N. RF182 Anno 2013 OGGETTO Come noto, gli artt. 38 e 41 DL 331

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N. RF182 Anno 2013 OGGETTO Come noto, gli artt. 38 e 41 DL 331
Anno 2013
N. RF182
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
MOVIMENTI DI BENI ESCLUSI DAL REGIME IVA INTRACOMUNITARIO
RIFERIMENTI
L. 228/2012 ; DIRETTIVA 2010/45/UE; REG. CE 450/2008; DIRETTIVA 2006/112/CE
CIRCOLARE DEL 02/08/2013
Come noto, gli artt. 38 e 41 DL 331/93 disciplinano, tra gli altri, i movimenti intra-UE di beni a
titolo non traslativo della proprietà i quali, al ricorrere di specifiche condizioni, risultano:
 esclusi dal regime IVA previsto per i soggetti Intra-UE
 non rientranti nell’ambito degli acquisti/cessioni intra-UE.
CARICO E SCARICO: per tali trasferimenti l’art. 50 c. 5 DL 331/93 prevede l’obbligo di
annotazione in apposito registro.
OPERAZIONI NON AVENTI NATURA INTRACOMUNITARIA
Non danno luogo ad un “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” ed, in quanto
tali, sono escluse dal regime di tassazione proprio degli scambi intra-UE, le movimentazioni
di beni finalizzate all’esecuzione di una prestazione.
Si tratta, in particolare, delle movimentazioni relative a:
OPERAZIONI NON AVENTI NATURA INTRA‐UE 1) beni oggetto di perizia o di lavori 2) beni temporaneamente importati per l’esecuzione di prestazioni beni che, se importati, potrebbero beneficiare della “temporanea” 3) esenzione dai dazi doganali BENI OGGETTO DI PERIZIA O DI LAVORI
Secondo la direttiva 2010/45/UE (che ha sostituito dall’11/08/2010 l’art.17 della dir. 2006/112/CE)
tra le movimentazioni di beni che non assumono natura intra-UE sono comprese anche quelle
finalizzate all’esecuzione di una perizia nel Paese UE di arrivo.
Nota: la legge di stabilità 2013 (L.228/2012) recependo le modifiche operate dalla citta direttiva
45/2010, ha previsto che, dal 01/01/2013, tra i trasferimenti di beni che non assumono natura
intracomunitaria rientrano anche quelli sottoposti a perizia.
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Sintesi: si riepiloga la disciplina prevista per i movimenti intra-UE di beni a titolo non traslativo della
proprietà; per questi, al ricorrere di specifiche condizioni, è prevista l’esclusione dal regime IVA previsto
dal DL 331/93, caratterizzato dalla non imponibilità nel Paese di origine in funzione della tassazione nel
Paese di destinazione; si tratta, in particolare dei trasferimenti aventi per oggetto:
- beni sottoposti a perizie o a lavorazioni nel Paese membro ovvero di prestazioni relative a beni ivi
temporaneamente utilizzati;
- beni che, se importati, beneficerebbero della temporanea esenzione totale dai dazi doganali.
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In particolare, viene stato stabilito, rispettivamente, che:

non costituisce acquisto intra-UE “assimilato”, imponibile in Italia
“l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni usuali …se i beni sono successivamente trasportati o
spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo
conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità” (art. 38 co. 5, DL 331/93)

“non costituisce cessione intra-UE “assimilata” l’invio di beni:
PRESTAZIONI ESEGUITE SUI BENI
Dalle suddette disposizioni consegue che i beni movimentati intra-UE a titolo non traslativo
della proprietà devono essere soggetti:
 a perizia
ovvero
 ad operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.
Sul punto, si osserva che:
il concetto di perizia va distinto da quello di “consulenza tecnica”; pertanto, rientrano nel concetto di perizia le prestazioni dirette ad individuare elementi concernenti beni mobili ed immobili e relativi al PERIZIE valore, quantità, qualità, ecc., anche se assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico‐scientifici (RM 153/2002). Sono, invece, escluse le attività professionali che si concretizzano in giudizi, chiarimenti o pareri. per operazioni di perfezionamento si intende (secondo il nuovo codice doganale‐ reg. CE 450/2008):  la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci OPERAZIONI DI  la trasformazione di merci PERFEZIONAMENTO  la riparazione di merci, compreso il riattamento e la messa a punto  l’utilizzazione di talune merci che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione. si considerano manipolazioni usuali le operazioni “intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o MANIPOLAZIONI USUALI a prepararle per la distribuzione o la rivendita” ( art. 141, reg. CE 450/2008). TEMPORANEA MOVIMENTAZIONE INTRAUE
Nell’ambito della CM 12/2013, l’Agenzia, fa rientrare tra le ipotesi che derogano il regime delle
operazioni Intra-UE anche le perizie su beni “temporaneamente” introdotti in Italia.
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“in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali …” (art. 41, DL 331/93)
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Tuttavia, l’aspetto “temporaneo” della movimentazione Intra-UE, risulta essere regolato per le
operazioni di acquisto ma non per quelle di cessione ; ciò risulta, in particolare:
 dall’art. 38 co.5 del DL 331/93, laddove si precisa che i beni introdotti in Italia vanno
“successivamente trasportati o spediti al committente, nello Stato membro di provenienza
o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità”.
 dall’art. 41 co.3 del DL 331/93, il quale si limita a richiamare i “beni inviati in altro Stato
membro, oggetto di perizie o operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali…”.
In realtà, il legislatore italiano, al recepimento della direttiva 2010/45/UE, avrebbe potuto porre
rimedio a tale disallineamento che accomuna gli artt. 38 co. 5 e 41 co. 3 del DL331/93.
Tuttavia, su tale questione si pronuncerà, in data ancora da stabilirsi, la Corte di Giustizia UE,
a seguito del rinvio disposto dalla CTP di Genova.
BENI UTILIZZATI NEL PAESE UE DI DESTINAZIONE PER PRESTAZIONI
Ulteriore ipotesi derogatoria, riguarda i beni strumentali oggetto di prestazioni da parte del
soggetto che ne ha disposto il trasferimento nel Paese di destinazione, a titolo, per esempio, di
comodato, locazione e noleggio.
TEMPORANEO UTILIZZO DEL BENE
Né la norma comunitaria né quella interna impongono un limite di durata all’utilizzo dei beni di
provenienza intracomunitaria. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, intervenendo sul
concetto di “temporaneo utilizzo” del bene ha precisato che può farsi riferimento ad una durata
di 24 mesi; ciò generalizzando l’applicazione del termine biennale previsto dalla normativa
doganale in ordine alla ammissione “temporanea” in esenzione totale dai dazi doganali quale
fattispecie di esclusione dell’acquisto intra-UE (RM 252/2008) .
Nota: l’indicazione delle Entrate è dettata da finalità antielusive, tenuto conto che la direttiva
2006/112/CE prevede una limite temporale nella sola ipotesi in cui i beni, ove importati da un Paese
extra-UE, beneficerebbero del regime doganale di temporanea in esenzione totale dai dazi.
BENI CHE, SE IMPORTATI, BENEFICIANO DELLA ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI
Riguardo quest’ultima tipologia di beni, la norma intende riferirsi a quelli trasferiti nell’ambito:
 di fiere, mostre, esposizioni, ecc.
 della “tentata vendita”.
Tuttavia, si rammenta che l’esonero totale dai dazi all’importazione (artt. 555 e ss.
Regolamento CE n. 2454/93) è concesso per:
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DESTINAZIONE DEI BENI SUCCESSIVAMENTE A LAVORAZIONE O PERIZIA
Resta ferma la disposizione dell’art.17 della direttiva 2006/112/CE che subordina l’esclusione
dal regime IVA degli scambi intracomunitari, alla condizione che il bene, al termine della perizia
o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato
inizialmente spedito o trasportato (e non, anche in altro Paese membro o al di fuori della UE
come prevede la norma nazionale).
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 le palette  i contenitori recanti, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:
– identità del proprietario o dell’operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d’identificazione consacrato dall’uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere – tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia‐strada, marchi e numeri d’identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall’operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse – tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il Paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa‐2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il Paese d’immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia‐strada, con cifre.  i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché: – siano immatricolati fuori del territorio doganale della UE a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio – siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli artt. 559, 560 e 561 del regolamento CEE 2454/93 – in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità  gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio  gli articoli da utilizzare nell’ambito di un’attività sportiva
 il materiale destinato al conforto dei marittimi quando:
– è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale – è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio – è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, ovvero in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi  i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti  il materiale medico‐chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici  gli animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità  le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore: – attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua – merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità  i supporti di suono, di immagini o di informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione  le merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità;
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 i materiali professionali, purché: – appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità – siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità – siano utilizzati dall’importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive  il materiale pedagogico e scientifico, purché:
– appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità – sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell’insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica – sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione – sia utilizzato a fini non commerciali  gli imballaggi, se: – importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni – importati vuoti, quando siano riesportati pieni  gli stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari, purché: – appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità; – siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata  gli utensili e gli strumenti speciali, purché:
– appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità – siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità  le merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni
 le merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove  le merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro
 i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità  i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari  le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime  le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame  gli oggetti d’arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall’allegato IX della direttiva 2006/112/CE, importati per essere esposti per l’eventuale vendita  le merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all’asta  i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime  le merci precedentemente non elencate o che non soddisfano le condizioni previste, quando dette merci siano importate: – occasionalmente e per tre mesi al massimo – oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico
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INTRODUZIONE DI BENI IN ITALIA
Secondo la RM 30/2000, l’introduzione in Italia di beni provenienti da altro Paese UE per
“tentata vendita” è escluso dalla disciplina degli acquisti intra-UE (art. 38 co. 5, DL 331/93)
Tuttavia, come anticipato, se vengono meno le condizioni per applicare la citata disposizione
(ovvero, il bene viene venduto in Italia, vi resta definitivamente o supera i 24 mesi di permanenza
previsti per il regime dell’ammissione temporanea):


l’operazione viene “assimilata” ad un acquisto intracomunitario
il soggetto UE, è tenuto ad assolvere i relativi adempimenti, anche mediante la nomina
di un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente (ex art. 35-ter ,DPR 633/72)
INTRODUZIONE DI BENI IN ALTRO PAESE UE
In linea generale, le stesse operazioni, se effettuate in ambito UE, non dovrebbero costituire
cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 co. 3 del DL 331/93.
Tuttavia, come precisato dalla RM 39/2005 occorre fare riferimento alla normativa locale per
valutare se la disciplina UE sia stata recepita dallo Stato membro di destinazione, ossia se
esso consideri l’introduzione di beni per “tentata vendita” o per manifestazioni fieristiche:
 tra le acquisizioni rientranti nella sfera d’impresa e quindi assimilate agli acquisti intra-UE
 come beni che, sul piano doganale, sono esonerati da dazi all’importazione; e quindi non
assimilati agli acquisti intra-UE
Sul punto, secondo l’Agenzia, qualora:
“l’operazione sia assimilata all’introduzione di beni esonerati dai dazi doganali (…) occorre
accertarsi se lo Stato membro di destinazione ammetta l’adozione di una procedura analoga a
quella prevista dalla scrivente con la risoluzione del 10 marzo 2000, n. 30…. ossia permetta di
sottrarre la merce alla disciplina intracomunitaria delle cessioni (…) e di regolarizzarla solo
al momento della vendita”.
Pertanto, ai fini IVA, è al momento della cessione che si realizza il presupposto della non
imponibilità nello Stato di origine (nel caso, l’Italia), con conseguente obbligo di regolarizzare
l’operazione, precedentemente sottratta alla disciplina degli scambi intra-UE, mediante:
 la fatturazione della cessione intra-UE in regime di non imponibilità (ex art. 41 co. 2, DL
331/93) ossia come trasferimento intracomunitario “a se stessi”
Nota: in tal caso, la cessione intracomunitaria regolarizzata concorre a formare il plafond e rileva ai
fini INTRASTAT
 la corrispondente acquisizione intra-UE (operata ai sensi dell’art. 17 della dir. 2006/112/CE)
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Così, l’eventuale cessione di beni al cessionario italiano:
 soggetto passivo, va assoggettata al cd reverse charge (art.17,DPR 633/72); nello specifico,
a seguito delle novità introdotte dalla L. 228/2012, in luogo dell’autofattura, va applicata la
procedura di integrazione disciplinata per gli acquisti intracomunitari di beni.
 privato, va assoggettata ad imposta dalla posizione IVA italiana del cedente comunitario.
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BENI CHE, SE IMPORTATI, BENEFICEREBBERO DELLA TEMPORANEA ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI Info Fisco 182/2013
INTRODUZIONE IN ITALIA
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NO ACQUISTO INTRA‐UE
VERIFICA DELLA LEGISLAZIONE IVA LOCALE REGISTRO BENI MOVIMENTATI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ
Nota: dall’art. 39 del DL 331/93 si evince che l’adempimento va osservato anche nelle ipotesi in cui il
momento di effettuazione dell’operazione intra-UE sia rinviato, ossia quando il trasferimento della
proprietà non è contestuale al trasferimento fisico del bene a destinazione del cessionario.
DOCUMENTO ALTERNATIVO: tuttavia, rispetto alla “tentata vendita”, l’Agenzia ha
considerato non obbligatorio il citato registro, potendo essere sostituito dalla presa in “carico”
dei beni su un apposito documento, numerato e conservato (RM 39/2005).
In sostanza, l’Agenzia ha ammesso in tal modo una procedura analoga a quella “interna”, per
la quale l conservazione dei DDT è sufficiente a vincere la presunzione di “cessione in nero”. ANNOTAZIONE SU APPOSITO REGISTRO DI “CARICO E SCARICO” MOVIMENTI INTRA‐UE SENZA VENDITA PRESA IN “CARICO” DEI BENI SU APPOSITO DOCUMENTO NUMERATO E CONSERVATO CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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I citati movimenti intracomunitari a titolo non traslativo della proprietà, esclusi dal regime IVA di
cui al DL 331/93, vano annotati in un apposito registro di “carico” e “scarico” (art. 50, DL
331/93) tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del DPR 633/72.