dimissioni nel periodo protetto. indennità solo per un
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dimissioni nel periodo protetto. indennità solo per un
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 20FEBBRAIO2013 DIMISSIONINELPERIODOPROTETTO.INDENNITÀSOLO PERUNANNO L’indennitàdidisoccupazione,incasodidimissionivolontarienelperiodoprotetto,operafinoalprimoannodietà delbambino Premessa- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 6/2013, ha chiarito che in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre o del padre lavoratore, l’indennità di disoccupazione può esserefruitasolonelperiodoincuivigeildivietodilicenziamento,cioèfinoalcompimentodelprimoannodietàdel bambino.CiòinquantolenovitàintrodottedallaRiformaForneroall’art.55,c.4dellaL.n.92/2012nonhannoinciso inordinealperiododifruizionedell’indennitàdidisoccupazione. Ilquesito-IlConsiglioNazionaledell’OrdinedeiC.d.L.haavanzatorichiestad’interpelloinmeritoalledisposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratricemadrenelperiodoincuivigeildivietodilicenziamento.Inparticolareèstatochiestose,aseguitodelle novitàintrodottedallaRiformadelLavoro(L.n.92/2012)sullaconvalidadelledimissioniperunperiodopariaiprimi treannidietàdelbambino,lalavoratricemadrepossafruiredell’indennitàdidisoccupazioneperilmedesimoarco temporale. Divieto di licenziamento – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che le lavoratrici non possono esserelicenziatedall’iniziodelperiododigravidanzafinoalterminedeiperiodidiinterdizionedallavoro,nonché finoalcompimentodiunannodietàdelbambino.Enonsolo.Siccomedurantetaleperiodooperaunatutelalegale afavoredellalavoratricemadre,lalavoratricenonpuòesseresospesadallavoro,salval’ipotesiincuisiastata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, a eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale. Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, il M.L.P.S. chiarisce che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. Pertanto, le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (art. 55 c. 4) non hannoincisoinordinealperiododifruizionedelleindennitàdidisoccupazioneinquanto,estendendodaunannoai primitreannidivitadelbambinoilperiodoincuiènecessarioattivarelaconvalidadellarisoluzioneconsensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, la norma ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro. Per concludere, il MinisterodelLavoroaffermachel’indennitàdidisoccupazionepuòesserefruitasolonelperiodoincuivigeildivieto dilicenziamento,cioèfinoalcompimentodelprimoannodietàdelbambino. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it