regolamento dell`ufficio contenzioso e affari legali
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regolamento dell`ufficio contenzioso e affari legali
Autorità Idrica Toscana REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 79 del 12 dicembre 2014 (Il presente Regolamento è entrato in vigore il 12/12/2014) 1 Autorità Idrica Toscana PARTE I ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI ART. 1 COMPITI 1. Spettano al Servizio Contenzioso e Affari Legali (da ora anche solo Servizio) la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Autorità Idrica Toscana (da ora anche solo Ente) sia nelle cause attive che passive. Per contenzioso, ai fini del presente Regolamento, si intende qualsiasi procedimento instaurato di fronte all’Autorità Giudiziaria nel quale l’Ente sia parte attiva o passiva. 2. Il Servizio patrocina e difende, altresì, gli amministratori e i dipendenti dell’Autorità nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti all’espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ente stesso. 3. Oltre all’attività giudiziale, il Servizio svolge attività di consulenza legale per le diverse strutture dell’Ente con la formulazioni di pareri. 4. Su richiesta del Direttore Generale il Servizio esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi, nonché: a. predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d’intesa e con la collaborazione degli Uffici interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione; b. fornisce per iscritto – anche su richiesta scritta dei Dirigenti di Area – pareri e/o linee di indirizzo giuridico-legali per l’adozione di provvedimenti amministrativi, per le risposte da inoltrare riguardo a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l’insorgenza di una lite, per chiarire e risolvere dubbi e quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, o sulla interpretazione della vigente normativa sia statale che regionale; c. recupera, su formale richiesta del Dirigente competente, i crediti vantati dall’Ente; d. monitora il contenzioso generale dell’Ente relazionando trimestralmente al Dirigente dell’Area Affari Istituzionali. ART.2 RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ 1. I Servizi/Uffici operanti sia presso la sede legale che presso le strutture territoriali collaborano con il Servizio Contenzioso e Affari Legali nel fornire i chiarimenti, le notizie ed i documenti in loro possesso necessari per l’adempimento dei compiti di istituto del Servizio medesimo. Le strutture dell’Autorità forniscono, a richiesta scritta 2 Autorità Idrica Toscana del Responsabile del Servizio, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all’adempimento dei compiti istituzionali. ART. 3 AVVOCATI DEL LIBERO FORO E INCARICHI CONGIUNTI 1. Il Direttore Generale, previa consultazione del Responsabile del Servizio, può stabilire di conferire mandato ad litem ad un Avvocato del libero Foro, anche in associazione all’Avvocato interno. 2. Si intendono per incarichi congiunti quelli espletati unitamente ad Avvocati esterni all’Autorità incaricati nei seguenti casi: - Controversie di particolare complessità; - Già difensori dell’Ente in precedenti gradi di giudizio; - Particolare specializzazione non presente all’interno del Servizio; - Eccesivo carico di lavoro del Servizio; - Casi in cui gli Avvocati operanti all’interno del Servizio non intendano accettare incarichi che sanno di non poter svolgere con adeguata competenza, conformemente a quanto consentito dal codice deontologico forense; - Altre situazioni di carattere eccezionale. ART. 4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CRITERI DI RIPARTO DEGLI AFFARI 1. L’Avvocato coordinatore è il Responsabile del Servizio il quale sovrintende all’attività dell’Ufficio e cura la distribuzione dei carichi di lavoro relativi agli affari contenziosi e consultivi secondo il criterio di equa assegnazione e delle rispettive esperienze professionali, promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo fermo restando che, di norma, il mandato alle liti viene attribuito dal Direttore Generale in forma congiunta agli Avvocati assegnati al Servizio. PARTE II DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI E DELLA CORRELAZIONE TRA COMPENSI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO Art.5 CONDIZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI 1. Il compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie giudiziali, ordinarie, amministrative, tributarie, speciali, 3 Autorità Idrica Toscana 2. 3. 4. 5. arbitrali ed a seguito dell’emanazione di provvedimenti che definiscano il grado di giudizio in modo favorevole all’Ente. Tali vengono considerate le sentenze favorevoli all’Ente, anche non definite con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, ovvero con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio. Per sentenza, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena e sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, etc.). Si considerano sentenze favorevoli all’Ente solo quelle che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell’Ente o che comunque abbiano prodotto esito favorevole per l’Ente (improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d’interesse ed altre formule analoghe). Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal Giudice ordinario o amministrativo che abbiano definito in senso favorevole all’Ente giudizi cautelari o fasi cautelari. Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in favore dell’Ente, il compenso da corrispondere al Servizio è esclusivamente quello liquidato dal Giudice al netto delle spese borsuali. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive, e solo in caso di documentata infruttuosità delle stesse (per assenza di beni pignorabili o altre ragioni) verrà riconosciuto e liquidato da parte dell’Autorità. ART.6 MISURA DEI COMPENSI 1. I compensi professionali corrisposti agli Avvocati facenti parte del Servizio sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’art.23-ter del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011. 2. Nell’ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, la misura del compenso spettante agli Avvocati facenti parte del Servizio è pari all’importo liquidato dall’ Autorità Giudiziaria. 3. Nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese il compenso spettante agli Avvocati facenti parte del Servizio è corrisposto nella misura di cui alle tabelle relative ai parametri forensi allegate al D.M. n.55/2014 e comunque nel limite di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.9 del D.L. n.90/2014. I parametri di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui la sentenza riporti l’indicazione “nulla per legge” ovvero non riporti alcuna disposizione sulle spese. 4. La misura dei compensi di cui al comma 3 sarà oggetto di ulteriore valutazione al termine del biennio 2014/2015 e comunque entro il 31/03/2016. 4 Autorità Idrica Toscana 5. I suddetti compensi professionali sono comunque corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato una somma non superiore al trattamento economico complessivo spettante. La parte delle suddette somme eventualmente rimanente è riversata nel bilancio dell'Ente. ART.7 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE 1. La verifica del rendimento individuale di ogni Avvocato incardinato nel Servizio, finalizzato al riparto delle somme derivanti da sentenze favorevoli all’Ente con recupero delle spese legali a carico delle controparti, viene svolta annualmente dal Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, sulla base di una relazione predisposta da ogni singolo Avvocato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la relazione deve contenere il numero e l’oggetto degli affari assegnati, il numero, l’oggetto e l’esito degli affari trattati e conclusi, il calendario delle udienze a cui il legale ha partecipato, gli eventuali motivi che hanno impedito la partecipazione in prima persona alle udienze degli affari assegnati, copia dei provvedimenti emessi dalle diverse autorità e più in generale tutta la documentazione idonea a comprovare l’attività espletata), e tiene conto dei seguenti elementi: a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale; b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva propedeutica alla definizione degli atti processuali, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall’Ente; c) cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili; d) rispetto delle direttive impartite in materia di trattazione degli affari giudiziali e di partecipazione alle attività istituzionali. 2. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta. 3. Entro il 20 febbraio di ogni anno il Dirigente dell’Area Affari Istituzionali procede alla verifica del rendimento individuale in base ai criteri di cui al comma 1 con riferimento all’anno precedente. 4. Nell'ipotesi in cui vengano rilevati ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione di cui al comma 3, dell’art.9, del D.L. n.90/2014, il Dirigente richiede all’Avvocato adeguati chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi. 5 Autorità Idrica Toscana 5. All'esito del contraddittorio di cui al comma 4, ove il Dirigente non ritenga soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizza la proposta di verifica del rendimento e quantifica in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto. 6. La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 60% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare gravità, l'Avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto. 7. Qualora l'interessato non accetti espressamente per iscritto la proposta di valutazione, il Dirigente trasmette gli atti al Direttore Generale che, se ritenuto opportuno può sentire in merito l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), decide in via definitiva. ART.8 INCARICHI CONGIUNTI CON PROFESSIONISTI ESTERNI 1. Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli Avvocati interni, determinati secondo i criteri del presente regolamento, sono ridotti del 50% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del 70% in caso di incarico congiunto con due professionisti esterni, dell’80% in caso di incarico congiunto con tre o più professionisti esterni. 2. Non verranno riconosciute agli Avvocati del Servizio eventuali somme relative ad attività svolte da Avvocati domiciliatari e che debbano essere corrisposte a questi ultimi. ART.9 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 1. I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente l’Avvocato/Avvocati dipendenti di ruolo dell’Autorità Idrica Toscana esercenti la professionale legale, iscritto/i nell’apposito Albo speciale ed incaricato/i della difesa e della rappresentanza dell’Ente. 2. I compensi di cui trattasi saranno erogati con cadenza annuale e ripartiti in parti uguali tra gli Avvocati assegnati al Servizio fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 7. 3. I compensi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’Ente ad esclusione dell’IRAP e al netto delle spese, saranno corrisposti con determinazione del Dirigente dell’Area Affari Istituzionali dietro presentazione di apposita notula professionale. 6 Autorità Idrica Toscana ART.10 CORRELAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI CON LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 1. La correlazione tra la retribuzione di risultato di cui all’art.10 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali siglato il 31/03/1999 del titolare di posizione organizzativa con riconoscimento dell’istituto dell’alta professionalità esercente la professione legale e i compensi professionali è disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa. ART.11 NORMA FINALE 1. Il precedente Regolamento dell’Ufficio Contenzioso e Affari Legali è abrogato. 2. Il presente Regolamento, quale parte speciale del Regolamento di Organizzazione dell’Autorità Idrica Toscana, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line. 3. La richiesta dei compensi dovrà essere formulata da ogni singolo Avvocato anno per anno, e a pena di decadenza, entro il 20 gennaio successivo all’anno di riferimento. La suddetta richiesta deve essere accompagnata dalla relazione di cui al comma 1, dell’art.7. 7