comune di comacchio

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comune di comacchio
COMUNE DI COMACCHIO
CAPITOLATO D’APPALTO
SERVIZIO DI LAVAGGIO, SANIFICAZIONE, ASCIUGATURA STIRATURA DELLA
BIANCHERIA DELLA CASA RESIDENZA COMUNALE “A.NIBBIO” DI COMACCHIO
ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO.
Il presente capitolato ha per oggetto:
• il servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura,
movimentazione e trasporto della biancheria piana della C.R.A Comunale
“A.Nibbio” avente sede in via Mazzini n. 147 a Comacchio, che dispone di una
ricettività di 40 posti letto
• il servizio, secondo necessità, di lavaggio, disinfezione, asciugatura,
movimentazione e trasporto di materassi, cuscini e panni di lana di proprietà
dell’Ente.
• Il servizio di lavaggio e stiratura degli indumenti di proprietà degli ospiti.
Per “biancheria piana” si intende, ad ogni effetto del presente capitolato, quanto esplicitato
nell’articolo 8.
Per “divise del personale” s’intendono camici, casacche, pantaloni, grembiuli, e quanto più
sotto esplicitato, in tessuto di cotone 100%.
ART. 2- DURATA DEL SERVIZIO.
L’appalto avrà la durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di effettiva aggiudicazione
del servizio, orientativamente dall’ 01/07/2013
ART. 3- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
La ditta aggiudicataria prima dell’inizio del servizio dovrà fornire all’Ente appaltante quanto
necessario per il buon funzionamento del servizio, ovvero:
•
•
•
•
il quantitativo di biancheria piana (lenzuola, traverse, federe, copriletto, teli spugna,
asciugamani, salviette da bidet, tovaglie, tovaglioli, coprimacchia, ecc.) necessario
per l’uso e per le scorte,
le divise del personale, distinte per tipologia e qualifica professionale, necessarie
per l’uso e per le scorte. E’ a carico del soggetto aggiudicatario la
personalizzazione delle divise, che dovrà essere fatta in modo indelebile e dovrà
riportare in serigrafia a caratteri ben visibili la denominazione dell’Ente e, sotto, il
nome e cognome del dipendente.
i sacchi per la raccolta della biancheria sporca, monouso in polietilene resistente, a
perfetta tenuta per evitare possibili perdite di liquidi, a chiusura con laccio o con
nodo, di colore diverso distintivo del tipo di biancheria contenuta.
i carrelli (diversificati per l’uso) per la movimentazione della biancheria sporca e di
quella pulita.
I quantitativi di ogni articolo sono stabiliti nelle tabelle indicate nell’art. 8.
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La ditta dovrà provvedere in corso del servizio al reintegro della biancheria, delle divise e
dei sacchi rotti, usurati, macchiati o comunque non rispondenti ai minimi criteri di pulizia e
decoro, sempre con articoli di nuova fattura. E’ ammessa la riparazione dei capi
leggermente deteriorati (che rimane a carico dell’Appaltatore) purché la medesima non
contrasti con la funzionalità ed il decoro degli stessi, a giudizio insindacabile degli organi
competenti dell’Ente.
La ditta è tenuta ad effettuare il lavaggio a secco o ad acqua, a seconda del tipo di
indumento,e la stiratura della biancheria di proprietà degli ospiti.
La ditta dovrà effettuare il lavaggio dei materassi e dei cuscini in poliuretano e delle
rispettive fodere inoltre, su specifica richiesta dell’ente appaltante, dovrà effettuare il
servizio di disinfezione degli effetti letterecci che dovessero risultare infetti o presunti tali e
dovrà essere in grado, ove richiesto, di effettuare il servizio di sterilizzazione in apposita
autoclave a vapore con il processo certificato ai sensi del D.lg. 46/97 e ss.mm.
ART. 4- LAVAGGIO, ASCIUGATURA, FINISSAGGIO E STIRATURA.
Il trattamento del materiale conferito deve essere eseguito a perfetta regola d’arte affinché
i capi consegnati risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impachettati.
Il processo di lavaggio deve garantire:
- idoneo trattamento di disinfezione;
- un risciacquo o trattamento idoneo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di
lavaggio che possono essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti
per gli utenti;
- l’assenza di alcalinità nei tessuti;
- idonei requisiti di morbidezza.
L’aggiudicatario è tenuto a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per
la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria da tavola e di cucina, la biancheria
infetta. A tale scopo provvede all’opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo,
l’uso e il grado di sporco al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio,
asciugatura, finissaggio, stiratura e piegatura più idoneo ad ottenere il risultato migliore,
sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi. Inoltre deve
provvedere al lavaggio differenziato e delicato o a secco delle coperte e di altri eventuali
capi che necessitino ditale lavaggio onde evitare l’infeltrimento e il restringimento dei
tessuti.
La biancheria piana ed il vestiario dei dipendenti che a giudizio dell’Amministrazione
Comunale appaltante risultassero non perfettamente puliti (per macchie, aloni, cattivo
odore ecc..) o stirati male o infeltriti o ristretti dovranno essere sottoposti a sostituzione o
ad ulteriore trattamento a cura e spese del soggetto aggiudicatario.
L’asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare un tasso di umidità residuo
superiore al 4%/Kg, soglia oltre la quale si determina la predisposizione ad una rapida
contaminazione e la formazione di cattivi odori durante lo stoccaggio.
Gli articoli per i quali l’Ente ritiene di dover applicare speciali precauzioni saranno
separatamente raccolti in appositi sacchi idrosolubili (forniti dall’aggiudicatario), facilmente
distinguibili dagli altri, a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile in polietilene
di colore rosso, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi, da utilizzarsi solo a
questo scopo che dovranno subire il trattamento del lavaggio e della disinfezione dopo
ogni trasporto.
Il processo di disinfezione avverrà attraverso un trattamento di lavaggio che garantisca la
completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni in modo tale da interrompere
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le catene infettive, mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo
di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Il processo di lavaggio disinfettante
relativo a tale tipologia di biancheria deve essere effettuato separatamente rispetto ai
lavaggi della biancheria non infetta.
La ditta in fase di relazione tecnica deve presentare la convalida del processo di
decontaminazione / disinfezione, rilasciato da apposito ente terzo, atto a dimostrare
quanto sopra richiesto.
La ditta aggiudicataria deve effettuare a proprie spese, con cadenza mensile, dei controlli
batteriologici sulla biancheria, sulle attrezzature e mezzi impiegati per l’espletamento del
servizio. Dell’esito di tali controlli, eseguiti da un laboratorio di Microbiologia di una
struttura pubblica o autorizzata, verrà data completa comunicazione alla amministrazione.
L’Ente si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli
stabilimenti dell’aggiudicatario, controllando il rispetto delle sopra riportate procedure.
ART. 5- MATERASSI E GUANCIALI.
L’aggiudicatario deve provvedere al lavaggio e/o disinfezione dei materassi e guanciali
secondo le necessità dell’ente.
Prima di procedere al lavaggio e/o disinfezione, le fodere di materassi e guanciali
dovranno essere separate dall’imbottitura poliuretanica e separatamente sottoposti ai
relativi trattamenti.
ART. 6- MOVIMENTAZIONE.
Il ritiro della biancheria sporca, in appositi sacchi, e la consegna di quella pulita,
idoneamente confezionata, dovrà essere effettuata di norma tre volte alla settimana dalle
ore 8 alle 10 presso i locali a ciò adibiti. Nel caso in cui il giorno del ritiro o consegna
coincida con festività infrasettimanale, le qui riportate operazioni dovranno avvenire
secondo i termini da concordarsi di volta in volta con il servizio guardaroba.
La merce sarà consegnata e ritirata a cura, rischio e spese del fornitore negli orari e nei
giorni sopra indicati.
La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi furgonati per il trasporto della biancheria
sporca e della biancheria lavata e stirata che posseggano i necessari requisiti igienico
sanitari, a tal proposito la ditta dovrà produrre in relazione tecnica la certificazione igienico
sanitaria rilasciata dalla A.S.L di appartenenza dell’impresa che effettua i trasporti.
E fatto d’obbligo alla ditta di provvedere alla disinfezione dei mezzi di trasporto della
biancheria sporca.
La disinfezione dei mezzi di trasporto deve essere attuata nel rispetto delle norme
giuridiche e tecniche in materia di igiene tanto nei confronti di questo Ente quanto nei
confronti dei terzi.
La biancheria sporca verrà consegnata al personale della ditta incaricata del prelievo in
locali appositamente designati dal Coordinatore della Casa Protetta Comunale di
Comacchio, idonei per consentire il carico.
La biancheria sporca verrà consegnata in sacchi, forniti dalla ditta incaricata. I sacchi
forniti dovranno essere differenziati per tipologia di biancheria e precisamente: biancheria
piana destinata al letto dell’ospite, tovagliato, divise del personale dipendente.
La consegna dei capi di biancheria pulita, stirata, piegata, dovrà effettuarsi in singoli
pacchi distinti, idoneamente sigillati, e precisamente lenzuola con lenzuola, traverse con
traverse, tovaglie con tovaglie, ecc.. I pacchi dovranno contenere quantitativi concordati,
sempre uguali, ad eccezione del frazionario finale, che consentano un conteggio rapido
Tutto il materiale consegnato dovrà essere accompagnato da apposita bolla di consegna,
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in duplice copia, dalla quale risulti il tipo e la quantità di materiale consegnato. Le bolle di
consegna saranno controfirmate in modo leggibile da colui che riceverà il materiale, il
quale tratterrà una copia delle medesime e, una volta effettuato il controllo della
rispondenza dei materiali indicati con quelli effettivamente consegnati, le trasmetterà
all’amministrazione dell’ente appaltante per il trattamento dei dati di competenza. In caso
di non rispondenza dei dati indicati in bolla con i materiali consegnati, l’Ente provvederà,
entro le 24 ore, a segnalare al responsabile del servizio, indicato dalla ditta aggiudicataria,
l’incongruenza rilevata.
ART. 7- ALTRE MODALITÀ DI ESECUZIONE SERVIZIO E CONTROLLI.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire le schede tecniche e di sicurezza dei detersivi
e delle altre sostanze impiegate nelle lavorazioni. A tal fine il l’Ente potrà, senza alcun
preavviso, far effettuare le analisi occorrenti sui detersivi utilizzati. Gli impianti di lavaggio
dovranno essere dotati di sistema di depurazione delle acque secondo le norme vigenti in
materia e devono consentire il raggiungimento di temperature che assicurano la
disinfezione della biancheria dei capi in genere.
La ditta aggiudicataria inoltre dovrà attestare che l’edificio preposto ai processi di
produzione è strutturalmente concepito in modo da assicurare la separazione delle aree di
stoccaggio e dei percorsi di lavorazione per la biancheria sporca e per quella pulita e che
gli impianti tecnologici sono adibiti per il trattamento igienico della biancheria proveniente
da strutture sanitarie.
ART. 8- TIPOLOGIA DELLA BIANCHERIA E QUANTITÀ PRESUNTE.
La biancheria piana fornita deve essere esclusivamente in tessuto di cotone 100%.
La quantità di biancheria piana da trattare su base annua è la seguente:
TIPOLOGIA
BAVAGLIO IMPERMEABILE
BIDET 40X60
COPERTA LANA SINGOLA
COPRILETTO SINGOLO COLORATO
COPRIMATERASSO IMPERMEABILE
FEDERA BIANCA
GREMBIULE CUCINA PETTO
GUANCIALE
LENZUOLO SINGOLO BIANCO
MATERASSO LASTRA UNICA
TELA CERATA
TELO BAGNO/ASCIUGAMANI SPUGNA
TENDE
TORCIONE/BURAZZO OSPITE
TOVAGLIA 150X150 COLORATA
TOVAGLIOLO BIANCO
TRAVERSA BIANCA
NOLEGGIO SPUGNE
LAVAGGIO CAPI DI PROPRIETA' AL KG
INDUMENTI OSPITI LAVATI + ASCIUGATI AL KG.
Q.tà annua
25.500
11.000
1.000
1.400
40
3.650
--40
15.000
20
40
4.000
1.300
5.000
10.000
7.500
400
10.000
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I quantitativi riportati sopra, sono puramente indicativi e presunti, potendo
l’Amministrazione aumentarli o diminuirli in rapporto alle esigenze dei propri ospiti, senza
che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi perché tali
variazioni siano ricomprese nel limite del 30% delle quantità indicate.
ART. 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO.
L’eventuale affidamento in subappalto di parti del servizio dovrà essere dichiarato in sede
di offerta.
È comunque fatto divieto alla ditta aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del
contratto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio aggiudicato, senza
preventivo consenso dell’Ente.
Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l’Ente a
sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l’esecuzione in danno,
con rivalsa sulla cauzione presentata.
ART. 10- CAUZIONE DEFINITIVA.
A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria della gara provvederà a
costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, prima della
sottoscrizione dei contratto.
Tale cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o
in contanti.
Il deposito cauzionale sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti verso la ditta
appaltatrice, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e
decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso
in forma scritta dall’Ente appaltante.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.
ART. 11- FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
Ai fini della contabilizzazione dei servizi erogati farà fede il documento di trasporto che
accompagna ogni consegna, debitamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante
dell’Ente.
L’appaltatore emetterà fatture mensili sulla base degli articoli puliti consegnati alla
struttura dell’Ente, i pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato entro 60 gg.dalla data
di presentazione della fattura.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
legge n.136/2010 e successive modifiche. Le parti convengono altresì che il presente
contratto dovrà intendersi risolto ad ogni effetto di legge nel caso in cui le transazioni di cui
all’art.3 Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di banche o della Soc. Poste
Italiane Spa o di ulteriori sistemi previsti dalla vigente normativa.
ART. 12- FALLIMENTO O DECESSO DEL FORNITORE.
In caso di fallimento dell’appaltatore il contratto si riterrà risolto. Ove il curatore del
fallimento dichiarasse di voler subentrare al contratto, l’Ente si riserva la facoltà di
accettare o meno la richiesta.
In caso di morte del titolare della Ditta appaltatrice, gli eredi saranno tenuti
all’adempimento degli obblighi contrattuali del de cuius in via fra loro solidale.
L’Amministrazione potrà invece recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio ed
aggiudicare la fornitura stessa alla ditta seconda classificata.
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ART. 14- SANZIONI PER IRREGOLARITA’ DELLE FORNITURE
In caso di accertata inadempienza in relazione alla quantità o qualità della merce
consegnata, l’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà richiederne il ritiro o la sostituzione
immediata.
In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la
merce non fosse riscontrata corrispondente ai requisiti richiesti ed accettati nell’offerta,
L’Amministrazione preposta al controllo avrà la facoltà di:
- applicare a carico del fornitore una sanzione pecuniaria pari al 10% del valore della
merce non consegnata o contestata;
- respingere la merce contestata, che dovrà essere ritirata senza indugio a spese e rischio
del fornitore;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo diverse contestazioni
scritte avvenute entro lo stesso anno,da parte del Direttore relative ad abusi o
inadempienze alle norme del presente capitolato, communicate a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o in caso di inadempimento che appaia di gravità
tale da menomare la fiducia nei successivi obblighi contrattuali (art. 1564 C.C.)
ART. 15- CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente
aggiudicazione del servizio di che trattasi sarà competente il foro di Ferara
Per quanto non previsto nel presente capitolato sono valide in quanto applicabili le norme
regolanti l’appalto di cui al Codice Civile art. 1655 e seguenti e la normativa vigente in
materia.