CONTRATTO RIVENDITA BIGLIETTI EXPO 2015 Il presente

Transcript

CONTRATTO RIVENDITA BIGLIETTI EXPO 2015 Il presente
CONTRATTO RIVENDITA BIGLIETTI EXPO 2015
Il presente Contratto, datato _____________ [data], è stipulato tra:
(1)
EXPO 2015 S.p.A., società Italiana con sede legale in Via Rovello 2, Milano,
capitale sociale Euro 10.120.000,00, codice fiscale e partita IVA numero
06398130960 (“Expo”)
(2)
_________________,
società
___________
con
sede
legale
in
_____________________, capital sociale Euro ________________, codice
fiscale e partita IVA numero ___________________ (“Rivenditore
Autorizzato”).
PREMESSE
(A)
Il Bureau International des Expositions (“BIE”) ha selezionato Milano, Italia, quale
città ospitante per l’Esposizione Universale 2015 (“Esposizione Universale”),
con tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” (“Tema”), ed ha incaricato Expo
quale responsabile esclusivo dell’organizzazione dell’Esposizione Universale
stessa;
(B)
l’Esposizione Universale avrà durata di tempo limitata e capienza di visitatori
anch’essa limitata in relazione ai flussi di accesso e per motivi di sicurezza. Di
conseguenza, il numero di Biglietti (come di seguito definiti) disponibili per i
visitatori sarà limitato. Expo è, pertanto, interessata a scegliere i migliori e più
efficienti rivenditori di biglietti, al fine di assicurare il successo dell’Esposizione
Universale;
(C)
Expo intende affidare la rivendita dei Biglietti per l’ammissione all’Esposizione
Universale a rivenditori professionali di biglietti;
(D)
il Rivenditore Autorizzato è interessato ad ottenere da Expo il diritto di
promuovere, vendere e distribuire i Biglietti, conformemente ai termini ed alle
condizioni del presente Contratto (come di seguito definito);
In considerazione dei reciproci impegni contenuti nel presente Contratto ed in conformità
con i seguenti termini e condizioni, le Parti concordano quanto segue:
1.
DEFINIZIONI
Salvo che non sia diversamente previsto, i seguenti termini, quando utilizzati nel presente
Contratto con iniziale maiuscola, avranno il significato di seguito specificato:
“Articolo” significa ciascun articolo del Contratto.
“BIE” significa Bureau International des Expositions.
“Biglietti a Data Aperta” significa i Biglietti validi per un giorno a scelta durante il periodo
di apertura dell’Esposizione Universale e per cui la data in cui il Detentore del Biglietto
visiterà l’Esposizione non è ancora stata identificata.
“Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” ha il significato di cui Articolo 9.3.
“Biglietti Gratuiti” significa Biglietti che garantiscono l’accesso all’Esposizione
Universale senza il pagamento di corrispettivo che possono essere utilizzati (i) dai
bambini sino all’età di 4 (quattro) anni (per chiarezza, il bambino avrà diritto all’uso del
Biglietto Gratuito se, alla data della visita all’ Esposizione Universale avrà meno di 4
anni), (ii) da coloro che assistono persone disabili (massimo una persona per ciascuna
persona disabile) o (iii) da altre specifiche categorie di persone individuate di volta in
volta da Expo.
“Biglietto a Data Fissa” significa un Biglietto che consente al portatore di accedere
all’Esposizione Universale in una particolare data. Il Biglietto a Data Fissa non è soggetto
al Processo di Redeem. Il Detentore di un Biglietto a Data Fissa non potrà modificare la
data indicata sul relativo Biglietto, data in cui questi ha diritto di accedere all’Esposizione
Universale. Nel caso in cui il Detentore del Biglietto non utilizzasse il Biglietto a Data
Fissa nella relativa data, questi non sarà legittimato a ricevere alcun risarcimento né ad
utilizzare il Biglietto a Data Fissa in una data diversa, anche se il mancato utilizzo del
Biglietto a Data Fissa fosse causato da causa non imputabile al Detentore del Biglietto.
“Biglietto Stand-alone” significa un singolo Biglietto, commercializzato e venduto senza
Servizi o Prodotti.
“Biglietto” significa un documento la cui presentazione consente al portatore di accedere
all’Esposizione Universale. Lo stesso può essere in formato elettronico, generato a
computer, ovvero in formato stampato cartaceo convenzionale. Nel caso in cui il Biglietto
sia un Biglietto a Data Aperta, affinché lo stesso attribuisca il diritto ad accedere al
Detentore del Biglietto, dovrà essere riscattato ai sensi del Processo di Redeem. In caso
il Biglietto a Data Aperta non fosse sottoposto a Processo di Redeem, al Detentore del
Biglietto non sarà garantito l’accesso all’Esposizione Universale
“Categorie di Biglietti” significa le categorie e le tipologie di Biglietti indicate all’Allegato
D, che possono essere acquistate dal Pubblico attraverso il Rivenditore Autorizzato.
“Condizioni Generali” significa le Premesse e gli Articoli da 1 a 34 del Contratto.
“Contratto” significa questo contratto inclusi tutti i suoi Allegati.
“Controversia” significa qualunque lite, controversia, pretesa nascente da o connessa al
Contratto, inclusa qualsiasi pretesa relativa alla stipula, validità o scioglimento, o i
rapporti contrattuali costituti ai sensi del presente Contratto.
“Convenzione BIE” significa la convenzione firmata a Parigi in data 22 Novembre 1928
relativa alle esposizioni universali (come di volta in volta modificata).
“Corrispettivo” significa il corrispettivo pagato da Expo al Rivenditore Autorizzato ai
sensi dell’Articolo 14.
“Data di Inizio Vendite B2B” significa la data a partire dalla quale la Piattaforma B2B
sarà operativa, essendo tale data prevista entro il 31.12.2014. La data esatta della Data
di Inizio Vendite B2B sarà comunicata da Expo al Rivenditore Autorizzato per iscritto con
un preavviso di 7 giorni.
2
“Data di Inizio Vendite B2C” significa la data a partire dalla quale il Pubblico potrà
acquistare Biglietti sul Sito Expo attraverso la Piattaforma B2C. Tale data è prevista
entro il 31.12.2014.
“Dati Personali” significa qualsiasi informazione personale, relativa ad un soggetto
identificato o identificabile, trattata dal Rivenditore Autorizzato in conseguenza della
vendita e distribuzione dei Biglietti ai sensi del Contratto.
“Detentore del Biglietto” significa chiunque abbia acquistato ovvero sia in possesso del
Biglietto e lo presenti per accedere all’Esposizione Universale ovvero eserciti i diritti
inerenti allo stesso.
“Durata” ha il significato di cui all’Articolo 21.1.
“Esposizione Universale” ha il significato di cui alla Premessa A.
“Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori ” significa i
termini e le condizioni (di cui all’Allegato D) del contratto relativo alla vendita di ciascun
Biglietto che disciplinano il rapporto tra il Detentore del Biglietto ed Expo, le quali saranno
stampate su ciascun Biglietto.
“Expo” significa EXPO 2015 S.p.A.
“Informazioni Riservate” significa informazioni su qualsiasi mezzo di comunicazione
(orale, scritto, immagazzinate su supporti elettronici o magnetici o in qualsiasi altra forma
leggibile con strumenti informatici) relative alle attività o alle operazioni di una Parte del
Contratto (incluse informazioni sulle parti contraenti, i termini del presente Contratto e la
proprietà intellettuale o industriale della Parte) o connesse all’Esposizione Universale, di
cui le altri Parti siano informati circa la loro natura di informazioni riservate o possano
ragionevolmente ritenerle riservate o aventi natura commerciale sensibile, in ogni caso
restando esclusa qualsiasi informazione che sia o che divenga di dominio pubblico,
purché non per effetto di divulgazione non autorizzata da parte dell’altra Parte o
comunque di un terzo che riceva le Informazioni Riservate da una Parte in violazione del
presente Contratto.
“Interesse” significa l’interesse maturato al tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi, come
pubblicato sul Sole 24 Ore o altro autorevole quotidiano di finanza Italiano il giorno in cui
il pagamento sarebbe stato dovuto ai sensi del Contratto, incrementato del 3% (tre per
cento).
“Lista Iniziale Prezzi Biglietti” ha il significato di cui all’Articolo 10.2.
“Obiettivo Minimo di Vendite” ha il significato di cui Articolo 8.4 ed all’Allegato A.
“Parte” significa ciascuna parte del presente Contratto.
“Partner e Sponsor” significa quei soggetti che stipuleranno con Expo accordi di
sponsorizzazione o di partnership.
“Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti” ha il significato di cui
all’Articolo 7.4.
“Piattaforma B2B” significa il network extranet attraverso cui il Rivenditore Autorizzato
potrà integrare i propri canali di distribuzione B2B e B2C, genererà e potrà stampare o
inviare i Biglietti. Expo fornirà al Rivenditore Autorizzato una username ed una password
3
non appena possibile. La Piattaforma B2B sarà inoltre utilizzata per fornire informazioni
al Rivenditore Autorizzato.
“Piattaforma B2C” significa il network extranet, accessibile attraverso il Sito Expo,
attraverso cui il Pubblico potrà acquistare e stampare i Biglietti.
“Prezzo Facciale” significa l’ammontare indicato quale prezzo facciale del Biglietto sul
Biglietto stesso, come approvato dalla SIAE.
“Processo di Redeem” significa il processo meglio descritto nelle Expo 2015 Termini e
Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori che permette al (e che deve essere
seguito dal) Rivenditore Autorizzato o al Detentore del Biglietto a Data Aperta di indicare
ad Expo la data in cui il Detentore del Biglietto visiterà l’Esposizione. Ai fini di meglio
chiarire quanto sopra, il Processo di Redeem di un Biglietto a Data Aperta permette di
convertire tale Biglietto, dall’uso per un qualsiasi giorno, all’uso per una specifica data, in
cui il Detentore del relativo Biglietto avrà diritto di accedere all’Esposizione. Il Processo
di Redeem sarà meglio descritto nella “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori
Autorizzati”. Expo comunicherà al Rivenditore Autorizzato la data a partire dalla quale il
Processo di Redeem sarà reso disponibile, con quali modalità e attraverso quali canali di
Expo.
“Prodotti” significa i prodotti forniti e commercializzati dal Rivenditore Autorizzato
congiuntamente alla vendita dei Biglietti.
“Pubblico” significa gli individui che acquistano i Biglietti per uso personale.
“Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato” significa la qualifica ed il
marchio/simbolo/logo approvato da Expo per essere utilizzato dal Rivenditore Autorizzato
ai sensi dell’Articolo 17.1, come meglio individuato nell’Allegato B.1.
“Qualifica e Marchio Sub-Distributore” significa la qualifica ed il marchio/simbolo/logo
approvato da Expo ai fini dell’uso da parte del Sub-Distributore ai sensi dell’Articolo 22.4
e come meglio individuato nell’Allegato B.2.
“Rivenditore Autorizzato” significa il soggetto, come indicato nell’intestazione del
presente Contratto, il quale, ai sensi del presente Contratto, è legittimato a promuovere,
vendere e distribuire i Biglietti.
“Servizi” significa i servizi forniti e commercializzati dal Rivenditore Autorizzato
congiuntamente con la vendita dei Biglietti come, a titolo esemplificativo e senza
limitazioni, servizi di trasporto e di pernottamento durante il periodo dell’Esposizione
Universale.
“SIAE” significa Società Italiana degli Autori ed Editori. SIAE è l’ente incaricato di
verificare il rispetto di leggi, regolamenti, norme fiscali e procedure in materia di vendita
di biglietti per eventi aperti al pubblico.
“Sito Expo” significa il sito web ufficiale di Expo dedicato all’acquisto online dei Biglietti
per accedere all’Esposizione Universale
“Sub-Distributore” significa ciascun sub-rivenditore autorizzato di Biglietti (il cui nome è
incluso nell’Allegato C, o comunque approvato per iscritto da Expo) individuato dal
Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 22.1.
“Tema” ha il significato di cui Premessa A.
4
“Trattamento” significa operazione o insieme di operazioni che sia effettuata in relazione
ai Dati Personali, con mezzi automatici e non, come la raccolta, registrazione,
organizzazione, immagazzinamento, adattamento o alterazione, recupero, consultazione,
uso, divulgazione attraverso trasmissione, diffusione o comunque messa a disposizione,
uniformazione o combinazione, blocco, cancellazione o distruzione degli stessi.
2.
LA CONVENZIONE BIE E I PRINCIPI
I termini e le condizioni del presente Contratto sono soggetti alla Convenzione
BIE ed in caso di contrasto le disposizioni della Convenzione BIE prevarranno. A
tale proposito, le Parti si impegnano a rispettare tutti le disposizioni ad esse
applicabili della Convenzione BIE.
3.
AUTORIZZAZIONE A VENDERE I BIGLIETTI
3.1
Expo autorizza e dà mandato al Rivenditore Autorizzato di promuovere, vendere
e distribuire i Biglietti al Pubblico conformemente ai termini ed alle condizioni del
presente Contratto.
3.2
Il Rivenditore Autorizzato dichiara di avere letto e di avere conoscenza del
Contratto, inclusi i suoi Allegati, e si impegna a rispettare i termini e le condizioni
ed ad adempiere agli obblighi di cui al Contratto, inclusi i suoi Allegati.
3.3
Il Rivenditore Autorizzato riconosce che esistono varie tipologie di rivenditori
autorizzati. L’Allegato A disciplina gli specifici termini e condizioni che regolano,
insieme alle altre disposizioni del Contratto, il rapporto tra Expo ed il Rivenditore
Autorizzato.
4.
NO ESCLUSIVA - NO LIMITAZIONI TERRITORIALI – VENDITE ONLINE
4.1
No esclusiva. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che i diritti concessi da Expo
ai sensi del Contratto non sono concessi in esclusiva e pertanto Expo ha diritto di
vendere i Biglietti direttamente ed autonomamente attraverso il Sito Expo o
attraverso altri mezzi, e di stipulare contratti con terzi aventi ad oggetto la
promozione, vendita e distribuzione dei Biglietti.
4.2
No limitazioni territoriali. Il Rivenditore Autorizzato ha diritto di vendere i
Biglietti in qualsiasi territorio del mondo senza limitazioni, fermo restando che la
promozione, vendita e distribuzione dei Biglietti dovrà avvenire da parte del
Rivenditore Autorizzato con modalità conformi alle leggi ed ai regolamenti
applicabili negli Stati in cui i Biglietti sono commercializzati, venduti o distribuiti. In
tal senso, Expo non sarà in alcun modo responsabile per attività di promozione,
vendita o distribuzione dei Biglietti effettuate dal Rivenditore Autorizzato che
violino disposizioni di legge o di regolamenti applicabili.
4.3
Vendite Online. Il Rivenditore Autorizzato può vendere i Biglietti attraverso
Internet, nei limiti di cui al presente Contratto.
5.
RISPETTO DELLE LEGGI – PRINCIPI CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO DEL
RIVENDITORE AUTORIZZATO
5.1
Il Rivenditore Autorizzato si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti
in relazione all’adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto.
5.2
In particolare, il Rivenditore Autorizzato si impegna a:
5
(a)
promuovere i principi BIE ed il Tema in qualsiasi occasione;
(b)
vendere e distribuire i Biglietti in modo trasparente, aperto e corretto;
(c)
rispettare i diritti di esclusiva dei Partner e Sponsor di Expo ed i loro diritti
connessi ai contratti di sponsorizzazione e partnership;
(d)
fare quanto possibile al fine di evitare e combattere qualsiasi attività di
ambush marketing che possa pregiudicare i diritti di Expo, dei Partner e
Sponsor di Expo;
(e)
fornire un servizio della più alta qualità al fine di assicurare a tutti i
visitatori partecipanti all’Esposizione Universale la migliore esperienza
possibile;
(f)
essere responsabile per ciascun Biglietto che acquista e rivende;
(g)
fare quanto possibile al fine di promuovere e massimizzare le vendite di
Biglietti ai sensi del Contratto.
5.3
Qualunque inadempimento agli obblighi di cui al presente Articolo 5 legittimerà
Expo a risolvere il Contratto ai sensi dell’Articolo 21.
6.
PERIODO DI TRANSIZIONE- PRENOTAZIONE
6.1
Data di lancio della vendita dei Biglietti. La vendita dei Biglietti al Pubblico sul
Sito Expo inizierà alla Data di Inizio Vendite B2C. La vendita di Biglietti da parte
del Rivenditore Autorizzato inizierà alla Data di Inizio Vendite B2B, quando la
Piattaforma B2B inizierà ad essere operativa ed il Rivenditore Autorizzato potrà
generare i Biglietti per la rivendita. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che la
Piattaforma B2C potrà essere resa operativa da Expo prima della Piattaforma
B2B e, pertanto, se così avverrà, la Data di Inizio Vendite B2B sarà successiva
nel tempo rispetto alla Data di Inizio Vendite B2C. Il Rivenditore Autorizzato
riconosce che, per il periodo in cui Piattaforma B2C sarà la sola Piattaforma attiva
per la vendita dei Biglietti, non vi sarà alcuna restrizione alle facoltà di Expo di
effettuare vendite di Biglietti al Pubblico.
6.2
Periodo pre - Data di Inizio Vendite B2B. Durante il periodo intercorrente tra la
data di stipula del presente Contratto e la Data di Inizio Vendite B2B, il
Rivenditore Autorizzato potrà:
6.3
(a)
svolgere attività promozionali ed altre attività (ai sensi dell’Allegato A)
connesse alla commercializzazione dei Biglietti;
(b)
prenotare i Biglietti ai sensi dell’Articolo 6.3 di cui sotto.
Procedura di prenotazione. Il Rivenditore Autorizzato potrà richiedere ad Expo
di riservare dei Biglietti a suo favore. A tal fine, il Rivenditore Autorizzato si
impegna ad inoltrare tale richiesta ad Expo per iscritto, indicando la Categoria di
Biglietto richiesta, le quantità e, nel caso di Biglietti a Data Fissa, le date dei
Biglietti a Data Fissa. Expo confermerà che i Biglietti sono stati riservati al
Rivenditore Autorizzato, attraverso comunicazione scritta inviata al Rivenditore
Autorizzato. La conferma di Expo ai sensi del presente Articolo 6.3 è data ad
esclusiva discrezione di Expo, in particolare con riguardo alle quantità ed alle
date dei Biglietti a Data Fissa disponibili. Una volta ricevuta conferma da Expo, il
6
Rivenditore Autorizzato avrà diritto di ordinare i Biglietti ai sensi del successivo
Articolo 6.6.
6.4
Richieste di modifiche alla prenotazione. Il Rivenditore Autorizzato potrà
modificare la sua richiesta di riservare alcuni Biglietti ai sensi e con le modalità
dell’Articolo 6.3 che precede prima della Data di Inizio Vendite B2B e non oltre un
mese prima della Data di Inizio Vendite B2B.
6.5
Durata. Il presente Articolo 6 rimarrà in vigore sino alla Data di Inizio Vendite
B2B (salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.6). Dopo tale data, il
Rivenditore Autorizzato non avrà più la possibilità di riservare Biglietti ai sensi
dell’Articolo 6.
6.6
Acquisto dei Biglietti prenotati. Entro 2 (due) settimane dopo la Data di Inizio
Vendite B2B, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere un ordine di
acquisto ai sensi dell’Articolo 9 per il quantitativo e le tipologie di Biglietti riservati
ai sensi dell’art. 6.3. Nel caso in cui il Rivenditore Autorizzato si renda
inadempiente all’obbligo di ordinare Biglietti riservati entro il termine di cui al
presente paragrafo, Expo potrà a sua esclusiva discrezione cancellare la
prenotazione, senza alcuna comunicazione al Rivenditore Autorizzato. Il
Rivenditore Autorizzato dovrà pagare il prezzo dei Biglietti riservati ai sensi del
presente Articolo 6 al momento dell’emissione dell’ordine di acquisto ai sensi del
presente Articolo 6.6. Expo non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile
verso terzi della mancata consegna dei Biglietti riservati ai sensi dell’Articolo 6.3
che precede.
7.
OBBLIGHI GENERALI DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO
7.1
Esclusività. Il Rivenditore Autorizzato non potrà acquistare Biglietti da altri
soggetti che non siano Expo.
7.2
No ri-rivendita. Resta inteso che il Rivenditore Autorizzato non potrà vendere a
terzi i quali abbiano intenzione di rivendere i Biglietti stessi (salvo dal Rivenditore
Autorizzato ai Sub-Distributori, ai sensi dell’Articolo 22) ed è proibita la
promozione, unitamente alla vendita dei Biglietti, di un qualunque soggetto terzo
o di un Prodotto o di un Servizio, salvo ove previamente concordato con Expo ai
sensi del Contratto.
7.3
Sub–distributori. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a far sì che i SubDistributori (ove presenti) rispettino i termini e le condizioni di cui al presente
Contratto e sarà responsabile nei confronti di Expo per qualsiasi violazione da
parte dei Sub-Distributori dei termini e delle condizione del Contratto, in
particolare ai sensi del successivo Articolo 22.3.
7.4
Previsioni Marketing e di Vendita. Il Rivenditore Autorizzato farà quanto
possibile al fine di promuovere la vendita dei Biglietti. Senza limitazioni di quanto
precede, potrà essere richiesto al Rivenditore Autorizzato di fornire il Piano
Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti (il relativo format sarà fornito da
Expo al Rivenditore Autorizzato). Nel Piano Marketing e Previsione di Vendita
dei Biglietti sarà richiesto al Rivenditore Autorizzato di fornire ad Expo
informazioni sui seguenti aspetti (fermo il diritto di Expo di modificare di volta in
volta la lista di informazioni richieste):
(a)
informazioni riguardanti il mercato in cui il Rivenditore Autorizzato intende
promuovere la vendita dei Biglietti;
7
(b)
una stima del numero di Biglietti che il Rivenditore Autorizzato prevede di
distribuire (incluse le Categorie di Biglietti);
(c)
il profilo dei Prodotti e dei Servizi offerti in pacchetti insieme ai Biglietti;
(d)
le attività e gli investimenti in attività di marketing e comunicazione;
(e)
i metodi e le procedure rese disponibili da parte del Rivenditore
Autorizzato attraverso cui il Pubblico potrà acquistare i Biglietti e le
procedure per la consegna dei Biglietti agli acquirenti dei Biglietti;
(f)
qualsiasi altra informazione Expo possa ritenere necessaria ai sensi del
presente Contratto.
Il Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti dovrà essere completo e
restituito a Expo entro 30 giorni dalla consegna dl format da parte di Expo al
Rivenditore Autorizzato.
Periodicamente, con una frequenza di circa 6 mesi, Expo potrà richiedere un
aggiornamento del Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti. Il
Rivenditore Autorizzato si impegna a fornire tale aggiornamento entro 14 giorni
dalla richiesta di Expo.
7.5
Garanzie finanziarie. A fronte di richiesta scritta di Expo, il Rivenditore
Autorizzato si impegna a fornire prontamente garanzie circa la sua capacità di
adempiere agli obblighi di natura finanziaria connessi al presente Contratto. Expo
si riserva il diritto di richiedere garanzie fidejussorie, lettere di credito o altre
garanzie di qualunque tipo prestate da terzi che garantiscano l’adempimento
degli obblighi di cui al Contratto da parte del Rivenditore Autorizzato.
7.6
Informazioni sulle vendite e report periodici. Il Rivenditore Autorizzato si
impegna a rendere disponibili ad Expo di volta in volta informazioni aggiornate
circa la vendita dei Biglietti e si impegna altresì, a richiesta di Expo, a fornire dati
di vendita completi e dettagliati attraverso i format forniti da Expo al Rivenditore
Autorizzato.
7.7
Domande Generali. Il Rivenditore Autorizzato si impegna inoltre a rispondere a
qualsiasi domanda Expo ponga circa la vendita dei Biglietti, tendenze, attività di
marketing e altri aspetti rilevanti. I report e le risposte a tali domande dovranno
essere fornite entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
Expo, o entro altra tempistica indicata da Expo. Il Rivenditore Autorizzato
garantisce l’accuratezza delle informazioni fornite ad Expo.
7.8
Misure anti-contraffazione. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad adottare
misure preventive e/o correttive (a seconda dei casi) (i) ragionevolmente
necessarie, e (ii) secondo quanto richiesto da Expo, contro qualsiasi soggetto che
contraffaccia ovvero tenti di contraffare i Biglietti, e si impegna a fornire la
massima assistenza possibile come richiesto da Expo in relazione a tale
impegno. Per chiarezza, nessuna iniziativa legale dovrà essere intrapresa dal
Rivenditore Autorizzato senza consenso scritto di Expo. Expo si impegna a
rimborsare al Rivenditore Autorizzato i costi per tali misure di prevenzione, nel
caso in cui gli stessi siano stati preventivamente approvati per iscritto da Expo.
7.9
Attività illecite. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a fornire la necessaria
assistenza ad Expo al fine di prevenire attività di promozione o di vendita non
autorizzate dei Biglietti. Le Parti coopereranno al fine di individuare le migliori
8
modalità per combattere attività di promozione o vendita non autorizzate, incluso
adottare le opportune misure richieste da Expo, e per prevenire e bloccare tali
vendite non autorizzate di Biglietti.
7.10
Comunicazione a Expo di attività illecite. Il Rivenditore Autorizzato si impegna
controllare e, una volta avutone conoscenza, a comunicare ad Expo per iscritto il
verificarsi di una delle seguenti circostanze: (a) fatti descritti all’Articolo 7.8 relativi
alla contraffazione dei Biglietti, (b) fatti descritti all’Articolo 7.9 relativi a vendite
non autorizzate di Biglietti;
7.11
Comunicazione di azioni legali. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a
comunicare ad Expo per iscritto una qualsiasi azione legale o procedimento
arbitrale anche solo minacciato contro il Rivenditore Autorizzato relativo al
Contratto.
7.12
Requisiti Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati. Nella sua attività
di commercializzazione, vendita e distribuzione dei Biglietti, il Rivenditore
Autorizzato si impegna ad osservare la “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori
Autorizzati” che sarà fornita da Expo in formato elettronico prima della Data di
Inizio Vendite B2B. Qualsiasi violazione di tale obbligo sarà ritenuta un
inadempimento grave e di rilevante importanza del presente Contratto. La
struttura della “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” sarà la
seguente:
(a)
policy e procedure per l’acquisto, il pagamento, la fatturazione dei
corrispettivi, etc.;
(b)
processi di attivazione dei canali di vendita;
(c)
impostazione, configurazione tecnica e utilizzo della Piattaforma B2B,;
(d)
configurazione e customizzazione e-Ticket;
(e)
supporto informativo e contatti.
8.
OBBLIGHI SPECIFICI DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO E DEI SUB-DISTRIBUTORI
8.1
Requisiti Minimi. Il Rivenditore Autorizzato dichiara e garantisce di avere i
seguenti requisiti minimi:
(a)
Requisiti finanziari: il Rivenditore Autorizzato ed i Sub-Distributori
dovranno fornire prova, su richiesta di Expo, delle rispettiva condizione
economico-finanziarie e dello status giuridico (bilanci sottoposti a
revisione contabile, lettere di referenza dalle banche, atto costitutivo,
identificazione e qualifica delle persone chiave, etc.) tale da dimostrare
che quest’ultimi sono in grado di assumersi gli impegni relativi all’acquisto
dei Biglietti ed alla gestione delle vendite nonché dei relativi servizi.
(b)
Requisiti tecnologici. Il Rivenditore Autorizzato ed i Sub-Distributori
dovranno essere in grado di comunicare con il Dipartimento Biglietteria di
Expo attraverso Internet utilizzando i servizi disponibili allo stato dell’arte
ed i browser più diffusi sul mercato, al fine di permettere un uso efficiente
della Piattaforma B2B. Nel caso in cui un Rivenditore Autorizzato o un
Sub-Distributore non possegga i requisiti tecnologici minimi, il Rivenditore
Autorizzato o il Sub-Distributore dovrà mettersi in contatto con Expo non
appena possibile, al fine di concordare insieme una modalità alternativa e
conveniente per entrambe le Parti al fine di trasmettere gli ordini di
9
acquisto dei Biglietti e gestire la relativa attività di commercializzazione,
vendita e distribuzione.
8.2
Sub-Distributori. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a non nominare alcun
mandatario, sub-distributore o comunque a non cedere o delegare alcuno dei
diritti o degli obblighi di cui al presente Contratto, salvo quanto espressamente
previsto all’Articolo 22.1.
8.3
Comunicazione di cambio di proprietà. Il Rivenditore Autorizzato si impegna,
non appena ne avesse notizia, a comunicare per iscritto ad Expo l’accadimento di
uno qualsiasi dei fatti di cui all’Articolo 21.3 relativi ad un cambio della proprietà
del Rivenditore Autorizzato o circa l’accadimento di un qualsiasi evento che
ponga in dubbio la capacità del Rivenditore Autorizzato di adempiere
regolarmente agli obblighi di cui al presente Contratto.
8.4
Obiettivo Minimo di Vendite. Il Rivenditore Autorizzato riconosce
espressamente (i) che Expo sarà costretta a sostenere costi e spese al fine di
creare un account dedicato al Rivenditore Autorizzato e gestire tutte le attività
necessarie per permettere al Rivenditore Autorizzato di operare attraverso la
Piattaforma B2B; (ii) di conoscere il contenuto delle Premesse (B) e (C). Alla luce
di quanto precede, il Rivenditore Autorizzato si impegna a rispettare le
disposizioni circa l’Obiettivo Minimo di Vendite così come descritto nell’Allegato
A.
8.5
Garanzia. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a consegnare a Expo una
fidejussione o altra garanzia nella forma prescritta nell’Allegato A al fine di
garantire l’adempimento degli obblighi del Rivenditore Autorizzato di cui al
precedente Articolo 8.4.
9.
CESSIONE DEI BIGLIETTI DA EXPO AL RIVENDITORE AUTORIZZATO
9.1
Ordine e conferma d’ordine dei Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato si impegna
ad emettere ordini di acquisto per i Biglietti a Expo in conformità con quanto
segue:
(a)
dalla Data di Inizio Vendite B2B e sino alla data in cui terminerà
l’Esposizione Universale, Expo fornirà al Rivenditore Autorizzato
l’accesso alla Piattaforma B2B per permettere al Rivenditore Autorizzato
di richiedere e ottenere la generazione ed emissione di Biglietti in tempo
reale al prezzo in vigore al momento in cui il relativo ordine è stato
emesso dal Rivenditore Autorizzato;
(b)
la conferma della disponibilità dei Biglietti da parte di Expo sarà fornita
immediatamente dopo l’emissione dell’ordine attraverso la Piattaforma
B2B. La quota di Biglietti a Data Aperta e di Biglietti a Data Fissa
disponibili per il Rivenditore Autorizzato sarà determinata ad esclusiva
discrezione di Expo. In particolare, Expo si riserva il diritto di stabilire, a
sua esclusiva discrezione, un numero massimo di Biglietti a Data Fissa
per quei giorni in cui la capienza rimanente è tale per cui Expo, a sua
esclusiva discrezione, ritenesse opportuno non emettere più Biglietti a
Data Fissa per quella specifica data;
(c)
nel caso in cui il Rivenditore Autorizzato si trovi ad operare in uno Stato in
cui le infrastrutture di telecomunicazione o le norme di quello Stato non
permettano di utilizzare il meccanismo di ordine dei Biglietti previsto
attraverso la Piattaforma B2B descritto al punto (a) che precede, Expo
10
farà quanto possibile per permettere al Rivenditore Autorizzato di inoltrare
i propri ordini di acquisto attraverso un mezzo alternativo. Per chiarezza,
la predisposizione da parte di Expo di tali mezzi alternative è
un’eccezione e verrà messa a disposizione solo in casi eccezionali
individuate nel presente punto (c) ed implicherà una maggiorazione dei
costi per il Rivenditore Autorizzato;
(d)
il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere ordini per i Biglietti in
conformità con la “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati”.
9.2
No diritto di restituzione Biglietti invenduti. Non sarà rimborsato alcunché al
Rivenditore Autorizzato per quanto pagato per i Biglietti, un volta che i Biglietti
sono stati generati e ricevuti dal Rivenditore Autorizzato stesso.
9.3
Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati. Prima che la Piattaforma
B2B sia resa operativa, Expo fornirà al Rivenditore Autorizzato accesso ad una
guida in formato elettronico (la quale potrà essere aggiornata da Expo nel corso
della Durata) in cui saranno specificate le regole, le procedure ed i protocolli per
la vendita dei Biglietti e per l’accesso e l’uso della Piattaforma B2B, incluse in
particolare le modalità per l’emissione degli ordini, generazione ed emissione dei
Biglietti da parte del Rivenditore Autorizzato (“Biglietti Expo 2015 – Guida
Rivenditori Autorizzati”).
10.
TIPOLOGIE E PREZZI DEI BIGLIETTI
10.1
Tutti i prezzi del presente Contratto sono previsti in Euro.
10.2
Il Rivenditore Autorizzato riconosce che esistono varie categorie e tipologie di
Biglietti disponibili per essere venduti al Pubblico (si veda Allegato E– Categorie
di Biglietti). Le categorie di Biglietti ed i prezzi iniziali dei Biglietti (“Lista Iniziale
Prezzi Biglietti”) sono elencati all’Allegato E.
10.3
I prezzi applicati al Pubblico dal Rivenditore Autorizzato per i Biglietti devono
essere indicati in Euro e dovranno corrispondere al Prezzo Facciale dei Biglietti,
salvo ove diversamente ed espressamente autorizzato da Expo ai sensi del
Contratto. Anche nell’ipotesi in cui il Biglietto fosse venduto e commercializzato
insieme a Servizi o Prodotti, sui Biglietti sarà indicato il loro Prezzo Facciale in
vigore al momento dell’emissione del singolo Biglietto.
10.4
Expo avrà diritto di modificare i prezzi di ciascuna categoria di Biglietti inserita
nella Lista Iniziale Prezzi Biglietti e di aggiungere nuove categorie di Biglietti. I
prezzi, come modificati, in ogni caso non eccederanno il prezzo massimo dei
Biglietti come risultante dalla Lista Iniziale Prezzi Biglietti e non varieranno più del
15% (quindici per cento) rispetto ai prezzi indicati nella Lista Iniziale Prezzi
Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato riconosce il diritto di Expo di modificare i prezzi
dei Biglietti indicati nella Lista Iniziale Prezzi Biglietti e di aggiungere nuove
categorie di Biglietti, in qualsiasi momento ed a sua esclusiva discrezione, ai
sensi del presente Articolo 10.4. Expo darà comunicazione scritta al Rivenditore
Autorizzato della sua intenzione di modificare i prezzi dei Biglietti o di aggiungere
nuove categorie di Biglietti almeno 3 (tra) giorni prima che tale modifica divenga
efficace.
10.5
Il Rivenditore Autorizzato riconosce che il diritto di Expo di modificare i prezzi dei
Biglietti e di aggiungere nuove categorie di Biglietti è conosciuto ed è stato preso
in considerazione e valutato dal Rivenditore Autorizzato in relazione agli obblighi
previsti in capo al Rivenditore Autorizzato ai sensi del presente Contratto e,
11
pertanto, il Rivenditore Autorizzato non avrà diritto ad alcun rimborso o
risarcimento in conseguenza della decisione di Expo di modificare i prezzi dei
Biglietti o di aggiungere nuove Categorie di Biglietti, anche in caso di diminuzione
del profitto immaginato al momento della stipula. Inoltre, il Rivenditore Autorizzato
non avrà facoltà, in caso di decisione di Expo di modificare il prezzo dei Biglietti o
di aggiungere nuove categorie di Biglietti, di recedere dal presente Contratto.
10.6
Il Rivenditore Autorizzato riconosce che (i) Expo venderà Biglietti al Pubblico
attraverso il proprio Sito Expo, direttamente presso l’Esposizione Universale e
attraverso altri canali scelti da Expo per la distribuzione dei Biglietti; (ii) alcune
specifiche categorie di Biglietti saranno vendute esclusivamente da Expo al
Pubblico e nessun rivenditore autorizzato sarà legittimato a vendere tali Biglietti;
(iii) altri rivenditori autorizzati avranno diritto di vendere e commercializzare
speciali categorie di Biglietti cui il Rivenditore Autorizzato non avrà diritto; (iv) altri
rivenditori autorizzati potranno avere diritto a termini e condizioni più favorevoli
per la vendita dei Biglietti; (v) Expo ha diritto di incentivare, a sua discrezione, la
vendita di Biglietti attraverso specifici canali o in specifici segmenti di mercato.
10.7
Il Rivenditore Autorizzato riconosce la natura confidenziale della Lista Iniziale
Prezzi Biglietti e l’importanza per Expo di mantenere tale informazione riservata
sino alla precedente tra: (i) la Data di Inizio Vendite B2C (ii) la data in cui Expo
comunicherà attraverso un annuncio stampa i prezzi dei Biglietti. I prezzi dei
Biglietti potranno essere comunicati al Pubblico ed ai terzi solo a partire da tale
momento.
10.8
Il Rivenditore Autorizzato, si impegna, nel caso in cui gli venga richiesto, ad
emettere Biglietti Gratuiti a favore del Pubblico. I Biglietti Gratuiti:
(i)
non daranno diritto al Rivenditore Autorizzato di ricevere alcun
corrispettivo;
(ii)
non dovranno essere inclusi nel calcolo degli importi minimi garantiti né
nelle Previsioni Commerciali e di Vendita.
11.
PAGAMENTO AD EXPO PER I BIGLIETTI ALLOCATI AL RIVENDITORE AUTORIZZATO
11.1
Expo invierà una richiesta di pagamento al Rivenditore Autorizzato per il
pagamento delle somme dovute ai sensi del disposto dell’Articolo 10 che precede
e dell’Allegato A. I termini di pagamento sono previsti all’Allegato A. Nel caso in
cui il pagamento da parte del Rivenditore Autorizzato non sia simultaneo
all’emissione dell’ordine di acquisto dei Biglietti attraverso la Piattaforma B2B,
Expo potrà richiedere al Rivenditore Autorizzato di procurare adeguate garanzie
per il pagamento (nella forma di una lettera di credito ovvero di una garanzia
bancaria a prima richiesta o in qualsiasi altra forma così come stabilita nel
presente Contratto), ai sensi dell’Allegato A.
11.2
Il pagamento dovrà essere effettuato in Euro con fondi immediatamente
disponibili attraverso modalità di pagamento elettroniche alla data in cui il
pagamento è dovuto. La ricevuta del pagamento delle somme dovute costituirà
liberazione dal relativo obbligo di pagamento.
11.3
Tutti i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati sul conto corrente Expo
individuato a tal fine dalla “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” o
su altro conto corrente di volta in volta comunicato per iscritto da Expo.
12
11.4
Nel caso in cui il Rivenditore Autorizzato non effettui il pagamento del totale della
somma dovuta entro le scadenze previste:
(a)
il Rivenditore Autorizzato non avrà diritto di acquistare alcun Biglietto
ulteriore e dovrà pagare gli Interessi sulla somma dovuta, calcolati dalla
data in cui tale somma avrebbe dovuto essere corrisposta (escludendo
tale data) sino alla data di effettivo pagamento (inclusa tale data);
(b)
Expo avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’Articolo
21.3(a) e di intraprendere le opportune azioni legali volte alla propria
tutela;
(c)
Expo avrà diritto di revocare e cancellare ciascun Biglietto già emesso e
non ancora pagato o per cui non sia stata prestata alcuna garanzia per il
pagamento.
11.5
Qualsiasi tassa, imposta o ritenuta (se applicabile) relativa ai Biglietti acquistati
dal Rivenditore Autorizzato da Expo e qualsiasi altro onere applicabile dovrà
essere pagato dal Rivenditore Autorizzato ai sensi del presente Articolo 11.
12.
DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI DA PARTE DI EXPO
12.1
Il Rivenditore Autorizzato riceverà i Biglietti ordinati attraverso la Piattaforma B2B
ai sensi della “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” ed ai sensi
dell’Allegato A. Tutti i Biglietti dovranno essere pagati e distribuiti ai sensi del
presente Contratto.
12.2
Expo avrà diritto di addebitare un ragionevole importo in relazione a speciali
richieste avanzate dal Rivenditore Autorizzato che comportino l’impiego di risorse
ulteriori rispetto a quelle ordinariamente impiegate da Expo per il servizio
standard fornito ai rivenditori autorizzati incluse, senza limitazioni, richieste di riemissione di Biglietti, stampa personalizzata e/o istruzioni supplementari o
supporto di sistema. Tali importi saranno comunicati da Expo su richiesta del
Rivenditore Autorizzato.
13.
PROCESSO DI REDEEM
13.1
Il Rivenditore Autorizzato riconosce che i Biglietti a Data Aperta dovranno essere
sottoposti a Processo di Redeem per l’individuazione della data di visita, affinché
possa essere garantito al Detentore del Biglietto accesso all’Esposizione
Universale in quella specifica data.
13.2
Specifiche condizioni circa il Processo di Redeem dei Biglietti a Data Aperta sono
indicate all’Allegato A. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che, a motivo della
capienza limitata e dei flussi di accesso e sicurezza dell’Esposizione Universale, i
Biglietti a Data Aperta non danno la garanzia al Detentore del Biglietto di
accedere all’Esposizione Universale in una specifica data, a meno che non siano
debitamente sottoposti a Processo di Redeem.
13.3
Nel caso di vendita di Biglietti a Data Aperta e nel caso in cui per tali Biglietti il
Processo di Redeem non sia stato compiuto direttamente dal Rivenditore
Autorizzato per conto del Detentore del Biglietto, il Rivenditore Autorizzato si
impegna ad informare l’acquirente finale del Biglietto a Data Aperta circa il
Processo di Redeem e le sue implicazioni, come anche indicate nei Expo 2015
Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori.
13
14.
CORRISPETTIVO DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO
14.1
Corrispettivo. Salvo se diversamente previsto ai sensi del presente Contratto, il
Rivenditore Autorizzato avrà diritto di ricevere un corrispettivo per la vendita dei
Biglietti calcolato sulla base del Prezzo Facciale dei Biglietti come indicato
all’Allegato A (“Corrispettivo”). Expo non rimborserà alcun costo o spesa
sostenuta dal Rivenditore Autorizzato nell’adempimento dei suoi obblighi di cui al
Contratto, che risultino in eccesso rispetto al Corrispettivo concordato.
14.2
Fatturazione. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere una richiesta di
pagamento o una fattura nei confronti di Expo ai sensi di quanto stabilito
all’Allegato A.
14.3
Pagamento del Rivenditore Autorizzato. I pagamenti del Corrispettivo al
Rivenditore Autorizzato saranno effettuati ai sensi dell’Allegato A. .
14.4
Valuta. Ciascun pagamento sarà effettuato da Expo in Euro.
15.
COMPLIANCE - TASSAZIONE – SIAE
15.1
La vendita dei Biglietti da Expo al Rivenditore Autorizzato ed i sistemi tecnologici
che gestiscono i relativi processi saranno conformi con le leggi italiane in vigore,
incluse circolari, linee guida e decisioni della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate.
15.2
Il Rivenditore Autorizzato riconosce l’importanza di agire nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento italiane applicabili e con la regolamentazione SIAE,
anche nel caso in cui i Biglietti siano venduti al Pubblico al di fuori del territorio
Italiano. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad agire in modo tale da far sì che
la struttura di vendita dei Biglietti di Expo non violi, devii o comunque
contravvenga alle sopra citate leggi e regolamenti.
16.
VENDITA DEI BIGLIETTI AL PUBBLICO
16.1
Vendite al Pubblico. Fermo restando i termini del mandato di cui all’Allegato A,
il Rivenditore Autorizzato potrà vendere Biglietti al Pubblico, sia a gruppi che a
individui, secondo le richieste e a seconda della disponibilità avendo riguardo alle
disposizioni dell’Allegato A. Il Rivenditore Autorizzato potrà vendere Biglietti
Stand-alone solo se espressamente autorizzato ai sensi del Contratto.
16.2
Comunicazione dei divieti di ri-vendita e promozione.
(a)
Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad informare ciascun acquirente dei
Biglietti che all’acquirente ed al Detentore del Biglietto è fatto espresso
divieto di rivendere i Biglietti (salvo il caso in cui l’acquirente del Biglietto
sia un Sub-Distributore) e di utilizzare i Biglietti per promuovere un
qualsiasi prodotto o servizio di terzi. Il Rivenditore Autorizzato si impegna
a far sì che la diposizione, “L’ACQUIRENTE DEL BIGLIETTO SI
IMPEGNA AFFINCHÈ LO STESSO NON SIA RI-VENDUTO O
UTILIZZATO PER PROMUOVERE PERSONE, SOCIETÀ, PRODOTTI O
SERVIZI” o espressioni avente lo stesso effetto, siano fornite per iscritto a
ciascun acquirente dei Biglietti al momento della vendita o, per lo meno,
al momento in cui il biglietto è consegnato all’acquirente.
(b)
Il Rivenditore Autorizzato si impegna a (i) non vendere i Biglietti ad alcun
soggetto che il Rivenditore Autorizzato abbia ragione di credere rivenda i
Biglietti ovvero utilizzi i Biglietti a fini promozionali o per altri scopi
14
commerciali (ii) non utilizzare in alcun modo i Biglietti in campagne di
raccolta di contributi o donazioni senza il preventivo consenso scritto di
Expo, e (iii) a non acquistare o in ogni modo tentare di acquistare Biglietti
da soggetti diversi da Expo ai sensi del presente Contratto. Qualsiasi
inadempimento da parte del Rivenditore Autorizzato degli obblighi di cui al
presente Articolo 16.2 (b) sarà considerato un inadempimento grave e di
rilevante importanza ai sensi del Contratto.
16.3
Promozione online. Il Rivenditore Autorizzato potrà avere un sito Internet su cui
pubblicizzare la sua qualifica di Rivenditore Autorizzato. Tutte le pagine di tale
sito del Rivenditore Autorizzato dovranno rispettare le Regole d’Uso dei Marchi e
Nomi Rivenditore Autorizzato Expo indicate all’Allegato B.1 e stabilite da Expo. Il
Rivenditore Autorizzato non potrà vendere direttamente i Biglietti attraverso
Internet salvo ove espressamente autorizzato da Expo ai sensi del Contratto.
16.4
Divieto di Ambush marketing. Il Rivenditore Autorizzato dovrà comunicare agli
acquirenti dei Biglietti che è proibito all’interno dell’Esposizione Universale
mostrare marchi, nomi, loghi, simboli o altri segni distintivi (diversi da quelli di
Expo o dei Partner e Sponsor di Expo mostrati dai soggetti autorizzati). Il
Rivenditore Autorizzato farà inoltre quanto possibile al fine di intraprendere le
opportune azioni richieste da Expo per prevenire tali attività.
16.5
Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori. Il
Rivenditore Autorizzato dovrà assicurarsi che l’acquirente del Biglietto(i) ed il
Detentore del Biglietto(i) abbiano conoscenza e si impegnino a rispettare le Expo
2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori che includono le
regole per la visita, ed il Rivenditore Autorizzato si impegna a collaborare con
Expo, secondo le richieste di quest’ultima, per promuovere ed assicurare il
rispetto delle Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori.
Il Rivenditore Autorizzato potrà anche tradurre, a sue spese, le Expo 2015
Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori e le regole di visita nella
lingua ufficiale del territorio in cui i Biglietti sono venduti, fermo restando che le
lingue delle Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori
sono l’inglese e l’italiano. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che le Expo 2015
Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori potranno essere
unilateralmente modificate da Expo, in particolare ai fini del rispetto delle leggi e
dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza.
16.6
Vendite significative ad un singolo acquirente. In tutti i casi per cui sono
proposti in vendita più di 300 Biglietti al medesimo acquirente, il Rivenditore
Autorizzato si impegna ad informare Expo circa tale possibile vendita. Nel caso in
cui Expo sospetti un’attività illecita di vendita non autorizzata quale subdistributore, potrà proibire al Rivenditore Autorizzato la vendita a tale acquirente
ed il Rivenditore Autorizzato non dovrà più offrire in vendita a tale soggetto altri
Biglietti.
17.
QUALIFICA E MARCHIO RIVENDITORE AUTORIZZATO
17.1
Uso della Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato. Fermo il rispetto dei
termini delle Regole d’Uso Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato di cui
all’Allegato B.1 predisposto da Expo e che potrà essere da quest’ultimo di volta
in volta modificato e comunicato al Rivenditore Autorizzato, al Rivenditore
Autorizzato è concesso una licenza d’uso non esclusiva, per cui non è dovuto il
pagamento di royalty, non trasferibile, della Qualifica e Marchio Rivenditore
Autorizzato (come descritto all’Allegato B.1), al solo scopo di promuovere,
vendere e distribuire i Biglietti ai sensi del Contratto.
15
17.2
Risarcimento del Rivenditore Autorizzato. Il Rivenditore Autorizzato si
impegna a tenere indenne Expo da qualsiasi sanzione o penale, e qualsiasi
pretesa o responsabilità, anche nei confronti di terzi per danni, perdite, pregiudizi
che dovessero derivare per un uso della Qualifica e Marchio Rivenditore
Autorizzato contrario alle previsioni del presente Contratto inclusi, senza
limitazioni, costi e spese legali e altre spese sostenute in relazione a tali danni o
pretese.
18.
ESCLUSIONE DI DIRITTI DI COMMERCIALIZZAZIONE
INTELLETTUALE O INDUSTRIALE
18.1
Salvo quanto previsto all’Articolo 17.1 che precede o se altrimenti autorizzato da
Expo, il Rivenditore Autorizzato non ha diritto di utilizzare alcun marchio, simbolo,
tema, logo o mascotte relativi ad Expo o un qualunque nome o designazione che
implichi un rapporto di società, associazione, licenza, agenzia, rivendita
autorizzata o sponsorizzazione con Expo, il BIE o in qualsiasi modo connesso
all’Esposizione Universale.
18.2
Il Rivenditore Autorizzato riconosce che gli sono stati concessi diritti
esclusivamente connessi alla vendita e commercializzazione dei Biglietti e che
non gli è stato concesso alcun altro diritto di commercializzazione, pubblicità, cobranding o promozione delle vendite in qualsiasi modo connesso ad Expo o
all’Esposizione Universale diversi da quelli di cui all’Articolo 17. Per chiarezza,
nessuna disposizione del presente Contratto può essere interpretata come una
concessione al Rivenditore Autorizzato di alcun diritto di commercializzazione,
promozione, sponsorizzazione o altri diritti associati ad Expo, al BIE o
all’Esposizione Universale.
19.
INFORMAZIONI RISERVATE E DATI PERSONALI
19.1
Protezione delle Informazioni Riservate. Ciascuna Parte riconosce che tutte le
Informazioni Riservate sono rivelate dalle altre Parti conformemente a quanto
previsto dal presente Contratto ed unicamente al fine di permettere il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali, e che le Informazioni Riservate restano
di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate. Ciascuna Parte acconsente,
nel corso della durata del Contratto ed in seguito al suo scioglimento o alla sua
risoluzione: (a) a mantenere, in ogni momento, segrete e confidenziali le
Informazioni Riservate; (b) a non utilizzare le Informazioni Riservate, se non con
le modalità prevista dal presente Contratto; (c) a non rivelare a terzi nessuna
delle Informazioni Riservate (fatta eccezione per i suoi impiegati, agenti,
consulenti professionali e, comunque, nei soli casi di effettiva necessità), a meno
che ciò non sia richiesto dalla legge o non sia stato dato previo consenso scritto
della Parte titolare delle Informazioni Riservate; e (d) ad informare il titolare delle
Informazioni Riservate qualora venga a conoscenza di un qualsiasi accesso non
autorizzato, o utilizzo o divulgazione delle Informazioni Riservate.
19.2
Annunci stampa. Il Rivenditore Autorizzato può rilasciare annunci stampa o
rassegne stampa relative al presente Contratto solo previo consenso scritto di
Expo, che non potrà negare o ritardare tale consenso immotivatamente.
19.3
Restituzione dei supporti su cui sono contenute le Informazioni Riservate.
Su richiesta della Parte titolare delle Informazioni Riservate, e, in ogni caso, entro
un ragionevole lasso di tempo in seguito alla risoluzione o comunque allo
scioglimento del presente Contratto, le altre Parti che hanno ricevuto tali
Informazioni Riservate devono restituire i supporti su cui le stesse sono contenute
al titolare, insieme alla documentazione fornita in forza del presente Contratto.
O
DIRITTI DI PROPRIETÀ
16
Alternativamente, su richiesta del titolare, la Parte che ha ricevuto le Informazioni
Riservate deve distruggerle e fornire prova scritta al titolare dell’avvenuta
distruzione.
19.4
Dati Personali. Il Rivenditore Autorizzato riconosce di essere l’unico soggetto
incaricato ad occuparsi del Trattamento dei Dati Personali (Titolare del
trattamento) e si impegna ad informare ogni acquirente del Biglietto che nessun
Dato Personale sarà trattato da Expo e che, pertanto, Expo non avrà alcun
obbligo per quanto riguarda il Trattamento dei Dati Personali verso l’acquirente
del Biglietto ed il Detentore del Biglietto, fatta eccezione per i Biglietti nominali. Il
Trattamento dei Dati Personali da parte del Rivenditore Autorizzato è autonomo
rispetto all’attività di Expo, deve essere svolto correttamente e nel rispetto di tutte
le leggi ed i regolamenti delle diverse autorità degli Stati coinvolti, e deve essere
svolto coerentemente con gli obblighi contrattuali del Rivenditore Autorizzato. In
particolare, il Rivenditore Autorizzato (i) dovrà adottare misure legali, tecniche ed
organizzative adatte a proteggere i Dati Personali contro eventuali divulgazioni
non autorizzate, contro ogni accesso o utilizzo o perdita, danneggiamento o
distruzione casuali o non autorizzati (ii) dovrà informare adeguatamente il
soggetto al quale si riferiscono i Dati Personali circa il Trattamento dei suoi Dati
Personali, ai sensi della normativa italiana in tema di trattamento dei dati
personali. Nel caso in cui un qualsiasi Dato Personale debba essere comunicato
ad Expo, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad ottenere le necessarie
autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento da parte del titolare dei Dati
Personali. Per quanto riguarda i Biglietti nominali (come, ad esempio, Biglietto
Expo stagionali) Expo sarà il soggetto incaricato ad occuparsi del Trattamento dei
Dati Personali (Titolare del trattamento) ed il Rivenditore Autorizzato sarà il
“Responsabile del Trattamento”.
19.5
Rispetto della normativa di riferimento. Il Rivenditore Autorizzato deve
rispettare, e deve far sì che qualsiasi dipendente, agente, mandatario o ogni altro
soggetto impegnato per suo conto nel Trattamento dei Dati Personali rispetti la
normativa a tutela dei dati personali di riferimento (di seguito, “Normativa per la
Protezione dei Dati Personali”), comprese, a titolo esemplificativo, la normativa
italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, così come la
normativa applicabile nello Stato o negli Stati in cui i Dati Personali sono raccolti
o conservati. Qualora il Rivenditore Autorizzato ritenga che le istruzioni fornite da
Expo possano violare la Normativa per la Protezione dei Dati Personali, o che la
Normativa per la Protezione dei Dati Personali o una modifica della Normativa
per la Protezione dei Dati Personali possa avere un effetto sfavorevole sulla
propria possibilità di adempiere alle obbligazioni del presente Contratto, il
Rivenditore Autorizzato deve darne immediata comunicazione ad Expo.
20.
RISARCIMENTO ED ASSICURAZIONE
20.1
Risarcimento da parte del Rivenditore Autorizzato. Il Rivenditore Autorizzato
è tenuto a manlevare, tutelare presso le sedi competenti e tenere Expo indenne
da qualsiasi sanzione o penale e da qualsiasi azione intrapresa da terzi o da
qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per danni a cose o persone, basate o
comunque motivate da:
(a)
una qualsiasi violazione da parte del Rivenditore Autorizzato del presente
Contratto;
(b)
una qualsiasi condotta negligente, omissiva o da dolo del Rivenditore
Autorizzato o di un suo dipendente, amministratore, agente, mandatario o
consulente in relazione al presente Contratto; e
17
(c)
da una qualsiasi vendita, da parte di terzi, contraria alle legge o non
autorizzata dei Biglietti distribuiti dal Rivenditore Autorizzato, laddove il
Rivenditore Autorizzato non abbia fatto tutto il possibile per assicurare
che tale vendita contraria alla legge o non autorizzata avesse luogo.
20.2
Assicurazione. Fatte salvi gli obblighi di risarcimento previsti dal presente
Contratto, il Rivenditore Autorizzato deve procurarsi e mantenere, a sue spese,
come minimo, le seguenti coperture assicurative: una Polizza Assicurativa
Responsabilità Civile avente massimale pari ad Euro 1.000.000 (un milione) che
copra: locali ed attività, prodotti, responsabilità contrattuale, danni alla persona,
responsabilità da pubblicità che potrebbe emergere dalla fornitura dei servizi ai
sensi del Contratto. La copertura assicurativa deve essere mantenuta per tutta la
durata del presente Contratto, fatta eccezione per la copertura per le azioni legali,
in quanto, in tal caso, la copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta
la durata del presente Contratto e per un (1) ulteriore anno dopo lo scioglimento
del Contratto stesso. Il Rivenditore Autorizzato, su richiesta scritta di Expo entro
10 giorni, si impegna a fornire un certificato che rechi l’indicazione
dell’assicuratore, dell’agente assicurativo o del broker assicurativo e che certifichi
che almeno la copertura assicurativa minima suddetta esista, specificando se la
copertura per responsabilità sia stata stipulata a copertura di eventuali azioni
legali, e che la copertura non possa essere cancellata o sostanzialmente
modificata senza aver dato un preavviso ad Expo di almeno 30 (trenta) giorni.
21.
DURATA DEL CONTRATTO E SCIOGLIMENTO
21.1
Durata. Il termine di durata del Contratto inizierà a decorrere dalla data di stipula
e scadrà 6 (sei) mesi dopo la data di fine dell’Esposizione Universale (“Durata”).
21.2
Le disposizioni degli Articoli 19, 21.2, 21.4 del Contratto resteranno in vigore
anche dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto per un periodo di 5
(cinque) anni.
21.3
Diritto di risolvere il Contratto. Expo avrà diritto di risolvere il Contratto con
effetto immediato ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile dandone comunicazione
scritta al Rivenditore Autorizzato nel caso in cui:
(a)
il Rivenditore Autorizzato si renda inadempiente ad un qualunque obbligo
considerato di rilevante importanza ai sensi del presente Contratto ovvero
nel caso cui si rifiuti intenzionalmente di adempiere ad una legittima
richiesta da parte di Expo e, entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la
contestazione scritta da parte di Expo di tale inadempimento o rifiuto di
adempiere, il Rivenditore Autorizzato non abbia prontamente rimediato a
tale inadempimento o rifiuto con ragionevole soddisfacimento di Expo;
(b)
il Rivenditore Autorizzato ceda Biglietti a persone o soggetti che il
Rivenditore Autorizzato è a conoscenza ovvero abbia ragione di credere
che operino in un mercato secondario per la ri-vendita dei Biglietti;
(c)
il Rivenditore Autorizzato non effettui i pagamenti alle scadenze di cui
all’Articolo 11;
(d)
il Rivenditore Autorizzato violi in modo grave le Regole d’Uso Qualifica e
Marchio Rivenditore Autorizzato e/o qualsiasi disposizione di cui agli
Articoli 17 and 18;
18
(e)
il Rivenditore Autorizzato violi i principi BIE o qualsiasi altra disposizione
dell’Articolo 5.3;
(f)
per qualsiasi altro motivo di risoluzione previsto dagli Allegati del
Contratto.
21.3bis Inoltre, Expo avrà diritto di recedere dal presente Contratto con effetto immediato
dandone comunicazione scritta al Rivenditore Autorizzato nelle seguenti ipotesi:
21.4
(g)
il Rivenditore Autorizzato è soggetto ad una modifica nella sua compagine
societaria, proprietà o amministrazione che, ad opinione di Expo, possa
pregiudicare la capacità del soggetto di adempiere agli obblighi del
presente Contratto, ovvero sia reputato dannoso per Expo;
(h)
il Rivenditore Autorizzato sia coinvolto in una procedura di insolvenza,
incluse, per chiarezza e senza limitazioni, concordato preventivo, accordi
di ristrutturazione, piani di risanamento o altri equivalenti accordi ovvero
procedure che indichino l’incapacità del Rivenditore Autorizzato di
adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Effetti dello scioglimento. Alla data dello risoluzione o scioglimento del
presente Contratto, per qualsiasi motivo:
(a)
verrà meno il diritto del Rivenditore Autorizzato di vendere e distribuire i
Biglietti, e di utilizzare il Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato ai
sensi dell’Articolo 17.1;
(b)
Expo potrà comunicare pubblicamente che il Rivenditore Autorizzato non
è più autorizzato a vendere i Biglietti;
(c)
Expo, a sua scelta, potrà trattenere le somme pagate dal Rivenditore
Autorizzato fino a quella data ed interrompere l’emissione di Biglietti;
(d)
Expo potrà revocare l’accesso alla Piattaforma B2B a favore del
Rivenditore Autorizzato;
(e)
Expo avrà diritto di interrompere i pagamenti dovuti al Rivenditore
Autorizzato e trattenere le somme necessarie a coprire i danni subiti da
Expo in conseguenza dell’eventuale inadempimento del Rivenditore
Autorizzato;
(f)
il denaro ed i Dati Personali raccolti dal Rivenditore Autorizzato in
relazione alla vendita dei Biglietti e detenuti dal Rivenditore Autorizzato
(se del caso) alla data della risoluzione dovranno essere trasferiti ad Expo
entro 10 (dieci) giorni dalla data di risoluzione del Contratto, ed in ogni
caso in modo tale che non vi siano interruzioni nel processo di vendita dei
Biglietti.
Nessuna Parte, in caso di scioglimento del Contratto, sarà responsabile nei
confronti dell’altra per le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi del
presente Contratto salvo ove specificamente previsto, né alcuna indennità sarà
dovuta per l’avviamento e l’attività effettuata ai sensi dello stesso.
19
22.
SUB-DISTRIBUTORI
22.1
Mandato ai Sub-Distributori. Il Rivenditore Autorizzato potrà dare mandato ad
alcuni Sub-Distributori ad assisterlo nella promozione, vendita e distribuzione dei
Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato potrà dare mandato solo a quei Sub-Distributori
che siano parte dello stesso gruppo societario del Rivenditore Autorizzato e che
siano elencati all’Allegato C o che siano stati preventivamente approvati per
iscritto da Expo. La vendita dei Biglietti da parte dei Sub-Distributori approvati da
Expo nel rispetto delle disposizioni del presente Contratto non sarà considerata
una attività di rivendita in violazione del Contratto.
22.2
Effetti dell’incarico. Tutte le disposizioni del presente Contratto rimarranno
valide ed efficaci a prescindere dalla nomina di Sub-Distributori da parte del
Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 22.1. Il mandato ai Sub-Distributori
non ridurrà né modificherà in alcun modo gli obblighi del Rivenditore Autorizzato
nei confronti di Expo ai sensi del Contratto.
22.3
Responsabilità e risarcimento da parte del Rivenditore Autorizzato. Il
Rivenditore Autorizzato è responsabile degli atti e delle omissioni da parte dei
Sub-Distributori. Expo non sarà in alcun modo responsabile per le comunicazioni
con i Sub-Distributori, o per la supervisione dei Sub-Distributore, ed il Rivenditore
Autorizzato è tenuto a risarcire, tutelare presso le sedi competenti e tenere
indenne Expo da qualsiasi danno o perdita che risulti dal mancato rispetto da
parte del Sub-Distributore dei termini e delle condizioni del presente Contratto o
di qualsiasi accordo e/o contratto sottoscritto con il Rivenditore Autorizzato, e da
qualsiasi azione legale, controversia, pretesa, obbligo, responsabilità, danno,
perdita, costi o spese (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
compensi e le spese legali ed gli importi pagati in ragione di accordi transattivi)
derivanti da o comunque connessi con il rispetto degli obblighi ai sensi del
presente Contratto o degli accordi e/o contratti con i Sub-Distributori. Inoltre, nel
caso in cui un qualsiasi Sub-distributore non rispettasse i termini e le condizioni
del presente Contratto, Expo si riserva il diritto di richiedere al Rivenditore
Autorizzato di negare l’autorizzazione al Sub-Distributore di vendere i Biglietti.
22.4
Regole sull’uso del Qualifica e Marchio Sub-Distributore. I Sub-Distributori
non sono legittimati ad utilizzare la Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato,
salvo previa autorizzazione espressa da parte di Expo. Ai Sub-Distributori è
concessa una licenza non esclusiva, non trasferibile e che non prevede il
pagamento di royalty ad utilizzare la Qualifica e Marchio Sub-Distributore ai sensi
delle disposizioni contenute nell’Allegato B.2. Nel caso di inadempimenti da parte
del Sub-Distributore, troveranno applicazione gli Articoli 17.2 e 22.3. Nel caso in
cui il Sub-Distributore fosse rimosso dalla lista dei sub-distributori autorizzati, ai
sensi dell’Articolo 22.3, lo stesso dovrà cessare immediatamente di utilizzare la
Qualifica e Marchio Sub-Distributore ed il Rivenditore Autorizzato sarà
responsabile per il mancato rispetto di tale clausola da parte del SubDistributore. Inoltre, in tal caso, troverà applicazione l’Articolo 21.3.
23.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
23.1
Nel caso in cui sorgesse una Controversia tra le Parti, queste si impegnano a
fare quanto possibile per risolvere in modo amichevole tale Controversia.
23.2
Ove le Parti non riuscissero a risolvere la Controversia ai sensi dell’Articolo 23.1,
le Parti rinvieranno tale Controversia al tentativo di mediazione gestito dal
Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milan.
20
23.3
Nel caso in cui tale tentativo dovesse fallire, la Controversia dovrà essere decisa
da un arbitrato amministrato secondo le Regole della Camera Arbitrale di Milano.
Il luogo dell’arbitrato sarà Milano, Italia.
23.4
Il Tribunale Arbitrale deciderà sul merito della Controversia applicando la legge
italiana.
23.5
La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
24.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Rivenditore Autorizzato non può cedere, conferire in un trust, o comunque
disporre del presente Contratto o di qualunque parte dello stesso senza il previo
consenso scritto da parte di Expo, che può essere negato o concesso ad
esclusiva discrezione di Expo stessa. Il Rivenditore Autorizzato sottoscrive il
presente Contratto autonomamente e non può far valere nessuno dei diritti relativi
al presente Contratto, o connessi allo stesso, a beneficio di terzi. Qualsiasi
cessione che in violazione del presente Articolo non avrà efficacia e non trasferirà
alcun diritto in capo al cessionario.
25.
COMUNICAZIONI
25.1
Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata
per iscritto, in lingua inglese o italiana, a mezzo fax o lettera raccomandata, in
ogni caso, agli indirizzi indicati di seguito (o ai diversi recapiti comunicati in
seguito da una Parte all’altra a mezzo di comunicazione scritta ai sensi del
presente Articolo), inviandone altresì una copia via e-mail, e si intenderà
validamente comunicata: (i) se a mezzo raccomandata, alla data di ricevimento
della stessa; e (ii) se a mezzo fax, alla data e ora confermata dalla ricevuta di
invio del dispositivo fax del mittente:
(a)
A Expo 2015 S.p.a.:
Indirizzo: Via Rovello 2, Milano, Italia
Fax: ___________________
Email: __________________
All’attenzione di: Alexander Child e Piero Galli
(b)
al Rivenditore Autorizzato: all’indirizzo ed all’attenzione della persona
indicata di seguito nelle Firme.
25.2
Una Parte, ai fini del presente Articolo, può informare l’altra di una qualsiasi
modifica del proprio nome, indirizzo di riferimento, e-mail, numero di fax, a patto
che tale comunicazione sia effettuata conformemente al paragrafo 1 del presente
Articolo.
26.
NATURA DEL RAPPORTO
Il Rivenditore Autorizzato è un contraente autonomo ed esercita i propri diritti ed
adempie ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto per suo conto ed a suo
rischio, conformemente ai termini ed alle condizioni del presente Contratto.
Fermo restando quanto sopra, il Rivenditore Autorizzato non è autorizzato a: (a)
sottoscrivere contratti ed accordi a favore e per conto di Expo; (b) far sorgere
21
alcun dovere, obbligo o responsabilità, espressi o impliciti, a carico o per conto di
Expo; (c) accettare l’adempimento o il pagamento di una qualsiasi obbligazione
dovuta ad Expo o (d) vincolare Expo in qualsiasi modo. Il Rivenditore Autorizzato
non può utilizzare, stampare o mostrare il nome Expo, la Qualifica e Marchio
Rivenditore Autorizzato o un qualsiasi simbolo o logo di Expo, che possa indicare
o suggerire che esista un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto di agenzia
tra Expo ed il Rivenditore Autorizzato.
27.
SPESE E CONTROLLI SULL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Il Rivenditore Autorizzato, nel rispetto del presente Contratto e delle leggi e
regolamenti applicabili dello Stato nel quale il Rivenditore Autorizzato stesso
vende i Biglietti, salvo che non sia diversamente previsto nel presente Contratto,
è il solo responsabile delle modalità e dei mezzi utilizzati per adempiere ai propri
obblighi contrattuali. Tutte le spese sostenute dal Rivenditore Autorizzato per
adempiere ai propri obblighi saranno interamente a carico del Rivenditore
Autorizzato.
28.
COMPENSAZIONE – SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
28.1
Expo è legittimata a compensare (i) in qualsiasi momento, ogni importo che non
sia ancora stato pagato e (ii) qualsiasi importo dovuto, per qualsiasi ragione, al
Rivenditore Autorizzato in forza del presente Contratto, con importi dovuti dal
Rivenditore Autorizzato ad Expo ai sensi del presente Contratto.
28.2
Il Rivenditore Autorizzato non è legittimato a compensare nessun importo dovuto
da Expo al Rivenditore Autorizzato con importi dovuti dal Rivenditore Autorizzato
ad Expo.
29.
INTERO CONTRATTO
Il presente Contratto è il solo accordo esistente tra le Parti che disciplina l’oggetto
dello stesso e sostituisce tutti gli eventuali accordi intercorsi tra le Parti, verbali
e/o in forma scritta, che abbiano oggetto uguale o simile.
30.
MODIFICHE
30.1
Le modifiche al presente Contratto sono valide ed efficaci solo se concordate tra
le Parti per iscritto.
30.2
Salvo ove non sia espressamente concordato tra le Parti, nessuna modifica
costituisce una rinuncia ad una qualsiasi disposizione del presente Contratto, né
pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità ai sensi del presente Contratto
sorti sino alla data di modifica. I diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del
presente Contratto resteranno pienamente validi ed efficaci, fatta eccezione o
nella misura in cui sono modificati.
31.
PARZIALE INVALIDITÀ
Nel caso in cui una clausola del presente Contratto sia contraria alla legge,
invalida o inefficace ai sensi delle leggi, presenti o future, in vigore nel corso della
durata del presente Contratto, solo tale clausola dovrà essere considerata
inefficace. Il presente Contratto sarà interpretato ed adempiuto come se tale
clausola contraria alla legge, invalida o inefficace non avesse mai formato parte
del presente Contratto e le rimanenti clausole rimarranno pienamente efficaci e la
loro efficacia non sarà in alcun modo inficiata dalla clausola contraria alla legge,
22
invalida, inefficace o inapplicabile o dalla sua esclusione dal presente Contratto.
Inoltre, una clausola conforme alla legge, valida ed efficace dovrà essere
automaticamente aggiunta al presente Contratto, se possibile, al posto della
clausola contraria alla legge, invalida e inefficace.
32.
RINUNCE
32.1
Nessun inadempimento di uno qualunque degli obblighi di cui al presente
Contratto potrà implicare la rinuncia all’adempimento, salvo che le Parti non vi
acconsentano per iscritto.
32.2
Qualsiasi rinuncia di una delle Parti ad eccepire l’inadempimento di una
disposizione del presente Contratto potrà essere considerata una rinuncia ad
eccepire successive violazioni della stessa disposizione o di una qualsiasi altra
disposizione.
32.3
Nessun mancato o ritardato esercizio, di una Parte, di un qualsiasi suo diritto
previsto dalla legge o dal presente Contratto sarà interpretato come una rinuncia
o una variante della stessa e non precluderà l’esercizio in un momento
successivo. Nessun esercizio singolo o parziale di tali diritti impedirà un esercizio
diverso o ulteriore di uno stesso diritto o di altri diritti.
33.
LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto sarà soggetto e dovrà essere interpretato ai sensi diritto
italiano.
LISTA DEGLI ALLEGATI:
Allegato A: Tipologia di Rivenditore Autorizzato
Allegato B.1: Regole d’Uso Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato
Allegato B.2: Regole d’Uso Qualifica e Marchio Sub-Distributore
Allegato C: Sub-Distributori
Allegato D: Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori
Allegato E: Categorie di Biglietti
23
FIRME
Il presente Contratto è sottoscritto da rappresentati delle Parti debitamente autorizzati e
muniti dei necessari poteri.
FIRMATO da
in nome e per conto di
EXPO 2015 SPA
Piero Galli
General Manager, Event Management Division
____________________________________
[firma]
FIRMATO da
in nome e per conto di:
____________________________________
(nome del Rivenditore Autorizzato)
____________________________________
(nome e carica del firmatario)
____________________________________
[firma]
Indirizzi del Rivenditore ai fini delle
comunicazioni:
_______________________________
_______________________________
Fax: ___________________________
E-mail: _________________________
Attention: _______________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, ciascuna Parte
dichiara di avere letto, compreso e di accettare espressamente le disposizioni contenute
nel presente Contratto e, in particolare, il Rivenditore Autorizzato dichiara di avere letto,
compreso e di accettare espressamente le disposizioni di cui agli Articoli 4.3 (Vendite
online), 7.1 (Esclusività), 7.2 (Non ri-rivendita), 7.3 (Sub-Distributori), 8.4 (Obiettivo
Minimo di Vendite), 10.4, 10.5, 10.6 and 10.7 (Tipologie e Prezzi dei Biglietti), 16
(Vendita dei Biglietti al Pubblico), 21.3 (Diritto di Risoluzione), 21.4 (Effetti dello
Scioglimento), 22.3 (Responsabilità e Risarcimento da parte del Rivenditore Autorizzato),
22.4 (Regole sull’uso della Qualifica e Marchio Sub-Distributore), 23 (Risoluzione delle
Controversie), 28 (Compensazione – Sospensione del Pagamento) and 33 (Legge
applicabile).
FIRMATO da
in nome e per conto di:
____________________________________
(nome del Rivenditore Autorizzato)
____________________________________
(nome e carica del firmatario)
____________________________________
[firma]
25