3.1 Permessi per lavoratore con handicap

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3.1 Permessi per lavoratore con handicap
Handicap e legge 104
(aggiornamento agosto 2013)
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Handicap e
Legge 104
Edizione agosto 2013
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Handicap e legge 104
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Sommario
1. NOZIONI GENERALI ................................................................................................................... 3
2. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP .............................................. 3
3. COSA FARE PER FRUIRE DEI PERMESSI ................................................................................ 5
3.1 Permessi per lavoratore con handicap ....................................................................................... 5
3.2 Permessi per assistenza di figli e familiari con handicap.......................................................... 6
3.2.1 Assistenza figli minorenni con handicap ........................................................................... 6
3.2.2 Assistenza figli maggiorenni, coniuge, altri familiari con handicap .................................. 7
4 CONGEDO STRAORDINARIO .................................................................................................... 7
5 PART TIME E PERMESSI PER HANDICAP ................................................................................ 8
6 SEDE DI LAVORO ......................................................................................................................... 8
7 ASSEGNO ANNUALE ................................................................................................................... 8
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1. NOZIONI GENERALI
Secondo la legge1 una persona è disabile, ovvero ha un handicap, quando è affetta da un
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che provochi difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione. Le attuali normative non si limitano a stabilire le
facilitazioni economiche (assegni, pensioni, indennità), mirano piuttosto alla concreta integrazione
della persona, coordinando gli interventi tra diritti di relazione e diritti di solidarietà, cioè tra la
partecipazione alla vita collettiva e l’assistenza e la cura.
2. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP
Cosa bisogna fare per il riconoscimento dell’Handicap:
La certificazione medica
Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante per il rilascio
del certificato introduttivo. Il certificato medico ha validità 3 mesi.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura
delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è
affetto con l’indicazione dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Questo certificato – è questa
la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Il medico deve anche
stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi
esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per
l’abbinamento dei due documenti.
La domanda
Una volta in possesso del certificato introduttivo, il Cittadino può presentare la domanda di
accertamento. Può farlo autonomamente oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di
categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni. Potete rivolgervi al Patronato INCACGIL; l’indicazione delle Sedi è reperibile sul sito www.inca.it
In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda
che si sta presentando.
La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La
procedura informatica propone poi la data disponibile per la visita per l’accertamento presso la
Commissione dell’Azienda ASL.
Sono stati fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
 per l’effettuazione delle visite ordinarie sarebbe previsto un tempo massimo di 30 giorni (di
norma i tempi sono più lunghi) dalla data di presentazione della domanda;
 in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia
ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica
(visualizzato nel sito internet dell’INPS) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
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Sono tre i provvedimenti principali mirati alla concreta integrazione dei portatori di handicap: legge quadro sull’handicap n. 104/92,
modificata dalla L. 53/00; collocamento mirato dei disabili L. 68/99; sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/00.
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Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità
e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Tale richiesta deve essere fatta
dal medico.
La visita
La visita avviene presso la Commissione della ASL competente che, dal 1 gennaio 2010 è integrata
con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al
termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici
internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che
comportano l’esclusione di successive visite di revisione. Sono abilitati all’accesso a questi dati solo
alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
La verifica
Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, il verbale viene spedito
all’interessato da parte dell’INPS stesso. Si consiglia di richiedere, al termine della visita, il rilascio
del verbale provvisorio che consente di richiedere la fruizione dei permessi in attesa del verbale
definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio
del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale
dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei
successivi 20 giorni.
L’invio del verbale
L'INPS invia il verbale al Cittadino.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio
finale per gli usi amministrativi.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità
gestito dall’INPS.
Eventuali domande e visite precedenti
La Circolare INPS n. 131 del 28/12/2009 fornisce anche precisazioni rispetto alle domande
presentate prima del 31 dicembre 2009, o alle visite effettuate prima di quella data.
Le domande con visite effettuate dalle Commissioni ASL entro il 31 dicembre 2009, non entrano
nella nuova procedura e continuano ad essere gestite secondo l’iter precedente.
Al contrario, i verbali relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2009, con visite
effettuate dal 1 gennaio 2010, sono gestite con le nuove modalità informatiche.
Eventuali visite di revisione
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, dove cioè è
già prevista una revisione successiva, di rivolgersi comunque alla propria ASL per avere conferma
della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale,
decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi)
precedentemente concessi.
Eventuali ricorsi
Se non si condivide il parere sanitario espresso dalla commissione medica della ASL, è possibile
presentare il ricorso in via giurisdizionale, entro sei mesi dalla data del ricevimento del verbale della
visita di accertamento di invalidità.
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Se il ricorso viene respinto dal giudice, si è tenuti al pagamento delle spese processuali se nell’anno
precedente a quello della sentenza si sono superati i limiti di reddito previsti dalla legge.
3. COSA FARE PER FRUIRE DEI PERMESSI
Solo la connotazione di gravità dell’handicap (art. 3, comma 3, legge 104/92) è condizione per
l’accesso ai diritti connessi con le necessità di cura, sia che si tratti del disabile che lavora, sia di
coloro che assistono una persona con disabilità. La certificazione rilasciata dall’ASL specifica se
l’handicap è in situazione di gravità.
Per aver diritto ai congedi è necessario presentare, per via telematica, alla sede INPS competente
(con riferimento al luogo di residenza) la domanda utilizzando l’apposito modello corredata dal
certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità relativo
all’handicap proprio o del familiare che si assiste.
La decorrenza dei permessi può avvenire dal giorno successivo alla presentazione della domanda
all’INPS.
Il termine di scadenza dei permessi dipende da quanto indicato nel verbale di riconoscimento della
legge 104: se indicato che il verbale non è soggetto a rivedibilità, i permessi non hanno scadenza; se
nel verbale è indicata la data di revisione, nella domanda occorre inserire tale data.
Per poter fruire dei permessi occorre dare comunicazione all’azienda presentando apposita richiesta
scritta (Click qui per il modulo richiesta permessi retribuiti per lavoratori portatori di handicap
grave; Click qui per il modulo richiesta permessi retribuiti per assistenza al familiare portatore di
handicap grave) indicando la modalità di fruizione dei permessi, unitamente alla documentazione
presentata all’Inps (ricevuta di presentazione e copia del modulo per il datore di lavoro).
In attesa della convalida da parte dell’Inps, il lavoratore potrà fruire dei permessi previsti dalla
Legge 104-92 presentando l’attestazione dello stato di handicap in situazione di gravità rilasciato
dalla ASL di competenza. La certificazione provvisoria vale fino all’accertamento definitivo da
parte dell’Inps. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, i permessi fruiti saranno addebitati al
lavoratore.
3.1 Permessi per lavoratore con handicap
I lavoratori che siano affetti da un handicap in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire di
specifici permessi.
A scelta possono godere di 2 ore al giorno o in alternativa di 3 giorni al mese, frazionabili in 6
mezze giornate di durata pari alla metà dell’orario giornaliero di lavoro, non cumulabili in più mesi
anche se non utilizzati2.
La scelta tra le due ore e i tre giorni al mese va fatta nell’ambito di ciascun mese di calendario. Una
volta scelto il tipo di permesso (le due ore oppure i tre giorni mensili), non si può cambiare la
periodicità nel corso di quello stesso mese. In via eccezionale il passaggio da un regime all’altro
può essere consentito anche nel corso del mese se sopraggiungono esigenze improvvise che il
lavoratore è in grado di documentare: in tal caso, utilizzerà il tempo rimasto3.
I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico dell’INPS ed è anticipato dall’azienda), e sono
interamente coperti da contribuzione pensionistica figurativa. Possono essere collegati a ferie, altri
2
Il lavoratore può utilizzare questi giorni per se stesso e può usufruirne di altri per assistere un suo familiare, previa possibile visita
da parte dell’INPS. Mentre è possibile che un familiare convivente fruisca dei tre giorni se il lavoratore che utilizza i permessi ha
effettivo bisogno di assistenza e nel suo nucleo parentale non siano presenti altri in grado di fornirla. Al lavoratore handicappato
che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104/92 ed è genitore di un bambino di età inferiore ad un anno, spettano i
permessi per “allattamento”. Per approfondire la normativa sui permessi di allattamento consulta la nostra guida maternità e
paternità (click qui).
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Circolare INPS 37/99.
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permessi o aspettative. Un recente parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi
non possono recare discriminazioni normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13 a
mensilità ed altre mensilità aggiuntive4.
3.2 Permessi per assistenza di figli e familiari con handicap
Il personale ha diritto a usufruire di specifici permessi se assiste un figlio, minore o maggiorenne, o
il coniuge o altri familiari con un handicap in situazione di gravità, a condizione non si tratti di
disabili ricoverati a tempo pieno.
Ai genitori naturali sono equiparati i genitori adottivi e affidatari 5, salvo il caso del congedo
straordinario per il quale gli affidi sono diversamente regolamentati.
I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico dell’INPS ed è anticipato dall’azienda), e sono
interamente coperti da contribuzione pensionistica figurativa. Possono essere collegati a ferie, altri
permessi o aspettative. Un recente parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi
non possono recare discriminazioni normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13 a
mensilità ed altre mensilità aggiuntive6.
La Legge 183/2010 ha abrogato le condizioni di “continuità ed esclusività fissate nel caso in cui i
permessi fossero richiesti per l’assistenza a parenti ed affini con i quali non vi sia la convivenza,
consentendo quindi la fruizione dei permessi anche quando il familiare abiti distante.
Al lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del
lavoratore, potrà essere richiesta documentazione (titoli di viaggio, o altra documentazione idonea)
attestante, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
3.2.1 Assistenza figli minorenni con handicap
Per i figli tra 3 e 8 anni di età, il genitore ha diritto a:
 prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro con una retribuzione pari al 30% fino
al compimento degli 8 anni del bambino,
in alternativa
 2 ore di permesso giornaliere retribuite (un’ora se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle sei
ore)7.
Per i figli tra 3 e 18 anni di età, il genitore ha diritto a:
 tre giorni di permesso retribuito mensile, frazionabili anche ad ore con un minimo
giornaliero di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili nei mesi successivi.
Se nella famiglia ci sono più disabili gravi con più di tre anni d’età, il genitore lavoratore che
dà assistenza può cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite
massimo di tre giorni per soggetto. Si devono presentare tante domande quanti sono i figli
disabili gravi8.
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Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori.
Con le decorrenze specifiche individuate in merito all’ingresso del bambino in famiglia.
6
Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori.
7
E’ possibile la fruizione contemporanea da parte di un genitore dei permessi orari per l’assistenza di un figlio disabile da 0 a 3 anni
con i permessi di allattamento per un altro figlio. Vi è invece incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi di
allattamento per il medesimo figlio portatore di handicap. Per approfondire la normativa sui permessi di allattamento consulta la
nostra guida maternità e paternità (click qui).
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Circolare INPS n. 80/95. Naturalmente entrambi i genitori possono avere i giorni di permesso se decidono di assistere ognuno un
figlio.
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Condizioni di fruibilità dei genitori
Permessi e aspettativa sono utilizzabili dal genitore che lavora anche quando l’altro non lavora o
non ne ha diritto (casalinga, lavoro autonomo, disoccupato ecc.)9.
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, permessi e aspettative si devono fruire in maniera
alternativa10: è possibile che un genitore utilizzi l’astensione facoltativa e l’altro usufruisca dei
permessi orari, mentre non è ammesso che lo stesso genitore utilizzi aspettativa e permessi.
L’alternatività nell’uso dei permessi va anche intesa nel senso del monte mensile: è possibile che
entrambi i genitori usino contemporaneamente un giorno o mezza giornata di permesso purché il
monte complessivo rimanga invariato (tre giorni interi o sei mezze giornate).
I genitori, se entrambi lavoratori dipendenti, possono usufruire dei permessi anche quando il figlio
minore disabile vive con un altro familiare non lavoratore in grado di assisterlo.
3.2.2 Assistenza figli maggiorenni, coniuge, altri familiari con handicap
I genitori, il coniuge, il parente o l’affine entro il 3° grado11, che assistono una persona
handicappata in situazione di gravità12, hanno diritto ad utilizzare tre giorni di permessi retribuiti
mensili frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non
cumulabili nei mesi successivi.
Per i genitori valgono le regole generali, per cui ciascuno ne ha diritto anche se l’altro non lavora.
Sono applicabili altresì le condizioni di fruibilità previste per i figli minori.
Il permesso è riconosciuto nel caso in cui il familiare portatore di handicap non sia ricoverato e
tempo pieno presso istituti specializzati. Tuttavia i parenti e gli affini di un disabile, ricoverato a
tempo pieno, hanno il diritto di fruire del permesso per portare il disabile ad effettuare visite
mediche o terapie specialistiche non effettuabili all’interno della struttura in cui sono ricoverati
producendo attestazione medica dell’avvenuta visita.
4 CONGEDO STRAORDINARIO
Il decreto legislativo 151 del 23/3/01 prevede che i genitori naturali o adottivi possono usufruire
alternativamente di un congedo straordinario fino ad un massimo di 2 anni, per assistere il figlio
anche maggiorenne con un handicap in situazione di gravità.
Il diritto è riconosciuto anche ai genitori affidatari, purché si tratti di disabile minore e i beneficiari
siano indicati espressamente nel provvedimento di affidamento.
La sentenza della Corte di cassazione n. 19 del 26 gennaio 2009 estende il concetto di
famigliare convivente ai genitori, fratelli e sorelle conviventi. In base a questa sentenza
possono usufruirne anche il coniuge, in mancanza un fratello o una sorella, in mancanza
anche un figlio, sempre con il requisito della convivenza, Facendo click qui trovate il testo
integrale della sentenza con rimandi a vari approfondimenti ovvero con l’eventuale “dimora
temporanea”, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile,
richiedendo l’iscrizione al “Registro delle popolazione temporanea” (Art. 32 D.P.R. n. 223/89).
Vi ricordiamo che il congedo deve iniziare entro 60 giorni dalla richiesta e l’utilizzo è svincolato da
esigenze di servizio. Il periodo è frazionabile (in mesi, settimane, giorni). Il congedo straordinario
9
Se il padre è lavoratore autonomo e la madre è dipendente, a quest'ultima spettano il prolungamento dell'astensione facoltativa, i
permessi orari ed i permessi giornalieri. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre dipendente, quest'ultimo ha solo i
permessi giornalieri (Consiglio di Stato n. 65 del 14/11/96).
10
Occorre la certificazione dell’altro datore di lavoro o un’autodichiarazione all’atto della richiesta.
11
I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso (es: madre e
figlia: 1° grado, nonno e nipote: 2° grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1° grado non c’è (i fratelli
sono di 2° grado, i nipoti ex fratre di 3°). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo.
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Compresi i disabili che lavorano e usufruiscano dei permessi previsti (3 giorni o 2 ore), a condizione che abbiano effettiva
necessità e che nel nucleo familiare non sia presente un'altra persona che può fornire assistenza.
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non può essere utilizzato contemporaneamente ai permessi, all’astensione facoltativa, ai riposi
giornalieri. Se un genitore usufruisce del congedo straordinario, l’altro non può utilizzare il congedo
parentale.
Spetta una retribuzione pari all’ultima percepita prima del congedo e il periodo è coperto
dall’accredito della contribuzione figurativa. La somma complessiva (retribuzione + contribuzione)
non può superare in un anno la cifra di € 46.836,00 rivalutata annualmente13.
Per avere diritto al congedo straordinario è necessario presentare la domanda, per via telematica,
alla sede INPS competente.
Per poter fruire del congedo straordinario occorre dare comunicazione all’azienda presentando
apposita richiesta scritta (Click qui per il modulo richiesta di congedo straordinario per assistenza
del familiare portatore di handicap grave) unitamente alla documentazione presentata all’INPS.
5 PART TIME E PERMESSI PER HANDICAP
Per il personale a part time orizzontale, il permesso mensile di 3 giorni è usufruibile per intero,
mentre il numero delle ore di permesso va commisurato alla durata dell’orario di lavoro giornaliero
e, cioè, 2 ore se l’orario di lavoro è di almeno sei ore e 1 ora quando l’orario è inferiore a sei ore.
Per il personale a part time verticale, invece, il permesso mensile di 3 giorni va ridimensionato
proporzionalmente al numero dei giorni della prestazione lavorativa, mentre il permesso di 2 ore
spetta per ogni giorno di lavoro svolto.
6 SEDE DI LAVORO14
Il lavoratore disabile o chi assiste un figlio o un familiare con handicap ha diritto a:
 scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio15;
 a non essere trasferito ad altra sede senza consenso.
7 ASSEGNO ANNUALE
La contrattazione di Gruppo prevede, per il coniuge o per i figli, o persone ad essi equiparati a
carico del dipendente, la corresponsione di un assegno annuale di € 2.300 entro il mese di giugno a
fronte di documentazione medica che attesti l’handicap in situazione di gravità. (Click qui per la
circolare aziendale)
Questa guida è redatta a cura della nostra esperta Marina Guglielmetti
Per qualunque quesito puoi rivolgerti direttamente a lei scrivendole a:
[email protected]
13
Importo previsto per il 2013. Circolare INPS n. 22 dd. 08/02/2013.
Il concetto di sede di lavoro non coincide sempre con quello di unità produttiva, che nel nostro CCNL è il Comune. Per esempio, in
un’area metropolitana, la sede di lavoro coincide con il singolo punto operativo e comunque con un ambito territoriale circoscritto.
15
Legge 104/92 art. 33 comma 5.
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