Modelli organizzativi dell`assistenza infermieristica

Transcript

Modelli organizzativi dell`assistenza infermieristica
Modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica
(case management)
Fabio Giorgi
Modelli Organizzativi
Assistenza funzionale
Team nursing o piccole équipe
Assistenza primaria (Primary Nursing)
Assistenza modulare o per settori
Assistenza per cellule
Chronic Care Model
Case Management
Modelli Organizzativi
Assistenza funzionale
I compiti principali sono assegnati dal coordinatore agli altri membri del
gruppo di lavoro
Team nursing o piccole équipe
Si basa sulla collaborazione di più operatori nel prendersi cura di un
certo numero di pazienti. Il gruppo è diretto da un Infermiere e può
comprendere operatori con minore qualificazione (OSS,OTA) che fanno
riferimento a tale figura
Assistenza primaria (Primary Nursing)
Alla base di questo sistema vi sono i principi di un’assistenza
personalizzata, continua e di alta qualità. Un Infermiere si occupa di un
numero limitato di pazienti e funge da Infermiere “Primario “ o
referente
Modelli Organizzativi
Assistenza modulare o per settori
A differenza del Team Nursing l’Infermiere non si limita a dirigere gli
altri membri del gruppo, che possono essere infermieri generici, OSS,
OTA, ma eroga direttamente l’assistenza con il loro aiuto ad una parte
dei pazienti. Ad ogni modulo (10-12 pazienti) è assegnato un piccolo
gruppo di operatori
Assistenza per cellule
Le cellule si differenziano dai tradizionali reparti ospedalieri perché
non sono suddivise per specialità ma sono disegnate per accogliere un
alto numero di pazienti con caratteristiche e bisogni simili.
L’utilizzazione del personale deve rispondere a criteri di efficienza ed
efficacia. Il coordinatore dovrà essere affiancato da infermieri che
nelle situazioni più delicate si occuperanno del percorso assistenziale
(ambulatori, pre-ospedalizzazione,ricovero, intervento, degenza,
dimissione, assistenza territoriale, follow-up)
Modelli Organizzativi
Chronic Care Model
Questo modello ha come obiettivo finale un paziente
informato ed in grado di autogestirsi, che interagisce con
un team multiprofessionale preparato e proattivo, con
prevedibili vantaggi in termini di efficienza, di efficacia e
di appropriatezza degli interventi. Questo modello riguarda
il territorio ed il domicilio ed è rivolto a persone affette da
malattie croniche.
Modelli Organizzativi
Chronic Care Model
Sei importanti elementi:
Collegamento delle organizzazioni sanitarie con risorse della comunità.
Organizzazioni sanitarie che considerano importante la gestione della malattia
in ambito extraospedaliero.
Il supporto alla cura di sé da parte di pazienti che convivono con la loro
patologia per molti anni.
Organizzazione del Team (MMG, Infermieri, Educatori…) che distingua
accuratamente la gestione programmata dei pazienti cronici dalla cura degli
acuti.
Standardizzare l’attività del Team sulla base di linee guida provenienti dalle
evidenze scientifiche (aggiornamento continuo).
Presenza di sistemi informativi computerizzati per registri di patologia e
pianificare la cura e l’assistenza individuale.
Case Management
Modello gestione del caso
Sistema in cui un professionista (case manager) assume il ruolo di gestore
del singolo caso diventando la figura di riferimento per il paziente, i
famigliari e altri operatori sanitari con la funzione di spiegare il percorso,
garantirne e coordinarne l’applicazione, aiutare a superare i punti critici
Principio organizzativo
Responsabilizzazione professionale rispetto alla globalità del percorso
assistenziale
Assistenza diretta
Concepita come governo di un percorso complesso e multiprofessionale
Interazione tra operatori
Fondamentale secondo la logica del team di lavoro e della progettazione
assistenziale
Informazioni scritte
Individuali e documentate su cartelle del paziente
Case Management
Informazioni orali
scambi continui e confronti diretti
Responsabilità
l’infermiere “case manager” assume la responsabilità diretta del governo
del percorso assistenziale del paziente
Controllo
fondato sulla documentazione scritta e sulla supervisione del
“case manager”
Case Management
Vantaggi
• maggiori soddisfazioni per pazienti e staff
• migliore qualità assistenziale
• continuità nelle cure e conoscenza più approfondita delle persone
Svantaggi
• richiede un maggior numero di infermieri
• richiede indipendenza e responsabilità
• richiede un’organizzazione complessiva per percorsi
Léquipe
In riferimento ai reparti ospedalieri psichiatrici e alle équipe
che vi lavorano, Searles ha affermato che la terapia per i
pazienti gravi richiede che determinate funzioni mentali
vengano inizialmente attivate fuori dell’individuo (nell’équipe)
e che solo successivamente l’individuo se ne possa appropriare.
Il paziente grave che riesce ad utilizzare l’équipe per attivare
processi mentali in cui è carente, probabilmente vive se stesso
come tutt’uno con l’équipe. La fantasia di fusione con l’équipe
gli permette di fruire dell’attività di elaborazione di
quest’ultima, senza sentire di avere a che fare con un oggetto
altro, con qualcosa di diverso da sé.
( Claudio Neri 2004)
Léquipe
“Il modo più chiaro e più semplice di descrivere il tipo di
situazione sociale che il paziente dall’Io frammentato tende a
creare nel reparto è considerare tale situazione sociale un
processo per mezzo del quale la differenziazione e
successivamente l’integrazione dei diversi frammenti dell’Io
debbono aver luogo in larga misura all’esterno del paziente
stesso, nelle persone che lo circondano, prima che possano
avvenire dentro di lui”
(Searles 1965)
Caratteristiche dell’èquipe come “base sicura”
Competenza nel fornire aiuto
Capacità di accogliere e di riconoscere i bisogni dell’utente
Modalità empatiche di interazione
Sintonia ( la capacità di lasciarsi portare dall’altro ed il sintonizzarsi
permettono di condividere esperienze interiori: ciò consente di sentirsi
connessi, cioè in sintonia l’uno con l’altro)
Sincronia (modalità temporali di intervento, tempestività e prontezza)
Armonia delle azioni tra i membri dell’èquipe (minimizzazione di
contraddizioni operative)
Non intrusività (percezione da parte dell’utente di rispetto per la
propria quota di autonomia)
Stabilità dei suoi membri (minimizzazione della rotazione di
operatori)
Coerenza delle risposte fornite (minimizzazione del tasso di
variabilità di risposte a stimoli simili da parte degli operatori)
Dimensioni dell’assistenza infermieristica:
Tecnica
L’elemento più importante dell’assistenza non si ritrova nell’esecuzione di
tecniche, ma nel metodo (autonomia, responsabilità e decisionalità dei processi) e
nello stile (che viene realizzata attraverso una relazione interpersonale autentica
ed empatica con il malato)
La tecnica è una componente essenziale sebbene non esclusiva dell’assistenza
infermieristica
La qualità del prendersi cura non dipende dalla scelta della tecnica ma dal suo
razionale inserimento in un rapporto professionale autentico, capace di
riconoscere nella persona assistita non un oggetto ma un soggetto.
Dimensioni dell’assistenza infermieristica:
La Relazione
La relazione è l’Assistenza Infermieristica (Hildegard Peplau)
La relazione e il rapporto di fiducia tra Infermiere e assistito si fondano sulla
comunicazione e sulla pratica e tecnica dell’ascolto.
Atteggiamenti dell’Infermiere secondo Carl Rogers:
Considerazione positiva incondizionata: fiducia nelle capacità di ogni individuo di
determinare autonomamente la propria salute e il conseguente clima di
accettazione nel quale deve svilupparsi il rapporto tra Infermiere e persona
assistita.
Comprensione empatica: capacità di percepire correttamente lo schema di
riferimento esistenziale dell’altro e il suo modo soggettivo, come se ci si
immedesimasse nell’altra persona.
Non valutazione e non direttività: capacità di non imprimere una propria
direzione, di non suggerire a priori risposte a problemi, dimostrando di avere
fiducia nelle capacità di auto-assistenza del malato.
Dimensioni dell’assistenza infermieristica:
L’educazione
Tutela e promozione della salute e della qualità della vita attraverso il processo
educativo che ha per scopo lo sviluppo integrale ed armonico di ogni persona e,
nella sua applicazione all’assistenza sanitaria (educazione alla salute), la
trasformazione delle potenzialità di ciascuno in concrete capacità di auto-cura e
auto-assistenza.
Risorse:
Sapere “conoscenze”
Saper fare “abilità”
Saper essere “motivazioni”
Olismo
Approccio filosofico e scientifico dell’Infermiere
L’uomo viene visto come un insieme, una globalità fisica, psicologica,
socioculturale e spirituale
Il riduzionismo scientifico e della cultura sanitaria dominante non prende
in considerazione questi aspetti
Evidenziare questi limiti non vuol dire necessariamente assumere una
posizione antiscientifica
Il riduzionismo è un metodo di indagine scientifica che implica una
riduzione per scomposizione dei costituenti elementari
La concezione olistica non è antiscientifica ma si alimenta dei risultati della
ricerca e si riferisce a teorie accreditate, in particolare ai modelli sistemici,
che impongono di osservare e studiare i fenomeni complessi secondo
relazioni di funzionalità e non di causalità.
Il metaparadigma del Nursing
Cornice filosofica dell’intera disciplina, dei suoi principi e valori di fondo
La persona o il gruppo di persone assistite
L’ambiente in cui la persona vive o si trova nel momento in cui entra in
rapporto con l’Infermiere, sia quello inanimato, sia quello composto dalle
persone ritenute significative dall’assistito
La salute
L’assistenza infermieristica
Hildegard Peplau
“relazione interpersonale professionale”
Orientamento: questa fase è influenzata dagli atteggiamenti dell’infermiere
e del paziente, cioè dalla loro reciproca disponibilità di dare e ricevere aiuto.
L’infermiere, il paziente e la famiglia devono lavorare insieme per
identificare, chiarire e definire il problema esistente; tale interazione
diminuisce l’ansia e la tensione associate alla sensazione di bisogno e di
incertezza. I fattori che influenzano il rapporto tra infermiere e paziente sono
rappresentati da valori, cultura, razza, religione, educazione, esperienze
prgresse, idee preconcette insite in ogni essere umano.
Identificazione: la risposta del paziente nei confronti dell’infermiere può
essere di triplice natura: partecipare ed essere interdipendente, essere
autonomo e indipendente, essere passivo e dipendente.
Hildegard Peplau
“relazione interpersonale professionale”
Utilizzazione: il paziente trae vantaggio dal rapporto terapeutico il quale
deve essere mantenuto, privilegiando gli atteggiamenti di accettazione,
comprensione e fiducia. L’infermiere deve creare un’atmosfera
psicologicamente terapeutica, nella quale poter identificare e analizzare
pensieri, emozioni, sentimenti e comportamenti.
Risoluzione: fase in cui il rapporto terapeutico interpersonale tra infermiere
e paziente si conclude. Il paziente si libera dall’identificazione con
l’infermiere.
Hildegard Peplau
“relazione interpersonale professionale”
I ruoli assunti dall’infermiere nelle suddette fasi:
Estraneo
Insegnante
Esperto
Leader
Sostituto
Consulente
Definizione di crisi in psichiatria
“cambiamento del comportamento del paziente, nelle sue funzioni o nel suo
sistema di riferimento” che determina una rottura di un equilibrio psicologico
(Factor e Diamond 1996). Il termine “crisi” non si riferisce alla gravità o alla
pericolosità di un problema, ma alla sua novità rispetto alla vita precedente del
paziente.
Urgenza
“situazione acuta e grave che richiede un intervento terapeutico immediato”.
Per urgenza si intende una situazione psicopatologica che necessita di un
intervento tempestivo. L’urgenza è innanzitutto un concetto clinico, sul quale
gravano aspetti sociorelazionali, anche imponenti, o problematiche familiari:
Urgenze psichiatriche propriamente dette
Urgenze in cui il disturbo psichiatrico è secondario ad un disturbo organico
(intossicazione da sostanze, processi involutivi cerebrali, ecc.
Urgenze prioritariamente somatiche ( es. delirium tremens)
Urgenze legate a conflittualità gravi in ambito familiare o sociale, reazioni ad
eventi che espongono a un pesante carico emotivo.
Trattamento ospedaliero
Pausa
Riorganizzazione
Nuova direzione per il futuro
Luogo sicuro (impedisce di recare danno a se stessi e agli altri)
Trattamento farmacologico
Infermieri come Io ausiliario
Interventi psicoeducazionali con la famiglia e il paziente
Preparare a dover affrontare una malattia cronica
L’obiettivo terapeutico non è la guarigione ma ridurre al minimo la
disabilità
Importanza di una regolare assunzione dei farmaci
Essere in grado di infondere un senso di speranza
Sottolineare che molte ricerche suggeriscono che invecchiando i pazienti
schizofrenici diventano sempre più funzionali
( Gabbard 2007)
Il paziente violento
Le patologie psichiatriche che espongono a maggior rischio di
comportamento violento sono la schizofrenia, la mania, alcuni disturbi di
personalità, le condotte di abuso e alcune lesioni cerebrali. Tra i fattori di
rischio sono significativi i pregressi episodi di violenza.
I pazienti schizofrenici con comportamento violento sono per lo più di
sesso maschile, con una sintomatologia più severa e un precoce esordio
della malattia. La schizofrenia è di tipo paranoide, con convinzioni
deliranti di tipo persecutorio, a volte aggravata da uso di alcol e di
sostanze.
La mania può dar luogo a comportamenti violenti quando il paziente
avverta la costrizione operata dall’intervento degli operatori, per esempio
durante un ricovero coatto.
Nei disturbi di personalità il comportamento può divenire violento nel
corso di un trattamento urgente, quando il soggetto sente di essere
abbandonato o rifiutato, minacciato o discriminato.
INFERMIERI IN CORSIA
(pubblicato sul giornale dell’IPASVI di Vicenza 2005)
Modello di aggressione nei reparti psichiatrici
Variabili del paziente: psicopatologia
Considerando le variabili del paziente, si ritiene che la psicopatologia grave (es.
schizofrenia di tipo paranoide) sia una delle più importanti cause dell’aggressione
del paziente. La psicopatologia del paziente conduce al ricovero involontario, ma
questo introduce inevitabilmente un certo numero di fattori stressanti.
Variabili del reparto: stress ambientale
Dopo il ricovero in reparto psichiatrico entrano in gioco molti fattori di stress
ambientale: Per esempio, il fatto che il paziente sia generalmente all’interno di un
ambiente con porte e finestre chiuse a chiave e goda di poca privacy; se il reparto
è affollato, può essere esposto ad una sovra stimolazione. Inoltre, al paziente può
essere stabilita una terapia che non conosce e/o che non accetta. Tutto questo può
dare adito a frustrazione, rabbia e violenza.
INFERMIERI IN CORSIA
(pubblicato sul giornale dell’IPASVI di Vicenza 2005)
Modello di aggressione nei reparti psichiatrici
Variabili dello staff: stress comunicativo
Contribuisce a provocare l’aggressione anche una difficile comunicazione fra staff
e paziente. Per prevenire questo, bisogna spiegare al paziente attentamente e
ripetutamente le finalità del trattamento e le regole di reparto. L’atteggiamento di
chiusura dello staff e l’impossibilità per il paziente di ottenere informazioni sul suo
piano di cura possono indurre all’aggressività. Così come l’incoerenza del
personale nel delimitare i limiti del setting può agire come elemento comunicativo
stressante.
Variabili del paziente: distorsioni percettive
Nel centro del modello, al livello delle variabili del paziente, la percezione della
situazione gioca un ruolo chiave perché un paziente diventi aggressivo o no. Sotto
l’influenza della psicopatologia, lo stress ambientale e comunicativo può
alimentare interpretazioni distorte delle attività del reparto. Esempi di
interpretazioni erronee: “Mi stanno rinchiudendo per sempre”. “Mi stanno
avvelenando lentamente con le medicine”.
INFERMIERI IN CORSIA
(pubblicato sul giornale dell’IPASVI di Vicenza 2005)
Modello di aggressione nei reparti psichiatrici
Circolo vizioso
Dopo il primo eccesso aggressivo, può instaurarsi un circolo vizioso. Come
reazione ai comportamenti violenti del paziente, il livello di stress ambientale può
aumentare per salvaguardare la sicurezza delle persone: Il paziente può subire un
trattamento coercitivo, o gli si può impedire di lasciare il reparto. Queste misure
possono confermargli l’errata convinzione di essere in pericolo in reparto e
renderlo più diffidente nei confronti del team. I comportamenti aggressivi possono
indurre nei membri dello staff reazioni controtrasferali negative (es. rabbia,
ansietà), creando ulteriori problemi comunicativi. Come
conseguenza
dell’aumento di stress ambientale e comunicativo può instaurarsi un modello
ripetitivo di comportamenti violenti, seguito dall’uso di misure sempre più
restrittive.
G Ital Med Lav Erg 2007; 29:3 387
www.gimle.fsm.it
Il paziente violento
Lo studio ha evidenziato un rischio relativo elevato di aggressioni per il
personale infermieristico in caso di ricovero per trattamento sanitario
obbligatorio. Questo dato conferma la rilevanza degli infortuni sul lavoro
da aggressioni denunciati dal reparto psichiatria negli stessi anni e
annotati nel registro infortuni negli anni 1999-2004.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di prevenire la violenza su lavoro e
di adottare le pratiche di lavoro che prevengano i rischi sul personale.
Riconoscere il rischio da violenza, inserirlo nel documento di valutazione
dei rischi, svolgere un monitoraggio specifico che porti alla prevenzione e
se necessario alla compensazione, svolgere la formazione in senso
preventivo rappresentano i modi per conoscere il fenomeno e contribuire
alla prevenzione delle “circa 800.000 persone che in Europa sono uccise
dagli infortuni intenzionali o non. Prevenire e controllare infortuni non
intenzionali e la violenza rappresenta una priorità per l’azione di sanità
pubblica che necessita di un forte impegno soprattutto nel settore della cura”.
Fattori organizzativi di prevenzione dell’aggressività
Fattori umani
Clima di reparto (relazione/comunicazione staff – dirigenza, staff - utenti);
Numero, preparazione, motivazione, qualifica, attitudini del personale;
Formazione continua e specifica riguardo alla previsione/gestione della violenza e
le tecniche di comunicazione.
Clima di reparto
Clima di reparto è un concetto generico prodotto da molti fattori, in particolar modo
dalla filosofia prevalente del servizio. E’ anche il risultato della comunicazione fra
dirigenza - staff - utenti e del tipo e grado di formazione di ogni figura.
Katz & Kirkland (1990) affermano che nei reparti violenti e non violenti si possono
distinguere modelli diversi di organizzazione sociale e di comportamenti dello staff.
La violenza tende ad essere più frequente e grave in reparti nei quali le funzioni
dello staff non sono chiare e nei quali le attività, gli incontri, o le interazioni staffpaziente non sono prevedibili, quando permane uno stato di incertezza.
Un buon clima è di per sé terapeutico ed è determinato anche dalla disponibilità di
attività utili e stimolanti per i pazienti, che hanno un potente effetto nella qualità di
vita che si sperimenta nel reparto. Quando invece il clima è teso, intollerante,
indifferente alla sofferenza, vanifica qualunque intervento terapeutico specifico ed è
possibile che i pazienti siano più a rischio di comportamenti violenti.
Fattori strutturali
Architettura di reparto
Arredi
Organizzazione e gestione degli spazi.
Architettura di reparto
Il Royal College of Psychiatrists (1998) raccomanda che la qualità del
design e degli arredi dei reparti di psichiatria debba essere certificata,
questi “dovrebbero essere così confortevoli quanto un moderno
hotel”.
Un ambiente fisico progettato appositamente deve prevedere:
Spazio sufficiente
Confort adeguato
Salvaguardia della riservatezza e sicurezza individuale (Zaffini R. e
coll., 2003).
Il sovraffollamento, per molti autori, sembra essere alla base di molti atti
aggressivi.
Fattori strumentali
Le linee di condotta sono il fondamento di un approccio organizzativo ad ogni
problema perché rendono esplicite le responsabilità sia dei dirigenti che degli
operatori, determinano gli standard di pratica accettabile e di fatto dichiarano la
cultura del team.
 Linee di condotta (linee guida, protocolli, procedure) per:
Prevenire, gestire l’emergenza
Stabilire modalità e parametri di accettazione dell’utente in reparto
(adeguatezza del ricovero).
Un grosso problema è che ancora adesso il SPDC è nell’immaginario
collettivo il luogo di contenimento di tutte le condotte dissociali.
Chiarire e distinguere le competenze dell’operatore sanitario e delle Forze
dell’Ordine, perché non ci può essere confusione di ruoli, e stabilire le
circostanze e modalità di una eventuale collaborazione.
 Piano delle attività degli utenti.
La Riforma delle professioni
sanitarie ed il riordino del SSN
D.Leg.vi 502/92 ; 517/93; 229/99
Profili
Professionali
L.341/90
L.43/06
Ordinamenti
Didattici
L.4/4/2002 n°56
Legge 42/99
L.1/2002
Codici deontologici
D.M. 2 Aprile 2001
Legge 251/00
D.M. 509 /99
Indice cronologico principali norme di
interesse infermieristico
L. 341/90 (istituzione diplomi universitari)
D. Lgs 502/92 (e succ.mod e int.517/93-229/99)
DM 739/94 (Profilo professionale)
L. 42/99 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)
DM 509/99 (Regolamento autonomia universitaria)
Codice deontologico (Versione 1999)
L. 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie)
DM 2 Aprile 2001 (Determinazione delle classi
delle lauree universitarie delle professioni sanitarie)
L. 1/02 (Disposizioni urgenti i materia sanitaria)
L. 56/02 (Commissione ECM)
DM 270/04 (Modalità e contenuti prova di
ammissione ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie per l'anno accademico 2004/05)
L. 43/06 (Carriere e ordinistica)
L 341 /90
Legge 19 novembre 1990, n. 341.
 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari."
 (Pubblicata nella G.U. 23 novembre 1990, n. 274.)
 Art.1. Titoli universitari.
 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
 a) diploma universitario (DU);
 b) diploma di laurea (DL);
 c) diploma di specializzazione (DS);
 d) dottorato di ricerca (DR).

Legge 341/90
Art. 2.
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente
a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità
economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il
fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e
contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello
formativo richiesto da specifiche aree professionali.
Legge 341/90
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi
compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di
diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del
proseguimento degli studi per il conseguimento,
rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini,
secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo
9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale
riconoscimento.
Legge 341/90
 Art. 3.
Diploma di laurea
 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha
una durata non inferiore a quattro anni e non
superiore a sei ed ha il fine di fornire agli
studenti adeguate conoscenze di metodi e
contenuti culturali, scientifici e professionali di
livello superiore.
Legge 341/90
Art. 4.
Diploma di specializzazione
 1. Il diploma di specializzazione si consegue,
successivamente alla laurea, al termine di un corso di
studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla
formazione di specialisti in settori professionali
determinati, presso le scuole di specializzazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.

Legge 341/90
 Art. 5.
Dottorato di ricerca
 1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da
specifiche disposizioni di legge.
Legge 341/90

Art. 7.
Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a
fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.


Legge 341/90
Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione
 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, adottati su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei
corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle
scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

Legge 341/90




2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati ……sentiti, per le
rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o
parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli
insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo
conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e
professionali;
c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle
facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme
per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo
ordinamento;
Legge 341/90

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi
di discipline scientificamente affini raggruppate per
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da
includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere
adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli
esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a
determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;


e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o
diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali
Legge 341/90
Art.12
 8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma
universitario. Per i professori a contratto sono
rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni.

Legge 341/90

Art. 13.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato,
sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo
tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo
formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei
corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle
attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al
diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo
alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla
loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.


Tutorato
Legge 341/90



Art. 14.
Settori scientifico-disciplinari
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, …omsissi
…gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari
in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte
del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di
novanta giorni, le facoltà interessate.
2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza
delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi
dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti
concorsuali.
D. LEG.VO N°502/92 E 517/93
ART. 6 C.3
… LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
SANITARIO INFERMIERISTICO TECNICO E
DELLA RIABILITAZIONE, AVVIENE IN SEDE
OSPEDALIERA OVVERO PRESSO ALTRE
STRUTTURE DEL SSN E ISTITUZIONI
PRIVATE ACCREDITATE.
I REQUISITI DI IDONEITA’ E
L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
SONO DISCIPLINATI CON DECRETO DEL
M.U.R.S.T. E DEL M.S.
ARTICOLO 6 D. Lgv. 502/1992 ART. 6 C. 3
per tali finalità le regioni e le università attivano
appositi protocolli d’intesa ...
… la titolarità dei corsi d’insegnamento previsti
dall’ordinamento didattico è affidata di norma a
personale sanitario dipendente dalle strutture presso
le quali si svolge la formazione …
… i rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati con appositi accordi tra le università e le
istituzioni sede di formazione
ARTICOLO 6 D. Lgv. 502/1992 ART 6 C. 3
I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del
responsabile del corso e del rettore
dell’Università. L’esame finale abilita
all’esercizio professionale.
Nelle commissioni d’esame è assicurata la
presenza di rappresentanti dei Collegi
Professionali …
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94
Articolo 1
1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con
il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che,
in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile
dell'assistenza generale infermieristica.
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle
malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria.
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94
3 - L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della
persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale
infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli
altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario,
dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie
pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale
di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94


5 - La formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di
assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e
delle capacità che permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94


6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal
Servizio sanitario nazionale, potranno essere
individuate, con decreto del ministero della Sanità,
ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare specifica.
7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del
ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un
attestato di formazione specialistica che costituisce
titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di
apposite prove valutative. La natura preferenziale del
titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive
necessità del servizio e recede in presenza di mutate
condizioni di fatto.
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94
 Articolo 2
1 - Il diploma universitario di infermiere,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, abilita all’esercizio
della professione, previa iscrizione al relativo
Albo professionale.
D.M.739/94 Profilo
Profilo professionale
professionale
D.M.739/94

Articolo 3
1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto
con il ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e
gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai
pubblici uffici.
D m 740 / 94





Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell’Ostetrica/o
(Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1995, n° 6)
Il Ministro della Sanità
Visto l'articolo n° 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n° 502, recante: “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo n° 1 della legge 23
ottobre 1992, n° 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n° 517;
D m 740 / 94
Articolo n° 1
 È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente
profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia
la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e
nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici
con propria responsabilità e presta assistenza al
neonato.

D m 740 / 94
L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
 a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia
nell'ambito della famiglia che nella comunità;
 b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
 c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi
ginecologici;
 d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della
sfera genitale femminile;
 e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.

D m 740 / 94




L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come
membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria
competenza.
L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e alla ricerca.
L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente
patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove
occorra, le relative misure di particolare emergenza.
L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
D m 740 / 94
Articolo n° 2
 Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la
formazione complementare in relazione a specifiche
esigenze del Servizio sanitario nazionale.
 Articolo n° 3
 Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai
sensi dell'articolo n° 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al
relativo albo professionale.

D m 740 / 94



Articolo n° 4
Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all'articolo n° 3 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Decreto 3 novembre 1999, n.509
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei.







Art. 1
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS)
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il
dottorato di ricerca (DR)
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il
dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi
di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di
ricerca istituiti dalle università.
DM 509 / 99




4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente
una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente
conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari
attività professionali e può essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione
Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo
sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
DM 509 /99
8. …le università possono attivare, disciplinandoli nei
regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento della laurea o della laurea
specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i
master universitari di primo e di secondo livello.
 9. Sulla base di apposite convenzioni, le università
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.

DM 509 / 99
Art. 4
Classi di corsi di studio
 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei,
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività
formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in
classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.


2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un
triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole
classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate
con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
DM 509/99
Art. 5
 Crediti formativi universitari

 1. Al credito formativo universitario, di seguito
denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per
studente; con decreto ministeriale si possono
motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il
limite del 20 per cento.
DM 509/99
Art. 5
 Crediti formativi universitari



2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno
da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di
corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve
essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di
tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a
metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
DM 509/99


Art. 5
Crediti formativi universitari

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di
verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è
effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università,
compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con
procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di
ateneo.

DM 509/99


Art. 5
Crediti formativi universitari

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica
periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello
studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo
pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività
lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate
ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità
maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'università abbia concorso.

DM 509/99


Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di
ateneo…richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata
preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le
conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi
formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una prefissata votazione minima.
DM 509/99



Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in
possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non
sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di
accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari
e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere
l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma
di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da
normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli
universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione
iniziale di cui al comma 1.
DM 509/99



4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere
in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e
delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali
stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari
aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti
previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai
soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è
deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti
DM 509/99
Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio
 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria
di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le
norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La
conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite
dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli
richiesti per ogni lingua.

DM 509/99



2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver
acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e
riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di
specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360
crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti
validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le
diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da
direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per
conseguire la laurea o laurea specialistica
DM 509/99
Art. 8
Durata normale dei corsi di studio
 1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale
in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui
all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno
corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2
dell'articolo 5.
 2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la
durata normale dei corsi di laurea specialistica è di
ulteriori due anni dopo la laurea.

DM 509/99





Art. 10
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di
corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative
indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione
di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la
classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di
quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e
alla formazione interdisciplinare;
DM 509/99



d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla
verifica della conoscenza della lingua straniera ;
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad
acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e
telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il
titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi
e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo
1998, n. 142.
DM 509/99



Art. 11
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di
studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per
ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati
con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui
all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
DM 509/99





Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio,
indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per
quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo
10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro
complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
DM 509/99
Art. 12
Regolamenti didattici dei corsi di studio
 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un
corso di studio, deliberato dalla competente struttura
didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel
rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e
doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento è
approvato con le procedure previste nello statuto
dell'ateneo.

DM 509/99






2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli,
nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di
ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove
necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e
delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
DM 509/99
. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative
e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle
competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di
commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di
rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole
la deliberazione è assunta dal senato accademico.
 4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il
numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività
formativa

DECRETO INTERMINISTERIALE
2 aprile 2001
 Determinazione delle classi delle lauree
universitarie delle professioni sanitarie
(Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001



Art. 1
1. Il presente decreto definisce,………omissis……., le classi dei corsi di
laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente
provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della
legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici
profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
 3. Le università attribuiscono la denominazione
al corso di laurea corrispondente a quella della
figura professionale di cui al relativo decreto del
Ministro della sanità, adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n.
502/1992.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001

4. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle
disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e
le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università sono
ridefiniti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità,
in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i
decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001



Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono
istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove
previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà.
La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende
ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del
decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal
fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università,
a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001


Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento
didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di
norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999,
secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i
relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al
presente decreto devono acquisire le competenze professionali
previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità,
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modificazioni.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001



Art. 4
1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da
assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia
specificato nell'allegato.
2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli
allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei
quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i
regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio
i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali
alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un
numero adeguato di crediti. È comunque riservato all'ambito specifico
corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di
laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Art.

4
3. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività
affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non
utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n.
509/1999.
4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività
formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni
sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno
orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre
attività formative di tipo individuale non può essere superiore al
trenta per cento.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Art. 5
 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al
presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per
studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti
formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione
delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere
pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione
Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di
lavoro per studente.

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Art. 6
 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi
di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha
valore di esame di Stato abilitante all'esercizio
professionale.
2. La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella
dimostrazione di abilità pratiche;

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Art.
6
 …La prova finale:
 b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a
livello nazionale, con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro della Sanità;
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Art. 6

c) la Commissione per la prova finale è composta da non meno
di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del
Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri
designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle
Associazioni professionali individuate con apposito decreto del
Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello
nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti,
alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei
predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Numerazione e denominazione delle classi delle
lauree
 N° classe Denominazione Allegato
 1 Classe delle lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
 2 Classe delle lauree i professioni sanitarie della
riabilitazione 2
 3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della
prevenzione 4

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
 Classe 1
 CLASSE DELLE LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE E
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe

1
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nella classe sono, ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli
operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche
e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici
codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.
……………………………………………………………
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
 Nell'ambito della professione sanitaria di
infermiere, i laureati ………….
 Nell'ambito della professione sanitaria di
ostetrico/a, i laureati ………….
 Nell'ambito della professione sanitaria di
infermiere pediatrico, i laureati ………..
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
 Classe 2
 CLASSE DELLE LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA
RIABILITAZIONE
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe
2
Nell'ambito della professione sanitaria del
podologo, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria del
fisioterapista, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria del
logopedista, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria dell'ortottista
e dell'assistente di oftalmologia, i

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe
2
 Nell'ambito della professione sanitaria del
terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva, i laureati …………….
 Nell'ambito della professione sanitaria del
tecnico della riabilitazione psichiatrica, i
laureati ……..
 Nell'ambito della professione sanitaria della
terapista occupazionale, i laureati ….
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe
2
 Nell'ambito della professione sanitaria
dell'educatore professionale, i laureati
…………..
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
 Classe 3
 CLASSE DELLE LAUREE
NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
 Nell'ambito della professione sanitaria del
tecnico audiometrista, i laureati
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe
3
 Nell'ambito della professione sanitaria del
tecnico di laboratorio biomedico, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria di
tecnico di radiologia medica, per immagini e
radioterapia, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria del
tecnico di neurofisiopatologia, i laureati
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe
3
Area tecnico-assistenziale
 Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico
ortopedico, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico
audioprotesista, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, i laureati

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Classe
3
 Nell'ambito della professione sanitaria
dell'igienista dentale, i laureati
 Nell'ambito della professione sanitaria del
dietista, i laureati
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla
denominazione "professione sanitaria".
L . 42/99
 2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati il regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle
disposizioni previste dal titolo V, il decreto del
Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n.
163, e l'articolo 24 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni.
L . 42/99

Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei
relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei
rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base
nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le
competenze previste per le professioni mediche e per le altre
professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali.
L . 42/99


Art. 2.
(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie)



1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso
delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati
centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai
sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
provvedono direttamente le Federazioni predette.
L . 42/99

Art. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)


1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,……, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi
professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano
previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
L . 42/99
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli
di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati,
italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base per i profili
professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni e integrazioni

Legge 251/00



Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell’assistenza.
Legge 251/00

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, la valorizzazione e
la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle
professioni infermieristico-ostetriche al fine di
contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al
processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario
nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del
lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati
dell’Unione europea.
Legge 251/00
3. Il Ministero della sanità, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana linee guida per:

a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della
diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell’organizzazione del lavoro,
incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Legge 251/00
Art. 2.
 (Professioni sanitarie riabilitative)
 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area
della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure di valutazione
funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.

Legge 251/00

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di
contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di
funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto
alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel
Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione
omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell’Unione europea.
Legge 251/00



Art. 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnicodiagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o
sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione
di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione
delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto
del Ministro della sanità.
Legge 251/00

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di
contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di
funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento
della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario
nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i
servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione
europea.
Legge 251/00
Art. 4.
 (Professioni tecniche della prevenzione)
 1. Gli operatori delle professioni tecniche della
prevenzione svolgono con autonomia tecnicoprofessionale attività di prevenzione, verifica e controllo
in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande,
di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività
devono comunque svolgersi nell’ambito della
responsabilità derivante dai profili professionali.

Legge 251/00

2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee
guida per l’attribuzione in tutte le aziende
sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente
della diretta responsabilità e gestione delle
attività di competenza delle professioni tecniche
della prevenzione.
Legge 251/00
Art. 5.
(Formazione universitaria)

1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la
disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari
ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli
articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma
universitario o di titolo equipollente per legge.
Legge 251/00
Art. 5.
(Formazione universitaria)

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a
fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza
infermieristica sono autorizzate alla progressiva
disattivazione della suddetta scuola contestualmente
alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Legge 251/00
Art. 6.
 (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento)
 1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del
comitato di medicina del Consiglio universitario
nazionale, include le diverse figure professionali
esistenti o che saranno individuate successivamente in
una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Legge 251/00

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in
possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari
di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad
una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si
accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la
nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio
bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante
organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
Legge 251/00



Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse
le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza
infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del
medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di
cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale
rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel
limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un
appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge,
attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di
requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati.
Legge 251/00

Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per
l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente
sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato
articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di
settore per il comparto sanità sono emanate le direttive
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del
contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio
sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti
nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di
conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
Legge 251/00

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le
professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42,
nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione
della funzione di direzione relativa alle attività della specifica
area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione
del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Le leggi 42/ 99 e 251/00 costituiscono il
simbolo di questo cambiamento
Da una concezione
medicalizzata della sanità
ad una che pone finalmete al
centro la persona
ed il complesso dei suoi
bisogni
 Legge 1/2002 (Conversione in legge, con
modifiche, del D.L. del 12/11/2001, n. 402)
 G. U. 12/11/2001, n. 263
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria"
Legge 1/2002



ARTICOLO 1
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
dipendenti ed emergenza infermieristica
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di
tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a
procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo,
previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse
finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico
ricompresse nella programmazione triennale di cui all'articolo 39,
commi 19 e 20 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre
2003:
Legge 1/2002


di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di
radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il
rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 24 del C.C.N.L. integrativo del 20
settembre 2001;
di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche
al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del C.C.N.L.
integrativo 20 settembre 2001, per la durata massima di un
anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
Legge 1/2002

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le aziende unità
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze
sanitarie per anziani e gli istituti di riabilitazione, previa
autorizzazione della Regione, possono remunerare agli
infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al
di fuori dell’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie
del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono
assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera
professione ancorché resa all’amministrazione di
appartenenza.
Legge 1/2002
 5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore
dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti
massimi individuali della stessa sono
determinati, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali in sede decentrata
Legge 1/2002
 9. Il conseguimento del master di primo livello di
tipo specialistico in Scienze infermieristiche e
delle professioni sanitarie, organizzato dalle
università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, costituisce titolo valutabile ai fini della
carriera.
Legge 1/2002

10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa
precedente, dalle professioni sanitarie ex lege n. 42 del
1999 e n. 251 del 2000 e i diplomi di assistenti sociali,
sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999
attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la
parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi
di laurea specialistica delle professioni sanitarie".
Legge N° 43/06
Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione e
delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali
(Pubblicata sulla G.U.del 17 Febbraio 2006 N°40)
Art. 1
ART. 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie
e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,
e del decreto del Ministro della sanita` 29
marzo 2001, i cui
operatori svolgono, in forza di un titolo
abilitante rilasciato dallo Stato, attivita` di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
Art. 2
ART. 2.
(Requisiti).
1. L’esercizio delle professioni sanitarie
è subordinato al conseguimento del titolo universitario
rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante
all’esercizio della professione. Tale titolo … è rilasciato a
seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto
o in parte presso le aziende e le strutture
del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di
Ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
Art. 2
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea sono definiti con uno o più decreti del
Ministro dell’istruzione e dell’Università di
concerto con il Ministro della salute.
L’esame di laurea ha valore di esame di Stato
abilitante all’esercizio della professione.
Le Università possono procedere alle eventuali
modificazioni dell’organizzazione didattica dei
corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di
nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
risorse a tal fine disponibili nei rispettivi
bilanci.
Art. 2
L’iscrizione all’albo professionale è
obbligatoria anche per i pubblici
dipendenti ed è subordinata al
conseguimento del titolo universitario
abilitante, salvaguardando comunque il
valore abilitante dei titoli già riconosciuti
come tali alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2
L’aggiornamento professionale è
effettuato
secondo modalità identiche a
quelle previste per la professione medica.
Art. 3
ART. 3.
(Istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie).
… al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e
professionale degli esercenti le professioni in ambito
sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’Unione
europea, la presente legge regolamenta le professioni
sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter
formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini
ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle
professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di
nuova configurazione.
Art. 4
ART. 4.
(Delega al Governo per l’istituzione
degli ordini ed albi professionali)
1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi al fine di
istituire, per le professioni sanitarie i relativi
ordini professionali, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
ART. 4.
(Delega al Governo per l’istituzione
degli ordini ed albi professionali)
a) trasformare i collegi professionali esistenti
in ordini professionali, e ferma restando
l’assegnazione della professione
dell’assistente sanitario all’ordine della
prevenzione
Art. 4
E’ prevista l’istituzione di un ordine specifico,
con albi separati per ognuna delle
professioni previste dalla legge n. 251 del
2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie:
•area delle professioni infermieristiche;
•area della professione ostetrica;
•area delle professioni della riabilitazione;
•area delle professioni tecnico-sanitarie;
•area delle professioni tecniche della prevenzione;
Art. 4
b) aggiornare la definizione delle figure
professionali
c) individuare, in base alla normativa
vigente, i titoli che consentano
l’iscrizione agli albi di cui al presente
comma;
Art. 4
d) definire, per ciascuna delle professioni le attività
il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e
quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai
singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle
quali si possa costituire un unico ordine per due o
più delle aree di
professioni sanitarie individuate ai sensi
della lettera a);
Art. 4
f) definire le condizioni e le modalità in base alle
quali si possa costituire un ordine specifico per una
delle professioni sanitarie nell’ipotesi che il numero
degli iscritti al relativo albo superi le ventimila
unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle
attività professionali, il rispetto dei diritti
acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine
originario e prevedendo che gli
oneri della costituzione siano a totale
carico degli iscritti al nuovo ordine;
Art. 4
g) prevedere, in relazione al numero degli
operatori, l'articolazione degli ordini a livello
provinciale o
regionale o nazionale;
h) disciplinare i principi cui si devono attenere
gli statuti e i regolamenti degli ordini
neocostituiti;
Art. 4
i) prevedere che le spese di costituzione e di
funzionamento degli ordini e albi professionali di cui
al presente articolo siano poste a totale carico degli
iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini
delle nuove categorie professionali, restino
confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni
previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 4
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti
… sono trasmessi alle camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle
commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro 40 giorni dalla
data di trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri.
Art. 5
Art. 5.
Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario
1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie il cui
esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio
nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive
comunitarie ovvero per iniziativa dello stato o delle
regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli
obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario
nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano
rispondenza in professioni già riconosciute.
Art. 5
2. L'individuazione è effettuata, nel
rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla presente legge, mediante
uno o più accordi, sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
Art. 5
3. L'individuazione è subordinata a un parere
tecnico-scientifico, espresso da apposite
commissioni, operanti nell'ambito del
Consiglio superiore di sanità, di volta in volta
nominate dal ministero della salute, alle quali
partecipano esperti designati dal ministero
della salute e dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e i
rappresentanti degli ordini delle professioni
Art. 5
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il
titolo professionale e l'ambito di attività di
ciascuna professione.
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le
nuove professioni avviene evitando
parcellizzazioni e
sovrapposizioni con le professioni già
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
Art. 6
Art. 6
Istituzione della funzione di coordinamento
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, il personale laureato
appartenente alle professioni sanitarie è articolato
come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del
titolo universitario conseguito anteriormente
all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma a esso
equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42;
Art. 6
b) professionisti coordinatori in possesso
del master di primo livello in management o per
le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
del regolamento di cui al decreto
del ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui
al decreto del ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
Art. 6
c) professionisti specialisti in possesso del
master di primo livello per le funzioni
specialistiche rilasciato dall'università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
e dell'articolo 3, comma 9,
del regolamento di cui al decreto del ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
Art. 6
d) professionisti dirigenti in possesso della
laurea specialistica di cui al decreto del ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, e che abbiano
esercitato l'attività professionale con rapporto di
lavoro dipendente per almeno cinque anni,
oppure ai quali siano stati conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
Art. 6
L'esercizio della funzione di coordinamento è
espletato da coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le
funzioni di coordinamento nell'area di
appartenenza,
b) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.
Art. 6
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso
quello rilasciato in base alla pregressa normativa,
è valido per l'esercizio della funzione di
coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei
profili professionali, in correlazione agli ambiti e
alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e
territoriali.
Art. 6
7. Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, nelle aree caratterizzate
da una determinata specificità assistenziale,
ove istituiscano funzioni di coordinamento ai
sensi del comma 2,
affidano il coordinamento allo specifico profilo
professionale.
Art. 7
Disposizioni finali
Alle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione già riconosciute alla data di
entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nelle rispettive fonti di
riconoscimento, salvo quanto previsto dalla
presente legge.
Bibliografia
Guida all’esercizio della professione di infermiere
 A cura di G. Rocco e M.Greco
 Ed. Medico Scientifiche Torino III Edizione

Luca Benci
 Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing
 Mac Graw Hill Milano II Edizione

Il Benessere Organizzativo influenza la presenza al lavoro?
I risultati di una rilevazione presso il Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda USL RM H
Fabio Giorgi
Anno 2007
Da manager a leader
Leadership formale
Leadership informale
integrazione
Qualità per il cambiamento
Creatività
Orientamento al team
Capacità di ascoltare
Coaching
Responsabilità
Compensare e riconoscere
L’Organizzazione in grado di apprendere
Luogo dove le persone espandono continuamente le loro capacità per arrivare ai
risultati che veramente desiderano ottenere, dove vengono incoraggiati nuovi e
flessibili modelli di pensiero, dove vi è libertà negli ideali collettivi e dove le persone
imparano costantemente come imparare
(Senge,La quinta disciplina 2006)
Pensiero
sistemico
Visione
condivisa
Knowledge
workers
Modelli
mentali
Apprendimento
di
gruppo
Padronanza
personale
Pensiero
sistemico
LEARNING ORGANIZATION
Knowledge
workers
La salute degli operatori
Rapporto dell’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sui posti di lavoro
22% dei lavoratori dei 27 Stati dell’UE colpiti da stress lavorativo (dati 2005)
Cause:
mancanza di possibilità di fare carriera;
scarsa considerazione delle mansioni svolte;
basse retribuzioni;
squilibri fra le esigenze familiari e quelle del lavoro e degli orari.
Conseguenze:
malattie cardiovascolari dovute allo stress legato all’attività lavorativa;
dal 50% al 60% dell’assenteismo è riconducibile allo stress nell’ambiente di
lavoro.
I costi sanitari sono stimati in 20 mld di Euro senza considerare la perdita di
produttività.
Bunout.
Cause: fattori legati all’organizzazione;
fattori assistenziali;
fattori personali.
Strutture sanitarie e infortuni sul lavoro
Il 54% dei 321 ospedali pubblici controllati presentano irregolarità più o meno gravi.
Dal 2001 al 2005 si è registrato un aumento del 20,6% degli infortuni contro una
contrazione degli stessi nel complesso delle attività.
Nel 2005 ci sono stati oltre 34000 infortuni 19000 dei quali nei servizi ospedalieri.
Cause: scivolamento
perdita di controllo di macchinari e utensili
movimenti scoordinati
mancanza di idonee attrezzature
aggressioni fisiche (Dati INAIL Gennaio 2007)
QUALIFICA
PROFESSIO.
Scivolamento
Perdita di
controllo di
mezzo,
utensile
Movimenti
scoordinati
Movimento
Sotto sforzo
Violenza
aggressione
Caduta,
crollo
di materiale
Altre e
Indeterminate
TOTALE
Infermiere
1.838
1.996
1.628
1.280
234
204
1.984
9.134
Operatore
656
669
464
445
57
60
628
2.979
Ausil. San.
455
356
277
303
30
41
392
1.854
Assist. San.
234
211
176
203
31
30
175
1.060
Medico
196
245
161
70
31
17
177
897
Impiegato
156
108
80
61
7
11
87
510
Altre e
Indeterminate
578
527
392
251
39
64
480
2.331
4.113
4.082
3.178
2.613
429
427
3.923
18.765
TOTALE
Assenze dal lavoro/media anno in Italia (Il Sole 24 ore del 20/12/2007)
Enti di ricerca pubblici 31,6 giornate + 18,4% rispetto all’anno precedente
Dipendenti SSN
28,9 giornate
Enti locali
26,3 giornate
Ministeri
24,7 giornate
Enti pubblici non economici
25,3 giornate
Regioni
22,1 giornate
Regioni a Statuto Speciale
17,7 giornate
Cause: burnout, fattori fisici, psicosociali, mobbing, infortuni, mancanza di equità,
sovraccarico di lavoro, lavoro precario, mancanza di supporto da parte di chi
si occupa della gestione del lavoro, mancanza di equilibrio fra lavoro e vita
privata, stress, insoddisfazione, mobbing.
Il Benessere Organizzativo
Fattori fisici
Rumore
Alimentazione
Fattori ambientali
Temperatura
Spazio
Fitness
Fattori sociali
Fattori mentali
Autostima
Stress
Malattie
Relazioni lavorative
Interessi personali
Eventi della vita
Depressione
Ansia
(Williams 1994)
Indagine sul benessere organizzativo nel Dipartimento di
Salute Mentale (DSM) Dell’Azienda USL RM H
Campione: 94 soggetti su 227 (41,40%)
Ass. Amm.vo
3
Dir. Ass. Amm.vo
1
Ass. Sociale
7
Educ. Prof.le
3
Tecnico riabilitazione
2
Coord. Tecn. Riabil.
1
Coord. e Infermieri
42
Psichiatri
17
Psicologi
13
OTA-OSS-Ausil.
5
Totale
94
Il questionario sul benessere organizzativo
68 domande
Indagine relativa ad 8 aree
Dati anagrafici
Caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Sicurezza
Caratteristiche del proprio lavoro
Indicatori positivi e negativi del benessere organizzativo
Benessere psicofisico
Apertura all’innovazione
Suggerimenti
Risultati dell’indagine
1. GRAFICO PROFILO GENERALE DSM Az. USL RMH
(94 questionari su 94 distribuiti)
Risultati dell’indagine
2. GRAFICO PROFILO GENERALE
AREA TERRITORIALE (68/94)
3. GRAFICO PROFILO GENERALE
AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
4. GRAFICO INNOVAZIONE
AREA TERRITORIALE (68/94)
5. GRAFICO INNOVAZIONE
AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
6. GRAFICO INDICATORI POSITIVI
AREA TERRITORIALE (68/94)
7. GRAFICO INDICATORI POSITIVI
AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
8. GRAFICO INDICATORI NEGATIVI
AREA TERRITORIALE (68/94)
9. GRAFICO INDICATORI NEGATIVI
AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
10. GRAFICO COMFORT AREA
TERRITORIALE (68/94)
11. GRAFICO COMFORT AREA
OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
12. GRAFICO SICUREZZA AREA
TERRITORIALE (68/94)
13. GRAFICO SICUREZZA AREA
OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
14. GRAFICO CARATTERISTICHE DEL
LAVORO AREA TERRITORIALE (68/94)
15. GRAFICO CARATTERISTICHE DEL
LAVORO AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
16. GRAFICO RAPPORTO CON I
DIRIGENTI AREA TERRITORIALE (68/94)
17. GRAFICO RAPPORTO CON I
DIRIGENTI AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
18. GRAFICO RAPPORTO CON I
COLLEGHI AREA TERRITORIALE (68/94)
19. GRAFICO RAPPORTO CON I
COLLEGHI AREA OSPEDALIERA (26/94)
Risultati dell’indagine
20. GRAFICO PROFILO GENERALE AREA
TERRITORIALE CATEGORIA: DIRIGENTE
21. GRAFICO PROFILO GENERALE
AREA TERRITORIALE CATEGORIA: D
Risultati dell’indagine
22. GRAFICO PROFILO GENERALE AREA
OSPEDALIERA CATEGORIA: DIRIGENTE
23. GRAFICO PROFILO GENERALE AREA
OSPEDALIERA CATEGORIA: D
Risultati dell’indagine
24. GRAFICO INDICATORI NEGATIVI AREA
TERRITORIALE CATEGORIA: DIRIGENTI
25. GRAFICO INDICATORI NEGATIVI AREA
TERRITORIALE CATEGORIA: D
Risultati dell’indagine
26. GRAFICO INDICATORI NEGATIVI AREA
OSPEDALIERA CATEGORIA: DIRIGENTI
27. GRAFICO INDICATORI NEGATIVI
AREA OSPEDALIERA CATEGORIA: D
Risultati dell’indagine
28. GRAFICO INDICATORI POSITIVI AREA
TERRITORIALE CATEGORIA: DIRIGENTE
29. GRAFICO INDICATORI POSITIVI AREA
TERRITORIALE CATEGORIA: D
Risultati dell’indagine
30. GRAFICO INDICATORI POSITIVI AREA
OSPEDALIERA CATEGORIA: DIRIGENTE
31. GRAFICO INDICATORI POSITIVI AREA
OSPEDALIERA CATEGORIA: D
Risultati dell’indagine
Cose urgenti da migliorare nell’organizzazione
Conclusioni
Assenza dal lavoro trascurabile
Punti di debolezza: comfort, equità, stress, sicurezza, caratteristiche
compiti, scarsa apertura all’innovazione.
Interventi: cura, salvaguardia e sostegno dei punti di forza;
Breve termine: interventi operativi in ambiti ristretti
Medio termine: interventi organizzativi (gestione del cambiamento)
Lungo termine: strategico (politiche di intervento e sviluppo)
Le “cose urgenti da migliorare nell’organizzazione” (confortevolezza e
sicurezza dell’ambiente, valorizzazione, formazione e aggiornamento del
personale) vanno interpretate come suggerimenti ma anche come veri e
propri bisogni da soddisfare e trasformati in obiettivi da raggiungere per il
benessere del personale.
Benessere Organizzativo = + efficienza
+ efficacia
+ qualità

Documenti analoghi

agora impaginato marzo 2005 ale

agora impaginato marzo 2005 ale d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al comma 1, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli ...

Dettagli