Regolamento del sistema di garanzie di cui all`articolo 49
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Regolamento del sistema di garanzie di cui all`articolo 49
Regolamento del sistema di garanzie di cui all’articolo 49 dell’allegato A alla delibera 111/06 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 1 Articolo 1. Oggetto e definizioni....................................................................................................3 Articolo 2. Garanzia finanziaria .....................................................................................................3 Articolo 3. Ammontare della garanzia finanziaria .........................................................................4 Articolo 4. Verifica della capienza della garanzia finanziaria .......................................................4 Articolo 5. Verifiche di congruità da parte del GME delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. di immissione e prelievo.......................................5 Articolo 6. Richiesta di riduzione della garanzie ...........................................................................5 Articolo 7. Crediti non recuperabili ...............................................................................................5 Appendice I ..........................................................................................................................................6 1. Esposizione Massima Consentita.............................................................................................6 2. Importo della garanzia .............................................................................................................6 3. Determinazione dell’esposizione cumulata .............................................................................7 4. Calcolo del Saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo................................................8 5. Stima oraria dell’energia elettrica immessa o prelevata ..........................................................9 6. Prezzo per la valorizzazione convenzionale del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo ...........................................................................................................................................9 7. Prezzo per la valorizzazione convenzionale dei corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento ........................................................................................................9 8. Prezzo per la valorizzazione delle vendite a termine.............................................................10 9. Comunicazione dei giorni residui di operatività. ...................................................................10 10. Indici di valutazione dell’utente del dispacciamento.........................................................10 2 Articolo 1. Oggetto e definizioni 1.1 Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 49 dell’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, l’organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli utenti di dispacciamento nei confronti di Terna. 1.2 Ai fini del Regolamento, si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla delibera n. 111/06. - - CCC sono gli strumenti di copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto così come definiti dalla delibera 205/04; Esposizione massima consentita è il valore massimo dell’esposizione debitoria che l’utente può avere nei confronti di Terna; Esposizione cumulata è il valore complessivo dei debiti e crediti stimati e/o maturati dall’utente del dispacciamento, aggiornato quotidianamente da Terna e calcolato secondo quanto previsto nel documento Appendice I; Sbilanciamento a programma è il corrispettivo di cui all’articolo 39bis dell’allegato A delibera AEEG 111/06. Articolo 2. Garanzia finanziaria 2.1 A copertura delle obbligazioni assunte nei confronti di Terna, gli utenti del dispacciamento sono tenuti a rilasciare una garanzia finanziaria, nella forma di deposito cauzionale o di fideiussione a prima richiesta, redatta in conformità al modello allegato sub 1 al presente Regolamento, emessa da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service. In deroga a quanto sopra: a) gli utenti del dispacciamento che possono vantare un rating creditizio pari o superiore a BBB- /Baa3 rispettivamente di S&P e/o Moody’s Investor Service possono presentare apposita dichiarazione di un legale rappresentante della società, attestante l’assegnazione e la sussistenza dei livelli di rating sopra menzionati; b) gli utenti del dispacciamento che siano soggetti controllati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che possono vantare, direttamente o attraverso la società controllante, un rating creditizio pari o superiore a BBB-/Baa3 rispettivamente da parte di S&P e/o Moody’s Investor Service potranno presentare una lettera di garanzia (parent company), rilasciata dalla controllante, che esprima l’impegno, da parte di quest’ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna e che abbia le stesse caratteristiche della garanzia finanziaria di cui sopra, conforme al modello allegato sub 2 al presente Regolamento. L’utente del dispacciamento è tenuto a comunicare tempestivamente a Terna eventuali variazioni nel livello di rating attribuito alla società. 3 Qualora, a seguito delle suddette variazioni, il livello di rating non rispetti i livelli minimi richiesti da Terna, l’utente del dispacciamento dovrà costituire la garanzia finanziaria di cui al primo paragrafo entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della variazione intervenuta.. Terna verifica la sussistenza e il mantenimento dei livelli di rating sopra menzionati e la conformità della garanzia ai modelli allegati al presente Regolamento. Articolo 3. Ammontare della garanzia finanziaria L’ammontare della garanzia presentata da un utente del dispacciamento è pari alla massima esposizione calcolata secondo quanto previsto nel documento Appendice I, a copertura dei seguenti elementi: • • • • • • • • • • valore economico convenzionale del saldo fisico dei Conti di Sbilanciamento Effettivo di cui al documento Appendice I, tenendo anche conto dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione a tutti i corrispettivi di dispacciamento; valore economico convenzionale degli oneri di dispacciamento in prelievo diversi dal corrispettivo di sbilanciamento, di cui al documento Appendice I; acquisti e vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA; acquisti e vendite su MSD; pagamento dello sbilanciamento a programma; pagamento del corrispettivo di trasporto di cui all’articolo 19 della delibera n. 5/04; pagamento delle partite economiche derivanti dall’assegnazione dei CCC nella titolarità dell’utente del Dispacciamento; pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora; pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione; pagamento degli importi derivanti dall’applicazione delle ritenute fiscali. Su richiesta dell’utente del dispacciamento, Terna può accettare forme di copertura parziale della massima esposizione consentita, dopo aver verificato la sussistenza delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità dell’utente, secondo quanto previsto nel documento Appendice I. A tal fine l’utente del dispacciamento è tenuto a rilasciare una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, resa ai sensi del DPR n. 445/00, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e solvibilità sopra richiamati. Articolo 4. Verifica della capienza della garanzia finanziaria Terna determina giornalmente, per ciascun utente del dispacciamento, la differenza tra il valore dell’esposizione massima consentita e l’esposizione cumulata. 4 Qualora il valore dell’esposizione cumulata sia maggiore del valore dell’esposizione massima consentita, Terna richiede un’integrazione dell’importo della garanzia finanziaria pari alla differenza tra i due valori, arrotondata per eccesso al migliaio di euro. Qualora l’utente non provveda entro 10 giorni lavorativi all’integrazione richiesta, Terna provvede a: • • • • escutere la garanzia finanziaria dell’utente; emettere fattura per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il valore della richiesta d’integrazione e il valore della garanzia finanziaria escussa; chiedere al GME l’eventuale sospensione dell’utente del dispacciamento dal mercato del giorno prima, e/o dal mercato per il servizio di dispacciamento e/o dalla piattaforma C.E.T.; porre in atto le azioni volte alla risoluzione del contratto di dispacciamento. Articolo 5. Verifiche di congruità da parte del GME delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. di immissione e prelievo Terna comunica giornalmente al GME secondo le modalità definite nelle convenzioni stipulate tra Terna e il GME ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG: 1) il prezzo di valorizzazione degli acquisti e vendite a termine di cui al punto 8 dell’Appendice I; 2) la differenza tra il valore dell’esposizione massima consentita per ciascun utente del dispacciamento di cui al punto 1 dell’Appendice I ed il valore dell’esposizione cumulata di cui al punto 3 dell’Appendice I; 3) i margini dei punti di dispacciamento, con modalità e tempistiche definite nelle Regole del Dispacciamento. Articolo 6. Richiesta di riduzione della garanzie L’utente del dispacciamento può richiedere a Terna la riduzione della garanzia versata qualora la differenza tra il valore dell’esposizione massima consentita e l’esposizione cumulata sia risultata, per almeno 6 mesi consecutivi, superiore a 0,25 volte il valore dell’esposizione cumulata. Terna determinerà il nuovo valore di riferimento della massima esposizione consentita e della garanzia sulla base di quanto previsto all’Appendice I. Articolo 7. Crediti non recuperabili Ai sensi dell’art. 49.3 delibera n. 111/06, qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell’insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie sopra descritto, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione all’Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo. 5 Appendice I 1. Esposizione Massima Consentita Come previsto dall’articolo 49, comma 49.1 lettera d) dell’Allegato A della delibera AEEG n.111/06, Terna determina la massima esposizione consentita per ciascun utente del dispacciamento. Il valore dell’esposizione massima consentita dell’utente del dispacciamento è pari a: Massima Esposizione Consentita = (Garanzia -debiti scaduti) / (ios * iv *icap) dove ios, icap e iv sono gli indici definiti al punto 9 2. Importo della garanzia Ai fini della determinazione del valore della garanzia finanziaria che l’utente deve prestare, Terna calcola un valore di riferimento rappresentativo degli importi mediamente fatturati al medesimo utente, quantificato in: • per gli Utenti del Dispacciamento in Prelievo per i quali siano disponibili dati storici, da: Valore di riferimento = A*(OnSbil + OnDisp) dove: − − − • A: parametro, fissato pari a 4, finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria di Terna per l’intervallo di tempo che intercorre tra il periodo di flusso con riferimento al quale vengono stimati i corrispettivi di dispacciamento e la data di eventuale risoluzione del contratto per insolvenza, a copertura dell’intero ciclo di esecuzione delle transazioni; OnSbil: valore medio degli importi fatturati da Terna (comprensivi di IVA) in termini di oneri di sbilanciamento negli ultimi sei mesi; OnDisp: valore medio degli importi fatturati da Terna (comprensivi di IVA) in termini di corrispettivi di dispacciamento diversi dagli oneri di sbilanciamento negli ultimi sei mesi. per i nuovi Utenti del Dispacciamento in Prelievo, da: Valore di riferimento = A*[(PMA*CorrDisp*ore) + (PMA*SbilNeg*Psbil*ore)] dove: − A: parametro, fissato pari a 4, finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria di Terna per l’intervallo di tempo che intercorre tra il periodo di flusso con riferimento al quale vengono stimati i corrispettivi di dispacciamento e la data di eventuale risoluzione del contratto per insolvenza, a copertura dell’intero ciclo di esecuzione delle transazioni; − PMA: valore di potenza media annuale, determinata in base ai valori di prelievo dell’ultimo anno disponibile e al parco clienti del mese di riferimento, certificato dal distributore; 6 − CorrDisp: prezzo unitario mensile, definito al successivo punto 7; − PSbil: prezzo unitario mensile, definito al successivo punto 6; − SbilNeg: percentuale di sbilanciamento medio negativo del mercato libero negli ultimi sei mesi; − ore: numero di ore del mese di riferimento (720) • per gli Utenti del Dispacciamento in Immissione per i quali siano disponibili dati storici, da: Valore di riferimento = VN * PVN + PV * PPV − VN: vendite nette a termine, stimate pari alla somma delle due maggiori energie mensili associate ai programmi vincolanti degli ultimi sei mesi; − PVN: prezzo medio di valorizzazione descritto al successivo punto 8; − PV: programmi post MSD ex-ante di immissione, stimati pari alle somma delle due maggiori energie mensili associate ai programmi vincolanti degli ultimi sei mesi; − PPV: prezzo medio di valorizzazione descritto al successivi punto 6; • per i nuovi Utenti del Dispacciamento in Immissione VN e PV sono stimati sulla base della producibilità media degli impianti. L’importo della garanzia è calcolato come: Garanzia = Valore di riferimento * ios * iv (Utenti dispacciamento in Prelievo) Garanzia = minimo[ 5,0 MLN€ ; massimo (Valore di riferimento * ios * iv ; 0,01 MLN€) ] (Utenti dispacciamento in Immissione) dove ios e iv sono gli indici definiti al punto 9. L’importo della garanzia che ciascun utente del dispacciamento dovrà versare è arrotondato per eccesso alle migliaia di euro. 3. Determinazione dell’esposizione cumulata Ai fini delle verifiche sulla capienza della garanzia finanziaria di ciascun utente del dispacciamento in prelievo ai sensi dell’articolo 49 dell’Allegato A alla delibera 111/06, Terna determina giornalmente il valore dell’esposizione cumulata in termini di: a) Esposizione stimata del Conto di Sbilanciamento Effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: i. il valore economico convenzionale del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo di cui al punto 4, determinato utilizzando il prezzo definito al punto 6; ii. il valore effettivo dei debiti e crediti maturati e non ancora scaduti relativi ai corrispettivi di sbilanciamento; 7 b) Esposizione stimata degli altri oneri di dispacciamento in prelievo diversi dal corrispettivo di sbilanciamento, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: i. il valore economico convenzionale dei corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento, determinato dall’applicazione del prezzo definito al punto 7 alla miglior stima disponibile dell’energia elettrica prelevata (proxy), di cui al punto 5; ii. il valore effettivo dei debiti maturati e non ancora scaduti relativi ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento; c) Valore dei debiti e crediti pagati e/o incassati da Terna e relativi a tutti i corrispettivi di dispacciamento previsti dal contratto di dispacciamento. Ai fini delle verifiche sulla capienza della garanzia finanziaria di ciascun utente del dispacciamento in immissione ai sensi dell’articolo 49 dell’Allegato A alla delibera 111/06, Terna determina giornalmente il valore dell’esposizione cumulata in termini di: a) Esposizione delle vendite a termine pari al prodotto dei seguenti elementi: a. acquisti e vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA b. il prezzo di riferimento di cui al punto 8 b) Esposizione stimata del Conto di Sbilanciamento Effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a. il valore economico convenzionale del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo di cui al punto 4, determinato utilizzando il prezzo definito al punto 6; b. il valore effettivo dei debiti e crediti maturati e non ancora scaduti relativi ai corrispettivi di sbilanciamento; c) il valore dei debiti e crediti maturati con riferimento allo sbilanciamento a programma d) esposizione stimata associata al corrispettivo di trasporto di cui all’articolo 19 della delibera n. 5/04, pari a due volte l’importo medio mensile dell’anno precedente e) il valore dei debiti e crediti maturati relativi alle offerte di acquisto e vendita accettate nel Mercato per i Servizi di Dispacciamento, ed il valore delle partite economiche derivanti dai CCC nella titolarità dell’Utente; f) Valore dei debiti e crediti pagati e/o incassati da Terna e relativi a tutti i corrispettivi di dispacciamento previsti dal contratto di dispacciamento. Terna provvede ad aggiornare l’esposizione cumulata dell’utente del dispacciamento sostituendo agli importi stimati gli importi effettivi, non appena disponibili. Alla data di pagamento delle fatture, Terna decurta dall’esposizione cumulata l’ammontare dei corrispettivi pagati dall’utente del dispacciamento e l’ammontare dei corrispettivi pagati all’utente del dispacciamento. 4. Calcolo del Saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo Terna calcola il Saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo, per ciascun periodo rilevante come la somma algebrica tra: a) i programmi post-MA di immissione e di prelievo; 8 b) i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione; c) la miglior stima disponibile dell’energia elettrica immessa o prelevata come definita nel successivo punto 5. 5. Stima oraria dell’energia elettrica immessa o prelevata La stima oraria dell’energia elettrica prelevata per gli Utenti del Dispacciamento in Prelievo è determinata: • per quelli con disponibilità di dati storici, in base alle misure del mese (n-2) certificate dai distributori competenti, non modificabili da parte dell’utente, opportunamente calendarizzate; • per i nuovi, in base all’ultimo valore della potenza media annuale (PMA) certificato dai distributori competenti, moltiplicata per le ore del mese di riferimento. La stima oraria dell’energia elettrica immessa per gli Utenti del Dispacciamento in Immissione è posta pari a zero. 6. Prezzo per la valorizzazione convenzionale del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo Ai fini delle verifiche di congruità di cui all’art. 28 e della gestione delle garanzie di cui all’art. 49 della delibera n. 111/06, Terna definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo per la valorizzazione degli sbilanciamenti stimati di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per unità di consumo: • Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, limitatamente a quelle non alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, e per unità di consumo il prezzo è pari alla media mobile, su base semestrale ed a livello di macrozona, dei prezzi medi ponderati delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale di cui all’art. 40.5, lettera b) i dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG (Psbil); • Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità alimentate a fonte rinnovabile non programmabile il prezzo (PPV) è pari al valore orario del prezzo MGP; • Per ciascun punto di dispacciamento di unità di produzione rilevanti diverse da quelle di cui al punto precedente (PPV) è pari al rapporto tra: a. la sommatoria, estesa agli ultimi sei mesi, degli importi relativi agli oneri di sbilanciamento negativi di tutte le unità di produzione non alimentate a fonte rinnovabile non programmabile; b. la sommatoria, estesa agli ultimi sei mesi, delle energie di sbilanciamento delle medesime unità. 7. Prezzo per la valorizzazione convenzionale dei corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento 9 Terna definisce un unico corrispettivo stimato a copertura dei corrispettivi di dispacciamento in prelievo di cui agli art. 44, 45, 46, 47 e 48 dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG, il cui valore unitario è pari alla media mobile, su base semestrale, dei corrispettivi di dispacciamento complessivamente fatturati da Terna agli utenti del dispacciamento in prelievo. 8. Prezzo per la valorizzazione delle vendite a termine Ai fini delle verifiche di congruità effettuate dal GME ai sensi dell’art. 28 dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG, Terna definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo di valorizzazione delle vendite a termine registrate come il rapporto tra: a. la sommatoria, estesa agli ultimi sei mesi, degli importi degli oneri di sbilanciamento negativi di tutte le unità di produzione; b. la sommatoria, estesa agli ultimi sei mesi, delle energie di sbilanciamento delle medesime unità. 9. Comunicazione dei giorni residui di operatività. Terna calcola periodicamente l’incremento medio giornaliero dell’esposizione cumulata degli ultimi sette giorni e lo utilizza per stimare il valore dell’esposizione cumulata dei 10 giorni successivi. Terna calcola la differenza tra il valore dell’esposizione massima consentita e il trend stimato dell’esposizione cumulata come sopra definito e determina i giorni residui di operatività, pari al numero di giorni per i quali il valore di tale differenza è maggiore di zero. Nel caso in cui il numero dei giorni residui di operatività sia inferiore a 10, Terna comunica il valore all’utente del dispacciamento e richiede un’integrazione dell’importo della garanzia finanziaria al fine di ristabilire un numero di giorni residui di operatività non inferiore a 10. 10. Indici di valutazione dell’utente del dispacciamento L’indice di onorabilità e solvibilità ios è determinato sulla base delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità dell’utente secondo lo schema riportato in tabella: Livello di onorabilità Lo < 3 giorni Livello di solvibilità ios L1s ≤ 0,25 o L2s > 0,5 0,5 Altrimenti 1 Qualsiasi 1 Lo ≥ 3 giorni Il livello di onorabilità Lo è calcolato come media rolling bimestrale ponderata dei giorni di ritardo (Grit) per ogni singola fattura di competenza del bimestre di riferimento; i pesi della ponderazione sono dati dall’ammontare di ogni fattura cui il ritardo si riferisce: Lo = ∑ (G * F ) ∑F rit t con Grit ≥ 0 t 10 Il livello di solvibilità Ls si basa su valutazioni patrimoniali e sulla capacità dell’utente di rispettare tempestivamente gli impegni presi ed è determinato sulla base di: crediticommerciali ricavi patrimonionetto L2 s = debiti L1s = L’indice di volume iv è determinato con le seguenti modalità: - per gli utenti del dispacciamento in prelievo è pari ad 1; - per gli utenti del dispacciamento in immissione è pari al rapporto tra l’importo degli oneri di sbilanciamento degli ultimi sei mesi e l’energia associata ai programmi post MSD ex ante, valorizzata al prezzo orario MGP. Nel caso in cui tale valore risulti minore di 0,075 viene convenzionalmente posto pari a 0,05. Si definisce inoltre l’indice di cap icap pari a: • per gli utenti del dispacciamento in immissione icap = Garanzia / (valore di riferimento * ios * iv ) se la garanzia risulta pari a 5 MLN€ o pari a 0,01; • icap = 1 nei restanti casi. 11