Stato di attuazione del DPCM 5_12_97 negli ambiti legislat…
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Stato di attuazione del DPCM 5_12_97 negli ambiti legislat…
Associazione Italiana di Acustica 37° Convegno Nazionale Siracusa, 26-28 maggio 2010 STATO DI ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 5/12/97 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI” NEGLI AMBITI LEGISLATIVI REGIONALI Salvatore Curcuruto (1), Rosalba Silvaggio (1) Enrico Lanciotti (1) 1) ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma 1. Introduzione Il D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, vigente dal 1998, è rimasto lungamente disatteso. Motivi principali della insufficiente applicazione sono indubbiamente la mancata emanazione del decreto dedicato ai criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie, previsto dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico1 e le incoerenze presenti nell’atto legislativo stesso, che hanno indotto dubbi interpretativi e valutazioni non sempre condivise. Nel frattempo le Regioni, alle quali è attribuita la competenza di definire criteri in materia di inquinamento acustico2, hanno legiferato in tale ambito, colmando alcune lacune non affrontate dal decreto nazionale, quale l’attribuzione delle competenze, e definendo procedure di natura tecnica e amministrativa. L’atteso riordino della legislazione nazionale in materia di inquinamento acustico e l’imminente pubblicazione della norma UNI dedicata alla classificazione acustica degli edifici dovranno confrontarsi con le differenti realtà territoriali di applicazione delle prescrizioni vigenti riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici. Il lavoro presenta un’analisi della tematica negli ambiti legislativi regionali, per una lettura delle differenze esistenti e degli aspetti critici emersi. 2. Stato di attuazione negli ambiti legislativi regionali La Legge Quadro sull’inquinamento acustico prevede che le Regioni provvedano all'emanazione di una propria normativa che definisca criteri e modalità di applicazione della legge stessa. Attualmente, sono sei le regioni che non si sono dotate di una legge regionale in materia di inquinamento acustico: Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. In Campania, Calabria e Sicilia sono state emanate disposizioni relativamente a singoli atti procedurali, mentre in Sardegna si è provveduto a rielaborare in modo organico le direttive finora emanate dalla giunta regionale, in attesa di una legge 1 2 Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, art.3, c.1, l. f Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, art.4, c.1 1 37° Convegno Nazionale AIA regionale. Nella figura 1 sono evidenziate, in giallo, le Regioni che presentano, nell’ambito della propria legge regionale, un articolo esplicativo dedicato ai requisiti acustici degli edifici, in rosso le Regioni che hanno legiferato in materia di inquinamento acustico, non considerando i requisiti acustici degli edifici, in blu le Regioni che non hanno emanato leggi in materia di inquinamento acustico. Figura 1 – Leggi regionali in materia di inquinamento acustico. Stato di attuazione Con riferimento alla tematica oggetto di analisi, nella legislazione della Regione Lombardia [1] è presente una distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente, che devono essere corredati da dichiarazione del progettista, e le nuove costruzioni, accompagnate da una valutazione del tecnico competente in acustica. Le richieste di concessione per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, redatta da Tecnico Competente; si rimanda al regolamento locale d'igiene la definizione delle modalità operative. In attesa della emanazione del decreto previsto3 dalla Legge Quadro, la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. La Regione Valle d’Aosta [2] prevede che nella ristrutturazione e nel recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati, nonché nel caso di modifica dell'edificio o variazione della destinazione d'uso, deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi. Il rilascio del titolo abitativo edilizio è subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell'edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi. La Regione Marche [3] prescrive che nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché nella progettazione di nuovi edifici, si deve tenere conto dei requisiti acustici passivi degli edifici. I progetti devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario, i quali possono richiedere al Comune la certificazione acustica. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un Tecnico Competente. La Certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio. Nelle successive delibere di giunta4 è previsto che i progetti presentati ai fini del rilascio del permesso a costruire o della denuncia 3 4 Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, art.3, c.1, l. f D.G.R. Marche n. 896/2003, D.G.R. Marche n. 809/2006 2 37° Convegno Nazionale AIA di inizio attività e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, siano accompagnati da un apposito Certificato Acustico di Progetto il quale attesti che la progettazione sia stata fatta tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Nei casi invece di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il certificato acustico di progetto deve tener conto solamente dei requisiti acustici degli elementi e degli impianti modificati. Sono inoltre fornite indicazioni sulle norme tecniche di riferimento e sui contenuti minimi del certificato acustico di progetto. Ad opera ultimata, deve essere redatto un Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi il quale accerta che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle previste nel certificato acustico di progetto. Tale accertamento può essere fatto sulla base di quanto dichiarato dal direttore dei lavori o a seguito di collaudo in opera mediante misure. La Regione Friuli Venezia Giulia [4] ha disposto l’obbligatorietà della presentazione della documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti all’atto della richiesta del permesso di costruire o autorizzazione equivalente. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, sottoscritto da un Tecnico Competente in acustica, nel quale sono definite le caratteristiche costruttive del fabbricato, specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dallo stesso decreto. La Regione Umbria [5], all’art.155, prevede che i progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica debbano essere corredati del progetto acustico, redatto da un Tecnico Competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento. È inoltre previsto che la certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico debba essere resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, mentre il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'A.R.P.A., controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto. La Regione Puglia [6], sancisce che le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni di legge e delle relative prescrizioni tecniche. Il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata da un Tecnico Competente, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso a costruire. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla succitata relazione. Il confronto tra le disposizioni emanate dalle leggi regionali, riassunte nella tabella 1, evidenziano le differenti situazioni. Diverso è il campo di applicazione, con distinzioni tra patrimonio edilizio nuovo ed esistente e tra le tipologie di intervento, diverse sono le caratteristiche di documentazione richiesta nelle varie fasi della progettazione e della costruzione, vincolante ai fini del rilascio del permesso a costruire e del certificato di abitabilità, diverse sono le competenze attribuite ai vari soggetti (Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Progettista, Direttore dei Lavori), sia nella redazione della documentazione da produrre in fase previsionale, sia nella verifica delle conformità delle opere. 3. Conclusioni Dalla prima, parziale, analisi del recepimento in atti legislativi di competenza regionale delle disposizioni del decreto, occorre registrare che, sebbene in presenza di aspetti critici, dovuti essenzialmente ad una disomogenea e non organica trattazione della 5 modificato dalla L.R 2 maggio 2006, n. 8 “Modificazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, concernente: Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”, art.15 3 37° Convegno Nazionale AIA tematica, l’attenzione rivolta all’argomento diviene sempre maggiore ed attenta, sia da parte delle amministrazioni, sia dai cittadini. Tabella 1 – Confronto tra le disposizioni emanate dalle Leggi Regionali, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici DOCUMENTAZIONE Documento di conformità dell’opera al progetto Documento previsionale (ai fini del rilascio del permesso a costruire) (ai fini del rilascio del certificato di abitabilità) Friuli Venezia Giulia Obbligatorio Progetto acustico - Marche Obbligatorio Certificato acustico di progetto Obbligatorio sulla base della dichiarazione del Direttore dei Lavori o su collaudo in opera Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi Lombardia Obbligatorio Relazione Obbligatorio Relazione Puglia Umbria Valle d’Aosta Si rimanda al regolamento locale d'igiene Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla succitata relazione Certificazione sulla conformità delle opere resa dal Direttore dei Lavori Obbligatorio Progetto acustico Obbligatorio Relazione COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISIONALE Patrimonio edilizio ex novo Patrimonio edilizio esistente Friuli Venezia Giulia Tecnico Competente in Ac. Amb. - Marche Tecnico Competente in Ac. Amb Tecnico Competente in Ac. Amb Lombardia Tecnico Competente in Ac. Amb Progettista Puglia Tecnico Competente in Ac. Amb Tecnico Competente in Ac. Amb Umbria Tecnico Competente in Ac. Amb o Tecnico abilitato alla progettazione edilizia Tecnico Competente in Ac. Amb. o Tecnico abilitato alla progettazione edilizia Valle d’Aosta Tecnico Competente in Ac. Amb Tecnico Competente in Ac. Amb ATTIVITÀ’ DI CONTROLLO Comuni e Province avvalendosi dell’ARPA Comuni e Province avvalendosi dell’ARPA Comuni e Province avvalendosi dell’ARPA Comuni Il Comune, con supporto tecnico dell’ARPA, provvede, a campione, alla verifica I Comuni possono disporre la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi Le esperienze condotte negli ambiti regionali hanno focalizzato l’attenzione sulle lacune e sulle incoerenze che caratterizzano il decreto nazionale, proponendo criteri e attribuendo competenze, consapevoli che una concreta valutazione può essere fornita dal reale stato di attuazione degli adempimenti, nazionali e regionali, sul territorio. Permane l’assenza di un coinvolgimento degli aspetti acustici nell’iter progettuale, in sinergia con le altre componenti dell’architettura, in modo prioritario con le caratteristiche energetiche degli edifici e gli aspetti di sostenibilità nell’architettura. 4. Bibliografia [1] L. R. 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico” [2]L.R.29 marzo 2006,n.9“Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”,art. 10 [3] L.R. 14 novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”, art. 20 [4] L.R. 16/2007. B.U.R. Friuli Venezia Giulia 27/06/2007, N. 026, Tit. II - Capo IV – Art. 29 [5] L.R. 6 giugno 2002, n. 8 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico” [6] L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”, art.15 4