Unico PF 2016 - ODCEC Forlì

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Unico PF 2016 - ODCEC Forlì
Unico PF 2016: novità
a cura del Dott. Giorgio Gavelli
Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità del frontespizio
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Unico PF 2016
LE NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO
UNICO 2015
UNICO 2016
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Unico PF 2016
Nella Sezione ‘‘Tipo dichiarazione’’ si segnalano:
L’eliminazione della casella ‘‘Indicatori’’
Con Comunicato Stampa 29 gennaio 2016 (relativo all’approvazione degli studi di settore),
l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli
adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli
anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare:
 modelli INE (Indicatori di normalità economica);
 il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo
d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.
Il documento dell’Agenzia precisa che:
“Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più
necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno
essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate.”
Diversa modalità di compilazione della casella ‘‘Dichiarazione Integrativa’’
Cod. “1”, se la dichiarazione è presentata dopo la scadenza dei termini ordinari ma
entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione, per cui è possibile ricorrere al ravvedimento operoso
Cod. “2” se la rettifica della dichiarazione è effettuata a seguito della comunicazione 4
inviata dall’Agenzia
delle
Entrate
ex -Z
art.
1, commi
da 634 a 636, Finanziaria 2015
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SIRRI
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AVATTA
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Nella Sezione ‘‘Firma della dichiarazione’’, si segnala
la nuova casella ‘‘Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario’’
contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che
le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione
(art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014)
e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente
nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario
incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.
Anche in questo caso,
affinché l’indicazione sia valida
occorre la conferma
«di accettazione incarico»
accanto alla sottoscrizione
dell’intermediario
Detta casella va associata alla
nuova casella ‘‘Ricezione altre comunicazioni telematiche’’
presente nella Sezione ‘‘Impegno alla presentazione telematica’’,
che l’intermediario deve barrare per
indicare l’accettazione della ricezione di dette comunicazioni.
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Le novità sulle detrazioni:
spese scolastiche,
spese funebri, etc.
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LE NOVITA’ DEL QUADRO RP – RIGHI DA RP8 A RP14
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SPESE SCOLASTICHE
I chiarimenti della
Circolare n. 3/2016
In particolare, l’art. 1, c. 151, lett. a), L. n. 107/2015 è intervenuto sul c. 1, art. 15, TUIR:
modificando la lett. e), con la quale è ora
disciplinata solamente la detraibilità delle
spese sostenute per la frequenza di
corsi di istruzione universitaria, in misura
non superiore a quella stabilità per le tasse
e i contributi delle università statali;
Per le università
private si attende
il Decreto sugli
importi massimi
aggiungendo la nuova lettera e-bis), dedicata
alle spese sostenute per la frequenza delle
seguenti scuole:
- scuole dell’infanzia (scuole “materne”);
- del primo ciclo di istruzione (scuole
elementari e medie inferiori);
- scuola secondaria di secondo grado
(scuole superiori);
rientranti nel sistema nazionale di istruzione
di cui all’articolo 1, Legge 10 marzo 2000, n.
62.
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La Legge n. 107/2015
(c.d. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”),
è intervenuta sull’art. 15, comma 1, TUIR,
modificando la disciplina relativa alla detraibilità delle spese di istruzione.
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“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo: […]
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo
grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1
della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o
studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche
per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il
beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con
quello di cui alla presente lettera”
Le spese di istruzione in esame sono, quindi, detraibili al 19%
nel limite di € 400,00 all’anno per alunno o studente.
Si noti, inoltre, che, in base al sopracitato disposto normativo, la detrazione prevista
per tale tipologia di spesa non è cumulabile con la detrazione prevista
per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta
STUDIOdalla
SIRRIlett.
-GAVELLI
-ZAVATTA
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formativa disciplinata
i-octies)
del medesimo
art. 15, c. 1, TUIR
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Vi rientrano tasse,
contributi obbligatori
(nonché contributi volontari)
e altre erogazioni liberali
deliberati dagli istituti
scolastici o dai loro organi
e sostenuti per la
frequenza scolastica
ma per finalità diverse
da quelle di cui alla
lett. i-octies)
(es. tassa di iscrizione,
tassa di frequenza e spese
per la mensa scolastica).
Rimangono indetraibili
l’acquisto di materiale di
cancelleria e di testi
scolastici per la scuola
secondaria di primo e
secondo grado.
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Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente
nell’interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico.
ad uno dei genitori
allo studente fiscalmente a carico
la detrazione compete al genitore stesso
la spesa può essere suddivisa
in parti uguali fra i genitori dichiaranti;
qualora essi intendano ripartire la spesa
in misura diversa dal 50%, devono
annotare la diversa percentuale di
ripartizione nel documento d’appoggio
Inoltre, se un coniuge risulta
fiscalmente a carico, l’altro potrà
detrarre integralmente la spesa.
Per dimostrare il sostenimento delle spese scolastiche sono sufficienti i documenti di
appoggio recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno d’imposta di riferimento.
Pertanto, sarà necessario conservare le attestazioni di versamento
delle spese sostenute (bollettini, bonifici, ecc.).
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Se il documento è intestato:
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LE NOVITA’ DEL MODELLO PER LE SPESE SCOLASTICHE
Si ricorda che tale detrazione non è cumulabile
con quella prevista per le erogazioni liberali agli istituti scolastici
per l’ampliamento dell’offerta formativa (codice “31”)
l’utilizzo del codice “13” soltanto per le “Spese per istruzione universitaria”
A tal fine si rammenta che per le Università non statali italiane e straniere, le spese
in esame non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da un
apposito DM (ad oggi non ancora disponibile) per ciascuna Facoltà universitaria
N.B. Resta ferma la detrazione per le spese di frequenza degli asili nido (età
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni) per un importo non superiore a 632 € a figlio (righi da
RP8 a RP14, codice 33)
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l’introduzione del nuovo codice “12” per le
“Spese di istruzione diverse da quelle universitarie”
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ESEMPIO 1 – SPESE DI ISTRUZIONE
FREQUENZA DI UNIVERSITA’ STATALE
Per le spese di istruzione universitaria non sono previsti limiti massimi
ed essendo riferite ad un’università statale
possono essere interamente portate in detrazione.
La detrazione spettante è pari a: € 958,00 x 19% = € 182,02  € 182,00.
Uno dei righi da RP8 a RP14 sarà così compilato:
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Tasse universitarie corrisposte all’Università di Bologna
in data 23 ottobre 2015: € 958,00.
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Retta di € 3.250,00 corrisposta al liceo classico
di un istituto paritario da parte del figlio fiscalmente a carico.
La spesa massima ammessa in detrazione,
da indicare con codice 12, è di € 400,00
e pertanto la detrazione spettante sarà pari a: € 400,00 x 19% = € 76,00.
Uno dei righi da RP8 a RP14 sarà così compilato:
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ESEMPIO 2 – SPESE DI ISTRUZIONE
FREQUENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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Altre novità : erogazioni liberali e spese funebri
l’introduzione di un più ampio ambito di applicazione
della detrazione per le spese funebri (codice “14”)
ad opera dall’art. 1, c. 954, Legge di Stabilità 2016.
Dette spese, infatti, nel limite massimo di € 1.550 per decesso,
sono detraibili, già retroattivamente dal 2015,
anche se relative a persone non legate
da un vincolo di parentela con il dichiarante
Nei righi da RP8 a RP14
per l’indicazione delle spese funebri
si utilizza il codice 14,
comprendendo le spese eventualmente indicate
con lo stesso codice nella Certificazione Unica 2016.
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l’innalzamento da € 2.065 a € 30.000 dell’importo massimo sul quale è possibile
fruire della detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in denaro
a favore di ONLUS o iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con DPCM, negli Stati non appartenenti all’OCSE, da
indicare con il codice “41” . Resta ferma che, per la verifica del limite, va
considerato anche l’importo indicato con il codice «20» (calamità)
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I vari bonus «edilizi»
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IL QUADRO RP – SEZ. III A E III B
SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
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anche per il 2015 la detrazione è fruibile nella misura del 50%
su una spesa massima di € 96.000;
in caso di acquisto di immobile facente parte
di un edificio interamente ristrutturato,
la detrazione spetta a condizione che
la vendita/assegnazione dell’immobile sia effettuata
entro18 mesi (non più 6 mesi) dal termine dei lavori;
in caso di lavori su parti comuni condominiali, nella dichiarazione di ciascun
condòmino nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condominio, nella
Sezione III B va barrata la casella “Condominio” e non vanno riportati i dati catastali
del condominio in quanto gli stessi sono comunicati dall’amministratore.
In caso di “condominio minimo” (fino a 8 condòmini) , se è presente l’amministratore e il codice
fiscale del condominio, trovano applicazione dette indicazioni mentre se non è stato nominato
l’amministratore e non è stato richiesto il codice fiscale del condominio, nella Sezione III A va
indicato il codice fiscale del condòmino che ha pagato la spesa agevolata con il bonifico
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La struttura delle Sezioni III A e III B, nelle quali vanno esposti i dati relativi
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire
della detrazione d’imposta (36% - 50% -65%) non presenta novità di rilievo.
Ai fini della compilazione si rammenta che:
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LAVORI EFFETTUATI NEL «CONDOMINIO MINIMO»
Tutto ciò, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito
bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte
delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art.
25 del D.L. n. 78 /2010 all’atto dell’accredito del pagamento,.
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Con Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha
superato l’orientamento precedentemente tenuto nella Circolare n.
11/2014 e nella Risoluzione n. 74/2015 (fermi restando i
comportamenti già posti in essere sulla base di tali chiarimenti) e ha
chiarito che, in assenza del codice fiscale del “condominio
minimo”, i contribuenti, per beneficiare della detrazione, indicano il
codice fiscale del condòmino che, non essendo stato nominato
l’amministratore, ha effettuato il bonifico.
Il contribuente, in sede di controllo, è tenuto a dimostrare che gli
interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si
avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o
intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente
richiesta, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori
effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
del condominio.
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IL QUADRO RP – SEZ. III C
SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
la detrazione è subordinata all’esecuzione di lavori di recupero edilizio per i quali
spetta la detrazione del 50% eseguiti a decorrere dal 26.6.2012.
In merito nella citata Circolare n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la
sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una
componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile
intervento di «manutenzione straordinaria», consente l’accesso al bonus arredi,
in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”;
la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di
sostenimento delle spese per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;
la detrazione spetta nella misura del 50% su una spesa massima di € 10.000 (a
prescindere dalla spesa sostenuta per la ristrutturazione) ed è ripartita in 10 rate;
il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario/postale
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AVATTA
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ovvero
carta-Zdi
debito/credito.
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Considerato che la detrazione spettante per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati
all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio
è riconosciuta anche per il 2015, con le stesse modalità previste per il 2014,
la Sez. III C presenta la medesima struttura e modalità di compilazione dello scorso anno.
In particolare si rammenta che:
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BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
I chiarimenti della
Circolare n. 7/2016
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
per l’acquisto di mobili o elettrodomestici destinati agli immobili sui
quali sono stati eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio
sono detraibili nella misura del 50%
e fino ad un massimo di € 10.000 per unità immobiliare.
Per fruire dell’agevolazione in commento:
è necessario aver sostenuto (dal 26 giugno 2012)
spese per le quali è possibile beneficiare della
detrazione IRPEF per recupero edilizio
(art. 16-bis, c. 1, TUIR) nella maggior misura del 50%;
l’acquisto dei mobili ed
elettrodomestici deve essere
finalizzato all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
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Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63
(come prorogato da ultimo ad opera della Legge n. 208/2015) le spese sostenute:
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sia i contribuenti che hanno sostenuto
le spese in anni precedenti,
a decorrere dal 26 giugno 2012
Per fruire della detrazione, l’acquisto dei mobili ed
elettrodomestici deve essere effettuato mediante
bonifico bancario o postale
carte di credito o debito
(possibilità introdotta dalla Circolare n. 29/2013).
Va considerata la data dell’operazione, quindi
il giorno di utilizzo della carta evidenziata nella
ricevuta telematica di avvenuta transazione.
Non rileva il giorno di addebito sul conto corrente.
finanziamento a rate
(possibilità che si evince dalla
lettura delle istruzioni alla
compilazione del Mod. 730).
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2013,
non sono ammesse altre
modalità di pagamento, quali assegni bancari o contanti.
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L’Agenzia delle Entrate,
nella Circolare n. 7/2016,
chiarisce che possono usufruire
dell’agevolazione:
sia i contribuenti che sostengono
spese per interventi di ristrutturazione
dell’immobile nel 2016
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il codice fiscale del beneficiario della detrazione
la partita IVA/codice fiscale del fornitore
la causale di riferimento relativa ai lavori di recupero edilizio (art. 16-bis, TUIR)
L’utilizzo del bonifico per il pagamento
(con indicazione della causale relativa al recupero edilizio)
comporta l’applicazione della ritenuta ex art. 25, D.L. n. 78/2010
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, quesito n. 5.3)
pari all’8% dal 1° gennaio 2015.
Nella Circolare n. 7/2016, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che,
ai fini del bonus mobili “giovani coppie” (e anche ai fini del «bonus mobili» ordinario),
il pagamento delle spese può essere effettuato mediante bonifico “ordinario”, non
soggetto
ritenuta.
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La Circolare 18 settembre 2013, n. 29, aveva affermato che
il pagamento mediante bonifico degli arredi o elettrodomestici
andava effettuato rispettando le regole proprie
dell’agevolazione per recupero edilizio, ovvero indicando:
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Con Circolare n. 11/2014, l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la detraibilità delle
spese per recupero edilizio sostenute mediante finanziamento (pagamento a rate).
la società che eroga il finanziamento deve pagare il
corrispettivo al fornitore mediante bonifico bancario o postale
Le condizioni
richieste per fruire
di detta modalità di
pagamento sono le
seguenti:
Considerato il nuovo orientamento dell’Agenzia,
non è più necessario che il bonifico sia
effettuato con le modalità proprie del
recupero edilizio (bonifico soggetto a ritenuta);
il contribuente conservi copia della ricevuta del bonifico
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Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del Mod. 730 si evince che
tale modalità di pagamento è ammessa anche con riferimento ai mobili
ed elettrodomestici acquistati per l’immobile oggetto dei lavori.
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LE NOVITA’ DEL QUADRO RP – SEZ. IV
SPESE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
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Ferma restando la struttura della Sezione,
va evidenziata l’introduzione di 2 nuovi codici,
da indicare a colonna 1 dei righi da RP61 a RP64,
per fruire della detrazione del 65%
delle spese sostenute per i nuovi interventi agevolabili
introdotti dall’art. 1, comma 47, Finanziaria 2015.
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Limite massimo col.8
Cod.
col. 1
Agevolazione spettante (detrazione)
Spese sostenute
fino al 05.06.2013
Spese sostenute
dal 06.06.2013
al 31.12.2015
Interventi di riqualificazione energetica (100.000 €)
€ 181.818,00
€ 153.846,00
2
Interventi su strutture opache e infissi per riduzione
trasmittanza termica (60.000 €)
€ 109.091,00
€ 92.308,00
3
Installazione di pannelli solari per produzione acqua
calda (60.000 €)
€ 109.091,00
€ 92.308,00
4
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
(30.000 €)
€ 54.545,00
€ 46.154,00
5
Acquisto e posa in opera di schermature solari ex art.
14, comma 2, DL n. 63/2013, a protezione di una
superficie vetrata, applicate in modo solidale con
l’involucro edilizio e non liberamente montabili e
smontabili. Possono essere applicate, rispetto alla
superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate
purché mobili e “tecniche”. Non devono essere autonome
(aggettanti) e applicate a vetrate esposte a nord (60.000€)
6
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale a biomasse ex art. 14, comma 2-bis, DL n.
63/2013. Si tratta di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati a
biomasse combustibiliSTUDIO
(30.000
€). -GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
SIRRI
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1
€ 92.308,00
(solo spese
sostenute
dal 2015)
/
€ 46.154,00
/
NOVITA’
(solo spese
sostenute
dal 2015)
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Le varie detrazioni per i
canoni di locazione
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QUADRO RP – SEZ. V
DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE
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Al rigo RP71 vanno indicate (suddividendo per codice) le seguenti detrazioni forfettarie
(tutte legate ad un limite di reddito complessivo del dichiarante e ad un immobile utilizzato
come abitazione principale):
“generica” per
per inquilini
inquilini di
di alloggi
alloggi adibiti
adibiti ad
ad abitazione
abitazione principale
principale
“generica”
relativa agli immobili locati con contratto a canone convenzionale
spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni
per contratti di alloggi sociali
La detrazione per gli studenti universitari fuori
sede non va indicata qui ma nei “righi generici”
(RP8-RP14) con il codice 18, in quanto non è
forfetaria ma è pari al 19% del canone sino
all’importo
massimo di € 2.633,00.
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& ASSOCIATI
La detrazione per i dipendenti titolari
di un contratto di locazione con
trasferimento di residenza per motivi
di lavoro va indicata a rigo RP72.
!
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Il limite reddituale
e le detrazioni
per i familiari a carico
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FAMILIARI A CARICO
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SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
al lordo degli oneri deducibili
al lordo delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
al lordo del reddito soggetto a “cedolare secca” (v. rigo RN1, colonna 1)
al lordo dell’agevolazione ACE (rigo RS37, colonna 11)
al lordo dell’abitazione principale e delle sue pertinenze
(per le quali non sia stata pagata l’IMU)
al lordo della quota esente per i “frontalieri” (per il 2015 pari a 7.500 euro)
al lordo del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per i soggetti
che applicano il regime “di vantaggio” (minimi) e per i soggetti forfetari
al netto dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta
o a-G
tassazione
separata
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AVELLI-ZAVATTA
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Il limite reddituale di € 2.840,51 per essere considerati “a carico”
si calcola:
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SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
Gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta
anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono:
spese per veicoli per persone con disabilità (rigo RP4)
spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5)
spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codici 12 e 13)
spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15)
spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16)
spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
(righi da RP8 a RP14, codice 18)
contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato
l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria
(righi da RP8 a RP14, codice 32)
spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33)
assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza
STUDIO
IRRIRP8
-GAVELLI
-ZAVATTA
& A36
SSOCIATI
(righiSda
a RP14,
codici
e 37)
Le novità dell’Unico PF 2016
spese sanitarie, anche per persone con disabilità (righi RP1, col. 2 e RP3)
33
Unico PF 2016
Gli oneri per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo anche se
sostenuti nei confronti di familiari fiscalmente a carico sono:
contributi previdenziali ed assistenziali deducibili (rigo RP21)
contributi di previdenza complementare (righi da RP27 a RP31)
e contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale
(rigo RP26, codice 6)
per la quota non dedotta da parte del familiare stesso
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Si ricorda inoltre che dal periodo d’imposta 2001,
nel caso di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale
intestato ad entrambi i coniugi,
il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico
può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi
(art. 15, comma 1, lett. b), TUIR).
34
Unico PF 2016
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO
spese sanitarie
sostenute
nell’interesse
di familiari affetti da patologie
che danno diritto all’esenzione
dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica (rigo RP2),
per la quota di detrazione
che non trova capienza
nell’imposta dovuta
dal familiare “malato”
spese mediche e di
assistenza specifica
per persone con disabilità
(rigo RP25)
spese per addetti
all’assistenza personale
(righi da RP8 a RP14, codice 15)
spese funebri NEW
RP8
a RP14,
codice&14)
S(righi
TUDIOda
SIRRI
-GAVELLI
-ZAVATTA
ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Il Legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare
della detrazione/deduzione spettante
anche per talune tipologie di spese sostenute
nell’interesse di familiari non a carico,
vale a dire:
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
I quadri RA e RB:
redditi dei terreni
e dei fabbricati
36
Unico PF 2016
IL QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
Le novità dell’Unico PF 2016
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
37
Unico PF 2016
In linea generale, per i terreni non affittati permane la tassazione IRPEF sul reddito
agrario e quindi l’IMU sostituisce esclusivamente la tassazione sul reddito dominicale.
parzialmente montano, se posseduti e condotti da CD o IAP
iscritti nella previdenza agricola (lettera P, colonna S).
Tale esenzione opera anche se detti terreni erano concessi in
affitto/comodato a CD/IAP iscritti nella previdenza agricola;
delle isole minori (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Ustica,
Eolie, Sulcitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane,
Toscane e del Mar Ligure).
Le novità dell’Unico PF 2016
Per il 2015
l’esenzione IMU
riguardava tutti i
terreni la cui
ubicazione
risultava essere,
alternativamente
in un Comune:
totalmente montano (lettera T, colonna S dell’elenco dei
Comuni elaborato dallISTAT - http://www.istat.it/it/archivio/6789).
Con Risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF, il MEF ha chiarito che
tale esenzione è applicabile su tutti i terreni agricoli, a
prescindere dalla qualifica del possessore;
L’esenzione, inoltre:
ha validità per tutte le ipotesi
riguarda anche i terreni agricoli ad immutabile destinazione
previste, anche nel caso di
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
terreni non coltivati.STUDIO SIRRI
inusucapibile
(a prescindere
-GAVELLI-ZAVATTA
& ASSOCIATIdal Comune di ubicazione);
38
Unico PF 2016
L’art. 1, comma 909, Legge di Stabilità 2016, interviene nuovamente
sul comma 512, Legge n. 228/2012 disponendo che, a decorrere dal 2016,
l’ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e agrario si applica nella misura del 30%.
Ferma restando la struttura del quadro, si evidenzia che, in applicazione
dell’art. 1, c. 512, Finanziaria 2013 e dell’art. 7, c. 4, DL n. 91/2014:
per il 2015, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al:
30% per la generalità dei soggetti
10% per i terreni agricoli di coltivatori diretti/IAP
iscritti nella previdenza agricola
Le novità dell’Unico PF 2016
Tale modifica non riguarda i terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza
agricola, i quali dal 2016 saranno tenuti ad operare la sola
rivalutazione prevista dalla Legge n. 662/96 (80% e 70%).
Nel Mod. UNICO/2016 i redditi
dominicale ed agrario vanno indicati
nelle colonne 1 e 3 senza operare
alcuna rivalutazione.
La rivalutazione verrà effettuata nella
fase di determinazione della base
imponibile (colonne 11, 12 e 13).
per il calcolo dell’acconto 2016 va applicata l’ulteriore rivalutazione
del 30% (come per il saldo 2015) mentre non va applicata la
rivalutazione
del 10%
i terreni
di coltivatori
diretti/IAP.
STUDIO
SIRRIper
-GAVELLI
-ZAVATTA
& ASSOCIATI
39
Unico PF 2016
IL QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI
Le novità dell’Unico PF 2016
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
40
Unico PF 2016
Anche quest’anno, ai fini di una corretta tassazione IRPEF
si dovrà tener conto dei fabbricati ad uso abitativo (A1-A11, escluso A10)
non locati e soggetti ad IMU situati nello stesso comune
nel quale si trova l’abitazione principale (anche se fabbricato rurale);
tali immobili concorrono infatti alla formazione
della base imponibile IRPEF e addizionali nella misura del 50%.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Per le dichiarazioni relative al 2015
valgono i criteri già conosciuti
con riferimento alla scorsa dichiarazione (redditi 2014)
41
Unico PF 2016
se non locati o abitazione principale soggetta ad IMU (di lusso): scontando
l’IMU non sono soggetti ad IRPEF, e il 50% della rendita rivalutata (eventualmente
maggiorata di 1/3) viene riportata a rigo RN50 per l’ISEE/RED etc.
Immobili
di interesse
storico-artistico
se non locati ma nello stesso Comune dell’abitazione
principale: concorrono alla formazione del reddito
imponibile per il 50% della rendita catastale rivalutata
e maggiorata di 1/3 (se abitativo), ulteriormente ridotta del
50% (quota residua a rigo RN50)
se locato, l’imponibile consiste nel maggiore importo tra il
65% del canone di locazione e la rendita catastale, rivalutata
e ridotta al 50%. In caso di canone convenzionale
si applicherà una ulteriore riduzione del 30%
se locati a “cedolare secca”, l’aliquota del 10% (canone concordato) o del 21%
si applica sul maggior importo tra il 100% del canone di locazione
e la rendita catastala rivalutata e ridotta del 50%
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
se abitazione principale non soggetta ad IMU: la rendita catastale
rivalutata e ridotta al 50% concorrerà a formare il reddito complessivo
ma fruirà della deduzione prevista per l’abitazione principale
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Gli immobili all’estero
(aspetti reddituali)
43
Unico PF 2016
TASSAZIONE IMMOBILE DETENUTO ALL’ESTERO
TASSAZIONE STATO
ESTERO
ART. 70 TUIR
(TASSAZIONE IN ITALIA)
IVIE
CONSEGUENZE
Immobile a
disposizione
SI,
su base catastale
SI,
imponibile estero
SI
NO tassazione
SI RL12, col. 1 e RN50
Immobile a
disposizione
NO
NO
SI
NO RL12
Immobili
locati
SI,
imponibile
SI,
sul canone deliberato
all’estero con credito
d’imposta
SI
Nessuna,
tassazione a
rigo RL12, col. 2
Immobili
locati
NO,
non imponibile
SI,
sull’85% del canone
SI
Nessuna,
tassazione a
rigo RL 12, col. 2
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
SITUAZIONE
44
Unico PF 2016
I REDDITI DEGLI IMMOBILI NON IMPONIBILI IRPEF
PER EFFETTO DELL’IMU O DELL’IVIE
Redditi degli immobili non locati
situati all’estero e soggetti all’IVIE
Redditi relativi agli altri immobili non locati soggetti
ad IMU, compresi quelli (al 50%) situati nel Comune
in cui vi è l’abitazione principale del contribuente.
Sempre in questo rigo vanno riportati i redditi
dominicali dei terreni non affittati e soggetti ad IMU.
I redditi indicati in questi rigo sono ininfluenti ai fini IRPEF,
ma assumono rilievo ai
fini della
diAVATTA
prestazioni
previdenziali ed assistenziali
STUDIO
SIRRIrichiesta
-GAVELLI-Z
& ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Rendita dell’abitazione principale
soggetta ad IMU (di lusso)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Il quadro RC:
redditi di lavoro dipendente
46
Unico PF 2016
LE NOVITA’ DEL QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Le novità dell’Unico PF 2016
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
47
Unico PF 2016
Si segnala:
l’innalzamento a € 7.500 (anziché € 6.700) del limite oltre il quale il reddito di lavoro
dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo
l’aumento da € 640 a € 960 (80 x 12) dell’importo annuo
riconosciuto a titolo di “bonus IRPEF” ai lavoratori dipendenti
con reddito complessivo non superiore a € 24.000, di cui all’art. 1, DL n. 66/2014,
fermo restando che, superata la soglia di € 24.000, il bonus si riduce proporzionalmente
fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a € 26.000
È confermato che per consentire di determinare correttamente
la spettanza/non spettanza del “bonus IRPEF”
tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo RC14.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
l’eliminazione della Sezione “Somme per incremento della produttività” considerato
che per il 2015 non è stata riproposta la tassazione agevolata di tali somme
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Il quadro CR per i
crediti d’imposta «nazionali»
ed il quadro CE per il credito
relativo alle imposte estere
Unico PF 2016
49
LE NOVITA’ DEL QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA
Le novità dell’Unico PF 2016
sono state eliminate le Sezioni I-A e I-B presenti nel mod. UNICO 2015 PF
riservate al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.
Al fine di gestire le novità introdotte dall’art. 15, D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”),
per fruire di dettoScredito
ora-Gnecessario
compilare
il quadro CE (Fascicolo 3)
TUDIO SèIRRI
AVELLI-ZAVATTA
& ASSOCIATI
50
Unico PF 2016
LE NOVITA’ DEL QUADRO CE
CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
riguarda anche i soggetti che hanno prodotto
redditi diversi da quelli d’impresa
(nel quadro CR non è infatti più possibile esporre i dati
per fruire del credito per le imposte
pagate all’estero dalle persone fisiche)
va compilato anche per fruire del
nuovo “credito internazionalizzazione”
ex art. 167, comma 5, TUIR (modificato
dall’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Ai fini della compilazione del quadro CE è necessario tener conto delle modifiche
apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione, nonché dei
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5.3.2015, n. 9/E.
In particolare si evidenzia che tale quadro:
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Il quadro RE:
redditi di lavoro autonomo
52
Unico PF 2016
LE NOVITA’ DEL QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Le novità dell’Unico PF 2016
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Unico PF 2016
53
Nel quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni”
si evidenzia che:
Detti importi, non costituendo più un costo deducibile per il
professionista, non vanno ricompresi neppure a rigo RE15 “Spese per
prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in
pubblici esercizi” dove sono state eliminate le colonne 1 e 2;
a rigo RE7 “Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a euro 516,46” e a rigo RE8 “Canoni di locazione finanziaria relativi a beni
mobili” è presente la nuova colonna 1 “commi 91 e 92 L. 208/2015” riservata al maxi
ammortamento introdotto dall’art. 1, commi 91 e 92, Finanziaria 2016.
In particolare in detto campo va indicata la differenza tra la quota
ordinariamente deducibile e la maggiorazione connessa all'agevolazione
spettante; tale importo è ricompreso nell’ammontare delle quote di
ammortamento
riportato a colonna 2 (col. 1 rappresenta un “di cui” di col. 2)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
a rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica” non devono essere
ricomprese le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
acquistate direttamente dal committente in quanto detti importi, a decorrere dal 2015,
non costituiscono più compenso in natura per il professionista a seguito delle
modifiche apportate all’art. 54, comma 5, TUIR ad opera del D.Lgs. n. 175/2014.
54
Unico PF 2016
ESEMPIO – LAVORATORE AUTONOMO
Per il periodo d’imposta 2015 il dott. Bianchi può dedurre, con riferimento
al fotocopiatore € 360 a titolo di quota di ammortamento ordinaria (1.800*20%)
ed € 144 a titolo di maxi ammortamento (((1.800*1,4)*20%)-360).
Per quanto riguarda il monitor, invece, essendo un bene di valore inferiore a € 516,46,
il relativo costo risulta interamente deducibile nell’anno di acquisto;
pertanto la spesa deducibile ammonta ad € 322 (230*1,4),
di cui € 92 a titolo di maxi-ammortamento.
Il rigo RE del Mod. UNICO PF 2016 risulterà così compilato:
144+92
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
360+144+322
Le novità dell’Unico PF 2016
Alfio Bianchi, libero professionista esercente la professione di dottore commercialista,
ha acquistato in data 1° dicembre 2015
un fotocopiatore multifunzione nuovo del valore di € 1.800, oltre IVA,
e un monitor nuovo del valore di € 230, oltre IVA.
Unico PF 2016
55
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI
Le spese di vitto e alloggio erano integralmente deducibili
dalla formazione del reddito del professionista
se sostenute dal committente e
FINO AL
se addebitate in fattura dal professionista stesso.
31.12.2014
Inoltre, l’Agenzia aveva chiarito che tutte le spese di vitto e alloggio,
sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura,
erano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi,
rimanevano fuori dal limite di deducibilità del 2% parametrato
all’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Con la nuova normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute
direttamente
dalSIRRI
committente
non costituiscono
STUDIO
-GAVELLI-ZAVATTA
& ASSOCIATI compensi in natura.
Le novità dell’Unico PF 2016
Tra le novità contenute nel quadro RE del modello UNICO 2016 Persone fisiche,
occorre prestare particolare attenzione alle spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazioni di alimenti e bevande indicate nel rigo RE15,
dal quale è stata eliminata l’indicazione delle spese integralmente deducibili
se sostenute dal committente per conto del professionista
e da questi addebitate in fattura.
Unico PF 2016
56
I chiarimenti della
Circolare n. 31/E/2014
Tale deroga comporta che le citate spese
- di cui il professionista beneficia, anche se acquistate dal committente sono irrilevanti sia quali compensi in natura
sia quali spese per la produzione del reddito da addebitare in fattura.
Ne consegue che, per il committente,
le spese in esame saranno deducibili secondo le regole
ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
L’esclusione dai “compensi in natura” delle spese di vitto e
alloggio sostenute dal committente,
introduce una deroga al principio generale
secondo il quale costituisce compenso per il professionista
il rimborso delle spese da parte del committente
ovvero il sostenimento delle spese
DAL
direttamente da parte del committente
01.01.2015
57
Unico PF 2016
LE NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO
UNICO 2016
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
UNICO 2015
58
Unico PF 2016
IPOTESI 1: Il servizio alberghiero e/o di ristorazione
verrà fatturato direttamente al committente,
con indicazione in fattura del professionista che ne ha usufruito.
IPOTESI 2: Il professionista sostiene direttamente le spese di
vitto e alloggio necessarie allo svolgimento dell’incarico
e chiede il rimborso delle stesse al committente.
In questo secondo caso, la spesa è fatturata direttamente
al professionista e riaddebitata in fattura al committente
Tali spese concorreranno alla formazione del reddito di lavoro
autonomo del professionista.
Il professionista dovrà pertanto sommare i rimborsi spese di vitto e alloggio
riaddebitati al committente agli altri compensi professionali incassati nel
2015 indicando l’importo complessivo nel rigo RE2 colonna 2
“Compensi
dall’attività
STUDIO derivanti
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTAprofessionale
& ASSOCIATI e artistica”.
Le novità dell’Unico PF 2016
Le spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente
non devono essere indicate al rigo RE2 colonna 2
“Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica”
del modello UNICO 2016 Persone fisiche.
59
Unico PF 2016
L’importo deducibile così determinato dovrà essere indicato
al rigo RE15 “Spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazione di alimenti e bevande”.
Il nuovo regime non trova applicazione nel caso in cui le spese di vitto ed alloggio
sono sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al
committente (ipotesi 2), né con riguardo a prestazioni diverse come, per esempio, le
spese di trasporto, anche se acquistate direttamente dal committente
(Circolare n. 31/2014).
Rimangono, quindi, deducibili in misura piena dal reddito
professionale le spese di viaggio sostenute dal committente ed
addebitate in fattura dal professionista stesso.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Dall’altro lato, le spese di vitto e alloggio intestate al professionista
saranno deducibili dal professionista stesso
nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 54, comma 5, TUIR
e quindi, nella misura del 75% e, in ogni caso,
per un importo complessivamente non superiore al 2%
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
(risultante dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 “Totale compensi”
e l’importo indicato nel rigo RE4 “Plusvalenze patrimoniali”).
60
Unico PF 2016
del limite del 2% di deducibilità delle spese in esame, fermo
restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo;
del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.
Di contro, il suddetto limite di deducibilità del 75%
non opera per il committente in relazione alle spese sostenute
per l’acquisto di spese di vitto e alloggio di cui sono beneficiari
i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi
resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.
Rimane fermo, in ogni caso, la dimostrazione, per il committente,
dell’inerenza della spesa, dell’effettività della stessa e che,
dalla documentazione fiscale, risultino gli estremi del professionista
o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Inoltre, l’esclusione delle prestazioni alberghiere e di somministrazione
di alimenti e bevande dai compensi in natura, comporta che
non si considerano compensi percepiti e non devono essere considerate
nell’ammontare dei compensi che costituiscono la base di commisurazione:
61
Unico PF 2016
Lavoro autonomo
In ambito tributario viene
modificato l’art. 54, c. 5,
TUIR con riferimento alle
spese di aggiornamento
professionale
Attualmente, esse sono deducibili al 50% per le
‘‘spese di partecipazione a convegni, congressi e
simili o a corsi di aggiornamento professionale,
incluse quelle di viaggio o di soggiorno’’
Inoltre, per le spese di vitto e alloggio sostenute
in tale ambito, scatta la doppia penalizzazione
Si aggiunge il 75%
di cui allo stesso
comma 5 dell’art. 54
Secondo il provvedimento, dal 2016 vi sarà deducibilità integrale per le ‘‘spese
per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento
professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi’’
Con il limite annuo di 10.000 €
di spese sostenute (principio di cassa)
Sparisce il riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno,
le quali rientreranno,
nelle regole generali di deducibilità.
STUDIO Squindi,
IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Un Ddl autonomo nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 prevede
alcune modifiche al lavoro autonomo.
62
Unico PF 2016
Lavoro autonomo
le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione della
competenze, orientamento, ricerca
e sostegno all’auto-imprenditorialità,
mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati
in relazione alle condizioni del mercato del lavoro
erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono altresì interamente deducibili
gli oneri sostenuti per la garanzia contro
il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo
fornita da forme assicurative o di solidarietà
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Saranno inoltre integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 5.000 euro,
Unico PF 2016
63
LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE
Interrogazione a risposta immediata n. 5-08069 del 10 marzo 2016
Chiarimenti circa l’imputabilità della responsabilità per mancato versamento della
ritenuta d’acconto operata al professionista dal sostituto d’imposta
L'articolo 22 del Tuir consente la detrazione dall'imposta delle ritenute d'acconto «operate» e
l'articolo 36-ter prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle
dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. Poiché tali disposizioni non pongono come
condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente
non riceve la certificazione del sostituto può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la
fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui
dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.
Il fisco si è, quindi, concentrato solo sull'idoneità della prova sull'effettuazione della ritenuta; la
sentenza della commissione tributaria di Sondrio riprende quindi la tesi della risoluzione 68/E/2009
non condivisa, però, dalla Corte di cassazione che, nelle sentenze 10082/2003, 14033/2006,
8316/2009, 24962/2010 e 23121/2013 ha, invece, subordinato lo scomputo delle ritenute
all'effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidalmente al
pagamento dell'imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto; l'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 limita, però, la responsabilità solidale del
sostituito alle ritenute a titolo d'imposta non «effettuate né versate» –: non ritenga opportuno
assumere apposite iniziative per indicare la giusta interpretazione della fattispecie normativa
esposta in premessa al fine di chiarire l'imputabilità della responsabilità sulle ritenute d'acconto non
versate dal sostituto d'imposta, tenendo conto che la richiesta di versamento dell'importo già
«trattenuto» provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un'azione esercitabile in
sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione delle stessa amministrazione
finanziaria per richiedere le ritenute direttamente al sostituto. Camera dei Deputati
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Comm.ne Finanze
Seduta del 09.03.2016
Le novità dell’Unico PF 2016
DOMANDA
64
Unico PF 2016
Interrogazione a risposta immediata n. 5-08069 del 10 marzo 2016
Chiarimenti circa l’imputabilità della responsabilità per mancato versamento della
ritenuta d’acconto operata al professionista dal sostituto d’imposta
Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano talune criticità concernenti lo scomputo delle
ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal
committente sostituto d'imposta. Al riguardo, gli Onorevoli richiamano una recente pronuncia della
Commissione Tributaria di Sondrio che ha accolto il ricorso del contribuente che ha scomputato la
ritenuta in sede di dichiarazione precisando che la responsabilità solidale del sostituito d'imposta è
prevista solo per le ritenute non effettuate né versate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Pertanto, tenuto conto dell'assenza di un uniforme indirizzo interpretativo da parte della Suprema
Corte di Cassazione in merito alla fattispecie in esame, gli Onorevoli chiedono che si prevenga ad una
soluzione della questione prospettata in maniera tale da evitare un'ingiusta duplicazione impositiva a
carico del professionista. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, come precisato nella
risoluzione n. 68 del 18 marzo 2009, richiamata dagli Onorevoli interroganti, se il contribuente non
riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la
fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente
percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui
attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.
2 PROBLEMI
la prova dell’incasso al netto della ritenuta
la solidarietà
con-Z
ilAVATTA
sostituto
che non versa
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
& ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
RISPOSTA