96 2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

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2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
“Istruzione e educazione” modificando parzialmente la
declaratoria, così come segue:
Nuova declaratoria
Supporto alla progettazione regionale, nazionale
ed europea per la formazione e l’attuazione dei piani
e dei programmi, regionali e comunitari, nell’ambito
dell’istruzione e dell’educazione. Programmazione
dell’offerta formativa e dimensionamento della rete
scolastica. Orientamento.
- riallocare la posizione organizzativa “Interventi
educativi e formativi” dal Settore “Istruzione e
educazione” al Settore “Infanzia” modificando
parzialmente la declaratoria, così come segue:
Nuova declaratoria
Coordinamento, monitoraggio e valutazione del
sistema della programmazione territoriale afferente ai
settori Infanzia ed Istruzione e educazione. Predisposizione
atti e provvedimenti amministrativi. Rapporti periodici
sull’infanzia e la scuola in Toscana.
- riallocare la posizione organizzativa “Diritto
dovere” dal Settore “Infanzia” al Settore “Istruzione e
educazione”
- modificare parzialmente la declaratoria della
posizione organizzativa “Istruzione e educazione”così
come segue:
Nuova declaratoria
Programmazione, gestione degli interventi per
l’innovazione didattica. Educazione degli adulti.
Programmazione della formazione tecnica superiore.
Progetti FSE.
Ritenuto, infine, di:
- confermare gli attuali responsabili delle strutture
fino alla naturale scadenza del 30 aprile 2013,
- far decorrere gli effetti del presente provvedimento
dalla data di adozione del presente atto;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di riallocare la posizione organizzativa “Supporto a
reti interregionali e alla progettazione europea”, dall’Area
di Coordinamento “Istruzione ed educazione” al Settore
“Istruzione e educazione” modificando parzialmente la
declaratoria, così come segue:
Nuova declaratoria
Supporto alla progettazione regionale, nazionale
ed europea per la formazione e l’attuazione dei piani
e dei programmi, regionali e comunitari, nell’ambito
dell’istruzione e dell’educazione. Programmazione del­
l’of­ferta formativa e dimensionamento della rete scola­
stica. Orientamento.
2. di riallocare la posizione organizzativa “Interventi
educativi e formativi” dal Settore “Istruzione e educa­
zione” al Settore “Infanzia” modificando parzial­mente la
declaratoria, così come segue:
Nuova declaratoria
Coordinamento, monitoraggio e valutazione del siste­
ma della programmazione territoriale afferente ai settori
Infanzia ed Istruzione e educazione. Predisposizione
atti e provvedimenti amministrativi. Rapporti periodici
sull’infanzia e la scuola in Toscana.
3. di riallocare la posizione organizzativa “Diritto do­
vere” dal Settore “Infanzia” al Settore “Istruzione e edu­
ca­zione”
4. di modificare parzialmente la declaratoria della
posizione organizzativa “Istruzione e educazione”così
come segue:
Nuova declaratoria
Programmazione, gestione degli interventi per l’inno­
va­zione didattica. Educazione degli adulti. Program­ma­
zione della formazione tecnica superiore. Progetti FSE.
5. di confermare gli attuali responsabili delle posizioni
organizzative sino alla naturale scadenza del 30 aprile
2013;
6. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento
dalla data di adozione del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet­
tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della
suddetta legge regionale n. 23/2007.
Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri
Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
DECRETO 19 aprile 2012, n. 1653
certificato il 23-04-2012
D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 20, L.R. 10/2010 artt.
48 e 49. Procedimento di verifica di assoggettabilità
relativo al progetto di ricerca di acqua termo-minerale
I Cipressi nel Comune di Grosseto proponente Il
Borgo srl. Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio
2009, n. 1 e s.m.i.;
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Visto il Decreto del Direttore Generale della Presi­
denza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale il
sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale;
Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto che:
la società proponente Il Borgo S.r.l., con istanza
depositata in data 11.11.2011, ha richiesto al competente
Settore VIA regionale l’attivazione della procedura di
Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, relativa alle
attività di ricerca comprese all’interno del Permesso di
Ricerca di acqua termo-minerale denominato “I Cipressi”
nel Comune di Grosseto, trasmettendo i relativi elaborati
progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente deposi­
tato la documentazione prescritta anche presso le Ammi­
nistrazioni interessate (Provincia di Grosseto e Comune
di Grosseto);
a seguito della pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.
effettuata dal proponente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 10/2010 in data
16.11.2011 e dell’affissione dello stesso all’Albo pretorio
comunale, il procedimento di verifica è stato avviato in
data 16.11.2011;
l’intera documentazione è stata pubblicata sul sito
web della Regione Toscana e presso il Settore VIA non è
pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico;
il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera
a) dell’allegato B1 della L.R. 10/10 “Attività di ricerca
sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui
all’art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le
relative attività minerarie”, ed è quindi da sottoporre alla
procedura di verifica di assoggettabilità di cui agli artt. 48
e 49 della L.R. 10/10 ed all’art. 20 del D.Lgs 152/2006,
di competenza della Regione;
il Settore VIA, con note del 21.11.2011, ha chiesto
i pareri delle Amministrazioni interessate, nonché il
contributo istruttorio degli Uffici regionali interessati,
dell’ARPAT - Area VIA-VAS/GIM, dell’Acquedotto
del Fiora S.p.A, del Bacino Regionale Ombrone, della
Soprin­tendenza per i Beni Archeologici della Tosca­na,
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag­
gistici di Siena e Grosseto e della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
con nota del 27.12.2011, è stata inviata alla società
proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti,
disponendo che dell’avvenuto deposito venisse dato
avviso sul B.U.R.T. e all’Albo Pretorio del Comune di
Grosseto, ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza
dei contenuti delle integrazioni;
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con nota del 19.01.2012 è stato trasmesso alla società
proponente il parere della Provincia di Grosseto del
27.12.2011, pervenuto in data 17.01.2012, chiedendo di
darne riscontro;
in data 31.01.2012 è pervenuta da parte della società
proponente la documentazione integrativa richiesta in
data 27.12.2011 e in data 08.02.2012 è stata effettuata
dalla società proponente, come richiesto, la pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.T. e l’affissione dello stesso
all’Albo Pretorio comunale;
in merito alla documentazione integrativa pervenuta,
con note dell’08.02.2012, il Settore VIA ha chiesto i pareri
ed i contributi tecnici delle stesse Amministrazioni, Enti
e Uffici interessati già coinvolti inizialmente;
in data 23.02.2012 è pervenuta da parte della società
proponente ulteriore documentazione integrativa in
riscontro al parere della Provincia di Grosseto;
in merito a quest’ultima documentazione integrativa
pervenuta, con nota del 01.03.2012, il Settore VIA ha
chiesto il parere alle Amministrazioni interessate;
l’intera documentazione integrativa è stata pubblicata
sul sito web della Regione Toscana e presso il Settore
VIA non è pervenuta alcuna osservazione da parte del
pubblico;
la documentazione depositata dalla società proponente
è composta da:
- Documentazione iniziale, così costituita:
- Progetto Preliminare;
- Studio Ambientale;
- Documentazione integrativa del 31.01.2012, così
costituita:
- Relazione “Integrazioni e chiarimenti – Gennaio
2012”;
- Relazione “Valutazione previsionale di impatto
acustico”;
- Documentazione integrativa del 23.02.2012, così
costituita:
- Nota tecnica “Integrazioni e chiarimenti – Febbraio
2012”;
Dato atto che, in base alla documentazione presentata
dalla società proponente:
- l’area di progetto delle attività di ricerca denominata
“I Cipressi” si sviluppa interamente nel Comune di
Grosseto nei pressi della Loc. Casoni del Terzo, a circa
6,5 km a Nord dal centro cittadino ed a circa 3 km a Ovest
della sua frazione di Roselle. L’area si trova in posizione
intermedia tra il tracciato ferroviario della linea RomaPisa a Ovest e la S.S. 223 Grosseto-Siena a Est, mentre i
suoi limiti meridionale e settentrionale corrispondono alla
locale viabilità secondaria rappresentata rispettivamente
dalla Strada Comunale dei Cipressi e dalla Strada Vicinale
Bottegone a Sud e dalla Strada Consorziata Il Terzo 1 a
Nord;
- l’area di progetto delle attività di ricerca interessa
complessivamente una superficie di circa 149,96 kmq;
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- la rete idrografica superficiale e quella delle fitte
canalizzazioni di scolo fanno capo al Fosso della
Brandana ed al Fosso Pesciatino a Nord ed al canale
artificiale della Molla a Sud;
- con i lavori di ricerca e prospezione eseguiti durante
gli anni 2004-2006 nel Permesso di Ricerca “Cantoni”,
ubicato in area coincidente, si è giunti all’individuazione
di una situazione tettonico-stratigrafica del substrato
calcareo ritenuta favorevole alla presenza di una falda
artesiana termo-minerale di potenziale interesse ai fini
dello sfruttamento. Le probabili caratteristiche chimiche
e fisiche di questa risorsa sono da ricondursi, per analogia
di situazioni, alle altre emergenze termali presenti in
zona, in particolare quelle di Poggetti Vecchi e di Bagni di
Roselle, tra le quali l’area di ricerca si pone in posizione
intermedia. Il progetto ha quindi per obiettivo quello di
sfruttare le probabili caratteristiche particolari della falda
ivi esistente nella prospettiva di realizzare, in caso di
esito positivo della ricerca diretta con perforazioni, un
eventuale centro balneo-fisioterapico ed una struttura
ricettiva turistico-alberghiera a quello collegata;
-nella documentazione iniziale, nel dettaglio sono
previste le seguenti attività:
1. definizione e indicazione sul terreno della posizione
ritenuta ottimale per l’esecuzione di un primo sondaggio e
definizione con i/il proprietari/o del terreno di un accordo
per l’accesso alla zona, a partire dalla viabilità ordinaria,
e l’occupazione per i tempi tecnici occorrenti;
2. esecuzione di un sondaggio esplorativo di diametro
limitato con tecnica di perforazione a distruzione di
nucleo con tricono e sino a profondità massima di circa
200 metri;
3. operazioni di spurgo e prime misurazioni di portata e
di temperatura, analisi preliminari per la caratterizzazione
chimica, chimico-fisica e microbiologica del fluido
geotermico intercettato;
4. nuova perforazione, come pozzo di estrazione, con
opportune tubazioni in acciaio inossidabile;
5. esecuzione di prove di portata a gradini;
6. campionamento ed esecuzione, con la prescritta
cadenza trimestrale, delle analisi chimiche, chimicofisiche e microbiologiche dei fluidi geotermici;
7. classificazione e riconoscimento clinico delle
possibilità terapeutiche dell’acqua termale per fango e
balneoterapia;
8. analisi per il gas Radon;
9. ripristino ambientale dell’area del sondaggio e
sistemazione definitiva accessi al pozzo.
Le operazioni di cui ai punti da 4 a 8 saranno
subordinate agli eventuali risultati positivi della
perforazione esplorativa e delle analisi di verifica iniziali,
comunque rientrano nella presente istanza di verifica di
assoggettabilità;
- in merito alle attività previste al punto 6,
inizialmente attribuite all’ARPAT, nelle integrazioni
la società proponente precisa che le analisi dei fluidi
geotermici estratti ed i successivi monitoraggi saranno
effettuati dall’Azienda Sanitaria della Regione Toscana
o da laboratori certificati;
- il programma di ricerca ha una durata prevista di
tre anni;
- in merito agli aspetti progettuali, per quanto riguarda
il numero massimo dei sondaggi previsti, nella Relazione
“Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto
3.1 la società proponente dichiara che “Se allo stato
attuale si può assicurare l’esecuzione di un sondaggio
esplorativo e di un eventuale successivo pozzo di
produzione, da approfondire sulla stessa posizione o nelle
immediate vicinanze, non si può prevedere il numero
totale dei sondaggi che potenzialmente potrebbero essere
effettuati”. In relazione alla profondità massima, la
società dichiara che “... il poter contenere la lunghezza
di un sondaggio entro determinati limiti rappresenta una
pura ipotesi di partenza, assolutamente non impegnativa
...”;
- per quanto riguarda l’ubicazione del/i sondaggio/i
previsto/i, nella documentazione integrativa del
31.01.2012 la società proponente fornisce uno stralcio su
base I.G.M. in scala 1:25.000, uno stralcio su base C.T.R.
in scala 1:10.000 ed una planimetria su base catastale in
scala 1:2.000 (all’interno della Valutazione previsionale
di Impatto Acustico), in cui è ubicato un unico sondaggio
esplorativo situato ad una distanza di circa 106 m a nordovest dal Podere Crescenzi e di 100 m a nord della Strada
Vicinale Bottegone, dalla quale si accede tramite un
accesso esistente ed una nuova viabilità di accesso larga
5 m. Il sondaggio è collocato al centro di una piazzola di
perforazione delle dimensioni in pianta di 25 x 25 m.
Tuttavia nella Relazione “Integrazioni e chiarimenti”
di Gennaio 2012, al punto 3.2 la società proponente
dichiara che l’ubicazione definitiva del sondaggio,
essendo legata oltre all’area di maggior interesse per
la ricerca anche ad “... altri parametri quali la viabilità
esistente, la più facile/meno dispendiosa/meno impattante
accessibilità, l’accordo con il proprietario per i tempi e
sui canoni di rimborso per l’occupazione, le eventuali
esigenze specifiche della ditta operatrice e del macchinario
impiegato, ecc.”, sarà affrontata dopo aver ottenuto la
titolarità del Permesso di Ricerca e conclude che “Resta
impregiudicato il diritto del permissionario di eseguire
ogni possibile ulteriore intervento di ricerca in qualsiasi
altra zona all’interno del perimetro del permesso”;
- in risposta alla richiesta di descrivere le modalità di
esecuzione dei sondaggi esplorativi e di chiarire se gli
eventuali pozzi di estrazione previsti saranno realizzati
in corrispondenza degli stessi sondaggi, nella Relazione
“Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, la società
proponente allega le Figure a.1 e a.2, in cui, come
dichiarato al punto 3.4, “... sono illustrati gli schemi di
un semplice sondaggio esplorativo e quello di un pozzo
attrezzato per la produzione che rappresentano gli estremi
di complessità minore e maggiore di una perforazione”.
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Nelle suddette figure è indicato un pozzo della
profondità massima di 200 m, di diametro interno pari
a 193 mm e diametro esterno alla tubazione in acciaio
inossidabile pari a 244,5 mm; in testata è indicato un
diametro esterno di 280 mm e una cementazione esterna
di diametro 360 mm; inoltre è riportato uno schema di
installazione per la captazione delle acque sotterranee.
Tuttavia nella Relazione la società proponente dichiara
che “... diametri di perforazione, attrezzature di taglio,
presenza e lunghezza di rivestimenti, materiali impiegati,
localizzazione di cementazioni, ecc. ecc. possono sempre
variare”;
- per quanto riguarda l’approntamento delle aree del
cantiere, la realizzazione della piazzola di perforazione
richiede una pista di accesso, realizzata mediante lo
stendimento diretto sul terreno di geotessuto; su tale
intercapedine viene steso del pietrisco a costituire la via
di accesso per i mezzi meccanici; allo stesso modo uno
strato di pietrisco viene steso sulla piazzola di attività del
macchinario di perforazione, che comprende il sistema
chiuso di circolazione dei fanghi, la rastrelliera delle aste
di perforazione, la baracca deposito dei materiali ecc.
Il perimetro dell’area di perforazione viene chiuso con
recinzione metallica;
- in merito agli aspetti ambientali, per quanto riguarda
la qualità dell’aria, nelle integrazioni la società proponente
si impegna a provvedere ad abbattere l’eventuale
polverosità relativa al traffico veicolare sulla pista di
accesso mediante lo spargimento di acqua con autobotte,
mentre dichiara che le operazioni di perforazione, eseguite
con le modalità previste, non producono polveri;
- per quanto riguarda il rumore, nello Studio
Preliminare Ambientale fra gli effetti ambientali
prevedibili determinati dalle perforazioni della durata
approssimativa di due/tre settimane ciascuna, risulta
l’incidenza acustica dei motori a scoppio silenziati dalle
varie componenti del sistema di sondaggio;
- nella documentazione integrativa, la società
proponente ha fornito una Valutazione previsionale
dell’Impatto Acustico relativa alle attività cantieristiche
previste dal progetto. Da tale documento risulta che l’area
di progetto, in base al PCCA del Comune di Grosseto,
è collocata in classe III. Le sorgenti di rumore presenti
in cantiere considerate disturbanti risultano le seguenti:
automezzo di perforazione; impianto di perforazione;
miniescavatore; motocompressore; miscelatore.
Nella zona dove è inserita l’attività è presente un
recettore sensibile alla distanza di circa 100 metri dalla
zona in cui verrà eseguita l’attività di perforazione.
Tale recettore, in base a quanto dichiarato dal tecnico
competente, ricade in classe III. Su tale recettore è stata
eseguita una valutazione previsionale di impatto per
verificare il rispetto dei limiti di emissione, immissione
e differenziale prodotti dell’attività in oggetto.
Dall’analisi dei risultati si evince che la rumorosità
prodotta rispetta sia i limiti differenziali sia i livelli di
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immissione ed emissione previsti per il periodo diurno.
Nella documentazione presentata è comunque già stato
previsto di effettuare misure fonometriche per la verifica
strumentale dei limiti imposti dall’attuale normativa
in materia di inquinamento acustico e, nel caso di
superamenti, di richiedere una deroga al limiti del PCCA
per attività temporanea di cantiere (durata prevista circa
2-3 settimane) o di intervenire con un piccolo schermo
acustico mobile in grado di garantire il sicuro rispetto del
limite di Emissione;
- per quanto riguarda il suolo e sottosuolo e in
particolare il bilancio e la gestione dei rifiuti connessi
all’opera, la società proponente prevede la produzione di
1 mc di detriti rocciosi, oltre ai fanghi di perforazione
e dichiara che tali detriti, così come i fluidi fangosi,
saranno allontanati a fine perforazione a cura della
Ditta operatrice. In merito alle modalità di gestione
del materiale prodotto durante la fase di perforazione,
dichiara che “... solo a seguito dell’attribuzione formale
dell’incarico operativo alla specifica ditta sarà possibile
comunicare le richieste modalità con le quali la stessa
impresa opera, in ottemperanza alle vigenti leggi ...”;
- la società proponente prevede di effettuare le
operazioni di rifornimento/controllo delle macchine
operatrici e dei relativi circuiti oleodinamici su adeguate
superfici impermeabilizzate;
- per quanto riguarda le falde acquifere, la società
proponente dichiara che nell’effettuazione di un eventuale
pozzo di produzione a fini balneo o idroterapici delle
acque termo-minerali, avrà cura di evitare che, una volta
raggiunto il serbatoio e la risorsa, la stessa possa venire
a contatto e mescolarsi con altre falde idriche. A tal
fine, in fase di attraversamento delle coperture, prevede
che all’avanzamento della colonna perforante segua in
immediato una tubazione di rivestimento che isoli le
pareti del pozzo; essa deve raggiungere la roccia serbatoio
ed essere infissa in questa per alcuni metri. In alternativa
potrà essere eseguita la cementazione dell’orizzonte
saturo e la sua riperforazione. Nel caso di esito positivo
della ricerca prevede di procedere alla cementazione
degli spazi esistenti tra la tubazione di rivestimento e
le pareti della perforazione; in caso di esito negativo il
pozzo verrà completamente chiuso;
- in relazione agli approfondimenti richiesti sul
fenomeno del sinkhole, nella Relazione “Integrazioni
e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto 4.5 la società
proponente dichiara che “... per la sua ampiezza e
complessità tale obiettivo risulta del tutto al di fuori
dell’insieme degli accertamenti già eseguiti e di quelli in
programma”, concludendo che “... ulteriori informazioni
(…) saranno acquisite con la perforazione”;
- viene ipotizzata una quantità di prelievo per una
eventuale futura utilizzazione della risorsa termominerale pari a 10-15 litri/secondo;
- per quanto riguarda l’ambiente idrico, nelle
integrazioni la società proponente chiarisce che le acque
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di restituzione saranno convogliate nella più prossima
canalizzazione della rete superficiale;
- secondo quando dichiarato nella Relazione
“Integrazioni e chiarimenti” di Gennaio 2012, al punto
4.8, nell’area in oggetto e nelle immediate vicinanze non
vi sono attingimenti idrici ad uso potabile;
- per quanto riguarda flora e vegetazione, fauna ed
ecosistemi, l’area di ricerca interessa prevalentemente
un territorio agricolo di pianura aperta, caratterizzato da
coltivazioni cerealicole e floro-vivaistiche, produzioni
definite dalla società proponente “di non particolare
qualità e tipicità”;
- l’area di progetto non ricade in aree protette;
- la piazzola di perforazione è collocata lontano dai
corsi d’acqua, che la società proponente considera come
aree maggiormente interessate da flora spontanea e
fauna;
- in relazione alla valutazione dei possibili impatti
procurabili su Melanopsis Etrusca, richiesta dalla
Provincia di Grosseto nel parere del 03.01.2012, nella
documentazione integrativa del 23.02.2012 la società
proponente dichiara che “... la presenza di Melanopsis
nell’area grossetana si restringe ad alcune delle sorgenti
termali note e non interessate da interventi che abbiano
indotto variazioni degli iniziali carattero naturali”,
concludendo che “... la prevista ricerca (…), non
andando ad interessare aree in cui già esistono sorgenti
termali, non potrà avere alcuna influenza diretta sugli
areali noti di sopravvivenza del gasteropode; né potranno
averne le eventuali acque di pompaggio di spurgo e di
determinazione di portata che (…) faranno capo, per
i ristretti tempi necessari, alla rete di canalizzazioni
superficiali”;
- per quanto riguarda il paesaggio e i beni culturali, la
società proponente dichiara ininfluente l’incidenza delle
operazioni previste sullo stato dei luoghi. Nel caso in
cui la perforazione possa andare ad interessare eventuali
presenze archeologiche, si impegna a segnalarle alla
Soprintendenza Archeologica competente;
- per quanto riguarda le infrastrutture, l’accesso
all’area di ricerca avviene dalla Strada Vicinale
Bottegone, che è la prosecuzione della Strada Comunale
“dei Cipressi” che fa capo, attraverso vari percorsi, alla
S.P.152 “Aurelia vecchia”, distante circa 2 km. Sono
previsti un aumento temporaneo della circolazione
veicolare sulla rete stradale, a carattere intermittente e
limitato alla ore diurne, e l’adeguamento della viabilità
di accesso e di circolazione all’interno dell’area;
Dato atto che:
la Provincia di Grosseto, nel proprio parere del
03.01.2012, rileva quanto segue:
“Non si rilevano in generale condizioni ostative
relativamente al PTC vigente per quanto attiene agli
aspetti paesaggistici e ambientali.
Circa la prospettiva di realizzare, in caso di esito
positivo della ricerca, un eventuale centro balneo-
fisioterapico ed una struttura ricettiva turistico-alberghiera
ad esso collegata, si evidenzia che per tali realizzazioni,
è necessario fare riferimento ai criteri insediativi definiti
all’art. 23 “Lo sviluppo del territorio rurale” delle Norme
del PTC vigente oltre alla Scheda 10 E “Capisaldi
infrastrutturali di interesse strategico” che individua, per
la città la Grosseto, solo il sito di Roselle come struttura
termale tra i Capisaldi del Tempo Libero.
Infine, ai fini della valorizzazione termale, il punto
19 della Scheda 15 A “Indirizzi per la cooperazione delle
politiche di sviluppo” del PTC, relativamente alla “Città
delle città”, non include il sito Casoni del Terzo a tale
scopo, infatti lo stesso è così articolato: Saranno incentivati
interventi per lo sfruttamento commerciale delle risorse
termali, in primis quelle individuate a Roselle e Poggetti
Vecchi, purché connessi alla realizzazione di strutture
ricettive alberghiere (...). Lo sviluppo del termalismo
assicura, attraverso il monitoraggio, una gestione
coordinata della risorsa per garantire la sostenibilità
dell’attività legate allo sfruttamento e alla valorizzazione
economica.
Ne consegue che tale previsione, risulta non coerente
con gli indirizzi del PTC vigente sopra descritti.
Per quanto attiene gli aspetti idrogeologici si
evidenzia che l’elaborato geologico allegato alla richiesta
di permesso di ricerca contiene un quadro conoscitivo,
seppure sostanzialmente corretto, a carattere molto
generale. Pertanto si suggerisce una sua implementazione
(anche con elaborati tematici e sezioni ecc..) secondo le
indicazioni contenute nell’allegato A del Regolamento
di attuazione della LRT 38/2004 e s.m.i ovvero “...
una relazione da cui emerga il quadro dettagliato delle
condizioni geologico strutturali, idrogeologiche ecc.., e
ogni altro elemento utile alla comprensione del m6dello
idrogeologico alla scala del bacino di ricarica...”
Infine si forniscono alcune indicazioni per le
successive ed eventuali fasi di trasformazione del
territorio, quali anche le perforazioni esplorative e quelle
per finalità produttive:
- Si ritiene necessario prendere ogni utile accorgimento
o misura di prevenzione al fine di assicurare la tutela del
sistema delle acque superficiali esistenti da inquinamenti
o alterazioni dell’equilibrio chimico/fisico. Si ricorda
infatti che ai finì del riutilizzo, del recupero e per
qualsiasi destinazione d’uso delle acque estratte dai pozzi
(acque rinvenute) e delle acque di processo , così come
eventuali rifiuti prodotti e provenienti dalle perforazioni,
si dovranno rispettare le disposizioni del D.lgs. 152/2006
e s.m.i..
- In caso di interventi che interessano o interferiscono
con le opere e/o le aree appartenenti al Demanio Idrico
(ad esempio nelle aree di pertinenza del Fosso della
Brandana) dovrà essere richiesta l’autorizzazione al
competente ufficio, U.P. Demanio Idrico della Provincia,
ai sensi del regolamento per l’attuazione della legge
5/01/94 n. 36 emanato con DPR 18/02/1999 n. 238.
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
- Le perforazioni di assaggio ed in ultimo la
realizzazione del pozzo, nel caso di esito positivo,
dovranno tenere particolare riguardo alle falde fredde e
comunque non interessanti per la ricerca in oggetto.
- Si dovrà evitare qualsiasi tipo di contatto ed
interazioni con le falde fredde o non interessanti,
fermo restando che, terminati i lavori, al rilascio della
concessione le utilizzazioni in atto e regolarmente
assentite o legittimate con leggi precedenti, rimangono
in essere e regolarmente funzionanti anche se all’interno
dell’area di tutela assoluta della Concessione.
Si rimane in attesa una volta perfezionata la pratica
con il rilascio della concessione di coltivazione del
giacimento, di una planimetria di idonea scala, ove sia
indicata l’area di tutela assoluta della Concessione di cui
trattasi.
Dalla documentazione esaminata, l’U.P. Aree Protette
rileva la mancata valutazione dei possibili impatti
procurabili su Melanopsis etrusca: endemismo tutelato
anche dalla LRT 56/2000 (categoria: Vulnerabile secondo
IUCN), che trova nel comprensorio una delle residuali
stazioni presenti sull’intero pianeta.
Pertanto, richiede al proponente di effettuare
approfondimenti in materia, suggerendo gli esperti del
Museo Zoologico della Specola di Firenze, evidenziando,
tra le altre cose, se sussistono incidenze a danno delle
stazioni del gasteropode a causa dei prelievi dalle esistenti
concessioni in loco e/o dalla concessione in progetto”;
la stessa Provincia, nel proprio parere del 19.03.2012
in merito alla documentazione integrativa presentata,
rileva quanto segue:
“Preso atto di quanto riportato nell’elaborato
“Integrazioni e Chiarimenti”, punto 4.11 dal quale si
evince che “Qualsiasi altra considerazione di qualsiasi
natura relativa ai possibili sviluppi successivi all’attività
di ricerca non riguarda né il permesso né il permissionario
e pertanto non vi è motivo che sia presa in considerazione
né in fase di richiesta né alla conclusione dei lavori”,
si ritiene che l’intervento previsto per i soli fini della
ricerca di acqua termo-minerale non sia in contrasto con
i contenuti del PTC vigente.
Si ricorda comunque che, in caso di esito positivo
della ricerca, per eventuali strutture per lo sfruttamento
della risorsa termale (centro balneo-fisioterapico,
complessi turistici alberghieri, ecc.) sarà necessario fare
riferimento ai criteri insediativi definiti dal P.T.C. (art. 23
delle Norme e Scheda 10E) che individua, per la città di
Grosseto, solo il sito di Roselle come struttura termale tra
i “Capisaldi del tempo libero”.
Nel confermare il precedente parere si ribadiscono
alcune indicazioni per le successive ed eventuali fasi di
trasformazione del territorio, quali anche le perforazioni
esplorative e quelle per finalità produttive:
- Si ritiene necessario prendere ogni utile accorgimento
o misura di prevenzione al fine di assicurare la tutela del
sistema delle acque superficiali esistenti da inquinamenti
101
o alterazioni dell’equilibrio chimico/fisico. Si ricorda
infatti che ai fini del riutilizzo, del recupero e per
qualsiasi destinazione d’uso delle acque estratte dai pozzi
(acque rinvenute) e delle acque di processo, così come
eventuali rifiuti prodotti e provenienti dalle perforazioni,
si dovranno rispettare le disposizioni del D.lgs. 152/2006
e s.m.i..
- In caso di interventi che interessano o interferiscono
con le opere e/o le aree appartenenti al Demanio Idrico
(ad esempio nelle aree di pertinenza del Fosso della
Brandana) dovrà essere richiesta l’autorizzazione al
competente ufficio, U.P. Demanio Idrico della Provincia,
ai sensi del regolamento per l’attuazione della legge
5/01/94 n. 36 emanato con DPR 18/02/1999 n. 238.
- Le perforazioni di assaggio ed in ultimo la
realizzazione del pozzo, nel caso di esito positivo,
dovranno tenere particolare riguardo alle falde fredde e
comunque non interessanti per la ricerca in oggetto.
- Si dovrà evitare qualsiasi tipo di contatto ed
interazioni con le falde fredde o non interessanti,
fermo restando che, terminati i lavori, al rilascio della
concessione le utilizzazioni in atto e regolarmente
assentite o legittimate con leggi precedenti, rimangono
in essere e regolarmente funzionanti anche se all’interno
dell’area di tutela assoluta della Concessione.
- una volta rilasciata la concessione di coltivazione
del giacimento, deve essere depositata presso l’U.P.
Demanio Idrico della Provincia una planimetria, di
idonea scala, ove sia indicata l’area di tutela assoluta
della Concessione di cui trattasi.
Riguardo ai possibili impatti procurabili su
Melanopsis etrusca: endemismo tutelato anche dalla
LRT 56/2000 (categoria: Vulnerabile secondo IUCN), si
rileva, nella documentazione integrativa, la presenza di
una valutazione di impatto, sarebbe auspicabile che tale
approfondimento di natura scientifica fosse effettuato da
specifica professionalità, come indicato nel precedente
parere”;
il Comune di Grosseto, con note del 23.12.2011 e
del 30.12.2011, trasmette i seguenti pareri espressi dalle
diverse strutture organizzative dell’Ente:
- nota del 07.12.2011 dell’Ufficio Agricoltura, che
esprime parere farevole;
- nota del 07.12.2011 del Servizio Servizi Ambientali,
che riporta quanto segue:
“Programma dei lavori di ricerca
Per la definizione della portata di esercizio e dei
parametri idrogeologici caratteristici del giacimento,
occorre prevedere, oltre l’esecuzione di una prova di
pompaggio a gradini di breve durata articolata su almeno
quattro valori di portata, anche una prova di pompaggio a
lunga durata alla portata di esercizio (intesa come aliquota
della portata critica ottenuta con la prova a gradini) con
rilevazione in continuo del livello dinamico nel pozzo e
in almeno un piezometro nonché una prova di risalita, da
effettuarsi al termine della prova di pompaggio a lunga
durata.
102
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
Rifiuti
Tutti i rifiuti prodotti nel corso dell’attività di ricerca
(cutting, fluidi di perforazione esausti, acque di lavaggio,
acque emunte, rifiuti solidi urbani, ecc) dovranno essere
accumulati, trattati e smaltiti secondo la normativa vigente,
evitando contaminazioni e dispersioni nell’ambiente.
Al termine delle operazioni di ricerca, occorrerà
procedere ad un corretto ripristino ambientate dei luoghi
interessati.
Inquinamento acustico
L’attività prevista (comprensiva anche dell’esecuzione
di perforazioni meccaniche) si configura come
attività rumorosa temporanea. L’art 29, comma 5 del
Regolamento comunale per la disciplina delle attività
rumorose prevede che:
le attività rumorose temporanee sono consentite
qualora rispettino i limiti di emissione ed immissione
assoluta previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali,
previa presentazione della DPIA (Documentazione
Previsionale di Impatto Acustico) redatta ai sensi della
DGRT 788/99 e sottoscritta da un tecnico competente in
acustica ambientale.
Stante quanto sopra, si ritiene che al fine di valutare
la presenza di eventuali effetti negativi significativi
sull’ambiente dovuti alle emissioni di rumore, sia
necessario produrre una documentazione previsionale di
impatto acustico.
Protezione Acquiferi
Le operazioni di perforazione dovranno essere
pianificate ed effettuate in modo da garantire la protezione
delle falde acquifere, scongiurando la possibilità di
veicolare vettori contaminanti nei sottosuolo, ed in
particolare:
- La stabilizzazione dei fori dovrà essere realizzata
mediante l’apposizione di idonei rivestimenti a sostegno
delle pareti;
- L’isolamento delle formazioni attraversate, con
particolare riguardo agli orizzonti acquiferi ed alle
relative falde idriche contenute, dovrà essere ottenuto
mediante adeguato condizionamento (cementazione
ed intasamento) dell’intercapedine tra roccia e
casing utilizzando una miscela cementizia di idonee
caratteristiche di resistenza meccanica;
- Scelta di fluidi di perforazione ad alta compatibilità
ambientale e monitoraggio costante dei relativi parametri
fondamentali in fase di esercizio.
In caso di pompaggio è necessario predisporre
delle verifiche atte a stabilire l’eventuale influenza
dell’emungimento sugli equilibri idrogeologici locali,
scongiurando anche l’innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo”;
- nota del 15.12.2011 del Servizio Ambiente – Qualità
dell’Ambiente, che riporta quanto segue:
“Il Comune di Grosseto è dotato del Piano Comunale
di Classicazione Acustica approvato con atto CC. n. 7 del
25 gennaio 2005.
L’area in esame ricade in classe in CLASSE III:
Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree
urbane interessate da un traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di aattività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.
Per quanto riguarda le emissioni sonore prodotte
dall’attività della ricerca di cui trattasi, il proponente
rispetti i limiti stabiliti dal P.C.C.A. vigente, oppure
utilizzi la deroga comunale per le attività temporanee, di
cui alla D.C.R.T. 77/2000.
Per le abitazioni presenti all’interno del perimetro
interessato dalla ricerca, se interessate dal rumore delle
attività di perforazione e del traffico indotto, devono
essere previste specifiche misure di mitigazione del
rumore.
La durata degli impatti, è “temporanea”, limitata al
periodo di ricerca che è stimata m ansi 3. I lavori effettuati
in orario diurno”;
- nota del 22.12.2011 dei Servizi Edilizia Privata e
Pianificazione Urbanistica, che esprime parere favorevole
con le seguenti prescrizioni:
“Il materiale terroso proveniente dagli scavi,
qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi,
dovrà essere conguagliato sul posto in zone prive di
vegetazione forestale, opportunamente sistemato a strati,
livellato, compattato, e rinverdito, in modo da evitare
ristagni d’acqua o franamenti, oppure smaltito secondo
la normativa vigente in materia; il tutto senza comportare
modifiche morfologiche all’originale andamento
planoaltimetrico del terreno;
I movimenti di terra, in scavo e riporto, dovranno
essere contenuti al massimo;
Tutto il materiale di risulta delle opere di cui trattasi
dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità
consentite dalla normativa vigente in materia. Ne resta
escluso qualsiasi impiego in contrasto con norme di
legge;
Non dovranno essere interessate dalle opere
autorizzate formazioni boscate e/o arboreo/arbustive
eventualmente presenti nell’area oggetto della richiesta;
L’accesso dei mezzi meccanici al cantiere previsto
per l’esecuzione delle opere di cui trattasi, dovrà avvenire
attraverso la viabilità esistente. L’apertura di nuove piste
e/o viabilità, in quanto non espressamente previste dal
progetto, dovrà essere richiesta con istanza abilitativa
edilizia, se non in contrasto con i “caratteri fondativi”
individuati per l’area in oggetto dal R.U.C. adottato;
L’area di cantiere dovrà essere ripristinata sia dal punto
di vista morfologico che vegetazionale (quest’ultimo da
effettuarsi con essenze forestali tipiche della zona). E’
comunque vietato per la realizzazione e l’utilizzo della
stessa, l’abbattimento di piante arboree in età adulta di
qualsiasi specie;
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
Durante le operazioni di perforazioni dei pozzi,
dovranno essere smaltiti a norma vigente i materiali
provenienti dagli scavi (Dec. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii);
Le “acque di processo” dovranno essere smaltite in
ottemperanza ai disposti del Dec. Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii e L.R.T. 20/2006 e relativo Reg. 46/R (art/52 c. 1).
Le “acque di restituzione” dovranno essere smaltite
nelle modalità indicate nel Reg. 46/R (art.52 c. 2).
Precedentemente l’inizio dei lavori di perforazione
di pozzi dovrà essere acquisito titolo abilitativo edilizio
(S.C.I.A)”;
lo stesso Comune, con note del 27.02.2012 e del
02.03.2012, in merito alla documentazione integrativa
presentata, trasmette i seguenti pareri espressi dalle
diverse strutture organizzative dell’Ente:
- nota del 16.02.2012 del Servizio Servizi Ambientali,
che esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni
attinenti all’inquinamento acustico:
“- si dovranno utilizzare esclusivamente le tipologie
di attrezzature elencate nella tabella di pag. 5 della
relazione tecnica, con livello di potenza sonora pari od
inferiore a quello indicato nella citata tabella; nel caso di
utilizzo di attrezzature diverse da quelle elencate dovrà
essere redatta una nuova documentazione previsionale di
impatto acustico che tenga conto della nuova condizione
operativa;
- come indicato dal Tecnico a pag. 5 della relazione,
dovrà essere trasmesso al Servizio scrivente l’elenco
delle attrezzature utilizzate per le operazioni, con
allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti il
livello di potenza sonora delle predette attrezzature; tale
documentazione dovrà pervenire almeno trenta giorni
prima dell’inizio delle attività;
- l’ubicazione del punto di perforazione dovrà essere
obbligatoriamente mantenuta alla distanza minima
dal ricettore indicata nella valutazione previsionale di
impatto acustico, pari a 106 m;
- divieto di utilizzo contemporaneo delle attrezzature,
come indicato dal tecnico a pag. 6 della relazione;
- entro 2 (due) giorni dall’inizio delle attività di ricerca
(perforazione) dovrà essere effettuata una rilevazione
fonometrica che dimostri il rispetto dei seguenti limiti
normativi:
Valore limite di emissione (art. 2, comma 1, lettera
e) L. 447/1995 ed art. 2, comma 3 DPCM 14 novembre
1997) da misurarsi in prossimità della sorgente in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e
comunità e riferito alla classe acustica di appartenenza
della sorgente.
Valore limite differenziale di immissione (art. 2
comma 3, lettera b) L. 447/1995), da determinare come
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
(punto 11., Allegato A, DM 16 marzo 1998) ed il rumore
residuo (punto 12., Allegato A, DM 16 marzo 1998),
all’interno degli ambienti abitativi, secondo le norme
tecniche di cui al punto 5, Allegato B del DM 16 marzo
1998;
103
• Valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma
1, lettera f) ed art. 2 comma 3, lettera a) L. 447/1995) da
misurasi in prossimità dei ricettori e riferito alla classe
acustica di appartenenza di questi ultimi.
Le risultanze del monitoraggio, da effettuarsi secondo
le modalità indicate nell’allegato E1 del Regolamento
comunale per la disciplina delle attività rumorose,
dovranno essere trasmesse al Servizio scrivente entro
e non oltre 4 (quattro) giorni dall’inizio delle attività
suddette;
- dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al
capo 2 del titolo V del Regolamento comunale per la
disciplina delle attività rumorose”;
- nota del 22.02.2012 del Servizio Traffico e
Mobilità, che esprime il “nulla osta, per quanto di
competenza, all’esecuzione delle attività descritte, non
avendo riscontrato alcuna interferenza in merito alla
regolamentazione del traffico veicolare e/o pedonale”;
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Siena e Grosseto, nel proprio contributo
tecnico di competenza del 10.01.2012, rileva quanto
segue:
“Visto che nello Studio Preliminare Ambientale i
progettisti dichiarano che “l’area compresa entro i limiti
del permesso di ricerca per acque termali denominato
I Cipressi non è assoggettata a nessuno dei vincoli e
disposizioni di salvaguardia previsti dal D.Lgs.42/2004 a
tutela dell’ambiente, del paesaggio o di siti di importanza
storica, culturale o archeologica”;
Visto che nello Studio di Massima per la valulazione
delle modifiche ambientali (Allegato A-h) i progettisti,
in retazione all’incidenza sul paesaggio e sul patrimonio
culturale, attestano che “la limitatezza dell’area impegnata
da una perforazione e il limitato lasso di tempo entro cui
questa sarà esaurita, unitamente al completamento delle
operazioni di ripristino della situazione quo ante (in caso
di esito negativo) o di conveniente sistemazione degli
accessi al pozzo, rendono ininfluente l’incidenza sullo
stato dei luoghi”;
si ritiene in questa fase di non assoggettare a VIA il
progetto proposto, non sussistendo interferenza diretta
con beni paesaggistici e/o monumentali. Si segnala
comunque la vicinanza con ambito tutelato ai sensi della
Parte II del Codice (complesso denominato “Il Terzo”
tutelato con provvedimento DDR 12/09/2011)”;
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana, nel proprio contributo tecnico di competenza
del 09.01.2012, rileva quanto segue:
“Si autorizza, per quanto di competenza, il lavoro
in oggetto, a condizione che siano effettuati saggi
stratigrafici preliminari sia in corrispondenza dei punti
di sondaggio previsti (dei quali dovrà essere fornita
adeguata planimetria) sia in corrispondenza di opere che
comportino asportazione di terreno a qualsiasi titolo;
tali saggi - necessari in virtù dell’ubicazione dell’area
104
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
in questione in una zona che conserva importanti
testimonianze della storia più antica del territorio - sono
finalizzati alla definizione della presenza o meno di
elementi di interesse archeologico nei terreni interessati.
Le indagini preliminari dovranno essere eseguite
con il controllo di archeologi in possesso dei requisiti di
legge, oltre che di approfondita esperienza e conoscenza
del territorio in questione, e saranno coordinate per gli
aspetti scientifici da questa Soprintendenza, con la quale
andranno pertanto presi accordi su tempi e modalità
dell’intervento.
Resta inteso che l’onere finanziario di queste
operazioni di verifica sarà a carico della Committenza
e che l’eventuale acquisizione di nuovi elementi di
interesse archeologico potrà determinare la necessità di
modificare il progetto in modo anche sostanziale.
Con l’occasione, si ricorda che, qualora, durante lavori
di escavazione, si verifìcassero scoperte archeologiche
fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, degli
articoli 822, 823 e specialmente 826 del Codice Civile,
nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i
lavori e avvertire immediatamente questa Soprintendenza
o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio.
Quanto sopra dovrà essere trasmesso dalla Direzione
dei Lavori alle imprese che eseguiranno le opere a quatsiasi
titolo e può essere utilizzato in sede di Conferenza dei
servizi”;
la stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana, con nota del 27.03.2012, in merito alla
documentazione integrativa, conferma quanto già espresso
nel precedente contributo tecnico del 09.01.2012;
l’Acquedotto del Fiora S.p.A., nel proprio contributo
tecnico di competenza del 12.01.2012, rileva quanto
segue: “... sui territori interessati non sono presenti
delle reti di adduzione e distribuzione in gestione ad
Acquedotto del Fiora spa. Non si esclude però la presenza
di reti private.
Peraltro, al fine di integrare le attuali conoscenze sulla
idrogeologia dell’area nella prospettiva di ottimizzare
l’utilizzo delle falde sotterranee, si chiede, se possibile,
di poter disporre di dati o considerazioni inerenti tale
argomento al termine della prospezione”;
lo stesso Acquedotto del Fiora S.p.A., con nota del
22.02.2012, in merito alla documentazione integrativa,
conferma quanto già espresso nel precedente contributo
tecnico del 12.01.2012;
il Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale
Igiene e Sanità Pubblica “Colline Metallifere”
dell’Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, con nota del
06.12.2011, esprime parere favorevole condizionato al
rispetto delle seguenti prescrizioni:
“- devono essere assolti gli obblighi e gli adempimenti
previsti dai D.Lgs. n° 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici
descritti nel presente progetto al fine di non interferire
con eventuali risorse idriche utilizzate a scopo potabile;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine
di limitare la produzione di polverosità diffusa causata
dalle lavorazioni e dal traffico veicolare;
- deve essere valutata, in base all’individuazione
dei luoghi, la presenza o meno di recettori sensibili
(abitazioni) e di conseguenza effettuare una valutazione
di impatto acustico qualora presenti entro un raggio di
50 mt.”;
il Bacino Regionale Ombrone, nel proprio contributo
tecnico di competenza del 21.12.2011, evidenzia quanto
segue:
“Il programma dei lavori allegato all’istanza,
prosecuzione di un precedente permesso di ricerca, non
prevede l’esecuzione di ulteriori indagini indirette, ma
l’esecuzione di un sondaggio esplorativo (di profondità
massima di 200 mt.) con le prime misure di temperatura
e portata, quindi la realizzazione di un pozzo di
estrazione con l’esecuzione di prove di portata a gradini
ed il campionamento dei fluidi geotermici con analisi
chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche.
Lo studio ambientale non effettua un inquadramento
dell’area oggetto di ricerca rispetto alle pericolosità
idrauliche e geomorfologiche, comunque si evidenzia
che il permesso interesserà un’area ricadente nel dominio
idraulico nel PAI del Bacino Regionale Ombrone, pertanto
non perimetrata in pericolosità; anche nel Regolamento
Urbanistico adottato dal Comune di Grosseto l’area in
oggetto è classificata in pericolosità geomorfologica 2,
mentre per quanto riguarda la pericolosità idraulica gran
parte dell’area ricade in classe di pericolosità 2, tranne
ristrette fasce a pericolosità 4 lungo i due corsi d’acqua
che attraversano l’area, sostanzialmente corrispondenti
alle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente
(misure di salvaguardia di cui all’art. 36 del PIT), nelle
quali non è consentita la realizzazione di manufatti o
modifiche morfologiche.
Per quanto riguarda la tutela quali-quantitativa degli
acquiferi ospitati nei depositi alluvionali sovrastanti
l’acquifero carbonatico, si rileva che nell’allegato A-h si
dichiara che “Nelle operazioni di perforazione sarà curato
l’isolamento delle eventuali falde freatiche superiori al
complesso calcareo sede della falda termale ricercata.
Nuovi apporti per attingimento da una falda termale
inferiore non potranno pertanto indurre nel contesto
di superficie alcun mutamento”. In relazione a questo
si ritiene che l’effettiva assenza di interferenze potrà
essere verificata solo a seguito della realizzazione delle
prove di portata e delle analisi chimiche. Si evidenzia
comunque che informazioni preliminari, ma di maggior
dettaglio di quelle attualmente disponibili, deriveranno
dall’esecuzione del sondaggio esplorativo, anche in
relazione al quale si raccomanda l’isolamento delle falde
superficiali.
Infine si evidenzia che la zona nella quale risulta
ubicato il permesso di ricerca presenta una situazione
geologico-strutturale ed idrogeologica predisponente alla
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
formazione di sinkholes, infatti nel recente passato è stata
interessata dalla formazione del deep piping sinkhole
noto con il nome “Bottegone”, fenomeno che può
essere innescato da oscillazioni del livello piezometrico,
nonché da emungimenti di acqua dal sottosuolo. Tale
problematica riguarda evidentemente una fase successiva
rispetto alla presente istanza, ovvero lo sfruttamento,
tuttavia già in questa fase si prevede la realizzazione del
pozzo di sfruttamento, ma la problematica non è stata
affrontata nella documentazione allegata all’istanza.
Anche in questo caso i dati desumibili dall’esecuzione
del sondaggio esplorativo potrebbero consentire di fare
delle valutazioni in tal senso”;
lo stesso Bacino Regionale Ombrone, nel proprio
contributo tecnico di competenza del 06.03.2012, in
merito alla documentazione integrativa, rileva quanto
segue:
“... si ribadisce quanto già espresso nel precedente
contributo, con particolare riferimento ai punti 4.4 e
4.5 della richiesta di integrazioni di codesto Settore, in
relazione ai quali la documentazione integrativa non ha
fornito ulteriori elementi di valutazione.
Si evidenzia che il fenomeno della formazione dei
sinkholes è sicuramente di difficile comprensione, ma
non per questo può essere trascurato. Infatti, nel caso
specifico, tutte la cause predisponenti alla formazione
delle voragini sono presenti nell’area di ricerca, compresa
la presenza di faglie, e la stessa attività di sfruttamento,
che potrebbe conseguire dall’attuale fase di ricerca,
potrebbe costituire un ulteriore fattore predisponente.
Si evidenzia, comunque che la realizzazione del solo
sondaggio esplorativo (in relazione al quale si torna a
raccomandare l’isolamento delle falde superficiali) non
dovrebbe comportare impatti significativi sulla risorsa
idrica e in riferimento al rischio sinkhole. In relazione
tuttavia a possibili successive fasi di valutazione di
impatto, si raccomanda che nel corso dell’esecuzione
del sondaggio stesso siamo raccolti tutti i dati necessari
a valutare le possibili interferenze tra lo sfruttamento
della risorsa termale e le falde ospitate negli acquiferi
porosi sovrastanti, nonché le condizioni che possono
favorire la formazione di sinkhole nelle vicinanze, con
particolare riferimento alla presenza di terreni a bassa
densità e con scadenti proprietà meccaniche. A questo
proposito si ricorda che la Regione Toscana, con DGR
932 del 20/09/2004 ha emanato direttive tecniche per le
indagini da effettuare a Camaiore nelle zone indiziate di
rischio sinkhole, direttive che possono essere prese come
riferimento anche in relazione alla presente istanza”;
il Settore regionale competente all’assistenza tecnica
ai Comuni in materia di acque termali, con nota del
21.12.2011, evidenzia che “... si è già espresso sul permesso
di ricerca “I Cipressi” nell’ambito del procedimento di
assistenza tecnica ai comuni, disciplinato dagli articoli 6
e 9 della L.R. 38/04 e s.m.i. e ratificato nel protocollo di
intesa approvato con D.G.R. 908 del 25/10/2010”.
105
Pertanto, nel proprio contributo istruttorio,
riporta alcune considerazioni estratte dalla richiesta
di integrazioni del 21.04.2011 inviata al Comune di
Grosseto e le conclusioni principali del contributo tecnico
del 14.11.2011, fornito alla stessa Amministrazione
comunale a seguito delle integrazioni pervenute, che di
seguito si riportano:
“- la quantità del prelievo prevista per una futura
utilizzazione della risorsa termale in un’ipotetica portata
di 10-15 litri/secondo, che si può ottenere da un pozzo
esplorativo eseguito nelle zone maggiormente indiziate
dell’area richiesta in permesso. Tuttavia il tecnico
incaricato ritiene che “la valutazione formulata possa in
seguito costituire limite per un più consistente impiego
della risorsa rinvenuta”;
- infine, a proposito delle eventuali interferenze
dei prelievi previsti con le concessioni esistenti, che
esse “non sono ipotizzabili a priori e che potranno
essere verificate solo con apposite campagne di misura
opportunamente organizzate”, affermando comunque
che, viste le potenzialità del bacino termale in argomento,
un eventuale prelievo aggiuntivo dell’entità di cui sopra
non dovrebbe apportare un depauperamento sensibile;
- I permessi di ricerca di cui sopra (compreso il
permesso di ricerca “Cantoni”) erano stati subordinati
al rispetto delle prescrizioni indicate dall’U.R.T.T. di
Grosseto, definite allo scopo di verificare eventuali
interferenze tra i pozzi della ricerca in argomento con
quelli della concessione mineraria Terme di Roselle e
delle altre concessioni limitrofe.
Si richiede pertanto il rispetto delle seguenti
prescrizioni, in parte già indicate nei suddetti decreti:
1 – prova di portata a gradini, eseguita nel pozzo
di emungimento, finalizzata alla stima della portata di
esercizio e della portata relativa alla prova di lunga durata
(step drawdown-test);
2 – prova di lunga durata a portata costante da
effettuarsi nel periodo di magra, con rilevamento della
portata e dei livelli piezometrici del pozzo eseguito,
nonché della portata delle sorgenti e dei pozzi delle
concessioni limitrofe; la prova dovrà essere dimensionata
e protratta per il tempo utile a verificare l’eventuale
interferenza con le concessioni esistenti;
3 – tutti i dati acquisiti nel corso della perforazione,
delle prove di emungimento e completi delle analisi
geochimiche, dovranno essere riportati e discussi nella
relazione di fine ricerca (art. 14 comma 3 L.R. 38/04)
finalizzata a valutare le eventuali interferenze di cui sopra
e loro estrapolazioni nel tempo;
- oltre alle prove precedentemente elencate, il
programma dei lavori dovrà prevedere anche l’esecuzione
di tutte le misure necessarie alla corretta definizione della
portata utilizzabile con le modalità di cui all’art. 8 del
D.P.G.R. 11/R/2009, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 dello stesso regolamento. Dato che nel programma dei
lavori depositato si prevede l’esecuzione di un sondaggio
106
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
esplorativo e di un’ulteriore perforazione che verrà poi
utilizzata per lo sfruttamento, si richiede di attrezzare il
pozzo esplorativo con un piezometro per poter permettere
le misure di portata indicate nel regolamento;
- tutto quanto sopra esposto è subordinato alla
valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale
di quanto previsto dall’art. 8 bis della L.R. 38/2004, in
merito alle problematiche attenenti il rilascio del presente
(permesso) di ricerca in prossimità di permessi di ricerca
o concessioni in essere “qualora sia verificata in corso
di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base
del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati
disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e
qualitativi”.
In merito alle ulteriori competenze dello scrivente
Ufficio, in relazione alla fase di esplorazione profonda
si rammenta comunque il rispetto di quanto previsto
dall’art. 96 del R.D. 523/1904”;
lo stesso Settore, nel proprio contributo tecnico di
competenza del 09.03.2012, in merito alla documentazione
integrativa, precisa quanto segue:
“Relativamente alla richiesta di integrazioni e
chiarimenti di cui alla nota di Codesto Settore (...),
riguardo al punto 1.2 (Aspetti generali), si precisa che per
quanto riguarda le competenze dell’Ufficio, l’attuazione
delle prescrizioni dettate deve avvenire durante lo
svolgimento dei lavori del permesso di ricerca.
Per quanto riguarda le precisazioni fomite dal
professionista incaricato nella nota di Gennaio 2012 in
merito allo stesso punto 1.2, si sottolinea ancora una volta
che le prescrizioni dettate rappresentano la riproposizione,
adattata alla normativa vigente, di quanto già previsto
per il precedente permesso di ricerca “Cantoni”, al quale
l’istanza in oggetto sostanzialmente si sovrappone, e
per l’adiacente permesso di ricerca “Fontebianca 2”
(successivo al permesso “Fontebianca”), tutti rilasciati
alla medesima Società.
Le prescrizioni di cui sopra si rendono necessarie,
come già detto, allo scopo di verificare eventuali
interferenze tra i pozzi della ricerca in argomento con
quelli della concessione mineraria Terme di Roselle e di
altre concessioni limitrofe.
In relazione a quanto dichiarato dal professionista
che ritiene sottoposta “all’insindacabile decisione del
permissionario” la realizzazione del piezometro, preme
sottolineare che quanto formulato a tale riguardo nella
nostra precedente nota, deriva dal rispetto dell’art. 8 del
D.P.G.R. 11/R/2009 (Misure per la definizione
della portata utilizzabile); quanto sopra determina che
il programma dei lavori dovrà comunque prevedere, ai
sensi del comma 1 lett b) del medesimo articolo di legge,
“l’esecuzione di una prova di lunga durata alla portata di
esercizio, con rilevazione in continuo degli abbassamenti
del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro
opportunamente ubicato”.
La problematica della valutazione della sostenibilità
ambientale di cui al punto 1.3, era già stata affrontata da
questo Ufficio nell’ambito del procedimento di cui alla
L.R. 38/04; nel nostro contributo al Comune di Grosseto
di cui alla nota prot. 103861 del 21/04/2011 scrivevamo:
“Essendo l’area in oggetto in prossimità di concessioni
e permessi di ricerca in essere, si richiede, sulla base
del quadro idrogeologico basato sui dati disponibili,
una valutazìone sulla possibile interferenza, in termini
di sostenibilità, dell’ipotetico nuovo sfruttamento
in oggetto. I dati di cui sopra potranno permettere
all’Amministrazione Comunale la valutazione delle
problematiche attenenti il rilascio del presente permesso
di ricerca in relazione alle risorse già sfruttate nelle
concessioni termali “Terme di Roselle” e “Poggetti
Vecchi”, e di futuro sfruttamento (Permesso di ricerca
“Giada”), in riferimento all’art. 8 bis della L.R. 38/2004
e s.m.i.”.
Nelle integrazioni inviate dal Comune di Grosseto
in data 13/09/2011, il tecnico incaricato, a proposito
delle eventuali interferenze dei prelievi previsti con le
concessioni esistenti, affermava che esse “non sono
ipotizzabili a priori e che potranno essere verificate
solo con apposite campagne di misura opportunamente
organizzate”, affermando comunque che, viste le
potenzialità del bacino termale in argomento, un eventuale
prelievo aggiuntivo dell’entità prevista non dovrebbe
apportare un depauperamento sensibile.
Pertanto, quanto dichiarato dallo stesso tecnico al
punto 1.3 delle integrazioni afferenti il procedimento in
oggetto e cioè che “l’analisi della sostenibilità ambientale
dell’eventuale portata dell’eventuale pozzo produttivo
eseguito esula dalle possibilità di determinazione del
permissionarìo”, contrasta con quanto dichiarato nel
procedimento afferente alla L.R. 38/04, di cui sopra.
Si sottolinea ancora una volta che le prescrizioni
dettate fanno parte, insieme a tutte le ulteriori indagini
che il tecnico incaricato vorrà svolgere, della valutazione
di sostenibilità da effettuarsi nei lavori del permesso di
ricerca e discussa nella relazione di fine ricerca di cui
all’art. 14 comma 3 della L.R. 38/04.
Circa l’affermazione del tecnico in base alla
quale “spetta all’Autorità concedente considerare la
problematica delle eventuali interferenze tra concessioni
vicine”, si ricordano i contenuti dell’art. 1 comma 1,
dell’art. 2, dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L.R. 38/04 e
s.m.i. e dell’art. 4 del D.P.G.R. 11/R/2009.
Si ricorda inoltre che l’assistenza tecnica è fornita ai
comuni ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della L.R.
38/04, le cui modalità di avvalimento sono disciplinate
nel protocollo di intesa di cui alla D.G.R. n° 908 del
25/10/2010, ai sensi dell’art. 1 comma 2.
Considerata la carenza di dati e di un quadro
conoscitivo congruo, così come più volte e in più sedi
evidenziato, questo Ufficio niente può aggiungere, ad
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
oggi, in merito alla sostenibilità della risorsa e di quanto
già rappresentato nella precedente nota”;
il Settore regionale competente in materia di
paesaggio, nel proprio contributo tecnico del 15.12.2011,
evidenzia quanto segue:
“I potenziali fattori di impatto paesaggistico sono
legati all’adeguamento della viabilità di accesso e di
circolazione all’interno dell’area individuata per una
prima perforazione, all’approntamento delle necessarie
attrezzature e degli impianti di perforazione e di quelli
per il trattamento e l’allontanamento degli scarichi,
con un aumento temporaneo della rumorosità e della
circolazione veicolare locale.
Il territorio di riferimento è quello della pianura
interna di Grosseto, parte dei bacini dell’Ombrone e
del Bruna, solcata dai canali costruiti per la bonifica.
L’area appartiene al territorio agricolo di pianura aperta,
la cui attuale utilizzazione prevalente è a coltivazioni
cerealicole e floro-vivaistiche, con una rete idrografica
superficiale e di canalizzazioni di scolo, che fanno capo
al Fosso della Brandana e al Fosso Pesciatino verso nord
e al canale artificiale della Molla verso sud.
L’ambito in oggetto non risulta interessato da aree
dichiarate di notevole interesse pubblico né da aree tutelate
per legge ai sensi dell’art.143, comma 1, rispettivamente
lettere b) e c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
Dalla cartografia allegata emerge comunque
l’individuazione, nella ‘Carta dei vincoli paesistici,
storici ed ambientali’ del comune di Grosseto, di un
ambito boscato all’interno del perimetro oggetto del
Permesso di ricerca.
In merito agli aspetti paesaggistici ed ai possibili impatti
percettivi relativi all’area di intervento, si fa riferimento
alle Schede di Paesaggio del P.I.T. riferite all’Ambito
n. 24 “Costa Grossetana” ed all’implementazione dello
stesso con valore di Piano Paesaggistico, adottata con
D.C.R. n. 32 del 16/06/2009.
Nello specifico si segnalano i seguenti obiettivi di
qualità ed azioni prioritarie:
Tutela della rete dei fossi e dei canali che rappresentano
un sistema di connessione ecologica, mediante interventi
di rinaturalizzazione o di potenziamento della vegetazione
ripariale delle sponde dei principali corsi d’acqua.
Conservazione e ripristino dei valori storicoculturali ed estetico-percettivi espressi dal territorio
rurale, con particolare riferimento agli ambiti rurali di
pianura che conservano caratteri e organizzazione della
maglia agricola riconducibili ad assetti storici. Le azioni
individuate a tal fine sono:
- il mantenimento delle attività colturali in quanto
riconosciute come elementi di valore paesaggistico;
- la tutela, il mantenimento ed eventualmente il
ripristino della struttura agraria tradizionale;
- il mantenimento e la valorizzazione degli assetti e
dei rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo
specifico contesto paesistico locale.
107
Tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale,
attraverso la conservazione dell’andamento e della
giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali
che ne sottolineano il tracciato nonchè delle sistemazioni
di contenimento del terreno realizzate con muri a secco,
preservando i punti di belvedere che da essi si aprono
sulla valle e sulle colline adiacenti.
Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico
(con particolare riferimento alla zona archeologica di
Roselle).
Tutela del valore panoramico dei principali assi viari
per la qualità estetico-percettiva delle visuali che vi si
aprono (in particolare l’Aurelia, le strade interpoderali e
poderali di penetrazione dalla costa verso l’entroterra).
Tenuto conto di quanto sopra ed in riferimento alle
attività previste dal Permesso di ricerca in oggetto, non
si evidenziano particolari interferenze con il rispetto
della disciplina paesaggistica del PIT e della relativa
implementazione. Si ritiene, tuttavia, necessario che
l’attività di ricerca sia svolta nel rispetto degli obiettivi e
delle azioni sopra segnalate, tenendo conto delle seguenti
condizioni:
- gli interventi siano svolti al di fuori dei terreni
boscati, senza interferire con le attività colturali esistenti
(vigneti ed uliveti) e con il sistema dei fossi e dei canali
presenti;
- non siano realizzate nuove strade di accesso;
- alla fine dei lavori sia ripristinato l’esteriore aspetto
dei luoghi, effettuando le eventuali riparazioni della rete
viaria interpoderale esistente, il ripristino delle piazzole
di scavo, delle aree di cantiere e delle eventuali nuove
piste fuoristrada.
Si pone, infine, l’attenzione sugli sviluppi futuri
connessi ad un eventuale esito positivo della ricerca che,
pur non essendo oggetto del procedimento di verifica
in corso, comporterebbero un impatto sul paesaggio
di particolare rilevanza, proprio in riferimento ai citati
contenuti delle Schede di Paesaggio.
L’eventuale realizzazione di un centro balneofisioterapico e di una struttura ricettiva turisticoalberghiera nell’ambito in oggetto dovrà, inoltre, essere
preventivamente sottoposta alle valutazioni previste
dal P.I.T. per il ‘patrimonio collinare’ e per ‘la città
policentrica toscana ed il turismo’, di cui agli artt. 24-25
e all’art.13 della Disciplina di Piano”;
il Settore regionale competente in materia di Risorse
Idriche, nei propri contributi tecnici del 07.12.2011
e del 14.02.2012, ritiene che “il progetto debba essere
sottoposto a VIA a causa delle perforazioni previste”;
Considerato che:
- nel territorio interessato dal Permesso di Ricerca
non sono presenti Siti di Importanza Regionale (SIR),
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione
Speciale (ZPS), né Aree Naturali Protette; nell’area
vasta è presente il SIC IT51A0010 – SIR n. 10 “Poggio
108
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
Moscona”, ad una distanza di circa 1,1 km ad est del
vertice “B” del perimetro del Permesso di Ricerca;
- nella cartografia allegata al PAI del Bacino Regionale
Ombrone, l’area in oggetto ricade nel dominio idraulico,
pertanto non è perimetrata in pericolosità; nel Regolamento
Urbanistico adottato dal Comune di Grosseto l’area in
oggetto è classificata in pericolosità geomorfologica 2,
mentre per quanto riguarda la pericolosità idraulica gran
parte dell’area ricade in classe di pericolosità 2, tranne
ristrette fasce a pericolosità 4 lungo i due corsi d’acqua
che attraversano l’area, sostanzialmente corrispondenti
alle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente;
- nell’area vasta sono presenti le concessioni termali
“Terme di Roselle” e “Poggetti Vecchi” ed i Permessi
di Ricerca denominati “Giada”, “Moscona” e “Fonte
Bianca 2”, del quale l’ultimo intestato alla stessa società
proponente;
- non è presente il vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D. 3267/1923;
Considerato inoltre che alcuni dei pareri o contributi
pervenuti dai soggetti interessati riguardano in parte
attività di coltivazione della risorsa acqua termominerale che non sono oggetto della presente verifica di
assoggettabilità e che saranno eventualmente oggetto di
futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della
L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Preso atto che, con riferimento alle attività di ricerca
previste, dall’esame istruttorio svolto sulla base della
documentazione presentata, dei pareri e dei contributi
tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di
possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente ed è
emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione
ed al monitoraggio degli impatti e ad incrementare la
sostenibilità delle attività stesse;
Ritenuto non necessario sottoporre le attività di
ricerca di cui al capoverso precedente alla procedura
di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto
tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli
impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento,
che nelle successive fasi di progettazione e durante
le fasi di realizzazione, esercizio, manutenzione,
malfunzionamento, dismissione e ripristino ambientale
delle opere, siano rispettate le seguenti prescrizioni e
raccomandazioni:
Aspetti programmatici
1. Si raccomanda, prima di avviare le attività di
ricerca, di esaminare con le Amministrazioni interessate la
fattibilità delle eventuali e successive fasi di coltivazione
della risorsa acqua termo-minerale;
2. Si ricorda che, una volta rilasciata la concessione di
coltivazione del giacimento, la società proponente deve
depositare presso l’U.P. Demanio Idrico della Provincia
di Grosseto una planimetria, di idonea scala, ove sia
indicata l’area di tutela assoluta della Concessione di cui
trattasi;
3. Si raccomanda di trasmettere, al termine delle
prospezioni effettuate, gli esiti della ricerca alla
competente Autorità di Bacino, ai fini dell’integrazione
del quadro conoscitivo del bacino nonché i dati utili a
valutare le potenzialità idriche del sottosuolo al Soggetto
Gestore del S.I.I. ed alla competente A.A.T.O., fatte salve
le esigenze di tutela del segreto industriale;
4. Le modalità di corretta gestione ambientale dei
cantieri, individuate dalla società proponente e definite
nel presente quadro prescrittivo, devono essere rese
vincolanti per le imprese esecutrici dei lavori;
Aspetti progettuali
5. In relazione alla documentazione presentata dalla
società proponente, si ricorda che deve essere realizzato
un unico sondaggio esplorativo, localizzato come da
planimetria inclusa nella “Valutazione Previsione di
Impatto Acustico” di Gennaio 2012. Si ricorda altresì che
la profondità massima prevista è di 200 m. L’eventuale
pozzo di estrazione, previsto nella fase 4 del Programma
dei Lavori, deve essere ricavato dal sondaggio
esplorativo; ove ciò non fosse tecnicamente possibile,
si può procedere alla realizzazione di un nuovo pozzo
di estrazione in adiacenza al sondaggio esplorativo.
La localizzazione di tale pozzo estrattivo deve essere
comunicata al Comune di Grosseto almeno quindici
giorni prima dell’avvio dei lavori. Si ricorda infine che
il sondaggio esplorativo ed il pozzo produttivo devono
avere le dimensioni massime di cui alle Figure a.2 e a.3,
allegate alla Relazione “Integrazioni e chiarimenti” di
Gennaio 2012 fornita dalla società proponente;
6. Devono essere previsti idonei dispositivi finalizzati
a prevenire l’eruzione del sondaggio e dell’eventuale
pozzo di estrazione;
7. La società proponente deve prevedere idoneo
presidio e recinzione dei cantieri, onde impedire l’accesso
ai non addetti, nonché apposita segnaletica di cavi e
picchetti;
8. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve
precludere l’esercizio delle attività agricole nei fondi
confinanti e la continuità della viabilità esistente;
9. Al termine delle attività la società proponente deve
provvedere al recupero ambientale delle aree e dei cantieri
utilizzati, nonché della viabilità utilizzata. Devono
essere ripristinate le opere di sistemazione idraulica e di
regimazione delle acque;
10. Per la definizione della portata di esercizio e dei
parametri idrogeologici caratteristici del giacimento,
occorre prevedere, oltre l’esecuzione di una prova di
pompaggio a gradini di breve durata articolata su almeno
quattro valori di portata, anche una prova di pompaggio
di lunga durata sulla portata di esercizio (intesa come
aliquota della portata critica ottenuta con la prova a
gradini) con rilevazione in continuo del livello dinamico
nel pozzo e in almeno un piezometro, nonché una prova di
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
risalita da effettuarsi al termine della prova di pompaggio
a lunga durata;
11. In particolare si richiede quanto segue:
1 – prova di portata a gradini, eseguita nel pozzo
di emungimento, finalizzata alla stima della portata di
esercizio e della portata relativa alla prova di lunga durata
(step drawdown-test);
2 – prova di lunga durata a portata costante da
effettuarsi nel periodo di magra, con rilevamento della
portata e dei livelli piezometrici del pozzo eseguito e
del piezometro previsto, nonché, fatti salvi i diritti dei
concessionari interessati, della portata delle sorgenti e dei
pozzi delle concessioni limitrofe; la prova dovrà essere
dimensionata e protratta per il tempo utile a verificare
l’eventuale interferenza con le concessioni esistenti;
3 – tutti i dati acquisiti nel corso della perforazione,
delle prove di emungimento e completi delle analisi
geochimiche, dovranno essere riportati e discussi nella
relazione di fine ricerca (art. 14 comma 3 L.R. 38/04)
finalizzata a valutare le eventuali interferenze di cui sopra
e loro estrapolazioni nel tempo.
Oltre alle prove precedentemente elencate, il
programma dei lavori deve prevedere anche l’esecuzione
di tutte le misure necessarie alla corretta definizione della
portata utilizzabile con le modalità di cui all’art. 8 del
D.P.G.R. 11/R/2009, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 dello stesso regolamento. Dato che nel programma dei
lavori depositato si prevede l’esecuzione di un sondaggio
esplorativo e di un’ulteriore perforazione che verrà poi
utilizzata per lo sfruttamento, si richiede di attrezzare il
pozzo esplorativo con un piezometro per poter permettere
le misure di portata indicate nel regolamento. Nel caso
si utilizzasse il sondaggio esplorativo come pozzo di
estrazione, è necessario che sia realizzato comunque un
piezometro.
Considerata la presenza di diverse altre realtà termali
nel Comune (Permessi di Ricerca e Concessioni), si
ricorda che il rilascio dell’eventuale concessione, a
seguito dell’esito positivo della ricerca, sarà possibile
solo se sostenibile rispetto al quadro complessivo degli
emungimenti di acqua termale autorizzati. Quindi, quanto
indicato nella presente prescrizione e nella precedente,
insieme a tutte le ulteriori indagini che il permissionario
svolgerà, devono fare parte della valutazione di
sostenibilità da effettuarsi a conclusione dei lavori del
permesso di ricerca ed essere discussi nella relazione di
fine ricerca di cui all’art. 14 comma 3 della L.R. 38/04;
Aspetti ambientali
Atmosfera
12. Per quanto riguarda la tutela della qualità
dell’aria, in fase di realizzazione degli interventi devono
essere adottate opportune tecniche per la riduzione della
produzione o la propagazione di polveri causate dalle
lavorazioni e dal traffico veicolare in corrispondenza
dei recettori residenziali (in particolare presso il Podere
Crescenzi), quali la bagnatura della pista di accesso già
109
prevista dalla società proponente. A tale proposito, si
ricorda che le bagnature non devono provocare fenomeni
di inquinamento delle acque, dovuto a dispersione o
dilavamento incontrollati. In merito alla frequenza delle
bagnature ed alla velocità da tenersi da parte dei mezzi,
si raccomanda un approccio cautelativo su tali aspetti (si
consiglia una velocità non superiore a 30 km/h), facendo
presente che nelle Linee Guida per la valutazione delle
emissioni di polveri provenienti da attività di produzione,
manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali
polverulenti, redatte dall’ARPAT, esistono indicazioni
in merito all’efficienza delle bagnature in base alla loro
frequenza;
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
13. Le attività di ricerca non devono danneggiare
le opere idrauliche esistenti, interferire con il reticolo
idraulico e provocare ostruzioni. Gli accessi ai corsi
d’acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi
materiale o impianto tecnologico;
14. Relativamente alle risorse idriche (pozzi e
sorgenti) utilizzate per uso potabile, minerale, agricolo
ed industriale presenti nell’area vasta, deve essere evitata
qualsiasi interferenza con le medesime, tenendo conto
in particolare delle fasce di tutela e di rispetto previste
dalla normativa vigente. Si raccomanda che durante la
ricerca vengano acquisiti tutti gli elementi necessari al
fine di accertare la non influenza dell’eventuale futura
fase di coltivazione con la risorsa idrica superficiale e
sotterranea.
15. Si ricorda che deve essere garantita la tutela delle
risorse idriche destinate alla produzione di acqua potabile
attraverso il rispetto di quanto previsto dall’articolo 94
comma 4 lettera g e comma 6 del D. Lgs. 152/06;
16. Devono essere adottate tutte le misure necessarie
per evitare dispersione di rifiuti e idrocarburi e
per impedire possibili contaminazioni delle acque
superficiali o sotterranee, nonché del suolo, anche a
seguito di incidente. Al verificarsi di un evento che
sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, la
società proponente deve procedere nei modi e con le
azioni indicate al successivo punto 47. Al fine di evitare
il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri
idrocarburi nelle aree di cantiere, la società proponente
deve parcheggiare, effettuare la manutenzione ed
eseguire i rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai
mezzi meccanici su un’area impermeabilizzata attrezzata
con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta del
liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle
acque di prima pioggia), nonché controllare giornalmente
i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. I depositi di
idrocarburi devono essere posti in bacini di contenimento
opportunamente dimensionati e collocati in condizioni di
sicurezza dal punto di vista idraulico e geomorfologico.
La società proponente deve tenere a disposizione, durante
i cantieri di esecuzione delle indagini previste, idonei
presidi da utilizzare in caso di sversamento (ad esempio
110
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
materiali assorbenti) e prevedere le procedure operative
da mettere in atto;
17. Per quanto riguarda le acque di perforazione, si
ricorda il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 50/11, in
cui sono riportati alcuni articoli specifici per la gestione
delle acque ottenute dalle perforazioni di ricerca e più
precisamente:
punto 16 del Preambolo: “le acque prelevate a seguito
di perforazioni effettuate ai fini della ricerca di acque
minerali e termali rientrano tra le acque di restituzione
come definite dall’art. 114 comma 1 del D. Lgs 152/06”;
art. 2 comma 5, 1 bis, lettera e): “sono escluse dalle
acque di restituzione le acque utilizzate nei processi
di perforazione o sondaggio al fine di permettere
l’esecuzione degli stessi o di altre operazioni ad essi
funzionali, in quanto acque di processo”;
art. 11 comma 6, lettera a): “le acque non restituite al
corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche
compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono
rilasciate’’’’;
art. 11 bis comma 1: “la restituzione delle acque è
soggetta alle prescrizioni del Comune contenute nel
permesso di ricerca”;
art 11 bis comma 2: “devono essere riportati i limiti di
emissione, in concentrazione e in quantità per anno”.
Si ricorda che eventuali acque di falda intercettate,
non miscelate con acque di processo, devono essere
trattate secondo quanto previsto dall’art. 52 comma
2 del DPGRT 46/R/2008, relativamente alle acque di
restituzione;
18. In particolare, in merito alle acque di restituzione,
deve essere assicurata la loro compatibilità con
l’eventuale recettore (Fosso della Brandana e Canale
Molla), onde evitare impatti di tipo termico e/o variazioni
della qualità intrinseca delle acque. In particolare, prima
dell’immissione nel corpo idrico recettore, le acque di
spurgo del sondaggio e del pozzo devono essere immesse
in una vasca di decantazione al fine di abbatterne i solidi
sospesi. Quanto indicato nella presente prescrizione
nonché nella precedente deve essere parte integrante
dell’atto di rilascio del Permesso di Ricerca rilasciato da
parte del Comune di Grosseto;
19. Si ricorda che la gestione dei fanghi di perforazione
è assoggettata alla normativa dei rifiuti (D.Lgs.
152/2006). I rifiuti prodotti in corso d’opera devono
essere preferibilmente destinati, se idonei, al recupero
o smaltiti presso discarica autorizzata; devono inoltre
essere adottate le idonee modalità di deposito temporaneo
e gli accorgimenti per contenere il dilavamento da parte
delle acque meteoriche;
20. Visto quanto indicato alla prescrizione 4, si ricorda
che le operazioni di rifornimento/controllo delle macchine
operatrici e dei relativi circuiti oleodinamici devono
essere eseguite su adeguate superfici impermeabilizzate;
21. In caso di interventi che interessano o interferiscono
con le opere e/o le aree appartenenti al Demanio Idrico
(ad esempio nelle aree di pertinenza del Fosso della
Brandana), deve essere richiesta l’autorizzazione al
competente ufficio, U.P. Demanio Idrico della Provincia,
ai sensi del regolamento per l’attuazione della Legge
5/01/94 n. 36 emanato con D.P.R. 18/02/1999 n. 238;
22. La perforazione esplorativa e la realizzazione del
pozzo di estrazione, nel caso di esito positivo, devono
garantire la tutela delle falde fredde e comunque non
interessate dalla ricerca in oggetto. Si deve evitare
qualsiasi tipo di contatto ed interazione con le falde
fredde o non interessate dalla ricerca, fermo restando
che, terminati i lavori, in caso di eventuale rilascio della
Concessione, le utilizzazioni in atto e regolarmente
assentite o legittimate con leggi precedenti, rimangono
in essere e regolarmente funzionanti anche se all’interno
dell’area di tutela assoluta della Concessione medesima;
23. In particolare, per i fini di cui alla prescrizione
precedente, le operazioni di perforazione devono essere
pianificate ed effettuate in modo da garantire la protezione
delle falde acquifere, scongiurando la possibilità di
veicolare vettori contaminanti nei sottosuolo, ed in
particolare:
- La stabilizzazione dei fori deve essere realizzata
mediante l’apposizione di idonei rivestimenti a sostegno
delle pareti;
- L’isolamento delle formazioni attraversate, con
particolare riguardo agli orizzonti acquiferi ed alle
relative falde idriche contenute, deve essere ottenuto
mediante adeguato condizionamento (cementazione
ed intasamento) dell’intercapedine tra roccia e
casing utilizzando una miscela cementizia di idonee
caratteristiche di resistenza meccanica;
- Devono essere scelti fluidi di perforazione ad alta
compatibilità ambientale e monitoraggio costante dei
relativi parametri fondamentali in fase di esercizio.
Durante la fase di pompaggio è necessario predisporre
delle verifiche atte a stabilire l’eventuale influenza
dell’emungimento sugli equilibri idrogeologici locali,
scongiurando anche l’innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo;
24. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 184 a 186
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il materiale terroso proveniente
dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento
degli stessi, deve essere conguagliato sul posto in zone
prive di vegetazione forestale, opportunamente sistemato
a strati, livellato, compattato, e rinverdito, in modo da
evitare ristagni d’acqua o franamenti, oppure smaltito
secondo la normativa vigente in materia; il tutto senza
comportare modifiche morfologiche all’originale
andamento planoaltimetrico del terreno. In generale
i movimenti di terra, in scavo e riporto, devono essere
contenuti al massimo;
25. Nel corso dell’esecuzione del sondaggio e del
successivo pozzo devono essere raccolti tutti i dati
necessari a valutare le possibili interferenze tra lo
sfruttamento della risorsa termale e le falde ospitate negli
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
acquiferi porosi sovrastanti, nonché le condizioni che
possono favorire la formazione di sinkhole nelle vicinanze,
con particolare riferimento alla presenza di terreni a bassa
densità e con scadenti proprietà meccaniche. A questo
proposito si ricorda che la Regione Toscana, con DGR
932 del 20/09/2004 ha emanato direttive tecniche per le
indagini da effettuare a Camaiore nelle zone indiziate di
rischio sinkhole, direttive che possono essere prese come
riferimento anche in relazione alla presente istanza;
26. Si ricorda quanto previsto dalla L.R. 38/04 (in
particolare dall’art. 8 ter c. 3 e dall’art. 8 quinques c. 3 e 4)
e dal Regolamento 11R/09 (in particolare dall’art. 8 c. 1 e
dell’art. 9 c. 1, 2 e 3). Si ricorda che il proponente è tenuto
alla messa in sicurezza delle opere di presa realizzate,
al termine delle attività di ricerca, ed alla chiusura
mineraria dei sondaggi e dei pozzi non più in uso; a tal
fine, e più in generale al fine del ripristino ambientale dei
luoghi al termine delle attività di ricerca, il proponente
deve presentare idonea garanzia da quantificasi in sede di
rilascio del permesso di ricerca;
27. Si raccomanda al Comune, in sede di rilascio del
Permesso di Ricerca, di indicare, relativamente alle prove
di portata, la durata massima di svolgimento ed il volume
idrico massimo prelevabile;
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
28. La società proponente, nel programmare
l’esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo
alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo, e
deve accertare l’assenza, nei luoghi ove saranno effettuate
le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo
di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di habitat
e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di
alberi monumentali di cui alla L.R. 60/1998;
29. Nel caso di attività svolte nei periodi a rischio
per lo sviluppo di incendi e comunque nel periodo tra
il 15 giugno e il 15 settembre, l’occupazione di strade
rurali deve assicurare il passaggio di mezzi antincendio
nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi alle
disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine
di prevenire l’innesco di fuochi;
30. Deve essere previsto il ripristino morfologico
e vegetazionale dei luoghi al termine delle attività di
ricerca, effettuando le eventuali riparazioni della rete
viaria interpoderale esistente, il ripristino delle piazzole
di scavo, delle aree di cantiere e delle eventuali nuove
piste fuoristrada. In particolare, per le eventuali opere
di ripristino della vegetazione forestale, si ricorda come
deve essere prevista l’utilizzazione di materiale vegetale
inserito nell’allegato D della L.R. 39/2000 e provvisto
della idonea certificazione di provenienza come Materiale
Forestale di Propagazione;
31. Si raccomanda che la piazzola di perforazione
venga collocata in siti non interessati da vegetazione
spontanea e, come previsto dalla società proponente,
lontano dai corsi d’acqua. Inoltre si raccomanda di
operare le eventuali operazioni di sfalciatura, anche
111
nelle aree agricole, lontano dal periodo di riproduzione
dell’avifauna nidificante a terra. Analogo accorgimento
deve essere adottato anche per quanto riguarda gli
allestimenti dei cantieri.
Gli interventi devono essere svolti al di fuori di
formazioni boscate e/o arboreo/arbustive presenti
nell’area oggetto della richiesta, senza interferire con
le attività colturali esistenti (vigneti ed uliveti) e con il
sistema dei fossi e dei canali presenti;
32. E’ vietato l’abbattimento di piante arboree in età
adulta, fatte salve imprescindibili motivazioni tecniche
da esaminare da parte del Comune;
Paesaggio e Beni culturali
33. Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana nel parere del 09.01.2012,
devono essere effettuati saggi stratigrafici preliminari
sia in corrispondenza delle perforazioni previste (dei
quali deve essere fornita adeguata planimetria alla
Soprintendenza stessa) sia in corrispondenza di opere
che comportino asportazione di terreno a qualsiasi titolo,
al fine di definire la presenza o meno di elementi di
interesse archeologico nei terreni interessati. Le indagini
preliminari devono essere eseguite con il controllo di
archeologi in possesso dei requisiti di legge, oltre che
di approfondita esperienza e conoscenza del territorio
in questione, e devono essere coordinate per gli aspetti
scientifici dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana, con la quale devono pertanto essere presi
accordi su tempi e modalità dell’intervento. Ai fini di cui
alla presente prescrizione, la Soprintendenza deve essere
avvertita per scritto almeno trenta giorni prima dell’avvio
dei lavori;
34. Si ricorda che, in caso di scoperte di cose
archeologiche (materiali, strutture, stratificazioni),
è fatto obbligo di sospendere i lavori e di avvertire
immediatamente la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana o la stazione dei Carabinieri
competente per territorio e provvedere alla conservazione
dei beni;
35. Deve essere esclusa qualsiasi attività di ricerca
nelle aree di notevole interesse pubblico vincolate ai
sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. In ogni
caso non deve essere alterata la forma tradizionale del
paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi
ed alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti
(laddove presenti) i segni dell’uomo come testimonianza
di usi e attività svolti nel corso del tempo quali muretti,
terrazzamenti, gradonamenti, regimazione delle acque,
viabilità, sentieri, mulattiere;
Rumore e vibrazioni
36. Le attività previste devono essere svolte a distanza
di sicurezza da fabbricati e infrastrutture (ivi incluso
sorgenti ed opere di captazione idrica), con particolare
riferimento ai beni di interesse storico, storico-artistico o
archeologico, in modo da evitare danneggiamenti;
112
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
37. Si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di
rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi
dei lavori. L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta
di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del
Consiglio Regionale n. 77/2000 parte 3, per particolari
fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente
l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale
competente) caso per caso in relazione alla durata della
deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di
opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei
ricettori eventualmente interessati;
38. Si ricorda che devono essere utilizzate
esclusivamente le tipologie di attrezzature elencate nella
tabella riportata a pag. 5 della Relazione “Valutazione
previsionale di impatto acustico”, con livello di potenza
sonora pari od inferiore a quello indicato nella citata
tabella. Inoltre, come indicato a pag. 5 della stessa
relazione, deve essere trasmesso al competente Ufficio
Servizi Ambientali del Comune di Grosseto l’elenco
delle attrezzature utilizzate per le operazioni, con
allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti il
livello di potenza sonora delle predette attrezzature; tale
documentazione deve pervenire almeno trenta giorni
prima dell’inizio delle attività. Infine si ricorda il divieto
di utilizzo contemporaneo delle attrezzature, come
indicato a pag. 6 della citata relazione;
39. Come richiesto dal Comune di Grosseto, entro due
giorni dall’inizio delle attività di ricerca (perforazione)
deve essere effettuata una rilevazione fonometrica che
dimostri il rispetto dei seguenti limiti normativi:
Valore limite di emissione (art. 2, comma 1, lettera
e) L. 447/1995 ed art. 2, comma 3 DPCM 14 novembre
1997) da misurarsi in prossimità della sorgente in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e
comunità e riferito alla classe acustica di appartenenza
della sorgente;
Valore limite differenziale di immissione (art. 2
comma 3, lettera b) L. 447/1995), da determinare come
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
(punto 11., Allegato A, DM 16 marzo 1998) ed il rumore
residuo (punto 12., Allegato A, DM 16 marzo 1998),
all’interno degli ambienti abitativi, secondo le norme
tecniche di cui al punto 5, Allegato B del DM 16 marzo
1998;
Valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma
1, lettera f) ed art. 2 comma 3, lettera a) L. 447/1995) da
misurasi in prossimità dei ricettori e riferito alla classe
acustica di appartenenza di questi ultimi.
Le risultanze del monitoraggio, da effettuarsi secondo
le modalità indicate nell’allegato E1 del Regolamento
comunale per la disciplina delle attività rumorose,
devono essere trasmesse al competente Ufficio Servizi
Ambientali del Comune di Grosseto entro e non oltre
quattro giorni dall’inizio delle attività suddette;
40. Si ricordano le disposizioni di cui al capo 2 del
titolo V del Regolamento comunale per la disciplina delle
attività rumorose;
Rifiuti e bonifiche
41. Al termine delle attività i luoghi interessati devono
essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o residuo
di lavorazione;
42. Per i rifiuti prodotti in corso d’opera, si ricorda
che deve essere effettuata la raccolta e l’avvio a recupero
o a smaltimento degli stessi secondo la normativa vigente
di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si ricorda altresì che
i materiali di scavo prodotti nell’ambito del progetto
possono essere esclusi dal regime dei rifiuti solo se trattati
nel rispetto dei contenuti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
artt. da 184 a 186;
43. Si ricorda che i materiali provenienti dalle attività
di taglio e sfalcio della vegetazione devono essere
recuperati in impianti autorizzati o conferiti in discarica in
ottemperanza alle disposizione della normativa vigente;
44. Nessun intervento deve essere effettuato
all’interno delle aree inserite nell’Anagrafe dei Siti
Inquinati, salvo rilascio di certificazione liberatoria e/o di
avvenuta bonifica. Con riferimento alle aree iscritte nel
Censimento dei siti potenzialmente inquinati, si ricorda
che preventivamente ad ogni attività di escavazione
all’interno delle medesime, deve essere effettuata una
investigazione per verificare l’integrità ambientale del
sito, presentando all’Amministrazione competente
un apposito Piano di investigazione, atto ad accertare
che l’area interessata non sia compresa nell’ambito di
applicazione della normativa in materia di bonifica di
siti inquinati. Qualora, all’atto dell’esecuzione dei lavori,
siano ritrovati terreni e/o acque contaminate, deve essere
adottata la procedura descritta al successivo punto, come
previsto all’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;
45. Nei casi in cui, a seguito dello svolgimento delle
attività, si verifichi un evento che sia potenzialmente in
grado di provocare una contaminazione accidentalmente
del terreno e/o delle acque, con idrocarburi o altre
sostanze, la società proponente è tenuta ad effettuare la
comunicazione, mettendo in atto i necessari interventi
di prevenzione. Le comunicazioni andranno presentate
in modalità on-line, utilizzando la modulistica
dell’applicativo SISBON della Regione Toscana. Inoltre,
lo stesso dovrà svolgere un’indagine preliminare sui
parametri oggetto dell’inquinamento, come previsto dal
comma 2 dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, e, sulla
base dei risultati, intraprendere le azioni appropriate fra
quelle contemplate nei successivi commi dell’articolo in
questione;
46. Si ricorda che tutti i rifiuti prodotti nel corso
dell’attività di ricerca (cutting, fluidi di perforazione
esausti, acque di lavaggio, acque emunte, rifiuti solidi
urbani, ecc) dovranno essere accumulati, trattati e smaltiti
secondo la normativa vigente, evitando contaminazioni e
dispersioni nell’ambiente;
Aspetti infrastrutturali
47. Con riferimento alla viabilità utilizzata, si devono
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
evitare impatti, interferenze e pericoli per la circolazione;
si devono segnalare, con idonei cartelli indicatori,
perimetro ed aree destinate a tali attività. Gli innesti della
viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria devono
essere realizzati in modo da non ostacolare la sicurezza e
la scorrevolezza del traffico.
Nell’eventualità che il programma esplorativo preveda
attività interferenti con le infrastrutture di trasporto, il
proponente deve eseguire una verifica tecnica con l’ente
proprietario delle medesime;
48. La società proponente deve evidenziare nel
dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le
altre infrastrutture ed i sottoservizi presenti (opere del
Servizio Idrico Integrato – S.I.I., elettrodotti, gasdotti,
ecc.) adottando i necessari accorgimenti di mitigazione,
sentiti anche i Soggetti gestori;
49. Si ricorda che l’apertura di nuove piste e/o viabilità
deve essere richiesta al competente Ufficio Edilizia Privata
del Comune di Grosseto con istanza abilitativa edilizia,
se non in contrasto con i “caratteri fondativi” individuati
per l’area in oggetto dal R.U. comunale adottato;
Dato atto che:
- la società proponente nelle successive fasi progettuali
e dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuta
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla
vigente normativa;
- la progettazione degli interventi previsti si deve
conformare alle norme tecniche di settore nonché
alla disciplina normativa degli atti di pianificazione
territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- è fatto salvo quanto previsto dagli artt. 141 e 142
della L.R. 66/2011 e dal R.D. 523/1904;
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune
determinazioni;
DECRETA
1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 10/2010
e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, per le motivazioni espresse in premessa,
il progetto inerente le attività di ricerca riguardante il
Permesso di Ricerca di acqua termo-minerale denominato
“I Cipressi” nel Comune di Grosseto, proposto dalla
società Il Borgo S.r.l., subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e delle raccomandazioni appositamente
formulate in narrativa, relativamente alle seguenti attività
di ricerca:
1. definizione e indicazione sul terreno della posizione
ritenuta ottimale per l’esecuzione di un primo sondaggio e
definizione con i/il proprietari/o del terreno di un accordo
113
per l’accesso alla zona, a partire dalla viabilità ordinaria,
e l’occupazione per i tempi tecnici occorrenti;
2. esecuzione di un sondaggio esplorativo di diametro
limi­tato con tecnica di perforazione a distruzione di
nucleo con tricono e sino a profondità massima di circa
200 metri;
3. operazioni di spurgo e prime misurazioni di portata e
di temperatura, analisi preliminari per la caratterizzazione
chimica, chimico-fisica e microbiologica del fluido
geotermico intercettato;
4. nuova perforazione, come pozzo di estrazione, con
opportune tubazioni in acciaio inossidabile;
5. esecuzione di prove di portata a gradini;
6. campionamento ed esecuzione, con la prescritta
cadenza trimestrale, delle analisi chimiche, chimicofisiche e microbiologiche dei fluidi geotermici;
7. classificazione e riconoscimento clinico delle
possi­bi­lità terapeutiche dell’acqua termale per fango e
balneo­terapia;
8. analisi per il gas Radon;
9. ripristino ambientale dell’area del sondaggio e
sistemazione definitiva accessi al pozzo;
2) di individuare nel Comune territorialmente interes­
sato l’Ente competente al controllo dell’adempi­mento
delle prescrizioni: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47 e 49 e nella Provincia l’Ente competente
al controllo dell’adempimento delle prescrizioni 2, 13,
17, 21 e 22 i quali dovranno trasmettere, ove pertinente,
al Settore V.I.A. della Regione Toscana idonea
certificazione di conformità dell’opera realizzata. Sono
fatte salve le competenze di controllo previste dalla
vigen­te normativa;
3) di dare atto di quanto riportato in premessa e
risultante dai pareri e contributi dei soggetti interessati;
4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente
decreto alla società proponente Il Borgo S.r.l., al Comune
di Grosseto ed alla Provincia di Grosseto;
5) di comunicare il presente decreto alla Direzione
Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Toscana, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Siena e Grosseto, all’ARPAT-Area VIAVAS/GIM, al Bacino Regionale Ombrone, all’AATO n.
6 Ombrone e all’Acquedotto del Fiora S.p.A e ai seguenti
Uffici regionali: Settore Pianificazione del Territorio,
Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del
Paesaggio, Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse
Ambientali, Settore Energia, Tutela della Qualità dell’aria
e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico,
Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Settore
Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati, Settore Prevenzione
del Rischio Idraulico e Idrogeologico, Settore Viabilità
di Interesse Regionale, Settore infrastrutture di trasporto
strategiche e cave nel governo del territorio, Settore
Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della
114
2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
Logistica, Settore Programmazione Agricola Forestale,
Settore Disciplina, Politiche ed Incentivi del commercio e
Attività Terziarie, Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro, Settore Attività di Vigilanza sulle
Attività Minerarie, Ufficio Tecnico del Genio Civile di
Area Vasta Grosseto-Siena e Opere Marittime.
Si avverte che contro il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Ammini­
stra­tivo Regionale o al Presidente della Repubblica entro,
rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o
piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Zita
ALTRI ENTI
ACQUE S.p.A. - EMPOLI (Firenze)
Costituzione di Servitù di cui al Progetto Definitivo
relativo alla realizzazione del “Collegamento del
Sistema fognario Santa Maria a Monte con il
Depuratore di Castelfranco di Sotto” - Applicazione
art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del
D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE
S.p.A., per la realizzazione del Progetto “Collegamento
del Sistema fognario Santa Maria a Monte con il
Depuratore di Castelfranco di Sotto” approvato come
da determinazione datata 18/03/2010 n°13 del Direttore
dell’Autorità di Ambito Territoriale n°2 Basso Valdarno,
con propri decreti del 28/03/2012 ha asservito i seguenti
immobili di proprietà delle ditte di seguito indicate
determinando in via urgente le indennità di seguito
riportate:
Decreto n. 073: Intestatario: Maria RUBINO – nata
a Flumeri (AV) il 22/02/1939 – c.f.: RBN MRA 39B62
D638M – Comune di Santa Maria a Monte - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 26 – Mappale: 660 - Superficie
Mappale (mq.): 5.131,00 - Superficie Asservita (mq.):
452,00 – Indennità di Asservimento: 678,00 €.
Decreto n. 074: Intestatario: Giuseppe ANGRISANI
– nato a Grottaminarda (AV) il 23/02/1933 – c.f.: NGR
GPP 33B23 E206X – Comune di Santa Maria a Monte Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 26 – Mappale: 663 Superficie Mappale (mq.): 1.400,00 - Superficie Asservita
(mq.): 108,00 – Indennità di Asservimento: 162,00 €.
Decreto n. 075: Intestatari: Claudio GONNELLI –
nato a Pisa (PI) il 15/01/1941 – c.f.: GNN CLD 41A15
G702G – Maria Luisa GONNELLI – nata a Pisa (PI) il
22/08/1937 – c.f.: GNN MLS 37M62 G702X - Stefano
GONNELLI – nato a Santa Maria a Monte (PI) il
20/01/1943 – c.f.: GNN SFN 43A20 I232Z - Comune
di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 26 – Mappale: 698 - Superficie Mappale (mq.):
7.428,00 - Superficie Asservita (mq.): 927,00 – Indennità
di Asservimento: 1.390,50 €
Decreto n. 076: Intestatari: Claudio GONNELLI –
nato a Pisa (PI) il 15/01/1941 – c.f.: GNN CLD 41A15
G702G – Maria Luisa GONNELLI – nata a Pisa (PI) il
22/08/1937 – c.f.: GNN MLS 37M62 G702X - Stefano
GONNELLI – nato a Santa Maria a Monte (PI) il
20/01/1943 – c.f.: GNN SFN 43A20 I232Z - Comune
di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 26 – Mappale: 701 - Superficie Mappale (mq.):
1.383,00 - Superficie Asservita (mq.): 105,00 – Indennità
di Asservimento: 157,50 €
Decreto n. 077: Intestatari: Agostino CARLI – nato a
Santa Maria a Monte (PI) il 20/08/1927 – c.f.: CRL GTN
27M20 I232J – Assunta CARLI – nata a Santa Maria a
Monte (PI) il 04/09/1918 – c.f.: CRL SNT 18P44 I232Y
– Raffaele CARLI – nato a Pontedera (PI) il 12/04/1958
– c.f.: CRL RFL 58D12 G843H – Roberto CARLI – nato
a Pontedera (PI) il 28/07/1963 – c.f.: CRL RRT 63L28
G843T – Serafina CARLI – nata a Santa Maria a Monte
(PI) il 8/03/1925 – c.f.: CRL SFN 25C68 I232B – Franca
FAVATI – nata a Pontedera (PI) il 07/10/1935 – c.f.: FVT
FNC 35R47 G843W –Comune di Santa Maria a Monte
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 28 – Mappale:
1222 - Superficie Mappale (mq.): 2.872,00 - Superficie
Asservita (mq.): 5,00 – Indennità di Asservimento:
15,00 €.
Decreto n. 078: Intestatario: Graziella BILLERI –
nata a Santa Maria a Monte (PI) il 21/07/1958 – c.f.: BLL
GZL 58L61 I232D – Comune di Santa Maria a Monte Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 30 – Mappale: 727 Superficie Mappale (mq.): 9.995,00 - Superficie Asservita
(mq.): 419,00 – Indennità di Asservimento: 628,50 €
Decreto n. 079: Intestatario: Graziella BILLERI –
nata a Santa Maria a Monte (PI) il 21/07/1958 – c.f.: BLL
GZL 58L61 I232D – Comune di Santa Maria a Monte Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 30 – Mappale: 739 Superficie Mappale (mq.): 5.615,00 - Superficie Asservita
(mq.): 232,00 – Indennità di Asservimento: 348,00 €.
Decreto n. 080: Intestatario: Sabrina FULIGNATI –
nata a Vinci (FI) il 22/12/1968 – c.f.: FLG SRN 68T62
M059J – Comune di Santa Maria a Monte - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 30 – Mappale: 953 - Superficie
Mappale (mq.): 620,00 - Superficie Asservita (mq.): 1,00
– Indennità di Asservimento: 1,50 €.
Decreto n. 081: Intestatario: Biaggio SPRIO – nato in
FRANCIA il 13/05/1968 – c.f.: SPR BGG 68E13 Z110U
– Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni