.217
697
504
14.100
Quote percentuali
Collegi non statali legalemente riconosciuti
Collegio Univ. Einaudi di Torino
Fondazione RUI di Roma
Collegio Borromeo di Pavia
Fondazione "S e E Mattei" di Pavia
Collegio Ghislieri di Pavia
Fonadzione "S.Bruni"
Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia
Collegio "Don N. Mazza" di Padova
Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna
Fondazione Comunità Tardini di Roma
Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli
ARCES di Palermo
Collegio C.U.I.R. di Roma
Fondazione "S. Carlo" di Modena
Totale
1998
8,0%
21,3%
6,3%
4,6%
4,9%
4,9%
4,2%
15,9%
7,1%
6,0%
9,1%
4,6%
3,2%
100,0%
1999
8,7%
21,1%
5,7%
4,6%
4,7%
4,7%
4,0%
14,9%
8,5%
6,0%
8,6%
4,9%
3,6%
100,0%
Fonte: Murst – S.A.U.S- Uff. VII.
21
2000
8,4%
21,1%
6,0%
4,7%
4,7%
4,7%
4,1%
15,1%
8,4%
5,8%
8,6%
5,0%
3,5%
100,0%
2001
8,3%
21,0%
5,9%
4,8%
4,7%
4,7%
4,1%
14,8%
8,7%
5,8%
8,6%
4,9%
3,6%
100,0%
Per incentivare i collegi ad avviare politiche di rinnovamento delle strutture già
esistenti e di crescita continua dell’offerta residenziale, appare necessario creare una
relazione tra i finanziamenti per l’edilizia e quelli relativi al funzionamento. Tra i criteri
di ripartizione individuati dal Comitato si è data importanza ai mq totali disponibili,
dando un maggior peso alle aree di nuova costruzione. In sostanza, l’idea è di tener
conto dei maggiori servizi offerti agli studenti, e dei maggiori costi che ne derivano per
effetto della realizzazione di nuovi spazi.
4.
Un’analisi delle attività svolte
4.1
La Regione Sardegna
Come già precedentemente evidenziato la regione Sardegna riceve, da parte
dello Stato un unico finanziamento annuale per l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di diritto allo studio. Esso viene integrato da fondi regionali e distribuito tra
l’Ente per il diritto allo studio di Sassari e l’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario di Cagliari. Lo schema seguente (tabella 11) evidenzia come il
finanziamento gravante sull’ex capitolo 1805 assuma sempre più il carattere di
integrazione dell’intervento regionale.
Tabella 11. Le assegnazioni statali e la spesa della Regione Sardegna
per il diritto allo studio 2001
2001
Assegnazioni statali
8.580
11.463
ex 1805
fondo integrativo
Fondi regionali
per funzionamento
per investimenti
Totale
34.586
5.500
60.129
Nell’allegato n. 1 sono riportati alcuni dati sugli interventi per il diritto allo
studio della Regione Sardegna, attraverso gli organismi regionali per il diritto allo
studio di Cagliari e Sassari.
4.2
4.2.1
Le residenze e i collegi statali
La Scuola Normale Superiore di Pisa
La Scuola Normale di Pisa si compone della Classe di Lettere e filosofia e della
Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Nella Scuola si tengono corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai
corrispondenti corsi di laurea dell’Università di Pisa e corsi di perfezionamento,
22
equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n.308, gestiti
dalla Scuola in modo completamente autonomo e aperti a laureati italiani e dell’Unione
europea e a laureati stranieri di Paesi non facenti parte dell’UE. La Scuola inoltre
accoglie borsisti di scambio grazie a numerose convenzioni bilaterali stipulate con
università europee e internazionali.
La Scuola ha un peculiare carattere residenziale: gli allievi beneficiano, quindi,
di vitto e alloggio gratuito e di un sussidio didattico che, per gli allievi del corso
ordinario, ammonta a € 1.280 annui e, per gli allievi del corso di perfezionamento,
ammonta a € 8.500 annui. La Scuola, inoltre, provvede al rimborso delle tasse
universitarie a favore degli allievi del corso ordinario e corrisponde contributi a favore
di allievi e perfezionandi che per motivi di studio si recano presso altre università e
istituzioni di ricerca, in Italia e all’estero.
Il numero degli allievi della Scuola nell’anno 2001 è stato di 226 per il corso
ordinario e 144 per il corso di perfezionamento; oltre ad essi, hanno frequentato la
Scuola 34 allievi stranieri.
Vengono organizzati ogni anno numerosi convegni e seminari a cui partecipano
relatori di fama internazionale, consentendo all’allievo un continuo arricchimento del
proprio bagaglio culturale. Una delle caratteristiche della Scuola consiste nella
dimensione particolare che la ricerca assume al suo interno: in stretta connessione con i
collegi residenziali, sono presenti, infatti, centri e laboratori ove gli allievi possono
svolgere direttamente attività di ricerca. Tra i più importanti si segnalano il Laboratorio
di fisica, il Laboratorio di neurobiologia, il Laboratorio di biologia molecolare, il
Laboratorio di linguistica, il Laboratorio di storia, archeologia e topografia del mondo
antico, il Centro di ricerche informatiche per i beni culturali.
I docenti interni della Scuola tengono regolari corsi e seminari (in numero di 16
per Lettere, 64 per Scienze), che gli allievi sono tenuti a seguire a norma di statuto.
Al corso ordinario sono ammessi candidati, italiani e stranieri, in possesso di un
titolo di studio che dia accesso all’università e che non abbiano superato il ventiduesimo
anno di età; al corso di perfezionamento per cittadini italiani e di Paesi dell’Unione
europea sono ammessi candidati in possesso di laurea specialistica o titolo equipollente
e che non abbiano superato il trentesimo anno di età. Per i candidati al corso riservato a
laureati stranieri di Paesi non facenti parte dell’UE il limite d’età è elevato a trentadue
anni.
Si viene ammessi alla Scuola esclusivamente per merito, in base al risultato del
concorso di ammissione. Al corso ordinario si accede per concorso pubblico nazionale,
per esami, articolato in almeno due prove scritte e una prova orale per l’ammissione al
primo anno e in almeno due prove scritte e due prove orali per l’ammissione al quarto
anno. Al corso di perfezionamento per cittadini italiani e di Paesi dell’Unione europea si
accede esclusivamente in seguito a concorso pubblico a livello europeo per titoli ed
esami. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica. Vi è, inoltre, un corso di perfezionamento riservato a
laureati stranieri di Paesi non facenti parte dell’UE, al quale si accede per concorso per
titoli.
La Scuola rilascia:
a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano seguito il primo triennio del corso
ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal
regolamento didattico;
23
b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea specialistica e
superato, dopo di essa, l'esame di licenza.
Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo
un piano approvato dal Consiglio di Classe. L'ammissione agli anni successivi è
condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal Consiglio di Classe.
Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso di
studi il relativo esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione
scritta di fronte a una commissione internazionale di specialisti nominata dal Direttore.
Il diploma di perfezionamento rilasciato agli allievi che abbiano superato
l’esame è, ai sensi della legge 18 giugno 1986, n.308, a tutti gli effetti equipollente al
titolo di dottore di ricerca.
La Scuola dispone di propri edifici adibiti a collegio, per un totale di 362 camere
così suddivise:
Collegio Timpano – 114 camere
Collegio Carducci – 101 camere
Collegio D’Ancona – 54 camere
Collegio Fermi – 46 camere
Collegio San Silvestro – 47 camere
Attualmente, tali edifici sono interessati da un programma pluriennale di
ristrutturazione e ammodernamento: dalla disponibilità residenziale complessiva sono
quindi, di volta in volta, sottratte le camere del collegio interessato dai lavori. Per tale
motivo, è stata prevista l’erogazione in favore degli allievi perfezionandi che debbano
temporaneamente alloggiare al di fuori delle strutture collegiali della Scuola di un
contributo integrativo di € 3.000 a titolo di rimborso per alloggio esterno.
Nell’allegato n. 2 è riportata una scheda sulle attività di sostegno agli studenti della
Scuola Normale Superiore di Pisa.
4.2.2
La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di
Pisa
La Scuola Superiore S. Anna è un istituto pubblico di istruzione universitaria e
post-universitaria a ordinamento speciale. La Scuola ha carattere residenziale, e si
propone di promuovere e potenziare la cultura scientifica, assicurando, a giovani
particolarmente meritevoli, ottimali condizioni di studio e di formazione umana e
scientifica.
La Scuola concentra le proprie attività nell'ambito delle Scienze Applicate e più
precisamente nei Settori di Agraria, Ingegneria e Medicina e Chirurgia, per le Scienze
Sperimentali; Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, per le Scienze Sociali.
Gli ambiti formativi in cui la scuola opera sono: Corsi ordinari (un percorso
formativo integrativo dei corsi di laurea dell’Università di Pisa), Corsi di
perfezionamento (corsi specifici della Scuola equipollenti al Dottorato di Ricerca),
Corsi di alta formazione e Master.
Solo gli allievi dei Corsi ordinari risiedono presso la Scuola, usufruiscono di una
serie di servizi, anche a carattere ricreativo, e seguono un percorso di formazione
integrativo che prevede anche l’assolvimento di una serie di obblighi didattici. Gli
allievi dei Corsi di perfezionamento, invece, non risiedono nella Scuola, ma ricevono un
contributo mensile a titolo di rimborso per l’alloggio esterno alla Scuola. Tutti i
candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria valido per l’iscrizione ai corsi
24
di primo livello possono partecipare all’esame di ammissione ai corsi ordinari; in
genere, esso consiste in una prova scritta articolata in due elaborati e una prova orale
volta ad approfondire da una parte le conoscenze e il profilo culturale dello studente e
dall’altra le sue capacità logico-deduttive, le sue motivazioni e la predisposizione per il
settore prescelto.
Gli studenti residenti devono sostenere, per ogni anno di corso, tutti gli esami
previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio della Classe accademica competente,
riportando in ogni singolo esame una votazione non inferiore a 24/30 e mantenendo una
votazione media non inferiore a 27/30.
I residenti usufruiscono di vitto e alloggio gratuito, di un contributo mensile, di
contributi per soggiorni all’estero, di abbonamenti a giornali e riviste. La Scuola è
formata da una serie di servizi e strutture: 129 posti alloggio, lavanderia, laboratori
linguistici, sala biblioteca e centro di calcolo.
Vengono assegnate complessivamente, considerati i tre anni di corso, 147 borse
di studio annuali per i corsi ordinari e 168 per i corsi di perfezionamento e si prevedono
rispettivamente 37 e 33 nuove ammissioni al primo anno nell’a.a. 2002/2003.
Nell’allegato n. 3 è riportata una scheda sulle attività di sostegno agli studenti della
Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
4.2.3
Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria
Il Centro Residenziale dispone attualmente di 2.828 posti letto e di un servizio di
Foresteria con oltre 60 posti letto: nelle proprie strutture alloggiano oltre agli studenti
circa 150 persone tra docenti e non docenti. L’area universitaria comprende un
complesso integrato di servizi e strutture: due mense con tre sale, una tavola calda e un
bar tavola calda, nei quali vengono distribuiti oltre 900.000 pasti all’anno, uno sportello
bancario, un Ufficio postale, una Libreria universitaria, un’agenzia viaggi, un’edicola,
una cappella cattolica, degli impianti sportivi, nonché spazi comuni per la ricreazione,
dotati di televisori, videoregistratori, personal computer, tavoli da ping-pong, ecc. Il
Centro Residenziale organizza, inoltre, numerose iniziative culturali stanziando per tali
attività (anno 2002) circa 103.302,00 Euro.
All’inizio di ogni anno accademico, il presidente del Centro Residenziale
assegna con proprio decreto, gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una
graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione del centro, sulla base delle
disposizioni statali in materia di uniformità di trattamento. In particolare, si possono
individuare tre classi di soggetti che vengono ammessi al Centro Residenziale:
gli studenti meritevoli e di condizioni economiche disagiate vincitori di borsa di
studio, ottengono i servizi residenziali ed un trasferimento in denaro;
gli studenti meritevoli e di condizioni economiche disagiate, idonei per
l’assegnazione di una borsa di studio che fruiscono gratuitamente dei servizi
residenziali;
tutti gli altri studenti pagano un contributo in base al reddito.
Come riportato sulla “Carta dei Servizi del Campus”, il Centro Residenziale
nell’anno 2001-2002 ha destinato oltre 6.000.000 Euro per l’assegnazione di borse di
studio e di incarichi part-time a studenti meritevoli, per programmi di studio
internazionali. Si contano circa 1.950 borse di studio (borse del diritto allo studio, ex
25
L.390/91), 150 incarichi part-time retribuiti e circa 51.646,00 Euro per i programmi di
studio all’estero.
Nell’allegato n. 4 è riportata una tabella riassuntiva delle caratteristiche
principali del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria: in
particolare sono state evidenziate le tariffe in vigore per l’anno 2001/2002.
4.3
I collegi non statali legalmente riconosciuti
In questa parte sono stati rielaborati alcuni dati sui collegi universitari
legalmente riconosciuti, con lo scopo di conoscere più a fondo le loro attività e la loro
organizzazione e quindi di determinare quali potrebbero essere i criteri discriminanti per
la concessione e la ripartizione della quota di riequilibrio. I dati raccolti provengono dal
sito http: //universo.murst.it, dai siti dei singoli collegi, dai loro bilanci e dalle relazioni
pervenute al Murst nel 1999.
4.3.1
Il sito http://universo.murst.it
Il sito http://universo.murst.it è stato realizzato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR), per orientare i ragazzi, interessati
all'iscrizione all'università, nella scelta del corso di studi che più risponde ai loro
interessi e presenta una sezione interamente dedicata ai collegi legalmente riconosciuti
Ogni collegio ha una scheda informativa di semplice e facile consultazione, non sempre
completa in tutte le sue parti:
Nome e sede dell’ente gestore del collegio;
Ubicazione
Numero di posti letto;
Posti mediamente messi a concorso ogni anno;
Costi per studente;
Data di scadenza della domanda di ammissione;
Documenti necessari per il concorso;
Criteri d’ammissione;
Metodologia della selezione;
Condizioni per la conservazione del posto;
Servizi (alberghieri) offerti;
Struttura della residenza;
Attività culturali offerte.
Nell’allegato n. 5 il Comitato ha rielaborato alcune delle informazioni presenti in
rete: si noti come lo schema utilizzato per le schede informative sui collegi, sia un utile
esempio di come potrebbe essere strutturata una possibile relazione/richiesta di
finanziamento da parte di un collegio.
Le schede non sono complete, soprattutto per quel che riguarda il numero di
borse di studio erogate durante l’anno e il loro ammontare complessivo, il numero di
posti annualmente assegnati in base ai meriti scolastici e gli eventuali premi annuali per
tesi di laurea.
26
4.3.2
Le relazioni sulle attività svolte nel 1999
Le relazioni dei collegi legalmente riconosciuti sono state redatte nell’anno
2000, su richiesta del Ministero, con l’obiettivo di avere una chiara descrizione delle
loro attività, dei servizi offerti, dell’organizzazione e gestione delle risorse a
disposizione. Non essendo stata definita a priori una forma standard delle relazioni esse
appaiono eterogenee e quindi non facilmente utilizzabili per una valutazione comparata.
Viene riportato qui di seguito una possibile griglia di informazioni, prendendo
spunto dalle diverse relazioni analizzate, che potrebbe essere utilizzata per la stesura
delle future relazioni delle attività dei collegi.
Numero studenti residenti;
Numero studenti di passaggio;
Numero studenti stranieri;
Città di provenienza degli studenti residenti (Tabella con ripartizione per regioni
degli studenti ospiti del collegio negli ultimi 10 anni);
Distribuzione degli studenti ospiti tra facoltà e corsi di laurea negli ultimi 10 anni;
Andamento del numero degli studenti ospiti negli ultimi anni (conferme, laureandi,
nuovi);
Risultati scolastici: numero crediti, durata degli studi;
Diritto allo studio
Numero posti messi a concorso ogni anno;
Numero borse di studio (per merito, per studenti bisognosi, per tesi di laurea, per
soggiorni all'estero) e loro ammontare;
Ripartizione per fasce di reddito (quanti in ogni fascia);
Condizioni d’ammissione;
Metodologia di selezione;
Condizioni per la conservazione del posto;
Altri servizi
Mensa: numero di pasti serviti, tipo di servizio offerto (completo, cena e colazione,
ecc.);
Servizio sanitario;
Attività sportive;
Strutture informatiche: Numero PC/stampanti/ scanner negli uffici e nelle sale
studenti; Programmi installati;
Strutture bibliotecarie:
Gestore, orario, modalità di consultazione;
Numero volumi;
Numero volumi acquistati;
Riviste e periodici;
Dizionari ed enciclopedie;
Giornali, quotidiani, settimanali;
Altre riviste;
27
Dimensione internazionale
Corsi interni di lingua (certificazioni);
Progetti Erasmus, Socrates (accoglienza studenti stranieri e corsi di lingua italiana);
Scambi con università straniere;
Scambi culturali con l'estero;
Altri progetti internazionali;
Orientamento e formazione
Attività di orientamento;
Attività di orientamento in itere;
Assistenza accademica e tutorato;
Corsi che consentono l’acquisizione di crediti formativi universitari;
Convegni e Manifestazioni
Conferenze seminari;
Manifestazioni varie;
Attività in collaborazione con Ateneo o Città;
Attività varie
Ricerche, pubblicazioni ed attività editoriali;
Rapporti tra studenti (Associazioni, gruppi di lettura);
Formazione artistica ed espressiva (cinema, teatro, concerti, fotografia, musica);
Cooperazione e volontariato sociale;
Estratto rassegna stampa attività culturali.;
4.3.3
I bilanci
Per completare l’analisi sono stati rielaborati alcuni dati ricavati dai bilanci dei
collegi, consegnati ogni anno al Ministero; in particolare è stata calcolata l’incidenza del
contributo ministeriale sull’entrate correnti totali. Non è stato possibile calcolare tale
indice per la Fondazione S. Carlo di Modena che ha accesso al contributo solo dal 2001
e per il Collegio CUIR di Roma, i cui bilanci non sono disponibili. Nell’allegato 6 sono
riportate le tabelle contenenti i dati.
L’elemento principale che emerge dall’analisi è quello di un forte squilibrio
dell’incidenza del contributo pubblico sulle entrate complessive di ciascuna istituzione.
Al fine di garantire pari opportunità tra tutti i beneficiari dell’intervento pubblico,
appare importante introdurre nella distribuzione della quota di riequilibrio uno specifico
criterio che premi la capacità di autofinanziamento dei collegi.
28
5.
5.1
Le proposte di riparto
I criteri proposti dall’Osservatorio nel 1998
Nel 1998 il direttore del Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti ha
chiesto all’Osservatorio l’individuazione di criteri per un graduale riequilibrio nella
distribuzione dei fondi del capitolo 1508. Nel DOC 12/98, l’Osservatorio aveva
proposto di mantenere inalterate le percentuali di assegnazione alla Regione Sardegna e
ai collegi e residenze statali, pur sottolineando la necessità di riorganizzare il capitolo in
modo da ottenere un progressivo riequilibrio tra le diverse tipologie di soggetti
beneficiari, in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Per i collegi non statali legalmente riconosciuti, invece, l’Osservatorio aveva
proposto di ripartire la quota di riequilibrio nel seguente modo:
• 70% in proporzione ai posti letto messi a disposizione;
• 25% in proporzione ai pasti erogati in gestione diretta;
• 5% in proporzione ai trasferimenti diretti agli studenti.
Il DOC 12/98 riconosceva, infine, la necessità di avviare un approfondimento
delle problematiche relative alla valutazione del complesso dei servizi forniti da tali
istituzioni, al fine di rendere possibile la definizione di più adeguati e articolati criteri di
ripartizione delle risorse.
5.2
I criteri di ripartizione applicati dal 1998 al 2001
Negli ultimi anni la ripartizione del capitolo tra le tre tipologie di beneficiari è
rimasta sostanzialmente costante con riferimento ai valori storici. Allo stesso modo
anche la distribuzione delle risorse tra i collegi statali è rimasta stabile sui valori storici.
Per i collegi legalmente riconosciuti la ripartizione della quota di finanziamento, passata
dal 48,4% nel 1994 al 49% nel 2001, è stata attribuita nei primi due anni sulla base dei
criteri di riequilibrio proposti dall’Osservatorio (numero posti letto messi a
disposizione, numero di pasti erogati in gestione diretta e trasferimenti diretti agli
studenti), successivamente integrati con indicatori legati al numero delle ore formative
svolte e ai costi di gestione.
Appare importante l’introduzione di indicatori che incentivino i collegi allo
svolgimento di attività formative integrative a quelle universitarie. Allo stesso modo è
condivisibile l’idea di rapportare i contributi all’insieme delle attività svolte dai collegi
anche grazie alla propria capacità di autofinanziamento, premiando in sostanza chi
spende di più, benché non sia sempre vero che a più elevati livelli di spesa
corrispondano servizi “migliori”.
Nella tabella 12 sono riportati i criteri di ripartizione della quota di riequilibrio
adottati dal Ministero dal 1998 al 2001 per l’erogazione dei contributi ai collegi
legalmente riconosciuti: per ogni indicatore viene riportato il valore quantitativo totale,
per ogni anno, e il relativo peso percentuale utilizzato nella ripartizione della quota di
riequilibrio.
29
Tabella 12. I criteri di ripartizione adottati per il riparto della quota di riequilibrio
tra i collegi statali legalmente riconosciuti 1998 - 2001
Quota di riequilibrio in
milioni di lire
Posti letto
Pasti erogati in gestione
diretta
Trasferimenti diretti agli
studenti in milioni di lire
Numero delle ore
formative
Bilancio e costi di
gestione
Posti letto collegi pavesi
1998
1999
2000
2001
3.403
3.435
4.147
4.369
totali
ripart.
quota
totali
ripart.
quota
totali
ripart.
quota
totali
ripart.
quota
2.745
70%
3.321
70%
3.404
20%
3.504
20%
895.531
25%
1.196.304
25%
1.219.448
15%
1.250.486
15%
1.068
5%
18.153
5%
25.587
20%
28.521
20%
-
-
-
-
58.796
20%
68.260
20%
-
-
-
-
42.877.409
20%
49.328.213
20%
-
-
-
-
609
5%
609
5%
Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff II.
A partire dall’esercizio 2000, in base all’Accordo di programma del 23 ottobre
1997 tra Murst e Università degli studi di Pavia, il 5% della quota di riequilibrio,
relativa ai collegi legalmente riconosciuti viene attribuito in proporzione al numero dei
posti disponibili nei Collegi pavesi. Il Ministero con tale accordo si impegna a sostenere
il programma di iniziative di formazione pre-laurea e post-laurea, per una fase
sperimentale della durata di 5 anni, e dispone, a favore dell’Università, un
finanziamento annuo di £ 3.192.000.000, con vincolo di destinazione, precisando che
tale importo graverà sul cap. 1263 dello stato di previsione della spesa del Ministero per
il 1997 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Sono nate in questo
modo la Scuola Universitaria Superiore (pre-laurea), la Scuola Avanzata di Formazione
Integrata (post-laurea) e le Scuole Europee di Studi Avanzati (post-laurea). In seguito
all’Accordo di Programma il 12 giugno 1997 è stato costituito a Pavia il consorzio
denominato Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), formato dall’Università
degli studi di Pavia, dai Collegi Borromeo, Ghisleri, Nuovo e S. Caterina da Siena, e
dall’Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (ISU). Molti corsi delle scuole nate
con l'accordo del 23 ottobre 1997 si svolgono all'interno dei collegi e i vincitori del
concorso di ammissione ai corsi hanno diritto ad un posto in un collegio pavese per tutta
la durata degli studi.
30
5.3
I nuovi criteri generali di riferimento del Ministero
Nella lettera del 9 aprile 2002, inviata al Comitato dal Dipartimento per la
Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici, il Ministero ha chiesto di
individuare nuovi criteri di riparto delle risorse finanziarie, che tengano conto delle
attività che possono contribuire a favorire il conseguimento degli obiettivi propri della
riforma universitaria in atto; ovvero “consentire agli studenti di concludere gli studi
secondo la prevista durata evitando il fenomeno dei fuori corso”. Quindi, “si ritiene
possano rappresentare criteri premianti le attività di orientamento svolte nei confronti
degli studenti iscritti nel penultimo anno e ultimo anno delle scuole secondarie
superiori, così come quelle di tutorato orientante durante il percorso di studi;
qualunque corso fosse svolto d’intesa con le Università ai sensi dell’art. 6 del D.M.
509/1999 per la verifica della preparazione iniziale degli studenti rispetto al corso
scelto; lo svolgimento o il potenziamento di corsi di lingue o di informatica”.
La proposta del Ministero è di riconoscere ai collegi un contributo, pari a quanto
erogato nell’esercizio finanziario 2001, e di ripartire una quota di cofinanziamento
“sulla base di una documentazione di spesa per le attività predette”. Posto che, come
per le Università, vengano accantonate una quota per operare un riequilibrio, per i casi
in cui il contributo ministeriale sia al di sotto di una soglia minima rispetto alla spesa di
gestione, e una quota di riserva per eventi straordinari o per nuovi Collegi, l’obiettivo
del Ministero è di privilegiare, nella distribuzione di tale cofinanziamento, i collegi
legalmente riconosciuti in grado di fornire una “idonea documentazione attestante il
superamento da parte degli studenti ospiti, degli esami previsti nel corrispondente anno
di iscrizione, le votazioni di esame, la conclusione del corso nei tempi previsti,
l’inserimento nel mondo del lavoro”.
5.4
Le proposte della Conferenza permanente dei collegi non statali legalmente
riconosciuti
Nella riunione del 19 gennaio 2002, la Conferenza permanente dei collegi non
statali legalmente riconosciuti ha proposto alcuni possibili criteri di riparto degli
eventuali fondi eccedenti la quota storica:
1. 20% della quota ripartito tra i collegi che hanno attivato corsi riconosciuti da
un’università italiana o dal Miur;
2. 10% della quota ripartita tra i collegi che svolgono attività culturali e formative in
collaborazione con università italiane o estere9;
3. 20% della quota ripartita tra i collegi che aprono nuove residenze o ampliano quelle
esistenti (numero posti letto);
4. 15% della quota da ripartire per esigenze di carattere straordinario;
5. 25% della quota ripartita tra i Collegi per i quali la quota di consolidamento copre
meno del 30% dei costi inerenti la gestione (progressivo consolidamento);
6. 10% della quota ripartita in proporzione ai trasferimenti agli studenti.
9
In entrambi i casi (punti 1 e 2) i Collegi dovranno redigere una relazione documentata delle proprie
attività, presentarla al Consiglio di Presidenza della Conferenza, che si occuperà di determinare un
criterio sperimentale di ripartizione.
31
5.5
Le proposte del Comitato per il riparto tra le tipologie di istituzioni
Il Comitato propone di adottare criteri di ripartizione su base triennale per
permettere ai Collegi di attuare una programmazione delle proprie attività e per
stimolare, sulla base di un sistema di incentivi, noto e definito, per un periodo di tempo
certo, il perseguimento dei principali obiettivi del Ministero, anche in termini
competitivi.
Prendendo atto che la legge di bilancio ha previsto per l’anno 2002 - con
riferimento al capitolo 5518 - uno stanziamento pari a Euro 26.855.759 (52 miliardi di
lire), è possibile distinguere tra la quota storica, pari a 45,115 miliardi di lire, una quota
“aggiuntiva”, pari a 6 miliardi di lire e una quota di riserva di 886 milioni di lire per
interventi di natura straordinaria. Pur nella invarianza dello stanziamento di bilancio,
tale quota è resa effettivamente disponibile perché nel corso del 2001 è stata utilizzata
per attribuire alla Regione Sardegna le somme ad essa spettanti per il 2000 e non
attribuite in quell’anno.
In base a quanto già specificato all’interno del documento il Comitato propone,
per la Regione Sardegna, un consolidamento della quota storica pari a 8.580 milioni di
lire ed una ripartizione paritaria della quota aggiuntiva tra le due categorie di
istituzioni statali e non statali (tabella 13).
Tabella 13. La proposta di riparto della quota aggiuntiva 2002
tra le diverse tipologie di istituzioni
Regione Autonoma Sardegna
Collegi e residenze statali
Collegi legalmente riconosciuti
Quota di riserva
8.580
14.425
22.110
quote
percentuali di
ripartizione
50,0%
50,0%
totale
45.115
100,0%
quota consolidata
2001
quota
aggiuntiva
3.000
3.000
6.000
totale assegnazione
8.580
17.425
25.110
886
52.001
Nella tabella 14 è riportata l’ipotesi di ripartizione della quota aggiuntiva per le
residenze statali, fondata sul criterio storico, in considerazione della difficile
comparazione delle attività svolte dalle diverse istituzioni.
Il Comitato ritiene opportuno ricordare che gli incrementi del finanziamento
all’Università degli studi della Calabria sono motivati dalla necessità di destinare
maggiori risorse all’erogazione di borse di studio e che, al tal fine, siano destinate tutte
le risorse aggiuntive ottenute dall’Ateneo rispetto alla quota storica del 1999. Allo
stesso scopo dovranno essere destinate anche le eventuali nuove risorse rese disponibili
dalla Regione Calabria, essendo già coperti i costi relativi all’erogazione dei servizi
residenziali dall’attuale finanziamento statale.
32
Tabella 14. La proposta di ripartizione della quota aggiuntiva 2002
tra i collegi e le residenze statali
quota consolidata
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Centro Residenziale di Cosenza
totale
5.6
2.318
1.703
10.404
14.425
ripartizione con percentuali
storiche
483
16,1%
354
11,8%
2.163
72,1%
3.000
100,0%
totale assegnazione
2.801
2.057
12.567
17.425
Le proposte del Comitato per il riparto tra i collegi non statali legalmente
riconosciuti
Allo scopo di tener conto e di attuare gli obiettivi del Ministero di riequilibrio ed
incentivazione nella distribuzione delle risorse tra i Collegi, il Comitato propone di
articolare il finanziamento statale in diverse modalità (quota storica, quota di
riequilibrio, quota di incentivazione, quota per progetti), coerentemente con
l’impostazione generale applicata ad analoghi meccanismi di riparto di risorse del
sistema universitario.
La quota storica consolidata consente, infatti, di dare alle istituzioni alcuni
elementi certi di riferimento per la programmazione delle proprie attività. Al tempo
stesso, la quota di riequilibrio si pone l’obiettivo di perseguire una maggiore equità
nella distribuzione delle risorse pubbliche, tenendo conto della crescita delle attività
svolte dalle singole istituzioni e superando i livelli del finanziamento storico. La quota
di incentivazione e quella per progetti, cui saranno destinate le risorse aggiuntive future,
tendono a promuovere il perseguimento degli obiettivi più importanti di attuazione della
riforma degli ordinamenti didattici universitari.
Nella scelta degli specifici indicatori il Comitato si è posto l’obiettivo di
individuarne alcuni che, coerenti con le finalità generali, abbiano le caratteristiche di
essere rilevabili in modo oggettivo, in tempi rapidi, verificabili, al fine di garantire la
rapidità e la trasparenza del processo di ripartizione delle risorse statali.
Al fine della distribuzione della quota di riequilibrio il Comitato ha individuato
tre indicatori che consentono di tener conto, in misura crescente, degli aspetti qualitativi
dei servizi offerti agli studenti, puntando ad un ampliamento della platea dei beneficiari
anche agli studenti non residenti. A tal fine, sembra opportuno superare i tradizionali
indicatori relativi al numero degli alloggi e dei posti offerti, a favore della
considerazione degli spazi disponibili per lo svolgimento delle attività, classificati
secondo le modalità proposte dai recenti provvedimenti ministeriali sugli standard
qualitativi delle residenze universitarie10, premiando la disponibilità di spazi per lo
svolgimento delle attività formative a favore anche degli studenti non residenti. Un
parametro di ponderazione specifica è stato proposto per le residenze localizzate nelle
10
Decreto 9 maggio 2001, n. 118: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai
parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari
di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388”.
33
aree in situazione di disagio socioeconomico, secondo la definizione dell’obiettivo 1
dell’Unione Europea (Programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006), e per i collegi
pavesi, ai sensi dell’Accordo di programma del 23 ottobre 1997 con il Murst. Al fine di
garantire coerenza tra il finanziamento per l’edilizia e quello per il funzionamento, sono
premiati, con specifica ponderazione, gli spazi realizzati negli ultimi anni.
All’attivazione di nuove strutture, corrisponde, infatti, un miglioramento dei servizi
offerti, ma anche una crescita dei costi di gestione. Nella distribuzione della quota di
riequilibrio si tiene conto, come nel passato, anche dell’entità degli interventi monetari a
favore degli studenti e delle entrate proprie di ciascuna istituzione al fine di riequilibrare
l’incidenza del contributo statale sulle risorse a loro disposizione ed incentivare la
capacità di autofinanziamento.
Nella distribuzione della quota di incentivazione sono, invece, privilegiati gli
obiettivi più innovativi relativi all’attuazione della riforma, tenendo conto di quelli già
applicati per le università statali e legalmente riconosciute, al fine di ridurre i tempi di
conseguimento del titolo di studio (studenti equivalenti e laureati in corso). Tali
indicatori costituiscono peraltro una proxy dell’efficacia stessa delle attività formative e
di sostegno svolte dai collegi. A decorrere del 2003, essi sono integrati con indicatori di
realizzazione degli obiettivi della convenzione tra i Collegi legalmente riconosciuti e la
Crui, al fine di accrescere le attività formative utili all’acquisizione dei crediti formativi
o al recupero di eventuali debiti formativi.
In ciascun esercizio finanziario del triennio di riferimento, le risorse da
attribuirsi ai collegi non statali legalmente riconosciuti dovrebbero, quindi, articolarsi
nelle seguenti modalità:
una quota storica consolidata;
una quota di riequilibrio, ripartita secondo parametri oggettivi, legati ai principali
indicatori della qualità e quantità dei servizi offerti agli studenti (spazi disponibili e
trasferimenti diretti agli studenti), nonché alla capacità di autofinanziamento; tale
quota è consolidata in parte per l’esercizio 2003 e poi completamente consolidata
per gli esercizi successivi;
una quota di incentivazione, non consolidata, ripartita per il 2002 in base al numero
di studenti equivalenti e al numero di laureati in corso; a partire dal 2003 potranno
essere utilizzati come criteri di ripartizione anche il numero di crediti formativi
acquisiti dagli studenti e i debiti formativi recuperati grazie alle attività formative
organizzate all’interno dei collegi;
una quota di risorse distribuita su base progettuale, non consolidata, volta a
valorizzare specifici progetti non valutabili attraverso criteri parametrici.
Sono riportati di seguito i diversi criteri di ripartizione proposti e la relativa
quota percentuale.
34
a. QUOTA STORICA CONSOLIDATA
Contributo attribuito nell’esercizio finanziario precedente (t-1), al netto delle risorse da
destinarsi alla quota di riequilibrio
b. QUOTA DI RIEQUILIBRIO
50%
• in relazione ai mq totali disponibili presso i collegi, al 31 dicembre dell’anno
precedente (t-1), al netto degli spazi destinati alle aree sportive all’aperto. Gli spazi adibiti
ai servizi culturali e didattici (AF211) sono ponderate con peso 3,5, gli spazi adibiti a
servizi ricreativi (AF311) sono ponderati con peso 2. I risultati derivanti dal calcolo
precedente sono ulteriormente ponderati nel seguente modo:
a) gli spazi costruiti dopo il 31 dicembre dell’anno (t-3) sono ponderati con peso 2;
b) gli spazi relativi alle residenze localizzate in aree in situazioni di disagio
socioeconomico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea, sono
ponderati con peso 1,3.
c) Gli spazi relativi ai cCollegi pavesi sono ponderati con peso 1,3.
15%
• in relazione all’ammontare dei trasferimenti diretti agli studenti (effettivi pagamenti di
cassa, risultanti dai bilanci consuntivi degli enti) e in relazione all’entità del mancato
gettito delle tariffe per le prestazioni di servizi, derivante dall’esonero totale o parziale a
favore di studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, nell’esercizio precedente (t-1).
35%
• in relazione alla capacità di autofinanziamento, intesa in termini di differenza tra le
entrate proprie correnti accertate e il contributo statale per il funzionamento nell'esercizio
finanziario precedente (t-1). Per i collegi con sede legale in aree in situazione di disagio
socioeconomico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione europea, tale valore
viene ponderato con peso 1,3.
11
Come definiti nell’art. 7, secondo e terzo comma, del decreto ministeriale del 9 maggio 2001, n. 118:
“Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici
concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre
2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388”.
35
c. QUOTA DI INCENTIVAZIONE
(quota non consolidata, alla quale verranno destinate tutte le risorse aggiuntive)
Nel 2002
50%
• Numero studenti equivalenti, definiti come il rapporto tra il numero di crediti acquisiti
dagli studenti residenti nei collegi durante l’anno accademico precedente (t-1) sul totale dei
crediti da conseguire nello stesso anno.
50%
• Numero di laureati residenti nei collegi che hanno conseguito il titolo con una durata
degli studi più prossima a quella legale prevista per il corso stesso, utilizzando a tal fine i
dati relativi all’età anagrafica dei soggetti all’atto del conseguimento dei titoli nell’anno
solare precedente (t-1).
Dal 2003
25%
• Numero studenti equivalenti, definiti come il rapporto tra il numero di crediti acquisiti
dagli studenti residenti nei collegi durante l’anno accademico precedente (t-1) sul totale dei
crediti da conseguire nello stesso anno.
25%
• Numero di laureati residenti nei collegi che hanno conseguito il titolo con una durata
degli studi più prossima a quella legale prevista per il corso stesso, utilizzando a tal fine i
dati relativi all’età anagrafica dei soggetti all’atto del conseguimento dei titoli nell’anno
solare precedente (t-1).
15%
• Numero di debiti formativi recuperati attraverso attività formative svolte all’interno dei
collegi a favore di studenti residenti e non, relative alla preparazione della prova d’esame.
35%
• Numero di crediti formativi riconosciuti agli studenti partecipanti alle attività e corsi
organizzati dai collegi, come prevede il protocollo d’intesa (15 maggio 2002) tra la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza Permanente e i Collegi
universitari riconosciuti. Per numero di crediti formativi si intende il numero dei crediti
assegnati a ciascun corso per il numero degli studenti che li ha effettivamente conseguiti.
d. QUOTA PER PROGETTI (dal 2003)
Obiettivi
• Valorizzazione delle attività che non possono essere valutate con criteri parametrici
• Stimolo continuo, per i collegi, all’innovazione e alla ricerca di una sempre maggiore
qualità delle attività svolte
Temi indicativi
• Stages formativi post laurea;
• Programmi di mobilità internazionale;
• Attività di orientamento e tutorato;
• Svolgimento o potenziamento di corsi di lingua o di informatica.
36
Fasi per l’attivazione
• Il Ministero porrà un vincolo al numero di progetti presentabili (ad esempio, un
progetto per ogni collegio) e individuerà alcuni temi di natura prioritaria che dovrebbero
essere oggetto dei progetti stessi. Potrebbe essere, inoltre, incentivata la collaborazione tra
collegi e università o tra più collegi;
• Presentazione dei progetti dei collegi al Ministero entro il dicembre 2002;
• Valutazione dei progetti da parte di una commissione tecnica;
• Cofinanziamento dell’80% dei costi dei progetti ritenuti più efficaci;
• Valutazione ex-post dei risultati conseguiti, da parte dalla stessa commissione tecnica,
con eventuale recupero delle somme nell’esercizio finanziario successivo.
Nella tabella 15 è riportata la ripartizione per il triennio 2002/2004 della quota di
finanziamento per i collegi non statali legalmente riconosciuti. Per l’anno 2002 la quota
storica è pari a 22.110 milioni di lire, mentre la quota aggiuntiva (3.000 milioni di lire)
viene ripartita in quota di riequilibrio aggiuntiva (2.000 milioni di lire), quota di
incentivazione (1.000 milioni di lire). Per l’anno successivo vengono consolidati la
quota storica e una parte della quota di riequilibrio pari a 2.990 milioni di lire, in modo
tale da poter destinare 1 miliardo alla quota per progetti.
37
Tabella 15. L’ipotesi di distribuzione delle risorse ai collegi non statali legalmente riconosciuti per il triennio 2002-2004
Incidenza percentuale
quota di riequilibrio
prelevata da quota storica
Quota storica consolidata
anno (t)
Quota di riequilibrio anno
t
Quota aggiuntiva
Quota di riequilibrio
totale anno t
(*)
Quota di incentivazione
Quota per progetti
2002
22.110
9%
20.120
1.990
2.000
3.990
1.000
0
25.110
2003
23.110
12%
20.337
2.773
0
2.773
1.000
1.000
25.110
2004
23.110
15%
19.644
3.467
0
3.467
1.000
1.000
25.110
(*) Una parte della quota di riequilibrio del 2002 non viene consolidato e viene destinato alla quota per progetti nell’anno successivo.
38
Totale assegnazione anno
(t)
Quota consolidata anno
precedente (t-1)
non consolidate
6.
Verso l’accreditamento dei collegi non statali legalmente riconosciuti
Ad avviso del Comitato, è di fondamentale importanza disciplinare le attività
istruttorie per la concessione del finanziamento ministeriale ai Collegi legalmente
riconosciuti, definendo requisiti minimi qualitativi e quantitativi nella prospettiva di
giungere, anche per queste istituzioni, ad un vero e proprio accreditamento.
La definizione dei requisiti minimi per collegi universitari ha come obiettivo la
crescita della qualità dei servizi di sostegno e formativi offerti dalle istituzioni sia agli
studenti residenti che agli altri.
A tal fine sono state individuate due classi di requisiti/indicatori che potrebbero
essere utilizzati per il processo di accreditamento dei collegi legalmente riconosciuti:
1. requisiti relativi ai soggetti erogatori dei servizi, alle strutture e alla gestione del
collegio;
2. requisiti relativi alle prestazioni e ai processi di erogazione delle diverse attività
(residenziali, culturali, formative, orientative).
Relativamente ai requisiti di primo tipo potrebbero essere valutati i seguenti
fattori:
natura giuridica dell’Ente gestore e aspetti di garanzia istituzionali (presenza di
revisori dei conti designati dal Ministero);
dotazione logistica (strutture, impianti, attrezzature tecnologico/didattiche, numero
nuovi alloggi) e rispetto degli standard qualitativi in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari, definiti dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338;
situazione economica (disponibilità di risorse proprie e capacità di
autofinanziamento);
Relativamente ai requisiti del secondo tipo:
attività volte a favorire le finalità proprie della riforma: attività di tutorato, di
orientamento, corsi di “recupero” debiti formativi, corsi che consentono
l’acquisizione di crediti formativi universitari;
attività di collaborazione con l’università e/o con altri collegi;
progetti di cooperazione internazionale.
La verifica dell’esistenza di tali requisiti, da definire più specificatamente in un
provvedimento ministeriale i cui effetti si manifesteranno a decorrere dal 2003,
dovrebbe essere applicata in primo luogo alle istituzioni e agli enti che chiedessero
l’ammissione al finanziamento e, progressivamente, nell’arco di un triennio, anche ai
collegi attualmente beneficiari del contributo ministeriale. L’ammissione del collegio ai
finanziamenti statali sarebbe, in questo modo, sottoposta ad una valutazione di merito
sulla base di determinati requisiti minimi d’accesso, precedentemente stabiliti dal
Ministero.
Più in generale, il Comitato ritiene opportuno inserire i collegi nel “mondo della
valutazione” con la costituzione di nuclei interni di valutazione e con la redazione, da
parte dei nuclei stessi, di una relazione annuale sulle attività svolte.
39
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
le pubblicazioni del 2002
Verifica dei risultati conseguiti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” al
termine del primo biennio di attività, Doc 1/02, febbraio 2002
Relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate
dalle università, Doc 2/02, febbraio 2002
I corsi di studio in Scienze motorie: una verifica della attuazione della normativa ed una valutazione di
efficacia delle politiche, Doc 3/02, giugno 2002
Prime analisi sull’assetto del sistema universitario all’avvio della riforma dei corsi di studio, Doc 4/02,
giugno 2002
Parere sui criteri per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad
accesso limitato. Valutazione dell’offerta potenziale formativa e criteri per determinare il numero di posti a
livello nazionale (a.a 2002/2003), Doc 5/02, luglio 2002
La disponibilità di dotazioni nella Libera Università degli Studi “S. Pio V”: quarta verifica. Doc 6/02, luglio
2002
Programma di lavoro sul tema della valutazione della didattica 2002 – 2003, Doc 7/02, luglio 2002
Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari, Doc 8/01, luglio 2002
Le pubblicazioni del Comitato sono disponibili in Internet alla pagina:
http://www.cnvsu.it/Documenti/