dimissioni nel periodo protetto. indennità solo per un

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dimissioni nel periodo protetto. indennità solo per un
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
20FEBBRAIO2013
DIMISSIONINELPERIODOPROTETTO.INDENNITÀSOLO
PERUNANNO
L’indennitàdidisoccupazione,incasodidimissionivolontarienelperiodoprotetto,operafinoalprimoannodietà
delbambino
Premessa- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 6/2013, ha chiarito che in
caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre o del padre lavoratore, l’indennità di disoccupazione può
esserefruitasolonelperiodoincuivigeildivietodilicenziamento,cioèfinoalcompimentodelprimoannodietàdel
bambino.CiòinquantolenovitàintrodottedallaRiformaForneroall’art.55,c.4dellaL.n.92/2012nonhannoinciso
inordinealperiododifruizionedell’indennitàdidisoccupazione.
Ilquesito-IlConsiglioNazionaledell’OrdinedeiC.d.L.haavanzatorichiestad’interpelloinmeritoalledisposizione
normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla
lavoratricemadrenelperiodoincuivigeildivietodilicenziamento.Inparticolareèstatochiestose,aseguitodelle
novitàintrodottedallaRiformadelLavoro(L.n.92/2012)sullaconvalidadelledimissioniperunperiodopariaiprimi
treannidietàdelbambino,lalavoratricemadrepossafruiredell’indennitàdidisoccupazioneperilmedesimoarco
temporale.
Divieto di licenziamento – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che le lavoratrici non possono
esserelicenziatedall’iniziodelperiododigravidanzafinoalterminedeiperiodidiinterdizionedallavoro,nonché
finoalcompimentodiunannodietàdelbambino.Enonsolo.Siccomedurantetaleperiodooperaunatutelalegale
afavoredellalavoratricemadre,lalavoratricenonpuòesseresospesadallavoro,salval’ipotesiincuisiastata
sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di
licenziamento collettivo, a eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività
imprenditoriale.
Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, il M.L.P.S. chiarisce che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla
percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di
licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il
compimento di un anno di età del figlio. Pertanto, le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (art. 55 c. 4) non
hannoincisoinordinealperiododifruizionedelleindennitàdidisoccupazioneinquanto,estendendodaunannoai
primitreannidivitadelbambinoilperiodoincuiènecessarioattivarelaconvalidadellarisoluzioneconsensuale
del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, la norma ha solamente inteso rafforzare la
procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro. Per concludere, il
MinisterodelLavoroaffermachel’indennitàdidisoccupazionepuòesserefruitasolonelperiodoincuivigeildivieto
dilicenziamento,cioèfinoalcompimentodelprimoannodietàdelbambino.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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