FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER

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FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER
FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE
DI ANSALDO SIGNAL N.V. IN LIQUIDATIE
IN ANSALDO STS S.P.A.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ANSALDO STS S.P.A.
del 6 marzo 2009
I
PREMESSA
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., società per azioni
di diritto italiano (nel prosieguo anche “Ansaldo” o “ASTS” o la “Società
Incorporante”), ha approvato l’operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione
di Ansaldo Signal N.V. in liquidatie (in liquidazione), società anonima (‘naamloze
vennootschap’) di diritto olandese (nel prosieguo anche “Ansaldo Signal” o “ASNV” o la
“Società Incorporanda”), nella Società Incorporante (nel prosieguo anche la “Fusione”
o l’“Operazione”).
In data 5 marzo 2009, il Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda ha
approvato, per quanto di propria competenza, la Fusione e i documenti ad essa connessi.
In via preliminare, e ai fini di una migliore comprensione dell’articolazione
procedimentale in cui si struttura l’Operazione in disamina, si rileva che:
-
la Società Incorporante è una società per azioni, disciplinata dal diritto italiano,
emittente azioni quotate nel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
-
la Società Incorporante è controllata da – e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di – “Finmeccanica - Società per azioni”, anch’essa società
quotata nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.;
-
la Società Incorporanda, interamente partecipata da ASTS – e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento da parte di “Finmeccanica - Società per azioni” è
disciplinata dalla legge olandese e, pertanto, la fusione per incorporazione di
ASNV in ASTS integra un’ipotesi di “fusione transfrontaliera” ai sensi della
direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere
delle società di capitali (nel prosieguo anche la “Direttiva”);
-
la Direttiva, ha trovato attuazione in Italia mediante l’emanazione del Decreto
Legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 (nel prosieguo anche il “Decreto”), e in
Olanda mediante l’emanazione dell’Atto legislativo pubblicato nel Staatsblad van
het Koninkrijk der Nederlanden (Gazzetta Ufficiale dei Paesi Bassi) n. 260/261 e
in vigore dal 15 luglio 2008 (nel prosieguo anche l’“Atto n. 260/261”);
-
l’Operazione dovrà essere perfezionata nel rispetto della legge italiana e olandese
e, rispettivamente da parte di ASTS e di ASNV, delle disposizioni contenute nel
Decreto e nell’Atto n. 260/261 nonché, in via residuale, nel rispetto di quanto
previsto dalla Direttiva e dalle rispettive normative nazionali richiamate.
1
Posto che la Società Incorporanda risulta alla data odierna interamente partecipata da
Ansaldo, l’Operazione costituisce un’ipotesi di fusione c.d. “semplificata”, ai sensi
dell’art. 2505 del codice civile italiano, dell’art. 18 del Decreto − attuativo dell’art. 15,
comma 1, della Direttiva − nonché dell’art. 2:333, comma 1, del Burgerlijk Wetboek
(codice civile olandese). Pertanto, l’Operazione avrà natura di “incorporazione di società
interamente possedute” e sarà caratterizzata da rilevanti semplificazioni procedimentali.
Nonostante l’operazione di fusione rientri nell’ipotesi di fusione c.d. “semplificata”, in
osservanza di quanto disposto dall’art. 8 del Decreto, attuativo dell’art. 7 della Direttiva, e
al fine di recare un’informativa puntuale ai propri Soci e al mercato in generale sulle
caratteristiche dell’Operazione in disamina, l’odierno Consiglio di Amministrazione di
Ansaldo ha redatto la presente relazione illustrativa della Fusione.
II
ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI INDUSTRIALI E STRATEGICHE
SOTTESE ALL’OPERAZIONE
Per effetto della Fusione, tutte le partecipazioni attualmente detenute da Ansaldo Signal –
sub-holding di diritto olandese – verranno trasferite alla Società Incorporante.
Ne consegue che Ansaldo – e di riflesso i suoi Soci – beneficeranno delle semplificazioni
strutturali e delle efficienze derivanti dall’eliminazione dei costi e delle complessità
connesse al mantenimento di una sub-holding di diritto estero.
In particolare, l’eliminazione di ASNV dalla catena di controllo facente capo ad Ansaldo
consentirà di realizzare un più efficiente assetto partecipativo all’interno del gruppo,
anche al fine di consentire uno sviluppo organico dello stesso attraverso la focalizzazione
del core-business operativo e finanziario all’interno della società quotata, in coerenza con
il ruolo e gli obiettivi industriali perseguiti dalla Società Incorporante.
L’Operazione, infatti, si inquadra nel più ampio progetto di centralizzazione e
rafforzamento della capogruppo Ansaldo, nel cui contesto sono state già perfezionate le
seguenti operazioni societarie e di mercato:
-
il trasferimento, avvenuto in data 1° gennaio 2008, di Ansaldo STS Australia
PTY Ltd. (e quindi della sua controllata al 100% Ansaldo STS Malaysia SDN
2
BHD) da Transcontrol Co. (a sua volta controllata da Union Switch & Signal
Inc.) ad Ansaldo;
-
il perfezionamento della fusione per incorporazione di Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. in
Ansaldo, con efficacia civilistica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2009.
La realizzazione di un modello organizzativo più lineare e trasparente – quale risulterebbe
quello derivante dalla Fusione – è auspicato dai mercati finanziari in quanto, da un lato,
consente di pervenire ad organigrammi e sistemi di corporate governance più efficaci e
chiari e, dall’altro, può portare ad un miglioramento della performance finanziaria.
La Fusione, inoltre, consente, mediante l’accorciamento della struttura societaria e la
conseguente semplificazione del gruppo, anche: (i) una riduzione della diluizione degli
utili; (ii) una maggior chiarezza nella governance; (iii) la ottimizzazione dei costi
connessi all’attuale organizzazione societaria del gruppo, con eliminazione di
sovrastrutture, lungaggini e duplicazioni, e (iv) l’accelerazione dei flussi finanziari.
III
PROFILI
GIURIDICI
E
PRINCIPALI
PASSAGGI
OPERATIVI
DELL’OPERAZIONE
In primo luogo, si informano i Signori Azionisti che l’Assemblea nonché il Consiglio di
Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di Ansaldo Signal hanno deliberato, in data 8
maggio 2008, lo scioglimento della stessa, ai sensi della normativa olandese applicabile,
procedendo alla nomina del liquidatore nella persona del Dott. Mario Orlando. Ai sensi
della normativa olandese, poiché non è ancora iniziata la distribuzione dell’attivo di
Ansaldo Signal, la stessa è legittimata a partecipare alla fusione transfrontaliera. Inoltre,
sempre in conformità alle disposizioni di legge olandesi rilevanti, il progetto comune di
fusione transfrontaliera è sottoscritto sia dai membri del Consiglio di Sorveglianza della
Società Incorporanda sia dal liquidatore, quest’ultimo nella sua qualità di organo investito
della gestione di Ansaldo Signal in liquidazione.
Ciò posto, poiché le società partecipanti all’Operazione appartengono a due distinti Stati
Membri dell’Unione europea, la Fusione ha natura transfrontaliera ai sensi della Direttiva
e sarà eseguita mediante l’incorporazione di Ansaldo Signal nella Società Incorporante.
Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante conserverà la propria attuale
forma, denominazione sociale e sede statutaria.
3
Quanto ai profili tecnico-giuridici dell’Operazione, considerando che la Società
Incorporante possiede direttamente l’intero capitale sociale di ASNV:
1)
Ansaldo non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né
assegnerà – ai sensi dell’art. 2504-ter del codice civile italiano – azioni in
sostituzione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente,
nella Società Incorporanda, le quali verranno annullate senza concambio in
esito alla Fusione;
2)
ai sensi dell’articolo 2505 del codice civile italiano, dell’art. 18 del
Decreto, nonché dell’art. 15, comma 1, della Direttiva:
-
il progetto comune di fusione transfrontaliera non contiene le
indicazioni relative al rapporto di cambio, alle modalità di
assegnazione di azioni e alle partecipazioni agli utili, di cui
all’articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), del codice civile
italiano, nonché all’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto;
-
non si farà luogo alla predisposizione di una relazione degli esperti
− di cui all’art. 2501-sexies del codice civile italiano (come
richiamato dall’art. 9 del Decreto, in attuazione dell’art. 8 della
Direttiva) − mancando un concambio azionario;
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto, e in attuazione dell’art. 5 della
Direttiva, il progetto comune di fusione transfrontaliera è approvato negli stessi termini
dai competenti organi delle società partecipanti alla Fusione e contiene, oltre a quanto
richiesto dalla normativa italiana e olandese, anche menzione dei seguenti ulteriori
elementi:
-
la legge regolatrice della Società Incorporante e di ciascuna delle
società partecipanti alla Fusione transfrontaliera;
-
menzione della circostanza che non ricorrono i vantaggi a favore
dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti
all’Operazione;
-
menzione della circostanza che non ricorrono i presupposti di cui
all’art. 19, comma 1, del Decreto relativi alle procedure di
coinvolgimento dei lavoratori nella Società Incorporante;
4
-
le probabili ripercussioni della Fusione sull’occupazione;
-
le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi
e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante.
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto, attuativo dell’art. 15 della Direttiva, e dell’art. 23,
comma 2, lett. b), dello statuto di Ansaldo, essendo la Fusione semplificata, il progetto di
fusione verrà approvato, per la Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione.
Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile
italiano, i Soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento
del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere lo spostamento della competenza
decisionale in capo all’assemblea straordinaria mediante domanda indirizzata alla Società
Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione per l’iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Genova.
Per quanto concerne la Società Incorporanda, la Fusione verrà deliberata dal Consiglio di
Sorveglianza in conformità con le disposizioni di legge olandese applicabili.
Si segnala inoltre che, ai sensi del diritto olandese, la procedura di opposizione alla
Fusione riservata ai creditori di Ansaldo Signal presenta le seguenti peculiarità: (i) il
termine entro cui i creditori potranno opporsi è di un mese e non di sessanta giorni come
in Italia; (ii) tale termine inizia a decorrere dal momento in cui vengono effettuate le
pubblicazioni informative sulla Fusione nella Gazzetta Ufficiale olandese - e quindi in un
momento anteriore rispetto alla data di iscrizione della delibera notarile di approvazione
definitiva della Fusione presso il Registro delle Imprese di Genova, a partire dalla quale
decorre il periodo entro il quale i creditori di Ansaldo potranno fare opposizione a norma
dell’art. 2503 del codice civile italiano (iii) l’approvazione definitiva della Fusione da
parte del competente organo sociale di Ansaldo Signal avrà luogo in data
immediatamente successiva alla decorrenza del termine di sessanta giorni riservato ai
creditori di Ansaldo.
Il progetto comune di fusione transfrontaliera è redatto sulla base delle situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2008, rappresentate dai
rispettivi progetti di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 regolarmente approvati dai
rispettivi organi amministrativi e che fungono da situazioni patrimoniali di Fusione.
5
Trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12
della Direttiva e dell’art. 15 del Decreto, gli effetti giuridici reali dell’Operazione
decorreranno dalla data di iscrizione dell’atto di Fusione presso il Registro delle Imprese
della Società Incorporante ovvero dalla diversa data che verrà eventualmente indicata
nell’atto di Fusione, quest’ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell’atto di
Fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante.
A partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione, Ansaldo subentrerà nella
universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari,
materiali ed immateriali ecc., di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad
assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.
Ai fini fiscali e dell’imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al
bilancio della Società Incorporante, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva, trova
applicazione la legge italiana in quanto legge della società risultante dalla Fusione.
Pertanto, gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente degli artt. 172,
comma 9, 178 e 179 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell’articolo 2504-bis, comma
3, del codice civile italiano, dal giorno in cui la Fusione produrrà i propri effetti reali.
Trattandosi inoltre di fusione semplificata, non è prevista alcuna modifica dello statuto
sociale di Ansaldo in conseguenza della Fusione. A tal riguardo si precisa che l’attuale
clausola dell’oggetto sociale di Ansaldo già consente l’esercizio diretto delle attività
attualmente svolte dalla Società Incorporanda che, per effetto della Fusione, verranno
trasferite ad Ansaldo.
Non comportando modifiche statutarie di Ansaldo, né integrando altre cause di recesso
previste dalla legge, la Fusione non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli
azionisti di Ansaldo.
Alla data odierna non risulta l’esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della
Società Incorporante o della Società Incorporanda.
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante in
conseguenza della Fusione sono indicati nella situazione patrimoniale da fusione di
Ansaldo Signal al 31 dicembre 2008, e sono valutati mediante applicazione dei principi
contabili IAS/IFRS.
6
L’odierno Consiglio di Amministrazione di Ansaldo ha approvato, oltre al progetto
comune di fusione e alla presente relazione illustrativa, anche il progetto di bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2008, che costituisce la situazione patrimoniale da fusione ai
sensi dell’art. 2501-quater del codice civile italiano e che sarà oggetto di approvazione da
parte dell’assemblea ordinaria dei Soci prevista per il 27/28 aprile p.v.
Anche ASNV utilizzerà il proprio progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008
quale situazione patrimoniale da fusione.
In estrema sintesi, le principali fasi del procedimento di Fusione, successive
all’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte dell’odierno
Consiglio di Amministrazione di Ansaldo e del Consiglio di Sorveglianza di Ansaldo
Signal, sono previste secondo il seguente calendario di massima:
•
nei giorni successivi all’approvazione del progetto di fusione, deposito
dello stesso e dei documenti ad esso allegati presso la sede sociale di
Ansaldo e presso il Registro delle Imprese di Genova nonché
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle
informazioni richieste dall’art. 7 del Decreto e dall’art. 6 della
Direttiva;
•
deposito presso la sede sociale della Società Incorporante e presso
Borsa Italiana S.p.A. della documentazione indicata all’art. 2501septies del codice civile italiano e richiamata dal Regolamento
Emittenti;
•
successivamente all’approvazione del progetto di fusione – nonché ai
relativi adempimenti di competenza della Società Incorporante –
deposito del progetto di fusione e dei documenti allegati presso la sede
sociale di Ansaldo Signal e presso la Camera di Commercio di
Amsterdam e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale olandese e in un
quotidiano olandese a diffusione nazionale di un avviso concernente il
deposito dei documenti relativi alla Fusione presso i competenti
Registri delle Imprese nonché alcune caratteristiche dell’Operazione;
•
indicativamente verso la fine di aprile, riunione del Consiglio di
Amministrazione della Società Incorporante per approvare in via
definitiva e nel rispetto delle forme notarili il progetto comune di
fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 2505, comma 2, del codice
civile italiano;
•
approvazione della Fusione in via definitiva, previo decorso del
termine di opposizione dei creditori di cui all’art. 2503 del codice civile
7
italiano, da parte del competente organo sociale di ASNV, ai sensi del
diritto olandese;
•
indicativamente prima della fine del mese di settembre, stipula dell’atto
di Fusione – previo ottenimento dei certificati notarili richiesti dalla
normativa applicabile – e sua iscrizione nei Registri delle Imprese
competenti, con produzione degli effetti della Fusione indicativamente
a decorrere dal 1° ottobre 2009.
IV
CONSEGUENZE DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA SUI SOCI, SUI
CREDITORI E SUI LAVORATORI
Conseguenze sui Soci
Gli Azionisti di Ansaldo non avranno delle conseguenze dirette derivanti dalla
realizzazione dell’Operazione. Infatti, per effetto della stessa non si verificheranno i
presupposti del diritto di recesso né muterà in alcun modo la compagine sociale essendo
la Società Incorporanda interamente partecipata dalla Società Incorporante.
Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli Azionisti di Ansaldo i diritti collegati allo
status socii e le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante
soggetta alla legge italiana e quotata sul Mercato Telematico Azionario anche a valle
dell’efficacia della Fusione.
Conseguenze sui Creditori
Non sono previsti impatti della Fusione sui diritti dei creditori di Ansaldo. La Società
Incorporanda, infatti, è una mera sub-holding di partecipazioni e la sua incorporazione
non comporterà alcun decremento delle garanzie patrimoniali complessive al momento
offerte da Ansaldo.
I creditori potranno poi eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della
procedura di opposizione loro garantita dall’art. 2503 del codice civile italiano.
Conseguenze sui Lavoratori
Allo stato attuale, la Società Incorporanda ha in essere due contratti di lavoro a tempo
determinato con due dipendenti impiegati. Uno di tali contratti scade in data 30 giugno
2009, il secondo contratto ha data di scadenza al 30 settembre 2009. Il contratto avente
scadenza il 30 giugno 2009 potrebbe essere rinnovato sino alla data del 30 settembre
8
2009. Ciò posto, alla data di efficacia della fusione, Ansaldo Signal dovrebbe non essere
parte di alcun contratto di lavoro a tempo determinato.
Poiché è previsto che Ansaldo Signal alla data di efficacia giuridica della fusione non sia
parte di alcun contratto di lavoro e non abbia un numero di lavoratori superiore a quindici,
non si applicherà la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428.
Ai sensi dell’ art. 8 del Decreto e in attuazione dell’art. 7 della Direttiva, la presente
relazione illustrativa del progetto comune di fusione transfrontaliera verrà inviata ai
rappresentanti dei lavoratori delle società partecipanti alla Fusione, almeno trenta giorni
prima dell’approvazione definitiva del progetto comune di Fusione da parte del Consiglio
di Amministrazione della Società Incorporante.
In ogni caso, il perfezionamento della Fusione non comporterà alcuna modifica sui
rapporti di lavoro attualmente in essere tra Ansaldo e i propri dipendenti né sono previste
ripercussioni della Fusione sull’occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e
del gruppo in generale.
Infine, si informa che l’art. 19 del Decreto disciplinante la partecipazione dei lavoratori
nella società incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne
ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, sia la Società Incorporante che la Società
Incorporanda non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 188.
V
EVENTUALI RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE
La neutralità fiscale
Ai fini delle imposte sui redditi, la Fusione, a norma del combinato disposto degli artt.
172, 178 e 179 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, è fiscalmente neutra e, quindi, non costituisce in Italia realizzo o
distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Incorporanda,
comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
Le differenze da Fusione
Le eventuali differenze da Fusione che dovessero emergere in esito alla Fusione non
concorrono a formare il reddito imponibile di Ansaldo essendo fiscalmente non rilevanti
ai fini dell’imposizione sui redditi.
9
.
*****
Genova, 6 marzo 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
____________________________
( Alessandro Pansa)
10

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