Servizio di Staff Anticorruzione Trasparenza Controlli Interni Sistema

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Servizio di Staff Anticorruzione Trasparenza Controlli Interni Sistema
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
SERVIZIO DI STAFF
ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA
CONTROLLI INTERNI - SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE
Servizio di Staff
Anticorruzione
Trasparenza
Controlli Interni
Sistema Permanente di Valutazione
Carta dei Servizi
Via M. Alfani : tel. 089 386 947 – Fax 089 849935
e-mail : [email protected]
P.E.C. : [email protected]
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
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Responsabile: Sig. Aurelio Scorzelli
Servizio Anticorruzione
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge 190 recante
le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione (di seguito legge 190/2012).
Il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Pontecagnano Faiano è predisposto
dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.
Tale documento si inserisce nell’ambito di un processo che il Comune di Pontecagnano
Faiano ha intrapreso e che intende portare avanti al fine di garantire una gestione efficace ed
efficiente delle risorse pubbliche, assicurando ai cittadini ed alla collettività servizi pubblici di
elevata qualità.
Il documento sopra citato costituisce, dunque, anche nell’osservanza dell’Intesa sancita dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, il Piano della prevenzione del Comune di
Pontecagnano Faiano, al cui interno si effettuano l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di
corruzione e, conseguentemente, si indicano gli interventi organizzativi volti a prevenirli, al fine di
ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprirli e
creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
In tale ottica, il Servizio effettua attività di supporto al Responsabile dell’Anticorruzione per
la predisposizione e l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione finalizzato a:
 prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di
esposizione dell’Ente al rischio di corruzione;
 indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il predetto rischio;
 attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare
in settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi.
Inoltre il Servizio collabora con i soggetti interni coinvolti nel processo di prevenzione della
corruzione che sono stati individuati nel Piano:
- la Giunta Comunale;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del Segretario Generale;
- i Dirigenti;
- il Responsabile della Trasparenza;
- i Responsabili di Posizione Organizzativa;
- l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e l’organismo di controllo interno;
- l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
- tutti i dipendenti dell’Amministrazione;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione.
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Il Servizio si avvale della collaborazione di tutti i Settori, Unità di Staff e Servizi e si attiva
affinché le tempistiche previste dal Piano vengano attuate dagli stessi.
Servizio Trasparenza
Lo scopo della trasparenza, così intesa, è favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio
democratico ed i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio
del cittadino.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2
co. 2 d.lvo 33/2013) sui siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e
attività delle PA.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni
direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati
con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 d.lvo 33/2013).
I dati pubblicati, a norma del D.lgs. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell’articolo 68 del CAD (d.lvo 82/2005).
Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità,
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità,
omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un
periodo superiore a cinque anni, la pubblicazione permane per lo stesso lasso di tempo
dell’efficacia. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno
di distinte sezioni di archivio del sito.
Il Servizio effettua attività di supporto al Responsabile della Trasparenza per la
predisposizione e l’attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e precisamente
collabora con lo stesso per i seguenti adempimenti:

controllo dell'adempimento da parte della P.A. degli obblighi di pubblicazione, assicurando
completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni;

segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione
e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
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
aggiornamento del Programma, che prevede specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

controllo della regolare attuazione dell'accesso civico.
Inoltre il Responsabile del Servizio collabora con il Responsabile della Trasparenza ed il
Responsabile del Servizio Informatico per il controllo e aggiornamento della sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, del sito web istituzionale. L’articolo 10 co. 8 del d.lgs. 33/2013,
prevede i principali documenti e informazioni contenute nella sezione “Amministrazione
trasparente”:
1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;
2. il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009;
3. nominativi e curricula dei componenti dell’OIV e del responsabile della valutazione della
performance;
4. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
5. curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello
europeo;
6. tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate
nell’allegato al decreto legislativo 33/2013 .
Il Servizio si avvale, per i suddetti adempimenti, della collaborazione di tutti i Settori, Unità
di Staff e Servizi.
Servizio Controlli Interni
II D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del
07/12/2012, ha rafforzato e potenziato i controlli interni sugli enti locali, funzionali ad una costante
verifica dell'attività gestionale, sia sotto il profilo della regolarità e, quindi, della conformità
all'ordinamento giuridico, sia sotto il profilo economico/finanziario e, quindi, della rispondenza ai principi
di efficienza, efficacia e trasparenza.
Nel mese di gennaio 2013, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulla disciplina
dei controlli interni come previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL, così come modificati dal
D.L.174/2012.
L'art. 2 del richiamato Regolamento, al comma 2, prevede che gli atti sottoposti a verifica del
controllo di regolarità, siano i seguenti:
a) le determinazioni Dirigenziali o dei Responsabili di Settore quali atti di gestione
amministrativa;
b) tutti gli atti e/o procedimenti definiti annualmente dalla Giunta Comunale.
Il Servizio collabora con il Segretario Generale, il quale con proprio decreto n. 3/SG del
09.09.2014, ha individuato apposito personale per lo svolgimento delle attività connesse al servizio
controlli, nonché il Comitato di Controllo per le operazioni di verifica di cui al richiamato comma 2
dell'art. 2 del Regolamento.
Gli atti soggetti a verifica, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 147/bis del TUEL n. 267/00,
vengono estratti secondo una selezione causale effettuata con un apposito applicativo.
Il predetto applicativo, inoltre, consente la redazione, per ogni atto, di una scheda di controllo
contenente i criteri di valutazione e, ad avvenuta verifica, un ulteriore scheda/report contenente l’esito
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del controllo e il risultato numerico automatico della valutazione.
Tale sistema ha consentito, inoltre, la valutazione globale di ogni Settore e Servizio rispetto
agli atti esaminati.
L'attività di controllo procedendo ad una attenta verifica si focalizza sui seguenti aspetti:
1. Legittimità normativa e regolamentare (elemento fondamentale il cui mancato rispetto
non consente il prosieguo delle verifiche): l'atto deve essere redatto nel rispetto delle
disposizioni di legge generali o specifiche che disciplinano il procedimento, comprese quelle
regolamentari. In particolare Tatto deve essere correttamente inserito e registrato nel
programma operativo dei flussi documentali e nella banca dati e deve essere conforme
alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es, T.U. Appalti ecc.)
nonché ai Regolamenti dell'Ente, laddove applicabili.
2. Correttezza del procedimento: l'atto deve essere incardinato in un regolare svolgimento
del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 (es. nomina del Responsabile
del procedimento, informativa ai controinteressati ecc.)
3. Rispetto Trasparenza e privacy: l'atto deve essere pubblicato sul sito web all'Albo
Pretorio on line e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente. I dati personali o sensibili
devono essere trattati adeguatamente in conformità del T.U. sulla privacy)
4. Rispetto dei tempi: occorre che nel redigere l’atto, il Responsabile abbia rispettato la
tempistica definita dalla Legge e/o dai regolamenti applicabili. L'atto deve essere adottato
in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif.
Monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della Legge 190/2012).
5. Qualità dell'atto amministrativo: l'atto deve risultare comprensibile, deve contenere una
adeguata motivazione e deve risultare coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti
normativi devono essere correttamente riportati.
6. Affidabilità: l'atto deve contenere riferimenti oggettivi corretti, reperibili e protocollati ed
evidenti; deve contenere gli allegati tecnico/operativi richiamati che siano reperibili,
correttamente processati e protocollati.
7. Conformità operativa: l'atto deve risultare conforme al programma di mandato, al
PEG/Piano della Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
Nello stesso devono essere riportati sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori
dell'Ente, dando evidenza della coerenza dell'azione amministrativa.
Servizio Sistema Permanente di Valutazione
Misurare e valutare la performance è un'operazione complessa. Analizziamo, innanzitutto, il
significato dei termini utilizzati dal legislatore. Misurare, letteralmente, vuol dire calcolare la
misura di qualcosa; nel nostro caso, è determinare il valore della performance, sulla base di precisi
parametri di misurazione; valutare significa, invece, sempre letteralmente, fare la stima di qualcosa
e sempre nel nostro caso, vuol dire stimare ciò che è emerso dalla misurazione della performance,
attribuendogli un valore. Performance è un termine anglosassone e si traduce nella nostra lingua con
“assolvimento”, “esecuzione”, “prestazione”, “rendimento”. Forse non uno solo, ma tutti questi
termini insieme spiegano meglio il significato di performance. Assolvimento delle incombenze ed
esecuzione dei compiti, da una parte, e rendimento ottenuto, dall'altra.
Misurare e valutare la performance, quindi, presuppone, ma va oltre, la mera verifica
dell'adempimento burocratico; misurare e valutare la performance vuol dire, allora, concentrare la
verifica sulla prestazione profusa (qualità, quantità, tempistica) e sul rendimento ottenuto.
Il sistema è complesso, perché entrano in gioco molti attori, istituzionali (organo di indirizzo
politico - amministrativo, OIV, CIVIT, Responsabili di unità organizzativa) e non (cittadini, utenti,
destinatari delle attività), nonché vari parametri (qualità, quantità, efficienza, efficacia, economicità,
celerità), e molti meccanismi della Pubblica Amministrazione diversi tra loro (programmazione di
indirizzo politico - amministrativo, programmazione economico - finanziaria, controllo di gestione,
rendicontazione contabile), che debbono essere tutti integrati a sistema, per consentirne il corretto
funzionamento. Mentre i primi due attengono al Piano della performance, solo gli ultimi due sono il
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vero e proprio nucleo della Relazione della performance e costituiscono le fonti dalle quali ricavare
i dati necessari per la misurazione e valutazione della performance.
Di seguito è delineato il sistema vero e proprio di misurazione e valutazione della
performance.
2. Soggetti del sistema di misurazione
Gli attori del sistema di valutazione sono l'organo di indirizzo politico amministrativo, l'Organismo indipendente di valutazione (O.l.V.), i Responsabili di unità
organizzativa, la Commissione indipendente per la valutazione, integrità e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni (C.I.V.I.T.).
L'organo di indirizzo politico - amministrativo dà avvio al ciclo della performance,
con la predisposizione del Piano della performance, coerente con gli obiettivi e programmi
di mandato ed è anche il primo soggetto istituzionale al quale vengono comunicati gli esiti
del processo di misurazione e valutazione. Ma le funzioni dell'organo di indirizzo politico amministrativo, sono anche quelle di farsi promotore della cultura della responsabilità per il
miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità (art. 15 del d.
Igs. n. 150/2009).
L'Organismo indipendente di valutazione è, da una parte, l'organo preposto alla
valutazione complessiva della performance, dall'altra è il garante, sia della correttezza della
valutazione, attraverso la validazione della Relazione sulla performance, che del corretto
funzionamento del sistema di misurazione e valutazione. Per tale motivo, il legislatore ha
ritenuto che l'Organismo debba operare in piena autonomia, rispondendo solo alla CIVIT.
I Responsabili di unità organizzativa entrano in gioco con un doppio ruolo: da un
lato, infatti, sono chiamati ad applicare il Regolamento ed il sistema di valutazione per i
propri collaboratori, dall'altro, sono essi stessi soggetti alle regole interne dell'Ente ed al
sistema di valutazione. Anzi, le attività di valutazione dei collaboratori sono, a loro volta,
oggetto di valutazione.
La Commissione indipendente per la valutazione, trasparenza, integrità delle
pubbliche amministrazioni (CIVIT), definisce, a livello nazionale, i parametri ed i modelli
di riferimento per la valutazione.
3. Sistema di misurazione e valutazione
Il sistema di valutazione è stato sviluppato sulla base del d. Lgs. n. 150/2009, con le
modalità applicative proprie dell'Ente e quindi, sulla base del Regolamento di
organizzazione per la misurazione e valutazione della performance.
La finalità ultima della misurazione della performance è il miglioramento della qualità dei
servizi offerti, nonché l'incentivazione della crescita delle competenze professionali. Il
sistema deve, quindi, tendere a registrare l'effettivo grado di miglioramento qualitativo dei
servizi ed incentivare, con il sistema premiante, gli effettivi risultati raggiunti di crescita
professionale dei dipendenti.
3.1
Valutazione della pubblica amministrazione nel suo complesso
La valutazione della Pubblica Amministrazione nel suo complesso è costituita dalla sintesi
dei dati di misurazione della performance delle unità organizzative e dei suoi responsabili,
nonché dei dipendenti assegnati ed indica come ha funzionato il sistema "Comune", che
grado di efficienza ed economicità ha raggiunto nell'erogazione dei servizi e quale livello di
miglioramento ha conseguito e che efficacia hanno avuto i suoi interventi.
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Il cuore del sistema è il controllo di gestione, come definito dall'art. 196 del d. Igs. n.
267/2000, che, attraverso l'elaborazione, combinazione ed interpretazione dei dati gestionali,
è in grado di evidenziare se ed in quale misura sono stati raggiunti l'efficienza, economicità
ed efficacia di gestione.
Il grado di soddisfazione generale degli utenti può essere verificato anche con la
predisposizione di schede di rilevazione.
La rappresentazione della valutazione complessiva della Pubblica Amministrazione può
essere attuata secondo la scheda allegato 1), che contiene anche un raffronto con il trend
triennale.
3.2
Valutazione della performance organizzativa delle unità organizzative
La misurazione della performance delle unità organizzative è la prima valutazione
fondamentale, che è alla base della valutazione complessiva dell’Ente e costituisce anche la
base di partenza, a cascata, per le altre valutazioni.
La valutazione tiene conto:
-
del grado di incidenza dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione
finale dei bisogni della collettività;
del grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti;
degli standard qualitativi e quantitativi definiti e del previsto grado di impiego delle
risorse; del livello di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle
competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi;
dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi;
dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento
ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti
amministrativi; della qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Aggiornata alla data Dicembre 2015
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MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower) I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: • l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante; •
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 1 SEDE DI SERVIZIO TEL/CELL E‐MAIL DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE penalmente rilevanti; O TENTATE SIANO2: poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; 1
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
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La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai
rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di
Garanzia.
SP/TD DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) AUTORE/I DEL FATTO3 suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell’amministrazione; altro (specificare) 1. …………………………………………………. 2. …………………………………………………. 3. …………………………………………………. ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO4 1. …………………………………………………. 2. …………………………………………………. 3. …………………………………………………. EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE 1. …………………………………………………. 2. …………………………………………………. 3. …………………………………………………. LUOGO, DATA E FIRMA La segnalazione può essere presentata: a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall’amministrazione; b) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall’amministrazione; c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso, l’amministrazione deve indicare le modalità da seguire per tutelare l’anonimato; c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione. 3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione
SP/TD