Assegno Nucleo Familiare

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Assegno Nucleo Familiare
Assegno Nucleo Familiare
L'assegno al nucleo familiare é una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e
titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito
complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
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Un assegno il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare.
Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere anche giornaliero.
Il nucleo familiare è composto da:
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Il richiedente
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
I figli ed equiparati minori di età
I figli ed equiparati maggiorenni inabili
I figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
I figli ed equiparati, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché
appartenenti a “nuclei numerosi” (nuclei composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26
anni).
Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti negli stati
dell’Unione Europea, Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.
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Ai lavoratori italiani e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero, ai
titolari di prestazioni, ai lavoratori iscritti alla gestione separata che paghino, per l’anno 2009,
l’aliquota del 25,72%, ai titolari di prestazioni previdenziali, ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
Non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella
gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l’ assegno familiare.
L’assegno al nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell’avente diritto, questi per avere
diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la
domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all’ I.N.P.S. a seconda di chi è
tenuto a pagare la prestazione.
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I requisiti essenziali per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare, sono:
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reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
non debbono essere superati i limiti reddituali previsti.
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L’importo varia a secondo della situazione soggettiva del lavoratore, calcolata in base a diversi
parametri, incidono nella determinazione dell’importo:
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il numero dei componenti il nucleo familiare;
il reddito del nucleo;
la tipologia del nucleo familiare (se si tratta di nuclei con un solo genitore o nuclei con un
componente inabile).
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Il lavoratore dipendente deve inoltrare la domanda al datore di lavoro, che provvederà ad erogare
l’assegno al nucleo familiare con la busta paga. Gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori
dell’agricoltura e aziende boschive, faranno domanda direttamente all’I.N.P.S., così come faranno i
titolari di prestazione previdenziale, (pensione, disoccupazione etc.). La domanda deve essere
presentata, pena la decadenza, entro 5 anni dall’insorgenza del diritto.
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Ai lavoratori occupati a tempo parziale l'assegno al nucleo familiare (ANF) spetta in misura intera
su base settimanale soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (come impiegato o
come operaio). Nel computo delle ore possono rientrare anche quelle lavorate nell’ambito di più
rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, l’assegno al nucleo familiare spetta su base giornaliera.
In questo caso sono erogati tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate.
In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna
settimana e 26 per ogni mese.
Nota bene: L’assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso di cui il lavoratore svolge
l’attività principale, cioè quella che lo impegna per il maggior numero di ore o quella che
costituisce la fonte principale di reddito. A tale scopo il lavoratore si farà rilasciare, alla fine di ogni
periodo di paga, una dichiarazione dal datore di lavoro presso cui esplica l’attività secondaria
attestante, per ogni settimana, il numero di ore lavorate nelle singole giornate e la consegnerà al
datore di lavoro presso cui svolge l’attività principale. In base a questa dichiarazione il datore di
lavoro principale provvederà all’erogazione dell’assegno. Qualora non fosse possibile individuare
l’attività principale, su richiesta del lavoratore, l’assegno sarà pagato direttamente dall’INPS.
Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di
addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica
normativa.
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Se hanno lavorato e quindi sono iscritti per un numero di giornate pari o superiore a 101 nell’arco
dell’anno solare, gli assegni al nucleo familiare competono per l’intero anno.
Se sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l’ assegno spetta
per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo
di ferie e festività (13,78%).
Agli operai a tempo determinato (O.T.D.) l'assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte
le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.
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