Motoslitte - Comune di Tremezzina
Transcript
Motoslitte - Comune di Tremezzina
COMUNE DI TREMEZZINA Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su strade ed aree innevate nel territorio del Comune di Tremezzina __________________________________ Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio nr. 29 del 09.04.2014 assunta con i poteri del Consiglio Comunale. 1 Indice NORME DI RIFERIMENTO…………………………………………………………PAG. 02 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ……………………………………….PAG. 02 Art. 01 Finalità e territorialità Art. 02 Oggetto e ambito di applicazione TITOLO II - CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI…………………………………..PAG. 03 Art. 03 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi Art. 04 Autorizzazioni in deroga Art. 05 Disposizioni di utilizzo TITOLO III - CONTROLLO E SANZIONI………………………………………………..PAG. 05 Art. 06 Controllo degli Agenti di polizia Art. 07 Sanzioni TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI……………………………………….PAG. 06 Art. 09 Entrata in vigore NORME DI RIFERIMENTO • • • Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modiche al sistema penale); D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); D.l.vo n. 285/1992 e s.m.i.( Nuovo Codice della Strada); • L.R. n. 31/2008 ( Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e territorialità 1. In conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell’ambiente, il presente Regolamento disciplina l’utilizzo di mezzi meccanici nell’ambiente naturale invernale. 2. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio del Comune di Tremezzina. Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all’art.1, comma 1, detta norme di applicazione delle leggi vigenti e disciplina nel dettaglio la circolazione dei mezzi meccanici (gatto delle nevi, motoslitte, quadricicli, tricicli, motoveicoli e altri veicoli atipici ) in grado di circolare su ghiaccio o neve su strade pubbliche / aperte al pubblico ed aree innevate interdette al normale ed ordinario traffico veicolare . 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dal Comune di Tremezzina e gli ordini, anche orali, dati dalle Forze di Polizia . 2 TITOLO II CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI Art. 3 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi 1. Fatte salve le deroghe previste dal presente Regolamento, è vietato l’uso di mezzi meccanici su tutte le strade ed aree innevate del territorio del Comune di Tremezzina. 2. L’uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con l’ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, anche fuori dai percorsi autorizzati, è comunque sempre consentito : a) agli addetti al soccorso sanitario, antincendio e vigilanza nonché agli addetti al Soccorso Alpino ; b) ai tecnici delle Società esercenti attività di pubblico servizio, previa comunicazione al Comune di Tremezzina, salvo casi di urgenza ; c) agli agenti di Polizia Locale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Corpo Forestale dello Stato e Protezione Civile ;. 3. L’uso di motoslitte e altri veicoli atipici in grado di circolare su neve e ghiaccio è consentito ai privati / associazioni / società / attività di noleggio ecc., esclusivamente su percorsi autorizzati dal Comune di Tremezzina previo rilascio dell’apposita targa identificativa. 4. L’autorizzazione all’uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili sui percorsi individuati ed autorizzati dal Comune di Tremezzina è rilasciata dalla stessa alle seguenti categorie di utenti : a) PROPRIETARI O LOCATARI DI BAITE situate in aree all’interno dei percorsi autorizzati. b) TITOLARI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE / ECONOMICHE situate in aree all’interno dei percorsi autorizzati . c) AZIENDE AGRICOLE – AGRITURISTICHE – ASSOCIAZIONI - SOCIETA’ ecc. anche per attività di noleggio. d) PRIVATI CITTADINI ( vedi art. 1 co.2) 5. Sono altresì vietati raduni di motoslitte non preventivamente autorizzati. 6. Le prescrizioni contenute nel presente titolo, dove non diversamente specificato, si intendono applicabili anche ai veicoli analoghi (gatto delle nevi, quadricicli, tricicli, motoveicoli e altri veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve) . 7. Ai fini dell’ applicazione del presente Regolamento per CIRCOLAZIONE si intende il movimento, la fermata e la sosta sulle strade, aree pubbliche ed aree aperte al pubblico passaggio innevate anche con terreno parzialmente scoperto o non innevato. 8. Nel caso di attività di noleggio l’autorizzazione dovrà prevedere le dovute prescrizioni al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Art. 4 Autorizzazioni in deroga 1. L’uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dal Comune di Tremezzina in giorni ed orari stabiliti dalla stessa autorizzazione. 2. L’individuazione del percorso sarà a cura del Comune di Tremezzina di concerto con i Comuni interessati e sentito l’eventuale ente gestore del percorso. 3. L’autorizzazione verrà concessa previa istanza debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrare da parte degli interessati, al Comune di Tremezzina corredata dall’ autocertificazione necessaria comprovante il possesso delle caratteristiche sopra elencate, dalla copertura assicurativa dei mezzi e del pagamento, a titolo di rimborso spese, per la fornitura dell’autorizzazione / del contrassegno / costi di gestione dei tracciati da determinarsi con delibera della Giunta del Comune di Tremezzina. Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione riportante lo stesso numero progressivo dell’autorizzazione al transito, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitta. Il contrassegno resta sempre di proprietà del Comune e in caso di revoca dell’autorizzazione il possessore è tenuto alla sua immediata restituzione. La sottoscrizione della domanda comporta l’accettazione del presente Regolamento. 3 4. L’autorizzazione deve essere conservata sul mezzo a cui si riferisce ed indica: - i dati anagrafici del titolare dell’autorizzazione, specificando la natura dell’autorizzazione in riferimento alla casistica di cui all’art. 3 co.4 ; - il percorso stabilito dal Comune di Tremezzina ; - numero targa / telaio del mezzo. 5. L’autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni consecutivi per il periodo dal 01 dicembre al 30 marzo di ogni anno e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. L’autorizzazione di cui al presente articolo potrà essere revocata dal Comune di Tremezzina a seguito di comprovate violazioni alle disposizioni contenute nella stessa segnalate dalle Forze di Polizia. 6. All’interno dei percorsi autorizzati è consentita l’attività di noleggio secondo le normative vigenti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Art. 5 Disposizioni di utilizzo 1. I mezzi meccanici sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell’omologazione del mezzo. b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente e un eventuale singolo passeggero . c) possono trainare eventuali carrelli ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo . d) sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) . e) durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi dovranno moderare / ridurre la velocità e se necessario fermarsi, dando la precedenza, posizionandosi sul lato destro del percorso autorizzato, in presenza di persone e animali. Dovranno altresì moderare particolarmente la velocità, dando comunque la precedenza, anche quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli o in mancanza di visibilità dovuta alle condizioni atmosferiche o alle caratteristiche del terreno, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione . f) sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante . g) durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo tracciato, senza uscire dal percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso. h) nel caso di attività turistico-ricreative organizzate, che prevedano l’impiego di più cinque mezzi, anche noleggiati, questi dovranno procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice . 2. Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso della maggiore età e l’uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento ) . 3. La condotta di guida dovrà tenere conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, condizioni nivo meteorologiche e pericolo di valanghe. Il conducente dovrà sempre essere in grado di conservare il controllo della motoslitta al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi . 4. E’ vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa. 5. La motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, dovrà avere copertura assicurativa per responsabilità civile ; il traino di slitte con trasporto passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo . 6. Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori . 7. E’ vietata la guida di motoslitte senza il possesso della patente di guida almeno di categoria B. ( è consentita la guida con patente di cat. A ma solo se il conducente è maggiorenne) . 8. E’ fatto obbligo al conducente di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio . 4 9. In assenza di specifica autorizzazione del Comune di Tremezzina è vietato organizzare raduni di motoslitte . 10. Il mezzo meccanico posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione o autorizzazione in maniera ben visibile . 11. E’ vietata la conduzione di mezzi meccanici in difformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Comune di Tremezzina. La seconda violazione del presente comma, ad opera del medesimo soggetto, nell’arco della medesima stagione, comporta la revoca dell’autorizzazione. TITOLO III CONTROLLO E SANZIONI Art. 6 Controlli degli Agenti di Polizia 1.Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti di guida, d’identità, di assicurazione, l’autorizzazione del Comune di Tremezzina e visionare il numero di telaio del veicolo. 2.In caso di motoslitta in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del Conducente o proprietario l’Agente è autorizzato a sollevare l’eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato. 3.In presenza di motoslitta priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l’Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione r.c., ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione; gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, per la confisca amministrativa. 4.Nei casi in cui il presente regolamento o altre normative Statali / Regionali prevedano il sequestro del mezzo meccanico, il conducente dovrà condurre il mezzo ai margini dell’area innevata su strada pubblica accessibile dai veicoli addetti al recupero e trasporto del bene sequestrato secondo quanto disposto dall’Agente accertatore. L’inottemperanza a tale invito comporta la sanzione prevista dalle normative vigenti. Art. 7 Sanzioni • • • • • • 1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285 / 1992 e ss.mm., dalla normativa regionale vigente in particolare dalla legge 05.12.’2008 n.31 ( testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ) nonché dal Regolamento Comunale per la disciplina del transito sulle strade agro-silvo-pastorali, si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni di seguito indicate : a) è vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa; b) è vietata la circolazione di motoslitte sul territorio del Comune, in assenza di autorizzazione comunale valida per la stagione invernale in corso; c) la motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, deve avere copertura assicurativa per responsabilità civile; il traino di slitte con trasporto di passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo; d) è vietata la guida di motoslitte senza il possesso della patente di guida ; e) il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitta al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi; 5 f) è fatto obbligo al conducente/proprietario di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio; • • • • • • • • • • • g) in assenza di specifica autorizzazione comunale è vietato organizzare raduni di motoslitte sulle piste innevate, anche nei periodi o negli orari normalmente consentiti; h) è vietato condurre motoslitte con autorizzazione revocata; i) il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione; l) anche i minori trasportati hanno l’obbligo di indossare e allacciare il casco protettivo (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento); della violazione è responsabile il conducente e se non individuato, il proprietario. m) è vietato fuoriuscire anche minimamente dal percorso autorizzato, dai giorni e dagli orari indicati nell’autorizzazione. n) la velocità dovrà in ogni situazione di marcia e su qualsiasi tipo di percorso, essere moderata; o) la motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione in maniera ben visibile; p) la violazione delle disposizioni della lett. a) del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 500,0 oltre le spese di notifica, la rimozione o blocco del veicolo, l’eventuale sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa; q) la violazione delle disposizioni delle lett. b), c), d), e), f), g), h), i) del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 500,00 oltre le spese di notifica; la violazione delle disposizioni delle lett. d) e), f), g), i) comporta altresì la revoca dell’autorizzazione per la stagione invernale in corso; s) la violazione delle disposizioni delle lett. l), m) del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 oltre le spese di notifica ; t) la violazione delle disposizioni delle lett. n), o) del presente articolo e di tutte le altre contenute nella presente Regolamento comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 100,00 oltre le spese di notifica. 8. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale). 9. Avverso i verbali di accertamento di violazioni del presente Regolamento il trasgressore o l’obbligato in solido per il pagamento della sanzione potrà presentare memorie, documenti o richieste di audizione da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale al Responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Tremezzina . L’opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata. TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione che lo approva. 2. Si dispone inoltre che il presente Regolamento venga trasmesso a tutte le Forze di Polizia e di Soccorso operanti sul territorio, ai proprietari / gestori / conduttori di strutture turistiche-ricettive che sono tenuti ad esporne copia per gli utenti. 3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano di aver vigore: ” i provvedimenti autorizzatori, concessori a tempo indeterminato o comunque non definito. 4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento. 6