Fiscalità di bilancio e novità
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Fiscalità di bilancio e novità
Fiscalità di bilancio e novità Roma, 25 febbraio 2016 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 1 AGENDA Saluti e presentazione della giornata Giacomo Albano / Emiliano Zanotti Novità della legge di stabilità 2016: disciplina del "superammortamento", rivalutazione dei beni d’impresa, deduzione accelerata dei maggiori valori affrancati Alessandro Mercatelli Le novità in merito al consolidato fiscale nazionale, dividendi vs interessi; il consolidato fiscale nazionale per controllate di soggetti esteri; riduzione aliquota IRES ed impatti sulle DTA/DTL Grazia Carbone CFC e costi black list: deduzione costi black list, i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, credito per imposte estere, la nuova disciplina CFC, CbCR Daniele Ascoli / Andrea De Nigris Le novità in materia di Iva con possibile effetto sui bilanci 2015 Nicoletta Mazzitelli Cenni sulle novità in materia di contenzioso e sanzioni amministrative Umberto Iannarilli Q&A Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 2 Super-ammortamento Legge di Stabilità 2016, art.1 – c. da 91 a 97 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 3 Super-ammortamento - Descrizione (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► In caso acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni materiali strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016: ► beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e, cioè, «devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa» (vedi Circolare 5/E del 19 febbraio 2015 «Tremonti – quater»); ► i beni devono essere caratterizzati dal requisito della «novità», nel senso di non essere mai stati utilizzati da altri soggetti. Il requisito della novità ricorre nei casi di acquisto (i) dal produttore o dal rivenditore, (ii) da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto e (iii) di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo. ► Maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione del bene con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di locazione finanziaria; ► La maggiorazione opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) tramite apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Esclusione della maggiorazione ai fini IRAP. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 4 Super-ammortamento – Ambito applicativo (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► Soggetti ammessi: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata). ► Beni esclusi: Beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%; Fabbricati e costruzioni; Beni elencati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016 ed in particolare: i. Condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; ii. Condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; iii.Materiale rotabile, ferroviario e tramviario; iv.Aerei completo di equipaggiamento. ► Investimenti in veicoli nuovi non assegnati ai dipendenti (ex articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR) – incremento del 40% del limite del costo fiscalmente rilevante (i.e. per autovetture da euro 18.076 ad euro 25.306). ► I beni inferiori ad euro 516,46 rientrano tra i beni agevolabili. La maggiorazione del costo non influisce sulla regola di integrale deducibilità del costo dei beni. Pertanto nell’esercizio i beni agevolabili di valore inferiore ad euro 516,46 saranno deducibili per euro 723,04. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 5 Super-ammortamento – Fruizione (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► L’agevolazione è spettante secondo i criteri fiscali di «effettuazione dell’investimento» e pertanto: alla data della consegna o spedizione ovvero; se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. ► Necessario l’entrata in fruizione del bene per poter beneficiare dell’agevolazione. ► Aliquote di ammortamento applicabili sono ridotte alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione del bene. ► L’incremento del costo fiscale non ha alcun effetto: ai fini della determinazione della plus/minusvalenza fiscale in caso di cessione del bene ovvero sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto di leasing; sulla determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria; Irrilevanza ai fini degli studi di settore e società di comodo. ► No rilevanza fiscalità differita. ► Per gli acconti di imposta 2015 non si tiene conto dell’agevolazione. L’acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 è determinato sulla base dell’imposta dovuta per il periodo di imposta 2015 senza tenere conto dell’agevolazione. ► No norma di recapture. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 6 Super-ammortamento – Esemplificazione 1 (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► Esempio: Acquisto macchinario Costo del macchinario: euro 10.000 Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20% Costo rilevante super ammortamento: euro 14.000 Anno 20% Aliquota civilistica Variazione in diminuzione Anno 25% Aliquota civilistica Variazione in aumento/ diminuzione Anno 10% Aliquota civilistica Variazione in diminuzione 1 1.000 400 1 1.250 250 (400) 1 500 400 2 2.000 800 2 2.500 500 (800) 2 1.000 800 3 2.000 800 3 2.500 500 (800) 4–5 1.000 800 4 2.000 800 4 2.500 500 (800) 6 1.000 400 5 2.000 800 5 1.250 (750) (800) 7 – 10 1.000 - 6 1.000 400 6 - (1.000) (400) 11 500 - Totale 10.000 4.000 Totale 10.000 4.000 Totale 10.000 4.000 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 7 Super-ammortamento – Esemplificazione 2 (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► Esempio: Leasing macchinario Durata contratto di leasing: 30 mesi (i.e. durata del contratto pari alla metà del periodo di ammortamento) – decorrenza 1.6 – 31.12 Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20% Canone mensile: euro 1.200 di cui euro 1.020 quota capitale Prezzo di riscatto: euro 3.000 Anno Canone mensile Di cui quota capitale Di cui quota interessi Canone mensile/ammortamento maggiorato Variazione in diminuzione 1 7.200 6.120 1.080 8.568 2.448 2 14.400 12.240 2.160 17.136 4.896 3 14.400 12.240 2.160 17.136 4.896 4-9 Riscatto 3.000 - 4.200 1.200 Totale 36.000 33.600 5.400 47.040 13.440 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 8 Super-ammortamento – Bene strumentale nuovo (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► Bene strumentale «nuovo»: Acquisito da terzi: Il costo di acquisto va determinato ai sensi dell'articolo 110 a) e b) del TUIR. Nel costo dei beni si tiene conto anche degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione delle spese generali e degli interessi passivi diversi da quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge. Oneri accessori quali: spese di trasporto e di installazione; IVA indetraibile; spese di progettazione; oneri relativi a prestazioni di servizi direttamente connessi alla realizzazione dell'investimento se non compresi nel costo di acquisto. Il costo di acquisto deve essere al netto di eventuali contributi in conto impianti indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione ad eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Costruzioni in economia: l'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Il costo ricomprende ad esempio: materiali acquistati ovvero prelevati dal magazzino quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto; i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiali e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.). Appalto: i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente. In caso di SAL l'agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva ovvero collaudo definitivo per SAL con esclusione ai sensi dell'articolo 1666 del codice civile di un collaudo finale. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 9 Super-ammortamento – Bene complesso (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► Bene «complesso»: Dotazioni/componenti indispensabili: nell'ipotesi di bene complesso agevolabile il costo deve essere assunto tenendo conto dei componenti indispensabili al funzionamento (ad esempio computer e software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili) e anche delle parti accessorie costituenti comunque dotazioni del bene. Bene strumentale nuovo: gli acquisti di beni strumentali nuovi rilevano anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti. Bene usato: nel caso in cui alla realizzazione di un bene complesso agevolabile abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Ne deriva che nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 10 Super-ammortamento – Materiale di ricambio (Legge di Stabilità 2016 – Articolo 1 – commi dal 91 al 97) ► Materiale di ricambio: Dotazioni/componenti indispensabili: Se parte di un bene agevolabile, concorre al valore agevolabile del bene complesso. Materiali di ricambio in generale: trattasi di beni inventariati che di norma sono utilizzati dall'impresa in modo durevole nell'arco di più periodi di imposta e che incidono sul valore del bene strumentale cui si riferiscono. Assonime, in tema di Tremonti quater, è del parere favorevole di includere tale categoria di beni quali beni agevolabili in quanto rientrano nel concetto di beni di uso durevole atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa (Assonime n. 9/2015). Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 11 Rivalutazione dei beni d’impresa Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 889 e seguenti Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 12 Sintesi della disciplina ► Le società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2015, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva: ► ► ► del 16% per i beni ammortizzabili; del 12% per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 10% Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 13 Rinvii normativi e prassi applicabile ► ► Si rendono applicabili le regole, per quanto compatibili, degli articoli 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000, dei DM n. 162/2001 e n. 86/2002, dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1. L. n. 311/2004. Si possono considerare valide anche le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle numerose leggi di rivalutazione succedutesi negli anni. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 14 Regole di base 1/2 ► La rivalutazione può essere effettuata esclusivamente con riferimento ai bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali. Per esclusione, quindi, la rivalutazione non è fruibile nei bilanci IAS/IFRS ► La rivalutazione ha valenza sia civilistica che fiscale. In sostanza, la rivalutazione è necessariamente una scelta civilistica (da operare in bilancio); operata la scelta – a differenza della rivalutazione degli immobili (Legge n. 185/2008) - il contribuente deve necessariamente attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione operata in bilancio, effettuando i conseguenti versamenti di imposta Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 15 Regole di base 2/2 ► La disciplina di rivalutazione è temporanea dato che la rivalutazione può essere operata esclusivamente nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. I beni rivalutabili devono essere presenti nel bilancio alla predetta data nonché presenti nel bilancio chiuso nell’esercizio immediatamente precedente (31/12/2104). Esempio: una società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, deve verificare che i beni oggetto di rivalutazione siano presenti nel bilancio al 31 dicembre 2015 (in cui viene operata la rivalutazione) e in quello al 31 dicembre 2014. Esempio: una società con esercizio non coincidente con l’anno solare (30 aprile), deve verificare che i beni oggetto di rivalutazione siano presenti nel bilancio al 30 aprile 2016 (in cui viene operata la rivalutazione) e in quello al 30 aprile 2015. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 16 Ambito soggettivo e oggettivo ► Ambito soggettivo: società di capitale, aziende speciali e municipalizzate, imprese individuali, e società di persone e stabili organizzazioni ► Ambito oggettivo: ► ► ► Immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non) Immobilizzazioni immateriali che rappresentano diritti giuridicamente tutelati (marchi, brevetti, ecc.) Partecipazioni in società controllata e collegate (ai sensi dell’art. 2359 del codice civile) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, senza che rilevi il regime impositivo applicabile (PEX) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 17 Ambito oggettivo ► Sono rivalutabili anche i beni riscattati dal leasing purché il riscatto sia intervenuto nel 2014 (art. 2, comma 3, D.M. n. 162/2001 e Circolare n. 11/E del 2009) ► Non possono formare oggetto di rivalutazione: ► ► ► magazzino (inclusi gli immobili-merce) avviamento e costi pluriennali partecipazioni non di controllo e di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni di controllo e di collegamento iscritte nell’attivo circolante Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 18 «Passi» operativi 1/3 ► STEP 1: individuazione dei beni da rivalutazione ► ► La rivalutazione va operata per «categorie omogenee», eccetto i beni immateriali. Quindi, non ci si può limitare a rivalutare detti beni ma è obbligatorio rivalutare tutti i beni inclusi nella categoria omogenea di riferimento. Verificare vantaggio per partecipazioni PEX. STEP 2: individuazione del criterio ► scelta la categoria omogenea (o il bene immateriale) da rivalutare, occorre determinare il quantum. I criteri adottabili sono i seguenti: ► Valore esterno/corrente: valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa (per le partecipazioni) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 19 «Passi» operativi 2/3 ► ► ► ► Valore interno: valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa (è un valore intrinseco, che “misura” il valore del bene nel contesto proprio dell’azienda). All’interno della categoria omogenea rivalutata, il criterio deve essere unico e quindi mantenuto su tutti i beni. L’importo della rivalutazione determinato con uno dei due criteri sopra evidenziati, rappresenta il limite massimo, ma è possibile attestarsi ad un valore intermedio. Prova: per Assirevi, con riferimento alle precedenti rivalutazioni: perizie redatte da terzi ovvero di apposite perizie interne (purché redatte con “procedure affidabili”), soprattutto nei casi in cui i beni rivalutati fossero già stati rivalutati in base alle altre leggi speciali. Norma fiscale: nessun obbligo specifico ma rinvio agli ordinari criteri di documentabilità (ad es. listini prezzo, prezzi già indicati in compravendite similari, ecc.) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 20 «Passi» operativi 3/3 ► STEP 3: Scelta del «metodo di rivalutazione» ► Identificato il valore da rivalutare occorre procedere con la rettifica delle poste di bilancio. I metodi (o le tecniche) di rivalutazione sono: ► ► ► ► ► rivalutazione del costo e del fondo di ammortamento rivalutazione del solo costo riduzione del fondo di ammortamento Con il primo metodo: periodo di ammortamento civilistico immutato. Con i restanti due metodi: allungamento del periodo di ammortamento. Il criterio di rivalutazione (valore corrente o interno) deve essere unico, il metodo di rivalutazione può essere diverso e variare da bene a bene Esempio: se nella categoria omogenea da rivalutare sono inclusi due macchinari, per un bene si può procedere solo rivalutando il costo e per l’altro, si può scegliere, un criterio diverso (rivalutazione del fondo di ammortamento o rivalutazione congiunta costo/fondo) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 21 Decorrenza dell’ammortamento sul costo rivalutato ► Per OIC 3 (in tema di rivalutazione degli immobili): la rivalutazione rappresenta l’ultima operazione da compiere prima delle scritture di assestamento. L’ammortamento dell’esercizio della rivalutazione va determinata sul costo ante-rivalutazione, il costo rivalutato va assunto, ai fini dell’ammortamento, dall’esercizio successivo. In senso conforme Assonime, circ. n. 23 del 12/6/2006. ► Per Agenzia delle Entrate (Circolare n. 57/E del 2001) e per Assirevi (documento n. 71 di giugno 2001), l’ammortamento dell’esercizio in cui la rivalutazione viene effettuata deve essere determinato sul maggior costo rivalutato Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 22 Effetti fiscali 1/3 ► Sull’importo rivalutato va versata una imposta sostitutiva (IRES e IRAP) di: ► ► ► 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili (partecipazioni comprese). Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione, entro il termine del versamento del saldo IRES/IRAP per l’esercizio nel corso del quale la rivalutazione viene effettuata (16/6/2016) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 23 Effetti fiscali 2/3 ► Il maggior valore rivalutato assume rilevanza fiscale: ► ► A partire dal 2018 ai fini dell’ammortamento, del plafond spese di manutenzione e società di comodo (Ris. 101/E del 2013); A partire dal 2019, ai fini della plus/minus da cessione dei beni. Se il bene viene ceduto prima (dal 2016 al 2018): ► ► la plus/minus fiscale va determinata sul valore ante-rivalutazione; alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva assolta relativamente al bene ceduto. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 24 Effetti fiscali 3/3 ► Il saldo attivo di rivalutazione può essere portato ad aumento del Capitale Sociale o iscritto in una riserva di Patrimonio netto (Voce A.III «Riserve di rivalutazione»), al netto dell’imposta sostitutiva. ► Il saldo può essere affrancato versando un’imposta sostitutiva del 10% con le modalità previste per la rivalutazione. La riserva è liberamente distribuibile: non è tassato in capo alla società (a cui non spetta il credito d’imposta) ma è tassato solo in capo al socio come dividendo (art. 47 e art. 89, TUIR) ► il saldo è «in sospensione d’imposta» tassabile in caso di distribuzione, sia in capo alla società (ai soli fini IRES) che ai soci. L’importo tassabile è pari al saldo al lordo dell’imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione. In caso di distribuzione, alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 25 Adempimenti ► ► ► ► ► Indicazione in UNICO SC 2016 Indicazione in Nota integrativa dei criteri di rivalutazione utilizzati, la legge speciale che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al loro e al netto deli ammortamenti e l’effetto sul PN. Attestazione, nella relazione del collegio sindacale e dell’organo di controllo, che dopo la rivalutazione i beni non siano iscritti nel bilancio ad un valore maggiore rispetto a quello effettivamente attribuibile. Indicazione nel libro degli inventari. Fiscalità differita ► ► Imposte differite attive (anticipate) per il periodo 2015, 2016 e 2017 sulla differenza tra ammortamento civilistico e fiscale. Imposte differite passive (differite) sul saldo di rivalutazione, se sussistono i presupposti Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 26 Metodi di rivalutazione – Esempio: dati di riferimento ► ► ► ► ► ► ► ► Costo storico = Euro 2.000 Data di acquisto: 1/1/2008 Aliquota di ammortamento = 10% Periodo di ammortamento: 10 anni (fino al 2017) Fondo ammortamento al 31/12/2014 = Euro 1.400 Valore netto contabile al 31/12/2014 = Euro 600 Valore netto contabile “teorico” al 31/12/2015: Euro 400 Importo della rivalutazione = Euro 300 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 27 Metodi di rivalutazione: Costo storico e fondo ammortamento 1) determinare il coefficiente di rivalutazione Importo della rivalutazione Valore netto contabile al 31/12/2014 2) maggior costo rispetto al costo storico (Euro 2.000) Euro 2.000 x 50% = Euro 1.000 = 300 600 = 50% 3) il maggior fondo di ammortamento rispetto a fondo di ammortamento al 31/12/2014 (Euro 1.400) Euro 1.400 x 50% = Euro 700 4) dopo la rivalutazione, stanziare la quota di ammortamento 2015 sul nuovo costo storico del bene (Euro 3.000) Euro 3.000 x 10% = Euro 300 Il nuovo valore del bene è il seguente: Costo storico al 31/12/2014 + Maggior costo storico Euro 2.000 Euro 1.000 Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 3.000 Fondo ammortamento al 31/12/2014 Euro 1.400 + Maggior fondo ammortamento Euro 700 Fondo ammortamento al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.100 Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 3.000 - Fondo ammortamento al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.100 - Ammortamento 2015 Euro 300 Euro 600 Valore contabile netto 31/12/2015 Nel 2016 e 2017 saranno stanziate le nuove quote di ammortamento pari a Euro 300 per esercizio. Resta immutato l’arco temporale di ammortamento civilistico che si conclude nel 2017. Per il 2015: in UNICO, variazione in aumento di 100 (differenza tra ammortamento civilistico e fiscale) e rilevazione della fiscalità anticipata Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 28 Metodi di rivalutazione: Costo storico 1) Non è necessario determinare il coefficiente di rivalutazione 2) Max importo della rivalutazione (Euro 300) da sommare al costo storico Euro 2.000 (costo storico) + Euro 300 (rivalutazione) = Euro 2.300 3) Dopo la rivalutazione, quota di ammortamento 2015 sul nuovo costo storico del bene (2.300) Euro 2.300 x 10% = 230 Il nuovo valore del bene è il seguente: Costo storico al 31/12/2014 + Maggior costo storico Euro 2.000 Euro 300 Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.300 Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.300 - Fondo ammortamento al 31/12/2015 Euro 1.400 - Ammortamento 2015 Euro 230 Euro 670 Valore contabile netto 31/12/2015 L’ammortamento civilistico si concluderà nel 2018, rispetto al 2017 previsto: ammortamento 2016: Euro 230 (costo storico rivalutato x 10%); ammortamento 2017: Euro 230 (costo storico rivalutato x 10%) e ammortamento 2018: Euro 210 (residuo) Per il 2015: in UNICO, variazione in aumento di 30 (differenza tra ammortamento civilistico e fiscale) e rilevazione della fiscalità anticipata Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 29 Metodi di rivalutazione: Fondo ammortamento 1) Non è necessario determinare il coefficiente di rivalutazione; 2) Max importo della rivalutazione (Euro 300) da sottrarre Euro 1.400 (fondo ammortamento 31/12/2014) - Euro 300 (rivalutazione) = Euro 1.100 3) Dopo la rivalutazione, quota di ammortamento 2015 sul costo storico del bene (2.000) Euro 2.000 x 10% = Euro 200 Il nuovo valore del bene è il seguente: Fondo ammortamento al 31/12/2014 - Minor fondo ammortamento Euro 1.400 Euro 300 F.do amm.to al 31/12/2015 rivalutato Euro 1.100 Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000 - Fondo ammortamento al 31/12/2015 Euro 1.100 - Ammortamento 2015 Euro 200 Euro 700 Valore contabile netto 31/12/2015 L’ammortamento civilistico si concluderà nel 2018, rispetto al 2017 previsto: ammortamento 2016: Euro 200 (costo storico x 10%); ammortamento 2017: Euro 200 (costo storico x 10%) e ammortamento 2018: Euro 200 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 30 Riallineamento valori civilistici e fiscali Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 897 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 31 Quadro di riferimento 1/2 ► ► ► ► ► ► ► E’ la stessa disciplina di cui all’art. 14, L. 342/2000. E’ disciplina autonoma rispetto alla rivalutazione anche se le due discipline possono coesistere Si applica sia ai soggetti ITA/GAAP che IAS-adopter E’ una disciplina solo fiscale, senza impatti in bilancio (salvo gli effetti sul Patrimonio netto) da indicare in UNICO E’ fruibile per singoli beni (cioè non vale la regola delle <<categorie omogenee>>). Non è ammesso il riallineamento parziale del valore. L’ambito oggettivo, le imposte sostitutive e i termini di versamento sono identici a quelli previsti per la rivalutazione dei beni d’impresa Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 32 Quadro di riferimento 2/2 ► ► Effetti fiscali – decorrenza: dal 2018 per gli ammortamenti e dal 2019 per le plus/minusvalenze. Ad eccezione degli immobili (decorrenza 2017) La disciplina potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per i disallineamenti da: ► ► ► ► ► quadro EC (beni) e quadro RV (beni); operazioni straordinarie; rivalutazione solo civilistica degli immobili ex DL 185/2008; disallineamenti dovuti all’applicazione degli IAS. Sia i soggetti IAS che ITA/GAAP devono vincolare una riserva che diventa in sospensione di imposta e/o il capitale sociale pari al riallineamento operato: è possibile operare l’affrancamento con imposta sostitutiva del 10% (come per la rivalutazione). Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 33 Ammortamenti marchi e avviamento Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 95 e 96 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 34 Nuove regole ► Per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti «solari») relativamente alle quali la società ha optato per il riallineamento di cui all’art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008 è prevista la riduzione della durata del periodo di ammortamento dei marchi ed avviamenti riallineati da 10 anni (regola attuale) a 5 anni. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 35 Conferma della disciplina dell’affrancamento ► Resta immutata la disciplina di cui all’art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008, ivi incluse, oltre l’ambito oggettivo e soggettivo: ► ► la disciplina dell’imposta imposta sostitutiva (16%, da versare in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione); la decorrenza dell’ammortamento (i maggiori valori si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Gli ammortamenti però sono deducibili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva) Esempio: operazione straordinaria effettuata nel 2016: imposta sostitutiva pagata entro giugno 2017, riconoscimento fiscale dei valori dal 2017, ammortamento per quinti dal 2018. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 36 Riduzione dell’aliquota IRES e Addizionale Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 61-68 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 37 Decorrenza ed effetti in bilancio ► A decorrere dal primo gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota ordinaria del 27,5% viene ridotta al 24% ► La riduzione di aliquota produce effetti sugli stock di imposte anticipate (DTA) e differite (DTL) al 31/12/2015 (IAS 12, par. 46 e OIC 25, par. 45 e 91) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 38 Modifiche aliquota IRES – Imprese bancarie e finanziarie ► La riduzione di aliquota è stata accompagnata dall’introduzione, con la medesima decorrenza, nei confronti degli enti bancari e finanziari, nonché della Banca d’Italia, di un’addizionale del 3,5 per cento, in modo da mantenere sostanzialmente inalterata la misura dell’imposta sul reddito ► Tale maggiorazione risponde alla finalità di evitare la svalutazione delle attività per imposte anticipate iscritte nei bilanci degli enti predetti, che avrebbe conseguenze pesanti in termini di depauperamento del patrimonio valido ai fini di vigilanza ► Per enti bancari e finanziari si intendono: istituti di credito, SGR di fondi mobiliari, capogruppo di gruppi bancari, SIM, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e di pagamento e società finanziarie – NO assicurazione Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 39 Modifiche all’aliquota IRES – considerazioni finali ► L’efficacia della norma non è i. limitata temporalmente e ii. non è nemmeno condizionata al perdurare dell’elevato ammontare delle DTA nei bilanci degli enti creditizi e finanziari (dovute, in particolare, alle norme operanti ratione temporis sulle svalutazioni dei crediti vs la clientela) che ne hanno richiesto l’introduzione per evitare la riduzione dell’attivo di detti soggetti ► Il limitato ambito soggettivo di applicazione dell’addizionale (i.e. settore finanziario) e la natura di misura permanente ed incondizionata della stessa potrebbero costituire il presupposto di eventuali censure da parte della Corte Costituzionale (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 10 del 2015 su Robin Hood Tax). Si pensi ad una banca neocostituita nel 2016 ovvero ad una banca che abbia convertito tutte le proprie DTA in crediti che, pur non avendo DTA da ‘’salvaguardare’’, siano costrette ad assolvere l’IRES al 27,5%. Il Senato della Repubblica nel proprio Dossier di gennaio 2016, Volume I, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pare voler segnalare la sussistenza del rischio di incostituzionalità della norma Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 40 Modifiche aliquota IRES – Imprese bancarie e finanziarie a quanto avvenuto con l’addizionale gravante sui settori bancario ed assicurativo per il solo esercizio 2013 (8,5 per cento), è stabilito che l’aliquota incrementale dovrà comunque essere applicata autonomamente su base individuale, anche nel caso di partecipazione al consolidato fiscale (e trasparenza), non confluendo nella tassazione globale della fiscal unit. ► Analogamente ► L’incidenza dell’aliquota addizionale sarà attenuata dalla modifica apportata al regime di deducibilità degli interessi passivi, ai fini tanto dell’IRES che dell’IRAP, per effetto della quale, sempre a far tempo dall’esercizio 2017, gli interessi medesimi concorreranno integralmente alla formazione delle basi imponibili dei predetti tributi, anziché nel limite del 96 per cento del loro ammontare, come attualmente previsto Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 41 Rideterminazione altre aliquote ► Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenza, un decreto del MEF dovrà rideterminare proporzionalmente le percentuali di cui agli articoli del TUIR: Articolo 47, comma 1, TUIR: distribuzione utili ai soci (oggi 49,72%); ► Articolo 58, comma 2, TUIR: plusvalenze (oggi 49,72%, non varieranno per i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR); ► Articolo 59, TUIR: dividendi (oggi 49,72%); ► Articolo 68, comma 3, TUIR: plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate (oggi 49,72%, non varieranno per i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR) ► Articolo 4, comma 1 q), D.Lgs. n. 344/2003: utili percepiti da enti non commerciali (oggi 77,74%) Il decreto fisserà anche la disciplina transitoria e la decorrenza delle nuove aliquote (probabilmente, per le distribuzioni di dividendi relativi a utili formati a partire dal 2017; plusvalenze realizzate dal 2018) ► Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 42 Aliquote non modificate ► E’ già stata ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 l'aliquota della miniritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società e residenti in paesi white list dell’Unione Europea/Spazio Economico Europeo. Infatti, l’aliquota ora pari all’1,375% si ridurrà all’1,20% dal 2017, con ciò favorendo enti bancari e finanziari UE/SEE rispetto a quelli italiani ► Restano immutate: la percentuale di esenzione (5%) dei dividendi percepiti da soggetti IRES e la ritenuta (26%) sui dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori detentori di partecipazioni non qualificate Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 43 Interessi passivi novità Art. 4, D.Lgs n. 147/2015 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 44 Interessi passivi - novità L’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni riguardanti la deducibilità degli interessi passivi sostenuti da soggetti IRES. Nuova definizione di ROL Abrogazione del cd. «consolidato virtuale» Eliminazione dell’obbligo di prioritaria applicazione del test per gli interessi su obbligazioni Definizione dell’ambito soggettivo delle "società immobiliari" ai fini della deducibilità integrale degli interessi Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (7/10/2015), quindi a partire dal 2016 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 45 Nuova definizione di ROL Dal 2016 il nuovo ROL di riferimento per la determinazione della quota massima di interessi passivi deducibili è così formato: + Valore della produzione - Costo della produzione + Ammortamenti / leasing + Dividendi incassati da controllate estere I dividendi che si qualificano ai fini del nuovo ROL sono quelli: relativi ad una partecipazione diretta nella controllata estera, a prescindere da: • Stato di residenza della controllata • attività economica svolta della controllata (industriale / finanziario); incassati e per l’intero ammontare, a prescindere dalla quota assoggettata a tassazione (5% - 100%) Spunti di riflessione Rilevano le riserve di utili formati in periodi precedenti l’entrata in vigore della norma ? I dividendi che si qualificano ai fini del nuovo ROL sono tutti inclusi obbligatoriamente ? Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 46 Nuova definizione di ROL Spunti di riflessione Trade-off tra risparmio e costo fiscale I dividendi esteri possono provenire da soggetti residenti in Stati o territori: • a regime fiscale ordinario → tassazione 5% • a regime fiscale privilegiato → tassazione 100% → nuova definizione dal 2015 A partire dal 2015 si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata gli utili relativi al possesso di: • partecipazioni dirette in società a fiscalità privilegiata (anche minoritarie); • partecipazioni di controllo (anche di fatto), diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero non a fiscalità privilegiata che conseguono utili dalla partecipazione (anche non di controllo) in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, nei limiti di tali utili. Il regime di tassazione integrale dei dividendi non si applica se il socio italiano: • tassa gli utili per trasparenza a norma dell'art. 167 del TUIR (disciplina CFC); • dimostra l’esimente di cui alla lett. b) dell’art. 167 c. 5 TUIR (interpello facoltativo) → se dimostra l’esimente di cui alla lett. a) dell’art. 167 c. 5 TUIR la tassazione integrale è «mitigata» dal riconoscimento del credito di imposta Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 47 Nuova definizione di ROL Esempio ROL Dividendi esteri ROL nuovo 1000 100 1100 Interessi passivi netti = 400 ROL utilizzabile per deduzione interessi passivi netti (30% x 1100) = 330 Interessi passivi non deducibili = (400 – 330) = 70 Caso a) – dividendi da Stati a regime fiscale ordinario Dividendi assoggettati a tassazione (5%) Beneficio fiscale del dividendo (100 x 30% x 27,5%) Costo fiscale del dividendo (100 x 5% x 27,5%) Beneficio fiscale netto del dividendo = (8,25 – 1,375) = 5 8,25 1,375 +6,875 Caso b) – dividendi da Stati a regime fiscale privilegiato Dividendi assoggettati a tassazione(100%) Beneficio fiscale del dividendo (100 x 30% x 27,5%) Costo fiscale del dividendo (100 x 100% x 27,5%) Beneficio fiscale netto del dividendo (8,25 – 27,5) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 48 100 8,25 27,5 -19,25 Abrogazione del cd. «consolidato virtuale» Il comma 8, dell’art. 96 TUIR, consentiva ai gruppi internazionali che aderivano al consolidato fiscale nazionale di utilizzare il ROL di soggetti non residenti, virtualmente consolidabili. L’utilizzo del «ROL virtuale»: era facoltativo; era consentito solo in caso di incapienza delle eccedenze di ROL nazionali; spettava in misura integrale (a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta dal soggetto residente nella controllata estera). Ratio del ROL virtuale Attribuire alle società residenti che avevano anche partecipazioni in società estere, il medesimo trattamento riservato alle controllanti italiane con partecipate solo residenti. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 49 Abrogazione del cd. «consolidato virtuale» I due interventi legislativi vanno analizzati congiuntamente: con l’abrogazione del comma 8 dell’art. 96 viene meno il computo del ROL delle controllate estere che, se fossero state residenti, avrebbero potuto essere incluse nel consolidato fiscale nazionale; con il nuovo comma 2 dell’art. 96 il ROL include i dividendi incassati relativi alle partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’art. 2359, co 1, n.1 c.c. Ratio dell’abrogazione del ROL virtuale Rimuovere i potenziali effetti distorsivi legati alla disparità di trattamento tra soggetti con partecipate estere che potevano optare per il consolidato nazionale ed i soggetti con partecipate estere ma che non vi potevano accedere. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 50 Nuovo ROL versus «consolidato virtuale» Pro e Contro Nuovo ROL Consolidato Virtuale Tutti i soggetti La distribuzione dei dividendi potrebbe scontrarsi con esigenze economiche e finanziarie della società estera I dividendi concorrono a formare il ROL negli esercizi successivi I dividendi rilevano pro-quota e subiscono una tassazione Solo i soggetti in consolidato Di immediata determinazione Il Rol estero è di norma superiore ai dividendi (tranne che per le sub-holding) Il ROL estero è utilizzabile in un solo esercizio Il ROL estero rileva per l'intero importo e non subisce alcuna tassazione Difficoltà pratiche nella determinazione del ROL estero e obblighi burocratici Spunti di riflessione Le eccedenze di ROL nazionale pregresse, formatesi per incapienza degli interessi passivi delle società consolidate, si pongono come alternativa valida alla distribuzione di dividendi esteri ? Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 51 Interessi su obbligazioni Gli interessi delle obbligazioni emesse da soggetti diversi dalle banche o da società con azioni quotate sono: ante modifica: deducibili, secondo la regola del ROL, se il rendimento effettivo al momento di emissione non supera i cd. «tassi soglia»: il doppio del tasso ufficiale di riferimento (i.e. 0,05% per il 2015) per le obbligazioni e i titoli similari quotati; il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni e i titoli similari non quotati. indeducibili per la parte eventualmente eccedente l’importo derivante dall’applicazione dei predetti tassi post modifica: assoggettati tout court alla regola del ROL Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 52 Interessi delle società immobiliari La Legge Finanziaria per il 2008 prevedeva, per gli interessi passivi sui finanziamenti contratti per l’acquisto/costruzione degli «immobili patrimonio» di cui all’art. 90, comma 1 del TUIR: la deducibilità secondo la regola del ROL, per gli immobili diversi da quelli destinati alla locazione; la deducibilità integrale (se relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca), per gli immobili destinati alla locazione. Per questi ultimi il D.Lgs. 147/2015 ha previsto che la deducibilità integrale opera per le sole società immobiliari di gestione identificate ora in base a due parametri: patrimoniale: il valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; reddituale: i ricavi sono rappresentati almeno per 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo è prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati. Se tali parametri non sono rispettati, gli interessi passivi sono deducibili secondo la regola del ROL. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 53 Consolidato fiscale novità Art. 6, D.Lgs n. 147/2015 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 54 Consolidato fiscale - novità L’art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni riguardanti il consolidato fiscale nazionale in particolare ampliando la categoria di soggetti non residenti legittimati ad esercitare l’opzione introducendo così il cd. «consolidato orizzontale». Soggetto non residente con S.O. in Italia, consolidante Soggetto non residente con S.O. in Italia, consolidata Soggetto non residente senza S.O. in Italia, società sorelle Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta corso alla data di entrata in vigore del Decreto (7/10/2015), quindi a partire dal 2015 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Ratio: rispettare i principi di libertà di stabilimento e divieto di discriminazione, espressi dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza 12/6/2014 C39/40/41/13 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 55 S.O. consolidante In presenza di S.O. in Italia il soggetto non residente, residente in uno Stato dotato di Trattato contro le doppie imposizioni, può optare per il consolidato nazionale in qualità di consolidante: ante modifica, solo se nel patrimonio della S.O. sono incluse partecipazioni in società controllate italiane; post modifica, anche a prescindere dal requisito di cui sopra. Alfa Alfa (Austria) (Austria) SO di Alfa (Italia) SO di Alfa (Italia) Beta (Italia) Beta (Italia) Area di consolidamento SO consolidante / Beta consolidata Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 56 Consolidato orizzontale In assenza di S.O. in Italia il soggetto non residente, residente in uno Stato UE o SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, può designare una società residente o una SO in Italia di una società non residente, controllata, ad optare per il consolidato nazionale congiuntamente con ciascuna società residente o SO su cui esercita il controllo (ipotesi nuova). La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa è controllata ex art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. e art. 120 TUIR Alfa Alfa (Austria) (Austria) Beta (Italia) Gamma (Italia) Delta (Francia) Beta (Italia) SO Delta (Italia) Area di consolidamento Consolidante: Beta o Gamma o SO Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 57 Consolidato orizzontale - condizioni La controllante non residente: La controllata designata (consolidante): detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., con i requisiti di cui all’art. 120 TUIR ha forma giuridica analoga a quelle previste dall’art. 73 c. 1 lett a) e b). assume i diritti, obblighi ed oneri previsti per la consolidante dagli articoli da 117 a 127 TUIR condivide le responsabilità di cui all’art. 127 del TUIR con la controllante non residente che le assume in via sussidiaria Se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa prima del compimento del triennio il controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente senza che si interrompa la tassazione di gruppo; la nuova società designata assume le responsabilità di cui all’art. 127 TUIR per i precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società nei cui confronti è cessato il requisito del controllo. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di consolidato, in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (proporzionale se non espressamente indicato). Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 58 Le nuove ipotesi – alcuni esempi Alfa opta tramite la propria SO; quest’ultima può essere la consolidante anche se nel suo patrimonio non sono comprese le partecipazioni in Beta e Gamma Alfa (Austria) SO Alfa (Italia) Gamma (Italia) Beta (Italia) Area di consolidamento Alfa Alfa, al fine dell’opzione, può designare la società Beta, oppure Gamma, oppure la stabile organizzazione di Delta (Austria) La stabile organizzazione di Delta, può quindi aderire al consolidato anche in qualità di consolidata Delta (Francia) SO Delta (Italia) Beta (Italia) Gamma (Italia) Area di consolidamento Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 59 Le nuove ipotesi – alcuni esempi Alfa Alfa opta per il consolidato con Gamma e con la stabile organizzazione di Delta. (Italia) La stabile organizzazione di Delta, può aderire al consolidato in qualità di consolidata Delta (Francia) SO Delta (Italia) Gamma (Italia) Area di consolidamento Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 60 Le nuove ipotesi – alcuni esempi Alfa, al fine dell’opzione con tutti i soggetti italiani può designare come consolidante la SO di Delta, oppure Beta, oppure Gamma, Alfa (Austria) Se Alfa designa Kappa come consolidante, Beta è esclusa. Delta (Francia) SO Delta (Italia) Beta (Italia) Gamma (Italia) Se Alfa designa Epsilon come consolidante, Kappa e Beta sono escluse ma possono optare per un consolidato «verticale» autonomo. Kappa (Italia) Epsilon (Italia) Area di consolidamento Area di consolidamento vietata Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 61 Provvedimento AdE del 6/11/2015 Designazione della controllata Il Provvedimento dell’AdE del 6/11/2015 regola le modalità: di designazione della controllata da parte della controllante non residente di applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso al 7/10/2015 La designazione della controllata italiana avviene da parte della controllante non residente mediante: identificazione (Codice Fiscale) presentazione del «Modello di Designazione della controllata» in via telematica comunicazione alla controllata dell’avvenuta presentazione del Modello Una volta designata, la controllata residente può esercitare l’opzione per il consolidato fiscale. Il Modello di designazione va presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio dell’opzione stessa, nei termini previsti. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 62 Provvedimento AdE del 6/11/2015 Designazione della controllata Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 63 Provvedimento AdE del 6/11/2015 Designazione della controllata A regime, ad esempio per il periodo di imposta 1/1/2016 – 31/12/2016: Modello di Designazione: entro il 30/9/2016 Modello di Comunicazione opzione: entro il 30/9/2016 Nel periodo transitorio, cioè nel periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, sono previste particolari modalità di esercizio dell’opzione qualora la dichiarazione del periodo precedente debba essere presentata entro il 31 marzo 2016, Ad esempio, periodo di imposta 1/1/2015 – 31/12/2015: Modello di Designazione: entro il 31/3/2016 Modello di Comunicazione opzione: entro il 31/3/2016 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 64 Provvedimento AdE del 6/11/2015 Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante resta Consolidante di una fiscal unit già in corso, designata come consolidante di un consolidato orizzontale anche con nuovi soggetti → SOLO periodo imposta in corso al 7/10/2015, NO effetti interruttivi art. 124 TUIR → A REGIME, SI effetti interruttivi art. 124 TUIR Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 65 Provvedimento AdE del 6/11/2015 Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante resta Alfa (Austria) Delta (Francia) SO Delta (Italia) Beta (Italia) Kappa (Italia) Area di consolidamento Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 66 Gamma (Italia) Nel 2015 Beta è consolidante di Kappa (opzione 20142016). Ipotesi 1 Entro il 31/3/2016 Alfa designa Beta come consolidante di un nuovo consolidato orizzontale (Beta/ Delta/Kappa/Gamma) dall’ 1/1/15. No effetti interruttivi art. 124 TUIR. Vive il vecchio consolidato tra Beta e Kappa. → convivenza di c. «verticale» ed «orizzontale» che durano ciascuno per il proprio triennio di riferimento Le perdite fiscali del consolidato verticale vengono usate anche per compensare i redditi prodotti da Delta e Gamma. Ipotesi 2 Entro il 30/9/2016 Alfa designa Beta come consolidante di un nuovo consolidato orizzontale dall’1/1/2016 (Beta / Delta/Kappa/Gamma) Si effetti interruttivi art. 124 TUIR. Muore il vecchio consolidato tra Beta e Kappa. Le perdite fiscali del consolidato rimangono a Beta (salvo diverso criterio) che le può usare solo per se stessa e non nel nuovo consolidato (perdite ante-consolidato). Provvedimento AdE del 6/11/2015 Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia Consolidante di una fiscal unit già in corso, che opta come consolidata di un consolidato orizzontale con una società designata → SOLO per periodo imposta in corso al 7/10/2015, NO effetti interruttivi art. 124 c. 1,2,3 TUIR purché tutte le altre aderenti alla fiscal unit in corso optino nel medesimo esercizio con la società designata. Alle perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di consolidato si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 118 c. 2 TUIR (i.e. sono qualificate come perdite ante-consolidato). → A REGIME, SI effetti interruttivi art. 124 TUIR Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 67 Provvedimento AdE del 6/11/2015 Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia Alfa (Austria) Delta (Francia) SO Delta (Italia) Beta (Italia) Kappa (Italia) Area di consolidamento Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 68 Gamma (Italia) Per il 2015 Beta è consolidante di Kappa (opzione 2014-2016) Ipotesi 1 Entro il 31/3/2016 Alfa designa Gamma come consolidante di un nuovo consolidato orizzontale dall’ 1/1/15 (Gamma/ Delta/Beta/Kappa). No effetti interruttivi art. 124 TUIR se Kappa partecipa. Tuttavia le perdite fiscali del consolidato verticale rimangono a Beta (salvo diverso criterio) che le può usare solo per se stessa e non nel nuovo consolidato orizzontale con Gamma (perdite ante-consolidato). Ipotesi 2 Entro il 30/9/2016 Alfa designa Gamma come consolidante di un nuovo consolidato orizzontale dall’1/1/16 (Gamma / Delta/Beta/Kappa) Si effetti interruttivi art. 124 TUIR. Muore il vecchio consolidato tra Beta e Kappa. Le perdite fiscali del consolidato rimangono a Beta (salvo diverso criterio) che le può usare solo per se stessa e non nel nuovo consolidato (perdite anteconsolidato). Provvedimento AdE del 6/11/2015 Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia Alfa (Austria) Beta è in consolidato con Kappa Se Alfa designa Kappa, Beta è esclusa ed il consolidato in essere tra Beta e Kappa si interrompe. Delta (Francia) SO Delta (Italia) Beta (Italia) Kappa (Italia) Area di consolidamento Area di consolidamento vietata Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 69 Gamma (Italia) Beta rimane stand alone e utilizza per se stessa le eventuali perdite residue Il consolidato orizzontale è tra Kappa, Delta e Gamma Altre possibilità ….. Beta ha partecipazioni societarie estere. Al fine di assoggettare ad imposizione in Italia i redditi degli investimenti esteri (utili/perdite) si può valutare l’opzione per il consolidato mondiale, se sono soddisfatti i requisiti soggettivi per potervi accedere. Beta Italia Gamma Alfa (Francia) (UK) Qualora Alfa e Gamma fossero branch, Beta potrebbe valutare, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 7/10/2015, la scelta tra due regimi di tassazione: Metodo del credito di imposta Metodo dell’esenzione Beta Italia Alfa (Francia) Gamma (UK) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 70 La discipIina dei costi black list Art. 5, D.L. del 14/09/2015 n. 147 e Art. 1, c. 142, L. 208/2015 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 71 L’evoluzione della normativa sui costi black list ► La normativa sui costi black list, presente sin dal periodo d’imposta 1992, è stata negli anni più volte modificata sia con riferimento ai presupposti applicativi che disapplicativi. ► Negli due ultimi, tuttavia, il, legislatore è intervenuto in maniera radicali sule testo normativo, arrivando fino all’abrogazione della stessa disciplina: il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (c.d. Decreto internazionalizzazione), è prima intervenuto sulla norma, «alleggerendo» l’onere probatorio la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), poi, ha invece abrogato in toto il regime dei costi black list Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 72 La normativa fino al FY2014 – Aspetti generali ► Lo scopo principale della disciplina sui costi black list era quello di contrastare la sottrazione di gettito fiscale attraverso operazioni su cui sussisteva una presunzione di “delocalizzazione” del reddito. ► Indeducibilità di qualunque componente negativo di reddito derivante da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati in Stati o territori rientranti nella black list (D.M. 23 gennaio 2002), a meno che il contribuente fornisse (alternativamente) la prova che: le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva (cd “prima esimente”); Oppure le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (cd. “seconda esimente”) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 73 La normativa fino al FY2014 – Ambito soggettivo Imprese Residenti ► Tutti i soggetti residenti titolari di reddito d’impresa ossia qualsiasi soggetto che agisce in qualità di imprenditore (accezione molto ampia) Circolare 1/E del 2007 per “imprese residenti” deve intendersi “chiunque eserciti professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi […] le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti” Soggetti Esteri ► Imprese e professionisti residenti o domiciliati in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati ► Anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori black list con la finalità di impedire che un contribuente possa conseguire il medesimo risultato intrattenendo rapporti con soggetti esercenti attività professionale anziché d’impresa (Circolare 1/E del 2007) Esclusi dall’ambito di applicazione i rapporti intrattenuti con soggetti che non svolgono né l’una né l’altra attività (e.g., trust, fondazioni, a condizione che non svolgano attività d’impresa o che non siano soggetti meramente interposti) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 74 La normativa fino al FY2014 – Ambito oggettivo I componenti negativi di reddito rilevanti ► Limitazione alla deduzione delle “spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni” intercorse con soggetti black list ► ► Ambito di applicazione estremamente ampio che ricomprende qualsiasi onere che un’impresa residente sostiene nei confronti di un’impresa / professionista black list: elementi reddituali che derivano in maniera: “diretta” (e.g., il costo di acquisto di un determinato bene o servizio); “indiretta” (e.g., ammortamenti, minusvalenze e perdite su crediti) Anche le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti black list sono attratte dalla disciplina in questione (Circolare n. 39 del 2002; Circolare 26/E del 2013). Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 75 La normativa fino al FY2014 – Adempimenti Obblighi dichiarativi ► Obbligo di monitorare tali operazioni tramite specifiche variazioni in aumento e in diminuzione nel Modello Unico (2015) Nel rigo RF29, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista Nel rigo RF52, vanno indicati le medesime spese e componenti negativi di cui al rigo RF29 per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo. ► L’eventuale inadempimento di tale onere comportava l’applicazione della sanzione nella misura del 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000, ferma restando, ricorrendone le condizioni, la deducibilità del relativo componente negativo di reddito Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 76 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) Le modifiche all’articolo 110 del Tuir ► Comma 10: i costi black list sono ammessi in deduzione nei limiti del loro VN (determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir), a condizione che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione ► Comma 11: abrogazione della cd. “prima esimente” (i.e., attività commerciale effettiva). Il contribuente può dedurre tutto il costo (anche se eccede il VN) a condizione che dimostri che (i) “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e (ii) che le stesse hanno avuto concreta esecuzione” (cd. “seconda esimente”) ► Eliminazione del riferimento alla (mai emanata) white list ex Art. 168 bis del Tuir, abrogato dal medesimo Decreto (coerentemente con la Legge di Stabilità 2015). Si considerano, quindi, “privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni” (D.M. 23 gennaio 2002 e successive modificazioni). Fuoriusciti ad esempio, Filippine, Malesia Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 77 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) Il risvolto pratico delle novità ► La norma NON sancisce più l’indeducibilità assoluta dei componenti negativi di reddito ma ne ammette la deducibilità “nei limiti del loro valore normale” ► Secondo la “vecchia” norma, se non era dimostrata una delle due esimenti il costo era integralmente indeducibile. Si poteva pregiudicare l’integrale deduzione del costo di acquisto di beni a prezzi e a condizioni di mercato per la sola ragione che la controparte black list non fosse caratterizzata da una struttura considerata adeguata ► Alla luce della nuova normativa, quindi, la determinazione del VN della transazione appare un aspetto cruciale, ancorché non sempre agevole per il contribuente Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 78 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) ► Deduzione integrale del costo se la scelta del contribuente di intrattenere rapporti con un determinato fornitore risponde ad un effettivo interesse apprezzabile (e dimostrabile) dal punto di vista economico-aziendale, unitamente alla concreta esecuzione dell’operazione ► Il mantenimento della seconda esimente potrebbe essere giustificata anche per i casi in cui la dimostrazione del VN della transazione è estremamente complesso = la dimostrazione dell’effettivo interesse economico potrebbe essere l’unica alternativa al fine di dedurre integralmente il costo Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 79 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) La seconda esimente ► Informazioni/documentazione per la concreta esecuzione (e.g.): ► ► ► ► Fatture di acquisto; Bolle doganali; Carichi del magazzino. Informazioni/documentazione per effettivo interesse economico (e.g.): ► ► ► ► ► ► ► Descrivere in modo dettagliato la tipologia del bene/servizio acquistato; Descrizione e rappresentazione della marginalità dell’operazione che ha determinato la massimizzazione del profitto tassato in Italia in capo al contribuente; Prezzo dell’operazione particolarmente vantaggioso ad esempio supportato da preventivi e comparazioni con i prezzi praticati da altri fornitori (e.g., proposta di acquisto, email); La presenza di costi accessori (e.g., stoccaggio, magazzino) che la scelta di quel fornitore ha consentito di evitare/minimizzare anche da un punto di vista logistico; Qualità del prodotto fornito supportata da relativa comparazione tecnica sulle sue caratteristiche; Modalità e condizioni commerciali dell’operazione; Possibilità di acquisire il prodotto presso altri fornitori (ogni elemento che ha spinto alla scelta di questo fornitore è rilevante in tal senso). Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 80 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) Il concetto di valore normale ► La definizione di VN ai fini delle imposte sui redditi prevede il confronto del prezzo dell’operazione oggetto di analisi con quello di una transazione ad essa comparabile per beni (o servizi) e per condizioni, facendo riferimento “in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi” ► La definizione di VN di cui all’art. 9 del Tuir ed il processo necessario per la sua determinazione è assimilabile a quello del metodo del confronto del prezzo (cd. CUP, comparable uncontrolled price) delineato dall’OCSE ► Il CUP, tuttavia, può essere utilizzato esclusivamente per una tipologia limitata di transazioni mentre è inutilizzabile per la determinazione del VN di transazioni senza comparabili Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 81 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) Obblighi dichiarativi ► Obbligo di monitorare tali operazioni tramite specifiche variazioni in aumento e in diminuzione nel Modello Unico (2016) Nel rigo RF29, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il predetto decreto. Nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivante da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR. Nella colonna 1, va indicata la quota delle predette spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale quota va ricompresa anche nella colonna 2. ► L’eventuale inadempimento di tale onere comporta l’applicazione della sanzione nella misura del 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000, ferma restando, ricorrendone le condizioni, la deducibilità del relativo componente negativo di reddito Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 82 Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (dal FY2016) ► La Legge di stabilità 2016 ha abrogato il regime di deducibilità dei costi black list abolendo i commi da 10 a 12bis dell’art. 110 del Tuir a partire dal periodo di imposta 2016 (per i soggetti solari) ► La deduzione dei costi black list dipende dai criteri di carattere generale (e.g., competenza, inerenza) ► Eliminazione della separata indicazione di tali costi in dichiarazione (e della relativa sanzione) ► La norma è chiara nello stabilire che si applica dal 2016 (dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 per i contribuenti “non solari”), attenzione agli anni passati Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 83 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) Art. 8, D.L. del 14/09/2015 n. 147 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 84 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2014) ► Disciplina CFC: tassazione per trasparenza, in capo ai soggetti controllanti residenti, degli utili prodotti da soggetti controllati – e collegati - situati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili (dividendi) (Artt. 167 e 168 del Tuir) ► Applicazione della normativa anche nei confronti di soggetti esteri controllati NON black list al ricorrere delle seguenti condizioni (Art. 167 c. 8-bis del Tuir): Siano sottoposti ad un’imposizione effettiva estera inferiore a più della metà di quella che avrebbero assolto se residenti in Italia; e Abbiano conseguito proventi derivanti, in maggior parte, da «passive income» o da servizi infragruppo. ► Finalità: impedire che gli utili prodotti nel territorio dello Stato vengano fittiziamente delocalizzati presso soggetti esteri situati in Stati o territori a tassazione privilegiata ► La tassazione per trasparenza può essere evitata mediante l’obbligatoria presentazione di un interpello Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 85 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015) ► Il Decreto Internazionalizzazione incide sia da un punto di vista sostanziale che procedurale sulla normativa a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (i.e., dal 2015): ► Modificando l’ambito di applicazione territoriale; ► Abrogando la natura obbligatoria dell’interpello disapplicativo; ► Modificando la determinazione del reddito prodotto dalla partecipata estera; ► Introducendo semplificazioni con riferimento alla determinazione dell’effettivo livello di tassazione per le CFC NON black list; ► Prevedendo un nuovo procedimento accertativo; ► Stabilendo, in alcuni casi, un nuovo obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi ed un relativo regime sanzionatorio; ► Abrogando le disposizioni in materia di imprese estere collegate. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 86 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015) ► Ambito di applicazione: di fatto i paesi da considerare sono quelli identificati dal D.M. 21 novembre 2001 (e successive modificazioni), tenendo conto dei regimi che hanno un livello di tassazione generale inferiore al 50% di quello italiano anche se per effetto di regimi speciali (ad oggi manca il provvedimento per identificarli). Fuoriusciti: Malesia, Filippine, Singapore ► Abrogazione della natura obbligatoria dell’interpello disapplicativo: viene operato un allineamento della disciplina CFC alla previgente normativa in tema di indeducibilità dei costi black list, la dimostrazione delle circostanze esimenti può avvenire: ► Preventivamente al realizzarsi dell’operazione, mediante la presentazione di un’apposita istanza di interpello (cd. “probatorio”); ► Successivamente alla realizzazione dell’operazione, durante lo svolgimento di un’eventuale attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 87 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015) ► Modifica del criterio di determinazione del reddito prodotto dalla partecipata estera: si applicano tutte le regole di determinazione del reddito previste per le imprese residenti (con le difficoltà del caso): (i) Ace, (ii) società non operative, (iii) studi di settore, (iv) parametri. Eccezione per la rateizzazione delle plusvalenze (come già avveniva con la precedente disposizione) ► Semplificazioni per la determinazione dell’effettivo livello di tassazione per le CFC NON black list: l’applicazione della disciplina CFC alle controllate NON black list è soggetta ad un doppio test (art. 167, c. 8 bis del Tuir): tax rate test; e passive income test. ► Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (non ancora emanato) saranno indicati i criteri per determinare l’effettivo livello di tassazione (tax rate test) con modalità semplificate, tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 88 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015) ► Nuovo procedimento accertativo: se il contribuente ottiene risposta favorevole all’istanza di interpello (adesso facoltativo), in sede di controllo NON è tenuto a dimostrare la sussistenza delle esimenti (L’Ufficio ha, però, facoltà di controllare la veridicità e la completezza delle informazioni precedentemente fornite) ► Se il contribuente (i) NON presenta istanza di interpello oppure (ii) riceve risposta negativa: prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento, l’Ufficio concede la possibilità di fornire (entro 90 giorni), le prove per la disapplicazione della normativa CFC ► Finalità: obbligo di contraddittorio finalizzato a: evitare che siano emessi avvisi di accertamento infondati; e dare attuazione a quel principio generale di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, sancito, tra l’altro, dallo Statuto per la tutela dei diritti del contribuente Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 89 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015) ► Nuovo obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi e relativo regime sanzionatorio: garantire l’efficacia accertativa degli Uffici, l’indicazione costituisce elemento segnaletico per i contribuenti che NON hanno (preventivamente) presentato istanza di interpello oppure hanno ottenuto parere negativo Ricostruzione analitica del reddito nel quadro FC anche se non riportato nel quadro RM (quindi non soggetto a tassazione) “Art. 167, comma 8-quater” ed “Esimente” devono essere compilate al fine di segnalare, da parte dei contribuenti che non hanno applicato la disciplina dell’art. 167 del TUIR, che, pur sussistendo le esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR, non è stata presentata istanza di interpello disapplicativo oppure è stata presentata ma non è stata ottenuta risposta favorevole Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 90 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015) ► Specifico regime sanzionatorio: quando l’omissione o incompletezza riguarda tale segnalazione si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo di imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000. La sanzione nella misura minima si applica nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo ► Abrogazione delle disposizioni in materia di imprese estere collegate: Abrogazione dell’Art. 168 del Tuir che nel corso degli anni ha generato difficoltà applicative dovute principalmente alla difficoltà di ottenere i dati amministrativi di società partecipate ma non controllate Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 91 La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2016) Modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 ► A decorrere dal periodo di imposta 2016, ai fini della normativa CFC, si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali (ad oggi concetto incerto), di Stati o territori se il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia ► In pratica, la tassazione nominale dello Stato estero – anche conseguente all’applicazione di regimi speciali – deve risultare inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (i.e., 13,75% per il FY16 e 12% dal FY17) ► IRAP non dovrebbe rilevare (cfr. Circ. A.E. 51E/2010) ► Eccezione per i paesi EU e SEE con i quali l’Italia abbia un accordo per lo scambio di informazioni (per questi resta applicabile CFC white list ex art. 167, comma 8-bis) ► CFC “vecchia” black list, tassazione nominale VS CFC white list, tassazione effettiva (difformità da un punto di vista di onere per il contribuente) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 92 La disciplina dei dividendi Black list Art. 3, D.L. del 14/09/2015 n. 147 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 93 La disciplina dei Dividendi Black list (FY2014) ► Piena tassazione, in deroga all’ordinaria disciplina di tassazione degli utili da partecipazione, degli utili provenienti da enti o società localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (art. 47 comma 4 e art. 89 comma 3 TUIR. ► Possibilità di disapplicare la tassazione piena qualora sia stata fornita adeguata dimostrazione, a seguito della presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, fin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzazione dei redditi nei Paesi a fiscalità privilegiata. ► D.L. 223/06: assoggettamento a tassazione integrale anche per i dividendi provenienti da Paesi Black List, indirettamente percepiti da società residenti, attraverso società figlie interposte (c.d. “conduit company“). Finalità di contrastare le operazioni di aggiramento “del regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un Paese a regime fiscale non privilegiato“ (Relazione Illustrativa). Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 94 Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015) ► Con le modifiche previste dall’art. 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (Decreto internazionalizzazione), il legislatore ha previsto di: Circoscrivere il regime di integrale imposizione dei dividendi e delle plusvalenze specifici casi; Riconoscere un credito di imposta parametrato agli utili maturati durante il possesso della partecipazione a fronte della dimostrazione dello svolgimento dalla parte della società estera, di un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 95 La nuova disciplina dei Dividendi Black list (FY2015) Principi Generali ► Modificato il testo normativo degli l’artt. 47 e 89 del TUIR. ► La tassazione piena degli utili black list trova ora applicazione solo nel caso in cui il socio residente detenga: una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato; una partecipazione di controllo, anche di fatto, diretta o indiretta, in società estera «non Black List» che, tuttavia, consegua utili da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. ► Il regime di tassazione piena non dovrebbe quindi trovare applicazione per le partecipazioni minoritarie (non di controllo) in soggetti «white» che conseguono utili da società black list. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 96 La nuova disciplina dei Dividendi Black list (FY2015) Disapplicazione ► Il regime di imponibilità piena non opera nei seguenti casi: ► qualora trovi applicazione il regime CFC (articolo 167, comma 1, del Tuir), in quanto in tal caso i redditi sono già tassati per trasparenza all’atto della loro produzione; a fronte della dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, ex articolo 167, comma 5, lettera b) del Tuir, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o Territori Black List (articolo 87, comma 1, lettera c) del Tuir). Con l’interpello in questione si deve dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR – «dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto» Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 97 La nuova disciplina dei Dividendi Black list (FY2015) Interpello ► Nel caso di istanza di interpello che dimostri, in applicazione della lettera b) comma 5 dell’art. 167 del TUIR le condizioni ex articolo 87, comma 1, lettera c) del Tuir), allora no a tassazione piena Con riferimento all’esimente di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del Tuir, in assenza di istanza di interpello o in caso di risposta negativa, la percezione di utili derivanti da partecipazioni in soggetti Black List deve essere segnalata in dichiarazione dei redditi del socio residente, pena l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di €1.000 ed un massimo di €50.000 ► Nel caso in cui la dimostrazione operi in applicazione dell’art. 167, comma 5, lett. a) – «la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento» - allora credito di imposta. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 98 La nuova disciplina dei Dividendi Black list (FY2015) Credito di imposta ► Il credito spettante a seguito della sussistenza della prima esimente CFC, è computato: in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione; in proporzione degli utili conseguiti; nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Credito = Imposte pagate dalla partecipata durante il periodo di possesso della partecipazione Utili distribuiti al Socio Utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione ► ► Il credito è riconosciuto per le sole imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 07 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento). Se la società ha, quindi, periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, potranno essere accreditate le sole imposte pagate dal 2010 in avanti, con esclusione di quelle pagate in precedenza. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 99 Branch Exemption Art. 14, D.L. del 14/09/2015 n. 147 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 100 Credito d’imposta e Branch Exemption Credito d’imposta I redditi e le perdite della SO concorrono alla formazione del reddito dell’impresa residente con i seguenti effetti: possibilità di dedurre le perdite tassazione dei redditi alla maggiore tra l’aliquota dello Stato di residenza dell’impresa e quella dello Stato della fonte in quanto le imposte pagate all’estero possono essere recuperate – in tutto o in parte – con il meccanismo del credito d’imposta. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 101 Esenzione (cd. Branch exemption) I redditi e le perdite della SO non rilevano nel calcolo del reddito imponibile dell’impresa residente Occorre valutare la fiscalità locale al fine di bilanciare vantaggi (mancata tassazione dei redditi in Italia) e svantaggi (mancata deducibilità delle perdite in Italia) Branch Exemption – principali caratteristiche Il regime dell’esenzione, previsto dal nuovo art. 168-ter TUIR introdotto dal D.Lgs n. 147/2015, è un regime: applicabile dall’esercizio successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto legislativo 147/2015 (i.e. 7 ottobre 2015) opzionale (opzione immediata … «al momento della costituzione») ed irrevocabile riguarda tutte le SO dell’impresa residente (principio «all-in all-out) applicabile a tutte le imprese residenti, qualunque sia la forma legale (es. anche persone fisiche o società di persone) Prevista l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità applicative e di esempi di fattispecie ritenute elusive Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 102 Branch Exemption – principali caratteristiche Nel caso di SO già esistenti l’opzione per l’esenzione: deve essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015 attiva il meccanismo di «recapture» delle eventuali perdite fiscali nette generate dalle SO negli ultimi 5 esercizi, lasciando salva la possibilità di scomputare le eccedenze di imposta estera riportabili ex art. 165, c. 6 del TUIR Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 103 Branch Exemption – Determinazione del Reddito Esente Il reddito o la perdita della SO dev’essere determinato applicando (simmetricamente) i criteri previsti dall’art. 152 del TUIR ed in linea con i principi OCSE: Considerando la SO quale «entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati» Valutando la congruità del fondo di dotazione Applicando le disposizioni in tema di transfer pricing alle operazioni con la casa madre o con altre imprese facenti parte del medesimo gruppo, incluso il regime documentale finalizzato alla non applicazioni di sanzioni in caso di rettifica dei prezzi applicati Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 104 Branch Exemption – Applicabilità delle Disposizioni CFC La disciplina CFC è applicabile alle stabili organizzazioni esenti (art. 167 TUIR): Tassazione separata per trasparenza (i.e. senza poter compensare le perdite o gli utili black listed con i risultati della casa madre), in assenza delle esimenti Black list White list (c. 8-bis) Regime di esenzione, in presenza delle esimenti: Black List lett. a): svolgimento di un’effettiva attività commerciale nel mercato di riferimento dello Stato o nel territorio in cui è insediata la SO Black List lett. b): in assenza dell’effetto di delocalizzazione dei redditi White list c. 8 bis): quando la struttura non costituisce una costruzione di puro artificio Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 105 Branch Exemption – Applicabilità delle Disposizioni CFC Ai dividendi distribuiti ai soci formati con redditi realizzati dalle SO estere (CFC) sono applicabili le disposizioni in tema di dividendi provenienti da soggetti non residenti e quindi: Esclusione del 95% o del 49,72% degli utili: Nessuna ulteriore tassazione (in quanto già tassati per trasparenza in applicazione delle disposizioni CFC): Black list con esimente lett. b) White list c. 8 bis con esimente Black list senza esimente White list c-8bis senza esimente Tassazione del 100% degli utili, con riconoscimento del credito d’imposta (indiretto) per imposte pagate all’estero e salvo la possibilità di presentare nuovo interpello per provare l’esimente di cui alla lett. b) Black List con esimente lett. a) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 106 Branch Exemption – Recapture delle Perdite Gli utili realizzati dalla SO (in regime di branch exemption) sono imponibili fino a concorrenza della perdita fiscale netta (i.e. quando la somma algebrica dei risultati è una perdita) realizzata nei cinque periodi d’imposta antecedenti Il calcolo deve essere effettuato per ciascuna SO L’importo della perdita fiscale netta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione Possibilità di scomputare le eccedenze di imposta estera riportabili ex art. 165, c. 6 del TUIR Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 107 Branch Exemption – Trasferimento della SO Il recapture delle perdite opera anche nel caso in cui, all’interno del medesimo gruppo societario, una SO venga trasferita a società che fruisce del regime di branch exemption Regola antielusiva applicabile trasferimento della SO Obbligo di indicare nell’atto di trasferimento della SO l’ammontare delle perdita fiscale netta maturata nei 5 periodi d’imposta precedenti Applicabile anche in caso di trasferimento parziale della SO Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 108 indipendentemente dalle modalità di Branch Exemption – alcuni aspetti critici Costituzione di una SO nel periodo dei due anni dall’applicazione della norma: Obbligo di opzione immediata Inclusione di tutte le stabili organizzazione nell’opzione in vigenza del principio «all-in all-out» Possibilità di differire la decisione per le stabili di nuova costituzione In assenza di specifiche norme pattizie o di coincidenza delle norme domestiche in merito all’attribuzione dei profitti alla SO, la determinazione del reddito attribuibile alla SO potrebbe generare fenomeni di doppia imposizione non risolvibili se non con la procedura di Advance Price Agreement o Mutual Agreement Procedure Assoluta preclusione all’utilizzo delle perdite della SO Regime delle «perdite finali» non previsto Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 109 Il credito di imposta estero Art. 15, D.L. del 14/09/2015 n. 147 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 110 Il credito di imposta estero – premessa ► Il credito per le imposte estere (Art. 165 del TUIR) è stato introdotto nel 1973 e ha subito numerose modifiche legislative ed interpretative, la più rilevante delle quali è stata la riforma Tremonti del 2004 ► Nell’ultimo periodo si sono susseguiti due interventi importanti: ► ► il primo interpretativo (Circ. A.E. 9E/2015); il secondo normativo (Decreto internazionalizzazione) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 111 Il credito di imposta estero – principali novità ► Principali correzioni all’Art. 165 del TUIR e chiarimenti interpretativi: ► estensione non solo ai titolari di reddito d’impresa di: (i) detrarre le imposte estere per competenza e di (ii) riportare in avanti e indietro l’eccedenza di credito per imposte estere ► accreditabilità di tutte le imposte estere sul reddito, ancorché non previste dalla convenzione (eventualmente) applicabile fra l’Italia e il Paese della fonte ► utili distribuiti da società estere trasparenti: assimilazione ai soggetti opachi di cui all’Art. 73, comma 1, lettera d del TUIR e conseguente tassazione dei «dividendi netti» (al netto delle imposte subite dal socio al momento della formazione del reddito della società estera trasparente) ► le imposte estere che difettano del presupposto applicativo dell’art. 165 del TUIR (e.g., reddito di impresa tassato all’estero in assenza di stabile organizzazione) possono essere considerate componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito complessivo in quanto costi inerenti l’attività d’impresa Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 112 Il credito di imposta estero – accreditabilità extra-convenzionale ► Norma interpretativa: sono detraibili sia le imposte previste nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, sia ogni altra imposta o tributo estero purché incida sul reddito ► In caso di incertezza in merito alla natura del tributo NON enunciato dalla convenzione, il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Contribuente ► Attenzione alle imposte pagate all’estero, potrebbero esserci opportunità di recuperabilità in Italia Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 113 Il credito di imposta estero – accreditabilità extra-convenzionale ► Ambito di applicazione: convenzionali per via: situazioni escluse dalle previsioni ► della natura dell’ente impositore: alcuni trattati elencano solo le imposte prelevate a livello centrale ma non quelle previste a livello territoriale (e.g., Stati Uniti d’America) ► della novità dell’imposta rispetto al trattato: imposte estere che si sostituiscono/aggiungono alle imposte già previste dal trattato (ci sono trattati che prevedono già questa fattispecie) ► della mancanza di un trattato: in assenza del trattato, l’art. 165 del Tuir colma autonomamente tale lacuna ► delle caratteristiche dell’imposta: i principi del nostro ordinamento guidano la verifica sulla natura del tributo estero = se l’imposta estera ha inciso un reddito (secondo i canoni italiani) allora potrebbe essere creditabile in Italia Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 114 Country-by-Country Reporting Commi 145/147 – Legge 28.12.2015, n. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 115 Country-by-Country Reporting ► Obbligatoria la predisposizione del c.d. CbCR già previsto dall’Azione 13 del BEPS al fine di aumentare la trasparenza tra amministrazioni fiscali ► Action 13 del progetto BEPS prevede: ► ► tavole che racchiudono tutte le informazioni (tassazione, ricavi, immobilizzazioni materiali ed immateriali, dipendenti, principali attività, etc.), suddivise per ciascun paese e società nel quale il gruppo opera, che devono essere fornite all’amministrazione fiscale. Soggetti obbligati: ► le controllanti con ricavi consolidati > € 750 mln e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche; ► le controllate residenti in Italia, se la controllante estera, sebbene tenuta al bilancio consolidato, è: ► residente in paese che non ha introdotto l’obbligo del CBCR; ► residente in paese che non ha nessun accordo con l’Italia per lo scambio di informazioni sul CBCR; ► inadempiente all’obbligo dello scambio di informazioni relative al CBCR. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 116 Country-by-Country Reporting ► Sanzioni ► sanzione pecuniaria per omessa presentazione, invio dati incompleti o non veritieri da € 10.000 a € 50.000. ► In attesa del Decreto del MEF (entro il 31 marzo 2016) che detterà modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione del CBCR all’autorità competente ► L’OCSE ha emesso un documento in cui vengono delineati: ► Modello di normativa da implementare nei singoli paesi ► Accordo tra le autorità competenti per lo scambio dei CbCRs Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 117 Novità Legge di Stabilità 2016 – Note di variazione IVA Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 118 Note di variazione IVA Riformulazione dell’art. 26 DPR 633/1972 Rispetto alla norma attuale si disciplina l’emissione della nota di credito a seguito di mancato pagamento del corrispettivo, da parte del cessionario o committente dell’operazione, nelle ipotesi: • • ► a) b) c) d) di assoggettamento del cessionario o committente a procedure concorsuali; di procedure esecutive rimaste infruttuose; nel caso di procedure concorsuali, il momento dal quale sarebbe consentito lo “storno” dell’IVA sarebbe rappresentato dalla “data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale”, ossia la data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 119 Note di variazione IVA ► a) b) c) le procedure esecutive si considerano “infruttuose”, legittimando l’emissione di note di variazione, nei seguenti casi: nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per le vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 120 Note di variazione IVA ► Il nuovo testo dell’art. 26 prevede inoltre che, qualora successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione a causa della procedura concorsuale aperta/procedura esecutiva infruttuosa, il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte, il cedente o prestatore è tenuto ad emettere una fattura per il corrispettivo riscosso. In questo caso, il committente o il cessionario, assoggettato a procedura concorsuale, ha la possibilità di portare in detrazione l’imposta relativa a questa variazione in aumento. ► le disposizioni sull’emissione delle note di variazione a seguito di avvio di una procedura concorsuale o di infruttuosità di una procedura esecutiva entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 121 Note di variazione IVA ► ► ► ► nel caso di risoluzione per inadempimento di contratti a esecuzione continuata o periodica (ad esempio, utilities, locazioni, leasing, pulizie, assistenza IT, manutenzioni continuative, ecc), con clausola risolutiva espressa, il creditore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione per tutte le prestazioni per le quali il debitore non abbia onorato il contratto, a prescindere dall’attivazione di specifiche procedure di recupero. la modifica apportata ha carattere interpretativo e dunque, ha efficacia anche per il pregresso Possibilità di emettere note di credito entro la dichiarazione IVA per il secondo anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento, con effetto positivo sul cash flow. Impatto sul bilancio 2015: revisione dell’importo dei crediti in sofferenza e della relativa valutazione nonché delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 122 Note di variazione IVA e PAYBACK farmaceutico ► ► Il valore complessivo, per ciascun anno, della spesa per l’assistenza farmaceutica pubblica viene fissato dalla legge; in caso di superamento del tetto, è previsto che le Aziende farmaceutiche debbano ripianare un importo proporzionale alle eccedenze di spesa farmaceutica territoriale attraverso il meccanismo del “payback”, Il “payback” sulla spesa farmaceutica è determinato dall’AIFA al lordo dell’IVA ► L’importo dell’IVA costituisce un onere sul conto economico delle aziende farmaceutiche contrario al principio di neutralità ► Con il DL 78/2015, il payback è stato esteso anche ai dispositivi medici con effetto già dall’anno 2015 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 123 Note di variazione IVA e PAYBACK farmaceutico ► ► ► ► ► Il payback è una variazione in diminuzione del corrispettivo fatturato per la vendita di farmaci stabilita con norma di legge la società farmaceutica ha dunque diritto ad emettere nota di credito senza limiti temporali se non quelli di cui all’art. 19, DPR 633/72, ossia con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’evento ha avuto luogo Issue: nel 2015 l’IVA è stata versata dal cessionario con lo split payment se l’importo del payback è lordo IVA, le aziende farmaceutiche non lo possono recuperare tramite emissione di NC Impatto sui bilanci: ► ► ► sopravvenienza attiva per l’importo IVA contabilizzato a costo nei precedenti esercizi Determinazione dell’accantonamento per il 2015 Con il DL 78/2015, il payback è stato esteso anche ai dispositivi medici con effetto già dall’anno 2015 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 124 Cenni sulle novità in materia di contenzioso e sanzioni amministrative Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 125 Riforma del processo tributario La legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il Governo all’introduzione di «norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente» nel processo tributario fissando i seguenti principi e criteri direttivi ►rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione ►incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria mediante composizione monocratica per controversie di modesta entità innalzamento soglie che prevedono la possibilità per il contribuente di stare in giudizio anche personalmente maggiore utilizzo della PEC per le comunicazioni e notificazioni strumenti di tutela cautelare immediata esecutorietà, per tutte le parti, delle sentenze principio della soccombenza Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 126 Riforma del processo tributario La riforma è stata attuata con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ENTRATA IN VIGORE Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2016 ECCEZIONI ► ► ► esecuzione provvisoria delle sentenze (art. 67-bis) esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente (art. 69) abrogazione dell’art. 69-bis sull’esecuzione delle sentenze sugli atti relativi alle operazioni catastali per le quali l’entrata in vigore fissata è stata fissata al 1° giugno 2016 Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 127 Il reclamo e la mediazione (art. 17-bis) Concerne sempre le controversie di valore non superiore a euro 20.000. Le modifiche introdotte riguardano estensione a: tutti gli enti impositori (Agenzie delle Dogane e del Territorio, Enti locali), agli agenti e concessionari della riscossione controversie catastali (prima escluse perché di valore indeterminabile) riduzione edittale delle sanzioni dal 40% al 35% del minimo possibilità di chiedere la conciliazione giudiziale Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 128 La conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter) Le modifiche più rilevanti riguardano: ► applicabilità nel secondo grado di giudizio ► diverso momento di perfezionamento ► maggiore abbattimento delle sanzioni ► applicabilità anche in caso di reclamo/mediazione Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 129 La conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter) Conciliazione perfezionata FUORI UDIENZA (art. 48) Se in pendenza di giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta per la definizione totale o parziale della controversia. La conciliazione si perfeziona «con la sottoscrizione dell’accordo» nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento (l’accordo ha efficacia novativa). Il giudice dichiarerà la cessazione della materia del contendere. Conciliazione perfezionata IN UDIENZA (art. 48-bis) Ciascuna delle parti può presentare (sia nel primo che secondo grado di giudizio) nel termine di 10 giorni dalla data di trattazione, un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. La conciliazione si perfeziona «con la redazione del processo verbale» il quale costituisce titolo per la riscossione. Il giudice dichiarerà la cessazione della materia del contendere. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 130 La conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter) SANZIONI ► Se l’accordo interviene in 1° grado riduzione al 40% del minimo edittale ► Se l’accordo interviene in 2° grado riduzione al 50% del minimo edittale In caso di mancato pagamento delle somme dovute è prevista l’iscrizione a ruolo e l’irrogazione della sanzione per omesso versamento aumentata della metà (45%, nella previgente formulazione la sanzione era pari al 60%) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 131 La sospensione delle sentenze di secondo grado La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività per evitare un danno grave e irreparabile (art. 62-bis) La norma attribuisce rilievo al solo periculum in mora, senza possibilità per il giudice di valutare il fumus boni iuris L’istanza va proposta con specifico atto (da notificare anche alla controparte), in quanto indirizzata ad un giudice diverso dalla Corte di Cassazione chiamata a decidere sull’impugnazione. Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 132 L’esecuzione delle sentenze Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive E’ stata confermata la riscossione frazionata del tributo e dei relativi interessi per le sentenze sfavorevoli al contribuente E’ stata prevista l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali (non sarà più necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 133 La revisione delle sanzioni amministrative In attuazione dell’art. 8, legge 11 marzo 2014, n. 23 è stato emanato il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 concernente la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e amministrativo PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI ► TASSATIVITA’ predeterminazione delle condotte e delle relative sanzioni ► PROPORZIONALITA’ gradualità delle sanzioni all’effettiva gravità della violazione commessa RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER LE FATTISPECIE MENO GRAVI INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER I COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 134 La revisione delle sanzioni amministrative ESEMPIO: ► Infedele dichiarazione (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) Disciplina previgente: sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta ► Disciplina vigente: sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta SANZIONE AUMENTATA DELLA META’ (dal 135% al 270%) Nel caso in cui l’infedeltà venga commessa mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri ovvero con condotte simulatorie o fraudolente SANZIONE RIDOTTA DI UN TERZO (dal 60% al 120%) Se la maggiore imposta è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque inferiore a 30.000 euro Nel caso di errori sull’imputazione temporale di componenti positivi o negativi di reddito (se la violazione non ha causato danno all’erario si applica la sanzione fissa di 250 euro) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 135 La revisione delle sanzioni amministrative Applicabilità delle nuove sanzioni a tutte le violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2016 ovvero in applicazione del favor rei anche alle violazioni commesse in passato, purché non contestate mediante atti divenuti definitivi, ove più favorevoli al contribuente Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 136 La revisione delle sanzioni amministrative Violazioni contestate gennaio 2016 ► successivamente al 1° la «nuova sanzione» è applicata direttamente dall’Ufficio Violazioni contestate fino al 31 dicembre 2015 ► ► se la violazione è divenuta definitiva resterà inciso se la violazione non è divenuta definitiva applicata la sanzione più favorevole Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 137 il contribuente deve essere La revisione delle sanzioni amministrative COME OTTENERE L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PIU’ FAVOREVOLE? ► Presentazione di istanza di annullamento in autotutela (l’Ufficio in realtà dovrebbe procedere anche autonomamente alla rideterminazione delle sanzioni nella misura più favorevole e al conseguente annullamento, parziale, in autotutela) ► In giudizio rivolgendo apposita domanda alla Commissione (il giudice dovrebbe procedere d’ufficio – iuri novit curia) Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 138 Contatti Giacomo Albano +39 0685567338 | [email protected] Nicoletta Mazzitelli +39 0685567323 | [email protected] Emiliano Zanotti +39 0685567383 | [email protected] Daniele Ascoli +39 0685567377 | [email protected] Grazia Carbone +39 0685567606 | [email protected] Andrea De Nigris +39 0685567312 | [email protected] Umberto Iannarilli +39 0685567292 | [email protected] Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 139 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. © 2016 EY. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 140