Procedure più snelle e mirate per i novel food
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Procedure più snelle e mirate per i novel food
Inchiesta ■ Stefania Milanello Procedure più snelle e mirate per i novel food Il nuovo regolamento vuole migliorare le condizioni affinché le aziende possano introdurre alimenti nuovi e innovativi sul mercato dell’Unione europea, senza abbassare il livello di sicurezza alimentare U n novel food, ovvero un nuovo prodotto o ingrediente alimentare, è un alimento che non veniva consumato, del tutto o in quantità significativa e riscontrabile, nell’Unione europea prima del maggio 1997, data dell’entrata in vigore della prima normativa sui nuovi prodotti alimentari. L’uso alimentare richiede l’accertamento preventivo della sicurezza per l’eventuale successiva autorizzazione alla commercializzazione. Può trattarsi di prodotti alimentari nuovi e innovativi o derivati dall’applicazione di nuovi processi di produzione e tecnologie, nonché di alimenti tradizionalmente consumati al di fuori dell’UE. Lo scorso 16 novembre 2015 è stato approvato il nuovo regolamento, il 2283/2015, sui novel food, che sostituisce e aggiorna il precedente regolamento (CE) 258/97, rispondendo alle esigenze di semplificazione della normativa europea e adeguandosi agli sviluppi 20 il latte • marzo 2016 intervenuti nell’UE dagli anni ‘90 a oggi. Le nuove norme si applicheranno dopo due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (dal 1° gennaio 2018, salvo alcune disposizioni entrate in vigore il 31 dicembre 2015). Principali cambiamenti Intenzione del nuovo regolamento è di rendere più efficiente la procedura di autorizzazione, consentire una distribuzione più rapida di prodotti alimentari sicuri e innovativi sul mercato ed eliminane inutili ostacoli agli scambi, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza alimentare. Verrà quindi creato un sistema di autorizzazione centralizzato allo scopo di consentire una maggiore certezza ai richiedenti che intendono ottenere un’autorizzazione per un nuovo prodotto alimentare, semplificando e velocizzando il processo di autorizzazione. L’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, effettuerà una valuta- zione scientifica dei rischi per le domande relative ai nuovi prodotti alimentari, mentre la Commissione europea gestirà i fascicoli di ogni richiedente e presenterà le proposte per l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari risultati sicuri. L’uso di nuovi prodotti alimentari nell’UE verrà approvato solo se questi non presentano rischi per la sanità pubblica, il loro uso non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale quando sostituiscono un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore. Prima di venire autorizzati devono essere sottoposti a una valutazione scientifica che ne garantisca la sicurezza. L’autorizzazione definisce le condizioni per il loro uso, la loro designazione come prodotti o ingredienti alimentari e i requisiti di etichettatura. Le domande, la cui valutazione non è stata ultimata al momento dell’applicazione del nuovo regolamento, saranno disciplinate dal nuovo regolamento. Ciò significa che la Commissione completerà la valutazio- Agevolare le imprese mantenendo la sicurezza La Commissione europea fa sapere che: “Il nuovo regolamento sui nuovi prodotti alimentari intende migliorare le condizioni affinché le imprese possano più facilmente introdurre prodotti alimentari nuovi e innovativi sul mercato dell’UE, mantenendo allo stesso tempo un elevato livello di sicurezza alimentare per i consumatori europei. Esso offrirà una scelta più ampia di prodotti alimentari ai consumatori e un contesto più favorevole affinché l’industria agroalimentare – il secondo principale settore di impiego in Europa – possa beneficiare dell’innovazione, fattore positivo per la crescita e l’occupazione. La Commissione ha rivisto la legislazione sui nuovi prodotti alimentari perché l’attuale regolamento risale a quasi 20 anni fa. Da allora gli sviluppi tecnologici e i pareri scientifici hanno subito una notevole ne di tali richieste. Il nuovo regolamento introduce inoltre una nuova procedura di valutazione per agevolare gli scambi di alimenti tradizionali provenienti da Paesi extraeuropei, ma considerati nuovi prodotti alimentari nell’UE. Ovvero, se si può storicamente dimostrare che l’alimento tradizionale in questione è sicuro e nessuno Stato membro dell’UE o l’Efsa esprimono timori sulla sua sicurezza, l’alimento tradizionale verrà autorizzato a essere immesso sul mercato sulla base di una notifica da parte dell’operatore del settore alimentare. Nonostante l’approvazione all’immissione sul mercato, uno Stato membro può sospendere o limitare provvisoriamente la commercializzazione e l’uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare, se ritiene che possa costituire un pericolo per la salute, in base alle disposizioni di salvaguardia della legislazione alimentare generale. Se così fosse, le autorità degli Stati membri dovranno informare la Commissione, che svolgerà un’indagine sulla misura di protezione dello Stato membro. Se un prodotto alimentare risulta essere rischioso per i consumatori, la Commissione può immediatamente sospenderne l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE. Il nuovo regolamento si occupa anche di disposizioni in materia di protezione dei dati, precisando che le prove scientifiche recenti e i dati protetti da proprietà in- © European Union , 2015/Source: EC-Audiovisual Service/Foto: Etienne Ansotte evoluzione. Pertanto, al fine di ridurre l’attuale durata (3 anni e mezzo in media) della procedura di autorizzazione, le norme dell’UE devono essere aggiornate. La Commissione aveva già proposto una revisione nel 2008, ma allora non era stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo”. Semplificata la procedura di autorizzazione Barbara Klaus, avvocato, partner di Roedl&Patner (in foto) e Giorgia Simonetti, avvocato, senior associate di Roedl&Partner Oggi, chi è interessato a portare alghe, olio di semi di coriandolo o addirittura insetti o nanomateriali sulle tavole degli europei, dovrà confrontarsi con il nuovo regolamento (UE) 2283/2015 relativo ai nuovi alimenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in sostituzione del precedente Regolamento (CE) 258/97, che ha disciplinato l’uso dei nuovi alimenti durante gli ultimi 20 anni. La normativa sui nuovi alimenti mira a garantire la libera circolazione di alimenti sani e sicuri all’interno dell’Unione europea, e a tal fine stabilisce un insieme di regole che collegano la sicurezza di un determinato alimento considerato nuovo al suo consumo pregresso e significativo, senza che siano emersi effetti sfavorevoli per la salute umana. In caso contrario, la sicurezza dell’alimento deve essere accertata, indipendentemente dal fatto che gli alimenti e/o gli ingredienti alimentari siano già in commercio al di fuori dell’Unione europea. Il nuovo regolamento definisce i criteri da seguire per determinare se un prodotto sia o meno da considerare un “novel food” e semplifica le procedure piuttosto complesse e frammentate nei diversi Stati Membri, previste finora per l’autorizzazione alla loro commercializzazione all’interno dell’Unione Europea. Grazie a un nuovo sistema centralizzato, infatti, la valutazione della sicurezza e l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari sarà sottoposta direttamente alla valutazione della Commissione Europea, la quale a sua volta, in caso consideri che vi siano possibili effetti sulla salute umana, potrà coinvolgere l’Efsa per il rilascio di un parere scientifico nel quale valuterà i casi in cui un alimento sia responsabile di avere un effetto sulla salute umana, in particolare dei gruppi vulnerabili della popolazione come bambini e donne incinta. I novel foods già autorizzati continueranno a essere commercializzati e saranno iscritti nell’elenco dell’Unione europea dei nuovi prodotti alimentari. Il nuovo regolamento, che troverà applicazione dall’1.1.2018, fatta eccezione per alcuni articoli che regolano la procedura di determinazione di un nuovo alimento, che si applicheranno invece a decorrere dal 31.12.2015, mostra anche un’apertura all’accesso al mercato europeo per gli “alimenti tradizionali provenienti dai Paesi terzi” che hanno una “storia di uso alimentare sicuro”, ovvero che sono stati consumati in un paese terzo per almeno 25 anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone, prevedendo delle procedure di notifica in alternativa all’autorizzazione vera e propria, che potrà essere richiesta nel caso in cui il prodotto non venga iscritto nell’elenco dell’Unione. il latte • marzo 2016 21 Inchiesta dustriale non potranno essere utilizzati a beneficio di un’altra domanda per un periodo di 5 anni dopo l’autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare. Queste disposizioni in materia di protezione dei dati dovrebbero contribuire a proteggere gli interessi delle aziende che producono nuovi prodotti innovativi e aiutare a promuovere l’innovazione nel settore alimentare. Nanomateriali ed etichettatura Foto di Lucio Rossi per EFSA, Studio Valle Progettazioni, Art & Build, Manens -Tifs, Pool Engineering, Art Ambiente Risorse e Territorio Il nuovo regolamento prende in considerazione anche i nanomateriali che potranno essere utilizzati nei nuovi alimenti. In particolare, precisa che per questi dovrà essere richiesta un’autorizzazione di nuovo prodotto alimentare prima di essere utilizzati negli alimenti. La loro sicurezza, come quella degli altri novel food dovrà essere valutata dall’Efsa. I richiedenti devono inoltre dimostrare che per testare i nanomateriali ingegnerizzati per cui si richiede l’autorizzazione sono stati utilizzati i metodi di prova più aggiornati. Per quanto riguarda l’etichettatura, i nuovi prodotti alimentari devono segui- re quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1169/2011, anche se per informare correttamente il consumatore possono essere richiesti ulteriori requisiti specifici per l’etichettatura dei nuovi prodotti alimentari. L’etichetta deve indicare il nome del prodotto alimentare e, nel caso, precisarne le condizioni d’uso. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute fanno riferimento allo specifico regolamento (CE) n. 1924/2006. Alcuni dei prodotti finora autorizzati Tra il 1997 e il 2014 sono state presentate circa 170 domande di autorizzazione in tutta l’Unione europea, per una media di 7-10 domande all’anno. Finora è stato autorizzato l’uso di circa 90 nuovi prodotti alimentari. I nuovi prodotti alimentari autorizzati comprendono prodotti tradizionalmente consumati in Paesi extraeuropei, come i semi di chia (ricchi di acidi grassi omega-3), e alimenti ottenuti utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, come i prodotti lattieri trattati termica- Garantire la sicurezza alimentare semplificando le procedure di autorizzazione e facilitando gli scambi con Paesi terzi Valeria Di Giorgi Gerevini, direzione generale igiene, sicurezza alimenti e nutrizione, dirigente farmacista, alimenti particolari, integratori e novel food, ministero della Salute Le procedure di autorizzazione definite dal regolamento (CE) n. 258/97 si sono rivelate negli anni complesse e lunghe (durata media da 16 mesi a 60 mesi con alcune ancora non concluse), creando evidenti difficoltà soprattutto alle piccole e medie imprese o ai Paesi terzi. Inoltre, le categorie elencate facevano, a volte, sorgere dubbi interpretativi tra gli Stati membri, poiché non erano sufficientemente esaustive rispondendo alle esigenze di tutela della sicurezza alimentare di un periodo storico in cui non si potevano prevedere i progressi tecnologici attuali o le modifiche culturali intervenute nel frattempo nell’UE. Per questi motivi già nel 2008 la Commissione Europea aveva avanzato una prima proposta di modifica del reg. (CE)258/97, ripresentandola, con alcune modifiche, nel 2013. È questa ultima proposta che ha portato alla nuova norma approvata, dopo due anni intensi di lavoro a livello europeo da parte di tutti gli attori coinvolti dagli Stati Membri al Parlamento Europeo. La norma definisce un’unica procedura centralizzata di autorizzazione dei nuovi prodotti, e una procedura semplificata più rapida per quanto riguarda i prodotti alimentari provenienti da Paesi terzi con uso tradizionale sicuro da molti anni. 22 il latte • marzo 2016 Le valutazioni di sicurezza sono affidate esclusivamente all’Efsa, a differenza dell’attuale procedura che vedeva duplicata tale valutazione tra gli Stati membri, prima, e l’Efsa poi. Le categorie di nuovi prodotti alimentari vengono chiarite e aggiornate. La decisione autorizzativa poi non è più destinata al richiedente ma al prodotto/ingrediente alimentare, garantendo però una autorizzazione per un periodo di cinque anni destinata al solo richiedente per particolari prodotti derivanti da innovazione tecnologica. La definizione di alimenti derivanti o contenenti nanomateriali viene inclusa in questo regolamento e eliminata dal reg. (UE) 1169/2011: tale spostamento è più coerente con le finalità di tutela e garanzia di sicurezza del consumatore della norma sui novel food. Quindi, la nuova norma novel food continua a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute semplificando le attuali procedure di autorizzazione e facilitando gli scambi di alimenti tradizionali dai Paesi terzi. Critica una valutazione sulla sicurezza basata solo su aspetti culturali tradizionali Rolando Manfredini, responsabile sicurezza alimentare di Coldiretti L’approvazione da parte del Parlamento Europeo del regolamento 2015/2283 che stabilisce norme per l’immissione di nuovi alimenti nel mercato dell’Unione, i cosiddetti novel food, impone un’attenta valutazione delle indicazioni regolamentari, stante la complessa articolazione e gli aspetti specifici da considerare. Innanzitutto la normativa chiarisce che tali prodotti non originano solo dalla presenza di tecnologie e processi produttivi nuovi, ma sono il risultato dell’effetto che tali processi producono sul prodotto finale, che deve essere significativamente diverso rispetto all’equivalente tradizionale sugli aspetti nutrizionali, compositivi, strutturali. Inoltre riguarda alimenti tradizionali di Paesi terzi che possono vantare e dimostrare una sicurezza d’uso. Pertanto esiste l’esigenza che qualsiasi nuovo cibo, ma anche qualsiasi nuova tecnica di produzione o trattamento o tecnologia in campo alimentare che influisce su proprietà nutrizionali, debbano essere sottoposti all’approvazione prima di essere diffusi in Europa. Occorre tener presente che una corretta alimentazione non può prescindere dalla realtà produttiva e culturale locale nei Paesi del terzo mondo come in quelli sviluppati. A questo principio, per esempio, non possono sfuggire neanche bruchi, coleotteri, formiche o mente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Altri esempi includono i fitosteroli in prodotti lattiero caseari, il “salatrim”, un grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA derivato dalle microalghe e un succo di frutta prodotto ad alta pressione, quale esempio di alimento derivato da nuovi processi di produzione. Un novel food di origine lattiero-casearia è la lattoferrina bovina, una proteina del siero in grado di svolgere numerose attività biologiche. Il novel food è commercializzato nella sua forma isolata e pura, per essere utilizzato come ingrediente per integratori alimentari, infant e follow-on formula, alimenti dietetici per scopi medici speciali e nutrizione sportiva per citarne solo alcuni. Per infanti di età di 0-6 mesi è stata stimata l’assunzione di circa 200 mg per kg peso corporeo e 1,2 g al giorno. Per gli adulti l’assunzione giornaliera è circa 1,4-3,4 g. Un altro novel food, il Clarinol, è prodotto da olio di cartamo per saponificazione, isomerizzazione dell’acido linoleico cavallette a scopo alimentare che anche se iperproteici sono però molto lontani dalla realtà culinaria nazionale. Per il loro via libera al consumo c’è stato addirittura un importante endorsement della Fao che in un recente studio li classifica come il cibo del in condizioni alcaline e successiva riesterificazione con glicerolo. Può essere utilizzato come ingrediente per prodotti a base di latte, yogurt o bevande a base di frutta per consumatori adulti. I dati disponibili su animali, ma non su umani, non indicano un rischio di genotossicità, tossicità riproduttiva, carcinogenicità o allergenicità. L’assunzione di una dose giornaliera di 3,75 g al giorno di Clarinol (corrispondente a 3,0 g CLA), fino a sei mesi, è considerata sicura, mentre la sicurezza per periodi più lunghi non è stata dimostrata. Infine, gli esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) dell’Efsa hanno espresso parere favorevole su un latte trattato con UV, come nuovo novel food. Si tratta di latte vaccino (intero, parzialmente scremato o scremato) al quale viene applicato un trattamento con raggi ultravioletti dopo la pastorizzazione al fine di prolungarne la shelf life. Questo trattamento inoltre aumenta la concentrazione di vitamina D3 attraverso la conversione futuro perché stima che fanno parte delle diete tradizionali di almeno due miliardi di persone e che potrebbero quindi essere essenziali per combattere la fame. È tuttavia abbastanza critica una valutazione sulla sicurezza di questi prodotti basata solo su aspetti culturali tradizionali di popolazioni molto diverse, in termini di storia e cultura del cibo, rispetto a quella dell’Unione europea e in particolare dell’Italia. La realtà che emerge da una analisi Coldiretti/Iprmarketing è che solo l’8% gli italiani assaggerebbe gli insetti mentre il 7% si farebbe tentate dai ragni fritti e solo il 19% non esiterebbe a mettere nel piatto la carne di coccodrillo. del 7-deidrocolesterolo. In particolare tale vitamina sarebbe presente nel latte intero nella concentrazione di 0,5-3,2 mg/100 g, nel latte parzialmente scremato 0,1-1,5 mg/100 g e nel latte scremato in tracce, mentre il numero di microorganismi vitali sarebbero inferiori a 100 ufc/mL. Il gruppo target è la popolazione in generale, con l’esclusione dei bambini fino a 1 anno di età. Il richiedente ha fornito dati relativi alla composizione in macro e micro-nutrienti nel latte sottoposti a trattamento UV. Oltre alla vitamina D3, non vi erano differenze significative nel contenuto di nutrienti di latti trattati con UV rispetto al latte utilizzato come controllo. Dai dati forniti, il gruppo di esperti ritiene che la composizione nutrizionale del nuovo latte, la sua qualità microbiologica e il trattamento UV utilizzato non siano un problema per la sicurezza e che il rischio di reazioni allergiche non sia dissimile da quello associato al latte convenzionale. ^ © RIPRODUZIONE RISERVATA il latte • marzo 2016 23