Montiano 2013

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Montiano 2013
COMUNE DI MONTIANO
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Piazza Maggiore, 3 - 47020 MONTIANO (FC)
tel. 0547–51151/51032 - fax 0547–51160
email: [email protected]
sito web: www.comune.montiano.fc.it
Il Sindaco
Prot. n. 112
ORDINANZA N. 1 /2013
per la sorveglianza e il controllo della legionellosi
IL SINDACO
premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono
sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità Europea in
cui è operante European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell’Istituto Superiore di Sanità che ha
istituito, dal 1983, il Registro nazionale della legionellosi;
dato atto che la Legionellosi è una grave forma di polmonite che può interessare in particolare persone portatrici di
fattori di richio (età > 40 anni, sesso maschile, fumo, presenza di patologie croniche con o senza immunodeficienza
associata), causata da batteri appartenenti al genere Legionella, microrganismo ubiquitario ampiamente diffuso in natura,
dove si trova principalmente associato alla presenza d’acqua (superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed
ambienti umidi in genere): da queste sorgenti può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (quali reti cittadine di
distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici dei singoli edifici, impianti di climatizzazione, piscine, fontane), che si
pensa agiscano come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la
salute umana;
considerato che la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale 21/7/2008 n. 1115 ha
approvato “Le Linee Guida Regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi” ;
dato atto che le Linee Guida Regionali provvedono a specificare:
• i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione dei nuovi impianti idrosanitari e di condizionamento;
• le raccomandazioni per la gestione degli impianti a rischio e per il monitoraggio ambientale nelle strutture
turistico-recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed and breakfast, soggiorni di
vacanza,affittacamere, navi da crociera, etc), termali, ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre,
centri commerciali, fiere, esposizioni etc.), sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;
• la necessità di effettuare per le strutture recettive, termali, sanitarie, idrosanitarie, sociosanitarie e
socioassistenziali, centri benessere, piscine e altre strutture ad uso collettivo l'analisi del rischio e monitoraggio
ambientale, che si sostanzia in tre momenti correlati: a) valutazione del rischio, b) gestione del rischio, c)
comunicazione del rischio;
• la necessità di rendere tali attività maggiormente puntuali e cogenti in tutti quei casi in cui i fattori di rischio
sono ancora più significativi, trattandosi di strutture temporanee in relazione al loro carattere di stagionalità;
vista la nota prot. 47241 del 08/10/2012, con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Cesena
propone l’emissione di un provvedimento che prenda atto e faccia proprie, quale norme integrative o a stralcio del
regolamento d'igiene, l'intero contenuto delle Linee Guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo della Legionellosi,
approvate con DGR n. 1115 del 21.07.2008;
ritenuto di recepire integralmente le linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale E.R. 21.7.2008
n. 1115;
visto
- l’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del
18/8/2000;
- le note del 15.10.2008 prot. 0061757 e del 05.10.2010 prot. 0052468 con cui il Dipartimento i Sanità Pubblica
dell'AUSL di Cesena,proponeva il recepimento delle linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo
della Legionellosi;
a tutela della salute pubblica
COMUNE DI MONTIANO
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Piazza Maggiore, 3 - 47020 MONTIANO (FC)
tel. 0547–51151/51032 - fax 0547–51160
email: [email protected]
sito web: www.comune.montiano.fc.it
Il Sindaco
ordina
per i motivi citati in premessa, in conformità alla proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda Usl di Cesena, ai gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo,
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, centri benessere, piscine e altre strutture ad uso collettiva,
entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero in caso di strutture a
funzionamento temporaneo, entro quindici giorni prima della data prevista di apertura delle suddette
strutture:
di garantire nella gestione degli impianti l’attuazione delle misure di controllo previste nei
capitoli 3, 4 e 5 dell’Allegato A alla DGRER 21 luglio 2008 n. 1115, ed in particolare
1) di effettuare l'analisi del rischio, che andrà poi periodicamente aggiornata, conformemente a quanto
previsto dalle Linee Guida Regionali.
2) di nominare un responsabile per la gestione del rischio, che comprenda l'importanza della
prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo, in possesso di un titolo di studio attinente
la materia o di attestato di frequenza di un corso di aggiornamento organizzato da un ente certificato
o accreditato;
3) di dotarsi del registro degli interventi effettuati sugli impianti il cui modello tipo è definito dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Az. Usl di Cesena e reso disponibile sul sito web. Tale
documentazione deve essere messa a disposizione degli organi ispettivi, quando richiesto. In caso di
subentro nella gestione è responsabilità del nuovo gestore garantire il rispetto delle norme sopra
richiamate.
INCARICA
il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Az. Usl di Cesena, territorialmente competente, di svolgere la
vigilanza in materia, conferendo allo stesso ampi poteri di verifica e controllo in tema di sorveglianza
sulla corretta applicazione della DGR 1115/2008 e della presente ordinanza, compreso il potere di
sanzionare, nonché la possibilità di prevedere l'adozione di prescrizioni e adempimenti.
AVVERTE
che in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del d.lgs
267 del 18.08.2000; in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti
dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Az. Usl di Cesena, le sanzioni saranno aggravate, fatta salva
la necessità di procedere alla chiusura della struttura.
Sono abrogate le norme contenute nei regolamenti o in precedenti ordinanze difformi dal contenuto
delle Linee Guida approvate con DGR n. 1115/2008.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
(legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n.1199).-
Montiano, lì 9 gennaio 2013
IL SINDACO
(dott. Fabio Molari)