Convenzione con la Società sportiva A.S.D. Clitunno per la gestione

Transcript

Convenzione con la Società sportiva A.S.D. Clitunno per la gestione
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
PROVINCIA DI PERUGIA
CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. CLITUNNO PER LA
GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI
L’anno duemiladieci il giorno quindici del mese di novembre alle ore 15:00 presso il Comune di
Campello sul Clitunno sono presenti:
-
-
Ing. Dionisio Marini nato a Castiglione del Lago il 03/08/1972 residente in Perugia Via
Sicilia 41 – C.F. MRN DNS 72M03 C309O, Responsabile dell’Area Urbanistica del
Comune di Campello sul Clitunno, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, per
brevità detta “Amministrazione”;
Pacifici Lodovico nato a Spoleto il 06/07//1925 residente in Campello sul Clitunno Via della
Macchiette 23 - C.F. PCF LVC 25L06 I921X, Rappresentante Legale della Società Sportiva
A.S.D. Clitunno con sede in Loc. Cerasola, per brevità detto “Concessionario”;
Fra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Con la presente scrittura privata, l’Amministrazione concede al Concessionario l’uso dei campi
sportivi comunali, siti in Loc. Cerasola e in Loc. I Casali, per esercitarvi attività ginnico-sportive,
sia a carattere agonistico che dilettantistico con esclusione di ogni finalità di carattere speculativo,
come da atto di C.C. n. 19 del 30/08/2010
ART. 2
La concessione di cui al precedente articolo è valida a partire dalla data del 01.07.2010 e fino al
30.06.2014. In deroga alla durata prevista dal presente articolo, l’Amministrazione si riserva il
diritto di revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo la concessione oggetto della presente
convenzione, dichiarandola risolta di diritto e di fatto. Tale facoltà potrà essere esercitata
dall’Amministrazione per mezzo di comunicazione con certificazione di ricevimento con preavviso
di mesi sei.
E’ comunque fatto salvo il diritto del Concessionario di completare la stagione agonistica.
ART. 3
Eventuali usi da parte di altre associazioni sportive dovranno essere concordate con
l’Amministrazione, la quale impartirà tutte le modalità da rispettare. E’ fatto divieto di utilizzare
l’impianto sportivo durante gli interventi di ricarico e di qualsiasi altro intervento di manutenzione.
L’utilizzo del campo di gioco è consentito solo in condizioni meteorologiche ottimali e con un
perfetto stato di conservazione del manto erboso, fatta eccezione per lo svolgimento delle partite di
campionato.
ART. 4
L’Amministrazione si riserva il diritto di concedere l’uso gratuito del campo sportivo per
manifestazioni aventi prevalente carattere pubblico o di pubblica beneficenza o di interesse locale o
per manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale stessa. Altresì eventuali costituende
nuove società sportive amatoriali o dilettantistiche potranno utilizzare i campi da gioco
concordando il calendario preventivamente con l’Amministrazione comunale e con la società
concessionaria e concorrendo alle spese di gestione e manutenzione.
E’ facoltà dell’Amministrazione consentire l’uso dei campi di calcio, previa formale richiesta, per
lo svolgimento di manifestazioni organizzate da partiti politici, associazioni religiose o associazioni
senza fine di lucro operanti nel territorio comunale. In tale evenienza all’Amministrazione, sentito il
concessionario, competerà l’onere di regolamentare il calendario delle manifestazioni.
Alle Associazioni e Organizzazioni politiche spetterà il pagamento di una tariffa giornaliera stabilita
dalla Giunta comunale a titolo di rimborso spese, che introiterà l’Amministrazione.
Compatibilmente con i calendari ufficiali delle gare sportive, l’apertura al pubblico o gli impegni
assunti dal Concessionario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare manifestazioni
sportive o altre iniziative all’interno dell’impianto direttamente o avvalendosi dello stesso
Concessionario. Detti utilizzi dovranno essere preventivamente concordati nelle forme e nei tempi
tra il Concessionario e l’Amministrazione.
ART. 5
Durante la vigenza della presente convenzione l’Amministrazione si impegna a corrispondere al
Concessionario la somma annuale di €. 7.300,00 quale contributo economico per la gestione e
manutenzione degli impianti sportivi.
ART. 6
Eventuali opere di miglioramento o di modifiche delle strutture esistenti e/o degli impianti
realizzate dal Concessionario dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate
dall’Amministrazione.
Ogni opera od impianto che sia stabilmente costruita o realizzata dal Concessionario in forza del
presente articolo, resta acquisita alla proprietà comunale senza che l’Amministrazione sia tenuta al
pagamento di alcun indennizzo.
ART. 7
Il Concessionario è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria dei campi di calcio ed in
particolare ad eseguire i seguenti interventi:
- taglio del manto erboso in modo che lo spessore non superi mai 5 cm;
- cura del manto erboso, periodica concimazione e semina di porzioni di terreno bisognose di
reintegro affinché sia garantito in qualsiasi stagione un prato folto, compatto e omogeneo;
- irrigazione del campo secondo le esigenze del terreno e l’andamento stagionale in modo da
assicurare la perfetta idoneità di terreno da gioco;
- eliminazione di piante infestanti dal terreno di gioco (trattamenti diserbanti o equivalenti)
- Verniciatura periodica delle porte di calcio e degli accessori utilizzati abitualmente;
- delimitazione del terreno di gioco e cura delle panchine usate dalle riserve e dagli allenatori;
- semina annuale del terreno di gioco con seme, torba e sabbia al termine dei campionati;
- cura e pulizia delle gradinate e delle zone limitrofe interne alla siepe che delimita gli spazi
assegnati.
Le operazioni di taglio dell’erba e di irrigazione sono effettuate dal Concessionario con attrezzatura
di proprietà comunale. Il Concessionario è nominato custode dell’attrezzatura utilizzata e come tale
ne risponde ai sensi di legge in caso di danni, furti, etc.. Il Concessionario si assume l’onere della
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l’attrezzatura di cui è custode ai sensi del presente
articolo (tagliaerba, impianto di irrigazione, etc.).
ART. 8
Il Concessionario:
- Si assume l’obbligo e l’onere di tutte le spese di custodia, gestione e manutenzione ordinaria del
campo ed accessori (spogliatoio, docce, servizi igienici, ecc,), oltre a quanto già previsto
-
-
all’articolo precedente. Alla scadenza della convenzione il Concessionario dovrà riconsegnare
all’Amministrazione il campo e gli accessori nello stesso stato di consistenza ed efficienza in cui
versano oggi. L’Amministrazione comunale provvederà agli interventi di manutenzione
straordinaria degli immobili.
Provvederà al pagamento di tutte le utenze relative ai servizi tra i quali gas metano, energia
elettrica, acqua, etc.. Lo stato di consistenza e conservazione degli impianti è individuato, al
momento della consegna e della restituzione con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le
parti, vistato dal Sindaco o suo delegato.
Si riserva la facoltà di poter praticare forme consentite di pubblicità presso il campo da gioco
previo pagamento al Comune dei relativi diritti. L’Amministrazione si riserva il diritto di
commercializzare autonomamente spazi pubblicitari all’interno degli impianti sportivi;
E’ responsabile di qualsiasi danno arrecato a cose, animali o persone e connessi agli impianti
sportivi anche se causati da società Convenzionate oppure da terzi poiché la vigilanza e la
custodia delle persone e delle cose spettano al Concessionario.
E’ consapevole, assumendosene consapevolmente l’obbligo, di essere l’unico ed incondizionato
responsabile della sicurezza e della incolumità di chiunque abbia accesso agli impianti sportivi,
spettatori compresi, durante tutta la durata della convenzione.
ART. 9
Il Concessionario organizza, se ne assume gli oneri e provvede alla vigilanza degli impianti per tutta
la durata della convenzione curando la perfetta chiusura delle vie di accesso agli impianti e
mettendo in atto tutte le azioni possibili al fine di evitare intrusioni o danneggiamenti da parte di
estranei durante i periodi di chiusura degli impianti stessi.
Il Concessionario, essendo l’unico responsabile del patrimonio, delle attrezzature e degli arredi
presi in consegna, risponde economicamente ed illimitatamente nei confronti dell’Amministrazione.
A parziale garanzia di tali obblighi il Concessionario, contestualmente alla stipula della presente
convenzione, deposita cauzione a favore del Comune di Campello sul Clitunno per un importo pari
ad euro 10.000,00 a mezzo Polizza Fidejussoria Bancaria o Assicurativa, secondo il modello di
polizza fornito dall’Amministrazione stessa.
ART. 10
Sulla gestione del patrimonio, nonché sullo stato di conservazione e sui livelli di manutenzione
degli impianti e delle attrezzature potranno essere effettuate verifiche in contraddittorio tra i
rappresentanti delle parti. Qualora dovessero riscontrarsi deficienze imputabili al Concessionario
l’Amministrazione lo inviterà ad eseguire entro un termine congruo e perentorio gli interventi di
competenza, con avvertenza che in caso di inadempienza, l’Amministrazione potrà risolvere di
diritto la presente convenzione per colpa grave del Concessionario provvedendo ad addebitare al
Concessionario tutti i danni consequenziali.
ART. 11
Il Concessionario dovrà dotarsi di attrezzature adeguate alle esigenze degli impianti.
ART. 12
Fatta salva la competenza del Comune per fatti di responsabilità conseguenti allo stato dei fabbricati
e degli impianti per i quali esiste apposita polizza di Responsabilità Civile, inclusa nella quota di
iscrizione alla lega nazionale dilettanti comitato Umbro - stagione 2010/2011, per la responsabilità
civile scaturente dalla gestione dell’impianto e per eventuali danni arrecati all’immobile,
all’arredamento e all’impianto con massimali di €. 500.000,00 - €. 150.000,00 - €. 50.000,00,
obbligandosi al pagamento delle annualità successive e avendo cura di trasmettere copia della
quietanza di pagamento all’Amministrazione. (vedi nota chiarimento)
ART. 13
E’ attribuita facoltà al Concessionario di stabilire le tariffe di accesso all’impianto, biglietto di
ingresso, abbonamenti, partite a seguito di concessione per utilizzo dei campi ad altre società
sportive, con esclusione di quelle con sede all’interno del territorio comunale di Campello sul
Clitunno.
ART. 14
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni a sua
discrezione per l’esatta osservanza di quanto convenuto.
ART. 15
Alla data di stipula della presente convenzione sono in corso le procedure concorsuali per la
realizzazione dell’ampliamento dell’edificio che ospita gli attuali spogliatoi del campo di gioco in
loc. Cerasola. Le parti concordano che il realizzando edificio, una volta terminato e collaudato, sarà
concesso in uso al Concessionario e regolato dalla presente convenzione senza la necessità di
stipula di ulteriori atti amministrativi.
ART. 16
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione e/o alla
esecuzione e/o al rispetto della presente convenzione, verrà deferita al giudizio di tre arbitri di cui
due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Spoleto, i quali
decideranno secondo diritto senza formalità di giudizio. La decisione arbitrale sarà inappellabile.
Per le controversie che non rientrano di diritto nella competenza del Collegio Arbitrale sarà
legittimato il foro di Spoleto.
ART. 17
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
ART. 18
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con oneri a carico del richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER IL COMUNE
-----------------------------------
PER L’A.S.D. CLITUNNO
--------------------------------------
Nota: A chiarimento di quanto contenuto nell’articolo 12 della presente convenzione, nella quota di
iscrizione annuale della ASD Clitunno, di €. 4.903,00 eseguita in data 08.07.2010 e documentata
mediante copia del bonifico, alla lega nazionale dilettanti comitato umbro è inclusa la polizza di
responsabilità civile, tale circostanza è stata confermata direttamente dalla medesima lega.
Le parti dichiarano di aver redatto congiuntamente il presente contratto e lo ritengono equo, tuttavia
ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli artt. 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8
– 9 – 10 – 16
PER IL COMUNE
-----------------------------------
PER L’A.S.D. CLITUNNO
--------------------------------------