Voluntary Disclosure: si parte!
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Voluntary Disclosure: si parte!
IL PUNTO NEWSLETTER D’INFORMAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA Voluntary Disclosure: si parte! All’interno: Come funziona la VD, cosa prevedono gli accordi Svizzera-Italia, lo scambio automatico di informazioni e altro ancora. . #2 Febbraio 2015 Editoriale VD per tutti! E finalmente arrivò! Anche i più scettici, gli oltranzisti e gli irriducibili sono serviti! La Voluntary Disclosure, o più semplicemente VD, dal 1° gennaio 2015 è legge. È bene precisare che non si tratta di un nuovo scudo fiscale, bensì di un provvedimento per la riemersione di capitali non dichiarati, che non prevede l’anonimato, ma al contrario una completa apertura (“disclosure”) sulla propria situazione “in nero”. La VD sarà indubbiamente più faticosa in termini di procedura nonché più costosa in termini di imposte e sanzioni rispetto agli scudi fiscali di tremontiana memoria, che hanno permesso di sanare la propria situazione pagando dal 2% al 7% degli asset detenuti oltre confine. Albula Advisors SA Via Ferruccio Pelli 13 A Casella postale 5127 CH-6901 Lugano Phone +41 (0)91 210 35 00 Fax +41 (0)91 210 35 20 www.albula-advisors.com [email protected] Il costo relativo all’autodenuncia dipenderà da una serie di fattori, tra i quali: – La durata del deposito senza dichiarazione. – L’ammontare del deposito. – Il rendimento ottenuto sui fondi depositati. – Le movimentazioni effettuate (bonifici in entrata e in uscita). – Il Paese in cui i capitali sono depositati. Proprio in relazione a quest’ultimo punto entrano in gioco il Canton Ticino e la Svizzera. Infatti, se il Paese in cui i fondi non dichiarati sono stati depositati si trova sulla “black list” italiana – come è il caso per la Svizzera – i termini dell’accertamento raddoppiano. Esiste però la possibilità, prevista dalla legge, di un accordo per uscire dalle liste nere entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla VD. Si dovrà quindi attendere fino al più tardi il 2 marzo prossimo per sapere come andrà a finire. A questo proposito la Svizzera ha comunicato il 16 gennaio di aver raggiunto con l’Italia una sorta di pre-accordo, in attesa di siglare la convenzione vera e propria che ufficializzerà lo scambio di informazioni (su richiesta) sulla base dell’art. 26 del modello OCSE, sancendo così definitivamente l’abolizione del segreto bancario per i clienti italiani non residenti. Il tutto in attesa dello scambio automatico d’informazioni previsto in Svizzera per il 2018. L’ora X sta dunque per scoccare: si concluderà nei prossimi mesi la lunga e dorata epoca di “offshore banking” per la piazza finanziaria svizzera e in particolare ticinese, dove si stima siano custoditi una parte rilevante dei circa 200 miliardi di euro ancora non dichiarati da parte degli Italiani, che a questo punto saranno chiamati a risolvere, si spera una volta per tutte, questo problema. In copertina: la statua "Italia e Svizzera", realizzata dalla scultrice Margherita Osswald Toppi nel 1933, presente nell’atrio della stazione ferroviaria di Chiasso. L’atteso accordo fiscale rinsalda il rapporto d’amicizia di due Paesi confinanti, fortemente legati storicamente, culturalmente ed economicamente, che tornano simbolicamente ad abbracciarsi dopo un periodo di travagliate negoziazioni. Le banche elvetiche hanno già cominciato a incentivare i clienti italiani non in regola ad aderire alla VD, limitando i prelevamenti e impedendo i bonifici su Paesi black list, destinati prima o poi a cedere alla pressione internazionale. Poiché le “soluzioni alternative” appaiono avere le gambe corte, la VD rappresenta probabilmente l’ultima occasione per mettersi in regola limitando le conseguenze. E dunque…VD per tutti! Buona lettura! Andrea Artioli Lic.oec. HSG, MBA (Bocconi), Swiss Certified Accountant Fiduciario commercialista e finanziario Amministratore unico di Albula Advisors SA [email protected] L’accordo Svizzera-Italia: senza fretta, ma senza tregua Dopo anni di trattative, la Svizzera e l’Italia hanno raggiunto un’intesa di principio sulle questioni fiscali. La firma definitiva, attesa entro il 2 marzo prossimo, dovrebbe permettere alla Svizzera di uscire dalla black list. Ma la strada per un accordo complessivo è ancora lunga… La Svizzera e l’Italia hanno comunicato lo scorso 15 gennaio di aver raggiunto un’intesa di principio sulla futura cooperazione nelle questioni fiscali. Si è trattato di un primo accordo decisamente complesso, dove non tutto verrà regolato al momento della firma, attesa per la metà di febbraio. Attualmente i due Governi stanno preparando due documenti: la firma di un Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (nel seguito “CDI”) e una “roadmap” con cui si cercherà di stabilire il percorso per risolvere le questioni ancora aperte. Entrambi i documenti dovrebbero essere firmati prima del 2 marzo 2015, termine ultimo per la Svizzera per uscire dalla black list italiana (seppur limitatamente alla black list che considera come criterio lo scambio automatico d’informazioni) e, conseguentemente, per permettere ai clienti italiani di banche svizzere di beneficiare del dimezzamento dei termini d’accertamento previsti nel programma italiano di autodenuncia fiscale (Voluntary Disclosure). Quest’intesa si pone l’obiettivo di migliorare le relazioni in ambito finanziario e fiscale tra i due Paesi, dopo le controversie che durano ormai da diversi anni, nonché di semplificare la regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati da parte dei contribuenti italiani, prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni del 2018. La CDI Svizzera-Italia sarà modificata mediante un Protocollo che riprende lo standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su richiesta. Come previsto in diverse convenzioni con altri Paesi, il Protocollo sarà applicabile dopo l'entrata in vigore a fattispecie a decorrere dalla data della firma. Oltre al Protocollo di modifica della CDI, i negoziati hanno sortito una roadmap contenente un chiaro impegno politico in merito a diversi punti delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario. La roadmap sarà pubblicata contestualmente alla firma del Protocollo di modifica della CDI e comprenderà in particolare i seguenti elementi: Il punto. #2 5 Le prime reazioni da parte degli ambienti economici e politici in Svizzera sono contrastate, anche perché le tematiche toccate dall’accordo sono molteplici. – Scambio automatico di informazioni: in futuro lo standard dell'OCSE tra la Svizzera e l'Italia dovrà essere introdotto tramite una nuova base legale. A questo proposito, si evidenzia che lo scorso 14 gennaio 2015 il Consiglio Federale ha avviato due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale. Il primo avamprogetto riguarda la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sull’assistenza amministrativa, firmata dalla Svizzera nell’ottobre 2013. Il secondo concerne invece la partecipazione della Svizzera all’Accordo multilaterale tra autorità competenti e la legge di attuazione sullo scambio automatico di informazioni (si veda l’articolo dedicato al tema più avanti). – Regolarizzazione del passato: i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera potranno partecipare al programma italiano di autodenuncia (Voluntary Disclosure) alle stesse condizioni di quelle applicate ad altri Paesi che non figurano sulle liste nere italiane. Entrambi gli Stati potranno inoltrare domande raggruppate per identificare le persone che intendono dissimulare valori patrimoniali non dichiarati. In questo caso è applicato lo standard dell'OCSE. Saranno escluse le cosiddette “fishing expeditions”. – Perseguimento penale nei confronti di contribuenti nonché di istituti finanziari e dei loro impiegati: i contribuenti che partecipano alla VD potranno beneficiare di una riduzione della pena. Gli istituti finanziari svizzeri e i loro collaboratori non saranno ritenuti di principio responsabili dei reati fiscali commessi dai loro clienti. Verrà tenuto in considerazione un eventuale comportamento cooperativo degli istituti finanziari ai fini della regolarizzazione degli averi dei loro clienti (questo fatto spiega il comportamento restrittivo messo in atto da alcune banche elvetiche in materia di prelevamenti e bonifici da parte della clientela italiana non dichiarata). – Ulteriore modifica della CDI Svizzera-Italia: in una seconda fase la CDI sarà pure rivista relativamente ad altri aspetti, tra i quali la riduzione delle aliquote fiscali applicate a dividendi e interessi, la modifica della disposizione contro gli abusi e l'introduzione di una clausola arbitrale. – Imposizione dei frontalieri: in futuro sarà adottato un sistema d’imposizione basato sullo “splitting”. I frontalieri saranno soggetti ad un'imposizione limitata in Svizzera pari al massimo al 70% del totale dell'imposta normalmente prelevabile alla fonte. Per la parte restante essi saranno sottoposti ad un'imposizione ordinaria in Italia. Non ci saranno più ristorni. Al momento il Ticino impone alla fonte i frontalieri e poi riversa il 38.5% del gettito ai comuni della fascia di confine (entro i 20 chilometri), mentre trattiene integralmente le imposte versate da coloro che arrivano da oltre 20 chilometri. La nuova imposizione dei frontalieri sarà oggetto di un accordo, che dovrà essere negoziato nella prima metà del 2015. – Black list italiane: con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della CDI, la Svizzera sarà stralciata dalle liste nere che considerano come criterio unicamente l'assenza dello scambio automatico di informazioni (in particolare la black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, in G.U. 10 maggio 1999, n. 107). Gli attuali regimi fiscali privilegiati per le imprese (ad es. società holding, società di sede, ecc.) che figurano sulle liste nere italiane (D.M. 21 novembre 2001, in G.U. 23 novembre 2001, n. 273) saranno stralciati non appena gli stessi saranno aboliti o resi conformi con gli standard internazionali (ciò dovrebbe avvenire con l’attuazione della “Riforma III dell’imposizione delle imprese”). – Accesso ai mercati finanziari: su questo delicato e importante aspetto non vi è ancora accordo, nonostante entrambe le parti ribadiscano la loro volontà di cercare soluzioni per migliorare la cooperazione transfrontaliera e l'accesso ai mercati finanziari. A breve saranno avviati colloqui tecnici al riguardo, nell’ambito dei quali il Consiglio Federale dovrà far ricorso a tutte le proprie abilità negoziali per giungere ad un’intesa che tuteli gli interessi degli intermediari finanziari svizzeri, che temono di trovarsi ostacolati nell’acquisizione di patrimoni dichiarati dall’Italia. – Campione d'Italia: Svizzera e Italia intendono proseguire a breve termine le discussioni finalizzate alla ricerca di soluzioni pragmatiche relativamente alle questioni aperte in materia di imposizione indiretta, rimandando al futuro le altre questioni fiscali e non fiscali dell'enclave. Per quanto riguarda il Protocollo, vi è generale soddisfazione da parte del mondo finanziario elvetico in merito alla prevista uscita della Svizzera dalla black list italiana, in quanto ciò permetterà di non discriminare la clientela italiana in Svizzera in merito alle sanzioni previste dalla VD. Una certa preoccupazione rimane circa eventuali ostacoli burocratici e fiscali per il mantenimento in Svizzera degli asset una volta regolarizzati, così come per il mancato accordo in merito all’importante questione dell’accesso del mercato transfrontaliero dei servizi finanziari, con il rischio che ciò possa limitare o addirittura bloccare l’afflusso di nuovi capitali dichiarati dall’Italia. Per quanto riguarda invece la roadmap, siamo ancora in alto mare in particolare per la questione legata ai frontalieri. L’insoddisfazione serpeggia tra i partiti conservatori ticinesi (in particolare Lega e Verdi) che si dicono insoddisfatti del 70% massimo di spettanza elvetica e si dichiarano pronti a bloccare nuovamente i ristorni nel prossimo mese di giugno qualora non si giunga ad una quota maggiormente favorevole per la Svizzera. Vi è inoltre il tallone d’Achille rappresentato dalla clausola inserita nell’accordo, che potrebbe portare lo stesso a decadere, qualora la Svizzera decidesse di applicare il nuovo articolo costituzionale (sic!) sull’immigrazione votato il 9 febbraio 2014, in un modo ritenuto insoddisfacente e pregiudizievole per l’Italia (ossia con contingenti e tetti massimi di lavoratori provenienti dall’UE e priorità nelle assunzioni alla manodopera residente in Svizzera). Un’ulteriore incognita è rappresentata inoltre dagli effetti del recente apprezzamento del franco svizzero sull’euro, che sta rendendo il Canton Ticino ancora più attraente per i lavoratori italiani, con il conseguente aumento della pressione sui salari (e il tanto temuto dumping). La partita, dunque, non è ancora finita e non si possono escludere colpi di scena né da parte svizzera né tantomeno da parte italiana, alla cui imprevedibilità siamo ormai abituati. Come si suol dire a queste latitudini…affaire à suivre! Andrea Artioli 6 Il punto. #2 Il punto. #2 7 La Voluntary: ma come funziona? Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il provvedimento legislativo sulla collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni illegalmente detenuti all’estero dagli italiani (Voluntary Disclosure). Nonostante i miglioramenti apportati rispetto alla prima versione, la procedura appare ancora complessa e molteplici sono i punti importanti da chiarire. Conclusosi il travagliato iter legislativo della Voluntary Disclosure (in seguito anche “VD”), sul cui esito positivo alcuni fino all’ultimo avevano malignato, raggiunto un pre-accordo di massima tra Svizzera e Italia, sul quale fino alla firma definitiva entro il 2 marzo prossimo non c’è da giurare, è arrivato il 30 gennaio il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni al modello definitivo per il rientro dei capitali. Si resta tuttora in attesa della circolare dell’Agenzia delle Entrate per fugare gli ultimi (molti) dubbi. Nel frattempo le decine se non addirittura centinaia di migliaia di contribuenti italiani titolari di un conto oltre frontiera, stretti tra la morsa della VD da un lato e di una Svizzera sempre più collaborativa e intransigente dall’altro, si interrogano smarriti su quelle che saranno le conseguenze di questa situazione che nulla ha a che vedere con i passati scudi fiscali, dove l’aliquota era una e unica per tutti, le difficoltà operative nulle o quasi e vi era una certa tutela della riservatezza tramite il regime di segretazione. Lungi da questo contributo ogni pretesa di completezza ed esaustività, date le molteplici variabili in gioco nonché la citata momentanea incertezza operativa, si intende fornire in questa sede una disamina della procedura di VD unitamente ad alcuni parametri numerici che possano fungere da primo orientamento per un calcolo “spannometrico”. Calcolo che il contribuente dovrà comunque approfondire e verificare con il proprio professionista. 1. VD internazionale e VD domestica Innanzitutto la nuova norma prevede, a differenza della precedente, due tipologie di istanza: – VD internazionale: • Riguarda le attività detenute all’estero. • Permette di regolarizzare le violazioni sul monitoraggio fiscale, ossia di omessa dichiarazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività estere. – VD domestica: • Per sanare violazioni dichiarative in materia di imposte dirette e indirette. La VD domestica, non prevista nella prima versione della procedura, è stata introdotta successivamente per evitare di discriminare quei soggetti che altrimenti non avrebbero potuto aderire alla collaborazione volontaria in quanto soggettivamente od oggettivamente non tenuti alla compilazione del quadro RW. Un importante punto riguarda la relazione tra le due istanze: sulla base di quanto indicato nelle istruzioni appena rilasciate, l’opzione per l’emersione delle attività internazionali appare vincolare il contribuente a sanare anche eventuali violazioni interne, dal momento che: – Le istruzioni specificano che sarà sufficiente barrare unicamente la casella “internazionale” per sanare violazioni internazionali e nazionali. – La relazione di accompagnamento alla VD internazionale dovrà contenere la determinazione degli eventuali maggiori imponibili anche non connessi (soggetti terzi esclusi) con le attività costituite o detenute all’estero. Le due istanze di VD potranno essere presentate entro il 30 settembre 2015 per violazioni commesse alla data del 30 settembre 2014. 2. Oggetto della procedura Per quanto riguarda la VD internazionale, oggetto della procedura sono: – Tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167). – Tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività – inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione di cui all’art. 12, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. La VD internazionale prevede una tassazione forfettaria opzionale al fine di semplificare il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie estere: – A condizione che la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto di VD internazionale non eccede i 2 milioni di euro. – All’attività finanziaria detenuta al 31 dicembre di ciascun anno accertabile viene attribuito un rendimento pari al 5%, a cui verrà applicata un’aliquota impositiva del 27% (che risulta essere peggiorativa ad es. rispetto all’aliquota del 12.5% valida fino al 2012). – Le movimentazioni in entrata e in uscita dal conto dovranno essere comunque indicate. 8 Il punto. #2 Per quanto riguarda la VD domestica potranno essere sanate: – Tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti d’imposta) e di IVA. Restano escluse dall’ambito di applicazione della procedura l’imposta sulle successioni e donazioni, l’IVIE e l’IVAFE. A queste violazioni si potrà porre rimedio mediante il nuovo istituto del “ravvedimento lungo” introdotto dalla Legge di Stabilità. 3. Soggetti interessati Potranno accedere alla VD internazionale: – Persone fisiche residenti in Italia, eredi residenti all’estero di de cuius italiani, enti non commerciali e soggetti assimilati residenti in Italia (trust, fondazioni e società semplici) che hanno violato l’obbligo di monitoraggio (RW) e che hanno eventualmente commesso violazioni non connesse alla detenzione di attività estere e ai relativi redditi. Residenza in Italia: – È sufficiente avere avuto la residenza in Italia anche in uno solo degli anni accertabili (la VD sarà quindi limitata agli anni in cui il soggetto aveva la residenza in Italia). – Potranno aderire alla VD anche i cittadini italiani trasferiti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati nonostante siano iscritti all’Aire (i quali, salvo prova contraria, sono considerati fiscalmente residenti in Italia come previsto all’art. 2, comma 2-bis Tuir). – Si evidenzia che il trasferimento di residenza all’estero non cancella il passato! – Trust incorporati in Stati black list, con un settlor (o più) e un beneficiario (o più) residenti in Italia. Detenzione di attività estere: – La detenzione è integrata in capo a tutte le persone che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentare le disponibilità estere (quindi se prendiamo quale riferimento una relazione bancaria svizzera, non solo i co-intestatari del conto ma anche i titolari di procura generale individuale). Trust, fondazioni ed enti non commerciali: – Vale il principio del “titolare effettivo”. – Persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio. – Se i futuri beneficiari sono già stati determinati: le persone fisiche beneficiarie del 25% o più degli asset. – Potenzialmente escluse le persone che, pur beneficiando di un’entità giuridica, non sono ancora state determinate (C.M. 38/E/2013). Alla VD domestica potranno accedere tutti i soggetti passivi ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive sui redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta residenti o non residenti: – Persone fisiche residenti in Italia, società semplici, enti non commerciali residenti che hanno commesso esclusivamente violazioni non connesse alla detenzione di attività estere e ai relativi redditi. – Persone fisiche ed enti commerciali non residenti che hanno commesso violazioni tributarie rientranti nell’ambito oggettivo della procedura. – Enti commerciali residenti o non residenti che hanno commesso violazioni tributarie rientranti nell’ambito oggettivo della procedura. Il punto. #2 9 4. Anni interessati L’istanza di VD dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2015 con riferimento a tutti gli anni per i quali siano ancora aperti i termini per l’accertamento delle imposte, rispettivamente per la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie. Con particolare riferimento alla VD internazionale, gli anni interessati dipenderanno dal tipo di violazione nonché una serie di fattori: – Violazioni relative al monitoraggio fiscale (RW): • Attività detenute in un Paese non black list: il termine per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (2009-2013). • Attività detenute in un Paese black list: tale termine è raddoppiato (2004-2013). • Paesi black list: Paesi presenti in almeno una delle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999, in G.U. 10 maggio 1999, n. 107 e D.M. 21 novembre 2001, in G.U. 23 novembre 2001, n. 273). • Esempi di Paesi black list ex D.M. 4 maggio 1999: Bahamas, Emirati Arabi Uniti, Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Mauritius, Panama, Monaco, Seychelles, Singapore, Svizzera. – Presunzione di reddito per gli asset “black list”: Gli asset detenuti in un Paese black list si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, con il conseguente raddoppio dei termini per l’accertamento (art. 12, comma 2 e 2-bis, D.L. 78/2009): • Infedele dichiarazione: per apporti negli anni 2006-2013 (4+4+1). • Omessa dichiarazione: per apporti negli anni 2004-2013 (5+5+1). • Rendimenti finanziari: non dovrebbero essere accertabili in virtù del raddoppio dei termini. Il raddoppio dei termini non sarà applicabile se congiuntamente si verificano le seguenti condizioni: – Sottoscrizione di una convenzione che preveda un effettivo scambio di informazioni (su richiesta) tra il Paese black list e l’Italia (compreso il periodo tra la stipula e l’entrata in vigore dell’accordo) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge sulla Voluntary Disclosure. – L’intermediario finanziario estero viene autorizzato dal contribuente a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di VD. – Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di VD, il soggetto trasferisca le attività ad un altro intermediario finanziario, si rilasci una medesima autorizzazione entro 30 giorni dal trasferimento e la stessa venga trasmessa entro 60 giorni all’Amministrazione finanziaria. Sono fatte salvo le violazioni tributarie che comportino l’obbligo di denuncia penale ex art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 risp. ex art. 331 c.p.p.: – Infedele dichiarazione: imposta evasa > 50'000 euro e redditi non dichiarati superiori a 2 milioni di euro o > al 10% dei ricavi (per le dichiarazioni presentate prima del 17 settembre 2011: imposta evasa > 103'291.38 euro e redditi non dichiarati superiori a 2'065'827.60 milioni di euro o > al 10% dei ricavi). – Omessa dichiarazione: imposta evasa > 30'000 euro (prima del 17 settembre 2011: > 77'468.53 euro). – Si rileva che al momento le soglie indicate nonché il raddoppio dei termini sono oggetto di revisione nell’ambito della bozza del decreto legislativo sulla certezza del diritto in materia tributaria. 10 Il punto. #2 5. Sanzioni e abbattimenti L’entità delle sanzioni sul monitoraggio (RW) dipenderà dalle seguenti variabili: – Se si tratta di un Paese black list: 5% fino al 2007 e 6% dal 2008. – Se entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Paese black list stipula una convenzione per lo scambio di informazioni, la sanzione sarà ridotta al 3%. – Se le attività sono detenute in Italia o in Stati membri dell’UE/ SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se a seguito della VD saranno trasferite nei predetti Stati (anche per il tramite di fiduciaria statica italiana) oppure ancora se il soggetto rilascerà all’intermediario finanziario estero l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, la sanzione sarà ridotta del 50% del minimo edittale (in tutti gli altri casi la riduzione sarà del 25%). – Infine verrà applicata la riduzione di 1/3 per definizione. Esempio per un patrimonio detenuto in Svizzera: – Sanzione applicabile in assenza di accordo -> 6% degli attivi per anno (dal 2008); 5% degli attivi per anno (fino al 2007). – Svizzera e Italia firmano un accordo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge -> 3% degli attivi per anno. – Se il cliente concede autorizzazione alla banca svizzera a trasmettere i propri dati all’autorità italiana -> 1.5% degli attivi per anno. – Riduzione 1/3 per definizione: 0.5% degli attivi per anno (2004-2013). Esempio per un patrimonio detenuto in un Paese black list che non firma un accordo con l’Italia, senza autorizzazione alla banca o intestazione fiduciaria: – Sanzione applicabile in assenza di accordo -> 6% degli attivi per anno (dal 2008); 5% degli attivi per anno (fino al 2007). – Riduzione della sanzione del 25% -> 4.5% degli attivi per anno (dal 2008); 3.75% degli attivi per anno (fino al 2007). – Riduzione 1/3 per definizione: 1.5% degli attivi per anno (dal 2008); 1.25% degli attivi per anno (fino al 2007). Le sanzioni applicabili sulle imposte sul reddito dipenderanno dalle seguenti variabili: – Redditi prodotti in Paesi black list: aumento di 1/3 della sanzione (fino al 2007 pari al 100% dell’imposta evasa e dal 2008 pari al 200%). – Riduzione del 25% della sanzione in virtù dell’adesione alla VD. – Redditi accertati in base alla presunzione di cui all’art. 12, DL 78/2009: sanzioni raddoppiate, a meno che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge venga stipulato un accordo per lo scambio di informazioni. – Adesione all’invito al contraddittorio: riduzione della sanzione a 1/6. – Accertamento con adesione: riduzione della sanzione a 1/3. 6.Condizioni –Irretrattabilità: • La VD potrà essere presentata una volta soltanto. • L’adesione non potrà esser condizionata al risultato finale. –Spontaneità: • Causa ostativa: l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria sarà precluso nel caso in cui il soggetto abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della VD. • In caso di presenza di causa ostativa, il soggetto potrà fare ricorso al nuovo istituto del “ravvedimento operoso”. – Completezza e veridicità: • Il contribuente deve indicare tutti gli investimenti esteri non dichiarati nel quadro RW (non sarà possibile una VD “parziale”). • Introduzione del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (art. 5-septies) che prevede la reclusione da sei mesi a sei anni. • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rilasciare al professionista che assiste il soggetto, con la quale il contribuente attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero. 7.Procedura L’istanza per la VD dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Occorrerà fornire i dati identificativi del soggetto, indicare i soggetti collegati, i dati rilevanti per l’individuazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali. Entro 30 giorni dall’invio dell’istanza di VD, andrà inoltrata via posta elettronica certificata una relazione d’accompagnamento piuttosto corposa, che contempli: – L'ammontare degli investimenti detenuti all'estero. – La determinazione dei redditi-fonte o dei redditi-prodotto. – La determinazione delle imposte evase anche se non connesse alle attività estere. – Le indicazioni concernenti i soggetti collegati alle attività estere. La relazione d’accompagnamento prevede inoltre che si specifichino i dati relativi a un’eventuale precedente adesione allo scudo fiscale del 2009 per evitare casi di doppio prelievo (conseguentemente, verrà meno la segretazione dello scudo). Sarà possibile presentare un’istanza integrativa entro 30 giorni dall’invio. Scaduto tale termine, l’istanza non potrà essere ripresentata. 8.Sintesi Come evidenziato, la VD appare sicuramente come un’operazione di portata “ciclopica”, che richiederà in molti casi l’intervento di professionisti competenti e molto ben organizzati, dati i tempi piuttosto stretti e il numero elevato di casistiche. Come evidenziato nel corso del presente testo, molti sono i punti rilevanti ancora in attesa di chiarimento. Oltre a quelli già evidenziati, possiamo menzionare, in via non esaustiva, i seguenti: – Ambiguità in merito alla localizzazione delle attività qualora ci si trovi in presenza di strutture “black list/white list”, quali ad esempio: • Società di Panama con relazione bancaria in Svizzera. • Polizza vita con compagnia delle Barbados e relazione bancaria in Svizzera. – Dubbi relativi al raddoppio dei termini: • Relativamente alle sanzioni sul monitoraggio (RW) appare possibile la riduzione dei termini a 5 anni in un emendamento al D.L. “Milleproroghe”. • In merito alle violazioni tributarie che comportino l’obbligo di denuncia penale ex art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 risp. ex art. 331 c.p.p.: da chiarire con la bozza del decreto legislativo sulla certezza del diritto in materia tributaria. – La regolarizzazione di immobili all’estero presenta ancora delle incognite: • La riduzione a 1/6 delle sanzioni RW non appare materialmente possibile (intrasferibilità dell’oggetto, nessun intermediario finanziario estero coinvolto). – La regolarizzazione di attività depositate in cassetta di sicurezza (cash, oro, monete, pietre preziose) nonché le opere d’arte presenta oggettive difficoltà: • Gli investimenti e le attività finanziarie detenute nei Paesi black list in illecito valutario si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 D.L. 78/2009). • Conseguentemente, fornire la prova contraria circa l’origine di questi beni (per i quali potrebbe non esistere più una traccia) potrebbe risultare arduo o addirittura impossibile. – Deduzioni sul carico d’imposta: • Restano ancora da chiarire temi importanti quali, ad esempio, il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero così come l’euroritenuta pagata sulle somme oggetto di regolarizzazione o il trattamento delle minusvalenze. – Informazioni legate a eventuali soggetti collegati: • Mentre è pacifico che si debba trattare unicamente di soggetti strettamente connessi all’operazione di VD (come ad esempio il cointestatario di un conto bancario), si attendono ulteriori chiarimenti che fughino ogni dubbio circa il fatto che la VD possa diventare un’operazione di delazione di soggetti terzi che non godrebbero di alcuna forma di protezione. Concludiamo riprendendo la domanda iniziale: ma come funziona questa VD? La risposta è che, fatto salvo (forse) per le VD forfettarie, non si può generalizzare: ogni singolo caso andrà studiato e valutato individualmente e soprattutto ci si dovrà affidare a dei professionisti che dispongano di molteplici competenze (fiscali, contabili, finanziarie, bancarie e finanche linguistiche, allorquando la documentazione bancaria provenga da Paesi in cui non si parla l’italiano) e dotati di supporti organizzativi all’altezza della complessità di quest’operazione. Un ulteriore aspetto importante riguarda il costo del professionista incaricato dell’allestimento della pratica. Si consiglia a questo proposito di valutare più offerte. Andrea Artioli Il punto. #2 11 In arrivo da Berna/1: Legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) Il Consiglio federale svizzero ha deciso di voler estendere unilateralmente lo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE a tutti gli Stati e i territori con i quali è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che ancora non lo prevede. Lo scorso 22 ottobre 2014 è stata avviata la procedura di consultazione del nuovo strumento legislativo. Si tratterà di una legge transitoria, volta a garantire a tutti gli Stati partner della Svizzera uno scambio di informazioni allargato, in assenza di una specifica norma convenzionale. 12 Il punto. #2 Il punto. #2 13 Era il giorno venerdì 13 marzo 2009 quando il Consiglio federale (CF) annunciò la decisione di abbandonare la tradizionale politica restrittiva praticata dalla Svizzera in ambito di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, adottando lo standard completo elaborato dall’OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali. L’opera di revisione della (fitta) rete di convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) esistenti, rispettivamente di conclusione di nuove CDI, ebbe immediato impulso. Ma negoziare una CDI è un processo che richiede tempi lunghi, e la Svizzera di tempo ne ha a disposizione poco. Le valutazioni del Global Forum, decisive per allontanarsi definitivamente dalle temute liste nere e grigie, premono: la Confederazione non vuole (e non può) mancare l’ammissione alla seconda fase delle peer review. Ad oggi ci sono infatti ancora circa 69 Stati o territori con i quali uno scambio di informazioni secondo lo standard completo OCSE non è possibile. Il 19 febbraio 2014 il CF ha quindi deciso di procedere ad un’estensione unilaterale dello scambio di informazioni su domanda conforme allo standard con tutti gli Stati e i territori con i quali è già oggi in vigore una CDI che però ancora non prevede tale forma di collaborazione. Il diritto internazionale riconosce infatti ad uno Stato la possibilità di contrarre obblighi nei confronti di uno Stato terzo tramite un atto normativo unilaterale. Su questa base il Global Forum accetta la messa in opera di tali misure se hanno carattere di soluzioni temporanee, intese ad accelerare l’attuazione dello standard, e sempre che siano rispettati alcuni principi generali, e meglio: – La definizione di criteri chiari e oggettivi per determinare gli Stati ai quali è possibile applicare la misura unilaterale. – L’informazione degli Stati che beneficiano della misura. – La disponibilità a concludere un accordo bilaterale (giacché, ai fatti, le misure unilaterali non offrono la stessa certezza del diritto e la stabilità di una convenzione bilaterale o multilaterale, potendo essere modificate o ritirate in qualsiasi momento dallo Stato che le ha introdotte). – Belgio, Singapore e San Marino hanno già fatto uso di tale facoltà. 14 Il punto. #2 Il 22 ottobre 2014 il CF ha quindi messo in consultazione il progetto della “Legge concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni” (LASSI). La LASSI disciplina solo, ma pur sempre, lo scambio di informazioni su domanda, ivi comprese delle cosiddette “domande raggruppate” previste dallo standard internazionale. Essa non introduce alcuno scambio di informazioni spontaneo o automatico, e si presenta come una misura volutamente transitoria che, nelle intenzioni, permetterà uno scambio di informazioni allargato solo sino al momento in cui tale scambio potrà avvenire nel quadro di un vero accordo internazionale con lo Stato interessato. Per quanto riguarda gli operatori ticinesi e i loro clienti, rileva conoscere l’impatto che la LASSI potrebbe avere nei rapporti con l’Italia. A proposito si osserva che lo scorso 16 gennaio il CF ha annunciato (ufficialmente) di aver raggiunto un’intesa di principio sulle questioni fiscali. In tale contesto, la CDI tra Svizzera e Italia sarà modificata (adeguata) a mezzo di un Protocollo che riprende lo standard OCSE in materia scambio di informazioni su domanda. La LASSI sarà quindi gradualmente abbandonata la Svizzera continuerà a rinegoziare le sue CDI o a convenire altri strumenti anche quando entrerà in vigore la LASSI – e verrà completamente abrogata quando con tutti gli Stati o territori interessati sarà in vigore un accordo sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. D’altra parte, sebbene concepita quale normativa di diritto interno, la LASSI rappresenta – entro il suo campo d’applicazione – uno strumento equivalente ad una CDI. Il progetto di legge codifica i principi di reciprocità (al momento in cui presenta la domanda, lo Stato richiedente deve poter garantire alla Svizzera lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard internazionale riconosciuto), così come la protezione dei dati e il principio di specialità (lo Stato o territorio richiedente deve confermare che le informazioni scambiate sono tenute segrete, che saranno trasmesse soltanto a determinate persone o autorità, e che saranno utilizzate soltanto per scopi chiaramente definiti). Tale regolamentazione dovrebbe trovare applicazione dopo la sua entrata in vigore con riguardo a fatti avvenuti posteriormente alla data della firma, atto che dovrebbe avvenire prima del prossimo 2 marzo (si vocifera addirittura per metà febbraio). Dovesse realizzarsi tale eventualità, l’Italia non rientrerà più nel novero degli Stati interessati dalla LASSI. Curzio Toffoli Avvocato, Master of Advanced Studies in Tax Law Studio legale notarile Toffoli&Sala – Chiasso Tel.: +41 91 682 83 41 [email protected] Anche qualora dovesse essere approvata dal parlamento federale, LASSI sottostà al referendum facoltativo, costituzionalmente previsto. Nelle intenzioni del CF, la LASSI potrebbe entrare in vigore già nel 2016. Nell’ipotesi affermativa, grande rilevanza assumono (come sempre) le disposizioni transitorie. In linea di principio, la LASSI troverà applicazione alle domande di informazioni presentate dalla sua data d’entrata in vigore per le informazioni relative a un periodo fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore oppure, in mancanza di un periodo fiscale, per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell’anno civile seguente la sua entrata in vigore. Una disciplina specifica, e più articolata, ha invece dovuto essere introdotta per quanto attiene alle CDI concluse con gli USA, la Francia, il Qatar e il Messico. Lo studio legale e notarile Toffoli&Sala (in Chiasso, Svizzera) nasce del 2009, unendo le specifiche competenze di due professionisti con una ventennale esperienza nel settore legale e notarile. Curzio Toffoli è avvocato e Master of Advanced Studies in Tax Law. Quale avvocato, egli si occupa di consulenza e contenzioso in materia civile e amministrativa (principalmente commerciale, bancario e finanziario) con particolare attenzione al diritto tributario svizzero e internazionale (soprattutto in relazione al tema dello scambio di informazioni fiscali). L’avv. Toffoli collabora attivamente con il Centro di competenze tributarie della SUPSI di Lugano (nell’insegnamento e quale relatore a convegni e seminari) e scrive regolarmente contributi per riviste e testi specializzati nella materia tributaria. Luciana Sala è avvocato e notaio. Quale avvocato, ella si occupa di consulenza e contenzioso civile (in specie nel diritto matrimoniale, di famiglia, delle tutele e curatele e successorio) e amministrativo (in specie edilizio). Nella sua funzione di pubblico notaio, l’avv. Sala cura l’allestimento e la registrazione di tutti gli atti pubblici richiesti dalla legge (diritto di famiglia, successorio, immobiliare e commerciale). Il punto. #2 15 In arrivo da Berna/2: Scambio automatico d’informazioni Il Consiglio federale ha dato inizio all’iter che porterà allo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018. Con questo passo, la Svizzera intende chiudere definitivamente con un certo tipo di passato e non rappresentare più un rifugio per gli evasori fiscali. La Svizzera marcia decisa verso la trasparenza fiscale ponendo le basi per lo scambio automatico di informazioni. Con questa finalità, il Consiglio federale (in seguito anche “CF”) ha avviato il 14 gennaio 2015 due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale, che dovrebbero rendere possibile anche lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018. Il primo avamprogetto riguarda la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sull’assistenza amministrativa (in seguito anche “Convenzione sull'assistenza amministrativa”). Il secondo concerne invece la partecipazione della Svizzera all’Accordo multilaterale tra autorità competenti (in seguito anche “MCAA”) e la Legge federale di attuazione sullo scambio automatico di informazioni (in seguito anche “LSAI”). La questione riguardante gli Stati verso i quali la Svizzera introdurrà questo scambio automatico di dati sarà sottoposta separatamente, in un secondo tempo, al Parlamento. Si evidenzia come l'adesione alla Convenzione del 1988 del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa, nel frattempo firmata da 69 Stati e posta in vigore da 43, funge oggi da standard per la cooperazione internazionale nelle questioni fiscali. Il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni si pone l’obiettivo di impedire la sottrazione d'imposta transfrontaliera. Finora circa 100 Stati, tra cui la Svizzera e i principali centri finanziari, si sono impegnati a favore della ripresa dello standard. La decisione del CF di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e di attuare lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni va vista nell’ambito della cosiddetta “strategia del denaro bianco”, che punta ad una piazza finanziaria svizzera concorrenziale, integra e rispettosa degli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, di quelli riguardanti la trasparenza e lo scambio di informazioni. L'attivazione dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni avverrà su base bilaterale e sarà oggetto di progetti separati che saranno sottoposti per approvazione all'Assemblea federale. Le relative trattative con la Commissione europea e i possibili Stati partner sono già in corso oppure saranno avviate prossimamente. La Svizzera intende a questo proposito dare priorità a quegli Stati per lei economicamente più importanti e che garantiscano standard giuridici solidi. Lo standard internazionale non toccherà lo scambio di informazioni all'interno di un Paese e non sarà neppure oggetto delle due consultazioni. La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa Il 15 ottobre 2013 il CF ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Questa Convenzione contiene le basi di diritto materiale in merito all'assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli altri Stati contraenti. La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede tre forme di scambio di informazioni: Su richiesta, spontaneo e automatico. Lo scambio di informazioni su richiesta soddisfa lo standard dell'OCSE che è stato ripreso dalla Svizzera nel 2009 e integrato da allora in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e in vari accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa permette alla Svizzera di accrescere il numero di Stati Partner con i quali può, su domanda, scambiare informazioni conformemente allo standard OCSE. Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa viene introdotto anche lo scambio spontaneo di informazioni. In sostanza, una giurisdizione che è entrata in possesso di informazioni fiscali potrà trasmetterle spontaneamente a un'altra giurisdizione che si presume ne sia interessata. Finora circa 40 Stati sembrano intenzionati a introdurre questa possibilità, tuttavia i criteri non sono ancora stati fissati. Sarà necessaria a questo proposito una specifica ordinanza. La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. A questo proposito, la Svizzera intende porre una riserva in merito all’assistenza in materia di esecuzione e alla notifica di documenti, consentendo unicamente la notifica diretta a mezzo posta in Svizzera di documenti di autorità estere e, di converso, la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità svizzere all’estero. Infine, il CF vuole limitare l’applicabilità temporale della Convenzione sull’assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e perseguiti penalmente a un periodo successivo alla firma della Convenzione da parte della Svizzera nel 2013. Resta aperta la questione sulla retroattività, che potrebbe riguardare i tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge. Multilateral Competent Authority Agreement e Legge sullo scambio automatico d’informazioni Il 19 novembre 2014 la Svizzera ha firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, “MCAA”), il quale è necessario per poter applicare lo standard dell'OCSE in modo uniforme. L’Accordo si basa sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo standard elaborato dall'OCSE con gli Stati del G20 per lo scambio automatico di informazioni (Norma comune di dichiarazione, la quale stabilisce chi deve raccogliere quale tipo di informazioni su quali conti). Poiché non tutte le disposizioni dell'Accordo e della Norma comune di dichiarazione sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili, si rende necessario adottare una legge federale di accompagnamento. Il CF ha pertanto deciso di elaborare una legge ad hoc, la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI), la quale disciplini l'applicazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e contenga disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili. Per quanto riguarda i diritti di consultazione e i diritti procedurali delle persone interessate, la LSAI rimanda in linea di principio alla legge federale sulla protezione dei dati. Le informazioni ottenute sulla base dello scambio automatico potranno essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero. Le due consultazioni termineranno il 21 aprile 2015. I messaggi del CF all'attenzione del Parlamento sono previsti per l'estate del 2015, mentre i disegni di legge potranno essere dibattuti dalle Camere federali a partire dall'autunno del 2015. Anche considerando i tempi per un eventuale referendum, appare possibile porre in vigore le basi giuridiche per l’inizio del 2017. Il primo scambio automatico di informazioni verrebbe quindi effettuato nel 2018. Andrea Artioli Il CF intende inoltre rilasciare due dichiarazioni. Innanzitutto, di regola la Svizzera informerà le persone interessate sul previsto scambio di informazioni. Quindi, la Svizzera non darà seguito alle domande di verifiche fiscali in Svizzera da parte di autorità estere. Il punto. #2 17 In pillole Assistenza in Svizzera per la pratica di Voluntary Disclosure Confermata dal popolo svizzero l’Imposizione secondo il dispendio Il 30 novembre 2014 il popolo svizzero ha respinto l’iniziativa popolare “Basta ai privilegi fiscali dei milionari” con il 59.2% di “sì” contro il 40.8% di “no”. L’iniziativa chiedeva che venissero aboliti i privilegi fiscali a favore delle persone fisiche e in particolare che venisse soppressa l’imposizione secondo il dispendio (chiamata anche “globale”). Rimanendo la base legale federale, i Cantoni continueranno così ad avere autonomia fiscale nell’imporre gli stranieri facoltosi che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Si ricorda che può essere tassato secondo il dispendio soltanto chi: – È di nazionalità straniera. – Stabilisce il suo domicilio in Svizzera per la prima volta oppure dopo un’assenza di almeno dieci anni. – Non esercita alcuna attività lucrativa in Svizzera. Chi soddisfa queste condizioni ha il diritto di pagare l’imposta federale diretta in funzione del proprio dispendio. I Cantoni sono liberi di decidere se prevedere questa modalità d’imposizione anche per le imposte cantonali e comunali. Respinta l’iniziativa “Salvate l’oro della Svizzera” Per il 1° gennaio 2016 è attesa l’entrata in vigore di nuove disposizioni, che prevedono in particolare un inasprimento delle condizioni minime per poter beneficiare dell’imposizione forfettaria: – Il dispendio a livello mondiale dovrà ammontare almeno al settuplo della pigione o del reddito locativo (finora pari al quintuplo). – Ai fini dell’imposta federale diretta, la base minima di calcolo è innalzata a 400'000 franchi. Anche i Cantoni sono tenuti a fissare un importo minimo, ma possono deciderne liberamente l’ammontare (il Canton Ticino ha deciso di portare la base minima pure a 400'000 franchi). – I Cantoni saranno esplicitamente tenuti a prendere in considerazione l’imposta sulla sostanza anche per l’imposizione secondo il dispendio. – I coniugi che vogliono essere tassati in base al dispendio dovranno soddisfare entrambi tutte le condizioni necessarie. – Abolizione del diritto alla tassazione forfettaria per i cittadini svizzeri nell’anno di arrivo o rientro in Svizzera. – Alle persone che già oggi sono imposte secondo il dispendio, la regolamentazione vigente sarà applicata fino al 31 dicembre 2020. Qualora il Cliente intenda regolarizzare il proprio patrimonio detenuto in Svizzera, attivando la procedura di “Voluntary Disclosure”, Tresa Consulting SA potrà fornire assistenza in loco con un team italo-svizzero. Il processo si articolerà in due fasi distinte. Fase 1 • Raccolta delle informazioni e della documentazione. • Ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio e delle fonti di reddito, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente. • Determinazione delle imposte e delle sanzioni dovute per i periodi fiscali non ancora soggetti a prescrizione. • Incontri con il Cliente per analizzare gli esiti. • Predisposizione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria da sottoporre all'Agenzia delle Entrate. Le attività sopra indicate saranno svolte presso la sede di Lugano di Tresa Consulting SA. Fase 2 Il deposito dell’istanza presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di competenza del Cliente e la successiva gestione del contraddittorio saranno affidati a studi di dottori commercialisti di fiducia di Tresa Consulting SA a cui dovrà essere conferito apposito mandato. In alternativa, nel caso in cui il Cliente ritenga di affidare l'incarico in tal senso ad un professionista di sua fiducia, Tresa Consulting SA fornirà la documentazione frutto dell'attività svolta per il completamento della Fase 1. Eventuali problematiche di carattere legale potranno essere gestite da avvocati penalisti italiani e svizzeri con cui Tresa Consulting SA è già in stretto contatto. Onorari Gli onorari previsti per la gestione della Fase 1 da parte di Tresa Consulting SA si differenziano a seconda dell’applicazione della procedura forfettaria ovvero analitica e della difficoltà della pratica, secondo il preventivo che verrà fornito al Cliente prima della sottoscrizione del mandato. Per informazioni: Tresa Consulting SA Via Ferruccio Pelli 13 A, 6901 Lugano Tel.: +41 91 210 47 64 Fax: +41 91 210 47 66 www.tresaconsulting.com [email protected] Il popolo svizzero ha respinto nel referendum dello scorso 30 novembre 2014 l’iniziativa che voleva aumentare al 20% le riserve auree e conservarle interamente in Svizzera. Largo il successo dei “no” che si sono attestati al 72.26% contro il 22.74% dei “sì”. Detto per inciso, la Banca Nazionale Svizzera, commentando il risultato del referendum, si era detta soddisfatta del voto. Infatti, qualora fosse stata accolta, l’iniziativa le avrebbe impedito di “raggiungere i propri scopi” nonché di continuare a perseguire la “propria politica sul cambio franco-euro”… politica alla quale ha deciso in modo del tutto abrupto di porre fine lo scorso 15 gennaio! Albula Advisors SA Via Ferruccio Pelli 13 A Casella postale 5127 CH-6901 Lugano Phone +41 (0)91 210 35 00 Fax +41 (0)91 210 35 20 www.albula-advisors.com [email protected] Ogni sforzo è stato fatto per assicurare l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non rappresentano un’offerta né sono in alcun modo vincolanti. Si declina pertanto ogni responsabilità. Per ottenere gratuitamente Il Punto in versione elettronica, è sufficiente collegarsi al sito web www.albula-advisors.com e scaricare il file pdf. 18 Il punto. #2 Il punto. #2 19 Your life. Our mission. Your independent financial advisors.