Omologazione di autoveicoli, componenti e unità tecniche alla luce
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Omologazione di autoveicoli, componenti e unità tecniche alla luce
Omologazione di autoveicoli, componenti e unità tecniche alla luce della nuova Direttiva “Automotive” Automotive” 2004/104/CE Pubblicata il 13/11/2004 sulla GUUE L337 Modifica la direttiva 72/245/CEE e la 95/54/CE Ing. Lino Trentini - CPA Torino 1 Panoramica La direttiva 2004/104/CE rappresenta l’evoluzione delle direttive 72/245/CEE e della 95/54/CE sulla compatibilità elettromagnetica nel settore Automotive Ing. Lino Trentini - CPA Torino 2 1 Direttiva 72/245/CEE Questa è la 1° direttiva nel campo automobilistico che si occupava della “soppressione dei disturbi radio” era la verifica dell’emissione dei disturbi radioelettrici sui veicoli ad accensione comandata con sistema ad alta tensione Ing. Lino Trentini - CPA Torino 3 Direttiva 95/54/CE (1) La prima evoluzione è avvenuta con l’introduzione della direttiva 95/54/CE che è entrata in vigore nel 1996 a livello “OMOLOGATIVO” mentre la produzione precedente si è dovuta adeguare a partire dal 1.10.2002 Ing. Lino Trentini - CPA Torino 4 2 Direttiva 95/54/CE (2) Con questa direttiva le verifiche sono state estese a tutti i veicoli indipendentemente dal tipo di motore, inoltre è stato introdotto il concetto di “IMMUNITA’” cioè la capacità del veicolo/componente di funzionare anche in presenza di perturbazioni elettromagnetiche provenienti dell’esterno. Si è introdotta anche l’omologazione delle unità elettrica od elettronica (UEE) Ing. Lino Trentini - CPA Torino 5 Direttiva 2004/104/CE Articolo 1: – Gli allegati alla Direttiva 72/245/CEE sono sostituiti dagli allegati della 2004/104/CE Ing. Lino Trentini - CPA Torino 6 3 Tempi di applicazione Articolo 2: (nella versione italiana della GUUE al par. 4 c’è un errore 71/145/CEE al posto di 72/245/CEE) – La direttiva entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 e ci saranno e seguenti periodi transitori: 6 mesi di sovrapposizione nelle omologazioni (si potrà continuare ad omologare anche con la 95/54/CE fino al 1/7/06) A partire dal 1/1/2009 i certificati di conformità dei veicoli nuovi dovranno soddisfare i requisiti della direttiva 2004/104/CE ed analoga cosa per le Unità Elettriche Elettroniche (UEE) Ing. Lino Trentini - CPA Torino 7 Principali novità 2004/104/CE (1) Le principali novità introdotte da questa direttiva sono: • Maggiori dettagli nelle definizioni; • Specifiche relative ai “criteri di fallimento” delle prove di immunità del veicolo; • Introduzione dell’albero sistemistico per l’applicabilità della Direttiva alla UEE; Ing. Lino Trentini - CPA Torino 8 4 Principali novità 2004/104/CE (2) • Aumento della banda di frequenza per la prova di immunità irradiata che è stata estesa fino a 2000 MHz; • Per le UEE è stato introdotto l’Allegato X con ulteriori nuovi tipi di prove (verifica ai transitori impulsivi); • I livelli di prova e le maschere di emissione sono rimaste le stesse ma con una indicazione precisa dei limiti. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 9 Componenti Per la componentistica che NON ha influenza su funzioni di sicurezza del veicolo è ammesso marcare CE secondo la direttiva EMC (§ 3.2.9 Allegato I) Ing. Lino Trentini - CPA Torino 10 5 Regolamenti ECE (1) In parallelo alle Direttive ci sono i Regolamenti dell’Ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite per l’Europa (ECE) che sono sostanzialmente analoghi nei contenuti e nelle prescrizioni alle direttive e trovano applicazione nei paesi che non appartengono all’Europa Unita. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 11 Regolamenti ECE (2) Per la compatibilità elettromagnetica è in vigore il Regolamento ECE 10 emendamento 0.2 che è analogo alla 95/54/CE. Per maggiori informazioni si può far riferimento al sito: www.unece.org/trans www.unece.org/trans/ trans/main/wp29/ main/wp29/ Ing. Lino Trentini - CPA Torino 12 6 Applicabilità Le norme sulla compatibilità elettromagnetica a livello di 95/54/CE si applicano anche alle Trattrici Agricole ed ai Veicoli a 2 e 3 ruote. Mentre alle Macchine operatrici si applica la Direttiva 89/336/CEE Ing. Lino Trentini - CPA Torino 13 Concetto di Omologazione E’ un procedimento che si applica alla produzione di serie e consiste nel: • Dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti tecnici della norma; • Dimostrare che il processo di fabbricazione assicura la conformità di tutti gli esemplari successivi al prototipo sottoposto a prove. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 14 7 Controllo della produzione All’atto della 1° omologazione il costruttore deve “accreditarsi” presso l’autorità che rilascia l’omologazione. Questo consiste in: • Adempimenti amministrativi (deposito firme, notizie azienda, iscrizione CCIAA, ecc.); • Relazione sul sistema adottato per garantire la conformità del prodotto; • Eventuale certificazione ISO di Qualità a questo segue una visita ispettiva del Ministero presso lo stabilimento per verificare l’idoneità del sistema. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 15 Autorità Omologante (1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso i Centri Prove Autoveicoli che sono anche gli enti tecnici che conducono le prove. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 16 8 Autorità Omologante (2) Il costruttore può chiedere l’omologazione in qualunque Centro Prove ed ha l’onere di reperire il laboratorio per le prove. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 17 Definizioni (1) Le definizioni si trovano nella Direttiva Quadro sulle Omologazioni dei Veicoli a Motore e dei loro Rimorchi 2001/116/CE che adegua la 92/53/CEE. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 18 9 Definizioni (2) Costruttore: la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità che rilascia l’omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona od ente partecipino a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entita tecnica soggette all’omologazione. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 19 Definizioni (3) Entità tecnica: un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 20 10 Definizioni (4) Componente:un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che può venire omologato separatamente dal veicolo, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente. Ing. Lino Trentini - CPA Torino 21 11