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SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma
Anno 156° - Numero 292
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE
MINISTERO EDELLA
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LEGGI
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ROMA
AMMINISTRAZIONE
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La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
PA R T E P R I M A
Roma - Mercoledì, 16 dicembre 2015
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
[email protected]
SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
LEGGE 16 novembre 2015, n. 197.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello
spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto
a Washington il 19 marzo 2013. (15G00214) . . . Pag.
DECRETO 9 dicembre 2015.
1
Modifica del decreto 6 febbraio 2015, recante:
«Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle
rotte Reggio Calabria - Pisa e viceversa e Reggio
Calabria - Bologna e viceversa». (15A09399) . . Pag. 25
LEGGE 11 dicembre 2015, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione. (15G00212) Pag. 24
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETO 2 dicembre 2015.
Dichiarazione del carattere di eccezionalità per danni causati da organismi nocivi (Dryocosmus kuriphilus) nei territori della Regione
Campania. (15A09346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26
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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174,
coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2015, n. 198, recante: “Proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per
il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”. (15A09336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28
Serie generale - n. 292
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Ranbaxy». (15A09278) . . . . . . Pag. 40
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxyquales» (15A09279) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Germed». (15A09335) . . . . . . . . . Pag. 41
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Agenzia italiana del farmaco
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali
del 15 ottobre 2015. (15A09347) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
Comunicato di rettifica relativo all’estratto della
determina n. 1404/2015 del 4 novembre 2015 recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Dutasteride Doc Generici». (15A09271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memac» (15A09273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Ranbaxy». (15A09274) . . . . . . . Pag. 39
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belofran» (15A09275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nemezid» (15A09276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale per
uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Germed». (15A09277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali
del 18 novembre 2015. (15A09348) . . . . . . . . . . . Pag. 42
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali
del 16 settembre 2015. (15A09349). . . . . . . . . . . . Pag. 42
Ministero dell’interno
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione Suore di
Carità Domenicane della Presentazione della Santa
Vergine, in Roma. (15A09267) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
Riconoscimento della personalità giuridica del
Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in
Montenero, in Livorno. (15A09268) . . . . . . . . . . . Pag. 42
Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Labico (15A09269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
Riconoscimento della personalità giuridica del
Convento Santa Rita, in Milano (15A09270) . . . . Pag. 42
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 16 novembre 2015, n. 197.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti
d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto
a Washington il 19 marzo 2013.
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 novembre 2015
MATTARELLA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
ALLEGATO
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per
la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello
spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
Art. 2.
ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER LA
COOPERAZIONE
NELLA
ESPLORAZIONE
ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRAATMOSFERICO PER SCOPI PACIFICI
Ordine di esecuzione
SOMMARIO
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18
dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Articolo 1 - Scopo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Ambito delle attività
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge, ad eccezione
dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo
1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, l’Agenzia spaziale
italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti
da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo,
nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei
programmi oggetto della cooperazione.
Articolo 4 - Accordi attuativi
Articolo 5 - Disposizioni finanziarie
Articolo 6 - Responsabilità e rischio di perdita - rinuncia
reciproca
Articolo 7 - Registrazione degli oggetti spaziali
Articolo 8 - Trasferimento di dati tecnici e beni
Articolo 9 - Diritti di proprietà intellettuale
Articolo 10 - Rilascio dei risultati e informazione al
pubblico
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Articolo 11 - Scambio di personale e accesso agli impianti
Articolo 12 - Sdoganamento e movimento di beni
Articolo 13 - Sorvolo
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Articolo 14 - Consultazione e risoluzione delle
controversie
Articolo 15 - Modifiche
Articolo 16 - Effetto su altri accordi
Articolo 17 - Obblighi permanenti
Articolo 18 - Entrata in vigore e durata
Articolo 19 - Risoluzione
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica italiana ( Italia), e il
Governo degli Stati Uniti d’America (U.S.A), di seguito
denominate congiuntamente “le Parti” o separatamente
una “Parte”;
Considerando le disposizioni del Trattato sui Principi che Governano le attività degli Stati nell’Esplorazione
ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso
la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967 e
degli altri trattati e accordi multilaterali sull’esplorazione
e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico dei quali
entrambi i Governi della Repubblica italiana e degli Stati
Uniti d’America sono Parte;
Richiamando la loro lunga e fruttuosa cooperazione
nell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, attraverso la realizzazione di progetti congiunti di successo in
una ampia gamma di aree e in particolare la cooperazione
di lunga durata tra la “National Aeronautics and Space
Administration” degli Stati Uniti (di seguito denominata
NASA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata ASI);
Considerando il desiderio di potenziare la cooperazione tra le Parti nel volo spaziale umano, nelle scienze spaziali e astronomiche, nell’uso dello spazio per la
ricerca nelle scienze della Terra e nell’esplorazione, con
potenziali benefici per tutte le nazioni;
Richiamando la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in virtù dell’Accordo tra il Governo
del Canada, il Governo degli Stati membri dell’ Agenzia
Spaziale Europea, il Governo del Giappone, il Governo
della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti
d’America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale
Internazionale, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998
(qui di seguito denominato “IGA”);
Riconoscendo che le Parti sono membri del Gruppo
sull’Osservazione della Terra (GEO) e della Commissione sull’Osservazione Satellitare della Terra (CEOS), e
che come tali, entrambe s’impegnano di attuare i Principi
di Condivisione dei Dati del “Group on Earth Observations and the Commettee on Earth Observation Satellites”
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(GEOSS) con riferimento ai dati di scienza della Terra e
di monitoraggio ambientale operativo;
Convinti del rilevante ruolo dello spazio nel contribuire al beneficio sociale ed economico; e
Desiderosi di stabilire un quadro legale generale al
fine di facilitare la continuazione e il consolidamento di
una più proficua relazione tra le Parti,
Concordano quanto segue:
Articolo 1
Scopo
Il presente Accordo Quadro, di seguito denominato
“l’Accordo”, sancisce gli obblighi, termini, e condizioni
per la cooperazione tra le Parti nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici
nei settori di comune interesse, e su basi di equità e di
mutuo beneficio.
Articolo 2
Definizioni
1. Il Termine “Agenzia Attuativa” significa:
a) Per il Governo degli Stati Uniti d’America,
la “National Aeronautics and Space Administration”
(NASA), il “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA), lo “United States Geological Survey”
(USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati
Uniti che il Governo degli Stati Uniti d’America può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; e
b) Per il Governo della Repubblica italiana,
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed ogni altro ente controllato dal Governo della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica italiana può decidere di nominare
per iscritto attraverso canali diplomatici;
2. Il termine “Danno” significa:
a) Ferite corporali o altri danni alla salute di, o la
morte di, qualsiasi persona;
b) Danno a, perdita di, o perdita dell’uso di un
qualsiasi bene;
c) Perdita di reddito o di profitto, o
d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti.
3. Il termine “Veicolo di Lancio” significa un oggetto, o parte di esso, destinato al lancio, lanciato dalla Terra,
o che rientra sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi.
4. Il termine “Carico utile” indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in
un Veicolo di Lancio.
5. Il termine “Attività Spaziali Protette” è riferito a
tutte le attività concluse a seguito del presente Accordo o
di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, ivi comprese le attività relative al Veicolo
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di Lancio o al Veicolo di Trasferimento, e le attività relative ai Carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico,
in esecuzione del presente Accordo. Le Attività Spaziali
Protette iniziano dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e terminano quando le attività realizzate
in esecuzione del presente Accordo sono completate. Il
termine “Attività Spaziali Protette” comprende ma non
è limitato a:
a) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, il test,
la produzione, l’assemblaggio, l’integrazione o le operazioni o l’utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento,
di Carichi utili o strumentazioni, così come di strumenti e
strutture di supporto o dei servizi connessi; e
b) Tutte le attività relative al supporto di Terra,
test, addestramento, simulazione, o alle apparecchiature
di guida e controllo e alle strutture o servizi connessi.
Il termine “Attività Spaziali Protette” esclude le
attività sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto di un Carico
utile o un processo per un utilizzo diverso da quello per le
attività in attuazione del presente Accordo.
6. (a) Il termine “Enti correlati” significa:
i) Un contraente o sub-contraente di un’Agenzia
Attuativa, a qualsiasi livello;
ii) Un beneficiario o ogni altro ente che coopera o
uno scienziato di un’Agenzia Attuativa a qualsiasi livello;
o
iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di
un’Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;
(b) Nell’Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita - Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine “Enti Correlati” significa anche:
i) Un utente o un cliente di un Agenzia Attuativa
a qualsiasi livello; o
ii) Un contraente o subcontraente, compresi fornitori di qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una
Agenzia Attuativa a qualsiasi livello.
(c) Nell’Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita- Rinuncia Reciproca) e nell’Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) del presente Accordo, il termine
“Ente correlato” può anche includere un altro Stato o un
agenzia o un istituzione di un altro Stato, dove tale Stato,
agenzia, o istituzione sia un ente sopra descritto o sia diversamente coinvolto nell’attività intraprese a seguito del
presente Accordo.
7. Il termine “Veicolo di Trasferimento” significa
qualsiasi veicolo che opera nello spazio e trasferisce un
Carico utile o una persona o entrambi tra due differenti
oggetti spaziali, tra due differenti posti sullo stesso oggetto spaziale o tra l’oggetto spaziale e la superfice di un cor-
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po celeste. Un Veicolo di Trasferimento comprende anche
un veicolo che parte da e rientra sul medesimo luogo su
un oggetto spaziale.
Articolo 3
Ambito delle attività
1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti
in cooperazione, di seguito definiti come “Programmi”
nell’esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine.
2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle
seguenti aree di cooperazione:
a) Esplorazione Umana e Operazioni;
b) Scienze Spaziali e Terrestri;
c) Osservazione della Terra; e
d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse.
3. Questi programmi possono essere intrapresi
utilizzando:
a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale;
b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti
e/o piattaforme di ricerca spaziale;
c) Missioni di Esplorazione Umana e di
Operazioni;
d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni
scientifici;
e) Voli e Campagne aeronautiche;
f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l’acquisizione dati;
g) Applicazioni terrestri e spaziali;
h) Strutture di terra per la ricerca;
i) Analoghi terrestri;
j) Scambio di personale scientifico;
k) Scambio di dati scientifici;
l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi;
m) Attività di formazione e divulgazione e
n) Ulteriori forme di cooperazione concordate
dalle Parti.
4. Tutte le attività di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali
applicabili delle Parti e in conformità al diritto internazionale applicabile.
5. Il presente Accordo può essere applicato alle attività di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtù
dell’Articolo 9 (Utilizzazione) dell’IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l’IGA.
6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superfice della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio
extra-atmosferico.
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Articolo 4
Accordi attuativi
1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attività congiunte o
“Programmi” in base a questo Accordo attraverso le loro
rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli
e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se
appropriato, disposizioni relative alla natura e all’ambito
delle attività congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione
necessaria a condurre le attività congiunte.
2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo.
3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere
agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
1. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative all’adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l’equipaggiamento e di altri
beni di cui è responsabile.
2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilità dei fondi appropriati
e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna
Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacità di una Parte o di un’Agenzia
Attuativa di adempiere alle attività da eseguire sulla base
del presente Accordo, la Parte o l’Agenzia Attuativa che
riscontra problemi, lo notificherà e si consulterà con l’altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato,
appena possibile.
Articolo 6
Responsabilità e rischio di perdita - Rinuncia reciproca
1. In merito alle attività eseguite in base al presente
Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità favorirà la cooperazione nell’esplorazione, sfruttamento ed uso dello
spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad
azioni per responsabilità, come disposta di seguito, sarà
interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere
l’obbiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilità è reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare
la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine di indirizzare le specifiche circostanze
di una particolare cooperazione.
2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilità
a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad
azioni per responsabilità in base alla quale ciascuna Parte
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rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o
persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)
(iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito
di Attività Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si
applicherà solo se la persona, l’ente o il bene che causa
il Danno è coinvolta nelle Attività Spaziali Protette e la
persona, l’ente o il bene danneggiato, sono danneggiati
in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali
Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali
richiesta di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di:
i) l’altra Parte;
ii) l’Agenzia Attuativa dell’altra Parte;
iii) un “Ente correlato” dell’Agenzia Attuativa
dell’altra Parte;
iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di
cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra.
b) Inoltre, ciascuna Parte garantirà che la sua Agenzia Attuativa estenderà la reciproca rinuncia ad azioni di
responsabilità come disposta dall’Articolo 6.2(a), agli
“Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa richiedendo loro,
per contratto o in altro modo, di accettare di:
i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate
dall’Art.6.2(a)(i) sino all’Articolo 6.2(a)(iv); e
ii) richiedere che gli “Enti Correlati” rinuncino a
tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o
delle persone identificate dall’Art. 6.2(a)(i) all’Art. 6.2(a)
(iv).
c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca
ad azioni per responsabilità sarà applicabile alle richieste
di risarcimento sorte in virtù della Convenzione sulla Responsabilità per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta
il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilità),
qualora la persona, l’ente o il bene che causa il Danno
siano coinvolte nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l’ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù
del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette.
d) Ferme restando le altre disposizioni del presente
Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica a:
i. richieste di risarcimento tra una Parte e l’“Ente
Correlato” della propria Agenzia Attuativa o tra gli “Enti
correlati” di un’Agenzia Attuativa;
ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto
quando un avente causa è Parte di questo Accordo o sia
altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o
morte di tale persona fisica;
iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da
atto doloso;
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iv. richieste di risarcimento per diritti di proprietà
intellettuale;
v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell’ Agenzia Attuativa di
una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità agli
“Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa, ai sensi dell’Articolo 6.2(b); o
vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli “Enti Correlati” dell’Agenzia
Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell’altra Parte o dell’“Ente Correlato” dell’Agenzia Attuativa, dei sui obblighi in base a questo Accordo o
a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base.
e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve
essere interpretata in maniera da costituire il presupposto
di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate.
f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare
un appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale
responsabilità e sulla difesa in merito a tale richiesta di
risarcimento.
Articolo 7
Registrazione degli oggetti spaziali
Nell’ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono
un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiederà che il suo governo registri l’oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli
Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata
il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente
articolo non avrà effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità.
Articolo 8
Trasferimento di dati tecnici e beni
Ai fini del presente Articolo il termine “Parte” si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.
Le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e
dati tecnici (compreso il software) necessari all’adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini del
presente Accordo, in conformità alle seguenti disposizioni, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente
Accordo:
1. Tutte le attività in base al presente Accordo saranno eseguite in conformità alle leggi, ai regolamenti e
alle norme nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e i regolamenti riguardanti il controllo alle esportazioni.
2. Il trasferimento di dati tecnici ai fini dell’adempimento delle responsabilità delle Parti per quanto concerne l’interfaccia, l’integrazione e la sicurezza sarà nor-
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malmente effettuato senza restrizioni, ad eccezione di
quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Tutti i trasferimenti di beni e di dati tecnici di
proprietà o soggetti al controllo alle esportazioni, sono
sottoposti alle seguenti disposizioni:
(a) Qualora una Parte o un suo “Ente Correlato”
debbano trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita la protezione, tali beni saranno identificati
in modo specifico e tali dati saranno contrassegnati.
(b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno
su tali dati indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti
correlati solamente per lo scopo di adempiere alle responsabilità della Parte ricevente o dei suoi Enti correlati, di
cui al presente Accordo, e che tali beni e dati non possono
essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza
previo permesso scritto della Parte che li ha forniti.
(c) La Parte Ricevente o i sui Enti correlati devono rispettare i termini della notifica e proteggere tali
beni e dati da un uso e dalla divulgazione non autorizzati.
(d) Le Parti di questo Accordo devono fare sì
che i loro Enti correlati rispettino le disposizioni di questo Articolo attraverso clausole contrattuali o misure
equivalenti.
4. Tutti i beni scambiati in attuazione del presente
Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai
suoi Enti correlati esclusivamente per le finalità di questo Accordo. Una volta terminate le attività di cui al presente Accordo, la Parte ricevente o i suoi Enti correlati
dovranno restituire o altrimenti disporre di tutti i beni e
dati tecnici contrassegnati come di proprietà o soggetti al
controllo per l’esportazione, forniti nell’ambito di questo
Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti o dei suoi Enti correlati.
Articolo 9
Diritti di proprietà intellettuale
Ai fini del presente articolo il termine “Parte” si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.
1. Nulla in questo Accordo può essere interpretato,
come una concessione, né esplicita né implicita, all’altra
Parte di diritti di Proprietà Intellettuale, o interessi relativi a qualsiasi invenzione o opera realizzata da una Parte
oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell’entrata in
vigore, o al di fuori dell’ambito di questo Accordo, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) relativi a tali invenzioni o eventuali
diritti d’autore relativi a tali opere.
2. Qualsiasi diritto relativo a, o interesse in, qualsiasi innovazione od opera, sviluppato nell’ambito del
presente Accordo, solamente da una Parte oppure da uno
dei suoi Enti correlati, compresi gli eventuali brevetti (o
forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corri-
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spondenti a tali invenzioni o eventuali diritti d’autore corrispondenti a tali opere, sarà di proprietà di tale Parte o
del suo Ente correlato. L’attribuzione dei diritti relativi a,
o interessi in, ogni invenzione o opera tra ciascuna Parte
e i suoi Enti correlati sarà definita dalle norme, leggi e
disposizioni contrattuali applicabili.
3. Non si può prevedere che ci saranno invenzioni o
opere congiunte nell’ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui un’invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle Parti nell’ambito del presente Accordo, le
Parti in buona fede, si dovranno consultare e concordare
entro 30 giorni:
(a) l’attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese)
corrispondenti a tali invenzioni congiunte;
(b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti (o forme
analoghe di protezione in qualsiasi paese) per ciascuna
invenzione congiunta; e
(c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o
di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti o
che una Parte deve concedere all’altra Parte.
4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle
Parti, qualora le Parti decideranno di registrare il copyright per tale opera, le Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine a responsabilità, costi e
azioni da intraprendere per registrare il copyright e mantenere la protezione del copyright (in qualsiasi paese).
5. Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 8 (Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell’Articolo 10 (Rilascio dei risultati e informazione al pubblico),
ciascuna Parte avrà un diritto irrevocabile royalty-free di
riprodurre, realizzare opere derivate, distribuire e presentare al pubblico, e autorizzare altri a farlo in nome proprio, qualsiasi opera protetta da copyright derivante dalle
attività intraprese in esecuzione del presente Accordo per
i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro
sia stato creato esclusivamente da, o per conto dell’altra
Parte o congiuntamente con l’altra Parte.
Articolo 10
Rilascio dei risultati e informazione al pubblico
l. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al pubblico per quanto riguarda le loro proprie attività nell’ambito del presente Accordo. Le Parti si coordineranno reciprocamente in anticipo per quanto riguarda il
rilascio di informazioni al pubblico che si riferiscono alle
responsabilità o attività dell’altra Parte in esecuzione del
presente Accordo.
Serie generale - n. 292
2. Le Parti renderanno disponibili i risultati finali
ottenuti dalle attività congiunte alla comunità scientifica
mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici non appena
possibile e in una maniera conforme alle buone pratiche
scientifiche.
3. Le Parti garantiranno che le proprie Agenzie Attuative includeranno le disposizioni per la condivisione
dei dati scientifici negli Accordi Attuativi.
4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni
che seguono non costituiscono informazioni che possono
essere rilasciate al pubblico e che tali dati o informazioni
non saranno inclusi in nessuna pubblicazione o presentazione di una Parte ai sensi del presente Articolo, senza la
previa autorizzazione scritta dell’altra Parte:
(a) i dati forniti dall’altra Parte in conformità con
l’Articolo 8 (Trasferimento di beni e dati tecnici) del presente Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni oppure di natura proprietaria, o
(b) informazioni relative ad un’invenzione dell’altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di
brevetto che le comprenda, o sia stata presa una decisione
di non presentare la domanda di brevetto.
Articolo 11
Scambio di personale e accesso agli impianti
l. Per facilitare l’attuazione delle attività svolte ai
sensi del presente Accordo, le Parti possono favorire lo
scambio di un numero limitato di personale, compresi i
contraenti e i subcontraenti di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le condizioni stabilite di comune accordo
tra le Parti.
2. Il reciproco accesso delle Parti alle strutture o alle
proprietà, o ai sistemi o alle applicazioni di Information
Technology (IT) dell’altra Parte, è subordinato al rispetto
delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di
safety incluse ma non limitate a: norme sulla timbratura,
sulle credenziali e sull’accesso alle strutture e utilizzo dei
sistemi di IT.
Articolo 12
Sdoganamento e movimento di beni
l. In conformità con quanto previsto dalle proprie
leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali
e alle tasse, ai fini dell’attuazione del presente Accordo.
Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni
correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della
Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse.
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2. In conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà anche la circolazione dei beni
all’interno e in uscita dal proprio territorio, se necessario
per rispettare le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 18
Entrata in vigore e durata
Articolo 13
Sorvolo
l. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data
dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche, in
cui le Parti si notificano l’un l’altra il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in
vigore del presente Accordo.
Ciascuna Parte si impegna a facilitare, su richiesta
dell’altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni, secondo necessità.
Articolo 14
Consultazione e risoluzione delle controversie
1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative
a consultarsi, come appropriato, per esaminare l’attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo
e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura.
2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto
riguarda l’attuazione delle attività intraprese ai sensi del
presente Accordo o in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative
cercheranno di risolvere le controversie.
3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre
le controversie, le controversie saranno risolte attraverso
consultazioni tra le Parti.
Articolo 15
Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le Parti.
Articolo16
Effetto sugli altri accordi
Il presente Accordo non pregiudica o comunque non
influisce sugli accordi esistenti tra le Parti, o sulla capacità delle Parti di concludere altri accordi o convenzioni riguardanti questioni nell’ambito o al di fuori della portata
del presente Accordo. Questo Accordo non pregiudica la
cooperazione di una delle Parti o delle sue Agenzie Attuative con altri Stati e organizzazioni internazionali.
Articolo 17
Obblighi permanenti
Il termine o la scadenza del presente Accordo o di
qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente
Accordo, non influirà sulla continuazione degli obblighi
di ciascuna Parte di cui agli Articoli 6 (Responsabilità,
Rischio di Perdite e Mutua Rinuncia), Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) e articolo 9 (Diritti di
Proprietà Intellettuale), se non diversamente concordato.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni, a meno che non sia esteso tramite accordo
scritto tra le Parti o risolto in conformità alle disposizioni
dell’Articolo 19 (Risoluzione).
Articolo 19
Risoluzione
1. Ciascuna Parte potrà risolvere questo Accordo in
qualsiasi momento, tramite preavviso scritto all’altra Parte di almeno sei (6) mesi della sua intenzione di risolvere
l’Accordo. In caso di risoluzione, le Parti cercheranno
di minimizzare ogni impatto negativo di tale risoluzione
sull’altra Parte.
2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla cooperazione nell’ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della risoluzione
o della scadenza, per la durata di tale Accordo Attuativo.
IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai
loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo
2013.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
(Firmato)
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PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D’AMERICA
(Firmato)
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ALLEGATO
LEGGE 11 dicembre 2015, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 dicembre 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
PINOTTI, Ministro della difesa
ALFANO, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
30 OTTOBRE 2015, N. 174
All’articolo 2, comma 5, le parole: «euro 583.037»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 626.977».
Al capo I, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di intelligence). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito
il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni
di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti
di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all’estero, con la cooperazione di forze speciali della
Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa
stessa.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Al personale delle Forze armate impiegato
nell’attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
successive modificazioni, dell’articolo 4, commi 1-sexies
e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in
nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti
dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della
legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale,
secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai
sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia
delle norme contenute nel presente articolo».
All’articolo 8:
al comma 1:
dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Nepal, Haiti,»;
dopo la parola: «Palestina,» è inserita la seguente:
«Ucraina,»;
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al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul sito
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, aggiornato semestralmente».
All’articolo 9, comma 1, le parole: «convertito con
modificazioni con la legge» sono sostituite dalle seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge».
All’articolo 11, comma 1:
all’alinea, le parole: «euro 354.100.162» sono sostituite dalle seguenti: «euro 354.144.102»;
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
Serie generale - n. 292
Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 4, 11 e 12 novembre 2015.
Esaminato in Aula il 10, 16, 17, 18 novembre 2015 ed approvato,
con modificazioni, il 19 novembre 2015.
Senato della Repubblica (atto n. 2138):
Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione)
e 4ª (Difesa), in sede referente, il 19 novembre 2015, con pareri delle
Commissioni 1ª (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità),
lª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea).
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 novembre 2015.
Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 24 novembre 2015; il 1° dicembre
2015.
Esaminato in Aula il 2 dicembre 2015 ed approvato definitivamente il 3 dicembre 2015.
AVVERTENZA:
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3393):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi), dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Gentiloni Silveri), dal Ministro della difesa (Pinotti) e dal Ministro dell’interno
(Alfano), in data 30 ottobre 2015.
Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa), in sede referente, il 3 novembre 2015, con pareri delle
Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI
(Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell’Unione europea).
Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2015.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.
15G00212
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 dicembre 2015.
Modifica del decreto 6 febbraio 2015, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria
- Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e viceversa».
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 del
Regolamento stesso;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 16 e 17;
Viste la Comunicazione della Commissione europea
sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per
la prestazione di servizi di interesse economico generale
(GUUE 2012/C 8/02) e la Disciplina dell’Unione europea
relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE
2012/C 8/03);
Visto l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione
(oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio
pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora
abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l’art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, che modificando l’art. 82, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, anche all’aeroporto di Reggio Calabria;
Visto il decreto n. 43 del 6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015, che ha imposto oneri di
servizio pubblico sulle rotte aeree Reggio Calabria-Pisa
e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa con
decorrenza 1° agosto 2015;
Visto il proprio decreto n. 260 del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015, che, modifi-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
cando il sopracitato decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, ha stabilito che gli oneri di servizio pubblico
sulle rotte di linea Reggio Calabria-Pisa e viceversa e
Reggio Calabria-Bologna e viceversa diverranno obbligatori a partire dal 10 dicembre 2015;
Vista la Comunicazione della Commissione europea,
pubblicata ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, comma 1, del
Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea serie C 301 del 12 settembre 2015,
relativa all’imposizione dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;
Viste le Comunicazioni della Commissione europea
pubblicate, ai sensi dell’art 17, par. 4, del Regolamento
(CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie C 301 del 12 settembre 2015, concernenti i
bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, dei servizi aerei di linea sulle rotte
Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria - Bologna e viceversa;
Considerato che nessun vettore aereo comunitario ha
accettato di operare i predetti collegamenti senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel D.M.
n. 43 del 6 febbraio 2015 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 119335-P del 12 novembre 2015
con la quale l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato che le gare sopracitate per l’assegnazione delle rotte onerate da e per Reggio-Calabria sono
andate deserte in quanto nessun vettore ha presentato offerte entro il previsto termine del 12 novembre 2015;
Vista la nota ministeriale prot. n. 4897 del 23 novembre 2015 con la quale viene informata la Commissione
europea per il tramite della Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Unione europea in merito al risultato negativo delle gare di cui sopra;
Tenuto conto delle conclusioni della riunione, tenutasi
il giorno 23 novembre 2015 presso questo Ministero, con
l’ENAC e la Regione Calabria nella quale quest’ultima
ha rappresentato l’esigenza di assicurare la continuità
territoriale alle popolazioni che insistono sul territorio
dell’aeroporto di Reggio Calabria attraverso l’imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e
viceversa e dell’intesa unanimemente raggiunta sull’opportunità di riproporre gli stessi bandi di gara nonché di
posticipare la data dell’inizio dei servizi onerati dal previsto 10 dicembre 2015 al 30 ottobre 2016;
Vista la nota prot. n. 4986 del 27 novembre 2015, con
cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto
aereo, ravvisata la necessità di procedere alla modifica
del termine del 10 dicembre 2015 contenuto nel decreto
ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 e succ. mod., ha
proposto l’adozione del presente decreto;
Decreta:
Articolo unico
A parziale modifica dell’art. 3 del decreto n. 43 del
6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo
2015, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale n. 260 del 31 luglio 2015, pubblicato nella
Serie generale - n. 292
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015, le parole: “10 dicembre
2015” sono sostituite da: “30 ottobre 2016”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.
it.
Roma, 9 dicembre 2015
Il Ministro: DELRIO
15A09399
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 dicembre 2015.
Dichiarazione del carattere di eccezionalità per danni
causati da organismi nocivi (Dryocosmus kuriphilus) nei territori della Regione Campania.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamità naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, per la
conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nel testo modificato dal decreto
legislativo n. 82 del 2008, che disciplinano gli interventi
di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal
contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l’articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l’attivazione degli interventi di
soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma
interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visto il Regolamento (UE) della Commissione del
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l’articolo 26 riguardante gli
“Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione,
del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi
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nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”;
Decreta:
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne
Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04;
Art. 1.
Visto l’articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio
2015, n. 91, riguardante “accesso al fondo di solidarietà
nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni
a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi
nocivi ai vegetali” ed in particolare il comma 1 dove si
stabilisce che “possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102” anche le “imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con
priorità per quelli legati alla diffusione del batterio xylella
fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013,
2014 e 2015”;
Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015 applicativo della normativa di cui al suddetto decreto-legge n. 51
del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91
del 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42901
(2015/XA);
Esaminata la proposta della Regione Campania adottata con decreto dirigenziale del 26 giugno 2015, ratificata
con delibera di Giunta regionale n. 349 del 7 agosto 2015,
di declaratoria di eccezionalità dell’infestazione della fitopatia di seguito indicata, per l’applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà
nazionale
- DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 15/05/2014 al
15/11/2014 nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di
cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il
carattere di eccezionalità di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 102 del 2004;
Visto il parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato in data 18 novembre 2015;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle produzioni agricole
Declaratoria del carattere di eccezionalità della
infestazione di dryocosmus kuriphilus
È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infestazione degli organismi nocivi ai vegetali
elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni
causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.
Avellino:
- infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal
15/05/2014 al 15/11/2014;
- provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b),
c), d) nel territorio dei comuni dell’intera provincia.
Benevento:
- infestazione di dryocosmus kuriphilus dal 15/05/2014
al 15/11/2014;
- provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b),
c), d) nel territorio dei comuni di Pannarano.
Caserta:
- infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal
15/05/2014 al 15/11/2014;
- provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b),
c), d) nel territorio dei comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina,
Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli.
Salerno:
- Infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal
15/05/2014 al 15/11/2014;
- provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b),
c), d) nel territorio dei comuni di Alfano, Ascea, Acerno, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Camerota, Campora, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castiglione del
Genovesi, Cava De’ Tirreni, Ceraso, Corleto Monforte,
Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Sei
Casali, Giffoni Valle Piana, Goi Cilento, Laurana Cilento, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San
Severino, Moio Della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte
Cilento, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Omignano,
Orria, Ottati, Pellezzano, Petina, Pisciotta, Postiglione,
Ravello, Roccadaspide, Rofrano, San Cipriano Picentino,
San Giovanni a Piro, San Mango Piemonte, San Mauro
La Bruca, Sant’Angelo a Fasanella, Scala, Sessa Cilento,
Stella Cilento, Sicignano Degli Alburni, Stio, Tortorella,
Tramonti, Trentinara, Vallo Della Lucania.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2015
Il Ministro: MARTINA
15A09346
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Serie generale - n. 292
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (in Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 253 del 30 ottobre 2015),
coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2015,
n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 24), recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.”.
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché
dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate
nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 1.
Europa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balca-
nica, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740
per la proroga della partecipazione di personale militare
all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED,
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio
2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche
di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
20 aprile 2015, è il seguente:
«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule
of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training
Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in BosniaErzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la
missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 1,
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comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 1, comma 3, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° ottobre 2014, n. 141.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United
Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata
Active Endeavour, di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.».
Il testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015,
n. 99 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2015, n. 117, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, è il seguente:
«1. È autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla
decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.».
Art. 2.
Asia
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la
partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support
Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga
della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan,
di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la
proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze
connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente
e Asia, di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce
Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle
missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
Serie generale - n. 292
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la
proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, e per la proroga dell’impiego di
personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all’articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 626.977 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence
in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi, di cui all’articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato
alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories
(EUPOL COPPS).
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 12, commi da 1 a 7 e 9, del citato decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente:
«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata
Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della
partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
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2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell’impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a
Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio
Oriente e Asia.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle
missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni
Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime
Task Force, e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell’impiego di
personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza
palestinesi, di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014,
n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza
alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea
in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 2, comma 7,
del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
8. (Omissis).
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto
alla minaccia terroristica del Daesh. E’ altresì autorizzata la ulteriore
spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle
medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre
2014.».
Art. 3.
Africa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la
proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea per il contrasto della
pirateria denominata Atalanta, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale
nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle
Serie generale - n. 292
forze di polizia somale e gibutiane, di cui all’articolo 13,
comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali
ed EUCAP Sahel Mali, di cui all’articolo 13, comma 5,
del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 13, commi da 3 a 5, del citato decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente:
«3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea
per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all’articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Conclusa la missione
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la
partecipazione dell’Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della
vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in
India.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative
dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e
per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali,
denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization
Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di
cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.».
Art. 4.
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE,
potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni
1. È autorizzata, per l’anno 2015, la spesa di euro
13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente
decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il
mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione
del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate
all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il
potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione
alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi
nazionali, di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decretolegge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. Sono autorizzate, per l’anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito,
alla Repubblica d’Iraq di equipaggiamenti di protezione
CBRN;
b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla
Repubblica d’Albania di materiali di ricambio per veicoli
VM 90P.
5. Sono autorizzate, per l’anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati
fuori servizio, alla Repubblica Araba d’Egitto;
b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all’Uganda.
6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, può essere effettuata nell’anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del
13 agosto 2007, è il seguente:
«2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e
industriali dell’Italia.».
Il testo dell’articolo 5, comma 3-bis, del citato decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente:
«3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All’onere derivante dalla
presente disposizione, per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli
sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente
comma.».
Il testo dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli
italiani all’estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2014, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre
2014, è il seguente:
«3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio
2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo
gratuito:
a) (Omissis);
b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113».
Serie generale - n. 292
Art. 5.
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3,
commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009,
n. 108, e l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera,
incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missione Resolute Support ed EUPOL Afghanistan,
personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le
sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura attivata
presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività
di addestramento delle forze armate libanesi, missione
di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman;
b) nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter
di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran
Bretagna-Londra;
c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP
Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel
Mali, ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e
nell’Oceano indiano, personale impiegato in attività di
addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla
Repubblica democratica del Congo;
d) nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il
personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles:
diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
e) nell’ambito della missione EUNAVFOR MED, per
il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento,
rispettivamente, agli Stati Uniti d’America-New York e
alla Repubblica tunisina.
4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta e nelle attività di cui
all’articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego
e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti
in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di
cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e
2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario
di impiego è attribuito nella misura di cui all’articolo 9,
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171 del 2007.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge
3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2009, è il seguente:
«1.Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di
uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla
presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata
del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) - f) (Omissis).
2. All’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all’ articolo 2, comma 11, non si applica l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica e alla
missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’ articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno
di lungo servizio all’estero. Non si applica l’ articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari
inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui
al presente articolo, in sostituzione dell’indennità di impiego operativo
ovvero dell’indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari
al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’
articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari
in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o
in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l’ articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
l’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall’ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di
missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio
a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione di
indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all’Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e
dell’indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese
di vitto e alloggio.
6-7. (Omissis).
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze
connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere
prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei
mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla
presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
Il testo dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), con-
Serie generale - n. 292
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche
al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda
di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.».
Il testo dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate
- quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del
18 ottobre 2007, è il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari
caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere
disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione,
continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate
nell’allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni
all’anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall’articolo 12-ter,
comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso
di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell’ambito delle risorse disponibili, è
attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai
volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella
prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.».
Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231
(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 1990, è il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni
straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al
comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui
dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione
d’anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990,
1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno
tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di
superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano
recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
Il testo dell’articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio
2010, è il seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica
di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità
integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale
dei volontari in servizio permanente.
2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in
rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In
aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in
ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio
nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.».
Art. 6.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali
di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in
supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e
all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decretolegge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite
denominate United Nations Military Observer Group in
India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce
Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO),
nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
Serie generale - n. 292
Il testo dell’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, è il seguente:
«1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni
di cui all’articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio
ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare
uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le
necessità delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle
direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano
le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla
legge come delitto colposo.».
Art. 7.
Disposizioni in materia contabile
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209
(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:
«Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1.Al personale militare
che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in
cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi
a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il
periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle
missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di
procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all’articolo 3, comma 14, sono puniti
ai sensi dell’articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al
tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio
di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in
carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non
consentano di porre tempestivamente l’arrestato o il fermato a disposizione dell’autorità giudiziaria, si applica l’articolo 9, commi 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l’arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l’autorità giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario
della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l’esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell’Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall’articolo 2,
primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a
bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall’articolo 12 della medesima
Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di
contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale
caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità
telematica.».
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le
disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle
Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di
una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, è il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli
Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del
Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e
per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:
a) accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza
previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l’esecuzione di
opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale,
la spedizione di materiali e mezzi, l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici,
mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di
euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni
internazionali.
2. Nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito
di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.».
Art. 7 - bis
Disposizioni in materia di intelligence
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il
parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
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della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni
di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini
italiani all’estero, con la cooperazione di forze speciali
della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della
Difesa stessa.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell’articolo 4, commi 1-sexies e
1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in
nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti
dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della
legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale,
secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai
sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle
norme contenute nel presente articolo.
Riferimenti normativi:
Il testo degli articoli 1, comma 3, 5, 17, comma 7, 33, comma 4, e
43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, è il seguente:
«Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)
1-2 (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le
direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione
e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica.»;
«Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con
funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle
finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la
sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e
i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi
e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli
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affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal
Ministro dello sviluppo economico.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del
Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza
diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori
dell’AISE e dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di
volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.»;
«Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)
1-6 (Omissis).
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso
con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e
risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione
per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le
procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini
dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei
servizi di informazione per la sicurezza.»;
«Art. 33. (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)
1-3 (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa
le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle
quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato,
autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.»;
«Art. 43. (Procedura per l’adozione dei regolamenti) - 1. Salvo che
non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste
dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.».
Il testo dell’articolo 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 209, è riportato nei riferimenti normativi relativi all’articolo 6 del
presente decreto.
La legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati,
adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il
17 luglio 1998) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo dell’articolo 5 dello statuto
istitutivo della Corte penale internazionale è il seguente:
«Art. 5. Crimini di competenza della Corte - 1. La competenza
della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera
comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente
Statuto, per i crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l’umanità;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine
di aggressione successivamente all’adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le
condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le
disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.».
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Capo II
INIZIATIVE
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO
AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE
INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Art. 8.
Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare
le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a
sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Nepal, Haiti, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Ucraina,
Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione
all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in
materia di migrazioni e sviluppo.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale individua le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano
operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1,
coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.
3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati
ottenuti sono pubblicati nel sito internet istituzionale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.
Riferimenti normativi:
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del
29 dicembre 2014. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità.
Il testo dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014,
n. 141, è il seguente:
«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella
C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita
della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali,
Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica
del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in
relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d’azione nazionale “Donne, pace e sicurezza
- WPS 2014-2016”, predisposto dal Comitato interministeriale per i
diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della co-
Serie generale - n. 292
operazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi
tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la
tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché per lo sviluppo delle
capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del
diritto alla salute. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere
sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto
dell’epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto
certificato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in
materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo
del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato
alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche
concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma
e i risultati ottenuti.».
Art. 9.
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015
e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l’invio in missione in Libia di esperti per fornire
assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di
stabilizzazione del Paese.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti
per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la
spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa
sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per
l’erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino,
dell’Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli
Affari Politici e dell’Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell’Istituto italo-latino americano.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell’OSCE
e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000
per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per
assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in servizio in aree di
crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi
provvisori.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino
al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l’invio
in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché
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per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in
località dove non operi una rappresentanza diplomaticoconsolare. L’ammontare del trattamento economico e le
spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al
presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati
personali.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 18, comma 2, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, è il seguente:
«2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i
processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto
o post-conflitto.».
La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell’Italia alle
iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
Il testo dell’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, è il
seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di
cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero
degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali
di base interessate del medesimo stato di previsione.».
Art. 10.
Regime degli interventi
1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei
limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Per gli interventi di
cui all’articolo 8, resta fermo quanto disposto dall’articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono
convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dall’1 ottobre 2015 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente
decreto.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto
2014, n. 109, è il seguente:
«1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.».
Il testo dell’articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014,
n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo svi-
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luppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014,
è il seguente:
«1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla
data di cui all’articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data,
gli stanziamenti disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base
della medesima legge sono trasferiti all’Agenzia, che, nei limiti previsti
dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli
obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all’articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al
momento dell’effettuazione della spesa.».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari
complessivamente euro 354.144.102 per l’anno 2015, si
provvede:
a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni;
b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 16,
comma l, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014,
n. 23;
c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente
utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della
proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, già versato all’entrata del bilancio
dello Stato;
d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle
somme relative ai rimborsi corrisposti dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato;
e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l’anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare
entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei
suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all’importo di cui al primo
periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre
2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro
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della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre
le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli
di spesa;
f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
2. All’articolo 5, comma 5-quater, del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal
comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l’anno 2016, a euro
779.275 per l’anno 2017, a euro 1.569.196 per l’anno
2018 e a euro 4.076.030 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.».
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
Il testo dell’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, è il
seguente:
«1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito
fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze.».
Il testo dell’articolo 16, comma l, della legge 11 marzo 2014, n. 23
(Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2014, è il seguente:
«1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un
aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
In considerazione della complessità della materia trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di
cui all’articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si
provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o
contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal
fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».
Il testo dell’articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel Sup-
Serie generale - n. 292
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003,
è il seguente:
«Art. 25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - 1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della
sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi
comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui
lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti
salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, o i diritti di
uso di cui all’articolo 27, è assoggettata ad un’autorizzazione generale,
che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono
obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.
4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della
persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione
di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale
e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata
di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere
dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto
di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La
cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima,
informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti
anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le
autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità
del piano viene valutata d’intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione
anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire
l’omogeneità dei regimi autorizzatori. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il
rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero
nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il
proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni
di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola
volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
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16-12-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.».
Il testo dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è il seguente:
«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace,
sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai
rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.».
Il testo dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004,
è il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica
economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Il testo dell’articolo 5, commi 5-ter e 5-quater, del citato decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, come modificato dalla presente legge, è
il seguente:
«5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell’ambito
della missione ISAF di cui all’articolo 2, comma 1, e nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda,
possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge
e i figli nonché i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento
della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio
Serie generale - n. 292
per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l’accesso degli
stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono
definite d’intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell’interno con carattere di speditezza.
Il periodo massimo di permanenza all’interno del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi,
ciascuno della durata di sei mesi.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921
per l’anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017 e a euro 3.949.604 per l’anno 2018, si provvede, quanto all’anno
2014, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all’articolo 14bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all’entrata del bilancio
dello Stato, restano acquisiti all’Erario. Agli ulteriori oneri derivanti dal
comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l’anno 2016, a euro 779.275 per
l’anno 2017, a euro 1.569.196 per l’anno 2018 e a euro 4.076.030 per
l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
15A09336
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determina
n. 1404/2015 del 4 novembre 2015 recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso
umano «Dutasteride Doc Generici».
Nell’estratto della determina n. 1404/2015 del 4 novembre 2015,
relativa al medicinale per uso umano DUTASTERIDE DOC Generici,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2015, serie generale n. 278, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene
opportuno rettificare quanto segue:
Dove è scritto:
(classificazione ai fini della rimborsabilità)
Confezione
“0,5 mg capsule molli” 30 capsule in blister Pvc-Pvdc-Al AIC
n. 043231012 (in base 10) 1979T4 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,42
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 12,04
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Leggasi
(classificazione ai fini della rimborsabilità)
Confezione
“0,5 mg capsule molli” 30 capsule in blister Pvc-Pvdc-Al AIC
n. 043231012 (in base 10) 1979T4 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,42
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 12,04
La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia,
ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il
medicinale DUTASTERIDE DOC Generici è classificato, ai sensi
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16-12-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
15A09271
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Memac»
Con la determina n. aRM - 252/2015 - 15 dell’11 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bracco S.P.A., l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinali: MEMAC.
Confezioni e descrizioni:
033255023 - 28 compresse film rivestite 10 mg;
033255011 - 28 compresse film rivestite 5 mg;
033255187 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255175 - «5 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255062 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255050 - «5 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255163 - «10 mg compresse orodispersibili» 120 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255151 - «10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255148 - «10 mg compresse orodispersibili» 60 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255136 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255124 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL
033255112 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255100 - «10 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255098 - «5 mg compresse orodispersibili» 120 compresse
in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255086 - «5 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255074 - «5 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255047 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL;
033255035 - «5 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in
blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09273
Serie generale - n. 292
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima
Ranbaxy».
Con la determina n. aRM - 262/2015 - 2826 del 25 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ranbaxy Italia S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate.
Medicinale: CEFTAZIDIMA RANBAXY.
Confezioni e descrizioni: 036023036 - «1 g/3 ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1
fiala solvente 3 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09274
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Belofran»
Con la determina n. aRM - 263/2015 - 1392 del 25 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.P.A., l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinali: BELOFRAN.
Confezioni e descrizioni:
037196019 - «4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse
in blister PVC/AL;
037196021 - «4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse
in blister PVC/AL;
037196033 - «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;
037196045 - «8 mg compresse rivestite con film» 10 compresse
in blister PVC/AL;
037196058 - «8 mg compresse rivestite con film» 15 compresse
in blister PVC/AL;
037196060 - «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
in blister PVC/AL;
037196072 - «8 mg compresse rivestite con film» 50 compresse
in blister PVC/AL;
037196084 - «8 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;
037196096 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
in blister PVC/AL;
037196108 - «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse
in blister PVC/AL;
037196110 - «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse
in blister PVC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09275
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Nemezid»
Con la determina n. aRM - 264/2015 - 1771 del 26 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz GmbH, l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinali: NEMEZID.
Confezioni e descrizioni:
037975051 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1
flacone HDPE da 1500 mg;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
037975048 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1
flacone HDPE da 1200 mg;
037975036 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1
flacone HDPE da 900 mg;
037975024 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1
flacone HDPE da 800 mg;
037975012 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1
flacone HDPE da 600 mg.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09276
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene
Sale di Lisina Germed».
Con la determina n. aRM - 260/2015 - 2376 del 25 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.R.L., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate.
Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA GERMED.
Confezioni e descrizioni: 039433014 - «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09277
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo
Ranbaxy».
Con la determina n. aRM - 261/2015 - 2826 del 25 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ranbaxy Italia S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate.
Medicinale: PARACETAMOLO RANBAXY.
Confezioni e descrizioni: 035778012 - «120 mg/5 ml soluzione
orale» 1 flacone da 120 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09278
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Oxyquales»
Con la determina n. aRM - 265/2015 - 3381 del 26 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Acino AG, l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinali: OXYQUALES.
Confezioni e descrizioni:
042315945 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315933 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315960 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315921 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
Serie generale - n. 292
042315919 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315958 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315871 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315869 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315857 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315832 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315820 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315818 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315844 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315806 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315794 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315895 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315883 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315782 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315770 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315667 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315655 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315907 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315768 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315756 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315743 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315731 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315729 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315717 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315705 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315693 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315681 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315679 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315642 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315630 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315628 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315616 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315604 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315592 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
— 40 —
16-12-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
042315580 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315578 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315539 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315527 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315554 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315541 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315465 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315566 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315515 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315503 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315491 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315489 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315477 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315453 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315438 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315426 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315414 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315402 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315390 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315440 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315388 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315376 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315364 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315352 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315349 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315337 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315325 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315313 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315287 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315275 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315299 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315248 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315236 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315301 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
Serie generale - n. 292
042315263 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315251 - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315224 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315212 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315200 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315198 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315186 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315174 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315162 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315150 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315147 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315135 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315123 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315111 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315109 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315097 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315085 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315073 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315061 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315059 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315046 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315034 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315022 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
042315010 - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
15A09279
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Finasteride
Germed».
Con la determina n. aRM - 266/2015 - 2376 del 27 novembre 2015
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
Medicinale: FINASTERIDE GERMED.
Confezione: 039262011.
Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Medicinale: FINASTERIDE GERMED.
Confezione: 039262023.
— 41 —
16-12-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Medicinale: FINASTERIDE GERMED.
Confezione: 039262035.
Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Medicinale: FINASTERIDE GERMED.
Confezione: 039262047.
Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
15A09335
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 ottobre 2015.
Il testo integrale della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 ottobre 2015 con oggetto «Integrazioni alla deliberazione n. 2
del 16 settembre 2015», recante criteri per l’applicazione dell’articolo 8,
comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/
Serie generale - n. 292
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 settembre 2015.
Il testo integrale della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 settembre 2015 recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120”, del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti è
consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/
15A09349
MINISTERO DELL’INTERNO
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione Suore di Carità Domenicane
della Presentazione della Santa Vergine, in Roma.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia
della Congregazione Suore di Carità Domenicane della Presentazione
della Santa Vergine, con sede in Roma.
15A09267
Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario
della Beata Vergine Maria delle Grazie in Montenero, in
Livorno.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in Montenero, con sede in Livorno.
15A09268
Riconoscimento della personalità giuridica
della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Labico
15A09347
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 novembre 2015.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Nostra
Signora di Lourdes, con sede in Labico (Rm).
Il testo integrale della delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 novembre 2015 recante “Iscrizioni all’Albo, con procedura
semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120”, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/
15A09269
15A09348
15A09270
Riconoscimento della personalità giuridica
del Convento Santa Rita, in Milano
Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Convento Santa
Rita, con sede in Milano.
L OREDANA C OLECCHIA , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2015-GU1-292) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
— 42 —
MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ3PNB
06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: [email protected]
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione 257,04)
(di cui spese di spedizione 128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione 19,29)
(di cui spese di spedizione 9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione 41,27)
(di cui spese di spedizione 20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione 15,31)
(di cui spese di spedizione 7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione 50,02)
(di cui spese di spedizione 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione 383,93)*
(di cui spese di spedizione 191,46)
CANONE DI ABBONAMENTO
- annuale
- semestrale
438,00
239,00
- annuale
- semestrale
68,00
43,00
- annuale
- semestrale
168,00
91,00
- annuale
- semestrale
65,00
40,00
- annuale
- semestrale
167,00
90,00
- annuale
- semestrale
819,00
431,00
56,00
N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
1,00
1,00
1,50
1,00
6,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione 129,11)*
(di cui spese di spedizione 74,42)*
- annuale
- semestrale
302,47
166,36
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione 40,05)*
(di cui spese di spedizione 20,95)*
- annuale
- semestrale
86,72
55,46
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
1,01 (€ 0,83 + IVA)
Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
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TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
190,00
180,50
18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ
BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
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QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
*45-410100151216*
€ 1,00