CITTÀ DI BOLLATE

Transcript

CITTÀ DI BOLLATE
CITTÀ DI BOLLATE
COMANDO POLIZIA LOCALE
DAL 15 OTTOBRE 2010 AL 15 APRILE 2011
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.30
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
Per le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro1” a benzina)

autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE
e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro1” e “Euro1” diesel)

autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva
91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da
94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 2” diesel) ad esclusione
degli autobus di categoria “M3” adibiti al trasporto pubblico locale per i quali vige
la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 4294/07 e 6418/07.
Inoltre
DAL 15 OTTOBRE 2010, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
DEFINITIVO
Per le seguenti categorie di veicoli:

motoveicoli e ciclomot ori a 2 t empi non omologati ai sensi della direttiva
97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti “pre- Euro1 a due tempi”)

veicoli di categoria “M3” ai sensi dell'articol o 47 del Codice della Strada (veicoli
destinati al trasporto di persone – trasporto pubblico locale, TPL - aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5
t), di tipo urbano, suburbano e interurbano omologati ai sensi della Direttiva
91/542/CEE ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli detti “Euro 2” ed alimentati a gasolio)
Le direttive comunitari e di riferiment o sono riportate sulla carta di circolazi one, al
riquadro 2 rigo V9 o, per i modelli più vecchi, in basso, nel riquadro 2.
Sono es clusi dal divieto:
•
•
•
•
i veicoli elettrici leggeri da città, ibridi e multimodali micro veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o g.p.l.,
per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri
sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione omologati ai sensi
delle vigenti norme (“FAP”) ; per “efficace sistema di abbattimento delle polveri
sottili” si intende un sistema “FAP” in grado di garantire l'emissione di particolato
pari o inferiore al limite fissato per la categoria “Euro 3”;
i veicoli storici, purché in possesso di attestato o altra certificazione ai sensi
dell'art. 60 del Codice della Strada;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i veicoli classificati come macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Codice della
Strada;
i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi , anche se omologati
precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17.06.1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 2 o
3 ruote, c.d. “pre- Euro 0” o “pre-Euro 1”
i veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed
esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatament e
al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio
domicilio o viceversa;
i veicoli egli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle
carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il
proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
i veicoli adibiti al servizio postale universale in possesso di licenza/ autori zzazione
ministeriale di cui alla Dir. 97/67/CE come modificata dalla Dir. 2002/39/CE;
i veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal D.M. Trasporti 3.2.98
n. 332;
i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di contrassegno dei
rispettivi Ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro;
i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di malattie gravi in grado di esibire relativa certificazione
medica;
i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le
funzioni del proprio ministero;
i veicoli con a bordo almeno tre persone;
i veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione
ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami
per il conseguiment o delle patenti “C”, “CE”, “D”, “DE” ai sensi dell'articolo 116 del
Codice della Strada;
i veicoli di donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
I Comuni non possono concedere ulteriori deroghe speciali e/o personali.
Su tutto il territorio regionale, nel periodo di validità del blocco della circolazione è
altresì fatto obbligo:
•
•
di sp egniment o dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
di sp egniment o dei mot ori dei veicoli merci durante le fasi di carico e scarico.
Le sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che, con le recenti modifiche al Codice della Strada introdotte con la
Legge 120/10, la circolazione in violazione alle limitazioni stabilite per motivi di inquinamento
atmosferico effettuata con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie
inferiori a quelle prescritte, è assoggettata al pagamento di una sanzione di € 155,00 e, nel caso di
reiterazione della sanzione nel biennio successivo, alla sospensione della patente di guida per un
periodo compreso tra 15 e 30 giorni.
Nel territorio del Comune di Bollate, secondo quanto prescritto da specifica Ordinanza, sono escluse
dal divieto di circolazione nel periodo 15.10.2010 – 15.04.2011 dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal lunedì al
venerdì, le seguenti vie: Milano, Ferraris, Repubblica da Via Milano sino al cimitero, Attimo, Trento,
Ghisalba, Verdi, Veneto da Via Verdi in direzione Cassina Nuova, Lombardia, Pace, San Bernardo,
Kennedy, La Cava, Cesare Battisti, Ospitaletto, per Novate, S.P. n° 46 “Rho-Monza”, Piave , da S.P. n. 46
sino ad Ospedale.
Queste esclusioni NON SI APPLICANO alle categorie di veicoli per le quali, dal 15 ottobre 2010, è
stabilito il divieto definitivo di circolazione.
Per ulteriori informazioni contattare il Comando Polizia Locale al n. 02.35005.500