La professione di Osteopata non è, ad oggi, regolamentata in Italia

Transcript

La professione di Osteopata non è, ad oggi, regolamentata in Italia
La professione di Osteopata non è, ad oggi, regolamentata in Italia: non esiste un titolo
abilitativo che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio, non esiste un esame di Stato
che permetta di ottenere l’abilitazione, non esiste un corrispondente albo cui sia necessario
iscriversi.
Il 29 settembre 1989 due lungimiranti osteopati creano il Registro degli Osteopati d’Italia,
un’associazione privata che, visto il crescente successo dell’Osteopatia, si propone di creare le
prime regole, pur se obbligatorie, ovviamente solo a carico dei propri iscritti. Si stabilisce che per
potersi iscrivere a questa associazione sarà necessario essere diplomati presso una scuola che ne
rispetta i criteri formativi, stabiliti dal regolamento determinato dalla Commissione Didattica del
Registro stesso, e si determina obbligatorio il rispetto del Codice Deontologico interno.
La situazione legislativa era completamente assente, ma, come ci indica la giurisprudenza,
l’atteggiamento nei confronti degli osteopati risulta essere “tu esisti ma non sei normato” e non
“tu non esisti”. Cosa fondamentalmente diversa è, infatti, “non esistere” rispetto al “esistere senza
avere norme di riferimento” e questo rende la professione di Osteopata tranquillamente
esercitabile. Due articoli della Costituzione, infatti, la tutelano perfettamente: l’art. 35 (la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme) e l’art. 41 (l’iniziativa economica privata è libera).
Nel corso degli anni si sono susseguite numerose iniziative legislative, delle quali si riportano
solo le più importanti:
Ddl 447 19.05.2006 Massidda - Disciplina delle medicine non convenzionali
Ddl 1126 26.10.2006 Tomassini - Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei
registri degli operatori delle medicine non convenzionali
Pdl 874 23.05.2009 Lucchese - Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali
Pdl 4239 30.03.2011 Scilipoti - Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria
primaria
Pdl 4952 14.02.2012 Grimoldi e altri - Riconoscimento dell’osteopatia come professione
sanitaria primaria
Ddl 257 22.03.2013 Scilipoti - Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria
primaria
Pdl 1088 29.05.2013 Grimoldi - Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria
primaria
nessuna delle quali, però, ha mai visto la luce… traspare cioè un certo interesse della politica
ma senza che questo abbia mai portato concreti frutti.
Contesto normativo
Pag. 1
All’inizio del 2013 viene approvata la legge n. 4, che riguarda le c.d. “professioni non
regolamentate”. Questa è apparsa la soluzione a tutti i problemi… riguarda, infatti, le professioni
non organizzate in ordini o collegi e richiede l’iscrizione ad un’associazione a carattere
professionale che stabilisca osservanza dei principi deontologici, formazione permanente dei
propri iscritti e forme di garanzia a tutela degli utenti. Nei fatti, il R.O.I. avrebbe tutte le
caratteristiche per rappresentare l’associazione così come richiesta. Obbligo per gli associati il
contraddistinguere la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, con
l’espresso riferimento agli estremi della legge. Basandosi la qualificazione della prestazione
professionale su conformità a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN ed UNI, un gruppo di
studio provvede, il 6 giugno 2013, ad elaborare e a far riconoscere la norma UNI 11492.
La norma UNI 11492, per la prima volta in un documento ufficiale, determina il concetto di
OSTEOPATIA
(disciplina scientifica che si colloca in ambito della salute e che agisce nel campo della
prevenzione, della tutela e del ripristino della salute della persona con un approccio manuale)
e di OSTEOPATA
(figura professionale che opera nel campo della salute e che, sulla base di conoscenze ottenute
attraverso un apprendimento formale o non formale, realizzato su modelli che fanno riferimento
alle direttive della Organizzazione Mondiale della Sanità, valuta in autonomia sulla persona la
presenza di disfunzione somatica, come definita dai principi osteopatici, ed effettua dei trattamenti
manuali necessari al suo superamento)
A seguito dell’interrogazione parlamentare del 18 marzo 2014, a firma dell’on. Binetti, il
sottosegretario del Ministero alla Sanità scrive che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel
campo delle attività riservate alle professioni sanitarie. E quindi, visto che la legge 4 esclude
tassativamente la propria applicabilità alle professioni sanitarie, nei fatti il parere del ministero
esclude la possibilità che la legge 4 regolamenti l’Osteopatia. Infatti la collegata norma UNI viene
prima sospesa e poi, il 3 aprile 2014, ritirata senza sostituzione.
Giova qui ricordare che in politica le parole hanno sempre il loro peso fondamentale. Infatti il
parere ministeriale non va inteso l’osteopatia è riservata alle esistenti professioni sanitarie come
taluni avrebbero erroneamente voluto interpretare, ma che le attività rientrano nel campo delle
attività riservate alle professioni sanitarie. Cioè che è indispensabile che venga istituita una nuova
professione sanitaria accanto alle altre già esistenti.
Cancellata la legge 4/2013 si torna al passato: nessuna norma riguarda l’Osteopatia. Tu esisti
ma non sei normato e non tu non esisti.
Contesto normativo
Pag. 2
La storia recente vede, nel marzo 2014, un intervento del Ministro Lorenzin che sottolinea
necessario il riconoscimento della professionalità della categoria degli osteopati, indica come il
livello didattico raggiunto da alcune scuole sia pari a standard di livello europeo, annuncia che le
sue intenzioni sono di cominciare un lavoro istruttorio e di confronto con le principali
rappresentanze della professione di osteopata per una proposta normativa che istituisca in Italia la
professione di osteopata, dichiara di voler garantire la dovuta dignità professionale ai numerosi
operatori del settore, costretti a operare confrontandosi con un assetto normativo alquanto
incerto.
Per questo motivo al DDL 1324 del 21 febbraio 2014 vengono presentati alcuni emendamenti
che si prefiggono di stabilire le norme in merito alla professione di Osteopata, alla sua formazione
ed all’eventuale riconoscimento del pregresso. Il DDL c.d. Lorenzin, dal nome del ministro primo
firmatario, è in realtà un decreto omnibus occupandosi di Deleghe al Governo in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli
alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di
tutela della salute umana e di benessere animale. Gli emendamenti, datati 31 luglio 2014,
servirebbero a regolamentare tutta la professione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di
vista della formazione. Al momento il DDL Lorenzin si trova fermo in commissione bilancio, avendo
previsto impegni di spesa che sono in attesa di approvazione.
Alla fine di luglio 2014, l’onorevole Binetti presenta la proposta di legge 2518 denominata
istituzione della figura professionale dell’osteopata, che regolamenta la professione e prevede il
riconoscimento di tutto il pregresso (giova qui solo accennare che la differenza tra Disegno di
Legge – presentato da un membro del governo – e Proposta di Legge – presentato da un membro
del Parlamento – è, appunto, solo nella figura che presenta). La PDL Binetti è stata assegnata a una
commissione a settembre 2014, senza successive modifiche.
Al momento della redazione del presente, la situazione non è ancora modificata: Tu esisti ma
non sei normato e non tu non esisti. Lasciando, nei fatti, l’Osteopatia in un limbo normativo: molto
interesse da parte delle istituzioni, nessun riconoscimento effettivo.
L’Osteopatia non è attualmente, quindi, una professione legalmente riconosciuta in Italia, il
corso di Osteopatia, organizzato da qualsiasi Scuola privata di Osteopatia, non è abilitato a
rilasciare alcun titolo avente valore legale o abilitare all’esercizio di una professione. Tutto ciò
debitamente premesso, ciò che valuta la Scuola di Osteopatia è fondamentalmente la
preparazione che offre.
Contesto normativo
Pag. 3
Tra gli obiettivi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 è fondamentale quello della
possibilità di utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l’accesso al mercato del lavoro e delle
professioni regolate in tutti i paesi sottoscrittori. Con la Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio
1998 i Ministri delle Università di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, armonizzando
l’architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa hanno affermato l’importanza della
creazione di uno spazio aperto dell’istruzione superiore, attraverso la rimozione delle barriere e lo
sviluppo di un quadro per l’insegnamento e l’apprendimento che rafforzi la mobilità ed una sempre
più stretta cooperazione. Si è creato un sistema armonizzato con due cicli universitari principali,
uno di primo e uno di secondo livello, riconosciuti ai fini dell’equiparazione e dell’equivalenza in
ambito internazionale, soprattutto per il tramite dei crediti denominati ECTS. E, infine, con la
Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, i Ministri di quarantasette paesi hanno ribadito
quanto già nella Dichiarazione della Sorbona con l’obiettivo della promozione della mobilità
mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione. E nello specifico,
per le professioni sanitarie, la direttiva 2005/36/CE prevede l’armonizzazione dei requisiti minimi
di formazione e il c.d. riconoscimento automatico dei titoli. Ogni stato membro deve subordinare
l’accesso e l’esercizio delle attività professionali suddette al possesso di un titolo di studio di
formazione che garantisce che l’interessato ha acquisito, nel corso di tutta la sua formazione, le
conoscenze e le competenze individuate dalla direttiva. Ogni Stato membro deve riconoscere i
titoli stranieri conformi alle condizioni minime di formazione ed attribuire loro, ai fini dell’accesso
alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di
formazione che esso rilascia (sistema a riconoscimento automatico).
Il C.S.O.T. è arrivato alla fase finale per le procedure di accreditamento presso una Università
inglese di prestigio, facoltà di Osteopatia; sarà quindi l’unica scuola a Roma e nel Lazio che rilascia
ai propri studenti:
- il BSc - Bachelor of Science (Hons) in Osteopathic Studies (Non-Practising), a conclusione
del primo quadriennio e previa presentazione di tesi;
- il MSc - Master of Science in Osteopathy, alla fine dell’intero ciclo di studi, previa
presentazione di tesi finale.
- il D.O. - Diploma di Osteopatia, successivamente alla discussione di una tesi di fine studi e al
superamento dell’esame nazionale, che consente l’iscrizione al ROI.
Il Bachelor of Science in Osteopathic Studies e il Master of Science in Osteopathy daranno la
possibilità di iscrizione diretta al GoSC (Albo Professionale Inglese) e sono entrambi titoli
accademici i cui crediti sono validi in tutta Europa.
Contesto normativo
Pag. 4