Per difetto di legittimazione ad agire, viene dichiarato inammissibile
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Per difetto di legittimazione ad agire, viene dichiarato inammissibile
Per difetto di legittimazione ad agire, viene dichiarato inammissibile un ricorso di alcuni consiglieri comunali avverso una deliberazione di surroga di un consigliere dimissionario del Consiglio comunale di cui fanno parte La sentenza ha come oggetto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento di una deliberazione del Consiglio comunale di surroga di un consigliere dimissionario e di tutti gli atti ad essa connessi, lamentando sotto diversi profili l’irritualità della convocazione dell’assemblea consiliare sfociata nell’adozione dell’impugnata delibera, ritenendo compromesso o comunque pregiudicato il pieno dispiegarsi del munus pubblico connesso alla loro carica. La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, ribadisce il più che consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti degli organo di cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all’ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell’organo, ovvero i singoli consiglieri possono agire contro atti del Consiglio comunale solo quando, in relazione a tali atti, è vulnerato l’esercizio del mandato connesso alla loro carica elettiva. Il Collegio ritiene, sull’argomento in questione, pienamente condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza del TAR Abruzzo, n. 667 del 30 luglio 2005, attinente ad una vicenda sostanzialmente analoga a quella in esame, richiamando l’attenzione sull art.38.8 del D.Lvo 18.8.2000, n.267, secondo cui “il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari…”, nonché nell’art.45.1 del medesimo testo normativo che, nel caso di seggio che rimanga vacante nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, lo attribuisce al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. L’inammissibilità del gravame è prospettabile anche sotto altro significativo profilo, atteso che oggetto dell’impugnativa è atto non annullabile, ai sensi dell’art.14 della recente L.11.2.2005, n.15, che ha introdotto l’art.21-octies della L.241/1990, che al 2° comma sancisce la non annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata degli stessi, sia palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto diversificarsi da quello in concreto adottato.” La difesa dei ricorrenti, al fine di superare la predetta eccezione d’inammissibilità, sostiene che nell’atto introduttivo del giudizio le censure proposte riguarderebbero non solo la questione della surroga del consigliere dimissionario ma anche la convocazione dell’assemblea in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (“Comunicazione composizione Giunta comunale”), in relazione al quale sarebbe stato parimenti leso il loro munus pubblico, argomento che la Corte giudica non meritevole di accoglimento in quanto l’atto deliberativo impugnato attiene alla presa d’atto della mera informativa compiuta dal Sindaco in ordine alla rinnovata composizione della giunta comunale. Il Tar dichiarando quindi il ricorso inammissibile, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune.