regolamento dell`ufficio contenzioso e affari legali

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regolamento dell`ufficio contenzioso e affari legali
Autorità Idrica Toscana
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 79 del 12 dicembre 2014
(Il presente Regolamento è entrato in vigore il 12/12/2014)
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Autorità Idrica Toscana
PARTE I
ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
ART. 1
COMPITI
1. Spettano al Servizio Contenzioso e Affari Legali (da ora anche solo Servizio) la
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Autorità Idrica Toscana (da
ora anche solo Ente) sia nelle cause attive che passive. Per contenzioso, ai fini del
presente Regolamento, si intende qualsiasi procedimento instaurato di fronte
all’Autorità Giudiziaria nel quale l’Ente sia parte attiva o passiva.
2. Il Servizio patrocina e difende, altresì, gli amministratori e i dipendenti dell’Autorità nei
giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti
all’espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta
e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ente stesso.
3. Oltre all’attività giudiziale, il Servizio svolge attività di consulenza legale per le diverse
strutture dell’Ente con la formulazioni di pareri.
4. Su richiesta del Direttore Generale il Servizio esprime il proprio parere in merito alla
promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi, nonché:
a. predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d’intesa e con la collaborazione
degli Uffici interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
b. fornisce per iscritto – anche su richiesta scritta dei Dirigenti di Area – pareri e/o
linee di indirizzo giuridico-legali per l’adozione di provvedimenti amministrativi,
per le risposte da inoltrare riguardo a reclami, esposti, diffide o altri fatti che
possano determinare l’insorgenza di una lite, per chiarire e risolvere dubbi e
quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, o sulla interpretazione della
vigente normativa sia statale che regionale;
c. recupera, su formale richiesta del Dirigente competente, i crediti vantati
dall’Ente;
d. monitora il contenzioso generale dell’Ente relazionando trimestralmente al
Dirigente dell’Area Affari Istituzionali.
ART.2
RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ
1. I Servizi/Uffici operanti sia presso la sede legale che presso le strutture territoriali
collaborano con il Servizio Contenzioso e Affari Legali nel fornire i chiarimenti, le
notizie ed i documenti in loro possesso necessari per l’adempimento dei compiti di
istituto del Servizio medesimo. Le strutture dell’Autorità forniscono, a richiesta scritta
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del Responsabile del Servizio, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari
all’adempimento dei compiti istituzionali.
ART. 3
AVVOCATI DEL LIBERO FORO E INCARICHI CONGIUNTI
1. Il Direttore Generale, previa consultazione del Responsabile del Servizio, può stabilire
di conferire mandato ad litem ad un Avvocato del libero Foro, anche in associazione
all’Avvocato interno.
2. Si intendono per incarichi congiunti quelli espletati unitamente ad Avvocati esterni
all’Autorità incaricati nei seguenti casi:
- Controversie di particolare complessità;
- Già difensori dell’Ente in precedenti gradi di giudizio;
- Particolare specializzazione non presente all’interno del Servizio;
- Eccesivo carico di lavoro del Servizio;
- Casi in cui gli Avvocati operanti all’interno del Servizio non intendano accettare
incarichi che sanno di non poter svolgere con adeguata competenza,
conformemente a quanto consentito dal codice deontologico forense;
- Altre situazioni di carattere eccezionale.
ART. 4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CRITERI DI RIPARTO DEGLI AFFARI
1. L’Avvocato coordinatore è il Responsabile del Servizio il quale sovrintende all’attività
dell’Ufficio e cura la distribuzione dei carichi di lavoro relativi agli affari contenziosi e
consultivi secondo il criterio di equa assegnazione e delle rispettive esperienze
professionali, promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche
di maggior rilievo fermo restando che, di norma, il mandato alle liti viene attribuito dal
Direttore Generale in forma congiunta agli Avvocati assegnati al Servizio.
PARTE II
DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
E DELLA CORRELAZIONE TRA COMPENSI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Art.5
CONDIZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI
1. Il compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e
rappresentanza in controversie giudiziali, ordinarie, amministrative, tributarie, speciali,
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arbitrali ed a seguito dell’emanazione di provvedimenti che definiscano il grado di
giudizio in modo favorevole all’Ente. Tali vengono considerate le sentenze favorevoli
all’Ente, anche non definite con liquidazione giudiziale a carico della parte
soccombente, ovvero con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.
Per sentenza, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti
giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a
cognizione piena e sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri
decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile,
amministrativo, speciale, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, etc.).
Si considerano sentenze favorevoli all’Ente solo quelle che abbiano deciso nel merito la
causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell’Ente o che
comunque abbiano prodotto esito favorevole per l’Ente (improcedibilità,
inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d’interesse ed altre formule
analoghe).
Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal
Giudice ordinario o amministrativo che abbiano definito in senso favorevole all’Ente
giudizi cautelari o fasi cautelari.
Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in
favore dell’Ente, il compenso da corrispondere al Servizio è esclusivamente quello
liquidato dal Giudice al netto delle spese borsuali. Tale compenso deve essere
obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali
azioni esecutive, e solo in caso di documentata infruttuosità delle stesse (per assenza
di beni pignorabili o altre ragioni) verrà riconosciuto e liquidato da parte dell’Autorità.
ART.6
MISURA DEI COMPENSI
1. I compensi professionali corrisposti agli Avvocati facenti parte del Servizio sono
computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’art.23-ter del
D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011.
2. Nell’ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle
controparti, la misura del compenso spettante agli Avvocati facenti parte del
Servizio è pari all’importo liquidato dall’ Autorità Giudiziaria.
3. Nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese il compenso
spettante agli Avvocati facenti parte del Servizio è corrisposto nella misura di cui alle
tabelle relative ai parametri forensi allegate al D.M. n.55/2014 e comunque nel
limite di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.9 del D.L. n.90/2014. I parametri di
cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui la sentenza riporti
l’indicazione “nulla per legge” ovvero non riporti alcuna disposizione sulle spese.
4. La misura dei compensi di cui al comma 3 sarà oggetto di ulteriore valutazione al
termine del biennio 2014/2015 e comunque entro il 31/03/2016.
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5. I suddetti compensi professionali sono comunque corrisposti in modo da attribuire a
ciascun Avvocato una somma non superiore al trattamento economico complessivo
spettante. La parte delle suddette somme eventualmente rimanente è riversata nel
bilancio dell'Ente.
ART.7
VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE
1. La verifica del rendimento individuale di ogni Avvocato incardinato nel Servizio,
finalizzato al riparto delle somme derivanti da sentenze favorevoli all’Ente con
recupero delle spese legali a carico delle controparti, viene svolta annualmente dal
Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
sulla base di una relazione predisposta da ogni singolo Avvocato (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, la relazione deve contenere il numero e l’oggetto
degli affari assegnati, il numero, l’oggetto e l’esito degli affari trattati e conclusi, il
calendario delle udienze a cui il legale ha partecipato, gli eventuali motivi che hanno
impedito la partecipazione in prima persona alle udienze degli affari assegnati, copia
dei provvedimenti emessi dalle diverse autorità e più in generale tutta la
documentazione idonea a comprovare l’attività espletata), e tiene conto dei
seguenti elementi:
a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire
decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività
istituzionale;
b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva propedeutica alla definizione degli
atti processuali, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall’Ente;
c) cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo
svolgimento di attività non dilazionabili;
d) rispetto delle direttive impartite in materia di trattazione degli affari giudiziali e
di partecipazione alle attività istituzionali.
2. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei
carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al
numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale
complessivamente svolta.
3. Entro il 20 febbraio di ogni anno il Dirigente dell’Area Affari Istituzionali procede alla
verifica del rendimento individuale in base ai criteri di cui al comma 1 con
riferimento all’anno precedente.
4. Nell'ipotesi in cui vengano rilevati ingiustificati elementi negativi di valutazione del
rendimento tali da incidere sulla ripartizione di cui al comma 3, dell’art.9, del D.L.
n.90/2014, il Dirigente richiede all’Avvocato adeguati chiarimenti che devono essere
resi nei dieci giorni successivi.
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5. All'esito del contraddittorio di cui al comma 4, ove il Dirigente non ritenga
soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizza la proposta di verifica del rendimento
e quantifica in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto.
6. La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potrà essere inferiore
al 10% né superiore al 60% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli
elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare
gravità, l'Avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.
7. Qualora l'interessato non accetti espressamente per iscritto la proposta di
valutazione, il Dirigente trasmette gli atti al Direttore Generale che, se ritenuto
opportuno può sentire in merito l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
decide in via definitiva.
ART.8
INCARICHI CONGIUNTI CON PROFESSIONISTI ESTERNI
1. Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli
Avvocati interni, determinati secondo i criteri del presente regolamento, sono
ridotti del 50% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del
70% in caso di incarico congiunto con due professionisti esterni, dell’80% in caso di
incarico congiunto con tre o più professionisti esterni.
2. Non verranno riconosciute agli Avvocati del Servizio eventuali somme relative ad
attività svolte da Avvocati domiciliatari e che debbano essere corrisposte a questi
ultimi.
ART.9
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
1. I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente
l’Avvocato/Avvocati dipendenti di ruolo dell’Autorità Idrica Toscana esercenti la
professionale legale, iscritto/i nell’apposito Albo speciale ed incaricato/i della difesa
e della rappresentanza dell’Ente.
2. I compensi di cui trattasi saranno erogati con cadenza annuale e ripartiti in parti
uguali tra gli Avvocati assegnati al Servizio fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5
e 6 dell’articolo 7.
3. I compensi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’Ente ad esclusione
dell’IRAP e al netto delle spese, saranno corrisposti con determinazione del
Dirigente dell’Area Affari Istituzionali dietro presentazione di apposita notula
professionale.
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ART.10
CORRELAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
CON LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. La correlazione tra la retribuzione di risultato di cui all’art.10 del CCNL del Comparto
Regioni/Autonomie Locali siglato il 31/03/1999 del titolare di posizione
organizzativa con riconoscimento dell’istituto dell’alta professionalità esercente la
professione legale e i compensi professionali è disciplinata in sede di contrattazione
decentrata integrativa.
ART.11
NORMA FINALE
1. Il precedente Regolamento dell’Ufficio Contenzioso e Affari Legali è abrogato.
2. Il presente Regolamento, quale parte speciale del Regolamento di Organizzazione
dell’Autorità Idrica Toscana, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio on-line.
3. La richiesta dei compensi dovrà essere formulata da ogni singolo Avvocato anno per
anno, e a pena di decadenza, entro il 20 gennaio successivo all’anno di riferimento.
La suddetta richiesta deve essere accompagnata dalla relazione di cui al comma 1,
dell’art.7.
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