96 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
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96 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 “Istruzione e educazione” modificando parzialmente la declaratoria, così come segue: Nuova declaratoria Supporto alla progettazione regionale, nazionale ed europea per la formazione e l’attuazione dei piani e dei programmi, regionali e comunitari, nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione. Programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica. Orientamento. - riallocare la posizione organizzativa “Interventi educativi e formativi” dal Settore “Istruzione e educazione” al Settore “Infanzia” modificando parzialmente la declaratoria, così come segue: Nuova declaratoria Coordinamento, monitoraggio e valutazione del sistema della programmazione territoriale afferente ai settori Infanzia ed Istruzione e educazione. Predisposizione atti e provvedimenti amministrativi. Rapporti periodici sull’infanzia e la scuola in Toscana. - riallocare la posizione organizzativa “Diritto dovere” dal Settore “Infanzia” al Settore “Istruzione e educazione” - modificare parzialmente la declaratoria della posizione organizzativa “Istruzione e educazione”così come segue: Nuova declaratoria Programmazione, gestione degli interventi per l’innovazione didattica. Educazione degli adulti. Programmazione della formazione tecnica superiore. Progetti FSE. Ritenuto, infine, di: - confermare gli attuali responsabili delle strutture fino alla naturale scadenza del 30 aprile 2013, - far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data di adozione del presente atto; DECRETA Per i motivi espressi in narrativa: 1. di riallocare la posizione organizzativa “Supporto a reti interregionali e alla progettazione europea”, dall’Area di Coordinamento “Istruzione ed educazione” al Settore “Istruzione e educazione” modificando parzialmente la declaratoria, così come segue: Nuova declaratoria Supporto alla progettazione regionale, nazionale ed europea per la formazione e l’attuazione dei piani e dei programmi, regionali e comunitari, nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione. Programmazione del l’offerta formativa e dimensionamento della rete scola stica. Orientamento. 2. di riallocare la posizione organizzativa “Interventi educativi e formativi” dal Settore “Istruzione e educa zione” al Settore “Infanzia” modificando parzialmente la declaratoria, così come segue: Nuova declaratoria Coordinamento, monitoraggio e valutazione del siste ma della programmazione territoriale afferente ai settori Infanzia ed Istruzione e educazione. Predisposizione atti e provvedimenti amministrativi. Rapporti periodici sull’infanzia e la scuola in Toscana. 3. di riallocare la posizione organizzativa “Diritto do vere” dal Settore “Infanzia” al Settore “Istruzione e edu cazione” 4. di modificare parzialmente la declaratoria della posizione organizzativa “Istruzione e educazione”così come segue: Nuova declaratoria Programmazione, gestione degli interventi per l’inno vazione didattica. Educazione degli adulti. Programma zione della formazione tecnica superiore. Progetti FSE. 5. di confermare gli attuali responsabili delle posizioni organizzative sino alla naturale scadenza del 30 aprile 2013; 6. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data di adozione del presente atto. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della suddetta legge regionale n. 23/2007. Il Direttore Generale Alessandro Cavalieri Direzione Generale Presidenza Area di Coordinamento Programmazione Settore Valutazione di Impatto Ambientale DECRETO 19 aprile 2012, n. 1653 certificato il 23-04-2012 D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 20, L.R. 10/2010 artt. 48 e 49. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ricerca di acqua termo-minerale I Cipressi nel Comune di Grosseto proponente Il Borgo srl. Provvedimento conclusivo. IL DIRIGENTE Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.; 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 Visto il Decreto del Direttore Generale della Presi denza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore Valutazione di Impatto Ambientale; Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.; Visto che: la società proponente Il Borgo S.r.l., con istanza depositata in data 11.11.2011, ha richiesto al competente Settore VIA regionale l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, relativa alle attività di ricerca comprese all’interno del Permesso di Ricerca di acqua termo-minerale denominato “I Cipressi” nel Comune di Grosseto, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente deposi tato la documentazione prescritta anche presso le Ammi nistrazioni interessate (Provincia di Grosseto e Comune di Grosseto); a seguito della pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. effettuata dal proponente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 10/2010 in data 16.11.2011 e dell’affissione dello stesso all’Albo pretorio comunale, il procedimento di verifica è stato avviato in data 16.11.2011; l’intera documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e presso il Settore VIA non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico; il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell’allegato B1 della L.R. 10/10 “Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie”, ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/10 ed all’art. 20 del D.Lgs 152/2006, di competenza della Regione; il Settore VIA, con note del 21.11.2011, ha chiesto i pareri delle Amministrazioni interessate, nonché il contributo istruttorio degli Uffici regionali interessati, dell’ARPAT - Area VIA-VAS/GIM, dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, del Bacino Regionale Ombrone, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag gistici di Siena e Grosseto e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; con nota del 27.12.2011, è stata inviata alla società proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, disponendo che dell’avvenuto deposito venisse dato avviso sul B.U.R.T. e all’Albo Pretorio del Comune di Grosseto, ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni; 97 con nota del 19.01.2012 è stato trasmesso alla società proponente il parere della Provincia di Grosseto del 27.12.2011, pervenuto in data 17.01.2012, chiedendo di darne riscontro; in data 31.01.2012 è pervenuta da parte della società proponente la documentazione integrativa richiesta in data 27.12.2011 e in data 08.02.2012 è stata effettuata dalla società proponente, come richiesto, la pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. e l’affissione dello stesso all’Albo Pretorio comunale; in merito alla documentazione integrativa pervenuta, con note dell’08.02.2012, il Settore VIA ha chiesto i pareri ed i contributi tecnici delle stesse Amministrazioni, Enti e Uffici interessati già coinvolti inizialmente; in data 23.02.2012 è pervenuta da parte della società proponente ulteriore documentazione integrativa in riscontro al parere della Provincia di Grosseto; in merito a quest’ultima documentazione integrativa pervenuta, con nota del 01.03.2012, il Settore VIA ha chiesto il parere alle Amministrazioni interessate; l’intera documentazione integrativa è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e presso il Settore VIA non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico; la documentazione depositata dalla società proponente è composta da: - Documentazione iniziale, così costituita: - Progetto Preliminare; - Studio Ambientale; - Documentazione integrativa del 31.01.2012, così costituita: - Relazione “Integrazioni e chiarimenti – Gennaio 2012”; - Relazione “Valutazione previsionale di impatto acustico”; - Documentazione integrativa del 23.02.2012, così costituita: - Nota tecnica “Integrazioni e chiarimenti – Febbraio 2012”; Dato atto che, in base alla documentazione presentata dalla società proponente: - l’area di progetto delle attività di ricerca denominata “I Cipressi” si sviluppa interamente nel Comune di Grosseto nei pressi della Loc. Casoni del Terzo, a circa 6,5 km a Nord dal centro cittadino ed a circa 3 km a Ovest della sua frazione di Roselle. L’area si trova in posizione intermedia tra il tracciato ferroviario della linea RomaPisa a Ovest e la S.S. 223 Grosseto-Siena a Est, mentre i suoi limiti meridionale e settentrionale corrispondono alla locale viabilità secondaria rappresentata rispettivamente dalla Strada Comunale dei Cipressi e dalla Strada Vicinale Bottegone a Sud e dalla Strada Consorziata Il Terzo 1 a Nord; - l’area di progetto delle attività di ricerca interessa complessivamente una superficie di circa 149,96 kmq; 98 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 - la rete idrografica superficiale e quella delle fitte canalizzazioni di scolo fanno capo al Fosso della Brandana ed al Fosso Pesciatino a Nord ed al canale artificiale della Molla a Sud; - con i lavori di ricerca e prospezione eseguiti durante gli anni 2004-2006 nel Permesso di Ricerca “Cantoni”, ubicato in area coincidente, si è giunti all’individuazione di una situazione tettonico-stratigrafica del substrato calcareo ritenuta favorevole alla presenza di una falda artesiana termo-minerale di potenziale interesse ai fini dello sfruttamento. Le probabili caratteristiche chimiche e fisiche di questa risorsa sono da ricondursi, per analogia di situazioni, alle altre emergenze termali presenti in zona, in particolare quelle di Poggetti Vecchi e di Bagni di Roselle, tra le quali l’area di ricerca si pone in posizione intermedia. Il progetto ha quindi per obiettivo quello di sfruttare le probabili caratteristiche particolari della falda ivi esistente nella prospettiva di realizzare, in caso di esito positivo della ricerca diretta con perforazioni, un eventuale centro balneo-fisioterapico ed una struttura ricettiva turistico-alberghiera a quello collegata; -nella documentazione iniziale, nel dettaglio sono previste le seguenti attività: 1. definizione e indicazione sul terreno della posizione ritenuta ottimale per l’esecuzione di un primo sondaggio e definizione con i/il proprietari/o del terreno di un accordo per l’accesso alla zona, a partire dalla viabilità ordinaria, e l’occupazione per i tempi tecnici occorrenti; 2. esecuzione di un sondaggio esplorativo di diametro limitato con tecnica di perforazione a distruzione di nucleo con tricono e sino a profondità massima di circa 200 metri; 3. operazioni di spurgo e prime misurazioni di portata e di temperatura, analisi preliminari per la caratterizzazione chimica, chimico-fisica e microbiologica del fluido geotermico intercettato; 4. nuova perforazione, come pozzo di estrazione, con opportune tubazioni in acciaio inossidabile; 5. esecuzione di prove di portata a gradini; 6. campionamento ed esecuzione, con la prescritta cadenza trimestrale, delle analisi chimiche, chimicofisiche e microbiologiche dei fluidi geotermici; 7. classificazione e riconoscimento clinico delle possibilità terapeutiche dell’acqua termale per fango e balneoterapia; 8. analisi per il gas Radon; 9. ripristino ambientale dell’area del sondaggio e sistemazione definitiva accessi al pozzo. Le operazioni di cui ai punti da 4 a 8 saranno subordinate agli eventuali risultati positivi della perforazione esplorativa e delle analisi di verifica iniziali, comunque rientrano nella presente istanza di verifica di assoggettabilità; - in merito alle attività previste al punto 6, inizialmente attribuite all’ARPAT, nelle integrazioni la società proponente precisa che le analisi dei fluidi geotermici estratti ed i successivi monitoraggi saranno effettuati dall’Azienda Sanitaria della Regione Toscana o da laboratori certificati; - il programma di ricerca ha una durata prevista di tre anni; - in merito agli aspetti progettuali, per quanto riguarda il numero massimo dei sondaggi previsti, nella Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto 3.1 la società proponente dichiara che “Se allo stato attuale si può assicurare l’esecuzione di un sondaggio esplorativo e di un eventuale successivo pozzo di produzione, da approfondire sulla stessa posizione o nelle immediate vicinanze, non si può prevedere il numero totale dei sondaggi che potenzialmente potrebbero essere effettuati”. In relazione alla profondità massima, la società dichiara che “... il poter contenere la lunghezza di un sondaggio entro determinati limiti rappresenta una pura ipotesi di partenza, assolutamente non impegnativa ...”; - per quanto riguarda l’ubicazione del/i sondaggio/i previsto/i, nella documentazione integrativa del 31.01.2012 la società proponente fornisce uno stralcio su base I.G.M. in scala 1:25.000, uno stralcio su base C.T.R. in scala 1:10.000 ed una planimetria su base catastale in scala 1:2.000 (all’interno della Valutazione previsionale di Impatto Acustico), in cui è ubicato un unico sondaggio esplorativo situato ad una distanza di circa 106 m a nordovest dal Podere Crescenzi e di 100 m a nord della Strada Vicinale Bottegone, dalla quale si accede tramite un accesso esistente ed una nuova viabilità di accesso larga 5 m. Il sondaggio è collocato al centro di una piazzola di perforazione delle dimensioni in pianta di 25 x 25 m. Tuttavia nella Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto 3.2 la società proponente dichiara che l’ubicazione definitiva del sondaggio, essendo legata oltre all’area di maggior interesse per la ricerca anche ad “... altri parametri quali la viabilità esistente, la più facile/meno dispendiosa/meno impattante accessibilità, l’accordo con il proprietario per i tempi e sui canoni di rimborso per l’occupazione, le eventuali esigenze specifiche della ditta operatrice e del macchinario impiegato, ecc.”, sarà affrontata dopo aver ottenuto la titolarità del Permesso di Ricerca e conclude che “Resta impregiudicato il diritto del permissionario di eseguire ogni possibile ulteriore intervento di ricerca in qualsiasi altra zona all’interno del perimetro del permesso”; - in risposta alla richiesta di descrivere le modalità di esecuzione dei sondaggi esplorativi e di chiarire se gli eventuali pozzi di estrazione previsti saranno realizzati in corrispondenza degli stessi sondaggi, nella Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, la società proponente allega le Figure a.1 e a.2, in cui, come dichiarato al punto 3.4, “... sono illustrati gli schemi di un semplice sondaggio esplorativo e quello di un pozzo attrezzato per la produzione che rappresentano gli estremi di complessità minore e maggiore di una perforazione”. 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 Nelle suddette figure è indicato un pozzo della profondità massima di 200 m, di diametro interno pari a 193 mm e diametro esterno alla tubazione in acciaio inossidabile pari a 244,5 mm; in testata è indicato un diametro esterno di 280 mm e una cementazione esterna di diametro 360 mm; inoltre è riportato uno schema di installazione per la captazione delle acque sotterranee. Tuttavia nella Relazione la società proponente dichiara che “... diametri di perforazione, attrezzature di taglio, presenza e lunghezza di rivestimenti, materiali impiegati, localizzazione di cementazioni, ecc. ecc. possono sempre variare”; - per quanto riguarda l’approntamento delle aree del cantiere, la realizzazione della piazzola di perforazione richiede una pista di accesso, realizzata mediante lo stendimento diretto sul terreno di geotessuto; su tale intercapedine viene steso del pietrisco a costituire la via di accesso per i mezzi meccanici; allo stesso modo uno strato di pietrisco viene steso sulla piazzola di attività del macchinario di perforazione, che comprende il sistema chiuso di circolazione dei fanghi, la rastrelliera delle aste di perforazione, la baracca deposito dei materiali ecc. Il perimetro dell’area di perforazione viene chiuso con recinzione metallica; - in merito agli aspetti ambientali, per quanto riguarda la qualità dell’aria, nelle integrazioni la società proponente si impegna a provvedere ad abbattere l’eventuale polverosità relativa al traffico veicolare sulla pista di accesso mediante lo spargimento di acqua con autobotte, mentre dichiara che le operazioni di perforazione, eseguite con le modalità previste, non producono polveri; - per quanto riguarda il rumore, nello Studio Preliminare Ambientale fra gli effetti ambientali prevedibili determinati dalle perforazioni della durata approssimativa di due/tre settimane ciascuna, risulta l’incidenza acustica dei motori a scoppio silenziati dalle varie componenti del sistema di sondaggio; - nella documentazione integrativa, la società proponente ha fornito una Valutazione previsionale dell’Impatto Acustico relativa alle attività cantieristiche previste dal progetto. Da tale documento risulta che l’area di progetto, in base al PCCA del Comune di Grosseto, è collocata in classe III. Le sorgenti di rumore presenti in cantiere considerate disturbanti risultano le seguenti: automezzo di perforazione; impianto di perforazione; miniescavatore; motocompressore; miscelatore. Nella zona dove è inserita l’attività è presente un recettore sensibile alla distanza di circa 100 metri dalla zona in cui verrà eseguita l’attività di perforazione. Tale recettore, in base a quanto dichiarato dal tecnico competente, ricade in classe III. Su tale recettore è stata eseguita una valutazione previsionale di impatto per verificare il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale prodotti dell’attività in oggetto. Dall’analisi dei risultati si evince che la rumorosità prodotta rispetta sia i limiti differenziali sia i livelli di 99 immissione ed emissione previsti per il periodo diurno. Nella documentazione presentata è comunque già stato previsto di effettuare misure fonometriche per la verifica strumentale dei limiti imposti dall’attuale normativa in materia di inquinamento acustico e, nel caso di superamenti, di richiedere una deroga al limiti del PCCA per attività temporanea di cantiere (durata prevista circa 2-3 settimane) o di intervenire con un piccolo schermo acustico mobile in grado di garantire il sicuro rispetto del limite di Emissione; - per quanto riguarda il suolo e sottosuolo e in particolare il bilancio e la gestione dei rifiuti connessi all’opera, la società proponente prevede la produzione di 1 mc di detriti rocciosi, oltre ai fanghi di perforazione e dichiara che tali detriti, così come i fluidi fangosi, saranno allontanati a fine perforazione a cura della Ditta operatrice. In merito alle modalità di gestione del materiale prodotto durante la fase di perforazione, dichiara che “... solo a seguito dell’attribuzione formale dell’incarico operativo alla specifica ditta sarà possibile comunicare le richieste modalità con le quali la stessa impresa opera, in ottemperanza alle vigenti leggi ...”; - la società proponente prevede di effettuare le operazioni di rifornimento/controllo delle macchine operatrici e dei relativi circuiti oleodinamici su adeguate superfici impermeabilizzate; - per quanto riguarda le falde acquifere, la società proponente dichiara che nell’effettuazione di un eventuale pozzo di produzione a fini balneo o idroterapici delle acque termo-minerali, avrà cura di evitare che, una volta raggiunto il serbatoio e la risorsa, la stessa possa venire a contatto e mescolarsi con altre falde idriche. A tal fine, in fase di attraversamento delle coperture, prevede che all’avanzamento della colonna perforante segua in immediato una tubazione di rivestimento che isoli le pareti del pozzo; essa deve raggiungere la roccia serbatoio ed essere infissa in questa per alcuni metri. In alternativa potrà essere eseguita la cementazione dell’orizzonte saturo e la sua riperforazione. Nel caso di esito positivo della ricerca prevede di procedere alla cementazione degli spazi esistenti tra la tubazione di rivestimento e le pareti della perforazione; in caso di esito negativo il pozzo verrà completamente chiuso; - in relazione agli approfondimenti richiesti sul fenomeno del sinkhole, nella Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto 4.5 la società proponente dichiara che “... per la sua ampiezza e complessità tale obiettivo risulta del tutto al di fuori dell’insieme degli accertamenti già eseguiti e di quelli in programma”, concludendo che “... ulteriori informazioni (…) saranno acquisite con la perforazione”; - viene ipotizzata una quantità di prelievo per una eventuale futura utilizzazione della risorsa termominerale pari a 10-15 litri/secondo; - per quanto riguarda l’ambiente idrico, nelle integrazioni la società proponente chiarisce che le acque 100 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 di restituzione saranno convogliate nella più prossima canalizzazione della rete superficiale; - secondo quando dichiarato nella Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto 4.8, nell’area in oggetto e nelle immediate vicinanze non vi sono attingimenti idrici ad uso potabile; - per quanto riguarda flora e vegetazione, fauna ed ecosistemi, l’area di ricerca interessa prevalentemente un territorio agricolo di pianura aperta, caratterizzato da coltivazioni cerealicole e floro-vivaistiche, produzioni definite dalla società proponente “di non particolare qualità e tipicità”; - l’area di progetto non ricade in aree protette; - la piazzola di perforazione è collocata lontano dai corsi d’acqua, che la società proponente considera come aree maggiormente interessate da flora spontanea e fauna; - in relazione alla valutazione dei possibili impatti procurabili su Melanopsis Etrusca, richiesta dalla Provincia di Grosseto nel parere del 03.01.2012, nella documentazione integrativa del 23.02.2012 la società proponente dichiara che “... la presenza di Melanopsis nell’area grossetana si restringe ad alcune delle sorgenti termali note e non interessate da interventi che abbiano indotto variazioni degli iniziali carattero naturali”, concludendo che “... la prevista ricerca (…), non andando ad interessare aree in cui già esistono sorgenti termali, non potrà avere alcuna influenza diretta sugli areali noti di sopravvivenza del gasteropode; né potranno averne le eventuali acque di pompaggio di spurgo e di determinazione di portata che (…) faranno capo, per i ristretti tempi necessari, alla rete di canalizzazioni superficiali”; - per quanto riguarda il paesaggio e i beni culturali, la società proponente dichiara ininfluente l’incidenza delle operazioni previste sullo stato dei luoghi. Nel caso in cui la perforazione possa andare ad interessare eventuali presenze archeologiche, si impegna a segnalarle alla Soprintendenza Archeologica competente; - per quanto riguarda le infrastrutture, l’accesso all’area di ricerca avviene dalla Strada Vicinale Bottegone, che è la prosecuzione della Strada Comunale “dei Cipressi” che fa capo, attraverso vari percorsi, alla S.P.152 “Aurelia vecchia”, distante circa 2 km. Sono previsti un aumento temporaneo della circolazione veicolare sulla rete stradale, a carattere intermittente e limitato alla ore diurne, e l’adeguamento della viabilità di accesso e di circolazione all’interno dell’area; Dato atto che: la Provincia di Grosseto, nel proprio parere del 03.01.2012, rileva quanto segue: “Non si rilevano in generale condizioni ostative relativamente al PTC vigente per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e ambientali. Circa la prospettiva di realizzare, in caso di esito positivo della ricerca, un eventuale centro balneo- fisioterapico ed una struttura ricettiva turistico-alberghiera ad esso collegata, si evidenzia che per tali realizzazioni, è necessario fare riferimento ai criteri insediativi definiti all’art. 23 “Lo sviluppo del territorio rurale” delle Norme del PTC vigente oltre alla Scheda 10 E “Capisaldi infrastrutturali di interesse strategico” che individua, per la città la Grosseto, solo il sito di Roselle come struttura termale tra i Capisaldi del Tempo Libero. Infine, ai fini della valorizzazione termale, il punto 19 della Scheda 15 A “Indirizzi per la cooperazione delle politiche di sviluppo” del PTC, relativamente alla “Città delle città”, non include il sito Casoni del Terzo a tale scopo, infatti lo stesso è così articolato: Saranno incentivati interventi per lo sfruttamento commerciale delle risorse termali, in primis quelle individuate a Roselle e Poggetti Vecchi, purché connessi alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere (...). Lo sviluppo del termalismo assicura, attraverso il monitoraggio, una gestione coordinata della risorsa per garantire la sostenibilità dell’attività legate allo sfruttamento e alla valorizzazione economica. Ne consegue che tale previsione, risulta non coerente con gli indirizzi del PTC vigente sopra descritti. Per quanto attiene gli aspetti idrogeologici si evidenzia che l’elaborato geologico allegato alla richiesta di permesso di ricerca contiene un quadro conoscitivo, seppure sostanzialmente corretto, a carattere molto generale. Pertanto si suggerisce una sua implementazione (anche con elaborati tematici e sezioni ecc..) secondo le indicazioni contenute nell’allegato A del Regolamento di attuazione della LRT 38/2004 e s.m.i ovvero “... una relazione da cui emerga il quadro dettagliato delle condizioni geologico strutturali, idrogeologiche ecc.., e ogni altro elemento utile alla comprensione del m6dello idrogeologico alla scala del bacino di ricarica...” Infine si forniscono alcune indicazioni per le successive ed eventuali fasi di trasformazione del territorio, quali anche le perforazioni esplorative e quelle per finalità produttive: - Si ritiene necessario prendere ogni utile accorgimento o misura di prevenzione al fine di assicurare la tutela del sistema delle acque superficiali esistenti da inquinamenti o alterazioni dell’equilibrio chimico/fisico. Si ricorda infatti che ai finì del riutilizzo, del recupero e per qualsiasi destinazione d’uso delle acque estratte dai pozzi (acque rinvenute) e delle acque di processo , così come eventuali rifiuti prodotti e provenienti dalle perforazioni, si dovranno rispettare le disposizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. - In caso di interventi che interessano o interferiscono con le opere e/o le aree appartenenti al Demanio Idrico (ad esempio nelle aree di pertinenza del Fosso della Brandana) dovrà essere richiesta l’autorizzazione al competente ufficio, U.P. Demanio Idrico della Provincia, ai sensi del regolamento per l’attuazione della legge 5/01/94 n. 36 emanato con DPR 18/02/1999 n. 238. 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 - Le perforazioni di assaggio ed in ultimo la realizzazione del pozzo, nel caso di esito positivo, dovranno tenere particolare riguardo alle falde fredde e comunque non interessanti per la ricerca in oggetto. - Si dovrà evitare qualsiasi tipo di contatto ed interazioni con le falde fredde o non interessanti, fermo restando che, terminati i lavori, al rilascio della concessione le utilizzazioni in atto e regolarmente assentite o legittimate con leggi precedenti, rimangono in essere e regolarmente funzionanti anche se all’interno dell’area di tutela assoluta della Concessione. Si rimane in attesa una volta perfezionata la pratica con il rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, di una planimetria di idonea scala, ove sia indicata l’area di tutela assoluta della Concessione di cui trattasi. Dalla documentazione esaminata, l’U.P. Aree Protette rileva la mancata valutazione dei possibili impatti procurabili su Melanopsis etrusca: endemismo tutelato anche dalla LRT 56/2000 (categoria: Vulnerabile secondo IUCN), che trova nel comprensorio una delle residuali stazioni presenti sull’intero pianeta. Pertanto, richiede al proponente di effettuare approfondimenti in materia, suggerendo gli esperti del Museo Zoologico della Specola di Firenze, evidenziando, tra le altre cose, se sussistono incidenze a danno delle stazioni del gasteropode a causa dei prelievi dalle esistenti concessioni in loco e/o dalla concessione in progetto”; la stessa Provincia, nel proprio parere del 19.03.2012 in merito alla documentazione integrativa presentata, rileva quanto segue: “Preso atto di quanto riportato nell’elaborato “Integrazioni e Chiarimenti”, punto 4.11 dal quale si evince che “Qualsiasi altra considerazione di qualsiasi natura relativa ai possibili sviluppi successivi all’attività di ricerca non riguarda né il permesso né il permissionario e pertanto non vi è motivo che sia presa in considerazione né in fase di richiesta né alla conclusione dei lavori”, si ritiene che l’intervento previsto per i soli fini della ricerca di acqua termo-minerale non sia in contrasto con i contenuti del PTC vigente. Si ricorda comunque che, in caso di esito positivo della ricerca, per eventuali strutture per lo sfruttamento della risorsa termale (centro balneo-fisioterapico, complessi turistici alberghieri, ecc.) sarà necessario fare riferimento ai criteri insediativi definiti dal P.T.C. (art. 23 delle Norme e Scheda 10E) che individua, per la città di Grosseto, solo il sito di Roselle come struttura termale tra i “Capisaldi del tempo libero”. Nel confermare il precedente parere si ribadiscono alcune indicazioni per le successive ed eventuali fasi di trasformazione del territorio, quali anche le perforazioni esplorative e quelle per finalità produttive: - Si ritiene necessario prendere ogni utile accorgimento o misura di prevenzione al fine di assicurare la tutela del sistema delle acque superficiali esistenti da inquinamenti 101 o alterazioni dell’equilibrio chimico/fisico. Si ricorda infatti che ai fini del riutilizzo, del recupero e per qualsiasi destinazione d’uso delle acque estratte dai pozzi (acque rinvenute) e delle acque di processo, così come eventuali rifiuti prodotti e provenienti dalle perforazioni, si dovranno rispettare le disposizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. - In caso di interventi che interessano o interferiscono con le opere e/o le aree appartenenti al Demanio Idrico (ad esempio nelle aree di pertinenza del Fosso della Brandana) dovrà essere richiesta l’autorizzazione al competente ufficio, U.P. Demanio Idrico della Provincia, ai sensi del regolamento per l’attuazione della legge 5/01/94 n. 36 emanato con DPR 18/02/1999 n. 238. - Le perforazioni di assaggio ed in ultimo la realizzazione del pozzo, nel caso di esito positivo, dovranno tenere particolare riguardo alle falde fredde e comunque non interessanti per la ricerca in oggetto. - Si dovrà evitare qualsiasi tipo di contatto ed interazioni con le falde fredde o non interessanti, fermo restando che, terminati i lavori, al rilascio della concessione le utilizzazioni in atto e regolarmente assentite o legittimate con leggi precedenti, rimangono in essere e regolarmente funzionanti anche se all’interno dell’area di tutela assoluta della Concessione. - una volta rilasciata la concessione di coltivazione del giacimento, deve essere depositata presso l’U.P. Demanio Idrico della Provincia una planimetria, di idonea scala, ove sia indicata l’area di tutela assoluta della Concessione di cui trattasi. Riguardo ai possibili impatti procurabili su Melanopsis etrusca: endemismo tutelato anche dalla LRT 56/2000 (categoria: Vulnerabile secondo IUCN), si rileva, nella documentazione integrativa, la presenza di una valutazione di impatto, sarebbe auspicabile che tale approfondimento di natura scientifica fosse effettuato da specifica professionalità, come indicato nel precedente parere”; il Comune di Grosseto, con note del 23.12.2011 e del 30.12.2011, trasmette i seguenti pareri espressi dalle diverse strutture organizzative dell’Ente: - nota del 07.12.2011 dell’Ufficio Agricoltura, che esprime parere farevole; - nota del 07.12.2011 del Servizio Servizi Ambientali, che riporta quanto segue: “Programma dei lavori di ricerca Per la definizione della portata di esercizio e dei parametri idrogeologici caratteristici del giacimento, occorre prevedere, oltre l’esecuzione di una prova di pompaggio a gradini di breve durata articolata su almeno quattro valori di portata, anche una prova di pompaggio a lunga durata alla portata di esercizio (intesa come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini) con rilevazione in continuo del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro nonché una prova di risalita, da effettuarsi al termine della prova di pompaggio a lunga durata. 102 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 Rifiuti Tutti i rifiuti prodotti nel corso dell’attività di ricerca (cutting, fluidi di perforazione esausti, acque di lavaggio, acque emunte, rifiuti solidi urbani, ecc) dovranno essere accumulati, trattati e smaltiti secondo la normativa vigente, evitando contaminazioni e dispersioni nell’ambiente. Al termine delle operazioni di ricerca, occorrerà procedere ad un corretto ripristino ambientate dei luoghi interessati. Inquinamento acustico L’attività prevista (comprensiva anche dell’esecuzione di perforazioni meccaniche) si configura come attività rumorosa temporanea. L’art 29, comma 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose prevede che: le attività rumorose temporanee sono consentite qualora rispettino i limiti di emissione ed immissione assoluta previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa presentazione della DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico) redatta ai sensi della DGRT 788/99 e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale. Stante quanto sopra, si ritiene che al fine di valutare la presenza di eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dovuti alle emissioni di rumore, sia necessario produrre una documentazione previsionale di impatto acustico. Protezione Acquiferi Le operazioni di perforazione dovranno essere pianificate ed effettuate in modo da garantire la protezione delle falde acquifere, scongiurando la possibilità di veicolare vettori contaminanti nei sottosuolo, ed in particolare: - La stabilizzazione dei fori dovrà essere realizzata mediante l’apposizione di idonei rivestimenti a sostegno delle pareti; - L’isolamento delle formazioni attraversate, con particolare riguardo agli orizzonti acquiferi ed alle relative falde idriche contenute, dovrà essere ottenuto mediante adeguato condizionamento (cementazione ed intasamento) dell’intercapedine tra roccia e casing utilizzando una miscela cementizia di idonee caratteristiche di resistenza meccanica; - Scelta di fluidi di perforazione ad alta compatibilità ambientale e monitoraggio costante dei relativi parametri fondamentali in fase di esercizio. In caso di pompaggio è necessario predisporre delle verifiche atte a stabilire l’eventuale influenza dell’emungimento sugli equilibri idrogeologici locali, scongiurando anche l’innesco di fenomeni di dissesto gravitativo”; - nota del 15.12.2011 del Servizio Ambiente – Qualità dell’Ambiente, che riporta quanto segue: “Il Comune di Grosseto è dotato del Piano Comunale di Classicazione Acustica approvato con atto CC. n. 7 del 25 gennaio 2005. L’area in esame ricade in classe in CLASSE III: Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da un traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di aattività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Per quanto riguarda le emissioni sonore prodotte dall’attività della ricerca di cui trattasi, il proponente rispetti i limiti stabiliti dal P.C.C.A. vigente, oppure utilizzi la deroga comunale per le attività temporanee, di cui alla D.C.R.T. 77/2000. Per le abitazioni presenti all’interno del perimetro interessato dalla ricerca, se interessate dal rumore delle attività di perforazione e del traffico indotto, devono essere previste specifiche misure di mitigazione del rumore. La durata degli impatti, è “temporanea”, limitata al periodo di ricerca che è stimata m ansi 3. I lavori effettuati in orario diurno”; - nota del 22.12.2011 dei Servizi Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica, che esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “Il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, dovrà essere conguagliato sul posto in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente sistemato a strati, livellato, compattato, e rinverdito, in modo da evitare ristagni d’acqua o franamenti, oppure smaltito secondo la normativa vigente in materia; il tutto senza comportare modifiche morfologiche all’originale andamento planoaltimetrico del terreno; I movimenti di terra, in scavo e riporto, dovranno essere contenuti al massimo; Tutto il materiale di risulta delle opere di cui trattasi dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente in materia. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con norme di legge; Non dovranno essere interessate dalle opere autorizzate formazioni boscate e/o arboreo/arbustive eventualmente presenti nell’area oggetto della richiesta; L’accesso dei mezzi meccanici al cantiere previsto per l’esecuzione delle opere di cui trattasi, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L’apertura di nuove piste e/o viabilità, in quanto non espressamente previste dal progetto, dovrà essere richiesta con istanza abilitativa edilizia, se non in contrasto con i “caratteri fondativi” individuati per l’area in oggetto dal R.U.C. adottato; L’area di cantiere dovrà essere ripristinata sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale (quest’ultimo da effettuarsi con essenze forestali tipiche della zona). E’ comunque vietato per la realizzazione e l’utilizzo della stessa, l’abbattimento di piante arboree in età adulta di qualsiasi specie; 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 Durante le operazioni di perforazioni dei pozzi, dovranno essere smaltiti a norma vigente i materiali provenienti dagli scavi (Dec. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii); Le “acque di processo” dovranno essere smaltite in ottemperanza ai disposti del Dec. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii e L.R.T. 20/2006 e relativo Reg. 46/R (art/52 c. 1). Le “acque di restituzione” dovranno essere smaltite nelle modalità indicate nel Reg. 46/R (art.52 c. 2). Precedentemente l’inizio dei lavori di perforazione di pozzi dovrà essere acquisito titolo abilitativo edilizio (S.C.I.A)”; lo stesso Comune, con note del 27.02.2012 e del 02.03.2012, in merito alla documentazione integrativa presentata, trasmette i seguenti pareri espressi dalle diverse strutture organizzative dell’Ente: - nota del 16.02.2012 del Servizio Servizi Ambientali, che esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni attinenti all’inquinamento acustico: “- si dovranno utilizzare esclusivamente le tipologie di attrezzature elencate nella tabella di pag. 5 della relazione tecnica, con livello di potenza sonora pari od inferiore a quello indicato nella citata tabella; nel caso di utilizzo di attrezzature diverse da quelle elencate dovrà essere redatta una nuova documentazione previsionale di impatto acustico che tenga conto della nuova condizione operativa; - come indicato dal Tecnico a pag. 5 della relazione, dovrà essere trasmesso al Servizio scrivente l’elenco delle attrezzature utilizzate per le operazioni, con allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti il livello di potenza sonora delle predette attrezzature; tale documentazione dovrà pervenire almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività; - l’ubicazione del punto di perforazione dovrà essere obbligatoriamente mantenuta alla distanza minima dal ricettore indicata nella valutazione previsionale di impatto acustico, pari a 106 m; - divieto di utilizzo contemporaneo delle attrezzature, come indicato dal tecnico a pag. 6 della relazione; - entro 2 (due) giorni dall’inizio delle attività di ricerca (perforazione) dovrà essere effettuata una rilevazione fonometrica che dimostri il rispetto dei seguenti limiti normativi: Valore limite di emissione (art. 2, comma 1, lettera e) L. 447/1995 ed art. 2, comma 3 DPCM 14 novembre 1997) da misurarsi in prossimità della sorgente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità e riferito alla classe acustica di appartenenza della sorgente. Valore limite differenziale di immissione (art. 2 comma 3, lettera b) L. 447/1995), da determinare come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (punto 11., Allegato A, DM 16 marzo 1998) ed il rumore residuo (punto 12., Allegato A, DM 16 marzo 1998), all’interno degli ambienti abitativi, secondo le norme tecniche di cui al punto 5, Allegato B del DM 16 marzo 1998; 103 • Valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 1, lettera f) ed art. 2 comma 3, lettera a) L. 447/1995) da misurasi in prossimità dei ricettori e riferito alla classe acustica di appartenenza di questi ultimi. Le risultanze del monitoraggio, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegato E1 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, dovranno essere trasmesse al Servizio scrivente entro e non oltre 4 (quattro) giorni dall’inizio delle attività suddette; - dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al capo 2 del titolo V del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”; - nota del 22.02.2012 del Servizio Traffico e Mobilità, che esprime il “nulla osta, per quanto di competenza, all’esecuzione delle attività descritte, non avendo riscontrato alcuna interferenza in merito alla regolamentazione del traffico veicolare e/o pedonale”; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, nel proprio contributo tecnico di competenza del 10.01.2012, rileva quanto segue: “Visto che nello Studio Preliminare Ambientale i progettisti dichiarano che “l’area compresa entro i limiti del permesso di ricerca per acque termali denominato I Cipressi non è assoggettata a nessuno dei vincoli e disposizioni di salvaguardia previsti dal D.Lgs.42/2004 a tutela dell’ambiente, del paesaggio o di siti di importanza storica, culturale o archeologica”; Visto che nello Studio di Massima per la valulazione delle modifiche ambientali (Allegato A-h) i progettisti, in retazione all’incidenza sul paesaggio e sul patrimonio culturale, attestano che “la limitatezza dell’area impegnata da una perforazione e il limitato lasso di tempo entro cui questa sarà esaurita, unitamente al completamento delle operazioni di ripristino della situazione quo ante (in caso di esito negativo) o di conveniente sistemazione degli accessi al pozzo, rendono ininfluente l’incidenza sullo stato dei luoghi”; si ritiene in questa fase di non assoggettare a VIA il progetto proposto, non sussistendo interferenza diretta con beni paesaggistici e/o monumentali. Si segnala comunque la vicinanza con ambito tutelato ai sensi della Parte II del Codice (complesso denominato “Il Terzo” tutelato con provvedimento DDR 12/09/2011)”; la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, nel proprio contributo tecnico di competenza del 09.01.2012, rileva quanto segue: “Si autorizza, per quanto di competenza, il lavoro in oggetto, a condizione che siano effettuati saggi stratigrafici preliminari sia in corrispondenza dei punti di sondaggio previsti (dei quali dovrà essere fornita adeguata planimetria) sia in corrispondenza di opere che comportino asportazione di terreno a qualsiasi titolo; tali saggi - necessari in virtù dell’ubicazione dell’area 104 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 in questione in una zona che conserva importanti testimonianze della storia più antica del territorio - sono finalizzati alla definizione della presenza o meno di elementi di interesse archeologico nei terreni interessati. Le indagini preliminari dovranno essere eseguite con il controllo di archeologi in possesso dei requisiti di legge, oltre che di approfondita esperienza e conoscenza del territorio in questione, e saranno coordinate per gli aspetti scientifici da questa Soprintendenza, con la quale andranno pertanto presi accordi su tempi e modalità dell’intervento. Resta inteso che l’onere finanziario di queste operazioni di verifica sarà a carico della Committenza e che l’eventuale acquisizione di nuovi elementi di interesse archeologico potrà determinare la necessità di modificare il progetto in modo anche sostanziale. Con l’occasione, si ricorda che, qualora, durante lavori di escavazione, si verifìcassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, degli articoli 822, 823 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire immediatamente questa Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio. Quanto sopra dovrà essere trasmesso dalla Direzione dei Lavori alle imprese che eseguiranno le opere a quatsiasi titolo e può essere utilizzato in sede di Conferenza dei servizi”; la stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, con nota del 27.03.2012, in merito alla documentazione integrativa, conferma quanto già espresso nel precedente contributo tecnico del 09.01.2012; l’Acquedotto del Fiora S.p.A., nel proprio contributo tecnico di competenza del 12.01.2012, rileva quanto segue: “... sui territori interessati non sono presenti delle reti di adduzione e distribuzione in gestione ad Acquedotto del Fiora spa. Non si esclude però la presenza di reti private. Peraltro, al fine di integrare le attuali conoscenze sulla idrogeologia dell’area nella prospettiva di ottimizzare l’utilizzo delle falde sotterranee, si chiede, se possibile, di poter disporre di dati o considerazioni inerenti tale argomento al termine della prospezione”; lo stesso Acquedotto del Fiora S.p.A., con nota del 22.02.2012, in merito alla documentazione integrativa, conferma quanto già espresso nel precedente contributo tecnico del 12.01.2012; il Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica “Colline Metallifere” dell’Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, con nota del 06.12.2011, esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni: “- devono essere assolti gli obblighi e gli adempimenti previsti dai D.Lgs. n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici descritti nel presente progetto al fine di non interferire con eventuali risorse idriche utilizzate a scopo potabile; - devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di limitare la produzione di polverosità diffusa causata dalle lavorazioni e dal traffico veicolare; - deve essere valutata, in base all’individuazione dei luoghi, la presenza o meno di recettori sensibili (abitazioni) e di conseguenza effettuare una valutazione di impatto acustico qualora presenti entro un raggio di 50 mt.”; il Bacino Regionale Ombrone, nel proprio contributo tecnico di competenza del 21.12.2011, evidenzia quanto segue: “Il programma dei lavori allegato all’istanza, prosecuzione di un precedente permesso di ricerca, non prevede l’esecuzione di ulteriori indagini indirette, ma l’esecuzione di un sondaggio esplorativo (di profondità massima di 200 mt.) con le prime misure di temperatura e portata, quindi la realizzazione di un pozzo di estrazione con l’esecuzione di prove di portata a gradini ed il campionamento dei fluidi geotermici con analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche. Lo studio ambientale non effettua un inquadramento dell’area oggetto di ricerca rispetto alle pericolosità idrauliche e geomorfologiche, comunque si evidenzia che il permesso interesserà un’area ricadente nel dominio idraulico nel PAI del Bacino Regionale Ombrone, pertanto non perimetrata in pericolosità; anche nel Regolamento Urbanistico adottato dal Comune di Grosseto l’area in oggetto è classificata in pericolosità geomorfologica 2, mentre per quanto riguarda la pericolosità idraulica gran parte dell’area ricade in classe di pericolosità 2, tranne ristrette fasce a pericolosità 4 lungo i due corsi d’acqua che attraversano l’area, sostanzialmente corrispondenti alle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente (misure di salvaguardia di cui all’art. 36 del PIT), nelle quali non è consentita la realizzazione di manufatti o modifiche morfologiche. Per quanto riguarda la tutela quali-quantitativa degli acquiferi ospitati nei depositi alluvionali sovrastanti l’acquifero carbonatico, si rileva che nell’allegato A-h si dichiara che “Nelle operazioni di perforazione sarà curato l’isolamento delle eventuali falde freatiche superiori al complesso calcareo sede della falda termale ricercata. Nuovi apporti per attingimento da una falda termale inferiore non potranno pertanto indurre nel contesto di superficie alcun mutamento”. In relazione a questo si ritiene che l’effettiva assenza di interferenze potrà essere verificata solo a seguito della realizzazione delle prove di portata e delle analisi chimiche. Si evidenzia comunque che informazioni preliminari, ma di maggior dettaglio di quelle attualmente disponibili, deriveranno dall’esecuzione del sondaggio esplorativo, anche in relazione al quale si raccomanda l’isolamento delle falde superficiali. Infine si evidenzia che la zona nella quale risulta ubicato il permesso di ricerca presenta una situazione geologico-strutturale ed idrogeologica predisponente alla 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 formazione di sinkholes, infatti nel recente passato è stata interessata dalla formazione del deep piping sinkhole noto con il nome “Bottegone”, fenomeno che può essere innescato da oscillazioni del livello piezometrico, nonché da emungimenti di acqua dal sottosuolo. Tale problematica riguarda evidentemente una fase successiva rispetto alla presente istanza, ovvero lo sfruttamento, tuttavia già in questa fase si prevede la realizzazione del pozzo di sfruttamento, ma la problematica non è stata affrontata nella documentazione allegata all’istanza. Anche in questo caso i dati desumibili dall’esecuzione del sondaggio esplorativo potrebbero consentire di fare delle valutazioni in tal senso”; lo stesso Bacino Regionale Ombrone, nel proprio contributo tecnico di competenza del 06.03.2012, in merito alla documentazione integrativa, rileva quanto segue: “... si ribadisce quanto già espresso nel precedente contributo, con particolare riferimento ai punti 4.4 e 4.5 della richiesta di integrazioni di codesto Settore, in relazione ai quali la documentazione integrativa non ha fornito ulteriori elementi di valutazione. Si evidenzia che il fenomeno della formazione dei sinkholes è sicuramente di difficile comprensione, ma non per questo può essere trascurato. Infatti, nel caso specifico, tutte la cause predisponenti alla formazione delle voragini sono presenti nell’area di ricerca, compresa la presenza di faglie, e la stessa attività di sfruttamento, che potrebbe conseguire dall’attuale fase di ricerca, potrebbe costituire un ulteriore fattore predisponente. Si evidenzia, comunque che la realizzazione del solo sondaggio esplorativo (in relazione al quale si torna a raccomandare l’isolamento delle falde superficiali) non dovrebbe comportare impatti significativi sulla risorsa idrica e in riferimento al rischio sinkhole. In relazione tuttavia a possibili successive fasi di valutazione di impatto, si raccomanda che nel corso dell’esecuzione del sondaggio stesso siamo raccolti tutti i dati necessari a valutare le possibili interferenze tra lo sfruttamento della risorsa termale e le falde ospitate negli acquiferi porosi sovrastanti, nonché le condizioni che possono favorire la formazione di sinkhole nelle vicinanze, con particolare riferimento alla presenza di terreni a bassa densità e con scadenti proprietà meccaniche. A questo proposito si ricorda che la Regione Toscana, con DGR 932 del 20/09/2004 ha emanato direttive tecniche per le indagini da effettuare a Camaiore nelle zone indiziate di rischio sinkhole, direttive che possono essere prese come riferimento anche in relazione alla presente istanza”; il Settore regionale competente all’assistenza tecnica ai Comuni in materia di acque termali, con nota del 21.12.2011, evidenzia che “... si è già espresso sul permesso di ricerca “I Cipressi” nell’ambito del procedimento di assistenza tecnica ai comuni, disciplinato dagli articoli 6 e 9 della L.R. 38/04 e s.m.i. e ratificato nel protocollo di intesa approvato con D.G.R. 908 del 25/10/2010”. 105 Pertanto, nel proprio contributo istruttorio, riporta alcune considerazioni estratte dalla richiesta di integrazioni del 21.04.2011 inviata al Comune di Grosseto e le conclusioni principali del contributo tecnico del 14.11.2011, fornito alla stessa Amministrazione comunale a seguito delle integrazioni pervenute, che di seguito si riportano: “- la quantità del prelievo prevista per una futura utilizzazione della risorsa termale in un’ipotetica portata di 10-15 litri/secondo, che si può ottenere da un pozzo esplorativo eseguito nelle zone maggiormente indiziate dell’area richiesta in permesso. Tuttavia il tecnico incaricato ritiene che “la valutazione formulata possa in seguito costituire limite per un più consistente impiego della risorsa rinvenuta”; - infine, a proposito delle eventuali interferenze dei prelievi previsti con le concessioni esistenti, che esse “non sono ipotizzabili a priori e che potranno essere verificate solo con apposite campagne di misura opportunamente organizzate”, affermando comunque che, viste le potenzialità del bacino termale in argomento, un eventuale prelievo aggiuntivo dell’entità di cui sopra non dovrebbe apportare un depauperamento sensibile; - I permessi di ricerca di cui sopra (compreso il permesso di ricerca “Cantoni”) erano stati subordinati al rispetto delle prescrizioni indicate dall’U.R.T.T. di Grosseto, definite allo scopo di verificare eventuali interferenze tra i pozzi della ricerca in argomento con quelli della concessione mineraria Terme di Roselle e delle altre concessioni limitrofe. Si richiede pertanto il rispetto delle seguenti prescrizioni, in parte già indicate nei suddetti decreti: 1 – prova di portata a gradini, eseguita nel pozzo di emungimento, finalizzata alla stima della portata di esercizio e della portata relativa alla prova di lunga durata (step drawdown-test); 2 – prova di lunga durata a portata costante da effettuarsi nel periodo di magra, con rilevamento della portata e dei livelli piezometrici del pozzo eseguito, nonché della portata delle sorgenti e dei pozzi delle concessioni limitrofe; la prova dovrà essere dimensionata e protratta per il tempo utile a verificare l’eventuale interferenza con le concessioni esistenti; 3 – tutti i dati acquisiti nel corso della perforazione, delle prove di emungimento e completi delle analisi geochimiche, dovranno essere riportati e discussi nella relazione di fine ricerca (art. 14 comma 3 L.R. 38/04) finalizzata a valutare le eventuali interferenze di cui sopra e loro estrapolazioni nel tempo; - oltre alle prove precedentemente elencate, il programma dei lavori dovrà prevedere anche l’esecuzione di tutte le misure necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con le modalità di cui all’art. 8 del D.P.G.R. 11/R/2009, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 dello stesso regolamento. Dato che nel programma dei lavori depositato si prevede l’esecuzione di un sondaggio 106 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 esplorativo e di un’ulteriore perforazione che verrà poi utilizzata per lo sfruttamento, si richiede di attrezzare il pozzo esplorativo con un piezometro per poter permettere le misure di portata indicate nel regolamento; - tutto quanto sopra esposto è subordinato alla valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale di quanto previsto dall’art. 8 bis della L.R. 38/2004, in merito alle problematiche attenenti il rilascio del presente (permesso) di ricerca in prossimità di permessi di ricerca o concessioni in essere “qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi”. In merito alle ulteriori competenze dello scrivente Ufficio, in relazione alla fase di esplorazione profonda si rammenta comunque il rispetto di quanto previsto dall’art. 96 del R.D. 523/1904”; lo stesso Settore, nel proprio contributo tecnico di competenza del 09.03.2012, in merito alla documentazione integrativa, precisa quanto segue: “Relativamente alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui alla nota di Codesto Settore (...), riguardo al punto 1.2 (Aspetti generali), si precisa che per quanto riguarda le competenze dell’Ufficio, l’attuazione delle prescrizioni dettate deve avvenire durante lo svolgimento dei lavori del permesso di ricerca. Per quanto riguarda le precisazioni fomite dal professionista incaricato nella nota di Gennaio 2012 in merito allo stesso punto 1.2, si sottolinea ancora una volta che le prescrizioni dettate rappresentano la riproposizione, adattata alla normativa vigente, di quanto già previsto per il precedente permesso di ricerca “Cantoni”, al quale l’istanza in oggetto sostanzialmente si sovrappone, e per l’adiacente permesso di ricerca “Fontebianca 2” (successivo al permesso “Fontebianca”), tutti rilasciati alla medesima Società. Le prescrizioni di cui sopra si rendono necessarie, come già detto, allo scopo di verificare eventuali interferenze tra i pozzi della ricerca in argomento con quelli della concessione mineraria Terme di Roselle e di altre concessioni limitrofe. In relazione a quanto dichiarato dal professionista che ritiene sottoposta “all’insindacabile decisione del permissionario” la realizzazione del piezometro, preme sottolineare che quanto formulato a tale riguardo nella nostra precedente nota, deriva dal rispetto dell’art. 8 del D.P.G.R. 11/R/2009 (Misure per la definizione della portata utilizzabile); quanto sopra determina che il programma dei lavori dovrà comunque prevedere, ai sensi del comma 1 lett b) del medesimo articolo di legge, “l’esecuzione di una prova di lunga durata alla portata di esercizio, con rilevazione in continuo degli abbassamenti del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro opportunamente ubicato”. La problematica della valutazione della sostenibilità ambientale di cui al punto 1.3, era già stata affrontata da questo Ufficio nell’ambito del procedimento di cui alla L.R. 38/04; nel nostro contributo al Comune di Grosseto di cui alla nota prot. 103861 del 21/04/2011 scrivevamo: “Essendo l’area in oggetto in prossimità di concessioni e permessi di ricerca in essere, si richiede, sulla base del quadro idrogeologico basato sui dati disponibili, una valutazìone sulla possibile interferenza, in termini di sostenibilità, dell’ipotetico nuovo sfruttamento in oggetto. I dati di cui sopra potranno permettere all’Amministrazione Comunale la valutazione delle problematiche attenenti il rilascio del presente permesso di ricerca in relazione alle risorse già sfruttate nelle concessioni termali “Terme di Roselle” e “Poggetti Vecchi”, e di futuro sfruttamento (Permesso di ricerca “Giada”), in riferimento all’art. 8 bis della L.R. 38/2004 e s.m.i.”. Nelle integrazioni inviate dal Comune di Grosseto in data 13/09/2011, il tecnico incaricato, a proposito delle eventuali interferenze dei prelievi previsti con le concessioni esistenti, affermava che esse “non sono ipotizzabili a priori e che potranno essere verificate solo con apposite campagne di misura opportunamente organizzate”, affermando comunque che, viste le potenzialità del bacino termale in argomento, un eventuale prelievo aggiuntivo dell’entità prevista non dovrebbe apportare un depauperamento sensibile. Pertanto, quanto dichiarato dallo stesso tecnico al punto 1.3 delle integrazioni afferenti il procedimento in oggetto e cioè che “l’analisi della sostenibilità ambientale dell’eventuale portata dell’eventuale pozzo produttivo eseguito esula dalle possibilità di determinazione del permissionarìo”, contrasta con quanto dichiarato nel procedimento afferente alla L.R. 38/04, di cui sopra. Si sottolinea ancora una volta che le prescrizioni dettate fanno parte, insieme a tutte le ulteriori indagini che il tecnico incaricato vorrà svolgere, della valutazione di sostenibilità da effettuarsi nei lavori del permesso di ricerca e discussa nella relazione di fine ricerca di cui all’art. 14 comma 3 della L.R. 38/04. Circa l’affermazione del tecnico in base alla quale “spetta all’Autorità concedente considerare la problematica delle eventuali interferenze tra concessioni vicine”, si ricordano i contenuti dell’art. 1 comma 1, dell’art. 2, dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L.R. 38/04 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.P.G.R. 11/R/2009. Si ricorda inoltre che l’assistenza tecnica è fornita ai comuni ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della L.R. 38/04, le cui modalità di avvalimento sono disciplinate nel protocollo di intesa di cui alla D.G.R. n° 908 del 25/10/2010, ai sensi dell’art. 1 comma 2. Considerata la carenza di dati e di un quadro conoscitivo congruo, così come più volte e in più sedi evidenziato, questo Ufficio niente può aggiungere, ad 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 oggi, in merito alla sostenibilità della risorsa e di quanto già rappresentato nella precedente nota”; il Settore regionale competente in materia di paesaggio, nel proprio contributo tecnico del 15.12.2011, evidenzia quanto segue: “I potenziali fattori di impatto paesaggistico sono legati all’adeguamento della viabilità di accesso e di circolazione all’interno dell’area individuata per una prima perforazione, all’approntamento delle necessarie attrezzature e degli impianti di perforazione e di quelli per il trattamento e l’allontanamento degli scarichi, con un aumento temporaneo della rumorosità e della circolazione veicolare locale. Il territorio di riferimento è quello della pianura interna di Grosseto, parte dei bacini dell’Ombrone e del Bruna, solcata dai canali costruiti per la bonifica. L’area appartiene al territorio agricolo di pianura aperta, la cui attuale utilizzazione prevalente è a coltivazioni cerealicole e floro-vivaistiche, con una rete idrografica superficiale e di canalizzazioni di scolo, che fanno capo al Fosso della Brandana e al Fosso Pesciatino verso nord e al canale artificiale della Molla verso sud. L’ambito in oggetto non risulta interessato da aree dichiarate di notevole interesse pubblico né da aree tutelate per legge ai sensi dell’art.143, comma 1, rispettivamente lettere b) e c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. Dalla cartografia allegata emerge comunque l’individuazione, nella ‘Carta dei vincoli paesistici, storici ed ambientali’ del comune di Grosseto, di un ambito boscato all’interno del perimetro oggetto del Permesso di ricerca. In merito agli aspetti paesaggistici ed ai possibili impatti percettivi relativi all’area di intervento, si fa riferimento alle Schede di Paesaggio del P.I.T. riferite all’Ambito n. 24 “Costa Grossetana” ed all’implementazione dello stesso con valore di Piano Paesaggistico, adottata con D.C.R. n. 32 del 16/06/2009. Nello specifico si segnalano i seguenti obiettivi di qualità ed azioni prioritarie: Tutela della rete dei fossi e dei canali che rappresentano un sistema di connessione ecologica, mediante interventi di rinaturalizzazione o di potenziamento della vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d’acqua. Conservazione e ripristino dei valori storicoculturali ed estetico-percettivi espressi dal territorio rurale, con particolare riferimento agli ambiti rurali di pianura che conservano caratteri e organizzazione della maglia agricola riconducibili ad assetti storici. Le azioni individuate a tal fine sono: - il mantenimento delle attività colturali in quanto riconosciute come elementi di valore paesaggistico; - la tutela, il mantenimento ed eventualmente il ripristino della struttura agraria tradizionale; - il mantenimento e la valorizzazione degli assetti e dei rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesistico locale. 107 Tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale, attraverso la conservazione dell’andamento e della giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato nonchè delle sistemazioni di contenimento del terreno realizzate con muri a secco, preservando i punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti. Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico (con particolare riferimento alla zona archeologica di Roselle). Tutela del valore panoramico dei principali assi viari per la qualità estetico-percettiva delle visuali che vi si aprono (in particolare l’Aurelia, le strade interpoderali e poderali di penetrazione dalla costa verso l’entroterra). Tenuto conto di quanto sopra ed in riferimento alle attività previste dal Permesso di ricerca in oggetto, non si evidenziano particolari interferenze con il rispetto della disciplina paesaggistica del PIT e della relativa implementazione. Si ritiene, tuttavia, necessario che l’attività di ricerca sia svolta nel rispetto degli obiettivi e delle azioni sopra segnalate, tenendo conto delle seguenti condizioni: - gli interventi siano svolti al di fuori dei terreni boscati, senza interferire con le attività colturali esistenti (vigneti ed uliveti) e con il sistema dei fossi e dei canali presenti; - non siano realizzate nuove strade di accesso; - alla fine dei lavori sia ripristinato l’esteriore aspetto dei luoghi, effettuando le eventuali riparazioni della rete viaria interpoderale esistente, il ripristino delle piazzole di scavo, delle aree di cantiere e delle eventuali nuove piste fuoristrada. Si pone, infine, l’attenzione sugli sviluppi futuri connessi ad un eventuale esito positivo della ricerca che, pur non essendo oggetto del procedimento di verifica in corso, comporterebbero un impatto sul paesaggio di particolare rilevanza, proprio in riferimento ai citati contenuti delle Schede di Paesaggio. L’eventuale realizzazione di un centro balneofisioterapico e di una struttura ricettiva turisticoalberghiera nell’ambito in oggetto dovrà, inoltre, essere preventivamente sottoposta alle valutazioni previste dal P.I.T. per il ‘patrimonio collinare’ e per ‘la città policentrica toscana ed il turismo’, di cui agli artt. 24-25 e all’art.13 della Disciplina di Piano”; il Settore regionale competente in materia di Risorse Idriche, nei propri contributi tecnici del 07.12.2011 e del 14.02.2012, ritiene che “il progetto debba essere sottoposto a VIA a causa delle perforazioni previste”; Considerato che: - nel territorio interessato dal Permesso di Ricerca non sono presenti Siti di Importanza Regionale (SIR), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS), né Aree Naturali Protette; nell’area vasta è presente il SIC IT51A0010 – SIR n. 10 “Poggio 108 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 Moscona”, ad una distanza di circa 1,1 km ad est del vertice “B” del perimetro del Permesso di Ricerca; - nella cartografia allegata al PAI del Bacino Regionale Ombrone, l’area in oggetto ricade nel dominio idraulico, pertanto non è perimetrata in pericolosità; nel Regolamento Urbanistico adottato dal Comune di Grosseto l’area in oggetto è classificata in pericolosità geomorfologica 2, mentre per quanto riguarda la pericolosità idraulica gran parte dell’area ricade in classe di pericolosità 2, tranne ristrette fasce a pericolosità 4 lungo i due corsi d’acqua che attraversano l’area, sostanzialmente corrispondenti alle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente; - nell’area vasta sono presenti le concessioni termali “Terme di Roselle” e “Poggetti Vecchi” ed i Permessi di Ricerca denominati “Giada”, “Moscona” e “Fonte Bianca 2”, del quale l’ultimo intestato alla stessa società proponente; - non è presente il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; Considerato inoltre che alcuni dei pareri o contributi pervenuti dai soggetti interessati riguardano in parte attività di coltivazione della risorsa acqua termominerale che non sono oggetto della presente verifica di assoggettabilità e che saranno eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.; Preso atto che, con riferimento alle attività di ricerca previste, dall’esame istruttorio svolto sulla base della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti e ad incrementare la sostenibilità delle attività stesse; Ritenuto non necessario sottoporre le attività di ricerca di cui al capoverso precedente alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, che nelle successive fasi di progettazione e durante le fasi di realizzazione, esercizio, manutenzione, malfunzionamento, dismissione e ripristino ambientale delle opere, siano rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: Aspetti programmatici 1. Si raccomanda, prima di avviare le attività di ricerca, di esaminare con le Amministrazioni interessate la fattibilità delle eventuali e successive fasi di coltivazione della risorsa acqua termo-minerale; 2. Si ricorda che, una volta rilasciata la concessione di coltivazione del giacimento, la società proponente deve depositare presso l’U.P. Demanio Idrico della Provincia di Grosseto una planimetria, di idonea scala, ove sia indicata l’area di tutela assoluta della Concessione di cui trattasi; 3. Si raccomanda di trasmettere, al termine delle prospezioni effettuate, gli esiti della ricerca alla competente Autorità di Bacino, ai fini dell’integrazione del quadro conoscitivo del bacino nonché i dati utili a valutare le potenzialità idriche del sottosuolo al Soggetto Gestore del S.I.I. ed alla competente A.A.T.O., fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale; 4. Le modalità di corretta gestione ambientale dei cantieri, individuate dalla società proponente e definite nel presente quadro prescrittivo, devono essere rese vincolanti per le imprese esecutrici dei lavori; Aspetti progettuali 5. In relazione alla documentazione presentata dalla società proponente, si ricorda che deve essere realizzato un unico sondaggio esplorativo, localizzato come da planimetria inclusa nella “Valutazione Previsione di Impatto Acustico” di Gennaio 2012. Si ricorda altresì che la profondità massima prevista è di 200 m. L’eventuale pozzo di estrazione, previsto nella fase 4 del Programma dei Lavori, deve essere ricavato dal sondaggio esplorativo; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, si può procedere alla realizzazione di un nuovo pozzo di estrazione in adiacenza al sondaggio esplorativo. La localizzazione di tale pozzo estrattivo deve essere comunicata al Comune di Grosseto almeno quindici giorni prima dell’avvio dei lavori. Si ricorda infine che il sondaggio esplorativo ed il pozzo produttivo devono avere le dimensioni massime di cui alle Figure a.2 e a.3, allegate alla Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012 fornita dalla società proponente; 6. Devono essere previsti idonei dispositivi finalizzati a prevenire l’eruzione del sondaggio e dell’eventuale pozzo di estrazione; 7. La società proponente deve prevedere idoneo presidio e recinzione dei cantieri, onde impedire l’accesso ai non addetti, nonché apposita segnaletica di cavi e picchetti; 8. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve precludere l’esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente; 9. Al termine delle attività la società proponente deve provvedere al recupero ambientale delle aree e dei cantieri utilizzati, nonché della viabilità utilizzata. Devono essere ripristinate le opere di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque; 10. Per la definizione della portata di esercizio e dei parametri idrogeologici caratteristici del giacimento, occorre prevedere, oltre l’esecuzione di una prova di pompaggio a gradini di breve durata articolata su almeno quattro valori di portata, anche una prova di pompaggio di lunga durata sulla portata di esercizio (intesa come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini) con rilevazione in continuo del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro, nonché una prova di 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 risalita da effettuarsi al termine della prova di pompaggio a lunga durata; 11. In particolare si richiede quanto segue: 1 – prova di portata a gradini, eseguita nel pozzo di emungimento, finalizzata alla stima della portata di esercizio e della portata relativa alla prova di lunga durata (step drawdown-test); 2 – prova di lunga durata a portata costante da effettuarsi nel periodo di magra, con rilevamento della portata e dei livelli piezometrici del pozzo eseguito e del piezometro previsto, nonché, fatti salvi i diritti dei concessionari interessati, della portata delle sorgenti e dei pozzi delle concessioni limitrofe; la prova dovrà essere dimensionata e protratta per il tempo utile a verificare l’eventuale interferenza con le concessioni esistenti; 3 – tutti i dati acquisiti nel corso della perforazione, delle prove di emungimento e completi delle analisi geochimiche, dovranno essere riportati e discussi nella relazione di fine ricerca (art. 14 comma 3 L.R. 38/04) finalizzata a valutare le eventuali interferenze di cui sopra e loro estrapolazioni nel tempo. Oltre alle prove precedentemente elencate, il programma dei lavori deve prevedere anche l’esecuzione di tutte le misure necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con le modalità di cui all’art. 8 del D.P.G.R. 11/R/2009, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 dello stesso regolamento. Dato che nel programma dei lavori depositato si prevede l’esecuzione di un sondaggio esplorativo e di un’ulteriore perforazione che verrà poi utilizzata per lo sfruttamento, si richiede di attrezzare il pozzo esplorativo con un piezometro per poter permettere le misure di portata indicate nel regolamento. Nel caso si utilizzasse il sondaggio esplorativo come pozzo di estrazione, è necessario che sia realizzato comunque un piezometro. Considerata la presenza di diverse altre realtà termali nel Comune (Permessi di Ricerca e Concessioni), si ricorda che il rilascio dell’eventuale concessione, a seguito dell’esito positivo della ricerca, sarà possibile solo se sostenibile rispetto al quadro complessivo degli emungimenti di acqua termale autorizzati. Quindi, quanto indicato nella presente prescrizione e nella precedente, insieme a tutte le ulteriori indagini che il permissionario svolgerà, devono fare parte della valutazione di sostenibilità da effettuarsi a conclusione dei lavori del permesso di ricerca ed essere discussi nella relazione di fine ricerca di cui all’art. 14 comma 3 della L.R. 38/04; Aspetti ambientali Atmosfera 12. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria, in fase di realizzazione degli interventi devono essere adottate opportune tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri causate dalle lavorazioni e dal traffico veicolare in corrispondenza dei recettori residenziali (in particolare presso il Podere Crescenzi), quali la bagnatura della pista di accesso già 109 prevista dalla società proponente. A tale proposito, si ricorda che le bagnature non devono provocare fenomeni di inquinamento delle acque, dovuto a dispersione o dilavamento incontrollati. In merito alla frequenza delle bagnature ed alla velocità da tenersi da parte dei mezzi, si raccomanda un approccio cautelativo su tali aspetti (si consiglia una velocità non superiore a 30 km/h), facendo presente che nelle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, redatte dall’ARPAT, esistono indicazioni in merito all’efficienza delle bagnature in base alla loro frequenza; Ambiente idrico, suolo e sottosuolo 13. Le attività di ricerca non devono danneggiare le opere idrauliche esistenti, interferire con il reticolo idraulico e provocare ostruzioni. Gli accessi ai corsi d’acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico; 14. Relativamente alle risorse idriche (pozzi e sorgenti) utilizzate per uso potabile, minerale, agricolo ed industriale presenti nell’area vasta, deve essere evitata qualsiasi interferenza con le medesime, tenendo conto in particolare delle fasce di tutela e di rispetto previste dalla normativa vigente. Si raccomanda che durante la ricerca vengano acquisiti tutti gli elementi necessari al fine di accertare la non influenza dell’eventuale futura fase di coltivazione con la risorsa idrica superficiale e sotterranea. 15. Si ricorda che deve essere garantita la tutela delle risorse idriche destinate alla produzione di acqua potabile attraverso il rispetto di quanto previsto dall’articolo 94 comma 4 lettera g e comma 6 del D. Lgs. 152/06; 16. Devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti e idrocarburi e per impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali o sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di incidente. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, la società proponente deve procedere nei modi e con le azioni indicate al successivo punto 47. Al fine di evitare il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere, la società proponente deve parcheggiare, effettuare la manutenzione ed eseguire i rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai mezzi meccanici su un’area impermeabilizzata attrezzata con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia), nonché controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. I depositi di idrocarburi devono essere posti in bacini di contenimento opportunamente dimensionati e collocati in condizioni di sicurezza dal punto di vista idraulico e geomorfologico. La società proponente deve tenere a disposizione, durante i cantieri di esecuzione delle indagini previste, idonei presidi da utilizzare in caso di sversamento (ad esempio 110 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 materiali assorbenti) e prevedere le procedure operative da mettere in atto; 17. Per quanto riguarda le acque di perforazione, si ricorda il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 50/11, in cui sono riportati alcuni articoli specifici per la gestione delle acque ottenute dalle perforazioni di ricerca e più precisamente: punto 16 del Preambolo: “le acque prelevate a seguito di perforazioni effettuate ai fini della ricerca di acque minerali e termali rientrano tra le acque di restituzione come definite dall’art. 114 comma 1 del D. Lgs 152/06”; art. 2 comma 5, 1 bis, lettera e): “sono escluse dalle acque di restituzione le acque utilizzate nei processi di perforazione o sondaggio al fine di permettere l’esecuzione degli stessi o di altre operazioni ad essi funzionali, in quanto acque di processo”; art. 11 comma 6, lettera a): “le acque non restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate’’’’; art. 11 bis comma 1: “la restituzione delle acque è soggetta alle prescrizioni del Comune contenute nel permesso di ricerca”; art 11 bis comma 2: “devono essere riportati i limiti di emissione, in concentrazione e in quantità per anno”. Si ricorda che eventuali acque di falda intercettate, non miscelate con acque di processo, devono essere trattate secondo quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del DPGRT 46/R/2008, relativamente alle acque di restituzione; 18. In particolare, in merito alle acque di restituzione, deve essere assicurata la loro compatibilità con l’eventuale recettore (Fosso della Brandana e Canale Molla), onde evitare impatti di tipo termico e/o variazioni della qualità intrinseca delle acque. In particolare, prima dell’immissione nel corpo idrico recettore, le acque di spurgo del sondaggio e del pozzo devono essere immesse in una vasca di decantazione al fine di abbatterne i solidi sospesi. Quanto indicato nella presente prescrizione nonché nella precedente deve essere parte integrante dell’atto di rilascio del Permesso di Ricerca rilasciato da parte del Comune di Grosseto; 19. Si ricorda che la gestione dei fanghi di perforazione è assoggettata alla normativa dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006). I rifiuti prodotti in corso d’opera devono essere preferibilmente destinati, se idonei, al recupero o smaltiti presso discarica autorizzata; devono inoltre essere adottate le idonee modalità di deposito temporaneo e gli accorgimenti per contenere il dilavamento da parte delle acque meteoriche; 20. Visto quanto indicato alla prescrizione 4, si ricorda che le operazioni di rifornimento/controllo delle macchine operatrici e dei relativi circuiti oleodinamici devono essere eseguite su adeguate superfici impermeabilizzate; 21. In caso di interventi che interessano o interferiscono con le opere e/o le aree appartenenti al Demanio Idrico (ad esempio nelle aree di pertinenza del Fosso della Brandana), deve essere richiesta l’autorizzazione al competente ufficio, U.P. Demanio Idrico della Provincia, ai sensi del regolamento per l’attuazione della Legge 5/01/94 n. 36 emanato con D.P.R. 18/02/1999 n. 238; 22. La perforazione esplorativa e la realizzazione del pozzo di estrazione, nel caso di esito positivo, devono garantire la tutela delle falde fredde e comunque non interessate dalla ricerca in oggetto. Si deve evitare qualsiasi tipo di contatto ed interazione con le falde fredde o non interessate dalla ricerca, fermo restando che, terminati i lavori, in caso di eventuale rilascio della Concessione, le utilizzazioni in atto e regolarmente assentite o legittimate con leggi precedenti, rimangono in essere e regolarmente funzionanti anche se all’interno dell’area di tutela assoluta della Concessione medesima; 23. In particolare, per i fini di cui alla prescrizione precedente, le operazioni di perforazione devono essere pianificate ed effettuate in modo da garantire la protezione delle falde acquifere, scongiurando la possibilità di veicolare vettori contaminanti nei sottosuolo, ed in particolare: - La stabilizzazione dei fori deve essere realizzata mediante l’apposizione di idonei rivestimenti a sostegno delle pareti; - L’isolamento delle formazioni attraversate, con particolare riguardo agli orizzonti acquiferi ed alle relative falde idriche contenute, deve essere ottenuto mediante adeguato condizionamento (cementazione ed intasamento) dell’intercapedine tra roccia e casing utilizzando una miscela cementizia di idonee caratteristiche di resistenza meccanica; - Devono essere scelti fluidi di perforazione ad alta compatibilità ambientale e monitoraggio costante dei relativi parametri fondamentali in fase di esercizio. Durante la fase di pompaggio è necessario predisporre delle verifiche atte a stabilire l’eventuale influenza dell’emungimento sugli equilibri idrogeologici locali, scongiurando anche l’innesco di fenomeni di dissesto gravitativo; 24. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 184 a 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, deve essere conguagliato sul posto in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente sistemato a strati, livellato, compattato, e rinverdito, in modo da evitare ristagni d’acqua o franamenti, oppure smaltito secondo la normativa vigente in materia; il tutto senza comportare modifiche morfologiche all’originale andamento planoaltimetrico del terreno. In generale i movimenti di terra, in scavo e riporto, devono essere contenuti al massimo; 25. Nel corso dell’esecuzione del sondaggio e del successivo pozzo devono essere raccolti tutti i dati necessari a valutare le possibili interferenze tra lo sfruttamento della risorsa termale e le falde ospitate negli 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 acquiferi porosi sovrastanti, nonché le condizioni che possono favorire la formazione di sinkhole nelle vicinanze, con particolare riferimento alla presenza di terreni a bassa densità e con scadenti proprietà meccaniche. A questo proposito si ricorda che la Regione Toscana, con DGR 932 del 20/09/2004 ha emanato direttive tecniche per le indagini da effettuare a Camaiore nelle zone indiziate di rischio sinkhole, direttive che possono essere prese come riferimento anche in relazione alla presente istanza; 26. Si ricorda quanto previsto dalla L.R. 38/04 (in particolare dall’art. 8 ter c. 3 e dall’art. 8 quinques c. 3 e 4) e dal Regolamento 11R/09 (in particolare dall’art. 8 c. 1 e dell’art. 9 c. 1, 2 e 3). Si ricorda che il proponente è tenuto alla messa in sicurezza delle opere di presa realizzate, al termine delle attività di ricerca, ed alla chiusura mineraria dei sondaggi e dei pozzi non più in uso; a tal fine, e più in generale al fine del ripristino ambientale dei luoghi al termine delle attività di ricerca, il proponente deve presentare idonea garanzia da quantificasi in sede di rilascio del permesso di ricerca; 27. Si raccomanda al Comune, in sede di rilascio del Permesso di Ricerca, di indicare, relativamente alle prove di portata, la durata massima di svolgimento ed il volume idrico massimo prelevabile; Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 28. La società proponente, nel programmare l’esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo, e deve accertare l’assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali di cui alla L.R. 60/1998; 29. Nel caso di attività svolte nei periodi a rischio per lo sviluppo di incendi e comunque nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, l’occupazione di strade rurali deve assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l’innesco di fuochi; 30. Deve essere previsto il ripristino morfologico e vegetazionale dei luoghi al termine delle attività di ricerca, effettuando le eventuali riparazioni della rete viaria interpoderale esistente, il ripristino delle piazzole di scavo, delle aree di cantiere e delle eventuali nuove piste fuoristrada. In particolare, per le eventuali opere di ripristino della vegetazione forestale, si ricorda come deve essere prevista l’utilizzazione di materiale vegetale inserito nell’allegato D della L.R. 39/2000 e provvisto della idonea certificazione di provenienza come Materiale Forestale di Propagazione; 31. Si raccomanda che la piazzola di perforazione venga collocata in siti non interessati da vegetazione spontanea e, come previsto dalla società proponente, lontano dai corsi d’acqua. Inoltre si raccomanda di operare le eventuali operazioni di sfalciatura, anche 111 nelle aree agricole, lontano dal periodo di riproduzione dell’avifauna nidificante a terra. Analogo accorgimento deve essere adottato anche per quanto riguarda gli allestimenti dei cantieri. Gli interventi devono essere svolti al di fuori di formazioni boscate e/o arboreo/arbustive presenti nell’area oggetto della richiesta, senza interferire con le attività colturali esistenti (vigneti ed uliveti) e con il sistema dei fossi e dei canali presenti; 32. E’ vietato l’abbattimento di piante arboree in età adulta, fatte salve imprescindibili motivazioni tecniche da esaminare da parte del Comune; Paesaggio e Beni culturali 33. Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nel parere del 09.01.2012, devono essere effettuati saggi stratigrafici preliminari sia in corrispondenza delle perforazioni previste (dei quali deve essere fornita adeguata planimetria alla Soprintendenza stessa) sia in corrispondenza di opere che comportino asportazione di terreno a qualsiasi titolo, al fine di definire la presenza o meno di elementi di interesse archeologico nei terreni interessati. Le indagini preliminari devono essere eseguite con il controllo di archeologi in possesso dei requisiti di legge, oltre che di approfondita esperienza e conoscenza del territorio in questione, e devono essere coordinate per gli aspetti scientifici dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, con la quale devono pertanto essere presi accordi su tempi e modalità dell’intervento. Ai fini di cui alla presente prescrizione, la Soprintendenza deve essere avvertita per scritto almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori; 34. Si ricorda che, in caso di scoperte di cose archeologiche (materiali, strutture, stratificazioni), è fatto obbligo di sospendere i lavori e di avvertire immediatamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o la stazione dei Carabinieri competente per territorio e provvedere alla conservazione dei beni; 35. Deve essere esclusa qualsiasi attività di ricerca nelle aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. In ogni caso non deve essere alterata la forma tradizionale del paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi ed alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti (laddove presenti) i segni dell’uomo come testimonianza di usi e attività svolti nel corso del tempo quali muretti, terrazzamenti, gradonamenti, regimazione delle acque, viabilità, sentieri, mulattiere; Rumore e vibrazioni 36. Le attività previste devono essere svolte a distanza di sicurezza da fabbricati e infrastrutture (ivi incluso sorgenti ed opere di captazione idrica), con particolare riferimento ai beni di interesse storico, storico-artistico o archeologico, in modo da evitare danneggiamenti; 112 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 37. Si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati; 38. Si ricorda che devono essere utilizzate esclusivamente le tipologie di attrezzature elencate nella tabella riportata a pag. 5 della Relazione “Valutazione previsionale di impatto acustico”, con livello di potenza sonora pari od inferiore a quello indicato nella citata tabella. Inoltre, come indicato a pag. 5 della stessa relazione, deve essere trasmesso al competente Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Grosseto l’elenco delle attrezzature utilizzate per le operazioni, con allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti il livello di potenza sonora delle predette attrezzature; tale documentazione deve pervenire almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività. Infine si ricorda il divieto di utilizzo contemporaneo delle attrezzature, come indicato a pag. 6 della citata relazione; 39. Come richiesto dal Comune di Grosseto, entro due giorni dall’inizio delle attività di ricerca (perforazione) deve essere effettuata una rilevazione fonometrica che dimostri il rispetto dei seguenti limiti normativi: Valore limite di emissione (art. 2, comma 1, lettera e) L. 447/1995 ed art. 2, comma 3 DPCM 14 novembre 1997) da misurarsi in prossimità della sorgente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità e riferito alla classe acustica di appartenenza della sorgente; Valore limite differenziale di immissione (art. 2 comma 3, lettera b) L. 447/1995), da determinare come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (punto 11., Allegato A, DM 16 marzo 1998) ed il rumore residuo (punto 12., Allegato A, DM 16 marzo 1998), all’interno degli ambienti abitativi, secondo le norme tecniche di cui al punto 5, Allegato B del DM 16 marzo 1998; Valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 1, lettera f) ed art. 2 comma 3, lettera a) L. 447/1995) da misurasi in prossimità dei ricettori e riferito alla classe acustica di appartenenza di questi ultimi. Le risultanze del monitoraggio, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell’allegato E1 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, devono essere trasmesse al competente Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Grosseto entro e non oltre quattro giorni dall’inizio delle attività suddette; 40. Si ricordano le disposizioni di cui al capo 2 del titolo V del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose; Rifiuti e bonifiche 41. Al termine delle attività i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o residuo di lavorazione; 42. Per i rifiuti prodotti in corso d’opera, si ricorda che deve essere effettuata la raccolta e l’avvio a recupero o a smaltimento degli stessi secondo la normativa vigente di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si ricorda altresì che i materiali di scavo prodotti nell’ambito del progetto possono essere esclusi dal regime dei rifiuti solo se trattati nel rispetto dei contenuti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., artt. da 184 a 186; 43. Si ricorda che i materiali provenienti dalle attività di taglio e sfalcio della vegetazione devono essere recuperati in impianti autorizzati o conferiti in discarica in ottemperanza alle disposizione della normativa vigente; 44. Nessun intervento deve essere effettuato all’interno delle aree inserite nell’Anagrafe dei Siti Inquinati, salvo rilascio di certificazione liberatoria e/o di avvenuta bonifica. Con riferimento alle aree iscritte nel Censimento dei siti potenzialmente inquinati, si ricorda che preventivamente ad ogni attività di escavazione all’interno delle medesime, deve essere effettuata una investigazione per verificare l’integrità ambientale del sito, presentando all’Amministrazione competente un apposito Piano di investigazione, atto ad accertare che l’area interessata non sia compresa nell’ambito di applicazione della normativa in materia di bonifica di siti inquinati. Qualora, all’atto dell’esecuzione dei lavori, siano ritrovati terreni e/o acque contaminate, deve essere adottata la procedura descritta al successivo punto, come previsto all’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 45. Nei casi in cui, a seguito dello svolgimento delle attività, si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di provocare una contaminazione accidentalmente del terreno e/o delle acque, con idrocarburi o altre sostanze, la società proponente è tenuta ad effettuare la comunicazione, mettendo in atto i necessari interventi di prevenzione. Le comunicazioni andranno presentate in modalità on-line, utilizzando la modulistica dell’applicativo SISBON della Regione Toscana. Inoltre, lo stesso dovrà svolgere un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, come previsto dal comma 2 dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, e, sulla base dei risultati, intraprendere le azioni appropriate fra quelle contemplate nei successivi commi dell’articolo in questione; 46. Si ricorda che tutti i rifiuti prodotti nel corso dell’attività di ricerca (cutting, fluidi di perforazione esausti, acque di lavaggio, acque emunte, rifiuti solidi urbani, ecc) dovranno essere accumulati, trattati e smaltiti secondo la normativa vigente, evitando contaminazioni e dispersioni nell’ambiente; Aspetti infrastrutturali 47. Con riferimento alla viabilità utilizzata, si devono 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 evitare impatti, interferenze e pericoli per la circolazione; si devono segnalare, con idonei cartelli indicatori, perimetro ed aree destinate a tali attività. Gli innesti della viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria devono essere realizzati in modo da non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico. Nell’eventualità che il programma esplorativo preveda attività interferenti con le infrastrutture di trasporto, il proponente deve eseguire una verifica tecnica con l’ente proprietario delle medesime; 48. La società proponente deve evidenziare nel dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le altre infrastrutture ed i sottoservizi presenti (opere del Servizio Idrico Integrato – S.I.I., elettrodotti, gasdotti, ecc.) adottando i necessari accorgimenti di mitigazione, sentiti anche i Soggetti gestori; 49. Si ricorda che l’apertura di nuove piste e/o viabilità deve essere richiesta al competente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Grosseto con istanza abilitativa edilizia, se non in contrasto con i “caratteri fondativi” individuati per l’area in oggetto dal R.U. comunale adottato; Dato atto che: - la società proponente nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuta all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa; - la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale; - sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; - è fatto salvo quanto previsto dagli artt. 141 e 142 della L.R. 66/2011 e dal R.D. 523/1904; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni; DECRETA 1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 10/2010 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto inerente le attività di ricerca riguardante il Permesso di Ricerca di acqua termo-minerale denominato “I Cipressi” nel Comune di Grosseto, proposto dalla società Il Borgo S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa, relativamente alle seguenti attività di ricerca: 1. definizione e indicazione sul terreno della posizione ritenuta ottimale per l’esecuzione di un primo sondaggio e definizione con i/il proprietari/o del terreno di un accordo 113 per l’accesso alla zona, a partire dalla viabilità ordinaria, e l’occupazione per i tempi tecnici occorrenti; 2. esecuzione di un sondaggio esplorativo di diametro limitato con tecnica di perforazione a distruzione di nucleo con tricono e sino a profondità massima di circa 200 metri; 3. operazioni di spurgo e prime misurazioni di portata e di temperatura, analisi preliminari per la caratterizzazione chimica, chimico-fisica e microbiologica del fluido geotermico intercettato; 4. nuova perforazione, come pozzo di estrazione, con opportune tubazioni in acciaio inossidabile; 5. esecuzione di prove di portata a gradini; 6. campionamento ed esecuzione, con la prescritta cadenza trimestrale, delle analisi chimiche, chimicofisiche e microbiologiche dei fluidi geotermici; 7. classificazione e riconoscimento clinico delle possibilità terapeutiche dell’acqua termale per fango e balneoterapia; 8. analisi per il gas Radon; 9. ripristino ambientale dell’area del sondaggio e sistemazione definitiva accessi al pozzo; 2) di individuare nel Comune territorialmente interes sato l’Ente competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 49 e nella Provincia l’Ente competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni 2, 13, 17, 21 e 22 i quali dovranno trasmettere, ove pertinente, al Settore V.I.A. della Regione Toscana idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata. Sono fatte salve le competenze di controllo previste dalla vigente normativa; 3) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e contributi dei soggetti interessati; 4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente decreto alla società proponente Il Borgo S.r.l., al Comune di Grosseto ed alla Provincia di Grosseto; 5) di comunicare il presente decreto alla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Toscana, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, all’ARPAT-Area VIAVAS/GIM, al Bacino Regionale Ombrone, all’AATO n. 6 Ombrone e all’Acquedotto del Fiora S.p.A e ai seguenti Uffici regionali: Settore Pianificazione del Territorio, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, Settore Energia, Tutela della Qualità dell’aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico, Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati, Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, Settore Viabilità di Interesse Regionale, Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio, Settore Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della 114 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 Logistica, Settore Programmazione Agricola Forestale, Settore Disciplina, Politiche ed Incentivi del commercio e Attività Terziarie, Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Settore Attività di Vigilanza sulle Attività Minerarie, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena e Opere Marittime. Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Ammini strativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Il Dirigente Fabio Zita ALTRI ENTI ACQUE S.p.A. - EMPOLI (Firenze) Costituzione di Servitù di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “Collegamento del Sistema fognario Santa Maria a Monte con il Depuratore di Castelfranco di Sotto” - Applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “Collegamento del Sistema fognario Santa Maria a Monte con il Depuratore di Castelfranco di Sotto” approvato come da determinazione datata 18/03/2010 n°13 del Direttore dell’Autorità di Ambito Territoriale n°2 Basso Valdarno, con propri decreti del 28/03/2012 ha asservito i seguenti immobili di proprietà delle ditte di seguito indicate determinando in via urgente le indennità di seguito riportate: Decreto n. 073: Intestatario: Maria RUBINO – nata a Flumeri (AV) il 22/02/1939 – c.f.: RBN MRA 39B62 D638M – Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 26 – Mappale: 660 - Superficie Mappale (mq.): 5.131,00 - Superficie Asservita (mq.): 452,00 – Indennità di Asservimento: 678,00 €. Decreto n. 074: Intestatario: Giuseppe ANGRISANI – nato a Grottaminarda (AV) il 23/02/1933 – c.f.: NGR GPP 33B23 E206X – Comune di Santa Maria a Monte Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 26 – Mappale: 663 Superficie Mappale (mq.): 1.400,00 - Superficie Asservita (mq.): 108,00 – Indennità di Asservimento: 162,00 €. Decreto n. 075: Intestatari: Claudio GONNELLI – nato a Pisa (PI) il 15/01/1941 – c.f.: GNN CLD 41A15 G702G – Maria Luisa GONNELLI – nata a Pisa (PI) il 22/08/1937 – c.f.: GNN MLS 37M62 G702X - Stefano GONNELLI – nato a Santa Maria a Monte (PI) il 20/01/1943 – c.f.: GNN SFN 43A20 I232Z - Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 26 – Mappale: 698 - Superficie Mappale (mq.): 7.428,00 - Superficie Asservita (mq.): 927,00 – Indennità di Asservimento: 1.390,50 € Decreto n. 076: Intestatari: Claudio GONNELLI – nato a Pisa (PI) il 15/01/1941 – c.f.: GNN CLD 41A15 G702G – Maria Luisa GONNELLI – nata a Pisa (PI) il 22/08/1937 – c.f.: GNN MLS 37M62 G702X - Stefano GONNELLI – nato a Santa Maria a Monte (PI) il 20/01/1943 – c.f.: GNN SFN 43A20 I232Z - Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 26 – Mappale: 701 - Superficie Mappale (mq.): 1.383,00 - Superficie Asservita (mq.): 105,00 – Indennità di Asservimento: 157,50 € Decreto n. 077: Intestatari: Agostino CARLI – nato a Santa Maria a Monte (PI) il 20/08/1927 – c.f.: CRL GTN 27M20 I232J – Assunta CARLI – nata a Santa Maria a Monte (PI) il 04/09/1918 – c.f.: CRL SNT 18P44 I232Y – Raffaele CARLI – nato a Pontedera (PI) il 12/04/1958 – c.f.: CRL RFL 58D12 G843H – Roberto CARLI – nato a Pontedera (PI) il 28/07/1963 – c.f.: CRL RRT 63L28 G843T – Serafina CARLI – nata a Santa Maria a Monte (PI) il 8/03/1925 – c.f.: CRL SFN 25C68 I232B – Franca FAVATI – nata a Pontedera (PI) il 07/10/1935 – c.f.: FVT FNC 35R47 G843W –Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 28 – Mappale: 1222 - Superficie Mappale (mq.): 2.872,00 - Superficie Asservita (mq.): 5,00 – Indennità di Asservimento: 15,00 €. Decreto n. 078: Intestatario: Graziella BILLERI – nata a Santa Maria a Monte (PI) il 21/07/1958 – c.f.: BLL GZL 58L61 I232D – Comune di Santa Maria a Monte Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 30 – Mappale: 727 Superficie Mappale (mq.): 9.995,00 - Superficie Asservita (mq.): 419,00 – Indennità di Asservimento: 628,50 € Decreto n. 079: Intestatario: Graziella BILLERI – nata a Santa Maria a Monte (PI) il 21/07/1958 – c.f.: BLL GZL 58L61 I232D – Comune di Santa Maria a Monte Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 30 – Mappale: 739 Superficie Mappale (mq.): 5.615,00 - Superficie Asservita (mq.): 232,00 – Indennità di Asservimento: 348,00 €. Decreto n. 080: Intestatario: Sabrina FULIGNATI – nata a Vinci (FI) il 22/12/1968 – c.f.: FLG SRN 68T62 M059J – Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 30 – Mappale: 953 - Superficie Mappale (mq.): 620,00 - Superficie Asservita (mq.): 1,00 – Indennità di Asservimento: 1,50 €. Decreto n. 081: Intestatario: Biaggio SPRIO – nato in FRANCIA il 13/05/1968 – c.f.: SPR BGG 68E13 Z110U – Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni