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Documento Unico di
Valutazione
dei rischi interferenziali
Ai sensi del d.l. 81/08
Azienda Committente:
Comune di Pietra Ligure(Sv)
Azienda Appaltatrice:
Oggetto Appalto:
spiaggia
PERIODO ESTATE 2015– ESTATE 2016 – ESTATE 2017
Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto
Per l’affidamento del servizio educativo e ricreativo denominato “Campo Solare”
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1. INTRODUZIONE
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto in ottemperanza a quanto
disposto dal comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, evidenzia le misure di prevenzione e protezione che dovranno
essere osservate al fine di eliminare o ridurre al minimo le interferenze durante l’esecuzione delle varie fasi di lavoro
dell'intervento oggetto dell'appalto ed i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Le disposizioni del comma sopraccitato non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi che intervengono nell’esecuzione dell’opera oggetto del D.U.V.R.I.
Tale documento dovrà essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1)
Codice Civile
Art. 1655 “Nozione”
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1662 “Verifica nel corso di esecuzione dell'opera”
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel
corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del
danno (1223, 1454, 2224).
2.2)
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008)
Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
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3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni
e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto
2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate
dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le
disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
3.1) Estate
Le attività del servizio ludico – educativo per minori di età compresa tra i 3 ed i 12 anni si svolgeranno, nei mesi di
luglio ed agosto, presso l’edificio della scuola materna “Z.Martini”, nei locali situati a piano terra con ingresso
indipendente, ad eccezione dell’attività di balneazione che si effettuerà presso lo stabilimento, sito sul Lungomare
Bado, adiacente i "Bagni Gino, a levante, ed i Bagni Flora a ponente.
4. FIGURE DI RIFERIMENTO
Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività e le relative persone di riferimento, vengono di seguito riportati i
nominativi delle figure con specifici incarichi nominati dal committente e dall’appaltatore:
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4.1) AZIENDA COMMITTENTE:
Datore di lavoro
Dr. Patrizia Losno - Dirigente Area Amministrativa
Referente aziendale per l’appalto
Dr. Laura Ferrando - T.P.O. Settore politiche educative e
Culturali
Dott. Ing. Armando Allaria – esterno – Alassio, c.so europa
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Dott. Paolo Carlini
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti squadra antincendio
Addetti pronto soccorso
Forniti in fase di riunione
Forniti in fase di riunione
4.2) AZIENDA APPALTATRICE:
Datore di lavoro
Coordinatore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti squadra antincendio presente in cantiere
Addetti pronto soccorso presente in cantiere
5.
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DITTA E PERSONALE INTERESSATO ALL’APPALTO
5.1) Il Lavoro sarà effettuato dal personale della ditta con attrezzature e materiali tutti forniti dalla ditta
stessa.
5.2) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dalla ditta
appaltatrice deve:
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente il nome del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento ai sensi:
• dell’art 6 della Legge 123/07,
• degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.
indossare idonei indumenti da lavoro;
apporre sull’indumento da lavoro la tessera di riconoscimento individuale;
indossare i dispositivi di protezione individuali quando necessario;
rispettare le norme di sicurezza presso gli edifici comunali.
5.3) Il personale dell’Impresa deve essere a conoscenza del significato della segnaletica di sicurezza e dei
pittogrammi presenti nell’etichettatura delle sostanze e dei preparati classificati come pericolosi.
6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO
6.1 Rischi Ambientali e Misure di Prevenzione
I rischi ambientali presenti
nei luoghi oggetto di
intervento sono i seguenti
Misure di prevenzione da adottare relativamente ai rischi
presenti negli ambienti nei quali verrà sviluppato l’intervento
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RISCHIO ELETTRICO: presenza in Le attrezzature di lavoro alimentate elettricamente utilizzate dalla ditta
tutti gli ambienti di impiantistica appaltatrice possono essere collegate nei punti di presa solo se rispondenti ai
elettrica.
requisiti previsti dalle vigenti norme e con riguardo al carico elettrico
massimo applicabile.
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e
degli apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Non trattare con acqua e/o agenti chimici cavi, prese, apparecchiature
elettriche presenti nei locali e collegate alla rete di alimentazione
RISCHIO BIOLOGICO: nei servizi
igienici durante le fasi di pulizia e
sanificazione; durante l’attività di
cura ed igiene personale dei
bambini.
RISCHIO CHIMICO: rischio da
contatto con le sostanze chimiche
contenute nei prodotti di pulizia
e/o sversamento degli stessi.
Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche; devono essere
forniti ed utilizzati indumenti da lavoro e D.P.I. idonei alle attività ed
eventualmente, ove previsto e/o richiesto, il personale interessato deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Misure conoscitive tese ad eliminare qualsiasi rischio, con obbligo di
depositare la scheda d’uso e di sicurezza dei prodotti utilizzati nei locali
comunali. Formazione del personale. Utilizzo dei D.P.I.
Evitare durante le fasi di utilizzo di nebulizzare il prodotto direttamente in
ambiente quanto possibile, ma spruzzare i prodotti sui panni per le pulizie.
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: evacuare e arieggiare il
locale; assorbire lo sversamento secondo le modalità stabilite nelle schede del
prodotto, evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che
possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile.
Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni
contenute nelle apposite schede dei dati di sicurezza (SDS), che devono
accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la consultazione da
parte degli operatori.
Sono vietati l’utilizzo e la conservazione di agenti chimici classificabili come
pericolosi all’interno degli immobili comunali.
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6.2 MISURE DI EMERGENZA VIGENTI NELLA SEDE DELL’APPALTO
Le misura di emergenza previste nell’ambito delle strutture oggetto dell’appalto saranno illustrate alla ditta
appaltatrice nell’ambito dell’apposita riunione di coordinamento prevista ai successivi art. 8 e 10.
7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE
Per quanto riguarda i rischi introdotti dall’attività appaltate si rimanda integralmente a quanto riportato nel p.o.s.
elaborato dall’appaltatore.
8. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Prima dell’inizio dei lavori il committente organizza un sopralluogo congiunto con la ditta aggiudicataria ed i rispettivi
R.S.P.P. per il coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza dell’attività
oggetto dell’appalto. Sarà quindi redatto apposito verbale.
Saranno altresì pianificati incontri successivi durante l’esecuzione delle attività ove ritenuto necessario.
9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE
INTERFERENZE DEI LAVORATORI.
Le imprese che intervengono negli edifici pubblici devono preventivamente prendere visione della planimetria dei
locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a
disattivare le alimentazioni elettriche.
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9.1
Le attività oggetto d’appalto verranno effettuate:
Nei soli mesi di luglio ed agosto
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9.2
Individuazione dei rischi Specifici e di Interferenza:
Premesso che all’interno dei luoghi di lavoro nei quali è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice si possono
prevedere solo minime e sporadiche interferenze con personale comunale addetto alla mensa ed alla pulizia dei soli
locali delle attività “estate Ragazzi”, si specifica che l’Amministrazione è responsabile per l’adeguamento a tutte le
disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza dei locali.
I rischi di interferenza presenti
nei luoghi oggetto di intervento
sono i seguenti
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
ED ATTREZZATURE : pericoli di
inciampo, cadute, intralcio vie di
esodo, urti
Misure di prevenzione da adottare relativamente ai rischi presenti negli
ambienti nei quali verrà sviluppato l’intervento
Evitare, durante le operazioni di sanificazione, di ingombrare le vie di esodo e/o
depositare e materiali o attrezzature in modo provvisorio in aree di
passaggio/vie di esodo.
Durante l’attività fare attenzione agli investimenti, urti, contatti accidentali con
il personale ente appaltatore.
USO
DI
ATTREZZATURE Durante l’utilizzo di attrezzature elettriche collegate tramite prolunghe, evitare
PORTATILI ELETTRICHE : pericoli per quanto possibile che le prolunghe possano intralciare vie di transito e/o di
di urti, cadute inciampi, intralcio esodo. In caso di attività in compresenza è necessario segnalarne la presenza.
vie di esodo
USO DI ATTREZZATURE VARIE
Le attrezzature devono essere mantenute correttamente; il personale dovrà
immediatamente segnalare al titolare della ditta aggiudicataria eventuali
problematiche evidenziatesi sulle attrezzature stesse al fine di evitare che un
uso improprio delle stesse possa provocare problematiche a danno terzi.
Le attrezzature andranno riposte ordinatamente nel luogo assegnato. Per
nessun motivo le attrezzature ed i materiali in uso alla ditta aggiudicatrice
dovranno essere lasciati incustoditi.
RISCHIO ELETTRICO: presenza in Le attrezzature di lavoro alimentate elettricamente utilizzate dalla ditta
tutti gli ambienti di impiantistica appaltatrice possono essere collegate nei punti di presa solo se rispondenti ai
elettrica.
requisiti previsti dalle vigenti norme e con riguardo al carico elettrico massimo
applicabile.
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli
apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare
personale specializzato.
RISCHIO CHIMICO
L’impiego di prodotti chimici da parte dell’impresa deve avvenire secondo
specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve
essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere
esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal
competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Per quanto
possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori
d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al
pericolo derivante dal loro utilizzo.
Evitare durante le fasi di utilizzo di nebulizzare il prodotto direttamente in
ambiente quanto possibile, ma spruzzare i prodotti sui panni per le pulizie;
evitare di lasciare prodotti incustoditi; dopo le operazioni di pulizia e
sanificazione il personale della ditta dovrà riporre i prodotti utilizzati nel locale
individuato, evitando pertanto di lasciare i prodotti in aree ove terzi possono
venirne a contatto accidentalmente; richiudere sempre i contenitori dopo l’uso
ed evitare tassativamente di utilizzare contenitori diversi dagli originali per
stoccaggi o manipolazione dei prodotti
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo
le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio. Dovrà
essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi.
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RISCHIO ALLAGAMENTO
10.
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11.
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione
elettrica agli impianti non pregiudichi l’incolumità delle persone eventualmente
presenti.
Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:
- avvertire il personale del committente affinché sia organizzato un intervento di
manutenzione idraulica;
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in
presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l’incolumità
dei presenti. In tal caso,dare la precedenza all’allontanamento di tali sostanze.
ULTERIORI MISURE DI COORDINAMENTO
La Ditta aggiudicataria procederà, congiuntamente al responsabile dell’appalto ed agli R.S.P.P., ad un
sopralluogo preliminare, prima di iniziare le attività, per individuare le problematiche presenti e le aree che
possono presentare problematiche di interferenza.
La ditta aggiudicataria a tal punto potrà elaborare ulteriori le misure di coordinamento, se lo riterrà necessario,
in funzione di quanto emerso a seguito dei sopralluoghi.
In tale sede il presente documento potrà essere pertanto oggetto di prima integrazione con i dati della ditta
aggiudicataria ed in funzione di eventuali suggerimenti e rischi individuati da parte della ditta stessa, fermo
restando l’invariabilità dei costi della sicurezza individuati dal Committente .
La ditta informerà il personale proprio sui rischi e sulle misure di prevenzione indotti all’esterno dalle
lavorazioni oggetto di appalto. L’Ente appaltante analogamente provvederà ad adeguata formazione del
proprio personale.
La ditta, anche congiuntamente al R.S.P.P. ed il datore di lavoro dell’Ente, informerà il proprio personale sulle
misure elaborate dal Committente per la gestione dell’emergenza, sulle vie di esodo, sulle procedure
comportamentali in caso di evacuazione/emergenza. Il personale della ditta addetto all’emergenza dovrà
conoscere le modalità stabilite per la gestione dell’emergenza.
La ditta fornirà all’Ente i nominativi del personale addetto all’emergenza.
La ditta si rende disponibile a collaborare e a coordinarsi con l’Ente e/o con eventuali altri lavoratori in appalto
che debbano essere presente nei locali oggetto d’appalto, al fine di garantire una reciproca informazione,
cooperazione e coordinamento per l’eliminazione dei rischi.
L’Ente provvederà quindi, durante la prima riunione di coordinamento, a illustrare il documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali elaborato, a recepire le integrazioni della ditta se presentate, al fine di dare
completezza al documento nelle parti mancanti (a carico della Ditta aggiudicataria), scambiandosi reciproche
informazioni ed armonizzando i vari ruoli in merito alla sicurezza delle attività da svolgere.
COSTI DELLA SICUREZZA
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalll’impresa appaltatrice, resta immutato
l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
I suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere Servizio in oggetto.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo
a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.
Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
Attività e materiali per la sicurezza
Verifica preliminare delle attrezzature elettriche di proprietà prima dell’utilizzo, verifica
finale dopo ogni utilizzo.
Riunioni di coordinamento
Totale
Costo forfettario annuo
Euro 200,00
Euro 500,00
Euro 700/anno
I Costi della sicurezza, ammontano per l’appalto in corso a Euro 700,00 annui
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12. ALLEGATI
Faranno parte del seguente documento i successivi verbali di coordinamento di cui detto al cap. 10.
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