Presentazione di PowerPoint
Transcript
Presentazione di PowerPoint
Ufficio di Modena: Via M. Vellani Marchi, 20 Tel: 059 2916511 Fax: 059 2921132 Email: [email protected] www.bugnion.it Avv. Rossella Masetti Email: [email protected] LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI MARCHI E BREVETTI NEL PATRIMONIO AZIENDALE. CENNI DI DELOCALIZZAZIONE A FINI FISCALI. I presupposti giuridici della valutazione degli intangibles. Avv. Rossella Masetti Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 I BENI IMMATERIALI Nel contesto economico attuale gli intangibles stanno assumendo un peso sempre più significativo nell’ambito del patrimonio aziendale e rappresentano l’elemento che determina il vantaggio competitivo delle imprese. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 1 I BENI IMMATERIALI Che cos’è un BENE INTANGIBILE? “Conoscenza che può essere convertita in valore”. European Management Journal 1996 Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 2 I BENI IMMATERIALI BENI INTANGIBILI Intangibili di marketing Intangibili legati alla tecnologia - nome e logo della società - denominazione dei marchi - insegne - marche secondarie - idee pubblicitarie - tecnologia - know-how produttivo - progetti di ricerca e sviluppo - brevetti - segreti industriali - design / styling - software - database - strategie di marketing - garanzie sui prodotti - grafica - sforzo di pubbliche relazioni - idee promozionali - design delle etichette - design dell’imballaggio - registrazione dei marchi Tratto da Guatri Bini – “Nuovo trattato della valutazione delle aziende” Università Bocconi Editori 2005 Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 3 I DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE I diritti titolati e non titolati nel Codice della Proprietà Industriale Art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30 “Ai fini del presente codice l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Indicazioni geografiche IGP Marchi e altri segni distintivi Invenzioni e modelli d’utilità Codice di Proprietà Industriale Informazioni aziendali riservate Denominazioni di origine DOP e DOC Disegni e modelli Nuove varietà vegetali Topografie dei prodotti a semi conduttori Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 4 I DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE Art. 2 – Codice della Proprietà Industriale I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. marchi invenzioni modelli di utilità disegni e modelli L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo… Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 5 I DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE I SEGNI DISTINTIVI diversi dal MARCHIO Ditta Insegna Nome a dominio aziendale Indicazioni geografiche, denominazioni di origine SEGNO DISTINTIVO: strumento di collegamento riconosciuto dalla legge tra la clientela e gli esercenti di imprese (ditta), i prodotti e i servizi (marchio), i locali commerciali (insegne), l’attività telematica (nomi a dominio). connotato comune: funzione distintiva Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 6 I MARCHI COSA E’ UN MARCHIO? “Il marchio è un segno distintivo tipico, idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere prodotti e/o servizi di un imprenditore da quelli di un altro”. Art. 7 c.p.i. (Oggetto della registrazione) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una impresa da quella di altre imprese. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 7 I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa le parole… … compresi i nomi di persone … Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 8 I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa disegni, lettere e cifre … (NIKE) (FILA Abbigliamento) (FILA pastelli) (BUGNION) (MONTBLANC) (DOLCE E GABBANA) CITROËN C3 (Kuwait Petroleum Corporation) (Calling Card Company (CITROEN) CARTE TELEFONICHE) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 9 I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa suoni… (MICROSOFT CORPORATION) (YAHOO! INC.) (METRO-GOLDWYN-MAYER LION ) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 10 I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa forma del prodotto e della sua confezione … (COCA COLA) (FERRERO) (PHILIPPE STARCK) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 11 I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa le combinazioni o le tonalità cromatiche … Kawasaki Motors Red Bull Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 12 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE: IL MARCHIO REQUISITI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO Novità: il segno deve essere “nuovo” ossia diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo (es: “ditta”). Capacità distintiva: il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi di una determinata impresa da quelli di un’altra. MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto (es: Flauti per prodotti dolciari, Samurai per stuzzicadenti ). MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto e/o servizio contraddistinto o una sua caratteristica (es. Ansiolin per prodotti farmaceutici antidepressivi, Swatch per orologi) Liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, ordine pubblico, buon costume. Verità: il marchio non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare circa la provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti/servizi. (es. Cashmire per prodotti di lana) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 13 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE: IL MARCHIO PROCEDURE DISPONIBILI: Deposito di marchio Nazionale: (tutela in un solo Paese). Deposito di marchio Internazionale: (tutela nei Paesi aderenti all’Accordo/Protocollo di Madrid) (83 Paesi aggiornato al 16 giugno 2008) Deposito di marchio Comunitario: (tutela nei Paesi dell’Unione Europea) (27 Paesi) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 14 I BREVETTI INVENZIONE: soluzione originale di un problema tecnico. Invenzione di prodotto Invenzione di procedimento Invenzione avente ad oggetto un prodotto materiale, quale uno strumento, una macchina, un composto chimico. Invenzione consistente in un prodotto, ma in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 15 I BREVETTI INVENZIONI Articolo 45 (Oggetto del brevetto) 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. 3. Omissis… 4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati. 5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 16 I BREVETTI - Per essere brevettabili le, invenzioni devono essere nuove ed inventive; inventive - La legge non definisce cos’è un’invenzione, dice solo cosa non è da considerarsi come invenzione brevettabile; - Nella pratica è considerata “invenzione”: l’idea di soluzione nuova ed originale di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. Confindustria Macerata – 11 luglio 20082004 - San Lazzaro di Savena, 4 novembre 17 I BREVETTI: LE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE • Procedura nazionale • Brevetto europeo (Convenzione sul brevetto europeo - C.B.E. - firmata a Monaco il 05.10.1973) • Procedura P.C.T. (Patent Cooperation Treaty, Trattato di Cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington il 19.06.1970) Confindustria Macerata – 11 luglio 20082004 - San Lazzaro di Savena, 4 novembre 18 I BREVETTI I MODELLI DI UTILITA’ Articolo 82 (Oggetto del brevetto) 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 19 I BREVETTI Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 20 I BREVETTI Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 21 I MODELLI (Art. 31, 1° comma, Codice dei diritti di proprietà industriale) POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME DISEGNI E MODELLI L’ASPETTO DELL’INTERO PRODOTTO O DI UNA SUA PARTE quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle … linee contorni colori forma struttura superficiale materiali ornamenti Confindustria Macerata – 11 luglio 20082004 - San Lazzaro di Savena, 4 novembre 22 I MODELLI (Art. 31, 2° comma, Codice dei diritti di proprietà industriale) Cosa si intende per “PRODOTTO”? Qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Compresi: ¾ i COMPONENTI che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso ¾ gli IMBALLAGGI ¾ le PRESENTAZIONI ¾ i SIMBOLI GRAFICI e CARATTERI TIPOGRAFICI (esclusi i programmi per elaboratore) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 23 I MODELLI ABBIGLIAMENTO ARTICOLI DA VIAGGIO (classe 2, Accordo di Locarno) (classe 3, Accordo di Locarno) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 24 I MODELLI ARREDAMENTO (classe 6, Accordo di Locarno) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 25 I MODELLI OROLOGI ED ALTRI STRUMENTI DI MISURA (classe 10, Accordo di Locarno ) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 26 I MODELLI IMBALLAGGI E RECIPIENTI per il trasporto o la movimentazione delle merci (classe 9, Accordo di Locarno ) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 11 27 I MODELLI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 11 28 I MODELLI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 11 29 I MODELLI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 11 30 I MODELLI SUOLE PER CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 11 31 MODELLI: REQUISITI PER LA PROTEZIONE CARATTERE INDIVIDUALE (Art. 33, Codice dei diritti di proprietà industriale) L’IMPRESSIONE GENERALE CHE IL DISEGNO O MODELLO IN ESAME SUSCITA NELL’UTILIZZATORE INFORMATO DEVE ESSERE DIVERSA DALL’IMPRESSIONE GENERALE DERIVANTE DA QUALSIASI DISEGNO O MODELLO DIVULGATO ANTERIORMENTE Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 32 I MODELLI NOVITA’ (Art. 32 e 34, Codice dei diritti di proprietà industriale) ¾ NON CI DEVE ESSERE un disegno o modello IDENTICO divulgato anteriormente ¾ La DIVULGAZIONE DEL DESIGN (ossia pubblicazione a seguito di registrazione o in altro modo, esposizione, ad es., in fiera o uso in commercio) compiuta da un TERZO PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA TUTELA ¾ NON C’E’ DIVULGAZIONE SE il modello o disegno anteriore non poteva essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella UE ¾ La DIVULGAZIONE DEL DESIGN compiuta dallo stesso AUTORE (o avente diritto) ¾ PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA VALIDA REGISTRAZIONE. NON C’E’ DIVULGAZIONE SE il disegno o modello divulgato dallo stesso autore nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda (periodo di grazia) Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 33 I MODELLI ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE: (Art. 35 e 36, Codice dei diritti di proprietà industriale) ¾ Parti NON VISIBILI nell’uso normale; ¾ Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate UNICAMENTE dalla sua FUNZIONE TECNICA; ¾ Caratteristiche dell’aspetto del prodotto necessarie per consentire al prodotto di essere UNITO o CONNESSO con altro prodotto; Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 34 I MODELLI – FORME DI PROTEZIONE REGISTRAZIONE TUTELA TERRITORIALE DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE COMUNITARIO (27 paesi della UE) NAZIONALE INTERNAZIONALE (Accordo dell’Aia) PRIORITA’ ENTRO 6 MESI DAL PRIMO DEPOSITO Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 35 Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE b) TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’ c) UTILITA’ DIFFERITA NEL TEMPO = TUTELABILITA’ Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 36 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Con la REGISTRAZIONE (marchi, modelli) e la BREVETTAZIONE il titolare ottiene un diritto di monopolio, ossia IL DIRITTO DI USO ESCLUSIVO del marchio, del disegno o del brevetto e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI l’uso degli stessi senza il proprio consenso. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 37 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Art. 2 – Codice della Proprietà Industriale I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. marchi invenzioni modelli di utilità Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 disegni e modelli 38 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il marchio di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell’esistenza del diritto; - non è suscettibile di convalida. A livello comunitario è riconosciuto il modello di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell’esistenza del diritto; - durata limitata: 3 anni; - ambito di protezione limitato: copie identiche volontarie. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 39 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Art. 66 Codice della Proprietà Industriale I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione nel territorio dello Stato (omissis). Soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 40 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Il segreto aziendale Art. 2 Codice della Proprietà Industriale - omissis Vanno protette, ricorrendone i presupposti …………….le informazioni aziendali riservate. problemi relativi all’identificabilità dei segreti; difficoltà nell’impedire la divulgazione delle informazioni a terzi (accordi contrattuali, obblighi di segretezza, etc…). Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 41 IDENTIFICABILITA’ DEL BENE I diritti di proprietà industriale TITOLATI MARCHI BREVETTI MODELLI sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 42 TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’ Oltre che IDENTIFICABILE il bene immateriale deve essere CEDIBILE separatamente dagli altri beni. Limiti della CPI): “dal inganno in che sono pubblico. libera cedibilità del marchio (Art. 23 trasferimento non deve derivare quei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nell’apprezzamento del Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 43 TUTELABILITA’ Necessità di verificare la proteggibilità e tutelabilità dei beni (idoneità a produrre benefici nel tempo) - Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni); - Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti; - Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in relazione ai singoli paesi; - Esame delle problematiche relative all’uso del segno (eventuali decadenze per mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione) - Esame tecnico del brevetto o modello di utilità; - Espletamento di ricerche di anteriorità sia per i marchi che per i brevetti anche se già espletate al momento del deposito Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 44 TUTELABILITA’ La tutelabilità come elemento condizionante il valore del bene immateriale. Confindustria Macerata – 11 luglio 2008 45 GRAZIE Avv. Rossella Masetti [email protected] Confindustria Macerata – 11 luglio 2008