Incasso o accettazione di effetti, documenti, assegni

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Incasso o accettazione di effetti, documenti, assegni
Foglio informativo
INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI E
ASSEGNI IMPORT ED EXPORT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
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Nome e cognome/Ragione sociale
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Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
CHE COSA SONO GLI INCASSI O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI E ASSEGNI
L’operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni consiste nel curare, per conto del Cliente (Ordinante), il realizzo, solitamente ma non necessariamente su altra piazza, di tratte / documenti / assegni (d’ora in avanti
“Documenti”) in conformità alle istruzioni ricevute dall’Ordinante, ottenendone il pagamento e/o l’accettazione ovvero
disponendone la consegna contro pagamento e/o accettazione e/o altri termini e condizioni.
Si tratta di un’operazione, solitamente regolante il pagamento della compravendita di merci o della prestazione di servizi,
con la quale le parti convengono che la consegna dei Documenti relativi alla prestazione commerciale sottostante e la
contestuale esecuzione dell’obbligazione del compratore avvengano tramite Banca. La esecuzione di queste operazioni
prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le
due Banche restano rigorosamente estranee alle motivazioni commerciali e contrattuali dei pagamenti nonché alla gestione, sotto ogni profilo, delle merci il cui valore è espresso dai Documenti all’incasso o all’accettazione. La Banca del
debitore si limita ad eseguire le istruzioni ricevute dalla Banca del creditore che le ha inviato i Documenti su mandato del
creditore. Le operazioni di incasso sono disciplinate da specifiche Norme (Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi
– di seguito “NUI”) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) che le Banche necessariamente
applicano. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.iccitalia.org, Email: [email protected]).
Per incasso semplice si intende la trattazione di cambiali, pagherò, ricevute, assegni, per l’accettazione e/o l’incasso. Per
incasso documentario si intende la trattazione di documenti commerciali, accompagnati o meno da effetti per
l’accettazione e/o l’incasso.
Principali rischi:
Poiché l’operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni è separata dall’operazione commerciale
sottostante, se i Documenti da incassare comprendono un documento di trasporto di merci inviate al compratore, il venditore sopporta i rischi di giacenza della merce a destino derivanti dall’eventuale mancato pagamento.
Per lo stesso motivo di cui sopra il compratore che acquista su Documenti sopporta i rischi di eventuali inadempienze
contrattuali a carico della merce per genere, qualità, quantità. Le operazioni denominate in una moneta diversa dall’euro
sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo il tasso di cambio determinato al momento del pagamento
dei Documenti e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.
Nel caso di operazioni di incasso di titoli di credito non onorati, il creditore sopporta il rischio di una diversa o nulla protezione del suo credito per effetto della legislazione vigente nel Paese del debitore
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 delle NUI della ICC se delle merci vengono spedite direttamente all’indirizzo di
una banca o all’ordine di quest’ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non
ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le
ha cedute.
Aggiornato al 28 luglio 2016
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INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI E
ASSEGNI IMPORT ED EXPORT
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
INCASSI DOCUMENTARI IMPORT
VOCI DI COSTO
Commissioni e spese per Effetti, Documenti e Assegni
Commissione di servizio
Spese Swift
Spread su cambio (*)
Bollatura
Spese swift per sollecito/richieste
d’esito/interventi/chiarimenti/proroghe richiesti dal cliente
Spese insoluto
* Il cambio è letto dai listini Telekurs con un aggiornamento periodico durante la giornata
Effetti/Assegni all’incasso e/o accettazione a carico Italia
Commissione incasso (da recuperare in caso di incasso/accettazione, di mancato incasso/accettazione)
Documenti all’incasso e/o accettazione a carico Italia
Commissione incasso (da recuperare in caso di incasso, di
mancato incasso e/o franco di pagamento/ accettazione/mancata accettazione)
Valute di Addebito
Assegni
Effetti
Documenti
INCASSI DOCUMENTARI EXPORT
VOCI DI COSTO
Commissioni e spese per Effetti, Documenti e Assegni
Commissione di servizio
Spese per accredito
Spread su cambio (*)
Bollatura
Spese swift per sollecito/richieste
d’esito/interventi/chiarimenti/proroghe richiesti dal cliente
Spese insoluto
* Il cambio è letto dai listini Telekurs con un aggiornamento periodico durante la giornata
Effetti/Assegni all’incasso e/o accettazione a carico Estero
Commissione incasso (da recuperare in caso di incasso/accettaz., di mancato incasso/accettazione)
Documenti all’incasso e/o accettazione a carico Estero
Commissione incasso (da recuperare in caso di incasso/accettaz., di mancato incasso/accettazione, free of payment)
Valute di accredito
Valute di accredito incassi euro/divisa
VALORE
2,00 ‰ minimo Euro 4,00
Euro 18,00
0,20%
come da disposizioni fiscali vigenti
Euro 18,00
Euro 15,00
1,75 ‰ minimo Euro 6,50
1,75 ‰ minimo Euro 25,00
Data emissione
Data scadenza
Data esecuzione pagamento
VALORE
2,00 ‰ minimo Euro 4,00
Euro 6,50
0,20%
come da disposizioni fiscali vigenti
Euro 18,00
Euro 15,00
1,75 ‰ minimo Euro 6,50
1,75 ‰ minimo Euro 25,00
3 giorni lavorativi (val.spot
+ 1)
Altre spese
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Spese e commissioni reclamate da Corrispondenti
integralmente a carico del
Cliente
Rimborso spese di spedizione plichi e corriere DHL peso fino
a 500 grammi (per spedizioni fuori dallo Stato italiano)
Euro 20,00 più spese reclamate
Rimborso spese di spedizione plichi e corriere SDA peso fino
a 500 grammi (per spedizioni all’interno dello Stato italiano)
Euro 15,00 più spese reclamate
Recupero nella misura
vigente
Euro 50,00
Imposte e tasse
Servizio incasso banconote in divisa al dopo incasso
Spese per invio comunicazioni
Spese per invio comunicazioni periodiche a mezzo supporto cartaceo
Euro 0,70
Spese per invio comunicazioni periodiche a mezzo posta elettronica
Euro 0,00
Spese per invio comunicazioni periodiche Internet Banking, se attivato
Euro 0,00
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Ciascuna delle parti potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa o penalità, dandone comunicazione all’altra per mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un
preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo che sussista giusta causa. Tutte le operazioni in corso alla data
dell’invio della comunicazione di recesso dovranno essere comunque concluse con le modalità previste da questo
contratto, o in base agli altri eventuali accordi intervenuti tra le parti
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1.
2.
3.
Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria, raccomandata A.R.,
posta elettronica certificata, fax, e-mail all’indirizzo [email protected] o consegna manuale diretta al personale
(che dovrà rilasciare al cliente ricevuta datata e firmata). L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
ad Euro 100.000 (centomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il
Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche
presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del
ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà
una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni
della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto
termine di sessanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro
20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa
all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all’ABF esonera il Cliente
dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010,
n.28) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria.
In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma
congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il
Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o
chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È
fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria,
l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel
caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Aggiornato al 28 luglio 2016
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA
LEGENDA
Camera di Commercio Internazionale
di Parigi (ICC)
Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori
dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei
commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, tra gli altri, un testo normativo di riferimento denominato “Norme Uniformi della ICC relative agli
Incassi” (NUI) che costituisce il necessario riferimento tecnico-giuridico dei
rapporti che si instaurano nelle operazioni di incasso.
Documenti
In caso di transazioni commerciali di compravendita i Documenti sono generalmente rappresentati da: fattura, documento di trasporto, documento
di assicurazione, certificato di origine. Altra documentazione eventuale dipende dal singolo contratto e dalle condizioni di resa della merce (Inco®
terms ICC).
Nel caso di Documenti contro pagamento (documents against payment –
D/P o cash against documents - CAD) si intende che i Documenti devono
essere consegnati al debitore soltanto se quest’ultimo paga il valore
dell’incasso.
Nel caso di Documenti contro accettazione (di tratta) (documents against
acceptance - D/A) la condizione per la consegna dei Documenti è la firma
di accettazione di tratta spiccata sul debitore inviata con i Documenti ovvero di pagherò redatto sulla piazza del compratore. In genere la Banca
del debitore è incaricata di certificare i poteri di firma del sottoscrittore.
Nel caso di Documenti contro altri termini e condizioni si tratta di altre
condizioni di consegna che l’Ordinante può stabilire. Ad esempio: contro
pagamento di una certa percentuale del valore della transazione; contro
impegno scritto del debitore a pagare entro una scadenza convenuta specificata nelle istruzioni dell’Ordinante; contro emissione di garanzia bancaria della Banca del debitore da specificare nelle istruzioni dell’Ordinante.
Istruzioni dell’Ordinante
Aggiornato al 28 luglio 2016
Si tratta delle condizioni che l’Ordinante stabilisce perché i Documenti siano consegnati al compratore e dipendono dal contratto sottostante. Sono
comunicate alla Banca del debitore tramite la Banca dell’Ordinante che
accoglie l’operazione d’incasso o accettazione e costituiscono l’unica fonte che determina il comportamento della Banca del debitore, anche se dai
Documenti oggetto dell’incasso fossero rilevabili condizioni di consegna
diverse.
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