Convenzione con la Società sportiva A.S.D. Clitunno per la gestione
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Convenzione con la Società sportiva A.S.D. Clitunno per la gestione
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO PROVINCIA DI PERUGIA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. CLITUNNO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI L’anno duemiladieci il giorno quindici del mese di novembre alle ore 15:00 presso il Comune di Campello sul Clitunno sono presenti: - - Ing. Dionisio Marini nato a Castiglione del Lago il 03/08/1972 residente in Perugia Via Sicilia 41 – C.F. MRN DNS 72M03 C309O, Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Campello sul Clitunno, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, per brevità detta “Amministrazione”; Pacifici Lodovico nato a Spoleto il 06/07//1925 residente in Campello sul Clitunno Via della Macchiette 23 - C.F. PCF LVC 25L06 I921X, Rappresentante Legale della Società Sportiva A.S.D. Clitunno con sede in Loc. Cerasola, per brevità detto “Concessionario”; Fra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Con la presente scrittura privata, l’Amministrazione concede al Concessionario l’uso dei campi sportivi comunali, siti in Loc. Cerasola e in Loc. I Casali, per esercitarvi attività ginnico-sportive, sia a carattere agonistico che dilettantistico con esclusione di ogni finalità di carattere speculativo, come da atto di C.C. n. 19 del 30/08/2010 ART. 2 La concessione di cui al precedente articolo è valida a partire dalla data del 01.07.2010 e fino al 30.06.2014. In deroga alla durata prevista dal presente articolo, l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo la concessione oggetto della presente convenzione, dichiarandola risolta di diritto e di fatto. Tale facoltà potrà essere esercitata dall’Amministrazione per mezzo di comunicazione con certificazione di ricevimento con preavviso di mesi sei. E’ comunque fatto salvo il diritto del Concessionario di completare la stagione agonistica. ART. 3 Eventuali usi da parte di altre associazioni sportive dovranno essere concordate con l’Amministrazione, la quale impartirà tutte le modalità da rispettare. E’ fatto divieto di utilizzare l’impianto sportivo durante gli interventi di ricarico e di qualsiasi altro intervento di manutenzione. L’utilizzo del campo di gioco è consentito solo in condizioni meteorologiche ottimali e con un perfetto stato di conservazione del manto erboso, fatta eccezione per lo svolgimento delle partite di campionato. ART. 4 L’Amministrazione si riserva il diritto di concedere l’uso gratuito del campo sportivo per manifestazioni aventi prevalente carattere pubblico o di pubblica beneficenza o di interesse locale o per manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale stessa. Altresì eventuali costituende nuove società sportive amatoriali o dilettantistiche potranno utilizzare i campi da gioco concordando il calendario preventivamente con l’Amministrazione comunale e con la società concessionaria e concorrendo alle spese di gestione e manutenzione. E’ facoltà dell’Amministrazione consentire l’uso dei campi di calcio, previa formale richiesta, per lo svolgimento di manifestazioni organizzate da partiti politici, associazioni religiose o associazioni senza fine di lucro operanti nel territorio comunale. In tale evenienza all’Amministrazione, sentito il concessionario, competerà l’onere di regolamentare il calendario delle manifestazioni. Alle Associazioni e Organizzazioni politiche spetterà il pagamento di una tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta comunale a titolo di rimborso spese, che introiterà l’Amministrazione. Compatibilmente con i calendari ufficiali delle gare sportive, l’apertura al pubblico o gli impegni assunti dal Concessionario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare manifestazioni sportive o altre iniziative all’interno dell’impianto direttamente o avvalendosi dello stesso Concessionario. Detti utilizzi dovranno essere preventivamente concordati nelle forme e nei tempi tra il Concessionario e l’Amministrazione. ART. 5 Durante la vigenza della presente convenzione l’Amministrazione si impegna a corrispondere al Concessionario la somma annuale di €. 7.300,00 quale contributo economico per la gestione e manutenzione degli impianti sportivi. ART. 6 Eventuali opere di miglioramento o di modifiche delle strutture esistenti e/o degli impianti realizzate dal Concessionario dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall’Amministrazione. Ogni opera od impianto che sia stabilmente costruita o realizzata dal Concessionario in forza del presente articolo, resta acquisita alla proprietà comunale senza che l’Amministrazione sia tenuta al pagamento di alcun indennizzo. ART. 7 Il Concessionario è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria dei campi di calcio ed in particolare ad eseguire i seguenti interventi: - taglio del manto erboso in modo che lo spessore non superi mai 5 cm; - cura del manto erboso, periodica concimazione e semina di porzioni di terreno bisognose di reintegro affinché sia garantito in qualsiasi stagione un prato folto, compatto e omogeneo; - irrigazione del campo secondo le esigenze del terreno e l’andamento stagionale in modo da assicurare la perfetta idoneità di terreno da gioco; - eliminazione di piante infestanti dal terreno di gioco (trattamenti diserbanti o equivalenti) - Verniciatura periodica delle porte di calcio e degli accessori utilizzati abitualmente; - delimitazione del terreno di gioco e cura delle panchine usate dalle riserve e dagli allenatori; - semina annuale del terreno di gioco con seme, torba e sabbia al termine dei campionati; - cura e pulizia delle gradinate e delle zone limitrofe interne alla siepe che delimita gli spazi assegnati. Le operazioni di taglio dell’erba e di irrigazione sono effettuate dal Concessionario con attrezzatura di proprietà comunale. Il Concessionario è nominato custode dell’attrezzatura utilizzata e come tale ne risponde ai sensi di legge in caso di danni, furti, etc.. Il Concessionario si assume l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l’attrezzatura di cui è custode ai sensi del presente articolo (tagliaerba, impianto di irrigazione, etc.). ART. 8 Il Concessionario: - Si assume l’obbligo e l’onere di tutte le spese di custodia, gestione e manutenzione ordinaria del campo ed accessori (spogliatoio, docce, servizi igienici, ecc,), oltre a quanto già previsto - - all’articolo precedente. Alla scadenza della convenzione il Concessionario dovrà riconsegnare all’Amministrazione il campo e gli accessori nello stesso stato di consistenza ed efficienza in cui versano oggi. L’Amministrazione comunale provvederà agli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili. Provvederà al pagamento di tutte le utenze relative ai servizi tra i quali gas metano, energia elettrica, acqua, etc.. Lo stato di consistenza e conservazione degli impianti è individuato, al momento della consegna e della restituzione con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, vistato dal Sindaco o suo delegato. Si riserva la facoltà di poter praticare forme consentite di pubblicità presso il campo da gioco previo pagamento al Comune dei relativi diritti. L’Amministrazione si riserva il diritto di commercializzare autonomamente spazi pubblicitari all’interno degli impianti sportivi; E’ responsabile di qualsiasi danno arrecato a cose, animali o persone e connessi agli impianti sportivi anche se causati da società Convenzionate oppure da terzi poiché la vigilanza e la custodia delle persone e delle cose spettano al Concessionario. E’ consapevole, assumendosene consapevolmente l’obbligo, di essere l’unico ed incondizionato responsabile della sicurezza e della incolumità di chiunque abbia accesso agli impianti sportivi, spettatori compresi, durante tutta la durata della convenzione. ART. 9 Il Concessionario organizza, se ne assume gli oneri e provvede alla vigilanza degli impianti per tutta la durata della convenzione curando la perfetta chiusura delle vie di accesso agli impianti e mettendo in atto tutte le azioni possibili al fine di evitare intrusioni o danneggiamenti da parte di estranei durante i periodi di chiusura degli impianti stessi. Il Concessionario, essendo l’unico responsabile del patrimonio, delle attrezzature e degli arredi presi in consegna, risponde economicamente ed illimitatamente nei confronti dell’Amministrazione. A parziale garanzia di tali obblighi il Concessionario, contestualmente alla stipula della presente convenzione, deposita cauzione a favore del Comune di Campello sul Clitunno per un importo pari ad euro 10.000,00 a mezzo Polizza Fidejussoria Bancaria o Assicurativa, secondo il modello di polizza fornito dall’Amministrazione stessa. ART. 10 Sulla gestione del patrimonio, nonché sullo stato di conservazione e sui livelli di manutenzione degli impianti e delle attrezzature potranno essere effettuate verifiche in contraddittorio tra i rappresentanti delle parti. Qualora dovessero riscontrarsi deficienze imputabili al Concessionario l’Amministrazione lo inviterà ad eseguire entro un termine congruo e perentorio gli interventi di competenza, con avvertenza che in caso di inadempienza, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto la presente convenzione per colpa grave del Concessionario provvedendo ad addebitare al Concessionario tutti i danni consequenziali. ART. 11 Il Concessionario dovrà dotarsi di attrezzature adeguate alle esigenze degli impianti. ART. 12 Fatta salva la competenza del Comune per fatti di responsabilità conseguenti allo stato dei fabbricati e degli impianti per i quali esiste apposita polizza di Responsabilità Civile, inclusa nella quota di iscrizione alla lega nazionale dilettanti comitato Umbro - stagione 2010/2011, per la responsabilità civile scaturente dalla gestione dell’impianto e per eventuali danni arrecati all’immobile, all’arredamento e all’impianto con massimali di €. 500.000,00 - €. 150.000,00 - €. 50.000,00, obbligandosi al pagamento delle annualità successive e avendo cura di trasmettere copia della quietanza di pagamento all’Amministrazione. (vedi nota chiarimento) ART. 13 E’ attribuita facoltà al Concessionario di stabilire le tariffe di accesso all’impianto, biglietto di ingresso, abbonamenti, partite a seguito di concessione per utilizzo dei campi ad altre società sportive, con esclusione di quelle con sede all’interno del territorio comunale di Campello sul Clitunno. ART. 14 L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni a sua discrezione per l’esatta osservanza di quanto convenuto. ART. 15 Alla data di stipula della presente convenzione sono in corso le procedure concorsuali per la realizzazione dell’ampliamento dell’edificio che ospita gli attuali spogliatoi del campo di gioco in loc. Cerasola. Le parti concordano che il realizzando edificio, una volta terminato e collaudato, sarà concesso in uso al Concessionario e regolato dalla presente convenzione senza la necessità di stipula di ulteriori atti amministrativi. ART. 16 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione e/o alla esecuzione e/o al rispetto della presente convenzione, verrà deferita al giudizio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Spoleto, i quali decideranno secondo diritto senza formalità di giudizio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Per le controversie che non rientrano di diritto nella competenza del Collegio Arbitrale sarà legittimato il foro di Spoleto. ART. 17 Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. ART. 18 La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con oneri a carico del richiedente. Letto, confermato e sottoscritto. PER IL COMUNE ----------------------------------- PER L’A.S.D. CLITUNNO -------------------------------------- Nota: A chiarimento di quanto contenuto nell’articolo 12 della presente convenzione, nella quota di iscrizione annuale della ASD Clitunno, di €. 4.903,00 eseguita in data 08.07.2010 e documentata mediante copia del bonifico, alla lega nazionale dilettanti comitato umbro è inclusa la polizza di responsabilità civile, tale circostanza è stata confermata direttamente dalla medesima lega. Le parti dichiarano di aver redatto congiuntamente il presente contratto e lo ritengono equo, tuttavia ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli artt. 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 16 PER IL COMUNE ----------------------------------- PER L’A.S.D. CLITUNNO --------------------------------------