Qualifiche dell`Autoriparazione

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Qualifiche dell`Autoriparazione
Qualifiche dell'Autoriparazione
L’attività di autoriparazione consiste in qualsiasi intervento di
sostituzione, modificazione e ripristino di componenti di veicoli a motore,
nonché di installazione di impianti e componenti fissi.
I veicoli interessati sono sia Autoveicoli che Motoveicoli, che sono
ammessi alla circolazione sulla pubblica via.
Sono eslusi, da questa normativa gli altri mezzi non targati,quali (mezzi
da cantiere, mezzi agricoli ecc)
Queste le attività di autoriparazione, che possono essere esercitate sia in
forma individuale sia in forma societaria:
a) meccatronico
b) carrozziere
c) gommista
15 ottobre 2014
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Normativa di riferimento
Legge n. 122 del 5.02.1992, art. 1 - Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione; L.11/12/2012, n.
224.
● Legge n. 25 del 5.01.1996 - Differimento dei termini previsti da disposizioni
legislative.
● D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 - Semplificazione della disciplina in materia di
Registro Imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici.
● Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come
modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
● Legge n. 224 del 11.12.2012 che istituisce la sezione del Mecccatronico
riunificando Meccanica Motoristica e Elettrauto.
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PRECISAZIONI SULL'ATTIVITA'
Non rientrano nell'attività di autoriparazione:
●l'autolavaggio
●il rifornimento di carburante
●la sostituzione dei filtri olio/aria, la sostituzione di olio e altri liquidi
lubrificanti o di raffreddamento
Sono espressamente identificate come attività indicanti l’esercizio
dell’attività congiunta di Elettrauto e Meccanica Motoristica (quindi
Meccatronica) interventi su :
●centraline elettroniche
●cambio automatico
●impianto ABS o ESP
●sistema di iniezione elettronica
L’elenco non è assolutamente esaustivo.
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L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono
determinati requisiti e che sono qualificate per la legge 122/92 in
CCIAA.
Le interpretazioni normative che si sono succedute dal 1994 ad
oggi, hanno differenziato l’attività di riparatore autoveicoli dal
riparatore motoveicoli, dando al primo la completezza della
qualifica ed al secondo una limitazione.
In pratica il soggetto che si qualifica sugli autoveicoli può iniziare
con una semplice comunicazione anche l’attività di
motoriparazione,
mentre chi si qualifica solamente per i motoveicoli per iniziare a
lavorare sulle auto, deve prima acquisire i requisiti professionali
sugli autoveicoli.
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Cosa fare per ottenere la qualifica in CCIAA?
Le imprese che intendono esercitare le attività di autoriparazione
relativamente ad una o più sezioni (meccatronica, carrozzeria,
gommista) devono presentare apposita SCIA all’interno della
pratica di telematica che si invia in CCIAA denominata pratica di
Comunica
La presentazione della SCIA – segnalazione certificata di inizio
delle attività – va fatta utilizzando un soggetto abilitato all'invio
telematico (associazioni di categoria, commercialisti).
Concetto fondamentale: l'invio della pratica telematica avvia
l'abilitazione
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Cosa fare per ottenere la qualifica in CCIAA?
PERTANTO non è possibile svolgere l’attività prima della
presentazione (TELEMATICA) della SCIA;
questo vale,
sia che la comunicazione abbia ad oggetto la costituzione di una
nuova impresa con contestuale inizio dell’attività,
sia se abbia ad oggetto l’inizio o la modifica di attività da parte di
un’impresa già costituita.
La presentazione della SCIA comporta anche il pagamento della
tassa di CCGG di € 168
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Cosa fare per ottenere la qualifica in CCIAA?
Caso diverso è invece la nomina di un responsabile tecnico per
sostituzione in un’impresa che già abilitata in CCIAA..
La pratica può essere presentata entro i 30 giorni successivi alla
nomina e la tassa di CCGG di € 168 non deve essere versata.
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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci
accomandatari delle s.a.s., i legali rappresentanti e tutti gli
amministratori delle società di capitale devono possedere:
Requisiti morali
- non devono aver riportato condanne definitive per reati previsti
dall’art. 7 della legge n. 122/1992 (commessi nell'esecuzione degli
interventi di sostituzione, modificazione o ripristino di veicoli a
motore e per i quali è prevista una pena detentiva)
- non devono essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
E' necessario rilasciare apposita dichiarazione che comprende
anche i familiari conviventi
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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Il responsabile tecnico dell’impresa deve possedere i seguenti
requisiti
Requisiti personali
- deve essere cittadino italiano, comunitario ovvero
extracomunitario con permesso di soggiorno;
- non essere stato condannato in via definitiva per reati commessi
nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e
ripristino dei veicoli a motore di cui all’art. 1 co 2 della L. 122/92,
per i quali è prevista una pena detentiva;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia
E' necessario rilasciare apposita dichiarazione che comprende
anche i familiari conviventi
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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Il responsabile tecnico dell’impresa deve possedere i seguenti requisiti
Requisiti tecnico-professionali
E' sufficiente possedere uno solo tra i requisiti elencati:
almeno tre anni di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato in
impresa del settore;
●titolo a carattere tecnico professionale attinente all’attività seguito da un anno di
lavoro qualificato, negli ultimi 5, presso impresa del settore;
●attestato di corso regionale di qualificazione seguito da almeno un anno di
lavoro, negli ultimi 5, in qualità di operaio qualificato in impresa del settore;
●diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di Laurea in
materia tecnica attinente all’attività;
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requisiti di cui all’art. 6 della L. 25/96.
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Requisiti tecnico-professionali
Cosa prevede ll’art. 6 della L. 25/96 ?
Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali i titolari o soci di imprese di autoriparazione che, alla data
di entrata in vigore del regolamento DPR 387/94 (15.12.1994), dimostrino
di aver svolto professionalmente l'attività nei periodi pregressi in qualità
di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte , per una durata non
inferiore ad un anno.
Occorre quindi che l'attività fosse presente in visura prima del 1994,
oppure, caso più frequente, dimostrare l' esercizio dell’attività con “alcune”
fatture emesse.
L'importante è che dalle fatture (o ricevute fiscali) si comprenda che è
stata effettuata una riparazione per la sezione che si vuole acquisire.
Per esempio “riparazione penumatico” o “sostituzione gomma” per
acquisire il gommista, oppure “sostituito paraurti” per il carrozziere o
magari “sostituita batteria” e “riparata leva cambio” per il meccatronico.
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Requisiti tecnico-professionali
Cosa prevede ll’art. 6 della L. 25/96 ?
Oltre alle fatture non è prevista altra documentazione probatoria; pertanto
fatture di acquisto di beni (pneumatici, luci ecc..) e macchinari non sono
sufficenti.
Nello stesso modo non vengono accettate dichiarazioni da parte di
soggetti terzi (esempio case automobilistiche) che attestino l'esercizio
dell'attività specifica.
La CCIAA di Firenze ha individuato in 3, il numero minimo delle fatture da
presentare per ottenere il riconoscimento del requisito
Non è facile trovare oggi fatture emesse (o ricevute fiscali) per gli anni
antecedenti il 1994, ma tutt'oggi, vi sono aziende che riescono a
qualificarsi in questo modo
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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Requisiti tecnico-professionali
E' possibile ottenere il riconoscimento per attività svolta e titoli conseguiti
all’estero, da parte di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari;
Il ministero competente è il Ministero delle attività produttive – Direzione
Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi - Ufficio B4.
Occorre presentare apposita domanda corredata degli atti tradotti e
validati, dall'ambasciata italiana nel paese interessato.
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Può essere nominato responsabile tecnico:
- il titolare o un socio (anche accomandante),
-un dipendente operaio qualificato (livello contrattuale minimo qualificato)
- un associato in partecipazione
- un institore
- un collaboratore familiare
Nell’impresa artigiana il responsabile tecnico deve essere una delle seguenti
figure:
- per la ditta individuale, il titolare
- per la s.n.c., il socio che partecipa manualmente al lavoro
- per la s.a.s. il socio accomandatario
- per la s.r.l. unipersonale, il socio unico
- per la s.r.l. pluripersonale, il socio partecipante al lavoro
Precisiamo che nell’impresa artigiana, il responsabile tecnico, può essere anche
una della altre figure, solo per le attività secondarie .
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Divieti posti al Responsabile tenico:
Chi è in possesso dei requisiti, può essere nominato responsabile
tecnico per un'unica officina.
Attenzione è assai più restrittivo di un’unica impresa, perché se ci sono
delle UL ognuna deve avere un proprio Responsabile tecnico.
Il medesimo sogetto, può essere responsabile Tecnico in un’altra officina
della medesima impresa, solo se le due officine sono adiacenti o
limitrofe, al punto da poter consentire il controllo diretto sull’operato in
entrambe.
Per esempio due capannoni con numeri civici diversi adiacenti, nei quali
vengono esercitate separatamente le attività di meccatronica e
carrozzeria possono avere lo stesso Responsabile tecnico.
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PASSAGGIO DALLE SEZIONI DIVISE:
MECCANICA MOTORISTICA ED ELETTRAUTO
ALLA SEZIONE UNICA MECCATRONICA
Quali situazioni di prospettano per le imprese? Proviamo ad identificarle:
Imprese operanti alla data del 05/03/2013
●Le imprese operanti alla data del 05/01/2013 abilitate ad entrambe le sezioni
soppresse, sono abilitate d’ufficio per l’attività di meccatronica.
●Nel caso siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in una sola delle
preesistenti sezioni (meccanica/motoristica o elettrauto) moltissime CCIAA
(Firenze compresa) hanno Trasformato automaticamente (quest'anno prima
delle ferie) la qualifica in MECCATRONICO. Chi non lo avesse ancora
verificato, può controllare sulla propria visura. Se l'automatismo non avesse
“ben funzionato” è possibile chiedere la correzione alla CCIAA,
● Imprese che iniziano l’attività dopo il 05/03/2013
(anche a seguito di
trasferimento di provincia, fusioni, scissioni trasformazioni ecc.)
●Le imprese che iniziano l’attività devono avere un Responsabile tecnico
qualificato per il MECCATRONICO (quindi sia meccanica motoristica che
Elettrauto)
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CASI PARTICOLARI DI QUALIFICA
Come può un Meccatronico o un carrozziere chiedere la qualifica di
Gommista?
La risposta è trovare un Responsabile tecnico con la qualifica di gommista.
Per le aziende più “vecchie” di norma si valuta l'opportunità di far valere lart. 6
della L,26/96 dimostrando l'attività con fatture antecedentemente il 1994.
Spesso, nel caso di passaggi generazionali, l'opportunità viene riconosciuta la
Padre, che magari è già uscito dall'azienda.
In questo caso va fatto rientrare come una delle vigure già viste in precedenza
Titolare, socio, associato in partecipazione, institore, collaboratore familiare.
No come co.co.pro o collavborazione occasionale.
Si valuta anche la “storia recente” delle figure che compongono l'azienda per
verificare se un dipendente puù avere il requisito lavorativo dei 3 anni negli
ultimi 5 .
Altresì si valuta la presenza di un dipendente o titolare munito di titolo di studio,
avendo presente che gran parte dei diplomi ITI i (5 anni) indirizzo meccanico
sono abilitanti anche per il gommista.
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CASI PARTICOLARI DI QUALIFICA
Come può un Meccatronico o un carrozziere chiedere la qualifica di
Gommista?
Se la ricerca interna è stata infruttuosa occorre avvalersi di un soggetto
esterno , da inserire come detto, come una delle figure previste
Uno dei problemi maggiori, per il riconoscimento attraverso l'attività lavorativa, è
che si conteggiano solamente gli ultimi 5 anni antecedenti il momento in cui si
invia la pratica e di questi 3 devono essere lavorati
Quindi chi ha cessato la propria attività da oltre 2 anni, non puo' più far valere
questo requisito (salvo l'art. 6 della L. 25/96).
Va ricordato inoltre che c'è il divieto di essere Responsabile tecnico in più
officine.
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CASI PARTICOLARI DI QUALIFICA
Come può un Meccatronico o un Gommista chiedere la qualifica di
Carroziere?
La procedura è esattamente la stessa che si attua per ottenre la qualifica di
Gommista
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CASI PARTICOLARI DI QUALIFICA
Come può un Gommista o un Carrozziere chiedere la qualifica di
Meccatronico?
Anche in questo caso la procedura sostanzialmente la procedura è esattamente
la stessa
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CASI PARTICOLARI DI QUALIFICA
Come può un Gommista o un Carrozziere chiedere la qualifica di
Meccatronico?
Anche in questo caso la procedura sostanzialmente la procedura è esattamente
la stessam stando attenti che se utilizziamo l'art 6 della L, 26/96 occorre
dimostrare sia attività di meccanico sia attività di elettrauto.
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