l`editoriale

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l`editoriale
Mensile della FIALS
Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
ANNO XXV , Numero 5 Giugno 2015
LA CORTE COSTITUZIONALE
HA DECISO:
RINNOVATE I CONTRATTI!!!
Indice
L’ Editoriale
1
Rinnovo Contratto Sanità 2
Comma 566
2
Rimborso quota iscrizione
albo, collegio, ordini
3
Manovra Sanità 2015
4
Sanità privata
7
ARAN7
Libera professione infermieri 8
Servizio Concorsi FIALS
9
Jobs act e dintorni…
9
12
Pensioni
13
Sentenze
14
Dalle Sedi Regionali e
Provinciali FIALS
15
E’ stato un forte compromesso tra Governo e Corte Costituzionale, ha dichiarato
Giuseppe Carbone Segretario Generale
FIALS, non siamo soddisfatti del tutto,
perché non è stata riconosciuta la retroattività del blocco delle retribuzioni, ma
rimane sempre un avvenimento importante. La Corte ha cancellato, prosegue
Carbone, un’ingiustizia nei confronti dei
dipendenti pubblici e quindi anche della
categorie che come FIALS rappresentiamo.
I giudici hanno riconosciuto finalmente il
principio che il Governo non puo’ e non
deve sottrarsi alla contrattazione e concertazione con i sindacati, che il mancato
rinnovo del contratto del pubblico impiego negli ultimi 6 anni è illegittimo ed infine, che il rinnovo del contratto è un diritto
degli operatori.
Sentiamo di dare atto alla federazione
UNSA-CONFSAL (categoria dei Ministeriali), e al suo Segretario Generale Massimo Battaglia, artefici del ricorso alla
corte costituzionale per lo sblocco della
contrattazione, del raggiungimento di
questo importante traguardo.
Con l’UNSA-CONFSAL, da tempo, abbiamo instaurato un percorso unitario
di politica sindacale come anche per i
rinnovi dei contratti nel pubblico impiego.
Insieme abbiamo elaborato, nel 2014,
una proposta unitaria sulle linee guida
normative e giuridiche per il rinnovo del
contratto nazionale, riferito in particolare
alle categorie dei dipendenti Ministeriali
e quelli del Servizio Sanitario Nazionale e
delle Regioni.
La stessa proposta è stata inviata al governo, al Ministero della Funzione Pubblica e all’ARAN.
“Un nostro diritto il rinnovo del contratto”, “Insieme si può, per vincere contro
chi calpesta e nega il diritto al contratto”
sono stati gli slogan della FIALS in questi
anni, oltre ad un impegno fattivo affinché
si potesse conquistare con tutte le forme e i mezzi tale diritto a tutela di tutte
le professionalità delle categorie che noi
rappresentiamo.
Il governo ora non deve più perdere
tempo, ed è tenuto a convocare tutte le
Organizzazioni Sindacali rappresentative
per l’immediata apertura dei tavoli contrattuali.
Giuseppe Carbone
Segretario Generale
L’EDITORIALE
Responsabilità Civile
Colpa Grave
Finalmente è arrivata la tanto attesa ed
auspicata sentenza della Corte Costituzionale che, seppur parzialmente, ha accolto le giuste rivendicazioni di 3,2 milioni di dipendenti pubblici.
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Giugno 2015
Federazione Italiana Autonomie
Locali e Sanità
ANNO XXV, numero 5 Giugno 2015
Aut. Trib. di Brindisi n. 11/91 del 24/6/91
DIRETTORE
Giuseppe Carbone
DIRETTORE RESPONSABILE
Antonio Grimaldi
REDAZIONE
Daniele Bedetti
Francesco D’Angelo
Bruno Ferraro
Massimo Ferrucci
Sandro Idonea
Michele Losacco
Roberto Maraniello
Massimo Mincuzzi
Fabio Pototshnig
Gianni Recchia
Santo Salvatore
Salvatore Stabile
EDITO DALLA FIALS
Largo Angioli, 10 – Brindisi
Fax: 0831-564.124
Telefono: 0831-523.429
Oppure: 0831-568.356
REDAZIONE SINDACALE
Viale dell’Arte, 85 Sc. A int. 2
ROMA
Telefono 06-35341726
INTERNET
E.mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.fials.it e www.fials.eu
PROGETTO GRAFICO
Giada Monti
Chiuso in redazione il 05.07.2015
RINNOVO
CONTRATTO
SANITÀ
A QUANTO AMMONTERÀ L’AUMENTO DI STIPENDIO DOPO LA
SENTENZA ?
40 EURO O POCO PIÙ, SEMBRA QUESTO L’AUMENTO CHE IL GOVERNO HA PREVISTO DI
CONCEDERE AGLI STATALI DOPO LA CONSULTA.
La sentenza della Corte Costituzionale sul blocco stipendi degli statali sembra sia stata accolta
con soddisfazione da entrambe le parti in causa. Infatti il Governo ha evitato un altro ingente rimborso da dare per errori commessi da
Esecutivi degli anni passati (il Governo Monti),
mentre i sindacati dei lavoratori statali, sanità
compresa, hanno visto sbloccati i contratti che
erano fermi da anni e quindi potrà spuntare un
aumento per i lavoratori del loro comparto. La
mancata retroattività data alla sentenza in effetti ha prodotto i risultati sopra indicati. Ma adesso vediamo che scenari ci saranno e soprattutto
quanto entrerà di più nelle tasche dei lavoratori
del pubblico impiego.
AUMENTI CHE PARTIRANNO DAL 1° GENNAIO
2016:
Le trattative tra le parti sociali stanno già prendendo piede e dopo la sentenza favorevole ottenuta da parte dei Giudici Costituzionali, gli
statali e chi per loro è incaricato di trattare, avrà
più di qualche vantaggio. Secondo le stime, in
questi anni di blocco, i dipendenti statali hanno perso mediamente circa 4.800 euro a testa.
Cifra importante da sottolineare nel momento
che si chiederanno aumenti per il nuovo contratto. Già stabilito che niente di quello che
hanno perso verrà restituito, niente arretrati
quindi, ma solo l’adeguamento degli stipendi. Le stime del Governo sono fatte a partire
dall’anno prossimo, ma la sentenza a dire il vero
ha il carattere dell’immediatezza e cioè, per i dipendenti pubblici dovrebbe scattare un aumento fin da subito.
DI CHE CIFRE PARLIAMO?
Il Governo ha già indicato quale sarà più o meno
la cifra in perdita da mettere a bilancio per la
vicenda. Si conta di rimetterci un miliardo e
seicento milioni circa. Se questa cifra verrà
confermata, dividendola tra gli oltre 3 milioni
di lavoratori statali produrrà in soldoni, un aumento di poco meno di 500 euro al mese per
ogni lavoratore. In altri termini 40 o poco più
euro di aumento al mese. Per gli anni successivi
e fino al 2019 però, il Governo ha previsto gli
esborsi maggiori. Quindi, aumenti più cospicui
si dovrebbero avere negli anni successivi. Per il
probabile indennizzo dalla data di applicazione
della sentenza e fino al 31 dicembre 2015 invece si saprà qualcosa probabilmente con la prossima finanziaria. Infatti la nuova Legge di Stabilità dovrebbe essere presentata a settembre.
In parole povere, l’ennesima sentenza all’italiana…
La Segreteria Nazionale FIALS
COMMA 566
Prot. 139/SG/2015
Brindisi, 08 giugno 2015
Al Presidenti:
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli
FNC IPASVI
Dott.ssa Maria Vicario
FNCO
Dott. Alessandro Beux
FNC TSRM
Dott. Antonio Bortone
CoNaPS
e, p.c.
Alla Dott.ssa Roberta Chersevani
Presidente della FNOMCeO
All’On. Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
Loro Sedi
Oggetto: Comma 566 legge stabilità 2015. Disponibilità della FIALS.
Siamo fortemente sensibili ed impegnati da
tempo all’applicazione del comma 566 della
legge di stabilità 2015 per favorire non solo il
dialogo tra professioni sanitarie e medici ma
anche per sostenere il documento per l’implementazione delle competenze delle professioni
sanitarie e per l’introduzione delle specializzazioni previste dall’art.6 della legge 43/06.
La vostra nota unitaria prot. N. 981/2015 del 3
giugno 2015 ci vede, da subito, disponibili sia
“ad attivare un fronte comune per portare a
buon fine il disposto della legge 190/14, comma
566, articolo 1, e per contestare la richiesta di
ottenere ope legis una immaginaria “leadership
funzionale” del medico nell’équipe multi professionale”, sia ad azioni comuni sollecitando
anche un incontro immediato per definire linee
e strategie da porre in essere per gli obiettivi
comuni auspicati. Già con note del gennaio e
marzo 2015, inviate al Ministro Lorenzin, chiedevamo di portare in Conferenza Stato Regioni
i provvedimenti previsti dall’art. 5 punto 15 del
Patto per la Salute 2014-2016 circa la ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni delle professioni sanitarie, con la priorità,
fermo restando le competenze dei laureati in
medicina e chirurgia, di implementare le competenze delle professioni sanitarie, come riportato meglio dal comma 566 della legge di
3
Giugno 2015
stabilità 2015.
Il tema della valorizzazione ed implementazione delle professioni sanitarie, spiegavamo nelle nostre note, viene fortemente considerato nell’art.
22 del medesimo Patto della Salute, ove in particolare è stata affermata la necessità di valorizzare le risorse umane del S.S.N. e di favorire
l’integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di
riorganizzazione dei servizi, al fine, anche, di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento alla
riorganizzazione delle rete ospedaliera, ai servizi territoriali e le relative
forme di integrazione, alla promozione della salute e alla presa in carico
della cronicità e delle non autosufficienze e di garantire un collegamento
alla più ampia riforma della Pubblica Amministrazione.
Rimane prioritario per la FIALS implementare le competenze degli infermieri e delle altre professioni sanitarie al fine di avviare una profonda
innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità, funzionale non solo
a valorizzare allo stesso tempo ruolo e funzione dei professionisti della
salute, ma soprattutto a fornire prestazioni sanitarie sempre più efficaci
ed efficienti ai cittadini non solo in ospedale ma soprattutto nel territorio, costituendo quest’ultima la sfida più rilevante nell’innovazione.
Per le suddette considerazioni contestiamo la pretesa di posizione assunta in una recente nota inviata al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, della Dr.ssa Roberta Chersevani quale Presidente della FNOMCeO
nella quale dichiarava “la inaccettabilità del comma 566 della Legge di
Stabilità, per il quale era stata ipotizzata qualche modifica, ma che continua a vivere. Un atto ministeriale, che riconosca la leadership funzionale
del medico, è per noi indispensabile e non procrastinabile. Ci consentirebbe di uscire da tanti equivoci”.
Non é accettabile detta presa di posizione che preclude qualsiasi possibilità di dialogo e confronto tra le esigenze funzionali dei medici e quelle
delle professioni sanitarie.
A nostro parere, non è più possibile attendere tempi biblici o accettare
l’ostruzionismo dei sindacati medici che tendono ad impedire l’evoluzione delle professioni sanitarie e di conseguenza rallentano il processo
di un sistema sanitario più favorevole ai bisogni di salute dei cittadini così
come richiesto anche dalle stesse regioni.
Non sono più accettabili rinvii che vanno, ancora una volta, a mortificare
le professionalità sanitarie del comparto, anzi è opportuno per la FIALS
che si apra il confronto tecnico col Ministero della Salute per definire i
percorsi relativi alle altre professioni, secondo il disposto della legge di
Stabilità 2015 e quindi si dia avvio, da subito, al tavolo tecnico convocando l’istituenda “Cabina di Regia”.
Cordiali saluti.
Giuseppe Carbone
Segretario Generale
RIMBORSO QUOTA
ISCRIZIONE ALBO,
COLLEGI, ORDINI
PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI PUBBLICI IL
CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO/COLLEGIO/ORDINE E’ A CARICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
all’Albo/Ordine/Collegio.
Con una nota a tutte le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale (vedi
pagina a fianco), il Segretario Generale
della FIALS, Giuseppe Carbone, ha fatto presente che le stesse sono tenute a
rimborsare ai propri dipendenti interessati il contributo di iscrizione annuale
La nota, afferma Carbone, è stata inviata in quanto vengono smentite
le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei
Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere
del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si
afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo/
Ordine/Collegio è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale
svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa
tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di
detta attività.
Dalla recente sentenza della Cassazione Civile n.7776 del 16.04.2015,
continua Carbone nella sua nota, emerge il generale principio che se
l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente
datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo/Ordine/
Collegio del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro,
rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente
stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere
rimborsato dal medesimo Ente.
Non ha convinto, invece, alla Cassazione, cita Carbone, la precedente
interpretazione della Corte dei Conti secondo cui la tassa doveva ritenersi «strettamente personale» perché legata all’integrazione del requisito
professionale previsto per svolgere il rapporto con l’ente.
Ed ancora, riporta Carbone, l’amministrazione deve rimborsare perché
la quota annuale per l’iscrizione all’albo non può ritenersi riconducibile
alla retribuzione e ha un regime tributario incompatibile con le spese sostenute nell’interesse della persona, come quelle affrontate per gli studi
universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione professionale.
Nella stessa nota, Carbone spiega come l’iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio da parte del datore di lavoro risulterebbe positivo sia agli stessi
Albi/Collegi/Ordini, in quanto gli stessi per la prima volta vedrebbero i
loro bilanci più solidi con la possibilità di esercitare più agevolmente le
loro funzioni sia dal punto di vista organizzativo che professionale, evitando, nel contempo, il ripetersi dei diversi contenziosi con i professionisti, che ai medesimi professionisti evitando loro il costo dell’iscrizione e
conseguentemente la diminuzione patrimoniale.
In conclusione della stessa nota, il Segretario Generale della FIALS, ha
chiesto che le stesse Amministrazioni si facciano carico sia delle spese
che i professionisti dipendenti dovranno sostenere per l’iscrizione annuale agli all’Albo/Ordine/Collegio professionali, sia di quelle già sostenute per i cinque anni pregressi al fine, anche, di evitare l’incardinarsi di
un contenzioso che inevitabilmente vedrà soccombere le stesse Amministrazioni.
La FIALS, ha dichiarato Carbone, é pronta, per il tramite delle proprie
strutture regionali, provinciali ed aziendali, a favorire i singoli professionisti interessati, per la loro tutela dinanzi alle Amministrazioni anche per
i preventivi atti di costituzione in mora.
Il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 7776/2015 è scaricabile direttamente dal nostro sito www.fials.it
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Giugno 2015
Prot. 125/SG/2015 Brindisi, 26.05.2015
Alle Aziende Sanitarie
del Servizio Sanitario Nazionale
Loro Sedi
MANOVRA
SANITA’ 2015
Oggetto: Sentenza n.7776/2015 della Corte di Cassazione – Sezione
Civile -. Pagamento della tassa di iscrizione all’albo dei professionisti
dipendenti.
MANOVRA SANITÀ. SIGLATA L’INTESA SUI TAGLI
DA 2,352 MLD PER IL 2015 E IL 2016. LORENZIN:
“SODDISFATTA, SI LAVORA SULLA
PRODUTTIVITÀ”
Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito come il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Albo/Ordine/
Collegio per i dipendenti che svolgono la propria attività professionale
nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione debba gravare sull’Amministrazione stessa.
La Conferenza Stato Regioni ha raggiunto l’accordo sulla proposta di
intesa per i tagli alla sanità. Ma sul capitolo farmaceutica sarà aperto
un tavolo per ridiscutere entro il 10 ottobre con una nuova intesa per
ridefinire il “governo della spesa farmaceutica e il sistema di pay back”.
Veneto, Lombardia e Liguria non partecipano alla Conferenza...
La questione riguarda diverse categorie di dipendenti di Codeste Azienda, tra cui i dipendenti del ruolo sanitario del comparto sanità (infermieri, tecnici sanitari, della riabilitazione e della prevenzione) – che da anni
per lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle funzioni affidategli in
occasione dell’assunzione sono tenuti al pagamento annuale della tassa
di iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio Professionale di categoria.
Fumata bianca. L’Intesa che sancisce la riduzione di 2,352 miliardi di euro
del fondo sanitario a decorrere dal 2015 e valida anche per il 2016 ha
ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni.
In considerazione che:
* quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo/Ordine/
Collegio è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale esercitata nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente e pertanto, il
pagamento della tassa per l’iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio de quo
rientra tra i costi per lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente,
che gravano sull’Ente, il quale beneficia in via esclusiva dei risultati di
detta attività (cfr., in tal senso, parere reso dal Consiglio di Stato il 15
marzo 2011 nell’affare n. 678/2010);
* nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che
sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, da cui discende l’applicabilità dell’art. 1719 c.c., a tenore del
quale: “Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in
proprio nome” (cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2015, n.
7776; cfr., inoltre, parere reso dal Consiglio di Stato il 26 novembre 2014
nell’affare n. 1224/2014).
Ritenuto che l’applicazione delle sentenze su citate, da parte di Codeste
Aziende, favorirebbe, a nostro parere:
* gli stessi Albi/Ordini/Collegi che per la prima volta vedrebbero i loro
bilanci più solidi con la possibilità di esercitare più agevolmente le loro
funzioni sia dal punto di vista organizzativo che professionale, evitando,
nel contempo, il ripetersi dei diversi contenziosi con i professionisti;
* i medesimi professionisti evitando loro il costo dell’iscrizione e conseguentemente la diminuzione patrimoniale.
Con la presente si chiede, anche alla luce dei principi innanzi richiamati,
autorevolmente affermati dal Giudice di legittimità e dal Giudice Amministrativo, che Codeste Aziende si facciano carico sia delle spese che
i professionisti dipendenti dovranno sostenere per l’iscrizione annuale
agli all’Albo/Ordine/Collegio professionali, sia di quelle già sostenute
per i cinque anni pregressi, coerentemente con il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto per cui “se tale pagamento viene anticipato dal dipendente nell’interesse esclusivo del datore di
lavoro deve essere rimborsato, onde evitare per il dipendente una vera
e propria “diminuzione patrimoniale”.La scrivente organizzazione sindacale confida in un positivo riscontro che certamente impedirà l’incardinarsi di un contenzioso che inevitabilmente vedrà soccombere Codeste
Aziende.
Distinti saluti.
Giuseppe Carbone
Segretario Generale
Un via libera arrivato nel pomeriggio dopo che le Regioni avevano
espresso il loro placet presentando però proposte emendative, ossia che
i circa 113 mld del Fsn 2016 non siano messi in discussione (anche se in
sostanza questo si traduce nell’accettazione de facto dei tagli anche per
il 2016 dato che il Patto per la salute prevedeva per quell’anno un fondo
di 115,444 miliardi), che venga rivisitato il Patto per la Salute ed anche le
regole e i meccanismi dei tetti e del Pay back della spesa farmaceutica.
Indicazioni che l’Intesa ha recepito confermando che sulla farmaceutica
(come peraltro già annunciato da Chiamparino al termine della Conferenza delle regioni) si aprirà un tavolo ad hoc composto da ministero
della Salute, Mef, Regioni e Aifa che, tenendo conto dell’andamento
della spesa farmaceutica per il 2015, inclusa quella sui farmaci innovativi, predisponga entro una proposta di revisione delle norme relative al
governo della spesa farmaceutica, incluse quelle sul pay-back nel rispetto degli equilibri programmati per il settore sanitario con l’obiettivo di
arrivare a un’Intesa tra Stato e Regioni entro il 10 ottobre. Scatta quindi
il conto alla rovescia per “alleggerire” in sei mesi – tanto il tempo rimasto dopo i continui rinvii – beni e servizi, dispositivi medici, specialistica,
riabilitazione, cliniche private e personale.
Misure sulle quali hanno espresso il loro dissenso Veneto, Lombardia e
Liguria non sedendosi al tavolo della Conferenza. Un’assenza che non ha
comunque impedito all’Intesa di decollare. Soddisfatta il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin: “Perché l’intesa, di fatto, permette di compensare il mancato incremento sul fondo senza che ci sia uno stravolgimento
delle leve ne’ dell’impianto del Patto per la Salute – ha detto al termine
della Conferenza Stato-Regioni – quindi questo per noi è estremamente
importante. A differenza che nel passato, invece che attuare i tagli lineari, si lavora sulla produttività e questo è un inizio molto importante”.
È stata accolta, ha affermato il ministro la questione presentata dalle
Regioni di rivedere un aggiornamento del Patto: “Sono convinta che il
Patto vada aggiornato e, soprattutto, verificata la sua attuazione. E su
questo un tavolo di verifica e monitoraggio per me va benissimo”. Sul
fondo degli innovativi “abbiamo rinviato a settembre la definizione del
tetto di spesa territoriale per vedere se riusciamo ad assorbirla in altro
modo”, ha spiegato il ministro, sottolineando che sul tavolo della spesa
farmaceutica “ci sono dei meccanismi che possiamo rivedere e aggiornare dopo tanti anni, per rendere più fluido ed efficiente il sistema”.
Salta quindi la previsione, rispetto al testo in entrata, che l’eventuale
sfondamento del fondo per l’innovazione concorresse al tetto di spesa
della farmaceutica territoriale. “Soddisfacente il metodo, si è preservato
un ruolo equilibrato tra Governo e Regioni, ma dirsi soddisfatti è una
parola grossa” ha commentato così la sigla dell’Intesa il presidente delle
Regioni, Sergio Chiamparino al termine della Conferenza Stato Regioni,
ricordando che I tagli per il 2015 ci sono e per il 2016 sono quelli previsti
dal piano pluriennale. Una sottolineatura peraltro in linea con quanto
già espresso nella mattinata, al temine della Conferenza dei Presidenti.
“Il punto politicamente rilevante e sensibile – aveva infatti ricordato – è
che quest’anno abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, abbiamo accettato questo sacrificio per la sanità però ponendo come condizione che
per il 2016 venga mantenuto, nel modo più assoluto, l’impegno di
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Giugno 2015
portare il fondo a circa 113 mld previsto nel piano pluriennale, per questo lo abbiamo voluto inserire nell’Intesa. Su questo siamo intransigenti
altrimenti non riusciamo a dare risposte al cittadino a partire proprio dai
farmaci innovativi. Mi auguro anche su questo l’Aifa, opportunamente
rinnovata nei sui componenti, sia in grado di contribuire ulteriormente
a ridefinire l’equilibrio”. Chiamparino ha infine chiosato sulla posizione
assunta dal Veneto che insieme a Lombardia e Liguria non ha partecipato al tavolo per la sigla dell’Intesa: “Il Veneto ha fatto una distinzione tra
posizione politica e quella istituzionale consentendo che ci fosse l’Intesa.
L’atteggiamento è quello di una distinzione, che mi ero permesso di chiedere tra atteggiamento politico ed istituzionale”.
Lombardia, Veneto e Liguria non partecipano all’Intesa “Eravamo, siamo e rimaniamo sulle barricate. La posizione del Veneto non è cambiata.
Eravamo, siamo, e saremo contrari ad ogni tipo di taglio alla sanità che
non vada prima di tutto a colpire gli sprechi dove ci sono” ha dichiarato
Luca Coletto, assessore alla sanità del Veneto. “Questa accelerazione,
che arriva guarda caso dopo una potentissima frenata effettuata in attesa delle elezioni – ha aggiunto – la dice lunga sulla credibilità di un
Governo che era di tagliatori prima del 31 maggio e tale rimane dopo”.
“La Lombardia così come il Veneto e la Liguria, non ha partecipato all’intesa sui tagli, alla sanità perché mettono a rischio l’aspettativa di vita
della popolazione – ha dichiarato Massimo Garavaglia il Coordinatore
degli assessori finanziari in Conferenza Regioni, e assessore al bilancio
della Lombardia dopo la conferenza Stato-Regioni – con questi tagli ci
si avvicina alla soglia del 6,5 per cento di incidenza della spesa sanitaria
sul Pil. Sotto questo livello si riduce per l’appunto l’aspettava di vita della
popolazione. Al di là quindi dei miglioramenti qualificati e che si possono
fare in diverse realtà territoriali il livello del fondo sanitario è al limite,
visto l’imminente manovra che Renzi ha già annunciato. L’importante è
di avere chiaro questo punto a meno di non voler fare come, la Grecia
che ha visto aumentare la mortalità infantile a causa dei tagli”.
“Con il nostro irremovibile no siamo stati coerenti, come lo siamo da
mesi, a fronte di dissennate politiche della salute, con tagli lineari che
penalizzano i virtuosi e premiano gli spreconi, con riduzioni delle prestazioni che ci avvicinano alla Grecia e al Portogallo dove, a differenza
del Veneto, l’attesa di vita è sensibilmente più bassa, e dove – sempre a
differenza del Veneto – i più ricchi sono anche i più sani”. Ha affermato in
una nota il presidente del Veneto Luca Zaia secondo cui “il fronte del no
insieme a Lombardia e Liguria è stato compatto e senza crepe. Sappia il
Governo che non ci faremo intimidire e che non si provi ad attaccare un
fronte del nord che saprà sempre reagire con forza”.
MA ECCO TUTTE LE MISURE NEL DETTAGLIO:
Beni e servizi
Si prevede la rinegoziazione dei contratti di acquisto in essere, compresi
i contratti di concessione di costruzione e gestione, per raggiungere uno
sconto medio del 5% su base annua.
RISPARMIO PREVISTO: 788 MILIONI NEL 2015, 795 NEL 2016 E 799 NEL
2017
Dispositivi medici
Per i dispositivi medici si prevede ugualmente la rinegoziazione dei contratti, ma non si indica una percentuale media di sconto fermo restando
il tetto del 4,4%. Viene poi individuata la previsione di tetti di spesa
regionali, fermo restando quello nazionale, da fissare coerentemente
con la composizione pubblico privata dell’offerta, secondo modalità da
definirsi nell’ambito di un tavolo tecnico Stato Regioni.
Viene poi previsto che le aziende produttrici di dispositivi medici dovranno concorrere, fin dal 2015, in proporzione all’incidenza del proprio
fatturato sul totale della spesa, al ripiano dell’eventuale sfondamento
del tetto programmato in misura del 40% per il 2015, del 45% nel 2016
e del 50% nel 2017. Sempre in tema di dispositivi medici si valuta anche
il possibile impatto (senza però quantificarlo) che deriverà dall’obbligatorietà per gli enti della P.A. di fatturazione elettronica in vigore dal 31
marzo 2015. Le fatture elettroniche consentiranno di rilevare il codice
di repertorio, la quantità ed il prezzo dei dispositivi medici venduti agli
enti del SSN.
E proprio per monitorare il flusso della fatturazione diventerà operativo
presso il Ministero della Salute l’osservatorio prezzi dei dispositivi medici
per il supporto ed il monitoraggio delle stazioni appaltanti, con il compito di controllare la coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi
di riferimento definiti da ANAC o ai prezzi unitari disponibili nel flusso
consumi del Sistema informativo e statistico del Ssn.
RISPARMIO PREVISTO: 550 MILIONI NEL 2015, 792 NEL 2016 E 918 NEL
2017
Appropriatezza. Prestazioni specialistiche inappropriate a carico del
cittadino e penalizzazioni per medici che le prescrivono.
E’ un altro dei pilastri della manovra. Governo e Regioni sono convinti che si possa incidere su prestazioni specialistiche e riabilitative non
necessarie ma prescritte ugualmente dai medici. Sarà un decreto ministeriale ad individuare, entro 30 giorni dall’intesa, le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle
6
Giugno 2015
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di
inappropriatezza. Al di fuori delle condizioni di erogabilità le prestazioni
saranno poste a totale carico dell’assistito. All’atto della prescrizione, il
medico dovrà riportare al lato della prestazione prescritta l’indicazione
della condizione di erogabilità o indicazione prioritaria. Saranno anche
attivati controlli ad hoc e qualora risulti che un medico abbia prescritto una prestazione senza osservare le condizioni e le limitazioni citate,
l’azienda sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, dopo aver richiesto al
medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, adotterà i provvedimenti di competenza
applicando nei confronti del medico dipendente del Ssn una riduzione
del trattamento economico accessorio nel rispetto delle procedure previste dal contratto nazionale e nei confronti del medico convenzionato
con il Ssn una riduzione della quota variabile mediante le procedure
previste dall’accordo collettivo nazionale di riferimento. Sanzioni anche
per il direttore generale di Asl o ospedale che non abbia applicato le
misure penalizzanti ai medici da valutare al momento della verifica dei
risultati di gestione. Su questo le Regioni avevano proposto misure più
penalizzanti per i medici andando a incidere sul loro patrimonio, ma la
misura non è stata accolta dal Governo come molte altre proposte regionali.
In relazione a questi interventi le Regioni saranno poi tenute a ridefinire
i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale assicurando un abbattimento medio dell’1%
del valore dei contratti in essere.
RISPARMIO PREVISTO: 106 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL
2015 AL 2017.
RIDUZIONE DEI RICOVERI DI RIABILITAZIONE AD ALTO RISCHIO DI
INAPPROPRIATEZZA
Previsto un altro decreto ministeriale, sempre entro 30 giorni dall’intesa, che individuerà i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione
ospedaliera, con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la
tipologia di evento acuto, alla distanza temporale tra il ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, alla tipologia di
casistica potenzialmente inappropriata.
Per i ricoveri clinicamente inappropriati ordinari e diurni, verrebbe applicata una riduzione pari al 50% della tariffa fissata dalla Regione ovvero sarebbe applicata la tariffa media fissata dalla stessa Regione per
i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. Per tutti i ricoveri oltre soglia clinicamente appropriati, la
remunerazione tariffaria per i ricoveri ordinari e diurni, è ridotta del 60%
per le giornate oltre-soglia.
RISPARMIO PREVISTO: 89 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2015
AL 2017.
APPLICAZIONE DEI NUOVI STANDARD OSPEDALIERI
Dall’applicazione dei nuovi standard, e in particolare, dall’incremento
previsto del tasso di occupazione dei posti letto, dalla riduzione della
degenza media e del tasso di ospedalizzazione
RISPARMIO PREVISTO: 130 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL
2015 AL 2017.
Taglio case di cura con meno di 40 posti letto
E’ previsto l’azzeramento dei ricoveri in strutture convenzionate con
meno di 40 posti letto (destinate alla chiusura in base ai nuovi standard
fatta eccezione per le cliniche monospecialistiche).
RISPARMIO PREVISTO: 12 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2015
AL 2017.
Altri risparmi sono previsti sulla spesa per il personale, a seguito della
riduzione di strutture complesse e di strutture semplici conseguente
al riordino della rete ospedaliera con la conseguente riduzione degli incarichi di struttura semplice e complessa, a cui, fanno notare i tecnici
ministeriali e regionali, sono associate specifiche voci retributive che a
normativa vigente confluirebbero nei fondi della contrattazione integrativa. Le risorse relative al trattamento accessorio liberate a seguito delle riorganizzazioni correlate al rispetto degli standard ospedalieri, non
concorrerebbero inoltre all’ammontare complessivo dei fondi destinati
annualmente al trattamento accessorio.
RISPARMIO PREVISTO: 68 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI
DAL 2015 AL 2017.Si prevede anche la riduzione progressiva del numero delle Centrali operative 118, sempre in seguito alla riorganizzazione
della rete ospedaliera. M il risparmio derivante da tale riduzione non è
stato ancora quantificato.
le riorganizzazioni correlate al rispetto degli standard ospedalieri, non
concorrerebbero inoltre all’ammontare complessivo dei fondi destinati
annualmente al trattamento accessorio.
RISPARMIO PREVISTO: 68 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI
DAL 2015 AL 2017.
Si prevede anche la riduzione progressiva del numero delle Centrali
operative 118, sempre in seguito alla riorganizzazione della rete ospedaliera. M il risparmio derivante da tale riduzione non è stato ancora
quantificato.
Farmaceutica territoriale ed ospedaliera
Si prevede l’introduzione dei prezzi di riferimento nel prontuario farmaceutico. In proposito è previsto che entro il 30 settembre 2015 AIFA
provveda alla ridefinizione straordinaria del prontuario farmaceutico
nazionale prevedendo l’introduzione di prezzi di riferimento relativi al
rimborso massimo da parte del SSN di medicinali terapeuticamente assimilabili, sia a brevetto scaduto che ancora coperti da brevetto. Riforma
della disciplina di definizione del prezzo dei medicinali biotecnologici
dopo la scadenza brevettuale. All’Aifa viene dato il potere di rinegoziare
in ribasso con le aziende farmaceutiche il prezzo di un medicinale biotecnologico all’indomani della sua scadenza brevettuale o del certificato di
protezione complementare, in assenza di una concomitante negoziazione del prezzo per un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile. Anche in questo caso non è calcolato il risparmio atteso da questa
misura ai fini del raggiungimento dell’intesa. Introduzione di disciplina
della revisione dei prezzi di medicinali soggetti a procedure di rimborsabilità condizionata (payment-by-result, risk- cost-sharing, success fee).
Sempre all’Aifa il potere di rinegoziare con le aziende farmaceutiche in riduzione il prezzo di un medicinale soggetto a rimborsabilità condizionata
dopo almeno due anni di commercializzazione, quando i benefici rilevati
nell’ambito dei Registri di monitoraggio AIFA siano inferiori rispetto a
quelli attesi e certificati. Al momento non è stato però quantificato l’ammontare del possibile risparmio di tale misura.
Governo e Regioni che il complesso delle suddette misure debba comportare un risparmio annuo di almeno 500 milioni di euro che non sono
però conteggiati ai fini del raggiungimento dei 2,352 miliardi di risparmi
complessivi della manovra.
Riduzione del livello di finanziamento e impatto sui livelli di spesa farmaceutica programmati. In conseguenza dell’abbassamento del fondo
sanitario 2015 di 2,352 miliardi è stato infine calcolato l’impatto di tale
riduzione sull’ammontare delle risorse destinate alla farmaceutica territoriale ed ospedaliera. Fermi restando i vigenti tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera (pari rispettivamente all’11,35% e al
3,5%), i livelli di spesa programmati diminuiranno di circa 308 milioni di
euro.
Nuova intesa a ottobre sulla farmaceutica per rivedere governo della
spesa e pay back
“Governo e Regioni – si legge nel testo dell’intesa - convengono di istituire presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un Tavolo di lavoro composto da rappresentanti
dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, delle Regioni e
di AIFA che, tenuto anche conto dell’andamento della spesa farmaceutica dell’anno 2015, inclusa quella per i farmaci innovativi di cui all’articolo
1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.190, predisponga entro
il 30 settembre 2015 una proposta di revisione delle norme relative il
governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative il meccanismo di pay-back di cui all’articolo 15 del decreto legge del 6 luglio 2012
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel
rispetto degli equilibri programmati per il settore sanitario.
La suddetta proposta costituirà oggetto di apposito Accordo tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da approvare
entro il 10 ottobre 2015”.
Risparmi sugli investimenti già programmati
Rispetto all’ultimo testo si stabilisce che le Regioni si impegnano, con
riferimento ai cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio a rivedere
la programmazione degli investimenti già programmati per il 2015 e non
ancora effettuati al fine di assicurare economie non inferiori a 300 mln
di euro nel rispetto dei Lea.
7
Giugno 2015
Per questo la Conferenza delle regioni dovrà darne informazione al tavolo
di verifica degli adempimenti entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa.
Rideterminazione del fondo sanitario 2015/2016 e possibilità per le Regioni di adottare misure di risparmio alternative
L’intesa prende poi atto della riduzione, a decorrere dal 2015 (e calcolata
fino al 2016), di 2,352 miliardi del fondo sanitario, prevedono anche la
possibilità che le Regioni possano raggiungere gli obiettivi di risparmio
con misure alternative a quelle contemplate dall’intesa. Il fondo sanitario
scende così a 109,715 miliardi e a 113,097 miliardi per il 2016.
Nuove misure per la governance del sistema sanitario
In aggiunta a queste misure, Governo e Regioni convengono sulla necessità di introdurre anche nuove misure di governance per garantire maggiore efficienza al sistema sanitario da considerare nell’ambito del lavoro
di spending review in atto da parte del Governo.
In particolare:
1) riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in
una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale
rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i
fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici);
2) individuazione e utilizzo di indicatori standard relativi alla gestione degli immobili, strumentali e non, delle aziende sanitarie pubbliche;
3) valutazione e valorizzazione delle esperienze ed iniziative in ambito di
servizi sovra-aziendali, allo scopo di diffondere rapidamente ed efficacemente le migliori pratiche;
4) valutazione della possibilità di realizzazione di un centro di competenza nazionale in materia di stesura dei capitolati per l’acquisizione di beni
e servizi:
Medicina difensiva
Governo e Regioni sembrerebbero infine decise a dare una spinta decisiva all’introduzione di modifiche normative sulla responsabilità civile e
penale dei professionisti della salute, in modo da favorire l’appropriatezza
prescrittiva e limitare gli effetti della medicina difensiva. Come si sa al
momento sul tema esistono già diversi ddl all’esame della Camera ma si è
ancora in attesa della definizione di un testo unico.
SANITA’ PRIVATA
PELISSERO RICONFERMATO A PRESIDENTE
DELL’AIOP. GLI AUGURI DELLA FIALS
Con il voto unanime dall’Assemblea
AIOP è stato rieletto per un nuovo
mandato alla Presidenza Nazionale
dell’Associazione Italiana Ospedalità
Privata (Aiop) Gabriele Pelissero.
Soddisfazione per la sua rielezione è
stata espressa dal Segretario Generale della FIALS Giuseppe Carbone che
nel proprio messaggio a Pelissero ha
evidenziato come la sua proposta di
politica sanitaria espressa in questi anni ha trovato una condivisione da
parte di tutti gli associati AIOP rinnovando la loro fiducia.
ARAN
RISPOSTA A QUESITI CON ORIENTAMENTI
APPLICATIVI ARAN
Comparto Sanità
D. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato possono
essere concessi permessi per esami o per formazione?
R. In via generale, occorre premettere che i CCNL garantiscono ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato il medesimo trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato, con
l’esclusione di quegli istituti che non sono coerenti con la temporaneità
della prestazione richiesta.
Infatti, nell’ambito del principio di
non discriminazione, la Direttiva
europea e, conseguentemente, anche la legislazione nazionale di recepimento (d.lgs. n. 368 del 2001)
non hanno escluso che lo stesso dovesse essere adeguato alla natura e
alle caratteristiche di alcuni istituti,
individuando delle eccezioni strettamente connesse a clausole contrattuali ritenute “oggettivamente incompatibili” con la durata e la tipicità delle connotazioni del rapporto
di lavoro a termine. Ciò riguarda, ad esempio, in via generale, il regime delle assenze (ferie, permessi retribuiti, malattia, ecc.), in quanto
un’estensione automatica e generalizzata di tutte le tutele previste per
i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe addirittura vanificare il
ricorso ad un rapporto di lavoro a termine.
Del resto, per il settore pubblico, il ricorso ai contratti a termine è esclusivamente finalizzato a soddisfare “esigenze eccezionali e temporanee”,
con la conseguente possibilità di sottoscrivere contratti anche per periodi molto brevi. In quest’ultima ipotesi, pertanto, la fruizione di tutte
le assenze previste per il personale con contratto a tempo indeterminato, potrebbe comportare il mancato o ridotto utilizzo della prestazione
lavorativa del dipendente assunto oppure compromettere la piena efficacia della costituzione del rapporto di lavoro, qualora l’espletamento
della prestazione lavorativa del dipendente non avvenga secondo le
attese e le priorità dell’amministrazione di riferimento.
Sono convinto, scrive Carbone, che nella continuità dell’azione propulsiva sin qui espressa, con la sua capacità, competenza ed esperienza,
anche in un momento indubbiamente molto caldo per la sanità privata, collegato poi al Patto per la Salute, saprà dare con determinazione le
proposte per evitare tagli selettivi alla sanità privata che si percuotono
direttamente sulle mancate prestazioni ai cittadini e sui posti di lavoro
per i dipendenti delle stesse case di cura private.
Per tali considerazioni, i CCNL hanno previsto una sorta di riproporzionamento delle tutele maggiormente significative per il personale a
termine, adeguandole alla durata del contratto, mentre è stata esclusa
l’applicabilità di alcuni istituti, non ritenuti coerenti con la temporaneità della prestazione richiesta. In relazione a quanto fin qui segnalato,
risulta evidente che la mancata previsione di alcuni istituti non sembra
ledere il principio della parità di trattamento, ma piuttosto può essere
ricondotta all’esistenza di “un’oggettiva incompatibilità” della disposizione contrattuale con il rapporto di lavoro a termine, configurando,
pertanto, un’eccezione pienamente coerente con il dettato della Direttiva Europea.Questo è il caso dei permessi per i concorsi, per gli esami,
per i corsi di aggiornamento facoltativo professionale connessi con
l’attività di servizio, nonché per la formazione per i quali, allo stato, le
amministrazioni non possono non tener conto della vigente disciplina
contrattuale, che circoscrive la possibilità di fruizione di tali istituti solo
al personale a tempo indeterminato.
Come FIALS conclude Carbone nel suo messaggio ribadiamo la nostra
continua disponibilità ad una fattiva collaborazione rinnovando gli auguri
a Lei.
Per quanto riguarda invece i titolari di borsa di studio o similari, occorre far presente che tali soggetti non sono destinatari delle disposizioni
contrattuali.
Un atto di profonda stima al quale si unisce la FIALS.
8
Giugno 2015
normative (su tutte la legge 120/2007, che ha istituito l’intramoenia
per i medici e che tuttora ne regola il funzionamento, alla luce anche
di recenti aggiornamenti) emerge che l’attività libero-professionale per
i dipendenti del Ssn ha da sempre riguardato solo il personale medico:
e questo ha «il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione». Il ricorrente dall’insieme delle
disposizioni richiamate aveva chiesto ai giudici di approfondire proprio
DELEGHE E VOTI RSU. PROROGA DEI TERMINI:
NUOVE DATE PER LA CHIUSURA
DELLE RILEVAZIONI
L’ARAN informa che il Comitato Paritetico con funzioni anche di verifica
dei dati sulla rappresentatività, nella seduta tenutasi in data 3 giugno
2015 ha modificato il calendario dei lavori inerenti il censimento dei dati
elettorali ed associativi da comunicarsi all’Aran da parte delle amministrazioni afferenti i comparti di contrattazione. Ciò al fine di assicurare la
maggiore completezza possibile delle rilevazioni di cui trattasi e di garantire tutti i soggetti interessati alla procedura di certificazione dei dati per
la rappresentatività sindacale.
Nello specifico, continua il comunicato ARAN, il termine per l’invio telematico (piattaforma Aran) dei verbali RSU riferiti alla tornata elettorale
generale del 3-5 marzo 2015 è stato procrastinato dal 4 giugno 2015
(data inizialmente prevista) al 18 giugno 2015. Da tale ultimo limite sarà
possibile solo effettuare le eventuali correzioni dei dati immessi a sistema. Il termine ultimo per tali correzioni è, ora, il 23 luglio 2015.
Con riguardo ai dati associativi, invece, la trasmissione delle deleghe
sindacali attraverso la piattaforma sarà consentita sino al 2 luglio p.v.
mentre le eventuali correzioni dei dati indicati nell’applicativo ARAN potranno avvenire entro e non oltre il 17 settembre 2015.
LIBERA
PROFESSIONE
INFERMIERI
LA CONSULTA BOCCIA L’INTRAMOENIA PER
INFERMIERI &CO.
Niente da fare: la libera attività intramuraria spetta solo ai medici. Il no
arriva secco (ma riccamente argomentato) dalla Corte Costituzionale che
con la sentenza 54/2015, depositata ieri 31 marzo, ha deciso l’incostituzionalità della legge della Regione Liguria 6/2014. La normativa ligure,
prima in Italia, aveva infatti aperto a infermieri, tecnici della riabilitazione
e ostetrici - la cui disciplina è dettata dalla legge 251/2000 - la possibilità
di svolgere «attività libero-professionale intramuraria in strutture sanitarie regionali, sia singolarmente, sia anche in forma allargata in strutture
sanitarie diverse da quella di afferenza». E demandava alla Giunta regionale il compito di disciplinare l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle diverse attività facenti capo alle professioni sanitarie citate.
Il giudizio di costituzionalità era stato promosso dal Governo per via del
contrasto di tale normativa con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in tema di attività sanitaria intramoenia, una materia che
rientra pienamente nel tema concorrente con le regioni della «tutela della salute». L’Alta corte, analizzando la giurisprudenza costituzionale sulla
materia hanno escluso che le norme attinenti allo svolgimento dell’attività professionale intramuraria «possano essere ricondotte alla materia
della “organizzazione sanitaria” dal momento che tale ambito neppure
può essere invocato come materia a sé stante, agli effetti del novellato
articolo 117 della Costituzione, in quanto l’organizzazione sanitaria è parte integrante della materia costituita dalla “tutela della salute”», di cui
all’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Per questo, hanno spiegato
i giudici, il legislatore statale è l’unico titolato a individuare i principi fondamentali della disciplina dell’attività profes sionale intramuraria. E, sulla
base della giurisprudenza e di tutte le fonti
il tema del principio fondamentale in materia di «tutela della salute»
che riserva esclusivamente ai dirigenti medici e ai medici dipendenti del
Servizio sanitario nazionale lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria e solo a particolari condizioni, «al fine di assicurare
un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale».
E su questo anche l’Avvocatura generale dello Stato, aveva sottolineato
la necessità di una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.
Riportiamo un passaggio essenziale della sentenza 54/2015.
È evidente come le disposizioni che disciplinano l’attività intramuraria
«rappresentano un elemento tra i più caratterizzanti nella disciplina del
rapporto fra personale sanitario ed utenti del Servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria» (sentenza n. 50 del 2007).
D’altra parte questa Corte ha già riconosciuto a diverse disposizioni
che disciplinano questa materia la natura di principio fondamentale.
Ciò vale, in particolare, per la previsione (art. 15-quater, comma 4, del
d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 2-septies del decreto-legge
n. 81 del 2004, come convertito) che riconosce ai dirigenti medici e del
ruolo sanitario la facoltà di scelta tra il regime di lavoro esclusivo e non
esclusivo, in quanto volta «a garantire una tendenziale uniformità tra
le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province
autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità
ed utenti» Regione Liguria (sentenza n. 50 del 2007; sentenza n. 371
del 2008). Ha, inoltre, affermato che partecipa della medesima natura
di principio fondamentale anche la disciplina dettata dall’art. 1 della
legge n. 120 del 2007 volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento dell’attività
libero-professionale intramuraria, l’opzione compiuta dal sanitario in
favore del rapporto di lavoro esclusivo (sentenza n. 371 del 2008). In
questo quadro, anche la disciplina del profilo soggettivo dell’attività
intra moenia riveste la natura di principio fondamentale della materia,
in quanto volta a definire uno degli aspetti più qualificanti della organizzazione sanitaria, ovverosia quello della individuazione dei soggetti
legittimati a svolgere la libera professione all’interno della struttura
sanitaria, il quale richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio
nazionale.
Conseguentemente, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria
n. 6 del 2014, nell’estendere al personale sanitario non medico di cui
alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando l’art.
117, terzo comma, Cost. 3.4.– L’accoglimento della prima questione
implica, quale diretta conseguenza, che anche le questioni promosse
con riguardo alle altre disposizioni regionali sono fondate. Esse, infatti,
disciplinano tutte lo svolgimento dell’attività intra moenia da parte del
personale sanitario non medico, di tal che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che riconosce tale facoltà determina la caducazione delle restanti disposizioni ad essa collegate.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della 31 marzo 2014, n. 6 recante
«Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte
del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».
9
Giugno 2015
SERVIZIO
CONCORSI FIALS
Vi ricordiamo che nel nostro sito www.fials.it oltre a trovare molte interessanti ed utili notizie è presente e scaricabile direttamente sul vostro
PC e/o smatphone il SERVIZIO CONCORSI FIALS, cioè l’elenco di tutti i
concorsi per tutti i profili professionali del comparto, della dirigenza medica e della dirigenza non medica emessi da tutte le ASL italiane.
L’aggiornamento dei concorsi avviene, di norma, ogni 2 settimane. Dall’inizio dell’anno sono già 12 gli aggiornamenti.
La Segreteria Nazionale FIALS
JOBS ACT E
DINTORNI…
alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di
residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di
astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.)
per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo
di tre mesi.
Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice
dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l’intera retribuzione
e l’assenza non rileva ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione
delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.
La durata. Tutte queste novità, e questa è la nota dolente, si applicano
per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso
anno. Resta quindi da chiedersi quanto sia efficace un intervento per
un periodo di tempo così limitato. Probabilmente c’è da aspettarsi un
rinnovo.
OLTRE ALL’ESTENSIONE DEI CONGEDI PARENTALI, IL DECRETO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVEDE L’INTRODUZIONE DEL
CONGEDO FACOLTATIVO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
Oltre ad un congedo parentale piu’ ampio il decreto sulla conciliazione vita lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 Giugno contiene
numerose altre misure a sostegno della genitorialità e dell’assistenza ai
minori disabili.
La novità principale resta l’estensione del congedo parentale (6 mesi di
astensione facoltativa dal lavoro) dagli otto ai 12 anni di età del figlio ed
il contestuale allungamento da 3 a 6 anni dell’indennità di congedo parentale senza vincoli di reddito (pari al 30% della retribuzione); sostegno
che si può protrarre sino agli 8 anni qualora il reddito risulti inferiore a
circa 16mila euro annui. Il congedo continuerà a non poter essere indennizzato, in alcun caso, qualora fruito tra gli 8 e i 12 anni del figlio.
Via libera poi alla possibilità di chiedere il congedo part-time; vengono
modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il
congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore. Con il provvedimento si estende anche il congedo per chi assiste figli disabili: i 3 anni di
astensione facoltativa potranno essere concessi sino a 12 anni del figlio
(contro gli 8 attuali).
Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in
caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta
astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può
essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio,
a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che
dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa
dell’attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L’altra importante novità è
l’estensione del diritto a percepire l’indennità di maternità (direttamente
dall’Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa,
precedentemente escluso.
Sempre in materia di congedi di maternità si prevede che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto (a causa di anticipo dello
stesso rispetto alla data presunta) si aggiungono al periodo di congedo
obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo
obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi.
Congedi di Paternità. In materia di congedi di paternità, viene estesa a
tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo
da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per
motivi naturali o contingenti.
Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell’indennità di maternità. In questo modo, come per avviene
per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in
caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente.
Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all’indennità per cinque mesi
in caso di adozioni.
Vittime di Violenza. Novità assoluta è l’introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di
genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private,
e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi
IN SINTESI LE NOVITA’ DEI CD. DECRETI
ATTUATIVI…
Stretta sulla durata della cassa integrazione che, per quella ordinaria e
straordinaria, viene abbassata a 24 mesi in 5 anni . Tetto che può salire
a 36 mesi se ‘abbinata’ alla solidarietà. Estensione, al contempo, di questi strumenti alle imprese con oltre 5 dipendenti. Queste alcune delle
novità contenute nello schema di decreto legislativo sul riordino degli
ammortizzatori sociali, in attuazione del Jobs act, che ha ottenuto l’ok
del Cdm.
Il Consiglio dei ministri ‘ha approvato in via definitiva due decreti’ delega
del jobs act ‘che avevano gia’ svolto il proprio iter parlamentare e quindi
10
Giugno 2015
entreranno subito in vigore. “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”
e “disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni” sono i titoli dei due decreti legislativi attuati,
come ha annunciato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine
del Cdm. Altri quattro decreti sono stati approvati in via preliminare. Il
Cdm ha introdotto un “assegno di ricollocazione” per disoccupati per
due anni. Poletti ha inoltre annunciato che non è stato affrontato il tema
del salario minimo.
Congedi, tempi di vita/lavoro. E’ stato dato dunque l’ok definitivo per
allungare il tempo per fruire del congedo parentale facoltativo portandolo da 3 a 6 anni e da 8 a 12 anni di età del bambino rispettivamente
per quello retribuito al 30% e per quello non retribuito, la cui durata
resta comunque di 6 mesi. Inoltre si riduce da quindici a cinque giorni il
periodo di preavviso al datore di lavoro. Prevista anche la possibilità di
‘trasformare’ il congedo parentale in part-time al 50%.
Agenzia unica per le ispezioni. “Viene istituita l’Agenzia ispettorato del
lavoro”, ha detto Poletti in conferenza stampa. “Per rendere più razionale” la lotta alle illegalità, ha precisato. Il nuovo organismo integrerà
i servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Si razionalizzerà
la rete presente sul territorio e ciò determinerà anche dei movimenti a
livello di personale. L’operazione dovrebbe anche portare a dei risparmi
in termini di spesa pubblica.
Cassa integrazione, si cambia. Nel decreto sul riordino della normativa
sugli ammortizzatori sociali, che ora andrà all’esame del Parlamento, si
prevede, ha spiegato il ministro “la cosiddetta norma bonus-malus: la
riduzione del 10 per cento dell’importo del contributo fisso alle imprese
è stato sostituito da un contributo addizionale crescente in ragione alla
durata dello strumento per disincentivare usi non coerenti”. La durata
massima della cassa integrazione viene fissata in 24 mesi, che possono
salire a 36 mesi con il ricorso alla solidarietà.
L’accesso alla cassa sarà esteso, a pagamento, anche alle imprese da 6 a
15 dipendenti, con diverse aliquote sul monte salari.
Agenzia nazionale occupazione. Verrà costituita l’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal ministero del Lavoro. Si prevede anche il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali
dell’azione della nuova Agenzia, che avrà competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi.
Controlli a distanza. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici in materia di lavoro, con particolare
riguardo alle dimissioni in bianco e al Durc. Il tutto passando anche per
i canali digitali, che avranno spazio anche in tema di controlli a distanza
(a proposito si parla della possibilità per i datori di lavoro di sorvegliare
sull’utilizzo di dispositivi tecnologici, come tablet e smartphone, a disposizione dei dipendenti).
Basta progetti. Sul riordino delle forme contrattuali si prevede il superamento dei contratti di collaborazione a progetto dal 2016 e dell’associazione in partecipazione. Si punta sul lavoro subordinato, che viene
esteso anche alle attuali collaborazioni che però sono “esclusivamente
personali”, continuative e che vedono l’organizzazione diretta del tempo
e dei luoghi di lavoro. Per i voucher il tetto annuo passa da 5.000 a 7.000
euro. Riguardo alle mansioni, si prevede che, nei casi di ristrutturazione
o riorganizzazione l’impresa potrà modificare le mansioni del lavoratore
anche sul livello di inquadramento inferiore, senza modificare il trattamento economico, fatta eccezione per quello accessorio.
Salvi accordi già stipulati. Per gli accordi già stipulati, si chiarisce che i
trattamenti straordinari di integrazione salariale fatti prima dell’entrata
in vigore di questo decreto “mantengono la durata prevista”. Mentre per
gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 maggio
2015 “riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia
nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano
industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti” in questo decreto, viene indicata la
possibilità di proseguirne la durata, con l’istituzione di un fondo aggiuntivo di 90 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018.
Padoan: ok dl Enti locali. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto
sugli Enti locali che “consente di riallocare risorse verso le Regioni e gli
enti locali e di allentare i vincoli di Comuni, Province e città metropolitane rispetto al patto di Stabilità interno”, ha detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan al termine del Cdm. Padoan ha aggiunto che “i
comuni avranno un contributo di 100 milioni nel 2015-16” e ha sottolineato che l misure non prevedono “un maggior onere di Fianza pubblica,
quindi si resta all’interno del rispetto del Patto di Stabilità”.
JOBS ACT: NON SERVIRANNO PIÙ ACCORDI
SINDACALI O AUTORIZZAZIONI PER
CONTROLLARE PC O CELLULARI
DEI LAVORATORI
Il governo rivoluziona l’art. 4 dello Statuto
Un altro aspetto della nuova normativa sul lavoro che farà discutere.
«Accordo sindacale o autorizzazione ministeriale non sono necessari
per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati per rendere la
prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un
controllo a distanza del lavoratore».
Così il decreto Jobs Act modifica lo Statuto dei lavoratori sui controlli a
distanza e su telefonini e pc ai dipendenti: non è necessario il via libera
per poterli controllare.
A spiegare nello specifico le novità è la relazione illustrativa che
accompagna il testo dello schema di decreto legislativo in attuazione del Jobs Act, assegnato
– insieme agli altri tre che completano la delega – alle Camere
per i pareri delle commissioni
(per cui sono a disposizione 30
giorni), dopo il primo via libera
del Consiglio dei Ministri dell’11
giugno 2015. L’art. 23 del decreto in questione detta, quindi, la
nuova disciplina dei controlli a
distanza del lavoratore, riscrivendo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. In pratica le
novità riguardano i dispositivi tecnologici (come computer, tablet e telefonini messi a disposizione dei dipendenti dall’azienda) e gli strumenti
per misurare accessi e presenze come i badge.
Negli altri casi, invece, per installare impianti audiovisivi e altri strumenti
di controllo servono l’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del
Ministero del Lavoro (per le imprese con più unità dislocate in una o più
regioni).
I dati che ne derivano possono essere «utilizzati ad ogni fine connesso
al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli,
sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy», si legge sempre
nella relazione illustrativa.
Nel dettaglio, l’articolo al primo comma prevede che «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro
e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o
dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
E prosegue: «La disposizione di cui al primo comma non si applica agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa
e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». Quindi
si precisa che «le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo
comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», il codice
sulla privacy.
11
Giugno 2015
IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI
CONTROLLO: NESSUNA LIBERALIZZAZIONE
CONTROLLI A DISTANZA: COME SI
COMPORTANO GLI ALTRI PAESI
La nuova normativa adegua l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori alle innovazioni tecnologiche che si sono susseguite dal 1970 ma non “liberalizza” i controlli.
I Consulenti del Lavoro, prendendo spunto dalle novità introdotte in
tema di controlli a distanza, segnalano le posizioni internazionali assunte dai vari Paesi.
Il Ministero del Lavoro ha ritenuto necessario chiarire, con un comunicato stampa del 18 giugno 2015, che la norma sugli impianti audiovisivi e
gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell’art. 4
dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970 – alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. La norma non “liberalizza“, dunque,
i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di “strumenti di
controllo a distanza” ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso
questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del
2007 sull’utilizzo della posta elettronica e di internet. Come già la norma
originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede che
gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità
di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale; ed esclusivamente previoaccordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale
del Lavoro o del Ministero.
Con un approfondimento del 19 giugno 2015 la Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro, prendendo spunto dalle novità introdotte dalla
bozza di decreto legislativo attuativo del Jobs Act, approvato lo scorso
11 giugno, che modifica l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sui controlli
a distanza, segnala le posizioni internazionali che in tema sono state assunte dai vari Paesi.
La modifica all’art. 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere
considerati “strumenti di controllo a distanza” gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” (una
volta si sarebbero chiamati gli “attrezzi di lavoro“), come pc, tablet e cellulari. In tal modo, viene fugato ogni dubbio – per quanto teorico – circa
la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali
strumenti. L’espressione “per rendere la prestazione lavorativa” comporta che l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella
misura in cui, lo strumento
viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore
per adempiere la prestazione:
ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene
modificato (ad esempio, con
l’aggiunta di appositi software
di localizzazione o filtraggio)
per controllare il lavoratore, si
fuoriesce dall’ambito della disposizione: in tal caso, infatti,
da strumento che “serve” al
lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al
datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste
“modifiche” possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione.
Perciò, ribadisce il Ministero del Lavoro, non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l’utilizzo degli
strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di
utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.
Il nuovo art. 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato
la posizione del lavoratore, imponendo:
•
che al lavoratore venga data adeguata informazione circa
l’esistenza e le modalità d’uso delle apparecchiature di controllo (anche
quelle, dunque, installate con l’accordo sindacale o l’autorizzazione della
DTL o del Ministero);
•
per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità
di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy.
Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e
delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità
di effettuazione dei controlli dal nuovo art. 4 discende che i dati raccolti
non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari.
L’azienda, in base al nuovo dettato normativo, potrà effettuare controlli
a distanza sui propri dipendenti attraverso impianti
audiovisivi (pc, tablet, telefoni aziendali) senza la necessità di accordi sindacali
preventivi. A tal riguardo si
specifica che l’impiego di
strumenti di controllo deve
essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e in ogni caso subordinatamente ad un accordo sindacale o ad una autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.
Di particolare importanza è tuttavia la precisazione che il percorso autorizzativo suddetto non sia necessario per gli strumenti che servono al
dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e per quelli necessari
per registrare gli accessi e le presenze. Secondo i nuovi principi inoltre
si stabilisce che le informazioni acquisite siano utilizzabili a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro, ivi compreso pertanto quelli disciplinari. Ai fini comparativi in ambito internazionale, la Fondazione segnala le
seguenti posizioni.
STATI UNITI
In America emerge una forte preoccupazione per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per tutte le comunicazioni spedite dai
dipendenti sia lavorative sia personali. Tale responsabilità è stata riconosciuta nelle ipotesi di downloading di pornografia, molestie sessuali o
razziali a colleghi via mail, dichiarazioni diffamatorie verso terzi, creazione di un ambiente di lavoro ostile determinato dalla diffusione nell’ambito di lavoro di materiale pornografico scaricato da Internet. In questo
senso viene giustificato un attento controllo da parte del datore di lavoro
in riferimento alla menzionata attività di comunicazione. Si sottolinea, a
difesa del lavoratore, che la normativa della Costituzione Federale americana tutela i dipendenti federali pubblici attraverso il 4° Emendamento
nelle ipotesi di irragionevoli indagini del governo federale e locale.
GRAN BRETAGNA
Il sistema britannico ha quale presupposto logico-giuridico quello della
proprietà esclusiva dell’imprenditore dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, principio che si estende pertanto anche al sistema informatico
aziendale, ivi compresa la posta aziendale.
FRANCIA
Il sistema francese pone l’attenzione sulla necessità che l’impresa debba
proteggersi rispetto alla continua evoluzione di internet e dei sistemi telematici, ciò anche nei confronti dei dipendenti ai quali siano stati forniti
strumenti per l’esercizio della loro attività lavorativa, al fine di evitare
abusi e azioni pregiudizievoli nei confronti del datore di lavoro. “Alla luce
della breve disamina”, commenta il presidente della Fondazione Studi
Rosario De Luca, “sembra opportuno segnalare che la bozza di decreto
legislativo in esame, pur nel rispetto della normativa in materia di privacy, si pone l’obiettivo di attualizzare i sistemi di controllo al contesto
sociale odierno, nella consapevolezza che l’attuale impianto normativo
risale all’anno 1970 nel quale ovviamente lo sviluppo informatico e telematico aveva ben altre prospettive. In tale contesto”, continua De Luca,
“si ritiene positiva l’ipotesi di riforma volta non al controllo indiscriminato del lavoratore nella sua attività lavorativa, ma tendente a tutelare
l’impresa dall’utilizzo improprio dei nuovi strumenti di comunicazione”.
12
Giugno 2015
RESPONSABILITA’ CIVILE COLPA GRAVE
PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE E DEL COMPARTO
PUNTI DI FORZA:
COSTO ANNUALE DELLA POLIZZA COLPA GRAVE
60*
*Scadenza originaria 15.11.2014. Per adesioni successive il premio da corrispondere è: dal 16/6 al 15/7=25€; dal 16/7 al 15/8=20€; dal 16/8 al 15/9=15€
Sempre più operatori stanno ricevendo dalla Corte dei Conti richieste di risarcimento danni per colpa grave per lesioni e/o danni causati a pazienti
negli scorsi anni. Tali eventi e rischi NON sono coperti dall’Azienda e NON potrebbe esserlo in quanto vietato dalla legge. Per questi motivi è importante che valutiate attentamente alcuni aspetti PRIMA e non POI, per non trovarvi di fronte a brutte sorprese.
RETROATTIVITA’: Poiché le richieste di risarcimento degli utenti e le conseguenti azioni della Corte dei Conti possono arrivare anche dopo 7-8-9
anni raccomandiamo di munirsi di una polizza con retroattività di 10 anni, dopo tale termine la Corte dei Conti NON può più richiedere nulla!
MASSIMALE: Avere un massimale troppo basso rischia di non coprire a sufficienza il risarcimento del danno che, qualora ricomprenda un’invalidità
permanente ad un paziente, potrà essere anche molto elevato.
TUTELA LEGALE: non è importante essere assicurati con clausole relative alla retroattività e massimali adeguati…. Anche la copertura delle immancabili spese legali è importante. E’ risaputo infatti che gli Avvocati possono costare salato…
POSTUMA: essendo possibile che il dipendente venga chiamato a risarcire il danno anche quando oramai è pensionato tale garanzia opera retroattivamente anche per il periodo in cui era ancora dipendente. Molto importante per chi è in procinto di andare in pensione.
BLOCCO DEL PREMIO: Ci sono molte polizze civetta in giro… In cui è noto solo l’importo del premio del primo anno. A volte le sorprese più amare
possono celarsi anche con l’obbligo di rimanere assicurati per un certo numero di anni e con premi da pagare sempre più onerosi.
OCCHIO ALLE POLIZZE CIVETTA…
ORA SEI IN GRADO DI VALUTARE LA TUA POLIZZA ASSICURATIVA. TI RICORDIAMO CHE LA POLIZZA FIALS
COSTA SOLO 60€ EURO L’ANNO ED E’ LA PIU’ COMPLETA STUDIATA APPOSITAMENTE PER FARTI LAVORARE TRANQUILLO…
METTITI AL SICURO!!!
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13
Giugno 2015
PENSIONI
RIFORMA PENSIONI, BARETTA: LAVORIAMO SU
USCITE A 62 ANNI E 35 DI CONTRIBUTI
ANCHE IL SOTTOSEGRETARIO ALL’ECONOMIA RICORDA CHE L’IPOTESI
DI UN RICALCOLO CON IL CONTRIBUTIVO NON È IN GRADO DI TRADURRE QUELLA FLESSIBILITÀ CHE HA IN MENTE L’ESECUTIVO.
«Il passaggio al solo metodo contributivo per il pagamento delle pensioni, anche di quelle in essere, non potrà garantire da solo quella flessibilità che il Governo intende concedere a partire dal prossimo anno».
Lo scrive in una nota il sottosegretario all’Economia ed alle Finanze
PierPaolo Baretta. “Il Ministro del Lavoro e quello dell’Economia hanno
confermato ieri quello che noi sapevamo da tempo: «il ricalcolo delle
pensioni con il sistema contributivo in cambio di un anticipo dell’età
pensionabile è sostenibile solo per gli assegni piu’ elevati.
Se applicassimo tale principio su tutte le prestazioni, anche quelle piu’
basse, arriveremmo all’illogica conclusione di erogare pensioni a malapena superiori alla pensione sociale. Un risultato iniquo ed ingiusto
perchè daremmo lo stesso importo economico corrisposto a chi non ha
mai versato contributi previdenziali, cioè che non ha mai lavorato».
Il sottosegretario difende piuttosto l’impianto della proposta sulle pensioni flessibili di cui è lui stesso co-firmatario assieme all’onorevole Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei
Deputati, e ad una buona parte di deputati Pd.
«L’opzione al contributivo non prevede quella gradualità che cerchiamo
di riconoscere nella nostra proposta, un progetto che ha anche l’indubbio vantaggio di essere piu’ chiaro per tutti: se esci a 62 anni prendi una
riduzione dell’8% sull’assegno previdenziale; se esci a 63 anni la penalità
sarà minore e man mano si ridurrà sino ad azzerarsi completamente
all’età di 66 anni. Quando si parla di flessibilità al prezzo di una penalità
è questa l’ipotesi da cui si deve partire».
Immediato l’appoggio arrivato da Cesare Damiano, presidente della
Commissione Lavoro della Camera, che replica indirettamente anche a
Tito Boeri, presidente dell’Inps, che in passato ha sottolineato l’esigenza
di un passaggio al metodo contributivo TOUT-COURT.
«Ha ragione Poletti: il ricalcolo delle pensioni con il contributivo, come
qualcuno vorrebbe proporre, non è sensato», spiega Damiano, dicendo
di apprezzare «la ricerca di trasparenza che sta conducendo l’Inps» con
l’operazione Porte Aperte, ma «vorremmo che l’istituto dedicasse un po’
di tempo per risolvere il problema dell’”opzione donna”, delle ricongiunzioni onerose e quello del mistero del numero degli esodati non ancora
salvaguardati».
14
Giugno 2015
SENTENZE
DANNO ERARIALE CAUSATO DAL MEDICO:
ALCUNI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA
GRAVE
Con particolare riferimento alle attività materiali, quale appunto quella
tipicamente sanitaria, la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni
di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale
estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti. Per configurare un’ipotesi di responsabilità a carico di un medico, non basta che il
comportamento appaia riprovevole in quanto non rispondente in tutto
alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere
e prevenire l’evento verificatosi: perché quindi possa parlarsi di colpa
grave occorre accertare che si siano verificati errori non scusabili per la
loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla
professione, ovvero abbia difettato quel minimo di perizia tecnica che
non deve mai mancare in chi esercita la professione medica, oppure vi
sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse
per i beni primari affidati alle cure ditali prestatori d’opera.
Fonte: www.dirittosanitario.net
Il testo della sentenza è scaricabile direttamente sul nostro sito www.
fials.it
IL DANNO DA STRESS LAVORATIVO VA PROVATO
DAL LAVORATORE
Nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da
stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella
successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora,
il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale.
Nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da
stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella
successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora,
il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale. Il
fatto trae origine da un contenzioso instaurato dall’autista, dipendente
di una società, con mansioni di guida di automezzi destinati al trasporto
pubblico di persone, su tratte urbane e extraurbane, che si era rivolto ai
giudici per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da stress
lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite (previste dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall’art. 14
del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dall’art. 6 co. 1 lett. A) della legge
n. 138 del 1958) per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e
quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora. I giudici avevano, però, dato torto al lavoratore, ritenendo
che il lavoratore non avesse allegato in modo specifico il danno subito
né le circostanze fattuali su cui la domanda avrebbe trovato supporto,
escludendo altresì di poter sopperire al difetto di allegazione con i propri
poteri d’ufficio o con il ricorso a presunzioni.
Il lavoratore, quindi, ricorreva in Cassazione, sostenendo di aver chiesto
il danno da usura psicofisica ed il danno non patrimoniale, danni che
possono liquidarsi sulla base della pura e semplice allegazione ogni qual
volta la loro concreta esistenza sia agevolmente desumibile da massime
di comune esperienza o da presunzioni semplici, senza necessità che il
danneggiato indichi analiticamente in quale forma particolare di sofferenza si sia concretato il pregiudizio o adduca specifici riferimenti alla
sua situazione personale per le ricadute del danno su aspetti extralavorativi e di vita di relazione. La Cassazione, con la sentenza n. 2886 del
10 febbraio 2014, gli ha però dato torto, precisando che il carattere non
patrimoniale del danno c.d. da stress (o usura psicofisica), derivante dal
mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida, postula
una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione, sia
con riferimento al tipo di danno configurabile (danno biologico, morale,
esistenziale), sia con riferimento ai diversi presupposti rilevanti per ciascuna tipologia di pregiudizio, restando invece esclusa la configurabilità
di un danno in re ipsa. Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza,
in quanto i giudici di legittimità precisano che il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo non può
dunque prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo.
CASSAZIONE PENALE – ESERCIZIO ABUSIVO
DELLA PROFESSIONE MEDICA DA PARTE
DELL’INFERMIERE
L’infermiere somministrava, in almeno nove occasioni, a diversi pazienti
ricoverati nelle strutture sanitarie ove egli prestava l’attività, farmaci per
i quali era necessaria la prescrizione medica, essendo privo della qualifica professionale richiesta ed in assenza di prescrizione di un sanitario,
in quanto non presente nel diario clinico, nè nel piano terapeutico del
singolo paziente, neanche con “somministrazione al bisogno”. La Corte
d’appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale
della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia un infermiere di
uno studio infermieristico associato operante in una casa di riposo imputato per aver somministrato alcuni farmaci ai pazienti senza la prescrizione medica obbligatoria esercitando dunque la professione medica. La
Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso ha evidenziato che il reato di
abusivo esercizio di una professione ha infatti natura di reato istantaneo
sicchè, per la sua consumazione, è sufficiente il compimento anche di un
solo atto tipico o proprio della professione.
La versione integrale della sentenza è scaricabile direttamente dal nostro sito www.fials.it
IL LAVORATORE IN MALATTIA DEVE CURARSI
PER UNA PRONTA GUARIGIONE
IL DATORE DI LAVORO PUÒ METTERE L’AGENZIA DI INVESTIGAZIONI
ALLE CALCAGNA DEL DIPENDENTE, TUTTAVIA IL LICENZIAMENTO È
UNA MISURA ECCESSIVAMENTE FORTE.
Il dipendente in permesso per malattia non solo ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro e di non sforare il tetto massimo di assenze (cosiddetto periodo di comporto) previsto dal contratto
collettivo (pena il licenziamento), ma deve anche fare in modo di rimettersi in forma al più presto – per quanto, ovviamente, gli sia possibile
– onde tornare al lavoro. In altre parole, il dipendente non può ignorare
che la durata della malattia può dipendere anche dal suo comportamento diligente; ed è certo che, qualora ciò non avvenga (si pensi a chi
ha una brutta polmonite che, nonostante tutto, continui a uscire di casa
o a fare footing), l’azienda può infliggerli una seria sanzione disciplinare.
Ma non il licenziamento. Almeno secondo il Tribunale di Lucca. In una
recente sentenza [1], infatti, i giudici toscani hanno condannato il datore
di lavoro al risarcimento di 18 mensilità nei confronti dell’ex dipendente licenziato perché assente da 11 giorni a causa di una contusione alla
mano sinistra, il quale, tuttavia, durante la malattia, non aveva fatto nulla
per assicurarsi una pronta guarigione. A far ritenere illecito il comportamento dell’azienda non è stato certo il fatto che la stessa abbia messo,
alle calcagna del dipendente, degli investigatori privati per verificare le
condotte di quest’ultimo, quanto l’eccessiva sproporzione tra il comportamento – certo infedele – del dipendente e la sanzione: in fin dei conti,
11 giorni non sono stati ritenuti così gravi. A pesare inoltre sulla decisione “più buonista” del tribunale sono state le attività poste dal lavoratore,
ritenute incompatibili con la pronta guarigione: attività necessarie per il
normale ménage familiare.
Il lavoratore non deve pregiudicare la propria guarigione
Nella sentenza in commento viene richiamato un costante orientamento
della Cassazione [12] secondo cui il lavoratore è tenuto a non pregiudicare la propria guarigione in caso di malattia. Il che – è ovvio – rientra
nel dovere di collaborazione e di fedeltà che il dipendente ha “giurato”
all’azienda all’atto della firma del contratto di lavoro. Non poche volte,
del resto, la Suprema Corte ha sanzionato la violazione di tale dovere con
il licenziamento [3].
L’analisi con una consulenza tecnica. Per determinare se le condotte del
dipendente sia o meno compatibili con la malattia dichiarata, il giudice
potrebbe ritenere necessario nominare un consulente tecnico d’ufficio
(CTU) quando l’analisi dei fatti richieda cognizioni tecnico-scientifiche.
Nei casi più semplici, invece, ciò potrebbe essere superfluo (si pensi
all’esempio sopra descritto della polmonite che potrebbe essere provato
anche con semplici testimoni).
La bugia e il licenziamento. Vien da sé, invece, che, nel caso di bugia del
dipendente circa la malattia o l’intervenuta guarigione, il licenziamento
potrebbe essere ritenuto più che legittimo. Si pensi al caso di un dipendente ormai guarito che tuttavia continui a usufruire della malattia e a
non ritornare sul lavoro o a quello che si è fatto rilasciare dei falsi certificati medici o dei certificati esagerati rispetto alla forma di patologia
lamentata. Tipica l’ipotesi della super inflazionata lombosciatalgia con
obbligo di riposo a letto.
[1] Trib. Lucca, sent. del 17.03.2015
[2] Cass. sent. n. 6263/2001.
[3] Cass. sent. n. 21253/12.
15
Giugno 2015
DALLE SEDI
REGIONALI E
PROVINCIALI FIALS
FIALS BASILICATA: “INSOSTENIBILE CARENZA
DI PERSONALE PRESSO SERVIZIO PSICHIATRICO
DI POTENZA”
La Federazione italiana autonomie locali e sanità sottolinea: “Sembra sia
diventata una consuetudine lasciare questa Unità Operativa abbandonata a se stessa”. E ribadisce che è “obbligo del datore di lavoro l’adozione delle
misure di sicurezza per la tutela della salute dei dipendenti e della qualità delle
prestazioni assistenziali”. La Federazione italiana autonomie locali e sanità (Fials)
lancia l’allarme e denuncia la grave carenza di personale infermieristico presso il
Servizio Psichiatrico del San Carlo di Potenza. “Ormai da troppo tempo – osserva una nota – si assiste a questa situazione che è diventata una vera e propria
emergenza cronicizzata”. Tuttavia, sottolinea la Fials, nonostante le segnalazioni già
effettuate “nessuna dignitosa soluzione, a garanzia della qualità delle prestazioni
e della sicurezza degli operatori e dei pazienti, si è palesata in fatti concreti”. Al
contrario, “sembra sia diventata una consuetudine lasciare questa Unità Operativa
abbandonata a se stessa e che solo grazie, al senso di responsabilità e di abnegazione del personale infermieristico, riesce ancora a garantire un minimo livello
assistenziale”. Per la Federazione è quindi diventata “inaccettabile e non più sostenibile la perenne carenza di personale infermieristico che determina di conseguenza conflitti e malessere tra gli operatori, violando di fatto il D.lgs 66/2003, con orari
che vanno oltre ogni logica di tutela dei lavoratori. Per non citare poi l ‘impossibilità
di formulare il piano ferie estivo che è divenuto un miraggio. Si ribadisce che è
l’obbligo del datore di lavoro l’adozione delle misure di sicurezza per la tutela della
salute dei dipendenti e della qualità delle prestazioni assistenziali”. La Fials chiede
quindi “un immediato e tempestivo intervento riservandosi di ricorrere all’Autorità
competente per la tutela dei lavoratori coinvolti”.
FIALS BOLOGNA: FIALS PROCLAMA LO STATO
DI AGITAZIONE PER IL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Prot. n. 2015/0083/AS
Bologna, 12.06.2015
Spettabile
Sig. PREFETTO di Bologna
A mezzo fax 051-640.1666
GENTILE
Direttore Generale AOSP BO
Dr. Mario Cavalli
A mezzo fax 051-636.1202
E, p.c.
Dr. Sergio Venturi
Assessore alla Sanità
Regione Emilia Romagna
A mezzo fax 051-5277.050
Presidenza CTSS BOLOGNA
A mezzo fax 051-6598.529
A tutto il Personale Amministrativo
Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi
A mezzo email
Oggetto: proclamazione stato di agitazione sindacale di tutto il personale amministrativo del comparto Azienda Ospedaliera di Bologna: richiesta incontro per
l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione in conformità
con quanto disposto in applicazione della legge 146/90, così come modificata dalla
legge 83/2000, art. 2 comma 2.
premesso che:
La scrivente Organizzazione Sindacale comunica di aver ricevuto mandato da numerosi lavoratori del comparto iscritti e non per la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per tutto il Personale Amministrativo dell? Azienda Ospedaliera
di Bologna, per i seguenti motivi.
•
CONVENZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA? DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
Siamo venuti casualmente e con stupore a conoscenza nei giorni scorsi dell? assunzione della delibera n. 261 del 22.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione
della convenzione tra Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Azienda USL
di Bologna per lo svolgimento di attività di amministrazione del personale”. In tale
deliberazione era riportata erroneamente che tale argomento è stato discusso con
le OO.SS. del comparto. Riteniamo innanzitutto non corretto il termine “discusso
in quanto è stata data (solamente CGIL CISL UIL FSI e RSU) solo una brevissima
e stringata informazione verbale su tale eventualità senza peraltro fornire tempi,
modi e contenuti più precisi di questa decisione aziendale. Tale eventualità era
stata annunciata solamente durante un incontro sindacale dello scorso 05.11.2014
riservato alle delegazioni sindacali di CGIL CISL UIL FSI e RSU così come risulta dal
verbale/riassunto di sintesi stilato dall’ Azienda. In quella occasione, peraltro, un
nostro delegato eletto RSU Dr. Daniele Bedetti aveva preso la parola e richiesto che,
prima di adottare una simile decisione aziendale e relativi provvedimenti (delibera)
si sarebbe dovuto attivare il preventivo confronto con tutte le OO.SS. e RSU nel cd.
Tavolo sindacale interaziendale, prima, (visto che trattasi di una modifica organizzativa che vede interessate due Aziende Sanitarie) e nei tavoli sindacali aziendali,
poi (Ausl di Bologna e Aosp di Bologna). Di tale richiesta non risulta traccia non solo
nel verbale/sintesi dell’ incontro e, ancora più grave, che non si è dato seguito a
questa corretta richiesta secondo i modelli relazionali sindacali attualmente vigenti. Nel successivo incontro avvenuto nella stessa giornata del 05.11.2014 riservato
alla O.S. FIALS e RSU tale informazione non è stata fornita così come risulta dal
verbale/riassunto di sintesi stilato dall’ Azienda. Abbiamo pertanto subito formalizzato (vedi ns. Lettera Prot. n. 2015/0080/AS del 28.05.2015) tale scorrettezza richiedendo l’annullamento di tale delibera in oggetto nonché l’apertura di un tavolo
sindacale interaziendale ed aziendale. Alla successiva risposta dell’ Azienda (Protocollo PG N. 0015706 del 29.05.2015) inviata come prassi via email nel pomeriggio
della stessa giornata è stata dalla nostra O.S. confermata la richiesto formalizzata
con nostra precedente nota Prot. n. 2015/0080/AS del 28.05.2015 ribadendo che
“eventuali convenzionamenti di attività dell’Azienda Ospedaliera che determinano
ed anticipano vere e proprie riorganizzazioni di fatto” devono essere portate sui
tavoli sindacali in appositi incontri, prima a livello interaziendale ed aziendale poi,
prima della loro formale adozione. Anche in passato le cd “assegnazioni funzionali”
sono state oggetto di previa concertazione e/o esame congiunto con le OO.SS. e
la RSU. Pertanto abbiamo richiesto ripetutamente l’annullamento della suddetta
delibera e l’immediata attivazione della concertazione/esame congiunto in sede
di incontro interaziendale ed aziendale. Nel caso non fosse giunto nessun positivo
riscontro entro il 03.06.2015 avremmo proceduto nostro malgrado a richiedere
l’attivazione del tavolo prefettizio allertando già da subito i nostri consulenti legali
per l’attivazione della procedura ex art. 28 Legge 300/1970 (condotta antisindacale), su mandato della nostra Segreteria Provinciale, qualora l’Azienda non avesse
modificato i propri comportamenti rispetto a quanto richiesto dalla nostra O.S.
Riteniamo infine che una simile Convenzione, così come descritta, anticipi di fatto
la cd. Unificazione di ulteriori funzioni amministrative rispetto alle quali anche il
livello provinciale rappresentato dalla CTSS debba essere preventivamente attivato
prevedendo momenti di informazione preventiva e confronto con tutte le OO.SS. e
non solo con CGIL CISL UIL FSI.
•
MANCATO RISPETTO DELLA PARI DIGNITA? SINDACALE:
Dalla sintetica ricostruzione dei fatti si evince un’approssimazione nella predisposizione degli atti deliberativi aziendali, una non corretta tenuta del sistema delle relazioni sindacali sia in riferimento del fatto che vengono date informazioni solamente
alle OO.SS. CGIL CISL UIL FSI storicamente più vicine alle posizioni aziendali, ma
anche ad una scorretta, imprecisa ed insufficiente comunicazione (quasi sempre
verbale e non scritta) in merito alle informazioni scritte che devono essere preventivamente inviate alle OO.SS. e RSU. Inoltre rispetto alla richiesta di attivazione
della fase di concertazione e/o esame congiunto, così come previsto dal sistema
delle relazioni sindacali per simili provvedimenti e decisioni aziendali, non solo non
si è dato corso a quanto richiesto nel rispetto dei termini ma addirittura non se ne
è data neanche motivazione. Riteniamo peraltro che una simile mancanza possa
ingenerare anche dei profili di responsabilità dei Dirigenti Aziendali in questione riferitesi anche alla fattispecie dell’bomissione di atto d’ufficio così come, nel caso di
formale attivazione di condotta antisindacale ex art. 28 Legge 300/1970 (nel caso
in cui il presente tentativo di conciliazione non dia esiti positivi), possa generale un
danno erariale per la Pubblica Amministrazione per i costi diretti ed indiretti che
una tale condotta aziendale possa generare.
•
TOTALE ASSENZA DI TRASPARENZA NELLE VARIAZIONI DELLE SEDI
LAVORATIVE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Nelle scorse settimane e mesi la nostra O.S. ha formalizzato all’Azienda la richiesta
di spiegazione ed informazioni in merito alle modalità con cui diversi operatori,
soprattutto del ruolo amministrativo e, guarda caso proprio vicine alle OO.SS.
CGIL CISL UIL FSI, hanno ottenuto la variazione della propria sede di lavoro nel
più sfacciato disprezzo e violazione delle procedure interne volte a dare rispetto e
validità ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità nonché pari opportunità
e trasparenza. A tali nostre ripetute richieste l’Azienda non ha, di fatto, dimostrato
i criteri utilizzati in tali variazioni delle sedi lavorative di diversi operatori. Oltre a
rappresentare un modo “torbido”, in Azienda sempre più tra gli operatori si sente
nominare il termine “collusione, mafia aziendale, inciucio, ecc.” tra la stessa Azienda e le OO.SS. CGIL CISL UIL FSI a cui di fatto appartengono, militano o simpatizzano
gli operatori coinvolti da tali variazioni di sede lavorativa. Per tutto quanto su esposto e al fine di giungere ad una composizione dignitosa del conflitto sulle suddette
problematiche e nell’impossibilità di farlo attraverso corrette Relazioni Sindacali,
visto che l’Azienda ha in spregio le regole ed il ruolo di agente contrattuale del
Sindacato, la scrivente O.S, nel proclamare lo stato di agitazione del personale
AMMINISTRATIVO DEL COMPARTO AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA chiede di
avviare il confronto conciliativo con lo scopo di risolvere le problematiche rilevate,
attivando la procedura del raffreddamento del conflitto fra le Parti, previsto dal
CCNL e dalle norme di legge vigenti, che, in caso di non soluzione conciliativa prevede la eventuale manifestazione di sciopero, da dichiarare secondo le modalità
previste dalle norme.
visto
l’art.2, comma 2, della legge 146/90 come modificato dalla legge 83/2000, che subordina la legittimità della proclamazione dello sciopero al previo esperimento del
tentativo di conciliazione davanti al Prefetto o presso il Comune nel caso di scioperi
nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’Amministrazione Comunale sia parte in causa;
visto
la decisione della Commissione di Garanzia che dispone che la procedura deve
essere svolta nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta;
considerato
che è contrario alla ratio della legge e comunque all’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente tutelato, ipotizzare una dilazione eccessiva o addirittura a
tempo indeterminato dello sciopero a causa della inerzia o del ritardo dell’autorità
competente;
precisato
che qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei cinque giorni
lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle organizzazioni sindacali, la Commissione riterrà adempiuto l’obbligo delle organizzazioni sindacali di
far precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di
16
Giugno 2015
raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima, sotto tale profilo, la proclamazione dello sciopero medesimo; con la presente,
avanza
richiesta di attivazione della procedura preventiva di raffreddamento dello sciopero, ai sensi dell’art.2, comma 2, L.146/90, come modificato da L.83/2000.
Distinti saluti.
Il Segretario Provinciale Fials Bologna
Alfredo Sepe
FIALS FERRARA: TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
RICHIESTA DI RIMBORSO. INIZIATIVA DELLA
FIALS. L’IRA DELLA CGIL
Perché la CGIL sta facendo disinformazione e terrorismo tra i lavoratori
delle due aziende???
E’ forse stata colta da un attacco di ira per essere stata disturbata dai propri iscritti
in cerca di delucidazioni, in queste placide giornate estive?? Quanta malafede nel
volantino CGIL!!!, che, priva di coraggio e con basse insinuazioni, falsa il senso
delle e-mail e del relativo allegato attribuito ad anonime “organizzazioni sindacali”!!!!. La FIALS ha ritenuto doveroso INFORMARE e FACILITARE anche in questa circostanza i lavoratori che possono liberamente disporre delle informazioni
ricevute via e-mail e fruire del relativo modulo allegato. IL MODULO SERVE AL
SOLO SCOPO di chiedere alla propria azienda, il rimborso del costo sostenuto per
l’iscrizione al collegio relativamente all’anno corrente ed ai 5 pregressi e come atto
interruttivo della prescrizione e di costituzione in mora, i come già fatto dal Segretario Generale FIALS a tutte le aziende del SSN con propria nota. L’ ATTIVAZIONE
DI EVENTUALI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI non possono prescindere dalla volontà
formalmente espressa dal lavoratore. Qualora la FIALS intendesse procedere in tal
senso sarà sua premura e dovere informare esaustivamente tutti i lavoratori che
consapevolmente valuteranno se aderire o meno a vie giudiziali.
PER IL TESSERAMENTO la FIALS utilizza apposito modulo
INTANTO E’ IMPORTANTE BLOCCARE LA PRESCRIZIONE, E’ TUTTO GRATUITO, BASTA PROTOCOLLARE IL MODULO.
MA PER CHI TIFA LA CGIL?
12-6-2015
Segretaria Provinciale FIALS
Mirella Boschett
FIALS L’AQUILA: FIALS SU PROROGA
320 CONTRATTI PER 3 MESI ALL’ASL L’AQUILA.
BENE, MA SOLUZIONE TAMPONE…
I contratti riguardano personale precario del comparto medico, infermieristico, tecnico e operatori socio-sanitari. Cisl, Uil e Fials: “Apprezziamo lo
sforzo, ma serve un’ulteriore proroga fino a dicembre per avere la possibilità, nel
frattempo, espletare i concorsi per la stabilizzazione del personale”.
“La Asl dell’Aquila ha prorogato, fino alla fine di settembre, 320 contratti a tempo
determinato. La decisione è stata assunta dal direttore generale, Giancarlo Silveri,
in seguito alle numerose sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, che hanno minacciato anche azioni di protesta eclatanti per evitare il rischio del blocco di servizi
fondamentali in reparti strategici”. A darne notizia è una nota a firma di Gianfranco
Giorgi, coordinatore provinciale Cisl sanità, Antonio Ginnetti, Fp-Uil e Mauro Incorvati, Fials. I contratti riguardano personale precario del comparto medico, infermieristico, tecnico e operatori socio-sanitari. “Tale proroga, seppure di soli tre
mesi - affermano Giorgi, Ginnetti e Incorvati - consentirà di tamponare, almeno in
parte, l’emergenza e mandare avanti i servizi prioritari in reparti importanti come
pronto soccorso, terapia intensiva, diagnostica per immagini, dipartimento pediatrico, rianimazione e altri. Apprezziamo lo sforzo compiuto dalla Asl, tuttavia tale
provvedimento non risolve del tutto il problema della carenza di personale sull’intero territorio provinciale”. “Sollecitiamo l’azienda sanitaria - concludono Cisl, Uil
e Fials - a provvedere in tempi brevi ad un’ulteriore proroga fino a dicembre dei
contratti a termine, per avere la possibilità, nel frattempo, di espletare i concorsi
per la stabilizzazione del personale che attualmente opera a tempo determinato”.
FIALS MILANO: ACCORDO INTEGRATIVO AL
SAN RAFFAELE DI MILANO. FIALS FIRMA CON
RISERVA E CHIEDE L’IMMEDIATA RIAPERTURA
DEL TAVOLO DI TRATTATIVA
Dopo due anni finalmente gli operatori del San Raffaele di Milano hanno unnuovo accordo aziendale che ripristina, in parte, in termini economici alcune quote
di salario accessorio decurtate nel 2013. L’intesa raggiunta, a cui ha partecipato
attivamente la delegazione FIALS, coinvolge circa 3 mila dipendenti e prevede, in
particolare, con la busta paga di questo mese di giugno, una somma pari a 375,55
euro lordi per ciascun dipendente indipen dentemente dal proprio profilo professionale come “una tantum” per l’anno 2015 quale salario di produttività. Inoltre,
con l’accordo firmato e con decorrenza dal 1° giugno 2015, gli stessi dipendenti
avranno una riduzione di € 1,00 alla compartecipazione del prezzo della mensa
aziendale che passa da 2,53 a 1,53 euro. Si tratta, ha spiegato Pasquale Magro, Segretario Aziendale FIALS presso il San Raffaele, di un accordo discreto in termini di
riconoscimenti economici per i dipendenti, ma acquista una valenza politica poiché
dopo due anni di forte sobrietà e di situazioni difficili ed anomale con il conseguente blocco delle retribuzioni del salario accessorio di produttività e della altissima
compartecipazione al prezzo mensa, finalmente si aprono degli spiragli che devono
presupporre, a nostro parere, il ripristino immediato delle relazioni sindacali con
il conseguente accordo integrativo, da subito, per il 2016. Un accordo integrativo,
ha precisato Luca Piccoli, Responsabile Territoriale della FIALS presente al tavolo di
trattativa presso il San Raffaele, che non può minimamente essere accettato dalla FIALS nella parte in cui l’intesa raggiunta presuppone l’accettazione, da parte
di tutti i sindacati, del miserevole accordo integrativo del 16 maggio 2013 che ha
decurtato fortemente in questi due anni le retribuzioni dei 3 mila dipendenti. La
FIALS non ci sta, ha continuato Piccoli, l’accordo del 2013, se pur sofferto, non può
essere rispolverato ancora perché è stato duro per i tantissimi dipendenti non solo
in termini economici ma anche professionali. In questi due anni, ha concluso Piccoli
della FIALS, gli infermieri, caposala, coordinatori, tecnici sanitari, fisioterapisti, ecc,
sono stati costretti a svolgere la loro attività con una forte riduzione di personale
e mancanza di nuove assunzioni assumendosi forti responsabilità ed impegno di
attività per assicurare i servizi assistenziali ai pazienti senza essere minimamente
considerati dall’Amministrazione del San Raffaele. I dirigenti FIALS Pasquale Magro
e Luca Piccoli hanno presentato delle dichiarazioni a verbale all’accordo integrativo
siglato, rimarcando il non vincolo del presente accordo con quello del 16 maggio
2013, ed hanno rilanciato la richiesta di riaprire subito il tavolo negoziale per pervenire, a breve, ad un nuovo accordo per l’anno 2016 che sia rispettoso nei termini
economici e giuridici con l’applicazione del contratto nazionale riferito ai dipendenti pubblici del comparto sanità.
FIALS SALERNO: PRESIDIO OSPEDALIERO DI
BATTIPAGLIA. AGGREDITO, LA FIALS RICHIEDE
DRAPPELLO DI POLIZIA
NELLA GIORNATA DI DOMENICA PRESSO LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL
LOCALE PRESIDIO OSPEDALIERO, UN UTENTE HA AGGREDITO FISICAMENTE E CON MINACCE IL PERSONALE TECNICO DI RADIOLOGIA. TALE ATTO È PARTITO DOPO IL NETTO DINIEGO DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO (TECNICI E
MEDICI) A RILASCIARE CERTIFICAZIONI NON ATTESTANTI LA REALE SITUAZIONE DI
SALUTE DELL’AGGRESSORE. “A volte - SPIEGA IL COORDINATORE FIALS DELL’ASL
DI SALERNO - ubriachi o delinquenti abituali vari si recano in Ospedale per motivi
diversi da quelli per cui un normale utente si reca in Ospedale e cioè per la diagnosi
e cura dei propri malanni pretendendo prestazioni al limite dell’illecito. Urla, minacce verbali e tentativi di aggressione minano fortemente la sicurezza sul lavoro
e la serenità di giudizio degli Operatori Sanitari che a volte debbono arrivare anche
alle mani per difendersi ed a nulla vale la presenza di guardie giurate che non hanno poteri di polizia e non possono bloccare i malintenzionati che si macchiano del
reato di minacce e percosse. E’ opportuno, quindi, che la ASL richieda agli organi
competenti un distaccamento di polizia presso il locale Ospedale per arginare tentativi di truffa vari e sempre possibili aggressioni agli operatori colpevoli solo di fare
il proprio dovere. Al dipendente che nella colluttazione ha riportato , come su di un
ring di pugilato, una ferita all’arcata sopracciliare va tutta la nostra comprensione
sul disagio lavorativo che ha subito.”
SPAZIO RISERVATO ALLE STRUTTURE PROVINCIALI
Arrivederci al prossimo numero di
: se volete scriverci o richiederci argomenti da
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