auto aziendali - Form di ricerca
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auto aziendali - Form di ricerca
AUTO AZIENDALI DEDUCIBILITÁ RIDOTTA DAL 2013 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 1 Oggetto Si farà di seguito riferimento esclusivamente alle autovetture aziendali, escludendo la disciplina di motoveicoli e ciclomotori Non si tratteranno altresì gli altri autoveicoli che non subiscono limitazioni in ordine né alla deducibilità fiscale né alla detrazione iva (autocarri, mezzi d’opera, autobus, taxi, ecc. e beni “oggetto dell’attività” quali quelli degli autonoleggi, autoscuole, ecc.) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 2 Modifica dei limiti percentuali Legge 228/2012 di stabilità per il 2013 La legge di stabilità ha ulteriormente ridotto la percentuale di deducibilità delle auto con decorrenza 2013, fissandola al: n 20% per quelle utilizzate dalle imprese n 70% per quelle in uso promiscuo ai dipendenti (la percentuale era già stata ridotta al 27,5% con dalla L. 92/2012) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 3 Modifica dei limiti percentuali segue Si tratta di presunzione assoluta, quindi non è ammessa la prova contraria Si applicano a tutti i costo di utilizzo (assicurazione, bollo, manutenzioni, carburanti, ecc.) e agli interessi passivi sui finanziamenti per la loro acquisizione (C.M. 47/2008) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 4 Acconti 2013 dovranno essere determinati sulla base dell’imponibile 2012 ricalcolato con le nuove percentuali di deducibilità [email protected] Dott. Paolo Zanatta 5 Durata dei contratti di Leasing di Auto aziendali Per i contratti stipulati: n fino al 29.04.2012 durata minima pari al periodo di ammortamento (4 anni) a pena di indeducibilità dei canoni n dal 29.04.2012 è irrilevante la durata contrattuale [email protected] Dott. Paolo Zanatta 6 Durata dei contratti di Leasing di Auto aziendali segue Invariata la deducibilità delle auto di cui all’art. 164, co. I°, lett. b) del TUIR, fissata in un periodo non inferiore a quello di ammortamento (4 anni) Per gli altri veicoli (auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, beni oggetto dell’attività, taxi, autocarri, ecc.) vale la regola generale di deduzione in un periodo non inferiore ai 2/3 di quello di ammortamento (art. 102, co. VII° TUIR) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 7 Invariata la detrazione IVA TIPO USO DETRAZIONE Esclusivo aziendale 100% Non esclusivo aziendale 40% Agenti criteri oggettivi Professionisti [email protected] 40% Dott. Paolo Zanatta 8 Nuovi limiti percentuali Auto aziendali à 20% In uso promiscuo ai dipendentià 70% Agenti di commercio à 80% Professionisti à 20% [email protected] Dott. Paolo Zanatta 9 Invariati i limiti di costo per le auto in PROPRIETA o LEASING Auto aziendali à € 18.075,99 In uso promiscuo ai dip. à nessun limite Agenti di commercio à € 25.822,84 Professionisti à € 18.075,99 Soggetti alla percentuale di deducibilità [email protected] Dott. Paolo Zanatta 10 Esempio: ammortamento di auto in proprietà costo 37.158 aliquota amm.to 25% Tipo % Aziendale 20 Promiscuo Agente Limite totale Costo 18.075,99 37.158 3.615,20 903,80 70 nessuno 37.158 26.010,60 6.502,65 80 25.822,24 37.158 20.657,79 5.164,45 Professionista 27,5 20 18.075,99 37.158 [email protected] Totale Deducib. deducib. annuo Dott. Paolo Zanatta 4.970,90 3.615,20 1.242,73 903,80 11 Esempio: auto in proprietà altri costi Altri costi di utilizzo: Bollo Assicurazione Manutenzioni Carburante Totale costi € € € € € 612,02 1.200,00 2.000,00 3.000,00 6.812,02 Soggetti alla percentuale di deducibilità [email protected] Dott. Paolo Zanatta 12 Esempio: auto in proprietà altri costi Tipo Aziendale 20 Costo deducibile 6.812,20 1.362,44 Promiscuo 70 6.812,20 4.768,54 Agente 80 6.812,20 5.449,76 Professionista 20 6.812,20 1.362,44 [email protected] % Altri costi Dott. Paolo Zanatta 13 Invariati i limiti annui di costo per LOCAZIONE o NOLEGGIO Auto aziendali à € 3.615,20 In uso promiscuo ai dip. à nessun limite Agenti di commercio à € 3.615,20 Professionisti à € 3.615,20 NB: da ragguagliare ad anno e moltiplicare per la percentuale di deducibilità fiscale [email protected] Dott. Paolo Zanatta 14 Locazione e noleggio segue I predetti limiti annui di costo fiscalmente rilevante si applicano solo alla “pura locazione” La quota di canone separatamente indicata in fattura per gli altri servizi (assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza, ecc.) è soggetta ai limiti percentuali di deducibilità fiscale (20%, 70%, ecc.) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 15 Esempio: noleggio a lungo termine Quota di “pura locazione” pari a € 500 mese Tipo % Aziendale 20 Limite Costo Deducib. annuo annuo annuo 3.615,20 6.000 723,04 Promiscuo 70 nessuno 6.000 4.200,00 Agente 80 3.615,20 6.000 2.892,16 Professionista 20 3.615,20 6.000 723,04 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 16 RIMBORSO CHILOMETRICO a dipendenti, amministratori e Collaboratori n Solo per trasferte fuori del territorio del comune sede di lavoro per ragioni di servizio n Limite di deducibilità pari alle tariffe ACI per auto sino a 17 CV fiscali se a benzina o 20 CV fiscali se diesel n Riepilogo analitico delle trasferte, indicando data, destinazione, percorrenza, tipo auto, ecc. [email protected] Dott. Paolo Zanatta 17 Pro e contro del rimborso chilometrico n Nessuna detrazione iva n Finanziamento a carico del proprietario n Nessuna gestione aziendale parco auto n Nessuna comunicazione fiscale (beni in godimento a soci famigliari e imprenditore) n Nessuna plusvalenza/minusvalenza alla cessione n Nessuna iva da scorporare alla rivendita [email protected] Dott. Paolo Zanatta 18 Esempio rimborso chilometrico BMW320d 177CV Percorrenza annua Km 20.000 Costo Km ACI € 0,542879 KM per trasferte fuori del territorio comunale della sede di lavoro: 10.000 Rimborso annuo: 5.428,79 interamente deducibile per l’impresa e non imponibile per il dipendente/amministratore [email protected] Dott. Paolo Zanatta 19 Auto in USO PROMISCUO ai dipendenti Assegnate per la maggior parte del periodo d’imposta Documentate con apposito atto di assegnazione che regolamenti anche utilizzo, multe, sinistri, riconsegna, eccetera [email protected] Dott. Paolo Zanatta 20 Auto in uso promiscuo ai dipendenti segue Fringe benefit: determinato annualmente con DM sulla base 30% del costo km elaborato dall’ACI per una percorrenza di 15.000 km Da addebitare, alternativamente: n mensilmente in busta paga con incidenza anche sugli oneri contributivi n con addebito in fattura [email protected] Dott. Paolo Zanatta 21 Uso promiscuo ai dipendenti Detrazione IVA Modalità Detrazione Imputazione del fringe benefit in busta paga 40% Addebito con fattura 100% (R.M. N. 6/DPF 20.02.2088) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 22 Esempio uso promiscui ai DIPENDENTI BMW 320d 177CV Costo a KM da DM € 0,6363 KM 15.000 x 30% x 0,6363 = € 2.683,31 Fringe Benefit soggetto a irpef e contributi Costo auto netto iva 60% iva indetraibile Costo fiscale Amm.to deducibile 25% x 70% = [email protected] Dott. Paolo Zanatta € 33.000,00 € 4.158,00 € 37.158,00 € 6.502,65 23 Esempio: uso promiscuo all’AMMINISTRATORE BMW 320d 177CV € 2.683,31 Fringe Benefit soggetto a IRPEF e contributi Costo auto iva indetraibile inclusa € 37.158,00 (slide precedente) Amm.to "fiscalmente rilevante" 25% del limite massimo di 18.075,99 = € 4.519,00 da assoggettare ai limiti percentuali [email protected] Dott. Paolo Zanatta 24 Esempio: uso promiscuo all’AMMINISTRATORE segue Amm.to "fiscalmente rilevante" Bollo Assicurazione Manutenzioni Carburante Totale costi Fringe benefit in busta paga Residuo soggetto al limite 20% [email protected] Dott. Paolo Zanatta € 4.519,00 € 612,02 € 1.200,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 11.331,20 € - 2.683,31 € 8.647,99 25 Esempio: uso promiscuo all’AMMINISTRATORE segue Fringe benefit Residuo costi al 20% 2.683,31 1.729,60 Costo deducibile azienda 4.412,81 (8.647,99 x 20%) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 26 BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevcies D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 1 FINALITÁ regolare l’ipotesi della concessione in godimento di beni relativi all’impresa, senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore a quello di mercato [email protected] Dott. Paolo Zanatta 2 REGOLA BASE Se Corrispettivo annuo < valore di mercato n la differenza viene tassata in capo all’utilizzatore come “reddito diverso”(art. 67, h-ter) n I costi dei beni diventano indeducibili per il concedente [email protected] Dott. Paolo Zanatta 3 CONCEDENTI n n n n n n Imprenditore individuale Società di persone (s.n.c. e s.a.s.) Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) Società cooperative Stabili Organizzazioni di società non residenti Enti privati per i beni dell’attività commerciale Esclusi n n Non residenti Società semplici [email protected] Dott. Paolo Zanatta 4 UTILIZZATORI (residenti e non) n n n Soci di società ed enti privati commerciali Imprenditore individuale Familiari Ø dell’imprenditore individuale Ø dei soci [email protected] Dott. Paolo Zanatta 5 FAMILIARI Coniuge n Parenti entro il terzo grado n Affini entro il secondo grado n [email protected] Dott. Paolo Zanatta 6 Parenti in linea retta Gradi I° II° III° [email protected] Parenti in linea collaterale Genitori – Figli – Affini Suoceri – Generi e nuore – Cognati – ---- Nonni – Fratelli e sorelle – Nipoti da parte figli – Bisnonni – Zii – Bisnipoti figli dei – Nipoti da nipoti parte figli fratelli e sorelle – Dott. Paolo Zanatta ---- 7 BENI D’IMPRESA RILEVANTI n n n Beni strumentali Immobili patrimonio Beni merce Vale anche per: Øbeni a deducibilità limitata (es. auto) Øbeni ricevuti da società collegate o controllate ex art. 2359 c.c. [email protected] Dott. Paolo Zanatta 8 BENI D’IMPRESA ESCLUSI n n n n di valore non superiore a € 3.000 netto iva della categoria "altro" Provv. AE del 16.11.2011 concessi a enti non commerciali soci, che li utilizzano per fini esclusivamente istituzionali alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, concessi ai propri soci Autovetture ad uso pubblico (es. taxi) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 9 TITOLO DI POSSESSO DEL “CONCEDENTE” n n n n In proprietà o altro diritto reale In locazione anche finanziaria A noleggio In comodato [email protected] Dott. Paolo Zanatta 10 REGOLA BASE Se Valore di Mercato - Corrispettivo Annuo > 0 n la differenza è tassata in capo all’utilizzatore come “reddito diverso”(art. 67, h-ter TUIR) salvo che sia anche dipendente, nel qual caso si applica il fringe benefit ex art. 51 TUIR n tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento diventano indeducibili, con deroga per i beni a deducibilità limitata [email protected] Dott. Paolo Zanatta 11 VALORE DI MERCATO valore normale ex art. 9 TUIR: “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.” [email protected] Dott. Paolo Zanatta 12 VALORE DI MERCATO (Circ. 24/E del 15.06.2012) Riferimento a criteri oggettivi rappresentati da: specifici provvedimenti per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale; n prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., per i beni forniti in condizioni di libero mercato In mancanza di riferimenti è richiesta apposita perizia n [email protected] Dott. Paolo Zanatta 13 VALORE DI MERCATO AUTOVEICOLI Il valore normale corrisponde alla definizione dell’art. 51, co. IV° del TUIR (circ. 36/2012): Costo chilometrico ACI base 15.000 KM(*) x 30% (*) pubblicato con D.M. entro il 31/12 di ogni anno [email protected] Dott. Paolo Zanatta 14 CERTIFICAZIONE Gli accordi tra concedente e utilizzatore devono risultare da certificazione scritta e di data certa anteriore all’inizio della utilizzazione (circ. 24/2012), da cui risulti: n corrispettivo n data di decorrenza n durata In assenza il contribuente potrà diversamente provare gli elementi essenziali dell’accordo (circ. 36/E del 24.09.2012) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 15 INDEDUCIBILITÁ DEI COSTI n n n n n Riguarda tutti i costi relativi ai beni Plusvalenze e minusvalenze rilevano nella stessa misura dei costi Non si applica ai beni a deducibilità limitata (esempio auto) Si determina al netto dell’eventuale corrispettivo pattuito e tassato dalla società Va rapportata al periodo di godimento [email protected] Dott. Paolo Zanatta 16 ESEMPIO (circ. 24/2012) Corrispettivo pattuito Valore di mercato Costi complessivi azienda 8.000 10.000 1.000 1.000 x (10.000-8.000) = 200 10.000 Il costo indeducibile è 200 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 17 SOCIETÁ IN TRASPARENZA FISCALE E DITTE INDIVIDUALI Per le S.r.l. in trasparenza e le società di persone il maggior reddito della società (derivante dall’indeducibilità dei costi) va imputato esclusivamente ai soci “utilizzatori” (anche per l’utilizzo dei loro familiari) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 18 SOCIETÁ IN TRASPARENZA FISCALE A = Valore normale - Corrispettivo annuo > 0 B = Reddito imputato all’imprenditore o al socio per trasparenza per effetto dell’indeducibilità Se A - B > 0 Solo la differenza (A - B) sarà tassata in capo all’utilizzatore come “reddito diverso”(ex art. 67, h-ter) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 19 TRASPARENZA - ESEMPIO 1 (CIRC 36/2012) Beni a deducibilità totale S.n.c. con soci Bianchi e Rossi al 50%. Bianchi utilizza un immobile strumentale. Costi relativi all’immobile 2.000 A = Valore normale 10.000 - Corrispettivo 5.500 = 4.500 I di costi relativi all’immobile (2.000) diventano tutti indeducibili per effetto dell’utilizzo del socio Bianchi B = maggior reddito di partecipazione imputato al solo socio Bianchi 2.000 A - B = (4.500 – 2.000) = 2.500 Reddito diverso da tassare in capo al socio Bianchi (utilizzatore) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 20 TRASPARENZA - ESEMPIO 2 (CIRC 36/2012) Beni a deducibilità parziale S.r.l. in trasparenza con soci Bianchi e Rossi al 50%. Rossi utilizza un’auto gratuitamente. Costi auto 1.000. A = Valore normale 800 - Corrispettivo 0 = 800 I costi relativi all’auto rimangono indeducibili con la regola forfetaria del TUIR: 60% di indeducibilità (2012) B = maggior reddito di partecipazione imputato ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene: 300 ciascuno A - B = 800 - 300 = 500 Reddito diverso da tassare in capo al socio Rossi (utilizzatore) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 21 SOCIETÁ NON TRASPARENTI – ESEMPIO 1 Srl con 2 soci e 2 auto loro assegnate come segue: Ø Bianchi che non paga nulla per l’uso dell’auto Ø Rossi, amministratore unico, che ha un fringe benefit pari alla tariffa ACI di 3.000 Le due auto rimangono deducibili per la società al 40% (20% nel 2013) Bianchi dichiarerà un reddito diverso pari alla tariffa ACI di 2.500 Valore di mercato 2.500 – Corrispettivo annuo 0= Reddito diverso 2.500 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 22 SOCIETÁ NON TRASPARENTI – ESEMPIO 2 Stesso esempio precedente ma con la società che fattura a socio Bianchi il valore del fringe benefit a tariffa ACI, pari a 2.500 A Bianchi non viene attribuito alcun reddito diverso Valore di mercato Corrispettivo annuo Reddito diverso [email protected] Dott. Paolo Zanatta 2.500 – 2.500 = 0 23 DECORRENZA n il reddito diverso matura con il criterio di competenza dall’esercizio 2012 (salvo esercizio a cavallo d’anno) ACCONTI n n rileva sin dal I° acconto 2012 Sanatoria con il II° acconto 2012 con sola applicazione di interessi al 4% annuo [email protected] Dott. Paolo Zanatta 24 COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE Specifica comunicazione da presentare dal “concedente” o dall’“utilizzatore” a regime entro il 31 marzo dell’anno successivo Entro il 2 aprile 2013 presentazione delle comunicazioni relative ai beni in uso nel 2011 e nel 2012 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 25 SANZIONI Omessa o infedele presentazione: n sanzione 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo n sanzione ridotta da 258 e 2.065 se ci si è conformati al regime di indeducibilità e tassazione in oggetto La responsabilità per il pagamento è solidale [email protected] Dott. Paolo Zanatta 26 CONTROLLI Controllo sistematico dei soggetti “utilizzatori” Valutazione ai fini dell’accertamento sintetico (redditometro) di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata da tali soggetti verso la società [email protected] Dott. Paolo Zanatta 27 DETERMINAZIONE DEI REDDITI D’IMPRESA AGGIORNAMENTI PER IL 2012-2013 Dott. Paolo ZANATTA DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING E DEDUCIBILITA’ DEI CANONI PER LE IMPRESE FINALITA’ ridurre l’onerosità e le difficoltà di erogazione dei finanziamenti determinate da una durata minima troppo elevata per l’attuale mercato del credito, senza pregiudicare la deducibilità dei canoni di leasing [email protected] Dott. paolo ZANATTA 2 DURATA DEI CONTRATTI E DEDUCIBILITÁ Per i contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012 la deducibilità dei canoni non è più vincolata ad una durata minima pattuita in contratto. Invariata la disciplina per i contratti stipulati precedentemente. Il periodo di deducibilità dipende solo dall’aliquota di ammortamento fiscale. [email protected] Dott. paolo ZANATTA 3 REGOLA GENERALE La deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del "periodo di ammortamento fiscale" Esempio: Bene con aliquota di amm.to fiscale del 20% è periodo amm.to fiscale = 5 anni (60 mesi) Limite dei 2/3 = 3 anni e 4 mesi (40 mesi) [email protected] Dott. paolo ZANATTA 4 CASISTICA Soni ipotizzabili 2 casi: Caso A: durata contrattuale superiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale è canoni deducibili secondo l’importo della competenza economica Caso B: durata contrattuale inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale è canoni deducibili per l’importo non inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale [email protected] Dott. paolo ZANATTA 5 AUTOVEICOLI Invariata le precedente disciplina per le auto aziendali di cui all’art. 164, co. I°, lett. b) La deducibilità dei canoni va effettuata in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni) Per gli altri veicoli vale la regola generale (auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, beni oggetto dell’attività, taxi, autocarri, ecc.) [email protected] Dott. paolo ZANATTA 6 BENI IMMOBILI Qualora la regola generale determini un risultato: n inferiore a 11 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore a 11 anni n tra 11 e 18 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore al risultato ottenuto dal calcolo dei 2/3 n superiore a 18 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore a 18 anni [email protected] Dott. paolo ZANATTA 7 Esempio 1: Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 3% è periodo amm.to fiscale = 33,33 anni è 33,3 x 2/3 = 22,2 anni Periodo di deduzione = 18 anni (poiché 22,2 > 18) Esempio 2: Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 7% è periodo amm.to fiscale = 14,29 anni è 14,29 x 2/3 = 9,53 anni Periodo di deduzione = 11 anni (poiché 9,53 < 11) [email protected] Dott. paolo ZANATTA 8 QUOTA CAPITALE La quota capitale dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio, determinata in base alla durata contrattuale, va riparametrata in base al "periodo di deducibilità fiscale", determinando: n una variazione in aumento del reddito dall’inizio al termine della durata contrattuale n una variazione in diminuzione del reddito dal termine della durata contrattuale alla fine dei periodo di deducibilità fiscale [email protected] Dott. paolo ZANATTA 9 RISCATTO Una volta riscattato il bene, per il residuo "periodo di deducibilità fiscale" si dovrebbero dedurre le quote di canone non dedotte con delle variazioni in diminuzione È stato anche ipotizzato che le quote di canone non dedotto debbano essere portate ad incremento del costo del bene e ammortizzate assieme ad esso (Circ. Assonime 14/2012) [email protected] Dott. paolo ZANATTA 10 Ufficio fatturato al leasing 180.000 Durata del contratto 10 anni Aliquota di amm.to fiscale 3% è periodo di amm.to fiscale 33,3 anni Regola generale: 33,3 x 2/3 = 22,2 22,2 > 18 è periodo di deducibilità non superiore a 18 anni Quota capitale contrattuale 18.000 (180.000/10) Quota capitale fiscale 10.000 (180.000/18) Quota deducibile netta indeducibilità terreno 10.000 - (20% x 10.000) = 8.000 [email protected] Dott. paolo ZANATTA 11 Anno Quota Quota Variazione Variazione capitale capitale in in contrattuale deducibile aumento diminuzione 1 18.000 8.000 10.000 2 18.000 8.000 10.000 3 18.000 8.000 10.000 … 18.000 8.000 10.000 10 18.000 8.000 10.000 11 - 8.000 8.000 12 - 8.000 8.000 … - 8.000 8.000 18 - 8.000 8.000 [email protected] Dott. paolo ZANATTA 12 QUOTA INTERESSI Dubbi sulla deduzione della quota interessi deducibile annualmente: A) pari agli interessi calcolati su base contrattuale B) pari alla riparametrazione degli interessi allo stesso modo della quota capitale In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate [email protected] Dott. paolo ZANATTA 13 ROL La quota interessi del canone di leasing desunta dal contratto rimane soggetta ai limiti di deducibilità disposti dall’art. 96 del TUIR (30% del ROL) Il rinvio alla regola del ROL viene fatto espressamente dall’art. 102, co. 7 (invariato) [email protected] Dott. paolo ZANATTA 14 IMPOSTE ANTICIPATE Durante la durata contrattuale, il disallineamento tra i valori civili espressi nel bilancio e quelli fiscalmente dedotti, determina la necessità di stanziamento le corrispondenti imposte anticipate. Il loro riassorbimento avverrà negli esercizi successivi alla durata contrattuale e fino alla fine del periodo di deducibilità fiscale. [email protected] Dott. paolo ZANATTA 15 IRAP Per i soggetti IRES il "criterio di derivazione" dal bilancio dei valori rilevanti ai fini IRAP dovrebbe determinare la deduzione della quota capitale contrattuale La quota interessi è indeducibile [email protected] Dott. paolo ZANATTA 16 PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONE (ART. 3 CO. 16-QUATER dl 16/2012) La modifica interviene sulla modalità di calcolo del plafond di deducibilità delle spese di «manutenzione ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono» regolato dal VI° comma dell’art. 102 del TUIR [email protected] Dott. paolo ZANATTA 17 Tali spese sono ora deducibili nell’esercizio sino al limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio. Viene soppresso l’obbligo di tenere conto dell’effetto dei beni ceduti e acquistati nell’esercizio, proporzionalmente al periodo di possesso. [email protected] Dott. paolo ZANATTA 18 Rimane invariata la deducibilità per quote costanti nei cinque esercizi successivi della somma eccedente il predetto plafond del 5% [email protected] Dott. paolo ZANATTA 19 PERDITE SU CREDITI “DI MODESTA ENTITÁ” Criteri di deducibilità dal reddito d’impresa Art. 101, co. V° TUIR (modificato dal DL 83/2012) “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso … se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” [email protected] Dott. Paolo Zanatta 2 Presunzione di esistenza degli “elementi certi e precisi” Si realizza quando: § il credito sia di “modesta entità” e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito Oppure § quando il diritto alla riscossione è prescritto [email protected] Dott. Paolo Zanatta 3 Presunzione di sussistenza della “modesta entità” Si assume: § fino a € 5.000 per le imprese di “più rilevanti dimensioni” § fino a € 2.500 per le altre imprese [email protected] Dott. Paolo Zanatta 4 Imprese “di più rilevanti dimensioni” “Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, …..” (art. 27, co. X°, DL 485/2008) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 5 Imprese “di più rilevanti dimensioni” Attualmente sono tali le imprese con almeno 100 milioni di euro alternativamente: n di volume d’affari dichiarato ai fini iva n di ricavi di cui all’art. 85 lett. a) e b) del TUIR (Provv. AE 06.04.2009 prot. 2009/54291) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 6 Decorrenza La norma produce i suoi effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2012 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 7 Questioni aperte In attesa degli auspicabili chiarimenti ufficiali, si presentano i seguenti temi: n pluralità di partite creditorie verso lo stesso soggetto à pare più aderente alla ratio della norma considerare la somma dei crediti insoluti n posizioni creditorie pregresse à si ritiene applicabile la nuova norma [email protected] Dott. Paolo Zanatta 8 Questioni aperte n segue Obbligo o facoltà à considerata la finalità agevolativa della norma, si ritiene possibile rinviare la deduzione ad un periodo d’imposta successivo in presenza di prospettive di recupero del credito [email protected] Dott. Paolo Zanatta 9 Perdite conseguenti a "crisi d’impresa" Le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore n ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis RD 16.03.1942, N. 267 (novità) n è assoggettato a procedure concorsuali [email protected] Dott. Paolo Zanatta 10 Note sulla prescrizione n n n Le perdite su crediti diventano “certe e determinate” anche per prescrizione del diritto La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore od attivare la clausola arbitrale [email protected] Dott. Paolo Zanatta 11 Prescrizione ordinaria Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni Articolo 2946 codice civile [email protected] Dott. Paolo Zanatta 12 Prescrizione breve Vi sono prescrizioni più brevi (da 5 anni a 1 anno) come da tabella esemplificativa Articoli da 2947 a 2953 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 13 Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. danno derivante da fatto illecito 5 anni 2947 1 danno prodotto dalla circolazione dei veicoli 2 anni 2947 1 annualità delle rendite perpetue o vitalizie 5 anni 2948 capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore 5 anni 2948 annualità delle pensioni alimentari 5 anni 2948 pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni 5 anni 2948 interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi 5 anni 2948 [email protected] Dott. Paolo Zanatta note 14 Prescrizioni brevi - Tipo di credito indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro diritti che derivano dai rapporti sociali azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori diritto del mediatore al pagamento della provvigione termine art. note 5 anni 5 anni 2948 2949 5 anni 2949 2 3 1 anno 2950 diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto 1 anno 2951 diritti derivanti dal contratto di trasporto se il trasporto inizia fuori Europa 18 mesi 2951 diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea 1 anno 2951 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 15 Prescrizioni brevi - Tipo di credito rate di premio assicurativo altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita diritti con prescrizione breve in presenza di sentenza passata in giudicato termine art. 1 anno 2952 2 anni 2952 note 10 anni 2952 10 anni 2953 Note: (1)Salvo che il fatto costituisca reato (2)Non decorre in corso di rapporto di lavoro (3)Per le società iscritte al registro imprese [email protected] Dott. Paolo Zanatta 16 Prescrizioni presuntive Decorso il termine si presume estinto il debito con esonero per il debitore di fornirne la prova (inversione della prova) Non si estingue il diritto del creditore ma è molto difficile la prova contraria (ammissione del debitore, giuramento decisorio) Articoli da 2954 a 2961 [email protected] Dott. Paolo Zanatta 17 Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine rate di premio assicurativo altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita diritti con prescrizione breve in presenza di sentenza passata in giudicato diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [email protected] Dott. Paolo Zanatta art. 1 anno 2952 2 anni 2952 note 10 anni 2952 10 anni 2953 6 mesi 2954 1 anno 2955 18 Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese 1 anno 2955 convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione 1 anno 2955 ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità 1 anno 2955 commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio farmacisti, per il prezzo dei medicinali prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [email protected] Dott. Paolo Zanatta 1 anno 1 anno 2955 2955 3 anni 2956 2 2 19 Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative notai, per gli atti del loro ministero insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese art. 3 anni 2956 3 anni 3 anni 2956 2956 3 anni 2956 note Note: (2) Non decorre in corso di rapporto di lavoro [email protected] Dott. Paolo Zanatta 20