Contratto di Locazione Finanziaria con consumatore per

Transcript

Contratto di Locazione Finanziaria con consumatore per
Contratto di Locazione Finanziaria con consumatore per
imbarcazione da diporto
AL
Condizioni Particolari
UTILIZZATORE: __________________, nato a _________, il __/__/____, domiciliato in ____________________,
VIA ____________________, C.A.P _______, documento di identità: _________________ n° _________________
emessa dal _________________ il __/__/____; codice fiscale: ____________________________;
A) OGGETTO:
l'imbarcazione da diporto avente le seguenti caratteristiche principali :
numero di matricola : _____________________
apparato motore : numero di matricola: _____________________
modello e denominazione: ___________
tipo: barche a _____________
scafo: _____________________
costruzione anno: _____
costruttore: ___________________________
lunghezza: _____________ mt.
dislocamento: _____________ (t)
apparato motore: n.1 motore ___________________________
potenza dichiarata: ____ Kw;
potenza fiscale: ____ Cv;
modello motore: _____;
numero di matricola del motore: _____________________
B) VENDITORE:
____________________con
__________________
sede
nel
comune
di__________(__),________________
-
P.
IVA
C ) DURATA E DECORRENZA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA: La durata della locazione finanziaria è pari a n.
___ mesi decorrenti dalla consegna del bene secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali del presente
contratto ovvero dal momento in cui siano state adempiute tutte le formalità previste nell'art. 3.
D ) AMMONTARE E MODALITA' DEL FINANZIAMENTO
D1) Prezzo dell'imbarcazione da diporto: Euro ___________,00 oltre I.V.A.
D2) Spese apertura e perfezionamento pratica: Euro _____________,00 oltre I.V.A.
D3) Spese di incasso: Euro ________,00 oltre I.V.A.
D4) Spese di chiusura pratica: Euro _____________,00 oltre I.V.A.
D5) Corrispettivo globale della locazione finanziaria (*): Euro __________________________ oltre I.V.A.
(*) Escluso il prezzo dell'opzione finale di acquisto (E5) e dei costi per il trasferimento della proprietà
dell'imbarcazione da diporto ed adempimenti riconnessi
E ) STRUTTURA DEL CORRISPETTIVO GLOBALE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E1) Tasso leasing
(delibera CICR 4.3.2003 - Istruz. Banca d'Italia 25.7.200 3): ____ E2) TAN: ____
E3) Canone alla stipula: Euro ____________________,00 oltre I.V.A.
E4) Canone periodico: - n. ___ canoni mensili di Euro _________________
(_____________________________________/00) , oltre I.V.A. cadauno; dovranno essere versati a decorrere dal
primo giorno del __ mese da cui decorre la valuta di addebito;
E5) Prezzo dell'opzione finale di acquisto: Euro ________________,00 oltre I.V.A;
F ) ALTRE SPESE E COMMISSIONI
Interessi di mora: 5 punti oltre Euribor alle singole scadenze (cfr.art.22 Condizioni Generali) Spese gestione
straordinaria insoluti: Euro 26,00 oltre I.V.A. (cfr.art.22 Condizioni Generali) Spese gestione straordinaria
assicurativa: Euro 75,00 oltre I.V.A. (cfr.art.15 Condizioni Generali) Spese variazioni amministrative: Euro 52,00
oltre I.V.A. (cfr.art.13 Condizioni Generali)
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Pag. 1/2
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
Spese per comunicazioni periodiche (trasparenza bancaria): Euro 20,00 oltre I.V.A.
Fornitura a richiesta del cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie ecc.):
Non inferiore a Euro 10,00 e non superiore a Euro 90,00 oltre I.V.A.
Rimborso del danno (in ipotesi di risoluzione: Differenza fra l'attualizzazione dei canoni a scadere al TAN indicato
nel punto E2) delle Condizioni particolari, maggiorata dell'importo previsto per l'opzione di acquisto, e quanto ricavato
dalla vendita del bene o, in mancanza, dal suo presunto valore di realizzo determinato consensualmente o a mezzo
di perito all'uopo designato. (cfr. art. 25 Condizioni Generali).
Lucro cessante (in ipotesi di risoluzione): 2% dell'importo dei canoni a scadere alla data di risoluzione del
contratto attualizzati come sopra (cfr. art. 25 Condizioni Generali).
G ) MODALITA' DI PAGAMENTO
Autorizzazione permanente R.I.D. (Rapporti Bancari Diretti) per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di
incasso effettuate dal concedente.
Banca d'appoggio _________________________________________ ABI __________ CAB _____________
H ) INDICIZZAZIONE contratto non indicizzato
L'utilizzatore, dato atto che ciascun corrispettivo ha formato oggetto di apposita trattativa e che i tassi ed i prezzi
praticati sono conformi o comunque inferiori a quelli indicati nei Fogli informativi, conferma l'accettazione di quanto
sopra concordato mediante sottoscrizione in calce.
Data ....................................
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Firme apposte in mia presenza, per conferma autenticità ai sensi L. 197/91
VISTO DELL'INCARICATO
Pag. 2/2
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
Contratto di Locazione Finanziaria con consumatore per
imbarcazione da diporto
AL
Condizioni Generali
-
-
-
-
PREMESSO
che il concedente è una Banca e come tale esercita in via esclusiva attività bancaria e finanziaria, ivi compresa la
locazione finanziaria, e quindi acquista o fa costruire beni su indicazione e scelta dei propri Clienti, allo scopo di
concederli loro in utilizzo per un periodo concordato, con opzione finale di acquisto dietro versamento di un prezzo
prestabilito;
che in vista della presente locazione finanziaria l'utilizzatore ha trattato e definito con il venditore prezzo, condizioni,
modalità e termini, avendo già verificato, anche a mezzo di tecnici di sua fiducia, la presenza della marcatura CE e,
quindi, la conformità dell'imbarcazione da diporto alle proprie esigenze, nonché avendo accertato la rispondenza,
anche documentale, della stessa a tutte le prescrizioni vigenti, con particolare riferimento al Codice della nautica da
diporto, alla normativa in materia di antinfortunistica, antinquinamento e sicurezza della navigazione, oltre ad aver
accertato l'assenza di qualsivoglia gravame;
che l'utilizzatore ha richiesto al concedente di subentrare nella predetta trattativa, promettendo al concedente
medesimo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., il corretto adempimento del venditore;
che l'utilizzatore ha preso atto che non esiste alcun accordo che attribuisce al concedente - finanziatore l'esclusiva
per la concessione di credito ai clienti del venditore;
che l'utilizzatore dichiara di agire in qualità di consumatore, e quindi per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta, e che la concessione del finanziamento oggetto del presente contratto di
locazione finanziaria essendo di importo superiore a quello all'uopo previsto non costituisce concessione di credito
al consumo ai sensi dell'art. 121 d.lgs. 385/93.
che solo in considerazione di quanto precede il concedente si è dichiarato disposto ad acquistare quanto sopra
brevemente descritto all'unico fine della sua concessione in locazione finanziaria all'utilizzatore.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 VALIDITA' PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alle Condizioni particolari.
ART.2 OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la concessione di finanziamento mediante l'acquisizione in locazione finanziaria
dell'unità da diporto indicata al punto A) delle Condizioni particolari, il cui costo di acquisto e allestimento è stato pattuito
direttamente dall'utilizzatore con il venditore, di cui al punto B) come sopra, ed è indicato al punto D1) delle medesime.
Le parti si danno reciproco atto che per "unità da diporto" si deve intendere lo scafo completo di pertinenze, accessori,
parti di rispetto, congegni elettrici ed elettronici, apparato motore, vele (in quanto esistenti), arredamento e quant'altro
indicato nell'atto e, se presente, nella fattura di acquisto.
ART.3 DURATA - DECORRENZA
La durata della locazione finanziaria è indicata al punto c) delle Condizioni Particolari e decorre dal primo giorno del mese
in cui l'unità da diporto sia stata consegnata con le modalità di cui al successivo art. 6. Le parti si danno reciprocamente
atto che di tanto si è tenuto conto nel calcolo del corrispettivo. Allo spirare del termine la locazione finanziaria cesserà di
diritto senza bisogno di disdetta.
CAPO II - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
ART.4 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il concedente si obbliga ad acquistare l'unità da diporto dal venditore e, salvo patto contrario espressamente previsto a
pagarne il prezzo pattuito a fronte della formalizzazione della compravendita a mezzo Notaio indicato dall'utilizzatore.
Si obbliga altresì a concederla in locazione finanziaria all'utilizzatore medesimo, alle condizioni tutte di cui al presente
contratto, garantendone il pacifico godimento.
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Banca Agrileasing S.p.A. ā€“ un Procuratore
Pag. 1/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
ART.5 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Prima della messa in servizio dell'unità da diporto, il concedente è tenuto - quale proprietario - ad espletare presso le
Capitanerie di Porto, ovvero gli Uffici Circondariali Marittimi, ovvero altri Enti indicati dal Ministero competente, tutte le
formalità previste dagli artt. 16 e 19 del Codice della nautica da diporto.
Il concedente si obbliga a far curare tali necessarie formalità da parte di Agenzie specializzate ovvero a conferire all'uopo
opportuno mandato al venditore comunque a spese dell'utilizzatore, il quale è tenuto, pertanto, a fornirgli tempestivamente
tutta la documentazione ed i dati necessari. Dette spese saranno in ogni caso opportunamente documentate nella fattura
di addebito.
CAPO III - CONSEGNA ED UTILIZZO DELL'UNITA' DA DIPORTO
ART. 6 MODALITA' DI CONSEGNA ā€“ VERBALE
La consegna da parte del venditore, secondo le modalità e termini indicati nel contratto di compravendita, varrà quale
consegna all'utilizzatore, che sarà in ogni caso tenuto a sottoscrivere apposito verbale o dichiarazione equipollente.
ART.7 UTILIZZO - LIMITI - MANUTENZIONE DEL BENE - SPESE DI ESERCIZIO - COMPENSI PER ASSISTENZA,
SALVATAGGIO, RECUPERO
L'utilizzatore in quanto esercente l'imbarcazione deve custodire ed usare l'unità da diporto nel rispetto del tipo di
navigazione indicato nella licenza di navigazione e degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche
a carattere locale, in materia, assolvendo direttamente ed a proprie spese a tutti gli adempimenti ivi previsti: a titolo di
mero esempio si indica l'acquisizione della licenza definitiva di navigabilità.
Dovrà altresì adoperare la diligenza del buon armatore, per l'esclusivo scopo di diporto suo, dei familiari ed ospiti,
sempreché in possesso delle relative abilitazioni.
L'utilizzazione dell'unità da diporto potrà inoltre aver luogo solo entro i limiti spaziali, meteorologici e temporali previsti nella
licenza di navigazione, nelle polizze assicurative e nella scrupolosa ottemperanza di quanto previsto nell'art. 35 del Codice
della nautica da diporto e di tutte le altre condizioni di operatività delle coperture: al riguardo si sottolinea l'assoluto divieto
di partecipazione a gare o regate, salvo nei casi in cui, su richiesta dell'Utilizzatore, verrà stipulata dallo stesso polizza
assicurativa ad hoc. Copia di detta polizza dovrà essere preventivamente trasmessa dall'Utilizzatore alla società
Concedente.
Qualsiasi utilizzo in difformità alle previsioni tutte del presente contratto dovrà intendersi effettuato contro la volontà del
concedente, con i conseguenti risvolti anche in sede penale.
La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'unità da diporto e delle sue pertinenze ed accessori è ad esclusivo
carico e spese dell'utilizzatore, il quale dovrà provvedervi sulla base di quanto stabilito dal costruttore avvalendosi di
cantieri e/o officine specializzate ed autorizzate, rendendosi garante del mantenimento dell'unità da diporto in condizioni di
regolare navigabilità.
Parimenti resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni e qualsiasi spesa ed onere di esercizio dell'unità, con particolare
riferimento a quelle riferite all'equipaggio eventualmente - e comunque direttamente ed esclusivamente - assunto, ivi
ricomprendendo quelle di assicurazione obbligatoria, Cassa Marittimi e quant'altro.
Viene infine espressamente convenuto che qualsiasi compenso per operazioni di soccorso o recupero, effettuate dall'unità
da diporto in corso di locazione finanziaria, spetterà esclusivamente all'utilizzatore.
CAPO IV - DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE
ART.8 DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI CONTRATTO CONCLUSO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
Qualora il presente contratto venga sottoscritto dall'utilizzatore fuori dai locali commerciali del venditore o del concedente,
comprendendo tra questi ultimi anche le sedi secondarie, le filiali e le agenzie delle Banche di Credito Cooperativo, degli
intermediari finanziari partecipati o convenzionati ovvero quelle degli agenti degli intermediari finanziari partecipati o
convenzionati, nonché lo studio del notaio rogante l'atto di acquisto, l'utilizzatore può manifestare la propria volontà di
recedere dal contratto senza penalità, salvo le spese per la eventuale restituzione dell'imbarcazione, ai sensi degli artt. 64
e seguenti del Codice del Consumo, mediante raccomandata a.r. da inviare alla sede del concedente - indicata nelle
Condizioni particolari - entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data della sottoscrizione.
In questo caso il concedente sarà tenuto a restituire il canone eventualmente versato alla stipula ed a trattenere o
pretendere le sole spese di apertura pratica.
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Pag. 2/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
ART.9 OPZIONE DI ACQUISTO
L'utilizzatore, salvo quanto previsto nell'articolo precedente, qualora abbia regolarmente adempiuto a tutti i pagamenti
previsti nel presente contratto, potrà procedere, al termine della locazione finanziaria, all'acquisto dell'unità da diporto
nello stato in cui si troverà, pagando il prezzo indicato al punto E5) delle Condizioni particolari, maggiorato delle spese,
oneri, imposte e quant'altro connesso con il trasferimento della proprietà.
Al fine di consentire al concedente la verifica dell'avveramento della condizione prevista nel precedente comma, la
manifestazione della volontà di acquistare l'unità da diporto dovrà essere comunicata dall'utilizzatore al concedente
almeno trenta giorni prima del termine del contratto a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax.
Qualora, nonostante la manifestazione di volontà di cui al precedente comma, l'utilizzatore non corrisponda il relativo
prezzo nei termini previsti, o non abbia eventualmente regolarizzato la propria posizione debitoria, ovvero non fornisca
entro la scadenza del contratto al concedente o all'agenzia all'uopo incaricata tutta la documentazione necessaria ed
idonea al perfezionamento della compravendita ed alla nuova intestazione dell'unità da diporto, l'opzione di acquisto deve
intendersi come rinunciata e l'utilizzatore è tenuto alla restituzione giusta le previsioni del successivo art.18.
ART.10 DENUNCIA DEI VIZI E DIFETTI RISCONTRATI DOPO LA CONSEGNA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
DELL'UTILIZZATORE
Stante il collegamento che lega il presente contratto di locazione finanziaria con il contratto di acquisto stipulato con il
venditore, l'utilizzatore potrà far valere, a propria cura e spese, tutti i diritti e le garanzie previsti in materia di vendita di
beni di consumo direttamente nei confronti del venditore, denunciando gli eventuali vizi palesi e occulti, originari o
sopravvenuti, o le difformità entro i termini previsti dall'art. 132 del Codice del Consumo, per tutto ciò informando per
iscritto il Concedente.
L'utilizzatore può anche agire in giudizio per far valere le proprie ragioni verso il costruttore o il venditore, se diverso,
senza però pregiudicare il diritto di proprietà del concedente e la sua legittimazione ad agire, sia in via autonoma che in
suo aiuto.
Ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, intrapresa autonomamente dall'utilizzatore verso il venditore o il costruttore dovrà
essere immediatamente comunicata al Concedente. Qualora i vizi riscontrati siano tali da pregiudicare la corretta
navigazione o navigabilità dell'unità da diporto ovvero questa non presenti le qualità richieste ai sensi dell'art. 129 del
Codice del Consumo e ricorrano i presupposti di cui al comma 7 dell'art. 130 dello stesso Codice, l'utilizzatore, dopo aver
esperito con esito favorevole alle proprie pretese, un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.,
comunica per iscritto al Concedente la necessità di agire in giudizio nei confronti del venditore per la risoluzione della
compravendita o per la riduzione del prezzo corrisposto. Il concedente, valutata la fondatezza delle pretese
dell'utilizzatore, può attribuirgli un mandato in rem propriam ad agire in giudizio nei confronti del venditore, consentendogli,
previo rilascio di apposita garanzia, rispettivamente, di sospendere il pagamento dei canoni o di ridurne l'importo.
ART.11 TUTELA DEL CONCEDENTE
L'utilizzatore deve far riconoscere e rispettare in ogni occasione, ed a proprie spese, il diritto di proprietà del concedente:
dovrà pertanto adottare tutte le iniziative affinché l'unità da diporto venga esclusa da eventuali misure cautelari ed
esecutive esperite da terzi per suo fatto o colpa, con particolare riferimento, tra le altre, alle fattispecie indicate al Libro III,
Titolo VI, Capo I Codice della Navigazione; in ogni caso è tenuto ad informare immediatamente il concedente, a mezzo
telegramma, di ogni circostanza che possa menomare la proprietà o modificare o limitare i diritti di quest'ultimo, fermo
rimanendo l'espresso obbligo di esso utilizzatore a compiere quanto necessario per la pronta liberazione dell'unità da
qualsivoglia gravame, mantenendo comunque indenne il concedente da qualsiasi documento.
Il concedente si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, ogni autonoma ed aggiuntiva o sostitutiva azione a
tutela della sua proprietà, riversandone i correlativi costi sull'utilizzatore, che dichiara ora per allora di assumerli.
Similarmente, fermo restando quanto previsto nell'art. 53, comma 5, del Codice della nautica da diporto, nell'eventualità in
cui vengano dal concedente ricevute contravvenzioni o altre sanzioni amministrative di natura pecuniaria riconnesse,
come sopra, all'utilizzo dell'unità da diporto, sono date due ipotesi: il concedente provvede direttamente all'oblazione,
ovvero provvede all'inoltro all'utilizzatore a tale fine: quest'ultimo procederà al pronto rimborso ovvero al pronto
pagamento alla P.A.
ART.12 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
L'utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al concedente ogni variazione del proprio domicilio o residenza e
di tutti gli altri dati indicati nelle Condizioni particolari, indennizzando il concedente per i costi vivi, anche di agenzia,
eventualmente sopportati per procedere ai correlativi adempimenti amministrativi presso le PP.AA., oltre al rimborso
spese per variazioni amministrative di cui al punto F) delle richiamate Condizioni particolari.
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Pag. 3/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
ART.13 ISPEZIONI
L'utilizzatore dovrà comunicare al concedente il luogo di stazionamento abituale dell'unità da diporto ed eventuali
variazioni.
E' riservata facoltà al concedente, per tutta la durata della locazione finanziaria, di effettuare ispezioni e verifiche sui beni,
a mezzo di persone all'uopo delegate, restando inteso che saranno limitate al massimo le soste forzate.
ART.14 IPOTESI DI CESSIONE
Il concedente potrà cedere in ogni momento a terzi i diritti derivanti dalla presente locazione finanziaria. E' di contro
vietata all'utilizzatore la sua cessione totale o parziale, anche nell'ambito di una eventuale cessione di azienda, nonché la
sublocazione, la locazione o il comodato dell'unità da diporto, senza il previo consenso scritto del concedente. La
cessione produrrà effetti a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione di
accettazione da parte del concedente.
ART.15 ASSICURAZIONE
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 40 e 41 del Codice della nautica da diporto, che attribuisce all'utilizzatore in
locazione finanziaria la responsabilità civile e l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa, l'unità da diporto di cui al
presente contratto dovrà essere assicurata, presso primaria Compagnia di gradimento del concedente, per tutta la durata
della locazione finanziaria più trenta giorni e comunque fino alla sua riconsegna od al trasferimento della proprietà, contro
tutti i rischi relativi alla navigazione, alla sosta in mare ed in terra, al varo, all'alaggio ed al trasporto via terra. Dovranno
essere assicurati, in ogni caso, i seguenti rischi:
a) rischi della navigazione comprese avarie particolari e spese di salvataggio, per un massimale non inferiore al costo
di acquisto da parte del concedente, alle condizioni dei capitolati d'uso integrati dalle Institute Yacht Clauses (All
Risks);
b) rischi di guerra, scioperi, terrorismo e sabotaggi;
c) responsabilità civile per danni a persone e cose, compresi i terzi trasportati, con massimale non inferiore a Euro
2.000.000,00= (euro duemilioni);
d) perdita e furto totale o parziale dell'imbarcazione, per lo stesso massimale di cui al punto a);
e) danni parziali e perdita dei battelli di servizio, da qualunque causa derivati, nonché danni alle eliche, assi portaeliche, timoni, supporti e piedi poppieri.
Le polizze, in particolare la polizza corpi, dovranno esplicitamente dare atto che la proprietà dell'imbarcazione è del
concedente e dovranno altresì contenere apposita clausola di vincolo a favore del concedente medesimo, prevedendo
l'impegno della Compagnia di non pagare alcun indennizzo senza il suo previo benestare e di notificare a quest'ultimo, a
mezzo raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi, considerando valida ed operante l'assicurazione almeno
per 15 giorni dalla data di ricezione da parte del concedente della citata raccomandata; il concedente, inoltre, potrà, a suo
insindacabile giudizio, trattare con la Compagnia assicuratrice anche in nome e per conto dell'utilizzatore, transigere,
nominare periti, firmare quietanze ed incassare indennizzi.
Le coperture dovranno essere attive e pienamente operanti a far tempo dalla consegna dell'unità da diporto; le correlative
polizze, le appendici di vincolo e le relative quietanze dovranno essere trasmesse in copia al concedente almeno 10 giorni
prima di tale data.
Dette polizze e appendici saranno controllate dal concedente ai fini della corrispondenza delle stesse alle specifiche
concordate. Per detto controllo il concedente addebiterà all'utilizzatore l'importo forfetario per rimborso spese gestione
straordinaria indicato al punto F) delle Condizioni particolari straordinaria indicato al punto F) delle Condizioni particolari. E'
facoltà del concedente, nel caso in cui l'unità risulti scoperta di assicurazione, o non vengano pagati tempestivamente i
premi, o in ipotesi di mancata produzione delle polizze e relativi allegati, di provvedere alle predette coperture a propria
cura, ma a spese dell'utilizzatore, che dovrà rimborsarle al concedente entro cinque giorni dalla richiesta, nell'ammontare
quietanzato dalla Compagnia assicuratrice, insieme al richiamato rimborso spese gestione straordinaria.
In tal caso, l'utilizzatore avrà l'obbligo di verificare la congruità delle assicurazioni stipulate, riservato in suo favore il diritto di
richiederne l'ampliamento a sue spese.
In deroga a quanto sopra disposto, l'utilizzatore potrà richiedere di aderire alla convenzione assicurativa intrattenuta dal
concedente con primaria Compagnia, sottoscrivendo apposito allegato, alle condizioni tutte ivi riportate e comunque
richiamate. In tal caso è riconosciuta facoltà al concedente, ferme comunque le garanzie offerte, di sostituire in pendenza
di rapporto la Compagnia convenzionata, addebitando gli eventuali maggiori oneri all'utilizzatore, fatto salvo il diritto di
quest'ultimo di recedere da tale rapporto assicurativo, entro quindici giorni dalla comunicazione di variazione, previa in ogni
caso la copertura diretta.
Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo dell'utilizzatore di dare immediata comunicazione anche al concedente di qualsiasi
evento rientrante nelle citate coperture, la cui esistenza non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle
responsabilità a carico dell'utilizzatore medesimo, come previsto nel presente contratto di locazione finanziaria e nel Codice
della nautica da diporto.
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Pag. 4/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
ART.16 PERDITA TOTALE O PARZIALE - AVARIE - SINISTRI
Qualora l'unità da diporto dovesse andare totalmente perduta per qualsivoglia causa, anche se dovuta a caso fortuito o
forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, l'utilizzatore dovrà comunicare, con le modalità di cui all'ultimo comma,
l'evento che ha dato origine alla perdita, fatto salvo il diritto del concedente a trattenere i canoni ed ogni altro compenso
eventualmente acquisito fra la data della perdita e quella della ricezione della relativa notizia. L'utilizzatore sarà, altresì,
tenuto a risarcire al concedente l'eventuale maggior danno non coperto dall'indennizzo assicurativo.
Qualora l'unità da diporto dovesse subire una perdita soltanto parziale od un deterioramento eccedente l'uso normale,
l'utilizzatore avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla riparazione.
In tal caso, l'eventuale indennizzo assicurativo che il concedente dovesse percepire, sarà retrocesso all'utilizzatore, a
dimostrazione dell'avvenuta riparazione.
Al verificarsi degli eventi emarginati, l'utilizzatore dovrà darne immediata denuncia alla Compagnia assicuratice ed al
concedente entro le 48 ore successive, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso telegrafico in caso di danni di
notevoli entità a persone o cose. In particolare, in caso di furto totale, l'utilizzatore dovrà inviare al concedente originale o
copia conforme della denuncia di furto. Rimarranno in ogni caso a carico dell'utilizzatore tutti i costi ed oneri per i necessari
adempimenti amministrativi.
ART.17 SPESE - IMPOSTE E TASSE
Ai fini dell'imposta di Registro, le parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato ad I.V.A.
L'utilizzatore è tenuto a pagare per tutta la durata della locazione finanziaria ogni tassa od imposta, onere o tributo in
genere, spesa o commissione, riferiti a qualsivoglia titolo all'unità da diporto - sua proprietà od utilizzo. Il concedente si
impegna ad anticiparne il pagamento addebitandolo all'utilizzatore, ovvero potrà richiederne la preventiva corresponsione.
ART.18 RICONSEGNA DELL'UNITA' DA DIPORTO
L'utilizzatore, al termine della locazione finanziaria, dovrà riconsegnare l'unità da diporto, completa di ogni accessorio,
variante od allestimento, a sua cura, rischio e spese, al concedente nel luogo, nei termini e nei modi da questi indicati.
L'utilizzatore dovrà altresì consegnare tutta la documentazione amministrativa.
I beni non dovranno avere subito che l'usura normale: l'utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione e
constatazione dello stato d'uso ed a corrispondere - a semplice richiesta del concedente - l'indennizzo eventualmente
dovuto per danni o maggior deprezzamento riscontrati sull'unità da diporto.
Le spese di trasporto non potranno comunque superare quelle per la consegna presso la sede sociale del concedente.
Quanto precede, ovviamente, non varrà in ipotesi di esercizio del diritto di opzione o di adempimento anticipato.
L'utilizzatore prende particolare atto che la mancata restituzione dell'unità da diporto, come sopra regolamentata,
facoltizzerà il concedente a presentare querela ex art.646 C.P. (appropriazione indebita).
CAPO V - CORRISPETTIVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.19 CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Lā€™ utilizzatore, al momento della stipula del presente contratto, è tenuto a corrispondere un primo canone, il cui importo è
indicato al punto E3) delle Condizioni particolari. Quando il presente contratto entra in decorrenza, l'utilizzatore è tenuto a
corrispondere, alle relative scadenze, i canoni periodici il cui importo, periodicità e valuta sono indicati al punto E4) ove
sopra.
ART.20 CORRISPETTIVO PER L'OPZIONE FINALE DI ACQUISTO
Il prezzo, indicato al punto E5) delle Condizioni particolari, per l'acquisto dell'unità da diporto deve essere corrisposto
contestualmente alla comunicazione di cui al 2°comma del precedente art.9, e, comunque, almeno alla scadenza del
presente contratto.
ART.21 INDICIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO
I canoni periodici e l'opzione finale di acquisto devono intendersi indicizzati per espressa volontà delle parti, laddove
previsto al punto H) delle Condizioni particolari, secondo la regolamentazione ivi riportata.
ART.22 INTERESSI DI MORA
In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo od altro importo comunque dovuto dall'utilizzatore ai
sensi del presente contratto, senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio indicato al punto F) delle
Condizioni Particolari.
Ogni comunicazione scritta che il concedente sia costretto ad inviare per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni
dell'utilizzatore comporterà l'addebito a quest'ultimo del rimborso forfetario gestione insoluti, nella misura indicata al
medesimo punto F) delle Condizioni Particolari.
Laddove l'inadempimento dell'utilizzatore assumesse carattere ripetitivo, il concedente è ora per allora autorizzato a far
intervenire Società di recupero crediti, il cui costo, alle tariffe all'epoca in vigore e regolarmente documentato e nella misura
massima del 15% dell'importo recuperato, farà carico all'utilizzatore stesso
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Pag. 5/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
ART.22 INTERESSI DI MORA
In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo od altro importo comunque dovuto dall'utilizzatore
ai sensi del presente contratto, senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio indicato al punto F) delle
Condizioni Particolari.
Ogni comunicazione scritta che il concedente sia costretto ad inviare per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni
dell'utilizzatore comporterà l'addebito a quest'ultimo del rimborso forfetario gestione insoluti, nella misura indicata al
medesimo punto F) delle Condizioni Particolari.
Laddove l'inadempimento dell'utilizzatore assumesse carattere ripetitivo, il concedente è ora per allora autorizzato a far
intervenire Società di recupero crediti, il cui costo, alle tariffe all'epoca in vigore e regolarmente documentato e nella
misura massima del 15% dell'importo recuperato, farà carico all'utilizzatore stesso
ART.23 TEMPO E LUOGO DELL'ADEMPIMENTO ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Il pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dall'utilizzatore al concedente dovrà essere effettuato alle date di
rispettiva scadenza e con pari valuta, secondo le modalità indicate al punto G) delle Condizioni particolari.
Il concedente imputerà i versamenti o i crediti dell'utilizzatore prima agli interessi di mora ed alle spese e
successivamente ai canoni scaduti, iniziando da quelli scaduti da maggior tempo.
ART.24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il concedente ha facoltà di risolvere il presente contratto senza bisogno della preventiva
costituzione in mora, mediante semplice invio, a mezzo lettera raccomandata A/R della dichiarazione di volere avvalersi
della presente clausola, quando l'utilizzatore:
- sia inadempiente nel pagamento dei canoni o di un qualsiasi altro importo dovuto che, considerati
complessivamente, superino l'ottava parte dell'importo finanziato;
- abbia fornito dati anagrafici ed informazioni economiche falsi, ovvero si sia verificato un mutamento sostanziale
della sua situazione patrimoniale e finanziaria rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione
del merito creditizio che ne compromettano la prosecuzione;
- abbia omesso di prestare le garanzie promesse o siano venute meno quelle prestate;
- abbia commesso gravi inadempienze nel corretto uso e manutenzione dell'unità da diporto ai sensi del precedente
articolo 7, che hanno fortemente compromesso funzionalità e valore;
- abbia omesso di ritirare l'unità da diporto.
La risoluzione sarà fatta valere mediante spedizione da parte del concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R.
indirizzata al domicilio eletto dall'utilizzatore in contratto, della propria dichiarazione contenente la contestazione
dell'inadempimento e della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
Qualora la dichiarazione venga inviata entro il giorno 15 del mese, la risoluzione opererà dal 1° giorno del mese
successivo a quello della spedizione della dichiarazione stessa.
In caso di invio della dichiarazione dopo il giorno 15, la risoluzione opererà dal 1° giorno del secondo mese successivo a
quello di spedizione della medesima dichiarazione.
Resta comunque salva per il concedente la facoltà di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c.
In luogo dell'esecuzione di diritto il concedente ha facoltà di agire in giudizio per chiedere l'esecuzione coattiva del
contratto.
ART.25 EFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione del contratto dopo la consegna dell'unità da diporto, l'utilizzatore è tenuto alla sua immediata
restituzione giusta le modalità indicate nel precedente art.18, nonché al risarcimento del danno.
Fatta salva ogni ulteriore pretesa, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere al concedente i canoni o loro frazione ed ogni altro
onere accessorio, nessuno escluso ed eccettuato, come indicati nel presente contratto, maturati alla data di risoluzione,
nonché a risarcire il danno subito dal concedente, dovendo corrispondere:
1. a titolo di danno emergente: la differenza tra l'attualizzazione dei canoni a scadere al TAN indicato al punto E2)
delle Condizioni Particolari, maggiorata dall'importo previsto per l'opzione di acquisto e quanto ricavato dalla
vendita del bene o, in mancanza, dal suo presunto valore di realizzo determinato consensualmente o a mezzo
perito all'uopo nominato;
2. a titolo di lucro cessante: una penale pari al 2% dell'importo dei canoni a scadere alla data di risoluzione del
contratto attualizzati come sopra.
Per il pagamento degli importi di cui al precedente comma è ammessa la compensazione. Qualora anche a seguito della
compensazione avanzi un qualsiasi importo rispetto al danno subito dal concedente, questo deve essere retrocesso
all'utilizzatore.
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE (visto pagina)
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Pag. 6/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
ART.26 ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti i fini del presente atto l'utilizzatore elegge il domicilio presso la sede indicata in epigrafe, restando inteso che ogni
comunicazione indirizzata al domicilio eletto, in assenza di una comunicazione di variazione, si avrà per ricevuta a tutti gli
effetti anche qualora torni al concedente per compiuta giacenza o irreperibilità o rifiuto dell'utilizzatore. L'utilizzatore
dichiara inoltre di aver riscontrato esattamente indicato il suo codice fiscale e partita IVA.
CAPO VI - FORO COMPETENTE
ART.27 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il foro in cui l'utilizzatore ha la propria residenza o
abbia eletto il proprio domicilio.
Il cliente si è avvalso/non si è avvalso del diritto di ottenere una copia contrattuale prima della stipula.
Data ....................................
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE
Banca Agrileasing S.p.A. - un Procuratore
Il concedente ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulla particolarità di alcuni obblighi ed impegni
assumendi con il presente contratto. Al riguardo, l'utilizzatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c.,
dichiara di approvare espressamente e specificamente i seguenti articoli delle Condizioni generali di contratto:
- Capo III: art.6 (modalità della consegna - verbale - dichiarazione di utilizzatore); art.7 (utilizzo - limiti - manutenzione
del bene - spese di esercizio - compensi per assistenza, salvataggio, recupero);
- Capo IV: art.10 (vizi e difetti riscontrati dopo la consegna - legittimazione ad agire dell'utilizzatore); art.12 (obblighi di
comunicazione); art.15 (assicurazione); art.16 (perdita totale o parziale - avarie - sinistri); art.17 (spese - imposte e
tasse);
- Capo V: art. 23 (tempo e luogo dell'adempimento ed imputazione dei pagamenti); art.24 (clausola risolutiva
espressa); art.25 (effetti della risoluzione del contratto).
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE
Data ....................................
VISTO DELL'INCARICATO
Pag. 7/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it
Appendice al Contratto di Locazione Finanziaria
AL
A parziale integrazione del contratto di cui il presente costituisce appendice, considerato che fra il momento dell'acquisto
del bene e la decorrenza contrattuale può intercorrere un lasso di tempo anche notevole, le parti concordano che,
l'utilizzatore verserà al concedente, in unica soluzione al momento della decorrenza contrattuale, oneri di prelocazione
determinati applicando il tasso dell' EURIBOR rilevato sul quotidiano Sole 24 Ore, maggiorato di 3,00 punti su detta
esposizione.
Le parti si danno reciproco atto che l'atto di compravendita si terrà presso il Comune ________________entro il
__/__/____
Data ....................................
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE
Per quanto possa occorrere l'utilizzatore approva specificatamente l'integrazione di cui sopra.
Data ....................................
TIMBRO E FIRMA DELL'UTILIZZATORE
Pag. 8/8
Banca Agrileasing S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Via Lucrezia Romana 41-47 Roma TEL. 0672071 FAX. 0672078409 - CAP. SOC. EURO 285.366.250,00 INT. VERSATO - P.IVA 01122141003 - C.F.
02820100580 - REGISTRO DELLE IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA N. 2823/1977 - R.E.A. N. 417224
- ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - COD. ABI N. 03123
www.agrileasing.it