Stock options e detraibilità Iva: le novità della legge
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Stock options e detraibilità Iva: le novità della legge
RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE IN PRIMO PIANO / Manovra d’estate Stock options e detraibilità Iva: le novità della legge di conversione Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna Nelle note che seguono si riepilogano brevemente le principali disposizioni di carattere fiscale che, direttamente o indirettamente, possono interessare la tassazione dei redditi di lavoro dipendente Stock options (art. 82, commi 23-24-ter) La legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del Dl 25 giugno 2008, n. 112, conferma l’abro gazione della lettera gbis) del comma 2 dell’art. 51 del Dpr n. 917/1986 relativo alle cd. stock options, prevista dall’articolo 82, comma 23 del decreto. In sostanza, a seguito dell’abrogazione di tale pre visione normativa, costituisce ora reddito da lavo ro dipendente, tassato con le regole dell’articolo 51, comma 3 del Tuir e non più reddito «diver so» tassato con l’imposta sostitutiva del 12,50% , la differenza positiva (plusvalore) fra il prezzo fis sato per l’esercizio delle opzioni assegnate ai di pendenti, e pagato dai dipendenti, e il valore nor male delle azioni al momento dell’esercizio del diritto (assegnazione). L’articolo 68, comma 6 del Tuir stabilisce infatti che costituisce «capital gain», tassato al 12,50%, il plusvalore dato dalla differenza tra il corrispet tivo percepito in sede di vendita e il valore di acquisto assoggettato a tassazione (rappresenta to, ora, anche dalla differenza positiva fringe benefit tassato tra il valore delle azioni al mo N. 35 - 12 settembre 2008 I piani di stock options consentivano al dipendente di acquistare titoli della società a condizioni di favore rispetto a quelle di mercato e quindi di lucrare sulla crescita prospettica di valore dei titoli della società stessa. In pratica veniva sfruttata un’agevolazione che «trasformava» un reddito tassato progressivamente (di lavoro dipendente) in un reddito assoggettato ad imposta sostituiva del 12,50% ed escluso, quindi, dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. mento dell’assegnazione e l’ammontare pagato dal dipendente). Per espressa previsione del successivo comma 24, le nuove disposizioni si applicano in relazione alle azioni «assegnate» a decorrere dal 25 giugno scorso e pertanto, la norma incide anche sui piani già deliberati e per i quali non sia ancora scaduto il periodo di «vesting» e cioè il periodo durante il quale il diritto di opzione non è esercitabile. Dal punto di vista contributivo, l’articolo 82, com ma 24bis del Dl n. 112/2008, modificando l’arti colo 27, comma 4, del Dpr n. 797/1995 relativo agli assegni familiari, ha escluso espressamente tali redditi dal calcolo della base imponibile a fini con tributivi. Per espressa previsione normativa, l’esclu sione dai contributi opera relativamente alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigo re del decreto che, pertanto, subiranno una maggio re imposizione rispetto alle norme precedenti, ma saranno contributivamente agevolate. Poiché come visto, le nuove norme si applicano alle assegnazioni intervenute dal 25 giugno scorso, nul la è cambiato per le stock options antecedenti a tale data e per le quali il dipendente aveva già esercitato l’opzione originariamente ricevuta mantenendo, tuttavia, il possesso delle azioni assegnate. A tale proposito si ricorda infatti che l’articolo 51, comma 1, lett. gbis), del Tuir prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azio ni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare pagato dal dipendente sia stato almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta ed inoltre: l’opzione non fosse esercitabile prima di un ve sting triennale; l’emittente delle azioni, al momento dell’opzione fosse quotata in mercati regolamentati; il beneficiario mantenga per almeno cinque anni dall’esercizio dell’opzione un investimento nelle azioni assegnate non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora non sussista anche una sola delle predet te previsioni (ad esempio perché il dipendente nei 23 RAPPORTO DI LAVORO Articoli 5 anni successivi a quello dell’assegnazione disin vesti un numero di azioni superiore a quello sopra indicato) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corri sposto dal dipendente al momento dell’assegna zione concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente e, pertanto, verrà assoggettato ad im posta progressiva e a contributi. Continuano invece a essere agevolati e quindi a non essere tassati, i piani di azionariato diffuso di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir. Imposta sul valore aggiunto (Iva) I commi da 28bis a 28quinquies dell’articolo 83 in commento sono stati inseriti in sede di conver sione del Dl n. 112/2008 allo scopo di evitare una censura comunitaria per la previsione conte nuta nell’articolo 19bis1), Dpr n. 633/1972 rela tivamente alla indetraibilità dell’Iva sulle presta zioni alberghiere e sulle somministrazioni di ali menti e bevande. I vari commi dell’articolo in commento prevedono infatti l’eliminazione di tale indetraibilità contenu ta nell’articolo 19bis1, comma 1, lett. e), Dpr n. 633/1972 ed operano, inoltre, un recupero del mancato gettito Iva mediante una nuova limitazio ne della deduzione del relativo costo. A tale fine vengono infatti introdotte modifiche agli artt. 109 e 54 del Tuir. N. 35 - 12 settembre 2008 24 Detraibilità totale dell’Iva (art. 83, commi 28bis e 28ter) Il comma 28bis dell’articolo 83 in commento prevede la soppressione dall’articolo 19bis1), comma 1, lett. e), della previsione che comporta la indetraibilità dell’Iva relativa «a prestazioni alber ghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effet tuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitu tivi di mense aziendali» rimanendo ora indetraibi le, se non forma oggetto dell’attività propria del l’impresa, solo l’Iva relativa a prestazioni di tra sporto di persone. Ai sensi del successivo comma 28ter la detraibili tà in commento si applica alle operazioni effettua te a partire dal 1° settembre 2008. Tale previsione normativa permette di effettuare le seguenti brevi considerazioni: Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE q l’integrale detrazione dell’Iva può essere eserci tata a condizione che la spesa relativa al pernotta mento alberghiero o alla somministrazione di pa sti e bevande sia inerente all’attività svolta dall’im presa (o dal professionista); q la nuova previsione normativa supera quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, che aveva ammesso la piena detraibilità delle spese di vitto e alloggio solo se sostenute in occasione di manife stazioni convegnistiche. La nuova norma si pone quindi come una disposizione di carattere genera le che potrà essere beneficiata anche dalle impre se poco interessate dal cd. «turismo congressua le», ma che, al contrario, sostengono molte spese per alberghi e ristoranti durante gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa; q la nuova norma si applica alle operazioni effet tuate a partire dal 1° settembre 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del Dpr n. 633/1972 ai pagamenti di fatture effettuati ovve ro, se precedente, alle fatture emesse, a decorrere da tale data. Ticket restaurant Vista la previsione generale di detraibilità si ritiene, ma sarebbe opportuna una conferma in tale senso, che la stessa valga anche per l’Iva al 4% applicata dalla società emittente i buoni pasto al datore di lavoro per l’utilizzo dei cd. ticket restaurant. Deducibilità limitata ai fini imposte dirette (commi 28quater e 28quinquies) A fronte del beneficio rappresentato dalla piena detrazione dell’Iva, il successivo comma 28quater dell’articolo 83, stabilisce una riduzione nella de ducibilità delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. I commi in commento modificano la deducibili tà sia con riferimento al reddito d’impresa che con riferimento al reddito di lavoro autonomo, con decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d’im posta coincidente con l’anno solare, dal 1° gen naio 2009. Deducibilità dei costi per le imprese Relativa mente ai soggetti che producono reddito d’impre sa, l’articolo 83, comma 28quater, lett. a), del provvedimento in commento, inserendo un nuovo periodo al comma 5 dell’articolo 109 del Tuir, prevede che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE alimenti e bevande(1) (diverse da quelle di cui all’articolo 95, comma 3 del Tuir) sia ridotta al 75%. Per effetto dell’esplicita deroga sopra indicata, nessuna limitazione è tuttavia prevista per le spe se di vitto e alloggio sostenute per trasferte effet tuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collabora zione coordinata e continuativa. Per tali spese disciplinate dall’articolo 95, com ma 3, del Dpr n. 917/1986 (Tuir) rimane ferma la totale deducibilità entro i limiti previsti dalla citata disposizione. Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. In merito alle spese in commento collegate alle trasferte dei dipendenti ci si chiede se, a seguito dell’introduzione delle nuove norme, sia ora più conveniente approntare un sistema di documenta zione interna che, per ogni spesa sostenuta tra quelle in commento in occasione della trasferta, obblighi i dipendenti a richiedere sempre la fattu ra, anziché la ricevuta fiscale. Tale procedura permetterebbe infatti la detrazio ne dell’Iva relativa (in proposito si segnala che (1) (2) l’intervenuta detraibilità dell’Iva a partire dal 1° settembre 2008 porta a dedurre un maggior co sto rispetto al passato nella considerazione che, poiché i limiti contemplati dall’art. 95 del Tuir devono intendersi al netto dell’Iva, gli stessi risul tano, ora, di fatto, incrementati)(2) con obbligo, tuttavia, di registrazione del documento non sol tanto ai fini della deducibilità del costo sostenuto in occasione della trasferta, ma anche ai fini della detraibilità dell’Iva. Deducibilità dei costi per i professionisti Per completezza di trattazione si ricorda che l’articolo 83, comma 28quater, lett. b), modificando l’arti colo 54, comma 5, Dpr n. 917/1986 (Tuir), a decorrere dal 1° gennaio 2009 prevede, ora, oltre alla consueta deducibilità (nel limite del 2% dei compensi) delle spese relative a prestazioni alber ghiere e di somministrazione di alimenti e bevan de, anche una limitazione della deducibilità al 75%. Nessuna modifica è stata introdotta relativamente alle spese di rappresentanza che, quindi, rimango no deducibili nel limite dell’1% dei compensi per cepiti. Acconti imposte dirette e Irap Ai sensi del comma 28quinquies, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2008, l’imposta dovuta per l’anno 2007 (valore di cui si tiene conto ai fini del computo automatico degli acconti) deve essere determinata tenendo conto dei limiti di deducibili tà sopra riportati. Comprese, si ritiene, le spese relative alle somministrazioni nelle mense aziendali e alle spese per alberghi e ristoranti «di rappresentanza». Infatti, mentre in precedenza l’Iva, essendo indetraibile, costituiva un costo da considerare nei limiti indicati, ora, ai fini del computo dei limiti indicati, per la deducibilità dei costi de quo, dovrà considerarsi solo il valore imponibile. S ERVIZI SMS servizio in abbonamento Servizio realizzato da Il Sole 24 Ore e A-Tono in collaborazione con TIM, VODAFONE, WIND e H3G per i rispettivi clienti (max 3 SMS/sett). Il costo di ogni SMS ricevuto è per i clienti TIM di 0,3098 € iva inclusa, per i clienti VODAFONE, WIND, 3 di 0,30 € iva inclusa. Per disattivare il servizio LAVORO OFF al 48224. Invia un SMS con: LAVORO al numero: 48224 N. 35 - 12 settembre 2008 SUL TUO CELLULARE L’ESCLUSIVO SERVIZIO GUIDA AL LAVORO NEWS Per Info www.ilsole24ore.com/mobile o 095/7365375. 25