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SERIE GENERALE abb.post. post.- art. 45%1, -comma art. 2,1 comma 20/b Spediz. abb. Legge 27-02-2004, 23-12-1996,n.n.46662 - Filiale di Roma - Filiale di Roma Anno 156° - Numero 292 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA DIREZIONE E REDAZIONE MINISTERO EDELLA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESSO L’ISTITUTOIL POLIGRAFICO ZECCAGIUSTIZIA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMAE - DECRETI CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 PIAZZA G. VERDI, 1 -PRESSO 00198 ROMA La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato PA R T E P R I M A Roma - Mercoledì, 16 dicembre 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected] SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero delle infrastrutture e dei trasporti LEGGE 16 novembre 2015, n. 197. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. (15G00214) . . . Pag. DECRETO 9 dicembre 2015. 1 Modifica del decreto 6 febbraio 2015, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e viceversa». (15A09399) . . Pag. 25 LEGGE 11 dicembre 2015, n. 198. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00212) Pag. 24 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 2 dicembre 2015. Dichiarazione del carattere di eccezionalità per danni causati da organismi nocivi (Dryocosmus kuriphilus) nei territori della Regione Campania. (15A09346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2015, n. 198, recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”. (15A09336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 Serie generale - n. 292 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Ranbaxy». (15A09278) . . . . . . Pag. 40 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxyquales» (15A09279) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Germed». (15A09335) . . . . . . . . . Pag. 41 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Agenzia italiana del farmaco Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 ottobre 2015. (15A09347) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42 Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determina n. 1404/2015 del 4 novembre 2015 recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Doc Generici». (15A09271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memac» (15A09273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Ranbaxy». (15A09274) . . . . . . . Pag. 39 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belofran» (15A09275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nemezid» (15A09276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Germed». (15A09277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40 Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 novembre 2015. (15A09348) . . . . . . . . . . . Pag. 42 Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 settembre 2015. (15A09349). . . . . . . . . . . . Pag. 42 Ministero dell’interno Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione Suore di Carità Domenicane della Presentazione della Santa Vergine, in Roma. (15A09267) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42 Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in Montenero, in Livorno. (15A09268) . . . . . . . . . . . Pag. 42 Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Labico (15A09269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42 Riconoscimento della personalità giuridica del Convento Santa Rita, in Milano (15A09270) . . . . Pag. 42 — II — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 292 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 16 novembre 2015, n. 197. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 novembre 2015 MATTARELLA La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Visto, il Guardasigilli: ORLANDO la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica ALLEGATO 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. Art. 2. ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER LA COOPERAZIONE NELLA ESPLORAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRAATMOSFERICO PER SCOPI PACIFICI Ordine di esecuzione SOMMARIO 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo stesso. Art. 3. Articolo 1 - Scopo Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Ambito delle attività Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge, ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, l’Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione. Articolo 4 - Accordi attuativi Articolo 5 - Disposizioni finanziarie Articolo 6 - Responsabilità e rischio di perdita - rinuncia reciproca Articolo 7 - Registrazione degli oggetti spaziali Articolo 8 - Trasferimento di dati tecnici e beni Articolo 9 - Diritti di proprietà intellettuale Articolo 10 - Rilascio dei risultati e informazione al pubblico Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Articolo 11 - Scambio di personale e accesso agli impianti Articolo 12 - Sdoganamento e movimento di beni Articolo 13 - Sorvolo — 1 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 14 - Consultazione e risoluzione delle controversie Articolo 15 - Modifiche Articolo 16 - Effetto su altri accordi Articolo 17 - Obblighi permanenti Articolo 18 - Entrata in vigore e durata Articolo 19 - Risoluzione PREAMBOLO Il Governo della Repubblica italiana ( Italia), e il Governo degli Stati Uniti d’America (U.S.A), di seguito denominate congiuntamente “le Parti” o separatamente una “Parte”; Considerando le disposizioni del Trattato sui Principi che Governano le attività degli Stati nell’Esplorazione ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967 e degli altri trattati e accordi multilaterali sull’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico dei quali entrambi i Governi della Repubblica italiana e degli Stati Uniti d’America sono Parte; Richiamando la loro lunga e fruttuosa cooperazione nell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, attraverso la realizzazione di progetti congiunti di successo in una ampia gamma di aree e in particolare la cooperazione di lunga durata tra la “National Aeronautics and Space Administration” degli Stati Uniti (di seguito denominata NASA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata ASI); Considerando il desiderio di potenziare la cooperazione tra le Parti nel volo spaziale umano, nelle scienze spaziali e astronomiche, nell’uso dello spazio per la ricerca nelle scienze della Terra e nell’esplorazione, con potenziali benefici per tutte le nazioni; Richiamando la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in virtù dell’Accordo tra il Governo del Canada, il Governo degli Stati membri dell’ Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998 (qui di seguito denominato “IGA”); Riconoscendo che le Parti sono membri del Gruppo sull’Osservazione della Terra (GEO) e della Commissione sull’Osservazione Satellitare della Terra (CEOS), e che come tali, entrambe s’impegnano di attuare i Principi di Condivisione dei Dati del “Group on Earth Observations and the Commettee on Earth Observation Satellites” Serie generale - n. 292 (GEOSS) con riferimento ai dati di scienza della Terra e di monitoraggio ambientale operativo; Convinti del rilevante ruolo dello spazio nel contribuire al beneficio sociale ed economico; e Desiderosi di stabilire un quadro legale generale al fine di facilitare la continuazione e il consolidamento di una più proficua relazione tra le Parti, Concordano quanto segue: Articolo 1 Scopo Il presente Accordo Quadro, di seguito denominato “l’Accordo”, sancisce gli obblighi, termini, e condizioni per la cooperazione tra le Parti nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici nei settori di comune interesse, e su basi di equità e di mutuo beneficio. Articolo 2 Definizioni 1. Il Termine “Agenzia Attuativa” significa: a) Per il Governo degli Stati Uniti d’America, la “National Aeronautics and Space Administration” (NASA), il “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA), lo “United States Geological Survey” (USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati Uniti che il Governo degli Stati Uniti d’America può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; e b) Per il Governo della Repubblica italiana, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed ogni altro ente controllato dal Governo della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica italiana può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; 2. Il termine “Danno” significa: a) Ferite corporali o altri danni alla salute di, o la morte di, qualsiasi persona; b) Danno a, perdita di, o perdita dell’uso di un qualsiasi bene; c) Perdita di reddito o di profitto, o d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti. 3. Il termine “Veicolo di Lancio” significa un oggetto, o parte di esso, destinato al lancio, lanciato dalla Terra, o che rientra sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi. 4. Il termine “Carico utile” indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in un Veicolo di Lancio. 5. Il termine “Attività Spaziali Protette” è riferito a tutte le attività concluse a seguito del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, ivi comprese le attività relative al Veicolo — 2 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA di Lancio o al Veicolo di Trasferimento, e le attività relative ai Carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in esecuzione del presente Accordo. Le Attività Spaziali Protette iniziano dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e terminano quando le attività realizzate in esecuzione del presente Accordo sono completate. Il termine “Attività Spaziali Protette” comprende ma non è limitato a: a) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, il test, la produzione, l’assemblaggio, l’integrazione o le operazioni o l’utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento, di Carichi utili o strumentazioni, così come di strumenti e strutture di supporto o dei servizi connessi; e b) Tutte le attività relative al supporto di Terra, test, addestramento, simulazione, o alle apparecchiature di guida e controllo e alle strutture o servizi connessi. Il termine “Attività Spaziali Protette” esclude le attività sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto di un Carico utile o un processo per un utilizzo diverso da quello per le attività in attuazione del presente Accordo. 6. (a) Il termine “Enti correlati” significa: i) Un contraente o sub-contraente di un’Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello; ii) Un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un’Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un’Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello; (b) Nell’Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita - Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine “Enti Correlati” significa anche: i) Un utente o un cliente di un Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o ii) Un contraente o subcontraente, compresi fornitori di qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una Agenzia Attuativa a qualsiasi livello. (c) Nell’Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita- Rinuncia Reciproca) e nell’Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) del presente Accordo, il termine “Ente correlato” può anche includere un altro Stato o un agenzia o un istituzione di un altro Stato, dove tale Stato, agenzia, o istituzione sia un ente sopra descritto o sia diversamente coinvolto nell’attività intraprese a seguito del presente Accordo. 7. Il termine “Veicolo di Trasferimento” significa qualsiasi veicolo che opera nello spazio e trasferisce un Carico utile o una persona o entrambi tra due differenti oggetti spaziali, tra due differenti posti sullo stesso oggetto spaziale o tra l’oggetto spaziale e la superfice di un cor- Serie generale - n. 292 po celeste. Un Veicolo di Trasferimento comprende anche un veicolo che parte da e rientra sul medesimo luogo su un oggetto spaziale. Articolo 3 Ambito delle attività 1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come “Programmi” nell’esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine. 2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione: a) Esplorazione Umana e Operazioni; b) Scienze Spaziali e Terrestri; c) Osservazione della Terra; e d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse. 3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando: a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale; b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale; c) Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni; d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici; e) Voli e Campagne aeronautiche; f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l’acquisizione dati; g) Applicazioni terrestri e spaziali; h) Strutture di terra per la ricerca; i) Analoghi terrestri; j) Scambio di personale scientifico; k) Scambio di dati scientifici; l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi; m) Attività di formazione e divulgazione e n) Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti. 4. Tutte le attività di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformità al diritto internazionale applicabile. 5. Il presente Accordo può essere applicato alle attività di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtù dell’Articolo 9 (Utilizzazione) dell’IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l’IGA. 6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superfice della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico. — 3 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 4 Accordi attuativi 1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attività congiunte o “Programmi” in base a questo Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se appropriato, disposizioni relative alla natura e all’ambito delle attività congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre le attività congiunte. 2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo. 3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi. Articolo 5 Disposizioni finanziarie 1. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative all’adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l’equipaggiamento e di altri beni di cui è responsabile. 2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilità dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacità di una Parte o di un’Agenzia Attuativa di adempiere alle attività da eseguire sulla base del presente Accordo, la Parte o l’Agenzia Attuativa che riscontra problemi, lo notificherà e si consulterà con l’altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile. Articolo 6 Responsabilità e rischio di perdita - Rinuncia reciproca 1. In merito alle attività eseguite in base al presente Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità favorirà la cooperazione nell’esplorazione, sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità, come disposta di seguito, sarà interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere l’obbiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilità è reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine di indirizzare le specifiche circostanze di una particolare cooperazione. 2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilità a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità in base alla quale ciascuna Parte Serie generale - n. 292 rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a) (iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito di Attività Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si applicherà solo se la persona, l’ente o il bene che causa il Danno è coinvolta nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l’ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali richiesta di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di: i) l’altra Parte; ii) l’Agenzia Attuativa dell’altra Parte; iii) un “Ente correlato” dell’Agenzia Attuativa dell’altra Parte; iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra. b) Inoltre, ciascuna Parte garantirà che la sua Agenzia Attuativa estenderà la reciproca rinuncia ad azioni di responsabilità come disposta dall’Articolo 6.2(a), agli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa richiedendo loro, per contratto o in altro modo, di accettare di: i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall’Art.6.2(a)(i) sino all’Articolo 6.2(a)(iv); e ii) richiedere che gli “Enti Correlati” rinuncino a tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall’Art. 6.2(a)(i) all’Art. 6.2(a) (iv). c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità sarà applicabile alle richieste di risarcimento sorte in virtù della Convenzione sulla Responsabilità per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilità), qualora la persona, l’ente o il bene che causa il Danno siano coinvolte nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l’ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette. d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica a: i. richieste di risarcimento tra una Parte e l’“Ente Correlato” della propria Agenzia Attuativa o tra gli “Enti correlati” di un’Agenzia Attuativa; ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un avente causa è Parte di questo Accordo o sia altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da atto doloso; — 4 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA iv. richieste di risarcimento per diritti di proprietà intellettuale; v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell’ Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità agli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa, ai sensi dell’Articolo 6.2(b); o vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell’altra Parte o dell’“Ente Correlato” dell’Agenzia Attuativa, dei sui obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base. e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate. f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare un appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale responsabilità e sulla difesa in merito a tale richiesta di risarcimento. Articolo 7 Registrazione degli oggetti spaziali Nell’ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiederà che il suo governo registri l’oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente articolo non avrà effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità. Articolo 8 Trasferimento di dati tecnici e beni Ai fini del presente Articolo il termine “Parte” si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative. Le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il software) necessari all’adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini del presente Accordo, in conformità alle seguenti disposizioni, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente Accordo: 1. Tutte le attività in base al presente Accordo saranno eseguite in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e i regolamenti riguardanti il controllo alle esportazioni. 2. Il trasferimento di dati tecnici ai fini dell’adempimento delle responsabilità delle Parti per quanto concerne l’interfaccia, l’integrazione e la sicurezza sarà nor- Serie generale - n. 292 malmente effettuato senza restrizioni, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Tutti i trasferimenti di beni e di dati tecnici di proprietà o soggetti al controllo alle esportazioni, sono sottoposti alle seguenti disposizioni: (a) Qualora una Parte o un suo “Ente Correlato” debbano trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita la protezione, tali beni saranno identificati in modo specifico e tali dati saranno contrassegnati. (b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno su tali dati indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati solamente per lo scopo di adempiere alle responsabilità della Parte ricevente o dei suoi Enti correlati, di cui al presente Accordo, e che tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti. (c) La Parte Ricevente o i sui Enti correlati devono rispettare i termini della notifica e proteggere tali beni e dati da un uso e dalla divulgazione non autorizzati. (d) Le Parti di questo Accordo devono fare sì che i loro Enti correlati rispettino le disposizioni di questo Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti. 4. Tutti i beni scambiati in attuazione del presente Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati esclusivamente per le finalità di questo Accordo. Una volta terminate le attività di cui al presente Accordo, la Parte ricevente o i suoi Enti correlati dovranno restituire o altrimenti disporre di tutti i beni e dati tecnici contrassegnati come di proprietà o soggetti al controllo per l’esportazione, forniti nell’ambito di questo Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti o dei suoi Enti correlati. Articolo 9 Diritti di proprietà intellettuale Ai fini del presente articolo il termine “Parte” si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative. 1. Nulla in questo Accordo può essere interpretato, come una concessione, né esplicita né implicita, all’altra Parte di diritti di Proprietà Intellettuale, o interessi relativi a qualsiasi invenzione o opera realizzata da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell’entrata in vigore, o al di fuori dell’ambito di questo Accordo, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) relativi a tali invenzioni o eventuali diritti d’autore relativi a tali opere. 2. Qualsiasi diritto relativo a, o interesse in, qualsiasi innovazione od opera, sviluppato nell’ambito del presente Accordo, solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corri- — 5 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA spondenti a tali invenzioni o eventuali diritti d’autore corrispondenti a tali opere, sarà di proprietà di tale Parte o del suo Ente correlato. L’attribuzione dei diritti relativi a, o interessi in, ogni invenzione o opera tra ciascuna Parte e i suoi Enti correlati sarà definita dalle norme, leggi e disposizioni contrattuali applicabili. 3. Non si può prevedere che ci saranno invenzioni o opere congiunte nell’ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui un’invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle Parti nell’ambito del presente Accordo, le Parti in buona fede, si dovranno consultare e concordare entro 30 giorni: (a) l’attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni congiunte; (b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) per ciascuna invenzione congiunta; e (c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti o che una Parte deve concedere all’altra Parte. 4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle Parti, qualora le Parti decideranno di registrare il copyright per tale opera, le Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine a responsabilità, costi e azioni da intraprendere per registrare il copyright e mantenere la protezione del copyright (in qualsiasi paese). 5. Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 8 (Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell’Articolo 10 (Rilascio dei risultati e informazione al pubblico), ciascuna Parte avrà un diritto irrevocabile royalty-free di riprodurre, realizzare opere derivate, distribuire e presentare al pubblico, e autorizzare altri a farlo in nome proprio, qualsiasi opera protetta da copyright derivante dalle attività intraprese in esecuzione del presente Accordo per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia stato creato esclusivamente da, o per conto dell’altra Parte o congiuntamente con l’altra Parte. Articolo 10 Rilascio dei risultati e informazione al pubblico l. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al pubblico per quanto riguarda le loro proprie attività nell’ambito del presente Accordo. Le Parti si coordineranno reciprocamente in anticipo per quanto riguarda il rilascio di informazioni al pubblico che si riferiscono alle responsabilità o attività dell’altra Parte in esecuzione del presente Accordo. Serie generale - n. 292 2. Le Parti renderanno disponibili i risultati finali ottenuti dalle attività congiunte alla comunità scientifica mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici non appena possibile e in una maniera conforme alle buone pratiche scientifiche. 3. Le Parti garantiranno che le proprie Agenzie Attuative includeranno le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi Attuativi. 4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni che seguono non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e che tali dati o informazioni non saranno inclusi in nessuna pubblicazione o presentazione di una Parte ai sensi del presente Articolo, senza la previa autorizzazione scritta dell’altra Parte: (a) i dati forniti dall’altra Parte in conformità con l’Articolo 8 (Trasferimento di beni e dati tecnici) del presente Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni oppure di natura proprietaria, o (b) informazioni relative ad un’invenzione dell’altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto che le comprenda, o sia stata presa una decisione di non presentare la domanda di brevetto. Articolo 11 Scambio di personale e accesso agli impianti l. Per facilitare l’attuazione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, le Parti possono favorire lo scambio di un numero limitato di personale, compresi i contraenti e i subcontraenti di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra le Parti. 2. Il reciproco accesso delle Parti alle strutture o alle proprietà, o ai sistemi o alle applicazioni di Information Technology (IT) dell’altra Parte, è subordinato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di safety incluse ma non limitate a: norme sulla timbratura, sulle credenziali e sull’accesso alle strutture e utilizzo dei sistemi di IT. Articolo 12 Sdoganamento e movimento di beni l. In conformità con quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell’attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse. — 6 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 292 2. In conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà anche la circolazione dei beni all’interno e in uscita dal proprio territorio, se necessario per rispettare le disposizioni del presente Accordo. Articolo 18 Entrata in vigore e durata Articolo 13 Sorvolo l. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche, in cui le Parti si notificano l’un l’altra il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna a facilitare, su richiesta dell’altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni, secondo necessità. Articolo 14 Consultazione e risoluzione delle controversie 1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative a consultarsi, come appropriato, per esaminare l’attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura. 2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto riguarda l’attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo o in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative cercheranno di risolvere le controversie. 3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre le controversie, le controversie saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti. Articolo 15 Modifiche Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le Parti. Articolo16 Effetto sugli altri accordi Il presente Accordo non pregiudica o comunque non influisce sugli accordi esistenti tra le Parti, o sulla capacità delle Parti di concludere altri accordi o convenzioni riguardanti questioni nell’ambito o al di fuori della portata del presente Accordo. Questo Accordo non pregiudica la cooperazione di una delle Parti o delle sue Agenzie Attuative con altri Stati e organizzazioni internazionali. Articolo 17 Obblighi permanenti Il termine o la scadenza del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, non influirà sulla continuazione degli obblighi di ciascuna Parte di cui agli Articoli 6 (Responsabilità, Rischio di Perdite e Mutua Rinuncia), Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) e articolo 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale), se non diversamente concordato. 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni, a meno che non sia esteso tramite accordo scritto tra le Parti o risolto in conformità alle disposizioni dell’Articolo 19 (Risoluzione). Articolo 19 Risoluzione 1. Ciascuna Parte potrà risolvere questo Accordo in qualsiasi momento, tramite preavviso scritto all’altra Parte di almeno sei (6) mesi della sua intenzione di risolvere l’Accordo. In caso di risoluzione, le Parti cercheranno di minimizzare ogni impatto negativo di tale risoluzione sull’altra Parte. 2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla cooperazione nell’ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della risoluzione o della scadenza, per la durata di tale Accordo Attuativo. IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo 2013. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Firmato) — 7 — PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA (Firmato) 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 8 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 9 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 10 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 11 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 12 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 13 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 14 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 15 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 16 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 17 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 18 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 19 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 20 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 21 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 22 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15G00214 — 23 — Serie generale - n. 292 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLEGATO LEGGE 11 dicembre 2015, n. 198. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 2015 MATTARELLA R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale PINOTTI, Ministro della difesa ALFANO, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: ORLANDO Serie generale - n. 292 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2015, N. 174 All’articolo 2, comma 5, le parole: «euro 583.037» sono sostituite dalle seguenti: «euro 626.977». Al capo I, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di intelligence). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all’estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo». All’articolo 8: al comma 1: dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Nepal, Haiti,»; dopo la parola: «Palestina,» è inserita la seguente: «Ucraina,»; — 24 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aggiornato semestralmente». All’articolo 9, comma 1, le parole: «convertito con modificazioni con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge». All’articolo 11, comma 1: all’alinea, le parole: «euro 354.100.162» sono sostituite dalle seguenti: «euro 354.144.102»; dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». Serie generale - n. 292 Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 4, 11 e 12 novembre 2015. Esaminato in Aula il 10, 16, 17, 18 novembre 2015 ed approvato, con modificazioni, il 19 novembre 2015. Senato della Repubblica (atto n. 2138): Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 19 novembre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), lª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea). Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 novembre 2015. Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 24 novembre 2015; il 1° dicembre 2015. Esaminato in Aula il 2 dicembre 2015 ed approvato definitivamente il 3 dicembre 2015. AVVERTENZA: LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3393): Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi), dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Gentiloni Silveri), dal Ministro della difesa (Pinotti) e dal Ministro dell’interno (Alfano), in data 30 ottobre 2015. Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 3 novembre 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell’Unione europea). Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2015. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28. 15G00212 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 dicembre 2015. Modifica del decreto 6 febbraio 2015, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e viceversa». IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento stesso; Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 16 e 17; Viste la Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); Visto l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l’art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l’art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche all’aeroporto di Reggio Calabria; Visto il decreto n. 43 del 6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015, che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa con decorrenza 1° agosto 2015; Visto il proprio decreto n. 260 del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015, che, modifi- — 25 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA cando il sopracitato decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, ha stabilito che gli oneri di servizio pubblico sulle rotte di linea Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa diverranno obbligatori a partire dal 10 dicembre 2015; Vista la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 301 del 12 settembre 2015, relativa all’imposizione dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate; Viste le Comunicazioni della Commissione europea pubblicate, ai sensi dell’art 17, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 301 del 12 settembre 2015, concernenti i bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, dei servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria - Bologna e viceversa; Considerato che nessun vettore aereo comunitario ha accettato di operare i predetti collegamenti senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel D.M. n. 43 del 6 febbraio 2015 e successive modificazioni; Vista la nota prot. n. 119335-P del 12 novembre 2015 con la quale l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato che le gare sopracitate per l’assegnazione delle rotte onerate da e per Reggio-Calabria sono andate deserte in quanto nessun vettore ha presentato offerte entro il previsto termine del 12 novembre 2015; Vista la nota ministeriale prot. n. 4897 del 23 novembre 2015 con la quale viene informata la Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea in merito al risultato negativo delle gare di cui sopra; Tenuto conto delle conclusioni della riunione, tenutasi il giorno 23 novembre 2015 presso questo Ministero, con l’ENAC e la Regione Calabria nella quale quest’ultima ha rappresentato l’esigenza di assicurare la continuità territoriale alle popolazioni che insistono sul territorio dell’aeroporto di Reggio Calabria attraverso l’imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e viceversa e dell’intesa unanimemente raggiunta sull’opportunità di riproporre gli stessi bandi di gara nonché di posticipare la data dell’inizio dei servizi onerati dal previsto 10 dicembre 2015 al 30 ottobre 2016; Vista la nota prot. n. 4986 del 27 novembre 2015, con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ravvisata la necessità di procedere alla modifica del termine del 10 dicembre 2015 contenuto nel decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 e succ. mod., ha proposto l’adozione del presente decreto; Decreta: Articolo unico A parziale modifica dell’art. 3 del decreto n. 43 del 6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 260 del 31 luglio 2015, pubblicato nella Serie generale - n. 292 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015, le parole: “10 dicembre 2015” sono sostituite da: “30 ottobre 2016”. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov. it. Roma, 9 dicembre 2015 Il Ministro: DELRIO 15A09399 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 dicembre 2015. Dichiarazione del carattere di eccezionalità per danni causati da organismi nocivi (Dryocosmus kuriphilus) nei territori della Regione Campania. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l’articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l’articolo 26 riguardante gli “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi — 26 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 292 nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”; Decreta: Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04; Art. 1. Visto l’articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riguardante “accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali” ed in particolare il comma 1 dove si stabilisce che “possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102” anche le “imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015”; Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015 applicativo della normativa di cui al suddetto decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42901 (2015/XA); Esaminata la proposta della Regione Campania adottata con decreto dirigenziale del 26 giugno 2015, ratificata con delibera di Giunta regionale n. 349 del 7 agosto 2015, di declaratoria di eccezionalità dell’infestazione della fitopatia di seguito indicata, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale - DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 15/05/2014 al 15/11/2014 nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004; Visto il parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato in data 18 novembre 2015; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle produzioni agricole Declaratoria del carattere di eccezionalità della infestazione di dryocosmus kuriphilus È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infestazione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Avellino: - infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 15/05/2014 al 15/11/2014; - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni dell’intera provincia. Benevento: - infestazione di dryocosmus kuriphilus dal 15/05/2014 al 15/11/2014; - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di Pannarano. Caserta: - infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 15/05/2014 al 15/11/2014; - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli. Salerno: - Infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 15/05/2014 al 15/11/2014; - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di Alfano, Ascea, Acerno, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Camerota, Campora, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Cava De’ Tirreni, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Goi Cilento, Laurana Cilento, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San Severino, Moio Della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Omignano, Orria, Ottati, Pellezzano, Petina, Pisciotta, Postiglione, Ravello, Roccadaspide, Rofrano, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Mango Piemonte, San Mauro La Bruca, Sant’Angelo a Fasanella, Scala, Sessa Cilento, Stella Cilento, Sicignano Degli Alburni, Stio, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Vallo Della Lucania. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2015 Il Ministro: MARTINA 15A09346 — 27 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 292 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 253 del 30 ottobre 2015), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2015, n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 24), recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”. AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Capo I MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA Art. 1. Europa 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balca- nica, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, è il seguente: «1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in BosniaErzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 1, — 28 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 1, comma 3, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.». Il testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2015, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, è il seguente: «1. È autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.». Art. 2. Asia 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. Serie generale - n. 292 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 626.977 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). 9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 12, commi da 1 a 7 e 9, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente: «1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. — 29 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 8. (Omissis). 9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. E’ altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.». Art. 3. Africa 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle Serie generale - n. 292 forze di polizia somale e gibutiane, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 13, commi da 3 a 5, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente: «3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell’Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.». Art. 4. Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni 1. È autorizzata, per l’anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. — 30 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decretolegge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 4. Sono autorizzate, per l’anno 2015, le seguenti spese: a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d’Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN; b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d’Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P. 5. Sono autorizzate, per l’anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito: a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d’Egitto; b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all’Uganda. 6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, può essere effettuata nell’anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, è il seguente: «2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.». Il testo dell’articolo 5, comma 3-bis, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente: «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All’onere derivante dalla presente disposizione, per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.». Il testo dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, è il seguente: «3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a) (Omissis); b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113». Serie generale - n. 292 Art. 5. Disposizioni in materia di personale 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. L’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse: a) missione Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; b) nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; d) nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles; e) nell’ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento, rispettivamente, agli Stati Uniti d’America-New York e alla Repubblica tunisina. 4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta e nelle attività di cui all’articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all’articolo 9, — 31 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, è il seguente: «1.Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) - f) (Omissis). 2. All’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’ articolo 2, comma 11, non si applica l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’ articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Non si applica l’ articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell’indennità di impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’ articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l’ articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall’ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all’Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell’indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 6-7. (Omissis). 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». Il testo dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), con- Serie generale - n. 292 vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente: «6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.». Il testo dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, è il seguente: «3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell’allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall’articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell’ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.». Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 1990, è il seguente: «3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione d’anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.». Il testo dell’articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2010, è il seguente: «1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.». Art. 6. Disposizioni in materia penale 1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge — 32 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decretolegge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO. Serie generale - n. 292 Il testo dell’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, è il seguente: «1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all’articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.». Art. 7. Disposizioni in materia contabile Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente: «Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1.Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all’articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell’articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l’arrestato o il fermato a disposizione dell’autorità giudiziaria, si applica l’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l’arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l’autorità giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria. 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l’esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell’Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall’articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall’articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.». 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, è il seguente: «1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono: a) accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». Art. 7 - bis Disposizioni in materia di intelligence 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, — 33 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all’estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo. Riferimenti normativi: Il testo degli articoli 1, comma 3, 5, 17, comma 7, 33, comma 4, e 43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, è il seguente: «Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1-2 (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.»; «Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza. 2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli Serie generale - n. 292 affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. 4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell’AISE e dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.»; «Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) 1-6 (Omissis). 7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.»; «Art. 33. (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1-3 (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.»; «Art. 43. (Procedura per l’adozione dei regolamenti) - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.». Il testo dell’articolo 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, è riportato nei riferimenti normativi relativi all’articolo 6 del presente decreto. La legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo dell’articolo 5 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale è il seguente: «Art. 5. Crimini di competenza della Corte - 1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l’umanità; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione. 2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all’adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.». — 34 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Capo II INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE Art. 8. Iniziative di cooperazione allo sviluppo 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Nepal, Haiti, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Ucraina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. 2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco. 3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente. Riferimenti normativi: La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità. Il testo dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, è il seguente: «1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d’azione nazionale “Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016”, predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della co- Serie generale - n. 292 operazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell’epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.». Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l’invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l’erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, dell’Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell’Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell’Istituto italo-latino americano. 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell’OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. 6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l’invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché — 35 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomaticoconsolare. L’ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 18, comma 2, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente: «2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.». La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. Il testo dell’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, è il seguente: «159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.». Art. 10. Regime degli interventi 1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Per gli interventi di cui all’articolo 8, resta fermo quanto disposto dall’articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. 2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dall’1 ottobre 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, è il seguente: «1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». Il testo dell’articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo svi- Serie generale - n. 292 luppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, è il seguente: «1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all’articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all’Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento. 2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all’articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell’effettuazione della spesa.». Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 11. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente euro 354.144.102 per l’anno 2015, si provvede: a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 16, comma l, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23; c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, già versato all’entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato; e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l’anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all’importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro — 36 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. All’articolo 5, comma 5-quater, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l’anno 2016, a euro 779.275 per l’anno 2017, a euro 1.569.196 per l’anno 2018 e a euro 4.076.030 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Il testo dell’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente: «1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.». Il testo dell’articolo 16, comma l, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, è il seguente: «1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all’articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.». Il testo dell’articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel Sup- Serie generale - n. 292 plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, è il seguente: «Art. 25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - 1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all’articolo 27, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato. 4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario. 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. 8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e — 37 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.». Il testo dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è il seguente: «11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.». Il testo dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, è il seguente: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.». Il testo dell’articolo 5, commi 5-ter e 5-quater, del citato decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell’ambito della missione ISAF di cui all’articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonché i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio Serie generale - n. 292 per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l’accesso degli stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono definite d’intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi. 5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l’anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l’anno 2018, si provvede, quanto all’anno 2014, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all’articolo 14bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all’entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all’Erario. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l’anno 2016, a euro 779.275 per l’anno 2017, a euro 1.569.196 per l’anno 2018 e a euro 4.076.030 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 15A09336 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determina n. 1404/2015 del 4 novembre 2015 recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Doc Generici». Nell’estratto della determina n. 1404/2015 del 4 novembre 2015, relativa al medicinale per uso umano DUTASTERIDE DOC Generici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2015, serie generale n. 278, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: Dove è scritto: (classificazione ai fini della rimborsabilità) Confezione “0,5 mg capsule molli” 30 capsule in blister Pvc-Pvdc-Al AIC n. 043231012 (in base 10) 1979T4 (in base 32) Classe di rimborsabilità A Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,42 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,04 Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Leggasi (classificazione ai fini della rimborsabilità) Confezione “0,5 mg capsule molli” 30 capsule in blister Pvc-Pvdc-Al AIC n. 043231012 (in base 10) 1979T4 (in base 32) Classe di rimborsabilità A Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,42 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,04 La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale DUTASTERIDE DOC Generici è classificato, ai sensi — 38 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 15A09271 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memac» Con la determina n. aRM - 252/2015 - 15 dell’11 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bracco S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinali: MEMAC. Confezioni e descrizioni: 033255023 - 28 compresse film rivestite 10 mg; 033255011 - 28 compresse film rivestite 5 mg; 033255187 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255175 - «5 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255062 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255050 - «5 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255163 - «10 mg compresse orodispersibili» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255151 - «10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255148 - «10 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255136 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255124 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL 033255112 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255100 - «10 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255098 - «5 mg compresse orodispersibili» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255086 - «5 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255074 - «5 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255047 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL; 033255035 - «5 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09273 Serie generale - n. 292 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Ranbaxy». Con la determina n. aRM - 262/2015 - 2826 del 25 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ranbaxy Italia S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinale: CEFTAZIDIMA RANBAXY. Confezioni e descrizioni: 036023036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09274 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belofran» Con la determina n. aRM - 263/2015 - 1392 del 25 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinali: BELOFRAN. Confezioni e descrizioni: 037196019 - «4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL; 037196021 - «4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; 037196033 - «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL; 037196045 - «8 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL; 037196058 - «8 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL; 037196060 - «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL; 037196072 - «8 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; 037196084 - «8 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL; 037196096 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL; 037196108 - «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL; 037196110 - «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09275 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nemezid» Con la determina n. aRM - 264/2015 - 1771 del 26 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz GmbH, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinali: NEMEZID. Confezioni e descrizioni: 037975051 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone HDPE da 1500 mg; — 39 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 037975048 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone HDPE da 1200 mg; 037975036 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone HDPE da 900 mg; 037975024 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone HDPE da 800 mg; 037975012 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone HDPE da 600 mg. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09276 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Germed». Con la determina n. aRM - 260/2015 - 2376 del 25 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.R.L., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA GERMED. Confezioni e descrizioni: 039433014 - «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09277 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Ranbaxy». Con la determina n. aRM - 261/2015 - 2826 del 25 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ranbaxy Italia S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinale: PARACETAMOLO RANBAXY. Confezioni e descrizioni: 035778012 - «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09278 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxyquales» Con la determina n. aRM - 265/2015 - 3381 del 26 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Acino AG, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate. Medicinali: OXYQUALES. Confezioni e descrizioni: 042315945 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315933 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315960 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315921 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; Serie generale - n. 292 042315919 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315958 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315871 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315869 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315857 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315832 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315820 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315818 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315844 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315806 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315794 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315895 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315883 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315782 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315770 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315667 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315655 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315907 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315768 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315756 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315743 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315731 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315729 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315717 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315705 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315693 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315681 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315679 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315642 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315630 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315628 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315616 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315604 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315592 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; — 40 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 042315580 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315578 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315539 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315527 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315554 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315541 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315465 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315566 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315515 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315503 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315491 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315489 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315477 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315453 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315438 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315426 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315414 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315402 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315390 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315440 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315388 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315376 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315364 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315352 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315349 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315337 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315325 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315313 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315287 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315275 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315299 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315248 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315236 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315301 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; Serie generale - n. 292 042315263 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315251 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315224 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315212 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315200 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315198 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315186 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315174 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315162 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315150 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315147 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315135 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315123 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315111 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315109 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315097 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315085 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315073 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315061 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315059 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315046 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315034 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315022 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; 042315010 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09279 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Germed». Con la determina n. aRM - 266/2015 - 2376 del 27 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: Medicinale: FINASTERIDE GERMED. Confezione: 039262011. Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL. Medicinale: FINASTERIDE GERMED. Confezione: 039262023. — 41 — 16-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL. Medicinale: FINASTERIDE GERMED. Confezione: 039262035. Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL. Medicinale: FINASTERIDE GERMED. Confezione: 039262047. Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 15A09335 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 ottobre 2015. Il testo integrale della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 ottobre 2015 con oggetto «Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015», recante criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/ Serie generale - n. 292 Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 settembre 2015. Il testo integrale della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 settembre 2015 recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120”, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/ 15A09349 MINISTERO DELL’INTERNO Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione Suore di Carità Domenicane della Presentazione della Santa Vergine, in Roma. Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia della Congregazione Suore di Carità Domenicane della Presentazione della Santa Vergine, con sede in Roma. 15A09267 Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in Montenero, in Livorno. Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in Montenero, con sede in Livorno. 15A09268 Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Labico 15A09347 Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 novembre 2015. Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, con sede in Labico (Rm). Il testo integrale della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 novembre 2015 recante “Iscrizioni all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120”, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/ 15A09269 15A09348 15A09270 Riconoscimento della personalità giuridica del Convento Santa Rita, in Milano Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Convento Santa Rita, con sede in Milano. L OREDANA C OLECCHIA , redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2015-GU1-292) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. — 42 — MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: — presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ3PNB 06-85 — presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q" 7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF Via Salaria, 1 00138 Roma fax: 06-8508-3466 e-mail: [email protected] Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione. gin a pa ca bia n ca ian ab gin pa ca p ian ab gin pa ag in ab ian ca * $ = = ( 7 7$ 8)),&,$/( '(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$ CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa ) Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale 438,00 239,00 - annuale - semestrale 68,00 43,00 - annuale - semestrale 168,00 91,00 - annuale - semestrale 65,00 40,00 - annuale - semestrale 167,00 90,00 - annuale - semestrale 819,00 431,00 56,00 N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* - annuale - semestrale 302,47 166,36 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. 4JSJDPSEBDIFJOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNBHMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) 190,00 180,50 18,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore 1FS MFTUFSP J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F TUSBPSEJOBSJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F TUSBPSEJOBSJ SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF &WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. *45-410100151216* € 1,00