Federfarma Vicenza
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federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 9 dicembre 2010 Uff.-Prot.n° URI.ML 19919/497/F7/PE Oggetto: Settore commerciale: vendita via Internet. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: Il 2 Dicembre scorso la Corte di Giustizia ha stabilito la legittimità della vendita via Internet delle lenti a contatto. Con la stessa sentenza ha chiarito che la vendita di dispositivi medici, e degli altri prodotti commerciali disponibili in farmacia, sono esitabili on-line secondo le norme stabilite dal D.Lgs. 70/2003. La Corte di Giustizia, con la sentenza Ker-Optika del 2 Dicembre 2010 (vedi all.), ha affrontato, per la seconda volta dal 2003 (vedi ns. Circolare n. 534 del 23 Dicembre 2003), il problema della vendita on-line di prodotti aventi valenza sanitaria. Con questa sentenza la Corte ha esaminato la vendita on-line di lenti a contatto, prodotto classificabile come dispositivo medico ed esitabile anche dalle farmacie, in base al Decreto 3 Febbraio 2003 (vedi ns. Circolare n. 129 del 27 Marzo 2003), seppur limitatamente alla tipologia di lenti monouso giornaliere. La Corte ha, per prima cosa, stabilito che la vendita on-line di lenti a contatto, nonché di qualsiasi altro dispositivo medico esitabile al dettaglio, è regolata dalle disposizioni contenute nella Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico (c.d. Direttiva e-commerce), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 70 del 9 Aprile 2003. In secondo luogo ha stabilito la piena legittimità della vendita on-line delle lenti a contatto, e quindi dei dispositivi medici, affermando come tali prodotti non figurano tra le attività alle quali la direttiva 2000/31 non si applica (punto 27). In terzo luogo, non ha considerato la natura del bene – soggetto, secondo le Autorità ungheresi, a consulto medico obbligatorio da garantire prima della commercializzazione – tale da escluderne la vendita on-line. Infatti, ad avviso della Corte, tale consulto non è parte indissociabile rispetto alla vendita delle lenti a contatto, in quanto, se così fosse, sarebbe sì giustificata l’esclusione di tale prodotto dall’applicazione della Direttiva e-commerce. Invece, parte indissociabile non è, poiché la vendita può essere realizzata, anche a distanza, sulla base di una prescrizione del medico oftalmologo che ha preventivamente esaminato il cliente (punto 37). Secondo i giudici di Lussemburgo, imporre la presenza fisica di un ottico specializzato al momento della vendita delle lenti non è giustificabile da motivi di tutela della salute pubblica, tutela che la Corte, comunque, sottolinea occupare posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato. Giova ricordare come la Corte citi, in questo passaggio (punto 58), la sentenza asturiana del 1° giugno scorso, che ha pienamente legittimato le norme sulla pianta organica, in quel caso sì giustificandole con il superiore interesse dovuto alla tutela della salute. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 La presenza obbligata di un ottico al momento della vendita non è invece giustificabile, sia perché la sua attività professionale potrebbe essere sostituita da un medico oftalmologo, sia perché il cliente non si sottopone a consulto medico ogni volta che acquista delle lenti. Ed in modo ancora più chiaro: i clienti possono essere consigliati in modo equivalente tramite elementi interattivi esistenti sul sito Internet interessato (punto 69). Tuttavia, nulla vieta ad uno Stato membro di imporre agli operatori economici l’obbligo di mettere a disposizione del cliente un ottico qualificato che fornisca, a distanza, informazioni e consigli personalizzati. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dr.ssa Annarosa RACCA All. n.1: Testo della sentenza Ker-Optika della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2010