DOCUMENTI. Leggi la sentenza della Corte dei Conti

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DOCUMENTI. Leggi la sentenza della Corte dei Conti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
composta dai Magistrati:
dott. Luciano Pagliaro
Presidente
dott. Guido Petrigni
Consigliere rel.
dott. Roberto Rizzi
Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
Sentenza 2926/2011
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 55280 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore Regionale nei confronti di:
ACIERNO Alberto, nato a Palermo, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Wolleb
con studio in Palermo.
Uditi, nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011, il relatore dott. Guido Petrigni, il pubblico
ministero, nella persona nella persona del vice procuratore
generale, dr. Salvatore
Chiazzese e l’avv. Alberto Wolleb per il convenuto.
Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.
FATTO
La Procura regionale ha svolto una mirata istruttoria, finalizzata ad accertare la
sussistenza di danno erariale in ordine a spese ingiustificate ed assunzioni illegittime
segnalate nella gestione della Fondazione Federico II con sede in Palermo (Decreto Pres.
Reg. 45/21.L del 14 agosto 1997).
Assume l’organo che procede di aver delegato il Comando del Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza per l’espletamento di indagini intese a verificare il corretto utilizzo
di denaro pubblico negli esercizi finanziari 2006 e 2007 da parte della Fondazione, con
particolare riferimento alle spese sostenute dal Direttore generale Alberto Acierno per la
utilizzazione di carte di credito aziendale, alle assunzioni effettuate ed alla gestione del
servizio di biglietteria.
Gli esiti degli accertamenti sono stati compendiati in una relazione della Guardia di
Finanza con la quale si offrivano, come rievocati nel libello introduttivo del giudizio, i
seguenti elementi di informazione.
a)
Utilizzazione della carta di credito aziendale American Express n. 3746-
742169-81019.
Dall’esame degli estratti conto della suddetta carta (recante il nome, quale utilizzatore, di
Acierno Alberto, direttore generale della Fondazione) in relazione alle operazioni effettuate
dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, sono emerse spese non riconducibili ad attività
istituzionali, in violazione del principio secondo cui l’utilizzo di denaro pubblico va
giustificato e rendicontato.
Per tali spese, assume la Procura, non esiste agli atti della
Fondazione alcuna documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale.
Nella tabella A, che segue, sono indicate le indebite spese, costituenti danno erariale,
nella misura di € 35.621,53.
Tabella A
Data
Ogg.Spesa/Eventuale Esercizio Comm.le
abbonamenti tv satellitari
Importo
21.12.07
SKY – Pagamenti Canoni Scaduti Milano
€ 748,14
22.06.07
SKY Italia srl Roma
€ 64,00
20.07.07
SKY Italia srl Roma
€114,00
23.08.07
SKY Italia srl Roma
€ 102,00
21.09.07
SKY Italia srl Roma
€ 173,00
18.10.07
SKY Italia srl Roma
€ 109,00
22.11.07
SKY Italia srl Roma
€ 152,00
Elettrodomestici, hi fi, telefonia
e informatica
30.12.06
“Il Telefonino TIM” Cinisi Elettrodomestici vari
€ 618,00
27.02.07
“Take off Multitronics di Fiumicino Elettrodomestici vari
€ 357,99
03.04.07
“Take off Multitronics di Fiumicino Elettrodomestici vari
€ 51,88
09.07.07
“Li Vorsi di Palermo” Elettrodomestici vari
€ 1.291,90
14.07.07
“Center Gross Euronics di Palermo” Elettrodomestici vari € 1.155,40
19.09.07
“Center Gross Euronics di Palermo” Elettrodomestici vari € 590,80
24.09.07
“Apple Sales Iinternational – prodotti internet
€ 798,00
26.09.07
“Li Vorsi di Palermo” Elettrodomestici vari
€ 502,00
pedaggi autostradali
31.12.06
“Pedaggi Telepass Family Roma” – pedaggio stradale[1] € 58,52
[1]
soggiorno alle Maldive
06.01.07
“Olhuveli Beach R. & S.P.A. S. Malè Atoll Hotel” Maldive
€ 4.682,60
07.01.07
“Alpha MVKB Maldives Malè” – prodotti artistici ed € 96,37
artigianali
07.01.07
“Islanders Maldives Hulhule” – prodotti artistici ed € 151,54
artigianali
07.01.07
“Islanders Maldives Hulhule” – prodotti artistici ed € 275,89
artigianali
07.01.07
“Olhuveli Beach R. & S.P.A. S. Malè Atoll Hotel” Maldive
€ 484,91
07.01.07
“Telenor Satellite Servic 0000 Bethhesda – Telecom.ni”
€ 4,69
07.01.07
“Telenor Satellite Servic 0000 Bethhesda – Telecom.ni”
€ 4,69
07.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 91,89
07.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 91,89
07.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 91,89
07.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 91,89
10.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 1.233,31
10.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 955,31
10.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 955,31
10.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 955,31
10.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”
€ 955,31
10.01.07
“Expedia Travel” prodotti internet biglietti aerei
€ 1.302,24
10.01.07
“Expedia Travel” prodotti internet biglietti aerei
€ 960,46
altri biglietti aerei
22.01.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”[2][2]
€ 1.269,65
17.03.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”[3][3]
€ 528,59
17.03.07
“Alitalia – Vendita Biglietteria”[4][4]
€ 568,59
08.11.07
Wind Jet Catania Servizio Aereo Internaz.Le
€ 129,35
08.11.07
Wind Jet Catania Servizio Aereo Internaz.Le
€ 306,70
27.11.07
Lastminute.Com Prodotti Internet
€ 36,84
03.12.07
Ag Viaggi Lastminute Travelprice Milano
€ 45,00
duty free
08.01.07
“Dufry Store Linate Aeroporto”
€ 139,30
soggiorno a Barcellona
02.04.07
2 Bis Galleria d’arte Barcellona
€ 228,00
02.04.07
Burberry Barcellona Spain Boutique
€ 210,00
02.04.07
Cereria Codina, Barcellona Artigianato Tipico
€ 156,00
02.04.07
Confeccion Trivan’s,Barcellona Boutique Uomo
€ 314,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€112,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 149,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 245,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 346,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 40,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 483,00
02.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 78,00
03.04.07
El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali
€ 420,35
soggiorno a Panarea
19.08.07
Albatros Panarea Supermercato
€ 392,00
19.08.07
Hotel Raya Panarea Hotel
€ 515,00
19.08.07
Stazione Di Servizio Agip Letizia Panarea Comp Petrol.
€ 414,00
20.08.07
Tesoriero Panarea Ristorante Conduzione Familiare
€ 198,00
21.08.07
Albatros Panarea Supermercato
€ 305,00
22.08.07
Albergo La Piazza Srl Panarea Hotel
€ 1.940,81
altri soggiorni e ristorazione in varie località
08.01.07
“Hotel Novotel di Milano”
€ 240,00
22.02.07
Bar Galleria Milano Night Club/Salotto
€ 167,00
22.02.07
Plaza Hotel Milano – soggiorno[5][5]
€ 355,00
09.03.07
Ristorante Antico Stabilimento Balneare di Mondello
€ 770,00
Servizi Enel
14.04.07
Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet
€ 375,25
14.04.07
Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet
€ 410,94
12.07.07
Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet
€ 499,03
24.09.07
Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet
€ 434,00
Mobili ed arredi vari
06.07.07
Excelsior Home Interiors Palermo Arred. Accessory Casa
€ 376,00
11.08.07
Antica Arte Ray Castelbuono Mobili
€ 580,00
abbigliamento ed accessori vari
01.10.07
Boggi Milano Fiumicino Abbigliamento
€ 199,00
01.10.07
Boggi Milano Fiumicino Abbigliamento
€ 827,00
apparecchi ed accessori fotografici
28.05.07
Angelo Randazzo Palermo
€ 546,00
TOTALE
€ 35.621,53
b)
Utilizzazione della carta di credito EGO n. 4858-0232-7557-4017,
intestata ad Acierno Alberto, il cui saldo veniva addebitato mensilmente sul conto
corrente acceso presso il CREDEM n. 010000001444 ed intestato alla Fondazione
Federico II.
Dalla lettura degli estratti conto della suddetta carta, in relazione alle operazioni effettuate
nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2007 ed il 30 giugno 2007, si sono evidenziate
spese prive di giustificazione non riconducibili ad attività istituzionali (trattasi,
prevalentemente, di spese per attività di gioco presso c.d. “Casino on line”, e, quindi, al di
fuori di ogni settore di attività della Fondazione).
Nella tabella B, di seguito riportata, vengono indicate le indebite spese, costituenti danno
erariale, nella misura di € 17.905,24.
Tabella B
Mese
descrizione operazioni
Importo in
€
Febbraio
multipurpose 18662918710
2.398,68
2007
“”””
www.
ask
ibs.com 2.911,04
casinolux.com
“”””
multipurpose 18662918710
“”””
totale mese
Marzo 2007
www.ask
-310,22
4.999,50
ibs.com 3.920,44
casinolux.com
“”””
www. ask ibs.com london,ukii
“”””
totale mese
Aprile2007
www.
1.075,46
4.995,90
ask
ibs.com 2.743,60
casinolux.com
“”””
www. ask ibs.com london,ukii
“”””
www. ask ibs.com england,ukii
187,22
Estanco boquera 24 barcellona
150,45
1.916,16
es
totale mese
4.997,43
Maggio 2007 www.
ask
ibs.com
casinolux.com
1.223,57
www. ask ibs.com london,ukii
1.578,01
www. ask ibs.com england,ukii
110,83
totale mese
TOTALE GENERALE
2.912,41
17.905,24
17.905,24
c) Assunzioni illecite, in quanto effettuate al di fuori delle competenze istituzionali
del direttore generale della Fondazione, in assenza di qualsivoglia delega da parte
del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo della Fondazione.
Nella tabella C, che segue, vengono indicate le illegittime assunzioni, con l’indicazione
della spesa sostenuta.
Tabella C
nominativo del dipendente compenso
compenso totale lordo
assunto
corrisposto
mensile lordo
d)
Uso di assegni
STASSI Giuseppe
€ 1.047,96
€ 8.287,27
ABBATE Maria Laura
€ 1.010,01
€ 2.232,85
e
prelievo
contante
dai
conti
BENIGNO Veronica
€ 1.021,58
€ 2.807,47
della
Fondazione,
privi
MONTALTI Maria Teodolinda
€
TRAPASSI Eugenia
€ 1.010,01
1.010,01
€ 2.267,18
€ 2.232,85
di
di
giustificazione.
Il
vaglio
della
documentazione
RIINA Viviana
€ 1.021,58
€ 2.174,95
contabilità/cassa
della
LA SCALA Maria Elena
€ 1.047,96
€ 6.679,05
Fondazione per
il
ROMANO Donatella
€ 998,44
TOTALE
periodo
€ 2.198,63
€ 28.880,25
gennaio/dicembre 2007, ha permesso di verificare la sussistenza di somme anticipate ad
Acierno Alberto dalla biglietteria, prive di qualsiasi rendicontazione o giustificazione.
Le somme sono state indicate nella tabella D, che segue, detratti gli importi spettanti al
Direttore generale quale compenso per le funzioni, pari ad € 15.600,00 mensili; di
conseguenza, dal totale di 220.175,71 devono essere detratti € 171.600,00, pari alle
retribuzioni per i mesi da gennaio a novembre 2007, con un residuale importo di €
48.575,71, costituente danno erariale.
Tabella D
Data
Descriz.operaz.
importo
17/01/200 Pagam.addeb.i ass-571 acierno
tot. mese
2.500,00
7
25/01/200 Pagam.addeb.i ass-701 acierno
15.600,00
7
totale gennaio
07/02/200 Pagam.addeb.i
7
18.100,00
esigenza
cassa 10.000,00
direzione
totale febbraio
01/03/200 Pagam.addeb.i
7
10.000,00
pag.ft.acierno 15.600,00
02/2007
29/03/200 Pagam.addeb.i ass-561 acierno
10.000,00
7
totale marzo
10/04/200 Pagam.addeb.i esig. Cassa
7
25.600,00
10.000,00
13/04/200 Pagam.addeb.i pag. ft.9
5.000,00
7
24/04/200 Pagam.addeb.i pag. ft. Acierno
10.000,00
7
30/04/200 giroconto acc.da biglietti.
6.000,00
7
totale aprile
31.000,00
17/05/200 Pagam.addeb.esig. cassa
8.000,00
7
29/05/200 Pagam.addeb.i prelev.pag.ft
10.000,00
7
totale maggio
18.000,00
17/06/200 Pagam.addeb.i esig. Cassa
5.000,00
7
22/06/200 Pagam.addeb.i
7
emol. 10.000,00
acc.su
ft.12 4.000,00
Giugno
29/06/200 Pagam.addeb.i
7
acc.su
acierno
totale giugno
05/07/200 pag.add.i
7
ass.620
ft14 5.000,00
acc.su
ft
14 7.000,00
aciernoo
25/07/200 Pagam.addeb.i
7
acc.su
acierno
13/07/200 Pagam.addeb.i
7
19.000,00
esig.cassa 3.000,00[6]
direttore
[6]
totale luglio
03/08/200 Pagam.addeb.i esig. Acc.su ft.14
15.000,00
25.000,00
7
29/08/200 Pagam.addeb.i esig. Acc.su ft.18
3.000,00
7
totale agosto
21/09/200 Pagam.ass.65599x ustica
28.000,00
3.000,00
7
totale settembre
3.000,00
08/10/200 Pagam.addeb.i
7
accon.
Su 4.000,00
ft.acierno
19/10/200 Pagam.addeb.i acc. su ft.acierno
3.000,00
7
26/10/200 Pagam.addeb.i pag.ft acierno
15.600,00
7
31/10/200 Pagam.add.i
7
esig.cassa
dir.gen 5.000,00
ass-596
totale ottobre
30/11/200
Pagam.addeb.i prelev. In conto
27.600,00
10.000,00
7
totale novembre
01/12/200 Pagam.addeb.i ass-599 acierno
10.000,00
3.000,00
7
01/12/200 Pagam.addeb.i ass-966 acierno
2.000,00
7
01/12/200 Pagam.addeb.i ass-600 acierno
7
9.875,71
e)
totale dicembre
14.875,71
TOTALE 2007
€ 220.175,71
Sanzioni amministrative ed interessi per tardivo pagamento di
contributi.
Nel periodo in cui l’odierno convenuto è stato
in carica, la Fondazione non ha
ottemperato, alle scadenze previste, al versamento dei contributi INPS relativi al 2007; la
qualcosa ha causato l’applicazione di sanzioni ed interessi per il tardivo versamento,
cagionando un danno erariale di € 15.629,12, indicato nella tabella di seguito riportata.
Tabella E
sanzioni
Interessi
TOTALE
€3.727,46
€11.901,66
€15.629,12
Secondo la ricostruzione fatta dalla Guardia di Finanza, sarebbe già riscontrabile un
danno erariale di € 146.611,85 a carico di Acierno Alberto, danno da questi arrecato
durante il periodo di svolgimento della carica istituzionale di Direttore generale della
Fondazione Federico II, dal 28 luglio 2006 al 30 novembre 2007.
Con invito a dedurre debitamente notificato in data 17 marzo 2009, veniva contestato al
predetto il danno patrimoniale come sopra quantificato, nonché il danno all’immagine della
pubblica amministrazione, quantificato, in via equitativa, in € 150.000,00, per il clamor fori
derivato dal risalto dato all'illecito nella stampa locale ed in interrogazioni parlamentari.
A seguito delle deduzioni difensive prodotte dal dott. Acierno e degli elementi offerti in
sede di audizione in merito agli addebiti oggetto di contestazione, ove è stato confermato
integralmente il contenuto delle deduzioni difensive, sono stati richiesti alla Guardia di
Finanza, con nota in data 12 maggio 2009, altri accertamenti il cui esito ha costituito
oggetto di relazione in data 26 maggio 2009.
In punto di diritto, la Procura ha ritenuto, certamente, sussistere la giurisdizione contabile
nei confronti di amministratori e dipendenti della Fondazione Federico II, istituita con legge
Reg. sic. 9 dicembre 1996 n. 44 in conformità all’ormai costante giurisprudenza della Corte
di Cassazione, secondo cui il criterio discretivo per l’incardinamento della giurisdizione
contabile è quello dell’interesse pubblico perseguito e del profilo oggettivo legato
all’utilizzo delle risorse collettive (Cass. 20132/2004). Secondo l’impostazione accusatoria,
nella fattispecie in esame, è facilmente riscontrabile un danno erariale patrimoniale pari ad
€ 102.102,48, corrispondente alle spese effettuate da Acierno Alberto attraverso
l’utilizzazione di carte di credito aziendali (American Express n. 3746 – 742169-81019 –
EGO n. 4858-0232-7557-4017) e di assegni o prelievi ingiustificati di contante dai conti
della Associazione.
L’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, esperita attraverso l’esame degli
estratti conto delle suddette carte di credito aziendale nell’arco temporale dicembre
2006/dicembre 2007, dimostrerebbe, secondo parte attrice, con assoluta evidenza la
sussistenza di spese per loro natura non riconducibili ad attività istituzionali dell’ente e,
comunque, assolutamente prive di pezze giustificative che consentano di potere riferire gli
esborsi all’espletamento delle funzioni svolte da Acierno Alberto.
Più in dettaglio, il danno erariale, in relazione all’utilizzo di tali carte ammonta ad €
35.621,53 per l’utilizzo della Carte American Express (sub a) ed ad € 17.905,24 per la
carta EGO (sub b).
Del pari, le somme prelevate in contante e anticipate ad Acierno dalla biglietteria dei siti
museali di Palazzo dei Normanni, previa detrazione delle somme a lui spettanti quale
compenso mensile, sono risultate prive di qualsiasi giustificazione o rendicontazione per
l’importo complessivo di € 48.575, 71 e costituiscono, di conseguenza, danno erariale
(sub d).
La Procura ha “colorato” come dolosa la condotta dell’odierno convenuto, attesa
l’intenzionale violazione degli obblighi di servizio, finalizzata a realizzare l’evento di danno
come conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita contestata.
L’organo che procede ha altresì illustrato le ragioni per le quali le giustificazioni addotte in
sede di controdeduzioni all’invito a dedurre appaiono prive di pregio, ricordando che
dall’esame della documentazione contabile, nessun credito vantava l’Acierno nei confronti
della Fondazione per i servizi svolti in occasione della organizzazione delle manifestazioni
per il 60° anniversario dell’ARS; al di fuori del compenso dovutogli per le funzioni di
direttore generale, nulla al predetto competeva.
Nella fattispecie sussiste, secondo la Procura, anche un danno all’immagine della
Fondazione Federico II, istituzione di particolare rilievo culturale e sociale per il suo
precipuo compito di valorizzare la tradizione politica e culturale della Sicilia, con iniziative
finalizzate a diffondere la conoscenza delle istituzioni siciliane (in particolare, l’Assemblea
regionale siciliana) e del patrimonio artistico e culturale dell’Isola.
L’immagine di tale importante Fondazione è stata compromessa dai comportamenti illeciti
contestati all’Acierno, che hanno trovato ampia eco, sia in numerosi articoli di stampa
(allegati agli atti del giudizio), sia in interrogazioni parlamentari.
Per tale posta di danno è stata operata una valutazione equitativa,determinata in €
150.000,00, secondo criteri oggettivi, connessa alla gravità dell'illecito commesso ed alle
modalità della sua perpetrazione; a criteri soggettivi, relativi alla collocazione che il
responsabile ha avuto nell'organizzazione amministrativa della Fondazione ed alla sua
capacità di rappresentarla; a criteri sociali, basati sulle capacità esponenziali della
Fondazione e sulla rilevanza delle funzioni ad essa intestate, oltre che sulla ampiezza
della diffusione e del risalto dato all'illecito.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione del danno erariale emersa in esito a
presunte illecite assunzioni di personale (sub c), e quanto alla contestazione di danno in
ordine alle sanzioni amministrative ed interessi per il tardivo pagamento di contributi (sub
e), la Procura non ha ritenuto di contestare alcunchè non ravvisando la sussistenza della
colpa grave.
Conclusivamente il dott. Acierno Alberto è stato convenuto in giudizio per risarcire il danno
complessivo di € 252.102,48 (€ 102.102,48: danno patrimoniale; € 150.000,00 danno
all’immagine), oltre rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti contestati, interessi
legali, sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza e sino al definitivo soddisfo, e
spese del presente giudizio.
Con memoria di costituzione depositata in data 5 giugno 2010, si è costituito in giudizio il
convenuto
Acierno
Alberto,
difeso
dall’avvocato
Alberto
Wolleb
deducendo,
preliminarmente, di aver operato in assenza di un Consiglio di Amministrazione, con la
conseguenza che non furono neppure adottate quelle fondamentali delibere attinenti al
bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e con l’ulteriore corollario che l’Ente
perse, per revoca, il contributo richiesto alla Regione per € 500.000,00; aggiungendo che,
in occasione del 60° anniversario della Regione, quest’ultima incaricava proprio la
Fondazione e individuava nel dott. Acierno la figura di consegnatario, figura tipica e
necessaria.
Con la precitata memoria difensiva, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione
della Corte dei Conti nel riflesso che i caratteri distintivi dell’Ente pubblico sono da
rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime
giuridico che li contraddistingue e nell’inserimento istituzionale, variamente atteggiato,
delle persone giuridiche pubbliche nella organizzazione della p.a. come organismi ausiliari
per il raggiungimento di finalità di interesse generale.
Secondo tali principi, assume la difesa, la Fondazione è un ente di diritto privato e
nessuna legge o provvedimento amministrativo fondato su legge ha attribuito la
personalità giuridica di diritto pubblico.
2.
Sugli aspetti finanziari, ha osservato che un’attenta analisi del Bilancio
della Fondazione evidenzia che la Fondazione negli anni 2006 e 2007 ha finanziato la sua
attività prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, con mezzi propri e ciò implica che
non è presente uno degli indici rivelatori della pubblicità della Fondazione, ossia quello
attinente alla natura (preminente) delle risorse utilizzate.
3.
Sui controlli della Fondazione, ha precisato che la gestione della stessa
non è soggetta a controllo diretto da parte dei pubblici poteri, in disparte la considerazione
che mai, dalla sua costituzione, la Fondazione è stata oggetto di controlli o verifiche da
parte dei pubblici poteri.
4.
Sulla esistenza di un rapporto di servizio, ha ricordato che, attesa la
natura del rapporto di lavoro, tra lo stesso e la Fondazione, non sussiste relazione. Le
prestazioni venivano rese, infatti, nell’ambito di attività squisitamente imprenditoriali e
commerciali della Fondazione come risulta dalla natura delle attività svolte.
5.
Richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità
In considerazione del fatto che pende giudizio penale per i medesimi fatti, induce a
ritenere necessario o quantomeno utile sospendere il giudizio quantomeno in attesa della
fine delle indagini da parte della Procura della Repubblica e conseguente deposito della
documentazione costituente l’impianto accusatorio, e sua piena conoscenza.
Nel merito, viene contestata la valenza probatoria delle risultanze come offerte dalla
Guardia di Finanza e, in ogni caso, si sostiene che il giudizio non può prescindere da una
consulenza tecnica, che, in contradditorio, acquisisca la documentazione contabile
relativa a tutte le voci di spesa contestate e la confronti con le risultanze dei libri della
Fondazione, ed in primo luogo del Libro Giornale, e ricostruisca i rapporti con il dott.
Acierno.
Per quanto concerne, le spese di carattere personale sostenute con le carte di credito
della Fondazione e l’asserita mancata restituzione del denaro, la difesa ha messo
l’accento sulle compensazioni effettuate.
Ha rilevato che il convenuto ha sì usato le carte di credito per uso personale, ma ciò non
ha comportato alcuna sottrazione di denaro in quanto periodicamente lo stesso
analizzava, unitamente alla dott.ssa Razete, gli estratti conto delle due carte,
conteggiando le spese per fini privati con esse sostenute facendole decurtare dal
compenso mensile dovutogli dalla Fondazione.
Tale circostanza è , secondo la difesa, agevolmente evincibile dal Libro Giornale.
Prova inconfutabile potrebbe trarsi dagli estratti conto delle carte di credito American
Express che riportavano le annotazioni fatte a mano personalmente dall’Acierno, per
distinguere le spese personali da quelle pertinenti alla Fondazione, suggellate con la sigla
della Razete. Tali estratti, però, non sarebbero più presenti in contabilità.
La difesa ha poi messo in luce talune discrasie tra i duplicati degli estratti conto della
American Express e le risultanze dei mastrini di sottoconto su cui sono stati fondati i
conteggi.
La prassi della compensazione può essere asseverata in giudizio attraverso le deposizioni
testimoniali dei Sigg. D’Ippolito Giuseppe e Cusumano Salvatore, i quali hanno reso già
dichiarazioni testimoniali nell’ambito del parallelo giudizio penale. Per quanto afferisce le
spese contestate ma di spettanza della Fondazione, la difesa ha osservato come vengano
inserite nell’atto di citazione spese di natura istituzionale che nulla hanno a che vedere con
la vita privata del dott. Acierno; peraltro lo svolgersi in quei giorni delle fiere del turismo,
già costituisce un dato sufficiente ad escludere, in assenza di maggiori dettagli, che si sia
trattato di spese non istituzionali, ritenendo più che legittima la partecipazione della
Fondazione a tali manifestazioni.
Sull’accusa relativa ai pretesi prelievi ingiustificati di denaro dalle casse dell’Ente, la difesa
del dott. Acierno ha dedotto che l’accusa mossa è generica, in quanto la contestazione
muove dalla contabilità della Fondazione e dalle dichiarazioni della sua responsabile.
Ha aggiunto la difesa che le fatture dell’Acierno esistenti alla Fondazione non sono quelle
redatte di suo pugno bensì delle copie maldestramente contraffatte.
Ha, infine, messo in risalto che somme gli furono dovute dalla Fondazione per la gravosa
attività svolta nella qualità di consegnatario.
Peraltro, che la documentazione contabile sia carente si evince dal fatto che, solo con
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2007, ci si accorge del preteso ingente
debito di Acierno, mentre lo stesso organo di controllo dell’Ente, negli ultimi mesi del 2007
e nei primi del 2008, non rilevava alcuna anomalia.
La difesa ha poi messo in risalto le contraddizioni in cui sarebbe caduta la dott.ssa Razete,
che avrebbe riferito di aver fatto stornare la fattura del luglio 2007, relativa al compenso
per l’attività di consegnatario svolta dall’Acierno con la nota di credito del 25 ottobre 2007
in quanto le fu detto dal Presidente che nessun compenso ulteriore era dovuto al Direttore
generale (dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini delegate
dalla Procura della Corte dei Conti), quando poi, sentita in altra occasione (dichiarazioni
rese nell’ambito del procedimento penale), ha dichiarato che “ attorno ai primi giorni del
mese di dicembre il Presidente Miccichè è venuto presso questi uffici e , in tale
circostanza, gli ho mostrato le fatture sopra indicate: Egli le ha trattenute dicendomi che
non avrei dovuto assumerle agli atti della contabilità”.
Non si intuisce, secondo la difesa, come la Razete abbia potuto stornare ad Ottobre una
fattura per un compenso che solo a dicembre le fu detto non essere dovuto, o togliere
dalla contabilità somme che già risultavano registrate.
Inoltre le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Razete volte a negare la spettanza di
qualsivoglia compenso in favore dell’Acierno sono in netto contrasto con la fattura pro
forma n. 5/sa del 17 luglio 2007, emessa dalla Fondazione nei confronti dell’Ars in
relazione ai servizi prestati con il proprio personale, dalla quale emerge il riconoscimento
di un compenso extra al Direttore Generale per la presa in consegna delle opere d’arte,
pur senza riportarne l’importo stabilito.
Secondo la prospettazione defensionale, la lacunosità della documentazione probatoria
emerge altresì da diverse circostanze, e precisamente: per i servizi resi in occasione delle
celebrazioni in argomento la Fondazione ha ricevuto in bilancio un corrispettivo di circa €
25.000,00, sebbene abbia fatturato costi per circa € 177.000,00 e ne abbia sostenuti in
misura imprecisata ma certamente superiore al corrispettivo percepito; la qualcosa è
indice della imprecisione della contabilità dell’Ente laddove non è dato neppure conoscere
l’esatto ammontare dei costi sostenuti (e delle relative causali) in occasione della
organizzazione delle manifestazioni per il 60^ anniversario dell’Ars .
Sul danno all’immagine, la difesa ha osservato che mancano del tutto i presupposti per
riconoscere il risarcimento per il danno all’immagine presuntivamente patito dalla
Fondazione.
Conclusivamente viene chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione; in subordine
che sia sospeso il giudizio; nel merito che siano dichiarate infondate in fatto e in diritto le
domande avanzate dal Procuratore; in via istruttoria che sia disposta consulenza tecnica
d’ufficio, affinchè acquisisca tutta la documentazione contabile della Fondazione; sia
ammessa prova per testi dell’Architetto Giuseppe D’Ippolito e Salvatore Cusumano
nonché del dott. Marco Giacalone secondi gli articolati di prova specificati nella memoria di
costituzione;
che la domanda attrice sia dichiarata inammissibile o infondata e, in via subordinata,
venga determinata la sanzione pecuniaria nella misura minima.
Con ordinanza n. 260/2010, in accoglimento parziale della domanda del convenuto tesa
alla sospensione del giudizio nella prospettata necessità, ai fini di una compiuta difesa, di
acquisizione di tutti gli elementi coperti dal segreto istruttorio nell’ambito del parallelo
giudizio penale, questo collegio disponeva la sospensione del giudizio.
Con atto di riassunzione depositato in data 22 luglio 2010, l’organo requirente, nel dar
contezza del fatto che la Procura della Repubblica, con informativa datata 5 luglio 2010,
ha comunicato di avere richiesto il rinvio a giudizio di Acierno Alberto per i medesimi fatti
oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, nonché per altro indebito
( per il quale pende altra indagine da parte della Procura contabile) ha formulato istanza
per la riassunzione del giudizio, confermando la richiesta di condanna già formulata con
l’atto introduttivo del giudizio.
Il convenuto, in data 2 marzo 2011, ha prodotto ulteriore memoria per contestare l’impianto
accusatorio, e precisamente.
Ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ribadendo che mai la Fondazione,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, ha usufruito di sovvenzioni o
finanziamenti (specificamente non ha ricevuto alcun contributo di € 500.000,00);
l’esame dei bilanci della Fondazione esclude che siano interessate risorse di
provenienza pubblica; la stessa relazione dei Sindaci all’esercizio del 2007 evidenziava
che la causa principale della perdita era determinata dalla revoca del contributo di €
500.000,00, previsto per l’anno 2007, di cui alla lettera H (legge finanziaria), causata
dalla mancata approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; la Fondazione non
ha mai subito alcun controllo da parte della Regione, dall’Assemblea o dai pubblici
poteri.
Ha poi aggiunto la difesa che, successivamente ai fatti per cui è causa, e specificamente
nel 2009, lo Statuto della Fondazione è stato modificato all’art. 3 e all’art. 8, inserendo la
previsione, prima mancante, di operare quale Ente strumentale o concessionario di servizi
in house del suo fondatore e della Regione Sicilana (Art. 3); ed ancora per le attività in
house la Regione Siciliana esercita un controllo sulla gestione analogo a quello esercitato
sui propri servizi, attraverso un Comitato costitutivo con decreto che ne regolamenta la
composizione ed il funzionamento.
In altre parole solo nel 2009, i consulenti della Fondazione si sono resi conto della natura
privatistica della Fondazione stessa, tra l’altro per l’assoluta assenza di controlli pubblici, e
così hanno previsto le nuove clausole statutarie.
La difesa ha poi sviluppato un articolato ragionamento per mettere in luce l’ illegittimità
dell’affidamento diretto della Fondazione.
A mente del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) non è più possibile la gestione
indiretta tramite affidamento diretto; da ciò ne deriva che l’affidamento in house oggi non è
più legittimo.
Ne consegue che l’intera fattispecie deve essere rivista alla luce di quanto illustrato, in
quanto la illegittimità dell’affidamento della Fondazione, fa cadere quei presupposti e
proposti come impliciti dalla Procura, relativi alla natura pubblica della Fondazione.
Secondo la difesa, pertanto, esclusa la natura pubblica, la questione potrebbe ridursi ad
un rapporto di concessione, rispetto alla quale, il concessionario risponde nei limiti della
natura pubblica dei proventi.
La difesa, nel merito, ha poi mosso precise contestazioni all’impianto accusatorio e
precisamente:
- ha osservato che la Guardia di Finanza ha permesso che le prove venissero inquinate
dalla Ragioneria della Fondazione;
- che le spese di carattere personale sostenute dal Dott. Acierno con le carte di credito
non hanno comportato alcuna sottrazione di denaro dalle casse dell’ente, in quanto
puntualmente decurtate dallo stipendio mensile: ciò, oltre a risultare dalle dichiarazioni
rese dai sigg. D’Ippolito Giuseppe e Cusumano Salvatore, rese nell’ambito del giudizio
penale, risulta dal fatto che solo ed esclusivamente a seguito dell’eliminazione avvenuta
nel dicembre 2007, dopo le dimissioni del Direttore Generale, delle due fatture del luglio e
del novembre 2007 presentate dall’Acierno alla Fondazione per i servizi resi nell’ambito
del 60 anniversario della Nascita della Ars, la posizione dello stesso convenuto, nei
confronti dell’Ente, è divenuta debitoria.
All’odierna udienza dibattimentale le parti intervenute hanno dispiegato ampiamente le
ragioni poste a fondamento delle posizioni compendiate negli atti scritti.
\E[s \E[202s D I R I T T O
In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dalla difesa circa un
presunto difetto di giurisdizione di quest’organo giudicante adito.
L’eccezione, pur pregevole ed articolata, è da respingere.
Com’è noto “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è,
infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che ben può essere un privato o un ente
pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, in un ambito
interpretativo che si può ormai considerare “consolidato”: infatti, “rientra nella giurisdizione
della Corte dei conti il giudizio di responsabilità amministrativa, per danno erariale, in
relazione a fatti commessi da un amministratore di ente, ancorchè privato, destinatario di
contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati”
(l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n.19667/2003 è stato poi
ampiamente confermato, con sentenze recenti (n.4511/2006). Secondo la giurisprudenza
consolidata delle Sezioni unite per radicare la giurisdizione della Corte dei conti fissata
dagli art. 103 Cost., 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 1, 4° comma, l. 14 gennaio 1994, n.
20, non deve più aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il danaro pubblico
(che può essere anche un privato o un ente pubblico), bensì alla natura del danno e degli
scopi perseguiti (Cassaz. 20132/ 2004 ; Cass., sez. un., 23 settembre 2009, n. 20434;
sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032). La qualcosa in considerazione della maggiore
frequenza con cui viene affidata a soggetti privati la realizzazione di finalità un tempo
ritenute di pertinenza esclusiva degli organi pubblici (Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n.
519).
Da alcuni anni infatti il giudice contabile ha rivendicato la propria giurisdizione anche nei
confronti di soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, ma legati alla stessa da un
rapporto di servizio, configurabile ogniqualvolta una persona fisica, o anche giuridica,
venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato
organizzativo pubblico e venga investita, in modo continuativo, di un'attività retta da regole
proprie dell'azione amministrativa, di tal guisa dall’ essere compartecipe dell'attività
amministrativa stessa.
Ad integrare il predetto rapporto sembra dunque essere sufficiente - secondo
orientamento ormai costante delle Sezioni unite l'esistenza di una relazione funzionale che
implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo
conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta
gestione di tali beni.
Ciò premesso valgano le seguenti considerazioni.
Con L.R. n. 44 del 9 dicembre 1996, recita l’art. 1 “ Al fine della più ampia conoscenza e
della diffusione dell’attività degli organi istituzionali della Regione e dell’Assemblea in
particolare, dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli
articoli 12 14 del codice civile, l’istituzione di una fondazione denominata “ Federico II.
Certamente pubblici sono i fini.
La legge evocata poi,all’art.5 prevede che la Regione concorre alla formazione del
patrimonio mediante l’assegnazione di una somma iniziale di lire 2000 milioni per l’anno
1996 e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese gestione di lire 500 milioni a
decorrere dal 1997.
Ora, sul punto relativo al contributo pubblico erogato di 2000 milioni di lire non v’’è stata
alcuna contestazione.
Ciò non è certo sufficiente per superare l’obiezione difensiva secondo cui il contributo
annuo previsto dalla legge in realtà non sarebbe stato poi erogato.
In realtà i dubbi sono stati sollevati, esclusivamente sul contributo erogato (rectius, non)
nel 2007.
Altra circostanza che comprova la natura pubblica della fondazione o comunque
dell’utilizzo di denaro pubblico si coglie non tanto nell’attestazione che si ricava dal sito
Internet relativo (secondo cui la Fondazione Federico II è ente di diritto pubblico), bensì
nel disposto di cui all’art. 6 della citata legge istitutiva, ove è espressamente indicato che,
in caso di cessazione dell’attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà
devoluto alla Regione.
La circostanza che lo statuto della Fondazione è stato modificato soltanto nel 2009 non ha
nessuna rilevanza, come esattamente indicato dal PM in udienza, atteso che l’impianto
normativo è il medesimo del precedente.
Le considerazioni che precedono consentono di considerare assorbite le altre deduzioni
svolte sui controlli cui era sottoposta la Fondazione e sull’asserita illegittimità
dell’affidamento diretto alla Fondazione.
La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è respinta atteso che gli elementi offerti dal PM
consentono di ricostruire i rapporti tra l’Acierno e la Fondazione e di delineare agevolmente il
danno erariale da lui recato.
Del pari va respinta la richiesta formulata in via istruttoria di procedere alla ammissione della prova
per testi dell’architetto Giuseppe D’Ippolito, del dott. Salvatore Cusumano e del dott. Marco
Giacalone.
Orbene, la previsione di cui all'art. 15 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui la Corte
dei conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che
crederà del caso...", trova applicazione ove si tratti di acquisire prove o mezzi di prova da
formare in giudizio e in occasione di esso (prove costituende), mediante operazioni che
vengono compiute dal giudice per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione.
Si rileva, però, che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto
conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.
Ebbene, la richiesta di ammissione per testi mirerebbe ad attestare, da parte dell’architetto
D’Ippolito, che:
1.
l’Acierno consegnava periodicamente gli estratti conto delle carte di credito
utilizzate anche per spese di carattere personale e le affidava alla d.ssa Razete
che le decurtava dagli emolumenti dovuti per contratto all’Acierno;
2.
le carte venivano utilizzate anche per pagare i biglietti aerei e i soggiorni di
dipendenti e consulenti (Tuttobene David e Bruno Valentina);
3.
che, all’atto delle dimissioni, del direttore generale, la Razete riconosceva un
credito.
Da parte del dott. Cusumano, che fu accordato al dott. Acierno un compenso extra per
l’attività svolta dallo stesso in qualità di consegnatario delle opere d’arte esposte in
occasione delle celebrazioni del 60° anniversario dell’Ars da versare in due soluzioni; che
le fatture furono regolarmente inserite in contabilità e poi tolte.
Da parte del dott. Marco Giacalone che i programmi della Fondazione non consentono di
apportare modifiche dall’esterno e che gli era stato impedito di svolgere verifiche sul
computer della d.ssa Razete.
Il Collegio ritiene in proposito che le prospettate richieste di escussione siano irrilevanti ai fini della
decisioni richieste.
Quanto all’escussione del teste D’Ippolito, segretario dell’Acierno,
si osserva che la d.ssa Razete, nelle sue dichiarazioni rese ex art. 351 cpp, verbale
redatto in data 27 magio 2009, escussa quale persona informata sui fatti, non contesta l’
anomalo utilizzo delle carte di credito e le compensazioni dovute, bensì la mancata
restituzione del denaro.
Circa il credito presunto riconosciuto e le fatture esibite dall’Acierno dapprima inserite in
contabilità e poi stornate, come meglio sarà esposto, si riferiscono a fatture per prestazioni
rese (attività di consegnatario) per la quale non era stata prevista alcuna altra pattuizione
oltre quella già prevista con lo stipendio mensile.
Poi, sulle missioni rese da dipendenti o consulenti, si tratta di elementi presi già in
considerazione dall’organo inquirente; ciò che è contestato è l’utilizzo di carte di credito o
prelievo di contante privo delle relative pezze giustificative.
Il dott. Cusumano Salvatore (commercialista e consulente fiscale ed amministrativo sia del
dott. Acierno che della Fondazione), del pari, dovrebbe confermare la previsione di un
compenso extra, compenso che non risulta pattuito in alcun modo.
La dichiarazione dell’ultimo teste dovrebbe attestare che nessuna modifica dei programmi
della Fondazione è possibile dall’esterno; tale dichiarazione, ai fini che ne occupa, appare
chiaramente non conducente; come non conducente appare l’asserito rifiuto opposto dalla
Razete ad operare verifiche sul computer a lei in uso.
In conseguenza, va disattesa la richiesta di procedere all’escussione dei testi sopra
calendati.
Esauriti gli aspetti preliminari di rito e di merito, il Collegio deve darsi carico ora di valutare
la sussistenza degli elementi imprescindibili perchè possa predicarsi la responsabilità
amministrativo-contabile, ai sensi del T.U. n. 1214 del 1934, della L. n.2440 del 1923 e del
T.U. n. 3 del 1957: un danno, economicamente valutabile, prodotto nella sfera patrimoniale
erariale dell'ente pubblico, indefettibile e prioritario presupposto di ogni responsabilità
amministrativa; la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta
imputabile ai soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive
funzioni e posta in essere in violazione di obblighi di servizio, un comportamento doloso o
di colpa grave addebitabile a soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto
di impiego o di servizio.
Ritiene questo Giudicante che sussistano nella vicenda, oggetto del giudizio, tutti i
presupposti per l’affermazione della responsabilità del convenuto, come ipotizzato nell’atto
di citazione.
In primis, si osserva che il danno erariale arrecato è scaturito, come chiaramente indicato
nell’atto introduttivo, dall’utilizzo indebito delle carte di credito aziendale nell’arco
temporale dicembre 2006/dicembre 2007.
Risulta per tabulas che l’odierno convenuto, direttore generale della Fondazione, in
relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, ha operato
spese non riconducibili ad attività istituzionali, in spregio totale di qualunque principio
secondo cui l’utilizzo di denaro pubblico va giustificato e rendicontato.
Basta dare una rapida scorsa alle voci di spesa indicate nei prospetti riepilogativi, per
intuire come nulla afferiscano, a titolo esemplificativo, tra le tante, spese per abbonamenti
SKY ovvero per attività di gioco presso il “Casinò on line”.
Si tratta, all’evidenza di spese prive di documentazione in grado di giustificarne il fine
istituzionale.
Certamente danno erariale sussiste, come indicato dal PM, nell’utilizzo della carta di
credito aziendale American Express n. 3746-742169-81019, così come nell’utilizzo della
carta di credito Ego n . 4858-0232-7557-4017, entrambe intestate ( o in uso) all’Acierno
Alberto per un importo di € 53.526,77 (€ 35.621,52 + € 17.905,24).
Del pari costituisce danno erariale l’uso di assegni e il prelievo di contante dai conti della
Fondazione, privi di giustificazione alcuna.
Le somme indicate nella tabella D, indicata nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio,
sono apparse prive della benché minima pezza giustificativa.
La prospettazione difensiva, ampia e meritevole della massima considerazione, non appare, però,
persuasiva per varie considerazioni.
In primo luogo le considerazioni svolte sulla presunta invalidità delle procedure di acquisizione
degli atti in questa sede non hanno alcuna rilevanza.
Le accuse rivolte agli operatori della Guardia di Finanza per aver (secondo il convenuto) violato le
disposizioni interne alle modalità operative del Reparto non meritano alcuna considerazione.
Non si contestano in questa sede né presunte o posticcie falsificazioni di fatture né si valutano gli
asseriti inquinamenti di prove.
Più semplicemente si contesta all’Acierno l’utilizzo indebito della carte di credito e la fruizione di
assegni o contante senza alcuna giustificazione.
Occorre allora esaminare in concreto le spese ritenute illegittime, prive di pezza di appoggio, e le
presunte discrasie segnalate.
Orbene, come già segnalato, dall’esame degli estratti conto della suddetta carta (recante il
nominativo, quale utilizzatore, di Acierno Alberto, direttore generale della Fondazione) in
relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, sono
emerse spese non riconducibili ad attività istituzionali, in violazione del principio secondo
cui l’utilizzo di denaro pubblico va giustificato e rendicontato.
Per tali spese, assume la Procura ha assunto che non esiste agli atti della Fondazione
alcuna documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale.
Le indebite spese, costituenti danno erariale, nell’utilizzo della carta di credito aziendale
American Express n. 3746-742169-81019, sono state indicate nella misura di € 35.621,53.
Si tratta, tra l’altro, di spese per abbonamenti alla Tv satellitare, per l’acquisto di
elettrodomestici, soggiorni vari (Barcellona, Panarea, Milano), acquisti di mobili.
Ebbene il convenuto, con riguardo all’uso ritenuto indebito dalla Procura, delle carte di
credito, ha assunto nel tempo una chiara linea difensiva.
Inizialmente, fuori dal processo (stando alle dichiarazioni rese a mezzo stampa, come
virgolettate) ha parlato ( rectius, avrebbe parlato) di clonazione delle carte.
In seguito (unica linea difensiva che rileva e di cui occorre tener conto nel processo che ne
occupa) ha rappresentato che talune spese erano private, ma gli importi relativi venivano
poi defalcati dagli emolumenti (a lui dovuti); altre, viceversa, erano legittimamente fatte
nell’interesse esclusivo della Fondazione.
Ora, dalla disamina della documentazione prodotta dalla Procura emerge chiaramente che
le spese addebitate risultano prive di pezze di appoggio.
Con riguardo alla prassi della compensazione e alle restituzioni del denaro, risulta,
contrariamente a quanto indicato dall’Acierno, che nessuna prassi né prima né dopo la
sua direzione risulta mai essere stata seguita.
Anzi, come chiaramente indicato dal PM in udienza, singolare appare la circostanza che
colui che abbia la disponibilità diretta o indiretta della cassa possa stornare a proprio
piacimento del denaro, compensando con future gratificazioni in denaro.
Nessun tesoriere potrebbe ritenersi legittimato a prelevare somme di denaro seppur con la
volontà di rimettere successivamente quanto prelevato (e nel caso che ne occupa senza
restituzione alcuna).
Peraltro, le dichiarazioni rese dal direttore generale, dr. Cusumano e dal direttore
amministrativo d.ssa Razete portano ad escludere che la Fondazione possa aver garantito
spese personali o retribuzioni extra da corrispondere ai dipendenti o ai direttori generali.
In tal senso illuminante è quanto da loro espressamente riferito (cfr. verbale delle
operazioni compiute dalla Guardia di finanza in data 14 maggio 2009), allorchè i medesimi
offrivano le seguenti circostanze: “ I compensi al personale vengono corrisposti tramite
bonifico bancario ad eccezione di pochi dipendenti, privi di conto corrente, ai quali gli
emolumenti vengono pagati attraverso assegno bancario o circolare non trasferibile dei
quali noi conserviamo la ricevuta riportante tutti gli estremi dei pagamenti. La fondazione
non prevede o concorda o utilizza alcun tipo di compensazione tra somme di denaro
spese per motivi personali o trattenute a qualsiasi titolo da parte dei dipendenti. Si precisa,
a mero titolo di esempio, che nel caso in cui i dipendenti si recano fuori sede per conto
della Fondazione, agli stessi viene fornito un anticipo di somme in contanti, soggette a
rendicontazione… al termine della missione…; il direttore amministrativo, su esplicita
richiesta dei militari specifica, inoltre, che durante il periodo in cui l’Acierno Alberto ha
rivestito la carica di direttore generale è accaduto in alcune circostanze che lo stesso si sia
fatto consegnare somme di denaro con diverse modalità come, ad esempio il prelievo di
contanti presso il conto corrente bancario , l’emissione di assegni bancari a lui intestati,
tutti gravanti sul conto corrente della Fondazione, asserendo che ciò era dovuto a non
meglio specificate esigenze di cassa del direttore generale. Lo stesso mi ha detto che
avrebbe provveduto a rendicontare le modalità di utilizzo di detto denaro a fine anno, ma
ciò non è accaduto”.
D’altronde, milita in tale senso anche la visione del mastrino di contabilità, nel quale non
risultano movimenti tali da fare ipotizzare una tale (anomala) prassi di compensazione.
Dalla prima nota informativa della Guardia di Finanza (cfr. nota 018774/09 del 16/2/2009),
si evincono, tra gli altri, una serie di acquisti biglietti Alitalia e l’acquisto di mobili.
Su tali voci si sono appuntate precise doglianze da parte della difesa al fine di inficiare la
bontà dell’impalcatura accusatoria.
Le censure non appaiono condivisibili.
Con riguardo all’acquisito di biglietti Alitalia, la documentazione prodotta indica
chiaramente che le missioni condotte dall’Acierno non sono certo a lui addebitate.
Risultano, viceversa, addebitabili le spese sostenute senza pezze di appoggio.
Così, oltre quanto prima indicato, anche le spese per l’acquisto di biglietti viaggio per la di
lui moglie ( biglietto pagato in data 22 gennaio 2007, emesso a nome di Randazzo Patrizia
per la tratta Palermo Roma Madrid e ritorno per le date 31 gennaio 2007 – 2 febbraio
2007), nonché le spese sostenute per i viaggi condotti da Tuttobene David e Valentina
Bruno.
Le indicazioni fornite dalla Guardia di finanza attestano, infatti, la conoscenza da parte
della Razete, della prassi operata solo dall’Acierno, di utilizzare le carte di credito a scopo
personale.
Le annotazioni fatte a mano dalla Razete sugli estratti conto, come indicato dalla Guardia
di Finanza (cfr. Nota n. 01877409 del 16/2/2009), attestano, al contrario di quanto dedotto
dal convenuto, l’attenzione prestata dalla Razete alla necessità che le somme utilizzate
avessero una reale giustificazione.
Nel caso in specie, non risulta che Tuttobene David e Valentina Bruno siano mai stati alle
dipendenze della Fondazione, né esistono lettere di incarico in favore degli stessi.
Fino a prova contraria le spese sostenute anche per tali soggetti, si reiterano estranei alla
Fondazione, sono a carico di colui che tali spese ha autorizzato o comunque ha consentito
mediante la carta di credito da lui utilizzata.
Dagli atti acquisiti non risulta alcun conferimento di incarico ai predetti, incarico che, ove
attribuito, doveva esserlo da parte del direttore della Fondazione, ossia dall’attuale
convenuto .
Del resto le assunzioni, i contratti di lavoro subordinato, gli incarichi di consulenza o
d’incarico per procacciamento occasionale di clientela non potevano che essere firmati (e
quelli esistenti risultano firmati) dal dott. Acierno.
Quanto poi alle spese sostenute per mobili, la Procura ha contestato nell’atto di citazione
nella tabella A (pag. 6) l’acquisto avvenuto in data 11 agosto 2007 di mobili presso l’Antica
Arte Ray Castelbuono mobili per l’importo di € 580,00.
In effetti, dalla lettura dell’estratto conto della carta relativa si evince un addebito
dell’importo di € 300,00 per l’acquisto di mobili da Castelbuono a Palermo.
Qui finiscono le similitudini.
La fattura prodotta dall’Acierno per giustificare, da un canto, che non trattasi di spesa
indebita, e dall’altro per cercare di sgretolare l’impianto accusatorio non appare, infatti,
pertinente.
La fattura rilasciata dalle Madonie express snc allegata (n. 379 in data 31 ottobre 2007) fa
riferimento a un ordine per l’acquisto di qualcosa per l’importo di euro 300,00.
Trattasi chiaramente di una consegna di mobili (così si presume) diversa da quella oggetto
di contestazione.
Detta fattura non comprova alcunchè se non il fatto che in quella data è avvenuta la
consegna da parte della ditta Madonie da Castelbuono a Palermo di mobili (non oggetto di
contestazione).
Costituisce danno erariale, nella misura di € 17.905,24, l’utilzizzo della carta di credito
EGO.
Si tratta di utilizzo delle carte di credito della Fondazione non per fini istituzionali, bensì per
attività di gioco presso c.d. Casino on line, e quindi, al di fuori di ogni settore di attività
della Fondazione.
La stessa difesa dell’Acierno non contesta che l’utilizzo di detta carta sia stato non dovuto.
In tal senso, proprio il segretario particolare D’Ippolito, nel verbale allegato dalla difesa,
ricordava che “ il dott. Acierno veniva contattato dal dott. Pigliasco del Credem che
segnalava un’utilizzazione della carta per giochi online. Il dott. Acierno, in mia presenza,
tagliò la carta di credito consegnandola alla sig.ra Razete alla quale diede disposizione di
procedere all’annullamento definitivo della carta, precisandole di non fare emettere alcun
duplicato e di decurtare tutte le somme in oggetto del proprio emolumento. Ciò, se mal
non ricordo, avveniva intorno al mese di febbraio dell’anno 2007”.
La dichiarazione in parola conforta l’ipotesi accusatoria che si trattasse di spese indebite,
ma non conferma, come sostenuto dal convenuto, che le somme de quibus siano state poi
restituite.
Del pari costituisce danno erariale il prelievo di contante dai conti della Fondazione, privo
di giustificazione alcuna.
La dott.ssa Razete ha chiaramente indicato che durante il periodo in cui l’Acierno Alberto
ha rivestito la carica di direttore Generale, è accaduto in alcune circostanze che lo stesso
si sia fatto consegnare somme di denaro con diverse modalità come, ad esempio, il
prelievo di contanti presso il conto corrente bancario, l’emissione di assegni bancari,
l’emissione di assegni bancari a lui stesso intestati, tutti gravanti sul conto corrente della
Fondazione, asserendo che ciò era dovuto a non meglio specificate esigenze di cassa del
Direttore Generale. Lo stesso mi ha detto che avrebbe provveduto a rendicontare le
modalità di utilizzo di detto denaro a fine anno, ma ciò non è accaduto.
Ebbene, come chiaramente indicato nel libello introduttivo del giudizio (pag. 9, tabella D),
dalla disamina della documentazione contabile /cassa della Fondazione per il periodo
gennaio /dicembre 2007, è stata accertata la sussistenza di somme anticipate all’Acierno,
prive di rendiconto o giustificazione.
Dall’importo totale di € 220.175,71 sono stati defalcati gli importi spettanti al Direttore
Generale quale compenso per le funzioni, pari a € 15.600,00 mensili; conseguentemente,
dal totale di 220.175,71, detratti € 171.600,00, pari alle retribuzioni per i mesi da gennaio a
novembre 2007, residua un importo pari a € 48.575,71, costituente danno erariale.
Quanto all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639,
nella specie la sussistenza della colpa grave in capo all’odierno convenuto, non ritiene il
Collegio possano sussistere ragionevoli dubbi che la condotta attuata dall’Acierno sia stata
ed è inescusabile.
Come esplicitato dalla consolidata giurisprudenza contabile, infatti, la colpa grave,
elemento psicologico necessario (in alternativa al dolo) per l’insorgere di responsabilità
amministrativa a carico dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, può
configurarsi soltanto quando un determinato individuo abbia tenuto una condotta
connotata da notevole ed inescusabile negligenza, imprudenza od imperizia o dalla
macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o da palese ed indiscutibile
scriteriatezza, superficialità ed approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati
alle sue cure, di guisa che, in base ad un giudizio “ex ante”, fosse obiettivamente ed
agevolmente prevedibile il verificarsi dell’evento dannoso (cfr. ex plurimis: Corte dei Conti
Sez. Riunite 10 giugno 1997, n. 56/A, Sez.1 centrale 16.3.2000, n.83/A; Sez. Campania
29.6.200, n. 51; Sez. Toscana 4.10.2000, n. 1765; Sez. Sicilia 5.6.2003, n. 1077).
Nella fattispecie, l’imputazione di responsabilità, appare ictu oculi dolosa, attesa la
intenzionale violazione degli obblighi di servizio, finalizzata a realizzare l’’evento come
conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita contestata.
Le giustificazioni addotte dall’Acierno volte a dimostrare di non essere affatto creditore nei
confronti della Fondazione appaiono prive del benché minimo fondamento.
L’attività investigativa delegata alla Guardia di Finanza al fine di verificare la attendibilità
delle dichiarazioni rese dal deducente ha dimostrato, attraverso l’esame della
documentazione contabile, che nessun credito vantava l’Acierno nei confronti della
Fondazione per i servizi svolti in occasione della organizzazione delle manifestazioni per il
60° anniversario dell’ARS e che, al di fuori del compenso dovutogli per le funzioni di
direttore generale, nulla al predetto competeva; per tale motivo, una fattura, emessa da
Acierno e relativa a “consulenze artistiche” per il 60° anniversario della prima seduta
dell’ARS, in un primo tempo presa in carico e registrata, venne poi stornata in quanto
relativa a prestazioni non dovute.
E’ emerso, inoltre, attraverso l’esame del mastrino di contabilità e le dichiarazioni rese
dagli attuali rappresentati della Fondazione, che, contrariamente a quanto dichiarato da
Alberto Acierno, nessuna compensazione tra somme di denaro spese per motivi personali
o trattenute a qualsiasi titolo poteva avere luogo con somme di cui il direttore della
Fondazione risultasse creditore.
Peraltro, è risultato che le somme prelevate in contanti dal direttore generale o gli assegni
bancari a lui personalmente intestati non costituirono mai oggetto di restituzione o
rendicontazione.
Le stesse si basano sull’ asserito credito che il dott. Acierno vanterebbe nei confronti della
Fondazione per i servizi svolti in occasione delle manifestazioni per il 60 ° anniversario dell’Ars.
Orbene, la Fondazione Federico II, rappresentata dal Presidente dell’Ars pro tempore, On.
Gianfranco Miccichè, in data 27 luglio 2006, conferiva all’attuale convenuto le funzioni e la carica
di direttore generale della Fondazione medesima, prefigurando un compenso annuo avente carattere
di globalità pari a € 15.000,00, oltre Iva e CPC, come per legge, contro il rilascio delle relative
fatture, oltre rimborso delle spese sostenute per esigenze strettamente connesse all’esercizio delle
funzioni medesime.
In conformità a tali previsioni veniva corrisposta all’Acierno la retribuzione mensile pari a €
15.600,00.
Al di fuori di tale compenso dovutogli per le funzioni di direttore generale, non risulta agli atti alcun
documento da cui si evinca un corrispettivo per altri incarichi.
La fattura emessa dall’Aciermo, e relativa a consulenza artistiche per il 60 anniversario dell’Ars, in
un primo tempo presa incarico, veniva pertanto stornata poiché afferente prestazioni per le quali
non era previsto alcun compenso.
La bontà di tale ricostruzione offerta dalla Procura si ricava da una congerie di elementi.
1. Il contratto di nomina a direttore generale e lo statuto disciplinante le funzioni espressamente
prevedevano un compenso annuo avente carattere di globalità per le prestazioni rese.
2. La nota 9011 Gab del 6 giugno 2007, a firma dell’On. Miccichè, prevedeva un contributo per la
Fondazione per le spese sostenute a fronte dei servizi resi in occasione dell’evento (celebrazioni 60°
anniversario Ars).
3. Dall’esame dei mastrini di contabilità e dalle dichiarazioni rese dagli attuali rappresentanti della
Fondazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’Acierno ed indicato quale fatto notorio, nessuna
compensazione in denaro era, al riguardo, mai possibile.
Se per assurdo un compenso (straordinario) fosse stato previsto, lo stesso non poteva che essere
attribuito dal Presidente pro tempore della Fondazione, che, al contempo, era Presidente dell’Ars.
On. Miccichè Gianfranco.
Questi, in sede di sommarie informazioni rese il 26 marzo 2010, negli Uffici della Procura della
Repubblica, ricordava che più o meno nel mesi di dicembre 2007 si era recato in Fondazione e,
incontratosi con la d.ssa Razete, aveva appreso di anomalie contabili ascrivibili al dott. Acierno.
Quanto alla presunta promessa di altro compenso, lo stesso dichiarava di non aver concordato con
l’Acierno alcun compenso, per l’incarico di consegnatario delle celebrazioni per il sessantesimo
anniversario dell’Ars.
Orbene, è evidente che non si celebra oggi il processo sulla notorietà o meno di presunti
ulteriori corrispettivi, ma a fronte di un chiaro dictum previsto dallo statuto, di una ( lauta)
gratificazione economica prevista in contratto, di una chiara previsione di contributo per i
costi sostenuti, dell’assenza di alcun documento scritto che prevedesse un tale contributo,
non può che convenirsi con le dichiarazioni rese dalla Razete, dagli attuali vertici e
soprattutto da parte dell’On. Miccichè, secondo le quali nessun compenso per l’incarico di
consegnatario delle opere per le celebrazione del 60° anniversario dell’Ars era stato
concordato.
La difesa ha, poi sostenuto che vi sarebbero talune discrasie tra i duplicati degli estratti
conto dell’American express e le risultanze dei mastrini di sottoconto.
In realtà, al di là del fatto che le stesse appaiono apparenti difformità, trattandosi di importi
valutati con diverso dies a quem; ciò che rileva è poi l’attribuzione del quantum, ritenuto
danno erariale, nel prospetto riepilogativo contenuto nell’atto introduttivo del giudizio.
Tutt’altro che virtuosa appare, pertanto, la condotta operata dal dott. Acierno.
Per una migliore intelligibilità delle notazioni superiormente svolte, non può omettere
questo Giudicante di rammentare quanto stigmatizzato dal Collegio sindacale al bilancio
della Fondazione Federico II al 31 dicembre 2007, allorchè tra i crediti verso i fornitori
veniva compreso l’importo di € 115.909,02, che rappresentava somme sostenute dal
precedente direttore Generale ( ossia il dr. Acierno), senza un’adeguata giustificazione e
per le quali la Fondazione non ha ricevuto prestazioni. Il collegio esorta l’organo di
gestione ad attivarsi per il recupero coatto delle citate somme che, altrimenti, andrebbero
svalutate come una ulteriore perdita per la Fondazione. Si rammenta che il mancato
recupero, a parere del Collegio, rappresenta danno erariale.”.
Ora, non è revocabile in dubbio che la lettura della documentazione prodotta confermi quei
dubbi che il Collegio sindacale della Fondazione aveva palesato sulla non corretta e sana
gestione dell’Ente.
La prospettazione attorea conclusivamente, quanto all’imputazione al dott. Acierno del
danno patrimoniale per l’importo di € 102.102, 48, appare pienamente condivisibile.
Del resto, la stessa lettura degli elementi offerti dalla difesa tende a non misconoscere
l’utilizzo delle carte di credito e il prelievo di denaro contante dalla cassa della Fondazione,
ma a ritenere che le somme prelevate siano state restituite, dafalcandole dalla
retribuzione, e comunque compensate con il credito che lo stesso avrebbe vantato nei
confronti della Fondazione.
Se così fosse, ossia se le somme fossero state defalcate dalle retribuzioni ( per intero),
come sostenuto dall’Acierno, e se il compenso per le celebrazioni fosse stato dovuto,
allora l’Acierno avrebbe vantato e preteso il pagamento dell’intero importo richiesto con le
fatture, ossia € 115.000,00, per il ruolo di consegnatario (cosa che non è accaduto).
Conclusivamente, sussistendo pienamente i presupposti per l’affermazione della
responsabilità del convenuto Acierno Alberto, questi va condannato al pagamento, in
favore della Fondazione Federico II, della somma di € 102.102, 48.
Alla condanna per sorte capitale fa seguito quell’ulteriore per rivalutazione monetaria e
interessi legali.
Da ultimo il Collegio deve prendere in esame la richiesta di condanna per il danno
all’immagine.
Nella fattispecie, secondo la Procura, esisterebbe, inoltre, un danno all’immagine della
Fondazione Federico II, istituzione di particolare rilievo culturale e sociale per il suo
precipuo compito di valorizzare la tradizione politica e culturale della Sicilia, con iniziative
finalizzate a diffondere la conoscenza delle istituzioni siciliane (in particolare, l’Assemblea
regionale siciliana) e del patrimonio artistico e culturale dell’Isola.
L’immagine di tale importante Fondazione risulterebbe essere stata compromessa dai
comportamenti illeciti contestati all’Acierno, che hanno trovato ampia diffusione, sia in
numerosi articoli di stampa (allegati agli atti del giudizio), sia in interrogazioni
parlamentari.
Ora, com’è noto, ai sensi dell’art. 30-ter. DL 1º luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3
agosto 2009, n. 102, le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento
del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo
2001, n. 97.
Tale ultimo articolo va interpretato nel senso che condizione per l’esercizio dell’azione
contabile per danno derivante da reato contro la pubblica amministrazione è la
sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna.
Ne è una conferma lo stesso art 17, comma 30 ter, laddove dispone che il “decorso
del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.
In tal senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 355 del 2010 ( e poi con
altre più recenti)
, ha affermato, in relazione all’asserita irragionevolezza della
disposizione censurata, che la scelta di non estendere l’azione risarcitoria anche in
presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli
espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole.
In assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, conseguentemente, va
dichiarata improponibile nei confronti dell’Acierno la domanda formulata per contestare il
danno all’immagine.
Per le ragioni indicate va accolta parzialmente la richiesta di condanna da parte
della Procura, limitandola esclusivamente al danno patrimoniale come sopra quantificato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in conformità alla
richiesta attorea, agli effetti dell’affermata responsabilità, lo condanna al pagamento, in
favore della Fondazione Federico II, della somma di € 102.102, 48, oltre rivalutazione
monetaria della medesima da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, a decorrere
dall’emissione del titolo di pagamento, e sino alla pubblicazione della presente sentenza
ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo.
Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese
del
presente
giudizio
che
si
liquidano
in
complessivi
€
457,51
(euro
quattrocentocinquantasette/51).
Dichiara improponibile la richiesta di condanna postulata nei confronti dell’Acierno per
danno all’immagine in danno della Fondazione Federico II.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2011.
L’estensore
F.to Guido Petrigni
Il Presidente
F.to Luciano Pagliaro
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 08 agosto 2011
Il Funzionario Amministrativo
F.to Dott.ssa Claudia Chiarello