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IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI
17 gennaio 2012
IL PIANO CASA
SUGLI SCOGLI
Accordi e collisioni tra Piano Urbanistico
Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana e Piano Casa Campania
Sommario:
1. E’ STATA MIA LA COLPA E ALLORA ADESSO … – 2. STARE IN COSTIERA COSTA – 3.
UNA RISPOSTA CHIARA
CHIARA – 4. … PRIMA, METTIAMOCI D’ACCORDO SU UN P.U.T. – 5.
FATEVENE UNA RAGIONE: SEL IL P.U.T. E’ VINCOLANTE VUOL DIRE CHE E’
DEROGABILE – 6. SE COSI’ NON FOSSE … - 7. LA SFIDA
* * * * * * * *
A cura del Geom. Bottone Marcellino
Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected]
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IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI
17 gennaio 2012
1. E’ STATA MIA LA COLPA
COLPA E ALLORA ADESSO …
Me ne stavo affacciato sul Matese, dove l’orizzonte ha il profilo di panettoni e pandori millenari
accatastati alla rinfusa, o – forse - delle sinuose e imprevedibili pieghe di una veste abbandonata
in fretta sulla strada di una formica, ne osservavo ipnotizzato i graffi prodotti dalle
fosforescenze dell’autunno, le miscele misteriose di antichi racconti che un evento enorme ha
versato in questo catino di variazioni nel sempre uguale, senza dimenticare un velo di glassa sul
Miletto che i pasticcieri si ostinano – senza riuscirvi – a riprodurre nei loro oscuri laboratori … .
Me ne stavo pensieroso come solo può esserlo chi è confinato all’eterna prostrazione ai piedi di
questi monti che ammettono sfide, non vittorie, quando mi giungono echi marini di dubbi
orizzontali: tipici di chi i monti ce l’ha sempre alle spalle, di chi li sente come un contorno nel
piatto di prevalente salsedine di mare.
Mi volto, mi alzo sulle punte dei piedi, mi sforzo di individuare un’icona sonora su cui cliccare
orecchie che cercano senso, e vedo la Penisola Sorrentino-Amalfitana, colori che ballano tra
vicoli a scalini, calde oscurità che chiamano ombre e invece sono riposo meritato da un sole
incombente, odori che litigano a nascondersi per non essere consumati tra troppi, frettolosi
passanti.
Cosa sta accadendo che ha voce così lunga da raggiungere il lato opposto di questa Regione in
balia di roditori di ultima generazione, quelli che non usano più né denti né stomaco perché la
bellezza la consumano inneggiando al botulino ?
Provo a informarmi con qualche cliccata curiosa tra le paginate di annunci sulle nuove buone
intenzioni dei disegnatori di avvenire, salto le solite chiacchiere introduttive della retorica degli
annunciatori, metto da parte le battute che fanno ridere perché fanno piangere, costringo al
silenzio la musicalità di dati che cantano come sirene e capisco … :
Fonte PositanoNews.it
22/12/2011 Penisola sorrentina: Piano-Casa applicabile...ma con riserva?
Piano di Sorrento - Un incontro, quello di Villa Fondi, nel quale si è potuto plaudire l'impegno dei
tecnici e delle amministrazioni impegnati in un progetto ambizioso ma che tuttavia non ha
eliminato i tanti dubbi che ancora rimangono dell'applicabilità del Piano-Casa al territorio
sorrentino.
Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected]
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Si è tenuto martedì 20 Dicembre, come programmato nella sala conferenze di Villa Fondi,
l'appuntamento dei Tecnici e Sindaci dei sei comuni della penisola sorrentina per presentare ai
tanti professionisti ed addetti ai lavori intervenuti le linee guida per l'applicazione del Piano Casa.
Vedere per la prima volta tutti i tecnici e quasi tutti i sindaci della penisola sorrentina riuniti
intorno ad un solo tavolo per presentare un grosso lavoro di equipe per dare "una possibile
risposta al fabbisogno abitativo nel rispetto dell'ambiente", tale era lo slogan di apertura, è stato
senz'altro un evento molto positivo per l'intera penisola sorrentina. … … … … …
Oscure vibrazioni, nubi dense - non importa se reali o immaginarie – hanno compresso in bolle
d’ansia il respiro dei mandolinisti e, in alcune case, si è tentati di riprendere da depositi
dimenticati il colore viola dell’addio: perché anche dall’altra parte il Piano Casa fa paura, e non
in quanto arma puntata contro lo status quo o amante che carezza con mani d’ortica, ma per la
sua struttura lucente di bisturi in mano ad esagitati.
Ora capisco perché alcuni popolani mi hanno chiesto un parere: non stiamo, il Matese e la
Penisola Sorrentino-Amalfitana, sulla stessa, unica ISOLA1 ?
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Mi scuso con coloro che, un giorno, capiranno che questa introduzione è stata uno stratagemma per
sollecitare la lettura di un mio precedente lavoro intitolato “La Regione Campania e un’isola” e degli altri
interventi sul Piano Casa della Campania .
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2. STARE IN COSTIERA COSTA
COSTA
Leggo nella mia casella di posta elettronica la seguente e-mail:
“… … In questi giorni (dopo quasi un anno) si continua a discutere nei comuni
della penisola sorrentina dell'applicabilità del "piano casa" nei territori in
cui è vigente il Piano Urbanistico Territoriale della costiera sorrentinaamalfitana
a
tutti
gli
effetti
un
piano
paesistico).
Considerato
l'approfondimento che ha dedicato all'argomento, mi farebbe piacere conoscere la
sua opinione. … ”
E poi un’altra:
“… … Per chi ritiene il "piano casa" non applicabile nei territori in cui è
vigente il P.U.T. Piano Urbanistico Territoriale (approvato con legge regionale
n. 35/1987) la questione ridotta all'osso è più o meno questa: se il P.U.T. è un
piano paesaggistico (come è ai sensi dell’art. 1-bis della legge 431/1985), ne
sono parte integrante gli indici edilizi per i nuovi vani residenziali e per le
superfici utili terziarie, come indicato nelle prescrizioni per i PRG contenute
negli art. 9 e 10 della L.R. n. 35/1987. Dall’articolo 9 si evince che non si
possono realizzare nuovi vani residenziali, neanche con ampliamenti o con
demolizioni e ricostruzioni con aumenti di volumetria, se non attenendosi alle
rigorose condizioni dell’individuazione del fabbisogno abitativo definite dal
P.U.T. … … ”
E ancora:
“… … vorrei farle conoscere il mio pensiero sull'argomento, e cioè che la legge
regionale sul Piano Casa non è a mio giudizio applicabile nei territori in cui è
vigente il P.U.T. (L.R. 35/87). … … ”
Insomma faccio due + due e mi rendo conto che, dopo essermi esposto con alcuni lavori critici
sulle leggi adottate dalla Regione Campania in materia di Piano Casa, non posso più tirarmi
indietro da un confronto che ho sollecitato e che a ragione mi impegna verso chi è stato
disponibile ad ascoltarmi.
Quindi, come al solito, passo a definire i connotati della questione di fondo, naturalmente per
come l’ho percepita:
1. le amministrazioni della penisola Sorrentina-Amalfitana (vedi il seguente riferimento
cartografico), approssimandosi la scadenza del termine per fruire dei benefici del Piano
Casa Campania2, hanno deciso di avviare un’iniziativa congiunta per definire modi e
tempi di attuazione dello stesso;
2
L.R.C. n. 19 del 28/12/2009, successivamente modificata con L.R.C. n. 1 del 5 gennaio 2011 .
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Ambiti di delimitazione degli strumenti di pianificazione paesistica
Isola di Capri - Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina - Monti Lattari
(Stralcio dal volume: ”Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela
Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19
aprile 2001 - Allegato C - Piano Territoriale Regionale - Marzo 2003”
2. questa iniziativa – presumibilmente compulsata da coloro che nel Piano Casa scorgono
opportunità – ha generato anche un certo allarmismo in coloro che nel medesimo
strumento scorgono elementi di dissipazione del noto patrimonio di bellezza
paesaggistica della zona;
3. questi ultimi, in particolare, si chiedono:
il Piano Casa di cui alle LL.RR.CC. n. 19/09 e n. 1/11, consente - all’art. 4, c.1, così
come all’art.5, c.1, e ancora all’art. 6, 7, ecc… - di eseguire una serie di trasformazioni
immobiliari e territoriali “IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI”;
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la Penisola Sorrentina-Amalfitana, però, è sottoposta – in virtù della L.R.C. n. 35 del
27/06/1987 e s.m.i. – a “PIANO
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE”;
TERRITORIALE
orbene, l’art. 3, c.1. della citata LRC 35/87 sancisce inequivocabilmente che tale
Piano “è Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei
valori paesistici e ambientali”, e “prevede norme generali d' uso del territorio dell'
area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono
uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'
adeguamento di quelli vigenti”;
e il successivo art. 8 della medesima LRC 35/87, ribadisce l’imperativo secondo il
quale “Oltre al rispetto della legislazione vigente i comuni devono, nella formazione
dei piani regolatori generali, rispettare le prescrizioni contenute nella presente
normativa, e in tutti gli altri elaborati del piano urbanistico territoriale …”;
la LRC 35/87, insomma, stabilisce dei vincoli che “condizionano” e “prevalgono”
sulle iniziative regolatrici perseguibili dai Comuni, e lo fa non solo attraverso una
generica zonizzazione e/o indicazione di principi cui informare la normazione locale
ma indicando – talora - limiti (indici costruttivi, parametri dimensionali, ecc…) di dettaglio che
definisce “inderogabili”;
e allora: non dovremmo concludere che il Piano Casa, il quale prevede la possibilità di
eseguire interventi in “deroga” agli strumenti urbanistici, è inapplicabile nell’area
della Penisola Sorrentino-Amalfitana, nella quale derogare gli strumenti urbanistici
equivale a contravvenire l’inderogabilità del Piano Urbanistico Territoriale ?
Capisco, perché anche in questa opposta parte della Campania che è il Matese siamo assoggettati
- tra altri – a tutela Paesistica normata da un Piano edito dal Ministero dei BB.AA. e CC., che
riemerge, nella discussione pubblica in atto tra gli operatori della Penisola SorrentinoAmalfitana, l’antico tema del rapporto tra i diversi strumenti di tutela, gestione e sviluppo del
territorio.
E intuisco, altresì, quanta brace covi sotto la cenere degli altisonanti richiami alla necessità di
proteggere il bello con cui si cerca di tacitare le scintille di chi si attende discorsi a chiare lettere:
“insomma, stare in costiera è bello, ma quanto ci costa ?” .
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3. UNA RISPOSTA CHIARA
Il parto del Piano Casa della Campania, fin dal primo vagito, mi è sembrato riecheggiare suoni
così mostruosi da indurmi a non iscriverlo nell’anagrafe delle nuove idee – nate da questa terra da ricordare.
Ma se mi viene chiesto, fondalmente :
“IL PIANO CASA DI CUI ALLA LRC 19/09 e s.m.i. E’ APPLICABILE
ANCHE NELL’AREA DELLA PENISOLA SORRENTINO-AMALFITANA
INDIVIDUATA DAL P.U.T. DI CUI ALLA LRC 35/87 e s.m.i. ?”,
sono costretto a rispondere con onestà intellettuale, a chi non ha tempo o voglia di troppi giri di
parole,
SI.
Per tutti quelli che, giustamente (e fortunatamente), non si accontentano del monosillabo
ingiustificato di uno sconosciuto, proverò a dare delle giustificazioni graduali, perché nessuno
debba ritenersi necessariamente “impegnato” a masticare questo albero di argomenti dai troppi
rami e dai frutti incerti (è il massimo che posso fare , sapendo che ad alcuni basta una risposta, altri ne vogliono
cento, ad altri non basta nessuna risposta … ).
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4. … PRIMA,
PRIMA, METTIAMOCI D’ACCORDO SU UN P.U.T.
E’ chiaro, scontato ma – proprio per questo – da non dimenticare neanche un minuto, che per
trattare in modo compiuto (oltre che colto) di argomenti come il “Governo del Territorio”, la
“Tutela del paesaggio”, ecc..., dovremmo – tutti – imporci di spendere ben più dei dieci minuti
richiesti dalla lettura di questo scritto. Da ciò l’ovvietà di una premessa implicita: parliamo del
P.U.T. di cui alla LRC 35/87 e s.m.i. nei limiti e per quanto è attinente alla valutazione del suo
rapporto con la disciplina urbanistica e, di conseguenza, con il PIANO CASA di cui alla LRC
19/09 e s.m.i..
In questa prospettiva, allora, il primo passo è convenire unanimemente su questi elementi
circostanziali, cioè meramente descrittivi, di caratterizzazione del P.U.T. derivabili dalla sua
intrinseca ed oggettiva testualità:
1. il P.U.T. di cui alla LRC 35/87 è anche, benché non solo, un Piano Paesistico (sulla
questione la dottrina non è priva di osservazioni e di distinguo, ma – per gli scopi di questo lavoro – ci basta
ricordare che in tal senso si è inequivocabilmente espressa – senza eccezioni da parte del Ministero dei
BB.AA. - la Regione Campania)3;
2. il P.U.T. individua un’area di competenza (34 Comuni) ma, ai fini gestionali, opera
distinguendo 6 sub-aree (vedi: art.2) e 16 unità di zonizzazione (vedi: art. 17);
3
Vedi, ad esempio questo documento: “Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni
Paesistico-Ambientali e Culturali - Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale - Verifica di compatibilità tra gli
strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 - Allegato C - Piano Territoriale Regionale Marzo 2003 “ – pag. :
“Premessa
Nella Regione Campania attualmente sono in vigore tre tipi di piani paesistici:
- i Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell’art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell’art.149 del
D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis);
- Il piano paesistico dell’Isola di Procida redatto precedentemente la legge n.431 del 1985;
- il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato (ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87. “
Vedi, inoltre, quanto – con ancora più forza ed esplicitazione si enuncia in questo più recente atto: “B.U.R.C. - N. 48 BIS DEL 1
DICEMBRE 2008 – “PIANO TERRITORIALE REGIONALE – RELAZIONE - Settembre 2008”, dove al Capitolo: “2.6. Lo stato della
pianificazione paesaggistica in Campania all’atto della approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.” si ribadisce addirittura :
“Con deliberazione n. 1543 del 24 aprile 2003 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) si è, pertanto, approvato, nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, il documento
denominato “Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”composto da
numero quattro elaborati (Allegato A: Relazione; Allegato B: Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania;
Allegato C: Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica; Allegato D: Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica.
A seguito della predetta verifica, si è riscontrata la non piena compatibilità dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica a quanto previsto
nell’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2001 articolo 8, fatta eccezione per il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentinoamalfitana, che “rappresenta uno strumento di pianificazione le cui disposizioni appaiono sostanzialmente compatibili con le previsioni del
succitato Accordo” .
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3. per ognuna di queste sub-aree/zone, infatti, impone che i Piani Regolatori Comunali
siano redatti o adeguati rispettando differenti limitazioni parametriche, quanto a:
• Superfici Utili lorde per attività terziarie private (vedi: art. 10);
• Proporzionamento degli standards (vedi: art. 11) ;
• Limiti di intervento interno per ogni zona (vedi: art. 17) ;
• Limiti di attuazione mediante i Piani urbanistici esecutivi (vedi: art. 11) ;
• Modalità di presentazione dei progetti generali e puntuali, ecc…;
4. il P.U.T. è VINCOLANTE per i Comuni nel senso che “formula direttive a carattere
vincolante, alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti
urbanistici o nell’adeguamento di quelli vigenti” (vedi: art. 3).
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5. FATEVENE UNA RAGIONE: SEL IL
IL P.U.T. E’ VINCOLANTE VUOL DIRE CHE E’
DEROGABILE
Per superare subito questo primo scoglio dell’assurdo lessicale che sembra un gioco da settimana
enigmistica e invece è burlesque normativa, cerchiamo di capire, innanzi tutto quale sia la
corretta accezione del carattere o della misura “vincolante” del P.U.T. .
L’art. 3 della LRC 35/87 è inequivocabile:
“Il Piano urbanistico territoriale prevede norme generali d'uso del territorio
dell'area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono
uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o
nell'adeguamento di quelli vigenti.”
Attenzione ! (mi rivolgo a chi sta già esultando : ecco, visto? Lo dicevo … ): il Legislatore del P.U.T. non
afferma l’insuperabilità dei limiti imposti dalla LRC 35/87, bensì l’insuperabilità di questi limiti
da parte dei Comuni .
Insomma, com’è ovvio, il Legislatore “vincola” i Comuni ma non se stesso.
Ed infatti, è già accaduto che la Regione Campania abbia stabilito la derogabilità del P.U.T.
della Penisola Sorrentino-amalfitana, ad esempio con le seguenti leggi :
“LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2828-1111-2000 e s.m.i. - NORME PER IL RECUPERO
ABITATIVO DI SOTTOTETTI ESISTENTI, dove enuncia testualmente :
ARTICOLO 6
Deroga a normative
il recupero abitativo dei sottotetti,
esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni
delle leggi regionali 20 marzo 1982 n.14, 20 marzo 1982 n.17 e 27 giugno 1987 n.35, dei piani
1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4,
territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui
all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n.33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in
itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti.
“LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 19 - “Procedure per il rilascio dei
permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli
interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani
attuativi dello strumento urbanistico
urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione
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del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi
pertinenziali – Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marco
1995, n. 8”, dove si enuncia testualmente :
Articolo 9
Area Sorrentino – Amalfitana
1. Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di
cui alla Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa.
E il riferimento a queste due leggi non è casuale, perché sono indubbiamente due leggi capaci di
“amplificare” le previsioni insediative degli strumenti urbanistici pre-vigenti, incidendo attraverso pesi insediativi incrementati “ope legis” (sottotetti che diventano residenze,
mutamenti di destinazioni d’uso semplificati, parcheggi in deroga, ecc…) - anche sulle
previsioni di standards pre-codificate .
Insomma, i vincoli del P.U.T. non sono un “totem” davanti al quale immolare ogni possibilità
di nuovo, ma uno strumento - che si aggiunge a tanti altri - per realizzare una gestione e
sviluppo che si giustifica a un livello più ampio o comunque ultroneo.
Infatti, è previsto che possano – a loro volta – subire mutazioni per effetto di un P.U.T. di
livello Regionale :
L.R. Campania 18 novembre 1995, n. 24
Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali.
Art. 7 Norma finale
1. La presente legge sostituisce a tutti gli effetti la legge regionale 22 aprile 1993, n. 19.
2. L'approvazione e l'aggiornamento del P.U.T. regionale costituiscono
aggiornamento del P.U.T. della penisola sorrentino-amalfitana approvato con
legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.
e che sono destinati ad essere totalmente sostituiti :
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Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 – Rettifica del testo della Legge Regionale n. 13 del 13
ottobre 2008 “Piano Territoriale Regionale” pubblicata sul BURC n. 45 Bis del 10 novembre
2008.
Art. 3
Procedimento di pianificazione paesaggistica
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 144, al fine
di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina
l’attività di pianificazione paesaggistica così articolata:
a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b);
b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all’articolo 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e
criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella
pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135, limitatamente ai
beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto
redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal
Consiglio regionale.
d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla
valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all’articolo 1,
comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).
Art. 9
Norme finali e transitorie
Comma 7.
Dall’approvazione del piano di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), perdono
validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla
legge regionale 27 giugno 1987,n.35.
Ma, allora, come bisogna intendere questi “vincoli” del P.U.T. ?
Ecco, risponderò prendendomi una pausa caffè e copincollando il seguente passaggio – sul quale,
intanto, vi invito a meditare - contenuto nello “Studio n. 1290 - CONDONO EDILIZIO E
VINCOLI ARTISTICO-AMBIENTALI - Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato - il 13
giugno 1996”:
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1. Concetto di vincolo.
Con il termine "vincolo", nel nostro caso, si possono indicare
prescrizioni normative intese ad assicurare che determinate opere o
zone siano controllate da branche amministrative specializzate, allo scopo di
accertare se il risultato dell'attività o di un'operazione costruttiva svolta da un privato sia congruente con la
salvaguardia dei valori storico-artistici o ambientali o di altro genere tutelati nell'interesse della collettività.
Per stabilire cosa sia il vincolo e cosa esso concretamente
comporti nella sfera della esplicazione della titolarità del proprietario del
bene vincolato, occorre richiamarsi alle varie leggi che stabiliscono i
vincoli stessi. Queste peraltro, non stabiliscono una analitica esposizione dei vincoli imposti, ma
prevedono norme ampie e generali, nella sostanza caricando intieramente sulla pubblica amministrazione il
compito di accertare, in concreto, se il vincolo sia stato violato o se l'opera programmata sia in grado di
violarlo.
Dal punto di vista del notaio, pertanto, interessato a conoscere
l'esistenza di un bene vincolato, importa non tanto accertare l'esistenza
o meno di un vincolo, quanto accertare se esista un bene sottoposto a
vincolo. Tutta la tematica dei vincoli, pertanto, si riduce ad accertare se il
bene oggetto di sanatoria sia un bene per se stesso assoggettato a vincolo,
oppure insistente in una zona o in un territorio assoggettati a vincolo.
Finito il caffè, in ultima analisi, mi pare di poter dire:
per affrontare il tema del rapporto tra Piano Casa Campania e P.U.T. , insomma, non dobbiamo
chiederci se le disposizioni di cui alla LRC 35/87 costituiscano una “preclusione” preventiva ma
se gli interventi di cui alla LRC 19/2009 sono compatibili con gli obiettivi tutela.
Infatti è lo stesso autore del P.U.T. a dirci – con il Piano Casa - che :
Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre 2009.
“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.
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Art. 2-bis
Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico
1.Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante procedimento
semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1
decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove
comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.
Art. 12-bis
1. La presente legge si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta
di permesso a costruire, ricadenti sull’intero territorio regionale.
2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in
materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 e successive
modifiche.
E cioè :
Che non vi è alcuna preclusione all’applicazione dei vantaggi del Piano Casa in aree che
risultano designate come “zone sottoposte a vincolo paesaggistico”;
Che, anzi, le norme del Piano Casa “prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche
speciale, vigente”, dunque anche sulla LRC 35/87 istitutiva del P.U.T. ;
Che, naturalmente, per quanto “speciali”, le norme del Piano Casa non sono “tanto
speciali” da cancellare i valori paesaggistici e l’interesse alla loro conservazione e tutela
mediante “il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” ;
Che, in definitiva, dobbiamo muoverci tra i classici binari dell’Urbanistica/Paesaggio,
stando attenti a che i due binari – che nel caso del P.U.T. sono fusi in una monorotaia –
possano procedere insieme ed autonomi nell’interesse soprattutto della stabilità del treno
che ci porta verso il domani .
Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected]
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6. SE COSI’ NON FOSSE …
Gli irriducibili “Santommasiani” che non sono soddisfatti del modo con cui ho trattato – sin qui
– il tema del rapporto tra P.U.T. e PIANO CASA, provino - allora - a non credermi dopo queste
considerazioni da turista filosofico che si appella alla logica intrinseca e al principio di non
contraddizione:
partiamo da un fatto incontestabile: il P.U.T. di cui alla LRC 35/87 e il PIANO CASA di
cui alla LRC 19/09, comprese le loro successive modifiche e integrazioni, sono stati
licenziati dallo stesso Legislatore;
assumiamo un dubbio neutrale: in ordine all’applicabilità del PIANO CASA in zone
sottoposte al P.U.T. della penisola Sorrentino-Amalfitana (o, genericamente, a Piano
Paesaggistico) non è chiaro se questo medesimo Legislatore sia favorevole o contrario;
e proviamo a rispondere alle seguente domanda: quali elementi ci consentono di
affermare che questo stesso Legislatore non abbia inteso porre un veto “di principio”
all’applicazione del PIANO CASA nell’area del P.U.T. ?
Ecco, cari assertori del dubbio a ogni costo, bisogna necessariamente affermare che il PIANO
CASA si applica anche nelle aree sottoposte al P.U.T. perché, diversamente opinando, si
cadrebbe in insanabile contraddizione, come sperimenta chi mette le mani in queste oggettive
circostanze:
il PIANO CASA contiene almeno una inequivocabile disposizione “letterale” che
consente di “derogare” il P.U.T. :
Art. 11
Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale
nell’Area sorrentino-agerolese
1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte
dell’area di produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di
realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Piano urbanistico territoriale
dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli
strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere
adeguate ai criteri previsti dalle direttive n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e
produzione,
Geom. Bottone Marcellino – Piedimonte Matese (CE) – [email protected]
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indipendentemente dalla Zona
territoriale di cui alla precitata legge regionale n.35/1987 su cui
insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con certificazione
integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie,
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
resa dall’allevatore interessato.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di
adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo
stato brado.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai
contenuti del presente articolo.
Dunque,
Dunque, NEGARE l’applicabilità del PIANO CASA in area P.U.T. collide
collide con
l’inequivocabile,
l’inequivocabile, opposta enunciazione operata dal Legislatore Campano all’art. 11
della LRC 19/2009 .
Inoltre:
il PIANO CASA contiene anche un’altra inequivocabile, anche se implicita,
disposizione che consente di “derogare” il P.U.T. :
Art. 8
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive
modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con le
seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla
data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi
inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove
esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono
sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le
disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse
pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti
“entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con
le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
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l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con
le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del
provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e
dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2.
Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
legge sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28
novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per
l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio
attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla
formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle
aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865( Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità;modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n.1150;L. 18 aprile 1962, n. 167;L. 29
settembre 1964,n.847;ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in
vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di
cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.
14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate
in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981,
n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2005 , n.15 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da
0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico .
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9
(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge .
Infatti, se il PIANO CASA amplia i termini applicativi della LRC 15/2000 significa che
reintroduce il regime
regime della deroga al P.U.T. sancita all’art. 6 di quest’ultima e che,
per comodità di lettura, si riporta nuovamente:
nuovamente
“LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2828-1111-2000 e s.m.i. –
NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DI SOTTOTETTI ESISTENTI,
ARTICOLO 6
Deroga a normative
il recupero abitativo dei sottotetti,
esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni
delle leggi regionali 20 marzo 1982 n.14, 20 marzo 1982 n.17 e 27 giugno 1987 n.35, dei piani
1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4,
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territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui
all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n.33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in
itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti.
Dunque, NEGARE l’applicabilità del PIANO CASA in area P.U.T. collide con
l’implicita
l’implicita,
mplicita, opposta enunciazione operata dal Legislatore Campano all’art. 8 della
LRC 19/2009 .
Insomma, se si tiene conto del dato testuale e si parte da posizioni non pregiudiziali, deve
necessariamente dedursi l’applicabilità del PIANO CASA nelle aree P.U.T., perché se così non
fosse …
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7. LA SFIDA
Si dirà che ho usato un linguaggio non appropriato, troppo distante da quello degli specialisti e
troppo bla bla bla per chi non ha tempo da spendere in letture arzigogolate.
E si mormorerà che – in fin dei conti – non mi sono esposto nel merito, sul piano operativo,
concreto, mettendomi sullo stesso piano di quei cittadini e operatori che partecipano all’incerto,
rischioso gioco della conformità o della condanna.
E che, per accreditare le mie tesi, devo accettare la sfida finale di chi afferma che “la
questione ridotta all'osso è più o meno questa: se il P.U.T. è un piano
paesaggistico (come è ai sensi dell’art. 1-bis della legge 431/1985), ne sono
parte integrante gli indici edilizi per i nuovi vani residenziali e per le
superfici utili terziarie, come indicato nelle prescrizioni per i PRG contenute
negli art. 9 e 10 della L.R. n. 35/1987. Dall’articolo 9 si evince che non si
possono realizzare nuovi vani residenziali, neanche con ampliamenti o con
demolizioni e ricostruzioni con aumenti di volumetria, se non attenendosi alle
rigorose condizioni dell’individuazione del fabbisogno abitativo definite dal
P.U.T. … … ”
E va bene, se mi sfidate così apertamente vuol dire che … accetto la sfida.
E RISPONDO.
Il riferimento agli “art. 9 e 10 della L.R. n. 35/1987” non è di alcuna utilità ai fini di
discriminare la compatibilità tra P.U.T. e PIANO CASA CAMPANIA. Infatti, cosa enunciano
questi articoli ?
Articolo 9 - Proporzionamento del piano regolatore generale: vani residenziali
Il proporzionamento dell' eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle tre componenti, calcolate
come segue:
a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica, da effettuare su di un periodo non
superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli
ultimi dieci anni.
Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio
annuo di incremento naturale;
b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi vani residenziali necessari per ottenere l'
eventuale abbassamento dell' indice di affollamento sino al valore di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla
documentazione dell' anagrafe edilizia di cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo;
c) eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/ o fatiscenti, comunque non risanabili: anche tale fabbisogno deve
risultare dalla documentazione dell' anagrafe edilizia ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo.
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Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la quota relativa al recupero edilizio del
patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla edificazione della eventuale zona agricola.
Nel caso che, in conseguenza della normativa di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non sia possibile soddisfare il
fabbisogno di nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà soddisfatto nel quadro del coordinamento a livello di
ciascuna sub - area.
Articolo 10 - Proporzionamento del piano regolatore generale: superfici utili terziarie
Il proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata - comprensive di quelle già esistenti (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) non può eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione
demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a) rispettivamente:
- tre, per le sub - aree 1, 2, 3, 5 e 6
- quattro, per la sub - area 4.
Ecco, come si vede queste norme hanno il solo scopo di stabilire il modo per determinare il
“fabbisogno limite” di vani residenziali/terziari che – in rapporto ad una determinata previsione
demografica – gli strumenti urbanistici possono “pianificare” di realizzare.
Queste norme, in altre parole, non differiscono - metodologicamente - da quelle che si
impongono ai Comuni non ricadenti nel P.U.T. e, per la loro portata “generale”, non
prefigurano “vincoli puntuali” bensì “direttive a carattere vincolante, alle quali i Comuni devono
uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell’adeguamento di quelli vigenti” (ai
sensi dell’art. 3 della LRC 35/87).
E in quanto “direttive a carattere vincolante“ possono essere rispettate anche “derogando” le
previsioni di uno strumento urbanistico approvato e vigente.
Valga per tutti il seguente esempio:
ipotizziamo la vigenza di uno strumento Urbanistico redatto in aderenza alle previsioni
del P.U.T. e che, ai sensi dell’art. 9 della LRC 35/87, preveda – attraverso la propria
zonizzazione – la realizzazione potenziale di 1000 vani residenziali;
e ipotizziamo la sopravvenienza di “piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989” che –
individuando ex novo aree “a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a pericolosità
geomorfologica elevata o molto elevata”- trasformano alcune zone di questo strumento
urbanistico in aree assolutamente “inedificabili”;
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ecco, di fronte a una simile eventualità cosa impedisce di realizzare i medesimi 1000 vani
– cioè le “direttive a carattere vincolante“ - del P.U.T. ma ”derogando” le previsioni di
questo strumento urbanistico ?
un problema simile, per altro, potrebbe presentarsi (e – praticamente - si presenta “sempre”) a
prescindere dalla sopravvenienza di vincoli che impediscono la realizzazione delle
previsioni di uno strumento urbanistico già operante. Si consideri, infatti, che una quota
dei potenziali 1000 vani ipotizzati in sede programmatica, una quota corrisponde al
“fabbisogno di vani residenziali .. soddisfatto utilizzando … la quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio
esistente “ , cioè ad una aliquota di vani che – per mancanza di fondi, per eccessiva
parcellizzazione fondiaria, per incapacità di recepire elementi di aggiornamento della
qualità abitativa, ecc… - spesso non si riesce a rivitalizzare e riassumere nella prevista
funzione di soddisfare il fabbisogno abitativo “contabilizzato” al momento del
“proporzionamento”. E allora, anche in questo caso, perché dovrebbe essere vietato
ricorrere ad una procedura che, “derogando” le modalità di soddisfacimento del
fabbisogno abitativo previste dallo strumento urbanistico, realizzi pur sempre,
finalisticamente, la soddisfazione del fabbisogno abitativo calcolato in base alle “direttive
a carattere vincolante“ del P.U.T. ?
Insomma, se si ammette che il PIANO CASA consente la derogabilità degli strumenti
urbanistici e che il P.U.T. non ha espunto dall’area Sorrentino-Amalfitana l’obbligo
dotazionale di questi strumenti, si deve “necessariamente” inferire l’esistenza di un’aliquota
di applicabilità del PIANO CASA in zona P.U.T. .
La domanda vera, quindi, non è “SE” ma “QUANTO” è derogabile uno strumento
urbanistico adeguato al P.U.T. : ed è una domanda interessante, multispettrale, capace di
invertire totalmente i termini della discussione.
Pensate, ad esempio, dove potrebbero spingersi le risposte se - invece di farci intimidire dalle
invalicabili sbarre poste al confine della “Tutela Paesaggistica” sviluppiamo considerazioni
appropriate a partire dalla decodificazione del DNA del P.U.T., e cioè :
» se osserviamo che il P.U.T. della Penisola Sorrentino-Amalfitana non è propriamente
un “Piano Paesaggistico” ma “è Piano Territoriale di Coordinamento con
specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali” (LRC 35/87, art. 3);
» se osserviamo che inequivocabilmente, dunque, il P.U.T. non ha l’obiettivo
“esclusivo” di difendere beni/valori paesaggistici ;
» se osserviamo, infatti, che il P.U.T. esprime anche “indicazioni per la successiva
elaborazione, da parte della Regione, di programmi di interventi per lo
sviluppo economico dell' area” (LRC 35/87, art. 3);
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IL PIANO CASA SUGLI SCOGLI
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» se osserviamo, ancora, che la LRC 19/09 sul PIANO CASA si presenta con una
enunciazione strettamente “conseguente” alla citata disposizione del P.U.T. :
Art. 1 - Obiettivi della legge
1. La presente legge è finalizzata:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il
rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge
regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento
della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento
alle tecnologie passive ed ecosostenibili ;
b) a favorire l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio
esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico ;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in
condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione
di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali
assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico,
paesaggistico e culturale;
d) abrogata .
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli
articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo 7, da attuare con
procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di
lavoro.
» se osserviamo che la LRC 19/09 sul PIANO CASA, in altri termini, realizza anche
una aspettativa del P.U.T., sia in via diretta (proponendo un modo per affrontare lo sviluppo
economico rispettoso del PTR che ha assorbito e, a presto lo sostituirà, il P.U.T. ) e sia in via
indiretta (proponendo un modo per soddisfare il fabbisogno abitativo attraverso lo sviluppo edilizio,
cioè intervenendo su quella parte del P.U.T. non esclusivamente finalizzata alla tutela paesaggistica);
» se osserviamo … … e deduciamo …
* * * * * * * *
Ecco, non so se vi ho convinto.
Sappiate per certo, in ogni caso, che - se è questo che è accaduto - ho vinto una sfida che avrei
voluto perdere.
Piedimonte Matese, GENNAIO 2012
Geom. Bottone Marcellino
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