Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche

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Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche
Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche
PAIS
Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio
Operazioni inventariali
negli Istituti Scolastici.
Adempimenti e responsabilità
del DSGA IN QUALITÀ DI consegnatario
INSERTO N. 2
Allegato al N. 3 - Luglio 2007 - Anno III
A cura di
Fabio Paladini
Luglio
2007
Casa Editrice Spaggiari® S.p.A. - Parma
II
PAIS
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III
SOMMARIO
1 - PREMESSA...........................................................................................................
Pag.
V
2 - I BENI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.............................................................
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V
3 - L’INVENTARIO......................................................................................................
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V
4 - VARIAZIONI INVENTARIALI..................................................................................
»
VII
5 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DEL DSGA CONSEGNATARIO........................
»
VIII
5.1 - Giurisprudenza.............................................................................................
»
X
5.2 - Sub-consegnatari..........................................................................................
»
XI
6 - IL PASSAGGIO DI CONSEGNE..............................................................................
»
XI
7 - RICOGNIZIONE, RINNOVO E RIVALUTAZIONE....................................................
»
XII
8 - MODELLI.............................................................................................................
»
XVII
9 - NORMATIVA........................................................................................................
»
XXV
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PAIS
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1.Premessa
A decorrere dal 1° settembre 2000 tutte le
Istituzioni Scolastiche che hanno raggiunto i
requisiti dimensionali previsti dall’art.2 del DPR
18 giugno 1998 n. 233, hanno acquisito la personalità giuridica e l’autonomia, di cui all’art.
21, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59.
Quindi le suddette istituzioni hanno un proprio
patrimonio costituito dai beni di proprietà, con la
conseguente applicazione delle norme di cui agli
artt. 24,25,26,27 e 28 del Decreto n. 44 del 2001
per quanto concerne le operazioni inventariali.
Pertanto, gli Istituti Scolastici dotati di personalità giuridica, che si configurano enti autonomi
nella loro veste di persone giuridiche, non risultano consegnatari dei beni mobili dello Stato ma
titolari della proprietà con i conseguenti diritti sui
beni amministrati.
Per i beni appartenenti al patrimonio dello
Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso
alle Istituzioni Scolastiche ed iscritti in distinti
inventari si osservano le disposizioni impartite
dagli enti medesimi.
Con il DPR 4 settembre 2002 n. 254 è stato
pubblicato il Regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. Tuttavia è da precisare che le
norme del suddetto regolamento si applicano ai
consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni
dello Stato con esclusione di quelle dotate di
autonomia amministrativa e contabile, quali sono
appunto gli istituti scolastici.
2.I beni delle Istituzioni Scolastiche
I beni degli Istituti Scolastici si suddividono in:
- beni mobili fruttiferi
- beni mobili infruttiferi
- beni immobili
ufficiali, purchè di interesse non effimero, i mobili
delle biblioteche, dei laboratori, delle officine, dei
centri meccanografici e la modalità d’uso. Devono
anche assumersi con separati numeri di inventario
gli oggetti o le pubblicazioni costituenti un unico
bene (es. i libri costituenti una collana).
Per contro gli altri beni mobili infruttiferi non
devono essere inventariati bensì devono essere
iscritti nel registro generale di magazzino (vedi
amplius paragrafo successivo).
I beni immobili sono rappresentati dagli edifici di proprietà della scuola, alla quale spetta la
manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e
vengono assunti in carico in apposito registro, che
ne rilevi tutte le caratteristiche catastali.
Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare
beni immobili esclusivamente con fondi derivanti
da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Inoltre è da precisare che le Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio annoverano anche
beni concessi in uso dagli Enti locali (comuni e
province) per i quali si osservano le disposizioni
impartite dagli Enti medesimi. (cfr. art. 23 comma
2 D.I. n. 44 del 2001).
3.L’inventario
L’inventario è l’insieme delle operazioni con
cui si determina il patrimonio di un ente in un
dato momento.
L’inventario si compone delle seguenti operazioni:
- l’individuazione delle cose che hanno le
caratteristiche di bene;
- la descrizione delle cose;
- la classificazione delle stesse;
- la valutazione;
- la rappresentazione.
I beni mobili fruttiferi, normalmente rappresentati da titoli di Stato, devono essere affidati in
custodia all’istituto bancario cassiere.
L’inventario è tenuto e curato dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi che assume
la responsabilità del consegnatario.
I beni mobili infruttiferi sono rappresentati da
tutti i beni che la Scuola ha acquistato o costruito
direttamente con i fondi dello Stato, con i contributi ricevuti, o per avere avuto in dono da terzi,
in eredità o legati.
Le operazioni inventariali negli Istituti Scolastici consistono nel tenere separati e distinti gli
inventari:
Rientrano in suddetta categoria e devono essere
inventariati le macchine, gli automezzi, il materiale
didattico e scientifico, i libri, le pubblicazioni non
- Inventario dei beni immobili, con le indicazioni, per ciascun bene, relative al luogo,
agli estremi catastali, al valore etc.
- Inventario dei beni mobili fruttiferi, affidati in
custodia alla banca cassiera, indicante tutti i
VI
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titoli pubblici e privati posseduti dalla scuola,
il loro valore nominale, e, per ciascuno di
essi, la rendita annuale e semestrale, nonché
la data di scadenza per il rimborso.
- Inventario generale del materiale mobile,
in cui cronologicamente, con numerazione
progressiva, vengono iscritti, descritti e valutati i beni mobili, suddivisi nelle seguenti
categorie:
• mobilio
• musei
• gabinetti e laboratori scientifici
• materiale didattico e scientifico
• macchine e attrezzi dei laboratori e officine industriali
• suppellettili ed arredi dei convitti
- Inventario generale dei libri e del materiale
bibliografico, sul quale vengono cronologicamente iscritte tutte le pubblicazioni in
dotazione alla biblioteca dell’istituto, ad
esclusione dei libri e delle pubblicazioni
in dotazione alle biblioteche degli alunni
e quelli distribuiti agli impiegati perché
strumenti di lavoro.
I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario,
in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli
elementi che valgano a stabilirne la provenienza,
il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero,
lo stato di conservazione, il valore e la eventuale
rendita; ogni oggetto è contrassegnato col numero
progressivo con il quale è stato scritto in inventario.
Come già detto non sono soggetti ad inventario gli oggetti fragili e di facile consumo cioè,
tutti quei materiali che per l’uso continuo sono
destinati a deteriorarsi rapidamente, e i beni di
modico valore.
Si riportano di seguito alcune tipologie di beni
soggetti a tale disciplina ex art. 99 del Regolamento
di Contabilità Generale dello Stato:
- impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccettuati i lampadari, i
diffusori, i lumi da tavola;
- interruttori, commutatori, prese di corrente,
portalampade, bracci a muro per lampadine
elettriche, qualunque sia il prezzo;
- buste di archivio, zerbini, cestini di vimini
per carta straccia, cuscini per poltrona, purché il prezzo unitario sia di modico valore;
- cariche di scorta per estintori, qualunque
sia il prezzo;
- oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana
qualunque sia il prezzo, fatta eccezione per
gli oggetti di pregio e di valore artistico e per
gli specchi e servizi completi di vasellame
e di cristalleria;
- timbri di gomma e cuscinetti, qualunque sia
il prezzo;
- tendine piccole per finestre e balconi, qualunque sia il prezzo;
- impianti di campanelli elettrici, qualunque
sia il prezzo, eccettuati i quadri indicatori
e le suonerie.
Più generalmente i beni per i quali l’immissione
in uso corrisponde a consumo, sono da considerarsi anche: oggetti di cancelleria e stampati,
legnami, compensati, colle di vario tipo e specie,
derrate varie, chiodi, viti, stoffe, inchiostri, caratteri
da stampa, soluzioni e acidi utilizzati da laboratori, vetri e specchi da utilizzare nel tempo dai
laboratori, medicinali destinati alla distribuzione,
piombini, spago, carta da imballo, etc.
Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi d’uso, o con le modalità
previste dal Regolamento di Istituto, i bollettini
ufficiali, le riviste e altre pubblicazioni periodiche
di qualsiasi genere. (cfr. art. 24 comma 5 D.I. n.
44 del 2001).
Nemmeno sono da inventariare, perché considerati di normale deperimento, i seguenti beni:
materiale tecnico, scientifico e didattico destinato all’insegnamento e quindi soggetto ad usura
quali libri della biblioteca degli alunni, carte
geografiche, lastre fotografiche, diapositive, dischi,
filmini, utensili e attrezzi dei laboratori, oggetti
per l’educazione fisica come funicelle, appoggi,
palloni, modelli ed altri oggetti per l’educazione
artistica, giocattoli ed altro materiale in uso presso
le scuole elementari e materne.
Anche per il materiale non oggetto di rilevazione inventariale è prevista la registrazione a
mezzo del registro generale di magazzino, nel
quale vengono registrate tutte le operazioni di
movimento in entrata ed in uscita dei beni e delle
forniture operate dalle Istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 D.I. n. 44 del
2001 ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di
fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli
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acquisiti dall’istituzione scolastica al temine di
eventuali operazioni di locazione finanziaria o
di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per
quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima per
quelli ricevuti in dono.
VII
• elenco dei beni destinati al discarico distinti
per categoria con tutti gli estremi desunti
dall’inventario;
• verbale della Commissione tecnica interna
(di cui all’art. 52 comma 1 D.I. n. 44 del
2001) che accerta lo stato dei beni.
I titoli del debito pubblico, quelli garantiti
dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e
privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno
precedente quello della compilazione o revisione
dell’inventario (se il prezzo è inferiore al valore
nominale) o al loro valore nominale (qualora il
prezzo sia superore) con l’indicazione, in ogni
caso, della rendita e della relativa scadenza.
Sono quei beni non più idonei che però non
vengono considerati assolutamente inservibili. Per
questi beni non vi è nessuna proposta di scarico
se non dopo l’eventuale vendita o permuta di cui
all’art. 52 del D.I. n. 44 del 2001.
4.Variazioni inventariali
Ai sensi dell’art. 24 comma 6 del D.I. n. 44
del 2001, qualsiasi variazione, in aumento o in
diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è
annotata, in ordine cronologico, nell’inventario
di riferimento.
In caso di furto il DSGA consegnatario, all’atto
dell’accertamento dell’ammanco, deve adottare i
seguenti comportamenti:
• sporgere denuncia all’Autorità di Pubblica
Sicurezza. Nella denuncia dovranno essere
analiticamente elencati i beni trafugati. Pertanto dovrà essere effettuata una ricognizione
dei beni per stabilire l’effettiva consistenza
e la relativa perdita patrimoniale.
• dare comunicazione al Dirigente Scolastico
dell’avvenuto ammanco e dei nominativi
degli eventuali responsabili dell’ammanco.
• interessare le Amministrazioni competenti,
perché prendano adeguati provvedimenti al
fine di evitare ulteriori ammanchi.
Variazioni in aumento:
- Acquisto di nuovi beni;
- Beni ricevuti in donazione, eredità, legati.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 55 del DI n. 44
del 2001, le Istituzioni Scolastiche possano accettare donazioni, eredità o legati anche assoggettate
a disposizioni modali, a condizione che le finalità
indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius
non contrastino con le finalità istituzionali. Inoltre, è da rilevare che tutte le liberalità acquisite,
entrando a far parte del patrimonio scolastico,
sono sottoposte alle norme sulle scritture contabili
e inventariali.
- Beni prodotti direttamente dai laboratori e
officine annesse alle Scuole.
Variazioni in diminuzione:
- Eliminazione dei beni dall’inventario.
I beni delle Istituzioni Scolastiche possono essere eliminati dall’inventario nei seguenti casi:
a) beni assolutamente inservibili all’uso
Sono quei beni deteriorati e consumati per
naturale deperimento. L’eliminazione dall’inventario è disposta con provvedimento del Dirigente
Scolastico, tenuto conto della seguente documentazione:
• dichiarazione del consegnatario che non vi
è stata negligenza da parte di alcuno nella
conservazione dei beni;
b) beni obsoleti
c) beni mancanti per furto o per forza maggiore
Il dispositivo di discarico è emesso dal Dirigente
Scolastico. Nel suddetto provvedimento deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli
eventuali responsabili. Inoltre deve essere allegata
copia della denuncia presentata all’Autorità di
Pubblica Sicurezza per il furto subito.
è da precisare che il provvedimento di discarico
pone in regola la gestione del DSGA consegnatario
dal punto di vista amministrativo - contabile, ma
non è di ostacolo ad un eventuale giudizio della
Corte dei Conti sulla responsabilità contabile del
DSGA.
Le rettifiche per errori
Per rettificare le errate assunzioni in carico, per
beni inventariati due volte o perché di proprietà
di altri Enti, ovvero per beni non inventariabili
etc., non occorre disporre alcun provvedimento
formale, bensì eseguire il discarico nelle variazioni
annuali con le consuete operazioni contabili.
VIII
PAIS
I beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più
utilizzati possono essere posti in vendita previa
determinazione del loro valore, calcolato sulla
base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti oppure sulla base del valore dell’usato per
beni simili. Il suddetto valore viene individuato
da una apposita commissione istituita all’interno
della Istituzione Scolastica.
La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi
nell’albo della scuola e comunicato agli alunni.
Il bando deve contenere:
a) gli oggetti da vendere e la loro condizione;
b) il valore minimo di cessione del bene;
c) le modalità di presentazione delle offerte.
Le offerte pervenute entro il termine assegnato
vengono aperte e, dopo comparazione, l’aggiudicazione viene fatta al miglior offerente.
gestione, manutenzione dei beni mobili per le
esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli
adempimenti connessi con la conservazione e la
distribuzione dei materiali di consumo.
In relazione alla competenza di consegnatario
dei beni il DSGA dovrà occuparsi della distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di
materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari
laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature ed arredi degli uffici,
laboratori ed aule speciali; controllo sui servizi
e forniture perché sia regolare la loro esecuzione
ed avvenga secondo quanto stabilito.
Ai Direttori, in quanto consegnatari, è affidata:
Qualora la gara sia andata deserta i materiali
fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o
a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
Inoltre i soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre
Istituzioni Scolastiche o ad altri Enti pubblici.
Qualora l’Istituzione Scolastica debba procedere all’acquisto di beni mobili da sostituire ad
altri non più in uso, può ricorrere alla permuta,
ossia nella stipula del contratto il Dirigente può
cedere a titolo di parziale pagamento dei beni da
acquistare alcuni beni di proprietà dell’Istituzione
stessa.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 189/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo all’alienazione di beni mobili dello Stato),
il valore dei beni permutati è calcolato in detrazione del prezzo finale concordato con l’impresa
fornitrice oppure, nel caso in cui detti beni siano
alienati ad impresa diversa, viene contabilizzato
come eventuale entrata.
5.Adempimenti e responsabilità del DSGA
consegnatario
L’art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del 2001,
Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni
Scolastiche, stabilisce che il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi assume la responsabilità
di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio
della scuola.
Il consegnatario è il dipendente pubblico al
quale sono assegnati i compiti di: conservazione,
- La conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio,
delle collezioni ufficiali di leggi e decreti,
di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di
utensili, di macchine e attrezzature d’ufficio
e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini,
laboratori, officine e centri meccanografici
ed elettronici, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche del
sub-consegnatario.
- La conservazione e la distribuzione degli
oggetti di cancelleria, degli stampati, registri
e carta di qualunque specie.
- La vigilanza, la verifica ed il controllo sui
servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare
che la loro esecuzione avvenga secondo le
prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato negli ambienti della Scuola deve essere contrassegnato col numero progressivo
con il quale è stato iscritto in inventario.
- La dislocazione di mobili, può essere cambiata solo su autorizzazione del Consegnatario che deve provvedere ad apportare le
necessarie variazioni nelle note sui registri
degli inventari. Inoltre, in ogni ufficio o aula
sarà necessario elencare i mobili in dotazione su apposita scheda o fogli da conservare
a cura dell’impiegato di quell’ufficio.
I consegnatari sono responsabili dei beni loro
affidati per debito di custodia e vigilanza; trattasi
della responsabilità contabile che insorge quando
si maneggiano valori o beni dell’Amministrazione.
L’art. 15 del DPR 4 settembre 2002 n. 254
“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni
PAIS
dello Stato” prevede che i consegnatari sono
direttamente e personalmente responsabili degli
oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di
consegna, relativamente al periodo in cui sono in
carica, secondo le regole generali in materia di
responsabilità amministrativa e contabile. Viene
inoltre affermato che i consegnatari non possono
estrarre, né introdurre nei luoghi di deposito o
di custodia cosa alcuna se l’operazione non è
accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale. I consegnatari sono esenti
da responsabilità conseguenti a mancanze o danni
che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili
dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare
consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.
La responsabilità contabile è quella responsabilità patrimoniale nella quale incorrono tutti
gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto,
che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di
materie di proprietà dello Stato e che sono conseguentemente tenuti alla presentazione del “conto
giudiziale”.
Per i casi di responsabilità amministrativa e contabile i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti. L’art. 1 della Legge n. 20
del 1994, modificato dalla Legge n. 639 del 1996,
ha stabilito che la responsabilità amministrativa è
personale e il relativo debito si estende agli eredi
solo nei casi di illecito arricchimento del dante
causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
Differenze tra responsabilità amministrativa e
responsabilità contabile:
a) la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro della
P.A. mentre la responsabilità amministrativa
trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A.
b) la responsabilità contabile attiene all’obbligo
di restituire cose già appartenenti alla P.A.
mentre la responsabilità amministrativa deriva da un comportamento, doloso o colposo,
conseguente ad una omessa o negligente
prestazione, dalla quale sia derivato un
danno patrimoniale alla amministrazione.
c) la responsabilità amministrativa presuppone
un rapporto di servizio mentre la responsabilità contabile grava anche sui contabili di
fatto. Infatti la Corte dei Conti ha chiarito
che le somme di denaro versate a qualsiasi
IX
titolo nelle mani di un pubblico dipendente
nell’esercizio delle funzioni divengono “ipso
facto” denaro pubblico in conseguenza
dell’immedesimazione del dipendente con
la pubblica amministrazione.
d) Nella responsabilità contabile si ritiene
escluso il c.d. potere riduttivo, per cui il
giudice, una volta accertato il danno, può
solo condannare o assolvere (tuttavia un
recente orientamento giurisprudenziale
afferma l’ammissibilità, in alcune fattispecie, di tale potere); per quanto concerne
la responsabilità amministrativa la legge
attribuisce alla Corte dei Conti la facoltà di
porre a carico dei responsabili tutto il danno
accertato o parte di esso, proporzionando
quindi l’entità del risarcimento al grado di
colpevolezza.
e) Il giudizio di responsabilità contabile è
instaurato all’atto della presentazione del
conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità; il giudizio
di responsabilità amministrativa è invece
promosso dal procuratore generale presso
la Corte dei Conti, d’ufficio o su denuncia
dei funzionari che vengano a conoscenza
dei fatti che possono essere fonte di responsabilità. Infatti i capi-ufficio e altri soggetti
individuabili secondo legge o assetti organizzativi interni a ciascuna amministrazione
sono obbligati a denunciare alla procura
regionale della corte dei conti i fatti causativi
del danno erariale.
Come già detto in precedenza il decreto di
discarico di beni mancanti durante la ricognizione inventariale sistema la partita contabile ai fini
della esatta corrispondenza patrimoniale con i beni
esistenti ed allinea la gestione del consegnatario
nei suoi rapporti amministrativo - contabili. Tuttavia, il suddetto decreto non esclude le eventuali
responsabilità del consegnatario contestategli dalla
Procura della Corte dei Conti.
Infatti l’art. 194 del Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato prevede che le mancanze,
deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di
cose mobili avvenute per causa di furto, di forza
maggiore, o di naturale deperimento, non sono
ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi
non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano
che ad essi non sia imputabile il danno, né per
PAIS
negligenza né per indugio frapposto nel richiedere
i provvedimenti necessari per la conservazione del
danaro o delle cose avute in consegna. Il decreto
di discarico vale a porre in regola la gestione del
contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo
integro e non pregiudicato il giudizio della Corte
dei Conti sulla responsabilità dell’agente.
5.1 Giurisprudenza
Sull’agente consegnatario grava non soltanto
l’obbligazione di restituzione dei beni oggetto di
consegna ma anche un complesso di doveri di
servizio, derivanti da espresse previsioni normative
e dalle comuni regole di prudenza volte a garantire
la retta utilizzazione dei mezzi appartenenti alla
P.A., la loro custodia e vigilanza ed il dovere di
rendere all’amministrazione quanto residuato dopo
il corretto impiego, essendo coerente al sistema
l’applicazione in caso di inadempimento delle
regole sostanziali e processuali relative alla responsabilità contrattuale. (Corte dei Conti, Trentino
Alto Adige, sez. giurisd., 20 maggio 1999 n. 174).
Il consegnatario che accetta senza verifiche i
beni consegnatigli non può eccepire la mancanza
dei beni stessi, la cui esistenza, invece, risulti dagli
inventari, assumendosi, pertanto, la responsabilità
delle deficienze che si dovessero riscontrare ove
non possa dimostrare che la perdita dei materiali
è ricollegabile ad eventi eccezionali ed anomali.
(Corte dei Conti, Umbria, sez. giurisd., 29 giugno
1998 n. 626).
Sussiste la responsabilità del consegnatario per
ammanchi dei beni avuti in consegna, accertati
al momento del passaggio di consegne con il
consegnatario subentrante, qualora non riesca
a provare a suo discarico che l’inadempimento
all’obbligo di custodia e restituzione dei beni
cui era consegnatario o la perdita degli stessi è
conseguente a causa di forza maggiore o a caso
fortuito o comunque non è a lui imputabile. (Corte dei Conti, Piemonte, sez. giurisd., 26 maggio
1998, n. 324).
Il consegnatario contabile che abbia omesso
di custodire con le dovute cautele le chiavi del
magazzino risponde, a titolo di colpa grave, dei
furti verificatisi, senza effrazione, ad opera di
(*) Tale sentenza è commentata sul numero di giugno del Pais.
ignoti. (Corte dei Conti, sez. I, 17 ottobre 2001
n. 300/A).
In fattispecie di dolosa sottrazione di beni
pubblici risponde del danno all’erario il solo
autore dell’illecito e non anche il consegnatario
del materiale, per omessa vigilanza, laddove
l’espropriazione è perpetrata attraverso sofisticati
mezzi fraudolenti che avrebbero reso nullo qualsiasi controllo. (Corte dei Conti, I sez, 1 aprile
1996 n. 27).
Sulla responsabilità per furti si riportano le
seguenti sentenze della Corte dei Conti:
è affermata la responsabilità, in parti uguali, per
colpa grave del DSGA (per insufficiente cautela
nella conservazione della chiave dell’armadio
blindato e per mancato versamento delle somme
ivi custodite) e del DS (per aver omesso di adottare
un sistema legale e prudente nella gestione dei
fondi) per il danno subito dall’Amministrazione
di appartenenza a seguito del furto di denaro
ad opera di ignoti. (Corte dei Conti Appello 28
gennaio 2005 n. 56) (1).
Il segretario di una scuola che abbia custodito somme notevoli, di spettanza dell’Istituto, in
una cassaforte, lasciando le relative chiavi in un
cassetto aperto, è responsabile, in caso di furto,
di danno erariale per leggerezza e colpa grave.
(Corte dei Conti I sez. 28 marzo 1994 n. 73).
Sussiste la responsabilità per danno erariale a
carico del segretario di una scuola che, omettendo
la vigilanza cui era tenuto quale consegnatario
dei valori, ha consentito la sottrazione di marche
da bollo e di somme introitate per la vendita di
gettoni telefonici a studenti e personale. (Corte dei
Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08 gennaio
1998, n. 48).
La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il concetto di colpa grave presuppone
un comportamento caratterizzato da mancanza di
diligenza, violazione delle disposizioni di legge,
sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si
traduce in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal
pubblico dipendente ed il minimum di diligenza
imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle
mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio
PAIS
(cfr. Sez. Ia 4 agosto 1999 n. 246 e Sez. IIIa 14
luglio 1999 n. 162). In tale contesto, pertanto,
ai fini dell’individuazione della colpa grave, il
giudice contabile non può e non deve valutare il
rapporto in contestazione alla stregua di immutabili norme prefissate, non rinvenibili, peraltro, in
alcuna normazione al riguardo (cfr. in tal senso
Sez. IIIa, 21 dicembre 1999 n. 315): egli deve, invece, prefigurare nel concreto l’insieme dei doveri
connessi all’esercizio delle funzioni cui l’agente
è preposto, attraverso un’indagine che deve tener
conto dell’organizzazione amministrativa nel suo
complesso e delle finalità da perseguire, alla luce
di parametri di riferimento da porsi come limite
negativo di tollerabilità, dovendosi ritenere realizzata un’ipotesi di colpa grave ove la condotta
posta in essere se ne discosti notevolmente (Sez.
IIIa, 19 maggio 1997 n. 154 e 10 novembre 2004
n. 601).
5.2 Sub-consegnatari
L’art. 27 del Decreto n. 44 del 2001 afferma
che “la custodia del materiale didattico, tecnico
e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle
officine è affidata, dal direttore, su indicazione
vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti,
mediante elenchi descrittivi compilati in doppio
esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente
interessato, che risponde della conservazione del
materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare
da apposito verbale”.
Quindi l’individuazione del docente sub-consegnatario è effettuata dal Dirigente Scolastico,
mentre la consegna del materiale da custodire è
effettuata dal Direttore al medesimo docente.
I docenti individuati assumono la funzione di
sub-consegnatari e poiché tale incarico rientra
nelle loro competenze non possono sottrarsi dall’esecuzione di tale funzione. E’ inoltre previsto
che “qualora più docenti debbano valersi delle
stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione
è attribuita ad un docente indicato dal dirigente.
Il predetto docente, quando cessa dall’incarico,
provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in
custodia”.
Il docente sub-consegnatario individuato dovrà
provvedere alla riconsegna del materiale al direttore anche se cesserà dall’incarico per trasferimento,
per quiescenza o per qualsiasi altra causa diversa
XI
dall’avvicendamento naturale dell’incarico. La
riconsegna dovrà avvenire tramite verbale.
6.Il passaggio di consegne
Il passaggio di consegne fra i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi è un atto formale
obbligatorio da effettuare ogni volta che avviene un
cambio di gestione in seno all’Istituzione Scolastica. Infatti è necessario rendicontare la situazione
economico-patrimoniale al fine di consentire la
corretta continuità delle operazioni patrimoniali
e contabili. In particolare finalità della suddetta
procedura sono:
- certificare gli atti amministrativi e contabili
della vecchia gestione;
- consegnare i beni e gli atti amministrativi e
contabili alla nuova gestione;
- verificare la concordanza o meno della
situazione di fatto con quella di diritto dei
beni, conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale.
L’art. 24 comma 8 del D.I. n. 44 del 2001
stabilisce che quando il Direttore cessa dal suo
ufficio, il passaggio di consegne deve avvenire
mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in
presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente
del Consiglio di Istituto.
Effettuata la ricognizione, si provvede alla
stesura del “processo verbale” che riporta sinteticamente e per tipologia le quantità e i valori
complessivi dei beni inventariati esistenti alla
data del passaggio di consegne. Detto verbale va
compilato in più esemplari e le risultanze dovranno concordare con i dati delle scritture contabili
provvisoriamente chiuse.
Il documento deve essere sottoscritto da parte
di tutti gli interessati e consegnato a ciascuno dei
presenti all’operazione, i quali hanno, inoltre,
la facoltà di mettere in calce al verbale tutte le
osservazioni ritenute necessarie.
Qualora in sede di passaggio delle consegne,
o in qualsiasi altro momento, dovessero verificarsi
discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, dovranno apportarsi le dovute giustificazioni.
Se in sede di ricognizione inventariale dovessero
rinvenirsi dei beni erroneamente non registrati,
sarà necessario procedere immediatamente alla
loro assunzione in carico tra le “sopravvenienze”,
XII
PAIS
nella categoria di appartenenza, annotando ogni
utile notizia.
Le operazioni di cui si parla dovranno avvenire
e concludersi entro termini molto brevi.
Il consegnatario subentrante, d’accordo col Dirigente, potrebbe eccezionalmente prendere in carico i beni mobili con la clausola della “riserva”che,
in ogni caso, deve essere sciolta subito dopo aver
effettuato la materiale ricognizione dei beni stessi
entro breve tempo e comunque non oltre i tre
mesi dal giorno della sua immissione in carica.
Si sottolinea, al riguardo, che la mancata formalizzazione del passaggio delle consegne può
dar luogo, tra l’altro, nell’immediato o in epoca
successiva, alla individuazione e formulazione di
precise responsabilità da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti. Inoltre la mancata
realizzazione dell’atto ai sensi di legge può dare
luogo a responsabilità penale per falso in atto
pubblico e falso ideologico.
Inoltre nella eventualità che il DSGA uscente
non provveda sollecitamente alla formalizzazione della consegna dei beni inventariati, il DSGA
subentrante deve provvedere, dopo la rituale
messa in mora, alla ricognizione di tutti i beni
alla presenza di due testimoni, dando tempestiva
comunicazione di tale atto al DS, al DSGA uscente
e, per conoscenza, all’USR competente.
In caso di decesso del consegnatario, le consegne debbono essere effettuate dagli eredi; in caso
di non ottemperanza da parte di questi ultimi o,
addirittura, in mancanza di eredi, le consegne
saranno effettuate d’ufficio in presenza, di una
persona che verrà designata dal competente Ufficio
Scolastico Regionale.
Si dovrà, in ultimo, effettuare la ricognizione
e conseguente consegna del materiale di facile
consumo la cui consistenza, non essendo prevista
alcuna procedura, dovrà risultare dall’apposito registro che andrà firmato dalle parti interessate.
7.Ricognizione, rinnovo e rivalutazione
L’art. 24 comma 9 prevede che almeno ogni
cinque anni si provveda alla ricognizione dei
beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli
inventari ed alla rivalutazione dei beni.
Con la ricognizione inventariale si rileva l’esatta presenza dei beni nella scuola, in modo tale
da verificare la reale consistenza patrimoniale in
relazione alle scritture inventariali.
è tuttavia da precisare che, indipendentemente
dalla cadenza quinquennale prevista dal regolamento n. 44, la ricognizione va effettuata:
- ad ogni passaggio di consegne;
- su iniziativa del DSGA consegnatario quando
lo ritenga necessario;
- su richiesta degli organi di controllo.
Le risultanze della ricognizione inventariale
potranno evidenziare le seguenti situazioni:
- beni presenti e non inventariati che dovranno essere presi prontamente in carico tra le
sopravvenienze nella categoria relativa, al
valore desumibile dalla documentazione in
possesso della scuola o al valore di stima;
- mancanza di beni previsti in inventario
che dovranno essere alienati con le diverse
procedure legate alla motivazione della
mancanza (furto, obsolescenza, inservibilità). Quindi se per essi esiste una regolare
autorizzazione al discarico da parte del
Dirigente Scolastico, si procederà alla eliminazione dall’inventario, mentre se tale
autorizzazione non sussiste sarà necessario
avviare tutte le procedure previste dalla
normativa: accertamento delle responsabilità
e dei conseguenti addebiti. L’accertamento
deve in primo luogo appurare le eventuali
responsabilità del consegnatario. Successivamente potrà essere emesso il decreto di
autorizzazione al discarico.
Il rinnovo dell’inventario è una operazione
contabile necessaria affinché la consistenza patrimoniale corrisponda alla consistenza reale di
beni di proprietà della Istituzione Scolastica.
Il rinnovo consiste in una operazione complessa
che prevede in via preventiva la costituzione di
una commissione interna composta da almeno tre
membri: il consegnatario, (nel caso delle scuola il
D.S.G.A) il Dirigente o suo delegato, ed un’altra
persona, solitamente il docente o il personale
ATA che abbia avuto l’incarico all’interno della
Istituzione Scolastica di ricoprire il ruolo di Ufficio Tecnico.
La commissione, che dovrà operare a seguito
di un atto formale di costituzione emesso dal Dirigente Scolastico, registrerà opportunamente gli
interventi di rilevazione patrimoniale a mezzo della
verbalizzazione del proprio operato; l‘azione di
rinnovo inventariale "in definitiva" si concretizza
in quella di ricognizione dei beni patrimoniali
PAIS
presenti nella Istituzione Scolastica e che la commissione dovrà operare direttamente al fine di
verificare l’effettiva consistenza patrimoniale sia
dal punto di vista della quantità, sia dal punto di
vista del valore dei beni, siano essi già inseriti o
non nell’inventario della scuola.
Il processo verbale dovrà prevedere:
- i beni esistenti in uso, compresi quelli rinvenuti e non registrati nell’inventario, e quelli
registrati per errore;
- i beni mancanti;
- i beni non più utilizzabili.
A conclusione dei lavori di rinnovo e di ricognizione, la verbalizzazione della commissione
in merito alle risultanze patrimoniali costituirà la
base di avvio del nuovo inventario.
è utile sottolineare che nel caso in cui la commissione rinvenga beni non inseriti nell’inventario
e non ancora trascritti nello stesso, l’operazione da
compiere è quella della sua assunzione in carico
nella categoria di appartenenza, annotando ogni
notizia utile ai fini della collocazione e identificazione del bene. Per quanto riguarda il valore da
attribuire, laddove non fosse possibile desumerlo
dalla documentazione presente a scuola, esso
dovrà essere attribuito dalla Commissione che ha
XIII
operato il rinnovo, tenuto conto degli indici contenuti nelle tabelle di rivalutazione patrimoniale.
Nel caso di riscontro di un errore materiale di
registrazione del bene, sia rispetto la quantità, sia
rispetto al valore ad esso assegnato, deve essere
rettificato regolarizzando con le variazioni in
aumento o in diminuzione le diverse situazioni
riscontrate.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite le Circolari n. 42 del 30 dicembre 2004, n.
39 del 7 dicembre 2005 e n. 43 del 12 febbraio
2006 ha diramato istruzioni e chiarimenti per il
rinnovo degli inventari dei beni mobili.
In particolare, la Ragioneria Generale dello
Stato, con Circolare n. 39 del 7 dicembre 2005
- prot. 167719, ha fornito chiarimenti in merito
all’applicazione della circolare della medesima
Ragioneria n. 42/2004 concernente il rinnovo
degli inventari dei beni mobili di proprietà dello
Stato.
Anche se detta circolare, come già detto, non
riguarda le istituzioni scolastiche si riportano le
risposte della Ragioneria ad alcuni quesiti che
rivestono particolare interesse anche per quanto
attiene alla gestione degli inventari da parte delle
scuole autonome.
n.
F.A.Q.
Risposta
1
Le Istruzioni di cui alla Circolare
n. 42/2004 in materia di rinnovo
degli inventari dei beni di proprietà dello Stato si applicano anche
alle istituzioni scolastiche?
No. Le Istituzioni Scolastiche sono dotate di autonomia amministrativa e contabile.
Come tali, sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni emanate con il
D.P.R. n. 254/2002, e, quindi, anche dall’applicazione delle istruzioni di cui alla
Circolare n. 42/2004.
Omissis 2 e 3
4
5
Le postazioni di lavoro informatiche (personal computer e
periferiche) in quale categoria e
in quale classificazione SEC ’95
vanno inserite?
Ai fini della classificazione di tali postazioni occorre far ricorso al criterio della
“strumentalità” che i beni medesimi rivestono rispetto all’attività istituzionalmente
svolta. Pertanto, nel caso in cui dette postazioni siano in uso agli uffici amministrativi, esse rientrano nella categoria I, e quindi nella voce SEC ’95 “macchinari per
ufficio”. In tutte le altre ipotesi (ad esempio, usi didattici, ricerca, ecc.) dovranno
essere inventariate nella categoria III e perciò classificate nella voce SEC ’95 “hardware” (Cfr: Circolare n. 44/2003)
I prodotti software vanno inven- I prodotti software, qualora se ne detenga soltanto “la licenza d’uso” e non la protariati?
prietà, vanno annoverati, a prescindere dal costo, tra i materiali di facile consumo,
in considerazione del loro impiego e della loro rapida obsolescenza.
Si precisa però che, qualora i prodotti software siano di proprietà dell’amministrazione, e non abbiano quindi la caratteristica di beni di consumo, gli stessi, se
aventi un valore superiore a 500 euro, IVA compresa, vanno inventariati e saranno
sottoposti ad ammortamento utilizzando l’aliquota del 20%, riportata nell’apposita
tabella della Circolare n. 42/2004.
Nel caso di materiale multimediale (ad esempio: enciclopedie, corsi di lingua,
ecc.) da inventariarsi nella categoria II, ricorrendo il requisito del valore sopra
specificato, l’ammortamento sconterà l’aliquota del 5% annuo, indicata nella
suddetta tabella.
XIV
PAIS
6
Le piccole periferiche (tastiere,
mouse, casse, ecc.) dei personal
computer sono da inventariare unitamente all’unità centrale,
quali componenti dell’universalità
di mobili, oppure da inserire nel
materiale di facile consumo?
Le periferiche di un personal computer, quando sono collegate in modo funzionale
e univoco all’unità centrale (definita, a seconda dei casi: desktop, case, minitower,
ecc.) entrano a comporre l’universalità “postazione di lavoro informatica” che, se
di valore superiore a 500 euro, IVA compresa, va inventariata.
Nella diversa ipotesi di periferiche detenute singolarmente, vanno seguiti gli ordinari
criteri di inventariazione.
In particolare, quando le stesse abbiano un valore non superiore a 500 euro, IVA
compresa, devono essere annotate nel registro dei beni durevoli, in quanto prive
delle caratteristiche proprie dei beni di facile consumo.
7
I climatizzatori, i server, i centralini telefonici e apparecchiature
similari devono essere considerati
impianti fissi oppure devono essere inventariati?
Data la varietà delle tipologie dei beni oggetto della domanda, occorre, al fine di
decidere in merito alla relativa inventariazione, porre l’attenzione, di volta in volta,
sul rapporto intercorrente tra il bene e l’immobile in cui lo stesso è situato.
Qualora i climatizzatori, i server, i centralini telefonici e apparecchiature similari
risultino incorporati nella struttura dell’edificio cui appartengono, in modo tale da
perdere, per così dire, una propria distinta individualità, divenendo, sostanzialmente,
impianti fissi e inamovibili e, quindi, parte integrante della stessa, non dovranno
essere inventariati.
Viceversa, nel caso in cui tali beni siano connessi all’immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo in tal modo inalterata la propria
autonomia, allora si dovrà procedere alla relativa presa in carico nell’inventario,
sempreché abbiano un valore superiore a 500 euro, IVA inclusa.
Omissis 8
9
Quali sono i criteri per l’inventariazione dei libri? in quali casi
possono costituire “universalità
di mobili”?
Per l’inventariazione dei libri occorre attenersi agli ordinari criteri previsti dall’art.
17 del regolamento per tutti gli altri beni mobili. Pertanto, saranno iscritti in inventario singolarmente solo quelli di valore superiore a 500 euro, IVA compresa. I
libri, il cui valore non oltrepassi tale limite, saranno iscritti nel cosiddetto “registro
dei beni durevoli”.
Qualora i libri facciano parte di una “universalità di mobili”, (ad esempio, un’enciclopedia, una collana, una raccolta, ecc.), si provvederà alla relativa iscrizione
in inventario solo nel caso in cui il valore della stessa superi il predetto limite dei
500 euro, IVA compresa, attribuendo all’universalità un numero unico d’inventario
ed assegnando a ciascun volume un sottostante numero d’ordine identificativo.
Peraltro, con l’occasione si evidenzia che nel registro dei beni durevoli devono
essere iscritti anche i libri distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro.
Omissis 10
11
La cosiddetta commissione per il
fuori uso, prevista dall’art. 14 del
regolamento emanato con DPR n.
254/2002, come e da chi deve
essere composta?
L’art. 14, comma 2, del regolamento, non fornisce indicazioni puntuali circa la
composizione di tale commissione.
Tuttavia, trattandosi di una “commissione”, quindi di un organo collegiale, è di tutta
evidenza che, affinché possa operare in modo funzionale, deve essere composta
da almeno tre membri.
(Cfr.: circolare n. 32/2003).
Omissis 12 e 13
14
La cosiddetta commissione per il
fuori uso, di cui all’art. 14 comma
2 del regolamento, in occasione
del rinnovo inventariale, può dichiarare non più utilizzabili per
le esigenze dell’ufficio, quindi
da destinare alla C.R.I. o al macero, i beni di II categoria (libri,
pubblicazioni, gazzette ufficiali,
ecc) o tale incombenza spetta alla
commissione preposta allo scarto
degli atti d’ufficio?
Stante la differenza intercorrente tra gli oggetti che costituiscono materia di intervento
delle due commissioni citate - libri, pubblicazioni, gazzette ufficiali, ecc. per l’una,
atti d’ufficio, per l’altra - la dichiarazione in questione, per i beni di II categoria,
così come per quelli di tutto le altre, rientra nell’ambito delle competenze esclusive
della commissione di cui all’art. 14, comma 2, del regolamento.
15
Le disposizioni contenute nell’art. Si. L’art. 14 del regolamento ha una portata generale, in quanto si riferisce ai beni
14, comma 2, del DPR 254/2002, mobili dello Stato in genere, risultando applicabile anche ai beni annotati nel
sono applicabili anche ai cosid- registro dei beni durevoli.
detti beni durevoli?
16
In caso di permuta di beni mo- Sì. AI riguardo, si segnala la possibilità di utilizzare l’istituto della permuta per acbili, va seguito il procedimento quisire beni utili alle esigenze dell’ufficio, e cedendo, in cambio, i beni dichiarati
indicato dall’art. 6 del D.P.R. n. da dismettere in quanto non più funzionali o fuori uso.
189/2001?
PAIS
I timbri, i suggelli e i punzoni da
dismettere, per i quali si prevede
l’emissione di un buono di scarico, possono, nel frattempo, essere
inseriti nei beni durevoli?
17
XV
Sì. I timbri (metallici), i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., non più funzionali alle
esigenze dell’ufficio, che devono essere consegnati agli Archivi di Stato per la loro
conservazione, oppure all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la deformazione,
potranno essere discaricati soltanto dopo che questi enti avranno attestato per iscritto
di averli ricevuti. Tale attestazione costituisce il documento giustificativo da allegare al
buono di scarico. Tuttavia, anche per i beni in questione, ai fini dell’inventariazione o
dell’iscrizione nel registro dei beni durevoli, valgono gli ordinari criteri del discrimine
di valore) (soglia di 500 euro, IVA compresa) e dell’universalità di mobili (ad esempio,
macchine punzonatrici). Pertanto. qualora il relativo valore non superi il limite di 500
euro, IV A inclusa, essi vanno, comunque trasferiti nel cosiddetto “registro dei beni
durevoli”, avendo cura, ovviamente di discaricarli da quest’ultimo soltanto quando
in possesso della prescritta dichiarazione di ricevuta da parte degli enti suddetti.
Omissis 18
19
I beni non più utilizzabili per le
esigenze funzionali dell’amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, quando non vendibili
o permutabili, possono essere
ceduti gratuitamente a enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale?
Si. Nell’ipotesi prospettata, i beni non più funzionali all’amministrazione formano
oggetto di cessione gratuita a favore di tali enti (in prima istanza la C.R.I.) indicati
all’art. 14, comma 2, del regolamento, anche per la eventuale successiva cessione
a ditte di riciclo e recupero dei manufatti a fine vita. Tuttavia, l’elencazione degli
enti contenuta nella citata norma non ha valore tassativo, per cui, dopo averli interpellati senza effetti utili, si ha la possibilità di procedere aIla cessione dei beni
dismessi ad altri enti no-profit, soluzione senz’altro da privilegiare rispetto alla
diretta destinazione alle discariche pubbliche. (Cfr: Circolare 32/2003)
Omissis da 20 a 25
Quali adempimenti bisogna porre
in essere in caso di beni risultati
mancanti in occasione della ricognizione?
26
Ai fini delle operazioni di rinnovo inventariale, i beni mancanti al 31 dicembre 2005
non dovranno di regola essere inclusi nel nuovo inventario, nella considerazione
che gli adempimenti concernenti le relative sistemazioni amministrativo-contabili
siano stati portati a termine in tempo utile. Quanto alle incombenze da porre in
essere occorre distinguere: a) in presenza delle cause previste all’art. 194 del R.D.
n. 827/1924 (furto, forza maggiore, naturale deperimento), il titolare del centro di
responsabilità, o un suo delegato, dovrà emettere il decreto di discarico, funzionale
all’aggiornamento delle scritture e da allegare al buono di scarico (già mod. 130
P.G.S.). E’ appena il caso di ricordare che l’emissione di tale decreto non ha un
effetto legale di liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della
Corte dei conti, al quale sarà dato impulso da parte dell’Amministrazione di appartenenza o, in caso di inerzia, dall’ufficio riscontrante; b) per le altre ipotesi, al fine del
reintegro patrimoniale, dovrà essere avviata l’azione di responsabilità amministrativa
nei confronti del soggetto a cui è imputabile la mancanza. Successivamente, per
l’aggiornamento delle scritture contabili dovrà essere emesso un buono di scarico (già mod. 130 P.G.S.), corredato della relativa documentazione giustificativa.
Gli uffici riscontranti dovranno porre particolare attenzione nel vigilare sulle fattispecie rappresentate.
Omissis 27 e 28
29
I beni acquisiti a partire dall’anno
2000, il cui costo storico supera i 500 euro, IVA compresa,
devono essere presi in carico
anche se dopo l’ammortamento il relativo valore dovesse risultare inferiore a tale soglia?
Si. I beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a 500 euro, IVA compresa.
andranno mantenuti in inventario anche qualora, per effetto dell’ammortamento,
abbiano raggiunto un valore pari o inferiore alla predetta soglia, apponendo l’annotazione: “ beni in corso di ammortamento”.
Omissis 30
31
Il costo dei lavori di messa in I lavori di che trattasi vanno chiaramente ad incrementare il valore dei beni sui
sicurezza di armadi rotanti deve quali vengono effettuati. I beni così valorizzati dovranno essere sottoposti al normale
essere preso in carico incremen- procedimento di ammortamento.
tando il valore degli armadi stessi?
Qual è il corretto procedimento di
ammortamento?
Omissis da 32 a 34
35
Un bene mobile acquistato nel- Tale bene, essendosi concluso il relativo periodo di ammortamento, deve essere
l’anno 2002 e classificato hardwa- iscritto nel “registro dei beni durevoli”.
re (categoria III), considerata l’aliquota di ammortamento del 25%,
alla data del 31 dicembre 2005 ha
un valore pari ad euro 0,00. Detto
bene va inserito nell’inventario
o nel registro dei beni durevoli?
Omissis da 36 a 40
XVI
PAIS
La Circolare n. 43 del 2006, recante istruzioni
sulla gestione dei beni mobili di proprietà dello
Stato, della Ragioneria generale dello Stato è stata
inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione alle
scuole. Tuttavia, anche la suddetta circolare non
riguarda le istituzioni scolastiche ma le amministrazioni statali prive di personalità giuridica. La
stessa Ragioneria Generale ha chiarito che “le
disposizioni della Circolare n. 43 del 2006 non
sono rivolte alla istituzioni scolastiche”.
La rivalutazione del valore dei beni patrimoniali
è anch’essa una operazione contabile che serve ad
avvicinare la consistenza economico-patrimoniale
del bene di proprietà delle Istituzioni Scolastiche
alla realtà del mercato economico corrispondente
al periodo d’uso del bene stesso.
Non essendo presenti disposizioni particolari
per le Istituzioni Scolastiche impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, la rivalutazione
dei beni può essere effettuata tenendo conto di
quanto stabilito dalle diverse circolari emesse dal
Ministero del Tesoro, le cui istruzioni possono
essere assunte dalle scuole per analogia.
Quindi, per l’aggiornamento dei valori, alla
luce delle istruzioni di cui alla Circolare n. 42
del 2004 si può osservare che:
a) per i beni acquistati prima del 2000, l’attribuzione dei nuovi valori è determinata sulla
base del “criterio dei coefficienti” con una
aliquota di deperimento pari al 10% per
ogni anno, da calcolare sul valore del bene
iscritto in inventario.
b) per i beni acquistati a partire dall’anno 2000
l’attribuzione dei nuovi valori è determinata
sulla base del “criterio dell’ammortamento”
secondo quanto indicato sul DM del MEF
del 22 febbraio 2004.
PAIS
XVII
MODELLI
ESEMPIO DI VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA
PER LA STIMA DI UN BENE DA CEDERE IN PERMUTA
Oggi,
, alle ore
, nei locali della Scuola
,
si è riunita la Commissione Tecnica, costituita con provvedimento dirigenziale prot. n.
del
, e composta dai Proff.
della fotocopiatrice
assunta in carico il
,
, per valutare le condizioni
(indicare marca e modello) - Matricola
al n.
dell’inventario, per un valore di Euro
e
.
Esaminato l’oggetto in argomento viene constatato che lo stesso presenta uno stato tale di usura da
non ritenere conveniente la riparazione, anche in considerazione della spesa che la medesima comporterebbe.
Considerata la necessità di dotare la Scuola di una fotocopiatrice di analoghe prestazioni, si concorda
per la cessione in permuta di quella sopra menzionata.
Pertanto, si propone di attribuire alla fotocopiatrice
stima attuale pari a Euro
in questione un valore di
e l’attivazione da parte degli organi competenti della Scuola della
procedura per la cessione in permuta del bene in parola alla Ditta
che è disponibile ad offrire la somma di Euro
,
in cambio dell’acquisto di una nuova
fotocopiatrice con analoghe prestazioni al prezzo da concordarsi.
Conseguentemente si dà parere favorevole per il discarico del bene in esame dalle scritture inventariali della Scuola.
LA COMMISSIONE
XVIII
PAIS
Istituzione scolastica
ESEMPIO DI DISPOSITIVO DIRIGENZIALE PER L’ATTUAZIONE DI UN CONTRATTO DI PERMUTA
Prot. n.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO che la fotocopiatrice marca
(matricola n.
modello
), assunta in carico il
al n.
del registro inventario dei
beni mobili della Scuola, non è più in grado di fornire utili prestazioni dato lo stato di particolare usura
che comporta un continuo aggravio di spesa;
RITENUTO necessario per le esigenze della Scuola procedere all’acquisto di una nuova fotocopiatrice
che formerà oggetto di separata trattativa;
ATTESO che la Società
prende in permuta, attraverso proprie
agenzie, la fotocopiatrice
Euro
(ripetere marca e modello) vecchia al prezzo di
;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica, che ritiene congruo in Euro
il
valore attuale dell’oggetto da cedere in permuta;
VISTO il Regolamento amministrativo-contabile ex D.M. n. 44/2001 in materia di eliminazione dei
beni dall’inventario e alla custodia degli stessi;
VISTO l’art. 6 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189;
DISPONE
Di cedere in permuta la fotocopiatrice
alla Ditta
(Agenzia di
di Euro
) per un valore
alle condizioni che presso la medesima Ditta sarà acquistata una nuova fotoco-
piatrice di modello più aggiornato con trattativa che sarà adottata separatamente così come citato in
premessa.
Di provvedere nei modi d’uso all’introito a favore della Scuola della predetta somma di Euro
, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1 D.P.R. n. 189/2001 citato in premessa.
Di eliminare dall’inventario dei beni mobili di proprietà della Scuola la fotocopiatrice
(matricola
di Euro
) assunta in carico il
.
Data
Il Dirigente Scolastico
al n.
per un valore
PAIS
XIX
Istituzione scolastica
ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PER IL DISCARICO DEI BENI DALL’INVENTARIO
Prot. n.
del
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato
di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 26 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile di cui al D.M. 1/2/2001, n. 44;
PRESA VISIONE dell’elenco dei beni destinati al discarico per
(1)
;
PRESO ATTO del contenuto del verbale della Commissione Tecnica che dichiara assolutamente inservibili per senescenza i beni contraddistinti dai numeri d’inventario da
a
e che sono compresi nel precedente elenco (oppure, preso atto che i beni contraddistinti dai numeri
di inventario da
a
, compresi nel precedente elenco sono
stati sottratti a seguito di furto avvenuto il
per il quale è stata sporta denuncia all’Autorità
di Pubblica Sicurezza oppure per altri motivi ancora, quale ad esempio un bene danneggiato e quindi
diventato inservibile, ecc.);
CONSIDERATO che nessun danno è imputabile in prima istanza al Consegnatario per negligenza
del medesimo nella conservazione dei beni e/o indugio nella richiesta di provvedimenti agli organi
competenti, atti a scongiurare danni;
PRESO ATTO altresì che nessun danno è imputabile a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a
carico di alcun dipendente; (oppure, accertata la responsabilità da parte di
che è
obbligato al reintegro del bene, la cui procedura viene avviata separatamente);
CONSIDERATO che la concessione del discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il
giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, per danni successivamente accertati;
VISTI gli atti di ufficio correlati al presente provvedimento;
DISPONE
Sono eliminati dall’inventario i beni di cui all’elenco citato in premessa qui allegato e che fa parte
integrante del presente provvedimento.
I beni discaricati come sopra, saranno destinati alla vendita o ceduti a titolo gratuito o distrutti secondo quanto disposto dall’art. 52 del Regolamento ex D.M. n. 44/2001, citato in premessa.
Al presente provvedimento sarà allegato il verbale della Commissione Tecnica, che ne fa parte integrante
(oppure, qualora trattasi di furto, copia della denuncia sporta all’Autorità di Pubblica Sicurezza).
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a cui il presente provvedimento è indirizzato, adotterà gli atti conseguenti di propria competenza.
Data
Il Dirigente Scolastico
– Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Sede
(1) Specificare il motivo.
XX
PAIS
Istituzione scolastica
ESEMPIO DI PROCESSO VERBALE DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ
DELLA SCUOLA
L’anno
addì
del mese di
, dovendosi
procedere ai sensi del D.M. 1/2/2001, n. 44 art. 24, comma 8, al passaggio di consegne dei beni di
proprietà dell’Istituzione Scolastica affidati al Sig.
che cessa dal servizio dal
, per
.
I SOTTOSCRITTI:
- Prof.
Dirigente Scolastico
- Sig.
Presidente del Consiglio di Istituto
- Sig.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi uscente
- Sig.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi subentrante,
si sono riuniti in un apposito locale della Scuola ove il Sig.
,
Consegnatario uscente e il Sig.
, Consegnatario subentrante,
hanno proceduto in contraddittorio, in presenza del Prof.
Dirigente Scolastico e del Sig.
Presidente del Consiglio di Istituto, alla
verifica delle scritture contabili inventariali per il conseguente passaggio di gestione dei beni medesimi
al Sig.
, che subentra per effetto di
(trasferimento/nuova nomina/ecc.).
Si dà atto dell’avvenuta ricognizione materiale dei beni da parte dei Consegnatari interessati, le cui
risultanze concordano con i dati delle summenzionate scritture contabili che, globalmente, qui si evidenziano per ciascuna tipologia.
Natura del bene
Quantità
Per quanto sopra rappresentato, il Sig.
Valore
e il Sig.
hanno dichiarato rispettivamente di cedere e di accettare le consistenze descritte innanzi.
Il presente processo verbale, redatto in n.
esemplari, viene letto, approvato e sottoscritto
da tutti gli intervenuti.
Il Consegnatario uscenteIl Consegnatario subentrante
Il Dirigente ScolasticoIl Presidente del Consiglio di Istituto
PAIS
XXI
Istituzione scolastica
MODELLO DI ATTO DIRIGENZIALE SULL’«ACCOGLIENZA» DI UN BENE DONATO
Il Dirigente Scolastico
VISTA la comunicazione del Sig./Ente
del
con la quale afferma la propria volontà di fare donazione al
di
per un valore di Euro
;
VISTO l’art. 21 - comma 6 - della Legge 15/3/1997, n. 59, che abroga le disposizioni che prevedono
autorizzazioni governative preventive per l’accettazione di donazioni da parte delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 13 della Legge 15/5/1997, n. 127, che abroga l’art. 17 del Codice Civile e la Legge
21/6/1896, n. 218, per le stesse ragioni di cui al precedente comma;
VISTI gli artt. 769 e 783 del Codice Civile;
VISTO il processo verbale di consegna del
redatto da
dal quale si desume che il materiale è regolarmente pervenuto a Scuola e che risulta efficiente per
l’impiego senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola stessa;
TENUTO CONTO del valore di stima attribuito dalla Commissione Tecnica, in quanto non indicato
dal donante (*);
AUTORIZZA
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a collocare il bene in
dandolo in sub-consegna a
DÀ INCARICO
al medesimo Direttore
di procedere all’inventariazione dei
beni donati assumendoli nelle scritture contabili della Scuola.
Data
Il Dirigente Scolastico
(*) Inserire solo in caso di necessità.
XXII
PAIS
Istituzione scolastica
MODELLO DI LETTERA CON CUI VIENE COSTITUITO IN MORA IL PRESUNTO RESPONSABILE DEL DANNO
Prot. Ris. N.
Al Sig.
OGGETTO: Richiesta di rimborso per danno causato a
e interruzione
dei termini prescrizionali
Per i fatti avvenuti il
cui alla nota Prot. Ris. n.
Scuola, con versamento al c/c n.
e che sono stati contestati con separato provvedimento di
del
, la S.V. è invitata a rimborsare subito a questa
presso la Banca
giorni dal ricevimento della presente, la somma di E
, e comunque entro trenta
già liquidata a
a seguito di azione giudiziaria dallo stesso promossa.
La somma predetta è stata erogata per le disposizioni contenute nell’art. 61, comma 2°, della Legge
11 luglio 1980, n. 312 e, conseguentemente, la S.V. viene costituita in mora, anche per motivi di prescrizione interruttiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1219 e 2943 del Codice Civile.
Poiché il sottoscritto Dirigente ritiene emergere elementi di colpa grave nei fatti causativi del danno
in argomento, è stata sporta, in pari data e ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la
prescritta denuncia al Procuratore Regionale della Corte dei Conti di
per ottenere dalla S.V. il ristoro del danno subìto.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento
è il Sig.
- tel.
in servizio nell’Ufficio
a cui potrà rivolgersi per informazioni oppure fornire elementi di
conoscenza in Suo possesso.
Presso il medesimo ufficio può prendere visione degli atti che La riguardano.
Data
Il Dirigente Scolastico
PAIS
Prot.
Roma,
/
XXIII
/
Oggetto: Provvedimento di affidamento in custodia dei beni al sub-consegnatario a.s.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Visto l’art. 27 del Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” - D.I. 44/01
Visto il provvedimento prot. n.
del
del Dirigente Scolastico che
individua come sub-consegnatario il Prof.
relativamente ai
beni presenti nel laboratorio di
AFFIDA
La custodia dei materiali ed attrezzature presenti nel suddetto laboratorio al Prof.
individuato dal Dirigente Scolastico e consegna al docente l’elenco del materiale che dovrà essere
sottoscritto da entrambi.
Ricorda al sub-consegnatario le proprie mansioni specifiche legate all’incarico che consistono in:
– verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo l’accortezza di segnalare l’eventuale esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni
ottimali di utilizzo delle attrezzature eventualmente danneggiate;
– segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse
interne della scuola;
– verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che fanno richiesta di utilizzo dei laboratori stessi;
– partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento dei laboratori;
– riconsegna dei materiali e attrezzature avute in sub-consegna al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi al termine dell’incarico.
Lì,
p.p.v.
IL SUB-CONSEGNATARIO
IL D.S.G.A.
XXIV
PAIS
Istituzione scolastica
Verbale di riconsegna dei beni affidati al sub-consegnatario
L’anno
addì
del mese di
nel locale
dell'istituto
il prof.
prot. n.
, individuato con provvedimento
del
sub-consegnatario dei beni
del Dirigente Scolastico quale
presenti nel laboratorio di ricon-
segna, ai sensi dell’art. 27 D.I. n 44 del 2001, i suddetti beni al sig.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto
per termine dell’incarico.
Il sub-consegnatario
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
PAIS
XXV
NORMATIVA
Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44
(in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)
Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23 (Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle Istituzioni Scolastiche si distinguono in immobili e
mobili secondo le norme del Codice Civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle
Istituzioni Scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
Art. 24 (Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva
ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo
in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il
materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che,
per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di
qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in
ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.
7. L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione
materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del
presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al
rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 25 (Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i
beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’Istituzione Scolastica al termine di eventuali operazioni
di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto;
al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati,
si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell’inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia
superiore - con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
XXVI
PAIS
Art. 26 (Eliminazione dei beni dell’inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all’uso, è eliminato
dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a
carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione
di cui all’articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all’uso.
Art. 27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine
è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde
della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è
attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede
alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28 (Le opere dell’ingegno)
1. Spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento
delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti della sezione
seconda del Capo terzo del Titolo primo della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato
dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le
iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le
iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera.
5. È riconosciuto ai coautori e alle Istituzioni Scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello
sfruttamento economico dell’opera.
6. Il dirigente dell’Istituzione Scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di
cui all’articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell’istituzione scolastica sottopone all’esame del consiglio di istituto proposte per l’eventuale
utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.
Art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito)
1. L'Istituzione Scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà
genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d’uso.
2. L'Istituzione Scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare, per l’istituzione scolastica, l’assunzione di oneri
eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
PAIS
XXVII
Art. 52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti
gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla
base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa
privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
Art. 55 (Donazioni, eredità, legati)
1. Le Istituzioni Scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non
contrastino con le finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell’ente locale, l’istituzione concorda con l’ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui
all’articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.
4. L’istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all’accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all’istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del
bene per le mutate esigenze dell’istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo
un periodo di permanenza minimo del conduttore.