DPGR 33/R/2011 - Provincia di Siena

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DPGR 33/R/2011 - Provincia di Siena
2l Caccia e pesca
Decr e t o del Presid e n t e della Giunt a Region al e
26 luglio 2011, n. 33/R
Re g o l a m e n t o di att u a z i o n e dell a le g g e
regi o n a l e 12 ge n n a i o 19 9 4 , n. 3
(Re c e p i m e n t o dell a le g g e 11 febb r a i o
19 9 2 , n. 15 7 "Nor m e per la prot e z i o n e
dell a fau n a selv a t i c a om e o t e r m a e per il
prel i e v o ven a t o r i o" ).
(Bollettino Ufficiale n. 37, par t e prim a, , del
29.07.2 0 1 1 )
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAM B OLO
Visto l’art. 117, com m a sest o della
Costit uzion e;
Visto l’articolo 42, dello Stat u t o;
Vista la legge region al e 12 gen n ai o 1994, n. 3
(Rece pi m e n t o della legge 11 febbr ai o 1992, n.
157 "Norm e per la prot ezion e della faun a
selvatic a omeot e r m a e per il prelievo
venat o ri o");
Visto il par e r e del Comit a t o tecnico di
direzion e espr e s s o nella sedu t a del 12 maggio
2011;
Visti il pare r e della comp e t e n t e strut t u r a di
cui all’articolo16, com m a 4 del Regol a m e n t o
inter n o della Giunt a region al e Tosca n a 15
nove m b r e 2010 n.2;
Vista la preli mi n a r e delibe r a zio n e di adozion e
dello sche m a di regol a m e n t o del 23 maggio
2011, n. 429 “Regola m e n t o di att u a zio n e della
legge region al e 12 genn aio 1994, n. 3
(Rece pi m e n t o della legge 11 febbr ai o 1992, n.
157 “Nor m e per la prot e zion e della fauna
selvatic a omeot e r m a e per il prelievo
venat o ri o”)”;
Visto il par e r e favorevole della II com mi ssio n e
consilia r e, espr e s s o nella sedut a del 28 giugno
2011;
Visto il par e r e favorevole del Consiglio delle
autono m i e locali, espr e s s o nella sedut a del 21
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
d.p.g.r.
33/R/2011
1
giugno 2011;
Visto l’ulte rior e pare r e della comp e t e n t e
stru t t u r a di cui all’articolo16, com m a 4 del
Regola m e n t o inte r n o della Giunt a region al e
Tosca n a 15 nove m b r e 2010, n. 2;
Vista la delibe r a zio n e della Giunt a region al e
18 luglio 2011, n. 609;
Consid e r a t o qua n t o segu e:
Per qua n t o conc e r n e il titolo I (Gestion e e
acce s so agli am biti ter ri to ri ali di caccia), capo
I (Gestion e degli ambiti territ o ri ali di caccia) e
capo II (Accesso agli am biti ter ri to ri ali di
caccia)
1. Al fine di gar a n t i r e l’unifor mi t à nelle
modalit à di nomin a e di funzion a m e n t o dei
comit a ti di gestion e degli am biti ter ri to ri ali di
caccia nonc h é nello svolgi m e n t o delle prop ri e
attività sono definite specifich e norm e
orga nizz a tive di det t a glio;
2. Per gar a n t i r e un’equilibr a t a dist rib uzio n e
dei cacci a to ri sul territ o ri o region al e sono
definiti crite ri per il cont rollo della densit à
vena t o ri a e regol e per l’iscrizione agli ambiti
ter ri to ri ali di caccia (ATC) e per lo
svolgi m e n t o della mobilità vena to ri a sia da
par t e dei caccia t o ri resid e n t i che non reside n t i
in Tosca n a .
Per qua n t o conc e r n e il titolo II (Istituti
faunistici, istituti faunistico vena to ri e are e
sott r a t t e alla caccia prog r a m m a t a ) , capo I
(Oasi di prot ezion e e zone di prot e zion e lungo
le rott e di migr a zio n e dell’avifau n a ), capo II
(Zone di ripopol a m e n t o e catt u r a ) e capo III
(Cent ri pubblici di riprod uzion e di faun a
selvatic a allo stato nat u r a l e) e capo IV (Zone
di rispe t t o vena to ri o)
3. Per la realizzazion e delle finalità ambi e n t ali
propri e degli istituti faunistici pubblici stabiliti
dalla legge si preve do n o regole per la
costit uzion e e regol e gestion ali anc h e al fine di
assicu r a r e un’unifor m e disciplin a di dett a glio
sul territ o ri o. In par ticol a r e , la nec e ssi t à di
imple m e n t a r e a pieno gli obiet tivi previsti
nella progr a m m a z i o n e region al e e provinci al e
ha port a t o a stabilire che gli istituti hann o
dur a t a corrispo n d e n t e al piano faunistico
vena t o rio provinci al e e posso no esse r e
riconfe r m a t i.
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d.p.g.r.
33/R/2011
2
(Allevam e n t o di fauna selvatic a)
4. Al fine di gar a n t i r e la corr e t t a applicazion e
del princi pio stabilito dalla legge per cui
dur a n t e la stagion e vena t o ri a la gestion e degli
ungul a ti deve rigua r d a r e l’inter o terri to rio
region al e, anch e se sogge t t o a regi m e di
prot ezion e e di vincolo, si ribadisc e , nella
disciplin a di ogni istitut o l’oner e delle
provinc e di gar a n t i r e il mant e n i m e n t o delle
densit à soste ni bili di ungul a ti e l’equilibrio
comp a ti bile tra le popolazioni anim ali
pre s e n t i, le prod uzio ni agricole e l’ambie n t e
ese r ci t a n d o le form e di gestion e e cont r ollo
previst e dalla legge;
Per qua n t o conc e r n e il titolo II, capo V (Cent ri
privati di riprod uzion e di faun a selvatic a allo
stato nat u r a l e ), capo VI (Aziend e faunistico
vena t o ri e), capo VII (Aziend e agrit u ris ti co
vena t o ri e), capo VIII (are e per
l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per
cani)
5. Per la realizzazion e delle finalità propri e
degli istituti faunistici e faunistico vena to ri
privati previsti dalla legge si preve d o n o regole
per la costit uzion e e regol e gestion ali di
dett a glio anc h e al fine di assic u r a r e
un’unifor m e disciplin a sul ter ri to rio. In
par ticol a r e , l’esige nz a di stabilire modalit à
unifor mi per la richies t a di autorizz azion e e
per la produzion e della docu m e n t a zi o n e a
corr e d o della dom a n d a sono dett a t e specifich e
disposizioni ispira t e alla sem plificazion e
am mi ni st r a t iv a.
6. La nece s sit à di imple m e n t a r e a pieno gli
obiettivi gestion ali previsti nella
progr a m m a z i o n e region al e e provincial e per
ques ti istituti ha port a t o a stabilire che gli
stessi hann o dur a t a corris po n d e n t e al piano
faunistico venat o rio provinci al e e posso no
esse r e riconfe r m a t i .
Per qua n t o conc e r n e il titolo II, capo IX (Aree
sott r a t t e alla caccia prog r a m m a t a )
7. La definizione dei crite ri da osse rv a r e per
l’accoglim e n t o delle dom a n d e di esclusion e di
are e dal ter rito rio sogg e t t o a caccia
progr a m m a t a rispon d e alla nece s si t à di
cons e n ti r e la compl e t a realizzazion e degli
obiettivi progr a m m a t i a livello region al e e
provincial e;
Per qua n t o conc e r n e il titolo III (Dete nzion e e
alleva m e n t o di faun a selvatic a), capo I
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8. Per gar a n t i r e una gestion e unifor m e degli
alleva m e n t i di faun a selvatic a sul ter ri to rio
region al e che non pre gi u di c hi in alcun modo il
bene s s e r e degli anim ali allevati sono definit e
regol e di dett a glio relative al rilascio delle
autorizz azioni, alle modalit à gestion ali, al
tras po r t o degli anim ali alleva ti e al loro
utilizzo com e richia mi vivi di caccia;
Per qua nt o conce r n e il titolo IV (Catt u r a di
uccelli a scopo di richia m o), capo I (Catt u r a di
uccelli a scopo di richia m o)
9. Al fine di gar a n t i r e un’unifor m i t à
nell’auto rizz azion e e nella gestion e degli
impian ti di catt u r a si indica n o specifich e
norm e tecnic h e di det t a glio;
Per qua nt o conce r n e il titolo V (Appost a m e n t i)
capo I (Appost a m e n t i )
10. L’appost a m e n t o fisso di cacci a
rapp r e s e n t a una specifica modalit à di
eser cizio vena t o rio auto rizz a t o dalle provinc e.
E’ nece s s a r i o dett a r e disposizioni per la
realizzazion e delle divers e tipologie di
appos t a m e n t i, per il rilascio delle
autorizz azioni e per il loro utilizzo da part e dei
caccia t o ri. In par ticol a r e , al fine di tutel a r e la
sicur e zz a nell’ese r cizio vena to ri o vengon o
stabilite le dista nz e mini m e da osse rv a r e per
la cost r u zion e degli appost a m e n t i e per
l’ese rcizio delle altr e form e di caccia nei
pres si degli appost a m e n t i stessi;
Per qua nt o conce r n e il titolo VI (Gestion e
faunistico vena t o ri a e modalit à di prelievo
degli ungul a ti), capo I (Regole gene r ali per la
gestion e faunistico vena to ri a degli ungul a ti),
capo II (Caccia al cinghi al e), capo III (Prelievo
selet tivo degli altri ungul a ti) e capo IV
(Gestion e faunistico vena to ri a del cervo
appe n ni nic o)
11. Per gar a n t i r e l’applicazion e unifor m e delle
disposizioni legislative iner e n ti la gestion e
faunistico vena t o ri a degli ungul a ti è
nec e s s a r i o det t a r e nor m e di det t a glio
rigu a r d a n t i gli stru m e n t i di prog r a m m a zi o n e e
di gestion e indica ti dalla legge anch e con
riferi m e n t o alle divers e tipologie di territ o ri o.
In particol a r e , per gara n t i r e un’efficac e
applicazion e del principio gestion al e volto a
mant e n e r e le densit à inter s p e c ifich e di
ungul a ti sul ter ri to rio, si specifica n o le
2l Caccia e pesca
modalit à di det e r m i n a zi o n e delle sudd e t t e
densi t à sost e ni bili a livello locale. Per chiari r e
il conce t t o di gestion e non conse r v a tiv a da
adot t a r e nelle are e non vocat e alla pres e n z a
del cinghi al e e degli altri ungul a ti si precisa
che in que st e are e la densit à deve esse r e pari
a zero.
12. Al fine di assicu r a r e il rispe t t o di modalit à
uniformi di ese rcizio venat o rio su tutt o il
territ o ri o region al e si indica n o specifiche
regol e da osse rv a r e nella caccia al cinghi al e in
bat t u t a e nella caccia di selezion e a cervidi e
bovidi. Per qua n t o rigua r d a la gestion e
venat o ri a del cervo appe n ni ni co la disciplin a
tiene conto della nec e s si t à di gesti r e la
popolazion e in modo unit a ri o nonost a n t e le
divisioni am minis t r a ti ve del territo rio. A tal
fine le nor m e sono stat e coordin a t e a livello
inter r e gi o n a l e con la Region e Emilia
Rom a g n a ;
Per qua nt o conce r n e il titolo VII (Abilitazioni
venat o ri e e per il cont rollo faunistico) capo I
(Abilitazioni all’ese r cizio venat o ri o) e capo II
(Abilitazion e all’ese r cizio delle altre
abilitazioni) e capo III (Altre abilitazioni)
13. Al fine di assicu r a r e livelli unifor mi di
prep a r a zi o n e e titoli abilitativi validi su tutto il
territ o ri o region al e si indica n o nor m e di
det t a glio iner e n t i i progr a m m i didat tici, gli
esa mi e i requisi ti di acces so dei candi d a ti per
il conse g ui m e n t o di tutt e le tipologi e di
abilitazion e venat o ri a previst e dalla legg e.
14. di accoglie r e il par e r e favor evol e della II
com mission e consiliar e - Agricolt u r a - e di
ade g u a r e conse g u e n t e m e n t e il test o, ad
eccezion e della propost a di elimin a r e
l’event u al e inden ni t à a favore del presid e n t e
del comit a t o di gestion e dell’ATC (articolo 3,
com m a 11) in qua n t o, conside r a t e le
com p e t e n z e e le respo n s a bilit à di cui è
titolar e, è oppor t u n o lascia r e alle provinc e la
possibilità di preve d e r e un’ind e n ni t à , fermo
rest a n d o il rispe t t o della disciplina nazional e e
region al e vigent e .
Approva il pres e n t e regol a m e n t o
TITOLO I - Gestion e e acces s o agli ambiti
ter ri to ri ali di caccia (ATC)
CAPO I - Ges t i o n e de g l i am b i t i te r r i t o r i a l i
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d.p.g.r.
33/R/2011
3
di cac c i a (ATC )
Art. 1 - Definizion e dell'A m bi t o territoriale di
caccia (ATC) (articolo 11 l.r. 3/1994 )
1. In ogni comp r e n s o ri o di cui all' articolo 6 bis
della legge region al e 12 genn aio 1994, n. 3
(Recepi m e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n. 157
"Nor m e per la prot ezion e della fauna selvatic a
omeot e r m a e per il prelievo venato rio"), l'Ambito
territo ri ale di caccia (ATC) rapp r e s e n t a la porzione
di territo rio agro- silvo- pasto r al e che residu a dalla
pres e n z a sullo stesso degli istituti e delle stru tt u r e
di cui all' articolo 6 bis, com m a 4 della l.r. 3/199 4 ,
e non è sogge t t a ad altr a destin azio n e.
Art. 2 - Comitat o di gestion e dell'ATC
(articolo 11 l.r. 3/1994 )
1. Il comitat o di gestion e approva uno stat u to
conte n e n t e norm e sul prop rio funzion a m e n t o in
confor mit à ad uno stat u to base predisp o s t o in sede
di coordin a m e n t o degli ATC di cui all’ articolo 13
quat e r della l.r. 3/1994 .
2. Lo stat u to è approva t o con il voto favorevole
della mag gio r a n z a dei compo n e n t i il comita to.
3. Una
provincia.
copia
dello
stat u to
è
tras m e s s a
alla
Art. 3 - Comp o si zio n e del comi tat o di gestion e
dell'ATC e regole gene rali di funziona m e n t o
(articolo 11 l.r. 3/1994 )
1. Il comitat o di gestion e dell'ATC è compos t o da
dieci mem b ri, di cui:
a) tre appa r t e n e n t i a strut t u r e delle
orga nizzazioni profes sion ali agricole
mag gior m e n t e rapp r e s e n t a t iv e a livello nazion ale,
ove pres e n ti in forma orga nizza t a sul territo rio
del comp r e n s o r io;
b) tre app a r t e n e n t i alle associazioni venato ri e
riconosci ut e a livello nazional e, ove pres e n ti in
form a orga nizz at a sul territo rio del comp r e n s o ri o;
c) due appa r t e n e n t i alle associazioni di
prot ezion e ambie n t al e pres e n ti nel Consiglio
nazional e per l'am bie n t e, ove pres e n ti in form a
orga nizza t a sul territo rio del comp r e n s o ri o;
d) due design a ti dalla provincia, con il crite rio
del voto limitato.
2. I mem b ri del comita to di cui al com m a 1, lette r e
a), b) e c) sono scelti tra la gen e r alit à dei
propri e t a ri o cond u t t o ri di fondi inclusi nell'ATC, tra
i cacciato ri iscritti, tra gli ambie n t alisti resid e n ti nel
comp r e n s o ri o e individu a ti tra gli appa r t e n e n t i alle
rispet tive orga nizz azioni ed associazioni.
3. La provincia, sulla base dei nomin a tivi indicati
dagli orga nis mi di cui al com m a 1, proce d e alla
nomin a dei mem b ri del comita to. In caso di
manc a t o accor do sulle desig n a zio ni, la provincia,
entro sessa n t a giorni dalla richiest a, nomin a i
mem b ri secon d o la rapp r e s e n t a t ivit à espr e s s a dalle
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
orga nizzazioni e associazioni.
4. In caso di impossi bilità della nomina di tutti i
compo n e n ti, il comitat o s'inte n d e valida m e n t e
insedia to con la nomin a di alme no sei mem b ri.
5. I mem b ri del comita to di gestion e non posson o
esse r e nomina ti più di tre volte.
6. I compo n e n ti del comitat o di gestion e decad o n o
in caso di asse nz a ingiustificat a ad almen o tre
riunioni o di revoc a della design azion e da part e
dell’org a nizzazio n e o associazion e di riferim e n t o.
7. In caso di dimissioni volonta ri e o di deca d e n z a
di un compo n e n t e del comita to di gestion e,
provincia provve d e alla sua sostituzion e.
la
8. Il comitat o resta in carica per tutt a la dur at a del
piano region ale agricolo e forest al e (PRAF) di cui
all’articolo 7 della l.r. 3/1994 e viene rinnovat o
entro sessa n t a giorni dall'adozion e del nuovo piano.
9. I lavori del comita t o posso no esse r e svolti anch e
in commissio ni compos t e da alcuni mem b ri del
comitat o.
10. Alle riunioni del comit ato o delle com mis sio ni
posso no esse r e invitati sogge t ti este r ni.
11. Il comit ato di gestion e dell'ATC nomina al suo
intern o un presid e n t e , un vicepr e sid e n t e ed un
segr e t a r i o.
12. La provincia dete r m i n a l’import o del getton e di
pres e n z a per la part e ci p a zio n e alle riunioni del
Comita to
di
gestion e
e
delle
commissio ni,
l’event u al e inden ni t à per il presid e n t e del comita t o
di gestion e nonch é l’entità dei rimbor si per le spese
di viaggio e di mission e tenut o conto di quan t o
stabilito in sede di coordin a m e n t o degli ATC di cui
all’articolo 13 quat e r della l.r. 3/199 4 .
Art. 4 - Modalità di svolgi m e n t o delle attività
dell'ATC (articolo 11 l.r. 3/199 4 )
1. Per lo svolgime n t o delle attività di cui
all' articolo 12 della l.r. 3/199 4 l'ATC acquisisc e le
neces s a ri e
comp e t e n z e
tecnico- scientifich e,
medi an t e apposit e convenzioni. Può inoltre dota r si
di perso n al e
amminist r a t ivo
in num e r o
non
superio r e a due unità a temp o pieno o equivale n ti in
part- time in caso di impossibilità di avvaler si di
perso n al e provinciale.
2. Gli atti approv a ti dal comitat o di gestion e,
nonch é i verb ali delle riunioni, sono consult a bili, su
richiest a, da chiunq u e vi abbia inter e s s e ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove nor m e in
mat e ri a di proce di m e n t o amminist r a t ivo e di diritto
di acce ss o ai docu m e n t i amminist r a tivi).
3. La docu m e n t a zio n e di cui al com m a 2, con
riferim e n t o a ciascu n anno di gestion e, è inviata in
copia confor m e
all’origin ale
dal comitat o
di
gestion e
alla
provincia
conte s t u al m e n t e
alla
pres e n t a zio n e del rendico n t o.
4. Il comit ato
idone e
forme
di gestion e dell’ATC gar a n tis c e
di
pubblicità
dei
princip ali
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
4
provvedi m e n t i
approva ti,
comp r e si
quelli
di
cara t t e r e econo mico, anch e media n t e pubblic azion e
on- line.
5. In caso di impossi bilità di funziona m e n t o del
comitat o, il presid e n t e ne dà comu nic azio n e alla
provincia per i provve di m e n ti conse g u e n ti.
Art. 5 - Proget ti finalizzati al raggiu n gi m e n t o
degli obiet tivi del piano annual e di gestion e
provinciale (articolo 11 l.r. 3/1994 )
1. I proge t ti finalizzati al raggiu n gi m e n t o degli
obiettivi del piano annu al e di gestion e provinciale
devono esse r e pres e n t a t i alla provincia entro il 30
sett e m b r e dell'an n o ante c e d e n t e a quello in cui se
ne preve d e la realizzazion e.
2. L'app rov azio n e da part e della provincia dei
prog e t ti finalizzati è condizion e per la form ale
assu nzion e dell'imp e g n o di spes a a carico degli
eser cizi inter e s s a t i.
Art. 6 - Proced u r e per lavori, fornit ur e e
servizi nell'ATC (articolo 11 l.r. 3/1994 )
1. Per l’esec uzion e di lavori e la fornitu r a di beni e
servizi il comitat o di gestion e dell’ATC agisc e nel
rispet t o delle vigenti nor m e in mat e ri a di app alti
pubblici per lavori, fornitu r e e servizi, favore n d o ,
ove possibile, forme di gestion e associa t a .
2. Il comitat o di gestion e dell’ATC può istituir e e
regola m e n t a r e un fondo econo m a l e per le spes e
minut e di funziona m e n t o .
3. Il presid e n t e , o altro sogg e t t o deleg a t o dal
comitat o, provved e a verificar e la regola rit à della
fornitu r a o del servizio. Nel caso siano riscont r a t e
irregola rit à,
difetti
qualita tivi
o
differe nz e
quan ti t a tive provved e all'im m e di a t a contes t azio n e
per iscritto alla contro p a r t e e alla liquidazion e del
corrisp e t tivo solo per la part e non contes t a t a .
Art. 7 - Gestion e finanziaria dell'ATC (articolo
11 l.r. 3/199 4 )
1. Il comit ato di gestion e dell'ATC redige e
approva, sulla base delle indicazioni e dei limiti
fissati dalla provincia, il bilancio di prevision e, il
bilancio consu n tivo e il rendico n t o delle spese
dell'ATC.
2. L'anno finanzia rio coincide con l'anno solar e.
3. Le entr a t e dell'ATC sono classificat e nelle
segu e n ti cate go ri e:
a) quot e versa t e dai cacciato ri iscritti all'ATC;
b) event u al e finanzia m e n t o della provincia
quale contrib u t o per le spes e di funziona m e n t o , in
proporzio n e al num e r o dei cacciato ri iscritti;
c) finanzia m e n t o della provincia per i prog e t ti
approva ti e finalizzati al raggiu n gi m e n t o degli
obiettivi del piano annu al e di gestion e
provinciale;
d) finanzia m e n t o della provincia quale
contrib u t o per la preve nzio n e dei danni arre c a ti
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
alle prod uzio ni agricole dalla faun a selvatic a e
dall'es e r cizio venat o rio;
e) altri finanzia m e n t i e contrib u ti;
f) donazioni ed erogazio ni volont a ri e.
4. Le spese per il funziona m e n t o dell'ATC non
posson o super a r e il 35 per cento del totale delle
risors e disponibili, sono classifica t e ed hann o
sepa r a t a imput a zio n e a secon d a che rigu a r di n o le
segu e n ti cate go ri e:
a) spes e per pres t a zio ni profes sion ali;
b) spes e per il funziona m e n t o orga nizz ativo
dell’ATC;
c) spes e di gestion e, quali quelle per
l'acq uisizion e e l'utilizzazion e di stru m e n ti e
mezzi tecnici;
d) spes e per i compo n e n ti il comitat o di
gestion e.
5. Almeno il 30 per cento dei proven ti deriva n ti
delle quote di iscrizion e all’ATC deve esse r e
utilizzato per oper a zioni di riequilibrio faunistico
volto al ripopola m e n t o e alla reint ro d u zio n e di
gallifor mi e lagomo rfi.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitat o di
gestion e
dell'ATC tras m e t t e
alla provincia il
bilancio preve n tivo, il bilancio consu n tivo, il
rendico n t o
delle
spese
relative
all'es e r cizio
finanzia rio
chiuso
al 31 dice m b r e
dell'an n o
prec e d e n t e e una relazion e specifica relativa agli
interv e n ti svolti con i fondi di cui al comm a 3,
letter a a).
7. In caso di inad e m pi e n z a la provincia invita il
comitat o a pres e n t a r e la docu m e n t a zio n e entro i
succ es sivi quindici giorni. Decorso tale ter min e la
provincia dispon e la sospe n sio n e dell'ero g a zio n e
dei finanzia m e n t i in corso, nonch é il rimbo r s o di
quelli già erog a ti, fatte salve le event u ali altre
azioni
per
la
tutela
dell'inte r e s s e
dell'a m mi nis t r a zio n e.
8. Al rendico n t o deve esse r e alleg a t a la relazion e
del sindac o revisor e.
9. Qualor a l'erog a zion e degli stati di avanza m e n t o
di un proge t t o inter e s si più eser cizi, le attività
relative devono esse r e rendico n t a t e per la part e di
spes a relativa all'an n o di riferim e n t o .
10. Almeno una volta all’anno il comita to di
gestion e prom u ov e incont ri sul territo rio con i
cacciato ri iscritti, i propri et a ri e condu t t o ri dei
fondi al fine di pres e n t a r e gli stru m e n t i di gestion e
approva ti e/o in fase di approv azion e.
11. Per ogni ATC è nomin a t o dalla provincia un
sindaco revisor e dei conti scelto fra gli iscritti nel
regist ro dei revisori cont a bili istituito pres so il
Minist e r o di grazia e giustizia, i cui compiti e doveri
sono definiti dal codice civile.
12. Il sindaco revisor e perc e pi sc e un’inde n nit à non
supe rio r e a quella perce pit a dai revisori dei conti
degli enti dipen d e n ti dalla Region e Toscan a.
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CAPO II - Acc e s s o agli ATC
Art. 8 - Indice di densità venat oria (articolo
13 ter l.r. 3/1994 )
1. Il rappo r t o cacciato r e/ s u p e r ficie agro- silvopasto r al e del comp r e n s o r io espr e s s a in etta ri è
fissato in 1/13, tenut o conto delle esige nz e di
riequilibrio delle pres e n z e venato ri e.
2. Per il territo rio dell'Isola d'Elba l'indice di
densit à di cui al com m a 1 è riferito alla sola
superficie destin a t a alla caccia.
Art. 9 - Am mi s sio n e dei cacciatori agli ATC
(articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. In sede di coordin a m e n t o degli ATC di cui
all’articolo 13 quat e r della l.r. 3/199 4 sono stabiliti i
crite ri da osserva r e per la dete r mi n a zio n e delle
quot e di iscrizione all’ambito nel rispe t to del tetto
massim o stabilito con delibe r azio n e della Giunt a
region al e ai sensi dell’ articolo 13 ter della l.r.
3/199 4 .
2. I comitati di gestion e posson o attu a r e con gli
ATC contigui
form e
di gestion e
conco r d a t a
finalizzat a anch e all'inte r s c a m b i o dei cacciato ri.
3. I comitati di gestion e posson o sottosc riv er e con
ATC di altre regioni accordi di recipro cit à per
l’inter s c a m b i o dei cacciato ri.
4. I comitati di gestion e forniscon o alla comp e t e n t e
strut t u r a della Giunt a region ale le inform azioni
iner e n ti i cacciato ri iscritti e tutti gli altri dati sulla
gestion e faunistic a e venato ri a del territo rio a
caccia prog r a m m a t a di comp e t e n z a nei tem pi e con
le modalit à richies t e dalla stess a.
Art. 10 - ATC di reside n z a venat oria e
modalità di iscrizion e (articolo 13 ter l.r.
3/199 4 ) (1)
1. Ogni cacciato r e ha diritto ad un prop rio ambito
territo ri ale
di caccia
deno min a t o,
una
volta
accor d a t a l'iscrizion e, ATC di reside nz a venato ri a.
2.
La prima iscrizion e all'ATC di resid e nz a
venato ri a avviene su dom a n d a del cacciato r e
all'ATC presc elto ed è convalid at a con il paga m e n t o
della relativa quota.
3. Salvo quan t o previsto all'ar ticolo 12, ogni anno
l'iscrizione
all'ATC di resid e n z a
venato ri a
è
confer m a t a con il pag a m e n t o della quot a di
iscrizion e, che deve esse r e effettu a t o entro il 15
mag gio.
4. L’ATC gara n tis c e l’iscrizione ad un num e r o di
cacciato ri dete r mi n a t o sulla
densit à stabilito all’articolo 8.
base
dell’indice
di
5. Nel caso in cui le richiest e di iscrizion e all'ATC
superin o il num e r o dei cacciato ri ammissibili in
base all'indic e di densità di cui all'ar ticolo 8, comm a
1, il comitat o di gestion e redige una gra d u a t o ri a dei
richied e n ti sulla base dei segu e n ti requisiti, per
2l Caccia e pesca
ciascu n o dei quali è attrib uito uno specifico
punt e g gi o, e proce d e per sorte g gio in caso di
parit à:
a) reside nz a nei comu ni tosca ni ad alta densit à
venato ri a, individu a ti sulla base di una densità
abit ativa pari o supe rior e ad un cittadi no
reside n t e ogni 1.000 metri quad r a ti e con un
rap po r t o tra supe rficie agro- silvo- pastor al e e
num e r o di cacciato ri resid e n ti ugu ale o inferior e a
2 etta ri per cacciato r e (punti 5);
b) resid e n z a nella provincia in cui è comp r e s o
l'ATC (punti 5);
c) resid e n z a in comu ni tosca ni confina n ti con il
comp r e n s o ri o nel quale è ricomp r e s o l'ATC (punti
5);
d) nascita in un comu n e ricad e n t e nel
comp r e n s o ri o nel quale è ricomp r e s o l'ATC (punti
1);
e) sede lavorativa in un comu n e ricad e n t e nel
comp r e n s o ri o nel quale è ricomp r e s o l'ATC (punti
5).
6. All' ATC di reside nz a venato ri a sono amm e s si di
diritto, anch e in dero g a all'indice di densità di cui
all'articolo 8, com m a 1:
a) i cacciato ri che han no la reside nz a
anag r afic a in uno dei comu ni del comp r e n s o ri o. I
cacciato ri reside n ti nel comu n e di Firenz e han no
diritto all'iscrizion e in un ATC tra quelli pres e n ti
nella provincia di Firenz e;
b) i propri e t a ri o cond u t t o ri di fondi inclusi nel
comp r e n s o ri o e aventi supe rficie non inferior e a 3
etta ri. In questi casi alla doma n d a deve esse r e
allega t a la certificazion e regist r a t a attes t a n t e il
titolo di godim e n t o e l'este n sio n e del fondo. Non
costituisco n o titoli idonei gli atti di comod a t o a
titolo grat uito e i contr a t ti di affitto rilascia ti a più
richied e n ti, se non corris po n d e n ti ad un num e r o
di etta ri pari ad almen o tre per ciascu n o dei
contr a e n t i;
c) i cacciato ri reside n ti nel comu n e di Firenz e
nell'ATC della provincia presc el to.
7. La caccia anticipa t a alla selvaggin a migr a t o ri a,
previst a dall' articolo 30, comm a 6 della l.r. 3/199 4,
può esse r e esercit a t a esclusiva m e n t e nell'ATC.
Art. 11 - Ulteriori ATC e modalità di
iscrizion e (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. Ogni cacciato r e può chied e r e l'iscrizion e ad ATC
diversi da quello di reside nz a venato ri a, deno mi n a ti
ulterio ri ATC.
2. Il comit ato di gestion e dell’ATC accoglie le
dom a n d e di cui al com m a 1 nel rispet t o dell’indice
di densit à di cui all’articolo 8, subor din a t a m e n t e
all’accoglim e n t o delle richies t e di iscrizione come
reside nz a venato ri a. (2)
3. Nel caso in cui l’ATC risulti satu r o in riferim e n t o
all’indice di densit à di cui all’articolo 8, il comita to
di gestion e può accoglie r e le dom a n d e di iscrizion e
per l’esercizio in via esclusiva della caccia al
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cinghiale in batt u t a o della caccia di selezion e.
4. Il comit ato di gestion e accoglie le doma n d e sulla
base delle data di pres e n t a zio n e delle doma n d e
stess e.
5. Ogni anno l’iscrizione all’ulterio r e ATC è
confer m a t a con il paga m e n t o della quota di
iscrizione che deve esse r e effett u a t a entro il 15
maggio. I paga m e n ti effettu a ti dopo il 15 mag gio
non sono validi se non auto rizza ti dall’ATC con
apposit a vidimazion e.
6. L’iscrizione all’ulte rior e ATC è comp r ov a t a dal
posses s o della ricevu t a di paga m e n t o della quot a di
iscrizione effett u a t a entro il 15 maggio con
bollettino
postale
pres t a m p a t o
oppur e
con
bollettino non pres t a m p a t o , ma vidimat o dall’ATC.
7. Le giorn a t e di caccia effettu a t e negli ulteriori
ATC sono annot a t e sul tesse ri n o venato rio negli
appositi spazi.
Art. 12 - Iscrizion e ad un ATC di reside n z a
venat oria diverso da quello dell'anno
prece d e n t e (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. Ogni anno, nel periodo comp r e s o tra il 1° e il 31
marzo, i cacciato ri posson o richied e r e l'iscrizion e
ad un ATC di resid e n z a venato ri a diverso da quello
dell'an n o prec e d e n t e .
2. L'iscrizione all'ATC presc elt o è accor d a t a dal
comitat o di gestion e, nel rispet t o dell'indic e di cui
all'ar ticolo 8, comm a 1.
3. I cacciato ri non accolti ai sensi del com m a 2 si
inten d o n o
riasse g n a t i
all'ATC di proveni e nz a,
ovvero sono legitti m a ti, entro il 1° mag gio, a
richie d e r e l'iscrizion e in altro ATC non satu r o. In tal
caso l'iscrizion e all'ATC presc elt o è accor d a t a dal
comitat o entro il 10 mag gio.
Art. 13 - Cacciatori prove ni e n t i da altre
regioni (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. I cacciato ri proveni e n ti da altre regioni posso no
chied e r e l'iscrizion e ad un solo ATC della Toscan a.
2. L’iscrizione ad un ATC della Tosca n a come
resid e n z a venato ri a pres u p p o n e la rinunci a all'ATC
di reside nz a della propri a Regione e conse n t e la
caccia in mobilità di cui all'ar ticolo 17.
3. Tenuto conto degli accor di di recipro cit à tra la
Region e Toscan a e le altre regioni, ogni ATC
gara n ti sc e l’ammission e ad un num e r o di cacciato ri
non resid e n ti in Toscan a pari al 4 per cento del
totale dei cacciato ri
ammissibili sulla base
dell'indice di cui all'ar ticolo 8, comm a 1.
4. Nel caso in cui l’ATC risulti satu ro in riferim e n t o
all’indice di densità di cui all’articolo 8, com m a 1, il
comitat o di gestion e dell'ATC può aum e n t a r e il
num e r o di cacciato ri ammissibili fino al 4 per cento
da utilizzar e negli accor di diretti con ATC di altre
Regioni.
5. Il comit ato
di gestion e
può
dero g a r e
alla
2l Caccia e pesca
perc e n t u a l e di cui al com m a 3 e al comm a 4 per i
cacciato ri che inten d o n o esercit a r e in via esclusiva
la caccia al cinghiale in batt u t a.
6. Le dom a n d e di iscrizion e dei cacciato ri
proveni e n ti da altre regioni sono pres e n t a t e al
comitat o di gestion e dell'ATC presc el to nel periodo
comp r e s o tra il 1° e il 30 aprile. Il comita to decide
in merito all'iscrizion e in base ai segu e n t i criteri,
per ciascu n o dei quali è attrib uito uno specifico
punt e g gio, e proce d e per sorte g gio in caso di
parità:
a) nascita in un comu n e ricad e n t e nel
comp r e n s o r io in cui è ricom p r e s o l'ATC (punti 4);
b) sede lavora tiva in un comu n e ricad e n t e nel
comp r e n s o r io in cui è ricom p r e s o l'ATC (punti 5);
c) reside nz a in comu n e confina n t e con l'ATC
(punti 3);
d) diritto di propri et à, anch e del coniug e e di
pare n ti fino al secon d o grado, su immobili di
civile abitazion e e su fondi inclusi nel
comp r e n s o r io (punti 3). In ques ti casi alla
doma n d a deve esse r e alleg at a la certificazion e
regist r a t a atte st a n t e il titolo.
7. I cacciato ri reside n ti nella Repu b blic a di San
Marino, sulla base dei rappo r ti di recipro cit à
derivan ti dalla convenzion e Italo- San m a r i n e s e in
mat e ri a di caccia, nonc h é i cacciato ri reside n ti
negli Stati dell'Union e euro p e a sono equipa r a t i ai
cacciato ri proveni e n ti da altre regioni italian e.
Art. 14 - Ridefini zion e degli ATC (articolo 13
ter l.r. 3/199 4 )
1. Le province al fine di una più efficac e
prog r a m m a z io n e e gestion e del territo rio posso no
proce d e r e alle riperi m e t r a zio ni dei comp r e n s o ri
riten u t e oppor t u n e media n t e la modifica del piano
faunistico venato rio provinciale vigent e.
2. Nei casi in cui la ridefinizion e dei comp r e n s o ri
compo r ti un aum e n t o del nume r o degli ATC, i
cacciato ri già iscritti all'ATC origina rio hann o
diritto all'iscrizion e ad uno degli ATC derivati per
suddivision e, e conse rv a n o la facoltà di caccia
sull'inte r o territo rio dell'ATC origina rio, senza
ulteriori oneri, per la dur at a della stagion e
venato ri a in corso o per quella succe s siv a.
Art. 15 - Caccia in mobilità dei cacciatori
toscani (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. Dal 1° ottobr e al termi n e della stagion e
venato ri a i cacciato ri resid e n ti in Tosca n a posson o
eser cit a r e la caccia in mobilità al cinghiale in
batt u t a
e
alla
selvag gi n a
migr a t o ri a
da
appos t a m e n t o per un massi mo di venti giorn a t e in
ATC diversi da quelli a cui risult a n o iscritti.
2. La caccia al cinghiale in battu t a e la caccia alla
selvag gin a migra t o ri a da appost a m e n t o effettu a t e
ai sensi del comm a 1 non agisco no sull’indice di
densit à di cui all’articolo 8.
3. Ogni cacciat o r e può acquist a r e pres so l’ATC e
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previo paga m e n t o di una quota stabilita con la
deliber a zio n e
della
Giunt a
region ale
di cui
all’articolo 18, un pacc h e t t o di cinqu e giorn a t e da
utilizzar e per la caccia vagan t e alla selvaggin a
migr a t o ri a e alla selvag gin a stanziale, esclusi gli
ungulati, valido solo per la stagion e venato ri a in cui
è stato acquist a t o.
4. Il pacch e t t o di cui al comm a 3 è utilizzabile a
partir e dal 1° ottobr e in ATC della Toscan a diversi
da quelli in cui il cacciato r e è iscritto utilizzan d o il
siste m a region ale di preno t a zion e venato ri a di cui
all’articolo 18.
5. I Comitati di gestion e degli ATC posso no
preve d e r e , nel rispe t to dell’indice di densit à
venato ri a di cui all’articolo 8, pacch e t ti di giorn a t e
di caccia utilizzabili per forme specifiche di caccia e
solo nel territo rio di comp e t e n z a dell’ATC stesso.
6. I prove n ti derivan ti dal paga m e n t o delle quote
di cui al comm a 3 sono ripa r titi fra gli ATC in base
alle pre not a zio ni effettu a t e secon d o le modalità
stabilite dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a
region al e.
7. Per la caccia vaga n t e alla selvag gin a migr a t o ri a
e alla selvaggin a stanziale esclusi gli ungula ti il
siste m a region ale di preno t a zion e venato ri a di cui
all’articolo 18 conse n t e l’access o giorn alie ro ad un
num e r o di cacciato ri pari alla differe n z a dei
cacciato ri ammissibili sulla base dell’indice di
densit à fissato all’articolo 8 e il totale dei cacciato ri
iscritti. E’ comu n q u e gar a n tito in tutti gli ATC
l’access o a un nume r o di cacciato ri pari al 2 per
cento dei cacciato ri ammissibili.
8. Tutte le giorn a t e di caccia in mobilità devono
esse r e segn a t e sul tess e ri no venato rio region al e.
Art. 16 - Mobilità dei cacciatori che hanno
optato per la caccia da apposta m e n t o fisso
(articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. I cacciato ri che hann o optato per la caccia da
appost a m e n t o
fisso in via esclusiva posso no
esercit a r e tale attività in un ATC diverso da quello
di
resid e n z a
venato ri a,
senza
neces sit à
di
provve d e r e ad ulterio ri iscrizioni, a partir e dal
primo giorno utile di caccia.
2. I cacciato ri di cui al com m a 1 non agiscon o
sull'indice di densit à di cui all'ar ticolo 8 e hanno
una riduzion e del 50 per cento della quot a di
iscrizion e fissat a dagli ATC ai sensi dell’ articolo 13
ter, comm a 4, della l.r. 3/1994 .
3. I cacciato ri di cui al comm a 1 posson o svolger e
dieci giorn a t e di caccia alla selvaggin a migr a t o ri a
da appos t a m e n t o temp o r a n e o negli ATC tosca ni a
partir e dal 1° ottobr e. Le giorn a t e di caccia in
mobilità devono ess er e segn a t e sul tess e ri no
venato rio region al e.
Art. 17 - Mobilità dei cacciatori non reside n t i
in Toscana (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
2l Caccia e pesca
1. A partir e dal 1° ottobr e di ogni anno è
conse n ti to ai cacciato ri non resid e n ti in Toscan a,
con il siste m a region ale di preno t a zio n e di cui
all'articolo 18 e tenut o conto degli accor di fra la
Region e Tosca n a e le altre regioni, in particola r e
con quelle confina n ti, l'acces s o giorn alie r o per la
caccia alla migra t o ri a da appost a m e n t o o per la
caccia agli ungula ti, secon d o le nor m e di cui al
titolo VI.
2. La caccia in mobilità di cui al comm a 1 non è
conse n ti t a ai cacciato ri iscritti ad un ATC tosca n o,
salvo
l’ipotesi
di iscrizione
come
resid e n z a
venato ri a.
3. Il num e r o massim o giorn alie ro dei cacciato ri
ammissibili non può esse r e supe rio r e al 5 per cento
del num e r o comples sivo dei cacciato ri ammis sibili
in ogni ATC in base all'indic e di densità di cui
all'articolo 8, com m a 1.
4. La Giunt a region al e, nell'am bi to degli accor di di
cui al com m a 1 ed a condizion e che ques ti
gar a n tis c a n o analog hi tratt a m e n t i per i cacciato ri
tosca ni, fissa annu al m e n t e le quan tit à, le modalità
di acces so, le forme di caccia e le quot e di
part e cip a zion e.
5. I cacciato ri non reside n ti in Toscan a richied o n o
l’attrib uzion e del codice perso n al e per l'acce s s o al
siste m a region ale di preno t a zion e venato ri a di cui
all’articolo 18 tramit e colleg a m e n t o inform a tico
all’appo sito sito web region ale. I codici perso n ali
asse g n a t i sono validi anch e per le stagioni
venato ri e succe s sive. I cacciato ri regist r a ti nel sito
web region ale provved o n o all’aggior n a m e n t o dei
propri dati anag r afici e reca piti perso n ali.
Art. 18 - Siste m a regionale di prenot a zio n e e
ulteriori norm e per la mobilità venat oria
(articolo 13 ter l.r. 3/199 4 )
1. La Giunta region al e stabilisce con prop ria
deliber a zio n e le modalità di acces so al siste m a
region al e di pre not a zio n e venato ri a e le ulteriori
norm e nece ss a ri e per l’esercizio alla mobilità
venato ri a sul territo rio region al e.
d.p.g.r.
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8
2. Le zone di prot ezion e lungo le rotte di
migr azio n e
dell’avifaun a
han no
dur a t a
corrisp o n d e n t e
al
piano
faunistico
venato rio
provinciale e posso no esse r e riconfer m a t e .
3. La gestion e delle zone di prot ezion e poste lungo
le rotte di migrazio n e dell’avifau n a è affidat a alla
provincia che può avvaler si del conco r so di
associazioni cultu r ali, ambie n t alis t e, venato ri e e
agricole con le quali può stipula r e apposit e
convenzioni. Per la realizzazion e degli interve n ti
gestion ali
progr a m m a t i
si privilegia n o
forme
associat e di prop rie t a r i e condu t t o ri di fondi inclusi.
4. Nel piano faunistico venato rio provinciale sono
indicati gli obiettivi gestion ali da pers e g u i r e
media n t e specifici piani ann u ali.
5. Ai sensi dell’ articolo 28 bis, com m a 5, della l.r.
3/1994 le provinc e gar a n ti sc o n o il man t e ni m e n t o
delle densit à soste nibili di ungul ati. Le province
gara n ti sc o n o altresì l'equilibrio comp a ti bile fra le
popolazioni animali pres e n ti, le prod uzio ni agricole
e l'ambie n t e eser ci t a n d o le forme di controllo di cui
all' articolo 37 della l.r. 3/1994 .
Art. 20 - Oasi di prot e zio n e (articolo 15 l.r.
3/1994 )
1. Le oasi di protezion e di cui all’ articolo 15 della
l.r. 3/1994 sono individu a t e su supe rfici idone e o
appr e s t a b ili al rifugio, alla ripro d u zio n e e alla sosta
delle specie migr a t o ri e, nonc h é all’insedi a m e n t o ,
incre m e n t o e irradia m e n t o natu r al e della piccola
selvag gin a stanziale.
2. Le oasi sono dislocat e prefe ribilm e n t e su terr e ni
di propri e t à dem a ni al e e all’inter n o del siste m a
region ale delle are e prot e t t e, tenu to conto delle
linee di migrazion e, privilegia n d o, ove esiste n ti, le
are e già indicat e anch e a livello inter n a zion al e e in
part e già acquisite nel novero degli ambiti da
prote g g e r e .
CAPO I - Oasi di pro t e z i o n e e zo n e di
pro t e z i o n e lun g o le rot t e di mi g r a z i o n e
del l'a v i f a u n a
3. La provincia istituisce le oasi tene n d o conto
della
realtà
prod u t tiv a
del
territo rio,
come
destin azio n e d’uso di supe rfici con peculiarit à
ambi en t ali e floristich e. Qualor a le oasi inter e s si no
paes a g gi con usi agro- silvo- pasto r ali este n sivi,
devono rapp r e s e n t a r e stru m e n t i per la difesa della
natu r a
insiem e
alla
difesa
del
paes a g g io
tradizion ale. Nel caso in cui inter e s si no paes a g gi
con
utilizzazioni
agricole
intensive,
le oasi
rapp r e s e n t a n o
una
riserva
parziale
per
la
salvag u a r di a
e
il recu p e r o
di
dete r mi n a t e
compo n e n t i natu r ali.
Art. 19 - Zone di prote zion e (articolo 14 l.r.
3/1994 )
4. Le oasi di protezion e
hann o
dur a t a
corrisp o n d e n t e
al
piano
faunistico
venato rio
provinciale e posso no esse r e riconfer m a t e .
TITOLO II - Istituti faunistici, Istituiti
faunistico venat o ri e are e sott r a t t e alla caccia
prog r a m m a t a
1. I confini delle zone di protezion e lungo le rotte
di migr azion e dell’avifau n a devono coincid e r e
possibilm e n t e con elem e n ti geogr afici facilme n t e
individu a bili e tali da conse n ti r e
un’efficac e
gestion e e vigilanza.
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5. La gestion e delle oasi di protezion e è affidat a
alla provincia che può avvaler si del conco r so di
associazioni cultu r ali, ambie n t alis t e, venato ri e e
agricole con le quali può stipula r e apposit e
convenzioni. Per la realizzazion e degli interve n ti
gestion ali
progr a m m a t i
si privilegia n o
forme
2l Caccia e pesca
associat e di prop rie t a r i e condu t t o ri di fondi inclusi.
6. In caso di opposizion e ai sensi dell’ articolo 15,
comm a 7, della l.r. 3/1994 la provincia provve d e in
merito all’utilizzazion e delle supe rfici inter e s s a t e al
fine del pers e g u i m e n t o degli obiettivi faunistici
prog r a m m a t i. Fino a tale dete r mi n a zio n e su quest e
supe rfici è preclu s a l’attività venato ri a.
7. Ai sensi dell’ articolo 28 bis, comm a 5, della l.r.
3/1994 le provinc e gara n tis co n o il mant e ni m e n t o
delle densit à soste nibili di ungul ati. Le province
gara n ti sc o n o altresì l'equilibrio comp a ti bile fra le
popolazioni anim ali pres e n ti, le prod uzio ni agricole
e l'ambie n t e eser ci t a n d o le forme di controllo di cui
all' articolo 37 della l.r. 3/1994 .
CAPO II - Zon e di rip o p o l a m e n t o e
cat t u r a
Art. 21 - Zone di ripopola m e n t o e catt ura
(articolo 16 l.r. 3/1994 )
1. Le zone di ripopola m e n t o e cattu r a , oltre che
per le finalità indicat e all’ articolo 16, comm a 1,
della l.r. 3/1994 , sono istituite anch e per la
salvag u a r di a , la sosta dur a n t e la migrazion e, lo
sviluppo e la ripro d uzion e di sogg e t ti app a r t e n e n t i
a
specie
migr a t rici,
anch e
attr av e r s o
il
migliora m e n t o delle carat t e ri s tic h e ambie n t ali del
territo rio.
2. La supe rficie delle zone di ripopola m e n t o e
cattu r a deve esse r e tale da salvag u a r d a r e la
possibilità di riprod u zio n e delle popolazioni anim ali
selvatich e
ospitat e
al
loro
inter n o
ed
il
mant e ni m e n t o della qualità dell’am bie n t e .
3. I confini delle zone di ripopola m e n t o e cattu r a
devono coincid e r e possibilm e n t e con elem e n ti
geog r afici facilme n t e individu a bili e comu n q u e tali
da conse n ti r e un’ade g u a t a vigilanza e gestion e.
4. Le zone di ripopola m e n t o e catt u r a han no la
dura t a corris po n d e n t e
alla validità del piano
faunistico venato rio provinciale e posson o esse r e
riconfe r m a t e .
5. Le zone di ripopola m e n t o e catt u r a posson o
esse r e istituit e per l’incre m e n t o di almen o una delle
segu e n ti specie selvatich e: lepre, fagiano, star n a,
pernice rossa.
6. Nel piano faunistico venato rio provinciale sono
indicati gli obiettivi gestion ali e le fonda m e n t a li
presc rizioni tecnich e gestion ali.
7. Fer mo rest a n d o quan t o dispost o dall’ articolo 63,
comm a 9, della l.r. 3/1994 la rimozion e delle tabelle
perim e t r a li deve avvenir e alme no trent a giorni
prim a dell’inizio della stagion e venato ri a.
Art. 22 - Costit u zio n e delle zone di
ripopola m e n t o e catt ura (articolo 16 l.r.
3/199 4 )
1. Le zone di ripopola m e n t o e catt u r a pers e g u o n o
gli obiettivi gestion ali specifici previsti nel piano
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d.p.g.r.
33/R/2011
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faunistico venato rio provinciale.
2. L’atto di costit uzion e deve indica r e le modalità
di gestion e dell’istitu to. All’atto di costituzion e
devono esse r e alleg ati:
a) plani m e t ri a in scala 1:10.00 0 riport a n t e i
confini della zona di ripopola m e n t o e cattu r a;
b) carto g r afi a 1:2.00 0 cata s t al e;
c) relazion e tecnica descrit tiva dell’are a sulla
quale si inten d e costituir e la zona di
ripopol a m e n t o e catt u r a compr e n s iv a del piano di
gestion e quinq u e n n a l e delle attività che si
inten do n o effettu a r e , dell’indicazion e di alme no
una specie di indirizzo che si inten d e produ r r e ,
degli interv e n ti di miglior a m e n t o ambi en t a l e
articolati per piani annu ali e del prog r a m m a di
gestion e delle specie selvatic h e che si inten d o n o
produ r r e .
3. In caso di opposizione ai sensi dell’ articolo 16,
com m a 2, della l.r. 3/199 4 la provincia, provved e in
merito all’utilizzazion e delle supe rfici inter e s s a t e al
fine del pers e g ui m e n t o degli obiettivi faunistici
progr a m m a t i. Fino a tale dete r m i n a zio n e su ques t e
superfici è preclus a l’attività venato ri a.
Art. 23 -Gestion e delle zone di ripopola m e n t o
e cattura( articolo 16 l.r. 3/199 4 )
1. Per la gestion e delle zone di ripopola m e n t o e
catt u r a
le provinc e
posso no
anch e
stipula r e
specifich e convenzioni con l’ATC comp e t e n t e per
territo rio.
2. La commission e di verifica e controllo di cui
all’articolo 16, comm a 3, della l.r. 3/1994 verifica il
regola r e svolgime n t o delle attività gestion ali ed
invia alla provincia repor t periodici.
3. Per
la
realizzazion e
degli
interv e n ti
progr a m m a t i l’orga nis m o di gestion e si avvale
priorit a ri a m e n t e dei prop rie t a r i e condu t t o ri dei
fondi inclusi e degli agricolto ri, singoli o associati,
con i quali può stipula r e apposit e conve nzio ni.
4. L’orga nis m o di gestion e delle zone di
ripopol a m e n t o e catt u r a deve fornire alla provincia,
entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i
segu e n ti docu m e n ti relativi alla gestion e della
stes s a:
a) relazion e tecnic a consu n tiv a della gestion e
nella quale sono riport a ti in cartog r a fia gli
interve n ti di migliora m e n t o ambie n t al e effett u a ti
per la realizzazion e del piano ann u al e;
b) comu nic azio n e del nume r o di animali
catt u r a t i;
c) bilancio finanzia rio preve n tivo di gestion e;
d) piano ann u al e di gestion e, con l’indicazion e
degli interv e n ti di miglior a m e n t o ambi en t a l e che
s’inten d e attu a r e da riport a r si anch e in
cartog r a fia;
e) dati relativi alla stima del quan tit a tivo di capi
app a r t e n e n t i alle specie in indirizzo pres e n ti dopo
l’effettu azion e delle catt u r e ;
f) bilancio finanzia rio consu n tivo di gestion e;
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
10
g) ogni altra inform a zio n e riten u t a neces s a r i a al
fine della verifica dell’effettivo raggiu n gi m e n t o
degli obiettivi prog r a m m a t i .
esse r e marc a ti con anelli o contr a s s e g n i forniti
dalla provincia, nel rispe t to di modalità oper a tive
definite dalla provincia.
5. All’inter n o delle zone di ripopola m e n t o e catt u r a
l’immission e di selvag gin a è auto rizza t a dalla
provincia.
5. I capi catt u r a t i sono immes si nel territo rio
secon d o piani predis po s ti dall'ATC in condizioni
utili al loro ambie n t a m e n t o .
Per
particola ri
situazioni la provincia può utilizzar e fino ad un
massi mo del 20 per cento degli anim ali catt u r a t i
per l'incr e m e n t o faunistico di altri istituti pubblici.
6. All’inter n o delle zone di ripopola m e n t o e catt u r a
non sono conse n tit e gare cinofile fatta eccezion e
per gar e di livello inter n a zio n al e, nazion ale e
region al e promos s e dall’Ent e Nazion ale
della
Cinofilia Italian a (ENCI) o da altre associazioni
cinofile o venato ri e riconos ciu t e a livello nazion ale
e senza abba t ti m e n t o di fauna selvatica.
7. Le gar e cinofile di cui al com m a 6 posso no
esse r e autorizzat e dalla provincia solo in tem po di
divieto di caccia e fuori dal periodo 10 aprile – 15
luglio, previo conse n s o dei prop rie t a r i o condu t t o ri
dei terr e ni inter e s s a ti e con l’adozione delle
neces s a ri e misur e di salvag u a r di a della faun a
selvatic a e delle prod uzio ni agricole.
8. In caso di epizoozie, l’orga nis m o di gestion e è
tenut o ad infor m a r e dell’insor g e n z a sanita ri a la
provincia
e l’Aziend a
USL
comp e t e n t e
per
territo rio, entro tre giorni dall’acce r t a m e n t o di tale
evento. La provincia tem p e s tiva m e n t e inform a le
Universit à, gli Istituti scientifici o gli orga nis mi di
cui all’ articolo 2, comm a 3, della l.r. 3/1994 .
L’orga nis m o di gestion e è inoltre tenut o al rispe t to
delle
misur e
di
profilassi
e
preve n zion e
event u al m e n t e presc ri tt e dai sudd e t ti enti.
9. Ai sensi dell’ articolo 28 bis, com m a 5, della l.r.
3/199 4 le province gar a n ti sc o n o il man t e ni m e n t o
delle densit à soste ni bili di ungula ti. Le provinc e
gar a n tis co n o altre sì l'equilibrio comp a tibile fra le
popolazioni animali pres e n ti, le produzioni agricole
e l'ambie n t e esercit a n d o le forme di controllo di cui
all' articolo 37 della l.r. 3/199 4 .
10.
La
provincia
assicu r a
un
adeg u a t o
coordin a m e n t o della vigilanza anch e attr av e r s o il
proprio perso n al e.
Art. 24 - Cattura e rilascio dei capi nelle zone
di ripopola m e n t o e catt ura (articolo 16 l.r.
3/199 4 )
1. Entro il 1° dicem b r e di ogni anno l’orga nis m o di
gestion e deve far perve ni r e alla provincia la
relazion e tecnic a sulla stima del num e r o di capi
app a r t e n e n t i alle specie di indirizzo pres e n ti prima
delle catt u r e ed il progr a m m a di catt u r a .
Art. 25 - Verifich e sul funziona m e n t o delle
zone di ripopola m e n t o e catt ura e divieti
(articolo 16 l.r. 3/199 4 )
1. La provincia effettu a ogni anno controlli sulle
zone di ripopola m e n t o e catt u r a , allo scopo di
verificar n e
la
funzionalit à.
Nel
corso
dei
sopralluo g hi viene acce r t a t a la realizzazion e degli
interv e n ti di miglior a m e n t o ambi en t a l e previsti dal
piano di gestion e annu al e e sono stima t e le
popolazioni animali selvatich e in indirizzo pres e n ti.
2. In caso di manc a t o raggiu n gi m e n t o degli
obiettivi prog r a m m a t i la provincia provved e ad
effett u a r e
le
nece s s a ri e
modificazioni
delle
strat e gi e gestion ali.
CAPO III - Cen t r i pu b b l i c i di ripr o d u z i o n e
di fau n a sel v a t i c a allo st a t o na t u r a l e
Art. 26 - Centri pubblici di riprodu zio n e di
fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17
della l.r. 3/1994 )
1. I cent ri pubblici di riprod u zio n e di faun a
selvatica sono istituti faunistici destin a ti alla
ricostituzion e di popolazioni autocto n e nonc h é allo
studio e alla sperim e n t a zio n e di metodi e tecnich e
di gestion e degli eco- siste mi agricoli e forest ali con
particola r e rigua r d o alla riprod u zio n e
allo stato
natu r al e di uccelli e mam mife ri app a r t e n e n t i alla
fauna
stanziale
non
ungulat a
nonc h é
alla
salvag u a r di a , la sosta dur a n t e la migrazion e e lo
sviluppo e la ripro d uzion e della faun a migr a t ric e.
2. I capi appa r t e n e n t i alle popolazioni stanziali
posson o esse r e preleva ti per il ripopola m e n t o ed
imme s si sul territo rio in tem pi e condizioni utili al
loro ambie n t a m e n t o .
CAPO IV - Zon e di ris p e t t o ve n a t o r i o
Art. 27 - Zone di rispe t t o venatorio (articolo
17 bis l.r. 3/199 4 )
2. Le tecnic h e da impieg a r e per la stima delle
popolazioni animali selvatic h e pres e n ti all’inter n o
delle zone di ripopola m e n t o e cattu r a devono esse r e
indicat e nel piano faunistico venato rio provinciale.
1. Nel piano faunistico venato rio provinciale sono
indicati gli obiettivi gestion ali e le fonda m e n t a li
presc rizioni tecnich e gestion ali.
3. L’orga nis m o di gestion e deve comu nic a r e alla
provincia almen o dieci giorni prima dell’inizio delle
oper a zioni di cattu r a , il prog r a m m a delle oper azio ni
stes s e, indican t e anch e i giorni e le località.
2. Le zone di rispe t to venato rio di cui all’ articolo
17 bis della l.r. 3/199 4 han no una dura t a massi m a
corrisp o n d e n t e alla validità del piano faunistico
venato rio
provinciale
e
posson o
esse r e
riconfe r m a t e .
4. I capi cattu r a ti, prima del rilascio, devono
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3. La gestion e delle zone di rispe t to venato rio è
affidat a all’ATC che provved e alla predisp o sizion e
di
piani
ann u ali
di
gestion e
finalizzati
al
pers e g u i m e n t o delle finalità prog r a m m a t e .
4. La provincia auto rizza l’immission e di
selvag gin a in apposit e stru t t u r e di ambie n t a m e n t o .
5. Ai sensi dell’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le
province
gara n ti sc o n o
il mant e ni m e n t o
delle
densit à
soste ni bili
di ungula ti.
Le provinc e
gara n ti sc o n o altresì l'equilibrio comp a ti bile fra le
popolazioni anim ali pres e n ti, le prod uzio ni agricole
e l'ambie n t e eser ci t a n d o le forme di controllo di cui
all' articolo 37 della l.r. 3/1994 .
CAPO V - Cen t r i pri v a t i di ri pr o d u z i o n e di
fau n a sel v a t i c a allo sta t o na t u r a l e
Art. 28 - Centri privati di riprodu zio n e di
fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18
l.r. 3/199 4 )
1. La provincia auto rizza i centri privati di
riprod u zio n e della faun a selvatica agli impre n dit o ri
agricoli richie d e n ti nel rispet t o del piano faunistico
venato rio provinciale.
2. L’autorizzazion e ha validità corris po n d e n t e al
piano faunistico venato rio provinciale.
3. La dom a n d a di autorizz azion e di centr o privato
di ripro d uzion e di fauna selvatic a allo stato natu r al e
deve esse r e pres e n t a t a corre d a t a dei segu e n ti
docu m e n t i:
a) mapp a cata st al e dei terr e ni che si inten d o n o
vincolar e con elenco particella r e che rechi
indicazion e, per ogni singola particella,
dell’este n sio n e, della qualità coltur al e, del
prop rie t a r io e del cond u t t o r e , salvo che le stess e
inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo
aziend al e istituito pres so l’Agenzia Region al e
Tosca n a per le Erogazioni in Agricoltu r a (ARTEA);
b) atti comp rov a n ti il titolo di propri e t à e
cond uzio n e dei terr e ni, salvo che le stess e
inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo
aziend al e istituito pres so ARTEA;
c) atti da cui risulti il conse n s o dei prop rie t a r i e
cond u t t o ri ad entr a r e a far part e del cent ro di
riprod u zio n e di faun a selvatic a allo stato natu r al e.
Il conse n s o è vincolan t e per la dura t a
dell’auto rizzazion e;
d) propos t a di piano produ t tivo quinq u e n n a l e in
cui indicar e quan tit à e qualità delle specie che si
inten d o n o produ r r e , le tecnich e di prod uzio n e e
l’event u al e conte ni m e n t o di specie conco r r e n ti.
Le specie che si inten do n o prod u r r e sono da
individu a r e in via esclusiva fra le segu e n ti: lepre,
star n a , cotur nic e, pernice rossa, fagiano.
4. La provincia acquisisc e d’ufficio le inform azioni
di cui al comm a 3, lette r e a) e b) dal fascicolo
aziend al e istituito pres so ARTEA, ove pres e n ti.
5. Il titolar e del centr o privato di ripro d uzion e di
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faun a selvatica allo stato natu r al e deve pres e n t a r e
alla provincia un piano ann u al e di gestion e.
6. I cent ri di prod uzio n e allo stato natu r al e sono
tenuti alla regist r a zio n e di tutt e le oper a zioni di
immission e, catt u r a e cession e dei capi in un
apposito regist r o secon d o le modalità definite dalla
provincia.
CAPO VI - Azi e n d e fau n i s t i c o ve n a t o r i e
Art. 29 - Costitu zi on e delle azien d e faunistico
venat ori e (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. La dom a n d a di autorizz azion e di cui all’ articolo
20, comm a 1, della l.r. 3/199 4 è pres e n t a t a alla
provincia comp e t e n t e per territo rio corre d a t a dei
segu e n ti docu m e n t i:
a) map p a catas t al e dei terr e ni che si inten do n o
vincolar e con elenco partic ella r e che rechi
indicazion e, per ogni singola partic ella,
dell’est e n sio n e , della qualità coltur al e, del
propri e t a ri o e del condu t t o r e , salvo che le stess e
inform azioni non siano già pres e n ti nel fascicolo
azien d al e istituito press o l’ARTEA;
b) atti comp rov a n ti il titolo di prop rie t à e di
conduzion e dei terr e ni, salvo che le stess e
inform azioni non siano già pres e n ti nel fascicolo
azien d al e istituito press o ARTEA;
c) atti da cui risulti il consen s o dei propri e t a ri e
condu t t o ri dei terr e ni ad entr a r e a far part e
dell’azien d a , vincola nt e per tutta la dura t a
dell’auto rizz azion e, con le indicazioni neces s a ri e a
identifica r e i terr e ni stessi;
d) atto da cui risulta da part e di tutti gli
intere s s a t i l’individu azio n e di un titolar e
form al m e n t e deleg a t o a rapp r e s e n t a r e l’Aziend a
faunistico venato ri a nei confro nti della provincia;
in tale atto devono esse r e dete r m i n a ti i pote ri ad
esso asseg n a ti e le norm e per la sua sostituzion e;
e) propost a di prog r a m m a di conse rv azion e e di
ripristino ambie n t al e con l’indicazion e delle
specie da produ r r e per il conse g ui m e n t o delle
finalità dell’istitut o.
2. La provincia acquisisc e le inform a zio ni di cui al
com m a 1, lette r e a) e b) dal fascicolo azien d al e
istituito press o ARTEA, ove pres e n ti.
3. La costituzion e dell’azien d a faunistico venato ri a
può esse r e auto rizza t a quan d o il conse n s o dei
propri e t a ri e cond u t t o ri sia equivale n t e ad alme no il
95 per cento della supe rficie totale. Nei territo ri
inclusi, corris po n d e n ti all’event u al e massim o del 5
per cento residu o, vige il divieto assoluto di caccia e
oper a n o le gara nzi e e le proce d u r e di rimbo r s o dei
dan n e g g i a m e n t i arr ec a ti alla prod uzio n e agricola
dalla selvaggi n a caccia bile. Tutti gli oneri deriva n ti
sono a carico dell’azien d a.
4. L’autorizzazion e è rilasciat a priorita ri a m e n t e
agli impre n di t o ri agricoli professio n ali di cui alla
legge region al e 25 luglio 2007, n. 45 (Nor m e in
mat e ri a di impre n dit o r e ed impre n dit ric e agricoli e
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
di impre s a agricola) e agli altri impr e n di to ri agricoli
singoli o associati.
5. Conte s t u a l m e n t e all’autorizz azion e la provincia
app rov a il piano di conse rv a zio n e e di ripristino
ambie n t al e.
6. L’autorizzazion e di aziend a faunistico venato ri a
ha validità corris po n d e n t e alla validità del piano
faunistico venato rio provinciale.
7. Entro sessa n t a giorni dalla pubblicazion e del
PRAF di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/199 4 gli
intere s s a t i
posso no
pres e n t a r e
alla provincia
dom a n d a di nuova auto rizzazion e.
8. In caso di doma n d a di auto rizzazion e pres e n t a t a
per l’istituzion e di aziend e faunistico venato ri e già
auto rizza t e
nella
prec e d e n t e
progr a m m a z io n e ,
qualor a nessu n a modificazion e sia stat a appo r t a t a
ai confini, è sufficient e alleg a r e alla nuova doma n d a
una dichia r a zion e sostitu tiva di atto notoriet à ai
sensi dell’ articolo 47 del decr e t o del Presid e n t e
della Repub blica 28 dice m b r e 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regola m e n t a r i
in mat e ri a di docu m e n t a zio n e amminist r a t iv a)
relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e di cui al comm a
1, letter e a), b), c) e d).
9. Le disposizioni di cui al com m a 8 si applica n o
anch e in caso di modifich e dell’asse t t o prop rie t a rio
dei
fondi
inter e s s a ti
dall’azien d a
faunistico
venato ri a relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e non
variat a e già in posse s s o della provincia.
10. In caso di rilascio di auto rizzazion e
com m a 8, non posson o esse r e appo r t a t e
dei
confini
dell’azien d a
faunistico
deriva n ti dalla succes siva costituzion e
istituti faunistici o faunistico venato ri.
di cui al
modifich e
venato ri a
di nuovi
11. In caso di scad e n z a del piano faunistico
venato rio provinciale dura n t e la stagion e venato ri a,
l’attività
venato ri a
all’inte r n o
dell’azien d a
è
comu n q u e gara n tit a fino al ter min e della stagion e
venato ri a stess a.
Art. 30 - Progra m m a di conse rv a zi on e e di
ripristino ambie n t al e (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. Il progr a m m a di conse rv a zio n e e di ripristino
ambie n t al e di cui all’ articolo 20, com m a 10, della
l.r. 3/1994 deve indica r e :
a) desc rizion e delle cara t t e r i s tic h e del territo rio
su cui viene a costituir si l’aziend a;
b) carto g r afi a tem a tic a sull’uso del suolo;
c) scelta delle specie in indirizzo fra quelle
indicat e all’ articolo 20, comm a 3, della l.r. 3/1994 ,
sulla base della valut azion e delle carat t e ri s tic h e
dell’ambi e n t e ;
d) stima delle specie anim ali selvatic h e stanziali
pres e n ti in aziend a effett u a t a secon d o le
specifich e tecnich e indicat e dalla provincia e
tenut o conto delle carat t e ri s tic h e ambie n t ali
pres e n ti;
e) prog e t t o di recu p e r o e valorizzazion e
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ambi en t al e con l’indicazion e degli impian ti e delle
coltur e per i selvatici, delle tecnich e coltur ali
idonee alla salvag u a r d i a dei selvatici adott a t e e
dell’event u a l e reim pia n t o di veget a zio n e natu r al e;
f) piano di asses t a m e n t o e di prelievo relativo
alla prima annu alit à.
2. Le azien d e faunistico venato ri e, previa
autorizz azion e della provincia, posson o allevar e
selvag gin a per il ripopola m e n t o dell'azien d a stess a.
Art. 31 - Piano annual e di assest a m e n t o e
prelievo (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. Il piano ann u al e di asse st a m e n t o e prelievo di
cui all’ articolo 20, com m a 8, della l.r. 3/199 4 deve
esse r e pres e n t a t o alla provincia entro il 30 marzo
per tutt e le specie e, per gli ungula ti, entro il 30
aprile.
2. Il piano ann u al e di asse st a m e n t o e prelievo
contien e :
a) stima delle specie stanziali pres e n ti in
aziend a, con particola r e riferim e n t o a quelle in
indirizzo, effettu a t e secon d o metodolo gie unifor mi
su tutto il territo rio indicat e dalla provincia;
b) quan tificazion e delle immissioni di
selvag gin a previst e;
c) piano di prelievo;
d) interve n ti di recup e r o e valorizzazion e
ambi en t al e individu a ti cartog r a fic a m e n t e ;
e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al
muflone, al daino e al cervo in stru t t u r e recint a t e ;
f) num e r o, tipologia e localizzazion e degli
appos t a m e n t i fissi di caccia.
3. Il piano di prelievo può preve d e r e :
a) una qua ntit à di prelievi non supe rior e al 50
per cento dei capi immes si o pres e n ti nel caso
previsto all’articolo 33, com m a 2;
b) la catt u r a o il prelievo venato rio di specie
selvatich e stanziali, caccia bili ai sensi dell’ articolo
18 della l. 157/19 9 2 , anch e divers e da quelle per
le quali è stat a rilascia t a l’autorizzazion e.
c) per le specie ungulat e fuori dai recinti, una
quota di prelievi pari a quella fissat a dal comita to
di gestion e dell'ATC per il territo rio del distr e t t o
confina n t e con l'aziend a e comu n q u e adeg u a t o a
gara n ti r e la densit à soste ni bile definita ai sensi
dell’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 .
4. Il piano ann u al e di asse st a m e n t o e prelievo è
approva t o dalla provincia entro sess a n t a giorni dal
ricevime n t o.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolar e
dell’auto rizzazion e può propor r e modifich e al piano
annu al e di asses t a m e n t o e prelievo.
Art. 32 - Recin zioni (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. Le azien d e faunistico venato ri e non posson o
avere recinzioni perim e t r ali tali da impe dir e il
libero pass a g gio della piccola selvag gin a stanziale.
2. Per il raggiu n gi m e n t o delle finalità propri e delle
2l Caccia e pesca
aziend e
le province
posso no
auto rizza r e
la
costr u zion e di recinzioni, dista n ti almen o 100 met ri
dai confini, per la produzion e di selvag gin a da
destin a r e al ripopola m e n t o dell’azien d a stess a. In
tali recinti la caccia è vietat a.
3. Possono inoltre esse r e auto rizza t e recinzioni di
ampi ezza massi m a pari al 20 per cento della
supe rficie dell’azien d a e non inferior e a 50 etta ri,
destin a t e alla caccia al cinghiale, al muflone, al
daino e al cervo all’inte r n o dei quali, fatta
eccezion e per la volpe, ogni altra forma di caccia è
vietat a nei periodi di utilizzazion e.
4. Le recinzioni di cui ai com m a 2 e 3 non devono
per m e t t e r e la fuoriuscit a degli animali immes si. La
fuga
di
anim ali
derivan t e
da
incuria
o
inade g u a t e z z a
delle
recinzioni
è consid e r a t a
immission e di faun a non autorizzat a .
Art. 33 - Im mis sioni e conferi m e n t i alla
provincia (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. Fatti salvi gli ade m pi m e n t i della fase di primo
impiant o, le immissioni di selvaggin a, comp r e s e le
specie
costitu e n ti
l’indirizzo
faunistico,
sono
autorizz at e dalla provincia nel piano annu al e di
asses t a m e n t o e prelievo.
2. Le provinc e stabiliscon o nel piano faunistico
venato rio provinciale le quan tit à di fagiani che le
aziend e faunistico venato ri e devono imme t t e r e in
appositi recinti di ambi en t a m e n t o e le densit à delle
popolazioni di fagiani che devono esse r e pres e n ti in
aziend a al fine di esse r e esone r a ti dall’obbligo di
immission e.
3. Le immissioni di selvaggin a divers a dal fagiano
sono
autorizzat e
entro
limiti
tali
da
non
dann e g gi a r e i livelli di pres e n z a e incre m e n t o delle
specie costitu e n ti l’indirizzo faunistico.
4. Le immissioni devono esser e effettu a t e secon d o
mod alità conco r d a t e con la provincia.
5. Le oper azio ni di immissioni devono esse r e
comu nic a t e alla provincia con un pre avviso di
almeno cinqu e giorni e posson o esse r e effett u a t e
nel periodo comp r e s o fra la sosp e n sio n e dell'attività
venato ri a all'inte r n o dell'azie n d a e il 31 agosto di
ogni anno. Nel caso in cui ricor r a n o condizioni
climatich e sfavor evoli o si verifichino epizoozie le
province posson o dispor r e dero g h e al termi n e del
31 agosto. In caso di evento localizzato il titolar e
dell'au to rizz azio n e dà comu nic a zion e alla provincia,
la quale, a seguito di accer t a m e n t o , provved e in
merito.
6. Alla provincia deve esse r e conferit a una quota
corrisp o n d e n t e al 10 per cento della quan tit à di
fauna imme s s a annu al m e n t e , in alter n a tiv a la
provincia può richied e r e l'equivale n t e valore in
dena r o. La comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta
region ale stabilisce i par a m e t ri di riferim e n t o per la
dete r mi n a zio n e dell’equivale n t e valore in dena r o.
(3)
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
d.p.g.r.
33/R/2011
13
Art. 34 - Esercizio dell’attività venatoria nelle
azien d e faunistico venat ori e (articolo 20 l.r.
3/199 4 )
1. Ai sensi dell’ articolo 20, com m a 8, della l.r.
3/199 4 , l’attività venato ri a nelle azien d e faunistico
venato ri e è conse n tit a ai soli sogge t ti autorizzati,
nelle giorn a t e indicat e nel calend a ri o venato rio, nel
rispet t o delle disposizioni norm a tiv e vigenti e
secon d o
le previsioni del piano annu al e
di
asse s t a m e n t o e prelievo di cui all’articolo 31.
2. Nelle aziend e faunistico venato ri e che
realizza no gli obiettivi del piano ann u al e di
asse s t a m e n t o e prelievo è conse n tit o eser cit a r e la
caccia alla selvaggin a migr a t o ri a secon do le norm e
del calend a r io venato rio, nel rispe t to di una densit à
non supe rior e ad un cacciato r e ogni 80 etta ri. I
per m e s si non posso no avere dura t a inferior e alla
mezza giorn a t a .
3. Nelle azien d e il titolar e dell’auto rizz azion e può
conse n ti r e gare cinofile, nonc h é l’allena m e n t o e
l’addes t r a m e n t o dei cani.
Art. 35 - Aziend e faunistico venat ori e in
ambi e n ti palustri (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. Al fine di prote g g e r e e favorire la conse rv azion e
degli ambi en ti palust ri di rilevan t e valore natu r al e,
la provincia può autorizza r e la costituzion e di
azien d e faunistico venato ri e in ambie n ti palust ri
anch e quan d o la supe rficie umida o palust r e non
costituisc a la part e prevale n t e del territo rio, in ogni
caso
tale
supe rficie
non
deve
esse r e
compl es siva m e n t e inferior e a 40 etta ri e deve
pres e n t a r e carat t e r e di contin uit à.
2. Nelle aziend e faunistico venato ri e in ambie n ti
palust ri la caccia è conse n tit a fino alle ore 14.
3. Nel prog r a m m a di conse rv a zio n e e di ripristino
ambie n t al e devono esse r e previsti interv e n ti di
conse rv a zio n e degli habita t e di event u al e ripristino
quali: creazion e di canali sussidia ri di convoglio e di
scolo delle acqu e, controllo dell’inquin a m e n t o e
dello sviluppo della veget azion e, ripulitu r a dei
fondali per il mant e ni m e n t o di un adeg u a t o livello
medio delle acqu e per la sosta e l’alimen t a zio n e
degli uccelli acqu a tici o limicoli, creazion e di invasi
per i periodi di siccità
e realizzazion e
di
app r e s t a m e n t i per favorir e la nidificazion e.
4. Nel piano ann u al e di asses t a m e n t o e prelievo
deve esse r e indicato:
a) il num e r o di cacciato ri giorn alie ri in rappo r t o
alla capa cit à dell’am bie n t e e in ogni caso non più
di un cacciato r e per 10 etta ri di supe rficie
allaga t a , tenu to conto di quan t o dispos to
all’articolo 34;
b) i giorni di caccia settim a n a li fissati dal
titolar e dell’auto rizzazion e;
c) l’individu azion e di un’are a di divieto di caccia
che non deve esse r e inferior e al 30 per cento
della supe rficie della zona umida comp r e s a
2l Caccia e pesca
nell’azien d a faunistico venato ri a;
d) gli appost a m e n t i , che non posso no esse r e in
num e r o supe rio r e ad uno ogni 30 etta ri di
superficie allaga t a , e la loro tipologia.
Art. 36 - Esercizio del controllo nelle azien d e
faunistico venat ori e (articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. I controlli delle provinc e sulle aziend e faunistico
venato ri e atte n g o n o al rispet t o delle presc rizioni
indicat e nell’auto rizz azion e, alla verifica della
realizzazion e di qua n to previsto nei piani ann u ali e
plurien n ali di riferim e n t o e sono finalizzati ad
acce r t a r e l’effettivo pers e g u i m e n t o degli obiettivi
gestion ali previsti.
2. In caso di irregol a rit à o di manc a t o
rag giu n gi m e n t o
degli
obiettivi
prefiss a ti
la
provincia fissa un termi n e per provve d e r e .
3. Delle oper azio ni di immission e, abb at ti m e n t o e
catt u r a esercit a t e nell'azie n d a deve esse r e tenut a
nota in apposito regist ro a disposizion e della
provincia comp e t e n t e . Nelle aziend e conso rzia t e è
auto rizza t a la tenu t a di più regist ri aventi le
car at t e ri s tic h e del regist ro gene r a l e. In tal caso sul
regist r o gen e r al e sono riepiloga ti entro il 20 marzo
di ogni anno i dati cont en u ti nei singoli regist ri dei
consorziati.
4. La revoca o la sospe n sio n e dell’auto rizz azion e di
cui all’ articolo 22, com m a 1, della l.r. 3/199 4
posso no ess er e adott a ti anch e nei confron ti di
singoli consorzia ti.
Art. 37 - Verifica degli abbat ti m e n t i (articolo
20 l.r. 3/199 4 )
1. All'inte r n o delle azien d e faunistico venato ri e
ogni cacciato r e deve esse r e munito di per m e s s o
num e r a t o su cui annot a r e i capi abb at t u ti al
termi n e della giorn a t a venato ri a. Gli esiti di caccia
devono
esse r e
annot a ti
nel regist r o
di cui
all'articolo 36, comm a 3, nelle quar a n t o t t o ore
succe s sive.
2. Nel caso di batt u t e di caccia al cinghiale e al
fagiano il per m e s s o di cui al com m a 1 è rilascia to
solo al respo n s a b ile della batt u t a e deve avere
allega t o l'elenco dei part e ci p a n ti. Nell’elenc o dei
part e cip a n t i sono indicati anch e event u ali adde t ti al
carica m e n t o delle armi.
Art. 38 - Vigilanza interna alle azien d e
(articolo 20 l.r. 3/199 4 )
1. La vigilanza venato ri a nelle aziend e faunistico
venato ri e deve esse r e assicu r a t a da almen o una
guar di a a disposizion e dell'azien d a stess a. Deve
comu n q u e esse r e assicu r a t a la pres e n z a di una
guar di a ogni 500 etta ri o frazione supe rior e a 250
etta ri.
CAPO VII - Azi e n d e agri t u r i s t i c o
ve n a t o r i e
d.p.g.r.
33/R/2011
14
Art. 39 - Costitu zi on e delle azien d e
agrit uristico venat ori e (articolo 21 l.r. 3/199 4 )
1. La doma n d a di auto rizzazion e di cui all’ articolo
21, com m a 1, della l.r. 3/1994 è pres e n t a t a alla
provincia comp e t e n t e per territo rio corr e d a t a dei
segu e n ti docu m e n ti:
a) mapp a cata st al e dei terr e ni che si inten d o n o
vincolar e con elenco particella r e che rechi
indicazion e, per ogni singola particella,
dell’este n sio n e, della qualità coltur al e, del
prop rie t a r io e del cond u t t o r e , salvo che le stess e
inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo
aziend al e istituito pres so l’ARTEA;
b) atti comp rov a n ti il titolo di propri e t à e di
cond uzio n e dei terr e ni, salvo che le stess e
inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo
aziend al e istituito pres so ARTEA;
c) atti da cui risulti il conse n s o dei prop rie t a r i e
cond u t t o ri dei terr e ni ad entr a r e a far part e
dell’azien d a vincola nt e per tutta la dur a t a
dell’auto rizzazion e, con le indicazioni nece s s a ri e a
identifica r e i terr e ni stessi;
d) atto da cui risult a da part e di tutti gli
inter e s s a ti l’individu azion e di un titolar e
formal m e n t e deleg a t o a rapp r e s e n t a r e l’aziend a
agritu ris ti co venato ri a nei confron ti della
provincia; in tale atto devono esse r e dete r mi n a t i i
poteri ad esso asseg n a ti e le norm e per la sua
sostituzion e;
e) propos t a di progr a m m a di ripristino
ambi en t al e e di piano econo mico e di gestion e.
2. La provincia acquisisc e le inform azioni di cui al
comm a 1, lette r e a) e b) dal fascicolo aziend al e
istituito pres so ARTEA, ove pres e n ti.
3. La costituzion e è conse n tit a quan d o il conse n s o
dei prop rie t a r i e cond u t t o ri sia equivale n t e ad
almeno il 95 per cento della supe rficie totale. Nei
territo ri
inclusi,
corrispo n d e n t i
all’even t u al e
massi mo del 5 per cento residu o, vige il divieto
assoluto di caccia e oper a n o le gara nzi e e le
proce d u r e di rimbo r s o dei dann e g gi a m e n t i arre c a ti
alla produzion e agricola dalla selvaggi n a cacciabile.
Tutti gli oneri derivan ti sono a carico dell’azien d a .
4. L’autorizzazion e è rilascia t a priorit a ri a m e n t e
agli impre n di t o ri agricoli professio n ali di cui alla l.r.
45/200 7 e agli altri impre n dit o ri agricoli singoli o
associati.
5. Contes t u al m e n t e all’auto rizzazion e la provincia
approva il progr a m m a di ripristino ambie n t al e dove
sono specificati gli obiettivi gestion ali.
6. L’autorizzazion e di azien d a agritu ris tico
venato ri a ha validità corrisp o n d e n t e alla validità del
piano faunistico venato rio provinciale.
7. Entro sess a n t a giorni dalla pubblicazion e del
PRAF di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/199 4 gli
inter e s s a ti
posson o
pres e n t a r e
alla provincia
doma n d a di nuova autorizzazion e.
8. In caso di dom a n d a di autorizzazion e pres e n t a t a
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
per l’istituzion e di azien d e agritu ri stico venato ri e
già auto rizza t e nella prec e d e n t e progr a m m a z io n e ,
qualor a ness u n a modificazion e sia stata appor t a t a
ai confini è sufficient e alleg a r e alla nuova doma n d a
una dichiar azio n e sostitutiva di atto notorie t à ai
sensi
dell’ articolo
47
del
d.p.r.
445/20 0 0
relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e di cui al com m a
1, lette r e a), b), c) e d).
9. Le disposizioni di cui al comm a 8 si applica no
anch e in caso di modifiche dell’ass e t t o propri e t a r io
dei fondi inter e s s a t i dall’azien d a
agritu ris tico
venato ri a relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e non
variat a e già in posses s o della provincia.
10. In caso di rilascio di autorizzazion e
comm a 8, non posso no esse r e appor t a t e
dei confini dell’azien d a agritu ris tico
derivan ti dalla succe s siv a costituzion e
istituti faunistici o faunistico venato ri.
di cui al
modifiche
venato ri a
di nuovi
11. In caso di scad e n z a del piano faunistico
venato rio provinciale dur a n t e la stagion e venato ri a,
l’attività
venato ri a
all’inter n o
dell’azien d a
è
comu n q u e gar a n ti t a fino al termi n e della stagion e
venato ri a stess a.
Art. 40 - Progra m m a di ripristino ambie n t al e
(articolo 21 l.r. 3/1994 )
1. Il prog r a m m a di ripristino ambie n t al e di cui
all’ articolo 21, com m a 10, della l.r. 3/199 4 deve
indicar e gli obiettivi da pers e g ui r e nonc h é:
a) le specie di selvaggi n a appa r t e n e n t i alla
fauna autocto n a che si inten d e imme tt e r e ,
abba t t e r e ed event u al m e n t e prod u r r e ;
b) il qua n tit a tivo di ore lavorative previsto per
lo svolgim e n t o delle attività faunistico venato ri e;
c) gli ordina m e n ti coltur ali attu ali e le event u ali
modificazioni e miglior a m e n t i ambie n t ali in
conse g u e n z a della nuova attività intra p r e s a ;
d) le potenzialit à che si inten do n o attiva r e;
e) la tipologia degli event u ali impian ti di
alleva m e n t o e stab ulazio n e;
f) le event u ali stru t t u r e ricettive;
g) le attività di comple m e n t o alla caccia che si
inten d o n o intra p r e n d e r e ;
h) event u ali proge t ti di recup e r o e
valorizzazion e ambie n t al e.
Art. 41 - Piano econo mi c o e di gestion e
(articolo 21 l.r. 3/1994 )
1. Il piano econo mico e di gestion e di cui
all’ articolo 21, com m a 10 della l.r. 3/1994 deve
esse r e pres e n t a t o alla provincia entro il 30 aprile di
ogni anno e contien e l’indicazion e delle immissioni
da
effettu a r e ,
i prelievi,
le
oper a zioni
di
migliora m e n t o ambie n t al e, nonch é il consu n tivo
dell’attività
svolta
nella
prec e d e n t e
stagion e
venato ri a. Event u ali modifich e o integ r a zio ni del
piano sono autorizza t e dalla provincia entro tren t a
giorni dal ricevim e n t o della richiest a.
Art. 42 - Esercizio della caccia nelle azien d e
agrituristico venat orie (articolo 21 l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’ articolo 21, comm a 7 della l.r.
3/199 4 ,
l’attività
venato ri a
nelle
azien d e
agrit u ri s tico venato ri e è conse n tit a alle perso n e
auto rizza t e
esclusiva m e n t e
su
selvag gin a
prove nie n t e da alleva m e n t o, ad eccezion e della
caccia agli ungula ti, alle specie pred a t ri ci e
opport u ni s tic h e di cui all’ articolo 21, com m a 8 della
l.r. 3/199 4 , dura n t e tutt a la stagion e venato ri a ad
eccezion e dei giorni di mart e dì e vene r dì.
2. Nelle azien d e agritu ris tico venato ri e è vietat a la
caccia alla selvaggin a migr a t o ri a ad eccezion e del
ger m a n o reale e della quaglia prove nie n ti da
alleva m e n t o .
3. Nelle azien d e agritu ris tico venato ri e il titolar e
dell’auto rizz azion e può conse n ti r e gare cinofile,
nonch é l’allen a m e n t o e adde s t r a m e n t o dei cani.
Art. 43 - Im mi ssio ni e conferi m e n t i alla
provincia (articolo 21 l.r. 3/1994 )
1. Ad eccezion e degli ungula ti, i capi imme ssi
devono
proveni r e
da alleva m e n t o
e devono
app a r t e n e r e a specie selvatich e propri e della faun a
nazional e.
2. L'azien d a agritu ris tico venato ri a è tenut a al
conferi m e n t o alla provincia del 10 per cento del
totale dei capi abba t t u ti, per le azien d e che
abb a t t o n o più di 3.000 capi, o che utilizzano capi
prodot ti in aziend a, la perc e n t u a l e è ridott a al 5 per
cento. In alter n a t iv a la provincia può richied e r e
l'equivale n t e valore in den a r o. La comp e t e n t e
strut t u r a
della
Giunt a
region al e
stabilisc e
i
par a m e t r i di riferim e n t o per la dete r mi n a zio n e
dell’equivale n t e valore in den a r o. (4)
Art. 44 - Esercizio del controllo nelle azien d e
agrituristico venat orie (articolo 21 l.r. 3/1994 )
1. I controlli delle province sulle azien d e
agrit u ri s tico
sono
finalizzati
alla
verifica
dell’effettivo
pers e g u i m e n t o
degli
obiettivi
gestion ali prog r a m m a t i e atte n g o n o al rispe t to di
quan to previsto nell’auto rizzazion e e nei piani di
riferim e n t o .
2. In caso di irregol a rit à o di manc a t o
rag giu n gi m e n t o
degli
obiettivi
prefiss a ti
la
provincia fissa un termi n e per provve d e r e .
3. Delle oper a zioni di immission e, abba t ti m e n t o e
catt u r a eser cit a t e nell'azie n d a deve esse r e tenu t a
nota in apposito regist ro a disposizion e della
provincia comp e t e n t e . Nelle aziend e conso rzia t e è
auto rizza t a la tenu t a di più regist ri aventi le
car at t e ri s tic h e del regist ro gene r a l e. In tal caso sul
regist r o gen e r al e sono riepiloga ti entro il 20 marzo
di ogni anno i dati cont en u ti nei singoli regist ri dei
consorziati.
4. La revoca o la sospe n sio n e dell’auto rizz azion e di
cui
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
15
all’ articolo
22,
com m a
1,
della
l.r.
3/199 4
2l Caccia e pesca
posso no ess er e adott a ti
singoli consorzia ti.
d.p.g.r.
33/R/2011
anch e
nei
confron ti
di
Art. 45 - Verifica degli abbat ti m e n t i (articolo
21 l.r. 3/199 4 )
1. All'inte r n o delle azien d e agrit u ri stico venato ri e
ogni cacciato r e deve esse r e munito di per m e s s o
num e r a t o su cui annot a r e i capi abb at t u ti al
termi n e della giorn a t a venato ri a. Gli esiti di caccia
devono
esse r e
annot a ti
nel regist r o
di cui
all'articolo 44, comm a 3, nelle quar a n t o t t o ore
succe s sive.
2. Nel caso di batt u t e di caccia al cinghiale e al
fagiano il per m e s s o di cui al com m a 1 è rilascia to
solo al respo n s a b ile della batt u t a e deve avere
allega t o l'elenco dei part e ci p a n ti. Nell’elenc o dei
part e cip a n t i sono indicati anch e event u ali adde t ti al
carica m e n t o delle armi.
Art. 46 - Vigilanza interna alle azien d e
(articolo 21 l.r. 3/199 4 )
1. La vigilanza venato ri a nelle aziend e agrit u ri stico
venato ri e deve esse r e assicu r a t a da almen o una
guar di a a disposizion e dell'azien d a stess a. Deve
comu n q u e esse r e assicu r a t a la pres e n z a di una
guar di a ogni 500 etta ri o frazione supe rior e a 250
etta ri.
CAPO VIII - Are e pe r l'ad d e s t r a m e n t o ,
l'all e n a m e n t o e le gar e de i can i
Art. 47 - Aree per l’adde st ra m e n t o ,
l’allena m e n t o e le gare dei cani (articolo 24
l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’ articolo 24 della l.r. 3/1994 , le are e
per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e dei
cani si disting u o n o in:
a) aree per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le
gar e dei cani senza abba t ti m e n t o ;
b) are e per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le
gar e dei cani con abba t ti m e n t o.
Art. 48 - Costit u zio n e delle aree per
l’adde st ra m e n t o , l’allena m e n t o e le gare per
cani (articolo 24 l.r. 3/199 4 )
1. La doma n d a di auto rizzazion e per la costituzion e
delle aree per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le
gar e per cani di cui all’ articolo 24 della l.r. 3/1994
deve esse r e pres e n t a t a alla provincia corre d a t a dai
segu e n ti docu m e n t i:
a) map p a catas t al e dei terr e ni che si inten do n o
vincolar e con elenco partic ella r e che rechi
indicazion e, per ogni singola partic ella,
dell’est e n sio n e , della qualità coltur al e, del
propri e t a ri o e del condu t t o r e , salvo che le stess e
inform azioni non siano già pres e n ti nel fascicolo
azien d al e istituito press o l’ ARTEA;
b) atti comp rov a n ti il titolo di prop rie t à e di
conduzion e dei terr e ni, salvo che le stess e
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inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo
aziend al e istituito pres so ARTEA;
c) atti da cui risulti il conse n s o dei prop rie t a r i e
cond u t t o ri dei terr e ni ad entr a r e a far part e
dell’are a per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le
gare per cani vincola nt e per tutta la dura t a
dell’auto rizzazion e, con le indicazioni nece s s a ri e a
identifica r e i terr e ni stessi;
d) atto da cui risult a da part e di tutti gli
inter e s s a ti l’individu azion e di un titolar e
formal m e n t e deleg a t o a rapp r e s e n t a r e l’area per
l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per cani
nei confro n ti della provincia; in tale atto devono
esse r e dete r mi n a t i i poteri ad esso asse g n a t i e le
norm e per la sua sostituzion e;
e) propos t a di regola m e n t o di gestion e.
2. La provincia acquisisc e le inform azioni di cui al
comm a 1, lette r e a) e b) dal fascicolo aziend al e
istituito pres so ARTEA, ove pres e n ti.
3. L’autorizzazion e è rilasciat a priorita ri a m e n t e a
associazioni venato ri e o cinofile, agli impre n dit o ri
agricoli profes sion ali di cui alla l.r. 45/200 7 e gli
altri impr e n dit o ri agricoli singoli o associati.
4. Nel caso di are a ricad e n t e in azien d a
agritu ris ti co
venato ri a
il titolar e
dell’azien d a
agritu ris ti co venato ri a stess a è tenut o comu n q u e
alla pres e n t a zio n e della doma n d a di auto rizzazion e
in cui specificar e tempi e modalit à di eser cizio,
corre d a t a dalla sola planim e t ri a cata st al e.
5. L’autorizzazion e di are a per l’addes t r a m e n t o ,
l’allen a m e n t o e le gar e per cani ha validità
corrisp o n d e n t e
al
piano
faunistico
venato rio
provinciale.
La
provincia
può
rilascia r e
autorizz azioni
temp o r a n e e
per
l’attività
di
adde s t r a m e n t o , allena m e n t o e gar e dei cani senz a
abba t ti m e n t o di selvag gin a.
6. Entro sess a n t a giorni dalla pubblicazion e del
PRAF di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/199 4 gli
inter e s s a ti
posson o
pres e n t a r e
alla provincia
doma n d a di nuova autorizzazion e.
7. In caso di dom a n d a di autorizzazion e pres e n t a t a
da sogg e t ti già titolari di auto rizzazion e nella
prec e d e n t e
prog r a m m a zi o n e ,
qualor a
nessu n a
modificazion e sia stata appor t a t a ai confini, è
sufficient e allega r e
alla nuova doma n d a
una
dichiar a zion e sostitutiva di atto notorie t à ai sensi
dell’ articolo 47 del d.p.r. 445/20 0 0 relativa m e n t e
alla docu m e n t a zio n e di cui al comm a 1, lette r e a),
b), c) e d).
8. Le disposizioni di cui al comm a 7 si applica no
anch e in caso di modifiche dell’ass e t t o prop rie t a r io
dei fondi inter e s s a t i dall’are a per l’addes t r a m e n t o ,
l’allen a m e n t o e le gar e per cani relativa m e n t e alla
docu m e n t a zio n e non variat a e già in posse s s o della
provincia.
Art. 49 - Regola m e n t o di gestion e (articolo 24
l.r. 3/199 4 )
1. Il regola m e n t o di gestion e indica:
2l Caccia e pesca
1) le specie di selvaggi n a appa r t e n e n t i alla
fauna autocto n a che si inten d e imme tt e r e ed
event u al m e n t e abba t t e r e ;
2) tem pi e modalità di utilizzazion e dell’are a;
3) gli obiettivi gestion ali da raggiu n g e r e .
2. In caso di variazion e dei tem pi e delle modalità
di eser cizio il respo n s a b ile deve pres e n t a r e alla
provincia il nuovo regola m e n t o di gestion e per
l’approv azion e.
Art. 50 - Esercizio dell’attività e conferi m e n t i
alla provincia (articolo 24 l.r. 3/199 4 )
1. Le autorizzazioni per l’access o alle aree per
l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e dei cani
con abb a t ti m e n t o devono esse r e annot a t e in un
apposito regist ro.
2. Nelle aree per l’addes t r a m e n t o , l’allena m e n t o e
le gar e per cani con abb a t ti m e n t o ricad e n ti
all’inter n o di aziend e agritu ris tico venato ri e le aree
di abba t ti m e n t o posson o ess er e frazion a t e.
3. Nelle aree per l’addes t r a m e n t o , l’allena m e n t o e
le gar e dei cani con abb at ti m e n t o dur a n t e la
stagion e venato ri a, l’abba t ti m e n t o
può esse r e
eser cit a t o solo su faun a d’alleva m e n t o di cui
all’ articolo 24, com m a 7bis, della l.r. 3/1994 ,
apposit a m e n t e imme s s a , e su una supe rficie non
supe rio r e a 100 etta ri. Tale limite non si applica in
occasion e di prove cinofile region ali, nazionali e
inter n a zio n ali promos s e dalle associazioni venato ri e
riconos ciu t e a livello nazion ale e dall’ENCI.
4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana
ques t a
deve
esse r e
svolta
su
perco r si
apposit a m e n t e predis po s ti, con l’uso di specie
selvatich e d’alleva m e n t o e secon d o le indicazioni
dell’ENCI.
5. Le immissioni di selvag gi n a sono effettu a t e a
discr ezion e del respo n s a bil e. I sogge t ti immes si
devono
prove nir e
da
alleva m e n ti
e devono
appa r t e n e r e a specie selvatic h e prop ri e della fauna
tosca n a , fatta eccezion e per la quaglia. Nel caso di
immissioni di cinghiali in recinti di adde s t r a m e n t o
la supe rficie recint a t a non può esse r e inferior e ai
10 etta ri; solo per l'add e s t r a m e n t o dei cuccioli di
età non supe rior e ai diciotto mesi e dei cani di
piccola taglia posso no esse r e autorizzati recinti con
supe rficie
inferior e
a 10 etta ri
secon do
le
disposizioni ENCI.
6. Delle oper azio ni di immission e e di
abba t ti m e n t o deve esse r e tenut a nota nel regist ro
di cui al comm a 1.
7. Deve esse r e conferit a alla provincia una quot a
corrisp o n d e n t e al 10 per cento della quan tit à di
fauna immes s a annu al m e n t e , esclus e le quaglie. In
alter n a tiv a la provincia può richie d e r e l'equivale n t e
valore in dena r o.
Art. 51 - Esercizio del controllo e vigilanza
venat oria (articolo 24 l.r. 3/199 4 )
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1. Le province provve do n o al controllo sull’attività
delle are e per l’addes t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le
gar e per cani.
2. Nelle are e adde s t r a m e n t o cani la vigilanz a
venato ri a è effett u a t a da una guar di a di cui
all’articolo 51 della l.r. 3/199 4 a disposizion e
dell'a r e a o dal titolar e della stess a in posse s s o di
decr e t o di guar di a giur a t a volonta ri a.
CAPO IX - Are e so t t r a t t e alla cac c i a
pro g r a m m a t a
Art. 52 - Aree sottrat t e alla caccia
progra m m a t a (articolo 25 l.r. 3/1994 )
1. Le richies t e di esclusion e dei fondi rustici dalla
gestion e
progr a m m a t a
della
caccia
di
cui
all’articolo 25 della l.r. 3/199 4 sono accolte qualor a
non
contr a s ti n o
con
l’attu azion e
del
piano
faunistico venato rio provinciale.
2. Le richies t e di esclusion e sono ammissibili nei
segu e n ti casi:
a) superfici di terr e n o di ampiezz a e
car at t e ri s tic h e ambie n t ali tali da conse n ti r e
l’effettivo svolgim e n t o di un’azion e di tutela e
salvag u a r d i a della faun a selvatic a e non inferiori
a 100 etta ri. Tale este n sio n e può esse r e raggiu n t a
col conco r so di fondi app a r t e n e n t i a prop rie t a r i e
condu t t o ri confina n ti: è amm e s s a la derog a a tale
limite solo per territo ri inter e s s a t i da ecosist e mi
di particola r e pregio faunistico e natu r al e, che
non siano sostan zial m e n t e alter a ti dalla pres e n z a
o dall’attività dell’uomo;
b) supe rfici di terr e n o nelle quali veng a n o
condot ti progr a m m i speri m e n t a li di alleva m e n t o e
coltivazion e attu a ti con finanzia m e n ti pubblici
finalizzati alla ricerc a scientifica ed
all’innovazion e tecnologic a;
c) luoghi nei quali vengo no svolte attività di
rileva n t e inter e s s e econo mico e sociale. I motivi
della richiest a devono esse r e adeg u a t a m e n t e
docu m e n t a t i in ordine all’entità, frequ e n z a e
periodicit à del danno e del distu r b o dichiar a ti.
TITOLO III - Dete nzio n e e alleva m e n t o di
fauna selvatic a
CAPO I - Alle v a m e n t o di fau n a sel v a t i c a
Art. 53 - Disciplina degli alleva m e n t i di fauna
selvatica (articoli 39, 40 e 41 l.r. 3/1994 )
1. La doma n d a
di
auto rizzazion e
o la
comu ni ca zion e di cui agli articoli 39, 40 e 41 della
l.r. 3/1994 , deve indicar e:
a) la tipologia di alleva m e n t o presc el t a;
b) la localizzazion e dell'alleva m e n t o ;
c) l’elenco delle specie che si inten do n o
alleva r e;
d) le tecnic h e di alleva m e n t o che si inten do n o
adott a r e ;
2l Caccia e pesca
e) le strut t u r e in dotazion e all’alleva m e n t o.
2. Il titolar e dell’alleva m e n t o di cui agli articoli 39,
40 e 41 della l.r. 3/199 4 deve tene r e un regist ro
vidima to dalla provincia e a disposizion e del
perso n al e di vigilanz a per event u ali controlli.
3. Nel regist r o sono indicati:
a) il num e r o di riprod u t t o ri e loro origine;
b) la natalità;
c) la mort alit à;
d) le cessioni, con l’indicazion e del nome
dell’acq ui r e n t e ;
e) gli eventi patologici significativi;
f) i cont rolli sanit a ri ed amminis t r a tivi eseg uiti.
4. Per la lepr e in recinto i dati di cui al com m a 3,
lette r e b) e c) posson o non esse r e indicati.
5. In caso di cession e a terzi dei sogge t ti allevati,
all'acq ui r e n t e deve esse r e rilasciat a una ricevut acertificato di proveni e n z a su modulo num e r a t o. Il
modulo, compilato in duplice copia (una per
l'allevato r e e una per l'acq uir e n t e ), deve semp r e
riport a r e la specie e il nume r o di capi ceduti, il
nomin a tivo
dell'acq ui r e n t e
e
gli
estr e mi
dell'a ut o rizzazion e dell'alleva m e n t o. In caso di
cession e
di
uccelli
app a r t e n e n t i
all'avifau n a
autoct o n a (5)
deve esse r e riport a t o anch e il
num e r o dell’anello identificativo.
6. Le strut t u r e in dotazion e all’alleva m e n t o devono
esse r e idone e ad impe dir e la fuoriuscit a dei capi
allevati. La fuga di animali allevati derivan t e da
incuria e/o inad e g u a t e z z a delle stru tt u r e utilizzat e è
conside r a t a immission e di faun a non autorizzat a.
Art. 54 - Alleva m e n t i di fauna selvatica per
fini di ripopola m e n t o (articolo 39 l.r. 3/1994 )
1. Gli alleva m e n t i di fauna selvatic a per fini di
ripopol a m e n t o sono destin a ti alla produzion e di
specie tipiche nazion ali per uso venato rio.
2. Gli alleva m e n t i di fauna selvatic a per fini di
ripopol a m e n t o sono segn al a ti lungo il confine delle
recinzioni perim e t r ali, secon do le modalit à dell'
articolo 26 della l.r. 3/199 4 , con tabelle che reca n o
la scritt a "Alleva m e n t o di fauna selvatica a scopo di
ripopol a m e n t o - Divieto di caccia".
3. Gli alleva m e n t i di fauna selvatic a per fini di
ripopol a m e n t o che han no una supe rficie recint a t a
inferior e ai 3 etta ri posson o avere una fascia di
rispet t o di 100 metri, nella quale è vietat a la caccia
vagan t e .
4. Negli alleva m e n t i di faun a selvatica per fini di
ripopol a m e n t o :
a) devono esse r e utilizzat e specifich e stru t t u r e
ed impianti di alleva m e n t o ;
b) deve esse r e man t e n u t a una densit à di capi
limitat a, secon do i rappo r ti minimi fissati
dall'Istit u to Supe rio r e per la Protezion e e la
Ricerc a (ISPRA) e di seguito indicati:
1) per il fagiano: dai tren t a ai sess a n t a giorni
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d.p.g.r.
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d’età 0,5 metri quad ri/c a p o, oltre i sess a n t a
giorni d’età 1 metro qua d r o/c a p o;
2) per le pernici: dai tren t a ai sessa n t a giorni
d’età 0,25 metri quad ri/c a p o, oltre i sessa n t a
giorni d’età 1 metro qua d r o/c a p o;
3) per le lepri in recinto: 100 metri
quad ri/ca p o;
4) per gli ungula ti in recinto: 5.000 metri
quad ri/ca p o.
5. L'alleva m e n t o per fini di ripopola m e n t o di tutt e
le specie selvatic h e è sogg e t t o alle disposizioni
previst e
dalla norm a tiv a
vigent e
in mat e ri a
sanit a ri a.
6. Tutti i capi ungulati devono esse r e marc a ti con
contr a s s e g n i num e r a t i inamovibili approva ti dalla
provincia e regist r a ti prim a della cession e sul
regist ro di cui all'articolo 53 comm a 2, sul quale
sono riport a ti gli estr e m i del modello 4 del decr e t o
del Presid e n t e della Repu b blica 8 febbr aio 1954, n.
320 (Regola m e n t o di polizia vete rin a ri a).
7. Gli alleva m e n t i per fini di ripopola m e n t o di
ungul ati sono localizzati prefe ribilm e n t e su terr e ni
per m e a b ili, non proclivi al disse s to e sono dotati di
recinzioni per evitar e la fuoriuscit a degli animali.
La provincia può definire specifich e carat t e ri s tic h e
tecnic h e delle recinzioni con riferim e n t o alle
divers e specie ungulat e.
8. La fauna selvatic a degli alleva m e n ti per fini di
ripopola m e n t o è vendu t a acco m p a g n a t a da idone a
certificazion e sanita ri a rilascia t a dall'Aziend a unità
sanit a ri a locale (aziend a USL) di comp e t e n z a .
Art. 55 - Dete n zio n e e alleva m e n t o di fauna
selvatica autoct o n a a fini orna m e n t ali,
amat oriali e per il mant e ni m e n t o di tradizioni
locali (articolo 40 l.r. 3/199 4 ) (6)
1. La dete nzio n e di faun a selvatica autocto n a a fini
orna m e n t a li, amat o ri ali e per il mant e ni m e n t o di
tradizioni locali è sogg e t t a ad auto rizzazion e della
provincia.
2. Coloro che inten d o n o
eser cit a r e l’attività di
alleva m e n t o
di uccelli appa r t e n e n t i a specie
selvatich e autoc to n e devono esse r e iscritti ad una
associazion e ornitologic a nazional e o comu nit a ri a
legalm e n t e costituit a. L’event u al e perdit a di tale
requisito o l’iscrizion e
ad altra
associazion e
ornitologic a
deve
esse r e
tem p e s tiv a m e n t e
comu nic a t a alla provincia. L’autorizzazion e deca d e
in caso di omess a iscrizion e o manc a t o rinnovo
dell’iscrizione
all’associazion e
ornitologic a
presc el t a .
3. Coloro che inten d o n o
eser cit a r e l’attività di
alleva m e n t o
di uccelli appa r t e n e n t i a specie
selvatich e
autoc to n e
devono
provved e r e
ad
identifica r e i pullus con anello inamovibile e
num e r a t o non oltre il decimo giorno dalla nascit a.
E’ fatta eccezion e per i pullus degli anatidi che
devono esse r e inanellati non oltre il sess a n t e si m o
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
giorno dalla nascita.
4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevato r e
dall’associ azion e ornitologica di appa r t e n e n z a . Ogni
anello deve indica r e la sigla dell’associazion e, il
num e r o di mat ricola dell’allevato r e , la lette r a di
indicazion e del diam e t r o dell’anello, il nume r o
prog r e s sivo e l’anno di nascit a del sogg e t t o.
5. Negli alleva m e n ti di fauna selvatica autoc to n a a
fini amat o ri ali, orna m e n t a li e per il man t e ni m e n t o
di tradizioni locali non posso no esse r e allevat e
specie ungula t e e, in caso di alleva m e n t o di specie
cacciabili, non posson o esse r e dete n u ti più di dieci
riprod u t t o ri per ogni specie salvo quan t o previsto al
comm a 6.
utilizzabili le
dell’an a t r a .
19
form e
dome s tic h e
del
piccione
e
2. Tutti gli uccelli allevati appa r t e n e n t i alle specie
di cui al comm a 1, purch é identificati media n t e
anello inamovibile e nume r a t o , posso no esse r e
utilizzati come richia mi da caccia ed espos ti nelle
fiere e nelle manifest azioni cano r e. L’obbligo
dell’an ello identificativo inamovibile e nume r a t o
non sussist e per le forme dome s tic h e del piccione e
dell’an a t r a .
6. La dete nzio n e di ripro d u t t o ri di specie cacciabili
3. La provincia provved e a regist r a r e nel siste m a
inform a tivo region ale tutti gli uccelli da richia m o di
catt u r a (8) dete n u ti dai cacciato ri e tutt e le
succe s sive variazioni secon d o le regole stabilite
dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region al e.
in num e r o
supe rior e
a
dieci
deve
esse r e
espr e s s a m e n t e
auto rizza t a dalla provincia per
specifiche e docu m e n t a t e finalità di selezion e della
specie a fini espositivi.
4. Tutte le variazioni rigu a r d a n ti la dete nzio n e di
uccelli da richia m o devono esse r e comu nic a t e dal
cacciato r e alla provincia di comp e t e n z a ent ro tren t a
giorni.
7.
Oltre
che
per
le
finalità
specifich e
dell'alleva m e n t o , i sogg e t ti allevati, acco m p a g n a t i
da idone a certificazion e sanita ri a rilascia t a dalla
Azienda USL di comp e t e n z a , posso no esse r e
utilizzati, previa auto rizzazion e dell'ATC e della
provincia, anch e per il ripopola m e n t o.
8. Tutti gli uccelli allevati app a r t e n e n t i alle specie
selvatich e posson o esse r e esposti nelle fiere e per
le
manifest azioni
canor e
purc h é
identifica ti
media n t e anello inamovibile e nume r a t o .
Art. 56 - Alleva m e n t i di uccelli da utilizzar e
com e richia mi vivi (articolo 40 l.r. 3/199 4 )
1. Negli alleva m e n ti di uccelli utilizzabili come
richia mi vivi posson o esse r e allevat e solo le specie
di cui all’articolo 57.
2. I sogge t ti riprod u t t o ri devono esse r e dotati di
anello inamovibile e num e r a t o.
3. I pullus devono
decimo giorno dalla
num e r a t o . E’ fatta
anatidi che devono
sess a n t e s i m o giorno
esse r e inan ellati non oltre il
nascit a con anello inamovibile
eccezion e per i pullus degli
esse r e inanellati non oltre il
dalla nascita.
4. La tipologia di anello inamovibile e nume r a t o da
utilizzar e per l’identificazion e dei pullus deve
esse r e approva t a dalla provincia. Ogni anello deve
indicar e la provincia, la sigla o il num e r o di
identificazion e
dell’allevato r e
e
il
nume r o
prog r e s sivo asse g n a t o all’uccello.
Art. 57 - Uccelli utilizzabili com e richia mi vivi
(articolo 40 l.r. 3/1994 )
1. Sono utilizzabili come richia mi vivi gli uccelli
appa r t e n e n t i
alle
segu e n ti
specie
selvatic h e:
allodola, alzavola, cana piglia, cese n a, codon e,
colom b a c cio, corna c c hi a grigia, fischion e, folaga,
(7) gazza, ghian d ai a, ger m a n o reale, marz aiola,
merlo, mestolon e, more t t a , moriglione, pavonc ella,
tordo bottac cio e tordo sassello. Sono inoltre
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Art. 58 - Modalità di trasport o, di utilizzo e di
det e n zio n e degli uccelli da richia m o per
l'attività venat oria e per la part e ci pa zio n e a
most r e e fiere (articolo 40 l.r. 3/199 4 )
1. Il trasp o r t o, l'utilizzo e la dete nzion e degli
uccelli da richia m o per l'attività venato ri a e per la
part e cip a zion e a most r e e fiere sono effett u a ti:
a) per le specie allodola e per le altre specie di
analog h e dime n sioni, con gabbie tradizion ali di
legno o di mat e ri ale plastico, lungh e 20
centi m e t r i, largh e 15 centim e t ri, alte 20
centi m e t r i e aventi il fondo form a to anch e da
bar r e t t e metallich e. Ciascu n a gabbia può
conte n e r e un solo ese m pl a r e ;
b) per le specie merlo, cese n a , tordo botta c cio,
tordo sassello e per le altre specie di analog h e
dime n sioni, con gabbie tradizion ali di legno o di
mat e ri ale plastico aventi gli spigoli arroto n d a ti,
lungh e 30 centim e t ri, largh e 25 centim e t ri, alte
25 centi m e t ri e aventi il fondo forma to anch e da
bar r e t t e metallich e. Ciascu n a gabbia può
conte n e r e un solo ese m pl a r e ;
c) per le specie pavonc ella e colomb a c cio, con
ceste o casse t t e , aventi il tetto in tela, la
dime n sion e rappo r t a t a al num e r o dei sogge t ti
tras po r t a t i e l'altezz a non inferior e a 40
centi m e t r i.
d) per le specie ghian d ai a, gazza, corna c c hi a
grigia e per le altre specie di analog h e
dime n sioni, con gabbie tradizion ali di legno o di
mat e ri ale plastico aventi gli spigoli arroto n d a ti,
lungh e 40 centim e t ri, largh e 40 centim e t ri, alte
40 centi m e t ri e aventi il fondo form at o anch e da
bar r e t t e metallich e. Ciascu n a gabbia può
conte n e r e un solo ese m pl a r e .
2. Per il tras po r t o delle specie di cui al comm a 1,
lette r e a) e b) posso no esse r e utilizzat e anch e cest e
o cass e t t e aventi tetto in tela, la dimen sio n e
rap po r t a t a al nume r o di sogge t ti tras po r t a ti e
2l Caccia e pesca
l'altezza non inferiore a 25 centi m e t ri. Ogni cesta o
cass e t t a non deve conte n e r e più di dieci sogg e t ti.
3. Il tras po r t o degli anim ali dome s tici utilizzabili
come richia mi può avvenir e anch e in sacch e di
mat e ri ale morbido e flessibile che conse n t a n o una
buon a areazio n e e che mant e n g o n o gli anim ali in
condizioni di oscurit à e di limitat a mobilità.
TITOLO IV - Catt u r a di uccelli a scopo di
richia m o
CAPO I - Cat t u r a di ucc e l l i a sco p o di
ric h i a m o
Art. 59 - Impian ti per la cattura dei richia mi
vivi (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. L'attività di cattu r a di uccelli finalizzat a alla
costituzion e del patrim o nio dei richia mi vivi è
effettu a t a esclusiva m e n t e negli impianti autorizzati
dalla Regione.
2.
L'auto rizzazion e dell'impia n t o è rilascia t a
esclusiva m e n t e alla provincia richied e n t e previo
par e r e dell’ISPRA.
Art. 60 - Posizion e degli impian ti di cattura
(articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1. Gli impian ti di cattu r a sono collocati
preferi bilm e n t e in aree sogg e t t e a divieto di caccia.
2. Gli impian ti collocati in zone non vietat e alla
caccia devono avere intorn o ad essi una zona di
prot ezion e con divieto di caccia di alme no 300
met ri. Nel caso di impian ti ricad e n ti all’inter n o di
azien d e faunistico venato ri e il divieto rigua r d a solo
la selvag gin a migr a t o ri a. Il divieto deve esse r e
segn al a t o a cura delle provinc e con l'apposizion e di
tabelle reca n ti la scritt a: "Provincia di ... - Impian to
di catt u r a - Divieto di caccia". In caso di impian ti
ricad e n ti all’inte r n o di azien d e faunistico venato ri e
la tabella deve specificar e il divieto di caccia solo
per la selvag gin a migra t o ri a.
3. In pres e n z a di particola ri condizioni ambie n t a li,
logistich e e morfologic h e che lo conse n t o n o,
posso no esse r e accor d a t e dero g h e al divieto di cui
al comm a 2, da conco r d a r e con l'ISPRA sulla base
di
specifich e
motivazioni
ed
idone a
docu m e n t a zio n e . In ogni caso la zona di prot ezion e
non può esse r e inferior e ai 200 met ri dall'impi a n t o.
Art. 61 - Tipologia degli impianti di catt ura
(articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1. Gli impianti di catt u r a si suddividon o in fissi e
mobili, a reti verticali e a reti orizzont ali.
2. Gli impianti di catt u r a a reti vertic ali utilizzano
reti a tra m a g lio o di tipo mist- net.
3. Gli impian ti di cattu r a a reti orizzont ali
utilizzano reti semplici e posso no esse r e muniti per
il loro funzion a m e n t o solta nt o di dispositivi a scatto,
attivati manu al m e n t e o mecc a ni c a m e n t e .
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4. Le reti di cui ai commi 2 e 3 devono esse r e
costituit e da doppio filo ritorto e aver e dimen sio ni
non inferiori a 20 millimet ri per l'allodola, non
inferiori a 32 millimet ri per i turdidi e non inferiori
a 50 millimet ri per pavonc ella e colomb a c cio. Nel
caso di impianti per la catt u r a conte m p o r a n e a di
uccelli di taglia divers a si utilizza la rete con maglia
adat t a per la specie più piccola.
Art. 62 - Conve n zi o ni per la gestion e degli
impianti di catt ura ed esa m e di idoneità del
perso nal e adde t t o (articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1. Le provinc e per la gestion e degli impian ti di
cattu r a posso no stipula r e apposit e conve nzio ni con
i sogg et ti che abbian o otte n u t o l'idoneit à ad
eser cit a r e l'attività di catt u r a dall'ISPRA.
2. Le conve nzioni sono stipula t e sulla base dei
protocolli di gestion e
di cui all'ar ticolo 63
priorit a ri a m e n t e con i propri e t a r i degli impian ti.
3. L'esa m e di idoneità ad eser cit a r e
cattu r a è effett u a t o dall' ISPRA pres so
sede o pres so una sede individu a t a dalla
dalla provincia e conco r d a t a con l'Istitut o
attività di
la propri a
Regione o
stesso.
4. I sogge t ti inter e s s a ti a soste n e r e l'esa m e di
idoneit à per la catt u r a di uccelli a fini di richia m o
pres e n t a n o una doma n d a entro il 31 dicem b r e alla
provincia in cui inten d o n o oper a r e . La provincia,
entro il 31 genn aio dell'an n o succes sivo, tras m e t t e
all' ISPRA le istanze ricevut e per la predisp o sizion e
del calen d a ri o degli esa mi di idoneità.
Art. 63 - Protocolli di gestion e (articolo 34 l.r.
3/1994 )
1. I protocolli di gestion e degli impian ti
conte n g o n o indicazioni di dett a glio, da riport a r e
nelle rispe t tive sched e tecnich e predisp o s t e su
modello fornito dall'ISPRA, relative a:
a) deno mi n a zion e e localizzazion e dell'impia n t o
su carto g r afia in scala 1:25.00 0;
b) tipologia dell'impia n t o quali il roccolo, la
brescia n a o bress a n a , il cope r to n e , il par et aio, la
prodin a;
c) strut t u r a dell'impia n t o fisso o mobile;
d) tipologia della rete quali tra m a glio, mist- net,
reti semplici orizzont ali;
e) dime n sioni delle maglie delle reti impieg a t e;
f) individu azio n e su cartog r a fia in scala
indicativa 1:100 delle stru t t u r e per la
stab ul azion e degli uccelli catt u r a t i e degli
event u ali alloggia m e n t i del perso n al e;
g) indicazion e del nume r o dei richia mi vivi
utilizzati nell'impia n t o;
h) lungh ezz a e largh e zz a totale delle reti
utilizzat e in metri linea ri; nel caso di impianti con
reti orizzont ali le dime n sioni sono calcolat e a reti
chiuse; nel caso di impianti misti sono indicat e
sepa r a t a m e n t e le misur e delle reti verticali e di
quelle orizzont ali;
i) individu azio n e del perso n al e add et t o alla
2l Caccia e pesca
gestion e dell'impia n t o;
j) indicazion e del periodo di attività
dell'impia n t o;
k) event u ali modalit à di controllo da part e della
provincia e dell’ISPRA sull'attività dell'impia n t o;
l) modalità di disattivazion e delle reti alla
cess azion e giorn alie r a dell'attività.
Art. 64 - Personale adde t t o alla gestion e degli
impianti di catt ura (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Il num e r o minimo di perso n al e adde t t o al
funziona m e n t o di un impian to di catt u r a è:
a) due oper a t o ri negli impian ti a reti verticali
con più di 130 met ri linea ri di rete e negli
impianti a reti orizzont ali con più di una coppia di
reti, nonch é negli impian ti misti che usano
conte m p o r a n e a m e n t e reti verticali e orizzont ali;
b) un oper a t o r e negli impianti di dime n sioni
inferiori a quelle di cui alla lette r a a), in quelli in
cui la dimen sio n e linear e delle reti verticali in
attività viene tem po r a n e a m e n t e ridott a a non più
di 130 met ri e negli impianti a reti orizzont ali che
limitan o in modo tem po r a n e o l'attività ad una sola
coppia di reti.
2. Le disposizioni di cui al com m a 1 posson o
esse r e dero g a t e in caso di specifica autorizzazion e
da part e dell' ISPRA.
3. Ogni oper a t o r e può gestir e più impian ti, purch é
ciò non avven g a conte m p o r a n e a m e n t e
ma in
periodi o giorni diversi.
4. Per la gestion e degli impian ti i titolari di
convenzion e posso no dete n e r e fino a otta n t a
uccelli, con un massi mo di venti uccelli di cattu r a
per specie.
5. Per ogni impiant o è conse n tito l'utilizzo di un
num e r o di richia mi pari a qua r a n t a unità, con un
massi mo di venti unità di cattu r a per specie.
6. Negli impian ti con reti orizzont ali posso no
esse r e usat e al massim o due coppie di reti.
Art. 65 - Modalità di gestion e degli impianti di
catt ura (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. L'attività di catt u r a si svolge da un'or a prima del
sorge r e del sole al tram o n t o. Nelle ore nottu r n e le
reti devono esse r e rese inidone e alla cattu r a .
2. Gli oper a t o ri adde t ti all'impia n t o, affianca ti da
coadiu to ri
auto rizzati dalla provincia, devono
controllar e
le reti almen o
ogni ora e più
frequ e n t e m e n t e in caso di condizioni atmosfe ric h e
avvers e; l'oper a t o r e può chiud e r e le reti qualor a le
condizioni
atmosfe ric h e
mett a n o
in
pericolo
l'incolu mit à dei sogg e t ti catt u r a t i.
3. Gli oper a t o ri devono tene r e nel casello
dell'impia n t o un raccoglitor e conte n e n t e :
a) il regist ro prog r e s sivo giorn alie ro degli
ese m pl a ri catt u r a t i, cedu ti o morti;
b) il regist ro del riepilogo giorn alie ro degli
ese m pl a ri catt u r a t i nel quale sono annot a ti gli
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uccelli catt u r a t i con indicazion e della sigla e del
num e r o riport a t o nella fascet t a di marc a t u r a , gli
uccelli catt u r a t i dece d u ti e gli uccelli inan ellati
ricatt u r a ti;
c) il regist ro perso n al e cessioni;
d) il regist ro dei richia mi;
e) il modulo di segn al a zio n e di ricatt u r a di
uccelli inanellati.
4. Nel caso di catt u r a di uccelli già inanellati per lo
studio delle migr azio ni l'ope r a t o r e dell'impia n t o
provve d e alla lettu r a
della dicitu r a riport a t a
sull'an ello, riport a n d ol a su apposito modulo, che
invia all' ISPRA dando n e notizia alla provincia.
Effettu a t e le rilevazioni i sogge t ti sono liber a ti.
5. I richia mi utilizzati nell'impia n t o non posso no
esse r e accec a ti, mutilati o legati per le ali.
Analogh e presc rizioni valgono per gli zimbelli, il cui
uso
è
conse n tit o
a
condizion e
che
siano
sem plice m e n t e imbra c a ti.
6. La strut t u r a e la gestion e dei locali di
stab ul azio n e degli uccelli catt u r a t i devono esse r e
idone e ad assicu r a r e le neces s a r i e condizioni
igienico- sanita ri e quali ventilazion e, tem p e r a t u r a ,
umidità, pulizia e disinfest azio n e periodic a.
Art. 66 - Contin g e n t e catt urabile a fini di
richia m o (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. La comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale,
previo pare r e dell'ISPRA e sulla base delle liste di
pre not a zio n e per la cession e dei richia mi vivi di cui
all'articolo 67, comm a 9, stabilisc e annu al m e n t e il
contin g e n t e cattu r a b ile suddiviso per specie e per
impian to, ripar t e n d o il quan tit a tivo fra le varie
provinc e sulla base del num e r o e delle tipologie
degli impianti auto rizza ti.
2. L'attività
di
cattu r a
è
inter r o t t a
al
rag giu n gi m e n t o del quan tit a tivo stabilito per ogni
singola specie.
Art. 67 - Cession e degli uccelli catt urati a fini
di richia m o (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Tutti i sogge t ti catt u r a t i devono esse r e inanellati
con anello inamovibile e nume r a t o subito dopo la
catt u r a e regist r a ti.
2. La vendit a a qualsiasi titolo degli uccelli di
catt u r a utilizzabili a fini di richia m o è vietat a.
3. I richia mi di catt u r a posson o esse r e ceduti con
le modalit à indicat e nei com mi 6, 7 e 8.
4. Le richies t e dei richia mi vivi di cattu r a ,
comp r e s e quelle relative a sogge t ti da sostituir e
perc h é
non idonei, confor mi al modello- tipo
predisp o s t o dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunta
region al e, sono pres e n t a t e dai cacciato ri alla
provincia di resid e n z a entro il 20 mag gio di ogni
anno.
5. Le richies t e di cui al com m a 4 han no validità
ann u al e e posson o esse r e ripres e n t a t e negli anni
succe s sivi.
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
6. La provincia predis po n e , entro il 31 maggio di
ogni anno, liste di preno t a zion e per la cession e dei
richia mi vivi, accor d a n d o , in ogni caso, priorità
nella cession e ai cacciato ri che hann o optato per
l'ese r cizio
venato rio
in
via
esclusiva
da
appost a m e n t o fisso ai sensi dell' articolo 28, comm a
3, letter a b) della l.r. 3/1994 .
7. La cession e avvien e previo versa m e n t o su
apposito conto corre n t e intest a t o alla provincia
dell'impo r t o fissato annu al m e n t e per ciascu n a
specie dalla strut t u r a comp e t e n t e della Giunt a
region al e.
8. La cession e dei sogge t ti catt u r a t i è di norm a
effettu a t a pres so il luogo di stab ul azion e degli
impian ti di cattu r a dalle ore diciotto alle ore venti;
comu n q u e ed in via eccezion al e non prim a delle ore
quindici, ad oper a dell'ope r a t o r e .
9. Entro il 31 mag gio di ogni anno la provincia
tras m e t t e copia delle liste di cui al com m a 6 alla
comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region al e per la
dete r m i n a zio n e del conting e n t e
di uccelli da
catt u r a r e .
Art. 68 - Comod a t o e cession e dei richia mi di
catt ura (articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1. I cacciato ri che dete n g o n o richia mi di catt u r a
posso no cede rli
cacciato ri.
in
comod a t o
grat uito
ad
altri
2. I cacciato ri che dete n g o n o richia mi di catt u r a ,
qualor a cessino l'attività venato ri a o modifichino
l’opzione di caccia, posso no cede rli ad altri
cacciato ri. In caso di dece s so del dete n t o r e dei
richia mi, la cession e può avvenir e ad oper a di uno
degli eredi.
Art. 69 - Registra zion e dei richia mi di catt ura
(articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1. La provincia provved e a regist r a r e nel siste m a
inform a tivo region al e la cession e dei richia mi di
catt u r a e tutte le succes sive variazioni secon do
quan to previsto all’articolo 57.
Art. 70 - Relazion e della provincia sulla
gestion e degli impianti di catt ura (articolo 34
l.r. 3/1994 )
1. Al termi n e della stagion e di catt u r a la provincia,
sulla scort a dei dati risulta n ti dai regist ri forniti con
apposit a nota dal titolar e della conve nzion e, redige
una relazion e sull'attività svolta da ogni singolo
impian to e la invia all' ISPRA e alla Region e entro il
31 gen n aio dell'an n o succes sivo. Nella relazion e
sono indicati:
a) la deno mi n a zio n e dell'impia n t o;
b) il periodo di aper t u r a dell'impia n t o;
c) il nume r o di giorn a t e effettive di attività
dell'impia n t o;
d) il quan tit a tivo delle catt u r e previst e per
ciascu n impian to, suddiviso per specie;
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e) il qua n tit a tivo delle cattu r e effett u a t e in
ciasc u n impiant o, suddiviso per specie;
f) il num e r o di uccelli morti per cause
accide n t a li, suddiviso per specie;
g) il num e r o di uccelli cattu r a t i accide n t al m e n t e
non appa r t e n e n t i alle specie auto rizza t e ;
h) i cont rolli effettu a ti ed event u ali infrazioni
rilevat e;
i) la data dell'eve n t u al e chiusu r a anticip a t a
dell'impia n t o e le relative motivazioni;
j) altre inform azioni giudica t e rileva nti o
richies t e dalla Regione, anch e a fini statistici.
Art. 71 - Rimbor so delle spes e di gestion e
degli impianti di catt ura ai titolari delle
conv e n zi o ni (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. La provincia provve d e a rimbo r s a r e ai titolari
delle conve nzioni le spese di gestion e dell'impia n t o.
2. Il rimbo r s o è onnicom p r e n s ivo ed è pari al
corrisp e t tivo dell'impo r t o delle quote di cession e
dei sogge t ti catt u r a t i e conse g n a t i.
Art. 72 - Vigilanza sull'attività negli impianti
di cattura (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Alla vigilanza sulle attività negli impianti di
cattu r a provvedo n o i sogge t ti di cui all' articolo 51
della l.r. 3/1994 .
TITOLO V - Appost a m e n t i
CAPO I - App o s t a m e n t i
Art. 73 - Appos t a m e n t i fissi (articolo 34 l.r.
3/1994 )
1. Costituisco n o appos t a m e n t o fisso di caccia tutti
quei
luoghi
destin a ti
alla
caccia
di atte s a
cara t t e r izz a ti da un'ap p o sit a prep a r a zio n e del sito e
dai nece s s a ri man ufa t ti. Sono altre sì consid e r a t i
appos t a m e n t i fissi le botti in cem e n t o o legno.
2. Gli appost a m e n t i fissi si disting u o n o in:
a) appos t a m e n t o fisso alla minut a selvaggi n a;
b) appost a m e n t o fisso per colomb a c ci costituito
da un capa n n o princip al e collocato a terr a o su
albe ri o traliccio artificiale con lungh e zz a
massi m a di 15 met ri;
c) appost a m e n t o fisso per palmipe di e
tra m p oli eri costituito da un capa n n o collocato in
acqu a, in prossi mit à dell'acq u a , sul margi n e di
uno specc hio d'acq u a o terr e n o sogg e t t o ad
allag a m e n t o;
d) appost a m e n t o fisso per palmipe di e
tra m p oli eri su lago artificiale realizzato media n t e
idonee argin a t u r e e siste m a zio ni idra ulico- agr a ri e
che conse n t o n o l’allaga m e n t o artificiale di un sito
altrim e n ti asciut to. I laghi artificiali non sono
conse n titi nelle are e palust ri natu r ali individu a t e
dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli
argini perim e t r a li.
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
Art. 74 - Appos t a m e n t i te m p o ra n ei (articolo
34 l.r. 3/199 4 )
1. Costituisco n o appos t a m e n t o tempo r a n e o di
caccia, con o senza l'uso di richia mi, tutti i
mom e n t a n e i e supe rficiali appr e s t a m e n t i di luoghi
destin a ti all'att e s a
della selvaggin a, effett u a ti
utilizzan do di norm a capa n ni in tela o altro
mat e ri al e artificiale o veget al e, che non compo r ti no
alcun a modifica di sito e non pres e n ti n o alcun
elem e n t o di persist e n z a .
2. Sono
altresì
conside r a ti
appost a m e n t i
tem po r a n e i le zatte r e e le altre imbar c a zio ni,
purc h é salda m e n t e e stabilm e n t e ancor a t e dur a n t e
l'eser cizio venato rio.
3. Per la costr u zion e degli appost a m e n t i
tem po r a n e i
può esse r e
utilizzat a
veget a zio n e
spont a n e a , esclusiva m e n t e arbu s tiv a o erba c e a ,
purc h é app a r t e n e n t e a specie non tutelat e dalla
norm a tiva vigent e ed è vietato utilizzar e mate ri ale
fresco prove nie n t e da coltur e arbor e e sia agricole
che forest ali e da piant e destin a t e alla prod uzio n e
agricola.
4. Gli appos t a m e n t i tempo r a n e i
rimossi
a
cura
dei
fruitori
dell'ab b a n d o n o .
devono esse r e
al
mome n t o
5. Gli appost a m e n t i per la caccia di selezion e agli
ungul ati sono semp r e consid e r a t i appost a m e n t i
tem po r a n e i, non sono sogge t ti alle disposizioni di
cui agli articoli 77 e 80 e posso no esse r e lasciati in
esse r e con il conse n s o del propri e t a ri o e del
cond u t t o r e del fondo. (9)
Art. 75 - Zone di impiant o degli appost a m e n t i
(articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Le province nel piano faunistico venato rio
individu a n o le zone in cui sono collocabili gli
appos t a m e n t i fissi.
2. Le provinc e posso no altresì individu a r e zone in
cui non posso no esse r e collocati gli appost a m e n t i di
cui all’articolo 74 per la caccia alla selvaggi n a
migr at o ri a.
3. Agli appost a m e n t i fissi, già costituiti alla dat a di
entr a t a in vigore della legge 11 febbr aio 1992, n.
157 (Norm e per la prot ezion e della faun a selvatic a
omeot e r m a e per il prelievo venato rio), non si
applica, fino al ter min e della fruizion e contin u a tiva
da part e di un unico titolar e di auto rizzazion e,
quan t o indicato al com m a 1.
Art. 76 - Distan z e fra gli appost a m e n t i fissi
(articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Nella costr uzio n e di appos t a m e n t i fissi deve
esse r e semp r e rispe t t a t a la dista nz a minim a di 200
met ri da altri appost a m e n t i fissi salvo le segu e n ti
eccezioni:
a) gli appost a m e n t i fissi ai colomb a c ci di cui
all’articolo 73, comm a 2, lette r a b) devono esse r e
costr uiti ad alme no 700 metri da appos t a m e n t i
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23
dello stes so tipo. Tale distanz a può esse r e ridott a
dalla provincia fino a 350 met ri per la gestion e di
particola ri territo ri;
b) gli appost a m e n t i fissi per palmip e di e
tram p olie ri di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a
c) devono esse r e costr uiti ad alme no 400 metri da
appost a m e n t i fissi dello stesso tipo. Tale distanz a
può esse r e ridott a dalle province fino a 200 metri
per la gestion e di particola ri territo ri;
c) gli appost a m e n t i fissi per palmip e di e
tram p olie ri di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a
d) devono esse r e costr uiti ad alme no 400 metri da
appost a m e n t i fissi dello stesso tipo.
Art. 77 - Distan z e degli appost a m e n t i
te m p or a n e i e per la caccia in forma vagant e
(articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono rispet t a r e
la distanz a minima di 80 metri da qualsiasi altro
appost a m e n t o tem po r a n e o .
2. La provincia può ridur r e a 50 met ri la dista nz a
di cui al comm a 1 per la gestion e di particola ri
territo ri.
3. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono rispet t a r e
la distanz a minima di 100 met ri dagli appost a m e n t i
fissi di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e a) e b) e
di 200 metri dagli appos t a m e n t i fissi di cui
all’articolo 73, com m a 2, lette r e c) e d). Le province
posso no port a r e a 200 met ri le dista nz e previst e
per gli appost a m e n t i fissi di cui all’articolo 73,
com m a 2, lette r e a) e b) per la gestion e di
particola ri territo ri o l’esercizio di particola ri forme
di caccia.
4. La dista nz a di 200 metri dagli appost a m e n t i fissi
deve esse r e comu n q u e rispet t a t a in caso di
appost a m e n t i tempo r a n e i che utilizzino richia mi
vivi. (1 0 )
5. Le dista nz e di cui al comm a 3 si applica no,
limitat a m e n t e ai periodi di utilizzazion e degli
appost a m e n t i fissi, per la caccia in forma vaga n t e
alla selvag gi n a migra t o ri a, fatta eccezion e per la
becca c cia.
Art. 78 - Appost a m e n t i com pl e m e n t a ri
(articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Le provinc e posson o autorizza r e
due appos t a m e n t i comple m e n t a r i agli
fissi per colomb a c ci di cui all’articolo
lette r a b) comp r e si in un raggio
dall’appos t a m e n t o princip al e.
l’impian to di
appost a m e n t i
73, com m a 2,
di 35 metri
2. Le provinc e posson o autorizza r e l’impian to di
due appos t a m e n t i comple m e n t a r i agli appost a m e n t i
fissi per palmipe di e tram p olie ri nei laghi artificiali
di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a d) se la
superficie del lago artificiale è inferior e a 5 etta ri.
Se la supe rficie del lago artificiale è supe rior e a 5
etta ri la provincia può autorizza r e l’impiant o fino ad
un
massim o
di
quat t r o
appos t a m e n t i
compl e m e n t a r i . Gli appost a m e n t i comple m e n t a r i
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
agli appost a m e n t i fissi per palmip e di e tra m p olie ri
nei laghi artificiali di cui all’articolo 73, com m a 2,
lette r a d) devono rispe t t a r e la dista nz a di 80 metri
dall’appos t a m e n t o
princip al e
e
dagli
altri
compl e m e n t a r i .
Art. 79 - Nor m e gene rali sulle distanz e degli
appost a m e n t i (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Le dista nz e fra appos t a m e n t i sono misur a t e ,
ridott e all'orizzont al e, dal cent ro del capa n n o
princip al e o dal bordo dei laghi artificiali.
2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui
norm a tiv a
preve d a
dista nz e
fra appost a m e n t i
divers e
da
quelle
previst e
nel
pres e n t e
regola m e n t o ,
le auto rizzazioni sono rilasciat e
applica n d o la dista nz a minor e fra quelle previst e
dalle norm a tive delle regioni inter e s s a t e .
3. Le dist anz e fra appost a m e n t i collocati in
provinc e tosca n e divers e sono quelle definite dal
pres e n t e
regola m e n t o
senza
tene r
conto
di
event u ali provvedi m e n ti provinciali di riduzion e
delle dista nz e stess e.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 76 non si
applica no agli appos t a m e n t i auto rizza ti prim a
dell’ent r a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o.
Art. 80 - Distanz e degli appost a m e n t i dalle
aree di diviet o di caccia (articolo 34 l.r.
3/1994 )
1. Nella costr uzion e di appost a m e n t i fissi deve
esse r e rispe t t a t a una dista nz a non inferior e a 400
met ri dalle are e di divieto di caccia.
2. La provincia può diminuir e fino a 200 metri la
dista nz e di cui al comm a 1.
3. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono rispet t a r e
una dista nz a non inferior e a 100 metri dalle are e di
divieto di caccia.
4. Le dist anz e di cui ai commi 1, 2 e 3 (1 1 ) non si
applica no ai fondi chiusi, alle zone di rispe t to
venato rio, alle forest e dem a ni ali, ai divieti speciali
di caccia istituiti ai sensi dell' articolo 33 della l.r.
3/199 4 , ai divieti di caccia che non hanno come
fine la tutela e la salvag u a r d i a della faun a selvatic a
e ai divieti di caccia posti in regioni confina n ti.
5. La dist anz a di cui al comm a 1 non si applica in
caso
di appost a m e n t i
fissi
istituzion e delle are e di divieto.
pre esist e n ti
alla
Art. 81 - Autorizza zioni per gli appost a m e n t i
fissi (articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1.
Nella richiest a di autorizzazion e per gli
appost a m e n t i fissi e per gli event u ali appost a m e n t i
compl e m e n t a r i
deve
esse r e
dichiar a t a
la
disponibilità
dei
luoghi
in
cui
si
colloca
l'appos t a m e n t o stesso.
2. Le province autorizza n o appost a m e n t i fissi in
num e r o non supe rior e a quello rilasciato nell'an n a t a
venato ri a 1989/1 9 9 0. Gli appos t a m e n t i fissi e gli
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
24
event u ali
appost a m e n t i
comple m e n t a r i
sono
sogge t ti al pag a m e n t o della tass a di conce s sio n e
region ale.
3. Le richies t e di nuove autorizzazioni devono
esse r e
pres e n t a t e
alla provincia nel periodo
comp r e s o tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno.
4. Entro il 30 giugno la provincia comu nic a, a
mezzo
lette r a
racco m a n d a t a ,
agli inter e s s a t i
l'even t u a l e
motivato
non
accoglim e n t o
della
richies t a . In caso di tras mis sio n e tele m a tic a,
all'inte r e s s a t o è data comu nica zio n e all'indirizzo
elettr o nico previa m e n t e comu nic a t o, per mezzo di
posta elett ro nic a certificat a o delle altre soluzioni
tecnologich e previst e dalla norm a tiva nazional e e
region ale in mat e ri a di amminist r a zio n e digitale.
Trasco r s o il termi n e senza che all'inte r e s s a t o sia
perve n u t a
alcun a comu nic a zion e, la doma n d a si
ritien e accolta.
5. Le provinc e rilascia no priorita ri a m e n t e
l'autorizzazion e ai cacciato ri che han no optato per
la form a di caccia da appos t a m e n t o fisso ai sensi
dell' articolo 28, comm a 3, lette r a b) della l.r.
3/1994
privilegia n d o
gli ultra s e s s a n t e n n i
e i
disabili.
6. I cacciato ri in posse s s o dell'opzion e di caccia di
cui all' articolo 28, com m a 3, lette r a c) della l.r.
3/1994 , posson o
ess er e
titolari
di un solo
appos t a m e n t o fisso per tutto il territo rio region al e
collocato nell'ATC di reside nz a venato ri a o in un
ulterior e ATC.
7. I cacciato ri in posses s o dell’opzion e di caccia di
cui all’articolo 28, com m a 3, lette r a b) della l.r.
3/1994 posson o esse r e titolari di appos t a m e n t i fissi
in qualun q u e ATC tosca n o. Solo i cacciato ri
resid e n ti in Tosca n a posso no esse r e titolari di
appos t a m e n t i fissi in ATC ai quali non sono iscritti.
8. L'auto rizz azion e all'ap po s t a m e n t o fisso deve
esse r e esibita al perso n al e di vigilanza dal titolar e o
in asse nz a del titolar e dai cacciato ri pres e n ti
nell'ap p o s t a m e n t o .
9. Il titolar e deve espor r e nel capa n n o princip ale e
negli event u ali capa n ni comple m e n t a r i, le tabelle
rilasciat e
dalla
provincia
reca n ti
la
scritta
"Appost a m e n t o fisso di caccia n....".
10. L'auto rizzazion e può esse r e trasfe rit a dal
titolar e ad altra perso n a iscritta nell'ele n co dei
frequ e n t a t o r i dell'ap po s t a m e n t o da alme no un
anno, con priorit à per gli ultras e s s a n t e n n i e i
disabili, previa richies t a scritt a alla provincia
comp e t e n t e .
11. Le disposizioni di cui al com m a 6 non si
applica n o
alle
autorizzazioni
pree sis t e n t i
al
mom e n t o
dell'en t r a t a
in vigore
della
legge
region ale 23 febbr aio 2005, n.34 (Modifich e alla
legge
region ale
12 genn aio
1994,
n. 3 Recepi m e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n.157
-"Norm e per la prot ezion e della fauna selvatic a
omeot e r m a
e
per
il
prelievo
venato rio)
relativa m e n t e
ai soli appos t a m e n t i
fissi per
2l Caccia e pesca
colom b a c ci.
11 bis. La richies t a di nuova collocazion e di un
appos t a m e n t o autorizz at o deve esse r e pres e n t a t a
alla provincia. Entro sessa n t a giorni dal ricevim e n t o
della
richies t a ,
la
provincia
comu nic a
al
richie d e n t e ,
a
mezzo
lette r a
racco m a n d a t a ,
l'even t u a l e
motivato
non
accoglim e n t o
della
richies t a . In caso di tras mis sio n e telem a tic a,
all'inte r e s s a t o è data comu nica zio n e all'indirizzo
elettr o nico previa m e n t e comu nic a t o, per mezzo di
posta elett ro nic a certificat a o delle altre soluzioni
tecnologich e previst e dalla norm a tiva nazional e e
region ale in mat e ri a di amminist r a zio n e digitale.
Trasco r s o il termi n e senza che all'inte r e s s a t o sia
perve n u t a alcun a comu nic a zion e, la doma n d a si
ritien e accolta. (1 2 )
12. Per finalità statistich e le province realizzan o,
su carto g r afia in scala 1:25.00 0, il catas t o degli
appos t a m e n t i fissi da inviar e ogni anno alla Region e
secon d o le modalità che sar a n n o stabilite dalla
comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale.
Art. 82 - Validità delle autorizza zi o ni per gli
appost a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/199 4 )
1.
Dopo
il
primo
anno
di
validità
dell’auto rizzazion e per gli appos t a m e n t i fissi, il
titolar e dell’auto rizzazion e, entro il 28 febbr aio,
deve pag a r e la tassa di conces sio n e region ale a
titolo di confer m a ann u al e dell’appo s t a m e n t o e
inviare l’attes t a zio n e di paga m e n t o alla provincia.
2. Le auto rizzazioni per l'appo s t a m e n t o fisso
deca d o n o:
a) in caso di modificazion e abusiva della
dislocazion e del capa n n o autorizza t o;
b) in caso di dichia r a zioni mend a ci in ordine a
quan t o previsto all'ar ticolo 81;
c) in caso di manc a t o pag a m e n t o della tassa di
conces sio n e region al e entro il termi n e di cui al
comm a 1;
d) in caso di sopravve n u t a indisponibilit à del
terr e n o in cui è ubicato l’appost a m e n t o .
3. La decad e n z a dell’auto rizzazion e è pron u n ci a t a
dalla provincia previa diffida.
4. In caso di decad e n z a le succes sive richiest e di
autorizz azion e devono esse r e consid e r a t e a tutti gli
effetti come nuove auto rizzazioni.
5. In caso di cessazion e dell'at tività, di deca d e n z a
o revoca dell'aut o rizzazion e, tutti i capa n ni e le
event u ali
stru t t u r e
aggiun tive
devono
esse r e
sman t ell at e a cura del titolar e dell'au t o rizz azion e
secon d o le modalità e i tem pi stabiliti dalla
provincia.
Art. 83 - Distanz e per il recup e ro dei capi
feriti e l’allena m e n t o e addes t ra m e n t o dei cani
(articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. I titolari di autorizz azion e di appost a m e n t o fisso
di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e a), b) e c), i
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
d.p.g.r.
33/R/2011
25
cacciato ri da loro autorizz ati e i cacciato ri che
esercit a n o la caccia da appost a m e n t o tem po r a n e o
posso no proce d e r e al recu p e r o degli animali feriti
con l'uso del fucile per un raggio di 50 met ri dal
capa n n o, purc h é si tratti comu n q u e di area
sogg et t a a caccia prog r a m m a t a .
2. I titolari di auto rizzazion e di appos t a m e n t o fisso
di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a d) e i
cacciato ri da loro (1 3 ) autorizzati all'uso dello
stes so posson o proce d e r e al recup e r o degli anim ali
feriti con l'uso del fucile all'int e r n o della supe rficie
allaga t a
e lungo il perim e t r o
dell'a rgin e
di
conte ni m e n t o del lago.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica no
ai cacciato ri che hanno optato ai sensi dell’ articolo
28, comm a 3, lette r a b) della l.r. 3/199 4 e ai
cacciato ri che han no optato ai sensi dell’articolo
28, comm a 3, lette r a c) nei periodi in cui è vietat a
la caccia vagan t e o in caso di eser cizio venato rio in
ATC nei quali non sono iscritti.
4. E’ vietato l’allena m e n t o e l’adde s t r a m e n t o dei
cani ad una dista nz a inferior e a 50 metri dagli
argini di conte ni m e n t o dei laghi artificiali con
appost a m e n t o ai sensi dell’articolo 73, comm a 2,
lette r a d) o 100 met ri dal centr o del capa n n o in
caso di appost a m e n t i di cui all’articolo 73, com m a
2, letter a c).
Art. 84 - Acce sso all'int er no degli
appost a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Il titolar e dell'aut o rizzazion e per appost a m e n t o
fisso comu ni ca alla provincia comp e t e n t e per
territo rio
l'elenco
dei
frequ e n t a t o r i
dell'ap p o s t a m e n t o .
2. Solo in pres e n z a del titolar e dell’appos t a m e n t o o
di un iscritto nell’elenco dei frequ e n t a t o ri di cui al
com m a 1 è conse n tit o l’access o negli appost a m e n t i
fissi ad altri cacciato ri con armi propri e.
3. I cacciato ri che hann o optato per la form a di
caccia di cui all’ articolo 28, comm a 3, lette r a b)
della l.r. 3/199 4 posso no frequ e n t a r e tutti gli
appost a m e n t i fissi anch e in asse nz a del titolar e
dell’auto rizz azion e purc h é in posses s o del conse n s o
scritto alla frequ e n t a zio n e.
Art. 85 - Uso di richia mi negli appost a m e n t i
(articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Negli appos t a m e n t i fissi in cui sia pres e n t e un
cacciato r e con opzione ai sensi dell' articolo 28,
com m a 3, lette r a b) della l.r. 3/199 4 non posso no
esse r e comple s siva m e n t e usati più di quar a n t a
richia mi vivi, con il limite di non più di dieci di
catt u r a per ciascu n a specie. Il limite qua n tit a tivo
non si applica alle forme dome s tic h e .
2. Negli appos t a m e n t i fissi in cui siano pres e n ti
esclusiva m e n t e cacciato ri con opzione ai sensi
dell' articolo 28, comm a 3, lette r a c) della l.r. 3/1994
e negli appost a m e n t i tem po r a n e i non posso no
esse r e comple s siva m e n t e usati più di quindici
2l Caccia e pesca
richia mi vivi, di cui non più di dieci di catt u r a . Il
limite quan tit a tivo non si applica alle forme
dom es tich e .
3. Negli appos t a m e n t i fissi posson o esse r e
utilizzati, inclus e le forme domes tic h e, solo i
richia mi specifici della tipologia di riferim e n t o fatta
eccezion e per gli appos t a m e n t i fissi per palmipe di e
tram p olie ri di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e
d) nei quali posso no esse r e usati anch e richia mi vivi
app a r t e n e n t i
alla specie allodola, e per gli
appost a m e n t i fissi per la minut a selvaggin a di cui
all’articolo 73, com m a 2, lette r a a) nei quali
posso no
esse r e
usati
anch e
richia mi
vivi
app a r t e n e n t i alla specie pavonc ella.
4. Gli uccelli di alleva m e n t o appa r t e n e n t i alle
specie acqu a tic h e posson o rima n e r e nelle voliere di
mant e ni m e n t o inter n e all'impia n t o anch e in ore
nottu r n e , purch é le voliere siano collocat e con un
lato sull'ar gi n e o a dista nz a non supe rio r e a 10
met ri dallo stess o; il lato della voliera più lonta no
dall'ar gi n e non può esse r e a dista nz a supe rio r e a 30
met ri dall'ar gin e stesso. In caso di più capa n ni
auto rizza ti, gli uccelli conse n titi posson o esse r e
dete n u ti in un'u nic a voliera.
5. Dura n t e il periodo di vigenz a di provvedi m e n ti
che limitano o vieta no l’uso di richia mi vivi
app a r t e n e n t i all’ordin e dei cara d rifor mi e degli
anatidi, negli appos t a m e n t i fissi per palmip e di e
tram p olie ri di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e
a), c) e d) è conse n ti t a l’utilizzazion e a fini di
richia m o del piccione dome s tico.
TITOLO VI - Gestion e faunistico vena to ri a e
modalit à di prelievo degli ungul a ti
CAPO I - Re g o l e ge n e r a l i pe r la ge s t i o n e
fau n i s t i c o ve n a t o r i a de g l i un g u l a t i
Art. 86 - Densità sost e ni bile degli ungulati
(articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Per densità soste nibile inters p e cifica di ungula ti
di cui all’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 si inten d e
la massi m a densit à raggiu n gi bile a livello locale
dall’insiem e delle popolazioni di ungula ti pres e n ti
senza che si dete r m i ni n o dan ni di rilievo alle
coltivazioni, alle piant a gio ni e alle altre specie
anim ali.
Nella
dete r m i n a zio n e
della
densità
soste nibile inters p e cifica a livello locale occorr e
tene r conto delle divers e cara t t e r i s tic h e coltur ali,
dei siste mi agricoli pres e n ti e della pres e n z a di
altre specie selvatich e sul territo rio di riferim e n t o .
2. Nelle aree di cui all’articolo 28 bis, comm a 4, la
densit à sost enibile di ungul ati è pari a zero.
Art. 87 - Deli mitazion e dei territori per la
gestion e degli ungulati (articolo 28 bis l.r.
3/1994 )
1. Per la gestion e degli ungula ti la provincia,
sentiti gli ATC, individu a nel piano faunistico
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
d.p.g.r.
33/R/2011
26
venato rio provinciale i territo ri vocati.
2. Le province attu a n o la gestion e degli ungulati
individu a n d o
un’unità
di gestion e
per
ogni
popolazion e pres e n t e sul territo rio. L’unità di
gestion e può comp r e n d e i distre t ti di gestion e,
definiti dagli ATC, gli istituti faunistici pubblici e
privati e le aree a divieto di caccia ai sensi della l.r.
3/1994 .
3. Le supe rfici per la gestion e del cinghiale devono
esse r e
ricomp r e s e
entro
la
delimitazion e
individu a t a nel PRAF.
4. Per la caccia al cinghiale il comitat o di gestion e
dell’ATC, sentiti i cacciato ri di cinghiale iscritti,
individu a per ogni distre t t o zone di caccia o are e di
batt u t a.
Negli ATC confina n ti ove i confini
amminist r a t ivi non conse n t o n o
l'individu a zion e
adeg u a t a delle aree di batt u t a, i comitati di
gestion e posso no accor d a r s i per regola m e n t a r n e
l'utilizzazion e e la gestion e.
Art. 88 - Territori non vocati alla prese n z a del
cinghiale e degli altri ungulati (articolo 28 bis
l.r. 3/199 4 )
1. Nei territo ri non vocati alla pres e n z a del
cinghiale e degli altri ungula ti la provincia
predis po n e i progr a m m i di gestion e e di controllo di
cui all’ articolo 28 bis, comm a 4 della l.r. 3/199 4 da
attu a r e in ogni periodo dell’anno. I prog r a m m i di
gestion e e di controllo fissano i tem pi, le modalità,
gli obiettivi da conse g ui r e, le azioni neces s a r i e per
la preve nzio n e dei danni alle coltivazioni agricole e
ai boschi e per la salvag u a r di a della piccola
selvag gin a e le scad e n z e di verifica.
2. I progr a m m i di gestion e e di controllo di cui
all’ articolo 28 bis, comm a 4, della l.r. 3/1994 sono
part e integ r a n t e del piano di gestion e e prelievo
degli ungulati di cui all’ articolo 28 bis, comm a 3,
della l.r. 3/1994 .
3. Nel caso in cui la provincia provved a
all’attu azion e dei prog r a m m i di gestion e e di
controllo su cervidi e bovidi avvale n d o si dei
cacciato ri deve esse r e riconos ciu t a priorit à a coloro
che han no effett u a t o l’opzione di cui all’ articolo 28,
comm a 3, lette r a d) della l.r. 3/1994 .
Art. 89 - Com piti dell’ATC per la gestion e
faunistico venat oria degli ungulati (articolo 28
bis l.r. 3/1994 )
1. Per la gestion e faunistico venato ri a degli
ungul ati il comita t o di gestion e dell'ATC svolge, in
particola r e , i segu e n ti compiti:
a) redig e il piano di gestion e sulla base delle
indicazioni della provincia;
b) orga nizza, per ciascu n a specie, censim e n ti o
stime ann u ali delle popolazioni;
c) individu a un respo n s a bil e per ciasc u n
distr et t o di gestion e;
d) asse g n a ad ogni distr e t t o di gestion e un
num e r o adeg u a t o di cacciato ri iscritti all'ATC,
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
abilitati alla caccia di selezion e a cervidi e bovidi
e alla caccia in battu t a al cinghiale e ripar tis c e fra
loro i capi abb at tibili individu a ti nei piani di
prelievo, provved e n d o, qualor a risulti nece s s a ri o,
alla formulazion e di grad u a t o ri e;
e) individu a modalità, localizzazion e e tem pi di
effett u a zio n e dei prelievi, nel rispet t o della
norm a tiva vigent e;
f) stabilisc e l'amm o n t a r e del contrib u t o da
paga r e per la part e ci p a zion e alla caccia di
selezion e a cervidi e bovidi e alla caccia al
cinghiale, da part e dei cacciato ri non iscritti;
g) cura l'allestim e n t o e la gestion e dei punti di
raccolta e controllo dei capi abb at t u ti, nonc h é le
mod alità di comu nica zion e e controllo delle uscite
di caccia. Per la caccia al cinghiale
l'orga nizzazio n e dei punti di raccolt a è di norm a
affidat a alle singole squa d r e ;
h) redige e invia alla provincia, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazion e sulle attività di
gestion e svolte.
Art. 90 - Piano di gestion e e prelievo degli
ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Per la predis po sizion e del piano annu al e di
gestion e e prelievo degli ungulati di cui all’ articolo
28 bis, com m a 3, della l.r. 3/1994 , la provincia
stabilisce tempi e modalit à oper a tive a cui gli ATC
ed i titolari e/o respo n s a b ili di tutti gli istituti
faunistici
e faunistico
venato ri
pres e n ti
sul
territo rio devono atte n e r si.
2. Il piano ann u al e di gestion e e prelievo deve
gara n ti r e il raggiu n gi m e n t o e il mant e ni m e n t o della
densit à fissat a ai sensi dell' articolo 28 bis della l.r.
3/1994 .
3. Il piano ann u al e di gestion e e prelievo è
approva t o dalla provincia sentite le orga nizzazioni
profes sion ali agricole della zona e comp r e n d e :
a) il piano di asses t a m e n t o e prelievo reda t t o
per ogni specie;
b) gli interv e n ti per la preve nzion e dei danni;
c) le altre azioni utili al controllo della pres e n z a
e della localizzazion e delle specie ungula t e .
4. Il piano di gestion e e prelievo fissa, per ogni
distr et t o, gli oneri a carico dei cacciato ri per il
risar ci m e n t o di event u ali danni caus a ti dalla
manc a t a realizzazion e del piano stesso ed altre
event u ali
misur e
conse g u e n t i
il
manc a t o
raggiu n gi m e n t o
degli
obiettivi
gestion ali
prog r a m m a t i.
5. Per la realizzazion e del piano di gestion e
prelievo la provincia stabilisc e un contrib u t o
carico dei cacciato ri iscritti alle squa d r e di caccia
cinghiale o alla caccia di selezion e a cervidi
bovidi.
e
a
al
e
Art. 91 - Gestion e degli ungulati nelle aziend e
faunistico venat ori e e nelle azien d e
agrituristico venat orie (articolo 28 bis l.r.
Raccolta Normativa della Regione Toscana
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27
3/199 4 )
1. Nelle azien d e faunistico venato ri e le attività di
gestion e degli ungula ti sono attu a t e dal titolar e
dell'a ut o rizzazion e
secon d o
specifici
piani
di
abb a t ti m e n t o approv a ti dalla provincia entro il 15
luglio di ogni anno.
2. Nelle azien d e
agritu ris tico- venato ri e
la
provincia,
previa
intes a
con
il
titolar e
dell’auto rizz azion e e con l’ATC, può approva r e piani
di
prelievo
degli
ungula ti
finalizzati
al
rag giu n gi m e n t o e al mant e ni m e n t o delle densità di
cui all’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 e da attu a r e
nel corso della stagion e venato ri a.
3. I censim e n ti delle popolazioni di ungula ti nelle
azien d e
faunistico venato ri e
e nelle azien d e
agrit u ri s tico venato ri e sono svolti sotto il cont rollo
della provincia, secon do le indicazioni unifor mi a
tutt a l’unità di gestion e.
4. Nelle azien d e faunistico venato ri e e nelle
azien d e agritu ris tico venato ri e il prelievo selettivo
di cervidi e bovidi può esse r e eseg uito anch e da:
a) cacciato ri non iscritti ai regist ri provinciali
per la caccia di selezion e, purc h é accom p a g n a t i
da perso n a in posses s o dei requisiti di cui
all'articolo 99;
b) cacciato ri muniti di abilitazion e conse g ui t a in
altre regioni d'Italia.
5. I cervidi e i bovidi abba t t u ti all'inte r n o delle
azien d e
faunistico venato ri e
e delle aziend e
agrit u ri s tico venato ri e devono esse r e regist r a ti e
bollati con contr a s s e g n i nume r a ti.
6. Nelle azien d e faunistico venato ri e e nelle
azien d e agritu ris tico venato ri e la caccia al cinghiale
può esse r e esercit a t a sia in forma singola che in
batt u t a , prescin d e n d o dal posses s o dei requisiti di
cui all'articolo 95.
Art. 92 - Piani straordi nari di gestion e e
controllo degli ungulati (articolo 28 bis l.r.
3/199 4 )
1. Qualor a le form e ordin a ri e di gestion e non
abbia no conse n tit o di raggiu n g e r e o mant e n e r e le
densit à soste ni bili ai sensi dell’ articolo 28 bis della
l.r. 3/199 4 per ciasc u n a specie di ungula ti, in
relazion e al territo rio ed ai singoli distr e t ti, con
conse g u e n t e incre m e n t o dei danni alle coltivazioni
agricole e/o ai boschi, le province approv a n o piani
strao r di n a ri di gestion e e/o specifici provve dim e n t i
di cont rollo ai sensi dell’ articolo 37 della l.r. 3/199 4 .
2. I piani strao r di n a ri di gestion e sono approva ti
entro tren t a giorni dal mom e n t o dell’acce r t a m e n t o
dei pres u p p o s ti di cui al com m a 1, devono esse r e
ade g u a ti a gar a n ti r e l’effettivo pers e g u i m e n t o delle
finalità progr a m m a t e ed indicar e modalità e tem pi
per la realizzazion e.
3. La provincia può auto rizza r e i prop rie t a r i o i
condu t t o ri dei fondi muniti di licenza per l'eser cizio
venato rio
ad
effettu a r e
diret t a m e n t e
gli
2l Caccia e pesca
abb a t ti m e n t i di cinghiali, indican d o le neces s a r i e
modalità oper a tive.
4. Negli istituti di cui all’articolo 6 bis, comm a 4,
lette r e a), b), c) e d) della l.r. 3/1994 i piani
strao r di n a ri
di
gestion e
e/o
gli
specifici
provve di m e n ti di controllo sono attu a ti dagli age nti
provinciali o, sotto il loro coordin a m e n t o , dai
propri e t a ri o cond u t t o ri dei fondi muniti di licenza
per l'eser cizio venato rio, dagli agen ti previsti dall'
articolo 51 della l.r. 3/199 4 e dai cacciato ri abilitati
ai sensi dell’ articolo 37 della l.r. 3/199 4 . Nelle zone
di ripopola m e n t o e catt u r a i piani han no l’obiettivo
della totale elimin azion e del cinghiale.
5. Nelle azien d e faunistico venato ri e, agrit u ris ticovenato ri e e nelle are e per l'add e s t r a m e n t o dei cani
gli interve n ti di cont rollo e limitazion e sono
realizzati
dal
titolar e
dell'aut o rizzazion e,
avvale n d o si dei sogge t ti di cui all' articolo 37 della
l.r. 3/199 4 . Qualor a gli interve n ti di controllo non
siano stati realizzati entro i ter mini previsti
dall’auto rizzazion e
provinciale, la provincia li
effettu a dirett a m e n t e e ne adde bit a il costo alla
strut t u r a privat a.
6. Nelle are e prote t t e , con particola r e riferim e n t o
a quelle di cui alla legge region al e 11 aprile 1995,
n. 49 (Norm e sui parc hi, le riserve natu r ali e le aree
natu r ali prote t t e di inter e s s e locale), gli interv e n ti
di cont rollo e limitazion e sono realizzati dalla
provincia diret t a m e n t e qualor a l’ente gesto r e sia
inad e m pi e n t e oppur e in caso in cui le forme
ordin a ri e di gestion e non abbian o conse n tito il
rag giu n gi m e n t o o il mant e ni m e n t o delle densit à
soste nibili.
7. Per l'attu a zio n e dei piani strao r di n a r i di
gestion e e/o degli specifici provve dim e n t i di
controllo delle popolazioni di cervidi e bovidi,
qualor a la provincia inten d a avvale r si dei sogg e t ti
di cui all' articolo 37, comm a 4, della l.r 3/199 4 ,
deve auto rizza r e in via priorit a ri a i cacciat o ri che
han no optato ai sensi dell' articolo 28, comm a 3,
lette r a d) della l.r. 3/1994 .
Art. 93 - Potere sostit u ti v o (articolo 28 bis l.r.
3/1994 )
1. In caso
di manc a t o raggiu n gi m e n t o degli
obiettivi gestion ali previsti nel piano faunistico
venato rio provinciale relativa m e n t e al controllo
faunistico delle popolazioni di ungula ti e al
conte ni m e n t o dei danni alle coltivazioni agricole, la
Region e verifica l’adozion e dei piani strao r di n a ri di
cui all’articolo 28 bis, com m a 7, per l’avvio delle
proce d u r e di cui all’ articolo 28, com m a 8 della l.r.
3/199 4 .
Art. 94 - Ripopola m e n t i , im mi ssioni e
det e n zio n e (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. L'immission e di ungula ti nel territo rio region al e
al di fuori dei casi previsti all’ articolo 38 della l.r.
3/199 4 e delle aree recint a t e di cui agli articoli 20,
21, 24 39 e 41 della l.r. 3/1994 , può avvenir e,
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sentito l'ATC, esclusiva m e n t e su autorizzazion e
motivat a della provincia, previo pare r e
della
comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale.
2. E’ vietat a la dete nzio n e di ungula ti ad eccezion e
dei segu e n ti casi comu n q u e
autorizza ti dalla
provincia:
a) alleva m e n ti di selvag gin a di cui agli articoli
39 e 41 della l.r. 3/1994 ;
b) aree per l'add e s t r a m e n t o dei cani di cui all'
articolo 24 della l.r. 3/1994 ;
c) azien d e faunistico venato ri e ed azien d e
agritu ris ti co venato ri e di cui agli articoli 20 e 21
della l.r. 3/1994 , esclusiva m e n t e in aree recint a t e ;
in quest e aree è conse n tito anch e l'abb a t ti m e n t o
dei capi event u al m e n t e ripro do t ti;
d) centri di recu p e r o della fauna selvatica.
CAPO II - Cac c i a al cin g h i a l e
Art. 95 - Requi siti per l'esercizio della caccia
al cinghiale (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Sono abilitati alla gestion e faunistico venato ri a
del cinghiale:
a) i cacciato ri abilitati all'ese r cizio venato rio a
seguito di supe r a m e n t o dell'es a m e di cui all'
articolo 29, com m a 7 della l.r. 3/1994 ;
b) i cacciato ri iscritti, alla data del 31 dice m b r e
1995, nei registri provinciali relativi alle squa d r e
di caccia al cinghiale in batt u t a;
c) i cacciato ri, privi dei requisiti di cui alle
letter e a) e b), in posse s s o di atte st a t o di
frequ e n z a rilascia to dalle associazioni venato ri e
per la part e ci p a zio n e a corsi di form azion e e
specializzazion e relativi alle nor m e di
compo r t a m e n t o e di sicur ezz a per la caccia al
cinghiale in batt u t a;
d) i cond ut t o ri di cani da traccia e/o da limiere
abilitati dalla provincia.
2. La provincia riconosc e la validità delle
abilitazioni conse g uit e in regioni divers e dalla
Region e Toscan a previa verifica dell’equipolle nz a
del titolo posse d u t o .
Art. 96 - Recu p e r o dei capi feriti (articolo 28
bis l.r. 3/1994 )
1. Fer mo resta n d o che i capi feriti in azione di
caccia vengo no recu p e r a ti dai cacciato ri stessi con i
prop ri mezzi, il comita t o di gestion e dell'ATC e la
provincia orga nizz a n o form e di recu p e r o dei capi
feriti avvale n d o si dei sogge t ti di cui all'articolo 95,
comm a 1, lette r a d) individu a ti dalla provincia.
2. La provincia dete r m i n a le modalit à da osse rv a r e
in fase di recup e r o dei capi feriti sul territo rio di
comp e t e n z a anch e in periodi a divieto di caccia.
3. Dura n t e le oper azio ni di recup e r o i cond u t t o ri
cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove
lavoro riconosci ut e dalle associazioni comp e t e n ti
posson o
utilizzar e armi con o senza ottica
punt a m e n t o .
di
di
e
di
2l Caccia e pesca
4. Il condu t t o r e del cane da traccia, in pres e n z a di
perso n al e di vigilanza dell'istitu to o con il suo
conse n s o,
può
effettu a r e
il recu p e r o
anch e
all'inte r n o di are e a gestion e privat a o poste in
divieto di caccia.
Art. 97 - Controlli sui capi abbatt u ti (articolo
28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Le provinc e stabiliscon o forme, modi e tempi
per il controllo dei capi abb at t u ti.
2. Per lo svolgim e n t o di particol ari progr a m m i di
ricer c a , su richiest a della provincia o del comitat o
di gestion e dell'ATC, il cacciato r e è tenut o a
pres e n t a r e il capo abb at t u t o ad uno dei punti di
raccolta e controllo individu a ti dal comitat o stesso
per le neces s a r i e verifiche, misur a zio ni biomet ric h e
o prelievi sanita ri.
3. Per il monito r a g gi o sanita rio della specie
cinghiale, i respo n s a bili dei distr e t ti di gestion e
devono collabo r a r e , ove richiest o, con le comp e t e n ti
Aziende USL con le modalit à stabilite dalle
comp e t e n t i strut t u r e della Giunt a region ale.
Art. 98 - Caccia al cinghial e nei distre t ti degli
ATC (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. La caccia al cinghiale è eser cit a t a in batt u t a
salvo qua nt o indicato all’articolo 91, com m a 6, e nei
prog r a m m i di cui all’articolo 88, comm a 2.
2. Il periodo, le giorn a t e e gli orari della caccia al
cinghiale in batt u t a sono stabiliti dall'ATC, tenu to
conto di quan t o fissato dal calen d a ri o venato rio
region ale e in modo tale da gara n ti r e lo svolge r si
delle altre forme di caccia.
3. La caccia al cinghiale è eser cit a t a dai cacciato ri
abilitati e iscritti all’apposito regist ro provinciale.
4. La caccia in batt u t a al cinghiale si effettu a con
cacciato ri riuniti in squa d r e compos t e da alme no
quar a n t a iscritti. Ogni cacciato r e può iscrive rsi ad
una sola squa d r a in Toscan a. Presso ogni provincia
e ATC è istituito il regist ro delle squad r e di caccia
al cinghiale.
5. Le battu t e posso no esse r e effett u a t e con la
pres e n z a di alme no diciotto iscritti alla squa d r a . Il
para m e t r o minimo di part e ci p a n t i per effett u a r e le
batt u t e può esse r e raggiu n t o anch e con la pres e n z a
di cacciato ri ospiti in posse s s o dell'opzion e di cui
all' articolo 28, comm a 3, lette r a d) della l.r. 3/1994 .
La provincia in caso di manc a t a collabor a zion e delle
squa d r e agli interv e n ti di preve nzio n e dei dan ni può
sosp e n d e r l e dall'attività.
6. Le provinc e, sentiti gli ATC, posson o aum e n t a r e
il num e r o degli iscritti alle squa d r e e modifica r e il
num e r o
dei part e ci p a n t i alle batt u t e
per il
raggiu n gi m e n t o di specifici obiettivi gestion ali.
7. Le province, const a t a t a
tramit e
l'ATC
l'impossibilità di raggiu n g e r e il nume r o minimo di
iscrizioni alla squa d r a , prom u ov e l’unificazion e di
più squ ad r e esiste n ti possibilm e n t e oper a n ti nel
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29
med e si m o distr e t t o.
8. Alle battu t e di caccia al cinghiale posso no
part e cip a r e , in qualità di ospiti, anch e cacciato ri
non in posse s s o dei requisiti di cui all'ar ticolo 95 e
non iscritti alla squ ad r a .
9. Entro il 31 maggio di ogni anno i respo n s a b ili
delle squa d r e comu nic a n o all'ATC l'elenco dei
cacciato ri iscritti alla squa d r a e il nomin a tivo del
respo n s a bil e delle battu t e .
10. L'ATC asse g n a le aree di battu t a alle squa d r e
di cui al com m a 4 secon do le disposizioni
provinciali. I metodi di asse g n a zio n e delle are e di
batt u t a sono i segu e n ti: sort e g gio giorn alie r o,
rotazion e prog r a m m a t a e asse g n a zio n e diret t a .
11. L’event u al e asse g n a zio n e dirett a delle aree di
batt u t a alle squa d r e pres u p p o n e l’accor do dei tre
quar ti dei part e ci p a n t i alle batt u t e nella prec e d e n t e
stagion e venato ri a, con arroto n d a m e n t o al nume r o
intero supe rio r e . Le provinc e posson o sospe n d e r e
l’asse g n a zio n e
dirett a,
con
conse g u e n t e
asse g n a zio n e fatta giorn al m e n t e per sort e g gio, in
caso di manc a t a realizzazion e del piano ann u al e di
gestion e nel distr e t t o o in caso di aum e n t o dei
dan ni rispe t to all’anno prece d e n t e .
12. Nella caccia in batt u t a al cinghiale sono
utilizzabili:
a) fucile a cann a liscia caricat o con munizioni a
palla unica;
b) armi a cann a rigat a di calibro non inferior e a
5,6 millimet ri, con bossolo a vuoto di altezza non
inferior e a 40 millimet ri. È altresì amm e s s o l'uso
di fucili a due o tre cann e;
c) arco di potenz a non inferior e a 50 libbr e
stan d a r d AMO, con allungo di 28 pollici e frecce
dotat e di punt a a lama sem plice o multipla non
inferior e a 25 millimet ri;
d) appa r e c c hi radio ricetr a s m i t t e n t i,
esclusiva m e n t e a fini di sicur ezz a.
13. I part e ci p a n t i alla caccia al cinghiale in battu t a
non
posson o
port a r e
cart u c c e
a munizione
spezza t a. I battito ri e i bracc hi e ri posso no port a r e
cart u c c e caricat e a salve.
14. Il respo n s a bil e della batt u t a deve compila r e ,
prim a dell'inizio della battu t a , la sched a delle
pres e n z e ,
e a
fine
battu t a
la sche d a
di
abb a t ti m e n t o . Le sche d e rilasciat e dall'ATC devono
esse r e ricons e g n a t e all’ATC stesso entro quindici
giorni dal ter min e del periodo di caccia.
15. Il num e r o delle squa d r e iscritte al regist ro
provinciale non può esse r e supe rio r e al nume r o
delle squa d r e iscritte nella stagion e venato ri a
2010/2 0 1 1.
CAPO III - Prel i e v o sel e t t i v o de g l i alt ri
un g u l a t i
Art. 99 - Requisiti per l'eserci zio della caccia
di selezion e a cervidi e bovidi (articolo 28 bis
2l Caccia e pesca
l.r. 3/1994 )
1. La caccia di selezion e a cervidi e bovidi è
esercit a t a
dai
cacciato ri
abilitati
e
iscritti
nell’apposito regist r o provinciale.
Art. 100 - Caccia di selezion e a cervidi e
bovidi (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. I cacciato ri che non han no effett u a t o l'opzione di
caccia ai sensi dell' articolo 28, comm a 3 lette r a d),
della l.r. 3/199 4 posso no iscriver si ad un solo
distr e t t o ed effettu a r e la caccia di selezion e alle
sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite
secon d o le disposizioni provinciali. Le provinc e
posso no preve d e r e nei propri regola m e n t i iscrizioni
a distre t ti destin a ti alla gestion e del cervo e del
muflon e.
2. La caccia di selezion e è eser cit a t a , secon d o le
norm e definite dalla provincia, esclusiva m e n t e in
form a individu ale, con i siste mi della cerc a e
dell'as p e t t o, senza l'uso dei cani e con l'esclusio n e
di qualsiasi form a di battu t a .
3. Il comitat o di gestion e dell’ATC asseg n a ad ogni
distr e t t o
i
cacciato ri
di
selezion e
abilitati
privilegia n d o coloro che hanno effett u a t o l'opzione
ai sensi dell' articolo 28, comm a 3, lette r a d) della
l.r. 3/199 4 in proporzio n e al num e r o dei capi
preleva bili, della supe rficie e delle carat t e ri s tic h e
ambie n t ali del distr e t t o e delle effettive esige nz e
gestion ali. Ogni cacciat o r e abilitato deve esse r e
asse g n a t o ad un distr e t t o. Nel piano faunistico
venato rio region ale sono indicati i crite ri per la
dete r m i n a zio n e della satu r a zion e dei distr e t ti per la
caccia al capriolo.
4. Il comitat o di gestion e può riserva r e una quot a
non supe rior e al 30 per cento di cervidi e bovidi,
abb a t ti bili con la caccia di selezione, anch e (1 4 ) a
cacciato ri non iscritti all'ATC e non abilitati, purch é
acco m p a g n a t i da perso n al e abilitato.
5. Per la caccia di selezion e sono utilizzabili
esclusiva m e n t e armi a cann a rigat a a carica m e n t o
singolo man u al e o a ripetizion e semia u t o m a ti c a , di
calibro non inferior e a 5,6 millimet ri, con bossolo a
vuoto di altezza non inferior e a 40 millimet ri. È
altresì amm e s s o l'uso di fucili a due o tre cann e,
con l'obbligo dell'uso esclusivo della cann a rigat a.
Qualsiasi arm a utilizzat a per il prelievo selettivo
deve esse r e munit a di ottica di punt a m e n t o .
6. Le provinc e posson o disciplina r e la caccia di
selezion e con l’uso dell’arco.
7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abb at t u t o il
cacciato r e deve appor r e un contr a s s e g n o num e r a t o,
rilascia to dall’ATC, prim a di rimuove rlo dal luogo di
abb a t ti m e n t o .
8. Il cacciato r e di cervidi e bovidi entro quindici
giorni dal ter min e del periodo di caccia deve inviar e
all’ATC la sche d a
di abba t ti m e n t o
rilasciat a
dall’ATC stesso e compilat a per ciascu n capo
abb a t t u t o .
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d.p.g.r.
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30
9. Con riferim e n t o al recu p e r o dei capi feriti e ai
controlli sui capi abba t t u ti si applica quan t o
previsto agli articoli 96 e 97.
CAPO IV - Ges t i o n e fau n i s t i c o ven a t o r i a
del ce rv o ap p e n n i n i c o
Art. 101 - Finalità (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. La gestion e faunistico venato ri a del cervo
appe n ni nico ha come scopo la conse rv azion e nel
tem po della specie nonc h é il man t e ni m e n t o delle
cara t t e r i s tic h e natu r ali delle popolazioni in termi ni
di stru tt u r a demo g r afica.
2. La gestion e faunistico venato ri a del cervo
appe n ni nico si realizza attr av e r s o progr a m m i e
meto di che consid e r a n o in modo unita rio le
popolazioni,
nonost a n t e
le
suddivisioni
amminist r a t iv e del territo rio dalle stess e occup a t o.
Art. 102 - Compr e n s o rio e organi di gestion e
(articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Per ciasc u n a popolazion e pres e n t e sul territo rio
viene individu a t o un comp r e n s o ri o geog r afico e
amminist r a t ivo di gestion e corrisp o n d e n t e all'ar e al e
distrib u tivo comple s sivo della popolazion e stess a,
da aggior n a r e ann u al m e n t e .
2. I confini dei comp r e n s o r i
indicazion e della commissio n e
all’articolo 104.
sono definiti su
tecnic a di cui
3. I compr e n s o ri sono suddivisi in distr e t ti di
gestion e
che rapp r e s e n t a n o
la base
minim a
territo rial e per una razional e attività gestion al e
comp r e s o il prelievo.
4. Per ciasc u n comp r e n s o r io vengon o individu a t e
una
commissio n e
di
coordin a m e n t o
e
una
commis sion e tecnic a.
Art. 103 - Com m i s sio n e di coordina m e n t o
(articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. La com mis sio n e di coordin a m e n t o viene
nomina t a dalla Regione con provvedi m e n t o del
dirigen t e respo n s a b ile del settor e comp e t e n t e in
mat e ri a. Nella commissio n e di coordin a m e n t o sono
rapp r e s e n t a t e le regioni, le province inter e s s a t e
territo rial m e n t e , gli enti di gestion e delle aree
prote t t e nazion ali e region ali di cui alla legge 6
dice m b r e 1991 n. 394 (Legg e quad r o sulle are e
prote t t e ) inclusi nel territo rio, gli ATC inter e s s a ti
territo rial m e n t e e l'ISPRA.
2. La com mis sio n e nomin a al prop rio inter n o un
presid e n t e ed un segr e t a r io e può richied e r e ,
quan d o ne ravvisi la neces sit à, la part e cip azio n e di
altri sogge t ti intere s s a t i a dete r m i n a t i aspe t ti
gestion ali. La com mis sio n e inoltr e può chied e r e alle
orga nizz azioni professio n ali agricole la nomin a di
un rap p r e s e n t a n t e
per le tema tic h e
relative
all’inter a zio n e con le attività agricole.
3. La com mis sio n e di coordin a m e n t o ha i segu e n ti
2l Caccia e pesca
compiti:
a) fornire alla com mis sio n e tecnic a gli indirizzi
per la predisp o sizion e del piano polien n al e di
gestion e e del prog r a m m a ann u al e oper a tivo,
tenu t o conto delle indicazioni conte n u t e negli
stru m e n t i di pianificazion e e progr a m m a z io n e
region ali e provinciali;
b) adott a r e il piano polien n al e di gestion e che
viene rece pito dalle provinc e nel proprio piano
faunistico venato rio provinciale.
Art. 104 - Com mi s sio n e tecnica (articolo 28
bis l.r. 3/1994 )
1. La commission e tecnic a è compo st a da un
tecnico faunistico nomin a t o da
ciascu n a delle
province ricad e n ti nel comp r e n s o ri o di gestion e,
sentiti gli ATC, e da un rapp r e s e n t a n t e dell’ISPRA.
Qualor a nel compr e n s o rio sia comp r e s o il territo rio
di un parco nazional e l’ente di gestion e può
nomina r e un proprio tecnico.
2. La provincia nomina il tecnico faunistico di cui
al com m a
1 tenu to
conto delle indicazioni
dell’ISPRA sui req uisiti profession ali minimi che
devono esse r e posse d u ti dai compo n e n ti delle
commis sioni tecnic h e per la gestion e del cervo.
3. Ciascu n tecnico, nel territo rio di comp e t e n z a ,
oltre a cura r e i rappo r ti di natu r a tecnica con i
diversi sogge t ti coinvolti nella gestion e del cervo,
indirizza e coordin a
le attività previst e
nel
prog r a m m a annu al e oper a tivo provve d e n d o anch e
all’elabo r a zion e dei dati.
4. La com mis sio n e tecnic a ha il compito di:
a) predis po r r e la propos t a di piano polien n al e di
gestion e;
b) predisp o r r e il progr a m m a annu al e oper a tivo
che viene approva t o dalle province;
c) definir e e cura r e le proce d u r e tecnich e ed
orga nizz a tive per la realizzazion e degli interve n ti
di gestion e;
d) cura r e i rappo r ti di natu r a tecnic a con i
sogge t ti coinvolti nella realizzazion e degli
obiettivi di gestion e;
e) conse g n a r e alla commission e di
coordin a m e n t o una relazion e annu al e sull’attività
svolta, sugli obiettivi raggiu n ti e sulle
proble m a ti c h e riscont r a t e .
Art. 105 - Stru m e n t i di gestion e delle
popolazioni (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Gli stru m e n t i di gestion e delle popolazioni di
cervo appe n ni nico sono il piano polienn al e di
gestion e e il prog r a m m a ann u al e oper a tivo.
2. Il piano polienn al e di gestion e è lo stru m e n t o di
prog r a m m a z io n e
per
la
gestion e
faunistico
venato ri a nell’am bito di ciascu n comp r e n s o ri o.
3. Il progr a m m a annu al e oper a tivo è lo stru m e n t o
che indica le attività gestion ali nece s s a ri e per il
raggiu n gi m e n t o degli obiettivi previsti dal piano
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33/R/2011
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polien n al e di gestion e.
Art. 106 - Piano polienn al e di gestion e
(articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. La gestion e faunistico venato ri a della
popolazion e
di cervo
nell'a m bi to
di ciascu n
comp r e n s o ri o si realizza con l'attu azion e di un
piano polien n al e di gestion e.
2. Nel piano polienn al e di gestion e sono definiti:
a) gli obiettivi della gestion e a breve, medio e
lungo termi n e finalizzati alla conse rv a zio n e della
specie in un rappo r t o di comp a ti bilità con le
attività agro- silvo- pasto r ali;
b) gli interve n ti diretti ed indiret ti da realizza r si
sulla popolazion e in rappo r t o con il territo rio
ospite;
c) l'orga nizzazio n e della gestion e faunistic a e
venato ri a nel compr e n s o rio tenu to conto dei
regola m e n t i provinciali.
Art. 107 - Progra m m a annual e operativo
(articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. La commission e tecnica, sulla base dei conte n u ti
del piano polien n al e di gestion e e della relazion e
ann u al e relativa all’attività svolta, tenut o conto
degli obiettivi raggiu n ti e delle proble m a ti c h e
riscon t r a t e ,
propon e
il
progr a m m a
ann u al e
oper a tivo alla commis sion e di coordin a m e n t o che
ne valuta la corrisp o n d e n z a al piano polien n al e di
gestion e.
2. Il prog r a m m a ann u al e oper a tivo contien e:
a) l'individu a zion e carto g r afica e
l'aggior n a m e n t o dell’ar e al e riprod u t tivo e annu al e
della popolazion e;
b) l'individu azio n e dei distre t ti di gestion e, delle
zone e sub- zone di prelievo, suddivisi per singola
provincia e di dimen sio n e sub- provinciale;
c) le attività neces s a ri e alla valut azion e della
consist e n z a e della strut t u r a della popolazion e;
d) il prog r a m m a delle analisi previst e per
valut a r e le condizioni sanita ri e e le cara t t e r i s tic h e
biome t ri ch e della popolazion e;
e) i tem pi e i meto di di raccolta dei dati inere n ti
l'imp at t o della specie sulle attività antro pic h e ivi
comp r e si i dati relativi agli inciden ti stra d ali;
f) l'orga nizzazio n e della gestion e faunistico
venato ri a dei distre t ti di gestion e;
g) la definizion e carto g r afica e prog e t t u al e
degli interv e n ti previsti di miglior a m e n t o
ambie n t al e e di preve nzion e dei danni alle
produzioni agricole;
h) l'event u al e piano di prelievo venato rio;
i) gli event u ali interv e n ti di catt u r a .
3. Nel progr a m m a annu al e oper a tivo vengon o
individu a ti, d’intes a con gli ATC, i sogg et ti
respo n s a bili delle attività previst e nonch é definiti le
modalità e i tempi per la realizzazion e delle attività
stes s e.
2l Caccia e pesca
Art. 108 - Organiz za zio n e del prelievo
(articolo 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Il prelievo venato rio del cervo appe n ni nico è
effettu a t o
secon do
le modalità
definite
con
riferim e n t o al prelievo selettivo e alle oper azio ni ad
esso collega t e ed è orga nizz at o in modo unita rio
nell'a m bi to di ciasc u n compr e n s o rio.
2. Il prelievo è ripar tito nei distr e t ti e nelle zone di
caccia in funzione delle esige nz e gestion ali.
3. Il prelievo è orga nizz a to dall’ATC ed è ripa rtito,
tenut o conto dell’unita ri e t à del comp r e n s o ri o, tra i
distr e t ti di gestion e sulla base della supe rficie e
della consist e n z a nume ric a di cervi pres e n t e nei
distr e t ti stessi.
4.
Nell’ambito di ciascu n a
provincia sono
individu a ti dall’ATC punti di raccolta e controllo
finalizzati agli acce r t a m e n t i della corris po n d e n z a
tra class e asse g n a t a e capo abb a t t u t o e ai
rileva m e n ti biomet rici e sanit a ri. Nei punti di
controllo oper a n o rilevato ri biome t rici adde t ti al
controllo dei capi abb at t u ti.
5. La gestion e faunistico venato ri a si basa
sull’attività dei cacciat o ri di cervo app e n ni nico (1 5 )
abilitati dalla provincia.
6. Ciascu n cacciato r e abilitato al prelievo del cervo
app e n ni nico può iscriver si ad un solo distr e t t o di
gestion e region al e.
7. La gestion e faunistico venato ri a del cervo
app e n ni nico
deve
esse r e
econo mic a m e n t e
autos ufficie nt e. I comita ti di gestion e degli ATC
posso no richie d e r e ai cacciato ri che part e ci p a n o
alla gestion e un contrib u t o commis u r a t o alle spes e
di gestion e ed di orga nizz azion e.
Art. 109 - Distribu zion e dei prelievi nelle
azien d e faunistico venat ori e (articolo 28 bis
l.r. 3/1994 )
1. L’asse g n a zio n e di una quota di capi da preleva r e
alle aziend e faunistico venato ri e e alle azien d e
agrit u ri s tico venato ri e rient r a nel piano di prelievo
del distr e t t o in cui ricad e l’azien d a ed è subor di n a t a
allo svolgime n t o di tutt e le attività di gestion e
previst e per il distr e t t o stesso come censim e n ti,
miglior a m e n t i
ambien t ali,
verifica
dei
capi
abb a t t u ti.
2. I capi abb a t t u ti devono perve ni r e ai punti di
controllo utilizzati nel distre t t o di gestion e.
Art. 110 - Modalità di prelievo (articolo 28 bis
l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo dei sogge t ti previsti dal progr a m m a
ann u al e
oper a tivo
può
esse r e
eseg uito
esclusiva m e n t e con fucile a colpo singolo o a
ripetizion e man u al e con una o più cann e rigat e
avent e calibro non inferior e ai 7 millimet ri, o 270
millesimi di pollice dotato di ottica di punt a m e n t o .
TITOLO VII - Abilitazioni venat o ri e e per il
Raccolta Normativa della Regione Toscana
Documento aggiornato al 21/09/2012
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cont rollo faunistico
CAPO I - Abili t a z i o n e all'e s e r c i z i o
ve n a t o r i o
Art. 111 - Esam e di abilitazion e all’eserci zio
venat orio (articolo 29, com m a 12, l.r. 3/1994 )
1. La provincia stabilisce le regole per il
funziona m e n t o della com mis sion e esami n a t r ic e per
il rilascio dell’att e s t a t o di abilitazion e all'ese r cizio
venato rio di cui all' articolo 29 della l.r. 3/1994 .
2. I compo n e n ti la com missio n e ricevono un
comp e n s o,
definito
dalla
provincia,
per
la
part e ci p a zio n e ad ogni sedu t a della com mis sion e.
3. In caso di asse nz a ingiustificat a i mem b ri della
commis sion e deca do n o. In caso di dimissioni o di
deca d e n z a di un mem b r o della commissio n e la
provincia provve d e entro trent a giorni alla nomina
di un nuovo com mis s a rio.
4. La dom a n d a di ammis sion e all'esa m e di
abilitazion e è indirizzat a alla provincia comp e t e n t e
per territo rio.
5. Possono esse r e amm e s si all'es a m e i cittadi ni che
abbia n o compiut o il diciotte si m o anno di età
resid e n ti ana g r afici o domiciliati nella provincia.
6. L’esam e è articola to in una prova scritt a
collettiva ed in un colloquio orale con prova pratic a
di riconosci m e n t o delle specie animali selvatic h e e
dell'uso delle armi.
7. Per la validità della prova scritt a è sufficien t e la
pres e n z a del presid e n t e e del segr e t a ri o della
commis sion e.
8. Per la validità dei colloqui individu ali devono
esse r e
pres e n ti
tutti
i
compo n e n ti
della
commis sion e o i loro supple n ti.
9. La prova scritta verte su venticin q u e quesiti
individu a ti tra quelli approva ti dalla comp e t e n t e
stru tt u r a della Giunta region al e, suddivisi per
mat e ri a nel modo segu e n t e : sei di legislazion e
venato ri a, quat t r o di zoologia applica t a alla caccia
con particola r e riferim e n t o alla conse rv azion e e
gestion e della fauna selvatica, quat t r o di armi e
munizioni da caccia, quatt r o di tutela della natu r a e
principi di salvag u a r d i a delle coltivazioni agricole,
quatt r o
di
norm e
di
pronto
soccors o
e
compo r t a m e n t o
in
sicur e zz a
nell’ese r cizio
venato rio, tre di caccia al cinghiale. Il nume r o
massi mo di erro ri conse n titi per l'am mission e del
candid a t o alla prova orale è tre.
10. La prova orale, da tene r si in form a pubblica,
compo r t a la valutazion e comple s siva dell'idon eit à
del candid a t o da part e del presid e n t e e della
commis sion e, valut at a nell'insie m e delle mate ri e
con particola r e riferim e n t o agli aspe t ti faunistico
venato ri e alla sicur ezz a.
11. I candid a ti non riconos ciu ti idonei alla prova
scritt a, o che non hanno supe r a t o la prova orale per
2l Caccia e pesca
d.p.g.r.
33/R/2011
33
la secon d a volta conse c u tiva, posson o acce d e r e ad
una nuova session e d'esa m e non prim a che siano
decor si due mesi. In tal caso il candid a t o deve
pres e n t a r e una nuova doma n d a di ammis sion e.
9. La prova orale, da tene r si in form a pubblica,
compo r t a la valutazion e comples siva dell'idon ei t à
del candid a t o alla caccia di selezione delle speci e
conside r a t e .
12. L'esa m e abilita anch e alla caccia al cinghiale in
batt u t a ai sensi dell'ar ticolo 95.
10. I prog r a m m i didat tici relativi agli esami di cui
al com m a 1 sono stabiliti dalla Regione sulla base
delle indicazioni dell’ ISPRA.
13. La comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale
fornisce alle provinc e indicazioni sui progr a m m i e
sul mat e ri ale didat tico da utilizzar e in sede di
esa m e.
CAPO II - Abili t a z i o n e all'e s e r c i z i o del l a
cac c i a di sel e z i o n e
Art. 112 - Abilitazion e all’esercizio della
caccia di selezion e di cervidi e bovidi (articolo
29, com m a 12, l.r. 3/199 4 )
1. La provincia nomina una commission e
esa mi n a t r ic e
per l’abilitazion e
alla caccia di
selezion e di cervidi e bovidi e ne disciplina le regole
di funziona m e n t o .
2. I compo n e n ti la com missio n e posson o riceve r e
un comp e n s o , definito dalla provincia, per la
part e ci p a zio n e ad ogni sedu t a .
3. In caso di asse nz a ingiustificat a i mem b ri della
commis sion e deca do n o. In caso di dimissioni o di
deca d e n z a di un mem b r o della com mis sion e la
provincia provve d e entro trent a giorni alla nomina
di un nuovo com mis s a rio.
4. La dom a n d a di ammis sion e all'esa m e di
abilitazion e è indirizzat a alla provincia comp e t e n t e .
5.
Possono
esse r e
amm e s si
all’esa m e
di
abilitazion e alla caccia di selezion e i cacciat o ri in
posses s o dell’abilitazion e all’ese rcizio venato rio.
L’event u al e orga nizzazion e di corsi di prep a r a zio n e
all’esa m e di abilitazion e può esse r e affidat a alle
associazioni venato ri e. Per la part e ci p a zio n e ai
corsi di prep a r a zio n e può esse r e richiest o un
contrib u t o finanziario.
6. L’esam e di abilitazion e alla caccia di selezion e
preve d e una prova scritt a, una prova orale
comp r e n d e n t e
la
verifica
della
capa cit à
di
riconos ci m e n t o delle specie e una prova di
man e g gi o dell’ar m a e di tiro al poligono.
7. Le prove d’esa m e rigu a r d a n o le segu e n ti
mat e ri e:
a) legislazion e di riferim e n t o;
b) ecologia, biologia e gestion e delle specie;
c) gestion e venato ri a, armi e munizioni;
d) norm e di compo r t a m e n t o in sicur ezz a.
8. La prova scritta verte su quesiti a rispos t a
multipla tra quelli approva ti dalla comp e t e n t e
stru tt u r a della Giunta region al e: venti quiz relativi
alle nozioni di carat t e r e gene r a l e e cinqu e quiz
specifici per ciascu n a specie. Per esse r e amm e s si
alla prova orale il candid a t o deve aver rispos to in
modo esatt o ad alme no l’80 per cento dei quiz.
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Documento aggiornato al 21/09/2012
11. Le abilitazioni all’eser cizio della caccia di
selezion e di cervidi e bovidi han no validità su tutto
il territo rio region ale.
12. La provincia riconosc e la validità di
abilitazioni alla caccia di selezion e conse g uit e in
regioni divers e dalla Regione Toscan a previa
verifica e attes t a zion e dell’equipollenz a del titolo
poss ed u t o.
CAPO III - Alt r e abil i t a z i o n i
Art. 113 - Abilitazion e per il controllo della
fauna selvatica e altre abilitazioni (articoli 37,
com m a 4, e 28 bis l.r. 3/199 4 )
1. Almeno una volta all’anno la provincia assicu r a
lo svolgime n t o dei corsi di abilitazion e al controllo
della faun a selvatic a di cui all’ articolo 37, comm a 4,
della l.r. 3/199 4 .
2. I corsi di abilitazion e per il controllo delle specie
storno, tortor a orient al e dal collar e e piccion e di
città di cui all’ articolo 37, comm a 4bis della l.r.
3/199 4 sono orga nizz ati dalla provincia sulla base
di prog r a m m i conco r d a ti fra le province tosca n e e
la comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region al e.
3. Almeno una volta all’anno la provincia assicu r a
lo svolgime n t o dei corsi di formazion e relativi alle
norm e di compo r t a m e n t o in sicur ezz a per la caccia
al cinghiale in batt u t a di cui all’ articolo 4 bis della
legge region ale 10 giugno 2002, n. 20 (Calen d a ri o
venato rio e modifiche alla legge region ale 12
gen n aio 1994, n. 3 – Rece pim e n t o della legge 11
febbr aio 1992, n. 157 “Norm e per la protezion e
della faun a selvatic a omeot e r m a e per il prelievo
venato rio”).
4. I corsi di abilitazion e dei condu t t o ri di cani da
traccia sono orga nizza ti dalla provincia sulla base
di progr a m m i conco r d a ti dalla comp e t e n t e strut t u r a
della Giunt a Region al e e dall’ENCI.
5. La dom a n d a di ammis sion e
ai corsi di
abilitazion e è indirizza t a alla provincia comp e t e n t e .
6. Possono esse r e amm e s si ai corsi i cacciato ri in
poss es s o dell’abilitazion e all’eser cizio venato rio da
almen o un anno.
7. Per l’orga nizzazion e dei corsi di abilitazion e di
cui al pres e n t e articolo la provincia può avvale rsi
della collabor a zion e delle associazioni venato ri e.
Per la part e cip azion e ai corsi può esse r e richiest o
un contrib u t o finanziario.
8. Le abilitazioni rilasciat e dalla provincia sono
valide su tutto il territo rio region ale.
2l Caccia e pesca
9. La provincia riconos c e la validità delle
abilitazioni conse g ui t e in regioni divers e dalla
Region e Toscan a previa verifica dell’equipollenz a
del titolo posse d u t o.
TITOLO VIII - Norm e tra n si t o ri e e finali
CAPO I - Nor m e tra n s i t o r i e e final i
Art. 114 - Istanz e, dichiarazioni e
com u ni ca zi oni
1. Le dichiar azioni, le istanze e le comu nic azio ni
previst e nel pres e n t e regola m e n t o posson o avvenir e
anch e in via telem a tic a con modalit à confor mi a
quan to
previsto dalla norm a tiva
nazional e e
region al e in mate ri a di amminis t r a zio n e digitale.
Art. 115 - Nor m e transitorie
1. A partir e dalla stagion e venato ri a 2014/2 0 1 5 le
immissioni di fagiani, pernici e star n e nel territo rio
a caccia prog r a m m a t a e nel territo rio inter e s s a t o
dalle aziend e faunistico venato ri e sono conse n tit e
esclusiva m e n t e con capi allevati secon do qua n to
previsto nei disciplin ari di qualità riconosci uti e
app rov a ti dalla Commission e consultiva region ale di
cui all’ articolo 10 bis della l.r 3/199 4 .
2. A partir e dalla stagion e venato ri a 2014/2 0 1 5 , le
immissioni di fagiani di cui all’articolo 33, comm a 2,
non posson o esse r e inferiori a due capi ogni etta r o.
3. In caso di nuova auto rizzazion e di aziend a
faunistico venato ri a che aveva il capriolo quale
specie in indirizzo, la provincia deve preve d e r e un
periodo di almen o tre anni per il raggiu n gi m e n t o
pieno degli obiettivi gestion ali previsti in relazion e
alle specie in indirizzo presc elt e.
4. Fino al 31 dicem b r e 2012 la provincia può
disciplina r e
divers a m e n t e
il ter min e
previsto
all’articolo 82, com m a 1 per la confer m a ann u al e
dell’appo s t a m e n t o fisso.
5. Abrog a to. (1 6 )
6. Le auto rizzazioni
dei cent ri privati di
ripro d uzion e di fauna selvatica allo stato natu r al e,
delle azien d e faunistico venato ri e, delle azien d e
agrit u ri s tico
venato ri e
e
delle
aree
per
l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le gare per cani,
in corso alla data di entr a t a in vigore del pres e n t e
regola m e n t o , deca do n o alla data di scad e n z a dei
piani faunistico venato ri provinciali vigenti.
Art. 116 - Abroga zio ni
1. Dalla data di entr a t a in vigore del pres e n t e
regola m e n t o sono abro g a ti:
a) il regola m e n t o ema n a t o con decr e t o del
Presid e n t e della Giunta region ale 25 febbr aio
2004, n. 13/R (Testo Unico dei regola m e n t i di
attu azion e della legge region al e 12 genn aio 1994,
n. 3 “rece pi m e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n.
157 – Norm e per la prot ezion e della faun a
selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venato rio”);
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33/R/2011
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b) il regola m e n t o ema n a t o con decr e t o del
Presid e n t e della Giunt a region al e 16 dice m b r e
2008, n. 65/R (Regola m e n t o per la gestion e
faunistico venato ri a del cervo appe n ni nico).
2. Dalla data di entr a t a in vigore del pres e n t e
regola m e n t o cessa n o di aver applicazion e le nor m e
della delibe r a zio n e del Consiglio region ale 12 luglio
1994, n. 292 (Indirizzi region ali di prog r a m m a z io n e
faunistico venato ri a).
Il pres e n t e regola m e n t o è pubblic at o nel Bollettino
Ufficiale della Regione Tosca n a .
E’ fatto obbligo a chiunq u e spetti di osse rv a rlo e
farlo osserv a r e come regola m e n t o della Region e
Tosca n a .
Not e
1. Artic olo così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 1.
2. Co m m a così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 2.
3. Pa role aggiun t e con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012,
n. 51/R, art. 3.
4. Pa role aggiun t e con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012,
n. 51/R, art. 4.
5. Paro le così sostituit e con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 5.
6. Arti colo così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 6.
7. Par ola aggiun ta con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012,
n. 51/R, art. 7.
8. Par ole aggiun t e con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012,
n. 51/R, art. 7.
9. C om m a così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 8.
10. C om m a così sostituito con d.p.g.r. 17 sett e m b r e
2012, n. 51/R, art. 9.
11. Pa role così sostituit e con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 10.
12. C om m a inserito con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012,
n. 51/R, art. 11.
13. Pa rola così sostituita con d.p.g.r. 17 sett e m b r e
2012, n. 51/R, art. 12.
14. Pa rola aggiunt a con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012,
n. 51/R, art. 13.
15. Pa rola aggiunt a con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012,
n. 51/R, art. 14.
16. Comm a abro g a t o con d.p.g.r. 17 sette m b r e
2012, n. 51/R, art. 15.