Stato di attuazione del DPCM 5_12_97 negli ambiti legislat…

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Stato di attuazione del DPCM 5_12_97 negli ambiti legislat…
Associazione Italiana di Acustica
37° Convegno Nazionale
Siracusa, 26-28 maggio 2010
STATO DI ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 5/12/97 “DETERMINAZIONE
DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI” NEGLI AMBITI
LEGISLATIVI REGIONALI
Salvatore Curcuruto (1), Rosalba Silvaggio (1) Enrico Lanciotti (1)
1) ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma
1. Introduzione
Il D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”,
vigente dal 1998, è rimasto lungamente disatteso. Motivi principali della insufficiente
applicazione sono indubbiamente la mancata emanazione del decreto dedicato ai criteri
per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie, previsto
dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico1 e le incoerenze presenti nell’atto legislativo stesso, che hanno indotto dubbi interpretativi e valutazioni non sempre condivise. Nel frattempo le Regioni, alle quali è attribuita la competenza di definire criteri in
materia di inquinamento acustico2, hanno legiferato in tale ambito, colmando alcune lacune non affrontate dal decreto nazionale, quale l’attribuzione delle competenze, e definendo procedure di natura tecnica e amministrativa. L’atteso riordino della legislazione
nazionale in materia di inquinamento acustico e l’imminente pubblicazione della norma
UNI dedicata alla classificazione acustica degli edifici dovranno confrontarsi con le differenti realtà territoriali di applicazione delle prescrizioni vigenti riguardanti i requisiti
acustici passivi degli edifici. Il lavoro presenta un’analisi della tematica negli ambiti legislativi regionali, per una lettura delle differenze esistenti e degli aspetti critici emersi.
2. Stato di attuazione negli ambiti legislativi regionali
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico prevede che le Regioni provvedano all'emanazione di una propria normativa che definisca criteri e modalità di applicazione
della legge stessa. Attualmente, sono sei le regioni che non si sono dotate di una legge
regionale in materia di inquinamento acustico: Molise, Basilicata, Campania, Calabria,
Sicilia e Sardegna. In Campania, Calabria e Sicilia sono state emanate disposizioni relativamente a singoli atti procedurali, mentre in Sardegna si è provveduto a rielaborare in
modo organico le direttive finora emanate dalla giunta regionale, in attesa di una legge
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Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, art.3, c.1, l. f
Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, art.4, c.1
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regionale. Nella figura 1 sono evidenziate, in giallo, le Regioni che presentano,
nell’ambito della propria legge regionale, un articolo esplicativo dedicato ai requisiti
acustici degli edifici, in rosso le Regioni che hanno legiferato in materia di inquinamento acustico, non considerando i requisiti acustici degli edifici, in blu le Regioni che non
hanno emanato leggi in materia di inquinamento acustico.
Figura 1 – Leggi regionali in materia di inquinamento acustico. Stato di attuazione
Con riferimento alla tematica oggetto di analisi, nella legislazione della Regione
Lombardia [1] è presente una distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente,
che devono essere corredati da dichiarazione del progettista, e le nuove costruzioni, accompagnate da una valutazione del tecnico competente in acustica. Le richieste di concessione per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e nuovi impianti devono essere
accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, redatta da Tecnico Competente; si rimanda al regolamento locale d'igiene la definizione delle modalità operative. In attesa della emanazione del decreto previsto3 dalla
Legge Quadro, la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo
di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. La Regione Valle d’Aosta [2] prevede che nella ristrutturazione e nel recupero del
patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati,
nonché nel caso di modifica dell'edificio o variazione della destinazione d'uso, deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi. Il rilascio del titolo abitativo edilizio è subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte
dell'edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono disporre, ad opera
ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi. La Regione Marche [3]
prescrive che nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché nella progettazione di nuovi edifici, si deve tenere conto dei requisiti acustici
passivi degli edifici. I progetti devono essere corredati da certificato acustico rilasciato
da tecnico competente. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico
deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario, i quali possono richiedere al Comune la certificazione acustica. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un Tecnico Competente. La Certificazione acustica ha una validità temporale di dieci
anni a partire dal momento del suo rilascio. Nelle successive delibere di giunta4 è previsto che i progetti presentati ai fini del rilascio del permesso a costruire o della denuncia
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Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, art.3, c.1, l. f
D.G.R. Marche n. 896/2003, D.G.R. Marche n. 809/2006
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di inizio attività e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, siano accompagnati
da un apposito Certificato Acustico di Progetto il quale attesti che la progettazione sia
stata fatta tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Nei casi invece di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il certificato acustico di progetto deve tener conto solamente dei requisiti acustici degli elementi e degli impianti
modificati. Sono inoltre fornite indicazioni sulle norme tecniche di riferimento e sui
contenuti minimi del certificato acustico di progetto. Ad opera ultimata, deve essere redatto un Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi il quale accerta che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle previste nel certificato acustico di
progetto. Tale accertamento può essere fatto sulla base di quanto dichiarato dal direttore
dei lavori o a seguito di collaudo in opera mediante misure. La Regione Friuli Venezia
Giulia [4] ha disposto l’obbligatorietà della presentazione della documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti all’atto della richiesta del permesso di costruire o autorizzazione equivalente. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati sono corredati del
progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, sottoscritto da un Tecnico
Competente in acustica, nel quale sono definite le caratteristiche costruttive del fabbricato, specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e
degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dallo stesso decreto. La Regione Umbria [5], all’art.155, prevede che i progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica debbano essere corredati del progetto acustico, redatto da un Tecnico Competente in acustica ambientale o da
un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento. È
inoltre previsto che la certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto di isolamento acustico debba essere resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, mentre il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'A.R.P.A., controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto. La Regione Puglia [6], sancisce che le costruzioni e le
ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni di legge e delle
relative prescrizioni tecniche. Il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata da un Tecnico Competente, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso a costruire. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla succitata relazione.
Il confronto tra le disposizioni emanate dalle leggi regionali, riassunte nella tabella
1, evidenziano le differenti situazioni. Diverso è il campo di applicazione, con distinzioni tra patrimonio edilizio nuovo ed esistente e tra le tipologie di intervento, diverse
sono le caratteristiche di documentazione richiesta nelle varie fasi della progettazione e
della costruzione, vincolante ai fini del rilascio del permesso a costruire e del certificato
di abitabilità, diverse sono le competenze attribuite ai vari soggetti (Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Progettista, Direttore dei Lavori), sia nella redazione della
documentazione da produrre in fase previsionale, sia nella verifica delle conformità delle opere.
3. Conclusioni
Dalla prima, parziale, analisi del recepimento in atti legislativi di competenza regionale delle disposizioni del decreto, occorre registrare che, sebbene in presenza di aspetti critici, dovuti essenzialmente ad una disomogenea e non organica trattazione della
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modificato dalla L.R 2 maggio 2006, n. 8 “Modificazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8,
concernente: Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”, art.15
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tematica, l’attenzione rivolta all’argomento diviene sempre maggiore ed attenta, sia da
parte delle amministrazioni, sia dai cittadini.
Tabella 1 – Confronto tra le disposizioni emanate dalle Leggi Regionali, in materia di
requisiti acustici passivi degli edifici
DOCUMENTAZIONE
Documento di conformità dell’opera al progetto
Documento previsionale
(ai fini del rilascio del permesso a costruire)
(ai fini del rilascio del certificato di abitabilità)
Friuli Venezia
Giulia
Obbligatorio
Progetto acustico
-
Marche
Obbligatorio
Certificato acustico di progetto
Obbligatorio sulla base della dichiarazione del Direttore
dei Lavori o su collaudo in opera
Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi
Lombardia
Obbligatorio
Relazione
Obbligatorio
Relazione
Puglia
Umbria
Valle d’Aosta
Si rimanda al regolamento locale d'igiene
Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di
agibilità, verifica la conformità delle opere alla succitata
relazione
Certificazione sulla conformità delle opere resa dal
Direttore dei Lavori
Obbligatorio
Progetto acustico
Obbligatorio
Relazione
COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO
PREVISIONALE
Patrimonio edilizio ex novo
Patrimonio edilizio esistente
Friuli Venezia
Giulia
Tecnico Competente in Ac. Amb.
-
Marche
Tecnico Competente in Ac. Amb
Tecnico Competente in Ac. Amb
Lombardia
Tecnico Competente in Ac. Amb
Progettista
Puglia
Tecnico Competente in Ac. Amb
Tecnico Competente in Ac. Amb
Umbria
Tecnico Competente in Ac. Amb o
Tecnico abilitato alla progettazione
edilizia
Tecnico Competente in Ac. Amb. o
Tecnico abilitato alla progettazione
edilizia
Valle d’Aosta
Tecnico Competente in Ac. Amb
Tecnico Competente in Ac. Amb
ATTIVITÀ’ DI
CONTROLLO
Comuni e Province
avvalendosi dell’ARPA
Comuni e Province
avvalendosi dell’ARPA
Comuni e Province
avvalendosi dell’ARPA
Comuni
Il Comune, con supporto
tecnico dell’ARPA,
provvede, a campione, alla
verifica
I Comuni possono disporre
la verifica del possesso dei
requisiti acustici passivi
Le esperienze condotte negli ambiti regionali hanno focalizzato l’attenzione sulle lacune e sulle incoerenze che caratterizzano il decreto nazionale, proponendo criteri e attribuendo competenze, consapevoli che una concreta valutazione può essere fornita dal
reale stato di attuazione degli adempimenti, nazionali e regionali, sul territorio. Permane
l’assenza di un coinvolgimento degli aspetti acustici nell’iter progettuale, in sinergia
con le altre componenti dell’architettura, in modo prioritario con le caratteristiche energetiche degli edifici e gli aspetti di sostenibilità nell’architettura.
4. Bibliografia
[1] L. R. 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
[2]L.R.29 marzo 2006,n.9“Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”,art. 10
[3] L.R. 14 novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”, art. 20
[4] L.R. 16/2007. B.U.R. Friuli Venezia Giulia 27/06/2007, N. 026, Tit. II - Capo IV – Art. 29
[5] L.R. 6 giugno 2002, n. 8 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico”
[6] L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”, art.15
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