sentenza 19/07 Arduini
Transcript
sentenza 19/07 Arduini
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO UDIENZA:06/02/2007 R.G.: 32/06 Arduini Bruno SENTENZA: 19/07 Il Tribunale, così composto: Dott. Renato Teresi: Dott. Claudio Zucchelli: Ing. Vincenzo Pirruccio: Dott. Ermanno De Francisco: Presidente Componente (rel. est.) Componente Componente , con l’assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde, ha pronunciato la seguente Sentenza sull’appello iscritto al n° 32/06 di Registro Generale, proposto da Arduini Bruno avverso la Dec. n. 6 dei CC.SS. del 26/11/06 nella gara 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna svoltasi in Sarno il giorno 26/11/06. Con la presenza: per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci; per l’appellante, Arduini Bruno, sono presenti il medesimo e l’avv. Giuseppe Nolé. per le parti controinteressate: -----------------------------------------CONCLUSIONI: per l’appellante: si rimette alla decisione del TNA per le parti controinteressate:----------------------------------------; per la Procura Federale: Inammissibilità dell’appello. R.G.: app. 32/06 Arduini Bruno SENTENZA n° 19/2007 IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO Composto dai Signori: Dott. Renato Teresi Presidente Cons. Claudio Zucchelli Rel. Est.) Componente Ing. Vincenzo Pirruccio Componente Cons. Ermanno De Francisco Componente ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento in grado d'appello n. 32/06, proposto da Arduini Bruno; contro La decisione n. 6 dei Commissari Sportivi della gara 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna svoltasi in Sarno il giorno 26 novembre 2006 (esclusione dalla manifestazione per non conformità tecnica della marmitta). Udito il difensore avv. Giuseppe Nolé per l’appellante; Udite le conclusioni della Procura federale Svolgimento del procedimento Al seguito delle verifiche tecniche al termine della finale 2 della gara denominata 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna, era riscontrata la non conformità tecnica relativamente alla marmitta del Kart n. 26 della categoria 60 baby del concorrente Arduini Bruno, conduttore Arduini Quirino. Con decisione n. 6 i Commissari sportivi escludevano il concorrente ai sensi degli articoli 162 del R.N.S. karting 2006 e 166 del R. N. S.. La decisione era notificata alle ore 13,05 del 26 novembre 2006 al sig. Arduini Bruno. La marmitta in questione era consegnata nelle mani del Commissario Tecnico lo stesso giorno alle ore 17,00. Seguivano il preannuncio di appello il giorno stesso alle ore 13,20, il pagamento del deposito cauzionale il 28 novembre 2006 e l’invio dell’atto di appello in data 29 novembre 2006. Non avveniva il deposito delle motivazioni. Motivi della decisione Ai sensi dell’articolo 183, paragrafo a2) del R.N.S. i ricorsi in appello devono essere presentati o spediti entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto al ricorente il provvedimento impugnato, e pertanto, nella fattispecie, il ricorso sarebbe dovuto essere spedito entro il 28 novembre 2006. Poiché risuta in atti che l’atto di appello è stato inviato dal sig. Arduini in data 29 novembre 2006 esso è tardivo e quindi l’appello deve eessere dichiarato irricevibile. Segue l’incameramento della cauzione e la restituzione del pezzo meccanico. P. Q. M. Il Tribunale Nazionale d’Appello dichiara irricevibile l’appello n. 32/06. Dispone l’incameramento del deposito cauzionale. Ordina la restituzione del pezzo meccanico. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio. Cosí deciso in Roma il 06 /02/2007. Il Presidente del T.N.A. (dott. Renato Teresi) Cons. in Segreteria per la firma: 02/04/2007 Dep. in Segreteria per la pubblicazione: Il Segretario (dr. Salvatore Zedde)