sentenza 19/07 Arduini

Transcript

sentenza 19/07 Arduini
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
UDIENZA:06/02/2007
R.G.: 32/06 Arduini Bruno
SENTENZA: 19/07
Il Tribunale, così composto:
Dott. Renato Teresi:
Dott. Claudio Zucchelli:
Ing. Vincenzo Pirruccio:
Dott. Ermanno De Francisco:
Presidente
Componente (rel. est.)
Componente
Componente ,
con l’assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,
ha pronunciato la seguente Sentenza sull’appello iscritto al n° 32/06 di Registro
Generale, proposto da Arduini Bruno avverso la Dec. n. 6 dei CC.SS. del 26/11/06
nella gara 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna svoltasi in Sarno il giorno 26/11/06.
Con la presenza:
per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo
Ceci;
per l’appellante, Arduini Bruno, sono presenti il medesimo e
l’avv. Giuseppe Nolé.
per le parti controinteressate: -----------------------------------------CONCLUSIONI:
per l’appellante: si rimette alla decisione del TNA
per le parti controinteressate:----------------------------------------;
per la Procura Federale:
Inammissibilità dell’appello.
R.G.: app. 32/06 Arduini Bruno
SENTENZA n° 19/2007
IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO
Composto dai Signori:
Dott. Renato Teresi
Presidente
Cons. Claudio Zucchelli Rel. Est.)
Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio
Componente
Cons. Ermanno De Francisco
Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento in grado d'appello n. 32/06, proposto
da
Arduini Bruno;
contro
La decisione n. 6 dei Commissari Sportivi della gara 11° Trofeo Invernale Ayrton
Senna svoltasi in Sarno il giorno 26 novembre 2006 (esclusione dalla
manifestazione per non conformità tecnica della marmitta).
Udito il difensore avv. Giuseppe Nolé per l’appellante;
Udite le conclusioni della Procura federale
Svolgimento del procedimento
Al seguito delle verifiche tecniche al termine della finale 2 della gara
denominata 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna, era riscontrata la non conformità
tecnica relativamente alla marmitta del Kart n. 26 della categoria 60 baby del
concorrente Arduini Bruno, conduttore Arduini Quirino.
Con decisione n. 6 i Commissari sportivi escludevano il concorrente ai sensi
degli articoli 162 del R.N.S. karting 2006 e 166 del R. N. S..
La decisione era notificata alle ore 13,05 del 26 novembre 2006 al sig.
Arduini Bruno.
La marmitta in questione era consegnata nelle mani del Commissario Tecnico
lo stesso giorno alle ore 17,00.
Seguivano il preannuncio di appello il giorno stesso alle ore 13,20, il
pagamento del deposito cauzionale il 28 novembre 2006 e l’invio dell’atto di
appello in data 29 novembre 2006.
Non avveniva il deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Ai sensi dell’articolo 183, paragrafo a2) del R.N.S. i ricorsi in appello devono
essere presentati o spediti entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso
noto al ricorente il provvedimento impugnato, e pertanto, nella fattispecie, il
ricorso sarebbe dovuto essere spedito entro il 28 novembre 2006.
Poiché risuta in atti che l’atto di appello è stato inviato dal sig. Arduini in data
29 novembre 2006 esso è tardivo e quindi l’appello deve eessere dichiarato
irricevibile.
Segue l’incameramento della cauzione e la restituzione del pezzo meccanico.
P. Q. M.
Il Tribunale Nazionale d’Appello dichiara irricevibile l’appello n. 32/06.
Dispone l’incameramento del deposito cauzionale.
Ordina la restituzione del pezzo meccanico.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Cosí deciso in Roma il 06 /02/2007.
Il Presidente del T.N.A.
(dott. Renato Teresi)
Cons. in Segreteria per la firma: 02/04/2007
Dep. in Segreteria per la pubblicazione:
Il Segretario
(dr. Salvatore Zedde)