(Codice interno: 337293) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

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(Codice interno: 337293) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 31 gennaio 2017
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2287 del 30 dicembre 2016
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ordine degli Psicologi del Veneto per
la definizione di una collaborazione nell'ambito dello sviluppo del capitale umano finalizzata alla prevenzione, alla
diagnosi, al sostegno psicologico, all'abilitazione e alla riabilitazione, rivolti alle persone, ai gruppi, agli organismi
sociali e alle comunità all'interno di contesti aziendali, lavorativi e scolastici. Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10, art.
16.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10 "Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", si approva uno schema di Protocollo d'intesa
tra la Regione del Veneto e l'Ordine degli Psicologi del Veneto per la definizione di una collaborazione nell'ambito dello
sviluppo del capitale umano finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, al sostegno psicologico, all'abilitazione e alla
riabilitazione, rivolti alle persone, ai gruppi, agli organismi sociali e alle comunità all'interno di contesti aziendali, lavorativi e
scolastici.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Bozza del Protocollo d'intesa e recenti interlocuzioni con l'Ordine degli Psicologi del Veneto.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Ordine degli Psicologi del Veneto (OPV) ha formalizzato la proposta di definire una collaborazione con la Regione del
Veneto nell'ambito dello sviluppo del capitale umano finalizzato alla prevenzione, alla diagnosi, al sostegno psicologico,
all'abilitazione e alla riabilitazione, rivolti alle persone, ai gruppi, agli organismi sociali e alle comunità all'interno di contesti
aziendali, lavorativi e scolastici.
Nell'ambito delle politiche regionali finalizzate allo sviluppo delle competitività del sistema imprenditoriale, le risorse umane
assumono un ruolo centrale. La gestione del fattore umano è diventata indispensabile per le organizzazioni, in particolare per le
Piccole e Medie Imprese, che incontrano crescenti difficoltà nel reperimento e nel mantenimento di collaboratori specializzati e
capaci.
Le risorse umane rappresentano un capitale inestimabile per l'impresa che deve individuare le migliori soluzioni per una
gestione efficiente. L'incalzante necessità di un incremento della produttività, l'aumento dei costi e la costrizione in tempistiche
sempre più strette possono determinare situazioni di disagio nel lavoratore, con ricadute gravissime in termini di motivazione
al lavoro. A tal proposito una strada che potrebbe essere utilmente percorsa è rappresentata dalla psicologia clinica che da
tempo si è incrociata con il mondo della formazione aziendale apportando notevoli vantaggi e benefici, quali ad esempio la
gestione dei conflitti tra i dipendenti, la riduzione o eliminazione dell'assenteismo, lo stimolo e la motivazione al lavoro, la
creazione di gruppi di lavoro efficaci ed efficienti.
Anche nel contesto scolastico il ruolo dello psicologo risponde ad una pluralità di istanze e può fornire un supporto di primaria
importanza nell'ambito dell'economia della vita scolastica. Rispetto ad altre figure professionali che lavorano nei contesti
educativi, la figura dello psicologo si caratterizza per un approccio attento alla complessità del sistema scuola.
Quest'ultima, infatti, è una realtà composta da individui (studenti, insegnanti, operatori) e da gruppi (classi, famiglie, corpo
docente e amministrativo) ed è inserita in un contesto territoriale più ampio (comuni, province, sistema sanitario, settore
terziario). Lo psicologo lavora nella consapevolezza delle relazioni tra questi diversi attori sociali e opera per il perseguimento
di una pluralità di obiettivi tra i quali possiamo citare la promozione della salute e del benessere, il contrasto dei fenomeni di
rischio, la diffusione delle buone pratiche psicologiche.
Per questo la proposta di collaborazione formulata dall'OPV ha trovato spazio per la individuazione di ambiti crescenti.
La Legge n. 56 del 18/02/1989 "Ordinamento della professione di psicologo" istituisce il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Psicologi e definisce la professione di psicologo, che comporta l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,
la diagnosi, le attività di abilitazione/riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Le competenze professionali dello psicologo sono state oggetto di normazione anche con la
Legge 11/07/2003, n. 170.
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Allo scopo di dare seguito alle indicazioni elaborate nel corso dei momenti di confronto si propone all'approvazione della
Giunta regionale lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'OPV, le cui finalità, attività e impegni, sono
riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che per conto della Regione del Veneto
sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 56 del 18/02/1989 "Ordinamento della professione di psicologo";
VISTA la Legge n. 170 del 11/07/2003, art. 3 comma 1-quinquies;
VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
VISTA la Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionali del lavoro";
VISTA la Legge regionale del 13 marzo 2009 n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così come
modificata dalla Legge regionale n. 21 del 08/06/2012;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012, come modificata con L.R. n. 14/2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10, lo schema di Protocollo d'intesa tra
Regione del Veneto e l'Ordine degli Psicologi del Veneto, le cui finalità, attività e impegni sono riportati nell'Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente
o da un suo delegato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
del 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
per la definizione di una collaborazione nell’ambito dello sviluppo del capitale umano finalizzato alla
prevenzione, alla diagnosi, al sostegno psicologico, all’abilitazione e alla riabilitazione, rivolti alle persone, ai
gruppi, agli organismi sociali e alle comunità all’interno di contesti aziendali, lavorativi e scolastici,
tra
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata da ___________________________________ nella persona del
Presidente o suo delegato;
e
l’Ordine degli psicologi del Veneto, di seguito denominato “OPV” con sede in Mestre (VE), via Daniele
Manin n. 4, codice fiscale 94024410279, rappresentato da __________________________ nella persona del
Presidente o suo delegato
nel seguito congiuntamente anche le “Parti”
premesso che:
-
l’ordinamento vigente assegna allo psicologo una funzione di prevenzione, diagnosi, attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolti alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità, comprendendo altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica
in tale ambito;
-
la Regione valorizza l’attività di supporto svolta dall’OPV, ne riconosce l’utilità sociale, riconosce il
ruolo dello psicologo all’interno di contesti aziendali, lavorativi e scolastici;
-
la Regione manifesta la sua disponibilità a collaborare con l’OPV ai fini del raggiungimento degli
obiettivi più avanti descritti;
-
il Consiglio dell’OPV si impegna a partecipare attivamente alle iniziative che saranno avviate insieme
alla Regione e a fornire la propria collaborazione nell’ambito delle attività che saranno più avanti
specificate;
-
le parti intendono instaurare proficui rapporti di collaborazione reciproca;
tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si sottoscrive, fra gli enti interessati, quanto segue.
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Art. 1 – Finalità e contenuti generali
1.
Oggetto del presente Protocollo d’intesa è la definizione delle modalità di collaborazione tra l’OPV e la
Regione, in particolare all’interno di contesti aziendali, lavorativi e scolastici, attraverso la creazione e/o
l’implementazione di servizi di prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno.
2.
Per questo le Parti si impegnano alla realizzazione comune e alla cooperazione nello sviluppo di tutte le
iniziative di sensibilizzazione, delle attività educative e formative nei predetti contesti, tese a favorire
l’accesso ed il miglioramento della qualità dell’esperienza lavorativa e scolastica della popolazione.
3.
La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 individuerà, in partnership con l’OPV,
ambiti di collaborazione tra i quali si elencano, a solo titolo esemplificativo:
a) attività di promozione del benessere all’interno degli ambienti lavorativi;
b) sviluppo di strumenti rivolti a responsabili e dirigenti, volti al miglioramento della strategia aziendale
e della gestione delle risorse umane;
c) collaborazioni in ambito scientifico;
d) sviluppo di attività di orientamento per neo-laureati e disoccupati per la scelta dei più appropriati
percorsi formati ed occupazionali;
e) sviluppo di strumenti innovativi help desk per lavoratori in re-impiego ed aziende in crisi;
f) sviluppo di strumenti finalizzati alla progettazione di percorsi di alta formazione per psicologi
destinati ad operare all’interno del mondo dell’impresa.
4.
Le predette attività potranno essere ampliate e ne potranno essere predisposte di ulteriori, previo accordo
fra le Parti.
Art. 2 – Natura delle attività
1.
Le attività di cui all’articolo 1 verranno sviluppate sulla scorta dei fabbisogni evidenziati dalle parti e
a seguito di apposito e puntuale accordo tra le Parti.
2.
Le attività potranno coinvolgere le diverse figure di esperti proposti dai due Enti.
Art. 3 – Impegni della Regione
1.
Per le attività indicate all'articolo 1, la Regione provvede a:
a) fornire adeguato supporto e collaborazione al/ai progetto/i di volta in volta condiviso/i;
b) comunicare all’OPV le necessarie informazioni ai fini di un’efficace modulazione dei servizi proposti
in base alle esigenze regionali.
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Art. 4 – Impegni dell’OPV
1.
Per quanto previsto all'articolo 1, l’OPV provvede a:
a) partecipare alla progettazione del/dei progetto/i di intervento, in coerenza con gli obiettivi ed i
contenuti del presente Protocollo d’intesa;
b) contribuire alla riuscita del/dei progetto/i attraverso la predisposizione di adeguati servizi presso le
strutture di volta in volta individuate e nelle modalità che saranno puntualmente definite in comune
accordo;
c) tenere informata la Regione sull’andamento dei servizi che saranno realizzati.
Art. 5 – Altri soggetti eventualmente coinvolti
1.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, è possibile, previo assenso delle parti
contraenti, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti
(associazioni, amministrazioni pubbliche,
istituzioni scolastiche ed enti senza scopo di lucro) che ne condividano finalità e contenuti.
Art. 6 – Verifica dell’accordo, durata e decorrenza
1.
Il presente Protocollo viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti di
entrambe le parti, o da loro delegati muniti di titolo ad agire.
2.
Il presente Protocollo d’intesa, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, ha durata di 2 (due)
anni con facoltà di proroga, anche mediante scambio di corrispondenza, per 1 (uno) ulteriore anno.
3.
Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo
4.
Al termine di ciascun anno e comunque in caso di giustificato motivo, ciascuna delle Parti si riserva la
d’intesa e all’andamento dei servizi predisposti dall’OPV.
facoltà di recedere anticipatamente dall’intesa, dandone preavviso per iscritto all’altra parte con un
anticipo di almeno trenta giorni.
Art. 7 – Controversie
1.
Il Foro esclusivo per tutte le controversie che potessero insorgere fra le Parti in relazione al presente
Protocollo d’intesa è il Foro di Venezia.
Il presente Protocollo d’Intesa è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B-Tabella
Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presente Protocollo d’Intesa, pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera
q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.