Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità

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Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA
Relazione Strutture Ultimate e Collaudo Statico
ai sensi delle NTC 2008
18 Febbraio 2011
Novità
Novità del D.M. 14 gennaio 2008
Valutazione della R.S.U. e del Collaudo
Relatore:
Relatore: ing.
ing. N. La Spina
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Generalità
La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. Del
25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la
collaudazione dei lavori dello Stato”
l’art. 3: rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori “l’accettazione dei
materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai
patti contrattuali”
La Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, capo IV, relativo alle Norme regolatrici
dell’attività costruttiva edilizia, all’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al
Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle
norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano
fissate nella licenza edilizia”
La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a.
agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle
strutture in c.a. e metalliche.
La Circolare del min. LL.PP. N. 11951 del 14.02.1974 di applicazione della L.1086/71
chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e
ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Generalità
La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia all’art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che
del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile
se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al
Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi
di totale difformità, non rinuncia all’incarico.
Il DPR 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94”,
all’art.124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori:
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed
in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali,
sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, degli accertamenti ufficiali
delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2,
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Generalità
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla Legge o dal regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati.
Il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” all’art. 29 comma 2 ribadisce che Il direttore dei lavori non è
responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione
essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il
dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
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professionale da tre mesi a due anni.
RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Generalità
Conferimento dell’incarico da parte del Committente:
1) Nei confronti del professionista l’incarico è di tipo privatistico e può essere verbale
oppure scritto ed accompagnato da un disciplinare e da un contratto di tipo economico.
2) Nei confronti dell’Amministrazione pubblica il Committente, di fatto, sottoscrivendo la
richiesta di Permesso di Costruire o la D.I.A., dichiara chi sarà il Direttore dei Lavori e
quest’ultimo, sottoscrivendo le richieste, di fatto accetta l’incarico.
Sostituzione del Direttore dei Lavori:
Il Committente, se non è soddisfatto del modo di operare del Direttore dei Lavori o se
ritiene che sia venuto meno il rapporto fiduciario, può revocare in qualunque momento
l’incarico al Direttore dei Lavori pagandone le prestazioni professionali svolte e le
eventuali penali previste dalla legge e/o dal contratto sottoscritto. In questo caso deve
darne comunicazione al Comune di competenza e provvedere alla nomina di un nuovo
Direttore dei Lavori che dovrà formalizzare la sua accettazione informando anche tutti
quegli enti pubblici e/o ditte private che sono coinvolte nella costruzione affinché ne
prendano atto.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Generalità
Occorre che il cantiere abbia sempre un Direttore dei Lavori, anche in caso di
sospensione dei lavori, per far fronte a tutte le esigenze connesse con la corretta
conservazione dei materiali nonchè per eventuali situazioni di emergenza (ponteggio
pericolante, cigli di scavo poco sicuri, ecc.) che devono essere monitorate dal Direttore
dei Lavori.
Norme di Etica Professionale per l'Esercizio della Professione di Ingegnere
L’Ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà
accettarlo solo dopo essersi accertato che la committenza abbia comunicato ai primi
incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare il o i professionisti a cui subentra;
in situazioni controverse, dovrà chiedere chiarimenti al Consiglio dell’Ordine.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Art. 3
(Responsabilità)
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture
dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, della osservanza delle
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché,
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica
Art. 4
(Denuncia dei lavori)
Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore
costruttore all'ufficio del genio civile,
competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a)
il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista,
progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione
dell'esecuzione sia nei riguardi della
conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista
progettista e dal direttore dei lavori,
dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità
qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
(...)
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Art. 5
(Documenti in cantiere)
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione
dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma
dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un
apposito giornale dei lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare
nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
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Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica
Art. 6
(Relazione a struttura ultimata)
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
giorni, il direttore dei lavori depositerà
depositerà al genio civile
una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:
a)
i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori
laboratori di cui all'articolo 20;
b)
per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
indicazione inerente alla tesatura
dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c)
l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà
sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà
sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà
provvederà a
consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto
quarto comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
opere costruite per conto dello Stato e
degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
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Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Art. 15
(Responsabilità del direttore dei lavori)
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito
con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000 (*).
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione
all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.
(*)
La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.
34, primo comma, della medesima legge.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
materia
edilizia
Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
ultimata di opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
metallica
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
1.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore
direttore dei lavori allo sportello unico,
che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico
tecnico regionale.
2.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
committente, del progettista
delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3.
Alla denuncia devono essere allegati:
a)
il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione
dell'esecuzione sia nei riguardi della
conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
b)
una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei
lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
4.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui
al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare
inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel
presente articolo.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
materia
edilizia
6.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
giorni, il direttore dei lavori deposita presso
lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento
sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:
a)
i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori
laboratori di cui all'articolo 59;
b)
per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
indicazione inerente alla tesatura
dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c)
l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
7.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una
copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto
dell'avvenuto deposito, e provvede a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico
tecnico regionale.
8.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente
unitamente alla restante
documentazione di cui al comma 6.
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Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1.
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a
quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65,
commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un
apposito giornale dei lavori.
2.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore
dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in
particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è
punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione
al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma
6.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951
11951
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°
N°1086
(...)
Innanzi tutto è necessario precisare che il campo di applicazione della legge è limitato alle opere di
ingegneria civile.
civile.
Non sono quindi soggette alle disposizioni della stessa le opere di ingegneria meccanica,
elettrotecnica, chimica, mineraria, navale ed aeronautica per le parti che si riferiscono alle
macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi genere
e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie in cemento armato normale e precompresso ed a
struttura metallica.
A questo riguardo, poiché
poiché l’argomento ha formato oggetto di alcuni quesiti posti a questo Ministero,
Ministero,
è opportuno soffermarsi a chiarire che nell’
nell’ampia accezione della parola “macchina”
macchina” si deve
ritenere inclusa ogni macchina motrice ed operatrice, termica, elettrica
elettrica ed idraulica, motori, turbine,
argani, gru, ascensori, montacarichi, macchine utensili (presse, torni, frese, ecc.), le macchine
agricole ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di trasporto
trasporto in genere: terrestri, navale ed
aereo; le caldaie, le pompe, le idrovore, i trasformatori elettrici,
elettrici, ecc.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Istruzioni applicative
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI
CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°1086
Si devono altresì assimilare alle macchine propriamente dette le parti metalliche
accessorie e complementari al loro funzionamento (quali ad esempio: scalette, ballatoi
e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari) ed in genere le strutture che
servono per sostenere e formare, con apparecchiature e tubazioni, l’insieme
dell’impianto industriale. Come si vede, ci si trova di fronte ad un’ampia e complessa
casistica che non consente di formulare una generalizzata definizione di ciò che si è
inteso comprendere nel concetto di “opere di ingegneria civile”, costituenti l’oggetto
delle norme di cui trattasi.
(...)
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Istruzioni applicative
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951
11951
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°
N°1086
Impianti industriali - Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad
ad uso industriale,
riguardanti le fabbriche, le officine, gli stabilimenti, i cantieri,
cantieri, gli opifici, ecc., i magazzini, i depositi, i
capannoni, le tettoie, le pensiline, i sili, le torri, le ciminiere,
ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari o di
opere similari.
Opere idrauliche e marittime - Sono soggette alla legge le seguenti opere: gli sbarramenti di
ritenute (dighe e traverse), le conche di navigazione, i bacini di carenaggi, i pontili, i pontiponti-canali, i
pontiponti-tubo, i serbatoi, i fari, le torri piezometriche ed in genere i manufatti edilizi relativi ad
acquedotti, oleodotti, fognature, impianti idroelettrici escluse le condotte forzate, le tubazioni di ogni
tipo e le macchine più
più avanti descritte.
Opere stradali - Sono soggette alla legge i ponti e viadotti (comprese le centine),
centine), i tombini, i
sottovia, le passerelle, le gallerie artificiali, i muri di sostegno,
sostegno, i manufatti stradali ed edilizi in genere
anche se riguardanti gli impianti per il rifornimento di carburante
carburante e le stazioni di servizio, escluse le
pensiline e le tettoie di modesta portata (quando assolvono la sola
sola funzione di protezione dagli
agenti atmosferici delle colonnine di distribuzione).
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Istruzioni applicative
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951
11951
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°
N°1086
L’art.1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative,
interpretative, le opere in conglomerato
cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica.
metallica. Qualche dubbio è sorto invece
sull’
sull’interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate
come tali “le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio
cementizio ed armature
che assolvono ad una funzione statica”
statica”.
In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere
opere in conglomerato cementizio armato
normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi,
interconnessi, compresi quelli di fondazione, che
mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità
stabilità globale dell’
dell’organismo portante della costruzione,
e che quindi costituiscono un “complesso di strutture”
strutture”, ossia un insieme di membrature comunque
collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.
statica. Sono quindi escluse
dall’
dall’applicazione dell’
dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi
elementi costruttivi
in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza
importanza nel contesto statico
dell’
dell’opera.
opera.
Ai sensi dell’
dell’art. 4, le opere indicate all’
all’art. 1 della legge devono essere denunziate dal costruttore
all’
all’ufficio del genio civile competente per territorio prima “dell’
dell’inizio dei lavori”
lavori”, intendendosi come
tale l’l’effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse (escluse quelle di cui all’
all’art. 9
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della legge) e non già
già i lavori preliminari, quali la predisposizione dell’
dell’area, gli scavi, ecc.
ecc.
(...)
RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Istruzioni applicative
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951
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ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°
N°1086
Con riferimento all’
all’ultimo capoverso dell’
dell’art. 4 che ha dato luogo a qualche incertezza interpretativa
si chiarisce che per opere “costruite per conto”
conto” dello Stato o per conto delle regioni, delle province e
dei comuni (aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere), si devono intendere quelle opere, di
competenza rispettivamente dello Stato e degli altri enti sopraddetti,
sopraddetti, che siano realizzate o
direttamente da essi (in appalto o in economia) ovvero mediante concessione o delegazione:
delegazione: in
questa ultima ipotesi invero il soggetto delegato o concessionario
concessionario agisce in nome proprio ma “per
conto”
conto” dell’
dell’ente delegante o concedente.
Ed al riguardo occorre altresì
altresì far presente che rientrano nello stesso concetto anche le opere
costruite da enti strumentali sorti non per perseguire finalità
finalità pubbliche specifiche, proprie, ma per
realizzare finalità
finalità che sono tipicamente dello Stato e con fondi posti a loro disposizione
disposizione dallo Stato
medesimo (ad esempio: la Cassa per il Mezzogiorno,
Mezzogiorno, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1616-3-1971, n.
190).
Per quanto concerne le opere costruite per conto dei comuni, giusta
giusta l’l’ultimo comma dell’
dell’art. 4
l’esecuzione s’
s’intende applicata ai comuni aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere, il cui
posto sia previsto in organico ed effettivamente ricoperto da un ingegnere.
ingegnere.
(...)
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Istruzioni applicative
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO 1980, N. 20049
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 - ISTRUZIONI RELATIVE AI CONTROLLI SUL
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ADOPERATO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
ARMATO
Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e normale,
l’allegato 2 delle norme tecniche stabilisce, tra l’l’altro, la frequenza dei controlli da eseguirsi in
rapporto alla cubatura dei getti di conglomerati omogenei. A tale
tale proposito si ritiene utile ribadire
che detta frequenza rappresenta un minimo inderogabile al disotto del quale
quale è tassativamente
vietato scendere anche per opere di modesta importanza,
importanza, mentre per l’l’esecuzione di strutture
anche di media importanza, sotto il profilo dell’
dell’impegno statico, sarà
sarà quanto mai opportuno che gli
Enti in indirizzo dispongano delle frequenze di controllo superiori
superiori al minimo sopra detto.
Si ravvisa, parimenti, la necessità
necessità che, prima dell’
dell’inizio della esecuzione delle strutture suddette,
vengano predisposte ed effettuate idonee prove preliminari per accertare che la resistenza del
conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto e per provvedere, ove ciò
ciò non si
verificasse, ad apportare alla miscela le conseguenti modifiche.
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RICHIAMI NORMATIVI
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori
Istruzioni applicative
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO 1980, N. 20049
LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 - ISTRUZIONI RELATIVE AI CONTROLLI SUL
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ADOPERATO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
ARMATO
La necessità
necessità di prove preliminari sussiste anche nel caso di impiego di calcestruzzi
calcestruzzi preconfezionati
in centrali di betonaggio, per i quali si ritiene siano da richiedere,
richiedere, con apposite prescrizioni di
capitolato, adeguate garanzie di qualità
qualità da comprovarsi a seguito di apposite prove sistematiche,
con certificazione dei laboratori di cui all’
all’art. 20 della legge 55-1111-1971, n. 1086.
E’ appena il caso di aggiungere che le prove preliminari o di qualificazione
qualificazione hanno solo carattere
complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili
indispensabili prove di
controllo in corso d’
d’opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla “Relazione a struttura
ultimata”
ultimata” di cui all’
all’art. 6 della legge 55-1111-1971, n. 1086. Ciò
Ciò vale in particolare per i calcestruzzi
preconfezionati i quali, in relazione alle modalità
modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere possono subire
modifiche qualitative, anche sensibili.
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
Modulistica Genio Civile
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
Modulistica Genio Civile
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
Modulistica Genio Civile
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
Modulistica Genio Civile
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
Modulistica Genio Civile
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
Modulistica Genio Civile
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di
accettazione.
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare
un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la
corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come
specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature,
appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale;
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
Nel progetto (relazione sui materiali) il calcestruzzo deve essere caratterizzato almeno
mediante:
la classe di resistenza Rck (o fck)
la classe di consistenza (S1-5)
il diametro massimo dell’aggregato (D)
Devono fornirsi precise indicazioni (con riferimento alle norme UNI ENV 13670-1:2001
ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) su:
composizione della miscela, compresi eventuali additivi
processi di maturazione
procedure di posa in opera
classi di esposizione ambientale (UNI EN 206-1: 2006)
durabilità delle opere.
Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera
omogeneo se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure.
32
32
RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
CONTROLLO DELLA QUALITÀ
QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO (nuove NTC paragrafo 11.2.2)
A) Valutazione preliminare della resistenza:
da eseguire prima dell’
dell’inizio dei lavori a cura dell’
dell’Appaltatore
da effettuare sotto il controllo del Direttore dei Lavori,
Lavori, per identificare la composizione della
miscela conforme alla Rck del progetto
l ’Appaltatore rimane responsabile anche in caso in cui le prove di prequalifica siano delegate a
terzi e che il materiale sia fornito da un produttore di calcestruzzo
calcestruzzo preconfezionato
Gli impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (altrimenti
detto preconfezionato) devono possedere un sistema di controllo di produzione di fabbrica
conforme alle Linee Guida del calcestruzzo strutturale del Min. dei LL.PP. e certificato da un terzo
organismo indipendente accreditato secondo procedure analoghe a quelle attualmente adottate per
la marcatura CE di altri prodotti da costruzione (sistema di attestazione
attestazione 2+).
Il Direttore dei Lavori deve:
prima dell’
dell’inizio della fornitura acquisire copia della certificazione del controllo di processo
produttivo
verificare che ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato
preconfezionato sia accompagnato dai
documenti indicanti gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica
rifiutare le eventuali forniture non conformi
eseguire le prove di accettazione
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO (nuove NTC paragrafo 11.2.2)
B) Controllo di accettazione
Il Direttore dei Lavori deve:
procedere al prelievo dei campioni al momento del getto indicando in apposito verbale
(novità rispetto al precedente DM del ‘96) la data del prelievo, la posizione e le date di
getto delle strutture interessate da ciascun prelievo, le sigle identificative dei provini e
le rispettive resistenze caratteristiche di progetto
sottoscrivere la domanda di prove (pena la non validità del certificato) presso un
Laboratorio Ufficiale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
secondo art. 59 DPR n° 380/2001 (punto 11.2.5.3 NTC), facendo esplicito riferimento
ai dati riportati nel verbale di prelievo che saranno indicati nel certificato di prova
effettuare i controlli di tipo A o B per il calcolo della resistenza caratteristica; il
controllo di tipo B è diventato “obbligatorio” per le costruzioni con più di 1500 mc
(novità rispetto al precedente DM del ‘96)
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
CONTROLLO DELLA QUALITÀ
QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO (nuove NTC paragrafo 11.2.2)
C) Prove complementari
Il Direttore dei Lavori:
ha la facoltà
facoltà di richiederle a completamento delle prove di accettazione per stimare la resistenza
in particolari fasi della costruzione (diverse dai 28gg) o in particolari
particolari condizioni di utilizzo
(temperature molto diverse da 20°
20°C).
Impiego di elementi prefabbricati in serie (controllata o qualificata):
il Progettista e il Direttore tecnico di produzione sostituiscono le figure del Progettista e del
Direttore lavori fino alla fase di consegna a pié
pié d’opera.
il Direttore Lavori dell’
dell’opera deve verificare la conformità
conformità di tutti i documenti che il prefabbricatore
è tenuto a consegnare: attestato di qualificazione del servizio tecnico
tecnico centrale, certificazione
d’origine del prodotto, estratto del registro di produzione, certificati
certificati di prova del laboratorio ufficiale,
istruzioni per il trasporto e montaggio, elaborati firmati con istruzioni
istruzioni per il corretto impiego e
manutenzione dei manufatti (paragr. 11.8.5 NTC).
Novità
Novità delle NTC: incremento della resistenza meccanica a compressione consentita rispetto al
D.M. del 1996. Il Progettista può
può specificare calcestruzzi ad alta classe di resistenza (con Rck fino a
85 N/mmq) purché
purché prima dell’
dell’inizio dei lavori si verifichino, con prove di prequalifica,
prequalifica, tutte le
grandezze fisicofisico-meccaniche che influenzano la resistenza e la durabilità
durabilità.
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
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IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
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IL CALCESTRUZZO
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MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
IL CALCESTRUZZO
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RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
ACCIAIO
ACCIAIO PER C.A. E PER STRUTTURE METALLICHE
A) Controllo di produzione
Le prove di qualifica sono condotte dal Servizio Tecnico Centrale sia all’interno
dell’impianto di produzione sotto il controllo di una laboratorio ufficiale, sia presso il
laboratorio ufficiale stesso e sono soggette ad una procedura di qualificazione con
revisione semestrale da parte del Servizio Tecnico Centrale
Al produttore viene rilasciato l’attestato di qualificazione in cui vengono dichiarati i
valori caratteristici dei vari requisiti geometrici e prestazionali richiesti dalle NTC per le
diverse tipologie di prodotto.
Novità delle NTC: nuova classificazione e definizione dei limiti di accettazione per gli
acciai da c.a. (B450C e B450A) e sono previsti acciai per costruzioni metalliche di
qualità sino a S460.
46
RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
MATERIALI PER USO STRUTTURALE
ACCIAIO
ACCIAIO PER C.A. E PER STRUTTURE METALLICHE
B) Controllo di accettazione
deve essere effettuato entro 30 gg dalla data di consegna del materiale
E’ compito del
Direttore di Stabilimento per le forniture ad un impianto di prefabbricazione
Responsabile del Centro di trasformazione o assemblaggio o del Direttore Lavori in caso di
forniture direttamente in cantiere
Le richieste di prova ed emissione dei certificati da parte del laboratorio ufficiale sono identiche a
quelle per il calcestruzzo.
L’impianto di prefabbricazione e il centro di trasformazione sono tenuti a fornire al Direttore dei
Lavori i certificati delle prove eseguite, copia della certificazione qualità
qualità, copia della autorizzazione
alla produzione da parte del Servizio Tecnico Centrale nonché
nonché eventuale marcatura aggiuntiva che
identifichi anche il centro di trasformazione.
Per ogni fornitura di acciaio da c.a. devono essere prelevati 3 spezzoni marcati di uno stesso
diametro scelto all’
all’interno di un gruppo di diametri di produzione omogenea.
Novità
Novità delle NTC: i valori minimi ottenuti dalle prove di resistenza ed allungamento
allungamento devono essere
superiori ai valori limite riportati nelle NTC che si ammettono inferiori a quelli caratteristici richiesti
dalle stesse NTC per le verifiche in produzione.
47
Per acciao da c.a.p. devono essere prelevati 3 saggi da ogni fornitura di massimo 90t
90t
(30 t nel caso di lotto di spedizione diretta in cantiere).
COLLAUDO
PRESCRIZIONI GENERALI
Giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono
funzione portante.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando
vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e
collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.
Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del
collaudo statico.
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del
Costruttore.
Esame del progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei
suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate
Esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione
Effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili
per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità
dell’opera
prove di carico;
prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento
dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della
stessa.
48
COLLAUDO
PRESCRIZIONI GENERALI
Il collaudo statico viene esteso a tutte le parti strutturali delle opere,
indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.
Il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera é un documento
autonomo che fa parte integrante del collaudo generale tecnico-amministrativo
dell’intera opera, quando previsto.
Il Committente o il Costruttore, nel caso in cui quest’ultimo esegua in proprio la
costruzione, possono richiedere al Collaudatore statico l’esecuzione di collaudi
statici parziali in corso d’opera, qualora siano motivati da difficoltà tecniche e da
complessità esecutive dell’opera
Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:
tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e
stabilità dell’opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del
terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione,
nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con
particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di
riferimento e alle azioni sulle costruzioni
amministrativi: volti ad accertare l’avvenuto rispetto delle prescrizioni
tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità e delle procedure
previste dalle normative vigenti in materia di strutture
Il Collaudatore statico é tenuto, quindi, a verificare la correttezza delle
prescrizioni formali della progettazione strutturale in conformità delle NTC e,
quando ne ricorra la circostanza (opere in c.a e a struttura metallica), anche il 49
rispetto degli artt. 58 (produzione in serie, art.9 L.1086/71) e 65 (denuncia e
R.S.U, artt.4,6 L.1086/71) del D.P.R. n. 380/2001.
COLLAUDO
PRESCRIZIONI GENERALI
A conclusione delle operazioni di collaudo il Collaudatore statico
rilascia il certificato di collaudo statico
Contenuti:
una relazione sul progetto strutturale e sui documenti
esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte
i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle
operazioni svolte
il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle
strutture e della loro ispezionabilità ai fini della
manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro
vita utile.
50
COLLAUDO
Modulistica Genio Civile
51
COLLAUDO
Modulistica Genio Civile
52
COLLAUDO
Modulistica Genio Civile
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COLLAUDO
Modulistica Genio Civile
54
COLLAUDO
Modulistica Genio Civile
55
COLLAUDO
Imposta di bollo
56
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
NORMATIVA VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE
NORME TECNICHE 2008
Decreto Min. LL.PP. 9 gennaio 1996:
Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche
Decreto Min. LL.PP. 16 gennaio 1996:
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
Decreto Min. LL.PP. 16 gennaio 1996:
Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
57
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
NORMATIVA VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE
NORME TECNICHE 2008
Decreto Min. LL.PP. 11 marzo 1988:
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005:
Norme tecniche per le costruzioni
58
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008
(in Gazz. Uff., 4 FEBRRAIO 2008 n. 29, S.O. n.30).
Istruzioni - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617
Art. 1
E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui
alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge
27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e
del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il
decreto ministeriale 14 settembre 2005.
Art. 2
Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
59
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
PROROGHE:
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Legge 28 febbraio 2008, n. 31
Conversione in legge del D.L. 248/2007 cosiddetto "Millaproroghe"
Millaproroghe" con riferimento in particolare
all'art.
all'art. 20 che riguarda il periodo di proroga all'applicazione delle nuove NTC 2008 approvate con
DM 14.01.2008 e pubblicate nella G.U. del 4.02.08.
Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività
l'operatività della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni).
costruzioni). - 1. Il termine di cui al comma 22-bis dell'articolo 5 del decretodecreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito,
convertito, con modificazioni,
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già
già prorogato al 31
dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4bis,
,
del
decretolegge
28
dicembre 2006, n. 300,
4 bis
decreto
convertito,
convertito, con modificazioni,
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il
periodo di cui all'articolo 5, comma 22-bis,
bis, del citato decretodecreto-legge n. 136 del 2004, convertito,
convertito, con
modificazioni,
modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo,
articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione
del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del
Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9
gennaio 1996 e 16 gennaio 1996,
1996, pubblicati,
pubblicati, rispettivamente,
rispettivamente, nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
1° giugno
1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
60
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate,
iniziate, nonché
nonché per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della
revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti,
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al
comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di
interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità
finalità di protezione civile,
civile, nonché
nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso,
collasso, di cui al decreto del
Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003,
2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche
vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e
riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita,
istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
pubblica, una commissione consultiva,
consultiva, con rappresentanti delle regioni e
degli enti locali,
locali, nonché
nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati,
interessati, per il
monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti
normativi che si rendano necessari,
necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato
al comma 1.(…
1.(…)
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi,
compensi,
emolumenti,
emolumenti, indennità
indennità, o rimborsi spese".
spese".
61
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
Senato - 8ª Commissione permanente - Seduta del 21 gennaio 2009:
Parere favorevole alla proroga al 30 giugno 2010 del termine di cui al comma 1 dell'articolo
20 del decretodecreto-legge n. 248 del 2007, convertito,
convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, relativo al regime transitorio per l'operatività
l'operatività della revisione delle Norme Tecniche
per le costruzioni.
costruzioni.
Camera dei Deputati - Seduta del 19 febbraio 2009:
Approvazione il disegno di legge di conversione del D.L. n. 207 del 30.12.2008 "Milleproroghe
",
"Milleproroghe",
senza modificare il testo già
già approvato dal Senato,
Senato, contenente la norma che proroga al 30
giugno 2010 il periodo transitorio di applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14.01.2008.
Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Conversione del Decreto Legge Abruzzo 39/2009:
Anticipazione dell’
dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2009 delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni.
Costruzioni.
Comma 1 bis art :
«Art. 11-bis.
bis. - (Misure urgenti in materia antisismica).
antisismica). – 1. All’
All’articolo 20, comma 1, del decretodecretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
convertito, con modificazioni,
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e successive modificazioni,
modificazioni, al primo periodo,
periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite
dalle seguenti:
seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso»
soppresso».
62
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
CIRCOLARE 5 agosto 2009
Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248. (GU n. 187 del 13-8-2009)
differenzia i lavori pubblici e quelli di natura privatistica
lavori pubblici:
consente l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino
all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo;
collaudo;
è applicabile la normativa previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere
già
già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati,
avviati,
prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi
è competenza del responsabile del procedimento accertare e dichiarare la sussistenza dei
predetti requisiti
sono esclusi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità
funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
finalità di protezione civile,
civile,
nonché
nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (comma 4 dell'art.
dell'art. 20 del citato
decretodecreto-legge n. 248/2007)
63
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
lavori privati:
applicazione obbligatoria alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009.
<<Cio' evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere
immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza
strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha
evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla
progettazione che in corso di esecuzione>>
per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009 dovranno essere integralmente
applicate le nuove norme tecniche per le varianti che modificano in maniera
sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale
della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa
progettazione strutturale rispetto a quella originaria come da consolidato
indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici
qualificazione dei materiali:
la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione e' soggetta ad un
proprio autonomo regime giuridico-normativo; ai fini dell'impiego di elementi per
uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre
64
riferirsi al capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
CIRCOLARE 11 dicembre 2009
Ulteriori considerazioni esplicative. (GU n. 297 del 22-12-2009)
chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al
termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente
in vigore.
lavori privati:
momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o
della infrastruttura.
momento “certo ed incontestabile” per potersi parlare di inizio delle costruzioni e
delle opere infrastrutturali: deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, entro la data
del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati
variante in corso d'opera:
l'elemento discriminante e' la presenza di modifiche sostanziali
dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento
del comportamento statico globale dell'opera
65
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino
come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare
una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera (dovranno essere
integralmente applicate le nuove norme tecniche)
La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle
condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale»,
non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera
La previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso
dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, entro la data del 30 giugno 2009
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
Regione Siciliana – Assessorato LL.PP. – Dipartimento LL.PP.
Atto di indirizzo (Conf. 19-11-2009)
lavori pubblici:
opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali
siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi
progetto definitivo si considera avviato quando lo stato di avanzamento
dell’attività progettuale è “significativo”, cioè tale da non giustificare la
rielaborazione del progetto
progetto esecutivo si considera avviato quando sia stato già affidato il
relativo incarico professionale, ferma restando la conclusione della
progettazione definitiva
lavori privati:
si intendono iniziate le opere per le quali sia stata effettuata all’Ufficio del Genio
Civile la comunicazione ai sensi dell’art.32 della legge 19 maggio 2003 n.7
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008
varianti:
varianti:
organismo architettonico
riferimento art.4 L.R. 10 agosto 1985 n.37
mutamento destinazione d’
d’uso
aumento cubatura > 20%
aumento superficie utile e altezza > 10%
riduzione distanza confini e cicli stradale > 10%
progetto definitivo si considera avviato quando lo stato di avanzamento dell’
dell’attività
attività
progettuale è “significativo”
significativo”, cioè
cioè tale da non giustificare la rielaborazione del
progetto
riferimento artt.31,32
artt.31,32 D.P.R. 380/2001
sentenze
organismo strutturale
riferimento al punto 8.4.1. del D.M. 14 gennaio 2008
a) sopraelevare la costruzione;
costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla
costruzione;
costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’
d’uso che comportino
incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un
insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal
precedente
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Sicurezza e prestazioni attese (Cap.2)
2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e
soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in
forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti
norme.
La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere
valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale.
Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per
le quali è stata progettata.
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Sicurezza e prestazioni attese (Cap.2)
"La Filosofia e i Criteri alla base delle Nuove Norme Tecniche - Aspetti
Sismici" Avellino il 30 Maggio 2008 - Prof. Petti
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08
Sicurezza e prestazioni attese (Cap.2)
"La Filosofia e i Criteri alla base delle Nuove Norme Tecniche - Aspetti
Sismici" Avellino il 30 Maggio 2008 – Prof. Petti
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ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA
Relazione Strutture Ultimate e Collaudo Statico
ai sensi delle NTC 2008
18 Febbraio 2011
Novità
Novità del D.M. 14 gennaio 2008
Valutazione della R.S.U. e del Collaudo
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Relatore:
Relatore: ing.
ing. N. La Spina
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