Contratti RCA

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Contratti RCA
POLIZZE RCA
Se la controversia con l’impresa riguarda un risarcimento danni r.c. auto per
un importo non superiore a 15.000 euro, per tentare di risolvere la
controversia senza rivolgersi al Giudice, si può contattare un’Associazione
dei consumatori aderenti al sistema ed attivare la procedura di conciliazione
paritetica, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo
che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei
consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione (richiesta
di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
Si può attivare la conciliazione paritetica:
• se si è presentata una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e
non si è ricevuta risposta;
• se si è ricevuto un diniego di offerta;
• se non si è accettata l’offerta di risarcimento o la si è accettata solo a
titolo di acconto.
La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale
iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.
Se le parti non raggiungono un accordo la decisione spetta al Giudice.
Per informazioni sulla conciliazione paritetica si veda il sito dell’IVASS
(www.ivass.it)
Per le controversie in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del
danno da circolazione di veicoli e natanti ciascuno, tramite il proprio
difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.lgs 4.3.2010 n. 28.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.Lgs.
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo
scelto dalle parti. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche
previste dal regolamento dell’organismo.
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza
presso un organismo abilitato nel luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia, che indichi l’organismo, le parti, l’oggetto e le
ragioni della pretesa.
Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti, si applica la disciplina di cui all’art. 3 D.L. 12.9.2014 n. 132
la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l’assistenza di un
difensore. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni
previste dallo stesso D.L..
Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest’ultima che si
tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra
professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi
instaurare la relativa azione giudiziaria.