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I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO. Avv. Adolfo Tencati Grazie alla “eccezione revocatoria” il curatore contrasta i meccanismi con cui la banca vuole ottenere una posizione preferenziale nella ripartizione dell’attivo fallimentare, a scapito dei restanti creditori. In tal senso pronuncia Cass. 26504/2013, dalla quale le presenti riflessioni prendono spunto. Sommario 1 La “revocatoria incidentale” dei “pagamenti anomali”. – 2 Eccezione di revocabilità e esame dello stato passivo. – 3 Mutuo ipotecario e pagamento anomalo. – 4 Il “mutuo a scopo di garanzia” nullo per difetto di causa. – 5 Bibliografia. I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO 1 La “revocatoria incidentale” dei “pagamenti anomali”. Con un’operazione finanziaria che meglio sarà illustrata in seguito, una banca ottiene la trasformazione di un proprio credito chirografario in privilegiato (nella specie garantito da ipoteca). L’operazione de qua è analizzata dalla sentenza della S.C. attualmente discussa (Cass. 27 novembre 2013, n. 26504). Il giudice di legittimità dichiara l’operazione stessa inefficace nei confronti della massa ex art. 67, 1º co., n. 2), l. fall. La norma dispone: “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore (…), gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento” (art. 67, 1º co., n. 2), l. fall.). [Per i “finanziamenti fondiari”, particolarmente importanti nell’attuale lavoro, dige peraltro la disposizione specifica, a termini della quale “le ipoteche a garanzia dei finanziamenti (medesimi: n.d.a.) non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento”: art. 39, 4º co., d.lg. 395/1993, t. u. Bancario]. Per interpretare la riferita disposizione sono tuttora valide le considerazioni spese da un importante commentatore (Terranova 2000, 12) prima che le norme fallimentari fossero riformate. L’unica differenza tra l’originaria disciplina e quella oggi vigente infatti consiste nell’entità del “periodo sospetto”: 2 anni nella pregressa disciplina ed ora un anno. La Corte di legittimità, pregiudizialmente ai profili sostanziali (inefficacia verso la massa del meccanismo creato dalle parti), analizza la “revocatoria incidentale”, chiamata così perché costituisce un “incidente” nel giudizio di verificazione dello stato passivo. La fattispecie è di prevista dall’art. 95, 1º co., 2º periodo, l. fall. 2 Eccezione di revocabilità e esame dello stato passivo. L’attuale disciplina fallimentare abilita “il curatore (ad: n.d.a.) eccepire (…) l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione” 2 I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO (art. 95, 1º co., 2º periodo, l. fall.). Anche nell’ambito fallimentare trova dunque applicazione il generale principio per cui le eccezioni sono perpetue, mentre le azioni sono soggette a prescrizione (meglio decadenza: art. 69 bis l. fall. Quasi testualmente Pagni-De Matteis 2013, on-line). Guardando poi al legittimato attivo ad eccepire la revocabilità dell’atto, la S.C. giustamente lo individua “in via esclusiva (nel: n.d.a.) curatore. (Soltanto a lui, infatti, spetta: n.d.a.) la legittimazione a dedurre l’inefficacia del titolo di credito o della prelazione di cui sia stata disposta l’ammissione al passivo fallimentare in favore di un creditore. Deve pertanto escludersi la legittimazione dei singoli creditori concorrenti ad impugnare il credito ammesso per inefficacia ai sensi dell’art. 9 8, 3º co., l.fall.” (Caass., Ord.,, 29 novembre 2011, n. 25323, Fa, 2012, 807). [la richiamata ordinanza, brillantemente commentata da Montanari 2012, 808, peraltro analizza un caso dove l’atto (nella specie pegno di titoli di credito) è “inefficace di diritto verso la massa”, ex art. 64 l. fall., In quanto gratuito. Nel caso deciso da Cass. 26504/2013, invece, la garanzia ha natura oneroso]. Rispetto invece alle modalità operative, si condivide “la giurisprudenza di legittimità (…), consolidata nel senso che nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che sia formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria, perchè la legge consente al g.d. l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest'ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi della l. fall., art. 98, essendo sufficiente che si limiti a richiedere il rigetto della proposta opposizione allo stato passivo” (Cass. 26 gennaio 2013, n. 1533, www.iusexplorer.it). [in tal senso era già Cass. 26 luglio 2002, n. 11029, DF, 2003, II, 372; fa, 2003,503, commentata da Bellomi 2003,. 504. Quest’ultima sentenza aggiunge: “tuttavia, non essendovi stata proposizione di azione revocatoria in senso formale, la richiesta del curatore autonomo, con la conseguenza che il mancato riconoscimento da parte del g.d. di un credito o di un privilegio resta circoscritto nell’ambito della verifica dello stato passivo, ambito al quale è strettamente funzionale la richiesta del curatore”]. 3 I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO Siffatta argomentazione – fatta propria da Cass. 26504/2013, attualmente esaminata –, non è posta in crisi dalle argomentazioni della ricorrente. Infatti l’interpretazione offerta dai supremi giudici non è contraddetta dall’art. 2697, 2º co. c.c. La norma impone infatti a “chi eccepisce l'inefficacia” dei fatti posti a fondamento della pretesa avversaria, “ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto” di “provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ma la norma non considera il tipo di azione (di accertamento o, come nel caso della revocatoria fallimentare, costitutiva) in relazione alla quale l’eccezione è proposta (per considerazioni sulla revocatoria fallimentare, estranee all’attuale ricerca, supportate da ampie indicazioni giurisprudenziali, Pecoraro-Rosapepe 2012, 456). Inoltre la revocatoria fallimentare non è un’azione che deve essere necessariamente promossa per ottenere l’effetto costitutivo indicato dall’art. 2908 c.c. Infatti basta al curatore eccepire che l’atto è revocabile (od addirittura inefficace di diritto, come nel caso giudicato da Cass. 1533/2013) perché il g.d. escluda il credito dallo stato passivo. La dottrina concorda con l’elaborazione giurisprudenziale, peraltro talora sottolineando l’incoerenza del legislatore. La riforma delle procedure concorsuali ha infatti grandemente ridimensionato la revocatoria fallimentare. Non si comprende allora perché il curatore possa eccepire l’inefficacia di un atto rispetto alla massa anche quando sono ormai scaduti i termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall. (in tal senso Rosapepe 2009,). 900). Non si dica infine che il creditore vede compresso il proprio diritto alla difesa. Se il curatore, eccependo la revocabilità dell’atto o della garanzia, propone al g.d. di escludere il credito dallo stato passivo, il creditore stesso può proporre opposizione dinanzi al Tribunale, facendo valere in tale sede le circostanze che portano a respingere la tesi del curatore. 3 Mutuo ipotecario e pagamento anomalo. L’operazione giunta al vaglio di Cass. 26504/2013 è abbastanza frequente nella pratica. Il cliente è debitore della banca per scoperto di conto corrente. Non riuscendo a rientrare dell’esposizione debitoria, stipula con la banca stessa un mutuo garantito da ipoteca . Se il cliente non paga, la banca aziona il titolo esecutivo costituito (ex art. 474, 2º co., n. 3) o 4), in c.p.c.) dalla scrittura privata autenticata o dall’atto pubblico con cui il mutuo è stato concesso. Tale atto è utilizzato dalla banca: – per fondare l’azione esecutiva individuale; – per ottenere, nel fallimento del cliente, l’ammissione al passivo del proprio credito quale privilegiato. In quest’ultimo caso, varie volte giudicato dalla 4 I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO Magistratura come precedentemente documentato, il curatore propone al g.d. l’esclusione del credito e vana risulta l’opposizione allo stato passivo, promossa dalla banca stessa. Questa resta dunque un creditori chirografario, mentre la condotta del curatore trova fondamento in una pronuncia del supremo giudice. Lo stesso infatti sostiene: “l’inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nullità, simulazione ovvero revoca esclude il c.d. beneficio del consolidamento, previsto dall’art. 39, 4º co., d. lg. n. 385 del 1993. Ne consegue che, laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall’utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e quindi il contratto di mutuo venga revocato, anche l’ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario” (Cass. 1º ottobre 2007, n. 20622,. GC, 2008, I, 124; DF, 2009, II, 181. Sulla sentenza: Cordopatri 2009, 181). Così pronunciando, la Corte di legittimità si allinea alla condivisa interpretazione dottrinale. Già prima che le procedure concorsuali fossero riformate, infatti, giustamente si sostenne (da Terranova 2000,on-line) l’impossibilità di inquadrare la fattispecie nella simulazione. Infatti la complessiva operazione, architettata dalle parti, è effettivamente voluta dalle stesse. D’altra parte il mutuo non implica che al denaro concesso in prestito sia data una specifica destinazione [L’affermazione non vale riguardo al “mutuo di scopo legale”, rispetto al quale la Corte di legittimità (Cass. 24 gennaio 2012, n. 943, www.iusexplorer.it) pronuncia: “nel mutuo di scopo legale (nella specie, per l’impianto e l’avvio di stabilimento industriale), poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell’economia del contratto. Ne consegue che l’accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell’attuazione o meno di tale risultato. Pertanto, il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, se sia stata realizzata l’opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, non determina la nullità del contratto per mancanza originaria della causa”] Pertanto non si può discutere se, in frode alla legge, il denaro stesso sia usato per fini diversi da quelli individuati nell’atto di concessione del prestito. 5 I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO Come pronunciato dal supremo giudice in ordine ad una vicenda simile a quella ora considerata (“pegno di titoli costituito con un terzo, finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori fallimentari”), pertanto, non ricorre alcuna ipotesi di nullità. Infatti “l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri – quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un’aspettativa giuridica tutelata o di impedire l’esercizio di un diritto – non è illecito, ove non sia riconducibile (alla nullità per causa illecita, motivo illecito comune ai contraenti, oppure per frode alla legge: n.d.a.), non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale” (Cass. 4 ottobre 2010, n. 20576, VN, 2011,360). Tra questi rimedi rientra la dichiarazione di inefficacia dell’operazione nei confronti dei creditori. Grazie all’art. 95, 1º co., 2º periodo, l. fall., il curatore può dunque eccepire la revocabilità dell’atto nella fase preparatoria della verifica dello stato passivo, proponendo al G. D. di escludere di credito. 4 Il “mutuo a scopo di garanzia” nullo per difetto di causa. Gli odierni studi sulla “causa concreta” (ad esempio Pagliantini 2010,286) del contratto aprono una prospettiva diversa da quella in cui ragiona Cass. 26504/2013. Qualche anno prima di questa sentenza, infatti, un giudice di merito osservava: “qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata, ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l’operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, e viziata sotto il profilo causale ed affetta da nullità ex art. 1418 c.c.” (Trib. Latina 11 agosto 2008, Contr, 2008, 1085) Peraltro non è conveniente per il curatore agire come suggerito dal giudice laziale. Per ottenere la declaratoria di nullità, fondata sul contrasto tra la “causa concreta del mutuo” e quella astrattamente prevista dal legislatore per lo stesso contratto, infatti occorre un’azione giudiziaria, che il curatore può proporre soltanto previa autorizzazione del g.d. 6 I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO Accogliendo le critiche proposte da chi (Toschi Vespasiani – Fantechi 2008, 1087) ha commentato la sentenza del giudice laziale, il G. D. potrebbe infatti ritenere non conveniente promuovere l’azione di nullità. Operando invece come suggerito da Cass 26504/2013, il curatore può eccepire la revocabilità dell’operazione già nella fase preparatoria della verifica dello stato passivo. 5 Bibliografia Bellomi C. 2003 Considerazioni sulle revocatorie c.d. Incidentali , in Fa, 504. Cordopatri M. 2009 Ancora in tema di revocabilità del mutuo fondiario e decadenza dal beneficio del consolidamento dell’ipoteca, in DF, II, 181. Pagliantini S. 2010 La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile, in SS, 286. Pagni I.– De Matteis S. 2013 Art. 95 l. fall. In Lo Cascio G. (a cura di), Codice del nuovo fallimento e delle altre procedure concorsuali. IPSOA, Milano. Pecoraro C. – Rosapepe R. 2012 La revocatoria fallimentare, in GCo, II, 456. Rosapepe R. 2009 Accertamento del passivo: brevi note in tema di «eccezione revocatoria" , in Fa, 896. Terranova G. 2000 “pagamenti anomali” e garanzie - Profili del sistema revocatorio fallimentare, in BBTC, I, 12. 7 I “PAGAMENTI ANOMALI” TRA SOSTANZA E PROCESSO Toschi Vespasiani F. – Fantechi L. 2008 Mutuo fondiario: contratto «a scopo di garanzia» tra novazione e nullità per difetto di causa concreta. Contr, 1087. 8