Per difetto di legittimazione ad agire, viene dichiarato inammissibile

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Per difetto di legittimazione ad agire, viene dichiarato inammissibile
Per difetto di legittimazione ad agire, viene dichiarato inammissibile un ricorso di alcuni
consiglieri comunali avverso una deliberazione di surroga di un consigliere dimissionario del
Consiglio comunale di cui fanno parte
La sentenza ha come oggetto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento di una
deliberazione del Consiglio comunale di surroga di un consigliere dimissionario e di tutti gli atti ad essa
connessi, lamentando sotto diversi profili l’irritualità della convocazione dell’assemblea consiliare sfociata
nell’adozione dell’impugnata delibera, ritenendo compromesso o comunque pregiudicato il pieno dispiegarsi
del munus pubblico connesso alla loro carica.
La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, ribadisce
il più che consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione dei consiglieri comunali
ad impugnare gli atti degli organo di cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo
determinazioni direttamente incidenti sul diritto all’ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta
del munus di componente dell’organo, ovvero i singoli consiglieri possono agire contro atti del Consiglio
comunale solo quando, in relazione a tali atti, è vulnerato l’esercizio del mandato connesso alla loro carica
elettiva.
Il Collegio ritiene, sull’argomento in questione, pienamente condivisibili le argomentazioni contenute nella
sentenza del TAR Abruzzo, n. 667 del 30 luglio 2005, attinente ad una vicenda sostanzialmente analoga a
quella in esame, richiamando l’attenzione sull art.38.8 del D.Lvo 18.8.2000, n.267, secondo cui “il
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari…”, nonché
nell’art.45.1 del medesimo testo normativo che, nel caso di seggio che rimanga vacante nei consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali, lo attribuisce al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto. L’inammissibilità del gravame è prospettabile anche sotto altro significativo
profilo, atteso che oggetto dell’impugnativa è atto non annullabile, ai sensi dell’art.14 della recente
L.11.2.2005, n.15, che ha introdotto l’art.21-octies della L.241/1990, che al 2° comma sancisce la non
annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per
la natura vincolata degli stessi, sia palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto diversificarsi
da quello in concreto adottato.”
La difesa dei ricorrenti, al fine di superare la predetta eccezione d’inammissibilità, sostiene che nell’atto
introduttivo del giudizio le censure proposte riguarderebbero non solo la questione della surroga del
consigliere dimissionario ma anche la convocazione dell’assemblea in relazione al secondo punto dell’ordine
del giorno (“Comunicazione composizione Giunta comunale”), in relazione al quale sarebbe stato parimenti
leso il loro munus pubblico, argomento che la Corte giudica non meritevole di accoglimento in quanto l’atto
deliberativo impugnato attiene alla presa d’atto della mera informativa compiuta dal Sindaco in ordine alla
rinnovata composizione della giunta comunale.
Il Tar dichiarando quindi il ricorso inammissibile, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio
in favore del Comune.