Comporto e responsabilità del datore di lavoro

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Comporto e responsabilità del datore di lavoro
Comporto e responsabilità del datore di lavoro
giorgio scrive "
Cassazione Lavoro Sent. n.17780 del 6.9.2005
Il sig. XY a seguito di incidente stradale con prognosi di giorni trenta, avendo già in precedenza usufruito di numerosi
giorni di malattia, supera il periodo di comporto e viene licenziato.
Ricorre in giudizio sostenendo la natura di “infortunio in itinere” dell’incidente automobilistico e viene reintegrato.
Il datore di lavoro ricorre in Cassazione ritenendo legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto a causare
l’errato computo dei giorni di assenza per malattia è stata la mancata comunicazione da parte del lavoratore dell’infortunio subito.
La Cassazione conferma la sentenza di reintegro concludendo che :
“In definitiva, nella disciplina del licenziamento per supermento del periodo di comporto il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del
datore di lavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con l'inevitabile
conseguenza, già scontata nella soluzione legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivo possa determinare effetti pregiudizievoli
per l'una o per l'altra parte. Da ciò segue l’incompatibilità fra tale disciplina e la tesi del ricorrente, centrata sulla situazione soggettiva del datore
di lavoro e sulla necessita di tutelarne l'affidamento.”
“La legittimità del recesso a seguito della maturazione” (del) “comporto deve essere infatti valutata in relazione al compiersi o no del relativo
periodo, e non dalla percezione che di tale situazione abbia il datore di lavoro.”
“L'infortunio in itinere costituisce quindi” (valutati cioè gli atti del processo di merito) “un fatto accertato. La sua mancata comunicazione può
integrare illecito disciplinare, ma il fatto mantiene la sua rilevanza sotto altri profili.”
Infatti: “L'accertamento che la malattia conseguiva all'infortunio ha fatto venir meno la legittimità del licenziamento per superamento del
comporto”, poiché “L'infortunio in itinere rientra in quelli professionali, essendo tutelato per il SUO stretto collegamento con l'attività di
lavoro.”
Cassazione Lavoro Sent. 17780 del 6.9.2005 (da: toffoletto.it).
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L’aspetto più importante (e curioso) di questa sentenza è però la massima che ne è stata tratta (vedi: "Licenziamento per superamento del
periodo di comporto" e "Cassazione, Sent. n. 17780 del 6 giugno 2005 - Comporto e responsabilità del datore" ) la quale, del resto, non fa che
riportarne un passo significativo:
“Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a
responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di
prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il
collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate.”
Senonchè, nel caso in specie, a quanto se ne può dedurre dalla sentenza, l’unico carattere “morbigeno” (imputabile al datore di lavoro?)
dell’evento è il fatto che “l'infortunio in itinere rientra in quelli professionali”, essendo “in stretto collegamento con l'attività di lavoro.”
A questo bisogna aggiungere, per il povero datore di lavoro, la “valenza puramente oggettiva” del “dato della assenza dal lavoro”.
Al di là del caso specifico, è certo che la massima è di grande rilievo. Essa, peraltro, è perfettamente in linea con quanto previsto dal legislatore a
proposito di “sopraggiunta inidoneità del lavoratore”:
“La giurisprudenza è ferma nell’escludere ogni obbligo di modificare l’organizzazione aziendale e/o di incidere sulla posizione di altri
dipendenti allo scopo di allestire posti di lavoro confacenti al lavoratore con sopraggiunta ridotta capacità: la legge non prevede obblighi
assistenziali nei confronti del lavoratore, né tanto meno l’obbligo di modificare l’assetto aziendale a tal fine. Altre norme trattano specificamente
la disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili (il c.d. collocamento mirato).
Senza derogare a tali principi, assume tuttavia -nell’ambito della sopraggiunta inidoneità del lavoratore- particolare rilievo quanto disposto
dall’art. 4 c. 4 della legge 68/1999 -“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”- per quanto concerne i lavoratori la cui ridotta capacità lavorativa
sia stata attribuita (in giudicato) a infortunio o malattia professionale causati dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica e di igiene del
lavoro da parte del datore di lavoro.
«I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere
computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento
nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo
6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo
8.» (Legge 68/1999 art. 4 c. 4).”
Da: Ridotta capacità lavorativa (2) - NON IDONEO. E POI ?
Ne risulta che la sottolineatura confindustriale che, oltre a qualche refuso di data e di testo, la versione n.2 sopra citata della nostra massima
presenta appare, alla luce della normativa, un po’ più relativa.
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Postato il Friday, 02 December @ W. Europe Standard Time di red