Linee guida - Giustizia Campania

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Linee guida - Giustizia Campania
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI
ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014, n. 162
Linee Guida: disposizioni per le Segreterie, Cancellerie e indicazioni per gli Avvocati.
INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA I. 55/2015
Nel contesto dell'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, che disciplina la
possibilità di "soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, è emersa
l'opportunità di individuare delle linee guida e una procedura congiunta tra Procura della Repubblica,
Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la gestione degli accordi di negoziazione depositati
dagli Avvocati.
In fase di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative, per
non pregiudicare l'uniforme ed omogenea applicazione appaiono necessarie ulteriori puntualizzazioni
che vengono ora svolte, tenuto conto anche degli approfondimenti del Ministero della Giustizia contenuti
nella circolare n. prot. 111198.U del29.07.2015.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
l) CONDIZIONI
Ai sensi dell'art. 6, c. l, legge 162/14, l'accordo di negoziazione assistita da uno o più
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, deve essere
sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte e va depositato da almeno uno degli avvocati
che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) presso l'Ufficio Affari Civili della Procura della
Repubblica, in un unico originale.
Ai sensi dell'art. 6, c. l tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente
entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Tale termine è da ritenersi
perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6, c. 2) e ciò in
ragione degli effetti che la legge (art. 12, c. 4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo. Al
riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla L. 6.5.2015, n. 55 (in vigore dal26.05.2015)
in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ( allegato C).
La conseguenza del mancato rispetto del termine è la irricevibilità, con la conseguenza per
le parti di dover ripresentare un nuovo accordo. L'eventuale cambio di data (per interlineatura o
sbianchettamento ), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto
dell'accordo.
Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ai sensi dell'art. 6, c. 3:
di aver tentato di conciliare le parti;
di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di
trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5, c. 2:
L'autografia delle firme;
La conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
2) DOCUMENTAZIONE
Unitamente all'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, devono essere allegati
i documenti in carta semplice indicati nell'allegato A e la nota di deposito firmata da entrambi gli
avvocati (allegato B).
3) UFFICIO DI PRESENTAZIONE
L'Ufficio Affari Civili del Pm, ricevuto l'accordo, provvede:
• ad apporvi l'attestazione della data del deposito;
• ad iscrivere l'accordo su un registro di comodo;
• alla trasmissione alla segreteria P.M.;
4) PROVVEDIMENTO P.M.
Se sull'accordo viene apposto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del PM (di regola, entro
cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti), l'Ufficio Affari
Civili provvede:
•
•
a restituire l'originale all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente
indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'Ufficiale dello stato
civile;
a conservare la copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della
Repubblica.
Se il P. M. non concede il nullaosta o non autorizza l'accordo, l'Ufficio Affari Civili provvede:
• ad apporre il depositato sul provvedimento;
• a comunicare il provvedimento a mezzo PEC;
• ad inviare entro cinque giorni dalla presentazione dell'accordo, nella sola ipotesi di mancata
autorizzazione, tutti gli atti originali all'Ufficio Affari Civili del Tribunale.
N.B.:
Ricevuta la comunicazione a mezzo PEC, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno
sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro dell'accordo; si fa presente al
riguardo che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile,
decoreranno dalla data di comunicazione via PEC.
TRIBUNALE
L'Ufficio Affari Civili del Tribunale provvede alla fascicolazione della documentazione depositata e
iscrive a ruolo indicando come oggetto quello corrispondente all'accordo sottoscritto, apponendo
un'annotazione con la dicitura "Negoziazione Assistita" e trasmette il fascicolo al Presidente il quale
fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti.
La cancelleria competente comunica la data dell'udienza agli Avvocati e chiede il pagamento del
contributo unificato dovuto che, in assenza di diverse disposizioni ministeriali, sarà pari a quello
richiesto per le separazioni, i divorzi e le modifiche di separazioni o divorzi.
Isernia,
l 5 FEB. 20JS
Il Presidente del Tribunale
Vincenzo Di Giacomo
D Procuratore della Repubblica
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Allegato A
' SEPARAZIONI:
l) STATO DI FAMIGLIA;
2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
3) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in
cui il matrimonio è stato celebrato);
Competenza territoriale: ex art. 706, c. l e 2 c.c.
DIVORZI:
l) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
3) ATTO INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il
matrimonio è stato celebrato)
4) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATO
O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE CON A TIESTAZIONE
DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO;
5) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL
PRESIDENTE IN SEDE DI SEPARAZIONE O COPIA AUTENTICA DELL'ACCORDO DI
SEPARAZIONE ASSISTITA EX ART. 6 L. 162/2014 O COPIA AUTENTICA
DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONCLUSO E CERTIFICATO DALL'UFFICIALE
DI STATO CIVILE EX ART. 12 L. 162/2014;
Competenza territoriale: la Procura nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza o
domicilio (art. 4. l. 898/1970.)
MODIFICHE DI SEPARAZIONI E DIVORZI:
l) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
2) CERTIFIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
In caso di modifiche della separazione:
Copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 l.
162/2014
o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile
ex art. 12 L. 162/2014.
In caso di modifiche di divorzio:
copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato
o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 L
162/2014
o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile
ex art. 12 L. 162/2014;
Comaetenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario del! 'obbligazione.
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N. B.
Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, in caso di presenza
di:
l) Figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave, dovrà essere
allegata la dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune dei coniugi relativa agli
ultimi tre anni (in sinfonia con quanto previsto dall'art. 5, c. 9, l. divorzio), con attestazione dell'invio all'Agenzia
delle Entrate;
2) Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione
sanitaria;
3) Figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 dei
coniugi.
NOTA DI DEPOSITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO L. 162/14
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Allegato B
Le Parti
J·:
CF
t'
PEC
Assistita dall'Avv.
CF _______________________
;'
Assistita dall'Avv. ---------------------
PEC ________________________
Stipulato in d a t a - - - - - - - - - Per la soluzione consensuale di:
D separazione
D divorzio:
D cessazione degli effetti civili del matrimonio
D scioglimento di matrimonio
D modifica delle condizioni di separazione o del divorzio
D con figli:
D minorenni
D maggiorenni incapaci
D maggiorenni economicamente non autosufficienti
D maggiorenni portatori di handicap
D senza figli appartenenti alle precedenti categorie
D con patti di trasferimento patrimoniale
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li· D senza patti di trasferimento patrimoniale
Si delega al deposito del suddetto accordo l'Avv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Si delega per il ritiro dell'accordo comprensivo del dispositivo del PM per entrambi le parti
L'Avv.
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Firma degli Avvocati
'
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ISERNIA
Depositato il __________
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Ident.
dall'Avv.
Allegato C
Nuovi termini per la domanda di divorzio
SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
TRASFORMATA IN _ _ _
1
1
CONSENSUALE
12 MESI
dalla comparizione delle
parti dinanzi al Presidente
all'udienza ex art. 708 c.p.c.
6MESI
dalla comparizione delle
parti dinanzi al Presidente
6MESI
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
dalla comparizione delle
parti dinanzi al Presidente
all'udienza ex art.711 c.p.c.
6MESI
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
a
!'
SEPARAZIONE
DINANZI
ALL'UFFICIALE
DELLO
STATO CIVILE
dalla data certificata
nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione
assistita da Avvocati
6MESI
dalla data dell'atto
contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi
all'ufficiale dello stato civile.