53. BONUS MOBILI

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53. BONUS MOBILI
BONUS MOBILI: gli anticipi sull’acquisto del mobilio
erogati prima della datat di inizio lavori di
ristrutturazione.
Quesito n.53 del 17.03.2015
DOMANDA:
“salve a dicembre 2013 ho firmato un compromesso devo fare il rogito ad aprile 2014 ad
oggi 19 febbraio ho dato degli anticipi su elettrodomestici e divano, iniziero' la
ristrutturazione al rogito .perdero' questi anticipi dati 600euro? ma potro' recuperare la
restate parte 2000euro con la fattura sempre divano ed elettrodomestici?
il restante arredamento che devo comprare posso dare adesso gli anticipi o e' meglio
aspettare il rogito ed cia..come funziona con agenzia delle entrate ? grazie buona serata”
***
RISPOSTA:
Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito e per la fiducia
accordatami. Con riferimento al suo quesito, Le rammento che: la detrazione IRPEF per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo "dell'immobile
oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento" o "bonus mobili") è stato
introdotto dall’art.16 comma 2 del DL 63 del 04.06.2013 (conv. Legge n.90 del
03.08.2013).
Successivamente, detta norma è stata oggetto di modifiche ad opera:
•
dell'art. 1 co. 139 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
•
dell'art. 7 co. 2-bis e 2-ter del DL 28.3.2014 n. 47 (conv. L. 23.5.2014 n. 80);
•
dell’art. 1 co. 47 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Nello specifico la “Legge di Stabilità 2015” ha previsto, tra l’altro, che:
•
la detrazione del 50% spetti per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015;
La detrazione in commento, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare
della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Requisito fondamentale per usufruire della detrazione Irpef del 50% è che
l’acquisto abbia per oggetto mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il
31 dicembre 2015.
Per avere suddetta agevolazione fiscale è, inoltre, indispensabile aver realizzato
una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), o su singole unità
immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se
detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi
edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre anche l'acquisto di un nuovo
frigorifero).
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale,
invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per
l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni
amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli
interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In altre parole, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo
per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve predisporre e conservare (senza
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
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erogati prima della datat di inizio lavori di
ristrutturazione.
Quesito n.53 del 17.03.2015
inviarla all’agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiesta dell’amministrazione) la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr
445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi
non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con
l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.
Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo
orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le
risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto
ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La
prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata
con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del
professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere
opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’ Agenzia
delle Entrate territorialmente competenti.
(risposta del 17.03.2015)
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