auto aziendali - Form di ricerca

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auto aziendali - Form di ricerca
AUTO AZIENDALI
DEDUCIBILITÁ RIDOTTA DAL 2013
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Dott. Paolo Zanatta
1
Oggetto
Si farà di seguito riferimento esclusivamente alle
autovetture aziendali, escludendo la disciplina
di motoveicoli e ciclomotori
Non si tratteranno altresì gli altri autoveicoli che
non subiscono limitazioni in ordine né alla
deducibilità fiscale né alla detrazione iva
(autocarri, mezzi d’opera, autobus, taxi, ecc. e
beni “oggetto dell’attività” quali quelli degli
autonoleggi, autoscuole, ecc.)
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Dott. Paolo Zanatta
2
Modifica dei limiti percentuali
Legge 228/2012 di stabilità per il 2013
La legge di stabilità ha ulteriormente ridotto
la percentuale di deducibilità delle auto
con decorrenza 2013, fissandola al:
n 20% per quelle utilizzate dalle imprese
n 70% per quelle in uso promiscuo ai
dipendenti
(la percentuale era già stata ridotta al 27,5% con dalla L.
92/2012)
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Dott. Paolo Zanatta
3
Modifica dei limiti percentuali
segue
Si tratta di presunzione assoluta, quindi
non è ammessa la prova contraria
Si applicano a tutti i costo di utilizzo
(assicurazione, bollo, manutenzioni,
carburanti, ecc.) e agli interessi passivi
sui finanziamenti per la loro acquisizione
(C.M. 47/2008)
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Dott. Paolo Zanatta
4
Acconti 2013
dovranno essere determinati sulla base
dell’imponibile 2012 ricalcolato con le
nuove percentuali di deducibilità
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Dott. Paolo Zanatta
5
Durata dei contratti di Leasing
di Auto aziendali
Per i contratti stipulati:
n fino al 29.04.2012 durata minima pari al
periodo di ammortamento (4 anni) a pena
di indeducibilità dei canoni
n dal 29.04.2012 è irrilevante la durata
contrattuale
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Dott. Paolo Zanatta
6
Durata dei contratti di Leasing di Auto
aziendali
segue
Invariata la deducibilità delle auto di cui all’art.
164, co. I°, lett. b) del TUIR, fissata in un
periodo non inferiore a quello di
ammortamento (4 anni)
Per gli altri veicoli (auto assegnate ai dipendenti
in uso promiscuo, beni oggetto dell’attività,
taxi, autocarri, ecc.) vale la regola generale di
deduzione in un periodo non inferiore ai 2/3 di
quello di ammortamento (art. 102, co. VII° TUIR)
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Dott. Paolo Zanatta
7
Invariata la detrazione IVA
TIPO USO
DETRAZIONE
Esclusivo aziendale
100%
Non esclusivo aziendale
40%
Agenti
criteri oggettivi
Professionisti
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40%
Dott. Paolo Zanatta
8
Nuovi limiti percentuali
Auto aziendali
à
20%
In uso promiscuo ai dipendentià
70%
Agenti di commercio
à
80%
Professionisti
à
20%
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Dott. Paolo Zanatta
9
Invariati i limiti di costo per le auto
in PROPRIETA o LEASING
Auto aziendali
à
€ 18.075,99
In uso promiscuo ai dip. à
nessun limite
Agenti di commercio
à
€ 25.822,84
Professionisti
à
€ 18.075,99
Soggetti alla percentuale di deducibilità
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Dott. Paolo Zanatta
10
Esempio: ammortamento di auto in
proprietà costo 37.158 aliquota amm.to 25%
Tipo
%
Aziendale
20
Promiscuo
Agente
Limite
totale
Costo
18.075,99 37.158
3.615,20
903,80
70
nessuno 37.158 26.010,60
6.502,65
80
25.822,24 37.158 20.657,79
5.164,45
Professionista 27,5
20 18.075,99 37.158
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Totale Deducib.
deducib. annuo
Dott. Paolo Zanatta
4.970,90
3.615,20
1.242,73
903,80
11
Esempio: auto in proprietà altri costi
Altri costi di utilizzo:
Bollo
Assicurazione
Manutenzioni
Carburante
Totale costi
€
€
€
€
€
612,02
1.200,00
2.000,00
3.000,00
6.812,02
Soggetti alla percentuale di deducibilità
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Dott. Paolo Zanatta
12
Esempio: auto in proprietà altri costi
Tipo
Aziendale
20
Costo
deducibile
6.812,20
1.362,44
Promiscuo
70
6.812,20
4.768,54
Agente
80
6.812,20
5.449,76
Professionista
20
6.812,20
1.362,44
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%
Altri costi
Dott. Paolo Zanatta
13
Invariati i limiti annui di costo per
LOCAZIONE o NOLEGGIO
Auto aziendali
à
€ 3.615,20
In uso promiscuo ai dip.
à
nessun limite
Agenti di commercio
à
€ 3.615,20
Professionisti
à
€ 3.615,20
NB: da ragguagliare ad anno e moltiplicare
per la percentuale di deducibilità fiscale
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Dott. Paolo Zanatta
14
Locazione e noleggio
segue
I predetti limiti annui di costo fiscalmente
rilevante si applicano solo alla “pura
locazione”
La quota di canone separatamente indicata in
fattura per gli altri servizi (assicurazione,
bollo, manutenzione, assistenza, ecc.) è
soggetta ai limiti percentuali di deducibilità
fiscale (20%, 70%, ecc.)
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Dott. Paolo Zanatta
15
Esempio: noleggio a lungo termine
Quota di “pura locazione” pari a € 500 mese
Tipo
%
Aziendale
20
Limite
Costo Deducib.
annuo
annuo
annuo
3.615,20
6.000
723,04
Promiscuo
70
nessuno
6.000
4.200,00
Agente
80
3.615,20
6.000
2.892,16
Professionista
20
3.615,20
6.000
723,04
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Dott. Paolo Zanatta
16
RIMBORSO CHILOMETRICO a
dipendenti, amministratori e Collaboratori
n Solo per trasferte fuori del territorio del
comune sede di lavoro per ragioni di
servizio
n Limite di deducibilità pari alle tariffe ACI per
auto sino a 17 CV fiscali se a benzina o 20
CV fiscali se diesel
n Riepilogo analitico delle trasferte, indicando
data, destinazione, percorrenza, tipo auto,
ecc.
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Dott. Paolo Zanatta
17
Pro e contro del rimborso
chilometrico
n Nessuna detrazione iva
n Finanziamento a carico del proprietario
n Nessuna gestione aziendale parco auto
n Nessuna comunicazione fiscale (beni in
godimento a soci famigliari e imprenditore)
n Nessuna plusvalenza/minusvalenza alla
cessione
n Nessuna iva da scorporare alla rivendita
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Dott. Paolo Zanatta
18
Esempio rimborso chilometrico
BMW320d 177CV
Percorrenza annua Km 20.000
Costo Km ACI € 0,542879
KM per trasferte fuori del territorio comunale
della sede di lavoro: 10.000
Rimborso annuo: 5.428,79 interamente
deducibile per l’impresa e non imponibile
per il dipendente/amministratore
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Dott. Paolo Zanatta
19
Auto in USO PROMISCUO
ai dipendenti
Assegnate per la maggior parte del
periodo d’imposta
Documentate con apposito atto di
assegnazione che regolamenti anche
utilizzo, multe, sinistri, riconsegna,
eccetera
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Dott. Paolo Zanatta
20
Auto in uso promiscuo ai dipendenti
segue
Fringe benefit: determinato annualmente
con DM sulla base 30% del costo km
elaborato dall’ACI per una percorrenza di
15.000 km
Da addebitare, alternativamente:
n mensilmente in busta paga con
incidenza anche sugli oneri contributivi
n con addebito in fattura
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Dott. Paolo Zanatta
21
Uso promiscuo ai dipendenti
Detrazione IVA
Modalità
Detrazione
Imputazione del fringe
benefit in busta paga
40%
Addebito con fattura
100%
(R.M. N. 6/DPF 20.02.2088)
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Dott. Paolo Zanatta
22
Esempio uso promiscui ai DIPENDENTI
BMW 320d 177CV
Costo a KM da DM € 0,6363
KM 15.000 x 30% x 0,6363 = € 2.683,31 Fringe
Benefit soggetto a irpef e contributi
Costo auto netto iva
60% iva indetraibile
Costo fiscale
Amm.to deducibile 25% x 70% =
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Dott. Paolo Zanatta
€ 33.000,00
€ 4.158,00
€ 37.158,00
€ 6.502,65
23
Esempio: uso promiscuo
all’AMMINISTRATORE
BMW 320d 177CV
€ 2.683,31 Fringe Benefit soggetto a IRPEF e
contributi
Costo auto iva indetraibile inclusa € 37.158,00
(slide precedente)
Amm.to "fiscalmente rilevante" 25% del limite
massimo di 18.075,99 = € 4.519,00 da
assoggettare ai limiti percentuali
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
24
Esempio: uso promiscuo all’AMMINISTRATORE
segue
Amm.to "fiscalmente rilevante"
Bollo
Assicurazione
Manutenzioni
Carburante
Totale costi
Fringe benefit in busta paga
Residuo soggetto al limite 20%
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Dott. Paolo Zanatta
€ 4.519,00
€
612,02
€ 1.200,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 11.331,20
€ - 2.683,31
€ 8.647,99
25
Esempio: uso promiscuo all’AMMINISTRATORE
segue
Fringe benefit Residuo costi
al 20%
2.683,31
1.729,60
Costo
deducibile
azienda
4.412,81
(8.647,99 x 20%)
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Dott. Paolo Zanatta
26
BENI CONCESSI IN
GODIMENTO A SOCI O
FAMILIARI
Art. 2, commi da 36-terdecies
a 36-duodevcies D.L. 138/2011
convertito nella L. 148/2011
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
1
FINALITÁ
regolare l’ipotesi della concessione in
godimento di beni relativi all’impresa,
senza corrispettivo o con corrispettivo
inferiore a quello di mercato
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
2
REGOLA BASE
Se
Corrispettivo annuo < valore di mercato
n
la differenza viene tassata in capo
all’utilizzatore come “reddito diverso”(art.
67, h-ter)
n
I costi dei beni diventano indeducibili per
il concedente
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
3
CONCEDENTI
n
n
n
n
n
n
Imprenditore individuale
Società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.)
Società cooperative
Stabili Organizzazioni di società non
residenti
Enti privati per i beni dell’attività
commerciale
Esclusi
n
n
Non residenti
Società semplici
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
4
UTILIZZATORI (residenti e non)
n
n
n
Soci di società ed enti privati commerciali
Imprenditore individuale
Familiari
Ø dell’imprenditore individuale
Ø dei soci
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
5
FAMILIARI
Coniuge
n Parenti entro il terzo grado
n Affini entro il secondo grado
n
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
6
Parenti in
linea retta
Gradi
I°
II°
III°
[email protected]
Parenti in
linea
collaterale
Genitori
– Figli
–
Affini
Suoceri
– Generi e
nuore
– Cognati
–
----
Nonni
– Fratelli e
sorelle
– Nipoti da parte
figli
– Bisnonni
– Zii
– Bisnipoti figli dei – Nipoti da
nipoti parte figli
fratelli e sorelle
–
Dott. Paolo Zanatta
----
7
BENI D’IMPRESA
RILEVANTI
n
n
n
Beni strumentali
Immobili patrimonio
Beni merce
Vale anche per:
Øbeni a deducibilità limitata (es. auto)
Øbeni ricevuti da società collegate o
controllate ex art. 2359 c.c.
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Dott. Paolo Zanatta
8
BENI D’IMPRESA
ESCLUSI
n
n
n
n
di valore non superiore a € 3.000 netto iva
della categoria "altro" Provv. AE del
16.11.2011
concessi a enti non commerciali soci, che li
utilizzano per fini esclusivamente istituzionali
alloggi delle cooperative edilizie di
abitazione a proprietà indivisa, concessi ai
propri soci
Autovetture ad uso pubblico (es. taxi)
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
9
TITOLO DI POSSESSO
DEL “CONCEDENTE”
n
n
n
n
In proprietà o altro diritto reale
In locazione anche finanziaria
A noleggio
In comodato
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
10
REGOLA BASE
Se
Valore di Mercato - Corrispettivo Annuo > 0
n
la differenza è tassata in capo all’utilizzatore
come “reddito diverso”(art. 67, h-ter TUIR)
salvo che sia anche dipendente, nel qual
caso si applica il fringe benefit ex art. 51 TUIR
n
tutti i costi relativi ai beni concessi in
godimento diventano indeducibili, con deroga
per i beni a deducibilità limitata
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
11
VALORE DI MERCATO
valore normale ex art. 9 TUIR: “il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e
al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e,
in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in
quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai
listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali,
tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi
soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.”
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
12
VALORE DI MERCATO
(Circ. 24/E del 15.06.2012)
Riferimento a criteri oggettivi rappresentati da:
specifici provvedimenti per i beni i cui prezzi sono
soggetti ad una disciplina legale;
n prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in
mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da
organismi istituzionali oppure dalle mercuriali
contenenti valori modali determinati da Enti di
Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni,
Istituti Bancari, ecc., per i beni forniti in condizioni
di libero mercato
In mancanza di riferimenti è richiesta apposita perizia
n
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
13
VALORE DI MERCATO
AUTOVEICOLI
Il valore normale corrisponde alla
definizione dell’art. 51, co. IV° del TUIR
(circ. 36/2012):
Costo chilometrico
ACI base 15.000 KM(*)
x
30%
(*) pubblicato con D.M. entro il 31/12 di ogni anno
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
14
CERTIFICAZIONE
Gli accordi tra concedente e utilizzatore
devono risultare da certificazione scritta e di
data certa anteriore all’inizio della
utilizzazione (circ. 24/2012), da cui risulti:
n corrispettivo
n data di decorrenza
n durata
In assenza il contribuente potrà diversamente
provare gli elementi essenziali dell’accordo
(circ. 36/E del 24.09.2012)
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
15
INDEDUCIBILITÁ DEI COSTI
n
n
n
n
n
Riguarda tutti i costi relativi ai beni
Plusvalenze e minusvalenze rilevano
nella stessa misura dei costi
Non si applica ai beni a deducibilità
limitata (esempio auto)
Si determina al netto dell’eventuale
corrispettivo pattuito e tassato dalla
società
Va rapportata al periodo di godimento
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
16
ESEMPIO (circ. 24/2012)
Corrispettivo pattuito
Valore di mercato
Costi complessivi azienda
8.000
10.000
1.000
1.000 x (10.000-8.000) = 200
10.000
Il costo indeducibile è 200
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
17
SOCIETÁ IN TRASPARENZA
FISCALE E DITTE
INDIVIDUALI
Per le S.r.l. in trasparenza e le società di
persone il maggior reddito della società
(derivante dall’indeducibilità dei costi) va
imputato esclusivamente ai soci
“utilizzatori” (anche per l’utilizzo dei loro
familiari)
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
18
SOCIETÁ IN TRASPARENZA FISCALE
A = Valore normale - Corrispettivo annuo > 0
B = Reddito imputato all’imprenditore o al socio
per trasparenza per effetto dell’indeducibilità
Se
A
-
B
>
0
Solo la differenza (A - B) sarà tassata in capo
all’utilizzatore come “reddito diverso”(ex art. 67, h-ter)
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
19
TRASPARENZA - ESEMPIO 1 (CIRC 36/2012)
Beni a deducibilità totale
S.n.c. con soci Bianchi e Rossi al 50%. Bianchi utilizza un
immobile strumentale. Costi relativi all’immobile 2.000
A = Valore normale 10.000 - Corrispettivo 5.500 = 4.500
I di costi relativi all’immobile (2.000) diventano tutti
indeducibili per effetto dell’utilizzo del socio Bianchi
B = maggior reddito di partecipazione imputato al solo
socio Bianchi 2.000
A - B = (4.500 – 2.000) = 2.500 Reddito diverso da
tassare in capo al socio Bianchi (utilizzatore)
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
20
TRASPARENZA - ESEMPIO 2 (CIRC 36/2012)
Beni a deducibilità parziale
S.r.l. in trasparenza con soci Bianchi e Rossi al 50%.
Rossi utilizza un’auto gratuitamente. Costi auto 1.000.
A = Valore normale 800 - Corrispettivo 0 = 800
I costi relativi all’auto rimangono indeducibili con la regola
forfetaria del TUIR: 60% di indeducibilità (2012)
B = maggior reddito di partecipazione imputato ai due
soci a prescindere dall’utilizzo del bene: 300 ciascuno
A - B = 800 - 300 = 500 Reddito diverso da
tassare in capo al socio Rossi (utilizzatore)
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
21
SOCIETÁ NON TRASPARENTI – ESEMPIO 1
Srl con 2 soci e 2 auto loro assegnate come segue:
Ø Bianchi che non paga nulla per l’uso dell’auto
Ø Rossi, amministratore unico, che ha un fringe
benefit pari alla tariffa ACI di 3.000
Le due auto rimangono deducibili per la società al
40% (20% nel 2013)
Bianchi dichiarerà un reddito diverso pari alla tariffa
ACI di 2.500
Valore di mercato
2.500 –
Corrispettivo annuo
0=
Reddito diverso
2.500
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
22
SOCIETÁ NON TRASPARENTI – ESEMPIO 2
Stesso esempio precedente ma con la società che
fattura a socio Bianchi il valore del fringe benefit
a tariffa ACI, pari a 2.500
A Bianchi non viene attribuito alcun reddito
diverso
Valore di mercato
Corrispettivo annuo
Reddito diverso
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
2.500 –
2.500 =
0
23
DECORRENZA
n
il reddito diverso matura con il criterio di
competenza dall’esercizio 2012 (salvo
esercizio a cavallo d’anno)
ACCONTI
n
n
rileva sin dal I° acconto 2012
Sanatoria con il II° acconto 2012 con sola
applicazione di interessi al 4% annuo
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
24
COMUNICAZIONE
ALL’AGENZIA ENTRATE
Specifica comunicazione da presentare dal
“concedente” o dall’“utilizzatore” a
regime entro il 31 marzo dell’anno
successivo
Entro il 2 aprile 2013 presentazione delle
comunicazioni relative ai beni in uso nel
2011 e nel 2012
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
25
SANZIONI
Omessa o infedele presentazione:
n
sanzione 30% della differenza tra valore di
mercato e corrispettivo annuo
n
sanzione ridotta da 258 e 2.065 se ci si è
conformati al regime di indeducibilità e
tassazione in oggetto
La responsabilità per il pagamento è solidale
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
26
CONTROLLI
Controllo sistematico dei soggetti “utilizzatori”
Valutazione ai fini dell’accertamento sintetico
(redditometro) di qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuata
da tali soggetti verso la società
[email protected]
Dott. Paolo Zanatta
27
DETERMINAZIONE DEI
REDDITI D’IMPRESA
AGGIORNAMENTI PER IL 2012-2013
Dott. Paolo ZANATTA
DURATA DEI CONTRATTI DI
LEASING E DEDUCIBILITA’
DEI CANONI PER LE IMPRESE
FINALITA’
ridurre l’onerosità e le difficoltà di erogazione
dei finanziamenti determinate da una durata
minima troppo elevata per l’attuale mercato
del credito, senza pregiudicare la deducibilità
dei canoni di leasing
[email protected]
Dott. paolo ZANATTA
2
DURATA DEI CONTRATTI E
DEDUCIBILITÁ
Per i contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012
la deducibilità dei canoni non è più vincolata
ad una durata minima pattuita in contratto.
Invariata la disciplina per i contratti stipulati
precedentemente.
Il periodo di deducibilità dipende solo
dall’aliquota di ammortamento fiscale.
[email protected]
Dott. paolo ZANATTA
3
REGOLA GENERALE
La deduzione è ammessa per un periodo
non inferiore ai 2/3 del "periodo di
ammortamento fiscale"
Esempio:
Bene con aliquota di amm.to fiscale del 20%
è periodo amm.to fiscale = 5 anni (60 mesi)
Limite dei 2/3 = 3 anni e 4 mesi (40 mesi)
[email protected]
Dott. paolo ZANATTA
4
CASISTICA
Soni ipotizzabili 2 casi:
Caso A: durata contrattuale superiore ai
2/3 del periodo di amm.to fiscale è
canoni deducibili secondo l’importo della
competenza economica
Caso B: durata contrattuale inferiore ai 2/3
del periodo di amm.to fiscale è canoni
deducibili per l’importo non inferiore ai
2/3 del periodo di amm.to fiscale
[email protected]
Dott. paolo ZANATTA
5
AUTOVEICOLI
Invariata le precedente disciplina per le auto
aziendali di cui all’art. 164, co. I°, lett. b)
La deducibilità dei canoni va effettuata in un
periodo non inferiore al periodo di
ammortamento (4 anni)
Per gli altri veicoli vale la regola generale
(auto assegnate ai dipendenti in uso
promiscuo, beni oggetto dell’attività, taxi,
autocarri, ecc.)
[email protected]
Dott. paolo ZANATTA
6
BENI IMMOBILI
Qualora la regola generale determini un
risultato:
n
inferiore a 11 anni è la deduzione va
fatta in un periodo non inferiore a 11 anni
n
tra 11 e 18 anni è la deduzione va fatta
in un periodo non inferiore al risultato
ottenuto dal calcolo dei 2/3
n
superiore a 18 anni è la deduzione va
fatta in un periodo non inferiore a 18 anni
[email protected]
Dott. paolo ZANATTA
7
Esempio 1:
Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 3%
è periodo amm.to fiscale = 33,33 anni è
33,3 x 2/3 = 22,2 anni
Periodo di deduzione = 18 anni (poiché 22,2 > 18)
Esempio 2:
Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 7%
è periodo amm.to fiscale = 14,29 anni è
14,29 x 2/3 = 9,53 anni
Periodo di deduzione = 11 anni (poiché 9,53 < 11)
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Dott. paolo ZANATTA
8
QUOTA CAPITALE
La quota capitale dei canoni di locazione di
competenza dell’esercizio, determinata in
base alla durata contrattuale, va
riparametrata in base al "periodo di
deducibilità fiscale", determinando:
n una variazione in aumento del reddito
dall’inizio al termine della durata
contrattuale
n una variazione in diminuzione del reddito
dal termine della durata contrattuale alla
fine dei periodo di deducibilità fiscale
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Dott. paolo ZANATTA
9
RISCATTO
Una volta riscattato il bene, per il residuo
"periodo di deducibilità fiscale" si
dovrebbero dedurre le quote di canone non
dedotte con delle variazioni in diminuzione
È stato anche ipotizzato che le quote di
canone non dedotto debbano essere portate
ad incremento del costo del bene e
ammortizzate assieme ad esso (Circ. Assonime
14/2012)
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10
Ufficio fatturato al leasing 180.000
Durata del contratto 10 anni
Aliquota di amm.to fiscale 3% è periodo di
amm.to fiscale 33,3 anni
Regola generale: 33,3 x 2/3 = 22,2
22,2 > 18 è periodo di deducibilità non
superiore a 18 anni
Quota capitale contrattuale 18.000 (180.000/10)
Quota capitale fiscale 10.000 (180.000/18)
Quota deducibile netta indeducibilità terreno
10.000 - (20% x 10.000) = 8.000
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11
Anno
Quota
Quota
Variazione Variazione
capitale
capitale
in
in
contrattuale deducibile aumento diminuzione
1
18.000
8.000
10.000
2
18.000
8.000
10.000
3
18.000
8.000
10.000
…
18.000
8.000
10.000
10
18.000
8.000
10.000
11
-
8.000
8.000
12
-
8.000
8.000
…
-
8.000
8.000
18
-
8.000
8.000
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12
QUOTA INTERESSI
Dubbi sulla deduzione della quota interessi
deducibile annualmente:
A) pari agli interessi calcolati su base
contrattuale
B) pari alla riparametrazione degli interessi
allo stesso modo della quota capitale
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia
delle Entrate
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13
ROL
La quota interessi del canone di leasing
desunta dal contratto rimane soggetta ai
limiti di deducibilità disposti dall’art. 96 del
TUIR (30% del ROL)
Il rinvio alla regola del ROL viene fatto
espressamente dall’art. 102, co. 7
(invariato)
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14
IMPOSTE ANTICIPATE
Durante la durata contrattuale, il
disallineamento tra i valori civili espressi
nel bilancio e quelli fiscalmente dedotti,
determina la necessità di stanziamento le
corrispondenti imposte anticipate.
Il loro riassorbimento avverrà negli esercizi
successivi alla durata contrattuale e fino
alla fine del periodo di deducibilità fiscale.
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15
IRAP
Per i soggetti IRES il "criterio di
derivazione" dal bilancio dei valori
rilevanti ai fini IRAP dovrebbe
determinare la deduzione della
quota capitale contrattuale
La quota interessi è indeducibile
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16
PLAFOND SPESE DI
MANUTENZIONE
(ART. 3 CO. 16-QUATER dl 16/2012)
La modifica interviene sulla modalità di
calcolo del plafond di deducibilità delle
spese di «manutenzione
ammodernamento e trasformazione che
dal bilancio non risultano imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono» regolato dal VI° comma
dell’art. 102 del TUIR
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17
Tali spese sono ora deducibili nell’esercizio
sino al limite del 5% del costo dei beni
materiali ammortizzabili risultante dal
registro dei beni ammortizzabili all’inizio
dell’esercizio.
Viene soppresso l’obbligo di tenere conto
dell’effetto dei beni ceduti e acquistati
nell’esercizio, proporzionalmente al
periodo di possesso.
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18
Rimane invariata la deducibilità per quote
costanti nei cinque esercizi successivi
della somma eccedente il predetto plafond
del 5%
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19
PERDITE SU CREDITI
“DI MODESTA ENTITÁ”
Criteri di deducibilità dal
reddito d’impresa
Art. 101, co. V° TUIR
(modificato dal DL 83/2012)
“le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso … se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali o
ha concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267”
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2
Presunzione di esistenza degli
“elementi certi e precisi”
Si realizza quando:
§
il credito sia di “modesta entità” e sia
decorso un periodo di 6 mesi dalla
scadenza di pagamento del credito
Oppure
§
quando il diritto alla riscossione è
prescritto
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3
Presunzione di sussistenza della
“modesta entità”
Si assume:
§
fino a € 5.000 per le imprese di “più
rilevanti dimensioni”
§
fino a € 2.500 per le altre imprese
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4
Imprese “di più rilevanti dimensioni”
“Si considerano imprese di più rilevante
dimensione quelle che conseguono un
volume d'affari o ricavi non inferiori a
trecento milioni di euro. Tale importo è
gradualmente diminuito fino a cento
milioni di euro entro il 31 dicembre
2011. Le modalità della riduzione sono
stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, …..”
(art. 27, co. X°, DL 485/2008)
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5
Imprese “di più rilevanti dimensioni”
Attualmente sono tali le imprese con almeno
100 milioni di euro
alternativamente:
n
di volume d’affari dichiarato ai fini iva
n
di ricavi di cui all’art. 85 lett. a) e b) del
TUIR
(Provv. AE 06.04.2009 prot. 2009/54291)
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6
Decorrenza
La norma produce i suoi effetti
a decorrere dal periodo d’imposta
2012
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7
Questioni aperte
In attesa degli auspicabili chiarimenti
ufficiali, si presentano i seguenti temi:
n
pluralità di partite creditorie verso lo
stesso soggetto à pare più aderente alla
ratio della norma considerare la somma
dei crediti insoluti
n
posizioni creditorie pregresse à si
ritiene applicabile la nuova norma
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8
Questioni aperte
n
segue
Obbligo o facoltà à considerata la finalità
agevolativa della norma, si ritiene possibile
rinviare la deduzione ad un periodo
d’imposta successivo in presenza di
prospettive di recupero del credito
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9
Perdite conseguenti a "crisi
d’impresa"
Le perdite su crediti sono in ogni caso
deducibili se il debitore
n
ha concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato
ai sensi dell’art. 182-bis RD 16.03.1942,
N. 267 (novità)
n
è assoggettato a procedure concorsuali
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10
Note sulla prescrizione
n
n
n
Le perdite su crediti diventano “certe e
determinate” anche per prescrizione del
diritto
La prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La prescrizione è interrotta dalla notificazione
dell'atto con il quale si inizia un giudizio e da
ogni altro atto che valga a costituire in mora il
debitore od attivare la clausola arbitrale
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11
Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone
diversamente i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni
Articolo 2946 codice civile
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12
Prescrizione breve
Vi sono prescrizioni più brevi (da 5 anni a 1
anno) come da tabella esemplificativa
Articoli da 2947 a 2953
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13
Prescrizioni brevi - Tipo di credito
termine
art.
danno derivante da fatto illecito
5 anni
2947
1
danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli
2 anni
2947
1
annualità delle rendite perpetue o
vitalizie
5 anni
2948
capitale nominale dei titoli di Stato
emessi al portatore
5 anni
2948
annualità delle pensioni alimentari
5 anni
2948
pigioni delle case, i fitti dei beni rustici
e ogni altro corrispettivo di locazioni
5 anni
2948
interessi e, in generale, tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno
o in termini più brevi
5 anni
2948
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note
14
Prescrizioni brevi - Tipo di credito
indennità spettanti per la cessazione del
rapporto di lavoro
diritti che derivano dai rapporti sociali
azione di responsabilità che spetta ai
creditori sociali verso gli amministratori
diritto del mediatore al pagamento della
provvigione
termine art. note
5 anni
5 anni
2948
2949
5 anni
2949
2
3
1 anno 2950
diritti derivanti dal contratto di spedizione
e dal contratto di trasporto
1 anno 2951
diritti derivanti dal contratto di trasporto se
il trasporto inizia fuori Europa
18 mesi 2951
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
linea
1 anno 2951
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15
Prescrizioni brevi - Tipo di
credito
rate di premio assicurativo
altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione
diritti derivanti dal contratto di
assicurazione sulla vita
diritti con prescrizione breve in
presenza di sentenza passata in
giudicato
termine
art.
1 anno
2952
2 anni
2952
note
10 anni 2952
10 anni 2953
Note:
(1)Salvo che il fatto costituisca reato
(2)Non decorre in corso di rapporto di lavoro
(3)Per le società iscritte al registro imprese
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16
Prescrizioni presuntive
Decorso il termine si presume estinto il
debito con esonero per il debitore di
fornirne la prova (inversione della prova)
Non si estingue il diritto del creditore ma è
molto difficile la prova contraria
(ammissione del debitore, giuramento
decisorio)
Articoli da 2954 a 2961
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17
Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine
rate di premio assicurativo
altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione
diritti derivanti dal contratto di
assicurazione sulla vita
diritti con prescrizione breve in presenza
di sentenza passata in giudicato
diritto degli albergatori e degli osti per
l'alloggio e il vitto
insegnanti, per la retribuzione delle
lezioni che impartiscono a mesi o a
giorni o a ore
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art.
1 anno
2952
2 anni
2952
note
10 anni 2952
10 anni 2953
6 mesi
2954
1 anno
2955
18
Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine
art.
note
prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi non superiori al
mese
1 anno 2955
convitto o casa di educazione e
d'istruzione, per il prezzo della pensione e
dell'istruzione
1 anno 2955
ufficiali giudiziari, per il compenso degli
atti compiuti nella loro qualità
1 anno 2955
commercianti per il prezzo delle merci
vendute a chi non ne fa commercio
farmacisti, per il prezzo dei medicinali
prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi superiori al mese
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1 anno
1 anno
2955
2955
3 anni
2956
2
2
19
Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine
professionisti, per il compenso dell'opera
prestata e per il rimborso delle spese
correlative
professionisti, per il compenso dell'opera
prestata e per il rimborso delle spese
correlative
notai, per gli atti del loro ministero
insegnanti, per la retribuzione delle
lezioni impartite a tempo più lungo di un
mese
art.
3 anni
2956
3 anni
3 anni
2956
2956
3 anni
2956
note
Note:
(2) Non decorre in corso di rapporto di lavoro
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