DPGR 33/R/2011 - Provincia di Siena
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DPGR 33/R/2011 - Provincia di Siena
2l Caccia e pesca Decr e t o del Presid e n t e della Giunt a Region al e 26 luglio 2011, n. 33/R Re g o l a m e n t o di att u a z i o n e dell a le g g e regi o n a l e 12 ge n n a i o 19 9 4 , n. 3 (Re c e p i m e n t o dell a le g g e 11 febb r a i o 19 9 2 , n. 15 7 "Nor m e per la prot e z i o n e dell a fau n a selv a t i c a om e o t e r m a e per il prel i e v o ven a t o r i o" ). (Bollettino Ufficiale n. 37, par t e prim a, , del 29.07.2 0 1 1 ) Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA EMANA il seguente regolamento PREAM B OLO Visto l’art. 117, com m a sest o della Costit uzion e; Visto l’articolo 42, dello Stat u t o; Vista la legge region al e 12 gen n ai o 1994, n. 3 (Rece pi m e n t o della legge 11 febbr ai o 1992, n. 157 "Norm e per la prot ezion e della faun a selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venat o ri o"); Visto il par e r e del Comit a t o tecnico di direzion e espr e s s o nella sedu t a del 12 maggio 2011; Visti il pare r e della comp e t e n t e strut t u r a di cui all’articolo16, com m a 4 del Regol a m e n t o inter n o della Giunt a region al e Tosca n a 15 nove m b r e 2010 n.2; Vista la preli mi n a r e delibe r a zio n e di adozion e dello sche m a di regol a m e n t o del 23 maggio 2011, n. 429 “Regola m e n t o di att u a zio n e della legge region al e 12 genn aio 1994, n. 3 (Rece pi m e n t o della legge 11 febbr ai o 1992, n. 157 “Nor m e per la prot e zion e della fauna selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venat o ri o”)”; Visto il par e r e favorevole della II com mi ssio n e consilia r e, espr e s s o nella sedut a del 28 giugno 2011; Visto il par e r e favorevole del Consiglio delle autono m i e locali, espr e s s o nella sedut a del 21 Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 1 giugno 2011; Visto l’ulte rior e pare r e della comp e t e n t e stru t t u r a di cui all’articolo16, com m a 4 del Regola m e n t o inte r n o della Giunt a region al e Tosca n a 15 nove m b r e 2010, n. 2; Vista la delibe r a zio n e della Giunt a region al e 18 luglio 2011, n. 609; Consid e r a t o qua n t o segu e: Per qua n t o conc e r n e il titolo I (Gestion e e acce s so agli am biti ter ri to ri ali di caccia), capo I (Gestion e degli ambiti territ o ri ali di caccia) e capo II (Accesso agli am biti ter ri to ri ali di caccia) 1. Al fine di gar a n t i r e l’unifor mi t à nelle modalit à di nomin a e di funzion a m e n t o dei comit a ti di gestion e degli am biti ter ri to ri ali di caccia nonc h é nello svolgi m e n t o delle prop ri e attività sono definite specifich e norm e orga nizz a tive di det t a glio; 2. Per gar a n t i r e un’equilibr a t a dist rib uzio n e dei cacci a to ri sul territ o ri o region al e sono definiti crite ri per il cont rollo della densit à vena t o ri a e regol e per l’iscrizione agli ambiti ter ri to ri ali di caccia (ATC) e per lo svolgi m e n t o della mobilità vena to ri a sia da par t e dei caccia t o ri resid e n t i che non reside n t i in Tosca n a . Per qua n t o conc e r n e il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico vena to ri e are e sott r a t t e alla caccia prog r a m m a t a ) , capo I (Oasi di prot ezion e e zone di prot e zion e lungo le rott e di migr a zio n e dell’avifau n a ), capo II (Zone di ripopol a m e n t o e catt u r a ) e capo III (Cent ri pubblici di riprod uzion e di faun a selvatic a allo stato nat u r a l e) e capo IV (Zone di rispe t t o vena to ri o) 3. Per la realizzazion e delle finalità ambi e n t ali propri e degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si preve do n o regole per la costit uzion e e regol e gestion ali anc h e al fine di assicu r a r e un’unifor m e disciplin a di dett a glio sul territ o ri o. In par ticol a r e , la nec e ssi t à di imple m e n t a r e a pieno gli obiet tivi previsti nella progr a m m a z i o n e region al e e provinci al e ha port a t o a stabilire che gli istituti hann o dur a t a corrispo n d e n t e al piano faunistico vena t o rio provinci al e e posso no esse r e riconfe r m a t i. 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 2 (Allevam e n t o di fauna selvatic a) 4. Al fine di gar a n t i r e la corr e t t a applicazion e del princi pio stabilito dalla legge per cui dur a n t e la stagion e vena t o ri a la gestion e degli ungul a ti deve rigua r d a r e l’inter o terri to rio region al e, anch e se sogge t t o a regi m e di prot ezion e e di vincolo, si ribadisc e , nella disciplin a di ogni istitut o l’oner e delle provinc e di gar a n t i r e il mant e n i m e n t o delle densit à soste ni bili di ungul a ti e l’equilibrio comp a ti bile tra le popolazioni anim ali pre s e n t i, le prod uzio ni agricole e l’ambie n t e ese r ci t a n d o le form e di gestion e e cont r ollo previst e dalla legge; Per qua n t o conc e r n e il titolo II, capo V (Cent ri privati di riprod uzion e di faun a selvatic a allo stato nat u r a l e ), capo VI (Aziend e faunistico vena t o ri e), capo VII (Aziend e agrit u ris ti co vena t o ri e), capo VIII (are e per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per cani) 5. Per la realizzazion e delle finalità propri e degli istituti faunistici e faunistico vena to ri privati previsti dalla legge si preve d o n o regole per la costit uzion e e regol e gestion ali di dett a glio anc h e al fine di assic u r a r e un’unifor m e disciplin a sul ter ri to rio. In par ticol a r e , l’esige nz a di stabilire modalit à unifor mi per la richies t a di autorizz azion e e per la produzion e della docu m e n t a zi o n e a corr e d o della dom a n d a sono dett a t e specifich e disposizioni ispira t e alla sem plificazion e am mi ni st r a t iv a. 6. La nece s sit à di imple m e n t a r e a pieno gli obiettivi gestion ali previsti nella progr a m m a z i o n e region al e e provincial e per ques ti istituti ha port a t o a stabilire che gli stessi hann o dur a t a corris po n d e n t e al piano faunistico venat o rio provinci al e e posso no esse r e riconfe r m a t i . Per qua n t o conc e r n e il titolo II, capo IX (Aree sott r a t t e alla caccia prog r a m m a t a ) 7. La definizione dei crite ri da osse rv a r e per l’accoglim e n t o delle dom a n d e di esclusion e di are e dal ter rito rio sogg e t t o a caccia progr a m m a t a rispon d e alla nece s si t à di cons e n ti r e la compl e t a realizzazion e degli obiettivi progr a m m a t i a livello region al e e provincial e; Per qua n t o conc e r n e il titolo III (Dete nzion e e alleva m e n t o di faun a selvatic a), capo I Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 8. Per gar a n t i r e una gestion e unifor m e degli alleva m e n t i di faun a selvatic a sul ter ri to rio region al e che non pre gi u di c hi in alcun modo il bene s s e r e degli anim ali allevati sono definit e regol e di dett a glio relative al rilascio delle autorizz azioni, alle modalit à gestion ali, al tras po r t o degli anim ali alleva ti e al loro utilizzo com e richia mi vivi di caccia; Per qua nt o conce r n e il titolo IV (Catt u r a di uccelli a scopo di richia m o), capo I (Catt u r a di uccelli a scopo di richia m o) 9. Al fine di gar a n t i r e un’unifor m i t à nell’auto rizz azion e e nella gestion e degli impian ti di catt u r a si indica n o specifich e norm e tecnic h e di det t a glio; Per qua nt o conce r n e il titolo V (Appost a m e n t i) capo I (Appost a m e n t i ) 10. L’appost a m e n t o fisso di cacci a rapp r e s e n t a una specifica modalit à di eser cizio vena t o rio auto rizz a t o dalle provinc e. E’ nece s s a r i o dett a r e disposizioni per la realizzazion e delle divers e tipologie di appos t a m e n t i, per il rilascio delle autorizz azioni e per il loro utilizzo da part e dei caccia t o ri. In par ticol a r e , al fine di tutel a r e la sicur e zz a nell’ese r cizio vena to ri o vengon o stabilite le dista nz e mini m e da osse rv a r e per la cost r u zion e degli appost a m e n t i e per l’ese rcizio delle altr e form e di caccia nei pres si degli appost a m e n t i stessi; Per qua nt o conce r n e il titolo VI (Gestion e faunistico vena t o ri a e modalit à di prelievo degli ungul a ti), capo I (Regole gene r ali per la gestion e faunistico vena to ri a degli ungul a ti), capo II (Caccia al cinghi al e), capo III (Prelievo selet tivo degli altri ungul a ti) e capo IV (Gestion e faunistico vena to ri a del cervo appe n ni nic o) 11. Per gar a n t i r e l’applicazion e unifor m e delle disposizioni legislative iner e n ti la gestion e faunistico vena t o ri a degli ungul a ti è nec e s s a r i o det t a r e nor m e di det t a glio rigu a r d a n t i gli stru m e n t i di prog r a m m a zi o n e e di gestion e indica ti dalla legge anch e con riferi m e n t o alle divers e tipologie di territ o ri o. In particol a r e , per gara n t i r e un’efficac e applicazion e del principio gestion al e volto a mant e n e r e le densit à inter s p e c ifich e di ungul a ti sul ter ri to rio, si specifica n o le 2l Caccia e pesca modalit à di det e r m i n a zi o n e delle sudd e t t e densi t à sost e ni bili a livello locale. Per chiari r e il conce t t o di gestion e non conse r v a tiv a da adot t a r e nelle are e non vocat e alla pres e n z a del cinghi al e e degli altri ungul a ti si precisa che in que st e are e la densit à deve esse r e pari a zero. 12. Al fine di assicu r a r e il rispe t t o di modalit à uniformi di ese rcizio venat o rio su tutt o il territ o ri o region al e si indica n o specifiche regol e da osse rv a r e nella caccia al cinghi al e in bat t u t a e nella caccia di selezion e a cervidi e bovidi. Per qua n t o rigua r d a la gestion e venat o ri a del cervo appe n ni ni co la disciplin a tiene conto della nec e s si t à di gesti r e la popolazion e in modo unit a ri o nonost a n t e le divisioni am minis t r a ti ve del territo rio. A tal fine le nor m e sono stat e coordin a t e a livello inter r e gi o n a l e con la Region e Emilia Rom a g n a ; Per qua nt o conce r n e il titolo VII (Abilitazioni venat o ri e e per il cont rollo faunistico) capo I (Abilitazioni all’ese r cizio venat o ri o) e capo II (Abilitazion e all’ese r cizio delle altre abilitazioni) e capo III (Altre abilitazioni) 13. Al fine di assicu r a r e livelli unifor mi di prep a r a zi o n e e titoli abilitativi validi su tutto il territ o ri o region al e si indica n o nor m e di det t a glio iner e n t i i progr a m m i didat tici, gli esa mi e i requisi ti di acces so dei candi d a ti per il conse g ui m e n t o di tutt e le tipologi e di abilitazion e venat o ri a previst e dalla legg e. 14. di accoglie r e il par e r e favor evol e della II com mission e consiliar e - Agricolt u r a - e di ade g u a r e conse g u e n t e m e n t e il test o, ad eccezion e della propost a di elimin a r e l’event u al e inden ni t à a favore del presid e n t e del comit a t o di gestion e dell’ATC (articolo 3, com m a 11) in qua n t o, conside r a t e le com p e t e n z e e le respo n s a bilit à di cui è titolar e, è oppor t u n o lascia r e alle provinc e la possibilità di preve d e r e un’ind e n ni t à , fermo rest a n d o il rispe t t o della disciplina nazional e e region al e vigent e . Approva il pres e n t e regol a m e n t o TITOLO I - Gestion e e acces s o agli ambiti ter ri to ri ali di caccia (ATC) CAPO I - Ges t i o n e de g l i am b i t i te r r i t o r i a l i Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 3 di cac c i a (ATC ) Art. 1 - Definizion e dell'A m bi t o territoriale di caccia (ATC) (articolo 11 l.r. 3/1994 ) 1. In ogni comp r e n s o ri o di cui all' articolo 6 bis della legge region al e 12 genn aio 1994, n. 3 (Recepi m e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n. 157 "Nor m e per la prot ezion e della fauna selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venato rio"), l'Ambito territo ri ale di caccia (ATC) rapp r e s e n t a la porzione di territo rio agro- silvo- pasto r al e che residu a dalla pres e n z a sullo stesso degli istituti e delle stru tt u r e di cui all' articolo 6 bis, com m a 4 della l.r. 3/199 4 , e non è sogge t t a ad altr a destin azio n e. Art. 2 - Comitat o di gestion e dell'ATC (articolo 11 l.r. 3/1994 ) 1. Il comitat o di gestion e approva uno stat u to conte n e n t e norm e sul prop rio funzion a m e n t o in confor mit à ad uno stat u to base predisp o s t o in sede di coordin a m e n t o degli ATC di cui all’ articolo 13 quat e r della l.r. 3/1994 . 2. Lo stat u to è approva t o con il voto favorevole della mag gio r a n z a dei compo n e n t i il comita to. 3. Una provincia. copia dello stat u to è tras m e s s a alla Art. 3 - Comp o si zio n e del comi tat o di gestion e dell'ATC e regole gene rali di funziona m e n t o (articolo 11 l.r. 3/1994 ) 1. Il comitat o di gestion e dell'ATC è compos t o da dieci mem b ri, di cui: a) tre appa r t e n e n t i a strut t u r e delle orga nizzazioni profes sion ali agricole mag gior m e n t e rapp r e s e n t a t iv e a livello nazion ale, ove pres e n ti in forma orga nizza t a sul territo rio del comp r e n s o r io; b) tre app a r t e n e n t i alle associazioni venato ri e riconosci ut e a livello nazional e, ove pres e n ti in form a orga nizz at a sul territo rio del comp r e n s o ri o; c) due appa r t e n e n t i alle associazioni di prot ezion e ambie n t al e pres e n ti nel Consiglio nazional e per l'am bie n t e, ove pres e n ti in form a orga nizza t a sul territo rio del comp r e n s o ri o; d) due design a ti dalla provincia, con il crite rio del voto limitato. 2. I mem b ri del comita to di cui al com m a 1, lette r e a), b) e c) sono scelti tra la gen e r alit à dei propri e t a ri o cond u t t o ri di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciato ri iscritti, tra gli ambie n t alisti resid e n ti nel comp r e n s o ri o e individu a ti tra gli appa r t e n e n t i alle rispet tive orga nizz azioni ed associazioni. 3. La provincia, sulla base dei nomin a tivi indicati dagli orga nis mi di cui al com m a 1, proce d e alla nomin a dei mem b ri del comita to. In caso di manc a t o accor do sulle desig n a zio ni, la provincia, entro sessa n t a giorni dalla richiest a, nomin a i mem b ri secon d o la rapp r e s e n t a t ivit à espr e s s a dalle 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 orga nizzazioni e associazioni. 4. In caso di impossi bilità della nomina di tutti i compo n e n ti, il comitat o s'inte n d e valida m e n t e insedia to con la nomin a di alme no sei mem b ri. 5. I mem b ri del comita to di gestion e non posson o esse r e nomina ti più di tre volte. 6. I compo n e n ti del comitat o di gestion e decad o n o in caso di asse nz a ingiustificat a ad almen o tre riunioni o di revoc a della design azion e da part e dell’org a nizzazio n e o associazion e di riferim e n t o. 7. In caso di dimissioni volonta ri e o di deca d e n z a di un compo n e n t e del comita to di gestion e, provincia provve d e alla sua sostituzion e. la 8. Il comitat o resta in carica per tutt a la dur at a del piano region ale agricolo e forest al e (PRAF) di cui all’articolo 7 della l.r. 3/1994 e viene rinnovat o entro sessa n t a giorni dall'adozion e del nuovo piano. 9. I lavori del comita t o posso no esse r e svolti anch e in commissio ni compos t e da alcuni mem b ri del comitat o. 10. Alle riunioni del comit ato o delle com mis sio ni posso no esse r e invitati sogge t ti este r ni. 11. Il comit ato di gestion e dell'ATC nomina al suo intern o un presid e n t e , un vicepr e sid e n t e ed un segr e t a r i o. 12. La provincia dete r m i n a l’import o del getton e di pres e n z a per la part e ci p a zio n e alle riunioni del Comita to di gestion e e delle commissio ni, l’event u al e inden ni t à per il presid e n t e del comita t o di gestion e nonch é l’entità dei rimbor si per le spese di viaggio e di mission e tenut o conto di quan t o stabilito in sede di coordin a m e n t o degli ATC di cui all’articolo 13 quat e r della l.r. 3/199 4 . Art. 4 - Modalità di svolgi m e n t o delle attività dell'ATC (articolo 11 l.r. 3/199 4 ) 1. Per lo svolgime n t o delle attività di cui all' articolo 12 della l.r. 3/199 4 l'ATC acquisisc e le neces s a ri e comp e t e n z e tecnico- scientifich e, medi an t e apposit e convenzioni. Può inoltre dota r si di perso n al e amminist r a t ivo in num e r o non superio r e a due unità a temp o pieno o equivale n ti in part- time in caso di impossibilità di avvaler si di perso n al e provinciale. 2. Gli atti approv a ti dal comitat o di gestion e, nonch é i verb ali delle riunioni, sono consult a bili, su richiest a, da chiunq u e vi abbia inter e s s e ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove nor m e in mat e ri a di proce di m e n t o amminist r a t ivo e di diritto di acce ss o ai docu m e n t i amminist r a tivi). 3. La docu m e n t a zio n e di cui al com m a 2, con riferim e n t o a ciascu n anno di gestion e, è inviata in copia confor m e all’origin ale dal comitat o di gestion e alla provincia conte s t u al m e n t e alla pres e n t a zio n e del rendico n t o. 4. Il comit ato idone e forme di gestion e dell’ATC gar a n tis c e di pubblicità dei princip ali Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 4 provvedi m e n t i approva ti, comp r e si quelli di cara t t e r e econo mico, anch e media n t e pubblic azion e on- line. 5. In caso di impossi bilità di funziona m e n t o del comitat o, il presid e n t e ne dà comu nic azio n e alla provincia per i provve di m e n ti conse g u e n ti. Art. 5 - Proget ti finalizzati al raggiu n gi m e n t o degli obiet tivi del piano annual e di gestion e provinciale (articolo 11 l.r. 3/1994 ) 1. I proge t ti finalizzati al raggiu n gi m e n t o degli obiettivi del piano annu al e di gestion e provinciale devono esse r e pres e n t a t i alla provincia entro il 30 sett e m b r e dell'an n o ante c e d e n t e a quello in cui se ne preve d e la realizzazion e. 2. L'app rov azio n e da part e della provincia dei prog e t ti finalizzati è condizion e per la form ale assu nzion e dell'imp e g n o di spes a a carico degli eser cizi inter e s s a t i. Art. 6 - Proced u r e per lavori, fornit ur e e servizi nell'ATC (articolo 11 l.r. 3/1994 ) 1. Per l’esec uzion e di lavori e la fornitu r a di beni e servizi il comitat o di gestion e dell’ATC agisc e nel rispet t o delle vigenti nor m e in mat e ri a di app alti pubblici per lavori, fornitu r e e servizi, favore n d o , ove possibile, forme di gestion e associa t a . 2. Il comitat o di gestion e dell’ATC può istituir e e regola m e n t a r e un fondo econo m a l e per le spes e minut e di funziona m e n t o . 3. Il presid e n t e , o altro sogg e t t o deleg a t o dal comitat o, provved e a verificar e la regola rit à della fornitu r a o del servizio. Nel caso siano riscont r a t e irregola rit à, difetti qualita tivi o differe nz e quan ti t a tive provved e all'im m e di a t a contes t azio n e per iscritto alla contro p a r t e e alla liquidazion e del corrisp e t tivo solo per la part e non contes t a t a . Art. 7 - Gestion e finanziaria dell'ATC (articolo 11 l.r. 3/199 4 ) 1. Il comit ato di gestion e dell'ATC redige e approva, sulla base delle indicazioni e dei limiti fissati dalla provincia, il bilancio di prevision e, il bilancio consu n tivo e il rendico n t o delle spese dell'ATC. 2. L'anno finanzia rio coincide con l'anno solar e. 3. Le entr a t e dell'ATC sono classificat e nelle segu e n ti cate go ri e: a) quot e versa t e dai cacciato ri iscritti all'ATC; b) event u al e finanzia m e n t o della provincia quale contrib u t o per le spes e di funziona m e n t o , in proporzio n e al num e r o dei cacciato ri iscritti; c) finanzia m e n t o della provincia per i prog e t ti approva ti e finalizzati al raggiu n gi m e n t o degli obiettivi del piano annu al e di gestion e provinciale; d) finanzia m e n t o della provincia quale contrib u t o per la preve nzio n e dei danni arre c a ti 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 alle prod uzio ni agricole dalla faun a selvatic a e dall'es e r cizio venat o rio; e) altri finanzia m e n t i e contrib u ti; f) donazioni ed erogazio ni volont a ri e. 4. Le spese per il funziona m e n t o dell'ATC non posson o super a r e il 35 per cento del totale delle risors e disponibili, sono classifica t e ed hann o sepa r a t a imput a zio n e a secon d a che rigu a r di n o le segu e n ti cate go ri e: a) spes e per pres t a zio ni profes sion ali; b) spes e per il funziona m e n t o orga nizz ativo dell’ATC; c) spes e di gestion e, quali quelle per l'acq uisizion e e l'utilizzazion e di stru m e n ti e mezzi tecnici; d) spes e per i compo n e n ti il comitat o di gestion e. 5. Almeno il 30 per cento dei proven ti deriva n ti delle quote di iscrizion e all’ATC deve esse r e utilizzato per oper a zioni di riequilibrio faunistico volto al ripopola m e n t o e alla reint ro d u zio n e di gallifor mi e lagomo rfi. 6. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitat o di gestion e dell'ATC tras m e t t e alla provincia il bilancio preve n tivo, il bilancio consu n tivo, il rendico n t o delle spese relative all'es e r cizio finanzia rio chiuso al 31 dice m b r e dell'an n o prec e d e n t e e una relazion e specifica relativa agli interv e n ti svolti con i fondi di cui al comm a 3, letter a a). 7. In caso di inad e m pi e n z a la provincia invita il comitat o a pres e n t a r e la docu m e n t a zio n e entro i succ es sivi quindici giorni. Decorso tale ter min e la provincia dispon e la sospe n sio n e dell'ero g a zio n e dei finanzia m e n t i in corso, nonch é il rimbo r s o di quelli già erog a ti, fatte salve le event u ali altre azioni per la tutela dell'inte r e s s e dell'a m mi nis t r a zio n e. 8. Al rendico n t o deve esse r e alleg a t a la relazion e del sindac o revisor e. 9. Qualor a l'erog a zion e degli stati di avanza m e n t o di un proge t t o inter e s si più eser cizi, le attività relative devono esse r e rendico n t a t e per la part e di spes a relativa all'an n o di riferim e n t o . 10. Almeno una volta all’anno il comita to di gestion e prom u ov e incont ri sul territo rio con i cacciato ri iscritti, i propri et a ri e condu t t o ri dei fondi al fine di pres e n t a r e gli stru m e n t i di gestion e approva ti e/o in fase di approv azion e. 11. Per ogni ATC è nomin a t o dalla provincia un sindaco revisor e dei conti scelto fra gli iscritti nel regist ro dei revisori cont a bili istituito pres so il Minist e r o di grazia e giustizia, i cui compiti e doveri sono definiti dal codice civile. 12. Il sindaco revisor e perc e pi sc e un’inde n nit à non supe rio r e a quella perce pit a dai revisori dei conti degli enti dipen d e n ti dalla Region e Toscan a. Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 5 CAPO II - Acc e s s o agli ATC Art. 8 - Indice di densità venat oria (articolo 13 ter l.r. 3/1994 ) 1. Il rappo r t o cacciato r e/ s u p e r ficie agro- silvopasto r al e del comp r e n s o r io espr e s s a in etta ri è fissato in 1/13, tenut o conto delle esige nz e di riequilibrio delle pres e n z e venato ri e. 2. Per il territo rio dell'Isola d'Elba l'indice di densit à di cui al com m a 1 è riferito alla sola superficie destin a t a alla caccia. Art. 9 - Am mi s sio n e dei cacciatori agli ATC (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. In sede di coordin a m e n t o degli ATC di cui all’articolo 13 quat e r della l.r. 3/199 4 sono stabiliti i crite ri da osserva r e per la dete r mi n a zio n e delle quot e di iscrizione all’ambito nel rispe t to del tetto massim o stabilito con delibe r azio n e della Giunt a region al e ai sensi dell’ articolo 13 ter della l.r. 3/199 4 . 2. I comitati di gestion e posson o attu a r e con gli ATC contigui form e di gestion e conco r d a t a finalizzat a anch e all'inte r s c a m b i o dei cacciato ri. 3. I comitati di gestion e posson o sottosc riv er e con ATC di altre regioni accordi di recipro cit à per l’inter s c a m b i o dei cacciato ri. 4. I comitati di gestion e forniscon o alla comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region ale le inform azioni iner e n ti i cacciato ri iscritti e tutti gli altri dati sulla gestion e faunistic a e venato ri a del territo rio a caccia prog r a m m a t a di comp e t e n z a nei tem pi e con le modalit à richies t e dalla stess a. Art. 10 - ATC di reside n z a venat oria e modalità di iscrizion e (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) (1) 1. Ogni cacciato r e ha diritto ad un prop rio ambito territo ri ale di caccia deno min a t o, una volta accor d a t a l'iscrizion e, ATC di reside nz a venato ri a. 2. La prima iscrizion e all'ATC di resid e nz a venato ri a avviene su dom a n d a del cacciato r e all'ATC presc elto ed è convalid at a con il paga m e n t o della relativa quota. 3. Salvo quan t o previsto all'ar ticolo 12, ogni anno l'iscrizione all'ATC di resid e n z a venato ri a è confer m a t a con il pag a m e n t o della quot a di iscrizion e, che deve esse r e effettu a t o entro il 15 mag gio. 4. L’ATC gara n tis c e l’iscrizione ad un num e r o di cacciato ri dete r mi n a t o sulla densit à stabilito all’articolo 8. base dell’indice di 5. Nel caso in cui le richiest e di iscrizion e all'ATC superin o il num e r o dei cacciato ri ammissibili in base all'indic e di densità di cui all'ar ticolo 8, comm a 1, il comitat o di gestion e redige una gra d u a t o ri a dei richied e n ti sulla base dei segu e n ti requisiti, per 2l Caccia e pesca ciascu n o dei quali è attrib uito uno specifico punt e g gi o, e proce d e per sorte g gio in caso di parit à: a) reside nz a nei comu ni tosca ni ad alta densit à venato ri a, individu a ti sulla base di una densità abit ativa pari o supe rior e ad un cittadi no reside n t e ogni 1.000 metri quad r a ti e con un rap po r t o tra supe rficie agro- silvo- pastor al e e num e r o di cacciato ri resid e n ti ugu ale o inferior e a 2 etta ri per cacciato r e (punti 5); b) resid e n z a nella provincia in cui è comp r e s o l'ATC (punti 5); c) resid e n z a in comu ni tosca ni confina n ti con il comp r e n s o ri o nel quale è ricomp r e s o l'ATC (punti 5); d) nascita in un comu n e ricad e n t e nel comp r e n s o ri o nel quale è ricomp r e s o l'ATC (punti 1); e) sede lavorativa in un comu n e ricad e n t e nel comp r e n s o ri o nel quale è ricomp r e s o l'ATC (punti 5). 6. All' ATC di reside nz a venato ri a sono amm e s si di diritto, anch e in dero g a all'indice di densità di cui all'articolo 8, com m a 1: a) i cacciato ri che han no la reside nz a anag r afic a in uno dei comu ni del comp r e n s o ri o. I cacciato ri reside n ti nel comu n e di Firenz e han no diritto all'iscrizion e in un ATC tra quelli pres e n ti nella provincia di Firenz e; b) i propri e t a ri o cond u t t o ri di fondi inclusi nel comp r e n s o ri o e aventi supe rficie non inferior e a 3 etta ri. In questi casi alla doma n d a deve esse r e allega t a la certificazion e regist r a t a attes t a n t e il titolo di godim e n t o e l'este n sio n e del fondo. Non costituisco n o titoli idonei gli atti di comod a t o a titolo grat uito e i contr a t ti di affitto rilascia ti a più richied e n ti, se non corris po n d e n ti ad un num e r o di etta ri pari ad almen o tre per ciascu n o dei contr a e n t i; c) i cacciato ri reside n ti nel comu n e di Firenz e nell'ATC della provincia presc el to. 7. La caccia anticipa t a alla selvaggin a migr a t o ri a, previst a dall' articolo 30, comm a 6 della l.r. 3/199 4, può esse r e esercit a t a esclusiva m e n t e nell'ATC. Art. 11 - Ulteriori ATC e modalità di iscrizion e (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. Ogni cacciato r e può chied e r e l'iscrizion e ad ATC diversi da quello di reside nz a venato ri a, deno mi n a ti ulterio ri ATC. 2. Il comit ato di gestion e dell’ATC accoglie le dom a n d e di cui al com m a 1 nel rispet t o dell’indice di densit à di cui all’articolo 8, subor din a t a m e n t e all’accoglim e n t o delle richies t e di iscrizione come reside nz a venato ri a. (2) 3. Nel caso in cui l’ATC risulti satu r o in riferim e n t o all’indice di densit à di cui all’articolo 8, il comita to di gestion e può accoglie r e le dom a n d e di iscrizion e per l’esercizio in via esclusiva della caccia al Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 6 cinghiale in batt u t a o della caccia di selezion e. 4. Il comit ato di gestion e accoglie le doma n d e sulla base delle data di pres e n t a zio n e delle doma n d e stess e. 5. Ogni anno l’iscrizione all’ulterio r e ATC è confer m a t a con il paga m e n t o della quota di iscrizione che deve esse r e effett u a t a entro il 15 maggio. I paga m e n ti effettu a ti dopo il 15 mag gio non sono validi se non auto rizza ti dall’ATC con apposit a vidimazion e. 6. L’iscrizione all’ulte rior e ATC è comp r ov a t a dal posses s o della ricevu t a di paga m e n t o della quot a di iscrizione effett u a t a entro il 15 maggio con bollettino postale pres t a m p a t o oppur e con bollettino non pres t a m p a t o , ma vidimat o dall’ATC. 7. Le giorn a t e di caccia effettu a t e negli ulteriori ATC sono annot a t e sul tesse ri n o venato rio negli appositi spazi. Art. 12 - Iscrizion e ad un ATC di reside n z a venat oria diverso da quello dell'anno prece d e n t e (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. Ogni anno, nel periodo comp r e s o tra il 1° e il 31 marzo, i cacciato ri posson o richied e r e l'iscrizion e ad un ATC di resid e n z a venato ri a diverso da quello dell'an n o prec e d e n t e . 2. L'iscrizione all'ATC presc elt o è accor d a t a dal comitat o di gestion e, nel rispet t o dell'indic e di cui all'ar ticolo 8, comm a 1. 3. I cacciato ri non accolti ai sensi del com m a 2 si inten d o n o riasse g n a t i all'ATC di proveni e nz a, ovvero sono legitti m a ti, entro il 1° mag gio, a richie d e r e l'iscrizion e in altro ATC non satu r o. In tal caso l'iscrizion e all'ATC presc elt o è accor d a t a dal comitat o entro il 10 mag gio. Art. 13 - Cacciatori prove ni e n t i da altre regioni (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. I cacciato ri proveni e n ti da altre regioni posso no chied e r e l'iscrizion e ad un solo ATC della Toscan a. 2. L’iscrizione ad un ATC della Tosca n a come resid e n z a venato ri a pres u p p o n e la rinunci a all'ATC di reside nz a della propri a Regione e conse n t e la caccia in mobilità di cui all'ar ticolo 17. 3. Tenuto conto degli accor di di recipro cit à tra la Region e Toscan a e le altre regioni, ogni ATC gara n ti sc e l’ammission e ad un num e r o di cacciato ri non resid e n ti in Toscan a pari al 4 per cento del totale dei cacciato ri ammissibili sulla base dell'indice di cui all'ar ticolo 8, comm a 1. 4. Nel caso in cui l’ATC risulti satu ro in riferim e n t o all’indice di densità di cui all’articolo 8, com m a 1, il comitat o di gestion e dell'ATC può aum e n t a r e il num e r o di cacciato ri ammissibili fino al 4 per cento da utilizzar e negli accor di diretti con ATC di altre Regioni. 5. Il comit ato di gestion e può dero g a r e alla 2l Caccia e pesca perc e n t u a l e di cui al com m a 3 e al comm a 4 per i cacciato ri che inten d o n o esercit a r e in via esclusiva la caccia al cinghiale in batt u t a. 6. Le dom a n d e di iscrizion e dei cacciato ri proveni e n ti da altre regioni sono pres e n t a t e al comitat o di gestion e dell'ATC presc el to nel periodo comp r e s o tra il 1° e il 30 aprile. Il comita to decide in merito all'iscrizion e in base ai segu e n t i criteri, per ciascu n o dei quali è attrib uito uno specifico punt e g gio, e proce d e per sorte g gio in caso di parità: a) nascita in un comu n e ricad e n t e nel comp r e n s o r io in cui è ricom p r e s o l'ATC (punti 4); b) sede lavora tiva in un comu n e ricad e n t e nel comp r e n s o r io in cui è ricom p r e s o l'ATC (punti 5); c) reside nz a in comu n e confina n t e con l'ATC (punti 3); d) diritto di propri et à, anch e del coniug e e di pare n ti fino al secon d o grado, su immobili di civile abitazion e e su fondi inclusi nel comp r e n s o r io (punti 3). In ques ti casi alla doma n d a deve esse r e alleg at a la certificazion e regist r a t a atte st a n t e il titolo. 7. I cacciato ri reside n ti nella Repu b blic a di San Marino, sulla base dei rappo r ti di recipro cit à derivan ti dalla convenzion e Italo- San m a r i n e s e in mat e ri a di caccia, nonc h é i cacciato ri reside n ti negli Stati dell'Union e euro p e a sono equipa r a t i ai cacciato ri proveni e n ti da altre regioni italian e. Art. 14 - Ridefini zion e degli ATC (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. Le province al fine di una più efficac e prog r a m m a z io n e e gestion e del territo rio posso no proce d e r e alle riperi m e t r a zio ni dei comp r e n s o ri riten u t e oppor t u n e media n t e la modifica del piano faunistico venato rio provinciale vigent e. 2. Nei casi in cui la ridefinizion e dei comp r e n s o ri compo r ti un aum e n t o del nume r o degli ATC, i cacciato ri già iscritti all'ATC origina rio hann o diritto all'iscrizion e ad uno degli ATC derivati per suddivision e, e conse rv a n o la facoltà di caccia sull'inte r o territo rio dell'ATC origina rio, senza ulteriori oneri, per la dur at a della stagion e venato ri a in corso o per quella succe s siv a. Art. 15 - Caccia in mobilità dei cacciatori toscani (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. Dal 1° ottobr e al termi n e della stagion e venato ri a i cacciato ri resid e n ti in Tosca n a posson o eser cit a r e la caccia in mobilità al cinghiale in batt u t a e alla selvag gi n a migr a t o ri a da appos t a m e n t o per un massi mo di venti giorn a t e in ATC diversi da quelli a cui risult a n o iscritti. 2. La caccia al cinghiale in battu t a e la caccia alla selvag gin a migra t o ri a da appost a m e n t o effettu a t e ai sensi del comm a 1 non agisco no sull’indice di densit à di cui all’articolo 8. 3. Ogni cacciat o r e può acquist a r e pres so l’ATC e Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 7 previo paga m e n t o di una quota stabilita con la deliber a zio n e della Giunt a region ale di cui all’articolo 18, un pacc h e t t o di cinqu e giorn a t e da utilizzar e per la caccia vagan t e alla selvaggin a migr a t o ri a e alla selvag gin a stanziale, esclusi gli ungulati, valido solo per la stagion e venato ri a in cui è stato acquist a t o. 4. Il pacch e t t o di cui al comm a 3 è utilizzabile a partir e dal 1° ottobr e in ATC della Toscan a diversi da quelli in cui il cacciato r e è iscritto utilizzan d o il siste m a region ale di preno t a zion e venato ri a di cui all’articolo 18. 5. I Comitati di gestion e degli ATC posso no preve d e r e , nel rispe t to dell’indice di densit à venato ri a di cui all’articolo 8, pacch e t ti di giorn a t e di caccia utilizzabili per forme specifiche di caccia e solo nel territo rio di comp e t e n z a dell’ATC stesso. 6. I prove n ti derivan ti dal paga m e n t o delle quote di cui al comm a 3 sono ripa r titi fra gli ATC in base alle pre not a zio ni effettu a t e secon d o le modalità stabilite dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region al e. 7. Per la caccia vaga n t e alla selvag gin a migr a t o ri a e alla selvaggin a stanziale esclusi gli ungula ti il siste m a region ale di preno t a zion e venato ri a di cui all’articolo 18 conse n t e l’access o giorn alie ro ad un num e r o di cacciato ri pari alla differe n z a dei cacciato ri ammissibili sulla base dell’indice di densit à fissato all’articolo 8 e il totale dei cacciato ri iscritti. E’ comu n q u e gar a n tito in tutti gli ATC l’access o a un nume r o di cacciato ri pari al 2 per cento dei cacciato ri ammissibili. 8. Tutte le giorn a t e di caccia in mobilità devono esse r e segn a t e sul tess e ri no venato rio region al e. Art. 16 - Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da apposta m e n t o fisso (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. I cacciato ri che hann o optato per la caccia da appost a m e n t o fisso in via esclusiva posso no esercit a r e tale attività in un ATC diverso da quello di resid e n z a venato ri a, senza neces sit à di provve d e r e ad ulterio ri iscrizioni, a partir e dal primo giorno utile di caccia. 2. I cacciato ri di cui al com m a 1 non agiscon o sull'indice di densit à di cui all'ar ticolo 8 e hanno una riduzion e del 50 per cento della quot a di iscrizion e fissat a dagli ATC ai sensi dell’ articolo 13 ter, comm a 4, della l.r. 3/1994 . 3. I cacciato ri di cui al comm a 1 posson o svolger e dieci giorn a t e di caccia alla selvaggin a migr a t o ri a da appos t a m e n t o temp o r a n e o negli ATC tosca ni a partir e dal 1° ottobr e. Le giorn a t e di caccia in mobilità devono ess er e segn a t e sul tess e ri no venato rio region al e. Art. 17 - Mobilità dei cacciatori non reside n t i in Toscana (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 2l Caccia e pesca 1. A partir e dal 1° ottobr e di ogni anno è conse n ti to ai cacciato ri non resid e n ti in Toscan a, con il siste m a region ale di preno t a zio n e di cui all'articolo 18 e tenut o conto degli accor di fra la Region e Tosca n a e le altre regioni, in particola r e con quelle confina n ti, l'acces s o giorn alie r o per la caccia alla migra t o ri a da appost a m e n t o o per la caccia agli ungula ti, secon d o le nor m e di cui al titolo VI. 2. La caccia in mobilità di cui al comm a 1 non è conse n ti t a ai cacciato ri iscritti ad un ATC tosca n o, salvo l’ipotesi di iscrizione come resid e n z a venato ri a. 3. Il num e r o massim o giorn alie ro dei cacciato ri ammissibili non può esse r e supe rio r e al 5 per cento del num e r o comples sivo dei cacciato ri ammis sibili in ogni ATC in base all'indic e di densità di cui all'articolo 8, com m a 1. 4. La Giunt a region al e, nell'am bi to degli accor di di cui al com m a 1 ed a condizion e che ques ti gar a n tis c a n o analog hi tratt a m e n t i per i cacciato ri tosca ni, fissa annu al m e n t e le quan tit à, le modalità di acces so, le forme di caccia e le quot e di part e cip a zion e. 5. I cacciato ri non reside n ti in Toscan a richied o n o l’attrib uzion e del codice perso n al e per l'acce s s o al siste m a region ale di preno t a zion e venato ri a di cui all’articolo 18 tramit e colleg a m e n t o inform a tico all’appo sito sito web region ale. I codici perso n ali asse g n a t i sono validi anch e per le stagioni venato ri e succe s sive. I cacciato ri regist r a ti nel sito web region ale provved o n o all’aggior n a m e n t o dei propri dati anag r afici e reca piti perso n ali. Art. 18 - Siste m a regionale di prenot a zio n e e ulteriori norm e per la mobilità venat oria (articolo 13 ter l.r. 3/199 4 ) 1. La Giunta region al e stabilisce con prop ria deliber a zio n e le modalità di acces so al siste m a region al e di pre not a zio n e venato ri a e le ulteriori norm e nece ss a ri e per l’esercizio alla mobilità venato ri a sul territo rio region al e. d.p.g.r. 33/R/2011 8 2. Le zone di prot ezion e lungo le rotte di migr azio n e dell’avifaun a han no dur a t a corrisp o n d e n t e al piano faunistico venato rio provinciale e posso no esse r e riconfer m a t e . 3. La gestion e delle zone di prot ezion e poste lungo le rotte di migrazio n e dell’avifau n a è affidat a alla provincia che può avvaler si del conco r so di associazioni cultu r ali, ambie n t alis t e, venato ri e e agricole con le quali può stipula r e apposit e convenzioni. Per la realizzazion e degli interve n ti gestion ali progr a m m a t i si privilegia n o forme associat e di prop rie t a r i e condu t t o ri di fondi inclusi. 4. Nel piano faunistico venato rio provinciale sono indicati gli obiettivi gestion ali da pers e g u i r e media n t e specifici piani ann u ali. 5. Ai sensi dell’ articolo 28 bis, com m a 5, della l.r. 3/1994 le provinc e gar a n ti sc o n o il man t e ni m e n t o delle densit à soste nibili di ungul ati. Le province gara n ti sc o n o altresì l'equilibrio comp a ti bile fra le popolazioni animali pres e n ti, le prod uzio ni agricole e l'ambie n t e eser ci t a n d o le forme di controllo di cui all' articolo 37 della l.r. 3/1994 . Art. 20 - Oasi di prot e zio n e (articolo 15 l.r. 3/1994 ) 1. Le oasi di protezion e di cui all’ articolo 15 della l.r. 3/1994 sono individu a t e su supe rfici idone e o appr e s t a b ili al rifugio, alla ripro d u zio n e e alla sosta delle specie migr a t o ri e, nonc h é all’insedi a m e n t o , incre m e n t o e irradia m e n t o natu r al e della piccola selvag gin a stanziale. 2. Le oasi sono dislocat e prefe ribilm e n t e su terr e ni di propri e t à dem a ni al e e all’inter n o del siste m a region ale delle are e prot e t t e, tenu to conto delle linee di migrazion e, privilegia n d o, ove esiste n ti, le are e già indicat e anch e a livello inter n a zion al e e in part e già acquisite nel novero degli ambiti da prote g g e r e . CAPO I - Oasi di pro t e z i o n e e zo n e di pro t e z i o n e lun g o le rot t e di mi g r a z i o n e del l'a v i f a u n a 3. La provincia istituisce le oasi tene n d o conto della realtà prod u t tiv a del territo rio, come destin azio n e d’uso di supe rfici con peculiarit à ambi en t ali e floristich e. Qualor a le oasi inter e s si no paes a g gi con usi agro- silvo- pasto r ali este n sivi, devono rapp r e s e n t a r e stru m e n t i per la difesa della natu r a insiem e alla difesa del paes a g g io tradizion ale. Nel caso in cui inter e s si no paes a g gi con utilizzazioni agricole intensive, le oasi rapp r e s e n t a n o una riserva parziale per la salvag u a r di a e il recu p e r o di dete r mi n a t e compo n e n t i natu r ali. Art. 19 - Zone di prote zion e (articolo 14 l.r. 3/1994 ) 4. Le oasi di protezion e hann o dur a t a corrisp o n d e n t e al piano faunistico venato rio provinciale e posso no esse r e riconfer m a t e . TITOLO II - Istituti faunistici, Istituiti faunistico venat o ri e are e sott r a t t e alla caccia prog r a m m a t a 1. I confini delle zone di protezion e lungo le rotte di migr azion e dell’avifau n a devono coincid e r e possibilm e n t e con elem e n ti geogr afici facilme n t e individu a bili e tali da conse n ti r e un’efficac e gestion e e vigilanza. Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 5. La gestion e delle oasi di protezion e è affidat a alla provincia che può avvaler si del conco r so di associazioni cultu r ali, ambie n t alis t e, venato ri e e agricole con le quali può stipula r e apposit e convenzioni. Per la realizzazion e degli interve n ti gestion ali progr a m m a t i si privilegia n o forme 2l Caccia e pesca associat e di prop rie t a r i e condu t t o ri di fondi inclusi. 6. In caso di opposizion e ai sensi dell’ articolo 15, comm a 7, della l.r. 3/1994 la provincia provve d e in merito all’utilizzazion e delle supe rfici inter e s s a t e al fine del pers e g u i m e n t o degli obiettivi faunistici prog r a m m a t i. Fino a tale dete r mi n a zio n e su quest e supe rfici è preclu s a l’attività venato ri a. 7. Ai sensi dell’ articolo 28 bis, comm a 5, della l.r. 3/1994 le provinc e gara n tis co n o il mant e ni m e n t o delle densit à soste nibili di ungul ati. Le province gara n ti sc o n o altresì l'equilibrio comp a ti bile fra le popolazioni anim ali pres e n ti, le prod uzio ni agricole e l'ambie n t e eser ci t a n d o le forme di controllo di cui all' articolo 37 della l.r. 3/1994 . CAPO II - Zon e di rip o p o l a m e n t o e cat t u r a Art. 21 - Zone di ripopola m e n t o e catt ura (articolo 16 l.r. 3/1994 ) 1. Le zone di ripopola m e n t o e cattu r a , oltre che per le finalità indicat e all’ articolo 16, comm a 1, della l.r. 3/1994 , sono istituite anch e per la salvag u a r di a , la sosta dur a n t e la migrazion e, lo sviluppo e la ripro d uzion e di sogg e t ti app a r t e n e n t i a specie migr a t rici, anch e attr av e r s o il migliora m e n t o delle carat t e ri s tic h e ambie n t ali del territo rio. 2. La supe rficie delle zone di ripopola m e n t o e cattu r a deve esse r e tale da salvag u a r d a r e la possibilità di riprod u zio n e delle popolazioni anim ali selvatich e ospitat e al loro inter n o ed il mant e ni m e n t o della qualità dell’am bie n t e . 3. I confini delle zone di ripopola m e n t o e cattu r a devono coincid e r e possibilm e n t e con elem e n ti geog r afici facilme n t e individu a bili e comu n q u e tali da conse n ti r e un’ade g u a t a vigilanza e gestion e. 4. Le zone di ripopola m e n t o e catt u r a han no la dura t a corris po n d e n t e alla validità del piano faunistico venato rio provinciale e posson o esse r e riconfe r m a t e . 5. Le zone di ripopola m e n t o e catt u r a posson o esse r e istituit e per l’incre m e n t o di almen o una delle segu e n ti specie selvatich e: lepre, fagiano, star n a, pernice rossa. 6. Nel piano faunistico venato rio provinciale sono indicati gli obiettivi gestion ali e le fonda m e n t a li presc rizioni tecnich e gestion ali. 7. Fer mo rest a n d o quan t o dispost o dall’ articolo 63, comm a 9, della l.r. 3/1994 la rimozion e delle tabelle perim e t r a li deve avvenir e alme no trent a giorni prim a dell’inizio della stagion e venato ri a. Art. 22 - Costit u zio n e delle zone di ripopola m e n t o e catt ura (articolo 16 l.r. 3/199 4 ) 1. Le zone di ripopola m e n t o e catt u r a pers e g u o n o gli obiettivi gestion ali specifici previsti nel piano Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 9 faunistico venato rio provinciale. 2. L’atto di costit uzion e deve indica r e le modalità di gestion e dell’istitu to. All’atto di costituzion e devono esse r e alleg ati: a) plani m e t ri a in scala 1:10.00 0 riport a n t e i confini della zona di ripopola m e n t o e cattu r a; b) carto g r afi a 1:2.00 0 cata s t al e; c) relazion e tecnica descrit tiva dell’are a sulla quale si inten d e costituir e la zona di ripopol a m e n t o e catt u r a compr e n s iv a del piano di gestion e quinq u e n n a l e delle attività che si inten do n o effettu a r e , dell’indicazion e di alme no una specie di indirizzo che si inten d e produ r r e , degli interv e n ti di miglior a m e n t o ambi en t a l e articolati per piani annu ali e del prog r a m m a di gestion e delle specie selvatic h e che si inten d o n o produ r r e . 3. In caso di opposizione ai sensi dell’ articolo 16, com m a 2, della l.r. 3/199 4 la provincia, provved e in merito all’utilizzazion e delle supe rfici inter e s s a t e al fine del pers e g ui m e n t o degli obiettivi faunistici progr a m m a t i. Fino a tale dete r m i n a zio n e su ques t e superfici è preclus a l’attività venato ri a. Art. 23 -Gestion e delle zone di ripopola m e n t o e cattura( articolo 16 l.r. 3/199 4 ) 1. Per la gestion e delle zone di ripopola m e n t o e catt u r a le provinc e posso no anch e stipula r e specifich e convenzioni con l’ATC comp e t e n t e per territo rio. 2. La commission e di verifica e controllo di cui all’articolo 16, comm a 3, della l.r. 3/1994 verifica il regola r e svolgime n t o delle attività gestion ali ed invia alla provincia repor t periodici. 3. Per la realizzazion e degli interv e n ti progr a m m a t i l’orga nis m o di gestion e si avvale priorit a ri a m e n t e dei prop rie t a r i e condu t t o ri dei fondi inclusi e degli agricolto ri, singoli o associati, con i quali può stipula r e apposit e conve nzio ni. 4. L’orga nis m o di gestion e delle zone di ripopol a m e n t o e catt u r a deve fornire alla provincia, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i segu e n ti docu m e n ti relativi alla gestion e della stes s a: a) relazion e tecnic a consu n tiv a della gestion e nella quale sono riport a ti in cartog r a fia gli interve n ti di migliora m e n t o ambie n t al e effett u a ti per la realizzazion e del piano ann u al e; b) comu nic azio n e del nume r o di animali catt u r a t i; c) bilancio finanzia rio preve n tivo di gestion e; d) piano ann u al e di gestion e, con l’indicazion e degli interv e n ti di miglior a m e n t o ambi en t a l e che s’inten d e attu a r e da riport a r si anch e in cartog r a fia; e) dati relativi alla stima del quan tit a tivo di capi app a r t e n e n t i alle specie in indirizzo pres e n ti dopo l’effettu azion e delle catt u r e ; f) bilancio finanzia rio consu n tivo di gestion e; 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 10 g) ogni altra inform a zio n e riten u t a neces s a r i a al fine della verifica dell’effettivo raggiu n gi m e n t o degli obiettivi prog r a m m a t i . esse r e marc a ti con anelli o contr a s s e g n i forniti dalla provincia, nel rispe t to di modalità oper a tive definite dalla provincia. 5. All’inter n o delle zone di ripopola m e n t o e catt u r a l’immission e di selvag gin a è auto rizza t a dalla provincia. 5. I capi catt u r a t i sono immes si nel territo rio secon d o piani predis po s ti dall'ATC in condizioni utili al loro ambie n t a m e n t o . Per particola ri situazioni la provincia può utilizzar e fino ad un massi mo del 20 per cento degli anim ali catt u r a t i per l'incr e m e n t o faunistico di altri istituti pubblici. 6. All’inter n o delle zone di ripopola m e n t o e catt u r a non sono conse n tit e gare cinofile fatta eccezion e per gar e di livello inter n a zio n al e, nazion ale e region al e promos s e dall’Ent e Nazion ale della Cinofilia Italian a (ENCI) o da altre associazioni cinofile o venato ri e riconos ciu t e a livello nazion ale e senza abba t ti m e n t o di fauna selvatica. 7. Le gar e cinofile di cui al com m a 6 posso no esse r e autorizzat e dalla provincia solo in tem po di divieto di caccia e fuori dal periodo 10 aprile – 15 luglio, previo conse n s o dei prop rie t a r i o condu t t o ri dei terr e ni inter e s s a ti e con l’adozione delle neces s a ri e misur e di salvag u a r di a della faun a selvatic a e delle prod uzio ni agricole. 8. In caso di epizoozie, l’orga nis m o di gestion e è tenut o ad infor m a r e dell’insor g e n z a sanita ri a la provincia e l’Aziend a USL comp e t e n t e per territo rio, entro tre giorni dall’acce r t a m e n t o di tale evento. La provincia tem p e s tiva m e n t e inform a le Universit à, gli Istituti scientifici o gli orga nis mi di cui all’ articolo 2, comm a 3, della l.r. 3/1994 . L’orga nis m o di gestion e è inoltre tenut o al rispe t to delle misur e di profilassi e preve n zion e event u al m e n t e presc ri tt e dai sudd e t ti enti. 9. Ai sensi dell’ articolo 28 bis, com m a 5, della l.r. 3/199 4 le province gar a n ti sc o n o il man t e ni m e n t o delle densit à soste ni bili di ungula ti. Le provinc e gar a n tis co n o altre sì l'equilibrio comp a tibile fra le popolazioni animali pres e n ti, le produzioni agricole e l'ambie n t e esercit a n d o le forme di controllo di cui all' articolo 37 della l.r. 3/199 4 . 10. La provincia assicu r a un adeg u a t o coordin a m e n t o della vigilanza anch e attr av e r s o il proprio perso n al e. Art. 24 - Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopola m e n t o e catt ura (articolo 16 l.r. 3/199 4 ) 1. Entro il 1° dicem b r e di ogni anno l’orga nis m o di gestion e deve far perve ni r e alla provincia la relazion e tecnic a sulla stima del num e r o di capi app a r t e n e n t i alle specie di indirizzo pres e n ti prima delle catt u r e ed il progr a m m a di catt u r a . Art. 25 - Verifich e sul funziona m e n t o delle zone di ripopola m e n t o e catt ura e divieti (articolo 16 l.r. 3/199 4 ) 1. La provincia effettu a ogni anno controlli sulle zone di ripopola m e n t o e catt u r a , allo scopo di verificar n e la funzionalit à. Nel corso dei sopralluo g hi viene acce r t a t a la realizzazion e degli interv e n ti di miglior a m e n t o ambi en t a l e previsti dal piano di gestion e annu al e e sono stima t e le popolazioni animali selvatich e in indirizzo pres e n ti. 2. In caso di manc a t o raggiu n gi m e n t o degli obiettivi prog r a m m a t i la provincia provved e ad effett u a r e le nece s s a ri e modificazioni delle strat e gi e gestion ali. CAPO III - Cen t r i pu b b l i c i di ripr o d u z i o n e di fau n a sel v a t i c a allo st a t o na t u r a l e Art. 26 - Centri pubblici di riprodu zio n e di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994 ) 1. I cent ri pubblici di riprod u zio n e di faun a selvatica sono istituti faunistici destin a ti alla ricostituzion e di popolazioni autocto n e nonc h é allo studio e alla sperim e n t a zio n e di metodi e tecnich e di gestion e degli eco- siste mi agricoli e forest ali con particola r e rigua r d o alla riprod u zio n e allo stato natu r al e di uccelli e mam mife ri app a r t e n e n t i alla fauna stanziale non ungulat a nonc h é alla salvag u a r di a , la sosta dur a n t e la migrazion e e lo sviluppo e la ripro d uzion e della faun a migr a t ric e. 2. I capi appa r t e n e n t i alle popolazioni stanziali posson o esse r e preleva ti per il ripopola m e n t o ed imme s si sul territo rio in tem pi e condizioni utili al loro ambie n t a m e n t o . CAPO IV - Zon e di ris p e t t o ve n a t o r i o Art. 27 - Zone di rispe t t o venatorio (articolo 17 bis l.r. 3/199 4 ) 2. Le tecnic h e da impieg a r e per la stima delle popolazioni animali selvatic h e pres e n ti all’inter n o delle zone di ripopola m e n t o e cattu r a devono esse r e indicat e nel piano faunistico venato rio provinciale. 1. Nel piano faunistico venato rio provinciale sono indicati gli obiettivi gestion ali e le fonda m e n t a li presc rizioni tecnich e gestion ali. 3. L’orga nis m o di gestion e deve comu nic a r e alla provincia almen o dieci giorni prima dell’inizio delle oper a zioni di cattu r a , il prog r a m m a delle oper azio ni stes s e, indican t e anch e i giorni e le località. 2. Le zone di rispe t to venato rio di cui all’ articolo 17 bis della l.r. 3/199 4 han no una dura t a massi m a corrisp o n d e n t e alla validità del piano faunistico venato rio provinciale e posson o esse r e riconfe r m a t e . 4. I capi cattu r a ti, prima del rilascio, devono Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 2l Caccia e pesca 3. La gestion e delle zone di rispe t to venato rio è affidat a all’ATC che provved e alla predisp o sizion e di piani ann u ali di gestion e finalizzati al pers e g u i m e n t o delle finalità prog r a m m a t e . 4. La provincia auto rizza l’immission e di selvag gin a in apposit e stru t t u r e di ambie n t a m e n t o . 5. Ai sensi dell’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le province gara n ti sc o n o il mant e ni m e n t o delle densit à soste ni bili di ungula ti. Le provinc e gara n ti sc o n o altresì l'equilibrio comp a ti bile fra le popolazioni anim ali pres e n ti, le prod uzio ni agricole e l'ambie n t e eser ci t a n d o le forme di controllo di cui all' articolo 37 della l.r. 3/1994 . CAPO V - Cen t r i pri v a t i di ri pr o d u z i o n e di fau n a sel v a t i c a allo sta t o na t u r a l e Art. 28 - Centri privati di riprodu zio n e di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 l.r. 3/199 4 ) 1. La provincia auto rizza i centri privati di riprod u zio n e della faun a selvatica agli impre n dit o ri agricoli richie d e n ti nel rispet t o del piano faunistico venato rio provinciale. 2. L’autorizzazion e ha validità corris po n d e n t e al piano faunistico venato rio provinciale. 3. La dom a n d a di autorizz azion e di centr o privato di ripro d uzion e di fauna selvatic a allo stato natu r al e deve esse r e pres e n t a t a corre d a t a dei segu e n ti docu m e n t i: a) mapp a cata st al e dei terr e ni che si inten d o n o vincolar e con elenco particella r e che rechi indicazion e, per ogni singola particella, dell’este n sio n e, della qualità coltur al e, del prop rie t a r io e del cond u t t o r e , salvo che le stess e inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo aziend al e istituito pres so l’Agenzia Region al e Tosca n a per le Erogazioni in Agricoltu r a (ARTEA); b) atti comp rov a n ti il titolo di propri e t à e cond uzio n e dei terr e ni, salvo che le stess e inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo aziend al e istituito pres so ARTEA; c) atti da cui risulti il conse n s o dei prop rie t a r i e cond u t t o ri ad entr a r e a far part e del cent ro di riprod u zio n e di faun a selvatic a allo stato natu r al e. Il conse n s o è vincolan t e per la dura t a dell’auto rizzazion e; d) propos t a di piano produ t tivo quinq u e n n a l e in cui indicar e quan tit à e qualità delle specie che si inten d o n o produ r r e , le tecnich e di prod uzio n e e l’event u al e conte ni m e n t o di specie conco r r e n ti. Le specie che si inten do n o prod u r r e sono da individu a r e in via esclusiva fra le segu e n ti: lepre, star n a , cotur nic e, pernice rossa, fagiano. 4. La provincia acquisisc e d’ufficio le inform azioni di cui al comm a 3, lette r e a) e b) dal fascicolo aziend al e istituito pres so ARTEA, ove pres e n ti. 5. Il titolar e del centr o privato di ripro d uzion e di Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 11 faun a selvatica allo stato natu r al e deve pres e n t a r e alla provincia un piano ann u al e di gestion e. 6. I cent ri di prod uzio n e allo stato natu r al e sono tenuti alla regist r a zio n e di tutt e le oper a zioni di immission e, catt u r a e cession e dei capi in un apposito regist r o secon d o le modalità definite dalla provincia. CAPO VI - Azi e n d e fau n i s t i c o ve n a t o r i e Art. 29 - Costitu zi on e delle azien d e faunistico venat ori e (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. La dom a n d a di autorizz azion e di cui all’ articolo 20, comm a 1, della l.r. 3/199 4 è pres e n t a t a alla provincia comp e t e n t e per territo rio corre d a t a dei segu e n ti docu m e n t i: a) map p a catas t al e dei terr e ni che si inten do n o vincolar e con elenco partic ella r e che rechi indicazion e, per ogni singola partic ella, dell’est e n sio n e , della qualità coltur al e, del propri e t a ri o e del condu t t o r e , salvo che le stess e inform azioni non siano già pres e n ti nel fascicolo azien d al e istituito press o l’ARTEA; b) atti comp rov a n ti il titolo di prop rie t à e di conduzion e dei terr e ni, salvo che le stess e inform azioni non siano già pres e n ti nel fascicolo azien d al e istituito press o ARTEA; c) atti da cui risulti il consen s o dei propri e t a ri e condu t t o ri dei terr e ni ad entr a r e a far part e dell’azien d a , vincola nt e per tutta la dura t a dell’auto rizz azion e, con le indicazioni neces s a ri e a identifica r e i terr e ni stessi; d) atto da cui risulta da part e di tutti gli intere s s a t i l’individu azio n e di un titolar e form al m e n t e deleg a t o a rapp r e s e n t a r e l’Aziend a faunistico venato ri a nei confro nti della provincia; in tale atto devono esse r e dete r m i n a ti i pote ri ad esso asseg n a ti e le norm e per la sua sostituzion e; e) propost a di prog r a m m a di conse rv azion e e di ripristino ambie n t al e con l’indicazion e delle specie da produ r r e per il conse g ui m e n t o delle finalità dell’istitut o. 2. La provincia acquisisc e le inform a zio ni di cui al com m a 1, lette r e a) e b) dal fascicolo azien d al e istituito press o ARTEA, ove pres e n ti. 3. La costituzion e dell’azien d a faunistico venato ri a può esse r e auto rizza t a quan d o il conse n s o dei propri e t a ri e cond u t t o ri sia equivale n t e ad alme no il 95 per cento della supe rficie totale. Nei territo ri inclusi, corris po n d e n ti all’event u al e massim o del 5 per cento residu o, vige il divieto assoluto di caccia e oper a n o le gara nzi e e le proce d u r e di rimbo r s o dei dan n e g g i a m e n t i arr ec a ti alla prod uzio n e agricola dalla selvaggi n a caccia bile. Tutti gli oneri deriva n ti sono a carico dell’azien d a. 4. L’autorizzazion e è rilasciat a priorita ri a m e n t e agli impre n di t o ri agricoli professio n ali di cui alla legge region al e 25 luglio 2007, n. 45 (Nor m e in mat e ri a di impre n dit o r e ed impre n dit ric e agricoli e 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 di impre s a agricola) e agli altri impr e n di to ri agricoli singoli o associati. 5. Conte s t u a l m e n t e all’autorizz azion e la provincia app rov a il piano di conse rv a zio n e e di ripristino ambie n t al e. 6. L’autorizzazion e di aziend a faunistico venato ri a ha validità corris po n d e n t e alla validità del piano faunistico venato rio provinciale. 7. Entro sessa n t a giorni dalla pubblicazion e del PRAF di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/199 4 gli intere s s a t i posso no pres e n t a r e alla provincia dom a n d a di nuova auto rizzazion e. 8. In caso di doma n d a di auto rizzazion e pres e n t a t a per l’istituzion e di aziend e faunistico venato ri e già auto rizza t e nella prec e d e n t e progr a m m a z io n e , qualor a nessu n a modificazion e sia stat a appo r t a t a ai confini, è sufficient e alleg a r e alla nuova doma n d a una dichia r a zion e sostitu tiva di atto notoriet à ai sensi dell’ articolo 47 del decr e t o del Presid e n t e della Repub blica 28 dice m b r e 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola m e n t a r i in mat e ri a di docu m e n t a zio n e amminist r a t iv a) relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e di cui al comm a 1, letter e a), b), c) e d). 9. Le disposizioni di cui al com m a 8 si applica n o anch e in caso di modifich e dell’asse t t o prop rie t a rio dei fondi inter e s s a ti dall’azien d a faunistico venato ri a relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e non variat a e già in posse s s o della provincia. 10. In caso di rilascio di auto rizzazion e com m a 8, non posson o esse r e appo r t a t e dei confini dell’azien d a faunistico deriva n ti dalla succes siva costituzion e istituti faunistici o faunistico venato ri. di cui al modifich e venato ri a di nuovi 11. In caso di scad e n z a del piano faunistico venato rio provinciale dura n t e la stagion e venato ri a, l’attività venato ri a all’inte r n o dell’azien d a è comu n q u e gara n tit a fino al ter min e della stagion e venato ri a stess a. Art. 30 - Progra m m a di conse rv a zi on e e di ripristino ambie n t al e (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. Il progr a m m a di conse rv a zio n e e di ripristino ambie n t al e di cui all’ articolo 20, com m a 10, della l.r. 3/1994 deve indica r e : a) desc rizion e delle cara t t e r i s tic h e del territo rio su cui viene a costituir si l’aziend a; b) carto g r afi a tem a tic a sull’uso del suolo; c) scelta delle specie in indirizzo fra quelle indicat e all’ articolo 20, comm a 3, della l.r. 3/1994 , sulla base della valut azion e delle carat t e ri s tic h e dell’ambi e n t e ; d) stima delle specie anim ali selvatic h e stanziali pres e n ti in aziend a effett u a t a secon d o le specifich e tecnich e indicat e dalla provincia e tenut o conto delle carat t e ri s tic h e ambie n t ali pres e n ti; e) prog e t t o di recu p e r o e valorizzazion e Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 12 ambi en t al e con l’indicazion e degli impian ti e delle coltur e per i selvatici, delle tecnich e coltur ali idonee alla salvag u a r d i a dei selvatici adott a t e e dell’event u a l e reim pia n t o di veget a zio n e natu r al e; f) piano di asses t a m e n t o e di prelievo relativo alla prima annu alit à. 2. Le azien d e faunistico venato ri e, previa autorizz azion e della provincia, posson o allevar e selvag gin a per il ripopola m e n t o dell'azien d a stess a. Art. 31 - Piano annual e di assest a m e n t o e prelievo (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. Il piano ann u al e di asse st a m e n t o e prelievo di cui all’ articolo 20, com m a 8, della l.r. 3/199 4 deve esse r e pres e n t a t o alla provincia entro il 30 marzo per tutt e le specie e, per gli ungula ti, entro il 30 aprile. 2. Il piano ann u al e di asse st a m e n t o e prelievo contien e : a) stima delle specie stanziali pres e n ti in aziend a, con particola r e riferim e n t o a quelle in indirizzo, effettu a t e secon d o metodolo gie unifor mi su tutto il territo rio indicat e dalla provincia; b) quan tificazion e delle immissioni di selvag gin a previst e; c) piano di prelievo; d) interve n ti di recup e r o e valorizzazion e ambi en t al e individu a ti cartog r a fic a m e n t e ; e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino e al cervo in stru t t u r e recint a t e ; f) num e r o, tipologia e localizzazion e degli appos t a m e n t i fissi di caccia. 3. Il piano di prelievo può preve d e r e : a) una qua ntit à di prelievi non supe rior e al 50 per cento dei capi immes si o pres e n ti nel caso previsto all’articolo 33, com m a 2; b) la catt u r a o il prelievo venato rio di specie selvatich e stanziali, caccia bili ai sensi dell’ articolo 18 della l. 157/19 9 2 , anch e divers e da quelle per le quali è stat a rilascia t a l’autorizzazion e. c) per le specie ungulat e fuori dai recinti, una quota di prelievi pari a quella fissat a dal comita to di gestion e dell'ATC per il territo rio del distr e t t o confina n t e con l'aziend a e comu n q u e adeg u a t o a gara n ti r e la densit à soste ni bile definita ai sensi dell’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 . 4. Il piano ann u al e di asse st a m e n t o e prelievo è approva t o dalla provincia entro sess a n t a giorni dal ricevime n t o. 5. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolar e dell’auto rizzazion e può propor r e modifich e al piano annu al e di asses t a m e n t o e prelievo. Art. 32 - Recin zioni (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. Le azien d e faunistico venato ri e non posson o avere recinzioni perim e t r ali tali da impe dir e il libero pass a g gio della piccola selvag gin a stanziale. 2. Per il raggiu n gi m e n t o delle finalità propri e delle 2l Caccia e pesca aziend e le province posso no auto rizza r e la costr u zion e di recinzioni, dista n ti almen o 100 met ri dai confini, per la produzion e di selvag gin a da destin a r e al ripopola m e n t o dell’azien d a stess a. In tali recinti la caccia è vietat a. 3. Possono inoltre esse r e auto rizza t e recinzioni di ampi ezza massi m a pari al 20 per cento della supe rficie dell’azien d a e non inferior e a 50 etta ri, destin a t e alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino e al cervo all’inte r n o dei quali, fatta eccezion e per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietat a nei periodi di utilizzazion e. 4. Le recinzioni di cui ai com m a 2 e 3 non devono per m e t t e r e la fuoriuscit a degli animali immes si. La fuga di anim ali derivan t e da incuria o inade g u a t e z z a delle recinzioni è consid e r a t a immission e di faun a non autorizzat a . Art. 33 - Im mis sioni e conferi m e n t i alla provincia (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. Fatti salvi gli ade m pi m e n t i della fase di primo impiant o, le immissioni di selvaggin a, comp r e s e le specie costitu e n ti l’indirizzo faunistico, sono autorizz at e dalla provincia nel piano annu al e di asses t a m e n t o e prelievo. 2. Le provinc e stabiliscon o nel piano faunistico venato rio provinciale le quan tit à di fagiani che le aziend e faunistico venato ri e devono imme t t e r e in appositi recinti di ambi en t a m e n t o e le densit à delle popolazioni di fagiani che devono esse r e pres e n ti in aziend a al fine di esse r e esone r a ti dall’obbligo di immission e. 3. Le immissioni di selvaggin a divers a dal fagiano sono autorizzat e entro limiti tali da non dann e g gi a r e i livelli di pres e n z a e incre m e n t o delle specie costitu e n ti l’indirizzo faunistico. 4. Le immissioni devono esser e effettu a t e secon d o mod alità conco r d a t e con la provincia. 5. Le oper azio ni di immissioni devono esse r e comu nic a t e alla provincia con un pre avviso di almeno cinqu e giorni e posson o esse r e effett u a t e nel periodo comp r e s o fra la sosp e n sio n e dell'attività venato ri a all'inte r n o dell'azie n d a e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricor r a n o condizioni climatich e sfavor evoli o si verifichino epizoozie le province posson o dispor r e dero g h e al termi n e del 31 agosto. In caso di evento localizzato il titolar e dell'au to rizz azio n e dà comu nic a zion e alla provincia, la quale, a seguito di accer t a m e n t o , provved e in merito. 6. Alla provincia deve esse r e conferit a una quota corrisp o n d e n t e al 10 per cento della quan tit à di fauna imme s s a annu al m e n t e , in alter n a tiv a la provincia può richied e r e l'equivale n t e valore in dena r o. La comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale stabilisce i par a m e t ri di riferim e n t o per la dete r mi n a zio n e dell’equivale n t e valore in dena r o. (3) Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 13 Art. 34 - Esercizio dell’attività venatoria nelle azien d e faunistico venat ori e (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. Ai sensi dell’ articolo 20, com m a 8, della l.r. 3/199 4 , l’attività venato ri a nelle azien d e faunistico venato ri e è conse n tit a ai soli sogge t ti autorizzati, nelle giorn a t e indicat e nel calend a ri o venato rio, nel rispet t o delle disposizioni norm a tiv e vigenti e secon d o le previsioni del piano annu al e di asse s t a m e n t o e prelievo di cui all’articolo 31. 2. Nelle aziend e faunistico venato ri e che realizza no gli obiettivi del piano ann u al e di asse s t a m e n t o e prelievo è conse n tit o eser cit a r e la caccia alla selvaggin a migr a t o ri a secon do le norm e del calend a r io venato rio, nel rispe t to di una densit à non supe rior e ad un cacciato r e ogni 80 etta ri. I per m e s si non posso no avere dura t a inferior e alla mezza giorn a t a . 3. Nelle azien d e il titolar e dell’auto rizz azion e può conse n ti r e gare cinofile, nonc h é l’allena m e n t o e l’addes t r a m e n t o dei cani. Art. 35 - Aziend e faunistico venat ori e in ambi e n ti palustri (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. Al fine di prote g g e r e e favorire la conse rv azion e degli ambi en ti palust ri di rilevan t e valore natu r al e, la provincia può autorizza r e la costituzion e di azien d e faunistico venato ri e in ambie n ti palust ri anch e quan d o la supe rficie umida o palust r e non costituisc a la part e prevale n t e del territo rio, in ogni caso tale supe rficie non deve esse r e compl es siva m e n t e inferior e a 40 etta ri e deve pres e n t a r e carat t e r e di contin uit à. 2. Nelle aziend e faunistico venato ri e in ambie n ti palust ri la caccia è conse n tit a fino alle ore 14. 3. Nel prog r a m m a di conse rv a zio n e e di ripristino ambie n t al e devono esse r e previsti interv e n ti di conse rv a zio n e degli habita t e di event u al e ripristino quali: creazion e di canali sussidia ri di convoglio e di scolo delle acqu e, controllo dell’inquin a m e n t o e dello sviluppo della veget azion e, ripulitu r a dei fondali per il mant e ni m e n t o di un adeg u a t o livello medio delle acqu e per la sosta e l’alimen t a zio n e degli uccelli acqu a tici o limicoli, creazion e di invasi per i periodi di siccità e realizzazion e di app r e s t a m e n t i per favorir e la nidificazion e. 4. Nel piano ann u al e di asses t a m e n t o e prelievo deve esse r e indicato: a) il num e r o di cacciato ri giorn alie ri in rappo r t o alla capa cit à dell’am bie n t e e in ogni caso non più di un cacciato r e per 10 etta ri di supe rficie allaga t a , tenu to conto di quan t o dispos to all’articolo 34; b) i giorni di caccia settim a n a li fissati dal titolar e dell’auto rizzazion e; c) l’individu azion e di un’are a di divieto di caccia che non deve esse r e inferior e al 30 per cento della supe rficie della zona umida comp r e s a 2l Caccia e pesca nell’azien d a faunistico venato ri a; d) gli appost a m e n t i , che non posso no esse r e in num e r o supe rio r e ad uno ogni 30 etta ri di superficie allaga t a , e la loro tipologia. Art. 36 - Esercizio del controllo nelle azien d e faunistico venat ori e (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. I controlli delle provinc e sulle aziend e faunistico venato ri e atte n g o n o al rispet t o delle presc rizioni indicat e nell’auto rizz azion e, alla verifica della realizzazion e di qua n to previsto nei piani ann u ali e plurien n ali di riferim e n t o e sono finalizzati ad acce r t a r e l’effettivo pers e g u i m e n t o degli obiettivi gestion ali previsti. 2. In caso di irregol a rit à o di manc a t o rag giu n gi m e n t o degli obiettivi prefiss a ti la provincia fissa un termi n e per provve d e r e . 3. Delle oper azio ni di immission e, abb at ti m e n t o e catt u r a esercit a t e nell'azie n d a deve esse r e tenut a nota in apposito regist ro a disposizion e della provincia comp e t e n t e . Nelle aziend e conso rzia t e è auto rizza t a la tenu t a di più regist ri aventi le car at t e ri s tic h e del regist ro gene r a l e. In tal caso sul regist r o gen e r al e sono riepiloga ti entro il 20 marzo di ogni anno i dati cont en u ti nei singoli regist ri dei consorziati. 4. La revoca o la sospe n sio n e dell’auto rizz azion e di cui all’ articolo 22, com m a 1, della l.r. 3/199 4 posso no ess er e adott a ti anch e nei confron ti di singoli consorzia ti. Art. 37 - Verifica degli abbat ti m e n t i (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. All'inte r n o delle azien d e faunistico venato ri e ogni cacciato r e deve esse r e munito di per m e s s o num e r a t o su cui annot a r e i capi abb at t u ti al termi n e della giorn a t a venato ri a. Gli esiti di caccia devono esse r e annot a ti nel regist r o di cui all'articolo 36, comm a 3, nelle quar a n t o t t o ore succe s sive. 2. Nel caso di batt u t e di caccia al cinghiale e al fagiano il per m e s s o di cui al com m a 1 è rilascia to solo al respo n s a b ile della batt u t a e deve avere allega t o l'elenco dei part e ci p a n ti. Nell’elenc o dei part e cip a n t i sono indicati anch e event u ali adde t ti al carica m e n t o delle armi. Art. 38 - Vigilanza interna alle azien d e (articolo 20 l.r. 3/199 4 ) 1. La vigilanza venato ri a nelle aziend e faunistico venato ri e deve esse r e assicu r a t a da almen o una guar di a a disposizion e dell'azien d a stess a. Deve comu n q u e esse r e assicu r a t a la pres e n z a di una guar di a ogni 500 etta ri o frazione supe rior e a 250 etta ri. CAPO VII - Azi e n d e agri t u r i s t i c o ve n a t o r i e d.p.g.r. 33/R/2011 14 Art. 39 - Costitu zi on e delle azien d e agrit uristico venat ori e (articolo 21 l.r. 3/199 4 ) 1. La doma n d a di auto rizzazion e di cui all’ articolo 21, com m a 1, della l.r. 3/1994 è pres e n t a t a alla provincia comp e t e n t e per territo rio corr e d a t a dei segu e n ti docu m e n ti: a) mapp a cata st al e dei terr e ni che si inten d o n o vincolar e con elenco particella r e che rechi indicazion e, per ogni singola particella, dell’este n sio n e, della qualità coltur al e, del prop rie t a r io e del cond u t t o r e , salvo che le stess e inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo aziend al e istituito pres so l’ARTEA; b) atti comp rov a n ti il titolo di propri e t à e di cond uzio n e dei terr e ni, salvo che le stess e inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo aziend al e istituito pres so ARTEA; c) atti da cui risulti il conse n s o dei prop rie t a r i e cond u t t o ri dei terr e ni ad entr a r e a far part e dell’azien d a vincola nt e per tutta la dur a t a dell’auto rizzazion e, con le indicazioni nece s s a ri e a identifica r e i terr e ni stessi; d) atto da cui risult a da part e di tutti gli inter e s s a ti l’individu azion e di un titolar e formal m e n t e deleg a t o a rapp r e s e n t a r e l’aziend a agritu ris ti co venato ri a nei confron ti della provincia; in tale atto devono esse r e dete r mi n a t i i poteri ad esso asseg n a ti e le norm e per la sua sostituzion e; e) propos t a di progr a m m a di ripristino ambi en t al e e di piano econo mico e di gestion e. 2. La provincia acquisisc e le inform azioni di cui al comm a 1, lette r e a) e b) dal fascicolo aziend al e istituito pres so ARTEA, ove pres e n ti. 3. La costituzion e è conse n tit a quan d o il conse n s o dei prop rie t a r i e cond u t t o ri sia equivale n t e ad almeno il 95 per cento della supe rficie totale. Nei territo ri inclusi, corrispo n d e n t i all’even t u al e massi mo del 5 per cento residu o, vige il divieto assoluto di caccia e oper a n o le gara nzi e e le proce d u r e di rimbo r s o dei dann e g gi a m e n t i arre c a ti alla produzion e agricola dalla selvaggi n a cacciabile. Tutti gli oneri derivan ti sono a carico dell’azien d a . 4. L’autorizzazion e è rilascia t a priorit a ri a m e n t e agli impre n di t o ri agricoli professio n ali di cui alla l.r. 45/200 7 e agli altri impre n dit o ri agricoli singoli o associati. 5. Contes t u al m e n t e all’auto rizzazion e la provincia approva il progr a m m a di ripristino ambie n t al e dove sono specificati gli obiettivi gestion ali. 6. L’autorizzazion e di azien d a agritu ris tico venato ri a ha validità corrisp o n d e n t e alla validità del piano faunistico venato rio provinciale. 7. Entro sess a n t a giorni dalla pubblicazion e del PRAF di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/199 4 gli inter e s s a ti posson o pres e n t a r e alla provincia doma n d a di nuova autorizzazion e. 8. In caso di dom a n d a di autorizzazion e pres e n t a t a Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 per l’istituzion e di azien d e agritu ri stico venato ri e già auto rizza t e nella prec e d e n t e progr a m m a z io n e , qualor a ness u n a modificazion e sia stata appor t a t a ai confini è sufficient e alleg a r e alla nuova doma n d a una dichiar azio n e sostitutiva di atto notorie t à ai sensi dell’ articolo 47 del d.p.r. 445/20 0 0 relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e di cui al com m a 1, lette r e a), b), c) e d). 9. Le disposizioni di cui al comm a 8 si applica no anch e in caso di modifiche dell’ass e t t o propri e t a r io dei fondi inter e s s a t i dall’azien d a agritu ris tico venato ri a relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e non variat a e già in posses s o della provincia. 10. In caso di rilascio di autorizzazion e comm a 8, non posso no esse r e appor t a t e dei confini dell’azien d a agritu ris tico derivan ti dalla succe s siv a costituzion e istituti faunistici o faunistico venato ri. di cui al modifiche venato ri a di nuovi 11. In caso di scad e n z a del piano faunistico venato rio provinciale dur a n t e la stagion e venato ri a, l’attività venato ri a all’inter n o dell’azien d a è comu n q u e gar a n ti t a fino al termi n e della stagion e venato ri a stess a. Art. 40 - Progra m m a di ripristino ambie n t al e (articolo 21 l.r. 3/1994 ) 1. Il prog r a m m a di ripristino ambie n t al e di cui all’ articolo 21, com m a 10, della l.r. 3/199 4 deve indicar e gli obiettivi da pers e g ui r e nonc h é: a) le specie di selvaggi n a appa r t e n e n t i alla fauna autocto n a che si inten d e imme tt e r e , abba t t e r e ed event u al m e n t e prod u r r e ; b) il qua n tit a tivo di ore lavorative previsto per lo svolgim e n t o delle attività faunistico venato ri e; c) gli ordina m e n ti coltur ali attu ali e le event u ali modificazioni e miglior a m e n t i ambie n t ali in conse g u e n z a della nuova attività intra p r e s a ; d) le potenzialit à che si inten do n o attiva r e; e) la tipologia degli event u ali impian ti di alleva m e n t o e stab ulazio n e; f) le event u ali stru t t u r e ricettive; g) le attività di comple m e n t o alla caccia che si inten d o n o intra p r e n d e r e ; h) event u ali proge t ti di recup e r o e valorizzazion e ambie n t al e. Art. 41 - Piano econo mi c o e di gestion e (articolo 21 l.r. 3/1994 ) 1. Il piano econo mico e di gestion e di cui all’ articolo 21, com m a 10 della l.r. 3/1994 deve esse r e pres e n t a t o alla provincia entro il 30 aprile di ogni anno e contien e l’indicazion e delle immissioni da effettu a r e , i prelievi, le oper a zioni di migliora m e n t o ambie n t al e, nonch é il consu n tivo dell’attività svolta nella prec e d e n t e stagion e venato ri a. Event u ali modifich e o integ r a zio ni del piano sono autorizza t e dalla provincia entro tren t a giorni dal ricevim e n t o della richiest a. Art. 42 - Esercizio della caccia nelle azien d e agrituristico venat orie (articolo 21 l.r. 3/1994 ) 1. Ai sensi dell’ articolo 21, comm a 7 della l.r. 3/199 4 , l’attività venato ri a nelle azien d e agrit u ri s tico venato ri e è conse n tit a alle perso n e auto rizza t e esclusiva m e n t e su selvag gin a prove nie n t e da alleva m e n t o, ad eccezion e della caccia agli ungula ti, alle specie pred a t ri ci e opport u ni s tic h e di cui all’ articolo 21, com m a 8 della l.r. 3/199 4 , dura n t e tutt a la stagion e venato ri a ad eccezion e dei giorni di mart e dì e vene r dì. 2. Nelle azien d e agritu ris tico venato ri e è vietat a la caccia alla selvaggin a migr a t o ri a ad eccezion e del ger m a n o reale e della quaglia prove nie n ti da alleva m e n t o . 3. Nelle azien d e agritu ris tico venato ri e il titolar e dell’auto rizz azion e può conse n ti r e gare cinofile, nonch é l’allen a m e n t o e adde s t r a m e n t o dei cani. Art. 43 - Im mi ssio ni e conferi m e n t i alla provincia (articolo 21 l.r. 3/1994 ) 1. Ad eccezion e degli ungula ti, i capi imme ssi devono proveni r e da alleva m e n t o e devono app a r t e n e r e a specie selvatich e propri e della faun a nazional e. 2. L'azien d a agritu ris tico venato ri a è tenut a al conferi m e n t o alla provincia del 10 per cento del totale dei capi abba t t u ti, per le azien d e che abb a t t o n o più di 3.000 capi, o che utilizzano capi prodot ti in aziend a, la perc e n t u a l e è ridott a al 5 per cento. In alter n a t iv a la provincia può richied e r e l'equivale n t e valore in den a r o. La comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region al e stabilisc e i par a m e t r i di riferim e n t o per la dete r mi n a zio n e dell’equivale n t e valore in den a r o. (4) Art. 44 - Esercizio del controllo nelle azien d e agrituristico venat orie (articolo 21 l.r. 3/1994 ) 1. I controlli delle province sulle azien d e agrit u ri s tico sono finalizzati alla verifica dell’effettivo pers e g u i m e n t o degli obiettivi gestion ali prog r a m m a t i e atte n g o n o al rispe t to di quan to previsto nell’auto rizzazion e e nei piani di riferim e n t o . 2. In caso di irregol a rit à o di manc a t o rag giu n gi m e n t o degli obiettivi prefiss a ti la provincia fissa un termi n e per provve d e r e . 3. Delle oper a zioni di immission e, abba t ti m e n t o e catt u r a eser cit a t e nell'azie n d a deve esse r e tenu t a nota in apposito regist ro a disposizion e della provincia comp e t e n t e . Nelle aziend e conso rzia t e è auto rizza t a la tenu t a di più regist ri aventi le car at t e ri s tic h e del regist ro gene r a l e. In tal caso sul regist r o gen e r al e sono riepiloga ti entro il 20 marzo di ogni anno i dati cont en u ti nei singoli regist ri dei consorziati. 4. La revoca o la sospe n sio n e dell’auto rizz azion e di cui Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 15 all’ articolo 22, com m a 1, della l.r. 3/199 4 2l Caccia e pesca posso no ess er e adott a ti singoli consorzia ti. d.p.g.r. 33/R/2011 anch e nei confron ti di Art. 45 - Verifica degli abbat ti m e n t i (articolo 21 l.r. 3/199 4 ) 1. All'inte r n o delle azien d e agrit u ri stico venato ri e ogni cacciato r e deve esse r e munito di per m e s s o num e r a t o su cui annot a r e i capi abb at t u ti al termi n e della giorn a t a venato ri a. Gli esiti di caccia devono esse r e annot a ti nel regist r o di cui all'articolo 44, comm a 3, nelle quar a n t o t t o ore succe s sive. 2. Nel caso di batt u t e di caccia al cinghiale e al fagiano il per m e s s o di cui al com m a 1 è rilascia to solo al respo n s a b ile della batt u t a e deve avere allega t o l'elenco dei part e ci p a n ti. Nell’elenc o dei part e cip a n t i sono indicati anch e event u ali adde t ti al carica m e n t o delle armi. Art. 46 - Vigilanza interna alle azien d e (articolo 21 l.r. 3/199 4 ) 1. La vigilanza venato ri a nelle aziend e agrit u ri stico venato ri e deve esse r e assicu r a t a da almen o una guar di a a disposizion e dell'azien d a stess a. Deve comu n q u e esse r e assicu r a t a la pres e n z a di una guar di a ogni 500 etta ri o frazione supe rior e a 250 etta ri. CAPO VIII - Are e pe r l'ad d e s t r a m e n t o , l'all e n a m e n t o e le gar e de i can i Art. 47 - Aree per l’adde st ra m e n t o , l’allena m e n t o e le gare dei cani (articolo 24 l.r. 3/1994 ) 1. Ai sensi dell’ articolo 24 della l.r. 3/1994 , le are e per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e dei cani si disting u o n o in: a) aree per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le gar e dei cani senza abba t ti m e n t o ; b) are e per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e dei cani con abba t ti m e n t o. Art. 48 - Costit u zio n e delle aree per l’adde st ra m e n t o , l’allena m e n t o e le gare per cani (articolo 24 l.r. 3/199 4 ) 1. La doma n d a di auto rizzazion e per la costituzion e delle aree per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per cani di cui all’ articolo 24 della l.r. 3/1994 deve esse r e pres e n t a t a alla provincia corre d a t a dai segu e n ti docu m e n t i: a) map p a catas t al e dei terr e ni che si inten do n o vincolar e con elenco partic ella r e che rechi indicazion e, per ogni singola partic ella, dell’est e n sio n e , della qualità coltur al e, del propri e t a ri o e del condu t t o r e , salvo che le stess e inform azioni non siano già pres e n ti nel fascicolo azien d al e istituito press o l’ ARTEA; b) atti comp rov a n ti il titolo di prop rie t à e di conduzion e dei terr e ni, salvo che le stess e Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 16 inform a zio ni non siano già pres e n ti nel fascicolo aziend al e istituito pres so ARTEA; c) atti da cui risulti il conse n s o dei prop rie t a r i e cond u t t o ri dei terr e ni ad entr a r e a far part e dell’are a per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le gare per cani vincola nt e per tutta la dura t a dell’auto rizzazion e, con le indicazioni nece s s a ri e a identifica r e i terr e ni stessi; d) atto da cui risult a da part e di tutti gli inter e s s a ti l’individu azion e di un titolar e formal m e n t e deleg a t o a rapp r e s e n t a r e l’area per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per cani nei confro n ti della provincia; in tale atto devono esse r e dete r mi n a t i i poteri ad esso asse g n a t i e le norm e per la sua sostituzion e; e) propos t a di regola m e n t o di gestion e. 2. La provincia acquisisc e le inform azioni di cui al comm a 1, lette r e a) e b) dal fascicolo aziend al e istituito pres so ARTEA, ove pres e n ti. 3. L’autorizzazion e è rilasciat a priorita ri a m e n t e a associazioni venato ri e o cinofile, agli impre n dit o ri agricoli profes sion ali di cui alla l.r. 45/200 7 e gli altri impr e n dit o ri agricoli singoli o associati. 4. Nel caso di are a ricad e n t e in azien d a agritu ris ti co venato ri a il titolar e dell’azien d a agritu ris ti co venato ri a stess a è tenut o comu n q u e alla pres e n t a zio n e della doma n d a di auto rizzazion e in cui specificar e tempi e modalit à di eser cizio, corre d a t a dalla sola planim e t ri a cata st al e. 5. L’autorizzazion e di are a per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le gar e per cani ha validità corrisp o n d e n t e al piano faunistico venato rio provinciale. La provincia può rilascia r e autorizz azioni temp o r a n e e per l’attività di adde s t r a m e n t o , allena m e n t o e gar e dei cani senz a abba t ti m e n t o di selvag gin a. 6. Entro sess a n t a giorni dalla pubblicazion e del PRAF di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/199 4 gli inter e s s a ti posson o pres e n t a r e alla provincia doma n d a di nuova autorizzazion e. 7. In caso di dom a n d a di autorizzazion e pres e n t a t a da sogg e t ti già titolari di auto rizzazion e nella prec e d e n t e prog r a m m a zi o n e , qualor a nessu n a modificazion e sia stata appor t a t a ai confini, è sufficient e allega r e alla nuova doma n d a una dichiar a zion e sostitutiva di atto notorie t à ai sensi dell’ articolo 47 del d.p.r. 445/20 0 0 relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e di cui al comm a 1, lette r e a), b), c) e d). 8. Le disposizioni di cui al comm a 7 si applica no anch e in caso di modifiche dell’ass e t t o prop rie t a r io dei fondi inter e s s a t i dall’are a per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le gar e per cani relativa m e n t e alla docu m e n t a zio n e non variat a e già in posse s s o della provincia. Art. 49 - Regola m e n t o di gestion e (articolo 24 l.r. 3/199 4 ) 1. Il regola m e n t o di gestion e indica: 2l Caccia e pesca 1) le specie di selvaggi n a appa r t e n e n t i alla fauna autocto n a che si inten d e imme tt e r e ed event u al m e n t e abba t t e r e ; 2) tem pi e modalità di utilizzazion e dell’are a; 3) gli obiettivi gestion ali da raggiu n g e r e . 2. In caso di variazion e dei tem pi e delle modalità di eser cizio il respo n s a b ile deve pres e n t a r e alla provincia il nuovo regola m e n t o di gestion e per l’approv azion e. Art. 50 - Esercizio dell’attività e conferi m e n t i alla provincia (articolo 24 l.r. 3/199 4 ) 1. Le autorizzazioni per l’access o alle aree per l’adde s t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e dei cani con abb a t ti m e n t o devono esse r e annot a t e in un apposito regist ro. 2. Nelle aree per l’addes t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per cani con abb a t ti m e n t o ricad e n ti all’inter n o di aziend e agritu ris tico venato ri e le aree di abba t ti m e n t o posson o ess er e frazion a t e. 3. Nelle aree per l’addes t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e dei cani con abb at ti m e n t o dur a n t e la stagion e venato ri a, l’abba t ti m e n t o può esse r e eser cit a t o solo su faun a d’alleva m e n t o di cui all’ articolo 24, com m a 7bis, della l.r. 3/1994 , apposit a m e n t e imme s s a , e su una supe rficie non supe rio r e a 100 etta ri. Tale limite non si applica in occasion e di prove cinofile region ali, nazionali e inter n a zio n ali promos s e dalle associazioni venato ri e riconos ciu t e a livello nazion ale e dall’ENCI. 4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana ques t a deve esse r e svolta su perco r si apposit a m e n t e predis po s ti, con l’uso di specie selvatich e d’alleva m e n t o e secon d o le indicazioni dell’ENCI. 5. Le immissioni di selvag gi n a sono effettu a t e a discr ezion e del respo n s a bil e. I sogge t ti immes si devono prove nir e da alleva m e n ti e devono appa r t e n e r e a specie selvatic h e prop ri e della fauna tosca n a , fatta eccezion e per la quaglia. Nel caso di immissioni di cinghiali in recinti di adde s t r a m e n t o la supe rficie recint a t a non può esse r e inferior e ai 10 etta ri; solo per l'add e s t r a m e n t o dei cuccioli di età non supe rior e ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia posso no esse r e autorizzati recinti con supe rficie inferior e a 10 etta ri secon do le disposizioni ENCI. 6. Delle oper azio ni di immission e e di abba t ti m e n t o deve esse r e tenut a nota nel regist ro di cui al comm a 1. 7. Deve esse r e conferit a alla provincia una quot a corrisp o n d e n t e al 10 per cento della quan tit à di fauna immes s a annu al m e n t e , esclus e le quaglie. In alter n a tiv a la provincia può richie d e r e l'equivale n t e valore in dena r o. Art. 51 - Esercizio del controllo e vigilanza venat oria (articolo 24 l.r. 3/199 4 ) Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 17 1. Le province provve do n o al controllo sull’attività delle are e per l’addes t r a m e n t o , l’allena m e n t o e le gar e per cani. 2. Nelle are e adde s t r a m e n t o cani la vigilanz a venato ri a è effett u a t a da una guar di a di cui all’articolo 51 della l.r. 3/199 4 a disposizion e dell'a r e a o dal titolar e della stess a in posse s s o di decr e t o di guar di a giur a t a volonta ri a. CAPO IX - Are e so t t r a t t e alla cac c i a pro g r a m m a t a Art. 52 - Aree sottrat t e alla caccia progra m m a t a (articolo 25 l.r. 3/1994 ) 1. Le richies t e di esclusion e dei fondi rustici dalla gestion e progr a m m a t a della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/199 4 sono accolte qualor a non contr a s ti n o con l’attu azion e del piano faunistico venato rio provinciale. 2. Le richies t e di esclusion e sono ammissibili nei segu e n ti casi: a) superfici di terr e n o di ampiezz a e car at t e ri s tic h e ambie n t ali tali da conse n ti r e l’effettivo svolgim e n t o di un’azion e di tutela e salvag u a r d i a della faun a selvatic a e non inferiori a 100 etta ri. Tale este n sio n e può esse r e raggiu n t a col conco r so di fondi app a r t e n e n t i a prop rie t a r i e condu t t o ri confina n ti: è amm e s s a la derog a a tale limite solo per territo ri inter e s s a t i da ecosist e mi di particola r e pregio faunistico e natu r al e, che non siano sostan zial m e n t e alter a ti dalla pres e n z a o dall’attività dell’uomo; b) supe rfici di terr e n o nelle quali veng a n o condot ti progr a m m i speri m e n t a li di alleva m e n t o e coltivazion e attu a ti con finanzia m e n ti pubblici finalizzati alla ricerc a scientifica ed all’innovazion e tecnologic a; c) luoghi nei quali vengo no svolte attività di rileva n t e inter e s s e econo mico e sociale. I motivi della richiest a devono esse r e adeg u a t a m e n t e docu m e n t a t i in ordine all’entità, frequ e n z a e periodicit à del danno e del distu r b o dichiar a ti. TITOLO III - Dete nzio n e e alleva m e n t o di fauna selvatic a CAPO I - Alle v a m e n t o di fau n a sel v a t i c a Art. 53 - Disciplina degli alleva m e n t i di fauna selvatica (articoli 39, 40 e 41 l.r. 3/1994 ) 1. La doma n d a di auto rizzazion e o la comu ni ca zion e di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 , deve indicar e: a) la tipologia di alleva m e n t o presc el t a; b) la localizzazion e dell'alleva m e n t o ; c) l’elenco delle specie che si inten do n o alleva r e; d) le tecnic h e di alleva m e n t o che si inten do n o adott a r e ; 2l Caccia e pesca e) le strut t u r e in dotazion e all’alleva m e n t o. 2. Il titolar e dell’alleva m e n t o di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/199 4 deve tene r e un regist ro vidima to dalla provincia e a disposizion e del perso n al e di vigilanz a per event u ali controlli. 3. Nel regist r o sono indicati: a) il num e r o di riprod u t t o ri e loro origine; b) la natalità; c) la mort alit à; d) le cessioni, con l’indicazion e del nome dell’acq ui r e n t e ; e) gli eventi patologici significativi; f) i cont rolli sanit a ri ed amminis t r a tivi eseg uiti. 4. Per la lepr e in recinto i dati di cui al com m a 3, lette r e b) e c) posson o non esse r e indicati. 5. In caso di cession e a terzi dei sogge t ti allevati, all'acq ui r e n t e deve esse r e rilasciat a una ricevut acertificato di proveni e n z a su modulo num e r a t o. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevato r e e una per l'acq uir e n t e ), deve semp r e riport a r e la specie e il nume r o di capi ceduti, il nomin a tivo dell'acq ui r e n t e e gli estr e mi dell'a ut o rizzazion e dell'alleva m e n t o. In caso di cession e di uccelli app a r t e n e n t i all'avifau n a autoct o n a (5) deve esse r e riport a t o anch e il num e r o dell’anello identificativo. 6. Le strut t u r e in dotazion e all’alleva m e n t o devono esse r e idone e ad impe dir e la fuoriuscit a dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivan t e da incuria e/o inad e g u a t e z z a delle stru tt u r e utilizzat e è conside r a t a immission e di faun a non autorizzat a. Art. 54 - Alleva m e n t i di fauna selvatica per fini di ripopola m e n t o (articolo 39 l.r. 3/1994 ) 1. Gli alleva m e n t i di fauna selvatic a per fini di ripopol a m e n t o sono destin a ti alla produzion e di specie tipiche nazion ali per uso venato rio. 2. Gli alleva m e n t i di fauna selvatic a per fini di ripopol a m e n t o sono segn al a ti lungo il confine delle recinzioni perim e t r ali, secon do le modalit à dell' articolo 26 della l.r. 3/199 4 , con tabelle che reca n o la scritt a "Alleva m e n t o di fauna selvatica a scopo di ripopol a m e n t o - Divieto di caccia". 3. Gli alleva m e n t i di fauna selvatic a per fini di ripopol a m e n t o che han no una supe rficie recint a t a inferior e ai 3 etta ri posson o avere una fascia di rispet t o di 100 metri, nella quale è vietat a la caccia vagan t e . 4. Negli alleva m e n t i di faun a selvatica per fini di ripopol a m e n t o : a) devono esse r e utilizzat e specifich e stru t t u r e ed impianti di alleva m e n t o ; b) deve esse r e man t e n u t a una densit à di capi limitat a, secon do i rappo r ti minimi fissati dall'Istit u to Supe rio r e per la Protezion e e la Ricerc a (ISPRA) e di seguito indicati: 1) per il fagiano: dai tren t a ai sess a n t a giorni Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 18 d’età 0,5 metri quad ri/c a p o, oltre i sess a n t a giorni d’età 1 metro qua d r o/c a p o; 2) per le pernici: dai tren t a ai sessa n t a giorni d’età 0,25 metri quad ri/c a p o, oltre i sessa n t a giorni d’età 1 metro qua d r o/c a p o; 3) per le lepri in recinto: 100 metri quad ri/ca p o; 4) per gli ungula ti in recinto: 5.000 metri quad ri/ca p o. 5. L'alleva m e n t o per fini di ripopola m e n t o di tutt e le specie selvatic h e è sogg e t t o alle disposizioni previst e dalla norm a tiv a vigent e in mat e ri a sanit a ri a. 6. Tutti i capi ungulati devono esse r e marc a ti con contr a s s e g n i num e r a t i inamovibili approva ti dalla provincia e regist r a ti prim a della cession e sul regist ro di cui all'articolo 53 comm a 2, sul quale sono riport a ti gli estr e m i del modello 4 del decr e t o del Presid e n t e della Repu b blica 8 febbr aio 1954, n. 320 (Regola m e n t o di polizia vete rin a ri a). 7. Gli alleva m e n t i per fini di ripopola m e n t o di ungul ati sono localizzati prefe ribilm e n t e su terr e ni per m e a b ili, non proclivi al disse s to e sono dotati di recinzioni per evitar e la fuoriuscit a degli animali. La provincia può definire specifich e carat t e ri s tic h e tecnic h e delle recinzioni con riferim e n t o alle divers e specie ungulat e. 8. La fauna selvatic a degli alleva m e n ti per fini di ripopola m e n t o è vendu t a acco m p a g n a t a da idone a certificazion e sanita ri a rilascia t a dall'Aziend a unità sanit a ri a locale (aziend a USL) di comp e t e n z a . Art. 55 - Dete n zio n e e alleva m e n t o di fauna selvatica autoct o n a a fini orna m e n t ali, amat oriali e per il mant e ni m e n t o di tradizioni locali (articolo 40 l.r. 3/199 4 ) (6) 1. La dete nzio n e di faun a selvatica autocto n a a fini orna m e n t a li, amat o ri ali e per il mant e ni m e n t o di tradizioni locali è sogg e t t a ad auto rizzazion e della provincia. 2. Coloro che inten d o n o eser cit a r e l’attività di alleva m e n t o di uccelli appa r t e n e n t i a specie selvatich e autoc to n e devono esse r e iscritti ad una associazion e ornitologic a nazional e o comu nit a ri a legalm e n t e costituit a. L’event u al e perdit a di tale requisito o l’iscrizion e ad altra associazion e ornitologic a deve esse r e tem p e s tiv a m e n t e comu nic a t a alla provincia. L’autorizzazion e deca d e in caso di omess a iscrizion e o manc a t o rinnovo dell’iscrizione all’associazion e ornitologic a presc el t a . 3. Coloro che inten d o n o eser cit a r e l’attività di alleva m e n t o di uccelli appa r t e n e n t i a specie selvatich e autoc to n e devono provved e r e ad identifica r e i pullus con anello inamovibile e num e r a t o non oltre il decimo giorno dalla nascit a. E’ fatta eccezion e per i pullus degli anatidi che devono esse r e inanellati non oltre il sess a n t e si m o 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 giorno dalla nascita. 4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevato r e dall’associ azion e ornitologica di appa r t e n e n z a . Ogni anello deve indica r e la sigla dell’associazion e, il num e r o di mat ricola dell’allevato r e , la lette r a di indicazion e del diam e t r o dell’anello, il nume r o prog r e s sivo e l’anno di nascit a del sogg e t t o. 5. Negli alleva m e n ti di fauna selvatica autoc to n a a fini amat o ri ali, orna m e n t a li e per il man t e ni m e n t o di tradizioni locali non posso no esse r e allevat e specie ungula t e e, in caso di alleva m e n t o di specie cacciabili, non posson o esse r e dete n u ti più di dieci riprod u t t o ri per ogni specie salvo quan t o previsto al comm a 6. utilizzabili le dell’an a t r a . 19 form e dome s tic h e del piccione e 2. Tutti gli uccelli allevati appa r t e n e n t i alle specie di cui al comm a 1, purch é identificati media n t e anello inamovibile e nume r a t o , posso no esse r e utilizzati come richia mi da caccia ed espos ti nelle fiere e nelle manifest azioni cano r e. L’obbligo dell’an ello identificativo inamovibile e nume r a t o non sussist e per le forme dome s tic h e del piccione e dell’an a t r a . 6. La dete nzio n e di ripro d u t t o ri di specie cacciabili 3. La provincia provved e a regist r a r e nel siste m a inform a tivo region ale tutti gli uccelli da richia m o di catt u r a (8) dete n u ti dai cacciato ri e tutt e le succe s sive variazioni secon d o le regole stabilite dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region al e. in num e r o supe rior e a dieci deve esse r e espr e s s a m e n t e auto rizza t a dalla provincia per specifiche e docu m e n t a t e finalità di selezion e della specie a fini espositivi. 4. Tutte le variazioni rigu a r d a n ti la dete nzio n e di uccelli da richia m o devono esse r e comu nic a t e dal cacciato r e alla provincia di comp e t e n z a ent ro tren t a giorni. 7. Oltre che per le finalità specifich e dell'alleva m e n t o , i sogg e t ti allevati, acco m p a g n a t i da idone a certificazion e sanita ri a rilascia t a dalla Azienda USL di comp e t e n z a , posso no esse r e utilizzati, previa auto rizzazion e dell'ATC e della provincia, anch e per il ripopola m e n t o. 8. Tutti gli uccelli allevati app a r t e n e n t i alle specie selvatich e posson o esse r e esposti nelle fiere e per le manifest azioni canor e purc h é identifica ti media n t e anello inamovibile e nume r a t o . Art. 56 - Alleva m e n t i di uccelli da utilizzar e com e richia mi vivi (articolo 40 l.r. 3/199 4 ) 1. Negli alleva m e n ti di uccelli utilizzabili come richia mi vivi posson o esse r e allevat e solo le specie di cui all’articolo 57. 2. I sogge t ti riprod u t t o ri devono esse r e dotati di anello inamovibile e num e r a t o. 3. I pullus devono decimo giorno dalla num e r a t o . E’ fatta anatidi che devono sess a n t e s i m o giorno esse r e inan ellati non oltre il nascit a con anello inamovibile eccezion e per i pullus degli esse r e inanellati non oltre il dalla nascita. 4. La tipologia di anello inamovibile e nume r a t o da utilizzar e per l’identificazion e dei pullus deve esse r e approva t a dalla provincia. Ogni anello deve indicar e la provincia, la sigla o il num e r o di identificazion e dell’allevato r e e il nume r o prog r e s sivo asse g n a t o all’uccello. Art. 57 - Uccelli utilizzabili com e richia mi vivi (articolo 40 l.r. 3/1994 ) 1. Sono utilizzabili come richia mi vivi gli uccelli appa r t e n e n t i alle segu e n ti specie selvatic h e: allodola, alzavola, cana piglia, cese n a, codon e, colom b a c cio, corna c c hi a grigia, fischion e, folaga, (7) gazza, ghian d ai a, ger m a n o reale, marz aiola, merlo, mestolon e, more t t a , moriglione, pavonc ella, tordo bottac cio e tordo sassello. Sono inoltre Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 Art. 58 - Modalità di trasport o, di utilizzo e di det e n zio n e degli uccelli da richia m o per l'attività venat oria e per la part e ci pa zio n e a most r e e fiere (articolo 40 l.r. 3/199 4 ) 1. Il trasp o r t o, l'utilizzo e la dete nzion e degli uccelli da richia m o per l'attività venato ri a e per la part e cip a zion e a most r e e fiere sono effett u a ti: a) per le specie allodola e per le altre specie di analog h e dime n sioni, con gabbie tradizion ali di legno o di mat e ri ale plastico, lungh e 20 centi m e t r i, largh e 15 centim e t ri, alte 20 centi m e t r i e aventi il fondo form a to anch e da bar r e t t e metallich e. Ciascu n a gabbia può conte n e r e un solo ese m pl a r e ; b) per le specie merlo, cese n a , tordo botta c cio, tordo sassello e per le altre specie di analog h e dime n sioni, con gabbie tradizion ali di legno o di mat e ri ale plastico aventi gli spigoli arroto n d a ti, lungh e 30 centim e t ri, largh e 25 centim e t ri, alte 25 centi m e t ri e aventi il fondo forma to anch e da bar r e t t e metallich e. Ciascu n a gabbia può conte n e r e un solo ese m pl a r e ; c) per le specie pavonc ella e colomb a c cio, con ceste o casse t t e , aventi il tetto in tela, la dime n sion e rappo r t a t a al num e r o dei sogge t ti tras po r t a t i e l'altezz a non inferior e a 40 centi m e t r i. d) per le specie ghian d ai a, gazza, corna c c hi a grigia e per le altre specie di analog h e dime n sioni, con gabbie tradizion ali di legno o di mat e ri ale plastico aventi gli spigoli arroto n d a ti, lungh e 40 centim e t ri, largh e 40 centim e t ri, alte 40 centi m e t ri e aventi il fondo form at o anch e da bar r e t t e metallich e. Ciascu n a gabbia può conte n e r e un solo ese m pl a r e . 2. Per il tras po r t o delle specie di cui al comm a 1, lette r e a) e b) posso no esse r e utilizzat e anch e cest e o cass e t t e aventi tetto in tela, la dimen sio n e rap po r t a t a al nume r o di sogge t ti tras po r t a ti e 2l Caccia e pesca l'altezza non inferiore a 25 centi m e t ri. Ogni cesta o cass e t t a non deve conte n e r e più di dieci sogg e t ti. 3. Il tras po r t o degli anim ali dome s tici utilizzabili come richia mi può avvenir e anch e in sacch e di mat e ri ale morbido e flessibile che conse n t a n o una buon a areazio n e e che mant e n g o n o gli anim ali in condizioni di oscurit à e di limitat a mobilità. TITOLO IV - Catt u r a di uccelli a scopo di richia m o CAPO I - Cat t u r a di ucc e l l i a sco p o di ric h i a m o Art. 59 - Impian ti per la cattura dei richia mi vivi (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. L'attività di cattu r a di uccelli finalizzat a alla costituzion e del patrim o nio dei richia mi vivi è effettu a t a esclusiva m e n t e negli impianti autorizzati dalla Regione. 2. L'auto rizzazion e dell'impia n t o è rilascia t a esclusiva m e n t e alla provincia richied e n t e previo par e r e dell’ISPRA. Art. 60 - Posizion e degli impian ti di cattura (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. Gli impian ti di cattu r a sono collocati preferi bilm e n t e in aree sogg e t t e a divieto di caccia. 2. Gli impian ti collocati in zone non vietat e alla caccia devono avere intorn o ad essi una zona di prot ezion e con divieto di caccia di alme no 300 met ri. Nel caso di impian ti ricad e n ti all’inter n o di azien d e faunistico venato ri e il divieto rigua r d a solo la selvag gin a migr a t o ri a. Il divieto deve esse r e segn al a t o a cura delle provinc e con l'apposizion e di tabelle reca n ti la scritt a: "Provincia di ... - Impian to di catt u r a - Divieto di caccia". In caso di impian ti ricad e n ti all’inte r n o di azien d e faunistico venato ri e la tabella deve specificar e il divieto di caccia solo per la selvag gin a migra t o ri a. 3. In pres e n z a di particola ri condizioni ambie n t a li, logistich e e morfologic h e che lo conse n t o n o, posso no esse r e accor d a t e dero g h e al divieto di cui al comm a 2, da conco r d a r e con l'ISPRA sulla base di specifich e motivazioni ed idone a docu m e n t a zio n e . In ogni caso la zona di prot ezion e non può esse r e inferior e ai 200 met ri dall'impi a n t o. Art. 61 - Tipologia degli impianti di catt ura (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. Gli impianti di catt u r a si suddividon o in fissi e mobili, a reti verticali e a reti orizzont ali. 2. Gli impianti di catt u r a a reti vertic ali utilizzano reti a tra m a g lio o di tipo mist- net. 3. Gli impian ti di cattu r a a reti orizzont ali utilizzano reti semplici e posso no esse r e muniti per il loro funzion a m e n t o solta nt o di dispositivi a scatto, attivati manu al m e n t e o mecc a ni c a m e n t e . Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 20 4. Le reti di cui ai commi 2 e 3 devono esse r e costituit e da doppio filo ritorto e aver e dimen sio ni non inferiori a 20 millimet ri per l'allodola, non inferiori a 32 millimet ri per i turdidi e non inferiori a 50 millimet ri per pavonc ella e colomb a c cio. Nel caso di impianti per la catt u r a conte m p o r a n e a di uccelli di taglia divers a si utilizza la rete con maglia adat t a per la specie più piccola. Art. 62 - Conve n zi o ni per la gestion e degli impianti di catt ura ed esa m e di idoneità del perso nal e adde t t o (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. Le provinc e per la gestion e degli impian ti di cattu r a posso no stipula r e apposit e conve nzio ni con i sogg et ti che abbian o otte n u t o l'idoneit à ad eser cit a r e l'attività di catt u r a dall'ISPRA. 2. Le conve nzioni sono stipula t e sulla base dei protocolli di gestion e di cui all'ar ticolo 63 priorit a ri a m e n t e con i propri e t a r i degli impian ti. 3. L'esa m e di idoneità ad eser cit a r e cattu r a è effett u a t o dall' ISPRA pres so sede o pres so una sede individu a t a dalla dalla provincia e conco r d a t a con l'Istitut o attività di la propri a Regione o stesso. 4. I sogge t ti inter e s s a ti a soste n e r e l'esa m e di idoneit à per la catt u r a di uccelli a fini di richia m o pres e n t a n o una doma n d a entro il 31 dicem b r e alla provincia in cui inten d o n o oper a r e . La provincia, entro il 31 genn aio dell'an n o succes sivo, tras m e t t e all' ISPRA le istanze ricevut e per la predisp o sizion e del calen d a ri o degli esa mi di idoneità. Art. 63 - Protocolli di gestion e (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. I protocolli di gestion e degli impian ti conte n g o n o indicazioni di dett a glio, da riport a r e nelle rispe t tive sched e tecnich e predisp o s t e su modello fornito dall'ISPRA, relative a: a) deno mi n a zion e e localizzazion e dell'impia n t o su carto g r afia in scala 1:25.00 0; b) tipologia dell'impia n t o quali il roccolo, la brescia n a o bress a n a , il cope r to n e , il par et aio, la prodin a; c) strut t u r a dell'impia n t o fisso o mobile; d) tipologia della rete quali tra m a glio, mist- net, reti semplici orizzont ali; e) dime n sioni delle maglie delle reti impieg a t e; f) individu azio n e su cartog r a fia in scala indicativa 1:100 delle stru t t u r e per la stab ul azion e degli uccelli catt u r a t i e degli event u ali alloggia m e n t i del perso n al e; g) indicazion e del nume r o dei richia mi vivi utilizzati nell'impia n t o; h) lungh ezz a e largh e zz a totale delle reti utilizzat e in metri linea ri; nel caso di impianti con reti orizzont ali le dime n sioni sono calcolat e a reti chiuse; nel caso di impianti misti sono indicat e sepa r a t a m e n t e le misur e delle reti verticali e di quelle orizzont ali; i) individu azio n e del perso n al e add et t o alla 2l Caccia e pesca gestion e dell'impia n t o; j) indicazion e del periodo di attività dell'impia n t o; k) event u ali modalit à di controllo da part e della provincia e dell’ISPRA sull'attività dell'impia n t o; l) modalità di disattivazion e delle reti alla cess azion e giorn alie r a dell'attività. Art. 64 - Personale adde t t o alla gestion e degli impianti di catt ura (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Il num e r o minimo di perso n al e adde t t o al funziona m e n t o di un impian to di catt u r a è: a) due oper a t o ri negli impian ti a reti verticali con più di 130 met ri linea ri di rete e negli impianti a reti orizzont ali con più di una coppia di reti, nonch é negli impian ti misti che usano conte m p o r a n e a m e n t e reti verticali e orizzont ali; b) un oper a t o r e negli impianti di dime n sioni inferiori a quelle di cui alla lette r a a), in quelli in cui la dimen sio n e linear e delle reti verticali in attività viene tem po r a n e a m e n t e ridott a a non più di 130 met ri e negli impianti a reti orizzont ali che limitan o in modo tem po r a n e o l'attività ad una sola coppia di reti. 2. Le disposizioni di cui al com m a 1 posson o esse r e dero g a t e in caso di specifica autorizzazion e da part e dell' ISPRA. 3. Ogni oper a t o r e può gestir e più impian ti, purch é ciò non avven g a conte m p o r a n e a m e n t e ma in periodi o giorni diversi. 4. Per la gestion e degli impian ti i titolari di convenzion e posso no dete n e r e fino a otta n t a uccelli, con un massi mo di venti uccelli di cattu r a per specie. 5. Per ogni impiant o è conse n tito l'utilizzo di un num e r o di richia mi pari a qua r a n t a unità, con un massi mo di venti unità di cattu r a per specie. 6. Negli impian ti con reti orizzont ali posso no esse r e usat e al massim o due coppie di reti. Art. 65 - Modalità di gestion e degli impianti di catt ura (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. L'attività di catt u r a si svolge da un'or a prima del sorge r e del sole al tram o n t o. Nelle ore nottu r n e le reti devono esse r e rese inidone e alla cattu r a . 2. Gli oper a t o ri adde t ti all'impia n t o, affianca ti da coadiu to ri auto rizzati dalla provincia, devono controllar e le reti almen o ogni ora e più frequ e n t e m e n t e in caso di condizioni atmosfe ric h e avvers e; l'oper a t o r e può chiud e r e le reti qualor a le condizioni atmosfe ric h e mett a n o in pericolo l'incolu mit à dei sogg e t ti catt u r a t i. 3. Gli oper a t o ri devono tene r e nel casello dell'impia n t o un raccoglitor e conte n e n t e : a) il regist ro prog r e s sivo giorn alie ro degli ese m pl a ri catt u r a t i, cedu ti o morti; b) il regist ro del riepilogo giorn alie ro degli ese m pl a ri catt u r a t i nel quale sono annot a ti gli Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 21 uccelli catt u r a t i con indicazion e della sigla e del num e r o riport a t o nella fascet t a di marc a t u r a , gli uccelli catt u r a t i dece d u ti e gli uccelli inan ellati ricatt u r a ti; c) il regist ro perso n al e cessioni; d) il regist ro dei richia mi; e) il modulo di segn al a zio n e di ricatt u r a di uccelli inanellati. 4. Nel caso di catt u r a di uccelli già inanellati per lo studio delle migr azio ni l'ope r a t o r e dell'impia n t o provve d e alla lettu r a della dicitu r a riport a t a sull'an ello, riport a n d ol a su apposito modulo, che invia all' ISPRA dando n e notizia alla provincia. Effettu a t e le rilevazioni i sogge t ti sono liber a ti. 5. I richia mi utilizzati nell'impia n t o non posso no esse r e accec a ti, mutilati o legati per le ali. Analogh e presc rizioni valgono per gli zimbelli, il cui uso è conse n tit o a condizion e che siano sem plice m e n t e imbra c a ti. 6. La strut t u r a e la gestion e dei locali di stab ul azio n e degli uccelli catt u r a t i devono esse r e idone e ad assicu r a r e le neces s a r i e condizioni igienico- sanita ri e quali ventilazion e, tem p e r a t u r a , umidità, pulizia e disinfest azio n e periodic a. Art. 66 - Contin g e n t e catt urabile a fini di richia m o (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. La comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale, previo pare r e dell'ISPRA e sulla base delle liste di pre not a zio n e per la cession e dei richia mi vivi di cui all'articolo 67, comm a 9, stabilisc e annu al m e n t e il contin g e n t e cattu r a b ile suddiviso per specie e per impian to, ripar t e n d o il quan tit a tivo fra le varie provinc e sulla base del num e r o e delle tipologie degli impianti auto rizza ti. 2. L'attività di cattu r a è inter r o t t a al rag giu n gi m e n t o del quan tit a tivo stabilito per ogni singola specie. Art. 67 - Cession e degli uccelli catt urati a fini di richia m o (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Tutti i sogge t ti catt u r a t i devono esse r e inanellati con anello inamovibile e nume r a t o subito dopo la catt u r a e regist r a ti. 2. La vendit a a qualsiasi titolo degli uccelli di catt u r a utilizzabili a fini di richia m o è vietat a. 3. I richia mi di catt u r a posson o esse r e ceduti con le modalit à indicat e nei com mi 6, 7 e 8. 4. Le richies t e dei richia mi vivi di cattu r a , comp r e s e quelle relative a sogge t ti da sostituir e perc h é non idonei, confor mi al modello- tipo predisp o s t o dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunta region al e, sono pres e n t a t e dai cacciato ri alla provincia di resid e n z a entro il 20 mag gio di ogni anno. 5. Le richies t e di cui al com m a 4 han no validità ann u al e e posson o esse r e ripres e n t a t e negli anni succe s sivi. 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 6. La provincia predis po n e , entro il 31 maggio di ogni anno, liste di preno t a zion e per la cession e dei richia mi vivi, accor d a n d o , in ogni caso, priorità nella cession e ai cacciato ri che hann o optato per l'ese r cizio venato rio in via esclusiva da appost a m e n t o fisso ai sensi dell' articolo 28, comm a 3, letter a b) della l.r. 3/1994 . 7. La cession e avvien e previo versa m e n t o su apposito conto corre n t e intest a t o alla provincia dell'impo r t o fissato annu al m e n t e per ciascu n a specie dalla strut t u r a comp e t e n t e della Giunt a region al e. 8. La cession e dei sogge t ti catt u r a t i è di norm a effettu a t a pres so il luogo di stab ul azion e degli impian ti di cattu r a dalle ore diciotto alle ore venti; comu n q u e ed in via eccezion al e non prim a delle ore quindici, ad oper a dell'ope r a t o r e . 9. Entro il 31 mag gio di ogni anno la provincia tras m e t t e copia delle liste di cui al com m a 6 alla comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region al e per la dete r m i n a zio n e del conting e n t e di uccelli da catt u r a r e . Art. 68 - Comod a t o e cession e dei richia mi di catt ura (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. I cacciato ri che dete n g o n o richia mi di catt u r a posso no cede rli cacciato ri. in comod a t o grat uito ad altri 2. I cacciato ri che dete n g o n o richia mi di catt u r a , qualor a cessino l'attività venato ri a o modifichino l’opzione di caccia, posso no cede rli ad altri cacciato ri. In caso di dece s so del dete n t o r e dei richia mi, la cession e può avvenir e ad oper a di uno degli eredi. Art. 69 - Registra zion e dei richia mi di catt ura (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. La provincia provved e a regist r a r e nel siste m a inform a tivo region al e la cession e dei richia mi di catt u r a e tutte le succes sive variazioni secon do quan to previsto all’articolo 57. Art. 70 - Relazion e della provincia sulla gestion e degli impianti di catt ura (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Al termi n e della stagion e di catt u r a la provincia, sulla scort a dei dati risulta n ti dai regist ri forniti con apposit a nota dal titolar e della conve nzion e, redige una relazion e sull'attività svolta da ogni singolo impian to e la invia all' ISPRA e alla Region e entro il 31 gen n aio dell'an n o succes sivo. Nella relazion e sono indicati: a) la deno mi n a zio n e dell'impia n t o; b) il periodo di aper t u r a dell'impia n t o; c) il nume r o di giorn a t e effettive di attività dell'impia n t o; d) il quan tit a tivo delle catt u r e previst e per ciascu n impian to, suddiviso per specie; Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 22 e) il qua n tit a tivo delle cattu r e effett u a t e in ciasc u n impiant o, suddiviso per specie; f) il num e r o di uccelli morti per cause accide n t a li, suddiviso per specie; g) il num e r o di uccelli cattu r a t i accide n t al m e n t e non appa r t e n e n t i alle specie auto rizza t e ; h) i cont rolli effettu a ti ed event u ali infrazioni rilevat e; i) la data dell'eve n t u al e chiusu r a anticip a t a dell'impia n t o e le relative motivazioni; j) altre inform azioni giudica t e rileva nti o richies t e dalla Regione, anch e a fini statistici. Art. 71 - Rimbor so delle spes e di gestion e degli impianti di catt ura ai titolari delle conv e n zi o ni (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. La provincia provve d e a rimbo r s a r e ai titolari delle conve nzioni le spese di gestion e dell'impia n t o. 2. Il rimbo r s o è onnicom p r e n s ivo ed è pari al corrisp e t tivo dell'impo r t o delle quote di cession e dei sogge t ti catt u r a t i e conse g n a t i. Art. 72 - Vigilanza sull'attività negli impianti di cattura (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Alla vigilanza sulle attività negli impianti di cattu r a provvedo n o i sogge t ti di cui all' articolo 51 della l.r. 3/1994 . TITOLO V - Appost a m e n t i CAPO I - App o s t a m e n t i Art. 73 - Appos t a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Costituisco n o appos t a m e n t o fisso di caccia tutti quei luoghi destin a ti alla caccia di atte s a cara t t e r izz a ti da un'ap p o sit a prep a r a zio n e del sito e dai nece s s a ri man ufa t ti. Sono altre sì consid e r a t i appos t a m e n t i fissi le botti in cem e n t o o legno. 2. Gli appost a m e n t i fissi si disting u o n o in: a) appos t a m e n t o fisso alla minut a selvaggi n a; b) appost a m e n t o fisso per colomb a c ci costituito da un capa n n o princip al e collocato a terr a o su albe ri o traliccio artificiale con lungh e zz a massi m a di 15 met ri; c) appost a m e n t o fisso per palmipe di e tra m p oli eri costituito da un capa n n o collocato in acqu a, in prossi mit à dell'acq u a , sul margi n e di uno specc hio d'acq u a o terr e n o sogg e t t o ad allag a m e n t o; d) appost a m e n t o fisso per palmipe di e tra m p oli eri su lago artificiale realizzato media n t e idonee argin a t u r e e siste m a zio ni idra ulico- agr a ri e che conse n t o n o l’allaga m e n t o artificiale di un sito altrim e n ti asciut to. I laghi artificiali non sono conse n titi nelle are e palust ri natu r ali individu a t e dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perim e t r a li. 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 Art. 74 - Appos t a m e n t i te m p o ra n ei (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. Costituisco n o appos t a m e n t o tempo r a n e o di caccia, con o senza l'uso di richia mi, tutti i mom e n t a n e i e supe rficiali appr e s t a m e n t i di luoghi destin a ti all'att e s a della selvaggin a, effett u a ti utilizzan do di norm a capa n ni in tela o altro mat e ri al e artificiale o veget al e, che non compo r ti no alcun a modifica di sito e non pres e n ti n o alcun elem e n t o di persist e n z a . 2. Sono altresì conside r a ti appost a m e n t i tem po r a n e i le zatte r e e le altre imbar c a zio ni, purc h é salda m e n t e e stabilm e n t e ancor a t e dur a n t e l'eser cizio venato rio. 3. Per la costr u zion e degli appost a m e n t i tem po r a n e i può esse r e utilizzat a veget a zio n e spont a n e a , esclusiva m e n t e arbu s tiv a o erba c e a , purc h é app a r t e n e n t e a specie non tutelat e dalla norm a tiva vigent e ed è vietato utilizzar e mate ri ale fresco prove nie n t e da coltur e arbor e e sia agricole che forest ali e da piant e destin a t e alla prod uzio n e agricola. 4. Gli appos t a m e n t i tempo r a n e i rimossi a cura dei fruitori dell'ab b a n d o n o . devono esse r e al mome n t o 5. Gli appost a m e n t i per la caccia di selezion e agli ungul ati sono semp r e consid e r a t i appost a m e n t i tem po r a n e i, non sono sogge t ti alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 80 e posso no esse r e lasciati in esse r e con il conse n s o del propri e t a ri o e del cond u t t o r e del fondo. (9) Art. 75 - Zone di impiant o degli appost a m e n t i (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Le province nel piano faunistico venato rio individu a n o le zone in cui sono collocabili gli appos t a m e n t i fissi. 2. Le provinc e posso no altresì individu a r e zone in cui non posso no esse r e collocati gli appost a m e n t i di cui all’articolo 74 per la caccia alla selvaggi n a migr at o ri a. 3. Agli appost a m e n t i fissi, già costituiti alla dat a di entr a t a in vigore della legge 11 febbr aio 1992, n. 157 (Norm e per la prot ezion e della faun a selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venato rio), non si applica, fino al ter min e della fruizion e contin u a tiva da part e di un unico titolar e di auto rizzazion e, quan t o indicato al com m a 1. Art. 76 - Distan z e fra gli appost a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Nella costr uzio n e di appos t a m e n t i fissi deve esse r e semp r e rispe t t a t a la dista nz a minim a di 200 met ri da altri appost a m e n t i fissi salvo le segu e n ti eccezioni: a) gli appost a m e n t i fissi ai colomb a c ci di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r a b) devono esse r e costr uiti ad alme no 700 metri da appos t a m e n t i Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 23 dello stes so tipo. Tale distanz a può esse r e ridott a dalla provincia fino a 350 met ri per la gestion e di particola ri territo ri; b) gli appost a m e n t i fissi per palmip e di e tram p olie ri di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a c) devono esse r e costr uiti ad alme no 400 metri da appost a m e n t i fissi dello stesso tipo. Tale distanz a può esse r e ridott a dalle province fino a 200 metri per la gestion e di particola ri territo ri; c) gli appost a m e n t i fissi per palmip e di e tram p olie ri di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a d) devono esse r e costr uiti ad alme no 400 metri da appost a m e n t i fissi dello stesso tipo. Art. 77 - Distan z e degli appost a m e n t i te m p or a n e i e per la caccia in forma vagant e (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono rispet t a r e la distanz a minima di 80 metri da qualsiasi altro appost a m e n t o tem po r a n e o . 2. La provincia può ridur r e a 50 met ri la dista nz a di cui al comm a 1 per la gestion e di particola ri territo ri. 3. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono rispet t a r e la distanz a minima di 100 met ri dagli appost a m e n t i fissi di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e a) e b) e di 200 metri dagli appos t a m e n t i fissi di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r e c) e d). Le province posso no port a r e a 200 met ri le dista nz e previst e per gli appost a m e n t i fissi di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r e a) e b) per la gestion e di particola ri territo ri o l’esercizio di particola ri forme di caccia. 4. La dista nz a di 200 metri dagli appost a m e n t i fissi deve esse r e comu n q u e rispet t a t a in caso di appost a m e n t i tempo r a n e i che utilizzino richia mi vivi. (1 0 ) 5. Le dista nz e di cui al comm a 3 si applica no, limitat a m e n t e ai periodi di utilizzazion e degli appost a m e n t i fissi, per la caccia in forma vaga n t e alla selvag gi n a migra t o ri a, fatta eccezion e per la becca c cia. Art. 78 - Appost a m e n t i com pl e m e n t a ri (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Le provinc e posson o autorizza r e due appos t a m e n t i comple m e n t a r i agli fissi per colomb a c ci di cui all’articolo lette r a b) comp r e si in un raggio dall’appos t a m e n t o princip al e. l’impian to di appost a m e n t i 73, com m a 2, di 35 metri 2. Le provinc e posson o autorizza r e l’impian to di due appos t a m e n t i comple m e n t a r i agli appost a m e n t i fissi per palmipe di e tram p olie ri nei laghi artificiali di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a d) se la superficie del lago artificiale è inferior e a 5 etta ri. Se la supe rficie del lago artificiale è supe rior e a 5 etta ri la provincia può autorizza r e l’impiant o fino ad un massim o di quat t r o appos t a m e n t i compl e m e n t a r i . Gli appost a m e n t i comple m e n t a r i 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 agli appost a m e n t i fissi per palmip e di e tra m p olie ri nei laghi artificiali di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a d) devono rispe t t a r e la dista nz a di 80 metri dall’appos t a m e n t o princip al e e dagli altri compl e m e n t a r i . Art. 79 - Nor m e gene rali sulle distanz e degli appost a m e n t i (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Le dista nz e fra appos t a m e n t i sono misur a t e , ridott e all'orizzont al e, dal cent ro del capa n n o princip al e o dal bordo dei laghi artificiali. 2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui norm a tiv a preve d a dista nz e fra appost a m e n t i divers e da quelle previst e nel pres e n t e regola m e n t o , le auto rizzazioni sono rilasciat e applica n d o la dista nz a minor e fra quelle previst e dalle norm a tive delle regioni inter e s s a t e . 3. Le dist anz e fra appost a m e n t i collocati in provinc e tosca n e divers e sono quelle definite dal pres e n t e regola m e n t o senza tene r conto di event u ali provvedi m e n ti provinciali di riduzion e delle dista nz e stess e. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 76 non si applica no agli appos t a m e n t i auto rizza ti prim a dell’ent r a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o. Art. 80 - Distanz e degli appost a m e n t i dalle aree di diviet o di caccia (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Nella costr uzion e di appost a m e n t i fissi deve esse r e rispe t t a t a una dista nz a non inferior e a 400 met ri dalle are e di divieto di caccia. 2. La provincia può diminuir e fino a 200 metri la dista nz e di cui al comm a 1. 3. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono rispet t a r e una dista nz a non inferior e a 100 metri dalle are e di divieto di caccia. 4. Le dist anz e di cui ai commi 1, 2 e 3 (1 1 ) non si applica no ai fondi chiusi, alle zone di rispe t to venato rio, alle forest e dem a ni ali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell' articolo 33 della l.r. 3/199 4 , ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvag u a r d i a della faun a selvatic a e ai divieti di caccia posti in regioni confina n ti. 5. La dist anz a di cui al comm a 1 non si applica in caso di appost a m e n t i fissi istituzion e delle are e di divieto. pre esist e n ti alla Art. 81 - Autorizza zioni per gli appost a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. Nella richiest a di autorizzazion e per gli appost a m e n t i fissi e per gli event u ali appost a m e n t i compl e m e n t a r i deve esse r e dichiar a t a la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appos t a m e n t o stesso. 2. Le province autorizza n o appost a m e n t i fissi in num e r o non supe rior e a quello rilasciato nell'an n a t a venato ri a 1989/1 9 9 0. Gli appos t a m e n t i fissi e gli Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 24 event u ali appost a m e n t i comple m e n t a r i sono sogge t ti al pag a m e n t o della tass a di conce s sio n e region ale. 3. Le richies t e di nuove autorizzazioni devono esse r e pres e n t a t e alla provincia nel periodo comp r e s o tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. 4. Entro il 30 giugno la provincia comu nic a, a mezzo lette r a racco m a n d a t a , agli inter e s s a t i l'even t u a l e motivato non accoglim e n t o della richies t a . In caso di tras mis sio n e tele m a tic a, all'inte r e s s a t o è data comu nica zio n e all'indirizzo elettr o nico previa m e n t e comu nic a t o, per mezzo di posta elett ro nic a certificat a o delle altre soluzioni tecnologich e previst e dalla norm a tiva nazional e e region ale in mat e ri a di amminist r a zio n e digitale. Trasco r s o il termi n e senza che all'inte r e s s a t o sia perve n u t a alcun a comu nic a zion e, la doma n d a si ritien e accolta. 5. Le provinc e rilascia no priorita ri a m e n t e l'autorizzazion e ai cacciato ri che han no optato per la form a di caccia da appos t a m e n t o fisso ai sensi dell' articolo 28, comm a 3, lette r a b) della l.r. 3/1994 privilegia n d o gli ultra s e s s a n t e n n i e i disabili. 6. I cacciato ri in posse s s o dell'opzion e di caccia di cui all' articolo 28, com m a 3, lette r a c) della l.r. 3/1994 , posson o ess er e titolari di un solo appos t a m e n t o fisso per tutto il territo rio region al e collocato nell'ATC di reside nz a venato ri a o in un ulterior e ATC. 7. I cacciato ri in posses s o dell’opzion e di caccia di cui all’articolo 28, com m a 3, lette r a b) della l.r. 3/1994 posson o esse r e titolari di appos t a m e n t i fissi in qualun q u e ATC tosca n o. Solo i cacciato ri resid e n ti in Tosca n a posso no esse r e titolari di appos t a m e n t i fissi in ATC ai quali non sono iscritti. 8. L'auto rizz azion e all'ap po s t a m e n t o fisso deve esse r e esibita al perso n al e di vigilanza dal titolar e o in asse nz a del titolar e dai cacciato ri pres e n ti nell'ap p o s t a m e n t o . 9. Il titolar e deve espor r e nel capa n n o princip ale e negli event u ali capa n ni comple m e n t a r i, le tabelle rilasciat e dalla provincia reca n ti la scritta "Appost a m e n t o fisso di caccia n....". 10. L'auto rizzazion e può esse r e trasfe rit a dal titolar e ad altra perso n a iscritta nell'ele n co dei frequ e n t a t o r i dell'ap po s t a m e n t o da alme no un anno, con priorit à per gli ultras e s s a n t e n n i e i disabili, previa richies t a scritt a alla provincia comp e t e n t e . 11. Le disposizioni di cui al com m a 6 non si applica n o alle autorizzazioni pree sis t e n t i al mom e n t o dell'en t r a t a in vigore della legge region ale 23 febbr aio 2005, n.34 (Modifich e alla legge region ale 12 genn aio 1994, n. 3 Recepi m e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n.157 -"Norm e per la prot ezion e della fauna selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venato rio) relativa m e n t e ai soli appos t a m e n t i fissi per 2l Caccia e pesca colom b a c ci. 11 bis. La richies t a di nuova collocazion e di un appos t a m e n t o autorizz at o deve esse r e pres e n t a t a alla provincia. Entro sessa n t a giorni dal ricevim e n t o della richies t a , la provincia comu nic a al richie d e n t e , a mezzo lette r a racco m a n d a t a , l'even t u a l e motivato non accoglim e n t o della richies t a . In caso di tras mis sio n e telem a tic a, all'inte r e s s a t o è data comu nica zio n e all'indirizzo elettr o nico previa m e n t e comu nic a t o, per mezzo di posta elett ro nic a certificat a o delle altre soluzioni tecnologich e previst e dalla norm a tiva nazional e e region ale in mat e ri a di amminist r a zio n e digitale. Trasco r s o il termi n e senza che all'inte r e s s a t o sia perve n u t a alcun a comu nic a zion e, la doma n d a si ritien e accolta. (1 2 ) 12. Per finalità statistich e le province realizzan o, su carto g r afia in scala 1:25.00 0, il catas t o degli appos t a m e n t i fissi da inviar e ogni anno alla Region e secon d o le modalità che sar a n n o stabilite dalla comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale. Art. 82 - Validità delle autorizza zi o ni per gli appost a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/199 4 ) 1. Dopo il primo anno di validità dell’auto rizzazion e per gli appos t a m e n t i fissi, il titolar e dell’auto rizzazion e, entro il 28 febbr aio, deve pag a r e la tassa di conces sio n e region ale a titolo di confer m a ann u al e dell’appo s t a m e n t o e inviare l’attes t a zio n e di paga m e n t o alla provincia. 2. Le auto rizzazioni per l'appo s t a m e n t o fisso deca d o n o: a) in caso di modificazion e abusiva della dislocazion e del capa n n o autorizza t o; b) in caso di dichia r a zioni mend a ci in ordine a quan t o previsto all'ar ticolo 81; c) in caso di manc a t o pag a m e n t o della tassa di conces sio n e region al e entro il termi n e di cui al comm a 1; d) in caso di sopravve n u t a indisponibilit à del terr e n o in cui è ubicato l’appost a m e n t o . 3. La decad e n z a dell’auto rizzazion e è pron u n ci a t a dalla provincia previa diffida. 4. In caso di decad e n z a le succes sive richiest e di autorizz azion e devono esse r e consid e r a t e a tutti gli effetti come nuove auto rizzazioni. 5. In caso di cessazion e dell'at tività, di deca d e n z a o revoca dell'aut o rizzazion e, tutti i capa n ni e le event u ali stru t t u r e aggiun tive devono esse r e sman t ell at e a cura del titolar e dell'au t o rizz azion e secon d o le modalità e i tem pi stabiliti dalla provincia. Art. 83 - Distanz e per il recup e ro dei capi feriti e l’allena m e n t o e addes t ra m e n t o dei cani (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. I titolari di autorizz azion e di appost a m e n t o fisso di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e a), b) e c), i Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 25 cacciato ri da loro autorizz ati e i cacciato ri che esercit a n o la caccia da appost a m e n t o tem po r a n e o posso no proce d e r e al recu p e r o degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 met ri dal capa n n o, purc h é si tratti comu n q u e di area sogg et t a a caccia prog r a m m a t a . 2. I titolari di auto rizzazion e di appos t a m e n t o fisso di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a d) e i cacciato ri da loro (1 3 ) autorizzati all'uso dello stes so posson o proce d e r e al recup e r o degli anim ali feriti con l'uso del fucile all'int e r n o della supe rficie allaga t a e lungo il perim e t r o dell'a rgin e di conte ni m e n t o del lago. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica no ai cacciato ri che hanno optato ai sensi dell’ articolo 28, comm a 3, lette r a b) della l.r. 3/199 4 e ai cacciato ri che han no optato ai sensi dell’articolo 28, comm a 3, lette r a c) nei periodi in cui è vietat a la caccia vagan t e o in caso di eser cizio venato rio in ATC nei quali non sono iscritti. 4. E’ vietato l’allena m e n t o e l’adde s t r a m e n t o dei cani ad una dista nz a inferior e a 50 metri dagli argini di conte ni m e n t o dei laghi artificiali con appost a m e n t o ai sensi dell’articolo 73, comm a 2, lette r a d) o 100 met ri dal centr o del capa n n o in caso di appost a m e n t i di cui all’articolo 73, com m a 2, letter a c). Art. 84 - Acce sso all'int er no degli appost a m e n t i fissi (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Il titolar e dell'aut o rizzazion e per appost a m e n t o fisso comu ni ca alla provincia comp e t e n t e per territo rio l'elenco dei frequ e n t a t o r i dell'ap p o s t a m e n t o . 2. Solo in pres e n z a del titolar e dell’appos t a m e n t o o di un iscritto nell’elenco dei frequ e n t a t o ri di cui al com m a 1 è conse n tit o l’access o negli appost a m e n t i fissi ad altri cacciato ri con armi propri e. 3. I cacciato ri che hann o optato per la form a di caccia di cui all’ articolo 28, comm a 3, lette r a b) della l.r. 3/199 4 posso no frequ e n t a r e tutti gli appost a m e n t i fissi anch e in asse nz a del titolar e dell’auto rizz azion e purc h é in posses s o del conse n s o scritto alla frequ e n t a zio n e. Art. 85 - Uso di richia mi negli appost a m e n t i (articolo 34 l.r. 3/1994 ) 1. Negli appos t a m e n t i fissi in cui sia pres e n t e un cacciato r e con opzione ai sensi dell' articolo 28, com m a 3, lette r a b) della l.r. 3/199 4 non posso no esse r e comple s siva m e n t e usati più di quar a n t a richia mi vivi, con il limite di non più di dieci di catt u r a per ciascu n a specie. Il limite qua n tit a tivo non si applica alle forme dome s tic h e . 2. Negli appos t a m e n t i fissi in cui siano pres e n ti esclusiva m e n t e cacciato ri con opzione ai sensi dell' articolo 28, comm a 3, lette r a c) della l.r. 3/1994 e negli appost a m e n t i tem po r a n e i non posso no esse r e comple s siva m e n t e usati più di quindici 2l Caccia e pesca richia mi vivi, di cui non più di dieci di catt u r a . Il limite quan tit a tivo non si applica alle forme dom es tich e . 3. Negli appos t a m e n t i fissi posson o esse r e utilizzati, inclus e le forme domes tic h e, solo i richia mi specifici della tipologia di riferim e n t o fatta eccezion e per gli appos t a m e n t i fissi per palmipe di e tram p olie ri di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e d) nei quali posso no esse r e usati anch e richia mi vivi app a r t e n e n t i alla specie allodola, e per gli appost a m e n t i fissi per la minut a selvaggin a di cui all’articolo 73, com m a 2, lette r a a) nei quali posso no esse r e usati anch e richia mi vivi app a r t e n e n t i alla specie pavonc ella. 4. Gli uccelli di alleva m e n t o appa r t e n e n t i alle specie acqu a tic h e posson o rima n e r e nelle voliere di mant e ni m e n t o inter n e all'impia n t o anch e in ore nottu r n e , purch é le voliere siano collocat e con un lato sull'ar gi n e o a dista nz a non supe rio r e a 10 met ri dallo stess o; il lato della voliera più lonta no dall'ar gi n e non può esse r e a dista nz a supe rio r e a 30 met ri dall'ar gin e stesso. In caso di più capa n ni auto rizza ti, gli uccelli conse n titi posson o esse r e dete n u ti in un'u nic a voliera. 5. Dura n t e il periodo di vigenz a di provvedi m e n ti che limitano o vieta no l’uso di richia mi vivi app a r t e n e n t i all’ordin e dei cara d rifor mi e degli anatidi, negli appos t a m e n t i fissi per palmip e di e tram p olie ri di cui all’articolo 73, comm a 2, lette r e a), c) e d) è conse n ti t a l’utilizzazion e a fini di richia m o del piccione dome s tico. TITOLO VI - Gestion e faunistico vena to ri a e modalit à di prelievo degli ungul a ti CAPO I - Re g o l e ge n e r a l i pe r la ge s t i o n e fau n i s t i c o ve n a t o r i a de g l i un g u l a t i Art. 86 - Densità sost e ni bile degli ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Per densità soste nibile inters p e cifica di ungula ti di cui all’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 si inten d e la massi m a densit à raggiu n gi bile a livello locale dall’insiem e delle popolazioni di ungula ti pres e n ti senza che si dete r m i ni n o dan ni di rilievo alle coltivazioni, alle piant a gio ni e alle altre specie anim ali. Nella dete r m i n a zio n e della densità soste nibile inters p e cifica a livello locale occorr e tene r conto delle divers e cara t t e r i s tic h e coltur ali, dei siste mi agricoli pres e n ti e della pres e n z a di altre specie selvatich e sul territo rio di riferim e n t o . 2. Nelle aree di cui all’articolo 28 bis, comm a 4, la densit à sost enibile di ungul ati è pari a zero. Art. 87 - Deli mitazion e dei territori per la gestion e degli ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. Per la gestion e degli ungula ti la provincia, sentiti gli ATC, individu a nel piano faunistico Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 26 venato rio provinciale i territo ri vocati. 2. Le province attu a n o la gestion e degli ungulati individu a n d o un’unità di gestion e per ogni popolazion e pres e n t e sul territo rio. L’unità di gestion e può comp r e n d e i distre t ti di gestion e, definiti dagli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati e le aree a divieto di caccia ai sensi della l.r. 3/1994 . 3. Le supe rfici per la gestion e del cinghiale devono esse r e ricomp r e s e entro la delimitazion e individu a t a nel PRAF. 4. Per la caccia al cinghiale il comitat o di gestion e dell’ATC, sentiti i cacciato ri di cinghiale iscritti, individu a per ogni distre t t o zone di caccia o are e di batt u t a. Negli ATC confina n ti ove i confini amminist r a t ivi non conse n t o n o l'individu a zion e adeg u a t a delle aree di batt u t a, i comitati di gestion e posso no accor d a r s i per regola m e n t a r n e l'utilizzazion e e la gestion e. Art. 88 - Territori non vocati alla prese n z a del cinghiale e degli altri ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Nei territo ri non vocati alla pres e n z a del cinghiale e degli altri ungula ti la provincia predis po n e i progr a m m i di gestion e e di controllo di cui all’ articolo 28 bis, comm a 4 della l.r. 3/199 4 da attu a r e in ogni periodo dell’anno. I prog r a m m i di gestion e e di controllo fissano i tem pi, le modalità, gli obiettivi da conse g ui r e, le azioni neces s a r i e per la preve nzio n e dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi e per la salvag u a r di a della piccola selvag gin a e le scad e n z e di verifica. 2. I progr a m m i di gestion e e di controllo di cui all’ articolo 28 bis, comm a 4, della l.r. 3/1994 sono part e integ r a n t e del piano di gestion e e prelievo degli ungulati di cui all’ articolo 28 bis, comm a 3, della l.r. 3/1994 . 3. Nel caso in cui la provincia provved a all’attu azion e dei prog r a m m i di gestion e e di controllo su cervidi e bovidi avvale n d o si dei cacciato ri deve esse r e riconos ciu t a priorit à a coloro che han no effett u a t o l’opzione di cui all’ articolo 28, comm a 3, lette r a d) della l.r. 3/1994 . Art. 89 - Com piti dell’ATC per la gestion e faunistico venat oria degli ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. Per la gestion e faunistico venato ri a degli ungul ati il comita t o di gestion e dell'ATC svolge, in particola r e , i segu e n ti compiti: a) redig e il piano di gestion e sulla base delle indicazioni della provincia; b) orga nizza, per ciascu n a specie, censim e n ti o stime ann u ali delle popolazioni; c) individu a un respo n s a bil e per ciasc u n distr et t o di gestion e; d) asse g n a ad ogni distr e t t o di gestion e un num e r o adeg u a t o di cacciato ri iscritti all'ATC, 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 abilitati alla caccia di selezion e a cervidi e bovidi e alla caccia in battu t a al cinghiale e ripar tis c e fra loro i capi abb at tibili individu a ti nei piani di prelievo, provved e n d o, qualor a risulti nece s s a ri o, alla formulazion e di grad u a t o ri e; e) individu a modalità, localizzazion e e tem pi di effett u a zio n e dei prelievi, nel rispet t o della norm a tiva vigent e; f) stabilisc e l'amm o n t a r e del contrib u t o da paga r e per la part e ci p a zion e alla caccia di selezion e a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da part e dei cacciato ri non iscritti; g) cura l'allestim e n t o e la gestion e dei punti di raccolta e controllo dei capi abb at t u ti, nonc h é le mod alità di comu nica zion e e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale l'orga nizzazio n e dei punti di raccolt a è di norm a affidat a alle singole squa d r e ; h) redige e invia alla provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazion e sulle attività di gestion e svolte. Art. 90 - Piano di gestion e e prelievo degli ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Per la predis po sizion e del piano annu al e di gestion e e prelievo degli ungulati di cui all’ articolo 28 bis, com m a 3, della l.r. 3/1994 , la provincia stabilisce tempi e modalit à oper a tive a cui gli ATC ed i titolari e/o respo n s a b ili di tutti gli istituti faunistici e faunistico venato ri pres e n ti sul territo rio devono atte n e r si. 2. Il piano ann u al e di gestion e e prelievo deve gara n ti r e il raggiu n gi m e n t o e il mant e ni m e n t o della densit à fissat a ai sensi dell' articolo 28 bis della l.r. 3/1994 . 3. Il piano ann u al e di gestion e e prelievo è approva t o dalla provincia sentite le orga nizzazioni profes sion ali agricole della zona e comp r e n d e : a) il piano di asses t a m e n t o e prelievo reda t t o per ogni specie; b) gli interv e n ti per la preve nzion e dei danni; c) le altre azioni utili al controllo della pres e n z a e della localizzazion e delle specie ungula t e . 4. Il piano di gestion e e prelievo fissa, per ogni distr et t o, gli oneri a carico dei cacciato ri per il risar ci m e n t o di event u ali danni caus a ti dalla manc a t a realizzazion e del piano stesso ed altre event u ali misur e conse g u e n t i il manc a t o raggiu n gi m e n t o degli obiettivi gestion ali prog r a m m a t i. 5. Per la realizzazion e del piano di gestion e prelievo la provincia stabilisc e un contrib u t o carico dei cacciato ri iscritti alle squa d r e di caccia cinghiale o alla caccia di selezion e a cervidi bovidi. e a al e Art. 91 - Gestion e degli ungulati nelle aziend e faunistico venat ori e e nelle azien d e agrituristico venat orie (articolo 28 bis l.r. Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 27 3/199 4 ) 1. Nelle azien d e faunistico venato ri e le attività di gestion e degli ungula ti sono attu a t e dal titolar e dell'a ut o rizzazion e secon d o specifici piani di abb a t ti m e n t o approv a ti dalla provincia entro il 15 luglio di ogni anno. 2. Nelle azien d e agritu ris tico- venato ri e la provincia, previa intes a con il titolar e dell’auto rizz azion e e con l’ATC, può approva r e piani di prelievo degli ungula ti finalizzati al rag giu n gi m e n t o e al mant e ni m e n t o delle densità di cui all’ articolo 28 bis della l.r. 3/1994 e da attu a r e nel corso della stagion e venato ri a. 3. I censim e n ti delle popolazioni di ungula ti nelle azien d e faunistico venato ri e e nelle azien d e agrit u ri s tico venato ri e sono svolti sotto il cont rollo della provincia, secon do le indicazioni unifor mi a tutt a l’unità di gestion e. 4. Nelle azien d e faunistico venato ri e e nelle azien d e agritu ris tico venato ri e il prelievo selettivo di cervidi e bovidi può esse r e eseg uito anch e da: a) cacciato ri non iscritti ai regist ri provinciali per la caccia di selezion e, purc h é accom p a g n a t i da perso n a in posses s o dei requisiti di cui all'articolo 99; b) cacciato ri muniti di abilitazion e conse g ui t a in altre regioni d'Italia. 5. I cervidi e i bovidi abba t t u ti all'inte r n o delle azien d e faunistico venato ri e e delle aziend e agrit u ri s tico venato ri e devono esse r e regist r a ti e bollati con contr a s s e g n i nume r a ti. 6. Nelle azien d e faunistico venato ri e e nelle azien d e agritu ris tico venato ri e la caccia al cinghiale può esse r e esercit a t a sia in forma singola che in batt u t a , prescin d e n d o dal posses s o dei requisiti di cui all'articolo 95. Art. 92 - Piani straordi nari di gestion e e controllo degli ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Qualor a le form e ordin a ri e di gestion e non abbia no conse n tit o di raggiu n g e r e o mant e n e r e le densit à soste ni bili ai sensi dell’ articolo 28 bis della l.r. 3/199 4 per ciasc u n a specie di ungula ti, in relazion e al territo rio ed ai singoli distr e t ti, con conse g u e n t e incre m e n t o dei danni alle coltivazioni agricole e/o ai boschi, le province approv a n o piani strao r di n a ri di gestion e e/o specifici provve dim e n t i di cont rollo ai sensi dell’ articolo 37 della l.r. 3/199 4 . 2. I piani strao r di n a ri di gestion e sono approva ti entro tren t a giorni dal mom e n t o dell’acce r t a m e n t o dei pres u p p o s ti di cui al com m a 1, devono esse r e ade g u a ti a gar a n ti r e l’effettivo pers e g u i m e n t o delle finalità progr a m m a t e ed indicar e modalità e tem pi per la realizzazion e. 3. La provincia può auto rizza r e i prop rie t a r i o i condu t t o ri dei fondi muniti di licenza per l'eser cizio venato rio ad effettu a r e diret t a m e n t e gli 2l Caccia e pesca abb a t ti m e n t i di cinghiali, indican d o le neces s a r i e modalità oper a tive. 4. Negli istituti di cui all’articolo 6 bis, comm a 4, lette r e a), b), c) e d) della l.r. 3/1994 i piani strao r di n a ri di gestion e e/o gli specifici provve di m e n ti di controllo sono attu a ti dagli age nti provinciali o, sotto il loro coordin a m e n t o , dai propri e t a ri o cond u t t o ri dei fondi muniti di licenza per l'eser cizio venato rio, dagli agen ti previsti dall' articolo 51 della l.r. 3/199 4 e dai cacciato ri abilitati ai sensi dell’ articolo 37 della l.r. 3/199 4 . Nelle zone di ripopola m e n t o e catt u r a i piani han no l’obiettivo della totale elimin azion e del cinghiale. 5. Nelle azien d e faunistico venato ri e, agrit u ris ticovenato ri e e nelle are e per l'add e s t r a m e n t o dei cani gli interve n ti di cont rollo e limitazion e sono realizzati dal titolar e dell'aut o rizzazion e, avvale n d o si dei sogge t ti di cui all' articolo 37 della l.r. 3/199 4 . Qualor a gli interve n ti di controllo non siano stati realizzati entro i ter mini previsti dall’auto rizzazion e provinciale, la provincia li effettu a dirett a m e n t e e ne adde bit a il costo alla strut t u r a privat a. 6. Nelle are e prote t t e , con particola r e riferim e n t o a quelle di cui alla legge region al e 11 aprile 1995, n. 49 (Norm e sui parc hi, le riserve natu r ali e le aree natu r ali prote t t e di inter e s s e locale), gli interv e n ti di cont rollo e limitazion e sono realizzati dalla provincia diret t a m e n t e qualor a l’ente gesto r e sia inad e m pi e n t e oppur e in caso in cui le forme ordin a ri e di gestion e non abbian o conse n tito il rag giu n gi m e n t o o il mant e ni m e n t o delle densit à soste nibili. 7. Per l'attu a zio n e dei piani strao r di n a r i di gestion e e/o degli specifici provve dim e n t i di controllo delle popolazioni di cervidi e bovidi, qualor a la provincia inten d a avvale r si dei sogg e t ti di cui all' articolo 37, comm a 4, della l.r 3/199 4 , deve auto rizza r e in via priorit a ri a i cacciat o ri che han no optato ai sensi dell' articolo 28, comm a 3, lette r a d) della l.r. 3/1994 . Art. 93 - Potere sostit u ti v o (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. In caso di manc a t o raggiu n gi m e n t o degli obiettivi gestion ali previsti nel piano faunistico venato rio provinciale relativa m e n t e al controllo faunistico delle popolazioni di ungula ti e al conte ni m e n t o dei danni alle coltivazioni agricole, la Region e verifica l’adozion e dei piani strao r di n a ri di cui all’articolo 28 bis, com m a 7, per l’avvio delle proce d u r e di cui all’ articolo 28, com m a 8 della l.r. 3/199 4 . Art. 94 - Ripopola m e n t i , im mi ssioni e det e n zio n e (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. L'immission e di ungula ti nel territo rio region al e al di fuori dei casi previsti all’ articolo 38 della l.r. 3/199 4 e delle aree recint a t e di cui agli articoli 20, 21, 24 39 e 41 della l.r. 3/1994 , può avvenir e, Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 28 sentito l'ATC, esclusiva m e n t e su autorizzazion e motivat a della provincia, previo pare r e della comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale. 2. E’ vietat a la dete nzio n e di ungula ti ad eccezion e dei segu e n ti casi comu n q u e autorizza ti dalla provincia: a) alleva m e n ti di selvag gin a di cui agli articoli 39 e 41 della l.r. 3/1994 ; b) aree per l'add e s t r a m e n t o dei cani di cui all' articolo 24 della l.r. 3/1994 ; c) azien d e faunistico venato ri e ed azien d e agritu ris ti co venato ri e di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994 , esclusiva m e n t e in aree recint a t e ; in quest e aree è conse n tito anch e l'abb a t ti m e n t o dei capi event u al m e n t e ripro do t ti; d) centri di recu p e r o della fauna selvatica. CAPO II - Cac c i a al cin g h i a l e Art. 95 - Requi siti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Sono abilitati alla gestion e faunistico venato ri a del cinghiale: a) i cacciato ri abilitati all'ese r cizio venato rio a seguito di supe r a m e n t o dell'es a m e di cui all' articolo 29, com m a 7 della l.r. 3/1994 ; b) i cacciato ri iscritti, alla data del 31 dice m b r e 1995, nei registri provinciali relativi alle squa d r e di caccia al cinghiale in batt u t a; c) i cacciato ri, privi dei requisiti di cui alle letter e a) e b), in posse s s o di atte st a t o di frequ e n z a rilascia to dalle associazioni venato ri e per la part e ci p a zio n e a corsi di form azion e e specializzazion e relativi alle nor m e di compo r t a m e n t o e di sicur ezz a per la caccia al cinghiale in batt u t a; d) i cond ut t o ri di cani da traccia e/o da limiere abilitati dalla provincia. 2. La provincia riconosc e la validità delle abilitazioni conse g uit e in regioni divers e dalla Region e Toscan a previa verifica dell’equipolle nz a del titolo posse d u t o . Art. 96 - Recu p e r o dei capi feriti (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. Fer mo resta n d o che i capi feriti in azione di caccia vengo no recu p e r a ti dai cacciato ri stessi con i prop ri mezzi, il comita t o di gestion e dell'ATC e la provincia orga nizz a n o form e di recu p e r o dei capi feriti avvale n d o si dei sogge t ti di cui all'articolo 95, comm a 1, lette r a d) individu a ti dalla provincia. 2. La provincia dete r m i n a le modalit à da osse rv a r e in fase di recup e r o dei capi feriti sul territo rio di comp e t e n z a anch e in periodi a divieto di caccia. 3. Dura n t e le oper azio ni di recup e r o i cond u t t o ri cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove lavoro riconosci ut e dalle associazioni comp e t e n ti posson o utilizzar e armi con o senza ottica punt a m e n t o . di di e di 2l Caccia e pesca 4. Il condu t t o r e del cane da traccia, in pres e n z a di perso n al e di vigilanza dell'istitu to o con il suo conse n s o, può effettu a r e il recu p e r o anch e all'inte r n o di are e a gestion e privat a o poste in divieto di caccia. Art. 97 - Controlli sui capi abbatt u ti (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Le provinc e stabiliscon o forme, modi e tempi per il controllo dei capi abb at t u ti. 2. Per lo svolgim e n t o di particol ari progr a m m i di ricer c a , su richiest a della provincia o del comitat o di gestion e dell'ATC, il cacciato r e è tenut o a pres e n t a r e il capo abb at t u t o ad uno dei punti di raccolta e controllo individu a ti dal comitat o stesso per le neces s a r i e verifiche, misur a zio ni biomet ric h e o prelievi sanita ri. 3. Per il monito r a g gi o sanita rio della specie cinghiale, i respo n s a bili dei distr e t ti di gestion e devono collabo r a r e , ove richiest o, con le comp e t e n ti Aziende USL con le modalit à stabilite dalle comp e t e n t i strut t u r e della Giunt a region ale. Art. 98 - Caccia al cinghial e nei distre t ti degli ATC (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. La caccia al cinghiale è eser cit a t a in batt u t a salvo qua nt o indicato all’articolo 91, com m a 6, e nei prog r a m m i di cui all’articolo 88, comm a 2. 2. Il periodo, le giorn a t e e gli orari della caccia al cinghiale in batt u t a sono stabiliti dall'ATC, tenu to conto di quan t o fissato dal calen d a ri o venato rio region ale e in modo tale da gara n ti r e lo svolge r si delle altre forme di caccia. 3. La caccia al cinghiale è eser cit a t a dai cacciato ri abilitati e iscritti all’apposito regist ro provinciale. 4. La caccia in batt u t a al cinghiale si effettu a con cacciato ri riuniti in squa d r e compos t e da alme no quar a n t a iscritti. Ogni cacciato r e può iscrive rsi ad una sola squa d r a in Toscan a. Presso ogni provincia e ATC è istituito il regist ro delle squad r e di caccia al cinghiale. 5. Le battu t e posso no esse r e effett u a t e con la pres e n z a di alme no diciotto iscritti alla squa d r a . Il para m e t r o minimo di part e ci p a n t i per effett u a r e le batt u t e può esse r e raggiu n t o anch e con la pres e n z a di cacciato ri ospiti in posse s s o dell'opzion e di cui all' articolo 28, comm a 3, lette r a d) della l.r. 3/1994 . La provincia in caso di manc a t a collabor a zion e delle squa d r e agli interv e n ti di preve nzio n e dei dan ni può sosp e n d e r l e dall'attività. 6. Le provinc e, sentiti gli ATC, posson o aum e n t a r e il num e r o degli iscritti alle squa d r e e modifica r e il num e r o dei part e ci p a n t i alle batt u t e per il raggiu n gi m e n t o di specifici obiettivi gestion ali. 7. Le province, const a t a t a tramit e l'ATC l'impossibilità di raggiu n g e r e il nume r o minimo di iscrizioni alla squa d r a , prom u ov e l’unificazion e di più squ ad r e esiste n ti possibilm e n t e oper a n ti nel Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 29 med e si m o distr e t t o. 8. Alle battu t e di caccia al cinghiale posso no part e cip a r e , in qualità di ospiti, anch e cacciato ri non in posse s s o dei requisiti di cui all'ar ticolo 95 e non iscritti alla squ ad r a . 9. Entro il 31 maggio di ogni anno i respo n s a b ili delle squa d r e comu nic a n o all'ATC l'elenco dei cacciato ri iscritti alla squa d r a e il nomin a tivo del respo n s a bil e delle battu t e . 10. L'ATC asse g n a le aree di battu t a alle squa d r e di cui al com m a 4 secon do le disposizioni provinciali. I metodi di asse g n a zio n e delle are e di batt u t a sono i segu e n ti: sort e g gio giorn alie r o, rotazion e prog r a m m a t a e asse g n a zio n e diret t a . 11. L’event u al e asse g n a zio n e dirett a delle aree di batt u t a alle squa d r e pres u p p o n e l’accor do dei tre quar ti dei part e ci p a n t i alle batt u t e nella prec e d e n t e stagion e venato ri a, con arroto n d a m e n t o al nume r o intero supe rio r e . Le provinc e posson o sospe n d e r e l’asse g n a zio n e dirett a, con conse g u e n t e asse g n a zio n e fatta giorn al m e n t e per sort e g gio, in caso di manc a t a realizzazion e del piano ann u al e di gestion e nel distr e t t o o in caso di aum e n t o dei dan ni rispe t to all’anno prece d e n t e . 12. Nella caccia in batt u t a al cinghiale sono utilizzabili: a) fucile a cann a liscia caricat o con munizioni a palla unica; b) armi a cann a rigat a di calibro non inferior e a 5,6 millimet ri, con bossolo a vuoto di altezza non inferior e a 40 millimet ri. È altresì amm e s s o l'uso di fucili a due o tre cann e; c) arco di potenz a non inferior e a 50 libbr e stan d a r d AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotat e di punt a a lama sem plice o multipla non inferior e a 25 millimet ri; d) appa r e c c hi radio ricetr a s m i t t e n t i, esclusiva m e n t e a fini di sicur ezz a. 13. I part e ci p a n t i alla caccia al cinghiale in battu t a non posson o port a r e cart u c c e a munizione spezza t a. I battito ri e i bracc hi e ri posso no port a r e cart u c c e caricat e a salve. 14. Il respo n s a bil e della batt u t a deve compila r e , prim a dell'inizio della battu t a , la sched a delle pres e n z e , e a fine battu t a la sche d a di abb a t ti m e n t o . Le sche d e rilasciat e dall'ATC devono esse r e ricons e g n a t e all’ATC stesso entro quindici giorni dal ter min e del periodo di caccia. 15. Il num e r o delle squa d r e iscritte al regist ro provinciale non può esse r e supe rio r e al nume r o delle squa d r e iscritte nella stagion e venato ri a 2010/2 0 1 1. CAPO III - Prel i e v o sel e t t i v o de g l i alt ri un g u l a t i Art. 99 - Requisiti per l'eserci zio della caccia di selezion e a cervidi e bovidi (articolo 28 bis 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 ) 1. La caccia di selezion e a cervidi e bovidi è esercit a t a dai cacciato ri abilitati e iscritti nell’apposito regist r o provinciale. Art. 100 - Caccia di selezion e a cervidi e bovidi (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. I cacciato ri che non han no effett u a t o l'opzione di caccia ai sensi dell' articolo 28, comm a 3 lette r a d), della l.r. 3/199 4 posso no iscriver si ad un solo distr e t t o ed effettu a r e la caccia di selezion e alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secon d o le disposizioni provinciali. Le provinc e posso no preve d e r e nei propri regola m e n t i iscrizioni a distre t ti destin a ti alla gestion e del cervo e del muflon e. 2. La caccia di selezion e è eser cit a t a , secon d o le norm e definite dalla provincia, esclusiva m e n t e in form a individu ale, con i siste mi della cerc a e dell'as p e t t o, senza l'uso dei cani e con l'esclusio n e di qualsiasi form a di battu t a . 3. Il comitat o di gestion e dell’ATC asseg n a ad ogni distr e t t o i cacciato ri di selezion e abilitati privilegia n d o coloro che hanno effett u a t o l'opzione ai sensi dell' articolo 28, comm a 3, lette r a d) della l.r. 3/199 4 in proporzio n e al num e r o dei capi preleva bili, della supe rficie e delle carat t e ri s tic h e ambie n t ali del distr e t t o e delle effettive esige nz e gestion ali. Ogni cacciat o r e abilitato deve esse r e asse g n a t o ad un distr e t t o. Nel piano faunistico venato rio region ale sono indicati i crite ri per la dete r m i n a zio n e della satu r a zion e dei distr e t ti per la caccia al capriolo. 4. Il comitat o di gestion e può riserva r e una quot a non supe rior e al 30 per cento di cervidi e bovidi, abb a t ti bili con la caccia di selezione, anch e (1 4 ) a cacciato ri non iscritti all'ATC e non abilitati, purch é acco m p a g n a t i da perso n al e abilitato. 5. Per la caccia di selezion e sono utilizzabili esclusiva m e n t e armi a cann a rigat a a carica m e n t o singolo man u al e o a ripetizion e semia u t o m a ti c a , di calibro non inferior e a 5,6 millimet ri, con bossolo a vuoto di altezza non inferior e a 40 millimet ri. È altresì amm e s s o l'uso di fucili a due o tre cann e, con l'obbligo dell'uso esclusivo della cann a rigat a. Qualsiasi arm a utilizzat a per il prelievo selettivo deve esse r e munit a di ottica di punt a m e n t o . 6. Le provinc e posson o disciplina r e la caccia di selezion e con l’uso dell’arco. 7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abb at t u t o il cacciato r e deve appor r e un contr a s s e g n o num e r a t o, rilascia to dall’ATC, prim a di rimuove rlo dal luogo di abb a t ti m e n t o . 8. Il cacciato r e di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal ter min e del periodo di caccia deve inviar e all’ATC la sche d a di abba t ti m e n t o rilasciat a dall’ATC stesso e compilat a per ciascu n capo abb a t t u t o . Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 30 9. Con riferim e n t o al recu p e r o dei capi feriti e ai controlli sui capi abba t t u ti si applica quan t o previsto agli articoli 96 e 97. CAPO IV - Ges t i o n e fau n i s t i c o ven a t o r i a del ce rv o ap p e n n i n i c o Art. 101 - Finalità (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. La gestion e faunistico venato ri a del cervo appe n ni nico ha come scopo la conse rv azion e nel tem po della specie nonc h é il man t e ni m e n t o delle cara t t e r i s tic h e natu r ali delle popolazioni in termi ni di stru tt u r a demo g r afica. 2. La gestion e faunistico venato ri a del cervo appe n ni nico si realizza attr av e r s o progr a m m i e meto di che consid e r a n o in modo unita rio le popolazioni, nonost a n t e le suddivisioni amminist r a t iv e del territo rio dalle stess e occup a t o. Art. 102 - Compr e n s o rio e organi di gestion e (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Per ciasc u n a popolazion e pres e n t e sul territo rio viene individu a t o un comp r e n s o ri o geog r afico e amminist r a t ivo di gestion e corrisp o n d e n t e all'ar e al e distrib u tivo comple s sivo della popolazion e stess a, da aggior n a r e ann u al m e n t e . 2. I confini dei comp r e n s o r i indicazion e della commissio n e all’articolo 104. sono definiti su tecnic a di cui 3. I compr e n s o ri sono suddivisi in distr e t ti di gestion e che rapp r e s e n t a n o la base minim a territo rial e per una razional e attività gestion al e comp r e s o il prelievo. 4. Per ciasc u n comp r e n s o r io vengon o individu a t e una commissio n e di coordin a m e n t o e una commis sion e tecnic a. Art. 103 - Com m i s sio n e di coordina m e n t o (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. La com mis sio n e di coordin a m e n t o viene nomina t a dalla Regione con provvedi m e n t o del dirigen t e respo n s a b ile del settor e comp e t e n t e in mat e ri a. Nella commissio n e di coordin a m e n t o sono rapp r e s e n t a t e le regioni, le province inter e s s a t e territo rial m e n t e , gli enti di gestion e delle aree prote t t e nazion ali e region ali di cui alla legge 6 dice m b r e 1991 n. 394 (Legg e quad r o sulle are e prote t t e ) inclusi nel territo rio, gli ATC inter e s s a ti territo rial m e n t e e l'ISPRA. 2. La com mis sio n e nomin a al prop rio inter n o un presid e n t e ed un segr e t a r io e può richied e r e , quan d o ne ravvisi la neces sit à, la part e cip azio n e di altri sogge t ti intere s s a t i a dete r m i n a t i aspe t ti gestion ali. La com mis sio n e inoltr e può chied e r e alle orga nizz azioni professio n ali agricole la nomin a di un rap p r e s e n t a n t e per le tema tic h e relative all’inter a zio n e con le attività agricole. 3. La com mis sio n e di coordin a m e n t o ha i segu e n ti 2l Caccia e pesca compiti: a) fornire alla com mis sio n e tecnic a gli indirizzi per la predisp o sizion e del piano polien n al e di gestion e e del prog r a m m a ann u al e oper a tivo, tenu t o conto delle indicazioni conte n u t e negli stru m e n t i di pianificazion e e progr a m m a z io n e region ali e provinciali; b) adott a r e il piano polien n al e di gestion e che viene rece pito dalle provinc e nel proprio piano faunistico venato rio provinciale. Art. 104 - Com mi s sio n e tecnica (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. La commission e tecnic a è compo st a da un tecnico faunistico nomin a t o da ciascu n a delle province ricad e n ti nel comp r e n s o ri o di gestion e, sentiti gli ATC, e da un rapp r e s e n t a n t e dell’ISPRA. Qualor a nel compr e n s o rio sia comp r e s o il territo rio di un parco nazional e l’ente di gestion e può nomina r e un proprio tecnico. 2. La provincia nomina il tecnico faunistico di cui al com m a 1 tenu to conto delle indicazioni dell’ISPRA sui req uisiti profession ali minimi che devono esse r e posse d u ti dai compo n e n ti delle commis sioni tecnic h e per la gestion e del cervo. 3. Ciascu n tecnico, nel territo rio di comp e t e n z a , oltre a cura r e i rappo r ti di natu r a tecnica con i diversi sogge t ti coinvolti nella gestion e del cervo, indirizza e coordin a le attività previst e nel prog r a m m a annu al e oper a tivo provve d e n d o anch e all’elabo r a zion e dei dati. 4. La com mis sio n e tecnic a ha il compito di: a) predis po r r e la propos t a di piano polien n al e di gestion e; b) predisp o r r e il progr a m m a annu al e oper a tivo che viene approva t o dalle province; c) definir e e cura r e le proce d u r e tecnich e ed orga nizz a tive per la realizzazion e degli interve n ti di gestion e; d) cura r e i rappo r ti di natu r a tecnic a con i sogge t ti coinvolti nella realizzazion e degli obiettivi di gestion e; e) conse g n a r e alla commission e di coordin a m e n t o una relazion e annu al e sull’attività svolta, sugli obiettivi raggiu n ti e sulle proble m a ti c h e riscont r a t e . Art. 105 - Stru m e n t i di gestion e delle popolazioni (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Gli stru m e n t i di gestion e delle popolazioni di cervo appe n ni nico sono il piano polienn al e di gestion e e il prog r a m m a ann u al e oper a tivo. 2. Il piano polienn al e di gestion e è lo stru m e n t o di prog r a m m a z io n e per la gestion e faunistico venato ri a nell’am bito di ciascu n comp r e n s o ri o. 3. Il progr a m m a annu al e oper a tivo è lo stru m e n t o che indica le attività gestion ali nece s s a ri e per il raggiu n gi m e n t o degli obiettivi previsti dal piano Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 31 polien n al e di gestion e. Art. 106 - Piano polienn al e di gestion e (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. La gestion e faunistico venato ri a della popolazion e di cervo nell'a m bi to di ciascu n comp r e n s o ri o si realizza con l'attu azion e di un piano polien n al e di gestion e. 2. Nel piano polienn al e di gestion e sono definiti: a) gli obiettivi della gestion e a breve, medio e lungo termi n e finalizzati alla conse rv a zio n e della specie in un rappo r t o di comp a ti bilità con le attività agro- silvo- pasto r ali; b) gli interve n ti diretti ed indiret ti da realizza r si sulla popolazion e in rappo r t o con il territo rio ospite; c) l'orga nizzazio n e della gestion e faunistic a e venato ri a nel compr e n s o rio tenu to conto dei regola m e n t i provinciali. Art. 107 - Progra m m a annual e operativo (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. La commission e tecnica, sulla base dei conte n u ti del piano polien n al e di gestion e e della relazion e ann u al e relativa all’attività svolta, tenut o conto degli obiettivi raggiu n ti e delle proble m a ti c h e riscon t r a t e , propon e il progr a m m a ann u al e oper a tivo alla commis sion e di coordin a m e n t o che ne valuta la corrisp o n d e n z a al piano polien n al e di gestion e. 2. Il prog r a m m a ann u al e oper a tivo contien e: a) l'individu a zion e carto g r afica e l'aggior n a m e n t o dell’ar e al e riprod u t tivo e annu al e della popolazion e; b) l'individu azio n e dei distre t ti di gestion e, delle zone e sub- zone di prelievo, suddivisi per singola provincia e di dimen sio n e sub- provinciale; c) le attività neces s a ri e alla valut azion e della consist e n z a e della strut t u r a della popolazion e; d) il prog r a m m a delle analisi previst e per valut a r e le condizioni sanita ri e e le cara t t e r i s tic h e biome t ri ch e della popolazion e; e) i tem pi e i meto di di raccolta dei dati inere n ti l'imp at t o della specie sulle attività antro pic h e ivi comp r e si i dati relativi agli inciden ti stra d ali; f) l'orga nizzazio n e della gestion e faunistico venato ri a dei distre t ti di gestion e; g) la definizion e carto g r afica e prog e t t u al e degli interv e n ti previsti di miglior a m e n t o ambie n t al e e di preve nzion e dei danni alle produzioni agricole; h) l'event u al e piano di prelievo venato rio; i) gli event u ali interv e n ti di catt u r a . 3. Nel progr a m m a annu al e oper a tivo vengon o individu a ti, d’intes a con gli ATC, i sogg et ti respo n s a bili delle attività previst e nonch é definiti le modalità e i tempi per la realizzazion e delle attività stes s e. 2l Caccia e pesca Art. 108 - Organiz za zio n e del prelievo (articolo 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Il prelievo venato rio del cervo appe n ni nico è effettu a t o secon do le modalità definite con riferim e n t o al prelievo selettivo e alle oper azio ni ad esso collega t e ed è orga nizz at o in modo unita rio nell'a m bi to di ciasc u n compr e n s o rio. 2. Il prelievo è ripar tito nei distr e t ti e nelle zone di caccia in funzione delle esige nz e gestion ali. 3. Il prelievo è orga nizz a to dall’ATC ed è ripa rtito, tenut o conto dell’unita ri e t à del comp r e n s o ri o, tra i distr e t ti di gestion e sulla base della supe rficie e della consist e n z a nume ric a di cervi pres e n t e nei distr e t ti stessi. 4. Nell’ambito di ciascu n a provincia sono individu a ti dall’ATC punti di raccolta e controllo finalizzati agli acce r t a m e n t i della corris po n d e n z a tra class e asse g n a t a e capo abb a t t u t o e ai rileva m e n ti biomet rici e sanit a ri. Nei punti di controllo oper a n o rilevato ri biome t rici adde t ti al controllo dei capi abb at t u ti. 5. La gestion e faunistico venato ri a si basa sull’attività dei cacciat o ri di cervo app e n ni nico (1 5 ) abilitati dalla provincia. 6. Ciascu n cacciato r e abilitato al prelievo del cervo app e n ni nico può iscriver si ad un solo distr e t t o di gestion e region al e. 7. La gestion e faunistico venato ri a del cervo app e n ni nico deve esse r e econo mic a m e n t e autos ufficie nt e. I comita ti di gestion e degli ATC posso no richie d e r e ai cacciato ri che part e ci p a n o alla gestion e un contrib u t o commis u r a t o alle spes e di gestion e ed di orga nizz azion e. Art. 109 - Distribu zion e dei prelievi nelle azien d e faunistico venat ori e (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. L’asse g n a zio n e di una quota di capi da preleva r e alle aziend e faunistico venato ri e e alle azien d e agrit u ri s tico venato ri e rient r a nel piano di prelievo del distr e t t o in cui ricad e l’azien d a ed è subor di n a t a allo svolgime n t o di tutt e le attività di gestion e previst e per il distr e t t o stesso come censim e n ti, miglior a m e n t i ambien t ali, verifica dei capi abb a t t u ti. 2. I capi abb a t t u ti devono perve ni r e ai punti di controllo utilizzati nel distre t t o di gestion e. Art. 110 - Modalità di prelievo (articolo 28 bis l.r. 3/1994 ) 1. Il prelievo dei sogge t ti previsti dal progr a m m a ann u al e oper a tivo può esse r e eseg uito esclusiva m e n t e con fucile a colpo singolo o a ripetizion e man u al e con una o più cann e rigat e avent e calibro non inferior e ai 7 millimet ri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di punt a m e n t o . TITOLO VII - Abilitazioni venat o ri e e per il Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 32 cont rollo faunistico CAPO I - Abili t a z i o n e all'e s e r c i z i o ve n a t o r i o Art. 111 - Esam e di abilitazion e all’eserci zio venat orio (articolo 29, com m a 12, l.r. 3/1994 ) 1. La provincia stabilisce le regole per il funziona m e n t o della com mis sion e esami n a t r ic e per il rilascio dell’att e s t a t o di abilitazion e all'ese r cizio venato rio di cui all' articolo 29 della l.r. 3/1994 . 2. I compo n e n ti la com missio n e ricevono un comp e n s o, definito dalla provincia, per la part e ci p a zio n e ad ogni sedu t a della com mis sion e. 3. In caso di asse nz a ingiustificat a i mem b ri della commis sion e deca do n o. In caso di dimissioni o di deca d e n z a di un mem b r o della commissio n e la provincia provve d e entro trent a giorni alla nomina di un nuovo com mis s a rio. 4. La dom a n d a di ammis sion e all'esa m e di abilitazion e è indirizzat a alla provincia comp e t e n t e per territo rio. 5. Possono esse r e amm e s si all'es a m e i cittadi ni che abbia n o compiut o il diciotte si m o anno di età resid e n ti ana g r afici o domiciliati nella provincia. 6. L’esam e è articola to in una prova scritt a collettiva ed in un colloquio orale con prova pratic a di riconosci m e n t o delle specie animali selvatic h e e dell'uso delle armi. 7. Per la validità della prova scritt a è sufficien t e la pres e n z a del presid e n t e e del segr e t a ri o della commis sion e. 8. Per la validità dei colloqui individu ali devono esse r e pres e n ti tutti i compo n e n ti della commis sion e o i loro supple n ti. 9. La prova scritta verte su venticin q u e quesiti individu a ti tra quelli approva ti dalla comp e t e n t e stru tt u r a della Giunta region al e, suddivisi per mat e ri a nel modo segu e n t e : sei di legislazion e venato ri a, quat t r o di zoologia applica t a alla caccia con particola r e riferim e n t o alla conse rv azion e e gestion e della fauna selvatica, quat t r o di armi e munizioni da caccia, quatt r o di tutela della natu r a e principi di salvag u a r d i a delle coltivazioni agricole, quatt r o di norm e di pronto soccors o e compo r t a m e n t o in sicur e zz a nell’ese r cizio venato rio, tre di caccia al cinghiale. Il nume r o massi mo di erro ri conse n titi per l'am mission e del candid a t o alla prova orale è tre. 10. La prova orale, da tene r si in form a pubblica, compo r t a la valutazion e comple s siva dell'idon eit à del candid a t o da part e del presid e n t e e della commis sion e, valut at a nell'insie m e delle mate ri e con particola r e riferim e n t o agli aspe t ti faunistico venato ri e alla sicur ezz a. 11. I candid a ti non riconos ciu ti idonei alla prova scritt a, o che non hanno supe r a t o la prova orale per 2l Caccia e pesca d.p.g.r. 33/R/2011 33 la secon d a volta conse c u tiva, posson o acce d e r e ad una nuova session e d'esa m e non prim a che siano decor si due mesi. In tal caso il candid a t o deve pres e n t a r e una nuova doma n d a di ammis sion e. 9. La prova orale, da tene r si in form a pubblica, compo r t a la valutazion e comples siva dell'idon ei t à del candid a t o alla caccia di selezione delle speci e conside r a t e . 12. L'esa m e abilita anch e alla caccia al cinghiale in batt u t a ai sensi dell'ar ticolo 95. 10. I prog r a m m i didat tici relativi agli esami di cui al com m a 1 sono stabiliti dalla Regione sulla base delle indicazioni dell’ ISPRA. 13. La comp e t e n t e stru t t u r a della Giunta region ale fornisce alle provinc e indicazioni sui progr a m m i e sul mat e ri ale didat tico da utilizzar e in sede di esa m e. CAPO II - Abili t a z i o n e all'e s e r c i z i o del l a cac c i a di sel e z i o n e Art. 112 - Abilitazion e all’esercizio della caccia di selezion e di cervidi e bovidi (articolo 29, com m a 12, l.r. 3/199 4 ) 1. La provincia nomina una commission e esa mi n a t r ic e per l’abilitazion e alla caccia di selezion e di cervidi e bovidi e ne disciplina le regole di funziona m e n t o . 2. I compo n e n ti la com missio n e posson o riceve r e un comp e n s o , definito dalla provincia, per la part e ci p a zio n e ad ogni sedu t a . 3. In caso di asse nz a ingiustificat a i mem b ri della commis sion e deca do n o. In caso di dimissioni o di deca d e n z a di un mem b r o della com mis sion e la provincia provve d e entro trent a giorni alla nomina di un nuovo com mis s a rio. 4. La dom a n d a di ammis sion e all'esa m e di abilitazion e è indirizzat a alla provincia comp e t e n t e . 5. Possono esse r e amm e s si all’esa m e di abilitazion e alla caccia di selezion e i cacciat o ri in posses s o dell’abilitazion e all’ese rcizio venato rio. L’event u al e orga nizzazion e di corsi di prep a r a zio n e all’esa m e di abilitazion e può esse r e affidat a alle associazioni venato ri e. Per la part e ci p a zio n e ai corsi di prep a r a zio n e può esse r e richiest o un contrib u t o finanziario. 6. L’esam e di abilitazion e alla caccia di selezion e preve d e una prova scritt a, una prova orale comp r e n d e n t e la verifica della capa cit à di riconos ci m e n t o delle specie e una prova di man e g gi o dell’ar m a e di tiro al poligono. 7. Le prove d’esa m e rigu a r d a n o le segu e n ti mat e ri e: a) legislazion e di riferim e n t o; b) ecologia, biologia e gestion e delle specie; c) gestion e venato ri a, armi e munizioni; d) norm e di compo r t a m e n t o in sicur ezz a. 8. La prova scritta verte su quesiti a rispos t a multipla tra quelli approva ti dalla comp e t e n t e stru tt u r a della Giunta region al e: venti quiz relativi alle nozioni di carat t e r e gene r a l e e cinqu e quiz specifici per ciascu n a specie. Per esse r e amm e s si alla prova orale il candid a t o deve aver rispos to in modo esatt o ad alme no l’80 per cento dei quiz. Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 11. Le abilitazioni all’eser cizio della caccia di selezion e di cervidi e bovidi han no validità su tutto il territo rio region ale. 12. La provincia riconosc e la validità di abilitazioni alla caccia di selezion e conse g uit e in regioni divers e dalla Regione Toscan a previa verifica e attes t a zion e dell’equipollenz a del titolo poss ed u t o. CAPO III - Alt r e abil i t a z i o n i Art. 113 - Abilitazion e per il controllo della fauna selvatica e altre abilitazioni (articoli 37, com m a 4, e 28 bis l.r. 3/199 4 ) 1. Almeno una volta all’anno la provincia assicu r a lo svolgime n t o dei corsi di abilitazion e al controllo della faun a selvatic a di cui all’ articolo 37, comm a 4, della l.r. 3/199 4 . 2. I corsi di abilitazion e per il controllo delle specie storno, tortor a orient al e dal collar e e piccion e di città di cui all’ articolo 37, comm a 4bis della l.r. 3/199 4 sono orga nizz ati dalla provincia sulla base di prog r a m m i conco r d a ti fra le province tosca n e e la comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a region al e. 3. Almeno una volta all’anno la provincia assicu r a lo svolgime n t o dei corsi di formazion e relativi alle norm e di compo r t a m e n t o in sicur ezz a per la caccia al cinghiale in batt u t a di cui all’ articolo 4 bis della legge region ale 10 giugno 2002, n. 20 (Calen d a ri o venato rio e modifiche alla legge region ale 12 gen n aio 1994, n. 3 – Rece pim e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n. 157 “Norm e per la protezion e della faun a selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venato rio”). 4. I corsi di abilitazion e dei condu t t o ri di cani da traccia sono orga nizza ti dalla provincia sulla base di progr a m m i conco r d a ti dalla comp e t e n t e strut t u r a della Giunt a Region al e e dall’ENCI. 5. La dom a n d a di ammis sion e ai corsi di abilitazion e è indirizza t a alla provincia comp e t e n t e . 6. Possono esse r e amm e s si ai corsi i cacciato ri in poss es s o dell’abilitazion e all’eser cizio venato rio da almen o un anno. 7. Per l’orga nizzazion e dei corsi di abilitazion e di cui al pres e n t e articolo la provincia può avvale rsi della collabor a zion e delle associazioni venato ri e. Per la part e cip azion e ai corsi può esse r e richiest o un contrib u t o finanziario. 8. Le abilitazioni rilasciat e dalla provincia sono valide su tutto il territo rio region ale. 2l Caccia e pesca 9. La provincia riconos c e la validità delle abilitazioni conse g ui t e in regioni divers e dalla Region e Toscan a previa verifica dell’equipollenz a del titolo posse d u t o. TITOLO VIII - Norm e tra n si t o ri e e finali CAPO I - Nor m e tra n s i t o r i e e final i Art. 114 - Istanz e, dichiarazioni e com u ni ca zi oni 1. Le dichiar azioni, le istanze e le comu nic azio ni previst e nel pres e n t e regola m e n t o posson o avvenir e anch e in via telem a tic a con modalit à confor mi a quan to previsto dalla norm a tiva nazional e e region al e in mate ri a di amminis t r a zio n e digitale. Art. 115 - Nor m e transitorie 1. A partir e dalla stagion e venato ri a 2014/2 0 1 5 le immissioni di fagiani, pernici e star n e nel territo rio a caccia prog r a m m a t a e nel territo rio inter e s s a t o dalle aziend e faunistico venato ri e sono conse n tit e esclusiva m e n t e con capi allevati secon do qua n to previsto nei disciplin ari di qualità riconosci uti e app rov a ti dalla Commission e consultiva region ale di cui all’ articolo 10 bis della l.r 3/199 4 . 2. A partir e dalla stagion e venato ri a 2014/2 0 1 5 , le immissioni di fagiani di cui all’articolo 33, comm a 2, non posson o esse r e inferiori a due capi ogni etta r o. 3. In caso di nuova auto rizzazion e di aziend a faunistico venato ri a che aveva il capriolo quale specie in indirizzo, la provincia deve preve d e r e un periodo di almen o tre anni per il raggiu n gi m e n t o pieno degli obiettivi gestion ali previsti in relazion e alle specie in indirizzo presc elt e. 4. Fino al 31 dicem b r e 2012 la provincia può disciplina r e divers a m e n t e il ter min e previsto all’articolo 82, com m a 1 per la confer m a ann u al e dell’appo s t a m e n t o fisso. 5. Abrog a to. (1 6 ) 6. Le auto rizzazioni dei cent ri privati di ripro d uzion e di fauna selvatica allo stato natu r al e, delle azien d e faunistico venato ri e, delle azien d e agrit u ri s tico venato ri e e delle aree per l’addes t r a m e n t o , l’allen a m e n t o e le gare per cani, in corso alla data di entr a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o , deca do n o alla data di scad e n z a dei piani faunistico venato ri provinciali vigenti. Art. 116 - Abroga zio ni 1. Dalla data di entr a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o sono abro g a ti: a) il regola m e n t o ema n a t o con decr e t o del Presid e n t e della Giunta region ale 25 febbr aio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regola m e n t i di attu azion e della legge region al e 12 genn aio 1994, n. 3 “rece pi m e n t o della legge 11 febbr aio 1992, n. 157 – Norm e per la prot ezion e della faun a selvatic a omeot e r m a e per il prelievo venato rio”); Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 21/09/2012 d.p.g.r. 33/R/2011 34 b) il regola m e n t o ema n a t o con decr e t o del Presid e n t e della Giunt a region al e 16 dice m b r e 2008, n. 65/R (Regola m e n t o per la gestion e faunistico venato ri a del cervo appe n ni nico). 2. Dalla data di entr a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o cessa n o di aver applicazion e le nor m e della delibe r a zio n e del Consiglio region ale 12 luglio 1994, n. 292 (Indirizzi region ali di prog r a m m a z io n e faunistico venato ri a). Il pres e n t e regola m e n t o è pubblic at o nel Bollettino Ufficiale della Regione Tosca n a . E’ fatto obbligo a chiunq u e spetti di osse rv a rlo e farlo osserv a r e come regola m e n t o della Region e Tosca n a . Not e 1. Artic olo così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 1. 2. Co m m a così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 2. 3. Pa role aggiun t e con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012, n. 51/R, art. 3. 4. Pa role aggiun t e con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012, n. 51/R, art. 4. 5. Paro le così sostituit e con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 5. 6. Arti colo così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 6. 7. Par ola aggiun ta con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012, n. 51/R, art. 7. 8. Par ole aggiun t e con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012, n. 51/R, art. 7. 9. C om m a così sostituito con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 8. 10. C om m a così sostituito con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012, n. 51/R, art. 9. 11. Pa role così sostituit e con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 10. 12. C om m a inserito con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 11. 13. Pa rola così sostituita con d.p.g.r. 17 sett e m b r e 2012, n. 51/R, art. 12. 14. Pa rola aggiunt a con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 13. 15. Pa rola aggiunt a con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 14. 16. Comm a abro g a t o con d.p.g.r. 17 sette m b r e 2012, n. 51/R, art. 15.