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IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI Accordi e collisioni tra Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana e Piano Casa Campania Sommario: 1. E’ STATA MIA LA COLPA E ALLORA ADESSO … – 2. STARE IN COSTIERA COSTA – 3. UNA RISPOSTA CHIARA CHIARA – 4. … PRIMA, METTIAMOCI D’ACCORDO SU UN P.U.T. – 5. FATEVENE UNA RAGIONE: SEL IL P.U.T. E’ VINCOLANTE VUOL DIRE CHE E’ DEROGABILE – 6. SE COSI’ NON FOSSE … - 7. LA SFIDA * * * * * * * * A cura del Geom. Bottone Marcellino Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 1 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 1. E’ STATA MIA LA COLPA COLPA E ALLORA ADESSO … Me ne stavo affacciato sul Matese, dove l’orizzonte ha il profilo di panettoni e pandori millenari accatastati alla rinfusa, o – forse - delle sinuose e imprevedibili pieghe di una veste abbandonata in fretta sulla strada di una formica, ne osservavo ipnotizzato i graffi prodotti dalle fosforescenze dell’autunno, le miscele misteriose di antichi racconti che un evento enorme ha versato in questo catino di variazioni nel sempre uguale, senza dimenticare un velo di glassa sul Miletto che i pasticcieri si ostinano – senza riuscirvi – a riprodurre nei loro oscuri laboratori … . Me ne stavo pensieroso come solo può esserlo chi è confinato all’eterna prostrazione ai piedi di questi monti che ammettono sfide, non vittorie, quando mi giungono echi marini di dubbi orizzontali: tipici di chi i monti ce l’ha sempre alle spalle, di chi li sente come un contorno nel piatto di prevalente salsedine di mare. Mi volto, mi alzo sulle punte dei piedi, mi sforzo di individuare un’icona sonora su cui cliccare orecchie che cercano senso, e vedo la Penisola Sorrentino-Amalfitana, colori che ballano tra vicoli a scalini, calde oscurità che chiamano ombre e invece sono riposo meritato da un sole incombente, odori che litigano a nascondersi per non essere consumati tra troppi, frettolosi passanti. Cosa sta accadendo che ha voce così lunga da raggiungere il lato opposto di questa Regione in balia di roditori di ultima generazione, quelli che non usano più né denti né stomaco perché la bellezza la consumano inneggiando al botulino ? Provo a informarmi con qualche cliccata curiosa tra le paginate di annunci sulle nuove buone intenzioni dei disegnatori di avvenire, salto le solite chiacchiere introduttive della retorica degli annunciatori, metto da parte le battute che fanno ridere perché fanno piangere, costringo al silenzio la musicalità di dati che cantano come sirene e capisco … : Fonte PositanoNews.it 22/12/2011 Penisola sorrentina: Piano-Casa applicabile...ma con riserva? Piano di Sorrento - Un incontro, quello di Villa Fondi, nel quale si è potuto plaudire l'impegno dei tecnici e delle amministrazioni impegnati in un progetto ambizioso ma che tuttavia non ha eliminato i tanti dubbi che ancora rimangono dell'applicabilità del Piano-Casa al territorio sorrentino. Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 2 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 Si è tenuto martedì 20 Dicembre, come programmato nella sala conferenze di Villa Fondi, l'appuntamento dei Tecnici e Sindaci dei sei comuni della penisola sorrentina per presentare ai tanti professionisti ed addetti ai lavori intervenuti le linee guida per l'applicazione del Piano Casa. Vedere per la prima volta tutti i tecnici e quasi tutti i sindaci della penisola sorrentina riuniti intorno ad un solo tavolo per presentare un grosso lavoro di equipe per dare "una possibile risposta al fabbisogno abitativo nel rispetto dell'ambiente", tale era lo slogan di apertura, è stato senz'altro un evento molto positivo per l'intera penisola sorrentina. … … … … … Oscure vibrazioni, nubi dense - non importa se reali o immaginarie – hanno compresso in bolle d’ansia il respiro dei mandolinisti e, in alcune case, si è tentati di riprendere da depositi dimenticati il colore viola dell’addio: perché anche dall’altra parte il Piano Casa fa paura, e non in quanto arma puntata contro lo status quo o amante che carezza con mani d’ortica, ma per la sua struttura lucente di bisturi in mano ad esagitati. Ora capisco perché alcuni popolani mi hanno chiesto un parere: non stiamo, il Matese e la Penisola Sorrentino-Amalfitana, sulla stessa, unica ISOLA1 ? 1 Mi scuso con coloro che, un giorno, capiranno che questa introduzione è stata uno stratagemma per sollecitare la lettura di un mio precedente lavoro intitolato “La Regione Campania e un’isola” e degli altri interventi sul Piano Casa della Campania . Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 3 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 2. STARE IN COSTIERA COSTA COSTA Leggo nella mia casella di posta elettronica la seguente e-mail: “… … In questi giorni (dopo quasi un anno) si continua a discutere nei comuni della penisola sorrentina dell'applicabilità del "piano casa" nei territori in cui è vigente il Piano Urbanistico Territoriale della costiera sorrentinaamalfitana a tutti gli effetti un piano paesistico). Considerato l'approfondimento che ha dedicato all'argomento, mi farebbe piacere conoscere la sua opinione. … ” E poi un’altra: “… … Per chi ritiene il "piano casa" non applicabile nei territori in cui è vigente il P.U.T. Piano Urbanistico Territoriale (approvato con legge regionale n. 35/1987) la questione ridotta all'osso è più o meno questa: se il P.U.T. è un piano paesaggistico (come è ai sensi dell’art. 1-bis della legge 431/1985), ne sono parte integrante gli indici edilizi per i nuovi vani residenziali e per le superfici utili terziarie, come indicato nelle prescrizioni per i PRG contenute negli art. 9 e 10 della L.R. n. 35/1987. Dall’articolo 9 si evince che non si possono realizzare nuovi vani residenziali, neanche con ampliamenti o con demolizioni e ricostruzioni con aumenti di volumetria, se non attenendosi alle rigorose condizioni dell’individuazione del fabbisogno abitativo definite dal P.U.T. … … ” E ancora: “… … vorrei farle conoscere il mio pensiero sull'argomento, e cioè che la legge regionale sul Piano Casa non è a mio giudizio applicabile nei territori in cui è vigente il P.U.T. (L.R. 35/87). … … ” Insomma faccio due + due e mi rendo conto che, dopo essermi esposto con alcuni lavori critici sulle leggi adottate dalla Regione Campania in materia di Piano Casa, non posso più tirarmi indietro da un confronto che ho sollecitato e che a ragione mi impegna verso chi è stato disponibile ad ascoltarmi. Quindi, come al solito, passo a definire i connotati della questione di fondo, naturalmente per come l’ho percepita: 1. le amministrazioni della penisola Sorrentina-Amalfitana (vedi il seguente riferimento cartografico), approssimandosi la scadenza del termine per fruire dei benefici del Piano Casa Campania2, hanno deciso di avviare un’iniziativa congiunta per definire modi e tempi di attuazione dello stesso; 2 L.R.C. n. 19 del 28/12/2009, successivamente modificata con L.R.C. n. 1 del 5 gennaio 2011 . Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 4 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 Ambiti di delimitazione degli strumenti di pianificazione paesistica Isola di Capri - Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina - Monti Lattari (Stralcio dal volume: ”Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 - Allegato C - Piano Territoriale Regionale - Marzo 2003” 2. questa iniziativa – presumibilmente compulsata da coloro che nel Piano Casa scorgono opportunità – ha generato anche un certo allarmismo in coloro che nel medesimo strumento scorgono elementi di dissipazione del noto patrimonio di bellezza paesaggistica della zona; 3. questi ultimi, in particolare, si chiedono: il Piano Casa di cui alle LL.RR.CC. n. 19/09 e n. 1/11, consente - all’art. 4, c.1, così come all’art.5, c.1, e ancora all’art. 6, 7, ecc… - di eseguire una serie di trasformazioni immobiliari e territoriali “IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI”; Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 5 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 la Penisola Sorrentina-Amalfitana, però, è sottoposta – in virtù della L.R.C. n. 35 del 27/06/1987 e s.m.i. – a “PIANO PIANO URBANISTICO TERRITORIALE”; TERRITORIALE orbene, l’art. 3, c.1. della citata LRC 35/87 sancisce inequivocabilmente che tale Piano “è Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”, e “prevede norme generali d' uso del territorio dell' area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell' adeguamento di quelli vigenti”; e il successivo art. 8 della medesima LRC 35/87, ribadisce l’imperativo secondo il quale “Oltre al rispetto della legislazione vigente i comuni devono, nella formazione dei piani regolatori generali, rispettare le prescrizioni contenute nella presente normativa, e in tutti gli altri elaborati del piano urbanistico territoriale …”; la LRC 35/87, insomma, stabilisce dei vincoli che “condizionano” e “prevalgono” sulle iniziative regolatrici perseguibili dai Comuni, e lo fa non solo attraverso una generica zonizzazione e/o indicazione di principi cui informare la normazione locale ma indicando – talora - limiti (indici costruttivi, parametri dimensionali, ecc…) di dettaglio che definisce “inderogabili”; e allora: non dovremmo concludere che il Piano Casa, il quale prevede la possibilità di eseguire interventi in “deroga” agli strumenti urbanistici, è inapplicabile nell’area della Penisola Sorrentino-Amalfitana, nella quale derogare gli strumenti urbanistici equivale a contravvenire l’inderogabilità del Piano Urbanistico Territoriale ? Capisco, perché anche in questa opposta parte della Campania che è il Matese siamo assoggettati - tra altri – a tutela Paesistica normata da un Piano edito dal Ministero dei BB.AA. e CC., che riemerge, nella discussione pubblica in atto tra gli operatori della Penisola SorrentinoAmalfitana, l’antico tema del rapporto tra i diversi strumenti di tutela, gestione e sviluppo del territorio. E intuisco, altresì, quanta brace covi sotto la cenere degli altisonanti richiami alla necessità di proteggere il bello con cui si cerca di tacitare le scintille di chi si attende discorsi a chiare lettere: “insomma, stare in costiera è bello, ma quanto ci costa ?” . Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 6 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 3. UNA RISPOSTA CHIARA Il parto del Piano Casa della Campania, fin dal primo vagito, mi è sembrato riecheggiare suoni così mostruosi da indurmi a non iscriverlo nell’anagrafe delle nuove idee – nate da questa terra da ricordare. Ma se mi viene chiesto, fondalmente : “IL PIANO CASA DI CUI ALLA LRC 19/09 e s.m.i. E’ APPLICABILE ANCHE NELL’AREA DELLA PENISOLA SORRENTINO-AMALFITANA INDIVIDUATA DAL P.U.T. DI CUI ALLA LRC 35/87 e s.m.i. ?”, sono costretto a rispondere con onestà intellettuale, a chi non ha tempo o voglia di troppi giri di parole, SI. Per tutti quelli che, giustamente (e fortunatamente), non si accontentano del monosillabo ingiustificato di uno sconosciuto, proverò a dare delle giustificazioni graduali, perché nessuno debba ritenersi necessariamente “impegnato” a masticare questo albero di argomenti dai troppi rami e dai frutti incerti (è il massimo che posso fare , sapendo che ad alcuni basta una risposta, altri ne vogliono cento, ad altri non basta nessuna risposta … ). Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 7 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 4. … PRIMA, PRIMA, METTIAMOCI D’ACCORDO SU UN P.U.T. E’ chiaro, scontato ma – proprio per questo – da non dimenticare neanche un minuto, che per trattare in modo compiuto (oltre che colto) di argomenti come il “Governo del Territorio”, la “Tutela del paesaggio”, ecc..., dovremmo – tutti – imporci di spendere ben più dei dieci minuti richiesti dalla lettura di questo scritto. Da ciò l’ovvietà di una premessa implicita: parliamo del P.U.T. di cui alla LRC 35/87 e s.m.i. nei limiti e per quanto è attinente alla valutazione del suo rapporto con la disciplina urbanistica e, di conseguenza, con il PIANO CASA di cui alla LRC 19/09 e s.m.i.. In questa prospettiva, allora, il primo passo è convenire unanimemente su questi elementi circostanziali, cioè meramente descrittivi, di caratterizzazione del P.U.T. derivabili dalla sua intrinseca ed oggettiva testualità: 1. il P.U.T. di cui alla LRC 35/87 è anche, benché non solo, un Piano Paesistico (sulla questione la dottrina non è priva di osservazioni e di distinguo, ma – per gli scopi di questo lavoro – ci basta ricordare che in tal senso si è inequivocabilmente espressa – senza eccezioni da parte del Ministero dei BB.AA. - la Regione Campania)3; 2. il P.U.T. individua un’area di competenza (34 Comuni) ma, ai fini gestionali, opera distinguendo 6 sub-aree (vedi: art.2) e 16 unità di zonizzazione (vedi: art. 17); 3 Vedi, ad esempio questo documento: “Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale - Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 - Allegato C - Piano Territoriale Regionale Marzo 2003 “ – pag. : “Premessa Nella Regione Campania attualmente sono in vigore tre tipi di piani paesistici: - i Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell’art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell’art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis); - Il piano paesistico dell’Isola di Procida redatto precedentemente la legge n.431 del 1985; - il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato (ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87. “ Vedi, inoltre, quanto – con ancora più forza ed esplicitazione si enuncia in questo più recente atto: “B.U.R.C. - N. 48 BIS DEL 1 DICEMBRE 2008 – “PIANO TERRITORIALE REGIONALE – RELAZIONE - Settembre 2008”, dove al Capitolo: “2.6. Lo stato della pianificazione paesaggistica in Campania all’atto della approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.” si ribadisce addirittura : “Con deliberazione n. 1543 del 24 aprile 2003 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) si è, pertanto, approvato, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, il documento denominato “Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”composto da numero quattro elaborati (Allegato A: Relazione; Allegato B: Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania; Allegato C: Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica; Allegato D: Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica. A seguito della predetta verifica, si è riscontrata la non piena compatibilità dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica a quanto previsto nell’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2001 articolo 8, fatta eccezione per il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentinoamalfitana, che “rappresenta uno strumento di pianificazione le cui disposizioni appaiono sostanzialmente compatibili con le previsioni del succitato Accordo” . Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 8 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 3. per ognuna di queste sub-aree/zone, infatti, impone che i Piani Regolatori Comunali siano redatti o adeguati rispettando differenti limitazioni parametriche, quanto a: • Superfici Utili lorde per attività terziarie private (vedi: art. 10); • Proporzionamento degli standards (vedi: art. 11) ; • Limiti di intervento interno per ogni zona (vedi: art. 17) ; • Limiti di attuazione mediante i Piani urbanistici esecutivi (vedi: art. 11) ; • Modalità di presentazione dei progetti generali e puntuali, ecc…; 4. il P.U.T. è VINCOLANTE per i Comuni nel senso che “formula direttive a carattere vincolante, alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell’adeguamento di quelli vigenti” (vedi: art. 3). Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 9 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 5. FATEVENE UNA RAGIONE: SEL IL IL P.U.T. E’ VINCOLANTE VUOL DIRE CHE E’ DEROGABILE Per superare subito questo primo scoglio dell’assurdo lessicale che sembra un gioco da settimana enigmistica e invece è burlesque normativa, cerchiamo di capire, innanzi tutto quale sia la corretta accezione del carattere o della misura “vincolante” del P.U.T. . L’art. 3 della LRC 35/87 è inequivocabile: “Il Piano urbanistico territoriale prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti.” Attenzione ! (mi rivolgo a chi sta già esultando : ecco, visto? Lo dicevo … ): il Legislatore del P.U.T. non afferma l’insuperabilità dei limiti imposti dalla LRC 35/87, bensì l’insuperabilità di questi limiti da parte dei Comuni . Insomma, com’è ovvio, il Legislatore “vincola” i Comuni ma non se stesso. Ed infatti, è già accaduto che la Regione Campania abbia stabilito la derogabilità del P.U.T. della Penisola Sorrentino-amalfitana, ad esempio con le seguenti leggi : “LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2828-1111-2000 e s.m.i. - NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DI SOTTOTETTI ESISTENTI, dove enuncia testualmente : ARTICOLO 6 Deroga a normative il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n.14, 20 marzo 1982 n.17 e 27 giugno 1987 n.35, dei piani 1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n.33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti. “LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 19 - “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 10 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marco 1995, n. 8”, dove si enuncia testualmente : Articolo 9 Area Sorrentino – Amalfitana 1. Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa. E il riferimento a queste due leggi non è casuale, perché sono indubbiamente due leggi capaci di “amplificare” le previsioni insediative degli strumenti urbanistici pre-vigenti, incidendo attraverso pesi insediativi incrementati “ope legis” (sottotetti che diventano residenze, mutamenti di destinazioni d’uso semplificati, parcheggi in deroga, ecc…) - anche sulle previsioni di standards pre-codificate . Insomma, i vincoli del P.U.T. non sono un “totem” davanti al quale immolare ogni possibilità di nuovo, ma uno strumento - che si aggiunge a tanti altri - per realizzare una gestione e sviluppo che si giustifica a un livello più ampio o comunque ultroneo. Infatti, è previsto che possano – a loro volta – subire mutazioni per effetto di un P.U.T. di livello Regionale : L.R. Campania 18 novembre 1995, n. 24 Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali. Art. 7 Norma finale 1. La presente legge sostituisce a tutti gli effetti la legge regionale 22 aprile 1993, n. 19. 2. L'approvazione e l'aggiornamento del P.U.T. regionale costituiscono aggiornamento del P.U.T. della penisola sorrentino-amalfitana approvato con legge regionale 27 giugno 1987, n. 35. e che sono destinati ad essere totalmente sostituiti : Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 11 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 – Rettifica del testo della Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 “Piano Territoriale Regionale” pubblicata sul BURC n. 45 Bis del 10 novembre 2008. Art. 3 Procedimento di pianificazione paesaggistica 1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina l’attività di pianificazione paesaggistica così articolata: a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b); b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all’articolo 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale; c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale. d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all’articolo 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c). Art. 9 Norme finali e transitorie Comma 7. Dall’approvazione del piano di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), perdono validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987,n.35. Ma, allora, come bisogna intendere questi “vincoli” del P.U.T. ? Ecco, risponderò prendendomi una pausa caffè e copincollando il seguente passaggio – sul quale, intanto, vi invito a meditare - contenuto nello “Studio n. 1290 - CONDONO EDILIZIO E VINCOLI ARTISTICO-AMBIENTALI - Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato - il 13 giugno 1996”: Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 12 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 1. Concetto di vincolo. Con il termine "vincolo", nel nostro caso, si possono indicare prescrizioni normative intese ad assicurare che determinate opere o zone siano controllate da branche amministrative specializzate, allo scopo di accertare se il risultato dell'attività o di un'operazione costruttiva svolta da un privato sia congruente con la salvaguardia dei valori storico-artistici o ambientali o di altro genere tutelati nell'interesse della collettività. Per stabilire cosa sia il vincolo e cosa esso concretamente comporti nella sfera della esplicazione della titolarità del proprietario del bene vincolato, occorre richiamarsi alle varie leggi che stabiliscono i vincoli stessi. Queste peraltro, non stabiliscono una analitica esposizione dei vincoli imposti, ma prevedono norme ampie e generali, nella sostanza caricando intieramente sulla pubblica amministrazione il compito di accertare, in concreto, se il vincolo sia stato violato o se l'opera programmata sia in grado di violarlo. Dal punto di vista del notaio, pertanto, interessato a conoscere l'esistenza di un bene vincolato, importa non tanto accertare l'esistenza o meno di un vincolo, quanto accertare se esista un bene sottoposto a vincolo. Tutta la tematica dei vincoli, pertanto, si riduce ad accertare se il bene oggetto di sanatoria sia un bene per se stesso assoggettato a vincolo, oppure insistente in una zona o in un territorio assoggettati a vincolo. Finito il caffè, in ultima analisi, mi pare di poter dire: per affrontare il tema del rapporto tra Piano Casa Campania e P.U.T. , insomma, non dobbiamo chiederci se le disposizioni di cui alla LRC 35/87 costituiscano una “preclusione” preventiva ma se gli interventi di cui alla LRC 19/2009 sono compatibili con gli obiettivi tutela. Infatti è lo stesso autore del P.U.T. a dirci – con il Piano Casa - che : Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre 2009. “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”. Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 13 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 Art. 2-bis Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico 1.Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. 2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente. Art. 12-bis 1. La presente legge si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, ricadenti sull’intero territorio regionale. 2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 e successive modifiche. E cioè : Che non vi è alcuna preclusione all’applicazione dei vantaggi del Piano Casa in aree che risultano designate come “zone sottoposte a vincolo paesaggistico”; Che, anzi, le norme del Piano Casa “prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente”, dunque anche sulla LRC 35/87 istitutiva del P.U.T. ; Che, naturalmente, per quanto “speciali”, le norme del Piano Casa non sono “tanto speciali” da cancellare i valori paesaggistici e l’interesse alla loro conservazione e tutela mediante “il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” ; Che, in definitiva, dobbiamo muoverci tra i classici binari dell’Urbanistica/Paesaggio, stando attenti a che i due binari – che nel caso del P.U.T. sono fusi in una monorotaia – possano procedere insieme ed autonomi nell’interesse soprattutto della stabilità del treno che ci porta verso il domani . Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 14 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 6. SE COSI’ NON FOSSE … Gli irriducibili “Santommasiani” che non sono soddisfatti del modo con cui ho trattato – sin qui – il tema del rapporto tra P.U.T. e PIANO CASA, provino - allora - a non credermi dopo queste considerazioni da turista filosofico che si appella alla logica intrinseca e al principio di non contraddizione: partiamo da un fatto incontestabile: il P.U.T. di cui alla LRC 35/87 e il PIANO CASA di cui alla LRC 19/09, comprese le loro successive modifiche e integrazioni, sono stati licenziati dallo stesso Legislatore; assumiamo un dubbio neutrale: in ordine all’applicabilità del PIANO CASA in zone sottoposte al P.U.T. della penisola Sorrentino-Amalfitana (o, genericamente, a Piano Paesaggistico) non è chiaro se questo medesimo Legislatore sia favorevole o contrario; e proviamo a rispondere alle seguente domanda: quali elementi ci consentono di affermare che questo stesso Legislatore non abbia inteso porre un veto “di principio” all’applicazione del PIANO CASA nell’area del P.U.T. ? Ecco, cari assertori del dubbio a ogni costo, bisogna necessariamente affermare che il PIANO CASA si applica anche nelle aree sottoposte al P.U.T. perché, diversamente opinando, si cadrebbe in insanabile contraddizione, come sperimenta chi mette le mani in queste oggettive circostanze: il PIANO CASA contiene almeno una inequivocabile disposizione “letterale” che consente di “derogare” il P.U.T. : Art. 11 Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese 1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e produzione, Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 15 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con certificazione integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’allevatore interessato. 2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado. 3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo. Dunque, Dunque, NEGARE l’applicabilità del PIANO CASA in area P.U.T. collide collide con l’inequivocabile, l’inequivocabile, opposta enunciazione operata dal Legislatore Campano all’art. 11 della LRC 19/2009 . Inoltre: il PIANO CASA contiene anche un’altra inequivocabile, anche se implicita, disposizione che consente di “derogare” il P.U.T. : Art. 8 Misure di semplificazione in materia di governo del territorio 1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata: a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”; b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”; c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”; d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”; e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente: “1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”; f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati; g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.”; h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti “entro il termine di tre mesi”; i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”; Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 16 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”; m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma: “4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale.”; n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio. 2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8). 3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865( Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n. 167;L. 29 settembre 1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico . 4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9 (Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge . Infatti, se il PIANO CASA amplia i termini applicativi della LRC 15/2000 significa che reintroduce il regime regime della deroga al P.U.T. sancita all’art. 6 di quest’ultima e che, per comodità di lettura, si riporta nuovamente: nuovamente “LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2828-1111-2000 e s.m.i. – NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DI SOTTOTETTI ESISTENTI, ARTICOLO 6 Deroga a normative il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n.14, 20 marzo 1982 n.17 e 27 giugno 1987 n.35, dei piani 1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 17 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n.33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti. Dunque, NEGARE l’applicabilità del PIANO CASA in area P.U.T. collide con l’implicita l’implicita, mplicita, opposta enunciazione operata dal Legislatore Campano all’art. 8 della LRC 19/2009 . Insomma, se si tiene conto del dato testuale e si parte da posizioni non pregiudiziali, deve necessariamente dedursi l’applicabilità del PIANO CASA nelle aree P.U.T., perché se così non fosse … Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 18 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 7. LA SFIDA Si dirà che ho usato un linguaggio non appropriato, troppo distante da quello degli specialisti e troppo bla bla bla per chi non ha tempo da spendere in letture arzigogolate. E si mormorerà che – in fin dei conti – non mi sono esposto nel merito, sul piano operativo, concreto, mettendomi sullo stesso piano di quei cittadini e operatori che partecipano all’incerto, rischioso gioco della conformità o della condanna. E che, per accreditare le mie tesi, devo accettare la sfida finale di chi afferma che “la questione ridotta all'osso è più o meno questa: se il P.U.T. è un piano paesaggistico (come è ai sensi dell’art. 1-bis della legge 431/1985), ne sono parte integrante gli indici edilizi per i nuovi vani residenziali e per le superfici utili terziarie, come indicato nelle prescrizioni per i PRG contenute negli art. 9 e 10 della L.R. n. 35/1987. Dall’articolo 9 si evince che non si possono realizzare nuovi vani residenziali, neanche con ampliamenti o con demolizioni e ricostruzioni con aumenti di volumetria, se non attenendosi alle rigorose condizioni dell’individuazione del fabbisogno abitativo definite dal P.U.T. … … ” E va bene, se mi sfidate così apertamente vuol dire che … accetto la sfida. E RISPONDO. Il riferimento agli “art. 9 e 10 della L.R. n. 35/1987” non è di alcuna utilità ai fini di discriminare la compatibilità tra P.U.T. e PIANO CASA CAMPANIA. Infatti, cosa enunciano questi articoli ? Articolo 9 - Proporzionamento del piano regolatore generale: vani residenziali Il proporzionamento dell' eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle tre componenti, calcolate come segue: a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica, da effettuare su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci anni. Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale; b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi vani residenziali necessari per ottenere l' eventuale abbassamento dell' indice di affollamento sino al valore di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla documentazione dell' anagrafe edilizia di cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo; c) eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/ o fatiscenti, comunque non risanabili: anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell' anagrafe edilizia ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo. Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 19 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla edificazione della eventuale zona agricola. Nel caso che, in conseguenza della normativa di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non sia possibile soddisfare il fabbisogno di nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà soddisfatto nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub - area. Articolo 10 - Proporzionamento del piano regolatore generale: superfici utili terziarie Il proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata - comprensive di quelle già esistenti (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) non può eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a) rispettivamente: - tre, per le sub - aree 1, 2, 3, 5 e 6 - quattro, per la sub - area 4. Ecco, come si vede queste norme hanno il solo scopo di stabilire il modo per determinare il “fabbisogno limite” di vani residenziali/terziari che – in rapporto ad una determinata previsione demografica – gli strumenti urbanistici possono “pianificare” di realizzare. Queste norme, in altre parole, non differiscono - metodologicamente - da quelle che si impongono ai Comuni non ricadenti nel P.U.T. e, per la loro portata “generale”, non prefigurano “vincoli puntuali” bensì “direttive a carattere vincolante, alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell’adeguamento di quelli vigenti” (ai sensi dell’art. 3 della LRC 35/87). E in quanto “direttive a carattere vincolante“ possono essere rispettate anche “derogando” le previsioni di uno strumento urbanistico approvato e vigente. Valga per tutti il seguente esempio: ipotizziamo la vigenza di uno strumento Urbanistico redatto in aderenza alle previsioni del P.U.T. e che, ai sensi dell’art. 9 della LRC 35/87, preveda – attraverso la propria zonizzazione – la realizzazione potenziale di 1000 vani residenziali; e ipotizziamo la sopravvenienza di “piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989” che – individuando ex novo aree “a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata”- trasformano alcune zone di questo strumento urbanistico in aree assolutamente “inedificabili”; Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 20 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 ecco, di fronte a una simile eventualità cosa impedisce di realizzare i medesimi 1000 vani – cioè le “direttive a carattere vincolante“ - del P.U.T. ma ”derogando” le previsioni di questo strumento urbanistico ? un problema simile, per altro, potrebbe presentarsi (e – praticamente - si presenta “sempre”) a prescindere dalla sopravvenienza di vincoli che impediscono la realizzazione delle previsioni di uno strumento urbanistico già operante. Si consideri, infatti, che una quota dei potenziali 1000 vani ipotizzati in sede programmatica, una quota corrisponde al “fabbisogno di vani residenziali .. soddisfatto utilizzando … la quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente “ , cioè ad una aliquota di vani che – per mancanza di fondi, per eccessiva parcellizzazione fondiaria, per incapacità di recepire elementi di aggiornamento della qualità abitativa, ecc… - spesso non si riesce a rivitalizzare e riassumere nella prevista funzione di soddisfare il fabbisogno abitativo “contabilizzato” al momento del “proporzionamento”. E allora, anche in questo caso, perché dovrebbe essere vietato ricorrere ad una procedura che, “derogando” le modalità di soddisfacimento del fabbisogno abitativo previste dallo strumento urbanistico, realizzi pur sempre, finalisticamente, la soddisfazione del fabbisogno abitativo calcolato in base alle “direttive a carattere vincolante“ del P.U.T. ? Insomma, se si ammette che il PIANO CASA consente la derogabilità degli strumenti urbanistici e che il P.U.T. non ha espunto dall’area Sorrentino-Amalfitana l’obbligo dotazionale di questi strumenti, si deve “necessariamente” inferire l’esistenza di un’aliquota di applicabilità del PIANO CASA in zona P.U.T. . La domanda vera, quindi, non è “SE” ma “QUANTO” è derogabile uno strumento urbanistico adeguato al P.U.T. : ed è una domanda interessante, multispettrale, capace di invertire totalmente i termini della discussione. Pensate, ad esempio, dove potrebbero spingersi le risposte se - invece di farci intimidire dalle invalicabili sbarre poste al confine della “Tutela Paesaggistica” sviluppiamo considerazioni appropriate a partire dalla decodificazione del DNA del P.U.T., e cioè : » se osserviamo che il P.U.T. della Penisola Sorrentino-Amalfitana non è propriamente un “Piano Paesaggistico” ma “è Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali” (LRC 35/87, art. 3); » se osserviamo che inequivocabilmente, dunque, il P.U.T. non ha l’obiettivo “esclusivo” di difendere beni/valori paesaggistici ; » se osserviamo, infatti, che il P.U.T. esprime anche “indicazioni per la successiva elaborazione, da parte della Regione, di programmi di interventi per lo sviluppo economico dell' area” (LRC 35/87, art. 3); Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 21 IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI 17 gennaio 2012 » se osserviamo, ancora, che la LRC 19/09 sul PIANO CASA si presenta con una enunciazione strettamente “conseguente” alla citata disposizione del P.U.T. : Art. 1 - Obiettivi della legge 1. La presente legge è finalizzata: a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili ; b) a favorire l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico ; c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale; d) abrogata . 2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro. » se osserviamo che la LRC 19/09 sul PIANO CASA, in altri termini, realizza anche una aspettativa del P.U.T., sia in via diretta (proponendo un modo per affrontare lo sviluppo economico rispettoso del PTR che ha assorbito e, a presto lo sostituirà, il P.U.T. ) e sia in via indiretta (proponendo un modo per soddisfare il fabbisogno abitativo attraverso lo sviluppo edilizio, cioè intervenendo su quella parte del P.U.T. non esclusivamente finalizzata alla tutela paesaggistica); » se osserviamo … … e deduciamo … * * * * * * * * Ecco, non so se vi ho convinto. Sappiate per certo, in ogni caso, che - se è questo che è accaduto - ho vinto una sfida che avrei voluto perdere. Piedimonte Matese, GENNAIO 2012 Geom. Bottone Marcellino Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected] 22