comunicazione tributaria n

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Divisione Economica e Sociale
Politiche fiscali e societarie
Circolare n. 2
Roma, 25 marzo 2016
Oggetto: Spese riqualificazione energetica - cessione spese sostenute dai condomini incapienti alle imprese – Provvedimento 22 marzo 2016, prot. 43434 (articolo 1, c. 74 legge
208/2015)
Sommario
1.PREMESSA ............................................................................................................................................. 2
2. ESAME SINTETICO DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO .............................................. 2
3. UNA VALIDA ALTERNATIVA: LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE DECENNALE DEVE
ESSERE FATTA DA CHI SOSTIENE LA SPESA AD UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO. .... 3
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1.Premessa
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa (in allegato) rende nota l’emanazione
del provvedimento direttoriale che definisce le modalità dell’opzione per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di
edifici, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (in allegato). Si dà in tal modo attuazione alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016) (vedi Circolare CNA 25 febbraio 2016, n. 1/PF).
L’emanazione del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, porta nuovamente alla ribalta tutte le assurdità della norma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1,
c. 74 della legge 208/2015), che consente ai soggetti “incapienti” di trasformare la detrazione
decennale afferente alle spese di riqualificazione energetica sostenute dai condomini, in sconto
immediato sul prezzo della prestazione effettuata dall’impresa.
Non è possibile pensare che le imprese siano disposte a vedersi decurtare di 2/3 il proprio corrispettivo, con la prospettiva di recuperarlo in 10 anni, se tutto va bene. E’ chiaro che le imprese
saranno costrette a rivolgersi al settore bancario per coprire l’ammanco finanziario, considerando che proprio le spese di riqualificazione energetica, quasi sempre, includono dei beni impiegati
di costo molto elevato che le imprese devono comunque sostenere. Finanziamenti che non tutte
le imprese ottengono ovvero ottengono a tassi d’interessa ragionevoli. L’operazione deve essere
portata avanti, ma senza il coinvolgimento dell’impresa. La trasformazione della detrazione decennale in credito d’imposta deve essere finalizzata alla cessione del credito stesso dalle famiglie o dalle imprese che sostengono la spesa, direttamente agli intermediari finanziari.
2. Esame sintetico dei contenuti del provvedimento
Il Provvedimento consente il riconoscimento a tutti i soggetti che rientrano nella “No tax area” e
dunque non versano l’Irpef, di cedere ai fornitori, che realizzano interventi di riqualificazione
energetica di parti condominiali, la detrazione del 65% delle spese sostenute, in base alla tabella
millesimale di ripartizione, nell’anno 2016 o delle spese pagate nel 2016 per interventi iniziati in
anni precedenti.
A riguardo si precisa che la condizione di “incapiente” ai fini Irpef deve sussi-
stere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le stesse spese.
I fornitori che ricevono l’intero ammontare del credito come parte del pagamento, possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile
2017. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi
d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori o da
specifica comunicazione inviata al condominio, tenuto a trasferirla ai fornitori. I fornitori, dal canto loro, devono comunicare in forma scritta al condominio la volontà di accettare la cessione del
credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. E’ evidente, quindi, che le imprese possono anche rifiutare la cessione del credito.
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La cessione del credito si perfeziona con la trasmissione da parte del condominio di apposita
comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, da effettuare entro il 31 marzo 2017. Il condominio è tenuto, inoltre, a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione
all’Agenzia delle Entrate.
Viene, infine, precisato che rispondono nelle ipotesi di non spettanza o di indebita fruizione, anche parziale, rispettivamente il condomino ed il fornitore, ma ovviamente, mai l’impresa cessionaria.
3. Una valida alternativa: la cessione della detrazione decennale deve essere fatta da chi sostiene la spesa ad un intermediario finanziario.
La norma per come oggi è strutturata, tende a distruggere un’idea che potrebbe veramente apportare un contributo alla crescita economica nel nostro Paese. E questo potrebbe essere anche più grave dei pesanti oneri impropri che la norma attribuisce alle imprese in un momento
storico nel quale si punta, giustamente, a ridurre gli oneri amministrativi.
La trasformazione delle detrazioni fiscali decennali per lavori edili, in un importo immediatamente spendibile da colui che sostiene la spesa, nel momento nel quale deve sostenerla, potrebbe
veramente fare la differenza, ma non può essere effettuata a scapito delle imprese. Le imprese,
infatti, subiscono una decurtazione dei due terzi del corrispettivo che possono recuperare sempre se hanno capienza di debiti fiscali - solo in 10 anni, ossia gli anni entro devono vantare
l’utilizzo del credito.
L’operazione deve essere portata avanti, ma senza il coinvolgimento dell’impresa. La trasformazione della detrazione decennale in credito d’imposta deve essere finalizzata alla cessione del
credito stesso dalle famiglie o dalle imprese che sostengono la spesa, direttamente agli intermediari finanziari. Peraltro lo stesso Governo, in procinto di approvare la legge di stabilità, si è
già impegnato a “valutare l'opportunità di consentire la trasformazione della detrazione decennale in credito d'imposta cedibile agli intermediari finanziari.” (vedi Ordine del giorno 9/03444A/291, presentato dall’On. Sara Moretto 19 dicembre 2015).
La cessione del credito al settore bancario di una rendita certa e garantita dallo Stato per 10 anni consentirebbe alle famiglie e alle imprese di ottenere una somma di denaro immediata, utile
per finanziare proprio l’investimento sulla propria abitazione o sull’immobile dell’impresa, per cui
si ha diritto alla detrazione fiscale, senza ribaltare il problema sulle imprese.
In questo modo, ci potrebbero essere anche le condizioni per estendere la norma a tutte le spese per cui oggi è riconosciuta una detrazione per l’avori edili, cogliendo, insieme, le esigenze:
1) delle famiglie e delle imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento degli investimenti per
le ristrutturazioni delle abitazioni o per la riqualificazione energetica degli edifici;
2) dei titolari di reddito di pensione e di lavoro dipendente incapienti ovvero titolari di reddito
d’impresa o di lavoro autonomo privi del sostituto d’imposta, quale richiesta di equità di fronte alla effettiva fruibilità delle detrazioni fiscali;
3) delle imprese edili rispetto alla carenza della domanda di servizi, messe in ginocchio dalla
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crisi del mercato immobiliare inserita in un contesto di crisi economica più generale.
L’idea che c’è dietro alla norma è troppo importante per non cogliere l’opportunità di modificarla
concretamente al fine di trasformare una possibilità limitata ad alcuni che rimarrà solo sulla carta, in una nuova procedura sistematica di riconoscimento dei bonus connessi alle spese per lavori edili, che potrebbe innescare un circuito virtuoso orientato alla crescita economica del nostro Paese.
(CC/GA/ddl_stabilità2016)
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